Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 31 ottobre 2018

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Pdl 1236 – Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 7 ore;
• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 20 minuti
(complessivamente)
20 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 7 minuti
(con il limite massimo di 16 minuti per ciascun deputato)
41 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 3 minuti 2 ore e 59 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti 44 minuti
 Lega – Salvini premier 49 minuti 30 minuti
 Partito Democratico 46 minuti 28 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
45 minuti 28 minuti
 Fratelli d'Italia 35 minuti 18 minuti
 Liberi e Uguali 32 minuti 15 minuti
 Misto: 33 minuti 16 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 10 minuti 5 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 6 minuti 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 3 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 3 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 2 minuti

Ddl di ratifica nn. 1123 e 1125

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 16 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 24 minuti
 MoVimento 5 Stelle 17 minuti
 Lega – Salvini premier 13 minuti
 Partito Democratico 15 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 14 minuti
 Fratelli d'Italia 8 minuti
 Liberi e Uguali 7 minuti
 Misto: 10 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 2 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti

Ddl di ratifica n. 1126 - Accordo tra Italia e Bosnia ed Erzegovina in materia di estradizione

Discussione generale: 3 ore.

Relatore 10 minuti
Governo 10 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Interventi a titolo personale 29 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 2 ore e 6 minuti
 MoVimento 5 Stelle 25 minuti
 Lega – Salvini premier 20 minuti
 Partito Democratico 23 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 22 minuti
 Fratelli d'Italia 13 minuti
 Liberi e Uguali 11 minuti
 Misto: 12 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 4 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti

Ddl di ratifica n. 1127 - Accordi tra Italia e Macedonia in materia di estradizione e assistenza giudiziaria

Discussione generale: 3 ore.

Relatore 10 minuti
Governo 10 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Interventi a titolo personale 29 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 2 ore e 6 minuti
 MoVimento 5 Stelle 25 minuti
 Lega – Salvini premier 20 minuti
 Partito Democratico 23 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 22 minuti
 Fratelli d'Italia 13 minuti
 Liberi e Uguali 11 minuti
 Misto: 12 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 4 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti

Pdl nn. 392 e 460 – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Seguito dell'esame: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 14 minuti
(con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 26 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 19 minuti
 Lega – Salvini premier 56 minuti
 Partito Democratico 52 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 50 minuti
 Fratelli d'Italia 33 minuti
 Liberi e Uguali 28 minuti
 Misto: 28 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 9 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 5 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti

Doc. IV, n. 1 – Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti

Tempo complessivo: 2 ore e 30 minuti.

Relatore 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 22 minuti
(con il limite massimo di 4 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 43 minuti
 MoVimento 5 Stelle 25 minuti
 Lega – Salvini premier 17 minuti
 Partito Democratico 16 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 16 minuti
 Fratelli d'Italia 10 minuti
 Liberi e Uguali 9 minuti
 Misto: 10 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 2 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti

Mozione n. 1-00057 – Iniziative di competenza in relazione alle criticità connesse al conferimento in discarica dei rifiuti speciali in provincia di Brescia

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
 Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 23 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 8 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 ottobre 2018.

  Battelli, Benvenuto, Billi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Delmastro Delle Vedove, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sarti, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Billi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sarti, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 ottobre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BOLOGNA ed altri: «Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare» (1317);
   BOLOGNA ed altri: «Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in materia di indipendenza e trasparenza nelle sperimentazioni cliniche dei farmaci» (1318);
   L'ABBATE: «Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, concernenti le designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, la loro vendita e immissione in commercio e le relative sanzioni» (1319);
   BOLDRINI: «Misure per il sostegno della genitorialità, dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità» (1320);
   COLLETTI ed altri: «Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria» (1321);
   COLLETTI e CATALDI: «Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa» (1322);
   SCAGLIUSI ed altri: «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali» (1323);
   DONZELLI: «Modifica all'articolo 1370 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio dell'ufficio di difensore nel procedimento disciplinare nei confronti del militare» (1324).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MANDELLI: «Norme in materia di podologia e istituzione della laurea magistrale in podoiatria» (596) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Aprea.

  La proposta di legge CLAUDIO BORGHI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di gestione delle riserve ufficiali» (1064) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aprile, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco e Trano.

  La proposta di legge TIRAMANI: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari, con particolare riguardo a quelli delle professioni mediche e dell'area sanitaria» (1162) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Acunzo, Azzolina, Bella, Carbonaro, Casa, Gallo, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi e Villani.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 30 ottobre 2018 la deputata Macina ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
   MACINA ed altri: «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali» (917).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCHULLIAN: «Modifica all'articolo 134 della Costituzione, concernente il ricorso diretto alla Corte costituzionale per la tutela dei diritti fondamentali» (1013) Parere della II Commissione.

   II Commissione (Giustizia):
  CARFAGNA ed altri: «Introduzione degli articoli 558-bis e 558-ter del codice penale e altre disposizioni concernenti l'induzione al matrimonio mediante coercizione» (792) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   VI Commissione (Finanze):
  BELOTTI ed altri: «Modifiche agli articoli 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di esenzione dall'imposta municipale unica per le porzioni di edifici utilizzati per le attività didattiche dalle scuole paritarie senza fini di lucro» (833) Parere delle Commissioni I, V e VII.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 76).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero dello sviluppo economico.

  Il Ministero dello sviluppo economico, con lettera del 24 ottobre 2018, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno SALTAMARTINI ed altri n. 9/1117-A/14, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2018, sulla proroga dei termini in materia di iscrizione dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentate di commercio nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 29 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (Doc. CCXXXVI, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 ottobre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici con riguardo ad alcuni emendamenti all'allegato 3 dell'accordo (COM(2018) 717 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 29 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di corpo d'armata Agostino Biancafarina a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (9).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N. 109, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE (A.C. 1209-A)

A.C. 1209-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 12.12, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.12.12.400 delle Commissioni;

NULLA OSTA

sull'emendamento 37.309.

  Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sugli emendamenti 12.12 e 37.309 reso nella seduta del 29 ottobre 2018.

A.C. 1209-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Commissario straordinario per la ricostruzione).

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine del rafforzamento del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Genova è incrementata la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco fino al completamento della pianta organica del citato Dipartimento. All'onere di cui al presente comma si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307.
1. 31. Pastorino, Fornaro, Stumpo, Muroni, Paita.

ART. 4.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e n. 314 del 7 settembre 2018 aggiungere le seguenti: e con successive ordinanze sindacali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 102. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del presente decreto fino a: 2015-2017 con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto hanno subìto un decremento del fatturato rispetto alla media degli anni 2016 e 2017 relativa al corrispondente periodo.
4. 2. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 300.000.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
4. 103. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli strumenti di accertamento quali gli studi di settore, nonché il redditometro e lo spesometro. Detta sospensione opera anche all'interno della zona franca di cui all'articolo 8.
4. 105. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 4-ter.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  Al comma 2, sostituire le parole: pari a 15.000 con le seguenti: fino a 25.000.
4-ter. 10. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Silvestroni.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità).

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al Commissario è dato potere di richiedere che siano destinati a Genova mezzi già appaltati e in consegna ad altre aziende di TPL italiane.
5. 300. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 8.
(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento).

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo alinea:
   sostituire le parole:
al 30 settembre 2018 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   sopprimere le parole: nel comune di Genova,.
*8. 5. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo alinea:
   sostituire le parole:
al 30 settembre 2018 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   sopprimere le parole: nel comune di Genova,.
*8. 8. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente,
   al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:
e per i due periodi di imposta successivi;
   sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede:
   a) fino a 20 milioni per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 45;
   b) fino a 30 milioni per il 2018 e 50 milioni per ciascun anno 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
8. 7. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 5, sostituire le parole da: 10 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 20 milioni di euro si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro a valere sull'articolo 45;
   b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 300. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 5, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020.
8. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni.

ART. 9-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di rimediare agli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi e alla conseguente situazione di difficoltà, nonché per evitare un grave pregiudizio all'operatività del sistema portuale, con specifico riferimento al porto di Genova, per i lavoratori della locale compagnia portuale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata a finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa.
9-ter. 300. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rossello, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 10.
(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria.
10. 300. Traversi.
(Approvato)

ART. 12.
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    medesimo periodo:
     sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
     sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova;
   secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;

  sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 9:
    sopprimere la lettera a);
    lettera b), sopprimere le parole da:
nel limite fino alla fine della lettera;
   sopprimere il comma 11;
    al comma 12, sopprimere le parole da:
in aggiunta fino a ANSF;
    al comma 19, sopprimere le parole da: Fino all'adozione fino alla fine del comma;
   alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e.
   All'articolo 13, comma 1, alinea, sostituire le parole: il Ministero delle infrastrutture e trasporti con le seguenti: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
12. 2. Fragomeli, Cantini, Di Giorgi.

   Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    medesimo periodo, sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
    secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;

  al comma 2:
   sopprimere il primo periodo;

   al secondo periodo, sopprimere le parole: è dotata di personalità giuridica e;
   sopprimere i commi 3, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies;
   al comma 7:
    al primo periodo sostituire le parole da:
ferma restando fino alla fine del periodo con le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.;
   all'ottavo periodo, sostituire le parole: all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile con le seguenti al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile.;
    al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: due distinte fino a nuove competenze con le seguenti: una distinta articolazione competente ad esercitare la nuova competenza;
    al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: regolamento di cui al;
    sopprimere il comma 11;
   al comma 12, sopprimere le parole da:
, in aggiunta fino a dell'ANSF.;
   al comma 14, sostituire la parola:
ANSFISA con la seguente: ANSISA
    al comma 17, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.;
   al comma 19, sopprimere le parole da:
Fino all'adozione fino alla fine del comma.;
   sopprimere il comma 20;
   al comma 21, sopprimere le parole:
testo unico di cui al;
   sopprimere il comma 23.
   alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

12. 1. Toccafondi, Tasso, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   medesimo periodo, sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
   al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;

  al comma 2, sopprimere il primo periodo
   sopprimere il comma 3
   al comma 4-
bis, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni e sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma
   sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies
   al comma 9:
   lettera
a), sopprimere le parole da: attraverso la previsione fino alla fine della lettera
   lettera
b), sostituire le parole: 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici con le seguenti: 131 unità, di cui 8 di livello dirigenziale non generale e un ufficio

  al comma 12, sopprimere le parole:, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF,
   al comma 14, sostituire la parola: ANSFISA con la seguente: ANSISA
   al comma 15, sostituire le parole da: 141 unità di personale fino a: 2020 con le seguenti: 122 unità di personale e 8 dirigenti nel corso dell'anno 2019
   al comma 18, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo
   sopprimere il comma 20
   sopprimere il comma 23
   alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e
   dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

  Art. 12-bis(Funzioni dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie) – 1. All'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono trasferite le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 346. A tal fine, l'Agenzia con proprio decreto disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, in quanto applicabili, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.
12. 302. Bergamini, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Germanà, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:
ferroviario nazionale e;
   alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e.
12. 4. Cantini, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova.
12. 9. Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: e in Genova.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: con possibilità di aggiungere la seguente: ulteriori.
12. 10. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

   Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, di cui una a Genova.
12. 400. Le Commissioni.

Subemendamento all'emendamento 12. 12.

  All'emendamento 12. 12, sostituire le parole: dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'Agenzia, limitatamente con le seguenti: primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui una, con competenze riferite in particolare.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere le parole: presso la Regione Liguria.
0. 12. 12. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'Agenzia, limitatamente ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avrà sede a Genova presso la Regione Liguria.
12. 12. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti, Silvestroni, Zucconi, Paita, Gagliardi, Pastorino, Terzoni, Cassinelli, Foscolo, Traversi.
(Approvato)

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, lettera b), le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
   2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: 30 giugno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 1o luglio 2020.
12. 58. Enrico Borghi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, lettera b), le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
   2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: 30 giugno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2020.
12. 61. Enrico Borghi, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).

  Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  «c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;».
12. 0306. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 16.
(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale).

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).
*16. 301. Gariglio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).
*16. 305. Fidanza, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti, Zucconi, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera a-ter), dopo le parole: con la previsione di soglie di esenzione aggiungere le seguenti: che tengano conto della dimensione del fatturato.
16. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

   Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1.
16. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

ART. 18.
(Funzioni del Commissario straordinario).

  Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
   f-quater) provvede a rendere pubbliche, anche attraverso internet, le modalità di accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigenti in materia di ecobonus e sismabonus.
18. 3. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

ART. 21.
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata).

  Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole: con provvedimento definitivo in relazione al quale sono stati già esperiti infruttuosamente i rimedi giurisdizionali.
21. 304. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

ART. 25.
(Definizione delle procedure di condono).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.
*25. 3. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.
*25. 307. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: trovano esclusiva fino alla fine del comma, le seguenti: si applicano esclusivamente le disposizioni di legge inerenti la data di presentazione della domanda.
25. 4. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.
25. 303. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1-bis, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: le medesime procedure con le seguenti: le procedure di cui al comma 1.
25. 305. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: previo rilascio fino alla fine del comma, con le seguenti: con provvedimento di archiviazione dichiarativo della inammissibilità laddove l'immobile sia acquisito di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In tale caso, il commissario dichiara inammissibile l'istanza di contributo senza procedere alla previa comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
25. 309. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro, Pezzopane.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: favorevole.
25. 102. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da rendere ai dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per tutte le tipologie di opere abusive contemplate dall'allegato 1 del citato decreto-legge 269 del 2003, laddove insistenti su aree vincolate.
25. 304. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: le medesime procedure con le seguenti: tutte le istanze di cui al comma 1.
25. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 37.
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «e ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «entro 30 chilometri di distanza dai comuni»;
   b) le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
37. 309. Colletti, Grippa, Torto, Del Grosso.

ART. 37.
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,».
37. 309.(Testo modificato nel corso della seduta) Colletti, Grippa, Torto, Del Grosso, Bellachioma, Zennaro, Berardini, Rachele Silvestri, Patassini, Terzoni.
(Approvato)

ART. 38.
(Rimodulazione delle funzioni commissariali).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
38. 2. Trancassini, Fidanza, Rotelli, Foti, Lollobrigida, Butti, Acquaroli, Prisco, Silvestroni, Deidda, Gemmato.

ART. 39.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici).

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Sisma de L'Aquila 2009 – interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi).

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 08. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Sisma de L'Aquila 2009 – interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi).

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017.
*39. 03. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
39. 04. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assunzione personale aree terremotate).

  1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

  Conseguentemente, sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 06. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assunzione personale aree terremotate).

  1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

  Conseguentemente, sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 0350. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila).

  1. Al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza di personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che sta creando gravi rallentamenti alla ricostruzione pubblica nei territori colpiti dall'evento sismico del 2009, è istituita una task force dedicata. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione di un bando per il reperimento di personale presso altre amministrazioni da trasferire in missione al Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila per un periodo di tempo limitato allo sblocco dei progetti e delle gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 15 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 07. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila).

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.
39. 09. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 010. Martino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 012. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Conferenza permanente).

  1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato «Conferenza permanente». Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, detto organo è istituito e sono adottate le disposizioni relative alla sua composizione e al suo funzionamento.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 017. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009).

  1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
39. 019. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 082. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 0351. Pezzopane, D'Alessandro, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.

  1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.
39. 013. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012).

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
39. 081. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Risorse per le spese di funzionamento).

  1. L'articolo 1, comma 758, della legge n. 205 del 2017 è sostituito dal seguente:
«Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
39. 021. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44 del citato decreto-legge n. 148, del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
39. 022. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 759, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
39. 024. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili).

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
39. 027. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga dell'autorizzazione per l'assunzione del personale).

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017,2018, 2019 e 2020».
39. 030. Rossi, Pezzopane, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

  Art. 39-bis.
(Posticipo della ripresa dell'attività di riscossione).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2021».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro annui, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
39. 071. Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga al riconoscimento degli straordinari del personale degli Enti locali).

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
39. 069. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
39. 072. Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

  Art. 39-bis.
  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020,».
39. 073. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
39. 074. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente: «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
39. 085. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).

  1. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 076. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione in favore delle utenze di immobili oggetto di ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero).

  1. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dall'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, in favore delle utenze di immobili inagibili ubicati nel cratere.».
39. 097. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016) – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
39. 084. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

  Art. 39-bis.

  1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.
  3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne.
39. 018. D'Alessandro, Pezzopane.

ART. 39-ter.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).

  Sopprimerlo.
*39-ter. 300. Braga, Orlando, Morassut.

  Sopprimerlo.
*39-ter. 301. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

ART. 40.
(Cabina di regia Strategia Italia).

  Sopprimerlo.
40. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: monitoraggio delle opere pubbliche, aggiungere le seguenti: ivi incluse le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3.
40. 2. Baldelli, Casino, Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Sozzani, Bergamini, Polidori, Nevi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie).

  1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.
  2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
40. 010. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misura urgente in materia di infrastruttura stradale).

  1. Al fine di consentire la più rapida ricostruzione del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari e collega i comuni di Capoterra e Pula, crollato dopo l'alluvione del 10 ottobre scorso, e per consentire il conseguente ripristino della relativa viabilità, sono stanziati a favore della regione Sardegna e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 10 milioni di euro per il 2018.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 015. Pittalis.

ART. 41.
(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura.
41. 303. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fatta eccezione con le seguenti: in aggiunta.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: per i quali.
41. 300. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ≤1.000 (mg/kg tal quale) con le seguenti: ≤500 (mg/kg tal quale).
41. 301. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Cromo VI aggiungere le seguenti: sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: Cromo VI <2 (mg/kg SS) aggiungere le seguenti: sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) <1 (μg/kg SS).
41. 305. Benedetti, Muroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le concentrazioni massime dei metalli pesanti di cui all'allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 vengono così modificate: Cadmio 5 (mg/kg SS), mercurio 3 (mg/kg SS), nichel 150 (mg/kg SS), piombo 200 (mg/kgSS), rame 600 (mg/kg SS) zinco 1700 (mg/kg SS).
41. 103. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 31 gennaio 2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad adottare una nuova disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva UE 2018/850.
41. 2. Braga, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare incarica un Ente Pubblico di Ricerca altamente qualificato della messa a punto di un nuovo metodo analitico ufficiale, specifico per gli idrocarburi di origine minerale C 10 – C40, nonché di uno studio sulle concentrazioni di tali composti, riscontrabili con il nuovo metodo in campioni rappresentativi delle realtà nazionali.
41. 304. Benedetti.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
  Art. 41-bis.

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1».”.
41. 0300. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

ART. 42.
(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici).

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
  2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
  4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
  5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*42. 01. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
  2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
  4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
  5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*42. 08. Pella, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Fiorini, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Misure per incentivare interventi di valutazione sulla staticità degli edifici e prevenzione del rischio sismico).

  1. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
  «1-octies. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati e “A” e “B” al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di un tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con “metodo convenzionale” e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con “metodo semplificato”».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42. 03. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

ART. 43.
(Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati).

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 43. 0400 delle Commissioni.

  All'articolo aggiuntivo 43.0400, comma 1, sostituire le parole: Per gli anni 2020 e con le seguenti: Con decorrenza dall'autorizzazione del trattamento di cui all'articolo 44 e fino al.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
16 milioni di euro per ciascuno degli anni con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 16 milioni di euro per ciascuno degli anni con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,.
0. 43. 0400. 3. Giacometto, Porchietto, Zangrillo, Sozzani, Cortelazzo, Mulè, Gagliardi, Baldelli, Cassinelli, Bagnasco, Bergamini, Casino, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Lepri, Gribaudo.

  All'articolo aggiuntivo 43.0400, comma 1, sostituire le parole: n. 92, con le seguenti: n. 92. Tali benefici sono riconosciuti.
0. 43. 0400. 2. Pizzetti, Pezzopane, Morassut, Enrico Borghi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria).

