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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 11 dicembre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 dicembre 2018.

  Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Federico, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Iovino, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascari, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Federico, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Iovino, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Maggioni, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 dicembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BORDONALI: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale» (1430);
   UNGARO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle questioni concernenti il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea» (1431).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 10 dicembre 2018 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
   S. 822. – «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018» (approvato dal Senato) (1432);
   S. 920. – «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (approvato dal Senato) (1433).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  ROSTAN ed altri: «Modifica all'articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni» (909) Parere delle Commissioni I e XII.
   IX Commissione (Trasporti):
  SANDRA SAVINO: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti la disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico e delle relative associazioni amatoriali» (843) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e XIV.
   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  MINARDO: «Modifica all'articolo 336 del codice penale e misure per garantire l'ordine e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, per la tutela del pubblico, dei medici e degli operatori sanitari» (1042) Parere delle Commissioni V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  PIASTRA ed altri: «Modifiche agli articoli 61 e 336 del codice penale e misure per garantire l'ordine e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, per la tutela del pubblico, dei medici e degli operatori sanitari» (1067) Parere delle Commissioni I, V e XI.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 6 dicembre 2018, ha comunicato che la 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018) 382 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 7).

  Questa risoluzione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  in data 5 dicembre 2018, Sentenza n. 221 del 6 novembre – 5 dicembre 2018 Doc. VII, n. 165),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, e 6 della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 25 (Qualificazione e tutela dell'impresa balneare):
   alla VI Commissione (Finanze);
  in data 5 dicembre 2018, Sentenza n. 222 del 25 settembre – 5 dicembre 2018 (Doc. VII, n. 166),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 223, ultimo comma, della legge fallimentare, sollevata dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, in riferimento agli articoli 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, fatto a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n. 848:
   alla II Commissione (Giustizia);
  in data 5 dicembre 2018, Sentenza n. 223 del 25 ottobre – 5 dicembre 2018 (Doc. VII, n. 167),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'articolo 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente:
   alla II Commissione (Giustizia);
  in data 6 dicembre 2018, Sentenza n. 228 del 6 novembre – 6 dicembre 2018 (Doc. VII, n. 170),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60 (Disposizioni in materia di clownterapia):
   alla XII Commissione (Affari sociali);
  in data 7 dicembre 2018, Sentenza n. 231 del 7 novembre – 7 dicembre 2018 (Doc. VII, n. 172),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'articolo 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 464-septies, del codice di procedura penale;
    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza iscritta al registro delle ordinanze n. 117 del 2018;
    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza iscritta al registro delle ordinanze n. 47 del 2017:
   alla II Commissione (Giustizia);
  in data 7 dicembre 2018, Sentenza n. 232 del 7 novembre – 7 dicembre 2018 (Doc. VII, n. 173),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge:
   alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 224 del 10 ottobre – 5 dicembre 2018 (Doc. VII, n. 168),
   con la quale:
    dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Macerata;
  Sentenza n. 225 del 25 ottobre – 5 dicembre 2018 (Doc. VII, n. 169),
   con la quale:
    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come introdotto dall'articolo 1, comma 777, lettera l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, in riferimento agli articoli 104 e 108 della Costituzione, quest'ultimo con riguardo alla garanzia di indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, in riferimento agli articoli 3, 24 e 108 della Costituzione, quest'ultimo con riguardo alla garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali;
  Sentenza n. 229 del 7 novembre – 6 dicembre 2018 (Doc. VII, n. 171),
   con la quale:
    dichiara che non spettava al Governo della Repubblica adottare l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui prevede che «entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale», e conseguentemente annulla tale disposizione nella parte indicata;
  Sentenza n. 233 del 7 novembre – 7 dicembre 2018 (Doc. VII, n. 174),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 291-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli Nord, in riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

Trasmissione dalla Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, con lettera in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia conforme della decisione n. 226 del 7 novembre – 5 dicembre 2018, con la quale la Corte stessa ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nelle sentenze n. 103 del 21 febbraio – 11 maggio 2017 (Doc. VII, n. 811, della XVII legislatura), n. 113 del 10 aprile – 31 maggio 2018 (Doc. VII, n. 87, della XVIII legislatura) e n. 178 del 4-26 luglio 2018 (Doc. VII, n. 138, della XVIII legislatura), già inviate, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, rispettivamente in data 17 maggio 2017, 26 giugno 2018 e 31 luglio 2018, alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché alle Commissioni competenti per materia.

  Questa decisione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  La Corte costituzionale, con lettera in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia conforme della decisione n. 227 del 21 novembre – 5 dicembre 2018, con la quale la Corte stessa ha disposto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 186 del 26 settembre-12 ottobre 2018 (Doc. VII n. 143), già inviata, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, in data 15 ottobre 2018, alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

  Questa decisione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 10 dicembre 2018, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica recante «Linee guida dell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 10 dicembre 2018, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di decreto recante «Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)».

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, riferita all'anno 2017, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio preventivo, consuntivo e sulla consistenza dell'organico dell'ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, riferita all'anno 2017, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Ente nazionale per il microcredito, riferita all'anno 2017, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

  Il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa conguaglio GPL, riferita all'anno 2017, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, riferita all'anno 2017, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

  Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con lettera in data 30 novembre 2018, ha trasmesso copia della relazione sull'attività svolta nell'anno 2018 dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

  Questo documento è stato trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 dicembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo (Vertice euro), al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Per un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro (COM(2018) 796 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Gestire la migrazione sotto tutti gli aspetti: progressi compiuti nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2018) 798 final), corredata dal relativo allegato – Schede informative sulle proposte prossime all'adozione (COM(2018) 798 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso un accordo in tempi brevi su un bilancio a lungo termine per le priorità dell'Europa – Contributo della Commissione europea alla riunione del Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2018 (COM(2018) 814 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 e 11 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
    alla dottoressa Lina Di Domenico, l'incarico di vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Paolo Puglisi, l'incarico di direttore della Direzione agenzie ed enti della fiscalità, nell'ambito del Dipartimento delle finanze.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 13 E 14 DICEMBRE

Risoluzioni

   La Camera,
   premesso che:
    il 13 e 14 dicembre 2018 si riunirà a Bruxelles il Consiglio europeo per trattare diversi temi all'ordine del giorno;
    il nostro Paese sta attraversando una fase molto delicata nei rapporti con le istituzioni europee, in seguito alla scelta del Governo di non rispettare i limiti del patto di stabilità con la manovra di bilancio attualmente in discussione in Parlamento e la conseguente decisione da parte della Commissione, il 21 novembre 2018, di predisporre una relazione nei confronti dell'Italia, a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato al finanziamento dell'Unione europea. I principali criteri, di coordinamento delle politiche di bilancio sono due: il disavanzo annuale di bilancio dei Paesi membri che non deve superare il 3 per cento del Pil e il debito pubblico che non deve superare il 60 per cento del Pil (Protocollo 12);
    il bilancio italiano per il prossimo anno prevede un deficit del 2,4 per cento del Pil, rispetto ad un impegno dello 0,8 ed un debito al 130 per cento, un valore che risulta essere il secondo più alto dell'Unione europea e tra i più alti del mondo. Un «elevato debito pubblico – si legge nel parere della Commissione – potrebbe minare la fiducia dei mercati, con ripercussioni negative sia sulla spesa per interessi del Paese, che sul costo del finanziamento complessivo per l'economia reale»;
    l'insufficiente risposta fornita dal Ministro dell'economia e delle finanze in occasione dell'audizione tenutasi in Commissione bilancio il 4 dicembre 2018 sullo stato della trattativa non lascia immaginare sia in atto un reale negoziato con i vertici della Commissione europea al fine di evitare l'avvio della procedura di infrazione ormai imminente, decisione che si ripercuoterebbe inevitabilmente sulle prospettive di crescita del nostro Paese e sulla vita dei cittadini;
   sui temi del bilancio europeo:
    il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure che delineano il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, predisposto per un'Unione europea a 27 Stati membri, in considerazione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Il bilancio a lungo termine dell'Unione europea, detto anche quadro finanziario pluriennale (o «QFP»), fornisce un quadro stabile nell'esecuzione del bilancio annuale dell'Unione europea. Traduce in termini finanziari le priorità politiche dell'Unione europea per un periodo di sette anni e fissa gli importi massimi annui della spesa dell'Unione europea, complessivamente e per le principali categorie/priorità di spesa. Le proposte attualmente in discussione prevedono, tra l'altro, una nuova ripartizione delle risorse, una serie di innovazioni al fine di accrescere la flessibilità del QFP e prefigurano parziali modifiche per quanto concerne le fonti attraverso le quali viene alimentato il bilancio dell'Unione europea; inoltre, è fissata una revisione intermedia del QFP entro la fine del 2023, in analogia a quanto avvenuto nell'attuale ciclo di programmazione;
    per i sette anni di riferimento, la Commissione europea prevede stanziamenti complessivamente pari a 1.135 miliardi di euro a prezzi costanti in termini di impegni (1.279 miliardi di euro a prezzi correnti), corrispondenti all'1,11 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione europa-27 (Rnl). Questo livello di impegni si traduce in 1.105 miliardi di euro (ovvero l'1,08 per cento dell'Rnl) a prezzi costanti in termini di pagamenti (1.246 miliardi di euro a prezzi correnti);
    si propone un aumento di risorse rispetto al bilancio settennale attualmente in corso 2014-2020 (regolamento (Unione europea, Euratom n. 1311 del 2013): 959,9 miliardi di euro di impegni e 908,4 miliardi di euro di pagamenti a prezzi costanti 2011 e 1082,5 miliardi di euro di impegni e 1023,9 miliardi di euro di pagamenti a prezzi correnti;
    tuttavia, con l'uscita del Regno Unito, saranno richiesti maggiori sforzi finanziari ai Governi dei restanti 27 Stati membri. Secondo stime della Commissione europea, infatti, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe produrre una riduzione del bilancio annuale dell'Unione europea tra i 10 e i 12 miliardi di euro annui, corrispondente a circa il 10 per cento del bilancio annuale dell'Unione europea). La Commissione europea propone anche l'integrazione nel bilancio dell'Unione europea del Fondo europeo di sviluppo (Fes) principale strumento con cui l'Unione europea finanzia la cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che attualmente non rientra nel bilancio generale dell'Unione europea, ma è finanziato dagli Stati membri, dispone di regole finanziarie proprie ed è diretto da un comitato specifico. Il Fes nel quadro finanziario 2014-2020 ha una dotazione di 30,5 miliardi di euro, finanziati dagli Stati membri (contributo Italia 3,8 miliardi di euro);
    per quanto concerne la posizione dei Paesi membri questa si è differenziata in due schieramenti: gli Stati che insistono per un bilancio più ridotto (in particolare Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia), che non vada oltre all'1 per cento del Rnl dei 27 e che finanzi le nuove priorità tramite maggiori tagli alle politiche tradizionali come politica agricola comune e coesione, e gli Stati (in particolare Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria) che, invece, ritengono insufficiente il livello generale di ambizione espresso dalla Commissione europea e chiedono risorse sufficienti per finanziare le nuove priorità senza tagliare le politiche tradizionali;
    il Parlamento europeo si è occupato del nuovo QFP il 30 maggio 2018, con un dibattito, svoltosi alla presenza di Consiglio e Commissione europea, che si è concluso con l'approvazione, a larga maggioranza (409 voti favorevoli, 213 contrari e 61 astensioni), di una risoluzione. Nel corso della discussione i deputati di tutti i gruppi politici - a eccezione di Conservatori e Riformisti europei - hanno sottolineato con insoddisfazione l'esiguità del bilancio, che determinerà tagli, in particolare per la Pac e la politica di coesione;
    nella risoluzione il Parlamento europeo, tra l'altro ricorda di aver definito chiaramente la propria posizione in due risoluzioni approvate a larga maggioranza; deplora che la proposta comporti direttamente una riduzione del bilancio della Pac e della politica di coesione, rispettivamente del 15 per cento e del 10 per cento; è contrario, in particolare, a qualsiasi taglio radicale che incida negativamente sulla natura stessa e sugli obiettivi di tali politiche, come i tagli proposti al Fondo di coesione (del 45 per cento) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di oltre il 25 per cento); mette in dubbio, in tale contesto, la proposta di tagliare del 6 per cento il Fondo sociale europeo, nonostante il suo ambito di applicazione ampliato e l'integrazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile; chiede, pertanto, di mantenere i livelli di finanziamento per Pac e politica di coesione per l'Unione europea a 27 «almeno al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali»; di triplicare l'attuale dotazione del programma Erasmus +; di raddoppiare i finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese; di incrementare almeno del 50 per cento l'attuale dotazione per la ricerca e l'innovazione, portandola a 120 miliardi di euro; di raddoppiare la dotazione del programma Life, incrementare in modo sostanziale gli investimenti attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa e garantire finanziamenti supplementari per sicurezza, migrazione e relazioni esterne, portando il nuovo QFP all'1,3 per cento del Rnl e dell'Unione europea a 27;
   sui temi del Mercato unico:
    il proseguimento della costruzione del Mercato unico è una delle priorità fondamentali per lo sviluppo economico, motore per la crescita, per l'aumento dell'occupazione e per la costruzione di una piena integrazione degli Stati membri. Particolare attenzione deve essere posta dai leader europei al rafforzamento della difesa dei consumatori, dei diritti dei lavoratori, alla legislazione sulla difesa dell'ambiente e ad una politica fiscale il più possibile omogenea;
    è tempo, inoltre, di iniziare a pensare ad un mercato unico nella sua completezza, in cui il mercato dei beni e servizi ed il mercato digitale siano considerati come un'unica entità, che deve essere ulteriormente sviluppata, dotata di norme moderne e considerata parte integrante e fondamentale dello sviluppo economico dell'area europea. Sul fronte del mercato digitale l'Unione europea deve essere capace, nei prossimi anni, di mettere al centro lo sviluppo di una legislazione adeguata, efficace e moderna, capace di produrre norme puntuali dal punto di vista della difesa dei consumatori, dello sviluppo, e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori;
    l'Unione europea sta affrontando una rivoluzione digitale che sta avendo un grande impatto sulla vita dei cittadini, a livello politico, sociale, economico e culturale. In questo senso l'Europa deve essere capace di dotarsi di una politica digitale che garantisca il rispetto dei suoi valori chiave, ma che garantisca anche che le nuove opportunità digitali siano accessibili a tutti e non solo ai più potenti o più agiati;
    i vantaggi dell'economia digitale devono essere a beneficio di tutte le nostre comunità, in Europa e a livello globale, sostenendo i cittadini svantaggiati e meno alfabetizzati, aumentando l'accesso ai servizi pubblici digitali, anche in località remote, per assicurare che i cittadini che non hanno accesso a internet non siano lasciati indietro;
   sul tema dei dazi:
    con riferimento al riemergere di politiche di chiusura commerciale e di ritorsione sul piano degli scambi economici, la marginalità in cui il nostro Paese rischia di essere confinato, a seguito di scelte strategiche incerte e contraddittorie, è ancor più preoccupante alla luce della decisione degli Usa di applicare i dazi sui metalli (25 per cento su acciaio e 10 per cento su alluminio), che già si fanno sentire sulla congiuntura economica con effetti depressivi tali da determinare una diminuzione del tasso di crescita in Italia e gravi danni per le imprese, andamenti che vengono testimoniati dalla brusca frenata del nostro Pil con il meno 0,1 per cento nel terzo trimestre e con una previsione ancora più preoccupante per il quarto trimestre;
    la linea proposta finora dalla Commissione per cercare di coinvolgere costruttivamente gli Stati Uniti è stata, nel suo insieme, equilibrata e coerente, tuttavia, in seguito l'Unione europea ha attivato il cosiddetto rebalancing (con l'imposizione di dazi addizionali di riequilibrio – votati il 14 giugno in Consiglio e applicabili a partire dal 20 giugno – su un certo numero di beni dagli Stati Uniti) mettendo in campo una risposta misurata, proporzionata e pienamente in linea con le regole del Wto;
    sarebbe opportuno riprendere la proposta emersa durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea con il nome di «interim agreement», un accordo commerciale snello su dazi, barriere non tariffarie, convergenza di standard e regolamenti in quei settori in cui c’è già un'intesa tra le associazioni degli imprenditori delle due sponde dell'Atlantico, lasciando la possibilità di modifiche successive, sul modello dei cosiddetti «living agreements;
    l'Europa deve poter svolgere un ruolo di interlocuzione e mediazione che rafforzi la fase di «tregua» commerciale emersa a margine della recente riunione del Wto in Argentina, quale presupposto per la costruzione di un nuovo clima di fiducia e collaborazione commerciale a livello globale;
   sui temi della migrazione:
    le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 non hanno assolutamente tenuto in considerazione le esigenze italiane. Al contrario, l'introduzione del concetto di volontarietà, accettato dal Presidente del Consiglio dei ministri Conte e poi sostenuto, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, irragionevolmente dal Ministro degli esteri Moavero Milanesi, rappresenta un vero e proprio passo indietro rispetto alle decisioni del 2015 che su iniziativa del Governo italiano, obbligavano a redistribuire i migranti richiedenti asilo in maniera equa e solidale in tutti i Paesi della Unione europea in applicazione del principio di solidarietà esplicitamente riconosciuto dai Trattati in materia di asilo e immigrazione. Vari Stati hanno scarsamente collaborato ad una presa in carico dei migranti. In particolare, i Governi del «gruppo di Visegrad» anche di fronte alla minaccia delle sanzioni, si sono rifiutati di adempiere ai loro obblighi e saranno oggi ancor meno indotti ad una reale collaborazione sulla base di adesione volontaria;
    la questione cruciale che doveva essere trattata e risolta, punto ineludibile per ogni strategia relativa alla gestione ordinata degli arrivi e cioè il riconoscimento che si tratta di una questione europea, non riconducibile alla responsabilità di singoli Paesi, non è stata di fatto analizzata. Il tema della necessità di procedere ad una revisione del Regolamento di Dublino – da cui deriva l'urgenza di un ricollocamento strutturale e solidale di tutti i migranti che giungono nei territori degli Stati membri – non solo non è stato approfondito in occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018, ma è stato addirittura peggiorato, laddove si è stabilito che sarà necessaria l'unanimità per procedere ad una sua revisione, nonostante il diritto dell'Unione europea permetta di decidere a maggioranza qualificata;
    al riguardo, il 16 novembre 2017, dopo anni di negoziati, il Parlamento europeo – con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l'astensione della Lega – aveva approvato una proposta di revisione proprio del regolamento di Dublino e delle politiche relative al diritto d'asilo – alla cui elaborazione aveva contribuito fortemente la delegazione italiana – che introduceva finalmente una responsabilità condivisa nella gestione degli arrivi e delle richieste di asilo, anche al fine di evitare per il futuro la situazione venutasi recentemente a creare con la Germania sulla questione del rimpatrio dei migranti di primo approdo in Italia;
    le conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2018 costituiscono, invece, una vera e propria vittoria dei Paesi del gruppo di Visegrad, ai quali paradossalmente sembra benevolmente guardare il Governo. Essi hanno raggiunto l'obiettivo di cancellare il sistema del ricollocamento obbligatorio voluto dalla Unione europea e far scomparire l'ipotesi delle sanzioni economiche nei confronti dei Paesi che si rifiutano di accogliere la propria quota di migranti. È rimasto così intatto il principio che scarica il peso dei flussi sulle spalle dei Paesi maggiormente esposti alle rotte del Mediterraneo (Italia, Grecia, Spagna e Malta). Ragion per cui la posizione del Governo italiano vicina alle posizioni del gruppo di Visegrad è andata dunque contro gli stessi interessi del nostro Paese;
    il 24 luglio 2018 la Commissione europea ha formulato alcune ipotesi per la realizzazione dei centri controllati nell'Unione europea previsti dalle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo, che dovrebbero migliorare il processo di distinzione tra le persone bisognose di protezione internazionale e i migranti irregolari (cosiddetti economici) e saranno oggetto di discussione nella riunione del prossimo Consiglio; allo stesso modo, la Commissione ha proposto di rafforzare la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione con i Paesi Terzi;
    la scorsa estate, inoltre, è stata caratterizzata da una dura campagna, in particolare da parte del Ministro dell'interno, contro il sistema di accoglienza e solidarietà dei migranti, che ha avuto per obiettivo il tentativo di criminalizzare l'opera delle organizzazioni non governative, sulle quali peraltro non è emerso nulla di penalmente rilevante, e che ha approfondito l'isolamento dell'Italia ed irritato i partner europei. Un crescendo di tensione che ha raggiunto il suo apice in occasione del noto caso della nave Diciotti, tale da indurre il Presidente del Consiglio Donald Tusk ad affermare di «smetterla di utilizzare il problema dell'immigrazione per ottenere vantaggi politici»;
    la chiusura dei porti decisa la scorsa estate dal Ministro dell'interno e la politica dei respingimenti delle navi delle Ong e la conseguente crisi internazionale con i partner europei che ne è scaturita, ha provocato anche estensioni all'interno della compagine governativa non solo tra lo stesso Ministro Salvini ed il responsabile del dicastero dei trasporti, il Ministro Toninelli, sulle attribuzioni e le competenze tra i due Ministeri, ma anche con il Ministro degli esteri Moavero Milanesi che ha recentemente dichiarato; «Tripoli non può essere considerato un porto sicuro». Soprattutto le inutili provocazioni del caso Diciotti, hanno totalmente isolato l'Italia che si è di fatto esclusa dalle recenti iniziative di solidarietà e redistribuzioni automatiche in caso di salvataggi nel Mediterraneo promosse in particolare da Francia, Malta e Spagna;
    i dati forniti dalle stesse istituzioni europee in occasione del vertice informale dei Capi di Stato e di Governo del 19 e 20 settembre 2018 a Salisburgo indicano che, grazie a importanti decisioni e misure prese e attuate negli anni scorsi sotto la spinta dei governi italiani di centrosinistra, l'Italia non è più la principale porta d'ingresso dei migranti in Europa, superata dal sistema di accoglienza di Spagna e Grecia. In Italia, dunque, quando il Governo Conte è entrato in carica, non c'era alcuna emergenza, ma anzi, grazie al lavoro svolto dal Ministro pro-tempore Minniti, nei primi quattro mesi del 2018 sono approdati in Italia circa 9.300 migranti, ossia l'86 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2017;
    la posizione dell'Italia in ambito europeo, inoltre, risulta anche ulteriormente aggravata in seguito all'approvazione del cosiddetto «decreto sicurezza», il decreto-legge n. 113 del 2018, che contrasta in più punti, con la normativa europea. L'abolizione dell'istituto della protezione umanitaria è la disposizione più importante e maggiormente criticata nel decreto. Forme di protezione umanitaria sono previste, con modalità diverse, in 20 dei 28 Paesi membri dell'Unione europea, (Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria oltre all'Italia), così come stabilito all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE;
    anche la possibilità di una permanenza dello straniero in strutture idonee diverse nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza dai centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e in contrasto con la normativa europea. L'articolo 16 della direttiva 2008/115/CE stabilisce che il trattenimento dello straniero possa avvenire soltanto in appositi centri di permanenza temporanea ovvero, per i detenuti, in un istituto penitenziario: sotto questo profilo, pertanto, così come formulata, la norma appare in contrasto con gli obblighi europei;
    proprio in questi giorni a Marrakech, in Marocco, al summit delle Nazioni Unite in Marocco, è stato firmato da 164 Paesi presenti il Global Compact for Migration (GCM), il trattato proposto dall'Onu per favorire una migrazione a livello globale che sia «sicura, ordinata e regolare», firmato da 193 paesi nel 2016, nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York. Il Global compact per la migrazione è un accordo storico che è fortemente sostenuto dal Parlamento europeo con la sua risoluzione dell'aprile di quest'anno;
    il principale obiettivo del Global Compact è creare una rete internazionale per l'accoglienza di migranti e rifugiati. Il punto di partenza è il principio che la questione delle migrazioni debba essere affrontata a livello globale tramite una rete di collaborazione internazionale, attraverso una lunga serie di impegni da parte di tutti i Paesi per tutelare «diritti e bisogni» di chi è costretto a fuggire dal proprio Paese;
    il nostro Paese ha annunciato la sospensione della firma del Global Compact in attesa di un voto parlamentare. È utile sottolineare che la firma del citato accordo, non vincolante, ha spaccato in due il Governo, con il Movimento 5 stelle a favore della firma e la Lega di Salvini contraria. L'accordo, non a caso, è stato contestato dagli Stati Uniti, che hanno annunciato di non firmarlo e sulla stessa linea ci sono Australia, Repubblica Dominicana, Austria, Lettonia e i quattro di Visegrad. Dall'altra parte della barricata, a favore dell'intesa Onu, raggiunta dopo 18 mesi di trattative, vi è prima di tutto la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha definito il Global Compact una «roadmap per evitare sofferenze e caos», ribadendo che l'intesa non viola la sovranità degli Stati e non crea nuovi diritti per migrare, ma ribadisce il rispetto dei diritti umani; il Presidente Conte aveva assicurato, il 27 settembre 2018, al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che l'Italia avrebbe sottoscritto l'accordo ed aveva dato la sua parola sulla partecipazione italiana al meeting in Marocco;
   sui temi delle relazioni esterne:
    il prossimo vertice con la Lega degli Stati arabi, in programma il 24 e 25 febbraio 2019 in Egitto, sarà uno dei temi trattati nel corso del Consiglio. In questo ambito le relazioni con la Libia sono fattore importante che comprende non solo il tema della sicurezza, ma anche il tema della lotta alla migrazione irregolare ed ai trafficanti di esseri umani che proprio in Libia hanno costituito punto di appoggio importante;
    le conferenze sulla Libia tenutasi prima a Parigi il 29 maggio 2018 seguita da quella di Palermo il 12 e 13 novembre 2018 hanno costituito due passi importanti per la costruzione di un clima di collaborazione per il raggiungimento della pace nel Paese Nordafricano. A Palermo, l'Unione europea e la comunità internazionale, hanno espresso pieno appoggio e sostegno al lavoro delle Nazioni Unite e alla roadmap per arrivare quanto prima ad elezioni nel Paese;
    l'Unione europea ha più volte sostenuto che una soluzione politica della crisi in Libia può passare solo attraverso la determinazione di libere elezioni nel paese, attraverso un processo inclusivo che comprenda la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel pieno rispetto delle leggi internazionali, della tutela dei diritti delle donne, dei diritti umani e delle leggi internazionali al riguardo;
    il Consiglio dell'Unione europea ha recentemente richiamato la Libia a perseguire gli obiettivi anche stabiliti dalla Conferenza di Palermo, incluso la convocazione di una Conferenza nazionale in Libia nel 2019, la costruzione di strumenti legislativi adeguati al fine di convocare libere elezioni entro la primavera del prossimo anno;
    particolare attenzione deve essere posta alla sistematica violazione dei diritti umani in Libia con particolare riferimento ai diritti delle donne, alle condizioni in cui versano migliaia di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, vittime di diffuse e sistematiche gravi violazioni dei diritti umani e abusi da parte delle guardie dei centri di detenzione ufficiali, della guardia-costiera libica, dei trafficanti di esseri umani e dei gruppi armati, come più volte denunciato dalle Ong internazionali e da Amnesty International;
   sui temi della disinformazione:
    il 5 dicembre 2018 è stato presentato, congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, un piano d'azione contro la disinformazione che si concentra su quattro settori chiave, che dovrebbero potenziare le capacità dell'Unione europea e rafforzare la cooperazione con gli Stati membri: 1. un'individuazione più efficace, anche attraverso il ricorso a personale specializzato; 2. una risposta coordinata, attraverso l'istituzione di un apposito sistema di allarme rapido; 3. piattaforme on-line e industria, chiamate all'attuazione degli impegni assunti nel codice di autoregolamentazione, concentrandosi sulle azioni urgenti in vista delle elezioni europee del 2019; 4. sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini, anche attraverso campagne di alfabetizzazione mediatica;
    in questa occasione l'Alta rappresentante vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: «Una democrazia sana si fonda su un dibattito pubblico aperto, libero ed equo. È nostro dovere proteggere questo spazio e non permettere a nessuno di diffondere notizie false che alimentano l'odio, le divisioni e la sfiducia nella democrazia. Abbiamo deciso di agire insieme, come Unione europea, e di rafforzare la nostra risposta, promuovere i nostri principi, sostenere la resilienza delle nostre società all'interno delle nostre frontiere e nel vicinato. Questo è il modo europeo di rispondere a una delle principali sfide dei nostri tempi.»;
    il recente scandalo Facebook, Cambridge Analytica, ha dimostrato la facilità con la quale è possibile manipolare le opinioni dei cittadini, tracciando il loro profilo politico dai dati personali degli utenti e quanto sia altrettanto facile farne un cattivo uso per influenzare poi le scelte politiche;
    il 14 novembre 2018 il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha svolto un intenso dibattito sul tema dell'influenza degli attori stranieri per la prossima campagna elettorale per il Parlamento europeo, nel corso del quale è emersa la necessità di adottare misure urgenti per garantire che le difese contro le interferenze straniere siano efficaci;
   sui temi della lotta al razzismo e alla xenofobia:
    il 25 ottobre 2018 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione 2018/2869 (RSP) sull'aumento della violenza neofascista in Europa, con la quale ha preso atto che la mancanza di un'azione seria nei confronti dei gruppi neofascisti e neonazisti ha acconsentito il verificarsi dell'attuale impennata xenofoba in tutta Europa;
    il Parlamento europeo ha manifestato, dunque, la sua preoccupazione per la «crescente normalizzazione del fascismo, del razzismo, della xenofobia e di altre forme di intolleranza nell'Unione europea” ed il suo turbamento a seguito di ”notizie di collusione di leader politici, partiti politici e forze dell'ordine con neofascisti e neonazisti in alcuni Stati membri»;
    nella risoluzione viene, infatti, messo in luce come, a fronte della crescente minaccia dell'estremismo violento di destra, nessun Paese europeo sia rimasto immune dal fenomeno e, in particolare, ha ricordato l'orrendo massacro dei giovani laburisti avvenuto nel 2011 in Norvegia, l'assassinio della deputata Jo Cox in Gran Bretagna per motivi inerenti all'odio politico e all'intolleranza e i numerosissimi attacchi ai centri per l'asilo e alle moschee di tutta Europa;
    i parlamentari europei, dopo aver ricordato che i gruppi e partiti politici apertamente neofascisti, neonazisti, razzisti e xenofobi incitano all'odio e alla violenza nella società e che la diffusione della retorica dell'odio on line conduce spesso ad un aumento della violenza, soprattutto da parte di gruppi neofascisti, hanno «condannato e deplorato vivamente gli attacchi terroristici, gli assassinii, la violenza psicologica, le aggressioni fisiche violente e le marce delle organizzazioni neofasciste e neonaziste che hanno avuto luogo in vari Stati membri dell'Unione europea»;
    la risoluzione del Parlamento europeo, dunque, prende atto di un fenomeno in costante crescita in tutta Europa, che colpisce la società nel suo insieme e la cui violenza finisce per essere rivolta in particolar modo contro tutte le minoranze, come quelle dei neri europei, persone di origine africana, ebrei, musulmani, rom, cittadini di Paesi terzi, persone lgbti e disabili e chiede agli Stati membri di indagare e perseguire i reati generati dall'odio e di condividere le migliori pratiche per individuare e indagare tali reati, compresi quelli motivati specificamente dalle varie forme di xenofobia, nonché di prevedere e fornire un sostegno adeguato per le vittime di reati di stampo razzista o xenofobo e dei reati di odio e la protezione di tutti testimoni contro i responsabili di tali reati;
   sui temi dei cambiamenti climatici:
    con riferimento al tema dei cambiamenti climatici va rilevata l'azione della Commissione europea finalizzata a ribadire l'impegno dell'Europa a guidare l'azione internazionale per il clima, nonché delineare la transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Una transizione che dovrà coniugare l'equità sul piano sociale con l'efficienza dal punto di vista dei costi e che dovrà vedere il coinvolgimento di tutti i settori dell'economia e della società, attraverso interventi congiunti in sette ambiti strategici: efficienza energetica; diffusione delle energie rinnovabili; mobilità pulita, sicura e connessa; competitività industriale ed economia circolare; infrastrutture e interconnessioni; bioeconomia e pozzi naturali di assorbimento del carbonio; cattura e stoccaggio del carbonio per ridurre le emissioni rimanenti. Interventi in linea con l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di mantenere l'aumento di temperatura ben al di sotto di 2oC, mentre proseguono gli sforzi per mantenere tale valore a 1,5oC;
    in questo quadro di azione, gli Stati membri dovranno presentare i progetti di piani nazionali per il clima e l'energia, fondamentali per conseguire gli obiettivi al 2030 in questi settori;
    tali temi sono al centro della ventiquattresima Conferenza delle Parti (COP24), in corso a Katowice, in Polonia, in preparazione della quale gli scienziati dell'Ipcc (la commissione dell'Onu sul cambiamento climatico, premio Nobel per la pace nel 2007) hanno invitato tutti i decisori politici ad assumere misure senza precedenti: la riduzione delle emissioni di gas serra e in particolare di anidride carbonica, attraverso il ricorso alle energie rinnovabili, alla mobilità elettrica, all'efficienza energetica, al riciclo dei rifiuti e al consumo di carne; la rimozione della CO2 attraverso riforestazione, cattura della CO2 e suo stoccaggio (tecniche Ccs) in depositi sotterranei;
    sul piano interno, i primi segnali che vengono dall'azione di Governo non lasciano ben sperare, stanti i diversi tagli finanziari su importanti capitoli quali la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)», la missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», interrompendo quel percorso di sviluppo sostenibile avviato nella passata legislatura e non contenendo quegli investimenti che ne consentirebbero la transizione ecologica per realizzare un modello di sviluppo sostenibile; è necessario portare avanti, sia a livello europeo e internazionale, una strategia che indichi la centralità della crisi climatica ed ecologica quale occasione per la trasformazione dei processi produttivi basata sulla green economy, passando da modelli di produzione e consumo lineari al modello circolare che veda coinvolti il sistema dei trasporti, la rigenerazione delle città, la produzione alimentare, la qualità dei prodotti e dei processi industriali,

impegna il Governo:

