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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 13 novembre 2018

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL 1334 E NOTA DI VARIAZIONI

Ddl 1334 – Legge di bilancio per l'anno finanziario 2019

Tempo complessivo: 33 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 11 ore;
• seguito dell'esame: 22 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti (complessivamente) 1 ora (complessivamente)
Governo 20 minuti 1 ora
Richiami al Regolamento 15 minuti 30 minuti
Tempi tecnici 2 ore e 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 45 minuti

(con il limite massimo di 19 minuti per ciascun deputato)

3 ore e 9 minuti

(con il limite massimo di 34 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 8 ore 13 ore e 51 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 43 minuti 2 ore e 52 minuti
 Lega – Salvini premier 1 ora e 12 minuti 2 ore e 10 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 32 minuti 2 ore e 33 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
1 ora e 28 minuti 2 ore e 27 minuti
 Fratelli d'Italia 48 minuti 1 ora e 25 minuti
 Liberi e Uguali 38 minuti 1 ora e 9 minuti
 Misto: 39 minuti 1 ora e 15 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
12 minuti 22 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
7 minuti 14 minuti
  Minoranze Linguistiche 7 minuti 14 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 7 minuti 14 minuti
  +Europa-Centro Democratico 6 minuti 11 minuti

Nota di variazioni

Tempo complessivo: 3 ore.

Relatori 20 minuti
(complessivamente)
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 22 minuti

(con il limite massimo di 4 minuti per ciascun deputato)

Gruppi 1 ora e 43 minuti
 MoVimento 5 Stelle 25 minuti
 Lega – Salvini premier 17 minuti
 Partito Democratico 16 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 16 minuti
 Fratelli d'Italia 10 minuti
 Liberi e Uguali 9 minuti
 Misto: 10 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 13 novembre 2018.

  Battelli, Benvenuto, Billi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cardinale, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Corneli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, La Marca, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Olgiati, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Siragusa, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Ungaro, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Billi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cardinale, Carè, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Comaroli, Cominardi, Corneli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, La Marca, Lollobrigida, Longo, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Olgiati, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sangregorio, Sarti, Schirò, Schullian, Carlo Sibilia, Siragusa, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Ungaro, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 novembre 2018 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   MINARDO: «Norme per la sicurezza, la pulizia e il ripristino dello stato naturale dei corsi d'acqua» (1359).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   IV Commissione (Difesa):
  DEL MONACO ed altri: «Differimento del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive ai sensi della delega legislativa di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernente la revisione dello strumento militare nazionale» (876) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VIII Commissione (Ambiente):
  ZOLEZZI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di valutazione ambientale» (53) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XII, XIII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  S. 535. – Senatori CASTELLONE ed altri: «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione» (approvata dal Senato) (1354) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, XI e XIV.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali):
   Sentenza n. 197 del 4 luglio – 12 novembre 2018 (Doc. VII, n. 148), con la quale: dichiara non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 novembre 2018, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al servizio di conferimento delle deleghe, per gli intermediari, all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 novembre 2018, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine allo schema di decreto recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, recante disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 novembre 2018, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine allo schema di regolamento recante la definizione di livelli massimi di THC (tetraidrocannabinolo) negli alimenti.

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo – Contributo della Commissione europea all'incontro dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 636 final).

  Questa relazione è trasmessa alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea in merito al bilancio dell'approccio della Commissione per «legiferare meglio».

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 12 novembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (COM(2018) 691 final e COM(2018) 692 final), corredate dai rispettivi allegati (da COM(2018) 691 final – Annex 1 a COM(2018) 691 final – Annex 9 e da COM(2018) 692 final – Annex 1 a COM(2018) 692 final – Annex 9), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (COM(2018) 693 final e COM(2018) 694 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2018) 693 final – Annex 1 e Annex 2 e COM(2018) 694 final – Annex 1 e Annex 2), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2018) 738 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Commissione europea, in data 12 novembre 2018, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell'articolo XXI del GATS con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (COM(2018) 733 final/2), che sostituisce il documento COM(2018) 733 final, già assegnato, in data 9 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 13 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (10).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera in data 6 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 320, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (52).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 dicembre 2018.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative a tutela delle eccellenze italiane nel settore agroalimentare, in relazione ad un orientamento prospettato dall'Organizzazione mondiale della sanità in ordine alla presunta nocività di alcuni alimenti propri della dieta mediterranea – 3-00309

A) Interrogazione

   D'ALESSANDRO, GADDA, GRIBAUDO, CENNI, CARDINALE, CRITELLI, DAL MORO, INCERTI, PORTAS, SCALFAROTTO, MORETTO, VAZIO, MARCO DI MAIO e DE FILIPPO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   a quanto si apprende sulla base di un articolo de Il Sole 24 Ore pubblicato in data 17 luglio 2018, l'Organizzazione mondiale della sanità, nel dichiarare guerra a malattie non trasmissibili come il cancro, il diabete e le patologie cardiovascolari, si starebbe accingendo a dichiarare come «nocivi per la salute» alcuni prodotti di eccellenza dell'agroalimentare italiano;
   l'obiettivo di ridurre nella dieta l'apporto di grassi saturi, zuccheri, sale, alcol rischia di far finire nel mirino dell'Organizzazione mondiale della sanità prodotti di eccellenza dell'agroalimentare italiano, come il vino, l'olio di oliva, il prosciutto, il parmigiano reggiano, la pizza;
   tra l'altro, si tratta di alimenti cardine della «dieta mediterranea» che, oltre ad essere stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità, è anche riconosciuta come dieta salubre;
   l'olio extravergine d'oliva, solo per fare un esempio, ha molti pregi anche dal punto di vista della salute, combatte il colesterolo «cattivo», protegge il sistema cardiovascolare e con la vitamina E e i polifenoli risulta un importante antiossidante, efficace nel contrastare i radicali liberi e nel prevenire la degenerazione cellulare;
   la sola ipotesi di apporre degli «allarmi» – modello sigarette – «nuoce gravemente alla salute» o imporre degli aggravi fiscali a suddetti prodotti determinerebbe un danno irreparabile alla filiera agroalimentare italiana che vale circa 41 miliardi di euro in termini di export;
   il Governo italiano, nella XVII legislatura, si è battuto, in tutte le sedi, a tutela delle peculiarità del made in Italy nel settore agroalimentare, come, ad esempio, nell'azione di contrasto alla cosiddetta «etichetta nutrizionale a semaforo» che penalizzerebbe i prodotti italiani a vantaggio di altri di cui non si conosce neppure l'origine;
   il Parlamento europeo ha già espresso la sua contrarietà a questi sistemi di etichettatura, chiedendo a grande maggioranza uno schema europeo di indicazione dell'origine dei prodotti alimentari, come già sperimentato in Italia grazie all'azione dei Governi Renzi e Gentiloni;
   il 27 settembre 2018 si terrà un incontro a New York presso la sede delle Nazioni Unite che affronterà la questione relativa alle malattie non trasmissibili e alle misure di contrasto, compresi stili di vita e abitudini alimentari;
   in vista di quell'appuntamento l'Italia deve farsi trovare pronta a difesa delle proprie eccellenze agroalimentari –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere, partendo dal lavoro svolto dal precedente Governo, in tutte le sedi istituzionali, comprese quelle comunitarie ed internazionali, a difesa delle eccellenze italiane nel settore agroalimentare.
(3-00309)


Iniziative a tutela delle aziende agricole danneggiate dalla cosiddetta cimice cinese, con particolare riferimento alle aziende del Veneto – 3-00310

B) Interrogazione

   D'INCÀ. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   nelle campagne venete si sta assistendo ad una vera e propria invasione di cimici che sta producendo centinaia di milioni di danni alle aziende agricole, in particolare per quelle che producono soia e frutta (per queste ultime si parla di danni pari ad almeno il 30 per cento dei raccolti);
   gli scienziati puntano il dito sulla cimice cinese (Halyomorpha Halyscimice), quella che comunemente è chiamata «cimice marrone», che già ha prodotto danni ingenti alle piantagioni di pesche e mele negli Usa e che fu segnalata la prima volta nel 2012 quando fu riscontrata in Emilia-Romagna; da allora, ha infestato le coltivazioni del Settentrione, con il Veneto costretto a pagarne il prezzo maggiore (secondo Confagricoltura, i danni a volta raggiungono addirittura il 100 per cento delle piantagioni);
   a differenza della cimice verde, infatti, che si moltiplicò moltissimo con la diffusione delle colture di soia, questa attacca molte altre tipologie di piante;
   l'insetto è altresì devastante se entra in casa, anche se non punge gli umani, ma in questi giorni si sta assistendo a una vera e propria invasione ambientale, superiore di gran lunga a quelle registrate negli anni passati con altri tipi di cimici;
   per debellare la cimice si deve confidare quasi totalmente sulle temperature e sul clima, il troppo caldo e il freddo sono letali (e questo spiega perché si ritrova in casa), in quanto nel nostro Paese non esistono antagonisti naturali (ad eccezione dell’« Ooencyrtus telenomicida», un piccolissimo imenottero che si sviluppa, come parassita, all'interno, distruggendole completamente, ma con risultati modesti, al momento);
   in agricoltura l'unico metodo efficace per andare a contrastarle è rappresentato dalle barriere fisiche, come per esempio delle reti, ma sarebbe importante considerare l'opportunità di introdurre, con tutte le cautele del caso per evitare ulteriori problemi, gli antagonisti naturali provenienti dal territorio d'origine del parassita –:
   se non ritenga di adottare iniziative per procedere a una sperimentazione di antagonisti naturali efficaci e senza impatti ambientali negli agrosistemi italiani al fine di far fronte a questa nuova insidia che sta producendo ingenti danni alle aziende agricole venete, danni che, senza un drastico intervento, l'anno prossimo saranno ancora più disastrosi a causa della diffusione esponenziale dell'insetto che comprometterà le semine di soia e di molte orticole;
   se non ritenga opportuno adottare iniziative per prevedere all'interno del disegno di legge di bilancio per l'anno 2019 delle misure urgenti, anche attraverso la creazione di un fondo apposito, al fine di indennizzare gli agricoltori dai mancati guadagni provocati dalla presenza del parassita, così come fatto in passato per analoghe emergenza che hanno colpito il settore agricolo.
(3-00310)


Iniziative di competenza volte all'emanazione del regolamento per le procedure di reclutamento del personale dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam), anche al fine di garantire una corretta valutazione del servizio prestato dai docenti di ruolo di seconda fascia – 3-00311

C) Interrogazione

   PICCOLI NARDELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'attività didattica presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam) è svolta da docenti di ruolo di prima e di seconda fascia, senza distinzione di tipologia o qualità didattica e con assoluta e paritaria autonomia e libertà di insegnamento;
   il passaggio dalla seconda alla prima fascia dovrebbe essere regolato dalle norme del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il quale, dopo quasi vent'anni dall'entrata in vigore della norma, non risulta essere stato emanato, nonostante il termine perentorio stabilito dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, termine ormai scaduto da oltre quattro anni;
   lo stesso decreto-legge n. 104 del 2013 ha istituito graduatorie del personale docente precario delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam) utili per la loro stabilizzazione in ruolo mediante l'attribuzione di contratti a tempo indeterminato, le quali sono state trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   il comma 654 del medesimo articolo stabilisce che, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui sopra (regolamento peraltro ancora inesistente), una quota tra il 10 per cento e il 20 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia con procedure riservate esclusivamente a docenti di ruolo di seconda fascia in servizio da almeno tre anni accademici;
   sono attualmente in corso le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato su posti di prima fascia di docenti precari inseriti nelle sopra citate graduatorie nazionali ad esaurimento, graduatorie da cui furono esclusi a suo tempo i docenti di ruolo di seconda fascia; ne discende il risultato paradossale che docenti in servizio di ruolo di seconda fascia da molti anni, in alcuni casi anche da circa vent'anni per i vincitori dell'ultimo concorso pubblico che è stato bandito, si possano trovare superati in carriera da docenti precari con tre anni di esperienza che vengono assunti direttamente su posti di ruolo di prima fascia, solo in quanto si sono trovati a svolgere incarichi annuali di docenza a tempo determinato su posti vacanti di questa categoria –:
   se il Ministro interrogato non intenda adottare le iniziative di competenza per l'emanazione al più presto possibile del regolamento per le procedure di reclutamento del personale dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam), atteso da quasi vent'anni, e come intenda procedere per garantire equità di trattamento ai docenti di ruolo di seconda fascia mediante una corretta valutazione del servizio prestato ai fini della loro promozione alla prima fascia sulla base del merito e delle competenze maturate.
(3-00311)


Iniziative volte a rafforzare i servizi consolari in Gran Bretagna, anche in considerazione degli sviluppi relativi alla «Brexit» – 2-00041; 3-00312

