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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 21 novembre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 novembre 2018.

  Ascari, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boldrini, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Cassese, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Gadda, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Iovino, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Alessandro Pagano, Picchi, Pignatone, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tateo, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascari, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Biancofiore, Bitonci, Boldrini, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Cassese, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Gadda, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Iovino, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Alessandro Pagano, Picchi, Pignatone, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Suriano, Tateo, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Ascari, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Boldrini, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Cassese, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Gadda, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Alessandro Pagano, Picchi, Pignatone, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tateo, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 novembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MELICCHIO ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché disposizioni per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca» (1382);
   TOCCAFONDI: «Estensione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, alle erogazioni per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei luoghi di culto e delle loro opere d'arte» (1383);
   MUSELLA: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili» (1384).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   VI Commissione (Finanze):
  RUOCCO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario» (793) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
   VII Commissione (Cultura):
  MELONI ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari» (1301) Parere delle Commissioni I, II, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);
    APREA ed altri: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso programmato ai corsi di laurea e di laurea magistrale nonché in materia di riconoscimento del valore abilitante della laurea in medicina e chirurgia» (1342) Parere delle Commissioni I, II, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 24/2018 del 4-29 ottobre 2018, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente la scelta dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei contribuenti e l’audit dell'Agenzia delle entrate sui comportamenti degli intermediari.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 15 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 25/2018 dell'11-29 ottobre 2018, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente lo stato di attuazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 6 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, le relazioni, presentate dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo, sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi nell'anno 2017 e finanziati con i contributi erariali di cui al medesimo articolo 3, comma 1, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

  Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'anno 2017 (Doc. LIV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 novembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2018) 749 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168-bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2018) 750 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri (COM(2018) 754 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza (COM(2018) 880 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 880 final – Annexes 1 to 6), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2018) 738 final);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM(2018) 744 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2018) 745 final).

Trasmissione dalla Regione Puglia.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Puglia, con lettera pervenuta in data 19 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante l'esame di sussidiarietà e le osservazioni della Regione Puglia sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018) 173 final).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi dei commi 3 e 8 del medesimo articolo 19 nonché dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:
   al generale Antonino Maggiore, l'incarico di direttore dell'Agenzia delle entrate;
   al prefetto Riccardo Paolo Carmelo Antonio Carpino, l'incarico di direttore dell'Agenzia del demanio;
   al dottor Benedetto Mineo, l'incarico di direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 16 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2018, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (54).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 dicembre 2018.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO E IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI (A.C. 1189-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: COLLETTI ED ALTRI (A.C. 765)

A.C. 1189-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo I
MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
   «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;
   b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
   «La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis»;
   c) l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:
   «Art. 32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;
   d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione»;
   e) all'articolo 159:
    1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;
    2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;
   f) all'articolo 160:
    1) il primo comma è abrogato;
    2) al secondo comma, la parola: «pure» è soppressa.
   g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,»;
   h) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;
   i) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»;
   l) all'articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri»;
   m) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
   «Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
   Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni»;
   n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
   o) all'articolo 322-bis:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri»;
    2) al primo comma, dopo il numero 5-bis), sono aggiunti i seguenti:
   «5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
   5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali»;
    3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono soppresse;
   p) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:
   «Art. 322-ter.1. – (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). – I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative»;
   q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»;
   r) dopo l'articolo 323-bis è inserito il seguente:
   «Art. 323-ter. – (Causa di non punibilità). – Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, nei casi di cui al medesimo articolo 335, commi 2 e 3-bis, della conoscibilità di tale iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
   La non punibilità del pubblico ufficiale, dell'incaricato di un pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero all'indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
   La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato»;
   s) l'articolo 346 è abrogato;
   t) all'articolo 346-bis:
    1) il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da anni uno ad anni quattro e mesi sei»;
    2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»;
    3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;
   u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»;
   v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1o gennaio 2020.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche al codice penale).