   1) sui temi del bilancio europeo:
    a) a sostenere l'esigenza di implementare ulteriormente le risorse a favore della politica agricola comune con risorse finanziarie almeno pari a quelle stanziate nel quadro finanziario pluriennale in corso chiedendo, pertanto, di mantenere i livelli di finanziamento per Pac e politica di coesione per l'Unione europea a 27 «almeno al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali»; di triplicare l'attuale dotazione del programma Erasmus +; di raddoppiare i finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese; di incrementare almeno del 50 per cento l'attuale dotazione per la ricerca e l'innovazione, portandola a 120 miliardi di euro; di raddoppiare la dotazione del programma Life; incrementare in modo sostanziale gli investimenti attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa e garantire finanziamenti supplementari per sicurezza, migrazione e relazioni esterne, portando il nuovo Qfp all'1,3 del reddito nazionale lordo dell'Unione europea 27;
   2) sui temi del mercato unico:
    a) ad adoperarsi affinché si prosegua nel lavoro per la costruzione di un mercato unico europeo pienamente efficiente, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri, procedendo sulla strada della costruzione di norme omogenee superando l'attuale frammentazione normativa nel mercato dei beni e servizi; a sostenere l'adozione di norme moderne ed efficaci capaci di considerare il mercato unico in tutte le sue forme, ricomprendendo anche quelle sviluppate sulle piattaforme digitali, ferma restando la difesa dei diritti dei lavoratori e la difesa dei consumatori;
   3) sui temi dell'immigrazione:
    a) a sostenere, in sede europea, le modifiche alle norme del regolamento di Dublino, sulla base della proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, la quale è fondata sulla redistribuzione permanente dei richiedenti asilo e introduce dunque il principio della responsabilità condivisa e solidale, prevedendo – nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 80 del Trattato al funzionamento dell'Unione europea – che l'onere di procedere all'esame delle domande di asilo non gravi solo ed esclusivamente sul Paese di primo ingresso, ma riguardi tutti gli Stati membri dell'Unione, sulla base di criteri oggettivi calcolati in relazione al Pil e alla popolazione, stabilendo altresì un meccanismo sanzionatorio fondato su limitazioni all'accesso ai fondi dell'Unione europea per i Paesi che rifiutino di rispettare tale programma;
    b) ad affiancare la Commissione europea nell'apertura di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato le decisioni obbligatorie del 2015 sul ricollocamento dei richiedenti asilo;
    c) a sollecitare l'attuazione di un programma europeo di controllo efficace delle frontiere esterne, che implementi gli sforzi per combattere le reti criminali di trafficanti di uomini compiuti dal 2015 ad oggi, rafforzando i poteri e le competenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e incentivando le azioni di dialogo e collaborazione messe in campo dall'Italia con le autorità dei Paesi di origine e di transito, che hanno consentito di ridurre nel 2018 gli sbarchi del 78 per cento rispetto all'anno precedente;
    d) a valutare nei consessi europei, bilaterali e multilaterali, l'importanza dell'adesione italiana al Global Compact, anche alla luce della numerosa adesione degli Stati che si è registrata in questi giorni, con ben 164 Paesi sottoscrittori, di cui 20 dell'Unione europea e della risoluzione adottata, a larga maggioranza dal Parlamento europeo nell'aprile 2018;
   4) sui temi delle relazioni esterne:
    a) a sostenere nel vertice in programma il 24 e 25 febbraio 2019 con la Lega araba il perseguimento di un processo di pace per la Siria e lo Yemen, conflitti che si protraggono da anni, soprattutto con riferimento a quest'ultimo, spesso nel generale silenzio internazionale;
    b) a proseguire nel senso indicato dalla roadmap del Segretario generale delle Nazioni Unite, affinché quanto prima si possano organizzare e svolgere libere elezioni in Libia e ad adoperarsi affinché gli organismi internazionali e le rappresentanze dell'Unione europea possano direttamente vigilare che sia garantito il rispetto dei diritti umani in tale Paese;
    c) nel campo delle relazioni commerciali, a sostenere la posizione della Commissione volta a far pressione sull'Amministrazione statunitense – con azioni misurate, proporzionate e pienamente in linea con le regole del Wto – affinché le misure protezionistiche adottate siano ritirate al più presto e non si dia seguito a quelle ulteriormente annunciate, rimarcando coerentemente in sede europea gli effetti potenzialmente molto negativi per la nostra economia di grande Paese esportatore di dazi e barriere al commercio;
   5) sui temi del razzismo e della xenofobia:
    a) ad adoperarsi affinché siano adottate politiche coordinate nei confronti di gruppi neofascisti e neonazisti, e comunque nei confronti di tutte le forze politiche che aderiscano a teorie razziste e xenofobe, volte a rafforzare la legislazione per arginare e perseguire i reati di stampo razzista e xenofobo, e prevedendo un impegno comune di tutti gli Stati membri per la diffusione, soprattutto tra le giovani generazioni, della cultura del rispetto delle differenze e dei popoli;
   6) sui temi della disinformazione:
    a) a sostenere l'adozione di norme comuni, in sintonia con quanto stabilito dal Piano d'azione della Commissione europea, al fine di favorire la libera informazione e la difesa del diritto dei cittadini a disporre di notizie certe e non inquinate da ingerenze esterne, capaci di manipolare l'orientamento dell'opinione pubblica e lo stesso regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
   7) sui temi dei cambiamenti climatici:
    a) ad adoperarsi affinché gli obiettivi indicati dalla Commissione in materia di politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici siano concretamente e puntualmente portati avanti da tutti gli Stati europei e nelle relazioni commerciali dell'Unione, anche tenendo conto del ruolo di leadership che l'Unione potrà svolgere a livello globale, favorendo, da un lato, l'incremento delle risorse del bilancio europeo per clima e ambiente che, pur registrando un significativo aumento del 70,3 per cento rispetto al precedente (Qfp) con 5,4 miliardi di euro, non raggiungeranno nemmeno lo 0,5 per cento del bilancio dell'Unione europea, dall'altro, prevedendo meccanismi che impegnino, salvo l'eventuale applicazione di misure sanzionatorie, gli Stati membri all'immediato abbandono dei combustibili fossili più inquinanti.
(6-00034) «Delrio, De Luca, Braga, Moretto, Scalfarotto, Berlinghieri, Quartapelle Procopio, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi».


   La Camera,
   premesso che:
    la riunione del Consiglio europeo, che avrà luogo a Bruxelles il 13 e il 14 dicembre prossimi venturi, prevede di affrontare alcuni temi cruciali per il futuro dell'Unione europea, iscritti all'ordine del giorno: il bilancio a lungo termine dell'Unione europea (QFP), il mercato unico, la migrazione nonché le relazioni esterne dell'Unione;
   considerato che, per quanto attiene il Quadro finanziario pluriennale:
    le modalità di finanziamento del bilancio dell'Unione europea, si basano su tre tipi di risorse: i contributi degli Stati membri sulla base del loro livello di reddito, misurato dal reddito nazionale lordo (RNL); i contributi basati sull'IVA; i dazi doganali riscossi alle frontiere esterne dell'Unione. La Commissione per il prossimo quadro finanziario ha proposto di semplificare l'attuale risorsa basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di introdurre nuove risorse proprie che rappresenteranno il 12 per cento circa del bilancio totale dell'Unione europea e potrebbero apportare risorse fino a 22 miliardi di euro l'anno per il finanziamento delle nuove priorità;
    la proposta di bilancio a lungo termine dell'Unione europea, presentata dalla Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo lo scorso 2 maggio, costituisce la base per l'esecuzione del bilancio annuale dell'Unione stessa e traduce, in termini finanziari, le priorità politiche dell'Unione europea per gli anni 2021-2027, fissando gli importi massimi di spesa annuale dell'Unione europea, sia nel suo complesso, sia rispetto alle principali categorie di spesa;
    il QFP 2021-2027 si compone di una comunicazione e di sette proposte legislative che prevedono, tra l'altro, una nuova ripartizione delle risorse tra le diverse rubriche, innovazioni finalizzate ad accrescere la flessibilità del QFP e che prefigurano parziali modifiche per quanto concerne le fonti attraverso le quali viene alimentato il bilancio dell'Unione europea, oltre a fissare una revisione intermedia del QFP entro la fine del 2023, in analogia a quanto avvenuto nell'attuale ciclo di programmazione;
    in particolare, la proposta di regolamento della Commissione (COM(2018)322 final), che definisce le principali priorità politiche, i settori programmatici e i massimali di spesa per il periodo 2021-2027, traccia una cornice dei programmi di spesa dell'Unione europea equivalente a complessivi 1.135 miliardi di euro in termini di impegni (prezzi 2018), pari cioè all'1,11 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione europea (RNL) e sostanzialmente in linea con il bilancio 2014-2020 (959,9 miliardi di impegni e 908,4 miliardi di pagamenti per il ciclo 2014-2020), con la differenza che, con l'uscita del Regno Unito, saranno richiesti maggiori sforzi ai Governi dei restanti 27 Stati membri – secondo le stime della Commissione europea, infatti, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe produrre una riduzione nel bilancio annuale dell'Unione europea tra i 10 e i 12 miliardi di euro annui, corrispondente a circa il 10 per cento del bilancio annuale dell'Unione europea – e che diversamente dal QFP 2014-2020, l'attuale importo include anche il Fondo Europeo per lo Sviluppo;
    nel tracciare una diversa ripartizione degli stanziamenti tra le varie finalità, la Commissione europea propone di aumentare il finanziamento in settori considerati prioritari e ad alto valore aggiunto europeo, quali la ricerca (da 80 miliardi a 97,6 miliardi), l'innovazione e l'agenda digitale (115,4 miliardi di euro, con un +60 per cento di risorse), i giovani (il programma Erasmus+ raddoppia la sua dotazione, passando da 14,8 a 30 miliardi), la migrazione e la gestione delle frontiere (complessivamente da circa 13 miliardi a 33 miliardi), la difesa e la sicurezza interna (27,5 miliardi di euro), l'azione esterna (123 miliardi di euro), il clima e l'ambiente (5,4 miliardi di euro);
    parallelamente a tali settori, che beneficiano di un aumento delle risorse, ce ne sono altri oggetto di tagli alle politiche tradizionali: la nuova PAC 2021-2027, per cui sono previsti 365 miliardi di euro a fronte dei 408,3 miliardi di euro della PAC 2014-2020, subirebbe, secondo le stime della Commissione, una riduzione del 5 per cento a prezzi correnti rispetto al periodo 2014-2020, il che equivarrebbe a una riduzione di circa il 12 per cento a prezzi costanti del 2018, mentre secondo il Parlamento europeo il taglio sarebbe più consistente e ammonterebbe al 15 per cento. In particolare, tali consistenti riduzioni interessano sia i pagamenti diretti (lo stanziamento per il Fondo europeo agricolo di garanzia passa da 303 miliardi a 286 miliardi), sia le dotazioni del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (i fondi del Feasr passano da 95,5 a 78,811 miliardi di euro);
    anche la Politica di coesione subirebbe una riduzione degli stanziamenti europei pari al 7 per cento secondo le stime della Commissione europea e del 10 per cento secondo quelle del Parlamento europeo: in particolare la dotazione del Fondo di coesione (FC) si ridurrebbe da 63 a 46 miliardi di euro mentre quella del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) passerebbe da 199 miliardi a 226 miliardi di euro;
    riguardo all'istituzione di nuove risorse, nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 si legge che la Commissione europea ha avanzato una proposta di istituzione di tre nuove risorse proprie: il 20 per cento delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni, un'aliquota di prelievo del 3 per cento applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società; un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 euro al chilogrammo);
    lo scorso 14 novembre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, in vista di un accordo con il Consiglio, in cui ha espressamente chiesto – tra le varie istanze – di mantenere il finanziamento della politica di coesione e della PAC per l'Unione europea-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, così come di aumentare ulteriormente le dotazioni del programma per il mercato unico, di raddoppiare le risorse destinate a contrastare la disoccupazione giovanile nell'ambito del FSE+ nonché di triplicare l'attuale bilancio per il programma Erasmus+;
    l'impatto dei tagli alla politica di coesione sul territorio nazionale potrà essere limitato solo ponendo nel negoziato la massima attenzione ai criteri per l'assegnazione dei fondi che, oltre al prodotto interno lordo pro-capite come criterio principale, dovrà tenere conto anche di altri fattori come ad esempio la disoccupazione (in particolare modo quella giovanile);
   in tema di mercato unico:
    nel 2018 si celebra il 25° anniversario del mercato unico: a fronte del raggiungimento di diversi risultati positivi che potrebbero ancora essere ottimizzati, risulta necessario migliorare le azioni volte a riequilibrare il mercato con politiche sociali e di welfare che siano realmente attente e foriere di benefici per tutti i cittadini e le imprese, contrastando il depauperamento del tessuto produttivo degli Stati membri ed anzi sostenendolo e diversificandolo;
    l'obiettivo generale della strategia della Commissione europea, pubblicata a ottobre 2015, era quello di rimuovere dal mercato unico gli ostacoli economici che ancora sussistono, attraverso la creazione di nuove opportunità per i consumatori e per le imprese, incoraggiando l'ammodernamento e l'innovazione, e conseguendo risultati pratici a beneficio dei cittadini nella loro vita quotidiana;
    l'impiego della tecnologia al servizio dell'industria ha conosciuto negli ultimi anni un rapido sviluppo, tanto da mutare in maniera significativa i modelli produttivi ed organizzativi delle imprese italiane ed europee, ponendo così le basi per la nascita di una nuova era industriale;
    la strategia per la creazione e lo sviluppo di un mercato unico digitale dovrebbe vedere l'Europa maggiormente coinvolta nella nascita di una vera e propria filiera interamente interconnessa e digitalizzata;
    in questo quadro, il perseguimento della strategia per il mercato unico digitale risulta cruciale per stimolare la competitività, l'innovazione e la sostenibilità dell'economia nazionale e di quella europea, garantendo il massimo vantaggio dalla nuova era digitale: secondo la Commissione europea, un mercato digitale pienamente funzionante potrebbe infatti apportare fino a 415 miliardi di euro annui all'economia dell'Unione europea e permettere, altresì, all'Unione europea di diventare un leader digitale a livello globale;
    la realizzazione a livello europeo di politiche di contrasto alla delocalizzazione fiscale delle imprese nei Paesi extra UE, soprattutto con riferimento alle grandi società multinazionali che operano nel mercato digitale, appare oggi più che mai necessaria per ottenere una redistribuzione degli ingenti profitti – solo marginalmente colpiti dalla vigente fiscalità degli Stati membri – realizzati da queste realtà internazionali e un contestuale rafforzamento della domanda aggregata. Occorre, pertanto, proseguire nel lavoro avviato dalla Commissione europea con la comunicazione del 21 marzo 2018, proponendo una serie di misure per la tassazione omogenea dell'economia digitale e del e-commerce al fine di creare un sistema normativo idoneo a garantire la tassazione dei profitti realizzati dalle multinazionali in questo settore produttivo sempre più strategico anche per l'economia del nostro Paese, al fine di evitare il dumping fiscale tra Stati membri;
   in tema di migrazione:
    a seguito delle conclusioni adottate nel precedente vertice del 17 e 18 ottobre 2018, il Consiglio europeo tornerà nuovamente ad affrontare il tema delle migrazioni, per esaminare lo stato di attuazione degli impegni assunti dai leader europei finalizzati a continuare a prevenire la migrazione illegale e a rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, in particolare dell'Africa settentrionale, nel quadro di un più ampio partenariato;
    in particolare, il Consiglio dovrebbe convenire sull'esigenza di intensificare il contrasto alle reti dei trafficanti di persone e di rafforzare ulteriormente la cooperazione con i Paesi terzi in materia di indagine, arresto e perseguimento di soggetti dediti al traffico e alla tratta di esseri umani, al fine di impedire alle persone di intraprendere viaggi pericolosi e illegali;
    prioritaria risulta infatti l'adozione immediata e condivisa a livello degli Stati membri dell'Unione europea di una strategia europea strutturata su politiche comuni nell'immigrazione, con una condivisione da parte degli Stati membri mediante un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare, garantendo l'impiego delle risorse nel modo più efficiente possibile ed elaborando norme comuni per la sorveglianza delle frontiere esterne, la cui difesa deve essere necessariamente condivisa dagli Stati membri;
    altrettanto prioritaria risulta la promozione di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea per evitare tragedie in mare e contrastare la criminalità organizzata, anche incoraggiando una cooperazione attiva tra le forze di polizia, le guardie di frontiera, le dogane, le autorità giudiziarie e amministrative nonché con le istituzioni e le agenzie dell'Unione europea;
    è inoltre necessario trovare un consenso ampio al fine di riformare il cosiddetto regolamento di Dublino sulla base di un equilibrio tra responsabilità e solidarietà, tenendo conto delle persone sbarcate a seguito delle operazioni di ricerca e soccorso e creando, come condiviso dai leader europei nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno scorso, centri di protezione e identificazione europei nei Paesi di origine e transito, che operino in stretto accordo e coordinatamente con le organizzazioni internazionali competenti quali ad esempio UNHCR e OIM, nel rispetto dei diritti umani e della dignità umana, per esplicare le procedure di identificazione e una veloce separazione tra migranti economici e quelli bisognosi di protezione internazionale;
    per perseguire tali obiettivi, occorre altresì sostenere politiche di partenariato e di cooperazione con i Paesi di origine e transito dei migranti, in particolare dove operano le organizzazioni di trafficanti di esseri umani, con l'obiettivo di contrastare le partenze illegali da tali Paesi;
    per quanto riguarda le risorse totali stanziate per la gestione delle frontiere previste nel nuovo QFP 2021-2027, esse sono pari a 21,3 miliardi, molto inferiori a quanto richiesto dal Commissario per l'immigrazione, Dimitris Avramopoulos, secondo il quale sarebbero stati necessari 150 miliardi in sette anni, pari a circa il 14 per cento del budget, per garantire un controllo «europeo» delle frontiere: si tratta di un aumento di oltre 100 miliardi rispetto al bilancio settennale attualmente in vigore (959,9 miliardi di impegni e 908 miliardi di pagamenti per il ciclo 2014-2020);
   nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione europea:
    il Consiglio europeo discuterà, tra gli altri temi, dei preparativi in vista del prossimo vertice con la Lega degli Stati arabi in programma il 24 e 25 febbraio 2019: si tratta del primo summit con i Paesi europei e offrirà l'occasione di affrontare la questione di una miglior cooperazione in tema di gestione delle migrazioni irregolari verso l'Europa e di intensificare la cooperazione tra l'Unione europea e il Nord Africa;
    in occasione dell'ultimo Consiglio europeo, i leader degli Stati membri hanno convenuto sulla opportunità di portare la cooperazione Unione europea-Africa a un nuovo livello, sostenendola con le risorse necessarie, anche mediante il piano europeo per gli investimenti esterni e il fondo fiduciario dell'Unione europea per l'Africa. Il Consiglio europeo ha inoltre accolto con favore la presentazione dell'iniziativa della Commissione relativa a una nuova alleanza Africa – Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili, e ha invitato a portare avanti azioni, anche attraverso proposte concrete relative alla partecipazione degli Stati membri;
    prioritaria è infatti la stabilità politica dell'area africana, che va incoraggiata offrendo una prospettiva socioeconomica che disincentivi sempre di più il ricorso ai canali illegali della migrazione come fonte di guadagno: la pacificazione e lo sviluppo dell'intera regione del Corno d'Africa possono assicurare condizioni di vita migliori alle popolazioni locali e contribuire a stabilizzare il quadro dei rapporti internazionali e i flussi migratori;
    per quanto riguarda la Politica europea di vicinato (PEV), la proposta della Commissione europea di assorbire la PEV nel nuovo Strumento unico, suscita alcuni dubbi a causa del rischio di un eventuale indebolimento del potenziale della PEV, in una fase in cui le aree a Sud e ad Est dell'Unione sono al centro delle principali sfide per la sicurezza europea;
    è possibile che in seguito alla crisi esplosa all'imboccatura del Mare d'Azov vengano avanzate da alcuni Stati membri dell'Unione europea proposte tendenti all'inasprimento dell'apparato sanzionatorio adottato nei confronti della Federazione russa, nei confronti delle quali è raccomandabile la massima prudenza. Nell'ambito delle relazioni internazionali, la Russia resta infatti un attore ineludibile per la soluzione delle principali crisi internazionali: in tale contesto, peraltro, si ribadisce che l'Alleanza Atlantica continua a rappresentare una garanzia importante per la difesa dell'Europa rispetto a qualsiasi genere di aggressione o minaccia maggiore esterna, avendo l'Unione europea capacità di difesa del tutto marginali, in ragione del fatto che al suo interno le competenze relative alla difesa e alla conduzione della politica estera continuano a rimanere nel perimetro delle sovranità nazionali degli Stati membri,

impegna il Governo:

   1) nell'ambito del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, ad assumere iniziative volte:
    a) a porre in essere iniziative, nelle opportune sedi europee, al fine di evitare un aggravio della pressione fiscale sui contribuenti nazionali o un aumento del contributo nazionale al bilancio europeo, tenuto conto delle risorse che il nostro paese già versa all'Europa, pari a circa 12 miliardi di euro annui;
    b) a negoziare un adeguamento del bilancio europeo che possa far fronte alle sfide future dell'Unione europea a 27, a partire da quelle legate alla crescita, alla competitività, alla gestione del fenomeno migratorio e al contrasto alle cause di conflitto e instabilità ai confini del territorio europeo;
    c) a potenziare, estendere e rendere più efficace ed efficiente la gestione dei fondi europei che sostengono le politiche di welfare degli Stati membri, nei settori dove si rendono maggiormente necessari, prevedendo, da un lato, appositi stanziamenti destinati al contrasto della povertà e all'inclusione sociale per uno sviluppo equo, condiviso e sostenibile e, dall'altro, un sostegno concreto al settore agricolo, garantendo in particolare prezzi equi per i prodotti primari e la valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli italiani, scongiurando l'ipotesi – ove risultasse necessario e non altrimenti ovviabile apportare dei tagli al bilancio – che questi ricadano su tali aspetti, con ulteriori aggravi fiscali a carico dei cittadini italiani;
    d) a rafforzare gli strumenti a disposizione del QFP 2021-2027 a sostegno delle politiche di sviluppo e orientate all'occupazione, attraverso un incentivo agli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nonché di supporto alle imprese nella creazione di nuovi posti di lavoro, con lo scopo di contrastare in maniera efficace la disoccupazione giovanile e migliorare il contesto imprenditoriale;
    e) a negoziare una ridefinizione degli stanziamenti destinati alla politica di coesione e alla politica agricola comune per l'Unione europea-27, tali da scongiurare tagli al finanziamento delle politiche tradizionali e garantire un'assegnazione equa delle risorse ai diversi Stati membri, in una prospettiva di sostegno e di sviluppo dell'agricoltura italiana, considerata la centralità del settore primario nelle sfide della sicurezza alimentare globale e rispetto ai cambiamenti climatici, nonché di rafforzamento della convergenza economica e sociale all'interno dell'Unione;
    f) a rafforzare i programmi integrati per il mercato interno (Single Market Programme) con particolare attenzione agli stanziamenti riservati a COSME, il programma di sostegno alle piccole e medie imprese;
    g) a promuovere una ridefinizione dei criteri di allocazione delle risorse e della tempistica relativa all'assegnazione dei fondi del Programma di sostegno alle riforme strutturali al fine di massimizzare l'efficacia del Programma;
   2) nell'ambito del mercato unico:
    a) a proseguire negli sforzi per un mercato unico equo, che incrementi i benefici concreti per i cittadini europei e sostenga lo sviluppo di tutte le imprese strategiche sulla base delle specificità dei singoli Stati membri;
    b) ad esaminare le proposte normative dell'Unione afferenti al mercato unico digitale prima della fine dell'attuale legislatura europea, in linea con le conclusioni espresse al termine del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018;
    c) a supportare la Commissione europea nel suo impegno per una rapida adozione di misure comuni per contrastare, a livello europeo, la delocalizzazione fiscale delle imprese ed in particolare dell'industria digitale e dell’e-commerce, elaborando nuove forme di tassazione da applicare in modo omogeneo in tutti gli Stati dell'Unione europea;
    d) a sostenere, in questa fase di transizione verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata, le micro e piccole imprese nel rinnovamento dei loro processi produttivi, integrandole con quella parte del sistema industriale già interconnessa, quale presupposto per la nascita di filiere produttive altamente tecnologiche e digitalizzate;
   3) in tema di migrazione:
    a) ribaditi gli impegni già espressi nella risoluzione n. 6/00025 del 16 ottobre 2018, ad affrontare, a livello europeo, la gestione condivisa della questione migratoria mediante lo stanziamento di risorse stabili e una politica europea comune che sia di breve ma anche di lungo termine, senza oneri aggiuntivi per i Paesi come l'Italia di primo arrivo;
    b) ad affermare il principio della necessaria condivisione delle responsabilità nella difesa delle frontiere esterne dell'Unione europea e a promuovere un loro rafforzamento per evitare tragedie in mare e contrastare la criminalità organizzata e l'immigrazione illegale, anche incoraggiando una cooperazione attiva tra le forze di polizia, le guardie di frontiera, le dogane, le autorità giudiziarie e amministrative nonché con le istituzioni e le agenzie dell'Unione europea;
    c) ad affermare l'assoluta necessità di riformare il cosiddetto regolamento di Dublino, di rivalutare le attuali procedure di ricerca e salvataggio con riferimento alle responsabilità dei diversi Paesi interessati e le attuali regole di ingaggio dei mandati delle operazioni europee nel Mediterraneo;
    d) a sostenere politiche di partenariato e di cooperazione con i Paesi di origine e transito dei migranti che abbiano l'obiettivo di favorire uno sviluppo onnicomprensivo di questi Paesi e che includano iniziative finalizzate ad attuare una efficace politica condivisa che velocizzi le procedure di rimpatrio dei migranti che abbiano fatto ingresso illegalmente o il cui soggiorno sia irregolare;
    e) a negoziare un ulteriore incremento di risorse per la rubrica «Migrazione e gestione delle frontiere esterne» con particolare attenzione al «Fondo per la gestione integrata delle frontiere»;
   4) in tema di relazioni esterne:
    a) a negoziare, a livello comunitario, una adeguata «blindatura» (ring-fencing) delle risorse dedicate alla Politica europea di vicinato (PEV), distinte dai fondi da assegnare alla cooperazione allo sviluppo, affinché la maggiore flessibilità che caratterizzerà la futura azione esterna dell'Unione non pregiudichi il mantenimento di un costante impegno europeo, anche in termini finanziari, nelle aree considerate prioritarie dal punto di vista geografico (Africa, Vicinato) e tematico (migrazioni);
    b) a promuovere il rafforzamento della collaborazione tra l'Unione europea e i Paesi di origine e di transito e l'investimento di maggiori risorse, e in maniera più efficiente, nella gestione dei movimenti primari, con particolare riguardo all'elevata priorità di un rifinanziamento consistente e tempestivo da parte degli altri Stati membri del Fondo fiduciario dell'Unione europea per l'Africa (Trust Fund for Africa);
    c) ad assumere, in sede europea, tutte le iniziative ritenute utili per aprire nuovi spazi di collaborazione e di dialogo con la Federazione russa, prospettando – pur nella consapevolezza dell'importanza di preservare una posizione univoca dell'Unione europea nei rapporti con Mosca – una riflessione sull'efficacia e sulle finalità delle sanzioni, che ne eviti l'ulteriore inasprimento e che limiti, quanto più possibile, le ricadute negative di tali misure sulle società civili coinvolte e sulle relative piccole e medie imprese, valorizzando in parallelo con i Partner dell'Unione europea l'importanza del dialogo e della cooperazione con la Federazione russa su temi di interesse comune (soluzione delle principali crisi internazionali, contrasto alle minacce globali, terrorismo).
(6-00035) «D'Uva, Molinari».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre;
   premesso che:
    all'ordine del giorno del Consiglio europeo sono previsti i seguenti argomenti:
     a) il bilancio a lungo termine dell'Unione europea;
     b) il mercato unico;
     c) la migrazione;
     d) le relazioni esterne;
    i leader dell'Unione europea torneranno anche sulla questione della disinformazione, sulla base del piano d'azione che sarà presentato dall'alta rappresentante e dalla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e in linea con le sue precedenti conclusioni;
    risulta evidente che la riunione del Consiglio europeo è il momento finale di un processo politico nel quale pochi margini avanzano per discutere o rimettere in discussione quanto è stato già deciso oppure non accettato;
    non ha un'utilità concreta, quindi, affidare indirizzi su specifici argomenti a risoluzioni approvate dal Parlamento nell'imminenza del Consiglio europeo. Tali indirizzi e orientamenti del Parlamento andrebbero manifestati e approvati in un momento precedente, quando ancora sia possibile vincolare o indirizzare le scelte del Governo in ambito europeo;
    per quanto concerne il bilancio dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 il Consiglio europeo terrà un primo importante scambio di opinioni sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sulla base di una relazione sullo stato dei lavori della Presidenza del Consiglio;
    la Commissione europea ha presentato il 6 dicembre 2017 una proposta di direttiva con le seguenti proposte:
     a) trasformare il Meccanismo europeo di stabilità (ESM) in un Fondo monetario europeo, diventando un organismo comunitario con il compito di intervenire sia a sostegno dei Paesi in difficoltà finanziarie sia degli istituti di credito, ma non per tutelare i depositanti;
     b) inglobare il Fiscal compact (attualmente trattato intergovernativo) nella legislazione comunitaria, rendendo giuridicamente più stringenti gli impegni per deficit strutturale e debito;
     c) istituire un Ministro delle finanze e dell'economia europeo, trasformando il Presidente dell'Eurogruppo in Vice Presidente dell'Esecutivo comunitario, con nessun compito di rilancio dell'economia e degli investimenti, ma come controllore delle politiche di bilancio dell'eurozona;
     d) inserire all'interno del bilancio comunitario una linea di bilancio dedicata alla zona euro, senza che sia previsto nessun aumento delle risorse;
    tali proposte sono state discusse presso le Aule parlamentari nel momento di transizione tra le due legislature ed andrebbero dunque riviste con maggiore attenzione data la portata del tema;
    inoltre è stato trascurato un ripensamento dell'attuale funzionamento dell'Unione economica e monetaria, che ha determinato diseguaglianze importanti, a livello territoriale, sia sul piano economico che sociale;
    per quanto riguarda il mercato unico, sulla scorta delle conclusioni di marzo 2018 e in base alla valutazione della Commissione degli ostacoli che ancora sono presenti e delle opzioni per superarli, il Consiglio europeo esaminerà lo stato di avanzamento dei lavori relativi a un mercato unico pienamente funzionante;
    il Consiglio europeo ha invitato a intensificare gli sforzi per realizzare progressi in una serie di settori, tra cui il mercato unico digitale. I leader dell'Unione europea hanno pertanto invitato la Commissione a presentare, prima della fine dell'anno, lo stato di avanzamento dell'applicazione della legislazione vigente che è fondamentale per il funzionamento del mercato unico dell'Unione europea, inoltre hanno richiesto una valutazione degli ostacoli rimanenti e delle opportunità per la realizzazione di un mercato unico pienamente funzionante; ciò stimolerebbe la competitività, l'innovazione e la sostenibilità;
    in materia di migrazione il Consiglio europeo tornerà sull'attuazione del suo approccio globale alla migrazione, in linea con le conclusioni di giugno 2018 in cui viene previsto che «nel territorio dell'Unione europea coloro che vengono salvati, a norma del diritto internazionale, dovrebbero essere presi in carico sulla base di uno sforzo condiviso e trasferiti in centri sorvegliati istituiti negli Stati membri, unicamente su base volontaria; qui un trattamento rapido e sicuro consentirebbe, con il pieno sostegno dell'Unione europea, di distinguere i migranti irregolari, che saranno rimpatriati, dalle persone bisognose di protezione internazionale, cui si applicherebbe il principio di solidarietà»;
    il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, cosiddetto decreto sicurezza, invece di affrontare con lungimiranza e umanità il fenomeno storico dell'immigrazione, oppone ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo una risposta inaccettabile che peggiora lo status di migrante e richiedente asilo e cancella valide conquiste giuridiche a difesa dei diritti costituzionali della dignità dell'essere umano, oltre che delle libertà individuali e sociali; negli ultimi mesi la questione dei flussi migratori, sempre ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, è stata gestita con cinismo e spregiudicatezza da parte del Governo italiano come nei casi delle navi Aquarius, Diciotti e Maersk. Un atteggiamento inaccettabile da parte del Governo che, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, ha utilizzato la vita e la dignità di centinaia di persone per aprire lo scontro in sede europea sulla questione migratoria. Secondo un recente rapporto di Amnesty International, l'Unione europea sarebbe responsabile della morte di 721 persone in mare solo a giugno e luglio di quest'anno. L'Unhcr rileva che il numero di morti/dispersi in mare nel 2018 si è attestato a oltre 1.700, La chiusura dei porti da parte dell'Italia ha portato a un'interruzione delle operazioni di pattugliamento e soccorso, comprese le missioni e le operazioni dell'Unione europea, e l'Unione europea non dovrebbe tollerarlo ulteriormente;
    l'Unione europea ha indubbiamente urgenza di intraprendere una seria riflessione sulla gestione dei flussi e sul diritto di asilo: come ribadito da Amnesty International, infatti, la normativa dell'Unione europea ha caricato di responsabilità sproporzionate gli Stati membri della frontiera marittima. A parere dei firmatari del presente atto la propensione xenofoba di alcuni Governi da un lato – ricordiamo Visegrad, l'asse di Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia – e dall'altro l'ipocrisia di chi, come la Francia, pretende di dare lezioni di solidarietà, dopo aver sistematicamente respinto con violenza decine di migliaia di migranti alla frontiera, ha creato una situazione esplosiva, contribuendo a creare la falsa percezione di un Paese invaso dai migranti e dai rifugiati;
    nonostante l'Italia sia agli ultimi posti tra i Paesi europei per numero di rifugiati ogni mille abitanti, non è possibile negare come il nostro Paese si sia ritrovato a gestire una situazione estremamente complessa senza la collaborazione e la solidarietà degli altri Stati membri dell'Unione;
    i flussi migratori verso l'Italia risultano in diminuzione nel 2018 (-77,2 per cento rispetto al 2017 e –71,4 per cento sul 2016): un elemento che non deve far pensare ad un affievolimento del fenomeno, essendo legato agli accordi – che il precedente Governo ha stretto con la Libia e che l'attuale Esecutivo ha confermato – che non assicurano alcuna garanzia circa il rispetto dei diritti umani;
    il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 ha stabilito inoltre che, per affrontare alla radice il problema della migrazione, è necessario un partenariato con l'Africa volto a una trasformazione socioeconomica sostanziale del continente africano sulla base dei principi e degli obiettivi definiti dai Paesi africani nella loro Agenda 2063, prestando particolare attenzione all'istruzione, alla salute, alle infrastrutture, all'innovazione, al buon governo e all'emancipazione femminile;
    in merito alle relazioni esterne il Consiglio europeo discuterà dei preparativi in vista del prossimo vertice con la Lega degli Stati arabi in programma il 24 e 25 febbraio 2019. Alla luce degli eventi, il Consiglio europeo potrebbe affrontare altre questioni specifiche di politica estera,

impegna il Governo:

   1) sul rapporto tra Presidenza del Consiglio dei ministri e il Parlamento in merito alle riunioni del Consiglio europeo:
    a) a svolgere le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in Parlamento almeno due o tre settimane prima della data di convocazione di ogni Consiglio europeo;
   2) in materia di regole di bilancio europeo:
    a) a sostenere con forza l'aggiornamento delle regole che disciplinano l'Unione economica e monetaria (UEM) per rafforzare l'efficacia e la capacità di perseguire obiettivi comuni, al fine di superare le notevoli diseguaglianze territoriali economiche e sociali, determinate dalla, sin qui, colpevole trascuratezza del necessario ripensamento del funzionamento dell'Unione economica e monetaria;
    b) a sostenere in sede europea l'opposizione all'incorporazione definitiva del Fiscal compact nell'ordinamento giuridico europeo, come previsto da alcune mozioni e da vari pareri espressi dal Parlamento nel corso della XVII legislatura, ed il contestuale avvio di un suo superamento ad iniziare dall'introduzione di una golden rule ovvero la possibilità di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese di investimento nazionali, spese per ricerca, sviluppo e innovazione, ad esclusione di quelle militari;
    c) ad adottare iniziative per soprassedere in questa fase all'istituzione di un Ministero del tesoro unico dell'Eurozona nei termini proposti dalla Commissione;
    d) a rifiutare la trasformazione del meccanismo europeo di stabilità in Fondo monetario europeo dotato dei poteri di sorveglianza dei bilanci nazionali e dei connessi automatismi per la ristrutturazione dei debiti sovrani;
    e) ad adottare iniziative volte all'introduzione tra gli indicatori utilizzati, ai fini della verifica del rispetto delle regole europee, anche del criterio del saldo commerciale, puntando alla riduzione almeno al 3 per cento del limite massimo per il saldo positivo e negativo di bilancia commerciale di ciascun Paese membro e la contestuale predisposizione di un apparato sanzionatorio analogo a quello già previsto in caso di mancato rispetto per i deficit di bilancio eccessivi e dei vigenti parametri di natura fiscale;
    f) a proporre la ridefinizione del ruolo della Banca centrale europea come prestatrice di ultima istanza;
    g) a proporre una soluzione condivisa per la gestione dei titoli di Stato comprati dalle banche centrali nazionali nell'ambito del quantitative easing in una prospettiva di stabilizzazione dei debiti pubblici;
    h) a proporre remissione di titoli di debito europei garantiti mutualmente da tutti gli Stati membri ovvero l'introduzione di nuovi strumenti finanziari per l'emissione di titoli garantiti da obbligazioni sovrane (sovereign bond-backed securities);
    i) a promuovere l'adozione di nuove direttive per il raccordo delle normative fiscali nazionali, soprattutto per quanto riguarda l'Iva, al fine di recuperare il gap di evasione attuale, altissimo per l'Italia, pari a oltre 35 miliardi di euro e per scongiurare i meccanismi di elusione;
    l) a proporre che l'Eurozona si doti di un piano di investimenti pubblici destinato a interventi mediopiccoli, attivabili rapidamente e modulabili in modo coerente con le esigenze del ciclo economico, come progetti di riqualificazione e ripristino del territorio, delle periferie urbane, della sostituzione di edifici sismicamente insicuri ed energivori con edifici sicuri e «verdi»;
    m) a proseguire con forza, in sede europea, l'azione in corsa per l'adozione di nuove forme di tassazione dell'industria digitale a livello europeo che comporti anche un ripensamento dei fondamenti dell'imposizione tradizionale e attivarsi concretamente affinché, in caso di assenza del consenso generale a livello europeo, i Paesi favorevoli operino comunque in coordinamento tra loro anche con cooperazioni rafforzate;
    n) a sostenere l'introduzione di una vera ed incisiva « Tobin tax» che assicuri un gettito rilevante e limiti in modo drastico le speculazioni finanziarie, di una web tax e di un'imposta unica a livello europeo sul reddito delle imprese, in modo da evitare che alcuni Paesi si comportino come paradisi fiscali interni alla Unione europea e, tramite una parte del gettito derivante delle imposte sopra citate, ad adottare iniziative per finanziare l'introduzione di un'indennità europea di disoccupazione;
    o) a rifiutare le proposte di ulteriori vincoli al possesso di titoli di Stato nei bilanci degli istituti di credito e della previsione di ulteriori incrementi dei requisiti minimi di capitale delle banche per la gestione degli NPL, nonché di procedure per il cosiddetto « default ordinato» dei titoli pubblici;
    p) a promuovere il completamento accelerato dell'Unione bancaria europea tramite, in particolare, una garanzia comune europea dei depositi bancari e l'attivazione della garanzia fiscale per il fondo di risoluzione delle banche;
   3) in materia di mercato unico:
    a) a promuovere iniziative, affinché non sia solo un mercato di capitali, ma abbia come obiettivo la riduzione del livello di diseguaglianza in modo che i cittadini possano beneficiare appieno della trasformazione digitale, dai trasporti all'energia, dall'agricoltura all'assistenza sanitaria e alla cultura, e, con riferimento ai maggiori investimenti nell'intelligenza artificiale, garantire al contempo che queste tecnologie siano ampiamente accessibili e usate in tutti i settori dell'economia e della società da parte delle imprese e sostenere queste ultime in tale processo;
    b) a garantire che tali misure abbiano un impatto sul lavoro e sull'occupazione in modo che l'economia collaborativa non possa andare a discapito dei lavoratori;
   4) in materia di migrazioni:
    a) a promuovere il rispetto delle regole sul soccorso in mare previsto dalle convenzioni internazionali, riaffermando che l'omissione di soccorso è un reato e che ogni mezzo navale è tenuto a compiere azione di salvataggio in presenza di persone in pericolo, evitando così una politica indiscriminata di respingimenti verso i Paesi di origine e di transito;
    b) a promuovere l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire «canali di accesso legali e controllati» attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti per mettere fine alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani, anche con visti e ammissioni umanitarie;
    c) a sostenere una riforma più generale del diritto d'asilo finalizzata a rendere più strutturale il concetto di ricollocamento dei rifugiati e a proporre quindi un reale «diritto di asilo europeo», capace di superare il «Regolamento di Dublino»;
    d) a sostenere l'implementazione rapida del programma di ricollocamento, ad oggi dimostratosi un fallimento, affiancandolo con la creazione di adeguate strutture per l'accoglienza e l'assistenza delle persone in arrivo e la previsione di adeguate sanzioni ai Paesi dell'Unione europea che si oppongono ai ricollocamenti dei migranti, come l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica ceca, e a porre in stretta correlazione il rispetto dello stato di diritto, comprensivo del diritto di asilo e dei principi di solidarietà e responsabilità Stabiliti dai Trattati, con il relativo accesso a finanziamenti e a fondi europei da parte degli Stati membri;
    e) a ribadire in sede di Consiglio europeo che i fondi previsti dall'Africa Trust Fund siano destinati solo ed esclusivamente agli obiettivi della cooperazione allo sviluppo e con il coinvolgimento diretto delle popolazioni interessate nei progetti e non siano destinati ad iniziative di contrasto dell'immigrazione o al finanziamento di armi e materiale militare;
   5) in materia di relazioni esterne:
    a) ad adottare iniziative per sospendere gli accordi in atto con Paesi come la Libia e il Sudan fino a quando non sarà garantito il pieno rispetto dei diritti umani e della dignità della persona, nonché delle relative convenzioni internazionali, richiedendo altresì lo smantellamento immediato dei campi lager dove vengono reclusi i migranti;
    b) a subordinare la stipula di qualunque accordo con tali Paesi alla autorizzazione parlamentare prevista dall'articolo 80 della Costituzione per i Trattati che abbiano natura politica o comportino oneri finanziari e condizionando la medesima stipula alla verifica sul campo del rispetto degli standard internazionali in materia di tutela dei diritti umani;
    c) a rifiutare qualsiasi ipotesi che prefiguri una riedizione dell'accordo con la Turchia e l'esternalizzazione delle frontiere, sia con i Paesi del Nordafrica che con gli Stati dell'area balcanica, posto che è evidente, infatti, come qualsiasi gestione condivisa dei rapporti con gli Stati esterni all'Unione, in primis in materia di immigrazione, non possa condurre ad alcun – neanche minimo – arretramento sul fronte della tutela dei diritti umani e dei migranti.
(6-00036) «Fornaro, Boldrini, Fassina, Bersani, Conte, Epifani, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Pastorino, Rostan, Speranza, Stumpo».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri,
   premesso che:
    il prossimo Consiglio europeo si terrà in un contesto economico continentale caratterizzato da nuove incertezze e rischi, in cui l'economia europea mostra segnali di rallentamento, se non di frenata. Per l'Italia tale fase di rallentamento è confermata dalla revisione al ribasso della crescita nel terzo trimestre dell'anno certificata dall'Istat. Una riduzione di –0,1 punti percentuali, che fotografa una situazione di stagnazione, che potrebbe trascinarsi anche nell'ultimo trimestre dell'anno e nel 2019;
    sull'incerto quadro economico europeo dei prossimi anni, potrebbero pesare anche rischi associati a un preoccupante ulteriore deterioramento del quadro internazionale;
    il Consiglio europeo avrà luogo mentre il Governo italiano starà ancora trattando con la Commissione per scongiurare la procedura d'infrazione per debito eccessivo, dopo che lo scorso 23 ottobre, per la prima volta nella storia ventennale della zona euro, la Commissione europea ha contestato formalmente il bilancio di uno Stato membro;
    il prossimo Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre avrà come punti all'ordine del giorno il Bilancio dell'Unione europea per il periodo 2021-2027; il Mercato unico; il fenomeno migratorio; le Relazioni esterne, con particolare riguardo al prossimo vertice con la Lega degli Stati arabi in programma il 24 e 25 febbraio 2019; Lotta alla disinformazione;
   con riferimento al bilancio dell'Unione europea per il periodo 2021-2027:
    lo scorso 2 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la sua proposta di quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, predisposto per un'Unione europea a 27 Stati membri. Per i sette anni di riferimento, sono previsti stanziamenti complessivamente pari a 1.135 miliardi di euro a prezzi costanti in termini di impegni (1.279 miliardi di euro a prezzi correnti), corrispondenti all'1,11 per cento del Reddito nazionale lordo dell'Unione europea-27 (RNL). Questo livello di impegni si traduce in 1.105 miliardi di euro (ovvero l'1,08 per cento dell'RNL) a prezzi costanti in termini di pagamenti (1.246 miliardi a prezzi correnti);
    il 30 maggio 2018 il Parlamento europeo ha approvato, con 409 voti favorevoli, 213 contrari e 61 astensioni una risoluzione non legislativa sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie. In particolare, i deputati di tutti i gruppi politici – a eccezione di Conservatori e Riformisti europei – hanno sottolineato con insoddisfazione l'esiguità del bilancio, che determinerà tagli, in particolare per la PAC e la politica di coesione. Osservazioni alle quali il Commissario europeo Oettinger ha replicato difendendo l'approccio della Commissione;
    il 7 novembre 2018 la commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento europeo ha approvato una Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) – proponendo, contestualmente, emendamenti al progetto di regolamento sul QFP e all'accordo interistituzionale che lo accompagna. Nella relazione si esprime preoccupazione per il fatto che le risorse del QFP in termini di percentuale dell'RNL dell'Unione europea-27 sono state ridotte e non consentirebbero all'Unione europea di tener fede ai propri impegni. Le modifiche richieste comprendono: un ulteriore rafforzamento di priorità quali la ricerca e l'innovazione (Orizzonte), i giovani (Erasmus+ e misure contro la disoccupazione), i trasporti, lo spazio, le piccole imprese, l'ambiente, il clima, il vicinato e lo sviluppo; il ripristino delle risorse per l'agricoltura, la coesione e le agenzie decentrate che hanno subito tagli rispetto ai livelli 2014-2020. Tali proposte portano il prossimo QFP a 1.320 miliardi di euro (1,3 per cento dell'RNL dell'Unione europea-27). Il testo, inoltre, accoglie con favore le proposte di una maggiore flessibilità e di un aumento delle risorse proprie, sostenendo una riforma ancora più ambiziosa e ribadisce che i negoziati devono affrontare congiuntamente il QFP e le entrate dell'Unione europea, esortando il Consiglio ad avviarli rapidamente;
   con riferimento al Mercato unico:
    il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2018 ha invitato Commissione e Stati membri a intensificare gli sforzi per realizzare la strategia per il mercato unico, la strategia per il mercato unico digitale, il piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali e l'Unione dell'energia;
    va sottolineato come l'Unione europea debba continuare ad adoperarsi per un mercato che sia unico equo e adeguato alle nuove esigenze imposte dall'era digitale; un mercato che diventi motore di competitività, di innovazione e di sostenibilità;
    in un contesto di rallentamento della crescita a livello globale e di un contesto geopolitico in evoluzione, l'ampliamento e il completamento del mercato unico, in ambiti come servizi, prodotti, fiscalità e industrie di rete, oltre a costituire un fattore di integrazione economica, può contribuire ad aumentare l'attrattiva dell'Unione per i partner commerciali internazionali. Tale rafforzamento del mercato unico, deve essere accompagnato da un grande piano di investimenti che vada oltre il Piano Juncker in modo da fornire all'Europa uno slancio di competitività anche rispetto alle altre economie mondiali;
    il Consiglio europeo del 22 marzo 2018 ha, inoltre, ribadito il suo impegno a favore di un sistema commerciale multilaterale aperto e disciplinato da regole, imperniato sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
    occorre in quest'ottica ricordare che nel comunicato finale del G20, tenutosi a Buenos Aires dal 30 novembre al 1o dicembre 2018, i leader degli Stati presenti hanno ribadito come il commercio internazionale e gli investimenti siano importanti motori di crescita, di produttività, innovazione, di creazione di posti di lavoro e di sviluppo. Pur riconoscendo il contributo che il sistema commerciale multilaterale ha apportato, evidenziano come questo non è al momento all'altezza dei suoi obiettivi e necessita di miglioramenti. Pertanto, sostengono la necessità di una riforma dell'OMC, in grado di superare le criticità riscontrate;
    l'Italia sostiene le ragioni di un multilateralismo adeguato ai nuovi scenari globali, ritenendo le politiche protezionistiche un rimedio inadeguato e – alla lunga – controproducente, innescando una perversa spirale di azioni e reazioni in grado di compromettere gli scambi internazionali;
    a margine della riunione del G20, Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un importante accordo, per il quale gli USA non applicheranno all'inizio del 2019 il previsto aumento, dal 10 al 25 per cento, dei dazi aggiuntivi su una lista di prodotti importati dalla Cina per un controvalore di 200 miliardi di dollari. Le due parti si sono impegnate ad avviare un negoziato per tentare di siglare un'intesa complessiva sulle regole riguardanti gli scambi commerciali bilaterali. Tale accordo va salutato positivamente in quanto di rilievo anche per le imprese del made in Italy, a cominciare da quelle della filiera dell'agroalimentare, che hanno bisogno di regole chiare, di tutele e di mercati aperti alla libera ed equa competizione, senza dazi e misure di ritorsione;
   con riferimento al fenomeno migratorio:
    nel corso del 2018 si è registrato un calo del 95 per cento del numero degli ingressi illegali attraverso le frontiere europee, rispetto al picco dell'ottobre 2015. Tale drastica riduzione risulta ancora più rilevante nel caso dell'Italia: i dati del Ministero dell'interno, aggiornati al 5 dicembre indicano un numero di sbarchi complessivi pari a 23.037 unità dal 1o gennaio 2018, rispetto alle 117.120 del 2017 e alle 174.156 del 2016. In particolare, gli sbarchi provenienti dalle coste libiche sono passati dai 105.302 del 2017 agli attuali 12.976;
    va tuttavia evidenziato come recenti flussi esterni richiedano una particolare attenzione: secondo recenti dati Ismu, infatti, dal 1o gennaio all'11 novembre dell'anno in corso sono entrati in territorio spagnolo 55 mila migranti, di cui 49 mila via mare e 6 mila via terra. La Spagna risulta ormai il nuovo Paese europeo con il maggior numero di arrivi;
    occorre ribadire come la questione migratoria abbia rilevanza europea e, pertanto, necessita di azioni condivise a livello comunitario, a cominciare dalla lotta alla migrazione illegale attraverso l'intensificazione della cooperazione con i Paesi di origine e di transito, in particolare dell'Africa settentrionale;
    come contenuto nella Conclusione del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, occorre rafforzare il contrasto alle reti di trafficanti di persone, intensificando la collaborazione con i Paesi terzi «in materia di indagine, arresto e perseguimento di soggetti dediti al traffico e alla tratta, al fine di evitare che le persone intraprendano viaggi pericolosi»;
    in tema di facilitazione dei rimpatri, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di migliorare l'attuazione degli accordi di riammissione vigenti e di concluderne di nuovi anche utilizzando le necessarie leve «mediante il ricorso all'insieme delle politiche, degli strumenti e dei mezzi pertinenti dell'Unione europea, compresi lo sviluppo, il commercio e i visti»;
    per quanto riguarda le espulsioni nel nostro Paese, sempre i recenti dati Ismu, indicano in 36 mila gli stranieri che hanno ricevuto il decreto che intima di lasciare l'Italia, ma solo il 19,4 per cento ha ottemperato all'ordine (per oltre 4 mila di questi si è trattato di un rimpatrio forzato). Tali dati collocano l'Italia al quinto posto in Europa dopo Germania, Francia e Regno Unito;
    il commissario europeo alla Migrazione, Dimitris Avramopoulos, parlando recentemente della riforma del regolamento di Dublino ha dichiarato che la discussione sul ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo «è esaurita ed è tempo di andare oltre. La solidarietà può arrivare in diverse forme, ma deve venire da tutti»;
    come comunicato dal Ministro dell'interno Matteo Salvini, in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, la procedura di relocation si è sostanzialmente conclusa con 12.723 trasferimenti in altri Stati europei;
    in vista del Consiglio europeo di dicembre, la Commissione, in una nota, ha sottolineato come un approccio globale dell'Unione europea in materia di migrazioni porti a risultati su tutti i fronti e che «è venuto il momento di colmare le lacune che restano». In particolare si sostiene come sia necessario completare la riforma del regime d'asilo dell'Unione europea, adottando «le cinque proposte per cui esiste un vasto accordo politico prima delle elezioni del Parlamento europeo l'anno prossimo», auspicando che venga trovata una via per procedere alla riforma del regolamento di Dublino;
    in tema di collaborazione europea, va tuttavia rilevato come al momento non risultano progressi significativi nel negoziato per la modifica delle regole di ingaggio dell'operazione Eunavformed «Sophia»;
    lo scorso 10 dicembre durante il vertice di Marrakech, 164 Paesi hanno aderito al «Global compact for Migration». Non hanno sottoscritto il documento, Stati Uniti, Australia, Repubblica Dominicana, Austria, Lettonia e i quattro Paesi del cosiddetto «Gruppo di Visegrad» (Ungheria, Polonia, Repubblica ceca e Slovacchia). Oltre ai dichiaratamente contrari ci sono Paesi – tra i quali l'Italia – impegnati in ulteriori decisioni interne (Belgio, Bulgaria, Estonia, Israele, Slovenia e Svizzera);
    il Parlamento italiano, nonostante molteplici affermazioni pubbliche dei rappresentanti del Governo, non è stato messo nelle condizioni di poter assumere una posizione ufficiale sul Global Compact for Migration, prima del vertice di Marrakech, così come è accaduto in altri Paesi. Pertanto, i rappresentanti di Francia, Germania, Spagna (favorevoli), o Austria, Polonia, Usa, Israele (contrari e critici) hanno potuto esprimere la volontà del Paese che rappresentano, cosa che il nostro Paese non ha potuto/voluto fare, limitandosi ad una non presenza;
    indipendentemente dalle legittime scelte dei singoli Stati membri dell'Unione europea di sottoscrivere o meno il «Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration», la Commissione deve proseguire l'interlocuzione con i Paesi di provenienza e transito dei flussi migratori al fine di ridurre al minimo i fattori che costringono le persone a lasciare il proprio Paese di origine, in particolare favorendo quelle azioni volte a creare favorevoli condizioni politiche, economiche, sociali e ambientali che consentano a ciascuno di soddisfare le proprie aspirazioni personali ed economiche nel proprio Paese di origine, evitando la ricerca di mezzi di sostentamento altrove, attraverso la migrazione irregolare;
    entro il 2050 un quarto di tutta la popolazione mondiale risiederà nel continente africano, pertanto l'Europa non può non interessarsi delle condizioni di crescita dell'area. La crescita economica e lo sviluppo infrastrutturale del continente africano diventano fondamentali nell'ambito della riduzione dei flussi migratori. In tale contesto, giova ricordare come, grazie al Presidente del Parlamento europeo, Tajani, l'Europa abbia adottato, con il Piano europeo per gli investimenti esterni, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), che con una dotazione di 4,1 miliardi di euro cercherà di mobilitare 44 miliardi di euro in investimenti privati verso Stati «fragili», fino al 2020;
    va ricordato che la Cina è attualmente il maggiore investitore in Africa (circa 125 miliardi di dollari nell'ultimo decennio) e ha programmato investimenti per una cifra corrispondente a 60 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Pure gli investimenti degli Stati Uniti, dall'inizio degli anni 2000 ad oggi nel continente africano, ammontano a circa 75 miliardi. Da un punto di vista geopolitico, sia la Federazione russa, sia la Turchia stanno rafforzando sempre più la propria presenza strategica nel continente in Africa, con particolare riguardo al settore militare e della difesa;
   con riferimento alle Relazioni esterne:
    pur nella mancanza di risultati concreti, la Conferenza sulla Libia tenutasi a Palermo il 12 e 13 novembre può essere considerata una tappa verso la risoluzione della crisi libica. Certamente ogni iniziativa è positiva, ma risulta sempre più importante che l'Europa parli con una voce sola, al fine di contribuire proficuamente alla conclusione di un accordo che porti la Libia a elezioni e a ritrovare la propria unità, stabilità e pace;
    nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo del contenimento della migrazione illegale verso l'Europa, la Commissione e la Presidenza di turno austriaca hanno annunciato il primo vertice tra Unione europea e Lega araba, per il 24 e 25 febbraio 2019 in Egitto, con l'obiettivo di porre le basi per una nuova alleanza euro-africana;
    in tale cornice l'Italia ha tutte le carte in regola per presentarsi come partner privilegiato e possibile intermediario tra la Lega Araba, le potenze occidentali, Russia e la Cina;
    desta profonda preoccupazione la situazione di tensione nel Mar d'Azov dopo l'incidente del 25 novembre fra unità delle marine della Federazione russa e dell'Ucraina, che rischia di compromettere in modo definitivo gli accordi di Minsk del 2014 e 2015 creando una ulteriore permanente instabilità al confine orientale dell'Unione;
   con riferimento alla Lotta alla disinformazione:
    nelle società democratiche i mezzi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale sia nel monitorare l'attività delle autorità pubbliche, responsabilizzandole, sia nel fornire ai cittadini quegli strumenti conoscitivi in grado di consentire la formazione di un'opinione personale e di dare concreta attuazione all'enaudiano «prima conoscere, poi discutere, poi deliberare»;
    con la diffusione delle nuove tecnologie il volume e la varietà di notizie e informazioni a disposizione degli utenti è aumentato considerevolmente, ma contestualmente è cresciuto il rischio che, in particolare attraverso i social media, tali tecnologie vengano utilizzate per la diffusione rapida e su vasta scala di disinformazione, di idee e attività radicali ed estremiste;
    la sfida posta dalla disinformazione vede coinvolte in prima persona le piattaforme online distributrici di contenuti, le cui infrastrutture sono utilizzate nella diffusione e nell'amplificazione della disinformazione online;
    nel giugno 2017, il Parlamento europeo con una risoluzione ha invitato la Commissione ad «analizzare nel dettaglio la situazione attuale e il quadro giuridico vigente relativo alle notizie false e a verificare la possibilità di un intervento legislativo per limitare la divulgazione e la diffusione di contenuti falsi»;
    a marzo 2018 il Consiglio europeo ha dichiarato che «le reti sociali e le piattaforme digitali devono garantire pratiche trasparenti e la piena protezione della vita privata e dei dati personali dei cittadini»;
    con la Comunicazione della Commissione e del Parlamento Europeo al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – COM (2018) 236 final – «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo» del 26 aprile 2018, l'Unione ha provato a introdurre diverse misure per cercare di circoscrivere il fenomeno della disinformazione online e il suo impatto nelle decisioni politiche e sull'opinione pubblica: un Codice di condotta, una rete di verificatori indipendenti, un sostegno contro le interferenze elettorali, una definizione univoca e condivisa del concetto di fake news, intesa come un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico;
    l'esecutivo comunitario, anche a seguito delle rivelazioni del caso Facebook/Cambridge Analytica ha sottolineato come sia dimostrato «con estrema chiarezza come i dati personali possano essere sfruttati in contesti elettorali» rilevando come sia ormai opportuno «intervenire con maggiore decisione per garantire processi democratici solidi»;
    la protezione del processo elettorale spetta in primo luogo agli Stati membri. In tale contesto diversi Paesi stanno valutando l'introduzione nei rispettivi ordinamenti di misure volte a tutelare l'integrità dei processi elettorali dalla disinformazione online e garantire la trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica online. Tuttavia è indubbio che la dimensione globale della problematica renda necessario un approccio europeo che assicuri un intervento efficace e coordinato, nel rispetto del principio della libertà di espressione che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, nonché della libertà dei media e del loro pluralismo, come sancito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
    il Consiglio europeo del 28 giugno 2018 ha invitato l'Alto rappresentante e la Commissione a presentare entro dicembre 2018, in cooperazione con gli Stati membri e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2015, un piano d'azione con proposte specifiche per una risposta coordinata dell'Unione europea al problema della disinformazione, comprensivo di mandati appropriati e risorse sufficienti per le pertinenti squadre di comunicazione strategica del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE);
    lo scorso 26 settembre alcune grandi piattaforme digitali hanno sottoscritto un Codice di condotta per combattere la disinformazione online. È la prima volta che l'industria si mette d'accordo su base volontaria per adottare un insieme di norme di auto-regolazione nella lotta contro la disinformazione che dovrebbe evitare quanto più possibile l'influenza delle fake news sulle prossime elezioni europee della primavera 2019, nel pieno rispetto dei principi fondamentali della libertà di espressione, della libertà di stampa e del pluralismo;
    i sottoscrittori si sono impegnati ad interrompere le entrate pubblicitarie di determinati account e siti Web che diffondono disinformazione; ad aumentare la trasparenza della pubblicità politica; ad affrontare la questione degli account falsi e dei bot online; a facilitare l'accesso a diverse fonti d'informazione, migliorando la visibilità dei contenuti autorevoli, e rendere più facile la segnalazione di notizie false; a consentire alla comunità di ricerca di accedere ai dati delle piattaforme per monitorare la disinformazione online attraverso modalità conformi alle norme sulla privacy;
    entro fine 2018 verrà condotta una prima analisi dei risultati propedeutica a ulteriori azioni, comprese azioni di natura regolamentare, da parte della Commissione;
    nel corso del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, il Consiglio ha chiesto l'adozione di misure volte a proteggere i sistemi democratici dell'Unione e combattere la disinformazione, con particolare riguardo alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali,