D) Interpellanza e interrogazione

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:
   la stampa segnala da tempo le difficoltà a rinnovare i documenti (passaporto o altro) o svolgere altri servizi indispensabili presso il consolato italiano a Londra, fatto che sta mettendo in difficoltà la comunità italiana lì domiciliata o residente, la cui gravità è accresciuta dal fatto che del marzo 2019 dovrebbe cessare, a causa della «Brexit», la libera circolazione garantita ai cittadini comunitari;
   tra i disservizi che si possono citare vi sono le lunghe attese, che possono durare mesi, per avere un appuntamento, il tempo perso (spesso sotto la pioggia e il vento londinese) per accedere agli uffici consolari e, spesso, l'inadeguatezza delle risposte;
   tra le segnalazioni, alcune riguardano il numero di telefono gratuito da comporre in determinate fasce orarie rispetto al quale è praticamente impossibile prendere la linea un numero a pagamento, che costa 15 pence al minuto, che è stato staccato «per le lamentele sui costi da parte dell'utenza»;
   la situazione è comprovata da un servizio di Striscia la notizia del 4 gennaio del 2018 e dalle proteste, talvolta irriferibili, sulla pagina facebook del consolato. La recente assunzione di dieci nuovi impiegati, con un contratto di un anno, in aggiunta ai 50 già presenti, ha appena alleviato la situazione;
   quella di Londra è la circoscrizione consolare più ampia del mondo, anche perché, dopo la chiusura della sede di Manchester, tutti i residenti in Gran Bretagna fanno riferimento alla capitale. La comunità italiana negli ultimi anni è esplosa: i connazionali registrati come residenti in Gran Bretagna sono oltre 290 mila iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero nel Regno Unito e tra i 700-800 mila gli italiani residenti in Gran Bretagna, come confermano le stime dello stesso consolato italiano nella capitale londinese;
   in occasione della seduta plenaria dei primi mesi del 2017, il Consiglio generale degli italiani all'estero ha richiamato l'attenzione del Governo sull'insostenibilità di tale situazione e sull'opportunità di provvedere al riguardo mediante la creazione di una struttura capace di decongestionare il consolato generale di Londra;
   a fronte di ciò appare incomprensibile come si sia potuto chiudere nel 2014 il consolato di Manchester, lasciandovi solo un ufficio consolare, ove si consideri che l'area della circoscrizione di Manchester si estendeva per circa 64.435 chilometri quadrati pari a Lombardia, Piemonte e Liguria messi assieme ed è, dopo Londra, la zona di maggiore accoglienza per il numero di italiani richiedenti il national insurance number (codice fiscale) come risulta dai dati ufficiali del HM Revenue and Customs della Gran Bretagna –:
   se il Governo non ritenga opportuno rafforzare il servizio consolare a Londra, a fronte del notevole impatto sull'attività lavorativa del consolato generale dovuto all'incremento massiccio di richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero da parte di cittadini italiani, dopo il «sì» alla «Brexit», dando corso a quanto previsto dall'ordine del giorno 9/4768-AR/9 accolto dal Governo pro tempore il 21 dicembre 2017;
   se, a fronte di una situazione di così evidente necessità e urgenza, il Ministro interrogato non ritenga di assumere iniziative per la riapertura del consolato di Manchester al quale affidare la missione di assolvere ai servizi indispensabili per i nostri connazionali residenti non solo nelle aree circostanti a Manchester, ma in tutto il Nord dell'Inghilterra;
   se non si ritenga opportuno affidare taluni servizi consolari, almeno in via temporanea, fino al normalizzarsi della situazione, ad agenzie in outsourcing, come fanno le strutture diplomatiche di altri Paesi;
   se più in generale, nel quadro del nuovo modello di approccio ai problemi dei cittadini, non si ritenga opportuno, invertendo le modalità di comportamento del precedente Governo, adeguare i servizi pubblici ai bisogni dei cittadini, piuttosto che obbligare i cittadini ad adeguarsi a servizi pubblici sempre più ridotti.
(2-00041) «Bond, Bendinelli, Baratto».


   UNGARO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto si apprende dalle dichiarazioni del capo negoziatore europeo per la «Brexit» Michel Barnier e dalle posizioni del Governo britannico, caratterizzate peraltro anche dall'acuirsi delle frizioni politiche interne, vi è la possibilità che i negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea si concludano senza un preciso accordo tra le due parti, ovvero con il cosiddetto « no deal» prima della data del 29 marzo 2019;
   l'attesa riunione del Consiglio europeo del 17 ottobre 2018 sulla «Brexit» ha portato a un altro nulla di fatto. Non si è trovato un compromesso sulle questioni che ancora bloccano un accordo definitivo e che riguardano soprattutto il confine irlandese. La Premier Theresa May ha tenuto un nuovo discorso davanti agli altri 27 Capi di Stato e di Governo dell'Unione, ma ha usato solo 15 dei 30 minuti a sua disposizione e soprattutto non ha proposto nessuna novità concreta rispetto alle posizioni già note del suo Governo. Secondo alcune fonti autorevoli citate dal Financial Times, il limite per negoziare un accordo è stato tacitamente posticipato da novembre a dicembre 2018;
   questo scenario è estremamente preoccupante, perché l'accordo Unione europea-Regno Unito prevede, tra gli altri temi, la tutela integrale dei diritti acquisiti civili dei cittadini italiani ed europei residenti nel Regno Unito, mentre con il « no deal» non vi sarebbero più differenze tra cittadini comunitari ed extracomunitari agli occhi delle autorità britanniche: si tratta di uno scenario preoccupante che prelude a probabili difficoltà per i cittadini italiani ed europei che non saranno in grado di ottenere il « settled status» per risiedere, lavorare e curarsi;
   già da alcuni mesi si registrano, anche in previsione della rivoluzione «Brexit» e nonostante il gran lavoro degli uffici da poco rinforzati in altre unità di personale, lunghe attese e criticità nei servizi consolari, ad esempio per il rilascio di passaporti, documenti d'identità, naturalizzazioni per matrimonio –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della questione e se non ritenga opportuno, in via temporanea, data la straordinarietà e unicità del processo di «Brexit» dall'Unione europea, adottare per il biennio 2019-2020 iniziative per il raddoppiamento, senza ulteriori oneri per lo Stato, di tutto il personale consolare presente in Gran Bretagna per risolvere il problema dell'inevaso e per affrontare le evidenti necessità future.
(3-00312)


Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali presso lo stabilimento Comital di Volpiano (Torino) – 3-00313

E) Interrogazione

   COSTANZO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il gruppo industriale Comital di Volpiano, operante nei settori delle laminazioni di alluminio per l'industria alimentare e farmaceutica, ha perfezionato, in data 9 luglio 2015, la cessione dell'attività di laminazione dello stabilimento di Volpiano e del marchio Comital al gruppo industriale francese Aedi;
   successivamente alla cessione, la società controllata di Aedi in Italia, Lamalu, ha rilevato le attività di fonderia e di laminazione a freddo;
   il 28 luglio 2017, la società Aedi ha comunicato alla rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali l'improvvisa apertura della procedura di licenziamento collettivo dei 148 dipendenti dello stabilimento di Volpiano per cessata attività, nonostante vi fossero numerose commesse e clienti;
   dopo tre mesi di presidio permanente dei lavoratori davanti ai cancelli della fabbrica, si era giunti al ritiro dei licenziamenti e all'accesso alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale per i 110 addetti coinvolti, fino al 21 novembre 2018;
   contestualmente alla procedura di licenziamento collettivo, l'azienda ha formulato istanza di concordato preventivo;
   il 19 giugno 2018, di fronte all'assenza di offerte d'acquisto, il tribunale di Ivrea ha dichiarato il fallimento delle aziende Lamalu e Comital, rigettando così l'ipotesi della continuità produttiva che avrebbe mantenuto in attività l'azienda, seppur in modo parziale;
   la dichiarazione di fallimento senza continuità produttiva ha comportato la cessazione della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti, che si ritrovano così senza stipendio e senza cassa integrazione;
   il curatore fallimentare nominato dal tribunale di Ivrea ha bandito una gara a evidenza pubblica per l'acquisto di Comital e Lamalu, creando un unico pacchetto con le due aziende e varando la procedura di vendita, che terminerà il 2 ottobre 2018;
   l'articolo 2, comma 70, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, l'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991;
   l'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 disciplinava l'accesso alla cassa integrazione per i lavoratori dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo o l'amministrazione straordinaria, riconoscendo loro di poter usufruire della cassa integrazione per un certo periodo di tempo ed evitando in tal modo il loro immediato licenziamento conseguente alla dichiarazione della procedura concorsuale;
   nonostante i dipendenti non percepiscano alcuna forma di sostegno al reddito, la quasi totalità ha deciso di non licenziarsi rinunciando alla «Naspi», nella speranza che la situazione possa risolversi;
   secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, in data 9 settembre 2018, il curatore non ha ricevuto offerte concrete –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, il Ministro interrogato per garantire la salvaguardia occupazionale degli oltre cento lavoratori di Comital, ad oggi rimasti senza reddito, né forme di sostegno;
   se non ritenga opportuno adottare iniziative volte alla riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, in modo da consentire ai lavoratori dipendenti di aziende in crisi e sottoposte a procedura concorsuale di poter usufruire ugualmente della cassa integrazione, garantendo loro una tutela al reddito anche in costanza di procedura concorsuali.
(3-00313)


Stato dei lavori di restauro e messa in sicurezza del campanile del Duomo di Sant'Andrea, sito a Portogruaro (Venezia) – 3-00314; 3-00315

F) Interrogazioni

   FOGLIANI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   il campanile di Portogruaro, risalente al dodicesimo secolo, pende di 2,5 millimetri l'anno in direzione Nordovest e le sollecitazioni sono sempre più numerose e critiche;
   il più recente intervento di raddrizzamento dei fuori piombo è avvenuto nel 1963 attraverso un consolidamento generale dell'inclinazione; nel 2005 è stato invece eseguito un consolidamento del solo parametro murario della parte bassa;
   ormai la sua inclinazione sta assumendo aspetti ogni giorno sempre più preoccupanti;
   la legge di stabilità per il 2017 ha approvato un piano di investimenti per il patrimonio culturale nazionale;
   con decreto ministeriale del 19 febbraio 2018, il Ministero per i beni e le attività culturali ha assegnato la somma di 4.200.000 euro per il restauro del campanile, mettendo in sicurezza e valorizzando un bene simbolo del comune di Portogruaro –:
   quale sia ad oggi lo stato dell'arte dei lavori di ristrutturazione di un bene artistico pubblico che rappresenta per il comune una risorsa strategica per la valorizzazione del territorio.
(3-00314)


   MORETTO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto ministeriale del 19 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comitato tecnico-scientifico del Ministero per i beni e le attività culturali ha approvato un piano di investimenti per il patrimonio culturale nazionale dell'ammontare di 597.058.875 euro, realizzando il più importante progetto antisismico finora finanziato per i musei statali, che prevede una serie di azioni per la riqualificazione delle periferie urbane e numerosi restauri di beni culturali segnalati dal territorio;
   il piano, che attinge al Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017, risponde a una visione organica che considera strategico il ruolo del patrimonio culturale nelle politiche di tutela, sviluppo e promozione dei territori;
   fra i progetti finanziati dal piano di cui all'allegato 2 del citato decreto, con un'assegnazione di 4.200.000 euro, fa parte l'intervento finalizzato alla verifica del rischio sismico, alla riduzione delle vulnerabilità e al restauro della Torre del Duomo di Sant'Andrea Apostolo di Portogruaro;
   tale intervento offre una soluzione finalmente operativa per far fronte ad un problema irrisolto da anni, mettendo in sicurezza e valorizzando un bene simbolo del comune di Portogruaro; il campanile del Duomo di Sant'Andrea è, infatti, interessato da un progressivo cedimento fondazionale che nel tempo ne sta compromettendo gravemente la stabilità;
   per i contributi, interamente a fondo perduto, destinati al restauro della Torre del Duomo, si rilevano però dei ritardi nell'individuazione del soggetto beneficiario, dal momento che diversi sono i soggetti istituzionali interessati, a vario titolo, direttamente ed indirettamente, dall'intervento;
   da recenti fonti stampa si è appreso che le risorse sarebbero state assegnate dal Ministero per i beni e le attività culturali alla soprintendenza competente, che risulterebbe dunque il soggetto titolato all'intervento e che pare intenda avvalersi della collaborazione del comune e delle sue strutture per la realizzazione dell'impegnativo intervento di restauro e di messa in sicurezza della struttura –:
   se il Ministro interrogato sia conoscenza dei ritardi nell'individuazione del soggetto beneficiario del finanziamento di 4.200.000 euro per la verifica del rischio sismico, la riduzione delle vulnerabilità e il restauro della Torre del Duomo di Sant'Andrea Apostolo di Portogruaro e come intenda procedere per garantire che si avviino celermente i lavori di ristrutturazione per la salvaguardia di un bene storico artistico pubblico e per la sicurezza dei cittadini.
(3-00315)