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   q-bis) all'articolo 323-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e non si applicano le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione».
1. 78. Verini, Bazoli, Morani, Vazio, Annibali, Miceli, Ferri, Bordo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera r).
*1. 86. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera r).
*1. 87. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera r).
*1. 88. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, premettere le parole: Nei casi in cui vi è comprovata dazione di denaro o altra utilità.
1. 91. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sopprimere la parola:, 346-bis.
1. 93. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sostituire le parole da:, prima dell'iscrizione fino alla fine del capoverso con le seguenti: nel corso del processo fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
  È altresì non punibile il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o il trafficante di influenze illecite che, nel corso del processo, mettono a disposizione l'utilità percepita, o, in caso di impossibilità, una somma di denaro di valore equivalente ovvero forniscono elementi utili a individuare il beneficiario effettivo.
1. 94. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri.

  Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sostituire le parole da: dell'iscrizione a suo carico fino a: dalla commissione del fatto con le seguenti: di aver avuto effettiva conoscenza dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, comunque, dello svolgimento di indagini nei suoi confronti.
1. 95. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sostituire le parole: dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, nei casi di cui all'articolo 335, commi 2 e 3-bis, del codice di procedura penale, della conoscibilità di tale iscrizione con le seguenti: di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti.
1. 95.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 323-ter, primo comma, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 96. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sostituire la parola: utili con la seguente: decisive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: utili a con le seguenti: decisive per.
1. 97. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», secondo comma, sopprimere le parole: del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite.
1. 98. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «Il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge previsti per l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso è attributo nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero nei casi in cui vi sia stato ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.
1. 99. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 323-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
  «La non punibilità del privato è subordinata alla messa a disposizione di una somma pari all'ammontare o al valore di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio o al trafficante di influenze illecite».
1. 101. Conte.

  Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La causa di non punibilità non si applica inoltre in relazione alle operazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), legge 16 marzo 2006, n. 146, per l'agente che abbia agito in difformità dell'autorizzazione o in violazione di norme di legge.
1. 106. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera s).
1. 108. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera t).
1. 109. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:
   t) l'articolo 346-bis è abrogato;
1. 110. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera t), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: o asserite fino alla fine del numero con le seguenti: con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio è punito con la reclusione da uno a tre anni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 3).
1. 111. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera t), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: o asserite.
1. 112. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera t), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
  «La pena è tuttavia diminuita da un terzo a due terzi per chi dia o prometta denaro o altra utilità a chi vanti relazioni meramente asserite».
1. 114. Conte.

  Al comma 1, lettera t), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
  4) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis o se i fatti sono strettamente connessi allo svolgimento del proprio mandato o ufficio».
  5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «La punibilità è esclusa quando l'attività di mediazione è svolta da un soggetto, persona fisica o giuridica, iscritto in apposito albo professionale e dotato di specifico mandato».
1. 115. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

  Al comma 1, lettera t), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis o se i fatti sono strettamente connessi allo svolgimento del proprio mandato o ufficio».
1. 116. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

  Al comma 1, lettera t), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «La punibilità è esclusa quando l'attività di mediazione è svolta da un soggetto, persona fisica o giuridica, iscritto in apposito albo professionale e dotato di specifico mandato».
1. 117. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
   t-bis) all'articolo 368, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 323-ter».
1. 118. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
   t-bis) all'articolo 512-bis, primo comma, dopo le parole: «prevenzione patrimoniali o di contrabbando» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 317-bis, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 323-bis, 325, 326, 328, 353, 353-bis, 354, 355 e 356».
1. 122. Ferro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), entrano in vigore il 1o gennaio 2021.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: lettere d), e) e f) con le seguenti: lettera f).
1. 191. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco, Zucconi, Silvestroni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1o gennaio 2024.
1. 273. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1o gennaio 2023.
1. 277. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore di una riforma organica delle norme di procedura penale, e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
1. 278. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore di una riforma organica delle norme di procedura penale, e comunque non oltre il 31 gennaio 2021.
1. 279. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore di una riforma organica del processo penale, e comunque non oltre il 31 gennaio 2021.
1. 280. Bordo, Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Morani, Annibali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore.
1. 274. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore.
1. 282. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