  1. Per gli anni 2020 e 2021 le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 44, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa; a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e dovrà porre in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
43. 0400. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 44.
(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e della Regione interessata aggiungere le seguenti: nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
44. 300. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: qualora l'azienda abbia cessato o cessi con le seguenti: qualora le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari abbiano cessato o cessino.
44. 302. Cassinelli, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Gagliardi, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rossello, Rosso, Ruffino, Zanella, Bagnasco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta entro il 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
44. 2. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
44. 1. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.
44. 3. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è concesso, con medesima durata massima e con medesime modalità, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria effettuati nel periodo intercorrente tra il 1o giugno 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. La misura di integrazione salariale decorre dalla data di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.
  1-ter. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale di cui al comma 1-bis, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il predetto periodo.
  1-quater. Per i soli casi di cui al comma 1-bis, è riconosciuta, a domanda, l'esenzione dal versamento della somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater quantificati in 18 milioni di euro per il 2018 e 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola crisi aggiungere le seguenti: e in fallimento.
44. 301. Giacometto, Porchietto, Zangrillo, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Cassinelli, Gagliardi, Germanà, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella, Lepri.

ART. 44-ter.
(Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni).

  Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, sostituire le parole: dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti con le seguenti: dei soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
44-ter. 300. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

ART. 45.
(Norma di copertura).

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 con le seguenti: a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire le parole: a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 con le seguenti: a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000;
45. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1209-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 109/2018, posto in votazione, prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova;
    dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da Nord a Sud;
    dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta che delle 5931 opere analizzate 1918 di queste sono considerate in ”priorità 1”: necessitano cioè di interventi urgenti;
    i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito un monitoraggio dettagliato;
    a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame.
9/1209-A/1Prisco, Fidanza, Trancassini, Foti, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
    in particolare, l'articolo 12, al- fine di assicurare elevati standard di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali, prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con sede a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salva la possibilità di prevederne articolazioni territoriali;
    Genova è uno degli 8 centri di competenza selezionati dal Ministero dello sviluppo – economico nell'ambito del piano impresa 4.0, il cui focus è la sicurezza delle infrastrutture strategiche materiali e digitali (strade, autostrade, ferrovie, porti, energia e reti digitali);
    alla guida del Centro è stato posto il CNR affiancato, oltre che da aziende private di alto profilo nazionale e internazionale, anche da partner istituzionali quali: Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale, Università degli Studi di Genova;
    a fronte del citato riconoscimento di Genova quale centro di competenza per la sicurezza delle infrastrutture, mantenere la sede dell'Agenzia (ANSFISA) a Genova per la parte relativa al settore stradale e autostradale rivestirebbe non solo un forte carattere simbolico, ma anche strategico per il patrimonio di conoscenze tecnologiche che il sistema pubblico e privato locale può mettere a disposizione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, attraverso ulteriori iniziative normative, la sede della Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a Genova per la parte relativa al settore stradale e autostradale.
9/1209-A/2Lucaselli, Meloni, Butti, Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    in particolare, oggi più che mai, a distanza di due anni da quei tragici eventi, occorre accelerare il processo di ricostruzione in corso e consentire ai Comuni interessati di poter contare sul personale assunto per far fronte alle esigenze poste dalla gestione emergenziale;
    i Comuni del cratere sismico, infatti, hanno potuto assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
    il citato personale resterà in servizio fino al 31 dicembre 2018, ma il processo di ricostruzione è ancora molto lontano dall'essere risolto, come dimostrano le nuove disposizioni previste dal provvedimento in esame;
    al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere, si rende necessaria una proroga delle assunzioni di personale qualificato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, anche nell'ambito dell'esame della legge di bilancio 2019, volte a consentire per i Comuni del cratere sismico di prorogare, almeno per un anno o, comunque, fino a quando il processo di ricostruzione non si sarà concluso, le assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 per assicurare l'espletamento delle opere di urbanistica ed edilizia e agevolare la ricostruzione, tuttora in corso.
9/1209-A/3Trancassini, Fidanza, Foti, Butti, Rotelli, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra le altre, disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione per superare situazioni di criticità, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;
    una situazione altrettanto critica, creatasi a seguito della sentenza del Consiglio di stato Sez. IV, n. 1229 del 28.2.2018, è quella relativa ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilancio delle autorizzazioni che le regioni hanno la facoltà di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali;
    il principio del «caso per caso», dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, salvi i casi in cui la cessazione della qualifica di rifiuto è disciplinata da norma europee o nazionali, ha consentito il raggiungimento di importanti risultati nel settore del recupero di materia dai rifiuti;
    tale principio è alla base di molteplici autorizzazioni rilasciate dalle regioni agli operatori e, visto il tenore della citata sentenza, tali autorizzazioni rischiano di non essere rinnovate e comunque considerate illegittime, con rilevanti e negative conseguenze sul ciclo dei rifiuti e sui costi degli operatori già autorizzati;
    negando che i criteri per « l'end of waste» possano essere definiti in autorizzazione, il Consiglio di Stato paralizza, di fatto, qualsiasi attività di recupero in procedura ordinaria che non rientri in quelle già oggetto di disciplina europea o nazionale, tant’è che, allo scadere delle autorizzazioni uniche per il trattamento dei rifiuti e delle autorizzazioni integrate ambientali, gli impianti esistenti non potranno più trasformare i rifiuti in prodotti o in materie prime;
    secondo l'Unione delle imprese di settore l'impossibilità per gli impianti di riciclo di trasformare i flussi di rifiuti non ancora regolamentati in «end of waste» limiterà drasticamente gli sbocchi di mercato per quanto riciclato. Centinaia di impianti che oggi riciclano rifiuti grazie ai criteri «EoW» stabiliti nei provvedimenti autorizzativi dalle autorità locali — che ora potrebbero non rinnovarli o addirittura revocarli in autotutela — rischiano di subire il blocco delle attività svolte: un vero e proprio macigno sulla strada del reale sviluppo dell'economia circolare italiana,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della normativa vigente in materia di autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti agli operatori in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto e, se del caso, ad assumere opportune iniziative, anche carattere normativo, volte a fare chiarezza.
9/1209-A/4Foti, Fidanza, Butti, Rotelli, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
    in particolare, il crollo del Ponte Morandi ha comportato gravi disagi alla mobilità cittadina, con forti ripercussioni sulle funzioni sociali, economiche e produttive della città;
    il servizio di trasporto pubblico è il principale strumento di mobilità cittadina valido ad affrontare sia la fase emergenziale sia il periodo di ricostruzione e la linea metropolitana, ad oggi, rappresenta l'unico sistema di trasporto funzionale tra la zona colpita ed il centro della città;
    da tempo l'Amministrazione locale ha programmato un prolungamento della linea metropolitana per rispondere alle esigenze di mobilità con un'altra stazione e un interscambio ottimale fra questo sistema ed il trasporto pubblico e privato della vallata;
    tale progetto è stato recentemente finanziato al 100% dallo Stato con il decreto ministeriale n. 587/2017 ed il successivo decreto ministeriale del 7/3/2018, tramite i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato complessivamente 152,38 milioni di Euro dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, Legge 11/12/2016, n. 232;
    la realizzazione della linea metropolitana di Genova, da Brin a Brignole, ivi compresi la fornitura del materiale rotabile e la realizzazione del relativo deposito, è avvenuta, a partire dall'anno 1983, tramite l'affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori alla Società Ansaldo Trasporti S.p.A. (oggi Ansaldo STS S.p.A.);
    i tempi dettati dalla legge per l'espletamento delle procedure ordinarie di gara e le successive approvazioni, i tempi di apertura all'esercizio della tratta Brin – Canepari e di messa in servizio delle 14 unità di trazione porterebbero all'apertura della tratta non prima del mese di settembre 2023;
    a fronte della situazione emergenziale che si è venuta a creare con il crollo del ponte Morandi, questa data, già lontana in condizioni ordinarie, risulta essere insostenibile, soprattutto considerando che la linea metropolitana potrebbe entrare in esercizio già circa tre anni prima se il Comune potesse affidare direttamente progettazione e lavori alla Concessionaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi in sede di Unione europea per consentire l'affidamento diretto dei lavori di completamento della linea metropolitana di Genova all'attuale Concessionaria al fine di permettere una rilevante accelerazione delle procedure di realizzazione della infrastruttura.
9/1209-A/5Lollobrigida, Foti, Fidanza, Butti, Rotelli, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
    nello specifico, l'articolo 1 prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire le attività per la demolizione, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura; sono disciplinati, inoltre i poteri derogatori attribuiti al Commissario; disposizioni specifiche riguardano i rapporti tra Commissario e Autostrade per l'Italia S.p.A. e la disciplina degli affidamenti del Commissario, che potranno avvenire senza gara;
    con l'approvazione del decreto-legge n. 59, dell'8 aprile 2008, riguardante gli obblighi europei e l'esecuzione di alcune sentenze della Corte giustizia della Comunità Europea, venne inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 giugno 2008, l'articolo 8-duodecies che prevedeva l'approvazione per legge di tutte le nuove convenzioni con i concessionari autostradali già sottoscritte da Anas (proprietaria) con le società concessionarie (come Autostrade per l'Italia), ma che ancora non avevano ricevuto il parere favorevole di Nars, Cipe e 8 commissioni parlamentari, compresa quella con Autostrade per l'Italia;
    in sintesi, l'articolo 8-duodecies, eliminò il parere del Cipe e del Parlamento che avevano chiesto maggiori garanzie e controlli per l'interesse pubblico sulle nuove convenzioni;
    l'attuale Governo ha più volte richiamato gli effetti negativi della norma citata,

impegna il Governo

a compiere una valutazione degli effetti derivanti dall'approvazione della norma descritta in premessa, e se del caso, ad adottare le iniziative, di carattere normativo, volte al superamento della stessa.
9/1209-A/6Frassinetti, Foti, Butti, Fidanza, Rotelli, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16, comma primo, del provvedimento in esame interviene con riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214;
    la norma istitutiva disponeva che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provvedesse «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», più chiaramente identificati dalla Corte costituzionale esclusivamente in «coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività attraverso le quali esercita le proprie competenze»;
    le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame intervengono anche sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità, prevedendo che il contributo per il finanziamento della stessa sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;
    tale previsione si configura come un iniquo aggravio per le imprese del settore e determina, altresì, uno svantaggio competitivo delle stesse rispetto ai propri concorrenti europei ed internazionali;
    con la modifica si mantiene l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, ma si introduce la possibilità di prevedere soglie di esenzione e si specifica che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici,

impegna il Governo

   ad effettuare una rapida ricognizione degli effetti applicativi della disposizione in esame al fine di determinare tempestivamente e con certezza il regime delle esenzioni, al fine di tutelare le piccole e medie imprese del settore;
   a valutare la possibilità di applicare le medesime condizioni a tutte le imprese che operano nel settore, sia nazionali sia straniere che operano in Italia;
   al fine di evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici del settore, a detrarre dall'importo del contributo da versare all'Autorità le quote pagate all'Albo nazionale degli auto trasportatori.
9/1209-A/7Fidanza, Rotelli, Butti, Foti, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16, comma primo, del provvedimento in esame interviene con riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214;
    la norma istitutiva disponeva che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provvedesse «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», più chiaramente identificati dalla Corte costituzionale esclusivamente in «coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività attraverso le quali esercita le proprie competenze»;
    le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame intervengono anche sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità, prevedendo che il contributo per il finanziamento della stessa sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;
    tale previsione si configura come un iniquo aggravio per le imprese del settore e determina, altresì, uno svantaggio competitivo delle stesse rispetto ai propri concorrenti europei ed internazionali;
    con la modifica si mantiene l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, ma si introduce la possibilità di prevedere soglie di esenzione e si specifica che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici,

impegna il Governo

   ad effettuare una rapida ricognizione degli effetti applicativi della disposizione in esame al fine di determinare tempestivamente e con certezza il regime delle esenzioni, al fine di tutelare le piccole e medie imprese del settore;
   a valutare la possibilità di applicare le medesime condizioni a tutte le imprese che operano nel settore, sia nazionali sia straniere che operano in Italia;
   al fine di evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici del settore, a valutare l'opportunità di detrarre dall'importo del contributo da versare all'Autorità le quote pagate all'Albo nazionale degli auto trasportatori.
9/1209-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Fidanza, Rotelli, Butti, Foti, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
    la tragedia del crollo del cosiddetto «Ponte Morandi» e la conseguente interruzione del collegamento autostradale tra la A10 e il resto del nodo genovese ha fatto emergere l'enorme fragilità dell'intera viabilità genovese e ha posto con forza la necessità di accelerare la realizzazione della Gronda di Ponente;
    il Progetto della Gronda di Genova si pone l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più interconnesso con la città di Genova – cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) sino all'abitato di Voltri – trasferendo il traffico passante sulla nuova infrastruttura, che si aggiungerà all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento «fuori sede»;
    il progetto può considerarsi ufficialmente entrato nella fase finale: è stato autorizzato il piano finanziario e sono stati avviati sia gli espropri delle aree interferite che i cantieri per le opere propedeutiche;
    l'accelerazione della cantierizzazione e del finanziamento della Gronda, oggi più che mai, si rende necessaria per il decongestionamento della viabilità ordinaria e straordinaria e per l'importante indotto di almeno 5000 lavoratori che l'opera porterebbe;
    altra infrastruttura essenziale per la città di Genova e per il suo rilancio, dal punto di vista economico e turistico, è rappresentato dal Terzo Valico dei Giovi, l'opera ferroviaria che consentirà la realizzazione dell'alta velocità tra Genova e Milano, potenziando i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d'Europa;
    circa il 32 per cento dei lavori sono stati completati, con l'80 per cento delle opere appaltate e una previsione di fine lavori che, ad oggi, resta fissata al 2022;
    si tratta di un'opera di straordinaria importanza non solo per Genova e la Liguria ma per la competitività dell'Italia e il sistema logistico europeo, consentendo più funzionalità ed economicità a chi utilizza i porti liguri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, i necessari stanziamenti per garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche della Gronda e del Terzo Valico dei Giovi.
9/1209-A/8Crosetto, Fidanza, Foti, Butti, Rotelli, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    a causa del cedimento del viadotto autostradale Polcevera dell'A10, il cosiddetto Ponte Morandi, la viabilità urbana ed extraurbana di Genova risulta gravemente compromessa, rendendo necessari accorgimenti volti a potenziare il trasporto pubblico locale per ridurre quello privato circolante sulle strade cittadine;
    rappresentano una valida alternativa al trasporto privato, i collegamenti ferroviari ad uso sia dei privati che per il trasporto delle merci, inoltre sarebbe un ottimo inizio per la popolazione che ogni giorno si sposta, per questioni lavorative, dalle periferie in città, poter contare su un'adeguata infrastruttura ferroviaria e su tariffe agevolate per accedere al servizio;
    con l'approvazione del nuovo Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale per il periodo 2048-2032 tra Regione Liguria e Trenitalia Spa è stata istituita una nuova tariffa d'area urbana di Genova di euro 1.30, per ciascun viaggio in corsa semplice, che sarà l'unico titolo valido per viaggiare sui treni all'interno dell'area urbana e che pertanto «l'istituzione di questa tariffa porterà alla revisione delle condizioni dell'accordo di integrazione»;
    tuttavia, non sembrerebbe possibile, dal prossimo mese di gennaio, l'attuale integrazione tariffaria ferro-gomma di euro 1.60 nel Comune di Genova;
    il biglietto integrato per anni ha rappresentato una soluzione economicamente vantaggiosa per le famiglie e i pendolari, e si rende necessaria a maggior ragione oggi, visto lo stato attuale di emergenza, in cui vive la città di Genova a causa dell'intensificarsi del traffico cittadino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attuare tempestivamente ogni iniziativa necessaria e di competenza, affinché venga estesa, per un periodo di tre anni, la modalità dell'abbonamento integrato Treno-TPL urbano-TPL extraurbano, a prezzi calmierati e a favore dei pendolari residenti nei comuni dell'area metropolitana genovese.
9/1209-A/9Rotelli, Fidanza, Lollobrigida, Meloni, Trancassini, Foti, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che reca, tra le altre, disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
    in particolare, l'articolo 1 delega l'intero iter di interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova ad un Commissario straordinario, autorizzando l'apertura di apposita contabilità speciale, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche o private all'uopo destinate;
    nello specifico, il provvedimento, riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona danneggiata, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti che hanno subito un decremento del fatturato; dispone agevolazioni per le imprese che hanno sede all'interno della zona franca; introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'auto trasporto e incrementa la quota di riparto del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti a favore dell'autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale;
    si tratta di settori strategici di importanza fondamentale per garantire la ripresa della città metropolitana di Genova e di tutte quelle realtà imprenditoriali che ruotano attorno alla città e al Porto di Genova, il primo Porto italiano per movimentazione merci e il più rilevante sotto il profilo occupazionale;
    i fondi stanziati nel decreto sono del tutto insufficienti ad affrontare lo stato emergenziale conseguente alla caduta del Ponte Morandi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, anche nella prossima manovra di bilancio, adeguati fondi per i settori descritti in premessa, ad integrazione di quelli già previsti nel provvedimento in esame.
9/1209-A/10Butti, Frassinetti, Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 12 è istituita l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA), con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali;
    Ansfisa sostituirà l'attuale Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), le cui funzioni – comprese risorse umane, strumentali e finanziarie – passeranno alla nuova struttura;
    l'Agenzia avrà autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avrà poteri di indirizzo e controllo;
    effettua la vigilanza tecnica sull'esecuzione dei lavori, da parte dei concessionari, degli interventi della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e del traffico;
    promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di sistemi di gestione della sicurezza;
    sovraintende alle ispezioni di sicurezza sulla infrastrutture di competenza;
    predispone un Piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali;
    svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali;
    in caso di inosservanza da parte dei concessionari delle prescrizione adottate dall'Agenzia, la stessa può comminare sanzioni pecuniarie fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione;
    di fatto si crea, ancora una volta a Roma, una struttura importante che sovraintende ad una rete di infrastrutture che ricopre l'intero Paese con interconnessioni comunitarie ed extracomunitarie;
    considerata l'importanza delle funzioni ad essa attribuite sarebbe necessario garantire un effettivo coinvolgimento anche degli enti territoriali nella governance della costituenda Agenzia, essendo proprio gli enti territoriali, il livello di governo più interessato al controllo e alla messa in sicurezza delle infrastrutture del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di costituzione dell'Agenzia e nella governante della stessa, a coinvolgere anche la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997.
9/1209-A/11Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
    all'indomani del tragico evento del crollo del «Ponte Morandi» l'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inviava una nota a tutte le province, i comuni e le regioni italiane con cui chiedeva con massima urgenza «di procedere all'avvio dello stato di conservazione delle opere viarie e non che ricadono nella vostra competenza», e di comunicare al ministero «entro e non oltre il 30 agosto gli interventi necessari a rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle tratte infrastrutturali, corredando le predette segnalazioni di adeguate attestazioni tecniche (perizie, verbali di sopralluogo ecc.), indicazioni di priorità e stima dei costi»;
    è certamente condivisibile la necessità di una ricognizione organica sullo stato delle opere, ma non può sfuggire che simili informazioni possono essere fornite solo partendo da una diagnostica attenta, mirata, e da conseguenti verifiche, anche analitiche, eseguite nel rispetto delle norme e delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche;
    le specifiche informazioni richieste dal ministro richiedono mezzi adeguati e l'impiego di attività professionali ad alto tasso di specializzazione che peserebbero esclusivamente sui bilanci degli enti territoriali, spesso impossibilitati ad affrontare anche le spese ordinarie, messi in ginocchio da anni di politiche economiche che hanno puntato esclusivamente a tagliare linearmente i fondi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio i necessari stanziamenti che consentano agli enti territoriali di procedere alla ricognizione dello stato di conservazione delle opere viarie richiesto dal Governo;
   a considerare la possibilità di istituire un protocollo nazionale di valutazione e classificazione delle infrastrutture, per disporre i controlli e gli interventi necessari sulla base di dati condivisi su unica piattaforma nazionale.
9/1209-A/12Luca De Carlo, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di maltempo che in questi giorni sta interessando il nostro Paese con temporali, piogge torrenziali, vento fortissimo ha prodotto danni ingenti nelle aree colpite;
    in particolare il Veneto è uno dei territori più interessati dai suddetti fenomeni, con 700 millimetri di pioggia caduti in poche ore, danni per centinaia di milioni oltre a 122 mila utenze elettriche che non hanno energia elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee elettriche;
    la provincia di Belluno isolata, ha avuto tutto il peggio che poteva avere, dall'incendio a Tai Bon, ai temporali, trombe d'aria, frane e nella giornata del 30 l'ospedale di Agordo era privo di gasolio;
    la Protezione civile, i centri operativi di soccorso, i vigili del fuoco impegnati ormai continuativamente da oltre un giorno stanno facendo un lavoro indispensabile alla sicurezza della popolazione;
    occorrono controlli sull'intera rete infrastrutturale veneta, ponti e viadotti, e le strade per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;
    il Governatore Zaia ha demandato ai sindaci di procedere all'inventario dei danni e ha decretato stato di calamità per tutto il Veneto,