Iniziative in ordine alle criticità relative alla casa circondariale di Como, con particolare riferimento alla carenza di agenti di polizia penitenziaria – 3-00316

G) Interrogazione

   BUTTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il carcere del Bassone di Como, a 35 anni dalla sua apertura, versa in una grave e non più tollerabile situazione di carenza di personale e di degrado gestionale, a cui si aggiunge un elevato indice di sovraffollamento della popolazione detenuta;
   in particolare, gli agenti di polizia penitenziaria sono costretti a lavorare in condizioni particolarmente difficili, stante, appunto, la mancata assegnazione di un numero adeguato di unità di personale di polizia penitenziaria, che si somma all'altrettanto grave sovraffollamento della casa circondariale, pari al 186 per cento;
   l'insopportabile sovraccarico di lavoro e le carenze organizzative e gestionali si sommano ai gravi problemi strutturali dell'istituto penitenziario – che richiederebbe consistenti interventi di manutenzione – con il rischio di compromettere l'igiene e la salubrità dell'ambiente;
   gli automezzi in dotazione al nucleo traduzioni e piantonamenti sono spesso inidonei;
   alcuni mezzi segnano dai 300 ai 500 mila chilometri e diversi di questi risultano privi di collaudo, mettendo a rischio la sicurezza sul lavoro degli operatori;
   come se non bastasse vi sono stati, e in qualche caso sussistono ancora, problemi per l'assegnazione degli alloggi annessi all'istituto di pena, ancora vuoti;
   non è più accettabile l'indifferenza da parte degli organi istituzionali a vari livelli, che costringe il personale di polizia penitenziaria ad operare sotto organico nell'assoluta incertezza professionale, al di sotto dei livelli minimi di sicurezza previsti, oltreché a subire continue vessazioni in relazione alla qualità del proprio vivere quotidiano –:
   quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per la soluzione dei gravi problemi esposti in premessa.
(3-00316)


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018 (A.C. 1201-A)

A.C. 1201-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1201-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.3, 4.150, 8.150, 8.151, 13.150, 14.150, 15.8, 15.9, 15.10, 15.12, 15.41, 15.42, 15.45, 21.1 e 21.2 contenuti nel fascicolo n. 1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e non compresi nel fascicolo n. 1.

A.C. 1201-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)
   1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);
   2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);
   3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);
   4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019);
   5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);
   6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
   7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
   8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
   9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
   10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
   11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
   12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
   13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020);
   14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
   15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);
   16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
   17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
   18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);
   19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
   20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
   21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
   22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020).
   23) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

  Al comma 1, Allegato A, dopo il n.  2, aggiungere il seguente:
   2-bis) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);.
1. 1. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, Allegato A, dopo il n.  5, aggiungere il seguente:
   5-bis) direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 6 giugno 2018);.
1. 2. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, Allegato A, dopo il n.  22, aggiungere il seguente:
   22-bis) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020)
1. 150. Torto.
(Approvato)

A.C. 1201-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

  Sopprimerlo.
2. 1. Montaruli, Lollobrigida.

A.C. 1201-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;
   b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle «Comunità europee» con il riferimento all’«Unione europea»;
   c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
   d) modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione, nonché sopprimere, al medesimo articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), le seguenti parole: «in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria»;
   e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
   f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;
   g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;
   h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;
   i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonché prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.

  2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*3. 1. Montaruli, Lollobrigida.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*3. 4. Bazoli, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:, ove necessario,

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    lettera
g), sopprimere le parole: , ove necessario,
    lettera h), sopprimere le parole: , ove necessario,
    lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: , ove necessario,.
**3. 5. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:, ove necessario,

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    lettera
g), sopprimere le parole: , ove necessario,
    lettera h), sopprimere le parole: , ove necessario,
    lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: , ove necessario,.
**3. 150. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
3. 2. Montaruli, Lollobrigida.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive;
3. 3. Montaruli, Lollobrigida.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e per le persone giuridiche riconosciute responsabili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2017/1371, siano applicate, ove ne ricorrano i presupposti, anche le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in aderenza all'articolo 9 della medesima direttiva, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive;
3. 151. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

A.C. 1201-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO»).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, le sedi e il numero dei procuratori europei delegati, sentito il Consiglio superiore della magistratura;
   b) prevedere che le funzioni di procuratore europeo delegato siano esercitate da non meno di due magistrati del pubblico ministero che esercitano le loro funzioni presso i tribunali dei capoluoghi di distretto;
   c) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO;
   d) integrare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione nel caso di avocazione da parte dell'EPPO ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
   e) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione; esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale;
   f) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in particolare:
    1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/ 1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione;
    2) modificare la disciplina del procedimento disciplinare dei magistrati in modo che siano inibiti alle autorità disciplinari la rimozione dall'incarico di un procuratore europeo delegato o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 senza il consenso del procuratore capo europeo; prevedere, in tali casi, che, se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa chiedere al collegio dell'EPPO di esaminare la questione;
    3) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui ai numeri 1) e 2) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato;
   g) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalità con le norme del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina procedimentale nazionale in materia di valutazioni di professionalità, facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;
   h) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;
   i) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;
   l) prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente se:
    1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;
    2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;
    3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;
    4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale;
   m) prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio;
   n) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
   o) prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;
   p) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939.

  4. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 205.326 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO»).

  Sopprimerlo.
4. 250. Claudio Borghi.

  Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.

  Conseguentemente:
   al comma 3:
    alla lettera
a), premettere la seguente:
   Oa) individuare l'autorità competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento;
    sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a concludere l'accordo con il procuratore capo europeo diretto ad individuare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresì il relativo procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni di ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o più uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;
   b) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939 l'autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione;
   b-bis) prevedere che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso spese a carico della procura europea, non possa eccedere i limiti di cui agli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, e 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
    alla lettera d), sostituire le parole: avocazione da parte dell'EPPO ai sensi dell'articolo 27 con le seguenti: decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28
    alla lettera f), sopprimere il numero 2);
    dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   q) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.
    dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera 0a), l'autorità nazionale competente a designare a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939 i tre candidati al posto di procuratore europeo è il Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia provvede alla designazione nell'ambito di un elenco di nove candidati proposto dal Consiglio superiore della magistratura. A tali fini il Consiglio superiore della magistratura procede alla selezione dei candidati sulla base di criteri stabiliti d'intesa con il Ministro della Giustizia, secondo le modalità di selezione stabilite nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16. La procedura di designazione di cui al presente comma è regolata dalle pertinenti disposizioni della legge 14 marzo 2005, n. 41, in quanto compatibili. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 si applica il comma 70 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso spese a carico della procura europea, non può eccedere i limiti di cui agli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, e 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
    sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 251. Battelli, Scutellà.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: le sedi con le seguenti: la sede.
4. 2. Migliore, De Luca, Verini, Bazoli.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: che esercitano fino alla fine della lettera, con le seguenti:, addetti a procure distrettuali della Repubblica che abbiano superato la terza valutazione, nominati dal Consiglio superiore della magistratura anche sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 3. Tali funzioni sono esercitate nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione. Per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni di procuratore europeo delegato si provvede senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica;.
4. 3. Migliore, De Luca, Verini, Bazoli.

A.C. 1201-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;
   b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;
   c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
   d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
   e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;
   f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;
   g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;
   h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;
   i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:
    1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
   l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1201-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2017/828 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente per le materie disciplinate dalla normativa da attuare, perseguendo gli obiettivi previsti dalla direttiva medesima, come, in particolare, quello di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e l'impegno degli stessi;
   b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente a fornire alla Commissione europea le informazioni in materia di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2017/828;
   c) individuare la percentuale di azioni o diritti di voto, non superiore allo 0,5 per cento, al di sopra della quale le società sono autorizzate a identificare i propri azionisti, anche al fine di garantire l'efficienza del mercato del controllo societario;
   d) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla disciplina vigente al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva (UE) 2017/828 concernenti la trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto;
   e) apportare alla disciplina in materia di relazione sulla remunerazione contenuta nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche necessarie all'adeguamento alle disposizioni sulla politica di remunerazione e sugli obblighi informativi di cui alla direttiva (UE) 2017/828, ferma restando la disciplina in materia prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
   f) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;
   g) apportare alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate le modifiche necessarie ad assicurarne la conformità con le disposizioni della direttiva (UE) 2017/828, preservando, ove con quest'ultima compatibili, i presìdi di tutela già previsti dal diritto nazionale e, in particolare, i princìpi generali di cui all'articolo 2391-bis del codice civile, ferma restando la disciplina in materia prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
   h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità nazionali competenti, nel rispetto della ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza, per individuare termini e modalità di attuazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/828 per le finalità specificamente previste dalla stessa e dalla regolamentazione dell'Unione europea attuativa della medesima direttiva;
   i) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro;
   l) apportare tutte le occorrenti abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni adottate in attuazione del presente articolo.

  2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti).

  Al comma 2, sostituire le parole da: Ministro per gli affari europei fino alla fine del comma, con le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
6. 150. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

A.C. 1201-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852;
   b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;
   c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera a), alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla lettera b);
   d) fissare i princìpi e le modalità di interazione con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con particolare riferimento alle facoltà di cui all'articolo 16 della medesima direttiva.

  2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1201-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori;
   b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli;
   c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
   d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo alla necessità di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonché la proporzionalità degli oneri amministrativi per le imprese interessate;
   e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti;
   f) prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo eventuale supplemento, nonché, quando applicabile, in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, prevedere la responsabilità dei soggetti interessati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la responsabilità dell'autorità competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento;
   g) designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo regolamento;
   h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1029, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo, nonché nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;
   i) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità all'articolo 40 del medesimo regolamento;
   l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a quanto previsto in materia di segnalazione delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE).

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'introduzione dell'obbligo in capo agli istituti di credito di inserire nei prospetti di vendita gli scenari probabilistici e la percentuale di rischio relativi alle singole emissioni di obbligazioni subordinate emesse dagli stessi.
8. 1. Occhionero, Fornaro, Pastorino, Fassina.
(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie, in conformità con la direttiva CE n. 112 del 2006 e con le indicazioni della sentenza 10 novembre 2016, C-432/15 della Corte EDU, al fine di non intendere i differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto legislativo quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, ed al fine di considerare i premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti, corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica;
8. 150. Battilocchio, Rossello, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono da intendere corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica.
8. 151. Battilocchio, Rossello, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.
(Inammissibile)

A.C. 1201-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela dell'integrità dei mercati finanziari;
   b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel medesimo regolamento;
   c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del medesimo regolamento;
   d) prevedere che le autorità di cui alla lettera c) possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dal titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari).

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: con le altre disposizioni vigenti aggiungere le seguenti:, anche attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza.
*9. 150. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: con le altre disposizioni vigenti aggiungere le seguenti:, anche attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi
comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza.
*9. 151. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.
(Approvato)

A.C. 1201-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
   b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
   d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;
   e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
   f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
   g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
   h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
   i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
   l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
   m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
   n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;
   o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;
   p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

A.C. 1201-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/ 120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;
   b) individuare il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, d), e), f) e h), del medesimo regolamento;
   c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, ai sensi degli articoli da 104 a 107 del medesimo regolamento, nei settori di competenza come individuati dalla lettera b) del presente comma;
   d) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;
   e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle tariffe, il cui gettito deve essere versato a un apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all'autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, al Ministero della salute, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
   f) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;
   g) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

A.C. 1201-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
   b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali;
   c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
   d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
   e) abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 12.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE).

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, secondo princìpi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità, tali da non generare aggravi di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti.
12. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

A.C. 1201-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
    2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;
    3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
    4) individuare misure per l'incentivazione del recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi;
   b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
    2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;
    3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
    4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
   c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
    2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
    3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
    4) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;.
13. 13. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e introdurre la responsabilità finanziaria e una sanzione amministrativa per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti.
13. 1. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo.
*13. 2. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo.
*13. 16. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) individuare misure per sviluppare e incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili e rimuovere gli ostacoli per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili;.
13. 15. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;.
13. 15.(Testo modificato nel corso della seduta) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4), con il seguente:
   4) individuare misure per sviluppare e incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi e rimuovere gli ostacoli per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili;.
13. 3. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   5) introdurre l'obbligo ai produttori di autovetture o di loro componenti di coprire i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una sanzione amministrativa a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.
13. 4. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) adeguare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
    2) definire condizioni, requisiti e standard operativi, nonché le relative modalità di controllo, per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE.
13. 17. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis)
recepire la nuova direttiva sulla base di princìpi di semplificazione amministrativa, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n.  65;
13. 18. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici;.
13. 19. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo riguardo i piccoli elettrodomestici;.
13. 5. Occhionero, Fornaro, Muroni.