  ART. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). – 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. Su richiesta del pubblico ministero, secondo il procedimento di cui ai periodi successivi volto ad assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, possono essere sospesi dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10 coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c). La sospensione può essere disposta su richiesta del pubblico ministero, con istanza da depositare entro quindici giorni dalla pronuncia della sentenza o dall'adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente presso la cancelleria del giudice che ha proceduto. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;
   b) al comma 1, lettera a), le parole: «, b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «e b)».
1. 0200. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

  ART. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). – 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
  «1. Su richiesta del pubblico ministero, secondo il procedimento di cui ai periodi successivi, volto ad assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, possono essere sospesi dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10 coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c); coloro che con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La sospensione può essere, altresì, disposta quando è applicata una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, se il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. La sospensione può essere disposta su richiesta del pubblico ministero, con istanza da depositare entro quindici giorni dalla pronuncia della sentenza o dall'adozione dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti presso la cancelleria del giudice che ha proceduto. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;
   b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
   c) al comma 5:
  1) la parola: «comportano» è sostituita dalla seguente: «dispongono»;
  2) le parole: «, accertata la sussistenza di una causa di sospensione,» sono soppresse;
   d) al comma 8, la parola: «comportano» è sostituita dalla seguente: «dispongono».
1. 0201. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

A.C. 1189-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, in materia di intercettazione di comunicazioni).

  1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, è abrogato.

A.C. 1189-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4»;
   b) all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,»;
   c) dopo l'articolo 289 è inserito il seguente:
   «Art. 289-bis.(Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1»;
   d) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:
   « m-quinquies) delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale»;
   e) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis) è aggiunto il seguente:
    «7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale»;
   f) all'articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   « 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta»;
   g) all'articolo 445:
    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter»;
    2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
   « 1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale»;
   h) all'articolo 578-bis, dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»;
   i) all'articolo 683, comma 1:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «quando la legge non dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla revoca» sono inserite le seguenti: «della riabilitazione».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  Sopprimerlo.
3. 200. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
3. 201. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*3. 204. Di Sarno.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*3. 205. Bazoli, Morani, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Annibali, Bordo.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*3. 206. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera m-quinquies), dopo la parola: 322 aggiungere le seguenti:, secondo e quarto comma,.
3. 208. Bazoli, Morani, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Annibali, Bordo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera m-quinquies), sopprimere la parola: e 346-bis.
*3. 202. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera m-quinquies), sopprimere la parola: e 346-bis.
*3. 210. Bazoli, Morani, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Annibali, Bordo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera m-quinquies), sopprimere la parola: e 346-bis.
*3. 211. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 209. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3. 8. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
3. 11. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: 314, primo comma.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: e 346-bis.
3. 12. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: 314, primo comma.
3. 13. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: e 346-bis.
3. 14. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) all'articolo 497, comma 2-bis, inserire, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle attività sotto copertura svolte in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle attività sotto copertura svolte in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644»;
   b) al comma 3, lettera c-bis), dopo le parole: «successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle attività sotto copertura svolte in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630 e 644».
3. 203. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

  Al comma 1, sopprimere lettera h).
3. 16. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
3. 17. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

A.C. 1189-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Modifiche al codice civile).

  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;
   b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Modifiche al codice civile).

  Sopprimerlo.
4. 1. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 2. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 3. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

A.C. 1189-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

  1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «mediante atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,».

  2. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

  Sopprimerlo.
5. 2. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Limitazione alla concessione di benefici per i detenuti condannati per reati contro la pubblica amministrazione).

  1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della legge 26 luglio 1975, n.  354, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale solo nei casi in cui tali detenuti non siano recidivi.
5. 3. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.

   Al comma 1, dopo le parole: legge 26 luglio 1975, n. 354 aggiungere le seguenti: dopo le parole «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «e a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale».
5. 200. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Morani, Annibali.