impegna il Governo, in seno al Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018:

   1) nell'ambito dell'esame del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027:
    a) a vigilare al fine di scongiurare qualsiasi ipotesi di taglio alle risorse previste per la PAC che incidono sull'agricoltura italiana, e la cui riduzione, «bocciata» dal Parlamento europeo, è tale da mettere a rischio il ruolo della politica agricola nelle sfide sui cambiamenti climatici, la messa in sicurezza del territorio e la salute dei cittadini europei, nonché al fine di garantire una equa distribuzione delle risorse per la spesa agricola tra gli Stati membri;
    b) a sostenere le richieste del Parlamento europeo in merito all'aumento dei fondi per realizzare i grandi progetti infrastrutturali chiave nei settori dei trasporti, energia e digitale;
    c) a chiedere un incremento dei fondi per ricerca e innovazione, nonché l'introduzione di una linea di bilancio dedicata al turismo sostenibile, alla luce dell'importanza di tale settore nell'economia dell'Unione;
    d) a chiedere l'inserimento dei territori ricompresi nel cratere delle aree interessate dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 in poi nelle Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, fra quelli che possono accedere ai benefici delle aree depresse, così come individuate dalla normativa vigente, ed essere ammesse agli interventi dei Fondi strutturali ex obiettivo 1;
    e) promuovere, nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale, l'appostamento di maggiori stanziamenti per le politiche migratorie per affrontare le cause profonde delle migrazioni;
   2) per quanto riguarda il mercato unico:
    a) a sostenere la rapida realizzazione delle misure che ancora sono necessarie per una completa attuazione di un mercato interno trasparente, aperto, senza discriminazioni e barriere arbitrarie alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Nell'attuale contesto di frenata della ripresa economica a livello globale il completamento del mercato unico può contribuire, se accompagnato da un grande piano di investimenti, ad aumentare l'attrattiva dell'Unione;
    b) considerato che un mercato unico europeo non può prescindere da un sistema commerciale multilaterale aperto e disciplinato da regole certe chiare, di tutele e di mercati aperti alla libera ed equa competizione, senza dazi e misure di ritorsione, ad intensificare ogni sforzo – anche in relazione alle conclusioni del G20 di Buenos Aires e agli sviluppi delle trattative tra USA e Cina – per una celere riforma dell'OMC, in grado di superare le criticità riscontrate;
   3) per quanto riguarda le politiche sull'immigrazione:
    a) a intraprendere ogni azione volta a conseguire celermente la riforma del sistema Dublino e del regolamento sulle procedure di asilo e dei fascicoli correlati;
    b) ad adottare iniziative per accelerare il rafforzamento di Frontex e l'implementazione di un'efficiente Guardia costiera europea, al fine di dotare l'Unione europea di uno strumento efficace per il contrasto alle reti criminali di trafficanti di essere umani;
    c) ad insistere affinché si pervenga a concreti risultati nel negoziato per la modifica delle regole di ingaggio dell'operazione Eunavformed «Sophia»;
    d) a promuovere il rafforzamento, attraverso una adeguata copertura finanziaria, di politiche di rimpatrio, prevedendo responsabilità e condizioni comuni per il rimpatrio volontario e forzato, la detenzione e le scadenze;
    e) a promuovere la concreta apertura di corridoi umanitari di accesso in Europa, al fine di garantire canali di accesso legali, sicuri e controllati per i rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti;
   4) per quanto riguarda le relazioni esterne:
    a) a promuovere, anche a seguito della Conferenza di Palermo, ulteriori iniziative unitarie volte alla stabilizzazione della Libia, in particolare per il sostegno alla ricostruzione delle istituzioni militari e civili e del tessuto sociale e politico del Paese;
   5) per quanto riguarda la lotta alla disinformazione:
    a) ad appoggiare ogni iniziativa volta ad assicurare elezioni libere e trasparenti, specialmente nel contesto delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, contro le campagne di disinformazione e l'utilizzo illegale di dati personali;
    b) ad adottare iniziative per impedire la diffusione di contenuti terroristici online, preservando il rispetto di diritti fondamentali quali la libertà di espressione e di stampa così come tutelati dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(6-00037) «Occhiuto, Valentini, Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina, Lupi, Tondo, Colucci».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione del Consiglio europeo dei prossimi 13 e 14 dicembre,
   premesso che:
    l'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio europeo affronterà i temi del bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027, della strategia per il mercato unico, della migrazione, delle relazioni esterne, in vista del vertice con la Lega araba che avrà luogo nel febbraio 2019 e della lotta alla disinformazione;
    il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure nelle quali si delinea il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo 2021-2027, predisposto in considerazione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
    il Parlamento europeo in merito ha espresso la preoccupazione che la proposta della Commissione europea «indebolisca le principali politiche di solidarietà dell'Unione europea», e delusione per l'entità globale proposta per il prossimo QFP, sottolineando che «la suddetta entità, in termini di percentuale dell'RNL, è inferiore, in termini reali, all'entità dell'attuale QFP, a sua volta inferiore rispetto al QFP precedente e insufficiente, nei fatti, a coprire le pressanti necessità dell'Unione»;
    tra gli aspetti più critici del nuovo bilancio pluriennale figurano certamente la riduzione delle risorse destinate alla politica agricola comune e alla politica di coesione, che subiranno un taglio, rispettivamente, del 15 e del 10 per cento, nonché un taglio diretto del 45 per cento al Fondo di coesione e di oltre il 25 per cento al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
    il taglio proposto inciderà per circa due miliardi di euro sul comparto agricolo in ambito nazionale, andando a colpire uno tra i settori produttivi maggiormente in difficoltà, posto che, come segnalato da ultimo dal rapporto ISTAT del maggio 2018, nel 2017 si è riscontrata una diminuzione della produzione in volume del 2,4 per cento rispetto all'anno precedente;
    il taglio dei fondi destinati all'agricoltura è insostenibile per imprese che in Italia rappresentano un settore strategico attraverso produzioni d'eccellenza e la promozione del made in Italy nel mondo;
    inoltre, come rilevato in sede di Comitato europeo delle Regioni una simile riduzione non permetterebbe alle regioni europee di realizzare innovazione, inclusione e protezione dell'ambiente nelle zone rurali per tutto il prossimo decennio;
    in Italia, secondo un'analisi effettuata dalla Coldiretti, nel settore agricolo sono presenti oltre cinquantamila aziende guidate da under 35, che operano in attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l'agricoltura sociale per l'inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l'agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili;
    per quanto riguarda la pesca, all'interno dell'Unione europea la nostra Nazione si colloca al primo posto per occupati nel settore, un comparto caratterizzato dalla presenza soprattutto di piccole e medie imprese, che negli ultimi anni ha, tuttavia, subito i sintomi di una crisi dovuta anche alla concorrenza di altri Stati dell'Unione europea;
    il taglio della politica di coesione si rivelerà particolarmente dannoso per quanto riguarda le azioni promosse da regioni ed enti locali, perché causerà una forte frammentazione e centralizzazione dei suoi interventi, ridimensionando pesantemente la sua capacità di intervento e, soprattutto, come stigmatizzato dal Presidente del Comitato europeo, senza affrontare «l'esigenza sempre più forte di una riduzione delle disparità in tutta l'Unione europea»;
    infine, il nuovo progetto di bilancio della Unione europea prevede un taglio del 6 per cento del Fondo sociale europeo, nonostante il suo ambito di applicazione ampliato e i forti squilibri esistenti nell'Unione in tema di occupazione;
    nel corso del 2018 l'Unione europea ha messo a punto la Strategia per il mercato unico dei beni e servizi, il cui obiettivo principale è quello di rimuovere dal mercato unico gli ostacoli economici che ancora sussistono, al fine di «creare nuove opportunità per i consumatori e per le imprese, incoraggiare l'ammodernamento e l'innovazione, e conseguire risultati pratici a beneficio dei cittadini nella loro vita quotidiana»;
    a fronte di tali ambiziosi propositi il mercato unico è invece spesso caratterizzato da fenomeni di concorrenza sleale tra Stati, praticata attraverso l'applicazione di politiche fiscali disomogenee volte ad attirare le imprese ad operare in uno Stato abbandonandone un altro;
    in questo tipo di pratiche risiede la ragione dei molti fenomeni di delocalizzazione che stanno interessando alcuni Stati membri e in particolar modo l'Italia con la conseguente perdita di posti di lavoro;
    in occasione del Consiglio dell'Unione europea dello scorso 12 marzo dedicato al tema della competitività è stato ribadito che «per affrontare le sfide e cogliere le opportunità emergenti, l'industria abbia bisogno di un ambiente normativo chiaro, prevedibile e non discriminatorio, che favorisca investimenti orientati al futuro»;
    in tema di migrazione il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno ha chiesto nuove misure per ridurre la migrazione illegale e prevenire un ritorno ai flussi incontrollati del 2015, convenendo che si tratta di una sfida, non solo per il singolo paese dell'Unione europea, ma per l'intera Europa;
    per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale, i leader UE hanno convenuto di «intensificare gli sforzi per porre fine alle attività dei trafficanti dalla Libia o da altri paesi, continuare a sostenere l'Italia e gli altri Paesi UE in prima linea, rafforzare il sostegno a favore della regione del Sahel, della guardia costiera libica, delle comunità costiere e meridionali, e per condizioni di accoglienza umane e rimpatri umanitari volontari, e potenziare la cooperazione con altri paesi di origine e transito e aumentare i reinsediamenti volontari»;
    nell'ambito del medesimo vertice, inoltre, i capi di Stato o di governo dell'Unione hanno convenuto che nel territorio dell'Unione europea coloro che vengono salvati dovrebbero essere presi in carico sulla base di uno sforzo condiviso e trasferiti in centri sorvegliati;
    tali centri, da istituire negli Stati membri unicamente su base volontaria, consentirebbero un trattamento rapido e sicuro per distinguere i migranti irregolari, che sarebbero rimpatriati, dalle persone bisognose di protezione internazionale, cui si applicherebbe il principio di solidarietà;
    i leader europei avevano anche chiesto l'inclusione di un nuovo specifico strumento di gestione della migrazione esterna nel prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione europea (QFP);
    nonostante alcuni Stati abbiano già assunto l'iniziativa in merito all'istituzione dei centri sorvegliati ad oggi il Governo italiano non ha ancora provveduto, e, pertanto, i migranti che continuano ad arrivare illegalmente in Italia non sono trattenuti, ma vengono lasciati liberi di muoversi senza limitazioni di libertà sul territorio nazionale, non essendo sottoposti alla sorveglianza dello Stato;
    l'ingresso di immigrati illegali, dei quali non solo è spesso difficile accertare le generalità ma anche determinare con certezza lo stato di provenienza, rappresenta un serio pericolo per la sicurezza degli Stati europei, anche in considerazione delle notizie più volte pervenute dall’intelligence di alcuni Stati membri, che segnalavano il rischio di infiltrazioni terroristiche tra i migranti;
    in occasione del discorso sullo stato dell'Unione del 12 settembre 2018, la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della direttiva rimpatri volta ad accelerare le procedure e aumentare il numero dei rimpatri effettivi delle persone prive del diritto di soggiorno nell'Unione europea;
    tuttavia, tale proposta di revisione, puntando a una sorta di temperamento del principio dello Stato di primo approdo attraverso l'introduzione di un meccanismo di ricollocazione di richiedenti asilo per quote obbligatorie, per l'ennesima volta non accoglie le richieste dell'Italia per la revisione del principio dello Stato di primo approdo;
    il persistente disinteresse verso la questione della cosiddetta rotta mediterranea, emergenza nella quale l'Italia continua ad essere lasciata sola a gestire ingenti flussi di immigrati irregolari, il clamoroso fallimento del meccanismo di ricollocazione, e, in modo ancora più eclatante le iniziative di singoli Stati membri che hanno disposto la chiusura delle proprie frontiere e la sospensione dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone dimostrano quanto l'Europa continui ad essere lontana da una logica di burden sharing rispetto al fenomeno dell'immigrazione;
    il calo degli arrivi di migranti irregolari registrato a partire dal 2017 non è stato accompagnato dalla diminuzione delle presenze nelle strutture di accoglienza, le quali hanno continuato a registrare un andamento crescente, e nel 2018 la spesa per operazioni di soccorso, assistenza sanitaria, accoglienza e istruzione sarà compresa tra 4,6 e 5 miliardi di euro, continuando a gravare sul nostro prodotto interno lordo per circa lo 0,3 per cento l'anno;
    tutti questi elementi dimostrano chiaramente la necessità e l'urgenza di un'inversione di rotta nella quale l'Italia non sia più lasciata sola rispetto al fenomeno migratorio ma l'Unione europea diventi finalmente parte attiva nella soluzione del problema;
    nel marzo 1997 l'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi stipulò un accordo con il premier albanese per la realizzazione di un blocco navale della Marina militare per il respingimento dei migranti diretti in Italia, in cambio di aiuti come cibo e medicinali e l'impegno per la ricostruzione delle strutture statali albanesi;
    l'Unione europea persegue con convinzione l'obiettivo della difesa delle proprie frontiere esterne, e l'adesione a sistemi di gestione dell'immigrazione che aprono, di fatto, all'immigrazione incontrollata, ideati in ambito extraeuropeo quale quello disegnato dal Global compact on migration l'accordo internazionale in attesa del voto di ratifica dell'Assemblea generale dell'Onu, previsto il prossimo 19 dicembre, non deve essere sostenuto da alcuno Stato membro,

impegna il Governo:

   1) con riguardo alle politiche di bilancio,
    a) ad adottare ogni iniziativa affinché i livelli di finanziamento per PAC e politica di coesione per l'Unione europea a 27 mantengano almeno il livello di finanziamento del precedente quadro finanziario pluriennale;
    b) in questo quadro, in particolare, a sostenere il ripristino dei fondi in favore di agricoltura, pesca e ambiente e di tutti quelli destinati alla realizzazione di interventi volti a realizzare maggiore equità tra i singoli Stati dell'Unione e offrire sostegno ai cittadini;
   2) con riguardo alla tematica del mercato unico, ad assumere iniziative urgenti per l'adozione di politiche volte a contrastare la concorrenza fiscale sleale tra Stati membri al fine di contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni intracomunitarie;
   3) con riferimento al tema delle migrazioni,
    a) ad adottare iniziative per attivare immediatamente i centri sorvegliati nei quali trattenere chi entra illegalmente in Italia nelle more del vaglio della domanda di protezione e al fine di eseguire tutti gli opportuni accertamenti di sicurezza, rispettando il principio che, per chi entra illegalmente in uno Stato europeo, non possa essere sufficiente dichiararsi richiedente asilo per non essere sottoposto ad alcuna forma effettiva di controllo o restrizione;
    b) ad adottare ogni opportuna iniziativa per l'istituzione urgente di una missione militare europea, con la partecipazione di tutti gli Stati membri, per la creazione di un blocco navale davanti alle coste libiche che possa impedire il passaggio delle imbarcazioni cariche di migranti irregolari. La missione dovrà essere realizzata in accordo e collaborazione con entrambe le autorità di governo presenti sul territorio libico, qualificandole come interlocutori dell'Unione e fornendo alle stesse sostegno economico e operativo per il controllo del proprio territorio e della rotta attraverso il deserto sfruttata dai trafficanti;
    c) ad assumere iniziative affinché l'Unione europea assuma una unanime posizione di rifiuto del Global compact for migration, impegnando i singoli Stati membri a votare in senso contrario alla sua ratifica da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni unite;
    d) ad adottare iniziative per garantire la immediata creazione di centri hot spot nei Paesi del Nord Africa;
    e) a promuovere la creazione di un fondo europeo, alimentato con risorse dell'Unione, con una dotazione di tre miliardi di euro per la realizzazione di accordi di riammissione con i Paesi di origine dei migranti e il potenziamento delle operazioni di rimpatrio;
    f) a promuovere il potenziamento del ruolo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, con particolare riguardo alle attività di rimpatrio dei migranti irregolari, alla cooperazione con gli Stati terzi, al sostegno agli Stati membri nella gestione delle frontiere, e all'aumento delle risorse impiegate in termini di personale e di equipaggiamento;
    g) a promuovere e sostenere l'urgente adozione di misure volte a potenziare e rendere effettivi i rimpatri dei migranti irregolari che non hanno titolo ad alcuna forma di protezione internazionale, anche attraverso la stipula di accordi di riammissione con gli Stati di provenienza, dando priorità a quelli dai quali originano i maggiori flussi;
   4) con riguardo al vertice con la Lega araba previsto per il prossimo mese di febbraio,
    a) a sostenere la necessità che l'Europa ottenga reciprocità di trattamento dei culti religiosi con le Nazioni della Lega Araba;
   5) ad affrontare il tema del terrorismo internazionale con una formale richiesta dell'Unione europea affinché gli Stati della Lega Araba taglino ogni sovvenzione diretta o indiretta alle organizzazioni terroristiche di matrice islamista.
(6-00038) «Lollobrigida, Meloni, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


DISEGNO DI LEGGE: S. 886 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1408)

A.C. 1408 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 77, comma 2 delle Costituzione, quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni;
    nella fattispecie il decreto-legge n. 119 è stato approvato lunedì 15 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e presentato al Senato il 23 ottobre, cioè dopo ben 8 giorni;
    a tal proposito il Comitato per la legislazione, con riferimento a precedenti decreti-legge presentati dal Governo Conte in Parlamento aveva rilevato che: 1) il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 settembre 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contestualmente presentato alla Camera il 28 settembre successivo (addirittura a distanza di ben quindici giorni dal suo varo); 2) analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pari o superiore a 10 giorni, si è già verificato con riferimento al decreto-legge n. 86 del 2018 (cd. «DL ministeri», 10 giorni) al decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. «DL dignità», 11 giorni) e con il decreto-legge n. 113 del 2018, (cd. «DL sicurezza, 10 giorni);
    al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze del consolidarsi di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del principio dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;
    anche l'attuale Governo, in perfetta continuità con i precedenti, manifesta la volontà sistematica di voler alterare, a suo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale anch'essa evocata, in parte, dal richiamato articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarne enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il parlamento e l'esecutivo, nonché del procedimento legislativo;
    in vero, il continuo ricorso alla decretazione di urgenza mina il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, nonché per la forma di Stato, così come disegnati dalla Costituzione, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il vulnus all'articolo 70 della Costituzione che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico. Inoltre la continua interferenza del Governo sulla regolare produzione normativa di fonte parlamentare, sia sorretta o meno da urgenze reali o dichiarate, ha prodotto fino ad oggi, secondo alcuni giuristi, una grave lesione della certezza del diritto nonché un elevato livello di entropia normativa a cui si accompagna l'alterazione della gerarchia delle fonti e la difficoltà di dare attuazione a una legislazione divenuta oramai «alluvionale», instabile e disordinata;
    oltre al ripetuto e costante ricorso ai decreti-legge in questi ultimi anni si è andato gradualmente imponendo un nuovo abuso: quello dei cosiddetti decreti-legge «omnibus», categoria nella quale sembra rientrare il provvedimento in questione. Infatti, sul versante formale il provvedimento si compone di 27 articoli che disciplinano settori tematici tra loro eterogenei che spaziano da varie forme di definizione agevolata di carichi fiscali al rifinanziamento del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa; del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; di interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto; di missioni internazionali di pace; alla proroga, nei casi di riorganizzazione o crisi aziendale, della cassa integrazione salariale in deroga, al rinvio della lotteria dei corrispettivi e a disposizioni in materia di accise ed Iva di Gruppo, costituendo, in tal guisa, un impianto che disattende quel monito del Capo dello Stato, più volte indirizzato a Governo e Parlamento, ad una maggiore attenzione al profilo della omogeneità di contenuto dei decreti-legge;
    tale impianto disomogeneo è stato ulteriormente aggravato dall'approvazione in sede referente al Senato di un emendamento presentato dal Governo all'originario articolo 9 (che riguardando la «Dichiarazione integrativa speciale» rappresentava il più insidioso dei condoni), contenente ulteriori misure, a volte neanche di natura fiscale, in materia di: commissariamento delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario; servizi accessori alla digitalizzazione ed alla gestione dei sistemi informativi della giustizia; bonus bebè; fondo per le calamità naturali; rilancio del comune di Campione d'Italia e di commissariamento della relativa casa da gioco; detassazione per le sigarette elettroniche; ritenuta sulle rimesse degli immigrati extra UE; sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli; proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche;
    giova ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal medesimo articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge;
    il decreto-legge in esame, nei suoi contenuti, assieme al prossimo disegno di legge di bilancio, cui è necessariamente collegato, concorre alla manovra di bilancio per il 2019, sia per il prossimo anno, che per gli anni successivi, sia con riguardo al finanziamento di alcune esigenze indifferibili relative all'anno 2018, per cui l'inserimento di alcune disposizioni nell'ambito del decreto-legge in questione appare pretestuoso, posto che avrebbero potuto essere inserite, in itinere, nella prossima legge di bilancio senza per questo limitarne od inficiarne gli obiettivi che si prefiggono;
    le suddette storture, che sono da considerarsi effetti del palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è il decreto-legge, che si evincono, come detto, sin dal titolo del provvedimento emergenziale, che è vago, generico e non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento;
    le norme contenute nel Capo I del Titolo I (Disposizioni in materia di pacificazione fiscale) si articolano lungo due direttrici: da un lato esse prendono in considerazione le situazioni nelle quali esiste già una pretesa avanzata dall'Amministrazione fiscale, prevedendo, per chi presenterà domanda di adesione di poter scegliere di pagare in un'unica soluzione ovvero in diciotto rate spalmate su cinque anni ed ottenere la cancellazione dell'obbligo di corrispondere sanzioni ed interessi; dall'altro, consentono a chi non ha alcuna pendenza in essere di regolarizzare, entro limiti predeterminati, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le stesse;
    nello specifico l'intero Capo I del provvedimento (articoli da 1 a 9) attua una «pacificazione fiscale» (anzi più che una pace si dovrebbe parlare di una vera e propria – resa fiscale») facendo affidamento almeno a quattro diverse procedure di chiusura delle cartelle: la c.d. rottamazione-ter, la definizione delle liti pendenti, la sanatoria delle irregolarità formali e lo stralcio totale dei debiti fino a 1.000. Dunque una «resa» contro cui pure buona parte dell'attuale compagine di governo si era a ben ragione e duramente schierato durante la passata legislatura, e dalla quale deriverà per l'erario un magro gettito a fronte del sacrificio del principio di cui all'articolo 53 della Costituzione per il quale: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.», principio che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria;
    entrando più nello specifico con la previsione di cui all'articolo 3, si consente a chi aveva già beneficiato della c.d. rottamazione-bis e versato almeno una rata, di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l'esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (18 rate) in un arco temporale più lungo (5 anni) pagando un interesse ridotto del 2 per cento l'anno (rispetto al 4,5 per cento che veniva applicato nelle precedenti rottamazioni) e quella di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Da tale previsione discende un'odiosa forma di disparità di trattamento tra contribuenti, e cioè tra chi avendo già aderito alla precedente rottamazione-bis (ex decreto-legge n. 148 del 2017) ha già versato tutto il dovuto in un'unica soluzione si trova discriminato rispetto a chi invece non avendo aderito a tale precedente e più penalizzante rottamazione potrà adesso beneficiare della più conveniente rottamazione-ter, insomma una manifesta violazione dell'articolo 3 della Costituzione che, a sua volta, bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;
    quanto all'articolo 4 lo stesso prevede la completa caducazione dei «singoli carichi» di importo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2010, norma che trova un antecedente storico nell'articolo 1, comma 527, della legge n. 228 del 2012, allorquando furono automaticamente annullati i crediti fino a 2.000 euro iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999;
    il suddetto limite di 1.000 euro, facendo riferimento al singolo carico, potrebbe applicarsi anche alle fattispecie di debitori gravati da una molteplicità di carichi di importo unitario inferiore a tale soglia o sui quali gravano carichi unitari di importo superiore ai quali si associano carichi di importo inferiore ai 1.000 euro, andando così ad amplificare, per questi contribuenti, l'effetto condonistico del provvedimento;
    qualsiasi atto di clemenza generalizzata oltre ad offendere i contribuenti onesti, costituisce una esecrabile manifestazione di impotenza dello Stato, soprattutto se finalizzato a reperire risorse finanziarie, a ridurre il contenzioso con i contribuenti ed a contrastare efficacemente la dilagante piaga dell'evasione fiscale, pur se essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie (ma in questa fattispecie neanche sufficienti) a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze fiscali mediante il parziale pagamento del debito tributario;
    con riferimento poi a quanto appena premesso rivela anche la manifesta violazione del provvedimento all'articolo 2 della Costituzione, che richiede a tutti i cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, da attuarsi anche attraverso il pagamento dei tributi. Infatti qualsiasi legge istitutiva di un'imposta, che altro non è che una legge di riparto del carico tributario, diventa intangibile per tutto il tempo della sua cogenza nei confronti di tutti i membri della platea contributiva, ponendo in essere in capo a ciascun contribuente un diritto soggettivo individuale ed inviolabile, nei confronti di ciascun altro condebitore, alla stabilità ed invarianza dei criteri con i quali si è distribuita l'obbligazione tributaria. Nessuna legge successiva può intaccare il principio della assoluta intangibilità ed inalterabilità dei criteri di riparto accordando, medio tempore e sia pure per un tempo limitato ad una platea ristretta di contribuenti, riduzioni o dilazioni tramite trattamenti agevolati in senso lato, giustificati da interessi reciproci tra il fisco ed il contribuente, e che stanno alla base di tutti i provvedimenti condonistici;
    l'immagine che se ne ricava è quella di un disordinato accavallarsi di termini, impegni e opzioni che potranno anche giovare ai conti pubblici e disinnescare le clausole di salvaguardia, ma di certo non aiutano la credibilità né l'intelligibilità del sistema. Spuntano, infatti, ovunque i tratti maligni comuni a tutte le sanatorie e più che mai evidenti in questo alternarsi di opzioni e termini: raramente conviene accettare la prima offerta, perché spesso ne arriva una seconda e magari una terza; la stratificazione delle normative genera facilmente nuovi intoppi e quindi ulteriori necessità di intervento; le indicazioni dettate all'origine si trovano agevolmente scavalcate da quelle necessarie nelle fasi successive;
    d'altra parte il carattere «premiale» di una legislazione condonistica, finalizzata dall'intento di offrire al soggetto obbligato la scelta tra il mantenersi nella posizione di inadempienza, comunque determinata o motivata, ovvero di avvalersi della facoltà di estinguere la propria posizione debitoria mediante un pagamento agevolato ed in tempi definiti, crea un effetto sistemico idoneo ad aumentare il fenomeno dell'evasione poiché genera nel tempo negli evasori la non infondata convinzione di una possibile futura impunità fiscale, con le disastrose conseguenze sul fronte del gettito erariale che tutti conosciamo e come dimostrano anche gli effetti fallimentari dei passati condoni;
    il carattere di urgenza del provvedimento è, inoltre, palesemente smentito dalla previsione di date per l'entrata in vigore di alcune disposizioni riferite all'anno 2019:
     all'articolo 10, si semplifica una norma per l'avvio della fatturazione elettronica che entra in vigore dal 1o gennaio 2019;
     all'articolo 1, si consente l'emissione di fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni che le stesse documentano, ma solo a partire dal 1o luglio 2019;
    nonché da altre disposizioni di carattere generale e non urgente come, in particolare, all'articolo 16, la disciplina del processo tributario digitale, ed all'articolo 17, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, disposizione da giudicarsi positiva ai fini del contrasto all'evasione, ma che entra in vigore dal 1o luglio 2019 e prevede per la sua attuazione l'emanazione di ben due decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
    lo stralcio di tutti i carichi a ruolo fino a mille euro relativi agli anni dal 2000 al 2010 andrà ad impattare sui carichi comunali secondo le stime dell'ANCI per quasi 4 miliardi, con «effetti dirompenti sugli equilibri di bilancio che andranno valutati con precisione e di conseguenza, compensati». Tra l'altro il limite di mille euro non si riferisce all'importo complessivo della cartella, ma ai singoli crediti iscritti a ruolo. La parte prevalente di questi ruoli riguarda proprio i Comuni, per Tarsu, Ici, contravvenzioni stradali, rette scolastiche, oltre che le Regioni per il bollo auto;
    con tale disposizione, di cui all'articolo 4 del provvedimento al nostro esame, si ledono i principi e le norme di cui a Titolo V della Costituzione, ed in particolare l'articolo 119: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.»;
    per quanto concerne la parte sanzionatoria delle disposizioni di cui al Capo I del provvedimento, si deve rilevare come l'attestazione fraudolenta finalizzata a trarre in inganno l'Amministrazione finanziaria di fatto è sanzionata in modo meno severo rispetto all'omessa e all'infedele dichiarazione. Un reato peraltro molto grave perché si froda lo Stato appropriandosi indebitamente dell'Iva dovuta, e con l'eventualità che già con le fatture false siano stati ripuliti proventi da attività illegali. Non si può escludere, cioè, che con le frodi fiscali si condonino proventi da riciclaggio;
    va inoltre tenuto presente che il provvedimento pone a carico degli enti impositori le spese inerenti alle procedure di riscossione oggetto di caducazione, con riflessi negativi in gran parte riferibili ai Comuni e alle Regioni, specialmente nei casi in cui gli stessi non abbiano precedentemente allocato in apposito fondo le somme relative a tali oneri,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1408.
N. 1. Pastorino, Fornaro.