A.C. 1201-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonché la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;
   b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
    2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
    3) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
    4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
    5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei princìpi di prossimità e di autosufficienza;
   c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
armonizzare la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la normativa stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento UE 2017/997.
14. 151. Berlinghieri, De Luca, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
14. 152. Berlinghieri, De Luca, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: per gli affari europei fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per gli affari europei, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute.
14. 153. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

A.C. 1201-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) procedere al riordino dei princìpi generali di riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali;
    2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il riconoscimento;
    3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto obbligato della filiera;
    4) definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
    5) nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;
    6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;
    7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
    8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;
   b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:
    1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori;
    2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo;
    3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;
    4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalità;
    5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;
    6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
    7) garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli;
   c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
   d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV-bis alla medesima direttiva (UE) 2008/98/CE nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
    2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio «chi inquina paga»;
    3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851;
    2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;
    3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
    4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;
   f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;
   g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
   h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;
   i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole come attività non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
   l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014;
   m) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;
    2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
    3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della tempestività della decisione finale;
    4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista l'emanazione di atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
    5) con riferimento alle competenze dello Stato:
     5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di governo territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;
     5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni volte alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata dei rifiuti;
     5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
     5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;
     5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione;
     5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;
    6) con riferimento alle competenze delle regioni:
     6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
     6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di governo, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
     6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;
    7) con riferimento alle competenze delle province e delle città metropolitane:
     7.1) prevedere la possibilità che l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o alla città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio;
     7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;
    8) con riferimento alle competenze dei comuni:
     8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;
     8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
    9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli enti di governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di giovarsi di strutture amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri adeguati allo scopo;
    10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
   n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.

  2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

  Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: garantendo che sia assicurata la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851/UE, tenendo conto delle discipline specifiche dei settori dei rifiuti di imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAEE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali e animali, introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria e grande distribuzione alimentare, dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 1) con i seguenti:
   1) procedere alla riforma tenendo conto che la finalità prioritaria è quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal legislatore dell'Unione europea e italiano;
   1-bis) procedere senza pregiudicare la capacità dei modelli di governance vigenti, che già da tempo assicurano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal legislatore dell'Unione europea e/o italiano, di continuare a garantire il livello di performance ambientale finora ottenuto;
   1-ter) introdurre, laddove sprovvisti, per i regimi EPR, obiettivi minimi ambientali misurabili e recepire i nuovi obiettivi previsti dalle direttive 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/2018/UE previsti per i rifiuti urbani, per quelli di imballaggio e per il conferimento in discarica, valutando l'opportunità di definirne di più ambiziosi anche in altri settori, previa consultazione delle categorie interessate;
   1-quater) nella gestione dei rifiuti urbani, assicurare la migliore interazione tra l'azione dei soggetti sottoposti ai regimi EPR e quella svolta dagli ATO o dai gestori dei servizi;
   1-quinquies) definire in maniera chiara il ruolo e la responsabilità spettante ai produttori dei rifiuti/consumatori.
15. 1. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, nonché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:.
15. 38. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: al riordino fino alla fine della lettera, con le seguenti: a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano;
15. 39. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE.
*15. 2. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE.
*15. 40. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: in caso di costituzione di sistemi collettivi,

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, sostituire le parole da: ambientale fino a: in relazione alla con le seguenti:, individuando i criteri e princìpi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la.
**15. 3. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: in caso di costituzione di sistemi collettivi,

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, sostituire le parole da: ambientale fino a: in relazione alla con le seguenti:, individuando i criteri e princìpi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la.
**15. 43. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   4-bis) prevedere che i regimi EPR garantiscano un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti da parte dei regimi EPR possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;.
15. 4. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   4-bis) prevedere l'introduzione di regimi EPR anche nel settori dell'industria e della grande distribuzione alimentare, inclusi i mercati generali ed escludendo i coltivatori diretti, nel settore del tessile e in quello edile al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, definendo obiettivi minimi di riciclaggio e, laddove possibile, di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, imponendo specifici programmi di prevenzione;.
15. 5. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   4-bis) prevedere, in via di principio, la copertura totale dei costi efficienti di gestione dei rifiuti a carico dei produttori sottoposti al regime EPR e definendo i settori sottoposti alle deroghe, anche relativamente ai veicoli fuori uso, RAEE e batterie e pile esauste, di cui all'articolo 8-bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/UE, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE;
15. 6. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole: ed estendere.
15. 250. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:
   8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
   9) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   10) prevedere che il sistema definisca:
    10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
    10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
    10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
    10.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);
    10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
    10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
    10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
    10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;
   11) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;.
15. 46. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di
contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;.
*15. 7. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;.
*15. 44. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità.
**15. 8. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità.
**15. 41. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
   4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;
   5) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;
   6) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;.
15. 42. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alla riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;.
15. 9. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;.
15. 10. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;.
15. 11. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e princìpi:
    1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;
    2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;
    3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;.
*15. 12. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e princìpi:
    1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di preven
zione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;
    2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;
    3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;.
*15. 45. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:, di concerto fino a: sviluppo economico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: di imballaggi, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della.
15. 150. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

A.C. 1201-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
   b) adeguare, anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;
   c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;
   d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi da passeggeri;
   e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri).

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: penali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
16. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: consistenti fino a: 15.000 euro.
16. 3. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di cui alla lettera fino alla fine della lettera, con le seguenti: derivanti dall'inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;.
16. 4. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: i Ministri degli affari esteri fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro della giustizia.
16. 150. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

A.C. 1201-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 17.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili;
   b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
   c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999;
   d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;
   e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;
   f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 17.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri).

   Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: sulla sicurezza fino alla fine della lettera con le seguenti: in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione;.
17. 150. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.
(Approvato)

A.C. 1201-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 18.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi;
   b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
   c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
   d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
   e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la Direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio).

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: penali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
18. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) per quanto riguarda specificatamente le navi veloci da passeggeri, a evitare duplicazioni per quanto attiene alle procedure di controllo attualmente previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.  435.
18. 1. Montaruli, Lollobrigida.

A.C. 1201-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, con abrogazione espressa delle disposizioni di settore incompatibili e, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
   b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;
   c) prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;
   d) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti;
   e) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
   f) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
   g) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;
   h) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
   i) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
   l) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom).

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis)
prevedere a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione all'ISIN dei dati relativi alla tipologia e quantità di detti sorgenti e rifiuti radioattivi, secondo modalità, procedure e tempi disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
   b-ter) provvedere alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazioni delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;
19. 150. Lucchini, Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) prevedere a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione all'ISIN dei dati relativi alla tipologia e quantità di detti sorgenti e rifiuti radioattivi;
   b-ter) provvedere alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazioni delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;
19. 150.(Testo modificato nel corso della seduta) Lucchini, Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.
(Approvato)

A.C. 1201-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 20.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione di adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e con le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento;
   b) definizione delle modalità dei controlli ex post di cui alla lettera a) del presente comma, in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;
   c) istituzione, presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte;
   d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente comma, almeno nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio).

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere che il medesimo Comitato coordini le attività anche ai fini della Relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di audit svolti da soggetti terzi indipendenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;
20. 150. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.
(Approvato)

A.C. 1201-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo, oltre a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefìci, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato: a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici; a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio. A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia.
21. 2. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo assicura, inoltre, che le norme introdotte contengano la previsione di benefici fiscali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
21. 1. Montaruli, Lollobrigida.

A.C. 1201-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 22.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2017.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;
   b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;
   c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;
   d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 22.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010).

  Al comma 3, lettera a) dopo le parole: alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, aggiungere le seguenti: e in coerenza con le disposizioni degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di approvvigionamento di gas naturale
22. 150. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi

A.C. 1201-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione.

A.C. 1201-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/821, il quale stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio;
    il Regolamento sui « conflict minerals» prevede una serie di prescrizioni e vincoli al fine di promuovere pratiche responsabili da parte delle imprese importatrici dell'Unione europea di stagno, tantalio, tungsteno e oro, provenienti da zone ad alto rischio o interessate da conflitti armati e per ridurre il finanziamento dei gruppi armati in tali zone con i proventi dello sfruttamento dei minerali locali;
    l'obiettivo è rendere tracciabile la catena di rifornimento e commercio e contribuire all'azione di contrasto dei traffici illeciti, in particolare in quei paesi (in particolare Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, Repubblica Centrafricana, Colombia, Myanmar) dove il business illegale di materie prime produce e alimenta conflitti violenti, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto;
    i più conosciuti «minerali da conflitto» sono stagno, tantalio, tungsteno e oro, fondamentali per l'industria elettronica, anche se altri minerali risultano determinanti, come il coltan, la giada, il rame, ecc., e pur tuttavia non ricompresi nel suddetto Regolamento;
    la nuova normativa europea rappresenta comunque un primo passo fondamentale nel contrasto dei «minerali da conflitto» ed ha accolto, durante la fase ascendente del procedimento legislativo europeo, anche alcune richieste avanzate da Confindustria, con particolare riguardo alla fissazione di soglie di volumi di importazione al di sotto delle quali le imprese sono esenti dagli obblighi previsti dal Regolamento medesimo;

  rileva anche la previsione di un periodo transitorio che posticipa l'entrata in vigore e l'applicazione di numerose disposizioni (articolo 1, paragrafo 5, articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, articolo 8, paragrafi 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafi 1,2, 3, e 4, articoli 12 e 13, articolo 16, paragrafo 3, e articolo 17) a decorrere dal 1o gennaio 2021, per permettere a imprese e amministrazioni degli Stati membri, preposte al controllo degli adempimenti, di porre in atto gradualmente i cambiamenti necessari ad ottemperare quanto previsto dal Regolamento medesimo;
    tenuto conto dell'impatto di tale normativa sulle piccole e medie imprese, chiamate ad uno sforzo specifico per assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali d'importazione, è necessario monitorare fin da ora le nuove linee guida redatte dalla Commissione europea, rivolte a imprese e autorità competenti, per supportare gli operatori coinvolti, predisponendo strumenti informativi e di supporto utili a realizzare un'efficace implementazione della nuova normativa in materia,

impegna il Governo

a predisporre, nelle more del periodo di transizione di tre anni previsto dalla normativa europea in materia, adeguati e specifici strumenti informativi e di supporto alle imprese e agli operatori del settore italiani coinvolti, con particolare riguardo all'impatto delle nuove disposizioni sulle PMI.
9/1201-A/1Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/821, il quale stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio;
    il Regolamento sui « conflict minerals» prevede una serie di prescrizioni e vincoli al fine di promuovere pratiche responsabili da parte delle imprese importatrici dell'Unione europea di stagno, tantalio, tungsteno e oro, provenienti da zone ad alto rischio o interessate da conflitti armati e per ridurre il finanziamento dei gruppi armati in tali zone con i proventi dello sfruttamento dei minerali locali;
    l'obiettivo è rendere tracciabile la catena di rifornimento e commercio e contribuire all'azione di contrasto dei traffici illeciti, in particolare in quei paesi (in particolare Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, Repubblica Centrafricana, Colombia, Myanmar) dove il business illegale di materie prime produce e alimenta conflitti violenti, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto;
    i più conosciuti «minerali da conflitto» sono stagno, tantalio, tungsteno e oro, fondamentali per l'industria elettronica, anche se altri minerali risultano determinanti, come il coltan, la giada, il rame, ecc., e pur tuttavia non ricompresi nel suddetto Regolamento;
    la nuova normativa europea rappresenta comunque un primo passo fondamentale nel contrasto dei «minerali da conflitto» ed ha accolto, durante la fase ascendente del procedimento legislativo europeo, anche alcune richieste avanzate da Confindustria, con particolare riguardo alla fissazione di soglie di volumi di importazione al di sotto delle quali le imprese sono esenti dagli obblighi previsti dal Regolamento medesimo;

  rileva anche la previsione di un periodo transitorio che posticipa l'entrata in vigore e l'applicazione di numerose disposizioni (articolo 1, paragrafo 5, articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, articolo 8, paragrafi 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafi 1,2, 3, e 4, articoli 12 e 13, articolo 16, paragrafo 3, e articolo 17) a decorrere dal 1o gennaio 2021, per permettere a imprese e amministrazioni degli Stati membri, preposte al controllo degli adempimenti, di porre in atto gradualmente i cambiamenti necessari ad ottemperare quanto previsto dal Regolamento medesimo;
    tenuto conto dell'impatto di tale normativa sulle piccole e medie imprese, chiamate ad uno sforzo specifico per assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali d'importazione, è necessario monitorare fin da ora le nuove linee guida redatte dalla Commissione europea, rivolte a imprese e autorità competenti, per supportare gli operatori coinvolti, predisponendo strumenti informativi e di supporto utili a realizzare un'efficace implementazione della nuova normativa in materia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre, nelle more del periodo di transizione di tre anni previsto dalla normativa europea in materia, adeguati e specifici strumenti informativi e di supporto alle imprese e agli operatori del settore italiani coinvolti, con particolare riguardo all'impatto delle nuove disposizioni sulle PMI.
9/1201-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.