   Al comma 1, dopo le parole: legge 26 luglio 1975, n. 354 aggiungere le seguenti: dopo le parole «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale».
5. 200.(Testo modificato nel corso della seduta) Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Morani, Annibali.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole: 314, primo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la parola:, 346-bis,.
5. 4. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: 314, primo comma.
5. 5. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: 346-bis.
5. 6. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

A.C. 1189-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Modifica alla legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  « a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Modifica alla legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

  Sopprimerlo.
6. 2. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le seguenti parole: o la promessa.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere le parole: promettono o;
   aggiungere in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica alle condotte che abbiano efficacia causale determinante rispetto alla commissione del fatto.
6. 5. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin, Ravetto, Siracusano, Santelli.

  Al comma 1, capoverso lettera a), dopo le parole: o la promessa inserire le seguenti: senza averle sollecitate.
*6. 6. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Santelli.

  Al comma 1, capoverso lettera a), dopo le parole: o la promessa inserire le seguenti: senza averle sollecitate.
*6. 4. Conte.

  Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole da: ovvero corrispondono denaro fino alla fine della lettera.
6. 7. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, capoverso lettera a), dopo le parole: o altra utilità richiesti inserire la seguente: autonomamente.
6. 8. Conte.

  Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole: o compiono attività prodromiche e strumentali.
6. 9. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Santelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235, recante Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235, la parola: «334» è sostituita dalle seguenti: «334, primo comma».
6. 07. Zanettin, Ravetto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Piano può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della Giunta comunale entro il 31 gennaio.»
   b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.».
6. 0200. Ciaburro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi.

A.C. 1189-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).

  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
   b) all'articolo 25:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
   « 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;
    3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
   « 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;
   c) all'articolo 51:
    1) al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
    2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).

  Sopprimerlo.
7. 1. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: quattro anni e non superiore a sette con le seguenti: due anni e non superiore a cinque.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: due anni e non superiore a quattro con le seguenti: un anno e non superiore a tre.
7. 201. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: quattro anni e non superiore a sette con le seguenti: due anni e non superiore a cinque.
7. 200. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: hanno la durata fino alla fine del capoverso con le seguenti: non possono avere durata inferiore a due mesi e superiore a un anno.
7. 202. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per l'organizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – 3-00331

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   il Ministro interrogato ha dichiarato che è stata accolta la proposta del comune di Palermo per l'utilizzo di una villa confiscata come sede per un centro per bambini con disturbi dello spettro autistico;
   la proposta, nata anche da un confronto con l'azienda sanitaria provinciale e dalla volontà di coinvolgimento di associazioni di volontariato che operano nel settore, era stata inviata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il 22 ottobre 2018, unitamente a quella che riguarda altri due beni confiscati;
   di questi due beni, uno diventerà la sede della Consulta per la pace del comune e «Centro mediterraneo per lo sviluppo della pace, dell'integrazione e della cooperazione», mentre l'altro sarà assegnato al Cesvop, il Centro di servizio per il volontariato, che coordina una vasta rete di associazioni;
   il 22 ottobre 2018 il sindaco e l'assessore Giuseppe Mattina hanno annunciato un piano di utilizzo di beni confiscati e immobili comunali per finalità sociali, che prevede anche un investimento di circa 700 mila euro per la ristrutturazione di strutture comunali. Si tratta, in particolare, di interventi previsti a Villagrazia, dove sarà realizzato un centro per accoglienza e orientamento di cittadini con disabilità, in via Messina Marine, dove sarà realizzato il terzo dormitorio per cittadini senza dimora e, infine, allo Sperone dove sarà ristrutturato un immobile da destinare ai servizi sociali comunali;
   risulta, inoltre, che si stia lavorando perché si possa arrivare al più presto ad avere la disponibilità di altri beni e di circa 60 appartamenti con caratteristiche tali da poter essere destinati all'emergenza abitativa;
   il Ministro interrogato ha dichiarato: «Questa è l'antimafia dei fatti, quella che mi piace non quella delle parole»;
   si tratta di una conferma sull'importanza dell'utilizzo sociale dei beni confiscati, che tornano a essere beni di tutti a servizio di tutti –:
   quali siano le iniziative normative che si intendono adottare in materia di organizzazione e di potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
(3-00331)