impegna il Governo

a deliberare, previa annunciata richiesta del Presidente della Regione Veneto, lo stato di emergenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici di cui in premessa; a valutare l'opportunità di istituire, nella prossima legge di bilancio, un fondo speciale per i danni da maltempo, legati a quest'ultimo evento che preveda misure di sostegno per le singole famiglie e per i territori.
9/1209-A/13. (Nuova versione)  Bond, Luca De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 al comma 4-bis, nel trasferire all'Agenzia delle funzioni ispettive e dei poteri in materia di sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea, fa salvi i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di vigilanza ispettiva, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, in cui sono individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
    la funzionalità e l'efficacia del lavoro svolto dalle strutture, pubbliche e volontarie, del sistema di Protezione Civile, del quale il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è parte fondamentale, si basa sulla programmazione e l'organizzazione che sta dietro ad ogni attività e sull'abnegazione e sul senso di responsabilità della stragrande maggioranza delle persone che ne fanno parte, poiché la maggior parte di queste strutture dispone di risorse umane e materiali ampiamente al di sotto delle necessità che sarebbero dettate dalle oggettive esigenze;
    è essenziale assicurare ai «servizi» che toccano più profondamente la vita della società, la possibilità di svolgere la loro attività in condizioni di funzionalità ed efficienza e non di quotidiana emergenza, con particolare riferimento a coloro che hanno responsabilità dei servizi di soccorso e di sicurezza e a tutti quelli che fanno parte del ”sistema della Protezione Civile”;
    il personale medico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il cui obiettivo è la tutela della salute e del benessere psicofisico dei vigili del fuoco soprattutto durante il soccorso tecnico urgente, è ed è stato costantemente impegnato a fianco del personale operativo nelle macro-emergenze che in questi anni hanno colpito il nostro Paese, nonostante il numero esiguo di medici e le limitate risorse disponibili. Dall'alluvione di Sarno, alle Olimpiadi invernali di Torino, al sisma dell'Aquila, a quello di Ferrara, al sisma dell'Italia centrale e a quello di Ischia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di garantire ai medici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco lo stesso status lavorativo degli altri medici del Ministero dell'interno;
   a garantire la possibilità per i suddetti medici di svolgere l'attività di medici di medicina generale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale (secondo quanto previsto attualmente), alla luce della attuale carenza di tali figure professionali, in analogia con tutti gli altri medici delle Forze Armate, ma soprattutto come i medici della Polizia di Stato.
9/1209-A/14. (Nuova versione)  Baratto, Sozzani, Pedrazzini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame al Capo II, recante «Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti», all'articolo 12 reca l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2019, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali;
    il medesimo articolo dispone altresì, la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni all'ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie;
    stando alle disposizioni contenute nel decreto-legge, la nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali, ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse;
    il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
    una decisione del Consiglio di Stato ha recentemente disposto l'annullamento della gara di appalto per la realizzazione della tratta autostradale Roma Latina;
    il progetto per il collegamento autostradale tra le due città, destinato a sostituire l'ormai vecchia Via Pontina, nato nel 2001 e inserito nella legge obiettivo dello stesso anno, ha avuto un iter travagliato, contestato da vari comitati;
    la via Pontina, attualmente gestita dalla società della regione Lazio denominata ASTRAL, nel tratto interessato dal tracciato autostradale A12-Roma-Latina, è già a due corsie per senso di marcia, ma non è adeguata in sicurezza per l'assenza delle corsie d'emergenza, e, inoltre, risulta essere in condizione di estrema insicurezza, tanto da prevedere tratti con il limite di velocità a trenta chilometri orari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere tra le priorità dell'ANSFISA l'intervento di messa in sicurezza della la Via Pontina nel presupposto che vengano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri.
9/1209-A/15Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    lo scorso 1o agosto la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso parere favorevole ad una delibera governativa che ha riconfermato la somma iniziale stanziata dal Governo Gentiloni per i rimborsi a imprese e privati dei danni causati dagli eventi calamitosi degli ultimi due anni, tra cui, per la Toscana, l'alluvione verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 che ha interessato i comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
    si tratta di un primo stanziamento di risorse di poco superiore ai 12 milioni di euro a fronte di una richiesta complessiva del commissario per il post-alluvione di circa 50 milioni di euro equamente ripartiti tra privati e imprese e risultanti da una attenta ricognizione dei danni risultanti dalla calamità; l'attuale proposta dell'esecutivo Conte si limita a riprendere quanto già deliberato dal Governo Gentiloni come primo stanziamento e assegna dunque il 27 per cento di quanto richiesto;
   considerato che:
    le risorse stanziate sono state assegnate attraverso le procedure previste dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, i cui importi complessivi sono stati definiti sulla base della ricognizione dei fabbisogni, ovvero della quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive, realizzata dai vari Commissari delegati in seguito ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
    il Presidente della Regione Toscana ha trasmesso alla Protezione civile, con nota n. 513093 del 26 ottobre 2017, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio privato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'O.C.D.P.C. del 20 settembre 2017, n. 482 e che tale ricognizione ammonta a complessivi euro 56.188.553,83, di cui euro 7.970.725,32 per danni al patrimonio pubblico, euro 21.933.249,51 per danni al patrimonio privato ed euro 26.284.579,20 per danni alle attività produttive,

impegna il Governo

ad integrare entro il corrente anno lo stanziamento già deciso dal Governo Gentiloni per i rimborsi alle imprese ed ai privati dei danni causati dall'evento calamitoso in Toscana del 10 settembre 2017 con le risorse necessarie per un ristoro completo dei danni.
9/1209-A/16Andrea Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il rilancio dell'economia e gli importanti segnali di ripresa registrati nel corso degli ultimi anni in particolare nell'area del nord est necessitano di misure finalizzate a consolidare e potenziare questa ripresa supportandone il tessuto economico costituito prevalentemente da piccole e medie imprese;
    una delle leve principali per conseguire tale obiettivo è sicuramente quella infrastrutturale per facilitare la rapidità dei collegamenti e la mobilità di persone e merci, per inserire i traffici nazionali nel contesto dei traffici mondiali oggi dominati dalla «Via della Seta»;
    il trasporto marittimo costituisce oggi uno dei settori chiave attraverso l'incremento degli scambi commerciali, l'accessibilità da parte degli insediamenti produttivi e il rafforzamento dei progetti di investimento in particolare nelle aree portuali e interportuali;
    il nostro sistema portuale è nevralgico per i corridoi marittimi euro-mediterranei, ed i suoi porti, anche a seguito del processo di razionalizzazione e riforma delle autorità di sistema portuale, si sono ulteriormente rafforzati e vanno sostenuti anche con riferimento alle attività manifatturiere che possono svilupparsi nelle aree di retroporto;
    con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (decreto Mezzogiorno) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è stata disciplinata la procedura per l'istituzione, in alcune aree di zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione di specifici e sostanziali benefici fiscali e agevolazioni amministrative e procedurali in favore delle imprese presenti e che si potrebbero insediare anche per attrarre ulteriori investimenti;
    il processo autorizzativo è in fase di definizione e i progetti per le aree individuate localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno sono in dirittura di arrivo;
    la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disciplinato l'istituzione delle cosiddette zone logistiche semplificate (ZLS) per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES) a condizione che sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero un'Autorità di sistema portuale;
    il provvedimento in esame all'articolo 7 introduce, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi, una zona logistica semplificata per il Porto e retroporto di Genova, di fatto già istituita con la Legge finanziaria n. 205/2017;
    il Porto di Venezia, così come il Porto di Genova, di Livorno e di Trieste, da anni registrano una crescita costante in termini di movimentazioni merci, ma non sufficiente ad intercettare i traffici commerciale della « Via della Seta»;
    il Punto franco di Marghera non è sufficiente alle dimensioni del traffico merci e alle potenzialità dell'intera area, soprattutto nell'ottica di attrarre investimenti esteri connessi ai traffici intercontinentali;
    occorre prevedere un ampliamento degli strumenti legislativi di supporto all'attività portuale dei porti delle regioni del Nord e all'intero sistema delle imprese, soprattutto delle PMI quale terminale strategico in particolare per la cosiddetta «Via della Seta»,

impegna il Governo

anche in vista della prossima legge di bilancio che presto sarà all'esame del Parlamento, a estendere il credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura massima consentita, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-:2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019, prevedendone adeguata copertura finanziaria.
9/1209-A/17Pellicani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
    l'articolo 30, in particolare, disciplina la qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
    i recenti disastrosi eventi nella rete stradale, nelle infrastrutture, negli edifici e negli impianti hanno evidenziato ancor di più quanto i requisiti del personale addetto alla manutenzione siano essenziali per assicurare la presenza di personale professionale altamente qualificato nelle diverse funzioni e/o mansioni della manutenzione;
    a causa della sempre maggiore espansione e della crescente complessità delle attività di manutenzione, si sono evoluti profili occupazionali diversi per il personale di manutenzione, rispetto al quale appare necessario – specificare i requisiti di competenze e conoscenze essenziali, oltre alle qualifiche base,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché tutti gli operatori economici affidatari di lavori ai sensi del provvedimento in esame siano in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico – organizzativo, con particolare riferimento all'impiego di personale qualificato in conformità alla vigente normativa.
9/1209-A/18Osnato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in votazione prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a decorrere dal 1o gennaio 2019;
    l'articolo 12 prevede che la sede dell'Agenzia sia a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa succeda a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste;
    l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza, e la costituzione di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico;
    non bisogna trascurare, inoltre, il fatto che circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a Firenze e che tutto ciò potrebbe rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte competenze e professionalità cresciute negli anni attorno a tali settori;
    l'incorporazione dell'ANSF nell'istituenda Agenzia, oltre a rappresentare il rischio di smembrare un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, avrà gravi ricadute sul territorio di Firenze,

impegna il Governo

ad assumere adeguate iniziative volte a proseguire a Firenze le principali attività svolte attualmente, non penalizzando così la sede toscana dal trasferimento dell'Agenzia di cui in premessa.
9/1209-A/19Donzelli, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in votazione prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a decorrere dal 1o gennaio 2019;
    l'articolo 12 prevede che la sede dell'Agenzia sia a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa succeda a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste;
    l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza, e la costituzione di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico;
    non bisogna trascurare, inoltre, il fatto che circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a Firenze e che tutto ciò potrebbe rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte competenze e professionalità cresciute negli anni attorno a tali settori;
    l'incorporazione dell'ANSF nell'istituenda Agenzia, oltre a rappresentare il rischio di smembrare un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, avrà gravi ricadute sul territorio di Firenze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative volte a proseguire a Firenze le principali attività svolte attualmente, non penalizzando così la sede toscana dal trasferimento dell'Agenzia di cui in premessa.
9/1209-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Donzelli, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente al crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dal drammatico evento, istituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano smistamento, Melzo e Vado Ligure;
    la Zona Logistica Semplificata, è stata prevista nel provvedimento per rilanciare il porto ligure, l'area di riferimento è stata progressivamente ampliata, tralasciando nel processo di perfezionamento, nodi logistici importanti per il quadrante Nord Ovest dell'Italia, quali Torino, Novara e Tortona, in assenza dei quali il territorio piemontese, risulterebbe enormemente penalizzato;
    i traffici di merci tra il Piemonte e il porto di Genova hanno storicamente rappresentato una base portante per l'intera economia del Nord Ovest, che potrebbe incorrere nel rischio di isolamento, senza considerare il fatto che inserire detti nodi rappresenterebbe un ulteriore rafforzamento per il retroporto di Genova,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere attraverso iniziative future ad integrare la «Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova» con i retroporti di Torino, Novara, e Tortona.
9/1209-A/20Montaruli, Rotelli, Fidanza, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
    il provvedimento in esame al Capo I reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, disciplinando, tra le altre, le prerogative e le attività in capo al Commissario straordinario nonché quelle del Commissario delegato e misure in materia di trasporto pubblico, di autotrasporto e viabilità. Sono altresì previste nel medesimo capo interventi in materia di portualità e l'istituzione, all'articolo 7, della «Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova» ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    la ZLS così istituita comprende i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure; nel corso dell'esame nelle commissioni riunite è stato altresì introdotto il comma 1-bis al medesimo articolo 7 prevedendo che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere alla eventuale integrazione dei siti retroportuali come indicati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, ai sensi del richiamato articolo 7 comma 1-bis, all'inclusione dei siti retroportuali di Torino, Novara e Mortara tra quelli già individuati ai sensi dell'articolo 7 comma 1.
9/1209-A/21Rosso, Sozzani, Zangrillo, Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    la SS 407 Basentana è una delle arterie più importanti dell'intero Mezzogiorno;
    collega la «A» del Mediterraneo alla SS 106 Jonica assumendo rilievo di asse strategico nel collegamento Tirreno-Jonio;
    proprio in relazione a questa funzione strategica si rendono necessari interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell'arteria sia per i viadotti su entrambe le carreggiate da e per Metaponto sia per la realizzazione dello spartitraffico centrale lungo il tratto da Calciano a Metaponto;
    è un'arteria stradale lungo la quale spesso si registrano incidenti purtroppo anche mortali in particolare proprio nel tratto privo di spartitraffico centrale;
    con risposta ad interrogazione in data 2 ottobre all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00220 il Governo ha comunicato che per i lavori di riqualificazione sulla strada statale 407 Basentana – 1 stralcio – tra il chilometro 40,320 e il chilometro 42,220, la società ANAS ha comunicato che ad oggi sono state espletate tutte le fondamentali attività propedeutiche per l'intervento e che l’iter amministrativo necessario è in corso di perfezionamento;
    ha inoltre comunicato che la pubblicazione del bando, inizialmente prevista per luglio 2018 sarebbe avvenuta entro la fine del mese di ottobre, cosa che poi è avvenuta, poiché nell'investimento complessivo pari a 6,8 milioni di euro, fissato in fase di redazione della progettazione esecutiva ANAS ha valutato l'opportunità di effettuare una serie di migliorie tecniche per implementare gli standard di sicurezza sulla SS 407;
    gli interventi prevedono l'installazione dello spartitraffico centrale il rifacimento del cosiddetto arginello per l'installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, l'allargamento della banchina in destra, la sistemazione delle opere idrauliche l'esecuzione di nuova pavimentazione nonché l'inserimento d nuova segnaletica stradale;
    suddetti interventi attesi da tempo rischiano tuttavia di prolungarsi in maniera eccessiva rispetto alle urgenze della messa in sicurezza della richiamata arteria e purtroppo gli incidenti continuano a verificarsi;
    sulla necessità di questi lavori e sui rischi dei ritardi, considerato proprio il ripetersi di incidenti gravi, come detto purtroppo anche mortali, si registrano le continue prese di posizione delle amministrazioni locali dei comuni interessati a partire da Ferrandina, Grassano, Salandra, Pisticci, rappresentate anche al prefetto di Matera;
    anche per i viadotti lungo il tratto da Potenza a Calciano in entrambe le direzioni occorrono interventi di messa in sicurezza;
    per queste ragioni si ritiene che vadano accelerate le procedure e l'esecuzione dei lavori;
    all'articolo 16-bis del presente provvedimento per i lavori di manutenzione del Ponte di Paderno sull'Adda è stata prevista la figura di un Commissario Straordinario;
    considerata la rilevanza della SS 407 Basentana e la necessità dei lavori di messa in sicurezza si ritiene che anche per questa opera vada prevista l'istituzione di un commissario straordinario con l'obiettivo di provvedere in tempi rapidi a superare le attuali criticità e avere un'arteria più sicura per chi la percorre,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, considerati gli oggettivi profili di necessità e urgenza di nominare un commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della SS 407 Basentana per i viadotti e per la installazione dello spartitraffico centrale con l'obiettivo di migliorarne gli standard di sicurezza.
9/1209-A/22Anzaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 23 ottobre u.s. presso il porto di Savona si è sviluppato un incendio nel palazzo dell'Autorità portuale, che è andato completamente distrutto;
    fortunatamente non si sono registrate vittime e feriti gravi;
    ingenti sono stati i danni ad una struttura nuovissima e che si sono estesi al vicino capannone T3 nel quale c'erano bancali che hanno alimentato l'incendio;
    la sede era operativa appena da un anno e la sua realizzazione è costata circa 8,5 milioni di euro finanziata in parte con fondi statali e in parte con fondi propri dell'Autorità Portuale;
    l'evento, su cui sono in corso indagini per capirne l'origine e individuare le cause, rischia di arrecare danni alla funzionalità e alla operatività di una struttura portuale strategica per la Liguria e per l'intero sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;
    sono da scongiurare ricadute negative sui livelli di movimentazione merci e sulla operatività del porto di Savona,

impegna il Governo

ad attivarsi, in tempi rapidi, con tutte le istituzioni competenti, al fine di approntare tutti gli strumenti normativi e regolamentari necessari, nonché di stanziare le risorse necessarie per assicurare, nel più breve tempo possibile, – il ripristino della sede e per tutelare la funzionalità della struttura portuale di Savona salvaguardandone i livelli produttivi e occupazionali.
9/1209-A/23Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso del mese di ottobre una vasta area del Calatino in particolare nella provincia di Catania risulta essere stata colpita da una eccezionale ondata di maltempo che ha fatto registrare considerevoli danni nei comuni di Militello Val di Catania, Scordia, Caltagirone Ramacca ed altre realtà;
    anche altre province siciliane hanno subìto danni dalle abbondantissime precipitazioni di questi giorni come ad esempio quelle di Ragusa, Siracusa, Enna in particolare nei comuni di Carlentini, Francoforte e Lentini;
    particolarmente colpite risultano essere le opere infrastrutturali stradali e compromessa la viabilità minore;
    è in corso una quantificazione dei danni in continuo aggiornamento anche per il perdurare delle avverse condizioni meteo;
    ingenti risultano essere anche i danni al comparto agricolo ed in particolare per quello agrumicolo;
    il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio in data 27 ottobre u.s. si è recato in visita ad alcune realtà danneggiate dal maltempo, ha incontrato i sindaci assicurando adeguata attenzione istituzionale;
    il decreto emergenze rappresenta oggettivamente il primo provvedimento utile per affrontare le richiamate criticità e dare risposte alle comunità interessate,