  La Camera,
   premesso che,
    vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto-legge;
    le misure tra loro estremamente eterogenee previste nel decreto costituiscono, infatti, di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e urgenza di provvedere;
    ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo;
    la scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione, che è operata inserendo nel decreto una molteplicità di misure, si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente e il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in un ammasso di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale;
    come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 mentre «i cosiddetti decreti “milleproroghe” [...], sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. [...].Risulta invece in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei»;
    e proprio tale ultimo caso riguarda, con tutta evidenza, il presente decreto-legge, che nella stessa relazione palesa l'eterogeneità delle sue finalità enumerando quali scopi del decreto: da un lato la garanzia della continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti; dall'altro la necessità di assicurare il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo;
    la puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte n. 171 del 2007 e 128 del 2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta»: nelle pronunce citate la Consulta ha, peraltro, sottolineato che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;
    contrariamente a tale impostazione, nel decreto in esame, i requisiti di necessità ed urgenza delle disposizioni dell'articolato vengono solo apoditticamente enunciati, diventando quasi una clausola di stile: l'opinione del Governo sulla necessità di adottare il decreto-legge si identifica con la necessità e l'urgenza del decreto-legge medesimo;
    esso inoltre si è «arricchito» nel corso dell'esame in Senato di ulteriori, nuovi ed assolutamente eterogenei argomenti, che dimostrano la carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e dell'urgenza di provvedere: da un lato vi sono le numerose misure di condono e sanatoria che presentano tra l'altro specifici profili di incostituzionalità; dall'altro vi sono tutta una serie di altre misure quali quelle riguardanti le Ferrovie dello Stato, la proroga del bonus bebè, le misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, la creazione di un fondo per il maltempo le norme in materia di cassa integrazione per riorganizzazione o crisi aziendale e l'incremento del fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali previsto nella legge quadro n. 145 del 2016, il cui finanziamento ordinario certo non può essere considerato un caso straordinario di impellente necessità e urgenza;
    le recenti polemiche sorte in seno all'esecutivo sull'inserimento di norme di condono fiscale nel decreto-legge, che non sarebbero state esaminate e approvate dal Consiglio dei ministri, è una diretta conseguenza di una modalità di legiferare basato sull'abuso dei decreti-legge. Sarebbe, quindi, quanto mai opportuno affrontare tali delicate tematiche attraverso lo strumento dei disegni di legge ordinari come prescrive la Costituzione assumendosene la piena responsabilità politica. Le Camere le discuteranno e l'approveranno con la pubblicità che caratterizza i lavori parlamentari a garanzia della trasparenza, della collegialità e della democraticità dell’iter legislativo ordinario che la Costituzione assegna al Parlamento quale organo rappresentativo di tutti i cittadini;
    anche sul merito stesso del provvedimento emergono forti perplessità;
    la prima riguarda la più complessiva tenuta del sistema tributario che il decreto in esame mette di fatto in discussione, minando il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione in base al quale «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». Principio, quest'ultimo, che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;
    si tratta, infatti, di un articolato che continua a prevedere sanatorie e condoni, nonostante le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, che minano la credibilità dell'intero sistema tributario di fronte ai cittadini, rischiando di compromettere gravemente le future entrate fiscali. Le misure di sanatoria vengono disposte al fine di favorire chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie e di fare cassa nell'immediato, a discapito delle future entrate, senza che vi sia anche solo la parvenza di un riordino del sistema fiscale. In questo contesto, sarebbe utile chiedersi se ha senso mantenere a regime una pletora di istituti di definizione e dialogo con i contribuenti, introdotti nel corso degli ultimi anni, se poi questi vengono depotenziati da un provvedimento definitorio «una tantum», come fanno le numerose norme fiscali previste in questo decreto;
    la seconda grave ferita al nostro sistema fiscale è costituita dalla caratteristica di queste misure definitorie, come ad esempio l'intervento previsto all'articolo 3, che reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione;
    tale intervento si configura in un palese danno a carico del bilancio pubblico: in sostanza le nuove norme sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione, ripropongono norme già vigenti che, in ragione delle varianti di maggior favore in termini di rateizzazione e di riduzione degli interessi e delle sanzioni precedentemente previste, hanno l'effetto di produrre minori entrate all'erario sulla riscossione ordinaria e sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione attualmente in corso;
    anche l'intervento previsto all'articolo 4, relativo allo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione, che in gran parte riguarda i crediti dei Comuni per Tarsu, Ici, contravvenzioni stradali, rette scolastiche, oltre che le Regioni per il bollo auto, lede il principio di autonomia degli enti locali, provocando tra l'altro un inatteso deficit di bilancio per gli enti territoriali coinvolti che, secondo le stime dell'ANCI, andrà a gravare sui carichi comunali per quasi 4 miliardi. Al riguardo sarebbe stato più rispettoso dell'autonomia locale, concedere, in luogo dello stralcio, un termine all'ente creditore per la riattivazione del credito non prescritto mediante la notifica di un'ingiunzione di pagamento entro una data prestabilita, salvaguardando per tale via il bilancio degli enti locali coinvolti;
    le disposizioni in materia di fatturazione elettronica, ampliando il novero delle esclusioni dall'obbligo (ad es. ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e alle associazioni sportive dilettantistiche) di fatto allentano la disciplina con il rischio di compromettere il contrasto dell'evasione fiscale perseguito costantemente e con successo negli ultimi anni;
    si evidenzia inoltre come l'articolo 25-novies, introdotto al Senato, che istituisce dal 1o gennaio 2019 un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dai cd. money transfer, colpisce in maniera discriminatoria le rimesse dei migranti regolari, persone che da anni lavorano, vivono e pagano le tasse in Italia, per non parlare del rischio che, aggiungendo una tassa a un contesto già caratterizzato da alte commissioni, si favorisce il ricorso a canali di trasferimento illegali. La misura contrasta, inoltre, con la tendenza, a livello internazionale, ad agire per abbattere il costo di tali commissioni: durante il G8 del 2009 a L'Aquila fu stabilito l'obiettivo di portarle al 5 per cento. Lo stesso obiettivo fu ribadito ai G20 di Cannes (2011) e Brisbane (2014). Inoltre, all'interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite è fissato l'impegno di ridurre i costi al 3 per cento entro il 2030,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1408.
N. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, Fiano, Enrico Borghi.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in una pluralità di ambiti diversi, contenendo disposizioni in materia fiscale, in materia sanitaria, in materia di trasporto pubblico locale, relative a Ferrovie dello Stato e Autorità di sistema portuale, in materia di politiche per la famiglia, per il rifinanziamento delle missioni di pace, di trattamenti di cassa integrazione in deroga, e la disciplina del terzo settore, di fatto assumendo le caratteristiche di un decreto omnibus;
    il provvedimento, quindi, disciplina una pluralità di ambiti materiali, i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario, e che costituisce uno dei principi fondamentali sui quali la medesima Corte ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto dei requisiti per la legittimità della decretazione d'urgenza;
    sul punto, anche la legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», con riferimento alla potestà normativa del Governo e, in particolare, ai decreti legge, stabilisce che essi debbano «contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
    in aggiunta all'eterogeneità delle disposizioni in esso contenute, il decreto, in molte sue parti, si caratterizza per l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, tanto che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere negativo rispetto alla sussistenza di tali presupposti;
    l'adozione del decreto-legge in esame, infatti, essenzialmente finalizzato ad introdurre norme per «fare cassa» e coprire le spese recate dalla legge di bilancio, si sovrappone a quest'ultima e genera una confusione che impedisce una organica e ben strutturata trattazione delle materie, determinando, in ultima analisi, disagi per cittadini e operatori;
    l'inserimento di alcune disposizioni nell'ambito del decreto-legge in questione sono, pertanto, pretestuose, posto che avrebbero potuto essere inserite nella legge di bilancio senza per questo limitare od inficiare gli obiettivi che si prefiggono;
    la confusione creata dal contemporaneo esame parlamentare di due provvedimenti che recano entrambi importanti norme di carattere finanziario in una molteplicità di ambiti è ben esemplificata dalla duplicazione delle disposizioni volte a ridurre i tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie, contenute in entrambi i provvedimenti;
    inoltre, l'apertura della sessione di bilancio parlamentare avrebbe dato modo al Governo di sostenere compiutamente le proprie politiche economiche e fiscali all'interno della legge di bilancio, rendendo del tutto superflua l'adozione di un secondo provvedimento;
    quanto esposto dimostra chiaramente l'insussistenza – nel provvedimento in esame – del requisito di «straordinaria necessità e urgenza» sancito dall'articolo 77 della Costituzione, e la Consulta si è da sempre pronunciata nel senso di una limitazione dell'arbitrarietà politica del Governo nell'individuare tali requisiti;
    il carattere di urgenza del decreto è palesemente smentito, infine, anche dalla previsione circa l'entrata in vigore differita nel tempo di talune norme, oltre che da disposizioni di carattere ordinamentale, quali, ad esempio, la disciplina del processo tributario digitale;
    la molteplicità e la complessità delle singole materie trattate non ha trovato alcuno spazio di dibattito durante l'esame presso questo ramo del Parlamento a causa della ristrettezza dei tempi imposta dal Governo, e ciò contribuirà, purtroppo, ad aumentare la confusione normativa e l'eccesso di burocratizzazione del sistema fiscale;
    l'attuale Governo sta manifestando la volontà di alterare a proprio vantaggio il delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo minando il corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, non soltanto perché produce uno squilibrio tra potere legislativo e potere esecutivo, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;
    in conclusione, i contenuti normativi del disegno di legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
    è giurisprudenza costante della Corte inoltre ritenere che il difetto dei predetti requisiti, una volta intervenuta la conversione, si traduca in un vizio in procedendo della relativa legge,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1408.
N. 3. Lollobrigida, Meloni, Osnato, Acquaroli, Lucaselli, Rampelli, Rizzetto, Zucconi.

MOZIONI FIANO ED ALTRI N. 1-00072, FORNARO ED ALTRI N. 1-00078, D'UVA E MOLINARI N. 1-00084 E ORSINI ED ALTRI N. 1-00093 RECANTI INIZIATIVE VOLTE AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA NEOFASCISTA E NEONAZISTA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il 25 ottobre 2018 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione 2018/2869 (RSP) sull'aumento della violenza neofascista in Europa, con la quale ha preso atto che la mancanza di un'azione seria nei confronti dei gruppi neofascisti e neonazisti ha consentito il verificarsi dell'attuale impennata xenofoba in tutta Europa;
    il Parlamento europeo ha manifestato, dunque, la sua preoccupazione per la «crescente normalizzazione del fascismo, del razzismo, della xenofobia e di altre forme di intolleranza nell'Unione europea» ed il suo turbamento a seguito di «notizie di collusione di leader politici, partiti politici e forze dell'ordine con neofascisti e neonazisti in alcuni Stati membri»;
    nella risoluzione viene, infatti, messo in luce come, a fronte della crescente minaccia dell'estremismo violento di destra, nessun Paese europeo sia rimasto immune dal fenomeno e, in particolare, ha ricordato l'orrendo massacro dei giovani laburisti avvenuto nel 2011 in Norvegia, l'assassinio della deputata Joe Cox in Gran Bretagna per motivi inerenti all'odio politico e all'intolleranza e i numerosissimi attacchi ai centri per l'asilo e alle moschee di tutta Europa;
    i parlamentari europei, dopo aver ricordato che i gruppi e partiti politici apertamente neofascisti, neonazisti, razzisti e xenofobi incitano all'odio e alla violenza nella società e che la diffusione della retorica dell'odio on line conduce spesso ad un aumento della violenza, soprattutto da parte di gruppi neofascisti, hanno «condannato e deplorato vivamente gli attacchi terroristici, gli assassinii, la violenza psicologica, le aggressioni fisiche violente e le marce delle organizzazioni neofasciste e neonaziste che hanno avuto luogo in vari Stati membri dell'Unione europea»;
    la risoluzione del Parlamento europeo, dunque, prende atto di un fenomeno in costante crescita in tutta Europa, che colpisce la società nel suo insieme e la cui violenza finisce per essere rivolta in particolar modo contro tutte le minoranze, come quelle dei neri europei, persone di origine africana, ebrei, musulmani, rom, cittadini di Paesi terzi, persone lgbti e disabili e chiede agli Stati membri di indagare e perseguire i reati generati dall'odio e di condividere le migliori pratiche per individuare e indagare tali reati, compresi quelli motivati specificamente dalle varie forme di xenofobia, nonché di prevedere e fornire un sostegno adeguato per le vittime di reati di stampo razzista o xenofobo e dei reati di odio e la protezione di tutti testimoni contro i responsabili di tali reati;
    del resto, il problema è così sentito anche in Italia che proprio recentemente è stata presentata la proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, presentata dalla senatrice a vita Liliana Segre, vittima a sua volta dell'odio dell'Italia fascista, che ha evidenziato come proprio in Italia stia «ricrescendo una marea di razzismo e di intolleranza che va fermata in ogni modo» e che occorre lavorare «contro la fascistizzazione del senso comune che sta appena un gradino sopra l'indifferenza che 80 anni fa ha coperto di vergogna l'Italia fascista»;
    anche in Italia, infatti, vi è una costante preoccupazione non solo per l'intensificarsi degli episodi di aggressione e violenza da parte di organizzazioni e movimenti neofascisti o di estrema destra, ma anche semplicemente per le sempre più frequenti manifestazioni a viso aperto poste in essere da organizzazioni che o esplicitamente si richiamano al fascismo o al nazismo e ai suoi valori, come in questi giorni è avvenuto nell'ennesima manifestazione a Predappio, dove si sono viste sfilare ingiuriose magliette che inneggiavano apertamente e senza nessun timore da parte degli autori di essere giuridicamente perseguiti, ad Auschwitz come ad un novello parco divertimenti;
    occorre, infatti, rilevare che, nonostante le numerose disposizioni presenti nell'ordinamento italiano volte a prevenire o a sanzionare i crimini dell'odio, come nel caso della cosiddetta legge Mancino o del delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazioni razziali, etniche e religiose, ora ricondotto all'interno del codice penale, e nonostante le numerose disposizioni volte a diffondere una cultura della tolleranza e del reciproco rispetto, negli ultimi anni si è assistito a una crescente spirale dei fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo e neofascismo che pervadono la scena pubblica;
    come ricordato dalla senatrice Segre, «parole, atti, gesti e comportamenti offensivi e di disprezzo di persone o di gruppi che assumono la forma di un sistematico incitamento all'odio, in particolare verso le minoranze»,

impegna il Governo:

1) coerentemente con quanto previsto dalla risoluzione approvata dal Parlamento europeo, ad adottare le iniziative di competenza per contrastare tutte le organizzazioni che incitano all'odio e alla violenza negli spazi pubblici e on line e vietare i gruppi neofascisti e neonazisti e qualsiasi altra fondazione o associazione o movimento che esalti o promuova il fascismo o il nazismo;

2) ad adottare ogni iniziativa volta a prevenire e contrastare la diffusione della propaganda ideologica basata sull'odio, sul razzismo e sull'intolleranza, con particolare riguardo alla sua diffusione attraverso il web, anche predisponendo sistematiche campagne informative ed educative in ambito scolastico e sui media;

3) a contrastare ogni forma di violenza e di intolleranza, nei confronti di qualunque minoranza, riconducibile alla ricostituzione di organismi politico-ideologici aventi comune patrimonio ideale con il disciolto partito fascista o con altre formazioni politiche analoghe;

4) ad adottare apposite iniziative normative volte a sanzionare anche il mero utilizzo della simbologia e della gestualità fascista, anche laddove non sia strettamente riconducibile alla ricostituzione del partito fascista.
(1-00072) «Fiano, Migliore, Bazoli, Morani, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Annibali, Bordo, Ferri, Miceli, Vazio, Verini, De Maria, Pagani, Gribaudo».


   La Camera

impegna il Governo:

1) coerentemente con quanto previsto dalla risoluzione approvata dal Parlamento europeo, ad adottare le iniziative di competenza per contrastare tutte le organizzazioni che incitano all'odio e alla violenza negli spazi pubblici e on line e che promuovono ed esaltano il fascismo e il nazismo;

2) ad adottare ogni iniziativa volta a prevenire e contrastare la diffusione della propaganda ideologica basata sull'odio, sul razzismo e sull'intolleranza, con particolare riguardo alla sua diffusione attraverso il web, anche predisponendo sistematiche campagne informative ed educative in ambito scolastico e sui media;

3) a contrastare ogni forma di violenza e di intolleranza di qualunque matrice politico-ideologica, in particolare quella neofascista e neonazista.
(1-00072)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Fiano, Migliore, Bazoli, Morani, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Annibali, Bordo, Ferri, Miceli, Vazio, Verini, De Maria, Pagani, Gribaudo».


   La Camera,
   premesso che:
    la crescente minaccia dell'estremismo di destra, accompagnato da crescenti fenomeni di violenza, razzismo, xenofobia e intolleranza che si sta verificando in tutta Europa negli ultimi anni, obbliga il Parlamento europeo e ciascun Parlamento degli Stati membri ad assumere le dovute iniziative per contrastare tali fenomeni, compresa una reale volontà e capacità di individuare, indagare e punire gli autori di tali reati;
    il Parlamento europeo, con la risoluzione 2018/2869, approvata il 25 ottobre 2018, ha preso atto che la mancanza di una seria azione nei confronti dei gruppi neofascisti e neonazisti sta provocando un'allarmante e crescente normalizzazione del fascismo, del razzismo, della xenofobia e di diverse forme di intolleranza nei Paesi dell'Unione europea, con colpevoli «collusioni di leader politici, partiti politici e forze dell'ordine con neofascisti e neonazisti in alcuni Stati membri»;
    l'incitamento all'odio e alla violenza che i gruppi e partiti politici apertamente neofascisti, neonazisti, razzisti e xenofobi praticano sistematicamente nella società, attraverso azioni sul territorio e on line attraverso i social network, determinano un aumento della violenza verbale e spesso anche fisica nei confronti di tutte le minoranze;
    occorre un reale coordinamento tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea per individuare, adottare e condividere le migliori soluzioni per indagare, perseguire e punire tali reati legati al razzismo e alla xenofobia e prevedere forme di sostegno sia per le vittime di tali reati che per i testimoni che denunciano i responsabili;
    nessun Paese europeo è rimasto immune dal dilagare dei fenomeni di razzismo, xenofobia e intolleranza promossi da gruppi neofascisti e neonazisti; basti ricordare il terribile massacro dei giovani laburisti del 2011 in Norvegia, l'assassinio della deputata Joe Cox in Gran Bretagna e i tanti attacchi ai centri per l'asilo e ai luoghi di culto, come le sinagoghe e le moschee, avvenuti in tutta Europa;
    anche in Italia si assiste ad una preoccupante escalation di episodi di intolleranza, razzismo e xenofobia, promossi da organizzazioni e gruppi politici di estrema destra che si richiamano esplicitamente al fascismo e al nazismo, sia nelle idee e nei valori che nelle pratiche, spesso violente, che accompagnano l'iniziativa politica di queste organizzazioni;
    tale sentimento di odio e di discriminazione verso tutte le minoranze sta permeando i gangli della società e comincia ad influenzare, in modo preoccupante, anche l'attività delle istituzioni;
    infatti, sempre più frequenti sono le iniziative che organizzazioni di destra e neofasciste compiono indisturbate e con un senso di impunità che dovrebbe destare allarme in tutte le istituzioni democratiche, mentre al contrario in alcuni casi vedono la partecipazione di appartenenti a tali istituzioni o addirittura il coinvolgimento delle stesse, come sono sempre più frequenti episodi di apologia del fascismo e del nazismo, di cui si riportano solo gli esempi più eclatanti riferiti al 2018:
     a) nella giornata della Festa di Liberazione, il 25 aprile 2018, alcune decine di militanti della comunità militante nazionalsocialista dei «Dodici Raggi» si sono presentati al cimitero Belforte di Varese per rendere omaggio ai caduti nazifascisti della Repubblica di Salò, con tanto di saluto romano e rito del «Presente !» da parte degli esponenti di un'organizzazione che già in passato è stata oggetto di operazioni delle forze dell'ordine e dell'antiterrorismo, coordinate dalla procura di Busto Arsizio, senza che gli organi preposti abbiano ritenuto doveroso vietare tale tipo di manifestazione, svoltasi nella ricorrenza della Liberazione;
     b) l'amministrazione comunale di Cascina (Pisa) ha organizzato per il 27 aprile 2018 l'iniziativa pubblica «1944 – Quando Passò il Fronte...», promossa insieme all'associazione «Ultimo Fronte 1945»; tale iniziativa prevedeva anche una parata di mezzi e figuranti di reparti delle SS;
     c) il 28 maggio 2018 a Padova, una decina di militanti di Forza Nuova ha improvvisato un presidio davanti alla libreria Feltrinelli contro il giornalista de la Repubblica e autore del libro «NazItalia– Viaggio in un Paese che si è riscoperto fascista», Paolo Berizzi, in occasione di una presentazione dello stesso; introdottisi nella libreria sono rimasti tutti schierati a braccia conserte e uno di loro, con evidente scopo intimidatorio, ha scattato alcune foto ai relatori;
     d) il 15 maggio 2018, durante la notte, sul cavalcavia dello svincolo di Buguggiate era già apparso uno striscione contro lo stesso giornalista de la Repubblica che recitava testualmente: «NazItalia: Paolo Berizzi camerata» a firma dei Do.Ra., neonazisti della comunità militante dei ’Dodici Raggi’ che ha base nel Varesotto e di cui, grazie a diverse inchieste giornalistiche, è emerso l'intento, attraverso appositi raduni, di riorganizzare il disciolto partito fascista;
     e) nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2018 i militanti del movimento di estrema destra Forza Nuova Lario hanno affisso uno striscione con la scritta «Berizzi: infamitalia» sulla facciata del cinema Gloria, dove la sera del 22 giugno 2018 il giornalista avrebbe tenuto la presentazione del suo libro;
     f) al supermercato Top Market di Lido Jesolo (Venezia) vengono esposte e vendute bottiglie di vino con effigi naziste e fasciste e fotografie di Hitler e Mussolini; sulle etichette delle stesse bottiglie compaiono le scritte « Sieg heil», « Mein Kampf», « Führer», « Ein Volk, ein Reich, ein Führer» («un popolo, un Reich, un Führer»), « Deutschland erwache !» («Germania svegliati !»), « Blut und Ehre» («Sangue e onore»); nello stesso supermercato si trovano in vendita anche tazze con l'immagine di Hitler e il simbolo della croce di ferro nazista;
     g) il 6 e 7 luglio 2018 si è tenuta l'edizione 2018 della Festa del Sole, tradizionale appuntamento di Lealtà Azione, movimento neofascista e antisemita, che si ispira al generale nazista delle Waffen SS Leon Degrelle e a Corneliu Codreanu, fondatore della Guardia di ferro rumena, formazione militare ultranazionalista e antisemita attiva negli anni Trenta e Quaranta; dietro Lealtà Azione opera il circuito Hammerskin, movimento skinhead nato da una scissione del Ku Klux Klan negli Stati Uniti; in chiusura si è tenuto anche un concerto nazi-rock con band che esaltano il suprematismo bianco, i pogrom antiebraici e la Repubblica di Salò; a tale «Festa» hanno partecipato due assessori regionali lombardi, deputati e illustri esponenti di partiti politici nazionali;
     h) dal 5 al 9 luglio 2018 militanti di Forza Nuova e Onr, movimento di estrema destra polacco, hanno pattugliato le spiagge di Rimini in un'operazione definita «per la sicurezza» e «conclusa con successo» secondo gli stessi esponenti di Forza Nuova, che hanno rivendicato il merito di aver fatto sentire qualcuno «più sicuro e per un attimo padrone a casa propria»;
     i) nel mese di agosto 2018 il giornalista Enrico Nascimbeni, militante dei movimenti antirazzisti e antiomofobi e vicino ai «Sentinelli di Milano», è stato aggredito davanti alla propria abitazione da due soggetti che lo hanno colpito con un coltello, urlandogli contro frasi ingiuriose; lo stesso giornalista era stato oggetto, nei mesi precedenti l'agguato, di numerose minacce giunte via mail e via social network, dopo la partecipazione a manifestazioni antifasciste e antirazziste;
     l) all'istituto comprensivo Luisa Levi di Mantova, alcuni docenti alla fine dello scorso anno scolastico hanno assegnato ai loro alunni un tema sull'amor di patria e inviato poi gli elaborati al concorso annuale indetto dalla Piccola Caprera di Ponti sul Mincio, che sul proprio sito web si presenta come «Museo Reggimentale Giovani Fascisti di Bir el Gobi» e sulla homepage espone orgogliosamente il simbolo del «Battaglione Volontari Giovani Fascisti»; le famiglie dei ragazzi non sarebbero state informate e solo a pochi giorni dalla premiazione i genitori dei vincitori avrebbero appreso della partecipazione dei loro figli a tale concorso;
     m) il 21 settembre 2018 a Bari, una trentina di militanti di CasaPound ha aggredito, ferendoli, alcuni manifestanti, al termine della manifestazione antifascista e antirazzista che si è tenuta in città; tra i manifestanti aggrediti figura anche il parlamentare europeo Eleonora Forenza; dopo l'aggressione, sui social network è partita una campagna vergognosa con commentatori seriali e menzogne volte ad accusare gli aggrediti e non gli aggressori, fino al post di un operatore della polizia di Stato che, sull'accaduto, ha manifestato godimento e soddisfazione per l'aggressione;
     n) l'organizzazione neofascista Forza Nuova a Mestre ha annunciato di aver svolto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 settembre 2018 le «passeggiate per la sicurezza» tra la stazione ferroviaria, piazzale Roma e ronde su alcune corse notturne degli autobus;
     o) ad ottobre 2018 a Pavia CasaPound ha organizzato e svolto delle vere e proprie ronde per le strade della città, denominate «passeggiate contro il degrado», con il dichiarato scopo di liberare la città dalla «feccia»;
     p) il 28 ottobre 2018 per l'anniversario della Marcia su Roma, circa duemila neofascisti sono arrivati da tutta Italia per radunarsi a Predappio e dirigersi in corteo verso il cimitero di San Cassiano per rendere omaggio alla tomba di Mussolini; durante il corteo è stato inneggiato al fascismo e al nazismo e una manifestante ha indossato e mostrato orgogliosa ai fotografi presenti una maglietta con la scritta « Auschwitzland»;
     q) il 3 novembre 2018 si è svolto a Trieste un corteo nazionale di CasaPound, il quale, nel ricordo strumentale dell'anniversario del 4 novembre, ha rappresentato il tentativo di radicarsi nel territorio e di acquisire consensi e simpatie, diffondendo le sue parole d'ordine di odio e apologetiche del fascismo, in una città in cui nel 1938 vennero annunciate le leggi razziali e in cui sorse il lager della Risiera di San Saba;
    l'attivismo di organizzazioni neofasciste e neonaziste e il moltiplicarsi delle loro iniziative anche nel nostro Paese si diffondono anche grazie ad un clima di tolleranza e sottovalutazione dei fenomeni della xenofobia e della intolleranza; le aggressioni, almeno quelle divenute note, a sfondo razzista a danno di migranti in Italia, nel periodo che va da giugno a novembre 2018, ammontano a poco meno di settanta e hanno attraversato tutto il Paese, dalla Val di Susa a Enna, a Trento, Varese, Padova, Venezia, Bari, Brindisi, Palermo;
    le violenze sono state troppo spesso derubricate, anche da autorevoli esponenti politici e di Governo, a fatti di cronaca o a gesti di pochi e isolati individui «problematici», senza che si colga la pericolosa matrice razzista e xenofoba che lega tutti questi episodi, dimostrando come si sia perso quel senso di responsabilità sociale, cosa che ha permesso lo sdoganamento di linguaggi e azioni violente, come quelle di gruppi neofascisti e neonazisti, razzismo e xenofobia alla base di azioni come quella del 3 febbraio 2018, quando Luca Traini, già appartenente ad organizzazioni neofasciste, a Macerata ha esploso alcuni colpi di pistola nel centro cittadino da una vettura in movimento, ferendo sei persone, tutti immigrati di origine sub-sahariana; Luca Traini, dopo il raid che solo per caso non ha avuto conseguenze ancora più gravi, è sceso dall'auto con il tricolore legato al collo, ha fatto il saluto romano e gridato ”Viva l'Italia” davanti al monumento ai Caduti, prima di arrendersi alle forze dell'ordine; nella sua casa sono stati rinvenuti elementi riconducibili all'estrema destra, tra cui una copia del Mein Kampf e una bandiera con la croce celtica; il movente sarebbe stato quello di «vendicare» la morte di Pamela Mastropietro, vittima di un atroce delitto che vedeva coinvolto un immigrato;
    le istituzioni democratiche hanno il dovere di garantire la piena attuazione e la tutela della libertà, dei diritti e dignità della persona e, quindi, contrastare ogni forma di ideologia fascista e/o di discriminazione razziale, etnica, nazionale, di orientamento sessuale, religiosa o nei confronti di persone con disabilità;
    nell'ordinamento già esistono numerose disposizioni volte a prevenire, vietare e sanzionare i crimini e le violenze legate all'odio, al razzismo, alla xenofobia e all'intolleranza, come nel caso della cosiddetta legge Mancino o del codice penale che puniscono l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazioni razziali, etniche e religiose, le quali dovrebbero trovare una più rigorosa applicazione;
    vi è la necessità di iniziative normative dirette a rendere più efficaci le attività di contrasto e sanzione delle manifestazioni e delle apologie del fascismo e del razzismo, oltre a strumenti di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, come quello proposto dalla senatrice Liliana Segre, con l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare e l'istituzione di un osservatorio nazionale sul web con il compito di monitorare i fenomeni connessi all'uso del web aventi finalità manifestamente fasciste o discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali, di orientamento sessuale, religiosi o nei confronti di persone con disabilità, anche al fine di accogliere e valutare le segnalazioni inviate da enti, associazioni e singoli cittadini,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative di competenza per contrastare tutte le organizzazioni che incitano all'odio e alla violenza negli spazi pubblici e sul web e per vietare i gruppi neofascisti e neonazisti e qualsiasi altra fondazione o associazione o movimento che esalti o promuova il fascismo o il nazismo;