Iniziative inerenti al prossimo «decreto flussi» in relazione alla carenza di personale per l'assistenza familiare – 3-00332

   NOJA, ROTTA, MIGLIORE, CECCANTI, MARCO DI MAIO, FIANO, GIORGIS, MARTINA, ORFINI, POLLASTRINI, GRIBAUDO e ENRICO BORGHI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   secondo gli ultimi dati divulgati dalla Comunità di Sant'Egidio, gli anziani che vivono soli in Italia sono 3,8 milioni, il 33 per cento del totale delle famiglie italiane. Nella fascia con più di 85 anni, è il 52,2 per cento ad abitare sola e, assumendo come punto di riferimento le famiglie composte da persone sole, il 48,7 per cento è rappresentato da anziani di 65 anni e più;
   una parte importante della popolazione italiana esprime, dunque, una domanda di collaboratori e collaboratrici familiari che è destinata ad aumentare; a tale domanda si va ad aggiungere quella delle persone con disabilità non autosufficienti, che necessitano di assistenza personale, e quella delle famiglie con bimbi piccoli;
   pur a fronte della crescente domanda di queste figure professionali, a luglio 2018 il presidente dell'Inps ha denunciato un calo tendenziale del numero di collaboratori e collaboratrici familiari che sono iscritte alla gestione dell'Inps;
   in particolare, gli ultimi dati Inps indicano che negli ultimi cinque anni ci sono 145 mila assistenti familiari in meno. Si stima che, in Italia, tra regolari e non, siano circa 840 mila; il 45 per cento ha un contratto di lavoro, il 35 per cento ne è privo, pur avendo il permesso di soggiorno, e il 20 per cento è irregolare e senza contratto; il 60 per cento convive con la persona non autosufficiente, il 40 per cento lavora a ore;
   nel corso di una recente visita del Presidente del Consiglio dei ministri alla Comunità di Sant'Egidio, il presidente Impagliazzo ha affrontato il problema, dichiarando: «abbiamo proposto di inserire nel “decreto flussi”, che spero sia fatto entro il 2019, non meno di 50 mila visti per motivi di lavoro» riguardanti collaboratori e collaboratrici familiari;
   infatti, le porte per l'ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari si aprono ogni anno solo per un numero fisso di lavoratori, secondo quanto previsto dal «decreto flussi» che, da molti anni, riguarda sostanzialmente solo determinate categorie di lavoratori;
   appare del tutto evidente come la carenza di personale per l'assistenza familiare stia creando notevoli disagi alle famiglie italiane che non trovano corrispondenza di offerta disponibile e sono, spesso, costrette a ripiegare su lavoratori irregolari, con tutti i rischi che tale scelta comporta –:
   quali misure intenda mettere in atto, con particolare riferimento al «decreto flussi», per risolvere un problema drammatico delle famiglie italiane, che hanno la necessità di affidare l'assistenza familiare a personale qualificato ed assunto regolarmente.
(3-00332)


Chiarimenti in merito al blocco degli investimenti per il programma di ammodernamento militare per l'acquisto dei missili Camm Er e, più in generale, ai finanziamenti previsti per il comparto della difesa – 3-00334