impegna il Governo

a dichiarare in tempi rapidi lo stato di emergenza per le zone colpite di cui in premessa nonché a prevedere misure di sostegno mediante misure urgenti con l'obiettivo di assicurare interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio nonché di supporto alle attività economiche e ai comparti produttivi danneggiati.
9/1209-A/24Raciti.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento procede al superamento dell'attuale assetto dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria provvedendo alla istituzione di una nuova Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria stradale e autostradale;
    si fa presente che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria è stata istituita 10 anni fa in ossequio alle disposizioni normative europee con l'obiettivo di esercitare la sorveglianza sull'esercizio delle ferrovie fino ad allora svolta da Ferrovie dello Stato;
    La decisione di istituire una nuova agenzia raggruppando sia la rete ferroviaria che quella stradale e autostradale sembra non tenere nella dovuta considerazione la specificità dei diversi ambiti considerato che la rete infrastrutturale ferroviaria di fatto è quasi esclusivamente RFI mentre la rete stradale e autostradale vede coinvolti una molteplicità di soggetti;
    è evidente che proprio questa particolarità rischia di avere conseguenze sull'efficacia stessa della misura prevista nel decreto con la ragionevole considerazione che potrebbe essere proprio l'azione dell'agenzia per la sicurezza ferroviaria ad essere maggiormente penalizzata;
    la normativa prevede Roma quale sede per la nuova Agenzia e questo in assenza di ulteriori specificazioni determina che una volta divenuta operativa la disciplina prevista per la istituzione del nuovo organismo è la sede di Firenze attuale sede della Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria ad essere a rischio soppressione;
    si tratterebbe di una decisione assolutamente grave come del resto evidenziato in queste settimane dalle organizzazioni sindacali;
    l'attuale sede dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria conta su una forza di circa 200 addetti;
    purtroppo si registra la mancata previsione di qualsiasi disciplina che tuteli la sede di Firenze e il suo personale,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito delle disposizioni applicative della normativa di cui all'articolo 12 del presente provvedimento a preservare l'autonomia e la funzionalità dell'attuale sede di Firenze dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria e a tutelare il personale in servizio.
9/1209-A/25Cantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento procede al superamento dell'attuale assetto dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria provvedendo alla istituzione di una nuova Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria stradale e autostradale;
    si fa presente che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria è stata istituita 10 anni fa in ossequio alle disposizioni normative europee con l'obiettivo di esercitare la sorveglianza sull'esercizio delle ferrovie fino ad allora svolta da Ferrovie dello Stato;
    La decisione di istituire una nuova agenzia raggruppando sia la rete ferroviaria che quella stradale e autostradale sembra non tenere nella dovuta considerazione la specificità dei diversi ambiti considerato che la rete infrastrutturale ferroviaria di fatto è quasi esclusivamente RFI mentre la rete stradale e autostradale vede coinvolti una molteplicità di soggetti;
    è evidente che proprio questa particolarità rischia di avere conseguenze sull'efficacia stessa della misura prevista nel decreto con la ragionevole considerazione che potrebbe essere proprio l'azione dell'agenzia per la sicurezza ferroviaria ad essere maggiormente penalizzata;
    la normativa prevede Roma quale sede per la nuova Agenzia e questo in assenza di ulteriori specificazioni determina che una volta divenuta operativa la disciplina prevista per la istituzione del nuovo organismo è la sede di Firenze attuale sede della Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria ad essere a rischio soppressione;
    si tratterebbe di una decisione assolutamente grave come del resto evidenziato in queste settimane dalle organizzazioni sindacali;
    l'attuale sede dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria conta su una forza di circa 200 addetti;
    purtroppo si registra la mancata previsione di qualsiasi disciplina che tuteli la sede di Firenze e il suo personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle disposizioni applicative della normativa di cui all'articolo 12 del presente provvedimento a preservare l'autonomia e la funzionalità dell'attuale sede di Firenze dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria e a tutelare il personale in servizio.
9/1209-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Cantini.


   La Camera,
   premesso che:
    nella notte del 19 ottobre scorso una pesante ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, in particolar modo sui settori centro-orientali dell'isola, colpendo in particolare le aree interne della provincia etnea quali Scordia e Palagonia e Piazza Armerina, causando serie inondazioni e numerosi danni ancora non quantificabili;
    il provvedimento all'esame di quest'Aula reca interventi urgenti per fronteggiare nell'immediato situazioni emergenziali derivanti da eventi vari e, in particolare, per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova in seguito al crollo del ponte Morandi oltre ad altri interventi nei territori dei Comuni interessati da eventi sismici quali i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017 e misure urgenti per gli eventi sismici che hanno coinvolto l'Italia centrale negli anni 2016-2017;
    il Capo V del provvedimento in esame in particolare prevede ulteriori interventi emergenziali e dispone anche un controllo da parte di una Cabina di regia dello «stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico»;
    è importante fronteggiare la situazione d'emergenza verificatasi in Sicilia causata dal maltempo che, in poche ore, ha provocato l'allagamento di scantinati e di piani terra di decine di abitazioni/trasformando le strade in fiumi di acqua e fango,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, congrue misure finanziarie finalizzate alla ricostruzione dei territori danneggiati dall'alluvione che ha coinvolto le zone centro-sud orientali della Sicilia.
9/1209-A/26Rizzo, Saitta, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Casa, Chiazzese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Ficara, Giarrizzo, Licatini, Lombardo, Lorefice, Martinciglio, Marzana, Papiro, Paxia, Penna, Perconti, Pignatone, Raffa, Scerra, Sodano, Suriano, Trizzino, Varrica.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto reca misure per il sostegno del porto e del retroporto di Genova, in ragione dell'evento occorso;
    nella medesima prospettiva, si ritiene opportuna la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, anche estendendo le Zone economiche speciali già previste;
    in particolare l'area della città di Taranto vive una seria crisi anche economica legata sia alle vicende dell'ILVA che all'aumento di problemi socio economici e sanitari;
    occorre pertanto promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra il Porto di Taranto e le aree retroportuali per rafforzare la competitività del Porto e offrire un ciclo completo dei servizi nell'ambito della catena logistica per la crescita e lo sviluppo del territorio, delle condizioni di vita della popolazione ivi residente;
    occorre in particolare promuovere, nell'ambito della già costituita zona economica speciale jonica, la creazione, l'insediamento e lo sviluppo economico e sociale ambientalmente sostenibile di nuove imprese che garantiscano impiego, lavorazione e trasformazione di prodotti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere il potenziamento della logistica connessa alle attività portuali dell'area portuale e retroportuale di Taranto, anche mediante il sostegno per la creazione, l'insediamento e lo sviluppo economico e sociale ambientalmente sostenibile di nuove imprese che, nell'ambito della zona economica speciale jonica, garantiscano anche impiego, lavorazione e trasformazione di prodotti locali.
9/1209-A/27Vianello, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    considerato che i cittadini, residenti in aree limitrofe alla zona rossa, istituita dopo il crollo del tratto dell'Autostrada A10 (noto come Ponte Morandi), oltre a subire gli odierni e prolungati disagi, saranno costretti a subire l'ulteriore vulnus connesso all'avvio dei cantieri per la demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura, riconducibile, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a immissioni rumorose, polveri e momentaneo degrado della zona tutta;
    si rammentano inoltre i danni morali, materiali e alla persona subiti e subendi, oltre all'incidenza della grave situazione relativa alla mobilità urbana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prendere opportune iniziative normative a favore del riconoscimento di una zona d'interferenza costituita quanto meno dagli stabili che risentono dei disagi e delle conseguenze pregiudizievoli descritte in premessa, prevedendo una congrua indennità fino al ripristino totale della situazione.
9/1209-A/28Traversi.


   La Camera,
   premesso che:
    fra le criticità della città di Genova si riscontra un importante inquinamento dato anche dalla presenza di combustione classica delle imbarcazioni anche durante le operazioni di movimentazione verso le banchine e durante le operazioni di carico e scarico;
    l'elettrificazione delle banchine potrebbe consentire una notevole riduzione dell'inquinamento urbano e dei costi per gli operatori;
    con riferimento all'inquinamento legato alla mobilità si segnala, inoltre, una scarsa intermodalità funzionale dell'Aeroporto «Cristoforo Colombo» di Genova, nonostante la prossimità a due stazioni ferroviarie (Sestri Ponente e Cornigliano) a circa un chilometro di distanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere per il Porto di Genova investimenti da parte di operatori del settore (quali ad esempio ENEL S.p.a.) finalizzati a dotare le banchine portuali di adeguati impianti di alimentazione elettrica, nonché a valutare interventi per migliorare la connessione dell'aeroporto di Genova alle stazioni ferroviarie limitrofe e alla linea ferroviaria internazionale presente.
9/1209-A/29Zolezzi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di quest'Aula reca interventi urgenti per fronteggiare nell'immediato situazioni emergenziali derivanti da eventi vari e, in particolare, per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova in seguito al crollo del ponte Morandi oltre ad altri interventi nei territori dei Comuni interessati da eventi sismici quali i Comuni di Casamicciola Terme, Fono, Lacco Ameno dell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017 e misure urgenti per gli eventi sismici che hanno coinvolto l'Italia centrale negli anni 2016-2017;
    il Capo V del provvedimento in esame in particolare prevede ulteriori interventi emergenziali istituendo un'apposita Cabina di regia che verifichi anche «lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico»;
    il 10 ottobre 2018 la Provincia di Cagliari, nella zona di Capoterra, già colpita il 22 ottobre del 2008 da un'alluvione che aveva provocato quattro vittime, è stata nuovamente oggetto di gravi danni ambientali a causa del maltempo;
    i danni dell'alluvione del 2008 ammontavano ad oltre 8 milioni di euro mentre quelli dell'alluvione del 10 ottobre scorso non sono ancora stati quantificati;
    nell'ultima legge di bilancio sono stati stanziati 5 milioni di euro per le imprese danneggiate dall'alluvione in Piemonte nel 1994 ed era previsto che fosse un apposito decreto del Ministero dell'economia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, a definire i criteri e modalità per l'accesso ai contributi in questione, nonché le modalità per il riparto delle risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, congrue misure finanziarie finalizzate alla ricostruzione dei territori danneggiati dall'alluvione verificatasi nella provincia di Cagliari.
9/1209-A/30Corda, Marino, Cabras, Deiana, Alberto Manca, Cadeddu, Lapia, Vallascas, Scanu.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209), all'articolo 42, reca misure riguardanti la progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
    all'articolo 42, comma 1, si prevede che le economie disponibili di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, siano accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
    all'articolo 42, comma 2, si prevede che le risorse finanziarie di cui al comma 1 siano attribuite, entro il 31 dicembre 2018, agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici;
    all'articolo 42, comma 3, si dispone che le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    per l'attuazione delle succitate disposizioni si rimanda all'emanazione di appositi decreti ministeriali. Con riferimento al decreto di cui al comma 1, si rileva che le tempistiche previste per l'emanazione dello stesso potrebbero risultare eccessivamente ristrette ai fini di un compiuto accertamento delle risorse derivanti dalle economie disponibili e per la loro successiva riattribuzione agli enti locali. Inoltre, si rileva che per l'emanazione del decreto di cui al comma 3 non vengono stabiliti termini temporali certi. Si ravvisa, pertanto, il rischio di generare un potenziale disallineamento temporale nell'entrata in vigore dei due provvedimenti funzionalmente collegati tra loro, inficiandone, in tal modo, l'efficacia applicativa,

impegna il Governo

al fine di consentire ai comuni l'attivazione delle procedure per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, a valutare l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 42, che definisce le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie, venga adottato contestualmente al decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo.
9/1209-A/31Carbonaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame concerne, oltre alle disposizioni urgenti per la città di Genova e la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, anche gli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 nonché altre emergenze;
    il firmatario del presente atto intende segnalare gli eventi calamitosi che hanno interessato, nei giorni 9 e 10 settembre dell'anno 2017 i territori dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
    in ordine ai summenzionati eventi calamitosi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, iniziative, anche legislative, finalizzate a disporre l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, per gli immobili dichiarati inagibili ubicati nei territori indicati in premessa fino alla ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
9/1209-A/32Berti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 41 del provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti al fine di superare la situazione di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione nelle more della revisione organica della normativa di settore;
   premesso, inoltre, che:
    è necessario che tale legislazione specifica sui fanghi sia adottata con la massima sollecitudine nel rispetto degli obblighi comunitari di notificazione:
    l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere condotta in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, così come previsto dalla specifica legislazione di settore;
   considerato che:
    risulta legittima la preoccupazione delle comunità locali interessate da una ipertrofica e non sostenibile utilizzazione dei fanghi sui terreni, se condotta al di fuori di ogni limite o controllo, atteso che i fanghi di cui in premessa devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno ai sensi della disciplina vigente di settore;
   considerato, infine, che:
    l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante «Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» riserva allo Stato il compito di promuovere e organizzare la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative finalizzate alla costituzione di una banca dati presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di raccogliere e gestire tutti i dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati in modo da assicurare la massima trasparenza e completezza del dato al fine di assumere interventi atti ad evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo.
9/1209-A/33. (Nuova versione)  Gallinella, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 41 del provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione al fine di superare situazione di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione nelle more della revisione organica della normativa di settore;
    tale riforma organica è da considerarsi prioritaria, tenuto conto della predetta espressa previsione normativa dell'articolo 41 nonché in considerazione della disposizione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante «Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» che stabilisce con chiarezza, all'articolo 1, che l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere condotta in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo laddove sia garantita l'idoneità dei fanghi a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno ai sensi della richiamata disciplina vigente di settore;
    è necessario prestare la medesima attenzione riservata ai fanghi di depurazione anche ad altri rifiuti o prodotti derivati (quali i gessi di defecazione) nell'ottica della tutela dell'ecosistema e della salute umana,

impegna il Governo

ad assumere nel più breve tempo possibile, nel rispetto degli obblighi di notifica previsti dalla legislazione europea, ogni provvedimento utile alla revisione organica della normativa di settore al fine di evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo
9/1209-A/34Romaniello, Zolezzi, Gallinella, Cunial.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera 1209, dispone la «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
    il decreto-legge intende fronteggiare con immediatezza situazioni emergenziali derivanti da evenienze varie e condizionanti complessivamente tutele essenziali per cittadini ed imprese, riguardanti in particolare il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova e la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del gravissimo evento del crollo del ponte Morandi, nonché interventi indifferibili nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 ed ulteriori interventi emergenziali;
    nella seduta tenutasi il 22 ottobre e conclusasi il giorno 23 dello stesso mese, le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente, hanno approvato l'emendamento 25.100 (Rospi ed altri);
    l'articolo 25, alla luce delle modifiche operate in commissione, prevede che per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1, relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, siano definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, prevedendo, altresì, per le medesime procedure l'applicazione dell'articolo 32, comma 17 e comma 27 lett. a) della medesima legge. È previsto, inoltre, che il parere sia rilasciato dalle Autorità competenti, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    infine, con l'intervento emendativo, al comma 3 dell'articolo 25, in cui è previsto che «il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze», si intende limitare il riconoscimento del contributo, prevedendo che esso non spetti per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a potenziare le risorse destinate alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, affinché possa ottemperare alle funzioni previste dalle disposizioni contenute nella presente legge.
9/1209-A/35Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 2, lettera d) del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame in sede referente prevede che tra i dati da monitorare nell'ambito dell'Archivio informatico sono ricompresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
    ampi tratti delle autostrade e strade nazionali richiedono continui interventi di manutenzione e controllo in quanto il pericolo di crolli, cedimenti e smottamenti di strade, ponti, viadotti, cavalcavia, è assai concreto, soprattutto con l'arrivo dei periodi invernali, in cui si verificano forti precipitazioni;
    sovente proprio i cosiddetti accessori a corredo dell'opera infrastrutturale (segnaletica, barriere laterali, spartitraffico) si trovano in avanzato stato di logoramento strutturale, tanto da aver purtroppo anche concorso a causare gravissimi incidenti autostradali come quello occorso nei pressi del viadotto Acqualonga in provincia di Avellino, in cui quaranta persone a bordo di un autobus, persero la vita per difetto di risposta strutturale della barriera New Jersey bordo ponte in conseguenza dell'urto esercitato dal bus sulla stessa;
    il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 giugno 2011, recante disposizioni sull'uso e l'installazione di dispositivi di ritenuta stradale, prescrive che a decorrere dal 1 gennaio 2011 i dispositivi di ritenuta stradale utilizzati ed installati sono muniti di marcatura CE, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di concerto con gli enti proprietari o concessionari di reti stradali e autostradali, di procedere ad un sistematico piano di ammodernamento, potenziamento e messa a norma, secondo gli standard previsti dalla marcatura CE, delle pertinenze, degli arredi, della segnaletica e delle barriere stradali al fine di assicurare un maggiore stato di ammodernamento delle infrastrutture viarie.
9/1209-A/36Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, al Capo IV, articoli 37-39, reca misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017;
    al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione e il supporto necessario all'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si rende necessaria la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, previsti dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative normative affinché i contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 31 dicembre 2018, delle aree di cui in premessa, siano prorogati fino al 31 dicembre 2020.
9/1209-A/37Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, al Capo IV, articoli 37-39, reca misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017;
    al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione e il supporto necessario all'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si rende necessaria la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, previsti dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative normative affinché i contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 31 dicembre 2018, delle aree di cui in premessa, siano prorogati.
9/1209-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, al Capo IV, articoli 37-39, reca misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017;
    si rende necessario prorogare lo stato di emergenza in scadenza al 31 dicembre 2018;
    ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2018 e che il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di attivarsi affinché:
    lo stato di emergenza in scadenza al 31 dicembre 2018 venga prorogato fino al 31 dicembre 2019;
    i redditi dei fabbricati di cui sopra non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2019.
9/1209-A/38Zennaro, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto al Capo IV reca misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017;
    si rende necessario snellire le procedure di ricostruzione nelle aree interessate dalla sequenza sismica in atto dal 24 agosto 2016 ed evitare ulteriori rallentamenti dovuti all'applicazione, sia pur parziale, di una normativa ordinaria inadatta alla gestione di un evento straordinario; si rende necessario un intervento normativo emergenziale che, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, preveda la possibilità, per i proprietari di immobili e fabbricati situati nei centri e nuclei storici dei Comuni colpiti dal sisma, di ricostruire nello stato anteriore al sisma, avvalendosi del materiale fotografico disponibile e affidando i lavori a imprese di fiducia che dovranno effettuare la ricostruzione adottando tecniche costruttive tali da garantire la stabilità e la sicurezza degli immobili, evitando di ripristinare opere edili che costituiscano un chiaro ed evidente danno alla bellezza del territorio;
    si rende necessaria l'adozione di un meccanismo che consenta di dare inizio sollecitamente alla ricostruzione pur garantendo un controllo pubblico durante la fase della esecuzione dei lavori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare misure normative affinché:
    a) nei Piani di Ricostruzione dei centri e nuclei storici dei Comuni colpiti dal sisma del centro Italia siano privilegiate soluzioni per la ricostruzione compatibili con le risultanze degli studi di microzonazione sismica tenendo conto delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie costruttive affinché sia consentito ricostruire gli immobili crollati o demoliti, nello stato anteriore al sisma, nel rispetto delle caratteristiche di agibilità statica;
    b) in tali comuni (anche in difetto dei piani di ricostruzione o strumenti equipollenti) sia ammessa la fedele ricostruzione nello stato legittimo anteriore al sisma di fabbricati crollati o demoliti;
    c) sia garantita una procedura accelerata per consentire l'immediato inizio dei lavori volti al ripristino dello stato quo ante;
    d) venga strutturato un meccanismo premiale nelle procedure di affidamento alle imprese che preveda riduzioni del ribasso a favore di anticipazioni della consegna lavori e penali per i ritardi ad esse imputabili.
9/1209-A/39Cataldi, Latini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo IV del provvedimento in esame, comprendente gli articoli dal 37 al 39-ter, interviene con misure a favore delle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    con l'ordinanza n. 46/2017 sono stati fissati al 31 ottobre 2018 i termini per la presentazione delle domande per la ricostruzione pesante nelle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016; dopo oltre due anni dalla prima scossa sismica, e a fronte di 77 mila immobili inagibili, sono stati presentati circa 7 mila progetti, di cui 1.500 approvati. Tra quelli approvati, 700 hanno visto partire i lavori, e tra questi, 350 li hanno terminati,