2) ad adottare iniziative di competenza per prevenire la diffusione della propaganda ideologica basata sull'odio, sul razzismo e sull'intolleranza, con particolar riguardo alla sua diffusione attraverso il web, predisponendo sistematiche campagne informative ed educative in ambito scolastico e sui media ed istituendo un osservatorio nazionale sul web con il compito di monitorare in tale ambito i fenomeni aventi finalità manifestamente fasciste o discriminatorie per motivi razziali, etnici, nazionali, di orientamento sessuale, religiosi o nei confronti di persone con disabilità, nonché di accogliere e valutare le segnalazioni inviate da enti, associazioni e singoli cittadini, nonché a contrastare ogni forma di violenza e di intolleranza, nei confronti di qualunque minoranza, riconducibile alla ricostituzione di organismi politici-ideologici aventi comune patrimonio ideale con il disciolto partito fascista o con altre formazioni politiche analoghe;

3) ad adottare ogni iniziativa di competenza perché trovino effettiva applicazione le disposizioni già presenti nell'ordinamento volte a prevenire, vietare e sanzionare i crimini e le violenze legate all'odio, al razzismo, alla xenofobia e all'intolleranza, come nel caso della cosiddetta legge Mancino, e ad adottare apposite iniziative normative volte a sanzionare ogni forma di manifestazione ideologica e apologetica del fascismo anche attraverso il mero utilizzo della simbologia e della gestualità fascista, anche laddove non sia strettamente riconducibile alla ricostituzione del partito fascista.
(1-00078) «Fornaro, Boldrini, Conte, Epifani, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Pastorino, Rostan, Speranza, Stumpo, Bersani».


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Commissario europeo per la sicurezza, Sir Julian King, che, nel corso di un evento svoltosi il 22 marzo 2017 a commemorazione degli attentati avvenuti a Bruxelles nel 2016, ha sottolineato la crescente minaccia dell'estremismo violento nel Vecchio continente, che contraddistingue pressoché tutti i Paesi, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa (2018/2869(RSP));
    nel testo approvato, il Parlamento dell'Unione europea condanna in modo netto gli attacchi terroristici, gli assassini, la violenza psicologica, le aggressioni fisiche violente e le marce delle organizzazioni neofasciste e neonaziste che hanno avuto luogo in vari Paesi dell'Unione europea e chiede agli Stati membri di condannare e punire con fermezza tali crimini, adottando misure idonee a prevenire, condannare e contrastare i reati generati dall'odio;
    ogni Paese europeo deve necessariamente ripensare le proprie strategie in materia culturale, educativa e formativa, coinvolgendo le istituzioni, le donne e gli uomini che ricoprono cariche pubbliche;
    un'ipotesi interessante è quella di indirizzare azioni concrete quali viaggi presso i luoghi della memoria, o condurre le giovani generazioni verso un reale sentimento corale nella celebrazione del «Giorno della memoria», in modo che non sia limitato ad un mero rito simbolico, quanto piuttosto un punto di approdo di una ricerca e di un apprendimento che deve attraversare l'educazione scolastica e formativa;
    gli educatori hanno a disposizione un ventaglio ampio di strumenti per perseguire tale obiettivo: l'insegnamento della storia, perché il passato non venga dimenticato e diventi parte integrante del bagaglio culturale delle giovani generazioni; la letteratura, soprattutto quella di natura esperienziale legata alla narrazione della violenza perpetuata storicamente;
    la musica, come veicolo semplice di emozioni; lo sport, inteso come momento di aggregazione, di fratellanza e di complicità; il viaggio come approccio poliedrico e multisensoriale, e legato ad una dimensione di interdisciplinarietà, evitando la retorica che influenza negativamente la curiosità facendo scemare la motivazione;
    occorre intervenire per disciplinare l'utilizzo di internet, in modo da valorizzare le sue enormi potenzialità dal punto di vista della conoscenza ed educare al contempo all'utilizzo saggio della rete, ragionato e critico, così da formare cittadini consapevoli;
    ruolo di grande rilievo riveste, oltre alla già citata cultura, lo sport mainstream, inteso tanto quanto luogo di aggregazione e socializzazione quanto luogo collettivo di esperienza che nella sua fruizione e partecipazione non può più prevedere, come a lungo tollerato, la presenza di sacche di illegalità e mancanze di regole che molto spesso hanno permesso il proliferare proprio di questi comportamenti oltre alla creazione di dinamiche di proselitismo fra i giovani;
    istruzione e formazione rappresentano le colonne portanti del processo di ripensamento di una strategia formativa realmente efficace. Occorre conoscere la violenza del passato, metabolizzarla ed essere dunque aperti ad un processo educativo capace di slegarsi e di emanciparsi da qualsiasi condizionamento sovrastrutturale in grado di sporcare le fasi di crescita e maturazione dei nostri giovani,

impegna il Governo:

1) in linea con quanto definito nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo, a porre in essere tutte le iniziative di competenza volte a contrastare l'attività delle organizzazioni che incitano all'odio e alla violenza negli spazi pubblici e on line, perché si argini in maniera tangibile e concreta la diffusione di narrazioni violente ed astiose, soprattutto su internet;

2) in tale ambito, ad impegnarsi nella diffusione di un chiaro messaggio rivolto al pubblico attraverso un'azione politica orientata a far comprendere che i crimini di odio, l'intolleranza e la discriminazione nei confronti di qualsiasi gruppo costituiscono una minaccia per tutta la società;

3) a incoraggiare e sostenere percorsi comunitari di contrasto ad ogni forma di linguaggio d'odio e di violenza di tutti gli estremismi politici, con particolare riguardo a quelli neofascisti e neonazisti.
(1-00084) «D'Uva, Molinari».


   La Camera,
   premesso che:
    in tutta Europa si sta assistendo a un aumento delle organizzazioni e dei gruppi neofascisti, neonazisti, razzisti e xenofobi, che incitano all'odio, uccidono e incoraggiano i loro seguaci a ricorrere alla violenza e alle vessazioni contro presunti nemici, pervadono la scena pubblica, accompagnandosi sia con atti e manifestazioni di esplicito odio e persecuzione contro singoli e intere comunità;
    si sta dunque assistendo allo sviluppo di significativi processi riaggregativi di episodi violenti, in corso in tutta Europa in un contesto in cui sono progressivamente messi in crisi i consolidati principi di eguaglianza, delle culture favorevoli alla solidarietà e all'integrazione, della delegittimazione (che ha investito tutta Europa), degli organismi elettivi e rappresentativi, a partire dal Parlamento, dei partiti e delle istituzioni nel loro complesso per fare spazio a valori morali di tipo tradizionale, alla «autorità», all'insofferenza verso tutte le diversità culturali e «razziali»;
    nel XXI secolo vi sono chiari segnali dell'affacciarsi di un «nuovo» antisemitismo con atti isolati, certamente, espressione di minoranze numericamente irrisorie e politicamente ininfluenti, ma atti da non sottovalutare poiché sono indicatori di una malattia mai debellata nella cultura occidentale;
    le grandi tragedie del Novecento, quando le peggiori ideologie totalitarie si affermavano utilizzando proprio gli strumenti offerti dalla democrazia liberale, sembrano riproporsi di fronte alle sfide che la società deve affrontare in questi primi decenni del nuovo secolo;
    nel nostro Paese, purtroppo, le azioni «dimostrative» dei gruppi neonazisti e neofascisti sono cresciute in maniera esponenziale e stanno avendo luogo in tutta Italia, dalle grandi città come nelle più piccole realtà di provincia;
    ciò dimostra come oggi questi gruppi si sentano in grado di poter dire e far tutto in un clima in cui sempre più spesso queste azioni vengono sottovalutate e ancor di più vengono considerate come singoli e sporadici episodi;
    purtroppo, oggi giorno, la discriminazione trova spazio anche sul web, tanto che, ogni giorno online vengono rilevati 7000 « hate speech»; ovvero espressioni che mirano a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di intolleranza e ostilità nei confronti delle minoranze e tra i vari canali usati un ruolo fondamentale lo ricoprono soprattutto i social network;
    la norma fondamentale che vieta ogni forma di odio deve essere considerata il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo nel nostro Paese dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, che, all'articolo 20, prevede che vengano espressamente vietati da apposita legge qualsiasi forma di propaganda a favore della guerra, ma anche ogni appello all'odio nazionale, razziale o religioso che possa costituire forma di incitamento alla discriminazione o alla violenza;
    l'articolo 30 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce chiaramente che nulla in detta dichiarazione «può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati»;
    come riferito da Europol, il Commissario europeo per la sicurezza, Sir Julian King, intervenendo nel corso di un evento svoltosi il 22 marzo 2017, in occasione della commemorazione degli attentati avvenuti a Bruxelles nel 2016, ha sottolineato la crescente minaccia dell'estremismo violento di destra, affermando di non conoscere nessuno Stato membro dell'Unione europea che non sia colpito in qualche modo dal fenomeno, citando in particolare il massacro del 2011 in Norvegia, l'assassinio della deputata britannica Jo Cox e gli attacchi ai centri di asilo e alle moschee di tutta Europa;
    è importante ricordare che l'Unione europea nasce proprio sulle macerie del fascismo e fin dalla propria istituzione ha voluto far trionfare valori come la dignità umana, la libertà, la democrazia e il rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze: tutto ciò è quanto di più lontano ci sia dall'ideologia razzista e xenofoba che oggi, attraverso alcuni episodi, si vuole far prevalere;
    è necessario continuare a essere portatori dei valori che hanno contribuito a fondare l'Unione europea, combattendo l'ignoranza con la cultura, l'oblio con la memoria, la chiusura mentale col pensiero critico, l'ostilità con la solidarietà;
    il fenomeno è purtroppo in crescita in tutte le società più avanzate e la comunità internazionale, da anni, sta cercando delle strategie di contenimento e di contrasto;
    il Parlamento europeo, con la risoluzione 2018/2869, approvata il 25 ottobre 2018, ha preso atto che la mancanza di una seria azione nei confronti dei gruppi neofascisti e neonazisti sta provocando un'allarmante e crescente normalizzazione del fascismo, del razzismo, della xenofobia e di diverse forme di intolleranza nei Paesi dell'Unione europea, con colpevoli «collusioni di leader politici, partiti politici e forze dell'ordine con neofascisti e neonazisti in alcuni Stati membri»;
    la violenza fascista e nazista ha tolto la vita a migliaia di persone, tra i quali rifugiati e immigrati, appartenenti a minoranze etniche e religiose, difensori dei diritti umani, attivisti, politici e membri delle forze di polizia; è stato fatto uso e abuso degli strumenti democratici per diffondere odio e violenza;
    lo Stato liberale esiste per difendere non soltanto i diritti di libertà di ogni cittadino nei confronti di ogni minaccia interna ed esterna, ma soprattutto gli atti che potrebbero saldarsi con altre forme di intolleranza religiosa, per esempio di matrice islamica, che predicano odio contro gli ebrei e contro lo Stato di Israele;
    è importante soffermarsi sul fatto che, oltre alla violenza fascista e nazista esistono altre, non meno gravi, forme di intolleranza, messe in atto dai nemici della società aperta che sono da considerarsi come antitesi della cultura politica liberale: tutte le manifestazioni di odio razziale, tutti i richiami ad esperienze storiche funeste del Novecento, tutte le intimidazioni e le prevaricazioni, ogni forma di predicazione dell'odio e del disprezzo verso le minoranze;
    è necessario esercitare pari rigore contro tutte le forme di intolleranza ed esaltazione della violenza, sotto qualunque bandiera o divisa si presentino, sia quella dei naziskin o dei centri sociali, sia quella dei patetici epigoni di Hitler o dei collettivi anarco-insurrezionalisti, ma siano anche quelle forme che si manifestano nelle moschee e nelle scuole coraniche nelle quali si predicano l'odio e la violenza contro lo stile di vita dell'Occidente, contro i cristiani, contro gli ebrei;
    l'Italia, fortunatamente, non è un Paese razzista: a ottant'anni dalla vergogna delle leggi razziali, a 75 anni dalla deportazione degli ebrei del ghetto di Roma, la memoria di quelle tragedie è ancora profondamente radicata fra i cittadini italiani, ma non si possono sottovalutare gli episodi di intolleranza che si ripetono e che mostrano un allarme sociale che esiste, anche in Italia;
    ai fenomeni appena citati si ricollegano inevitabilmente le conseguenze di anni di mancata gestione del fenomeno migratorio, un fenomeno che i Governi precedenti guidati da Berlusconi erano riusciti sostanzialmente ad arrestare e che, dopo la caduta dell'ultimo Governo Berlusconi, è esploso in modo incontrollato;
    nel nostro ordinamento le disposizioni previste nella cosiddetta «legge Mancino», volte a prevenire, vietare e sanzionare i crimini e le violenze legate all'odio, al razzismo, alla xenofobia e all'intolleranza, dovrebbero trovare una più rigorosa applicazione al fine di scongiurare il ripetersi di eventi non più tollerabili;
    la condanna dell'intolleranza, del razzismo, delle nostalgie per il passato totalitario, è una parte essenziale della nostra cultura ed è per questo motivo che le istituzioni hanno il dovere di garantire la piena attuazione e la tutela della libertà e contrastare ogni forma di ideologia fascista e/o di discriminazione razziale, etnica, nazionale, di orientamento sessuale, religiosa o nei confronti di persone affette da disabilità,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative al fine di contrastare tutte le organizzazioni, i movimenti, le fondazioni o associazioni che esaltano o promuovono il fascismo o il nazismo;

2) ad adottare iniziative volte a prevenire la diffusione della propaganda ideologica basata sull'odio e sull'intolleranza con particolare riferimento alla sua diffusione negli spazi pubblici e sul web, attraverso la diffusione di campagne informative ed educative in ambito scolastico;

3) ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché trovino effettiva applicazione le disposizioni previste nel nostro ordinamento volte a prevenire, vietare e sanzionare i crimini e le violenze legate all'odio, al razzismo, alla xenofobia e all'intolleranza, con particolare riguardo a quelli d'ispirazione fascista o nazista;

4) ad adottare tutte le iniziative necessarie per contribuire attivamente a garantire la sicurezza dei cittadini che ancora oggi subiscono forti discriminazioni, come la comunità ebraica, in stretto dialogo con le organizzazioni della società civile e le organizzazioni non governative impegnate contro tali discriminazioni.
(1-00093) «Orsini, Pettarin, Occhiuto».


MOZIONI MOLINARI, D'UVA, GADDA, PAOLO RUSSO, LUCA DE CARLO, FORNARO ED ALTRI N. 1-00094, MOLINARI, D'UVA ED ALTRI N. 1-00083, GADDA ED ALTRI N. 1-00087, LUCA DE CARLO ED ALTRI N. 1-00091 E PAOLO RUSSO ED ALTRI N. 1-00092 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE ALLA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ITALIANI PROPRI DELLA DIETA MEDITERRANEA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD UNA PROPOSTA DI RISOLUZIONE IN DISCUSSIONE PRESSO L'ASSEMBLEA GENERALE DELL'ONU IN MATERIA DI NUTRIZIONE E SALUTE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    nel giugno 2018 l'Organizzazione mondiale della sanità ha presentato il report « Time to deliver», contenente una serie di raccomandazioni agli Stati membri per ridurre l'impatto negativo di alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri e migliorare la regolamentazione degli stessi;
    tali raccomandazioni, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, hanno la finalità di contrastare il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari e l'obiettivo di ridurre di almeno un terzo, entro il 2030, i morti per le malattie non trasmissibili, anche riducendo nella dieta l'apporto di grassi saturi, sale, zuccheri e alcol;
    a seguito delle polemiche suscitate da tale documento, l'Oms chiariva di non aver avuto l'intenzione di criminalizzare specifici alimenti quanto piuttosto quella di fornire indicazioni per una sana dieta, raccomandando nel contempo politiche adeguate a promuovere un consumo parsimonioso di alcuni alimenti;
    tuttavia, il 12 novembre 2018 sette Paesi, guidati da Brasile e Francia, hanno presentato, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'Onu, nell'ambito dell'iniziativa « Global Health and Foreign Policy», una risoluzione contenente sostanzialmente, le misure già proposte e corrette nella bozza preliminare del giugno 2018;
    qualora il nuovo testo presentato fosse approvato, andrebbe a vanificare l'intento della dichiarazione al tema, approvata dai Paesi membri dell'Onu del 27 settembre 2018 e tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sarebbero sollecitati ad applicare tasse, etichette dissuasive all'acquisto, come per le sigarette, e restrizioni alla pubblicità e al marketing su gran parte dei prodotti alimentari tipici del made in Italy, i quali verrebbero classificati come nocivi per la salute;
    sembra impensabile che si vada a ridiscutere un principio che era stato approvato e chiarito ai massimi livelli dei Capi di Stato e di Governo all'Onu. Inoltre, un organismo politico come l'Onu non può approvare indicazioni prescrittive come quelle indicate nel documento del 12 novembre, nel quale viene esplicitamente riportata la seguente locuzione «è urgente che gli Stati membri approvino»;
    il settore agroalimentare italiano, nel 2018, ha messo a segno un nuovo record delle esportazioni con un aumento del 3 per cento nei primi sei mesi, dopo il valore di 41,03 miliardi del 2017, proprio grazie al traino soprattutto di prodotti quali: vini, formaggi e salumi, vale a dire categorie merceologiche che verrebbero colpite dai provvedimenti proposti dalla bozza di risoluzione;
    l'applicazione, a livello globale, dei provvedimenti proposti dai citati sette Paesi condurrebbe a una forte contrazione delle vendite dei prodotti agroalimentari italiani all'estero, con la conseguenza di ridurre i margini positivi della bilancia commerciale, nonché di mettere a serio rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tantissime piccole e medie imprese, tenuto conto che solo il 2 per cento delle aziende alimentari italiane supera i 50 addetti;
    le produzioni italiane, per la loro intrinseca peculiarità, sono poste alla base della «Dieta mediterranea», riconosciuta dall'Unesco «Patrimonio immateriale dell'umanità», quale modello alimentare sano ed equilibrato, fondato prevalentemente su cibi di origine vegetale e sul consumo diversificato e bilanciato, che aiuta a prevenire malattie croniche come patologie cardiovascolari, diabete e obesità;
    nelle società occidentali agiate si riscontrano maggiormente casi di obesità e malattie legate ad uno stile di vita e alimentare errate), soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione dove sono più marcate le diseguaglianze socio-economiche. La riduzione di tali diseguaglianze dovrebbe essere assunta come priorità e strategia di lungo termine da parte di tutti gli Stati membri e dalle Nazioni Unite;
    l'iniziativa dei sette Paesi del 12 novembre 2018 appare slegata, quindi, da qualsiasi considerazione in merito a sane ed equilibrate abitudini alimentari, chiedendo nuovamente apposite etichette nutrizionali e la riformulazione delle ricette sulla base di modelli culturali lontani dal «Made in Italy» e dalle tradizioni plurisecolari trasmesse da generazioni di nostri agricoltori, che si sono impegnati per mantenere le caratteristiche inalterate nel tempo, a favore di un modello di alimentazione artificiale ispirato a consumi standardizzati su base planetaria;
    quindi una risoluzione che imponesse di scrivere su un prodotto alimentare sano come il formaggio grana o come il latte intero, ovvero sull'olio extravergine di oliva, che nuoce alla salute, sarebbe non solo sbagliata ma, da un punto di vista scientifico, completamente priva di fondamento;
    provvedimenti coercitivi come quelli suggeriti dalla risoluzione presentata all'Assemblea generale dell'Onu deresponsabilizzano, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, il consumatore e ne condizionano le scelte, senza indirizzarlo verso una dieta più salutare;
    una ricerca Nomisma del 2015 sugli effetti delle «etichette a semaforo» nel mercato inglese ha evidenziato un significativo calo nelle vendite e nelle quote di mercato proprio dei prodotti tipici italiani, con perdite addirittura del 14 per cento per quanto riguarda il parmigiano-reggiano Dop porzionato;
    si ritiene di dover scongiurare la diffusione di sistemi di valutazione dei prodotti agroalimentari unicamente basati sui profili nutrizionali oppure su rappresentazioni grafiche che pongono ingiustificatamente l'accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere dalle modalità e dalla frequenza di consumo;
    se si approvasse in sede Onu la risoluzione presentata il 12 novembre 2018, l'effetto sarebbe quello di avvantaggiare unicamente i produttori di alimenti dietetici e di sostituti chimici per alimenti e di provocare un grave danno al Made in Italy agroalimentare;
    l'applicazione di tasse o etichette discriminanti, ove già in vigore, non ha condotto ad alcun miglioramento dei trend relativi alla diffusione dell'obesità e delle malattie non trasmissibili; le imprese del settore agroalimentare e le associazioni di agricoltori hanno manifestato forte preoccupazione per le disposizioni contenute nella risoluzione in discussione all'Assemblea generale dell'Onu,

impegna il Governo:

1) a difendere, con la massima determinazione, il settore agroalimentare italiano in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'Onu (e nelle sue agenzie come Oms e Fao) e nell'ambito dell'Unione europea;

2) ad attivarsi con tutti gli strumenti a sua disposizione nella trattativa in corso in sede Onu per contrastare l'ulteriore diffusione dell'etichettatura a semaforo sui prodotti alimentari, al fine di promuovere invece l'utilizzo di sistemi di etichettatura che diano corrette informazioni nutrizionali e indichino l'origine dei principali ingredienti utilizzati;

3) a porre in essere e continuare a svolgere una pronta e decisa azione diplomatica sul piano internazionale volta a cancellare o a modificare fortemente la risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa « Global Health and Foreign Politics» in discussione all'Assemblea dell'Onu, al fine di scongiurare le inique conseguenze che l'approvazione di tale documento avrebbe per il settore agroalimentare italiano e in particolare per le esportazioni italiane;

4) ad avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire quali siano le finalità che hanno portato la Francia e i sette Paesi proponenti a promuovere questa iniziativa in collaborazione con Paesi extra europei senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei. La Francia, nonostante sia un Paese che, in maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica, riconosciuti dall'Unione europea, potrebbe danneggiare tali prodotti e, ove questo documento venisse approvato senza modifiche, si espone essa stessa ad essere pesantemente penalizzata;

5) a promuovere campagne per incoraggiare regimi alimentari equilibrati in Italia, dove siano presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana.
(1-00094) «Molinari, D'Uva, Gadda, Paolo Russo, Luca De Carlo, Fornaro, Viviani, Sabrina De Carlo, Formentini, Ehm, Bubisutti, Cabras, Coin, Cappellani, Gastaldi, Di Stasio, Golinelli, Emiliozzi, Liuni, Olgiati, Lo Monte, Romaniello, Lolini, Gallinella, Vallotto, Cillis, Grimoldi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Comencini, Ribolla, Caffaratto, Billi, Zoffili, D'Arrando, Tuzi, Ianaro, Bologna, Volpi, Trizzino, Lorefice, Mammì, Sarli, Sportiello, Scerra, Torto, Papiro, Bruno, Di Lauro, Galizia, Giordano, De Giorgi, Villani, Delrio, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Scalfarotto, De Filippo, Quartapelle Procopio, Nevi, Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena, Occhiuto, Meloni, Lollobrigida, Gemmato, Caretta, Ciaburro».