   MARIA TRIPODI, FASCINA, GREGORIO FONTANA, PEREGO DI CREMNAGO, RIPANI, SIRACUSANO e VITO. – Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma Mbda Camm Er, presentato il 10 agosto 2018, è stato ritirato dal Governo il 28 settembre 2018, generando numerose difficoltà nel comparto difesa;
   il programma militare citato è necessario al fine di sostituire progressivamente i missili «Aspide» attualmente a disposizione dell'Esercito italiano, che in considerazione della loro vetustà non potranno essere più impiegati a partire dal 2021;
   a ciò si aggiunge che il programma genererebbe un impatto positivo in termini tecnologici e occupazionali, coinvolgendo gli stabilimenti di Mbda Italia, ma anche quelli di Avio per lo sviluppo e la produzione del motore del missile e Leonardo per il radar Kronos;
   le prospettive sembrano però sfumare, alla luce delle improvvise difficoltà per l'approvazione del programma sorte in seno al Governo, poiché, come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, si sarebbe sviluppato un vivace confronto tra il Ministro interrogato e il Ministro dello sviluppo economico;
   a ciò si aggiunge che nel disegno di legge bilancio per il 2019 il Governo ha previsto consistenti riduzioni per il settore della difesa (60 milioni di euro a decorrere dal 2019 e ulteriori 531 milioni di euro nel periodo 2019-2031), nonché riprogrammazioni di spese per il programma European fighter aircraft (Efa) e per il programma di sviluppo di unità navali della classe Fremm, senza prevedere ulteriori finanziamenti per un comparto strategico per il Paese, quale quello della difesa;
   quanto appena riportato provoca ingenti difficoltà al comparto dell'aerospazio che, con più di 14 miliardi di euro annui, circa lo 0,8 per cento del prodotto interno lordo, crea occupazione per più di 110.000 unità, con la produzione di un gettito fiscale di circa 4,5 miliardi di euro –:
   se il Ministro interrogato non intenda fornire gli opportuni chiarimenti circa le motivazioni che hanno portato al blocco degli investimenti previsti in merito al programma pluriennale di ammodernamento militare per l'acquisto dei missili Camm Er e, più in generale, dell'intero comparto della difesa.
(3-00334)


Orientamenti del Governo in ordine all'attribuzione delle cosiddette quote inespresse dell'otto per mille, anche in relazione alla questione del versamento dell'Ici da parte della Chiesa cattolica, alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea – 3-00335

   MAGI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 47, comma 3, prevede che le destinazioni dell'otto per mille vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi; in caso di scelte non espresse, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse;
   come rilevato dalla Corte dei conti – che è intervenuta per ben tre volte negli ultimi anni rilevando gli elementi di debolezza della normativa – in virtù di tale meccanismo ognuno è coinvolto, indipendentemente dalla propria volontà, nel finanziamento delle confessioni, dal momento che i soli optanti decidono per tutti, e il riparto anche delle scelte non espresse avvantaggia soprattutto i maggiori beneficiari. «Il sistema, pertanto, risulta non del tutto rispettoso dei principi di proporzionalità, di volontarietà e di uguaglianza» (deliberazione del 23 dicembre 2016, n. 16/2016/G);
   come sottolinea sempre la Corte dei Conti, «in un periodo di generalizzata riduzione delle spese sociali a causa della congiuntura economica, le contribuzioni a favore delle confessioni continuano, in controtendenza, ad incrementarsi senza che lo Stato abbia provveduto ad attivare le procedure di revisione di un sistema che diviene sempre più gravoso per l'erario, tanto più che, negli ultimi anni, si è assistito al sovrapporsi delle assegnazioni previste dal diritto pattizio con quelle – che raggiungono cifre, in taluni casi, ancora più consistenti – di diritto comune. Il progressivo accrescersi di queste ultime fa, in parte, venir meno le ragioni che giustificano il cospicuo intervento finanziario dello Stato disegnato dall'otto per mille, che ha contribuito ad un rafforzamento economico senza precedenti della Chiesa italiana»;
   infatti la Conferenza episcopale italiana, che nel 1990 incassava 210 milioni di euro, a partire dal 2002 riceve un gettito quintuplicato di circa un miliardo di euro, mentre nello stesso periodo le spese per il sostentamento del clero (la principale destinazione cui la legge vincola l'uso dei fondi) sono poco più che raddoppiate – :
   se vi sia un orientamento del Governo volto a trattenere le quote dell'otto per mille con la tecnica del credito in compensazione, al fine di estinguere il debito della Chiesa per l'Ici non versata a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e comunque se non ritenga di formalizzare la richiesta alla Conferenza episcopale italiana di avviare la procedura prevista dall'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, al fine di ridurre l'aliquota e incidere sul meccanismo delle quote inespresse.
(3-00335)


Iniziative diplomatiche a tutela dei diritti umani dei migranti attualmente a bordo della nave Nivin, ormeggiata nel porto libico di Misurata, in particolare tramite la destinazione in un porto sicuro europeo – 3-00336