impegna il Governo

a prevedere una immediata proroga del suddetto termine del 31 ottobre 2018.
9/1209-A/40Baldelli, Nevi, Polidori, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    dalla entrata in vigore del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 e in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi si è proceduto alla nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione;
    è necessario finalizzare le attività del Commissario straordinario al buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, incentivando contestualmente la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità e le imprese in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile per individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile;
    in materia di piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, si dovrà procedere indicando nell'ambito della gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, orientando la lavorazione verso il riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative;
    va dato un forte impulso ad un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetico, sportivo, turistico, sanitario, sociale, culturale ed economica, quindi di uno strumento che permetta di acquisire i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi,

impegna il Governo

ad incentivare la collaborazione tra l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità, le imprese, i sindacati, le associazioni ambientaliste e i comitati dei cittadini in modo da renderli partecipi attivamente nell'individuazione, e nel monitoraggio delle soluzioni ottimali per la realizzazione: a) degli interventi di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi; b) del ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile; c) della stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere e per la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, finalizzata al riciclo con impianti mobili; d) per l'attuazione di adeguate soluzioni abitative.
9/1209-A/41Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-ter del decreto-legge in esame reca misure di sostegno al reddito dei lavoratori;
    il comma 1 dell'articolo 4-ter prevede che sia concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per la durata di dodici mesi, con la relativa contribuzione figurativa a decorrere dal 14 agosto 2018. Con tale previsione l'indennità prevista si esaurirà, quindi, ad agosto 2019;
    anche se il nuovo ponte dovesse essere ricostruito, come ad oggi si prevede entro il 31 dicembre del 2019, è del tutto evidente che la crisi del sistema economico e occupazionale non si esaurirà entro la data ad oggi prevista per la completa ricostruzione del ponte;
    nonostante quanto previsto dall'articolo 4-ter, permane la necessità di prevedere una maggiore tutela per quanto riguarda i lavoratori;
    è altresì evidente anche la necessità di un intervento di sostegno al reddito per lavoratori che hanno subito gli effetti del catastrofico evento del 14 agosto 2018, non riferibili al solo circoscritto bacino dell'area genovese, ma relativi a un'area più ampia, in quanto la crisi si è propagata all'intero sistema economico che ruotava intorno al ponte e alle merci movimentate dal porto,

impegna il Governo:

   a prevedere in sede di legge di bilancio:
    l'incremento delle risorse destinate al sostegno al reddito dei lavoratori prorogando tale misura per una durata almeno di ventiquattro mesi;
    che le misure di sostegno al reddito siano destinate non solo ai lavoratori dell'area genovese ma anche di un'area più larga che hanno subito al pari dei lavoratori genovesi gli effetti del tragico evento del 14 agosto 2018.
9/1209-A/42Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 6 del provvedimento in esame, dispone che il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento del 14 agosto 2018, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastrutture concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento è tenuto a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del sistema viario entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario;
    all'articolo 1 comma 7 con un emendamento dei relatori sono state soppresse le parole «e propedeutiche» nell'ambito delle attività da realizzare da parte di operatori economici diversi dal concessionario autostradale alla data dell'evento;
    la soppressione delle parole «e propedeutiche» potrebbe consentire al concessionario di intervenire nelle opere propedeutiche, ad esempio l'attività di demolizione del ponte propedeutica al ripristino del sistema viario e alla ricostruzione del ponte, anche in assenza del versamento delle somme richieste dal Commissario straordinario sulla contabilità speciale di cui al comma 8 dell'articolo 1;
   considerato che il decreto in discussione è già legge, e che le modifiche apportate entreranno in vigore solo dopo l'approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

impegna il Governo:

   a consentire al Commissario straordinario di avanzare immediatamente la richiesta al concessionario delle somme complessive necessarie a far fronte alle spese di ricostruzione del ponte e di ripristino del sistema viario nonché di tutti gli altri oneri individuati dal decreto-legge in esame;
   a garantire che il concessionario del tratto autostradale sia escluso dalle attività propedeutiche se non ottempera alla richiesta del Commissario straordinario al versamento sulla contabilità speciale delle somme necessarie, salvo conguagli, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge in esame.
9/1209-A/43Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 41 del provvedimento in esame, interviene sulla disciplina concernente l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione introducendo un valore limite di concentrazione per gli idrocarburi (C10-C40) per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale;
    inoltre viene stabilito che i fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, anche se fosse superato il valore di 1000 mg/kg sul tal quale per il parametro idrocarburi C10-C40, a condizione che i marker di cancerogenicità dimostrino l'origine non minerale degli idrocarburi presenti nei fanghi;
    con tale norma si cerca di sbloccare una situazione critica, che ha mandato in crisi il sistema industriale che si occupa di raccolta, processamento e spandimento di fanghi di depurazione classificati come idonei all'uso agricolo, determinata da una sentenza dello scorso luglio che interveniva su una norma della Regione Lombardia che fissava limiti troppo generosi sulla presenza di idrocarburi nei fanghi;
    oggi non serve un intervento estemporaneo ma un riordino complessivo della normativa concernente l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione per affrontare i problemi reali e non solo per aggiornare i parametri di riferimento, tenuto conto che quello che non funziona nella filiera che va dai depuratori ai campi sono i processi che trasformano la ragione sociale dei fanghi;
    inoltre tale intervento normativo si dovrebbe anche estendere lo stesso regime di controlli obbligatori per i fanghi anche ai gessi che ne derivano, perché è proprio nella trasformazione in gessi che si annidano in particolare abusi e irregolarità che sfuggono a ogni controllo,

impegna il Governo

al fine di un riordino complessivo della normativa concernente l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, ad emanare in tempi brevi un apposito provvedimento per la determinazione delle modalità e delle caratteristiche di tali fanghi, nonché del gesso di defecazione da fango di cui all'Allegato 3 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, per il loro uso in agricoltura, tenendo conto delle valutazioni e dei pareri dell'istituto Superiore di Sanità (ISS), dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
9/1209-A/44Fornaro, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 41 del provvedimento in esame, interviene sulla disciplina concernente l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione introducendo un valore limite di concentrazione per gli idrocarburi (C10-C40) per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale;
    inoltre viene stabilito che i fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, anche se fosse superato il valore di 1000 mg/kg sul tal quale per il parametro idrocarburi C10-C40, a condizione che i marker di cancerogenicità dimostrino l'origine non minerale degli idrocarburi presenti nei fanghi;
    con tale norma si cerca di sbloccare una situazione critica, che ha mandato in crisi il sistema industriale che si occupa di raccolta, processamento e spandimento di fanghi di depurazione classificati come idonei all'uso agricolo, determinata da una sentenza dello scorso luglio che interveniva su una norma della Regione Lombardia che fissava limiti troppo generosi sulla presenza di idrocarburi nei fanghi;
    oggi non serve un intervento estemporaneo ma un riordino complessivo della normativa concernente l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione per affrontare i problemi reali e non solo per aggiornare i parametri di riferimento, tenuto conto che quello che non funziona nella filiera che va dai depuratori ai campi sono i processi che trasformano la ragione sociale dei fanghi;
    inoltre tale intervento normativo si dovrebbe anche estendere lo stesso regime di controlli obbligatori per i fanghi anche ai gessi che ne derivano, perché è proprio nella trasformazione in gessi che si annidano in particolare abusi e irregolarità che sfuggono a ogni controllo,

impegna il Governo

al fine di un riordino complessivo della normativa concernente l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, ad emanare in tempi brevi un apposito provvedimento per la determinazione delle modalità e delle caratteristiche di tali fanghi, nonché del gesso di defecazione da fango di cui all'Allegato 3 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, per il loro uso in agricoltura.
9/1209-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Fornaro, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito un articolo aggiuntivo concernente la previsione di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda;
    in relazione ai disagi sopportati dalle popolazioni locali e dal tessuto economico del territorio conseguenti alla chiusura alla circolazione del suddetto ponte occorre una previsione di ristoro finalizzata a migliorare il servizio di trasporto pubblico integrato e per evitare che si verifichino ripercussioni negative per il settore economico,

impegna il Governo

a prevedere sin dalla prossima manovra di bilancio misure per le imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché agli artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte nonché un contributo straordinario a sostegno della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza.
9/1209-A/45Carnevali, Fragomeli, Ferrari, Belotti, Frassini, Invernizzi, Ribolla, Centemero, Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito un articolo aggiuntivo concernente la previsione di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda;
    in relazione ai disagi sopportati dalle popolazioni locali e dal tessuto economico del territorio conseguenti alla chiusura alla circolazione del suddetto ponte occorre una previsione di ristoro finalizzata a migliorare il servizio di trasporto pubblico integrato e per evitare che si verifichino ripercussioni negative per il settore economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere sin dalla prossima manovra di bilancio misure per le imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché agli artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte nonché un contributo straordinario a sostegno della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza.
9/1209-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Carnevali, Fragomeli, Ferrari, Belotti, Frassini, Invernizzi, Ribolla, Centemero, Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso del mese di ottobre ed in particolare negli ultimi giorni del mese vaste aree del territorio nazionale dalla Calabria al Veneto, dal Trentino alla Sicilia, dalla Sardegna al Lazio, dalla Puglia alla Liguria, risultano essere state colpite da eventi calamitosi con precipitazioni eccezionali che hanno inferto e stanno infliggendo molti danni alle comunità interessate facendo, purtroppo, registrare in diversi casi alcune vittime;
    nelle aree in questione è già in corso una dettagliata opera di rendicontazione dei danni subiti;
    particolarmente ingenti risultano essere stati i danni al sistema infrastrutturale, ai manufatti viari, alle opere idraulico forestali, al verde, ai beni pubblici e privati, alle attività economiche ed in particolare al comparto agricolo;
    occorre da subito una implementazione del fondo per le emergenze proprio per dare risposte immediate alle comunità considerato che le amministrazioni locali sono impossibilitate a far fronte da sole ad un evento di tale portata per la esiguità delle risorse a loro disposizione;
    si fa presente che in alcuni casi a distanza di pochi giorni si sono registrati sulle stesse aree più eventi calamitosi,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di inserire misure ad hoc finalizzate a dare sostegno e supporto ai territori delle regioni colpite dagli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018 e a porre le condizioni di interventi strutturali da prevedere all'interno della legge di stabilità per l'anno 2019.
9/1209-A/46Bruno Bossio, Mura, Viscomi, Gavino Manca, Miceli, Paita, Gariglio, Campana, Cantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento non risponde in maniera adeguata alle richieste dei territori per il superamento di alcune gravi emergenze che si sono verificate, a partire dalle disposizioni urgenti per la città di Genova e, nello stesso tempo, è stato utilizzato come contenitore di «misure urgenti» valutate in modo superficiale, come nel caso di quelle sulla gestione dei fanghi di depurazione introdotte con l'articolo 41;
    con l'articolo 41 si affronta il tema e le criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, senza procedere ad una revisione organica della normativa di settore, stabilendo delle eccezioni nell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione per gli idrocarburi (C10-C40), con valori molto superiori a quelli previsti dalle norme vigenti;
    la giurisprudenza, con la sentenza del Tar della Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 27958 del 6 giugno 2017, ha già chiarito che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, si applica la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;
    in particolare, la citata pronuncia del TAR ha annullato gli effetti della deliberazione della Giunta regionale lombarda (n. 7076 dell'11 settembre 2017 e relativo allegato 1) che aveva, tra l'altro, introdotto un limite decisamente più permissivo di 10.000 mg/kg di sostanza secca per gli idrocarburi pesanti, che aveva portato numerosi comuni lombardi a ricorrere al tribunale amministrativo;
    le norme suddette superano, quindi, gli effetti della pronuncia del Tar della Lombardia creando perplessità e preoccupazioni sui possibili rischi di contaminazione ecologica ed alimentare;
    l'agricoltura italiana è infatti un settore basato sempre più sulla qualità e sull'eccellenza qualificata delle produzioni; in tale ottica un utilizzo massiccio dei fanghi di depurazione potrebbe mettere a rischio falde acquifere e dei suoli e quindi una futura conversione al biologico;
    l'articolo 41 non tiene conto nemmeno del lavoro del Parlamento che, con l'articolo 14 della Legge di delegazione europea 2018, sta recependo la direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
    nello specifico la lettera b) dell'articolo 14 prevede l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi (anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992) al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica nel rispetto di una serie di indicazioni tra cui quella di adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti, di garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente e di prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;
    alla luce di quanto esposto appare quindi urgente – insieme alla urgenza di individuare ed uniformare la normativa sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura su tutto il territorio nazionale anche nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie – un serio approfondimento circa i limiti di ammissibilità delle sostanze nocive sui suoli anche al fine di tutelare il vasto e differenziato patrimonio agroalimentare di qualità del nostro paese,

impegna il Governo

integrare il percorso di revisione delle norme sul riutilizzo in sicurezza dei fanghi da depurazione in agricoltura, coinvolgendo direttamente gli enti scientifici preposti, le Regioni, gli enti territoriali e le associazioni agricole ed ambientaliste, al fine di promuovere una tutela efficace ed uniforme del territorio nazionale dell'agricoltura di qualità, dei consumatori e dell'ecosistema, nel pieno rispetto delle norme presenti nella Direttiva (UE) 2018/850.
9/1209-A/47Cenni, Braga, Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare la grave situazione emergenziale venutasi a creare il 14 agosto 2018, a seguito del tragico crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi;
    l'esigenza di predisporre specifiche misure volte alla tutela dei lavoratori interessati dalle conseguenze del drammatico evento, fortemente sostenuta dalla proponente con una serie di apposite proposte emendative, ha consentito, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge, di introdurre l'articolo 4-ter, indirizzato al sostegno al reddito dei predetti soggetti mediante la concessione di ammortizzatori sociali ad hoc;
    tale disposizione, pur condivisibile nelle sue finalità, appare tuttavia insufficiente ad assicurare un adeguato supporto alla vasta platea di persone danneggiate dal crollo del ponte, soggette a uno stato di profonda prostrazione e incertezza in merito al proprio futuro economico e professionale;
    in particolare, tra i destinatari della norma in oggetto, maggiore attenzione, e tutele rafforzate, dovrebbe essere garantita ai tanti commercianti e artigiani, e più in generale ai lavoratori autonomi, che siano stati costretti a interrompere l'attività o abbiano comunque subito danni a causa del cedimento del viadotto;
    a tale scopo, appare indispensabile operare al fine di estendere oltre la data del 14 agosto 2019 le misure di sostegno al reddito disposte dal citato articolo 4-ter, autorizzando la proroga dei trattamenti previsti, almeno fino alla completa ultimazione dei lavori di ristrutturazione della infrastruttura principale e di quelle ausiliarie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre i 12 mesi le indennità previste dall'articolo 4-ter del decreto-legge in oggetto, in base alle prossime decisioni del Commissario per l'emergenza e al futuro cronoprogramma per il rifacimento del viadotto Polcevera e la ristrutturazione delle infrastrutture adiacenti, garantendo ai lavoratori e alle imprese coinvolte un sostegno al reddito e alle attività economiche fino a quando non saranno ristabilite le condizioni logistiche precedenti al crollo del Ponte Morandi.
9/1209-A/48Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
    in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, al Capo V reca ulteriori interventi emergenziali;
   considerato che:
    la strada statale 407 «Basentana», che collega le città di Matera e Potenza con l'area del Metapontino necessita di essere sottoposta a opere di messa in sicurezza e che nel tratto compreso tra il comune di Calciano e Metaponto della strada statale in oggetto risulta necessaria la realizzazione dello spartitraffico centrale,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché Anas intervenga tempestivamente per effettuare un accurato monitoraggio delle infrastrutture che versano in condizioni di particolare criticità e perché siano avviate al più presto le opere per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato.
9/1209-A/49Federico, Rospi, Deiana, Daga, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
    l'articolo 14, disciplina la realizzazione e la gestione da parte del Ministero delle infrastrutture di un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico di specifiche infrastrutture stradali e autostradali; il medesimo provvedimento, inoltre, dispone, all'articolo 40, ulteriori misure emergenziali riguardanti l'istituzione di una cabina di regia denominata «Strategia Italia» per la verifica dello stato di attuazione degli investimenti infrastrutturali e degli interventi connessi ai fattori di rischio per il territorio;
    nei primi giorni di ottobre il territorio Calabrese è stato colpito da forti temporali che hanno creato ingenti danni e disagi al territorio nelle province di Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro ed in particolare nella zona del lametino dove si sono registrate delle vittime a causa degli eventi alluvionali, oltre ad una frana che sulla strada provinciale 19, nel comune di Curinga, ha investito due vetture, mentre sulla stessa arteria il ponte delle Grazie ha subito danneggiamenti alle opere complementari causando il restringimento della carreggiata e difficoltà nella circolazione;
    in Italia, come confermato anche da una nota del Cnr, dai 10 ai 12 mila ponti andrebbero subito controllati e revisionati. I parametri per un intervento rapido si basano essenzialmente sull'età delle strutture e sui lavori richiesti o annunciati dagli Enti preposti;
    in Calabria si registrano diversi casi che meritano di essere sottoposti ad un monitoraggio attento delle criticità manifestate e alla realizzazione delle conseguenti opere di consolidamento e conservazione e tra questi, non solo quelli elencati dal Codacons nella immediatezza della tragedia di Genova e quindi: 1) 4 viadotti Fiume Mesima, A2 tra Rosarno e Mileto, pericolanti e sotto sequestro; 2) Variante 106 tratto A, Ponte Morandi – Bisantis a Catanzaro; 3) Viadotto Cannavino – Celico Cosenza sulla SS 107; 4) Ponte Petrace SS18 tra Gioia Tauro e Palmi; ma anche ad esempio il ponte sul fiume Allaro ubicato in agro di Caulonia (RC); i viadotti Emoli 1 ed Emoli 2, meglio noti come il ponte di San Fili sulla SS 107 Paolana – crotonese e il ponte sul fiume Neto sito al Km 260,00 ubicato sulla SS 106 comunque tutti i ponti ed i viadotti calabresi che per la loro struttura, la loro vetustà e la mancanza di manutenzione adeguata, nonché per la morfologia, il dissesto idrogeologico e la vulnerabilità sismica del territorio, sono da considerare a rischio crollo e pericolosi per la circolazione e la sicurezza degli utenti della strada,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, congrue misure finanziarie finalizzate alla ricostruzione dei territori danneggiati dall'alluvione verificatasi nei territori di Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro ed in particolare nella zona del lametino.
9/1209-A/50Barbuto, D'Ippolito, Orrico, Scutellà, Misiti, Parentela, Tucci, Sapia, Nesci, Dieni, Melicchio, Forciniti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», rubricato «Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità» provvede a garantire, a seguito del crollo del Ponte Morandi, misure straordinarie per far fronte ai disagi trasportistici conseguenti al crollo di parti dell'infrastruttura su alcune arterie di viabilità importanti nonché altre misure di sostegno al trasporto pubblico locale;
    il comma 1 del richiamato articolo 5 prevede in particolare che le risorse straordinarie siano volte al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi, l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivi, nonché per garantire l'integrazione tariffaria e dunque favorire l'intermodalità;
   considerato che:
    la misura richiamata permetterà di eseguire interventi di rilievo sul trasporto pubblico locale metropolitano, volti a migliorare il servizio attuale. Purtuttavia i cittadini di Genova e, in particolare le circa 600 persone coinvolte dallo sgombro della cosiddetta «zona rossa» come perimetrata dalle ordinanze del Sindaco di Genova n. 282 del 14 agosto 2018 e seguenti, risentono giornalmente il ripercuotersi dei disagi dovuti al crollo del ponte Morandi;
    il Governo e in particolare il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, considera il potenziamento del trasporto pubblico locale una vera e propria priorità nazionale da perseguire anche avvicinando i cittadini ad un uso continuo del mezzo pubblico a discapito di quello privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle misure di cui all'articolo 5 del presente provvedimento interventi a sostegno dell'uso del trasporto pubblico locale ai cittadini residenti nel Comune di Genova, anche attraverso la gratuità nonché misure per garantire la riduzione del costo degli abbonamenti e il potenziamento del servizio.
9/1209-A/51Ficara, Barbuto, Barzotti, Carla Cantone, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
    il disegno di legge in oggetto reca misure per affrontare numerose e gravi emergenze occorse nel nostro Paese, a tal riguardo si ricordano le terribili situazioni che solo nel mese di ottobre di quest'anno hanno causato vittime umane e ingenti danni soprattutto nelle regioni della Calabria, della Sicilia e della Sardegna. L'andamento anomalo di quest'anno conferma la tropicalizzazione del clima e i cambiamenti in atto si manifestano con l'elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali: dalle precipitazioni brevi e intense alle ondate di siccità;
    il recente decreto sul riordino dei Ministeri, 86/2018, ha riorganizzato le competenze del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, individuando un unico centro di coordinamento e di responsabilità politica per le misure di contrasto del danno ambientale e di ripristino dei siti, per il contrasto del dissesto idrogeologico, la difesa del suolo e politiche di sviluppo sostenibile e di economia circolare;
    la recrudescenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, combinata alle dissennate politiche e mala gestione del territorio, mette in ginocchio in particolar modo gli enti locali, che si trovano a fronteggiare sempre più spesso situazioni di emergenza con risorse ridotte, da gestire, inoltre, con la pesante limitazione del miope meccanismo del patto di stabilità interno;
    molti fenomeni naturali, seppur pericolosi, per negligenza si trasformano in catastrofi, con vittime e danni enormi, pertanto occorre prevenire tragedie annunciate, eliminare le cause del rischio idrogeologico e manutenere il territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di esentare gli enti territoriali dai vincoli del patto di stabilità interno per fronteggiare le spese per interventi di messa in sicurezza, manutenzione, consolidamento e rimboschimento di aree esposte a eventi calamitosi, nonché per interventi strutturali volti a ridurre la vulnerabilità degli edifici pubblici, al fine di agevolare la riduzione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico, minimizzare gli impatti sulla popolazione e prevenire il verificarsi di eventi calamitosi.
9/1209-A/52Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;
    la decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

impegna il Governo

in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
9/1209-A/53Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme, hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;
    a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;
    la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;
    tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori e di poter applicare i due diversi benefìci su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente, e, inoltre, di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori.
9/1209-A/54De Angelis, Basini, Patassini, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 dell'ordinanza 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;
    occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.
9/1209-A/55Gerardi, Basini, Patassini, De Angelis, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
    infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;
    occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità,

impegna il Governo:

   ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, a far data dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
   a tal fine, a valutare l'opportunità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.
9/1209-A/56Maturi, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche, soprattutto procedurali, che il presente decreto-legge intende risolvere;
    il decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha previsto una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;
    l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, più volte modificato, aveva stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere al datore di lavoro di non effettuare le ritenute IRPEF in busta paga, con restituzione in 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 736, lettera a), si sono introdotte 24 rate mensili di pari importo con proroga dei ripresa dei pagamenti a decorrere dal 31 maggio 2018;
    il citato decreto-legge n. 55 del 2018 proroga ulteriormente la ripresa dei versamenti tributari per i privati al 16 gennaio 2019 mediante rateizzazione estesa da 24 a 60 rate mensili di pari importo;
    la stessa necessità è stata riconosciuta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, per le quali però la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;
    al contrario, per il terremoto del centro Italia, la proroga della busta paga pesante resterà complessivamente in vigore 2 mesi e 3 mesi (a partire dalla prima sospensione che ha interessato i comuni della scossa del 24 agosto, ossia dell'allegato 1, perché per i comuni degli allegati 2 e 2-bis sarà ovviamente minore) e la restituzione avverrà in metà tempo e senza alcuna riduzione. Inoltre, non si sono ancora stabilite le modalità di restituzione, ossia se mediante il sostituto d'imposta o autonomamente in F24;
    la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;
    tenuto conto del fatto che l'evento sismico che ha colpito il centro Italia nel 2016, sia per la gravità che per la difficoltà della ricostruzione e della ripresa economica dei territori, mostra lo stesso grado di emergenza di quello de L'Aquila del 2009,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, che la ripresa dei versamenti tributari prevista per i soggetti diversi dai titolari di impresa e di reddito autonomo di cui al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto di ulteriore sospensione fino al 16 gennaio 2019 ai sensi del decreto-legge n. 55 del 2018, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal medesimo decreto-legge.
9/1209-A/57Saltamartini, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha previsto una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;
    l'articolo 1, comma 1, lettera b) di tale decreto-legge modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;
    a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;
    la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, che la ripresa dei contributi e dei premi assicurativi di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto di ulteriore sospensione fino a gennaio 2019 ai sensi del decreto-legge n. 55 del 2018, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal medesimo decreto-legge.
9/1209-A/58Zicchieri, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    per le popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;
    a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;
    in particolare sono le imprese a soffrire di un periodo depressivo post-terremoto dovuto ad un netto calo del fatturato, in ragione dello spopolamento dei paesi da parte dei residenti che sono stati costretti a spostarsi in altre località e dei villeggianti che, avendo distrutta o gravemente lesionata la seconda casa, non si recano più in questi posti;
    l'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, così come modificato dall'articolo 43, comma 3 del decreto-legge n. 50 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017) ha previsto che imprese e professionisti riprendessero i versamenti tributari, sospesi fino al 30 novembre 2017, entro il 16 dicembre 2017;
    al fine di sostenere la ripresa e la ricostruzione, si potrebbe prevedere, in luogo della riduzione del 60 per cento del non versato come stabilito per la restituzione dei tributi per le popolazioni del terremoto de L'Aquila del 2009, un contributo in conto capitale da destinare ad investimenti;
    i contributi previsti dall'articolo 20-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 per le imprese e gli esercizi del settore turistico e dell'artigianato, che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento, seppur incentivante, è stato previsto solo per il 2017 e il 2018, commisurato ai costi della produzione e nel limite massimo del 30 per cento del fatturato registrato tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 rispetto ai medesimi sei mesi del triennio precedente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, per i titolari di redditi di impresa e da lavoro autonomo che hanno usufruito delle sospensioni previste dal decreto dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, la concessione di un contributo in conto capitale pari al 10 per cento dei versamenti sospesi al fine di sostenere gli investimenti dei medesimi soggetti nella fase di ricostruzione, nel rispetto del regime de minimis attualmente vigente.
9/1209-A/59Latini, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;
    inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;
    lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;
    nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.
9/1209-A/60Paolini, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;
    inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;
    è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;
    non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9/1209-A/61Bellachioma, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede l'istituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) che sono territorialmente suddivisi nelle quattro regioni interessate, ossia Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;
    il personale impegnato nelle USR proviene da distacchi e comandi da Regioni, altrimenti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato e/o con forme contrattuali flessibili e, quota parte (ex Ordinanza Commissariale n. 15/2017), dal personale reclutato ai sensi dell'avviso del 7 dicembre 2016 proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e selezionato sulla base esclusiva dei curricula;
    tutto il personale cessa dal comando e/o dal contratto il 31 dicembre 2018. Le spese riferite al personale che proviene da distacchi e comandi da Regioni, altri enti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato sono previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di euro 750.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 3.000.000,00 annui per il 2017-2018. Con provvedimento del Commissario sono stati destinati ulteriori euro 10.000.000,00 annui per il 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sesto periodo;
    le spese per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricomprese nel tetto massimo di euro 18.500.000,00 previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;
    l'articolo 50-bis prevede l'assunzione, da parte dei comuni del cratere di personale a tempo determinato. Con l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, in particolare l'articolo 1, si sono ripartite le unità di personale fra le Regioni interessate e con l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state impartite tra l'altro disposizioni finanziarie;
    agli oneri dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 si fa fronte nella misura di euro 1.800.0. 00 per l'annualità 2016, euro 24.000,000,00 per il 2017 ed euro 29.000.000 per l'anno 2018;
    la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post terremoto e, quindi, la necessità di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro in essere stipulati ai sensi degli articolo 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
    si tratta di personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prorogare al 31 dicembre 2020 la struttura Commissariale di cui all'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
9/1209-A/62Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;
    si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;
    l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.
9/1209-A/63D'Eramo, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1o giugno 2018 al 1o gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione bis»: il decreto-legge n. 8 del 2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) per i termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;
    lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;
    i medesimi cittadini non potrebbero accedere nemmeno alla rottamazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, non essendo ancora scaduta la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS;
    la rottamazione prevede un risparmio per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS.
9/1209-A/64Caparvi, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto a  corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;
    per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1o febbraio 2017-31 maggio 2017;
    è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;
    nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa della mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un maggior arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, facendolo slittare dal 31 dicembre 2017 al 31 maggio 2017, in ragione delle distorsioni del mercato esposte in premessa.
9/1209-A/65Marchetti, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;
    per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1o febbraio 2017-31 maggio 2107 e la riduzione di fatturato sempre al 25 per cento;
    è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di abbassare al 15 per cento il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-bis.
9/1209-A/66Binelli, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;
    in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;
    lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;
    la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-bis non sembrano rientrare in questa fattispecie;
    in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;
    a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori, in tutti i territori dei comuni dei tre allegati.
9/1209-A/67Donina, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;
    il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.
9/1209-A/68Giacometti, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.
9/1209-A/69Cecchetti, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Raffaelli, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, comma 6 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;
    con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5 comma 6 del decreto-legge 189/2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;
    al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;
    ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;
    sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto, fermo restando che la spesa anticipata deve comunque rientrare nel tetto del contributo autorizzato e che il rimborso deve essere specificatamente autorizzato dal Commissario straordinario ai fini dell'erogazione.
9/1209-A/70Raffaelli, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Valbusa, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    con riferimento al sisma del Centro Italia 2016 e 2017, l'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede l'iscrizione dei subappaltatori nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, è stata erroneamente interpretata dall'Allegato 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 19/2017- articolo 5, recante lo schema tipo del Contratto di appalto, con l'imposizione del limite del 30 per cento delle opere subappaltabili, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
    è stato pertanto previsto l'obbligo per gli operatori di rispettare tale limite del 30 per cento e di identificare i subappaltatori, come previsto per le opere pubbliche;
    d'altra parte, lo stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che ai contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori di ricostruzione non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    tali limitazioni relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata, mutuate dalla disciplina pubblicistica, comportano inutili aggravi nelle procedure relative alla ricostruzione privata;
    l'obbligo di dover indicare fin da subito i nominativi dei subappaltatori già all'atto di sottoscrizione del contratto, determina la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di individuare imprese che saranno impegnate, in qualità di subappaltatori, nei mesi successivi. Tali imprese, per la maggior parte di piccole dimensioni, non sono in grado di programmare la propria attività in modo da assicurare una gestione efficiente dei fattori produttivi nell'importante opera di ricostruzione che coinvolge il territorio;
    occorre pertanto chiarire che l'indicazione dei nominativi degli eventuali subappaltatori, una volta che il committente abbia dato l'assenso preventivo sulle tipologie di lavorazioni ammesse al subappalto, può essere effettuata anche in un momento successivo a quello della stipula del contratto di appalto principale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere le criticità relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata effettuati nelle zone colpite dal Terremoto del Centro Italia 2016 e 2017, prevedendo la possibilità di subappaltare sempre le lavorazioni nei contratti fra privati, previa autorizzazione del committente, indicando, altresì che, in tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle relative lavorazioni, e rinviando alla comunicazione di inizio lavori l'indicazione dell'identità dei subappaltatori i quali devono essere comunque iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9/1209-A/71Valbusa, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha previsto una ulteriore proroga dello stato di emergenza per le aree terremotate del centro-Italia, di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2018, indicando un pacchetto di norme urgenti per scongiurare il rischio di penalizzare tanti cittadini già fortemente provati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e facilitare il processo di ricostruzione in corso;
    il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede che la gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018;
    occorre non pregiudicare l'attività di ricostruzione già avviata, e garantire sia la prosecuzione della gestione straordinaria nonché la prosecuzione delle attività del personale in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario,
    inoltre, i ritardi registrati nell'avvio della ricostruzione rendono indispensabile anche la proroga dello stato di emergenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di provvedere, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, alla proroga dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e alla proroga della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, di cui al comma 4 del medesimo decreto, almeno fino al 31 dicembre 2020, nonché la contestuale alla medesima data dei contratti di lavoro a tempo determinato, previsti dall'articolo 3 e 50-bis dello stesso decreto-legge del personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione presso la struttura commissariale.
9/1209-A/72Badole, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, lavoro e le altre emergenze», all'articolo 14, comma 4, prevede la realizzazione di un «Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili» che sarà adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali;
    il campanile di Portogruaro, risalente al dodicesimo secolo, è da qualche anno a rischio crollo;
    la sua inclinazione sta assumendo, a detta degli esperti, aspetti ogni giorno sempre più preoccupanti;
    con il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali ha assegnato la somma di 4.200.000 euro per il restauro e la messa in sicurezza dell'opera;
   considerato, inoltre, che rappresenta un bene simbolo del comune di Portogruaro, nonché un bene artistico pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserirlo nel Piano straordinario nazionale di monitoraggio, di cui all'articolo 14, comma 4, del presente decreto.
9/1209-A/73Fogliani, Andreuzza.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 prevede la possibilità per la Regione, per gli enti locali interessati e per gli enti del settore regionale allargato (con esclusione del Servizio sanitario) e per la Camera di commercio di Genova, nonché per le società controllate dalle predette amministrazioni, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza, di assumere lavoratori a tempo determinato, fino a 300 unità complessive, con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza;
    lo scopo è quello di far fronte a tutte le necessità del territorio conseguenti all'evento e garantire il corretto funzionamento delle amministrazioni;
    il nucleo di VVF si trova ad affrontare quotidianamente diverse difficoltà, non solamente dovute al rischio e all'alto tasso di impegno richiesto dal lavoro svolto, ma anche e soprattutto dovute alla loro situazione lavorativa;
    in particolare in Liguria, soprattutto durante i periodi autunnali e invernali, è richiesto frequentemente l'intervento delle unità cinofile, che hanno l'obbligo di muoversi sempre a coppie di due o in numero superiore;
    il vigile del fuoco intenzionato ad essere conduttore di unità cinofila deve acquistare con proprie risorse il cane, che in seguito verrà addestrato per affrontare l'esame di abilitazione, e, pertanto, tra vigile e cane si crea sempre un legame umano particolare e un senso di dovere esemplare come dimostrato dalle cronache durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi;
    il Corpo svolge un'attività ammirevole e di pronto intervento in situazioni sempre difficili e merita un pieno sostegno da parte dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative affinché, a seguito del lavoro svolto dopo il crollo del Ponte Morandi, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in Liguria possa assumere a tempo indeterminato e in via straordinaria almeno cinque unità cinofile, composte da conduttore e cane, da destinare alla sezione cinofila del predetto Corpo, mediante avvio di procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario.
9/1209-A/74Viviani, Di Muro, Foscolo.


   La Camera,
   premesso che:
    i Capi III e IV del decreto prevedono una serie di agevolazioni, misure finanziarie e semplificazioni amministrative per gli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio di Ischia e I territori del centro Italia;
    il 5 ottobre 2018 eccezionali avversità atmosferiche, con circa 400 mm di pioggia precipitati in una sola notte, hanno colpito duramente il territorio della regione Calabria, tra catanzarese e vibonese, creando innumerevoli danni alle colture, alle infrastrutture viarie e di comunicazione, alle aziende e, purtroppo, anche provocando perdite di vite umane; una giovane donna con i suoi due figli sono stati travolti dalla furia delle acque nei pressi di Lamezia Terme, esattamente nei pressi di San Pietro Lametino;
    occorre un intervento straordinario dello Stato per far fronte ai danni provocati da tali eccezionali eventi meteorologici e, pertanto, la Regione Calabria ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale,

impegna il Governo

considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, a valutare l'opportunità, a seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, di adottare gli opportuni provvedimenti e appropriati interventi di sostegno, in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese, ivi comprese le aziende agricole, e degli altri soggetti e attività economiche e produttive che hanno segnalato danni provocati dalle avversità atmosferiche che hanno interessato la Regione Calabria il 5 ottobre 2018.
9/1209-A/75Furgiuele.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro per il soccorso/trasporto in emergenza, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali;
    tale norma ha ricevuto diverse interpretazioni nel tempo e molte richieste di chiarimento ai fini di un'interpretazione estensiva in merito ai soggetti interessati, non essendo solo la Croce Rossa Italiana a gestire il soccorso in Italia ma anche una serie di altre categorie che effettuano i medesimi servizi;
    la crescente necessità di trasporto sociosanitario rende indispensabile un trattamento identico ai veicoli della Croce Rossa Italiana per tutti i veicoli delle associazioni del volontariato, senza creare differenze non giustificate tra soggetti che svolgono la medesima attività;
    infatti, durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi tutte le strutture dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale si sono impegnate per far fronte all'emergenza garantendo il soccorso agli aventi bisogno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso un prossimo provvedimento legislativo, l'esenzione dai pedaggi autostradali per tutti i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, nonché delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, qualora siano impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e siano provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9/1209-A/76Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Fogliani, Cecchetti, Giacometti, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 7, comma 1 si istituisce una zona logistica semplificata denominata «porto e retroporto di Genova» e si prevede che le nuove imprese o quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZLS, possano usufruire di procedure semplificate e regimi di procedimenti speciali;
    si tratta di procedure semplificate per le imprese, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati e derogatori;
    lo scopo è quello di favorire il rilancio del porto di Genova e dei retroporti collegati, che hanno subito disagi e perdite a causa del crollo del viadotto Morandi;
    durante l'esame del testo del decreto in sede referente, con emendamento dei Relatori, è stata prevista anche un'integrazione dell'elenco dei retroporti inclusi nella ZLS, da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    il polo logistico di Mortara, non inserito nell'elenco dei retroporti collegati, ha un settore di interscambio modale di circa 80.000 mq. con 3 binari di carico e scarico ed è storicamente collegato al porto di Genova, sin dall'anno 2009 della relativa apertura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di emanazione del decreto di attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 1-bis del presente decreto, di inserire anche il polo logistico di Mortara tra i retroporti inclusi della zona logistica semplificata denominata «porto e retroporto di Genova».
9/1209-A/77Lucchini, Maggioni.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 7, comma 1 si istituisce una zona logistica semplificata denominata «porto e retroporto di Genova» e si prevede che le nuove imprese o quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZLS, possano usufruire di procedure semplificate e regimi di procedimenti speciali;
    si tratta di procedure semplificate per le imprese, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati e derogatori;
    lo scopo è quello di favorire il rilancio del porto di Genova e dei retroporti collegati, che hanno subito disagi e perdite a causa del crollo del viadotto Morandi;
    durante l'esame del testo del decreto in sede referente, con emendamento dei Relatori, è stata prevista anche un'integrazione dell'elenco dei retroporti inclusi nella ZLS, da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    il polo logistico CIM interporto di Novara, non inserito nell'elenco dei retroporti collegati, offre servizi con standard qualitativi elevati, dispone di tre magazzini per la logistica per complessivi 66.000 mq. ed è storicamente collegato al porto di Genova,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di emanazione del decreto di attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 1-bis del presente decreto, di inserire anche il polo logistico CIM interporto di Novara tra i retroporti inclusi della zona logistica semplificata denominata «porto e retroporto di Genova».
9/1209-A/78Gusmeroli, Liuni.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 7, comma 1 si istituisce una zona logistica semplificata denominata «porto e retroporto di Genova» e si prevede che le nuove imprese o quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZLS, possano usufruire di procedure semplificate e regimi di procedimenti speciali;
    si tratta di procedure semplificate per le imprese, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati e derogatori;
    lo scopo è quello di favorire il rilancio del porto di Genova e dei retroporti collegati, che hanno subito disagi e perdite a causa del crollo del viadotto Morandi;
    durante l'esame del testo del decreto in sede referente, con emendamento dei Relatori, è stata prevista anche un'integrazione dell'elenco dei retroporti inclusi nella ZLS, da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    il polo logistico di Orbassano, non inserito nell'elenco dei retroporti collegati, è storicamente collegato al porto di Genova,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di emanazione del decreto di attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 1-bis del presente decreto, di inserire anche il polo logistico di Orbassano tra i retroporti inclusi della zona logistica semplificata denominata «porto e retroporto di Genova».
9/1209-A/79Maccanti, Benvenuto.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 7, comma 1 si istituisce una zona logistica semplificata denominata «porto e retroporto di Genova» e si prevede che le nuove imprese o quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZLS, possano usufruire di procedure semplificate e regimi di procedimenti speciali;
    si tratta di procedure semplificate per le imprese, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini ed adempimenti semplificati e derogatori;
    lo scopo è quello di favorire il rilancio del porto di Genova e dei retroporti collegati, che hanno subito disagi e perdite a causa del crollo del viadotto Morandi;
    durante l'esame del testo del decreto in sede referente, con emendamento dei Relatori, è stata prevista anche un'integrazione dell'elenco dei retroporti inclusi nella ZLS, da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 1-bis);
    il CePIM Inteporto di Parma, non inserito nell'elenco dei retroporti collegati, è un'infrastruttura dedicata alla logistica e trasporto, ha un settore di interscambio modale di circa 120.000 metri quadrati, ha un'area di terminal container di 66.000 metri quadrati in un'area complessiva di 2.520.000 metri quadrati con 3 binari di carico e scarico ed è facilmente raggiungibile dal porto di Genova,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di emanazione del decreto di attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 1-bis del presente decreto, di inserire anche il CePIM Interporto di Parma tra i retroporti inclusi della zona logistica semplificata denominata «porto e retroporto di Genova».
9/1209-A/80Cavandoli, Tombolato.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 7, comma 1 si istituisce una zona logistica semplificata denominata «porto e retroporto di Genova» e si prevede che le nuove imprese o quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZLS, possano usufruire di procedure semplificate e regimi di procedimenti speciali;
    si tratta di procedure semplificate per le imprese, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati e derogatori;
    lo scopo è quello di favorire il rilancio del porto di Genova e dei retroporti collegati, che hanno subito disagi e perdite a causa del crollo del viadotto Morandi;
    durante l'esame del testo del decreto in sede referente, con emendamento dei Relatori, è stata prevista anche un'integrazione dell'elenco dei retroporti inclusi nella ZLS, da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    gli interporti piemontesi di Tortona, CIM Novara, Orbassano, Vignole Borbera, Pozzolo Formigaro, quello di Mortara, nella provincia di Pavia, quello di Cairo Montenotte in Liguria, e quello di CePIM Interporto di Parma, non inseriti nell'elenco dei retroporti collegati, sono storicamente collegati al porto di Genova,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di emanazione del decreto di attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 1-bis del presente decreto, di inserire anche il polo logistico CIM interporto di Novara tra i retroporti inclusi della zona logistica semplificata denominata «porta e retroporto di Genova».
9/1209-A/81Molinari, Boldi, Maccanti, Benvenuto, Gusmeroli, Lucchini, Maggioni, Liuni, Cavandoli, Tombolato.