   La Camera,
   premesso che:
    a luglio 2018 l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al fine di ridurre di un terzo entro il 2030 i casi di morte per diabete, cancro e malattie cardiovascolari, avevano dichiarato che nelle diete era necessario ridurre i grassi saturi, il sale, gli zuccheri e l'alcol il cui consumo oltre misura potrebbe avere effetti dannosi per la salute;
    l'obiettivo sarebbe stato raggiunto disincentivando l'uso dei suddetti prodotti, adottando, da un lato, una tassazione simile a quella sull'alcol, sul tabacco e su altre sostanze nocive e, dall'altro, apponendo sulle confezioni «avvisi di pericolo»;
    all'uopo, durante l'incontro di alto livello delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili del settembre 2018, venne discussa una bozza preliminare di risoluzione che prevedeva misure fiscali penalizzanti ed etichettature per disincentivare l'acquisto di alcuni prodotti del settore agroalimentare;
    dopo un lungo negoziato, il 27 settembre 2018 i Capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno approvato la dichiarazione politica « Time to Deliver: Accelerating our response to address NCDs for the health and well-being of present and future generations» dal testo molto bilanciato, asciutto, di ampia portata e senza toni prescrittivi, in linea con gli interessi italiani di tutela della salute e delle eccellenze del made in Italy nel settore agroalimentare;
    il 12 novembre 2018 sette Paesi, guidati da Brasile e Francia, hanno presentato, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'Onu, nell'ambito dell'iniziativa « Global health and foreign policy», una risoluzione contenente, sostanzialmente, le misure punitive già proposte nella bozza preliminare. Se approvate, esse danneggerebbero pesantemente il made in Italy agroalimentare, le nostre tradizioni gastronomiche, il nostro export, la nostra agricoltura e la reputazione dei prodotti tipici italiani;
    qualora il nuovo testo presentato fosse approvato, andrebbe a vanificare l'intento della dichiarazione del 27 settembre 2018 e tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sarebbero sollecitati ad applicare tasse, etichette dissuasive all'acquisto – come per le sigarette – e restrizioni alla pubblicità e al marketing su gran parte dei prodotti alimentari tipici del made in Italy, i quali verrebbero classificati come nocivi per la salute;
    sembra impensabile che si vada a ridiscutere un principio che era stato approvato e chiarito ai massimi livelli dei Capi di Stato e di Governo all'Onu. Inoltre, un organismo politico come l'Onu non può approvare indicazioni prescrittive come quelle indicate nel documento del 12 novembre 2018, nel quale viene esplicitamente riportata la seguente locuzione «è urgente che gli Stati membri approvino»;
    nelle prossime settimane cominceranno i negoziati sulla risoluzione, per cercare di individuare una posizione comune ed entro il 7 dicembre 2018 dovrà essere finalizzato un testo definitivo che sarà poi presentato il 13 dicembre 2018 all'Assemblea generale dell'Onu, per essere votato dagli Stati membri;
    la filiera agroalimentare italiana, tra produzione, trasformazione, distribuzione al dettaglio e ristorazione, con un valore di oltre 130 miliardi di euro l'anno, costituisce il 9 per cento del prodotto interno lordo nazionale, occupa 3,2 milioni di lavoratori – vale a dire il 13 per cento del totale in Italia – e coinvolge 1,3 milioni di imprese, pari al 25 per cento del totale delle aziende iscritte nei registri camerali;
    secondo i dati diffusi da «Nomisma Agrifood Monitor», nel 2017 l’export agroalimentare italiano ha superato la cifra record di 40 miliardi di euro, trainato soprattutto da prodotti quali: vini, formaggi e salumi, vale a dire categorie merceologiche che verrebbero colpite dai provvedimenti proposti dal gruppo guidato da Francia e Brasile;
    l'applicazione, a livello globale, dei provvedimenti proposti dai citati sette Paesi condurrebbe a una forte contrazione delle vendite dei prodotti agroalimentari italiani all'estero, con la conseguenza di ridurre i margini positivi della bilancia commerciale, nonché di mettere a serio rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tantissime piccole e medie imprese, tenuto conto che solo il 2 per cento delle aziende alimentari italiane supera i 50 addetti;
    una ricerca Nomisma del 2015 sugli effetti delle «etichette a semaforo» nel mercato inglese ha evidenziato un significativo calo nelle vendite e nelle quote di mercato proprio dei prodotti tipici italiani, con perdite addirittura del 14 per cento per quanto riguarda il parmigiano-reggiano Dop porzionato;
    le produzioni italiane, per la loro intrinseca peculiarità, sono poste alla base della «dieta mediterranea», riconosciuta dall'Unesco «Patrimonio immateriale dell'umanità» quale modello alimentare sano ed equilibrato, fondato prevalentemente su cibi di origine vegetale e sul consumo diversificato e bilanciato;
    la scienza ha dimostrato che la dieta mediterranea è una dieta salubre che aiuta a prevenire malattie croniche, come patologie cardiovascolari, diabete e obesità;
    grazie, infatti, alle abitudini alimentari fondate sulla dieta mediterranea e a uno stile di vita attivo, l'Italia rappresenta il secondo Paese più longevo del pianeta, il terzo meno obeso di tutta l'area Ocse e il più sano al mondo secondo la classifica « Bloomberg Health Index» stilata nel 2017, malgrado condizioni economiche meno favorevoli rispetto ad altre nazioni;
    secondo i dati del sistema di sorveglianza «OKkio alla salute», coordinato dal Ministero della salute, l'Italia è tra i pochissimi Paesi il cui tasso di obesità infantile è in calo, con una riduzione del 13 per cento a partire dal 2009;
    provvedimenti coercitivi, come quelli suggeriti dalla risoluzione presentata all'Assemblea generale dell'Onu deresponsabilizzano, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, il consumatore e ne condizionano le scelte, senza indirizzarlo verso una dieta più salutare;
    si ritiene di dover scongiurare la diffusione di sistemi di valutazione dei prodotti agroalimentari unicamente basati sui profili nutrizionali oppure su rappresentazioni grafiche che pongono ingiustificatamente l'accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere dalle modalità e dalla frequenza di consumo;
    la modifica degli ingredienti dei prodotti finalizzata a sostituire il sale, i grassi o gli zuccheri e avviata dalle aziende agroalimentari dei Paesi, che hanno applicato provvedimenti simili a quelli invocati dalla risoluzione presentata all'Assemblea generale, ha condotto alla riduzione delle componenti naturali dei prodotti in favore di additivi chimici;
    la posizione assunta dall'Oms e dall'Onu rischia di avvantaggiare unicamente i produttori di alimenti dietetici e di sostituti chimici per alimenti;
    l'applicazione di tasse o etichette discriminanti, ove già in vigore, non ha condotto ad alcun miglioramento dei trend relativi alla diffusione dell'obesità e delle malattie non trasmissibili;
    le imprese del settore agroalimentare e le associazioni di agricoltori hanno manifestato forte preoccupazione per le disposizioni contenute nella risoluzione in discussione all'Assemblea generale dell'Onu,

impegna il Governo:

1) a difendere, con la massima determinazione, il settore agroalimentare italiano in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'Onu (e nelle sue agenzie come Oms e Fao) e nell'ambito dell'Unione europea;

2) a porre in essere una pronta e decisa azione diplomatica volta al ritiro o ad una rilevante modifica della risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa « Global health and foreign policy» in discussione all'Assemblea dell'Onu, al fine di scongiurare le inique conseguenze che l'approvazione di tale documento avrebbe per il settore agroalimentare italiano e, in particolare, per le esportazioni italiane;

3) ad avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire quali siano le finalità che hanno portato la Francia a promuovere questa iniziativa in collaborazione con Paesi extra Unione europea senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei, nonostante sia un Paese che, in maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea e che con l'approvazione senza modifiche di questo documento rischia di essere essa stessa pesantemente penalizzata.
(1-00083) «Molinari, D'Uva, Viviani, Sabrina De Carlo, Formentini, Ehm, Bubisutti, Cabras, Coin, Cappellani, Gastaldi, Di Stasio, Golinelli, Emiliozzi, Liuni, Olgiati, Lo Monte, Romaniello, Lolini, Gallinella, Vallotto, Cillis, Grimoldi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Comencini, Ribolla, Caffaratto, Billi, Zoffili, D'Arrando, Tuzi, Ianaro, Bologna, Leda Volpi, Trizzino, Lorefice, Mammì, Sarli, Sportiello, Scerra, Torto, Papiro, Bruno, Di Lauro, Galizia, Giordano, De Giorgi, Villani».


   La Camera,
   premesso che:
    nel giugno 2018 l'Organizzazione mondiale della sanità ha presentato il report « Time to deliver», contenente una serie di raccomandazioni agli Stati membri per ridurre l'impatto negativo di alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri e migliorare la regolamentazione degli stessi;
    il report dell'Organizzazione mondiale della sanità, fra le altre raccomandazioni, sostiene la necessità di:
     a) accelerare l'attuazione degli impegni presi nel 2011 e 2014 per ridurre l'abuso di tabacco e di alcol, per evitare stili di vita malsani determinati, in particolare, da una scorretta alimentazione e dall'inattività fisica, tenendo conto, a seconda dei casi, di una spesa più attenta e consapevole e di altri interventi raccomandati per la prevenzione e il controllo di malattie non trasmissibili, nonché le priorità degli Stati membri;
     b) attuare interventi efficaci ed efficienti e basati su dati oggettivi per arrestare il sovrappeso e l'obesità infantile entro il 2025, tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
     c) attuare politiche e misure legislative e regolamentari che riducano al minimo il consumo di prodotti nocivi per la salute e promuovano stili di vita sani;
     d) impiegare i pieni poteri legali e fiscali per attuare politiche e misure legislative e regolamentari che riducano al minimo il consumo di prodotti nocivi per la salute e promuovano stili di vita sani e forniscano un flusso di entrate per il finanziamento dello sviluppo;
     e) promuovere sistemi di produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti attenti alla salute dei cittadini, al fine di ridurre l'insorgenza di malattie non trasmissibili e contribuire a promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata;
    tali raccomandazioni, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, hanno la finalità di contrastare il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari e l'obiettivo di ridurre di almeno un terzo entro il 2030 i morti per le malattie non trasmissibili, anche riducendo nella dieta l'apporto di grassi saturi, sale, zuccheri e alcol;
    pur essendo le finalità condivisibili, la strada inizialmente scelta non appariva, tuttavia, adeguata alle finalità stesse e ai modelli alimentari della tradizione mediterranea;
    in detto documento, redatto dalla Commissione indipendente, volto a raccomandare linee di azione agli Stati membri per il raggiungimento di tale obiettivo, venivano utilizzate espressioni generiche nell'ambito dell'analisi delle possibili azioni a contrasto delle malattie non trasmissibili, riferendosi genericamente ad effetti che su tali malattie possono avere i cibi «non salutari» (al pari, peraltro, di inquinamento, fumo di sigaretta, stile di vita sedentario) e si accennava all'opportunità di utilizzare etichette che contenessero segnali di allarme sulle confezioni di tali prodotti alimentari, per scoraggiarne il consumo;
    in seguito alle polemiche che tale approvazione aveva suscitato, l'Organizzazione mondiale della sanità chiariva che la propria posizione non «criminalizza specifici alimenti», ma fornisce indicazioni e raccomandazioni per una dieta sana e che si adoperava, in particolare, per promuovere la riduzione del consumo di sodio, zuccheri e grassi saturi. L'Organizzazione mondiale della sanità affermava di non volere criminalizzare determinati alimenti, ma di raccomandare politiche che promuovessero un consumo parsimonioso degli alimenti che hanno alti contenuti di sodio, zuccheri o grassi saturi;
    il 27 settembre 2018 i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri delle Nazioni Unite hanno approvato la dichiarazione « Time to Deliver: Accelerating our response to address NCDs for the health and well-being of present and future generations», tenendo conto delle molte osservazioni pervenute, e che veniva incorporata nella risoluzione dell'Assemblea generale del 10 ottobre 2018;
    il 12 novembre 2018 sette Paesi (Brasile, Francia, Indonesia, Norvegia, Senegal, Sudafrica e Thailandia) hanno nuovamente presentato, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'Onu, una risoluzione nell'ambito dell'iniziativa « Global health and foreign policy», contenente, sostanzialmente, le dannose e non utili misure punitive originarie;
    la nuova proposta pare voglia colpire gli alimenti che contengono zuccheri, grassi e sale, attraverso la mera apposizione di etichette nutrizionali e la riformulazione delle ricette. Tali misure, slegate da ogni qualsiasi considerazione in merito a sane ed equilibrate abitudini alimentari, consumo consapevole e prevenzione, non considerano la peculiarità delle produzioni made in Italy” e delle tradizioni plurisecolari trasmesse da generazioni di nostri agricoltori e produttori dell'intera filiera agroalimentare, che si sono impegnati a mantenere altissimi livelli di varietà, sicurezza e qualità;
    la suddetta scelta rischia di minare un patrimonio riconosciuto nel mondo che è alla base della dieta mediterranea; l'Italia rappresenta il 7 per cento della popolazione europea, ma ha conquistato il primato della percentuale più alta di ultraottantenni, davanti a Grecia e Spagna, e può vantare anche un'aspettativa di vita che è tra le più alte a livello mondiale (pari a 80,6 anni per gli uomini e a 85 anni per le donne);
    la qualità del modello alimentare italiano, tra l'altro, è stata riconosciuta con l'iscrizione della dieta mediterranea nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco il 16 novembre 2010;
    tra le priorità del nostro Paese, vi è quella di favorire politiche e misure efficaci per tutelare e garantire le eccellenze italiane nel settore agroalimentare in Italia e nel mondo. Tale obiettivo si può raggiungere attraverso la realizzazione e il rafforzamento di programmi in grado di promuovere stili di vita salutari e la prevenzione delle malattie croniche, nonché attraverso l'implementazione di strategie multisettoriali a livello nazionale e locale,
    le politiche da sempre perseguite nel nostro Paese considerano prioritario contrastare i fattori di rischio e promuovere una politica di sana e corretta alimentazione, attraverso investimenti significativi in prevenzione, educazione e informazione, nonché in interventi multisettoriali che coinvolgano le amministrazioni pubbliche, il mondo della comunicazione e la società civile;
    in linea con i più consolidati orientamenti scientifici e attraverso il contributo di prestigiosi istituti di ricerca, quali, ad esempio, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), l'Italia ha sempre considerato fondamentale l'interezza e la complessità della dieta e non certo il singolo alimento, evitando di classificare i prodotti «in buoni e cattivi»; tale valutazione nasce dalla considerazione che la composizione della dieta deve essere commisurata alle specifiche esigenze del singolo individuo e non giudicata nell'ambito di una mera valutazione standardizzata;
    a questo si aggiunge il caso della Gran Bretagna che, con l'adozione dell'etichetta a semaforo sui prodotti, non accompagnata con percorsi educativi, potrebbe portare ad escludere dalle scelte dei cittadini alimenti sani che da secoli sono presenti sulle nostre tavole; tali etichette nei fatti rappresentano misure protezionistiche, barriere non tariffarie, utilizzate non tanto e non solo per tutelare i consumatori, quanto per limitare in modo surrettizio il libero commercio;
    nel 2015 l'Italia ha ospitato Expo 2015, che è stata occasione per discutere di questi temi a livello globale; nella XVII legislatura il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pro tempore, Maurizio Martina, a nome del Governo e di tutta la filiera agroalimentare italiana, ha più volte portato in discussione a livello comunitario la questione dell'etichettatura a semaforo, proposta dalla Gran Bretagna, sollecitando la Commissione europea ad assumere una «posizione chiara e forte» sulla questione;
    alla fine del 2017 è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di lavoro a cui partecipano amministrazioni (Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo) ed associazioni di categoria, finalizzato alla definizione di una posizione nazionale sulle espressioni sintetiche delle informazioni nutrizionali in grado di considerare le peculiarità dei prodotti nazionali e bilanciare le informazioni sugli elementi nutrizionali, con un più ampio riferimento al contesto generale della dieta e dello stile di vita mediterraneo;
    il tavolo ha ipotizzato una proposta di modello supplementare di etichettatura nutrizionale, che si configura quale contributo da offrire alla discussione degli altri Paesi membri dell'Unione europea per assicurare un'applicazione corretta ed uniforme delle disposizioni del regolamento europeo n. 1169/2011;
    tale modello si differenzia rispetto agli altri sistemi già in atto (etichetta nutrizionale semplificata, semaforo), poiché non individua una classificazione degli alimenti sulla base della loro formulazione in termini di energia e nutrienti negativi e positivi;
    nelle prossime settimane cominceranno i negoziati sulla risoluzione, per cercare di individuare una posizione comune ed entro il 7 dicembre 2018 dovrà essere predisposto un testo definitivo che sarà poi presentato il 13 dicembre 2018 all'Assemblea generale dell'Onu, per essere votato dagli Stati membri;
    il contributo italiano dovrà essere finalizzato al raggiungimento di un sistema di etichettatura nutrizionale « front of pack» chiara, comprensibile, realmente informativa e, soprattutto, non discriminatoria del made in Italy;
    nel contempo, si dovrà, con decisione, contrastare l'applicazione di tassazioni maggiorate, poiché tale approccio, privo di alcuna componente educativa verso sane abitudini alimentari, rischia di determinare un possibile spostamento dei consumi verso prodotti di scarsa qualità nutrizionale;
    l'educazione del consumatore è ben più efficace della criminalizzazione di certi prodotti e le aziende italiane sono pronte a fare la propria parte attraverso la trasparenza delle etichette e un'autoregolamentazione del marketing verso i bambini che, a livello europeo, sta dando risultati molto importanti. Misure di distorsione del mercato, come la tassazione o etichette discriminanti, non fanno altro che deprimere l'economia attraverso la riduzione del gettito fiscale e dei posti di lavoro, consentendo anche ad alcuni Paesi di lanciare pratiche protezionistiche ai danni del made in Italy camuffate da provvedimenti volti a perseguire la salute pubblica;
    non esistono cibi sani o insalubri, ma solo diete più o meno sane. Le posizioni emerse nell'ambito dell'Onu e dell'Organizzazione mondiale della sanità rischiano di produrre in tutto il mondo informazioni e posizioni che, come nel caso del Cile, iniziano a marchiare con il bollino nero, sconsigliandone di fatto l'acquisto, prodotti come il Parmigiano, il Gorgonzola, il prosciutto e, addirittura, gli gnocchi, andando ad incidere pesantemente sulle esportazioni del made in Italy agroalimentare, crollate nel caso di cui sopra del 12 per cento nei primi sette mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017. A questo si aggiunge il caso della Gran Bretagna, che prevede l'adozione di un'etichetta a semaforo con la quale si escludono dalla dieta alimenti sani e naturali che, da secoli, sono presenti sulle tavole, «per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta»;
    il settore agroalimentare italiano nel 2018 ha messo a segno un nuovo record delle esportazioni, con un aumento del 3 per cento nei primi sei mesi, dopo il valore di 41,03 miliardi del 2017, proprio grazie al traino delle denominazioni di origine (Dop) con quasi l'85 per cento in valore del made in Italy, che le istituzioni europee e quelle internazionali dovrebbero tutelare e non discriminare,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi con una decisa e concertata azione diplomatica in ambito europeo, affinché sia respinta o significativamente modificata la risoluzione di cui in premessa, al fine di evitare le scorrette, inutili e dannose conseguenze che l'approvazione di un tale documento riverserebbe sulla salute, sulla qualità dell'alimentazione, sulla ricchezza delle tradizioni ed anche sul settore agroalimentare italiano, in particolare per le prospettive del nostro export;

2) ad assumere le iniziative di competenza, in tutte le sedi opportune, per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane, al fine di evitare che ad esse vengano applicate sovrattasse o etichette che ne scoraggino il consumo presso il più vasto pubblico;

3) a sostenere tutte le amministrazioni coinvolte, ciascuna negli ambiti di rispettiva competenza e avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa vigente, affinché si adoperino per rendere pienamente efficace la tutela dei prodotti di qualità italiani all'estero, imprimendo incisività e determinazione al ruolo dell'Italia in tutti i fori internazionali in cui vengono definite le politiche della salute con potenziale impatto sulla produzione e sulla commercializzazione dei prodotti alimentari, a cominciare dall'Organizzazione mondiale della sanità.
(1-00087) «Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Scalfarotto, De Filippo, Quartapelle Procopio».


   La Camera,
   premesso che:
    nel giugno 2018 l'Organizzazione mondiale della sanità ha presentato il report « Time to deliver», contenente una serie di raccomandazioni agli Stati membri per ridurre l'impatto negativo di alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri e migliorare la regolamentazione degli stessi;
    il 27 settembre 2018 in sede Onu, anche grazie alle richieste dell'Italia, è stata adottata una dichiarazione politica, successivamente incorporata nella risoluzione dell'Assemblea generale del 10 ottobre 2018, che non prevedeva queste misure;
    nonostante questo punto di equilibrio raggiunto, in data 12 novembre 2018 si è riunita la seconda commissione dell'Assemblea generale dell'Onu nella quale è stata presentata una risoluzione sottoscritta dai sette Stati del gruppo che ha promosso l'iniziativa « Global health and foreign policy», Brasile, Francia, Indonesia, Norvegia, Senegal, Sudafrica e Thailandia;
    tale risoluzione «esorta gli Stati membri ad adottare politiche fiscali e regolatorie» per indurre i Paesi membri a frenare il consumo, anche tramite l'utilizzo di etichette «a semaforo» da apporre ai prodotti, degli alimenti e delle bevande con le caratteristiche sopra citate;
    tale indirizzo colpirebbe un prodotto agroalimentare italiano esportato su tre, con effetti gravissimi sull'economia nazionale;
    la stessa Onu riconosce il valore della «dieta mediterranea», tanto da averla dichiarata patrimonio dell'umanità, suffragata da numerosi studi scientifici che hanno dimostrato come essa sia la dieta che garantisce in assoluto la miglior valenza salutistica,

impegna il Governo

1) ad assumere le iniziative di competenza, in tutte le sedi opportune, per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane, al fine di evitare che ad esse vengano applicate sovrattasse o etichette che ne scoraggino il consumo presso il più vasto pubblico.
(1-00091) «Luca De Carlo, Meloni, Lollobrigida, Gemmato, Caretta, Ciaburro».


   La Camera,
   premesso che:
    l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), con impegni adottati nel 2011 e nel 2014, hanno avviato a livello mondiale un'azione per il controllo delle malattie non trasmissibili, quali il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari, derivanti dall'uso di tabacco, di alcol, da diete malsane e da inattività fisica;
    a conclusione del procedimento, nel luglio 2018, l'Organizzazione mondiale della sanità ha presentato il report « Time to deliver», contenente una serie di raccomandazioni agli Stati membri per ridurre l'impatto negativo di alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri e migliorare la regolamentazione degli stessi;
    gli obiettivi principali del report sono quelli di ridurre di almeno un terzo entro il 2030 i morti per tali patologie, nonché di arrestare la crescita del sovrappeso e dell'obesità infantile entro il 2025, mediante:
     a) interventi volti a eliminare gli acidi grassi dall'approvvigionamento alimentare;
     b) misure legislative e regolamentari che riducano al minimo il consumo di prodotti nocivi per la salute e promuovano stili di vita sani;
     c) promozione di sistemi di produzione e fornitura di alimenti favorevoli alla salute;
    a seguito delle polemiche suscitate da tale documento, redatto da una commissione indipendente, l'Organizzazione mondiale della sanità chiariva di non avere l'intenzione di «criminalizzare specifici alimenti», quanto piuttosto di fornire indicazioni per una dieta sana, raccomandando politiche che promuovessero un consumo parsimonioso degli alimenti che hanno alti contenuti di sodio, zuccheri o grassi saturi;
    dopo complesse trattative, il 27 settembre 2018, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri delle Nazioni Unite hanno approvato la dichiarazione « Time to deliver: Accelerating our response to address NCDs for the health and well-being of present and future generations», che veniva incorporata nella risoluzione dell'Assemblea generale del 10 ottobre 2018;
    in tale dichiarazione politica, molto più equilibrata, non vi è alcun riferimento specifico a cibi o a bevande che possono essere dannosi per la salute. Al contrario, il testo parla di regimi alimentari che possono esserlo nel loro complesso, rapportati comunque allo stile di vita che si conduce;
    tuttavia, il 12 novembre 2018 sette Paesi (Brasile, Francia, Indonesia, Norvegia, Senegal, Sudafrica e Thailandia) hanno nuovamente presentato, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'Onu, una risoluzione nell'ambito dell'iniziativa « Global health and foreign policy», mirante a creare un legame tra alcune malattie e alcune tipologie di alimenti o bevande, riprendendo, sostanzialmente, alcune delle misure punitive previste nel rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità del luglio 2018;
    la citata risoluzione del 12 novembre 2018 tratta di cibi salutari e non salutari, introducendo un'indicazione non supportata dalla scienza, che invece si riferisce a diete salutari e non; l'obiettivo dei proponenti della risoluzione sembra quello di evidenziare che i prodotti messi all'indice debbano essere colpiti da restrizioni, dazi e regolamentazioni stringenti sulla loro commercializzazione. Ove fosse approvata la risoluzione, tutti i Paesi sarebbero autorizzati ad apporre etichette con ben visibili bollini su cibi e bevande, come quelli, ad esempio, in uso sulle sigarette;
    le finalità dell'Organizzazione mondiale della sanità sono assolutamente condivisibili e l'Organizzazione stessa ha chiarito che il solo legame tra malattie e alimenti rappresenta un'estrema banalizzazione dei problemi legati alla salute. Non esistono cibi sani o insalubri, ma solo diete, meglio regimi alimentari più o meno sani, posto che la salute e le malattie sono legate anche all'attività fisica, lavorativa, sportiva, oltre che allo stile di vita, all'età anagrafica e all'ambiente in cui si vive; una risoluzione che imponga di scrivere, su un prodotto alimentare sano, come i formaggi dop, il prosciutto di Parma, ovvero sull'olio extravergine di oliva, che nuoce alla salute, sarebbe non solo sbagliata ma, da un punto di vista scientifico, fuorviante e completamente priva di fondamento;
    la nuova presa di posizione, invece, mira nuovamente a colpire gli alimenti che contengono zuccheri, grassi e sale, chiedendo nuovamente apposite etichette nutrizionali e la riformulazione delle ricette. Con il sistema del bollino o del semaforo si favoriscono prodotti artificiali di cui, in alcuni casi, non è nota neanche la ricetta, ma che rispondono a requisiti «nutrizionali» astrattamente ritenuti corretti, mentre si escludono dalla dieta alimenti sani e naturali che, da secoli, sono presenti sulle tavole. Un segnale verde alla Diet Coke e un cartellino rosso, invece, ad una fetta di prosciutto;
    ove accolta, tale scelta minerebbe il patrimonio culturale che è alla base della dieta mediterranea, che ha consentito all'Italia di conquistare il primato della percentuale più alta di ultraottantenni in Europa, davanti a Grecia e Spagna, ma anche una speranza di vita che è tra le più alte a livello mondiale ed è pari a 80,6 anni per gli uomini e a 85 anni per le donne. L'Italia, peraltro, è il terzo Paese meno obeso di tutta l'area Ocse e il più sano al mondo secondo la classifica « Bloomberg health index» stilata nel 2017;
    la qualità del modello alimentare italiano, tra l'altro, è stata riconosciuta anche con l'iscrizione della dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco il 16 novembre 2010. In termini ambientali, gli indicatori, quale quello della «impronta ecologica», mostrano come la dieta mediterranea abbia un minore impatto in termini di consumo del territorio e di consumo di risorse, oltre a un minor costo di produzione degli alimenti (4 euro giornalieri pro capite, rispetto ai 6 degli Stati Uniti);
    peraltro, va evidenziato come la Food and drugs administration (Fda) statunitense ha pubblicato un invito ad indicare sulle confezioni degli olii contenenti il 70 per cento di acido oleico (olio extravergine di oliva italiano) che il loro consumo porta benefici cardiovascolari, quando sostituisce il grasso saturo dannoso per il cuore;
    il danno più grave di tale scelta si avrebbe con riferimento all’export dell'industria della trasformazione agroalimentare italiana. Le esportazioni italiane nel settore agroalimentare, che nel 2013 valevano 33,5 miliardi di euro, hanno superato i 41 miliardi nel 2017, il 7 per cento in più rispetto al 2016. Il settore agroalimentare italiano, nel 2018, ha messo a segno un nuovo record delle esportazioni, con un aumento del 3 per cento nei primi sei mesi, grazie al traino delle denominazione di origine con quasi l'85 per cento in valore del made in Italy. Ad oggi, 5.057 sono i prodotti alimentari tradizionali censiti, 297 le specialità dop/igp e 415 i vini doc/docg riconosciuti a livello comunitario;
    il settore agroalimentare italiano, tra produzione, trasformazione, distribuzione al dettaglio e ristorazione, vale 244 miliardi di euro, costituisce il 13 per cento del prodotto interno lordo nazionale, occupa 3,2 milioni di lavoratori – vale a dire il 13 per cento del totale in Italia – e coinvolge 1,3 milioni di imprese, pari al 25 per cento del totale delle aziende iscritte nei registri camerali;
    secondo una ricerca commissionata nel giugno 2018 dalla scuola internazionale di cucina italiana Alma a Deloitte «La ristorazione italiana nel mondo», la cucina italiana risulta la seconda a livello globale dopo quella cinese (13 per cento di quota di mercato), mostrando una penetrazione più elevata in termini di numero di transazioni in Usa (15 per cento), Regno Unito (15 per cento), Brasile (13 per cento) e India (13 per cento). Secondo il giudizio degli esperti di settore, la cucina italiana è prevista «in forte crescita». A livello mondiale, il volume d'affari generato dalla cucina italiana si stima pari a 209 miliardi di euro, su un totale di 2.210 miliardi di euro nel 2016, di cui 60 miliardi di euro in Cina e 56 miliardi di euro negli Usa;
    una ricerca Nomisma del 2015 sugli effetti delle «etichette a semaforo» nel mercato inglese ha evidenziato un significativo calo nelle vendite e nelle quote di mercato proprio dei prodotti tipici italiani, con perdite addirittura del 14 per cento per quanto riguarda il parmigiano-reggiano. Nel 2017 in Cile si è cominciato a marchiare con il bollino nero prodotti come il Parmigiano, il Gorgonzola, il prosciutto, andando ad incidere pesantemente sulle importazioni del made in Italy agroalimentare, crollate nel caso di cui sopra del 12 per cento nei primi sette mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017;
    in più occasioni, soprattutto nel corso dell'ultima legislatura, il Parlamento europeo ha preso posizione a favore dell'indicazione dell'origine degli alimenti, chiedendo alla Commissione europea di agire in tale direzione. Il 70 per cento dei cittadini dell'Unione europea chiede l'obbligo dell'indicazione d'origine in etichetta. La stragrande maggioranza dei consumatori nell'Unione europea ritiene che il livello di dettaglio dell'origine necessario a soddisfare le necessità di informazione sia quello del «Paese» o, addirittura, della «regione» di quel Paese;
    la risposta della Commissione europea, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 per quanto riguarda le norme sull'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, non è sufficiente a garantire una corretta informazione ai consumatori sulla vera origine degli ingredienti primari. Essendo un sistema volontario, sarebbe stato necessario offrire meno flessibilità agli operatori e non prevedere deroghe seppur temporanee;
    l'indicazione «UE e non UE» prevista dalla Commissione europea è un'informazione totalmente generica e incomprensibile per il consumatore. A causa di tale quadro normativo, incompleto e inadeguato, numerosi Stati membri – Francia, Italia, Lituania, Portogallo, Romania, Grecia e Finlandia, ai quali si stanno aggiungendo Spagna e Austria – hanno introdotto degli schemi nazionali per l'etichettatura obbligatoria di alcuni alimenti;
    ma soprattutto l'azione dell'Unione europea appare carente nel contrasto del falso made in Italy agroalimentare, denominato « Italian sounding», di quei prodotti alimentari cioè che di italiano hanno soltanto il nome, peraltro molto spesso storpiato. Se l’export agroalimentare vale 41,03 miliardi di euro, nel 2017 il fatturato del falso made in Italy agroalimentare è passato dai 60 miliardi di euro nel 2013 ai 100 miliardi nel 2017. Un danno abnorme. E il problema non è in Cina o negli Stati Uniti: lo si ha in casa. L'Unione europea ha concesso la possibilità di incorporare la polvere di caseina, invece del latte nei formaggi. Grazie a questa e da altre deroghe in tutta Europa circolano imitazioni low cost del Parmigiano e del Grana;
    i numerosi elementi convergenti sopra illustrati sembrano adombrare una situazione nella quale sia le istituzioni europee, che quelle internazionali, invece di tutelare e non discriminare le produzioni agroalimentari di qualità e il « made in», legati a rigorosi protocolli di produzione e di qualità, ad un'accurata selezione delle materie prime ed alla certezza del luogo di origine, agiscono in favore degli artefatti metodi produttivi delle multinazionali del cibo e non intervengono adeguatamente contro i danni d'immagine ed economici recati al nostro Paese dalle produzioni « Italian sounding». La posizione che potrebbe assumere l'Onu rischia di avvantaggiare unicamente i produttori di alimenti dietetici e di sostituti chimici per alimenti;
    dai dati economici sopra evidenziati appare evidente l'enorme impatto che la risoluzione presentata dai sette Paesi di cui in premessa il 12 novembre 2018 avrebbe sul nostro Paese, anche se appare impensabile che si vada a ridiscutere un principio che era stato approvato e chiarito ai massimi livelli dei Capi di Stato e di Governo all'Onu. Nei prossimi giorni cominceranno i negoziati sulla risoluzione per cercare di individuare una posizione comune e dovrà essere finalizzato un testo definitivo che sarà poi presentato all'Assemblea generale dell'Onu, per essere votato dagli Stati membri,

impegna il Governo:

1) a difendere, con la massima determinazione, la filiera italiana del settore agroalimentare in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare presso l'Onu (e nelle sue agenzie come l'Organizzazione mondiale della sanità e la Fao) e nell'ambito dell'Unione europea, anche presentando le evidenze scientifiche sulla qualità, sulle caratteristiche nutrizionali positive e sui minori impatti ambientali dei prodotti agricoli o derivanti dalla trasformazione agroalimentare italiana, con particolare riferimento a quelli connessi alla dieta mediterranea;

2) ad assumere iniziative in sede europea per:
   a) rafforzare le misure a favore dell'indicazione dell'origine degli alimenti, secondo le modalità richieste dal Parlamento europeo, nonché le azioni di contrasto all’Italian sounding;
   b) ripristinare il volume dei trasferimenti alla politica agricola nazionale italiana penalizzata dalla recente approvazione dell'ipotesi di bilancio dell'Unione europea 2021-2027;

3) ad assumere iniziative, nell'ambito delle risorse già preordinate e destinate alla penetrazione all'estero del made in Italy, volte a rafforzare la quota di esse destinate a valorizzare l'immagine e la penetrazione commerciale dell'agroalimentare italiano e dei valori della dieta mediterranea;

4) nell'ottica della piena valorizzazione e salvaguardia delle specificità dei prodotti e della filiera dell'agroalimentare italiano, ad assumere le iniziative di competenza per l'istituzione del Ministero del cibo – Ministero dell'agroalimentare e della tutela della cultura alimentare italiana – accogliendo le istanze da più parti avanzate, ivi compresi i settori della stessa maggioranza di Governo, volte a sottoporre ad un'unica gestione – dalla produzione alla trasformazione, dalla ristorazione alla diffusione culturale e alla promozione internazionale – la filiera agroalimentare italiana, valutando in tal senso le esperienze del modello francese;

5) a promuovere campagne per incoraggiare, in particolare nelle scuole, regimi alimentari equilibrati in Italia, dove siano presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana.
(1-00092) «Paolo Russo, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena, Occhiuto».