   PALAZZOTTO e FORNARO. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   la notte del 7 novembre 2018 un gommone alla deriva con 95 persone nel Mediterraneo centrale ha lanciato una richiesta di soccorso diretta all’alarm phone, che a sua volta ha contattato l'Imrcc;
   l'Imrcc alle 19.34 comunicava alla Nivin: «A nome della Guardia costiera libica per la salvezza delle vite in mare, per favore, cambiate rotta e dirigetevi a massima velocità alla latitudine indicata». Seguiva l'indicazione di contattare il Jrcc libico attraverso Imrcc, con un numero italiano, coordinando di fatto l'intervento della cosiddetta Guardia costiera libica;
   alle 21.34 la cosiddetta Marina libica via mail comunicava a Nivin, a Eunavformed e alla Marina maltese e italiana: «Come autorità libica vi ordino di recuperare il gommone e provvederemo a dare istruzioni di disimbarco»;
   le persone sono state, quindi, fatte salire a bordo della Nivin, affermando che li avrebbero portati in Italia, e invece sono state portate, sotto scorta libica, presso il porto di Misurata;
   quando i migranti hanno capito che non si sarebbero diretti in Europa ma sarebbero tornati in Libia, ci sono stati momenti di tensione;
   dal 10 novembre 2018 questi profughi si rifiutano di scendere dalla Nivin perché non vogliono essere riportati in un centro di detenzione dove rischierebbero ulteriori torture e violenze, temendo inoltre ritorsioni che metterebbero a rischio la loro vita;
   79 migranti sono ancora a bordo, in condizioni igienico-sanitarie disperate, mentre il comandante libico Anwar El Sharif, che li considera criminali e terroristi – senza alcun riscontro – minaccia azioni di forza;
   organizzazioni governative, come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, e non governative, come Medici senza frontiere o Mediterranea, chiedono la destinazione dei profughi in un porto sicuro europeo, considerando anche che le operazioni di soccorso e il ritorno nel porto libico configurano nei fatti un respingimento verso un Paese non sicuro;
   le proteste dei migranti dimostrano le condizioni terribili dei centri libici per migranti, in cui torture, stupri, pestaggi sono all'ordine del giorno, come mostrano i segni sui corpi delle stesse persone a bordo del Nivin;
   il Ministro interrogato il 9 ottobre 2018 in una conferenza stampa dichiarava: «In senso stretto e giuridico la Libia non può essere considerata porto sicuro» –:
   come il Governo intenda intervenire per garantire la tutela dei diritti umani di queste persone, di cui a parere degli interroganti ha responsabilità per averne di fatto coordinato il soccorso, garantendo una soluzione diplomatica e l'eventuale destinazione in un porto sicuro europeo.
(3-00336)


Posizione del Governo italiano in merito alla sottoscrizione del cosiddetto Global compact, nell'ottica della salvaguardia di una politica nazionale sul tema dell'immigrazione – 3-00337