   La Camera in sede di esame della Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018,
   premesso che:
    il legislatore del 2017 andando a modificare il Codice dell'ambiente ha introdotto nuove norme sugli imballaggi e soprattutto nuove sanzioni per la violazione dei Divieti di commercializzazione delle borse di plastica di cui all'articolo 226-bis e di Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero di cui all'articolo 226-ter;
    la norma tuttavia non prevede una gradualità delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 261 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, per le ipotesi meno gravi di mancato inserimento del costo della busta nello scontrino fiscale: al riguardo appare piuttosto singolare che la multa per tali ipotesi sia di gran lunga superiore a quella prevista per la mancata emissione dell'intero scontrino fiscale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471;
    sarebbe pertanto opportuno introdurre una sanzione amministrativa pecuniaria inferiore per i soli casi di violazione del secondo comma dell'articolo 226-bis e del quinto comma dell'articolo 226-ter del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere alla modifica dell'articolo 261 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, introducendo per la sola ipotesi di mancato inserimento del costo della busta nello scontrino fiscale una sanzione amministrativa pecuniaria inferiore a quella prevista, che attualmente va dai da 2.500 a 25.000 euro.
9/1201-A/2Zanotelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, all'articolo 1, contiene una delega al Governo per il recepimento di un elenco di direttive – contenute nell'Allegato A – al fine di recepire queste ultime nell'ordinamento nazionale;
    il provvedimento, al citato Allegato A, non annovera tra i menzionati atti normativi la direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE);
    il relativo termine per il recepimento è scaduto il 6 giugno 2018,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie per il recepimento al fine di recepire la direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, al fine di evitare la relativa procedura d'infrazione.
9/1201-A/3Pettarin, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, all'articolo 1, contiene una delega al Governo per il recepimento di un elenco di direttive – contenute nell'Allegato A – al fine di recepire queste ultime nell'ordinamento nazionale;
    il provvedimento, al citato Allegato A, non annovera tra i menzionati atti normativi la direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE);
    il relativo termine per il recepimento è scaduto il 6 giugno 2018,

impegna il Governo

a proseguire le attività di predisposizione del decreto ministeriale di recepimento della direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, al fine di evitare la relativa procedura d'infrazione.
9/1201-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pettarin, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15, comma 1, lettera m), punto 5.5 prevede di «assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione»;
    l'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni comma 3 (Piani Regionali di Gestione Rifiuti), prevede alla lettera q) che tali Piani contengano anche il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Direttiva Discariche;
    l'articolo 199, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che i piani per la bonifica delle aree inquinate siano parti integranti dei rispettivi piani regionali per la gestione dei rifiuti;
    con procedura di infrazione 2003/2077 (causa C-135/05) la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a causa della non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui «rifiuti», 91/689/CEE sui «rifiuti pericolosi» e 1999/31 /CE sulle «discariche». Le discariche contestate dalla sentenza ammontano a 218 siti di cui 16 contenenti rifiuti pericolosi;
    il 2 dicembre 2014 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia al pagamento, per le suddette violazioni, di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità semestrale di 42,8 milioni di euro da pagarsi fino all'esecuzione completa della sentenza. La causa C196-13 ha inoltre condannato lo Stato italiano a versare ulteriori 200 mila euro ogni 6 mesi per ciascuna delle discariche contestate non ancora bonificata, importi che verranno raddoppiati in caso di siti contenenti rifiuti pericolosi;
    risulta doveroso verificare, nelle more di quanto previsto alle competenze statali di cui al citato articolo 15 in materia di verifica dei contenuti dei piani regionali e della loro attuazione, verificare il concreto avanzamento delle procedure di bonifica anche in considerazione della suddetta procedura di infrazione,

impegna il Governo

a verificare, nelle attività di cui al citato articolo 15, comma 1, lettera m), punto 5.5, anche l'aggiornamento e lo stato di attuazione dei Piani Regionali di Bonifica dei siti inquinati, con particolare attenzione nei confronti delle attività di bonifica dei siti inseriti nella procedura di infrazione UE 2003/2077.
9/1201-A/4Ilaria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15, comma 1, lettera m), punto 5.5 prevede di «assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione»;
    l'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni comma 3 (Piani Regionali di Gestione Rifiuti), prevede alla lettera q) che tali Piani contengano anche il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Direttiva Discariche;
    l'articolo 199, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che i piani per la bonifica delle aree inquinate siano parti integranti dei rispettivi piani regionali per la gestione dei rifiuti;
    con procedura di infrazione 2003/2077 (causa C-135/05) la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a causa della non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui «rifiuti», 91/689/CEE sui «rifiuti pericolosi» e 1999/31 /CE sulle «discariche». Le discariche contestate dalla sentenza ammontano a 218 siti di cui 16 contenenti rifiuti pericolosi;
    il 2 dicembre 2014 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia al pagamento, per le suddette violazioni, di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità semestrale di 42,8 milioni di euro da pagarsi fino all'esecuzione completa della sentenza. La causa C196-13 ha inoltre condannato lo Stato italiano a versare ulteriori 200 mila euro ogni 6 mesi per ciascuna delle discariche contestate non ancora bonificata, importi che verranno raddoppiati in caso di siti contenenti rifiuti pericolosi;
    risulta doveroso verificare, nelle more di quanto previsto alle competenze statali di cui al citato articolo 15 in materia di verifica dei contenuti dei piani regionali e della loro attuazione, verificare il concreto avanzamento delle procedure di bonifica anche in considerazione della suddetta procedura di infrazione,

impegna il Governo

a verificare, nelle attività di cui al citato articolo 15, comma 1, lettera m), punto 5.5, anche l'aggiornamento e lo stato di attuazione dei Piani Regionali di Bonifica dei siti inquinati.
9/1201-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ilaria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, all'articolo 1, contiene una delega al Governo per il recepimento di un elenco di direttive – contenute nell'Allegato A – al fine di recepire queste ultime nell'ordinamento nazionale;
    il provvedimento, al citato Allegato A, non annovera tra i menzionati atti normativi la direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE);
    il relativo termine per il recepimento è scaduto il 21 agosto 2018,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie per il recepimento al fine di recepire la direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017, al fine di evitare la relativa procedura d'infrazione.
9/1201-A/5Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Cosimo Sibilia, Vietina, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, all'articolo 1, contiene una delega al Governo per il recepimento di un elenco di direttive – contenute nell'Allegato A – al fine di recepire queste ultime nell'ordinamento nazionale;
    il provvedimento, al citato Allegato A, non annovera tra i menzionati atti normativi la direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE);
    il relativo termine per il recepimento è scaduto il 21 agosto 2018,

impegna il Governo

a proseguire le attività di predisposizione del decreto ministeriale di recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017, al fine di evitare la relativa procedura d'infrazione.
9/1201-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Cosimo Sibilia, Vietina, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 inerente la Procura europea (c.d. EPPO);
    l'EPPO è un ufficio requirente volto, in particolare, al perseguimento e rinvio a giudizio di autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
    gli obblighi di adeguamento previsti dal provvedimento in esame riguardano, in particolare, l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione;
    la legge di delegazione europea sancisce l'ennesima cessione di sovranità dell'Italia nei confronti dell'Europa e la procura europea, in particolare, nel perseguimento dei reati che ledono generici ”interessi finanziari” dell'UE, rischia di trasformarsi in un cappio che rallenta l'Italia nel perseguimento di quegli stessi reati;
    la Procura Europea, infatti, se da un lato rappresenta un terreno di sfida decisivo per il futuro dell'Unione, dall'altro, occupandosi della protezione di interessi economico-finanziari connessi al mercato unico, ma con possibilità espansive verso la lotta contro il crimine transnazionale in senso lato, rischia di sovrapporsi e ingerire la sovranità statale;
    è già aperto, infatti, il dibattito per l'estensione della competenza della Procura ad ulteriori reati, tutelando interessi che nulla hanno a che fare con il nostro interesse nazionale;
    analoghe preoccupazioni sono state espresse anche dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a evitare nuove cessioni della sovranità nazionale, tutelare l'ordinamento penale italiano, preservando, in particolare, la normativa a contrasto delle mafie e della criminalità organizzata, dettagliando le fattispecie di competenza della Procura europea ed escludendone l'estensione rispetto alla direttiva in esame;
   a trasmettere ad entrambi i rami del Parlamento, in sede di esame della Legge di delegazione europea, un prospetto puntuale degli Stati che hanno recepito le direttive europee in esame.
9/1201-A/6. (Nuova formulazione) Montaruli, Lollobrigida, Maschio, Donzelli, Gemmato, Varchi, Foti, Rampelli, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Ferro, Fidanza, Frassinetti, Lucaselli, Meloni, Mollicone, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Zucconi.


   La Camera,
   ritenuta dirimente la necessità del rispetto del dettato costituzionale anche in sede di recepimento della normativa euro-unitaria ed armonizzazione della disciplina nazionale,

impegna il Governo

ad introdurre, sia nella fase ascendente che in sede di recepimento della normativa e delle politiche dell'Unione europea, meccanismi che consentano una valutazione di compatibilità con le disposizioni costituzionali, volta a prevenire illegittimità costituzionali e il relativo contenzioso.
9/1201-A/7Claudio Borghi.


RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA (ANNO 2017) (DOC. LXXXVII, N. 1)