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: GADDA ED ALTRI; CENNI E INCERTI; PARENTELA ED ALTRI; GOLINELLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA, AGROALIMENTARE E DELL'ACQUACOLTURA CON METODO BIOLOGICO (A.C. 290-410-1314-1386-A)

A.C. 290-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 290-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le con le seguenti: nei limiti delle.

  All'articolo 9, sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

  All'articolo 9, comma 7, sostituire le parole: i Fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi con le seguenti: il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 7.10, 1.102 e 1.103 e sugli articoli aggiuntivi 1.07, 5.0100, 18.0104, 19.02, 19.08 e 19.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 290-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti:
   a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
   b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
   c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
   d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia.

  2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sulla salvaguardia della biodiversità, che concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
  3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Oggetto e finalità)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: della produzione agricola, con le seguenti: dell'agroecologia con particolare riferimento alle produzioni agricole,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: della produzione agricola, con le seguenti: dell'agroecologia con particolare riferimento alle produzioni agricole.
1. 14. Benedetti, Muroni, Fusacchia.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, con l'esclusione del sistema dei controlli,

  Conseguentemente:
    all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero è l'autorità di indirizzo, di controllo e di coordinamento a livello nazionale in materia di importazione di prodotti agricoli biologici da Paesi terzi, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal Regolamento (CE) n. 889/08 della Commissione del 5 settembre 2008 e dal Regolamento (CE) n. 1235/08 della Commissione dell'8 dicembre 2008 e successive modificazioni;
    all'articolo 5, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) individuare le metodologie idonee a migliorare i controlli sul territorio nazionale, ivi compresi quelli da eseguire direttamente sui terreni agricoli coltivati a biologico e in materia di importazione da Paesi terzi di prodotti agricoli biologici, nonché di prodotti fitosanitari e di concimi utilizzati in agricoltura biologica.
1. 102. Nevi, Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Savino, Spena.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, con l'esclusione del sistema dei controlli,

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) individuare le metodologie idonee a migliorare i controlli sul territorio nazionale, ivi compresi quelli da eseguire direttamente sui terreni agricoli coltivati a biologico e in materia di importazione da Paesi terzi di prodotti agricoli biologici, nonché di prodotti fitosanitari e di concimi utilizzati in agricoltura biologica.
1. 103. Nevi, Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Savino, Spena.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano favoriscono e promuovono ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole e dell'allevamento animale, di quelle condotte con il metodo biologico, con priorità nelle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, attribuendo per questo priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali alle aziende certificate per le produzioni biologiche, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e piattaforme di aggregazione del prodotto e delle filiere biologiche.
1. 101. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Sopprimere il comma 3.
1. 12. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3 sopprimere le parole:, che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari,

  Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) agricoltura biodinamica: metodo di coltivazione basato sul compostaggio, che esclude la movimentazione dei suoli, prevede l'uso di preparati biodinamici, tiene conto dei cicli lunari e cura sinergia tra le diverse specie vegetali, regolato da specifici disciplinari, derivanti dalle migliori tecniche disponibili (BAT – Best available techniques) a livello internazionale.
1. 105. Nevi, Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Savino, Spena.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini della presente legge, i prodotti vegetali ottenuti dalla raccolta spontanea, se applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti UE in materia di agricoltura biologica, sono considerati prodotti biologici.
1. 100. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

  1. È istituito, attraverso il finanziamento di una banca dati pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, un sistema volto a garantire la tracciabilità delle transazioni dei prodotti biologici.
1. 07. Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

A.C. 290-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge sono definiti:
   a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata, anche durante il periodo di conversione, e in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni, come applicato ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 18 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 206 del 5 settembre 2018, e alla presente legge. Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli e ittici vivi e non trasformati, alle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, ai prodotti agricoli e ittici trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, nonché ai mangimi;
   b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dalle norme vigenti in materia, ad esclusione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione;
   c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo di produzione biologica di cui alla lettera a);
   d) «piccole aziende agricole»: le aziende, che adottano il metodo di produzione biologica di cui alla lettera a), condotte dai piccoli produttori agricoli per cui ricorrono le condizioni indicate all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Definizioni)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: effettuata, fino alla fine della lettera con le seguenti: ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b) sostituire le parole da: che hanno conseguito fino alla fine della lettera, con le seguenti: di cui alla lettera a);
   alla lettera c), sostituire le parole: di produzione biologica con la seguente: biologico;
   sopprimere la lettera d).
2. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) «conversione» la transazione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;
   d-ter) «operatore» la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo.
2. 100. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

A.C. 290-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.
(Autorità nazionale)

  1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

A.C. 290-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Autorità locali)

  1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente legge.

A.C. 290-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.
(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

  1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».
  2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.
  3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
  4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:
   a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;
   b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
   c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;
   d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

  5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da tre rappresentanti delle regioni con le seguenti: da sei rappresentanti delle regioni.
5. 101. Emanuela Rossini, Schullian, Plangger, Gebhard.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da tre rappresentanti delle regioni con le seguenti: da quattro rappresentanti delle regioni.
5. 101.(Testo modificato nel corso della seduta) Emanuela Rossini, Schullian, Plangger, Gebhard.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da tre rappresentanti delle regioni con le seguenti: da un rappresentante delle regioni.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biodinamico.
5. 10. Lucaselli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, con le seguenti: da due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   primo periodo, sostituire le parole: da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia di agroecologia e acquacoltura; da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica e biodinamica;
   secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: una sola volta.
5. 100. Benedetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: delle associazioni dei consumatori, aggiungere le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349, scelti tra esperti in materia.
5. 103. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da due rappresentanti dei distretti biologici con le seguenti da tre rappresentanti dei distretti biologici.
5. 104. Parentela, Gagnarli, Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis.(Semplificazioni in materia di controlli) – 1. Gli organismi di controllo di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai fini del rilascio del documento giustificativo di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto, non procedono alla verifica dei fatti o delle circostanze attestate ed accertate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dai Centri autorizzati di assistenza agricola al tal fine incaricati dall'operatore interessato.
  2. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. All'onere di spesa si fa fronte con i proventi del Fondo previsto al successivo articolo 7.
5. 0100. Nevi, Spena, Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Savino.

A.C. 290-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.
(Istituzione di un marchio biologico italiano)

  1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007.
  2. Il Marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Istituzione di un marchio biologico italiano)

  Al comma 1, dopo le parole: per caratterizzare aggiungere le seguenti: , anche a livello regionale,
6. 100. Emanuela Rossini, Schullian, Plangger, Gebhard.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di proprietà esclusiva del Ministero con le seguenti: gestito dal Ministero in concorso con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
6. 101. Nevi, Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Savino, Spena.

A.C. 290-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo V
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.
(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

  1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano», che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati con le risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.
  2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:
   a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole convenzionali, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;
   b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;
   c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare;
   d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:
    1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;
    2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;
   e) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
   f) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
   g) stimolare istituzioni ed enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
   h) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
   i) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici, provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate.

  3. Il Ministro invia annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all'articolo 9.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: adotta il Piano d'azione fino alla fine del comma, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di assicurare un impiego mirato e coordinato degli strumenti finanziari previsti dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR) a sostegno del settore, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano», che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 9, nonché con gli strumenti finanziari europei e le risorse regionali rese disponibili.
7. 101. Savino, Nevi, Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che è aggiornato annualmente con le seguenti: del quale si deve tenere conto nella redazione ed applicazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci di cui al decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, e nella redazione ed applicazione del Piano strategico nazionale per l'utilizzo delle risorse della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea. Il Piano è aggiornato annualmente.
*7. 1. Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che è aggiornato annualmente con le seguenti: del quale si deve tenere conto nella redazione ed applicazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci di cui al decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, e nella redazione ed applicazione del Piano strategico nazionale per l'utilizzo delle risorse della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea. Il Piano è aggiornato annualmente.
*7. 102. Cenni.

  All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le con le seguenti: nei limiti delle.
7. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: alle piccole aziende agricole con le seguenti: ai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: delle piccole aziende agricole con le seguenti: dei piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7. 13. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: alle piccole aziende agricole con le seguenti: ai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: delle piccole aziende agricole aggiungere le seguenti: biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7. 13.(Testo modificato nel corso della seduta) Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;.
7. 90. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
   i-bis) valorizzare le produzioni tipiche italiane;
   i-ter) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno (tecniche di lavorazione, rotazioni colturali, sovesci), l'esclusione di prodotti chimici di sintesi, l'utilizzo di piante resistenti, l'uso di fertilizzanti naturali, le scelte di idonee colture a seconda del contesto ambientale specifico della zona di azione, l'uso di metodi di conservazione, packaging e distribuzione rispettosi dell'ambiente.
7. 100. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
   i-bis) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
   i-ter) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno, l'uso di metodi di conservazione, packaging e distribuzione rispettosi dell'ambiente.
7. 100.(Testo modificato nel corso della seduta) Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole da: alle Camere fino alla fine del comma, con le seguenti: alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzo del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all'articolo 9, nonché in merito alle iniziative finanziate dallo stesso.
7. 105. Golinelli, Lolini, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Viviani.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Fondo è destinato annualmente il 50 per cento delle risorse derivanti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.
7. 10. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

A.C. 290-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Piano nazionale delle sementi biologiche)

  1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore presente legge, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
  2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con scadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.
  3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.

A.C. 290-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la Comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.
  2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.
  3. Il Ministro, con decreto annuale, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), e al piano di cui all'articolo 8, nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
  4. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo.
  5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  « 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è previsto un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presìdi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

  6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
  7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

  All'articolo 9, sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
9. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere le parole: come sostituito dal comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.
9. 21. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena, Squeri.

  Al comma 4, sopprimere le parole: come sostituito dal comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:
come sostituito dal comma 5 del presente articolo.
9. 22. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena, Squeri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo è inoltre incrementato con le risorse previste nei piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dalle risorse previste dalla programmazione nazionale per l'utilizzo dei fondi della Politica Agricola Comune dell'Unione europea almeno in proporzione all'incidenza del settore biologico sui mercati di riferimento o sulla superficie agricola utilizzata nazionale di competenza.
9. 25. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 5, capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di una produzione biologica fino a: vendita di prodotti fitosanitari con le seguenti: dell'agroecologia, con una produzione agricola e dell'acquacoltura ecocompatibile, e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e per la conservazione degli ecosistemi, delle specie animali e vegetali e per il mantenimento dei cicli bio-geo-chimici dell'ambiente, è previsto un contributo annuale nella misura del 3 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti chimici di sintesi utilizzati in agricoltura e acquacoltura.
9. 27. Benedetti.

  Al comma 5, capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: è previsto aggiungere le seguenti: a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi, con esclusione dei distributori dei prodotti medesimi.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ogni anno entro il 31 dicembre, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo presenta ai componenti del Tavolo tecnico di cui all'articolo 5 una relazione relativa all'impiego delle risorse del Fondo previsto dal presente articolo.
9. 26. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 5, capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 3 per cento.
9. 101. Benedetti.

  Al comma 5, capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e H400, H410, H411, H412 e H413.
9. 100. Spena. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Squeri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di utilizzo del Fondo, alle risorse impiegate e alle iniziative e soggetti finanziati dal Fondo stesso.
9. 102. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  All'articolo 9, comma 7, sostituire le parole: i Fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi con le seguenti: il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso.
9. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 290-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

  1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

A.C. 290-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Sostegno alla ricerca nel settore della produzione biologica)

  1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.
  2. Per le finalità di cui al comma 1:
   a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;
   b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1999, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;
   c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;
   d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, inclusi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 11.
(Sostegno alla ricerca nel settore della produzione biologica)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: corsi di laurea fino a: produzione biologica con le seguenti: dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione e corsi di formazione permanente, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane.
11. 27. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Fornaro.

A.C. 290-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Formazione professionale)

  1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Formazione professionale)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: operatori in materia di produzione biologica aggiungere le seguenti:, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica.
12. 100. Cimino, Parentela, Gagnarli, Cillis, Cadeddu, Cassese, Cunial, Del Sesto, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche avvalendosi di Enti di formazione riconosciuti a livello nazionale che possono operare per il tramite delle proprie articolazioni territoriali.
12. 22. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

A.C. 290-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.
(Distretti biologici)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che qualifica i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significative:
   a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
   b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero comprendente aree appartenenti a più comuni.

  2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.
  3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.
  4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici, nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.
  5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:
   a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
   b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;
   c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
   d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
   e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;
   f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
   g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e il trasferimento dell'innovazione.

  6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico, costituiscono un comitato promotore che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionale. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.
  9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti internet istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.
  10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.
  11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Distretti biologici)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al fine di favorire la conversione al biologico della superficie agricola utilizzata nei territori interessati da un distretto biologico e nelle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è vietato in queste aree l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e relative modifiche contenute nel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
*13. 23. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al fine di favorire la conversione al biologico della superficie agricola utilizzata nei territori interessati da un distretto biologico e nelle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 94, e nelle aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è vietato in queste aree l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e relative modifiche contenute nel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
*13. 27. Benedetti.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: allo stato attuale o come obiettivo di programmazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
a), sopprimere le parole: la trasformazione;
   lettera b), sostituire le parole: la produzione con le seguenti: la necessità di tutela della produzione
13. 1. Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la preparazione alimentare aggiungere le seguenti:, entro il territorio individuato dal biodistretto.
13. 100. Emanuela Rossini, Schullian, Plangger, Gebhard.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle imprese agricole, singole e associate, viene riconosciuta la possibilità di mettere in comune le unità fondiarie in cui viene esercitata l'attività agricola biologica con le unità fondiarie in cui viene esercitata l'attività agricola non biologica, garantendo la piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra la produzione ottenuta.
13. 26. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 3, sostituire le parole: gli enti locali con le seguenti: gli enti pubblici locali o regionali.
13. 101. Emanuela Rossini, Schullian, Plangger, Gebhard.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, ivi compresa la cura del sistema-bosco quale spazio non coltivato dal quale ricavare prodotti e servizi attraverso la sua gestione sostenibile.
13. 25. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) favorire il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle biodiversità agricole locali costituite dalle varietà di sementi e delle razze animali tipiche, nonché dalle specifiche pratiche colturali locali.
13. 6. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

A.C. 290-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

  1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:
   a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;
   b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;
   c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:
    1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
    2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;
    3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
    4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
    5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;
    6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;
    7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

  2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.
  3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.
  4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.
  5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
  6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
   b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;
   c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

  7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
  8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.
  9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.
  10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.
  11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.
  12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.
  13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 14.
(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché da rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13.
14. 100. Parentela, Gagnarli, Cillis, Cadeddu.

A.C. 290-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Accordi quadro)

  1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.

A.C. 290-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Intese di filiera per i prodotti biologici)

  1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:
   a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;
   b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;
   c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;
   d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;
   e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;
   f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;
   g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

  3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.
  4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.
  7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 290-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Organizzazioni dei produttori biologici)

  1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.
  2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.
  3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:
   a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;
   b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:
    1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;
    2) gestire le crisi di mercato;
    3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
    4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;
    5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

  4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:
   a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;
   b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;
   c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;
   d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;
   e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;
   f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;
   g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;
   h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;
   i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;
   l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

  5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

A.C. 290-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.
(Divieto di uso di organismi geneticamente modificati)

  1. Fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e di prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nella produzione biologica, sono altresì vietati l'uso dei termini «biologico» e «bio» e ogni riferimento a tali termini per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Divieto di uso di organismi geneticamente modificati)

  Sopprimerlo.
18. 100. Golinelli, Lolini, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Viviani.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

  Art. 18-bis.(Testo unico in materia di agricoltura biologica). – 1. Il Governo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino delle disposizioni vigenti in materia di agricoltura biologica, di importazione di prodotti di agricoltura biologica e di agricoltura biodinamica, in ottemperanza a e nel rispetto, dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) coordinamento con le normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, nonché adeguamento agli standard internazionali di settore e alle migliori tecniche disponibili (BAT – Best available techniques) a livello internazionale;
   b) piena informatizzazione delle procedure amministrative relative all'agricoltura biologica, rafforzando l'operatività del Sistema informativo per il Biologico (SIB), del fascicolo aziendale delle aziende biologiche, nonché della banca dati transazioni prevista dall'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, anche ai fini della trasparenza del settore;
   c) revisione dei prodotti fitosanitari e dei concimi utilizzati, ivi compresa la certificazione della provenienza degli stessi, al fine di adeguarli alle più recenti scoperte scientifiche, agli standard internazionali di settore e alle migliori tecniche disponibili (BAT – Best available techniques) a livello internazionale;

  2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
18. 0104.(Parte ammissibile) Nevi, Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Savino, Spena.

A.C. 290-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Sementi biologiche)

  1. All'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  « 6-bis. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi, o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro nazionale delle varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria».

  2. Ai fini della presente legge, la produzione di sementi biologiche è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Sementi biologiche)

  Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
19. 100. Parentela, Gagnarli, Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, premettere le parole: Per la commercializzazione di sementi biologiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
19. 100.(Testo modificato nel corso della seduta) Parentela, Gagnarli, Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
19. 1. Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale da sostanze chimiche di sintesi non ammesse nel biologico)

  1. Al fine di prevenire e contenere una possibile contaminazione accidentale da sostanze chimiche di sintesi non ammesse nel biologico i conduttori dei terreni dove si pratica agricoltura convenzionale o l'integrato volontario, confinanti con terreni coltivati con metodo biologico, hanno l'obbligo di adottare specifiche misure di difesa e prevenzione.
  2. Il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 indica gli interventi obbligatori per la prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale delle produzioni biologiche e disciplina le modalità per la loro attuazione. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari viene aggiornato al fine di garantire l'attuazione degli interventi medesimi di prevenzione e riduzione del rischio.
  3. La mancata realizzazione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale delle produzioni biologiche comporta una sanzione amministrativa equivalente almeno al valore commerciale dell'intero raccolto della coltura biologica danneggiata. L'agricoltore danneggiato può presentare alla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano domanda di risarcimento del danno a valere sulla sanzione amministrativa applicata.
*19. 02. Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale da sostanze chimiche di sintesi non ammesse nel biologico)

  1. Al fine di prevenire e contenere una possibile contaminazione accidentale da sostanze chimiche di sintesi non ammesse nel biologico i conduttori dei terreni dove si pratica agricoltura convenzionale o l'integrato volontario, confinanti con terreni coltivati con metodo biologico, hanno l'obbligo di adottare specifiche misure di difesa e prevenzione.
  2. Il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.  150 indica gli interventi obbligatori per la prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale delle produzioni biologiche e disciplina le modalità per la loro attuazione. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari viene aggiornato al fine di garantire l'attuazione degli interventi medesimi di prevenzione e riduzione del rischio.
  3. La mancata realizzazione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale delle produzioni biologiche comporta una sanzione amministrativa equivalente almeno al valore commerciale dell'intero raccolto della coltura biologica danneggiata. L'agricoltore danneggiato può presentare alla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano domanda di risarcimento del danno a valere sulla sanzione amministrativa applicata.
*19. 08. Benedetti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale da sostanze chimiche di sintesi non ammesse nel biologico)

  1. Al fine di prevenire e contenere una possibile contaminazione accidentale da sostanze chimiche di sintesi non ammesse nel biologico i conduttori dei terreni dove si pratica agricoltura convenzionale o l'integrato volontario, confinanti con terreni coltivati con metodo biologico, hanno l'obbligo di adottare specifiche misure di difesa e prevenzione.
  2. Il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 indica gli interventi obbligatori per la prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale delle produzioni biologiche e disciplina le modalità per la loro attuazione. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari viene aggiornato al fine di garantire l'attuazione degli interventi medesimi di prevenzione e riduzione del rischio.
  3. La mancata realizzazione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale delle produzioni biologiche comporta una sanzione amministrativa equivalente almeno al valore commerciale dell'intero raccolto della coltura biologica danneggiata. L'agricoltore danneggiato può presentare alla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano domanda di risarcimento del danno a valere sulla sanzione amministrativa applicata.
*19. 0100. Cenni.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Apicoltura biologica)

  L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.
**19. 03 Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Apicoltura biologica)

  L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.
**19. 022. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni ulteriori)

  1. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'articolo 7, di distretti biologici di cui all'articolo 10 o di organizzazioni di produttori riconosciute per la produzione biologica di cui all'articolo 13, ferme restando le disposizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria, alle aziende composte da più unità fondiarie separate e distanti tra loro, partecipanti al contratto di rete, al distretto biologico o socie di OP riconosciute per la produzione biologica, viene riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiarie in «biologiche» e «non biologiche». Dovranno in ogni caso essere garantita la piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra produzione ottenuta da unità fondiarie condotte con metodo biologico e non biologico.
19. 04. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

A.C. 290-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.
(Abrogazioni)

  1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
  2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

A.C. 290-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Norma di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 290-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2, prevede che la produzione biologica venga definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale;
    essendo la funzione ambientale ampiamente richiamata nel testo del comma, sembrerebbe opportuno esplicitarla accanto a quella sociale;
    le aree più vocate ad ospitare l'agricoltura biologica sono senza dubbio ricomprese nei territori a maggiore valore naturale, ricchi di biodiversità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di iniziative volte a fornire una indicazione di priorità dei territori con maggiore vocazione per le produzioni biologiche, come le aree naturali protette e i siti Natura 2000, al fine di rendere maggiormente compatibili le produzioni agricole e zootecniche con gli obiettivi di conservazione della natura, prioritari in questi territori;
   a valutare l'opportunità di misure per la concessione dei finanziamenti pubblici per favorire e promuovere le produzioni biologiche, con particolare riferimento ai fondi comunitari della PAC.
9/290-A/1Muroni, Fornaro, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, comma 4, prevede che il Fondo istituito per lo sviluppo della produzione biologica è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal presente testo unificato: un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413;
    se il Piano d'azione per il settore biologico non è coordinato con gli altri Piani di settore e strategici di competenza del medesimo ministero si crea sovrapposizione dannosa di strumenti di indirizzo e pianificazione e viene meno la possibilità di collocare la strategia e le azioni per il biologico nel contesto più generale delle politiche agricole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che il Fondo sia inoltre alimentato in parte dalle risorse previste nei piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e dal Piano strategico nazionale per l'utilizzo dei fondi della Politica Agricola comune dell'Unione europea.
9/290-A/2Rostan, Muroni, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire oltre ai corsi di alta formazione anche i corsi di formazione permanente nella scuola secondaria, con organizzazione da parte delle Università e partecipazione anche di diplomati e studenti che frequentano i corsi di laurea.
9/290-A/3Fornaro, Muroni, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 3, prevede che al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere anche la possibilità di partecipazione degli enti gestori delle aree naturali protette e siti Natura 2000 nei distretti biologici e specificare meglio gli impegni politici che devono essere assunti con la promozione e adesione ad un distretto biologico.
9/290-A/4Stumpo, Muroni, Fornaro, Rostan.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
   considerato il prezioso contributo dei giovani alle dinamiche di sviluppo e di utilizzo del metodo biologico, sarebbe opportuno prevedere, all'interno del Tavolo tecnico, la presenza di giovani esperti appositamente individuati dalle diverse associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura. Dare il giusto spazio ai giovani esperti in materia significa puntare sul futuro dell'agricoltura biologica italiana;
   all'articolo 5 comma 5 con decreto del Ministro sono previste le modalità di funzionamento del tavolo tecnico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare la composizione del Tavolo tecnico di cui all'articolo 5 con un rappresentante del settore giovanile di ciascuna associazione maggiormente rappresentativa nell'ambito della produzione biologica.
9/290-A/5Cimino.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in titolo;
   viste le norme introdotte con riferimento agli organismi di settore e in particolare al Tavolo tecnico; ritenuto che ai fini dello sviluppo della filiera biologica è indispensabile realizzare una sinergia tra le norme e i metodi di produzione biologica e le misure previste nel Piano d'Azione nazionale sui fitofarmaci;
   preso atto pertanto della necessità di sostenere un'integrazione delle specifiche indicazioni nei diversi ambiti e la messa a punto di misure atte a tutelare maggiormente le superfici biologiche rispetto alla problematica della contaminazione accidentale di sostanze non ammesse nel biologico,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere che il Tavolo tecnico fornisca indicazioni precise al Comitato Tecnico Scientifico del PAN in tema di manualistica, formazione e gestione delle contaminazioni accidentali.
9/290-A/6Cunial, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame reca «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
    le api sono i bioindicatori della qualità ambientale nei Parchi nazionali. Le buone pratiche agricole e una produzione agricola e alimentare con metodo biologico assicurano un buon stato di salute delle api;
    la tutela della biodiversità delle specie autoctone e generalmente la protezione delle api e la riduzione di eventuali cause di mortalità è una delle finalità prioritarie di ogni parco;
    è necessario allevare in purezza, cioè fondare la selezione su individui appartenenti alla stessa razza geografica, poiché solo così è possibile lavorare su materiale genetico che la stessa natura ci offre. Apportare nuovo materiale genetico rovinerebbe in poche generazioni quello che ha compiuto la selezione naturale;
    i parchi nazionali offrono il giusto habitat per un allevamento in purezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in una prossima iniziativa legislativa che l'attività di apicoltura biologica nei parchi nazionali sia riservata all'esclusivo impiego delle popolazioni di api autoctone individuate dai competenti assessorati regionali.
9/290-A/7Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato il provvedimento in titolo;
    accolte con favore le misure a sostegno della promozione e incentivazione della produzione biologica;
    considerato che per molte aziende la conversione dal metodo convenzionale a quello biologico comporta, almeno inizialmente, significativi costi anche in termini di probabili minor rese;
    visto che sarebbe pertanto utile introdurre delle agevolazioni fiscali a sostegno della produzione biologica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di esentare dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la notifica dell'attività di produzione con metodo biologico.
9/290-A/8Cadeddu.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame presenta «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico»;
    l'articolo 1 di tale provvedimento ne definisce l'oggetto e le finalità specificando che la produzione biologica è definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale;
    nel nostro Paese le aree naturali protette ed i siti Natura 2000 sono custodi di una biodiversità agricola ed alimentare di notevole importanza e valore, soprattutto in considerazione del numero elevato di prodotti in relazione all'estensione superficiale;
    l'agricoltura sostenibile e innovativa rappresenta un nuovo approccio territoriale e agricolo capace di tutelare l'ambiente ed è in grado di offrire notevoli opportunità anche sul piano del contenimento dei cambiamenti climatici;
    le aree protette italiane possono quindi rappresentare un modello di gestione esemplare di sistemi territoriali complessi e delicati. Luoghi di eccellenza dove si sviluppano nuove esperienze non solo in campo gestionale e ambientale ma anche nei settori dell'agricoltura e delle produzioni tipiche di qualità;
    le aziende agricole inserite all'interno dei parchi sono infatti particolarmente vocate per l'agricoltura biologica ed ecosostenibile, dal momento che non sono soggette ad inquinamento proveniente da fonti esterne e possono contare, tra l'altro su habitat naturali che sono rifugio di uccelli e insetti predatori, fondamentali nella difesa delle piante;
    spesso all'interno delle aree protette esistono esperienze significative di agricoltura biologica che, di fatto, danno un contributo concreto dal punto di vista della tutela e valorizzazione del territorio e della biodiversità, anche se non sempre questo apporto è correttamente riconosciuto e valorizzato;
    appare conseguentemente evidente che debbano essere inserite, nell'ordinamento nazionale, norme specifiche che permettano alle imprese agricole e dell'allevamento animale (presenti nelle aree protette nazionali e regionali e nelle aree comprese nella rete «Natura 2000») incentivi premianti per accedere con priorità ai finanziamenti pubblici relativi alle produzioni biologiche, con particolare riferimento ai fondi comunitari della Pac,

impegna il Governo

a prevedere strumenti normativi che consentano premialità al finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali, per le aziende certificate di produzioni biologiche che risiedono nelle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e piattaforme di aggregazione del prodotto e delle filiere biologiche.
9/290-A/9Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;
    al fine di favorire la conversione al biologico della superficie agricola utilizzata nei territori interessati da un distretto biologico e nelle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è opportuno prevedere in queste aree il divieto di utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e relative modifiche contenute nel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a far effettuare, dalle competenti autorità, controlli mirati sui terreni destinati ad agricoltura biologica nei quali siano stati versati i fanghi di cui in premessa.
9/290-A/10Luca De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;
    al fine di favorire la conversione al biologico della superficie agricola utilizzata nei territori interessati da un distretto biologico e nelle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è opportuno prevedere in queste aree il divieto di utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e relative modifiche contenute nel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a far effettuare, dalle competenti autorità, controlli mirati sui fanghi che si intendono versare sui terreni di cui in premessa.
9/290-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Luca De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame reca «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
    all'interno dei Parchi nazionali le attività agricole e zootecniche giocano un ruolo rilevante: le aree dei parchi si caratterizzano per la capacità di offrire un ambito di continuità ecologica per il popolamento animale e per la diversità ecologica a tutela delle specie animali e vegetali presenti;
    l'agricoltura e la zootecnia si distinguono per la capacità di contribuire alla ricettività turistica con imprese legate al soggiorno e alla ristorazione, alla didattica e al turismo esperienziale;
    è quindi necessario promuovere e sostenere anche le attività multifunzionali collegate all'agricoltura e all'acquacoltura con metodo biologico, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, alla riduzione dell'uso della plastica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile l'istituzione di un apposito fondo per promuovere le finalità della proposta di legge in esame nell'ambito dei territori dei parchi nazionali.
9/290-A/11Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.