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FIDANZA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   il 10 e l'11 dicembre 2018 i Governi del mondo saranno chiamati a firmare il Global compact per una migrazione «sicura, ordinata e regolare» e quello per i rifugiati. I due testi compiono la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori e della loro gestione;
   nato sulla spinta della Dichiarazione Onu di New York del 5 agosto 2016, il Global compact mira, tramite un approccio multilaterale, a creare un mondo dai confini aperti. A parere degli interroganti, rappresenta l'ennesimo tassello di un progetto volto ad «annientare» i confini, le culture e le sovranità nazionali sul tema dell'immigrazione;
   il Global compact, finanziato da contributi volontari dei Governi, tra cui l'Italia, promuove flussi continui, utilizzando motivazioni sia economiche che demografiche, creando obblighi crescenti verso gli Stati in termini di servizi agli immigrati, a prescindere dal loro status di rifugiato;
   contro l'approccio immigrazionista si sono già schierati: Stati Uniti, Ungheria, Australia e Austria. A questi si aggiunge la Repubblica Ceca, secondo cui il testo «non stabilisce una netta differenza tra migrazione legale e illegale»;
   nel testo l'immigrazione viene ideologicamente definita come un fattore in grado aumentare il benessere del Paese ospitante. Viene sottratta agli Stati nazionali la gestione delle politiche migratorie e l'assistenza, qualora ideologicamente definita umanitaria, non si potrebbe mai più considerare illegale;
   in ogni caso la sottoscrizione del complesso reticolato di impegni del Global compact, anche laddove genericamente formulati, è tale da comportare un'inaccettabile cessione di sovranità sul tema migratorio;
   si ritiene inaccettabile che le migrazioni siano gestite da organismi sovranazionali senza controllo democratico dei cittadini, né si condivide l'impostazione ideologica che sancisce, di fatto, un «diritto a migrare»;
   l'Italia patirebbe il prezzo più caro di questa impostazione ideologica per la sua posizione al centro del Mediterraneo, in quanto «molo naturale» per le rotte che provengono dall'Africa;
   l'Italia è anche confine meridionale dell'Unione europea e del mondo occidentale, la «porta di accesso» alla civiltà occidentale, al suo stile di vita, ai suoi diritti e ai suoi doveri –:
   quali siano gli intendimenti del Governo circa la firma del Global compact alla Conferenza di Marrakech del 10 e 11 dicembre 2018 e quali i costi a carico delle casse dello Stato per dare seguito alla politica di accoglienza ivi prevista e per il contributo al trust fund che finanzia il Global compact.
(3-00337)


Iniziative in ordine al «Piano strategico nazionale della violenza maschile contro le donne 2017-2020», alla luce dei contributi trasmessi al Grevio (Gruppo esperte sulla violenza del Consiglio d'Europa) da associazioni italiane di esperti – 3-00333

   SPADONI, MACINA, DIENI, D'ARRANDO, ASCARI e DADONE. — Al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta. — Per sapere – premesso che:
   il 27 giugno 2013 l'Italia ha ratificato la cosidetta Convenzione di Istanbul con l'intenzione di partecipare con il Consiglio d'Europa alla creazione di una «Europa libera dalla violenza sulle donne e la violenza domestica». Con questa legge l'Italia ha espresso l'impegno alla tutela delle donne su diversi fronti, adottando nuove norme, introducendo modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati commessi più frequentemente nei confronti di donne ed adottando un «Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere»;
   il Piano adottato per gli anni 2017-2020 si fonda su quattro linee di intervento (prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione) e deve considerare le donne vittime di ogni forma di violenza indipendentemente dalla loro condizione sociale o economica, coinvolgendo anche quante vivono situazioni multiple di disagio e violenza, come le donne rom, le migranti, le rifugiate e le richiedenti asilo e disabili. Il Piano dev'essere pertanto volto a contrastare la violenza in ogni sfera e contesto della vita pubblica e privata, personale e professionale, sviluppando misure specifiche in ambiti di particolare criticità, come il luogo di lavoro;
   sono indispensabili delle politiche serie ed efficaci, intese a promuovere un cambiamento culturale profondo, che pongano fine alla drammatica situazione odierna testimoniata dai dati più recenti. Quasi sette milioni di donne hanno subito qualche forma di abuso nel corso della loro vita: violenze domestiche, stalking, stupro, insulto verbale e violazioni della propria sfera intima e personale, fino alla forma più tragica di violenza, il femminicidio, che è ancora oggi a livelli a dir poco preoccupanti: negli ultimi dieci anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il 71,9 per cento) in famiglia –:
   quali siano, a seguito della formazione di una cabina di regia politico-programmatica e di un apposito Comitato tecnico e dei recentissimi tavoli intervenuti presso il Dipartimento per le pari opportunità, le iniziative e le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne che il Dipartimento ha intenzione di adottare e se, nella definizione degli obiettivi strategici antiviolenza, stia prendendo in considerazione i contributi trasmessi il 29 ottobre 2018 al Grevio (Gruppo esperte sulla violenza del Consiglio d'Europa) dalle associazioni italiane di esperti in merito ad alcune criticità del «Piano strategico nazionale della violenza maschile contro le donne 2017-2020».
(3-00333)