   La Camera,
   premesso che l'immane tragedia del crollo del ponte Morandi, oltre al gravissimo sacrificio di vite umane, ha comportato rilevantissimi danni economici per tutto il tessuto economico orbitante intorno all'area dell'evento;
   considerato che il provvedimento in esame ha meritoriamente affrontato, tra gli altri, anche il problema del ristoro delle perdite di fatturato patite, in conseguenza dell'evento, dalle imprese aventi sede operativa all'interno della cosiddetta «zona rossa», come individuata dalle ordinanze sindacali;
   ritenuto che:
    il riferimento, contenuto nell'articolo 4 del provvedimento in esame che affronta la questione di cui a alla premessa precedente, alla zona «rossa» rischia tuttavia di determinare l'impossibilità di indennizzare quelle imprese che, pur aventi sede operativa al di fuori della zona in argomento, hanno visto paralizzata la propria attività imprenditoriale per effetto dell'interruzione della linea ferroviaria;
    tale situazione si è determinata in particolare per la società concessionaria della manovra ferroviaria nel Porto di Genova, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, pur non avendo sede o unità locale ubicata nella zona individuata nelle ordinanze sindacali richiamate nell'articolo già citato, ha subito un'evidente riduzione del fatturato derivante dalla pratica impossibilità di svolgere detta attività per oltre quaranta giorni, a causa dell'interruzione dell'unica via di connessione ferroviaria al Porto, sulla quale il ponte è fisicamente crollato;
    poiché la società in argomento ha la propria sede in area limitrofa alla zona rossa, e precisamente nel Porto di Genova, ma al di fuori della zona suddetta, non potrebbe usufruire del parziale indennizzo della perdita di fatturato subita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative affinché, tenuto conto della assoluta peculiarità ed esclusività della situazione nella quale si trova l'impresa in premessa, si provveda, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario straordinario, di cui al citato articolo 4, ad includere la società concessionaria della manovra ferroviaria nel Porto di Genova tra le società che possono accedere alla misura di indennizzo di cui alla disposizione da ultimo citata.
9/1209-A/82Gobbato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 prevede il riconoscimento fino al 100 per cento del valore del decremento, rispetto al triennio precedente, subito da imprese e liberi professionisti operanti all'interno di una «zona rossa» delimitata con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018;
    oltre alle imprese che hanno subito perdite della propria attività e ai cittadini che hanno subito i innumerevoli disagi a causa del crollo del viadotto Morandi, occorre sostenere anche le imprese e i professionisti che inevitabilmente subiranno perdite e disagi per tutto il periodo della permanenza del cantiere per la costruzione del nuovo ponte e infrastrutture connesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi affinché, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario straordinario, sia perimetrata anche un'area «zona arancione» nell'area interessata dal futuro cantiere per la demolizione e ricostruzione del viadotto e delle opere connesse, allo scopo di poter sostenere tutte le imprese e i professionisti per far fronte agli inevitabili perdite e disagi che dovranno subire per tutto il periodo della permanenza del cantiere, anche individuando le modalità e la quantificazione degli indennizzi.
9/1209-A/83Di Muro, Foscolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore della logistica e dell'autotrasporto di merci per conto terzi a causa dei processi di delocalizzazione e globalizzazione dei fattori produttivi soffre di una forte crisi di competitività determinata anche da imprese che hanno sede in altri Paese dell'Unione Europea che possono beneficiare di costi di esercizio molto più bassi, talvolta violando anche i limiti agli orari di guida e al peso del carico trasportato;
    la Corte Costituzionale, con sentenza n. 69/2017 ha chiarito che sono obbligati al contributo in favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali;
    il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 37, comma 6, lettera b) prevede che il contributo determinato annualmente dall'Autorità è sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di approvazione del contributo che ART può richiedere agli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto, siano tutelate le imprese artigiane anche attraverso specifiche soglie di esenzione dal contributo che tengano conto del fatturato e della dimensione del proprio parco mezzi.
9/1209-A/84Morelli, Maccanti.


   La Camera,
   premesso che:
    il crollo del viadotto Morandi ha creato una serie di limitazioni all'accessibilità del territorio ligure impedendo ai collegamenti viari e ferroviari di garantire la celerità dei collegamenti ordinari;
    occorre garantire la continuità territoriale attraverso tariffe agevolate e il mantenimento dei voli ordinari sulla tratta Genova-Roma, stipulando appositi accordi con Alitalia, unico vettore operante in tale tratta, almeno fino alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area genovese,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché il Commissario straordinario possa stipulare un apposito accordo con il vettore Alitalia, al fine di prevedere, fino alla ricostruzione del ponte Polcevera o alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area genovese, misure di compensazione finanziaria, a carico della contabilità speciale, dirette a garantire la vendita di biglietti aerei a tariffa ribassata sulla tratta Genova Roma e viceversa, esclusivamente per i cittadini residenti in Liguria, o con attività lavorativa o di studio nelle province di Genova, Savona e Imperia, per una percentuale fino al 50 per cento dei posti offerti su ciascun volo.
9/1209-A/85Zordan, Maccanti.


   La Camera,
   premesso che:
    le conseguenze del crollo del Ponte Morandi si ripercuotono su tutto il tessuto imprenditoriale del Nord Ovest e su tutto il sistema del trasporto merci che ha nel terminale portuale di Genova il suo sbocco naturale verso il mare;
    la individuazione all'articolo 7 della zona logistica semplificata per Genova e per l'area retro portuale non risponde alle esigenze del comparto produttivo del nord ovest ed in particolare dell'area piemontese;
    considerate le difficoltà di accesso all'area portuale genovese è evidente che tutta la logistica merci compresa quella intermodale degli interporti piemontesi risente delle criticità legate all'evento del 14 agosto scorso;
    non prevedere anche per l'area del movimento merci del Piemonte le estensioni dei benefici di cui all'area retro portuale rappresenta un limite oggettivo del presente provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere in tempi rapidi misure di sostegno e una estensione dei benefici di cui all'articolo 7 anche per le aree della logistica e del movimento merci presenti in Piemonte in particolare Torino-Orbassano e Novara.
9/1209-A/86Gariglio, Gribaudo, Fregolent, Enrico Borghi, Lepri, Fassino, Bonomo, Paita, Pizzetti, Giorgis, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 12 e 13 del presente decreto-legge prevedono la istituzione di una Agenzia nazionale per sicurezza ferroviaria stradale e autostradale nonché la realizzazione di una piattaforma informatica riguardante le opere pubbliche;
    il testo si presenta lacunoso poiché non si tiene nella dovuta considerazione la diversità di proprietà e competenze dei manufatti stradali e autostradali rispetto a quelli ferroviari;
    questa mancanza rischia di pregiudicare la operatività dell'Agenzia e conseguentemente anche della piattaforma informatica poiché la titolarità sui manufatti è essenziale per il monitoraggio e gli interventi per la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria;
    l'assenza negli organi guida dell'Agenzia di rappresentanti degli enti locali e delle Regioni è un limite davvero rilevante;
    è previsto un periodo di transizione per la effettiva operatività della richiamata Agenzia nazionale;
    tale periodo potrebbe essere utile per un ravvedimento rispetto alla esclusione di rappresentanti di Comuni, Province e Regioni all'interno dell'agenzia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità entro 60 giorni successivi al 1o gennaio 2019, data di istituzione della Agenzia di prevedere all'interno dei componenti del Direttivo della stessa la presenza di rappresentanti di Comuni, Province e Regioni anche per assicurare una effettiva funzionalità e operatività della stessa nonché dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.
9/1209-A/87Fragomeli.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre ms., dove venti di scirocco hanno sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero. Decine le imbarcazioni distrutte, compresi alcuni yacht e motoscafi, con danni incalcolabili;
    è stata una dura stangata per il settore della pesca ligure perché sono state colpite tutte le marinerie da Lerici a La Spezia, Rapallo e il Golfo del Tigullio, Genova Quinto e Genova Boccadasse, Savona, Spotorno e Alassio;
    la violentissima tempesta non ha risparmiato nessuna zona, causando per la mitilicoltura spezzina ingenti danni sia per gli stabilimenti a terra, sia per le reste e le imbarcazioni in mare;
    la piccola pesca, da levante a ponente conta oggi la perdita di numerose imbarcazioni e neanche i piccoli pescherecci che effettuano la pesca a strascico sono rimasti illesi dal passaggio del mare;
    si stimano già diverse centinaia di migliaia di euro di danni e la conta è appena iniziata. I pescatori liguri si sono visti distruggere dalla forza del mare le loro attività, frutto di sacrifici. La pesca tradizionale ligure è stata messa in ginocchio con rilevanti danni alle attrezzature;
    alcune imprese hanno visto nel giro di poche ore perdere tutto, dalle imbarcazioni agli stabilimenti, fino al prodotto come nel caso dei mitilicoltori;
    è necessario un impegno straordinario per dare alle imprese e al territorio Ligure un supporto vero e celere, per non perdere il patrimonio anche ambientale che il settore pesca genera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure urgenti di sostegno, anche economico, alle attività di pesca della costa ligure che sono state colpite in questi giorni dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno causato gravi danni, al fine di ripristinare un comparto che non solo mantiene viva la tradizione culturale marinara della regione Liguria ma è anche un settore cardine dell'economia della stessa.
9/1209-A/88Foscolo, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame concerne, oltre alle disposizioni urgenti per la città di Genova e la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, anche gli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 nonché altre emergenze;
   considerata:
    la necessità di far fronte agli eventi calamitosi che hanno interessato, nei giorni 28, 29 e 30 ottobre dell'anno 2018, tutto il territorio nazionale ma soprattutto le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche con future iniziative legislative, interventi di carattere finanziario a sostegno delle regioni interessate dalle calamità naturali sopra riportate.
9/1209-A/89Ricciardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in votazione istituisce, all'articolo 8 nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana, elenca le agevolazioni per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della stessa e delimita il periodo di imposta per la concessione delle esenzioni;
    obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse;
    si tratta di agevolazioni che interessano prevalentemente le piccole e medio imprese che costituiscono un tessuto fondamentale per l'economia italiana;
    la norma introdotta nel decreto dispone che le esenzioni spettano alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;
    è evidente che gli effetti negativi sul territorio interessato, non potranno ridursi entro il 31 dicembre 2018, pertanto sarebbe opportuno che i benefici per le imprese in termini di decontribuzione e di defiscalizzazione fossero estesi anche al 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, le esenzioni previste in premessa anche alle imprese che avvieranno la propria attività all'interno della zona franca urbana entro il 2019.
9/1209-A/90Delmastro Delle Vedove, Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 431/1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti;
    il comma 6, lettera b), del suddetto articolo 37, dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provveda «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato»;
    in proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 69 del 2017, ha chiarito che «non sussiste indeterminatezza dei soggetti tenuti alla contribuzione» in quanto devono essere inclusi nel novero dei soggetti passivi solo «coloro nei confronti dei quali l'articolo abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'articolo 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze»;
    le Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera in sede di discussione dell'atto Camera 1209 hanno approvato l'emendamento 16.1 che modifica la formulazione vigente dell'articolo 37 comma 6 lettera b) del citato decreto-legge 201/2011 relativamente ai soggetti chiamati a versare il contributo all'Autorità;
    non deve essere sovvertito il principio ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui devono essere assoggettati al contributo solo le attività effettivamente regolate e che coloro che beneficiano della regolazione non possono essere considerati soggetti regolati (dunque ad esempio se l'articolo regola i concessionari autostradali non per questo può chiedere il versamento del contributo alle imprese che utilizzano le autostrade);
    il prelievo a carico delle altre imprese si rivela in un grave danno per le stesse e determina, inoltre, uno svantaggio per le aziende nazionali che subirebbero un ulteriore aggravio rispetto alle aziende estere che operano nei medesimi settori;
    la norma istitutiva dell'Autorità di regolazione per i trasporti prevede che gli atti con i quali l'Autorità determina annualmente la contribuzione che intende applicare siano sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia,

impegna il Governo

in sede di approvazione dei citati atti ad escludere dalla contribuzione i soggetti che non siano regolati dall'Autorità.
9/1209-A/91Deidda, Fidanza, Rotelli, Foti, Butti, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una serie articolata di misure volte a fronteggiare diverse situazioni emergenziali: in primo luogo quelle conseguenti al crollo del Ponte Morandi, avvenuto lo scorso 14 agosto, ma sono previsti anche interventi in favore dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi ad agosto 2017 e per i territori dell'Italia centrale colpiti dai terremoti negli anni 2016 e 2017 ed altre disposizioni urgenti;
    è assolutamente apprezzabile un impegno tempestivo con interventi urgenti finalizzati al sostegno della popolazione e alla ripresa economica dei territori che vengono coinvolti in eventi calamitosi;
    le attività imprenditoriali, in particolar modo quelle agricole, vengono danneggiate gravemente da eventi atmosferici imprevisti, così come accaduto nei territori della Regione Puglia in conseguenza alle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018,

impegna il Governo

a mettere in atto ogni opportuna iniziativa per il sostegno del settore produttivo agricolo della regione Puglia, che sta vivendo una grave crisi congiunturale attraverso un intervento normativo che consenta di superare gli attuali limiti, stabiliti per legge, che non rendono possibile attivare gli urgenti interventi compensativi a valere sul fondo di solidarietà nazionale.
9/1209-A/92Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una serie articolata di misure volte a fronteggiare diverse situazioni emergenziali: in primo luogo quelle conseguenti al crollo del Ponte Morandi, avvenuto lo scorso 14 agosto, ma sono previsti anche interventi in favore dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi ad agosto 2017 e per i territori dell'Italia centrale colpiti dai terremoti negli anni 2016 e 2017 ed altre disposizioni urgenti;
    è assolutamente apprezzabile un impegno tempestivo con interventi urgenti finalizzati al sostegno della popolazione e alla ripresa economica dei territori che vengono coinvolti in eventi calamitosi;
    le attività imprenditoriali, in particolar modo quelle agricole, vengono danneggiate gravemente da eventi atmosferici imprevisti, così come accaduto nei territori della Regione Puglia in conseguenza alle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto ogni iniziativa utile per il sostegno del settore produttivo agricolo della regione Puglia, che sta vivendo una grave crisi congiunturale attraverso un intervento normativo che consenta di superare gli attuali limiti, stabiliti per legge, che non rendono possibile attivare gli urgenti interventi compensativi a valere sul fondo di solidarietà nazionale.
9/1209-A/92. (Testo modificato nel corso della seduta)  Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    il patrimonio edilizio residenziale italiano è in gran parte costituito da edifici costruiti nel secondo dopoguerra, in un periodo di forte crescita della domanda abitativa, Lo sviluppo edilizio è spesso stato tumultuoso, non sempre pianificato e ovviamente rispecchia le conoscenze tecniche del periodo in cui è stato realizzato;
    la frammentazione della proprietà immobiliare, nonché i costi di adeguate perizie e di interventi di adeguamento statico, hanno negli anni scoraggiato fortemente l'adeguamento alle più avanzate conoscenze tecniche e alla normativa antisismica;
    a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, si evidenzia ancora più in modo drammatico che non si può rinviare una verifica sul ciclo di vita del calcestruzzo e del cemento armato impiegati nella costruzione di condomini, case e abitazioni in genere. L'esaurirsi del ciclo di vita di questi materiali ha già portato in molte città italiane alla evacuazione e dichiarazione di inagibilità di molti edifici;
    oltre all'edilizia privata, il problema riguarda significativamente l'edilizia residenziale pubblica, in gran parte coeva alla realizzazione del Ponte Morandi e che quindi inizia ad accusare le stesse problematiche;
    in questo momento è fondamentale che i proprietari, e gli enti pubblici, abbiano piena contezza della situazione dei loro edifici e degli eventuali interventi necessari per prevenire future tragedie, Per gestire i costi di perizie relative alla staticità e all'anti sismica è necessario supportare ed incentivare i proprietari affinché siano alleggeriti da questo peso economico;
    è necessario pensare uno strumento che incentivi i singoli privati proprietari di immobili e uno per gli enti pubblici preposti all'edilizia popolare; solo così si potrà avere in un tempo celere e certo una mappatura completa della sicurezza statica e antisismica della proprietà edilizia italiana, al fine di intervenire tempestivamente dove necessario,

impegna il Governo

a prevedere e finanziare un fondo che incentivi con un adeguato vantaggio fiscale i proprietari di immobili a commissionare a professionisti le perizie relative alla staticità e antisismica degli edifici stessi; a prevedere un fondo a vantaggio degli enti pubblici proprietari per effettuare le stesse perizie sugli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica.
9/1209-A/93Orlando.