Doc. LXXXVII, n. 1 – Risoluzioni

   La Camera,
   premesso che:
    le questioni riguardanti la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono ampie e complesse, e che il quadro di riferimento nel corso degli ultimi mesi presenta sostanziali differenze ed è andato progressivamente aggravandosi in particolare nelle relazioni con le Istituzioni europee;
    fino all'inizio della precedente legislatura l'Italia è stata, da sempre maglia nera nel recepimento delle direttive tanto che nel luglio 2007 erano pendenti nei confronti dell'Italia 213 procedure di precontenzioso e contenzioso. Grazie alla tempestività ed al buon raccordo tra Esecutivo e Parlamento nel 2016, così come confermato dal Rapporto della Commissione Europea sulla gestione del contenzioso comunitario l'Italia è diventata il Paese più virtuoso nella gestione delle infrazioni: passando dalle 121 infrazioni alle attuali 64;
    come evidenziato nella premessa della Relazione, «Per l'Unione europea, il 2017 è stato l'anno della ripresa, dopo lo shock del referendum britannico. Il 2016 si era chiuso all'insegna dello scetticismo
sulle prospettive e persino sulla tenuta di fondo del progetto europeo»;
    nel 2018, al contrario, la ripresa dell'economia internazionale risulta meno omogenea rispetto all'anno scorso, con un indebolimento della domanda mondiale e della crescita del commercio internazionale. La maggior parte degli indicatori congiunturali europei indicano che la crescita avrà ritmi relativamente modesti nei prossimi mesi;
    per i prossimi anni, i rischi associati a un deterioramento ulteriore del quadro internazionale restano molto elevati. Le misure protezionistiche attuate dagli Stati Uniti a partire dai primi mesi dell'anno e le contromisure adottate dalla UE e dai Paesi asiatici coinvolti hanno aumentato le tensioni sui mercati internazionali. Sebbene ci siano stati alcuni sviluppi positivi dei negoziati degli Stati Uniti con l'UE e alcuni progressi in ambito NAFTA con il Messico e il Canada (l'accordo è stato firmato alla fine di settembre, ma deve ancora essere ratificato dal Congresso), l'incertezza rimane elevata, soprattutto con la Cina;
    per quanto riguarda il tema della Brexit, al momento, nonostante la data del 29 marzo sia ormai prossima, non si registrano risultati rilevanti e tra i tanti temi emersi quello dei confini con la vicina Irlanda non appare di facile soluzione. Secondo quanto poi si apprende dalle dichiarazioni del capo negoziatore europeo per la «Brexit» Michel Barnier così come dalle posizioni del Governo britannico, caratterizzate peraltro anche dall'acuirsi di frizioni politiche interne, vi è il rischio che i negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea si concludano senza un preciso accordo tra le due parti, ovvero con il « no deal»;
    anche il recente Vertice informale di Salisburgo non ha sbloccato le questioni alla base del rallentamento delle trattative, in particolare le problematiche inerenti i confini fra Irlanda del Nord britannica e Repubblica d'Irlanda. I citati contrasti all'interno dello stesso partito conservatore tra le posizioni più inclini alla cosiddetta «Soft Brexit» ed una posizione più intransigente contribuiscono alla mancata soluzione a pochi mesi dalla data limite del 29 marzo 2019. La comunità italiana nel Regno Unito consta di oltre 600.000 persone ed è plausibile ritenere che in caso di mancato accordo quanto sta attualmente accadendo ai cittadini dell'ex colonie britanniche, che si sono visti negare lavoro, cure mediche e altri servizi fondamentali, possa verificarsi anche nei confronti dei nostri connazionali, per i quali è perfino spesso difficile documentare gli anni di presenza in Gran Bretagna;
    nello stesso tempo, a differenza della precedente legislatura, le relazioni con le istituzioni della UE si sono progressivamente deteriorate, arrivando ad un vero e proprio scontro in occasione della presentazione della manovra economica, che ha previsto lo sforamento dei limiti previsti dal patto di stabilità. Entro il 13 novembre il Governo dovrebbe rispondere sui rilievi inviati dalla Commissione UE sulla Nadef e la successiva legge di Bilancio, ma, al momento, non sembra che l'Esecutivo abbia espresso la volontà di rivedere le norme giudicate inidonee. Per il 21 novembre è attesa la decisione delle Istituzioni europee circa l'eventuale apertura della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese;
    l'Italia sarebbe il primo paese sottoposto alla procedura per debito eccessivo introdotta dal Six Pack, accettato dal Governo Berlusconi e dalla Lega nel 2011 con il voto contrario del Partito Democratico che prevede il taglio del 5 per cento della quota eccedente al 60 per cento nel rapporto debito – Pil, cosa che comporterebbe sostenere manovre correttive pari ad almeno 60 miliardi all'anno. I Governi Renzi e Gentiloni avevano negoziato con le Istituzioni europee ottenendo di poter derogare alla regola dentro il percorso della flessibilità, ma la procedura di infrazione farebbe inesorabilmente sospendere la deroga;
    per quanto riguarda il capitolo, rilevante, relativo allo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, appaiono vanificati gli sforzi e le politiche messe in campo dai Governi Renzi e Gentiloni, volti innanzitutto ad una revisione del Trattato di Dublino. Le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno così come quelle del successivo Consiglio del 17 e 18 novembre non hanno assolutamente tenuto in considerazione le esigenze italiane. Al contrario, l'introduzione del concetto di volontarietà, accettato dal Presidente del Consiglio Conte e poi sostenuto irresponsabilmente dal Ministro degli esteri Moavero Milanesi, rappresenta un vero e proprio passo indietro rispetto alle decisioni del 2015 che, su iniziativa del Governo italiano, obbligavano a redistribuire i migranti richiedenti asilo in maniera equa e solidale in tutti i Paesi della UE in applicazione del principio di solidarietà esplicitamente riconosciuto dai Trattati in materia di asilo e immigrazione. Vari Stati hanno scarsamente collaborato ad una presa in carico dei migranti. In particolare i Governi del «gruppo di Visegrad» anche di fronte alla minaccia delle sanzioni, si sono rifiutati di adempiere ai loro obblighi e saranno oggi ancor meno indotti ad una reale collaborazione sulla base di adesione volontaria;
    la questione cruciale che doveva essere trattata e risolta – punto ineludibile per ogni strategia relativa alla gestione ordinata degli arrivi e cioè il riconoscimento che si tratta di una questione europea, non riconducibile alla responsabilità di singoli Paesi – non è stata di fatto analizzata. Il tema della necessità di procedere ad una revisione del Regolamento di Dublino – da cui deriva l'urgenza di un ricollocamento strutturale e solidale di tutti i migranti che giungono nei territori degli Stati membri – non solo non è stato approfondito in occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno, ma è stato addirittura peggiorato, laddove si è stabilito che sarà necessaria l'unanimità per procedere ad una sua revisione, nonostante il diritto UE permetta di decidere a maggioranza qualificata;
    al riguardo, il 16 novembre 2017, dopo anni di negoziati, il Parlamento europeo – con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l'astensione della Lega – aveva approvato una proposta di revisione proprio del Regolamento di Dublino e delle politiche relative al diritto d'asilo – alla cui elaborazione aveva contribuito fortemente la delegazione italiana – che introduceva finalmente una responsabilità condivisa nella gestione degli arrivi e delle richieste di asilo, anche al fine di evitare per il futuro la situazione venutasi recentemente a creare con la Germania sulla questione del rimpatrio dei migranti di primo approdo in Italia;
    le conclusioni dei Consigli europei cui ha partecipato il Presidente del Consiglio Conte costituiscono, invece, una vera e propria vittoria dei paesi del gruppo di Visegrad, ai quali paradossalmente sembra benevolmente guardare il Governo. Essi hanno raggiunto l'obiettivo di cancellare il sistema del ricollocamento obbligatorio voluto dalla UE e far scomparire l'ipotesi delle sanzioni economiche nei confronti dei paesi che si rifiutano di accogliere la propria quota di migranti. È rimasto così intatto il principio che scarica il peso dei flussi sulle spalle dei Paesi maggiormente esposti alle rotte del Mediterraneo (Italia, Grecia, Spagna e Malta). Ragion per cui la posizione del Governo italiano vicina alle posizioni del gruppo di Visegrad è andata dunque contro gli stessi interessi del nostro paese;
    per quanto riguarda la politica agricola, nel corso della XVII legislatura, il Governo, in linea con le politiche concordate a livello europeo, ha promosso misure di finanziamento che hanno destinato ingenti risorse al settore, attraverso politiche di sgravi fiscali per il sostegno al reddito delle imprese agricole, per l'innovazione e il ricambio generazionale, per la tutela e il rilancio delle filiere agricole, puntando nel contempo sulla qualità dei nostri prodotti, la serietà dei controlli e la tutela dei lavoratori agricoli;
    politiche ambientali hanno avuto anch'esse una notevole rilevanza con particolare riguardo al contrasto ai cambiamenti climatici legati al riscaldamento globale. In questo contesto si inserisce il provvedimento sulle energie rinnovabili, grazie al quale sono state ridotte le emissioni nocive, promosso l'innovazione tecnologica e superato il target dell'Ue per il 2020 per una crescita sostenibile. Questo, senza tralasciare la salvaguardia delle risorse idriche minacciate dall'emergenza siccità. Con la riforma delle agenzie ambientali è stato inoltre riorganizzato il sistema nazionale dei controlli ambientali per creare procedure uniformi e condividerne i dati;
    una nuova cultura ambientale è stata infine promossa con incentivi e detrazioni fiscali (ecobonus) per riqualificazioni energetiche, messa in sicurezza dal rischio sismico, sistemazione del verde urbano (Legge di Bilancio 2018);
   con la legge sui piccoli comuni, si è realizzata la valorizzazione il territorio anche grazie al progetto «Italia sicura» per la messa in sicurezza da frane ed alluvioni. Sempre nel segno della difesa dell'ambiente vanno ricordati il piano nazionale che mette al centro la bici invece dell'auto e la legge sulla biodiversità che tutela il nostro patrimonio inestimabile di oltre 67 mila specie di piante e animali;
    infine, con la legge sugli ecoreati, oltre ad aver assestato un duro colpo alle ecomafie, sono stati introdotti nel nostro codice penale i reati di disastro ambientale, inquinamento ambientale e traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività;
    il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», al momento all'esame delle Camere, all'articolo 41 reca disposizioni in ordine all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, aumentandone a 1000 il limite di 50 mg/Kg. Tale intervento aumenta «la possibilità che vengano contaminati suoli, ecosistemi e catena alimentare, con inquinanti tossici, di cui alcuni classificati come cancerogeni certi per l'uomo», come ha rilevato l'organizzazione Medici per l'ambiente,

impegna il Governo:

   a proseguire, nel solco delle iniziative avviate dai Governi della precedente legislatura, a negoziare con le Istituzioni europee gli adeguati spazi di bilancio con l'obiettivo di sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, senza invertire tuttavia il percorso di riduzione del deficit e del debito in rapporto al Pil, e al contempo a scongiurare la possibile apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che danneggerebbe il Paese innescando una pericolosa spirale di sfiducia sulla solidità delle nostre finanze e sulle prospettive di crescita, già riviste al ribasso per l'anno in corso;
   a mantenere una posizione ragionevole e costruttiva, il più possibile incline a un accordo meno penalizzante possibile tra Unione Europea e Regno Unito, ovvero per il cosiddetto Soft Brexit, adoperandosi nel contempo per difendere le priorità dell'Italia nelle negoziazioni sulla «Brexit», stante il gran numero di cittadini italiani residenti nel Regno Unito, al fine di assicurare ai nostri connazionali garanzie sociali, lavorative, sanitarie e di libera circolazione già previste dal diritto comunitario vigente e nominando infine il responsabile del coordinamento tecnico interministeriale per l'addio a Londra presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incarico vacante da mesi;
   a proseguire nel percorso di equa condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri in materia di gestione del fenomeno migratorio, sostenendo altresì l'iniziativa ONU di stabilizzazione della Libia e l'attuazione del piano Minniti, questione chiave per ridurre i flussi sulla rotta del Mediterraneo centrale e rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione;
   a proseguire nel processo di rafforzamento e consolidamento dell'Unione economica e monetaria;
   a recepire tempestivamente l'intera normativa europea sull'economia circolare che rappresenta un traguardo importante e insieme un punto di partenza per una sfida impegnativa verso un modello di sviluppo, coerente con l'Agenda ONU 2030, più sostenibile affinché i rifiuti non siano più considerati solo come un problema ma anche come risorsa;
   a proseguire a livello europeo nel sostegno a politiche virtuose nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'agricoltura e pesca, del lavoro ed inclusione sociale, della tutela della salute, della cultura, della ricerca e sviluppo tecnologico.
(6-00030) «De Luca, Berlinghieri, Sensi, Raciti, Ungaro».


   La Camera,
   premesso che:
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, giusto quanto previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, trasmessa alle Camere il 19 marzo 2018, fornisce alle stesse gli elementi conoscitivi necessari a valutare la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione delle politiche dell'Unione europea;
    detta Relazione (Doc. LXXXVII, n. 1) illustra la linea politica di azione seguita dal Governo sulle principali aree di intervento esaminate nelle sedi decisionali europee, e ne evidenzia in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità. La Relazione, inoltre, evocati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, si limita ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le posizioni espresse in sede parlamentare;
    per quanto concerne le priorità occorre evidenziare che il semestre di Presidenza maltese del Consiglio UE (1o gennaio-30 giugno), si è articolato lungo sei direttrici di interesse prioritario: 1) migrazioni, 2) completamento del Mercato unico, 3) sicurezza interna ed esterna, 4) inclusione sociale, 5) politica di Vicinato, 6) affari marittimi;
    per quanto riguarda la dimensione esterna dell'Unione, la Presidenza maltese ha fatto emergere la necessità, di lavorare per ripristinare la fiducia dei cittadini europei nell'Unione, conducendo al tempo stesso una riflessione comune sul futuro dell'Unione europea;
    nella seconda parte del 2017, l'Estonia ha articolato le priorità del proprio semestre (1o luglio-31 dicembre) lungo quattro direttrici: 1) la realizzazione di un'economia aperta e innovativa, 2) la sicurezza, 3) la digitalizzazione e la libera circolazione dei dati, 4) l'inclusività e la sostenibilità;
    il tema dominante del Programma estone, conclusosi con il Summit Digitale del 29 settembre 2017 a Tallinn, è stato quello della digitalizzazione nelle sue differenti declinazioni, intesa come punto di forza del Paese;
    temi centrali di entrambe le Presidenze sono stati: sul piano interno, il Mercato unico, la sicurezza e i temi sociali; sul piano esterno, la sicurezza, la gestione delle migrazioni e la cooperazione di Vicinato e con l'Africa;
    obiettivo del Governo Italiano, nel corso del 2017, è stato quello di ottenere un rafforzamento ed una maggiore integrazione delle politiche migratorie interne ed esterne dell'Unione europea, al fine di contenere i flussi migratori provenienti dal Nord Africa, garantire un adeguato sostegno ai Paesi europei, come l'Italia, maggiormente esposti, e migliorare le condizioni di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo nei Paesi africani;
    per quanto concerne le politiche occupazionali, grande rilievo è stato dato dal Governo, ai giovani e al loro ingresso nel mercato del lavoro, nello specifico la Strategia Europa 2020 dà grande importanza al rafforzamento della dimensione sociale e delle politiche di coesione e individua maggiori risorse per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per garantire ad ogni persona condizioni di vita dignitose e partecipazione attiva alla società;
    la Strategia Europa 2020 ha come obiettivo di ridurre, entro dieci anni, di almeno 20 milioni il numero delle persone in condizione o a rischio povertà ed esclusione sociale e l'Italia, nei Piani nazionali di riforma, si è assunta l'impegno di contribuire a questo obiettivo, ovvero ridurre di 2,2 milioni il numero delle persone povere entro il 2020,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa necessaria volta a garantire che chi entra illegalmente in Italia venga trattenuto in centri sorvegliati, nelle more del vaglio della domanda di protezione e al fine di eseguire tutti gli opportuni accertamenti di sicurezza, rispettando il principio secondo cui, chi entra illegalmente in uno Stato europeo non possa essere sufficiente dichiararsi richiedente asilo per non essere sottoposto ad alcuna forma effettiva di controllo o restrizione;
   ad adottare iniziative per garantire la immediata creazione di strutture allestite per identificare rapidamente, registrare, fotosegnalare e raccogliere le impronte digitali dei migranti nei Paesi del Nord Africa;
   a rendere effettivi i rimpatri dei migranti irregolari che non hanno titolo ad alcuna forma di protezione internazionale, anche attraverso la stipula di accordi di riammissione con gli Stati di provenienza, dando priorità a quelli dai quali originano i maggiori flussi;
   a promuovere il potenziamento del ruolo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, con particolare riguardo alle attività di rimpatrio dei migranti irregolari, alla cooperazione con gli Stati terzi, al sostegno agli Stati membri nella gestione delle frontiere, e all'aumento delle risorse impiegate in termini di personale e di equipaggiamento;
   a potenziare gli strumenti per la lotta al terrorismo internazionale, sia attraverso la protezione delle reti di informazione, sia attraverso il controllo delle stesse e il contrasto alla diffusione di contenuti estremistici e terroristici on line, sia attraverso l'implementazione dello scambio di informazioni e di collaborazione tra i vari organismi preposti;
   con riferimento ai negoziati sulla Brexit, ad esprimersi, da subito, in modo chiaro e netto, in sede di Consiglio europeo, a tutela degli interessi nazionali, nel senso che l'Italia non darà il proprio assenso all'Accordo di recesso senza una dichiarazione esplicita che consenta la reale salvaguardia, operativa e giuridicamente vincolante delle indicazioni geografiche, stante la rilevanza che esse rivestono per il sistema produttivo del nostro Paese, essendo peraltro inaccettabile che tale questione venga semplicemente rinviata – senza adeguate garanzie per l'Italia – ad un successivo accordo commerciale, quando l'Unione europea non avrà più sufficiente potere contrattuale una volta approvato il documento di recesso;
   in materia di agricoltura e pesca a rendere più accessibili gli strumenti assicurativi e indennitari alle aziende agricole italiane in crisi, anche rivedendo il quadro giuridico ed economico europeo;
   a promuovere ogni utile iniziativa volta a realizzare una politica economica basata sulla difesa del lavoro, dell'industria e dell'agricoltura italiani da concorrenza sleale e direttive UE penalizzanti, e a sostenere la produzione industriale e agricola riconoscibile come marchio Italia, anche nelle sedi comunitarie, contro i tagli ai fondi europei per le politiche di coesione e la politica agricola comune;
   sul fronte delle politiche per l'occupazione, a sostenere – a livello europeo e nazionale – misure volte a promuovere l'occupazione giovanile e l'eliminazione dei divari di genere in materia di trattamenti economici e previdenziali e l'adeguata valorizzazione delle responsabilità e dei lavori di cura e di assistenza familiare;
   ad assicurare forme di finanziamento adeguate a livello europeo in grado di garantire il rilancio della crescita e dell'occupazione attraverso investimenti strategici, finalizzati alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione del numero delle persone in condizione o a rischio povertà ed esclusione sociale, quindi gli obiettivi previsti dalla Strategia Europa 2020;
   a potenziare con ogni utile iniziativa, anche di carattere economico, a partire dalla prossima manovra di bilancio, gli strumenti di lotta alla disoccupazione e di inclusione sociale, monitorando che le risorse destinate dallo Stato e dall'Unione europea al contrasto della disoccupazione e agli altri programmi di sviluppo in favore delle regioni dell'obiettivo convergenza, siano effettivamente impiegate per i fini previsti e non siano disperse, e ciò al fine di contrastare la lentezza nelle procedure di spesa;
   a garantire strumenti di contrasto ad ogni forma di tossicodipendenza e di ludopatia, attraverso un'incisiva regolamentazione e strumenti in grado di ostacolare il gioco d'azzardo patologico, prevedendo l'affiancamento di campagne informative nazionali, tarate su specifici target, oltre ad un capillare ed efficace sistema di prevenzione e cura;
   a promuovere una efficace politica di investimenti pubblici per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere volte a contrastare il rischio di dissesto idrogeologico, attraverso un piano di protezione e ricerca ambientale che tenga conto della messa in sicurezza dei territori, degli edifici, con particolare riguardo a quelli scolastici, di recupero dei centri urbani, attraverso opere di restauro degli edifici storici, per il completamento dei programmi già avviati nei settori dell'edilizia sanitaria, universitaria e carceraria;
   a sostenere in sede europea la necessità di scorporare dal calcolo del deficit tutti gli investimenti in infrastrutture, quelli effettuati per la prevenzione dei rischi idrogeologici e sismici, e quelli per la sicurezza, e ad introdurre una maggiore flessibilità nella individuazione delle circostanze eccezionali di cui all'articolo 81 della Costituzione;
   a garantire che le prossime Relazioni consuntive tengano conto delle questioni emerse e delle priorità politiche discusse nel corso dell'esame parlamentare, specificando in quale misura siano state tenute in considerazione nella realizzazione della posizione italiana.
(6-00031) «Lollobrigida, Meloni, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    anche quest'anno, la relazione consuntiva si presenta come un imponente resoconto, che però non sembra incidere particolarmente sulla riflessione relativa al futuro del progetto europeo e dell'Unione europea, del suo assetto istituzionale e della sua centralità rispetto al quadro regionale ed internazionale, segnato da crisi e instabilità;
    come abbiamo avuto modo di ribadire in diverse occasioni, quel che non ci ha convinti in questi anni, in particolare, è stato il modus operandi delle istituzioni europee, ancora troppo lontane dai cittadini, e, soprattutto, la poca incisività dei Governi di centrosinistra della scorsa legislatura nel far sentire alta la voce dell'Italia in Europa;
    la governance dell'area euro è sembrata orientata verso l'unione economica, bancaria e di bilancio, senza una progressione parallela dell'unione politica, per cui sono aumentati i controlli europei, ed è cresciuta la forza di una burocrazia comunitaria sempre più invadente, senza il necessario controbilanciamento politico e, quindi, democratico;
    nel corso di questi anni, l'Italia non ha influito concretamente sulle decisioni chiave dell'Unione, e non ha avuto la capacità di esercitare una proposta o una mediazione sul nodo decisivo della governance dell'Unione europea, dove i singoli Paesi continuano a far valere i loro interessi in senso disgregativo, privi della forza e della visione di una vera Europa, quale quella che avevano immaginato i padri fondatori;
    anche l'Esecutivo in carica sembra non comunicare un'idea, una prospettiva, una chiave di lettura della più grave crisi nel processo di costruzione europea dalla sua costituzione ad oggi. D'altra parte, un Governo troppo impegnato a dirimere scontri interni è chiaramente debole e impotente in Europa in questo momento cruciale: un'impotenza aggravata, dalla necessità di sostenere e di difendere una manovra economica imbarazzante, non solo agli occhi dell'Europa ma dei mercati, degli investitori, di chi ha in mano il debito pubblico italiano, di chi, insomma, deve ancora dare fiducia al nostro Paese;
    eppure, di fronte all'evidente crisi della costruzione europea, ci piacerebbe pensare che l'Italia, che è uno dei Paesi fondatori dell'Europa unita, avesse una visione del futuro da affermare, da proporre, da condividere con gli altri;
    sono ancora troppi i profili di criticità dei vari negoziati. Un esempio su tutti: la questione migratoria, che rappresenta ancora oggi un problema che l'Unione europea non ha mai affrontato in maniera seria, approfondita e risolutiva; resta infatti ancora molto da fare per far rispettare pienamente e da tutti gli obblighi di solidarietà in materia di asilo e diritti fondamentali, e migliorare le proposte di riforma del diritto di asilo e sviluppare una politica solidale e integrata con la dimensione esterna, prefigurata nel Migration compact, per affrontare le cause all'origine dei flussi;
    sulla bilancia dell'Europa il Governo ha quindi preferito troppo spesso sacrificare politiche di più ampio respiro per rincorrere propri interessi. In questo modo, non ha contribuito a quell'evoluzione di cui l'Unione avrebbe bisogno, per uscire dall'orizzonte limitato in cui si è rinchiusa, costringendo i Paesi membri a muoversi entro perimetri sempre più stretti, con normative di dettaglio, riservando alle grandi questioni solo un estenuante immobilismo;
    questa incapacità dell'Europa di soddisfare le esigenze economiche e sociali della sua popolazione è sfociata nell'uscita del Regno Unito dall'Unione, ed è tuttora assai percepita nei Paesi dell'Unione europea;
    sul tema immigrazione, il Governo italiano non è riuscito ad imporre un'azione coordinata dell'Unione europea, con la previsione di una politica condivisa in materia di asilo e di rimpatri, nonché di interventi contro i trafficanti di persone. L'Italia non ha saputo offrire all'Europa quell'impulso decisivo in grado di mettere in campo le misure necessarie per governare un fenomeno altrimenti destinato a creare una frattura indelebile nel patto sociale tra cittadini e Stato europeo, nonché negli equilibri tra gli Stati membri, con conseguenze drammatiche per la stessa tenuta democratica e la convivenza tra Stati;
    l'Italia si è infatti ritrovata stretta nella morsa degli egoismi dei Paesi europei, che hanno di fatto reso il canale della rotta del mediterraneo centrale, unica «porta aperta» sull'Europa;
    sul fronte dell'economia, la stessa relazione specifica che, «nonostante la ripresa in atto nell'Unione europea e nell'area euro, fattori quali la lenta crescita della produttività e incertezze collegate a fattori esterni continuano a manifestarsi. Il tema dell'atipicità della ripresa è stato, peraltro, ripreso nelle previsioni autunnali 2017, nelle quali si è fatto riferimento ad elementi quali il peso ancora contenuto degli investimenti, la crescita potenziale che continua a risentire dell'impatto della crisi, la debole dinamica di inflazione e salari». In tale contesto, particolarmente rilevante è stata l'indicazione da parte della Commissione della volontà di utilizzare un margine di discrezionalità nel valutare complessivamente il rispetto del braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita;
    da questo punto di vista, almeno l'apertura mostrata ad una politica fiscale espansiva rappresenta sicuramente un passo avanti, ma, come sottolinea la stessa relazione, resta ancora molto da fare per dotare l'Eurozona di tutti gli strumenti di cui avrebbe bisogno; inoltre, sul tavolo permane la necessità da parte degli Stati Membri in surplus di intraprendere sforzi maggiori per promuovere l'interesse comune dell'area euro;
    un'Europa senza crescita non è più possibile e non verrebbe accettata dai cittadini. Senza crescita si blocca anche la trasmissione della politica monetaria all'economia reale, come è avvenuto negli anni dell'ultima lunga crisi;
    oggi può e deve essere l'intera Unione europea a rispondere all'esigenza di sviluppo, riprendendo quello spirito che ha accompagnato i sei Paesi che hanno fondato l'Europa – e che richiamiamo da tempo – per scongiurare la disgregazione europea, per non sfociare in derive populiste ed autoritarie;
    in questo processo, è necessario che l'Italia svolga un ruolo propulsivo, per un proficuo dibattito in merito all'applicazione delle regole europee in materia di flessibilità di bilancio, per favorire la crescita, promuovendo investimenti pubblici e privati e iniziative per l'occupazione giovanile; diventa pertanto fondamentale puntare, più che su un reddito di cittadinanza, su un reddito di ricerca e innovazione, sfruttando le opportunità fornite dalle nuove tecnologie e investendo in innovazione e nuove competenze. Occorre quindi dare priorità a quegli interventi volti a creare e favorire l'occupazione, come l'introduzione di una completa detassazione e decontribuzione per le nuove assunzioni di giovani o l'eliminazione degli oneri fiscali e contributivi per gli over 55 che, perso il lavoro, non riescono a reinserirsi in altre imprese. Sotto tale profilo si evidenzia, altresì, che non sussistono al momento prove evidenti, né previsioni attendibili che permettano di considerare una corrispondenza tra il numero di quanti lasciano il lavoro accedendo alla pensione e il numero di nuovi assunti. Più specificatamente i dati OCSE dimostrano che in molti paesi sussistono contemporaneamente lavoratori anziani e tassi di occupazione giovanile sostenuti. Sotto questo punto di vista, le «soluzioni» perseguite dalla manovra presentata dall'Esecutivo in carica risultano assolutamente inadeguate a garantire occupazione e crescita,

impegna il Governo:

   1) sul fronte del finanziamento delle politiche europee, ad adottare ogni iniziativa volta ad implementare le troppo esigue risorse destinate a politiche assolutamente prioritarie per il presente e il futuro dell'Europa, quali l'immigrazione, la disoccupazione, soprattutto giovanile, gli investimenti pubblici, la mobilità, la sicurezza e la formazione dei giovani;
   2) a rafforzare la posizione dell'Italia nella fase ascendente del processo di formazione della normativa comunitaria, anche cercando di adattare le disposizioni europee ai diversi contesti territoriali e locali, per non creare ulteriori penalizzazioni per i cittadini, le imprese e per i nostri territori, in particolare nel Mezzogiorno, per i quali è necessario rimuovere progressivamente ogni situazione di svantaggio competitivo;
   3) ad assumere ogni opportuna iniziativa tesa a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Unione europea, e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali, e quindi a rafforzare la legittimità democratica delle principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), anche attraverso meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee più snelli ed efficaci;
   4) a promuovere, in seno all'Unione europea, la legittimità democratica del processo decisionale europeo, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali ed in particolare sostenendo una più incisiva e rilevante partecipazione del nostro Paese, consona al suo primario ruolo di Paese Fondatore, alla produzione della normativa comunitaria, evitando, infine, il rischio che il complesso delle norme sulla riforma della better regulation, possa andare a detrimento dei valori profondi dell'assetto democratico e, primariamente, delle funzioni delle istituzioni rappresentative parlamentari;
   5) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a porre al centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio, nella prospettiva di rafforzare e completare realmente l'Unione economica e monetaria, impostando un'economia europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro, riparando i guasti di troppi anni di austerità;
   6) a promuovere ogni iniziativa necessaria al rafforzamento e al completamento dell'Unione finanziaria, per la promozione di una politica fiscale responsabile, il contrasto alla frode, all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di sostenere la ripresa dell'economia reale;
   7) a farsi promotore, in sede europea, di specifiche iniziative volte a modificare la direttiva sul bail-in, e a disporre una garanzia europea comune sui depositi bancari, in quanto è necessaria, in una unione monetaria, quale è l'Eurozona, la condivisione dei rischi, e tutto quanto ne consegue in termini di sacrifici richiesti ai governi e ai cittadini, non può che procedere di pari passo con la condivisione delle garanzie che quei rischi stessi servono a coprire, anche per far fronte a episodi di «panico finanziario»;
   8) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta all'implementazione di una politica migratoria europea comune e coerente, che affronti i temi del controllo delle frontiere e della stabilità e sviluppo dei Paesi di origine e di transito, per contenere rapidamente i flussi, proteggere le nostre frontiere esterne, accelerare accordi di cooperazione mirata e rafforzata con i paesi terzi, ridurre la migrazione irregolare e salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen, contemplando interventi mirati per contrastare gli scafisti in partenza dalla Libia e dalla Tunisia, unitamente a interventi di carattere umanitario per garantire, a chi ne ha diritto, di ricevere assistenza in Africa e accoglienza in Europa;
   9) a rafforzare in modo concreto e attraverso una adeguata copertura finanziaria l'efficacia delle politiche di rimpatrio, prevedendo responsabilità e condizioni comuni per il rimpatrio volontario e forzato, la detenzione e le scadenze, includendo anche queste dotazioni finanziarie nei maggiori oneri per la gestione del fenomeno migratorio da rivendicare nei confronti della Unione europea;
   10) a sostenere in sede europea la necessità di implementare il processo di integrazione in materia di difesa, e sostenere e rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune;
   11) ad attivarsi e vigilare al fine di respingere le ipotesi di taglio alle risorse previste per la PAC che incidono sull'agricoltura italiana, e la cui riduzione, bocciata dal Parlamento europeo, è tale da mettere a rischio il ruolo della politica agricola nelle sfide sui cambiamenti climatici, la messa in sicurezza del territorio e la salute dei cittadini europei, nonché al fine di garantire una equa distribuzione delle risorse per la spesa agricola tra gli Stati membri;
   12) a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo provati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.
(6-00032) «Battilocchio, Rossello, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Sibilia, Vietina».


   La Camera,
   esaminata approfonditamente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1);
   considerato che:
    la Relazione consuntiva annuale rappresenta, secondo l'impianto della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, consentendo al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo – previsto dall'articolo 7 della medesima legge – di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;
    la Relazione consuntiva per l'anno 2017 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative di cui all'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012, illustrando, seppure in modo generico, la linea di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, ed evidenziandone in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato; la Relazione si articola in quattro parti relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea; alle principali politiche orizzontali e settoriali; all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale e al coordinamento nazionale delle politiche europee;
    la Relazione è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 19 marzo 2018, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, successivamente allo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, ed è stata pertanto assegnata nella XVIII Legislatura;
    la Relazione richiama gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal Senato della Repubblica con riferimento a specifici progetti o questioni;
    l'allegato IV della Relazione presenta una tabella contenente gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, agevolando la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento;
    si evidenzia la necessità di consolidare il coordinamento puntuale tra Parlamento e Governo nella formazione e definizione delle politiche europee, in particolare attraverso la messa a disposizione di elementi maggiormente specifici e puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi dalle Camere e le posizioni adottate dal Governo, contribuendo in tal modo a colmare il deficit democratico dell'Unione europea;
    rilevato che si registra inoltre l'esigenza di un rafforzamento della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Istituzioni europee al fine di garantire un ancora maggiore sostegno delle posizioni dell'Italia e un ancora maggiore raccordo con il Parlamento, nonché l'esigenza di proseguire il percorso di riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia al fine di scongiurare conseguenze sulla finanza pubblica;
    risulta imprescindibile il coinvolgimento dei cittadini, sia diretto che attraverso i loro rappresentanti, nella definizione delle politiche da promuoversi in sede di Unione europea per promuoverne uno sviluppo equilibrato, affinché quest'ultima diventi il luogo dove possa trovare completa esplicazione l'Europa sociale dei cittadini,

impegna il Governo:

   1) a contribuire al processo di democratizzazione dell'Unione europea rafforzando e rendendo più tempestiva, efficace e incisiva la partecipazione attiva del Parlamento italiano alla definizione delle politiche dell'Unione europea sia direttamente, attraverso gli strumenti esistenti e da promuovere, sia attraverso un dialogo rinforzato con il Governo che comprenda la fase ascendente;
   2) a dare un sistematico, puntuale e tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 234 del 2012 nei confronti del Parlamento, con particolare riferimento alla trasmissione alle Camere di tutti gli atti elencati al comma 3 dell'articolo 4 in forma dettagliata e analitica, e al contempo rafforzando la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Istituzioni europee, anche al fine di garantire un sempre maggiore flusso informativo verso il Parlamento;
   3) ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate;
   4) ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive diano ancor più analiticamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo delle Camere adottati con riferimento a specifici progetti o questioni, precisando in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, integrando la documentazione in riferimento ai documenti approvati nella parte finale dell'anno di riferimento, anche con successive informative;
   5) a migliorare la capacità consultiva e l'effettiva fruibilità delle relazioni consuntive, semplificandone l'impianto generale e la struttura, in particolare attraverso lo sviluppo analitico del contenuto del documento che dovrebbe includere, in maniera più puntuale, un parallelo diretto tra gli indirizzi definiti dalle Camere e l'operato del Governo su ciascun dossier trattato nelle competenti sedi decisionali europee;
   6) a rafforzare la dimensione sociale dell'Unione europea, valorizzando sistemi avanzati di welfare che favoriscano le politiche di coesione, con particolare riguardo alle misure finalizzate a garantire la parità di retribuzione e la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro, nonché politiche mirate alla lotta alla discriminazione e alle esclusioni sociali per ridurre la segregazione orizzontale di genere nell'istruzione e nell'impiego;
   7) a incrementare gli sforzi per la definizione e la risoluzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia quale obiettivo prioritario della politica europea di Governo, rafforzando l'impegno atto alla conclusione delle procedure attualmente pendenti ai sensi degli artt. 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, garantendo un corretto flusso informativo e un adeguato coinvolgimento delle Camere nella gestione delle controversie, al fine di evitare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
(6-00033) «Scerra, Giglio Vigna, Andrea Crippa».


   La Camera,
   esaminata approfonditamente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1);
   considerato che:
    la Relazione consuntiva annuale rappresenta, secondo l'impianto della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, consentendo al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo – previsto dall'articolo 7 della medesima legge – di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;
    la Relazione consuntiva per l'anno 2017 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative di cui all'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012, illustrando, seppure in modo generico, la linea di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, ed evidenziandone in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato; la Relazione si articola in quattro parti relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea; alle principali politiche orizzontali e settoriali; all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale e al coordinamento nazionale delle politiche europee;
    la Relazione è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 19 marzo 2018, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, successivamente allo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, ed è stata pertanto assegnata nella XVIII Legislatura;
    la Relazione richiama gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal Senato della Repubblica con riferimento a specifici progetti o questioni;
    l'allegato IV della Relazione presenta una tabella contenente gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, agevolando la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento;
    si evidenzia la necessità di consolidare il coordinamento puntuale tra Parlamento e Governo nella formazione e definizione delle politiche europee, in particolare attraverso la messa a disposizione di elementi maggiormente specifici e puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi dalle Camere e le posizioni adottate dal Governo, contribuendo in tal modo a colmare il deficit democratico dell'Unione europea;
    rilevato che si registra inoltre l'esigenza di un rafforzamento della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Istituzioni europee al fine di garantire un ancora maggiore sostegno delle posizioni dell'Italia e un ancora maggiore raccordo con il Parlamento, nonché l'esigenza di proseguire il percorso di riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia al fine di scongiurare conseguenze sulla finanza pubblica;
    risulta imprescindibile il coinvolgimento dei cittadini, sia diretto che attraverso i loro rappresentanti, nella definizione delle politiche da promuoversi in sede di Unione europea per promuoverne uno sviluppo equilibrato, affinché quest'ultima diventi il luogo dove possa trovare completa esplicazione l'Europa sociale dei cittadini,

impegna il Governo:

   1) a contribuire al processo di democratizzazione dell'Unione europea rafforzando e rendendo più tempestiva, efficace e incisiva la partecipazione attiva del Parlamento italiano alla definizione delle politiche dell'Unione europea sia direttamente, attraverso gli strumenti esistenti e da promuovere, sia attraverso un dialogo rinforzato con il Governo che comprenda la fase ascendente;
   2) a dare un sistematico, puntuale e tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 234 del 2012 nei confronti del Parlamento, con particolare riferimento alla trasmissione alle Camere di tutti gli atti elencati al comma 3 dell'articolo 4 in forma dettagliata e analitica, e al contempo rafforzando la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Istituzioni europee, anche al fine di garantire un sempre maggiore flusso informativo verso il Parlamento;
   3) ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate;
   4) ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive diano ancor più analiticamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo delle Camere adottati con riferimento a specifici progetti o questioni, precisando in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, integrando la documentazione in riferimento ai documenti approvati nella parte finale dell'anno di riferimento, anche con successive informative;
   5) a migliorare la capacità consultiva e l'effettiva fruibilità delle relazioni consuntive, semplificandone l'impianto generale e la struttura, in particolare attraverso lo sviluppo analitico del contenuto del documento che dovrebbe includere, in maniera più puntuale, un parallelo diretto tra gli indirizzi definiti dalle Camere e l'operato del Governo su ciascun dossier trattato nelle competenti sedi decisionali europee;
   6) a portare avanti la proposta ed il conseguente negoziato al fine di pervenire alla costituzione di un gruppo di lavoro europeo ad alto livello composto dai rappresentanti degli stati membri per definire una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa secondo le linee indicate nel documento inoltrato a Bruxelles;
   7) a rafforzare la dimensione sociale dell'Unione europea, valorizzando sistemi avanzati di welfare che favoriscano le politiche di coesione, con particolare riguardo alle misure finalizzate a garantire la parità di retribuzione e la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro, nonché politiche mirate alla lotta alla discriminazione e alle esclusioni sociali per ridurre la segregazione orizzontale di genere nell'istruzione e nell'impiego;
   8) a incrementare gli sforzi per la definizione e la risoluzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia quale obiettivo prioritario della politica europea di Governo, rafforzando l'impegno atto alla conclusione delle procedure attualmente pendenti ai sensi degli artt. 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, garantendo un corretto flusso informativo e un adeguato coinvolgimento delle Camere nella gestione delle controversie, al fine di evitare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
(6-00033)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Scerra, Giglio Vigna, Andrea Crippa».