   La Camera,
   premesso che:
    il patrimonio edilizio residenziale italiano è in gran parte costituito da edifici costruiti nel secondo dopoguerra, in un periodo di forte crescita della domanda abitativa, Lo sviluppo edilizio è spesso stato tumultuoso, non sempre pianificato e ovviamente rispecchia le conoscenze tecniche del periodo in cui è stato realizzato;
    la frammentazione della proprietà immobiliare, nonché i costi di adeguate perizie e di interventi di adeguamento statico, hanno negli anni scoraggiato fortemente l'adeguamento alle più avanzate conoscenze tecniche e alla normativa antisismica;
    a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, si evidenzia ancora più in modo drammatico che non si può rinviare una verifica sul ciclo di vita del calcestruzzo e del cemento armato impiegati nella costruzione di condomini, case e abitazioni in genere. L'esaurirsi del ciclo di vita di questi materiali ha già portato in molte città italiane alla evacuazione e dichiarazione di inagibilità di molti edifici;
    oltre all'edilizia privata, il problema riguarda significativamente l'edilizia residenziale pubblica, in gran parte coeva alla realizzazione del Ponte Morandi e che quindi inizia ad accusare le stesse problematiche;
    in questo momento è fondamentale che i proprietari, e gli enti pubblici, abbiano piena contezza della situazione dei loro edifici e degli eventuali interventi necessari per prevenire future tragedie, Per gestire i costi di perizie relative alla staticità e all'anti sismica è necessario supportare ed incentivare i proprietari affinché siano alleggeriti da questo peso economico;
    è necessario pensare uno strumento che incentivi i singoli privati proprietari di immobili e uno per gli enti pubblici preposti all'edilizia popolare; solo così si potrà avere in un tempo celere e certo una mappatura completa della sicurezza statica e antisismica della proprietà edilizia italiana, al fine di intervenire tempestivamente dove necessario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere e finanziare un fondo che incentivi con un adeguato vantaggio fiscale i proprietari di immobili a commissionare a professionisti le perizie relative alla staticità e antisismica degli edifici stessi; a prevedere un fondo a vantaggio degli enti pubblici proprietari per effettuare le stesse perizie sugli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica.
9/1209-A/93. (Testo modificato nel corso della seduta) Orlando.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 reca le indicazioni per la definizione delle istanze di condono relative ad immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 delle procedure di condono nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia prevedendo l'istituzione della figura di un Commissario straordinario;
    appare sempre più necessario, monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia, la regione Campania, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine;
    appare, altresì, necessario promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture – uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;
    è improrogabile l'istituzione di un Osservatorio che sia finalizzato al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi, nonché alla promozione e coordinamento della raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi, per promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi; provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;
    l'urgenza dell'istituzione di un Osservatorio nasce anche dalla necessità di avere dati aggiornati annualmente sull'abusivismo edilizio, sul l'abbattimento degli edifici abusivi; nonché sulla mappatura del patrimonio abitativo non affittato per conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia,

impegna il Governo

ad istituire un Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio e mappatura delle abitazioni sfitte, con lo scopo di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'Isola di Ischia e la regione Campania, attraverso dati aggiornati sul reale stato della situazione e conoscere il reale fabbisogno abitativo nei comuni dell'isola di Ischia.
9/1209-A/94Rostan, Stumpo, Fornaro, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 reca le indicazioni per la definizione delle istanze di condono relative ad immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 delle procedure di condono nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia prevedendo l'istituzione della figura di un Commissario straordinario;
    appare sempre più necessario, monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia, la regione Campania, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine;
    appare, altresì, necessario promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture – uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;
    è improrogabile l'istituzione di un Osservatorio che sia finalizzato al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi, nonché alla promozione e coordinamento della raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi, per promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi; provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;
    l'urgenza dell'istituzione di un Osservatorio nasce anche dalla necessità di avere dati aggiornati annualmente sull'abusivismo edilizio, sul l'abbattimento degli edifici abusivi; nonché sulla mappatura del patrimonio abitativo non affittato per conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio e mappatura delle abitazioni sfitte, con lo scopo di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'Isola di Ischia e la regione Campania, attraverso dati aggiornati sul reale stato della situazione e conoscere il reale fabbisogno abitativo nei comuni dell'isola di Ischia.
9/1209-A/94. (Testo modificato nel corso della seduta)  Rostan, Stumpo, Fornaro, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 25 per come formulato presenta una serie di criticità come emerse anche nel corso del dibattito in Aula che necessitano di essere monitorate costantemente;
    il richiamo a procedure di condono in un territorio particolare come quello a cui si riferisce la norma del provvedimento suscita notevoli preoccupazioni sui rischi collegati a pratiche comunque abusive;
    gli eventi calamitosi di questi giorni evidenziano la fragilità dei territori feriti da cementificazione e consumo eccessivo di suolo;
    la normativa in esame non ha una perimetrazione certa sui possibili numeri definitivi interessati a tali procedure e questo è un elemento di oggettiva preoccupazione;
    non abbiamo avuto relazioni tecniche a corredo del suddetto articolo in grado di fornire informazioni precise sui destinatari della misura,

impegna il Governo

a riferire presso l'VIII Commissione Ambiente della Camera entro 30 giorni successivi al termine dei sei mesi, previsto dal richiamato articolo 25, per informare il Parlamento sull'andamento delle domande presentate e per monitorare eventuali anomalie della legge, a tutela del territorio.
9/1209-A/95Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 25 per come formulato presenta una serie di criticità come emerse anche nel corso del dibattito in Aula che necessitano di essere monitorate costantemente;
    il richiamo a procedure di condono in un territorio particolare come quello a cui si riferisce la norma del provvedimento suscita notevoli preoccupazioni sui rischi collegati a pratiche comunque abusive;
    gli eventi calamitosi di questi giorni evidenziano la fragilità dei territori feriti da cementificazione e consumo eccessivo di suolo;
    la normativa in esame non ha una perimetrazione certa sui possibili numeri definitivi interessati a tali procedure e questo è un elemento di oggettiva preoccupazione;
    non abbiamo avuto relazioni tecniche a corredo del suddetto articolo in grado di fornire informazioni precise sui destinatari della misura,

impegna il Governo

a riferire presso l'VIII Commissione Ambiente della Camera entro 60 giorni successivi al termine dei sei mesi, previsto dal richiamato articolo 25, per informare il Parlamento sull'andamento delle domande presentate e per monitorare eventuali anomalie della legge, a tutela del territorio.
9/1209-A/95. (Testo modificato nel corso della seduta) Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    il maltempo che nella giornata di lunedì 29 ottobre ha colpito l'Italia ha causato gravi danni in molte città;
    in particolare, nel comune di Terracina è stato distrutto l'intero centro storico, con danni per centinaia di migliaia di euro;
    i Presidenti delle Regioni interessate hanno già chiesto lo stato di calamità naturale per poter far rapidamente fronte all'emergenza,

impegna il Governo

a disporre con urgenza lo stanziamento dei fondi necessari a fronteggiare l'emergenza e la successiva fase di ricostruzione.
9/1209-A/96Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    la conversione del decreto-legge n. 102 del 2018 non contiene gli impegni che il Governo si è assunto nei mesi scorsi a sostegno dell'economia dei territori colpiti dagli eventi sismici verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 a beneficio delle popolazioni e delle imprese dell'area del cratere,

impegna il Governo:

   nei prossimi provvedimenti legislativi, con particolare riferimento alla legge di bilancio 2019:
    ad incrementare, per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;
    a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate dal sisma, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);
    a provvedere per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 24 agosto 2015 limitatamente al riconoscimento della franchigia e de minimis a 500 mila euro;
    a prevedere il trasferimento, presso il Provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila, del personale necessario a sbloccare progetti e gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori;
    un contributo straordinario a favore dei comuni dei crateri sismici 2009, 2016 e 2017 per compensare le maggiori spese e le minori entrate;
    ad affidare ad un organo unico, denominato «Conferenza permanente», la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche;
    a prevedere misure di riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei titolari di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento;
    ad istituire un Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;
    a consentire al Comune de L'Aquila la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione per finanziare specifici interventi;
    a prevedere l'affidamento a società in house providing l'assistenza alle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione;
    ad intervenire a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle amministrazioni locali per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;
    a estendere la rateizzazione del pagamento dei contribuiti, e dei premi assicurativi;
    a potenziare la struttura commissariale;
    a prevedere ulteriori misure di indennizzo economico per le vittime del terremoto;
    a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma;
    a prevedere misure a favore degli amministratori dei comuni colpiti dal sisma;
    a prevedere adeguate misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche anche per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Campania e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
9/1209-A/97Pezzopane, Morgoni, Braga, De Micheli, Verini, D'Alessandro, Melilli, Morani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare le emergenze in vario modo collegate alla situazione infrastrutturale ed ambientale italiana quali ad esempio il crollo del ponte Morandi di Genova, il sisma di Ischia del 2017, gli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016 e del 2017, la gestione dei fanghi di depurazione, la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
    nelle ultime 48 ore un'ondata di maltempo ha investito l'Italia, provocando purtroppo finora undici vittime, e il Veneto ne è stato particolarmente colpito;
    nella regione è stata registrata la più grave situazione degli ultimi decenni ed è stato decretato lo stato di crisi: migliaia di residenti sono stati sfollati, ci sono state frane e smottamenti nel Bellunese, dove è stato attivato il Genio militare di Trento, circa 160.000 le utenze prive di energia elettrica solo fra le province di Belluno e Treviso, per la maggior dovute alla caduta di alberi sulle linee – sono 28.000 le utenze interessate nel Trevigiano, 113 mila nel Bellunese. Molti i comuni isolati e stato di massima allerta per la tenuta delle dighe; il fenomeno dell'acqua alta a Venezia ha raggiunto un livello di 1,6 metri, cosa che non accadeva dal 1979 e il territorio del Veneto orientale, da sempre esposto al rischio idrogeologico, ha visto fenomeni di esortazioni e allagamenti con conseguenti evacuazioni nel sandonatese;
    inoltre, purtroppo, ci sono state due vittime nel Bellunese: una persona è rimasta colpita mortalmente dalla caduta di un albero e un'altra è annegata in un torrente ingrossato;
    e in ultimo, l'eccezionale ondata di piogge sta mettendo in ginocchio anche le produzioni agricole: il 20 per cento della soia – in Veneto ci sono quasi 140 mila ettari coltivati – non è stato ancora raccolto e c’è un rallentamento nella semina del frumento (che nel 2018 e di 96.300 ettari);
    fino ad ora il problema del cambiamento del clima è stato affrontato in emergenza, ma dobbiamo invece adattarci al cambiamento climatico e cominciare a ragionare in previsione di ciò che succederà, mettendo in campo la pianificazione sia di tecniche che di strategie necessarie alla mitigazione dell'impatto degli eventi,

impegna il Governo

a prevedere, sin dal primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse, anche mediante capitoli di finanziamento specifici, volte alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio regionale veneto e al ristoro dei danni, pubblici e privati, subiti dalla popolazione.
9/1209-A/98De Menech, Moretto, Rotta, Luca De Carlo.


   La Camera,
   premesso che,
    le misure di cui all'articolo 1, 1-bis, 4 e 4-bis del presente provvedimento, non risultano essere affatto sufficienti a dare risposte adeguate alle criticità che si registrano nella città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi in particolare per le aree limitrofe alla cosiddetta «zona rossa» individuata mediante le Ordinanze del Sindaco di Genova, richiamate nei citati articoli;
    occorre dare risposte ai cittadini e alle attività economiche nelle aree a ridosso della cosiddetta zona rossa e che nel corso del dibattito abbiamo richiamato come «area arancione»;
    i cittadini di queste aree hanno rappresentato alle istituzioni le difficoltà in cui si trovano;
    sarebbe utile la previsione di un fondo per affrontare i problemi posti dalla inevitabile presenza di una zona arancione che sarà ancora più evidente nel momento in cui si dovrà procedere all'abbattimento e alla ricostruzione del manufatto;
    si tratta di immobili ubicati ad esempio in Via Porro, Via Fillak, Via Campi e che ad oggi risultano essere area priva di qualsiasi riconoscimento del disagio occorso,

impegna il Governo

attraverso il Commissario nominato a prevedere adeguate misure di supporto, previo confronto con le istituzioni locali e con i comitati dei cittadini, in favore degli abitanti e degli operatori economici e commerciali della cosiddetta «zona arancione» e ad assicurare la corrispettiva copertura finanziaria risultante dalle richiamate necessità.
9/1209-A/99Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio, Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che,
    le misure di cui all'articolo 1, 1-bis, 4 e 4-bis del presente provvedimento, non risultano essere affatto sufficienti a dare risposte adeguate alle criticità che si registrano nella città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi in particolare per le aree limitrofe alla cosiddetta «zona rossa» individuata mediante le Ordinanze del Sindaco di Genova, richiamate nei citati articoli;
    occorre dare risposte ai cittadini e alle attività economiche nelle aree a ridosso della cosiddetta zona rossa e che nel corso del dibattito abbiamo richiamato come «area arancione»;
    i cittadini di queste aree hanno rappresentato alle istituzioni le difficoltà in cui si trovano;
    sarebbe utile la previsione di un fondo per affrontare i problemi posti dalla inevitabile presenza di una zona arancione che sarà ancora più evidente nel momento in cui si dovrà procedere all'abbattimento e alla ricostruzione del manufatto;
    si tratta di immobili ubicati ad esempio in Via Porro, Via Fillak, Via Campi e che ad oggi risultano essere area priva di qualsiasi riconoscimento del disagio occorso,

impegna il Governo

attraverso il Commissario nominato a valutare l'opportunità di prevedere adeguate misure di supporto, previo confronto con le istituzioni locali e con i comitati dei cittadini, in favore degli abitanti e degli operatori economici e commerciali della cosiddetta «zona arancione» e ad assicurare la corrispettiva copertura finanziaria risultante dalle richiamate necessità.
9/1209-A/99. (Testo modificato nel corso della seduta) Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio, Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    nel settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera infrastrutturale denominata «Gronda di Genova»;
    si tratta di un'opera imprescindibile per il futuro della città di Genova e per la mobilità dei cittadini liguri, a maggior ragione dopo il drammatico crollo del «Ponte Morandi» avvenuto lo scorso 14 agosto;
    vi è forte preoccupazione come evidenziato anche nel corso delle audizioni che il parlamento ha svolto in merito al provvedimento in esame da parte della stragrande maggioranza dei soggetti istituzionali e delle forze economiche e sociali della Liguria circa un possibile stop alla realizzazione della richiamata opera,

impegna il Governo

ad assicurare, come richiesto dalle comunità liguri, dalle istituzioni locali e dalle forze economiche e sociali la realizzazione della «Gronda» di Genova quale opera infrastrutturale strategica confermandone il progetto e il relativo crono programma.
9/1209-A/100Nobili, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    i lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi sono iniziati nel 2012 e si prevede l'attivazione della linea entro il 2022;
    ricordato che Cociv e le ditte aggiudicatarie impiegano oltre 2000 lavoratori diretti più quelli dell'indotto nei cantieri della Liguria e del Piemonte;
    sono stati stipulati accordi sindacali, recepiti nei bandi di gara emanati dal Cociv, per garantire la clausola sociale al fine di assicurare la continuità occupazionale per i lavoratori;
    le risorse relative al V Lotto sono state deliberate con atto Cipe per il 2018 e che quelle del VI Lotto sono state parimenti deliberate dal Cipe per l'anno 2019;
    il crollo del ponte Morandi ha evidenziato la fragilità infrastrutturale della Liguria, tale per cui sarebbe necessario un piano straordinario di investimenti per proseguire anzitempo la programmazione delle opere cantierate e cantierabili;
    l'opera rischia di subire un arresto, creando grave incertezza per lavoratori e imprese,

impegna il Governo

considerata la straordinarietà della situazione e la rilevanza strategica dell'opera a proseguire immediatamente i cantieri e conseguentemente a sbloccare le risorse relative al V Lotto del Terzo Valico dei Giovi e anticipare al 2018 il finanziamento già deliberato dal Cipe per il VI Lotto.
9/1209-A/101Pizzetti, Paita, Braga, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del presente decreto-legge prevede la istituzione della «Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento»;
    il citato articolo prevede che ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017. n. 205. la «Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retro porti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure;
   considerato che l'area retroportuale di Santo Stefano Magra è tra le principali in Italia e in Europa per la gestione dei containers vuoti e per la logistica integrata all'interno della quale già operano concessionari portuali genovesi;
    pur nella consapevolezza che tale terminale appartiene ad altra Autorità Portuale diversa da quella di Genova del MLO;
    si ritiene necessaria una strategia concertativa tra le diverse autorità Portuali finalizzata a tutelare le realtà portuali liguri proprio in relazione all'evento del 14 agosto e senza innescare meccanismi concorrenziali,

impegna il Governo

ad attivare un tavolo istituzionale tra le due Autorità Portuali competenti al fine di verificare la possibilità di estendere meccanismi quali quelli della Zona Logistica semplificata di cui all'articolo 7 anche per il terminale portuale di La Spezia e per la zona retro portuale di Santo Stefano Magra proprio in ragione di un principio logistico territoriale e non semplicemente di sistema.
9/1209-A/102Buratti, Paita, Pizzetti, Braga, Orlando, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    il disastroso crollo del ponte Morandi a Genova ha provocato consistenti ripercussioni negative sulle attività economiche del porto di Genova, con particolare riguardo alle operazioni portuali e ai servizi resi dai terminalisti;
    nell'arco temporale corrente dal 14 agosto 2018 ad oggi le attività economiche svolte dai terminal operator hanno subito un decremento generalizzato, che per talune aziende si è tradotto in circa 25 per cento in meno dei volumi movimentati e del fatturato rispetto al periodo precedente, ciò nonostante le iniziative organizzative adottate dagli operatori al fine di mantenere i traffici acquisiti considerata la necessità di garantire la competitività delle operazioni portuali erogate dalle suddette aziende nel porto di Genova;
    per contenere gli effetti negativi prodotti dall'evento sulle operazioni commerciali e i servizi portuali svolti nell'ambito territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale vengono assegnate alla stessa AdSP, ai sensi dell'articolo 9 del DL in oggetto, per gli anni 2018 e 2019 nuove risorse finanziarie,

impegna il Governo

affinché assicuri all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale la possibilità di concedere per il triennio 2018-2020 ai terminalisti portuali genovesi una riduzione dei canoni concessori a condizione che sia comprovata la riduzione di almeno il 10 per cento dei traffici movimentati da ciascun terminal rispetto all'anno precedente
9/1209-A/103Morgoni, Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    la municipalità della Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova si caratterizza dal punto di vista demografico per la incidenza di popolazione anziana;
    questo comporta la necessità di strutturare una rete di servizi in grado di venire incontro alle particolari esigenze sotto il profilo della accessibilità ai servizi sanitari;
    la istituzione di una «casa della salute» è quindi una priorità soprattutto dopo il crollo del Ponte Morandi e la conseguente necessità di rafforzare la prossimità dei servizi socio sanitari,

impegna il Governo

ad affrontare, secondo quanto riportato in premessa e d'intesa con la Regione Liguria, l'ipotesi di prevedere una quota aggiuntiva in sede di riparto sul Fondo Sanitario nazionale 2019, spettante alla regione Liguria, al fine di potenziarne il sistema sanitario nella Valpolcevera compresa la realizzazione della Casa della salute.
9/1209-A/104Giacomelli, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso del dibattito parlamentare concernente l'esame del presente provvedimento è emersa con forza la priorità conseguente all'evento del crollo del ponte Morandi di tutelare e garantire l'accessibilità alle strutture sanitarie per gli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità;
    le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia considerata l'attuale condizione di viabilità per l'accesso alle strutture sono da effettuarsi presso gli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi, Tortona e Alessandria;
    si tratta di una soluzione dettata dalla orografia in grado di affrontare l'emergenza venutasi a determinare a seguito dell'evento del 14 agosto scorso;
    è necessario che il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proceda a disciplinare le modalità organizzative per l'effettivo riconoscimento di tale situazione e per rafforzare le strutture sanitarie di cui in premessa proprio per l'eccezionalità della situazione,

impegna il Governo

ad affrontare quanto riportato in premessa d'intesa con le Regioni interessate con l'ipotesi di prevedere sin dalla prossima legge di Stabilità di una eventuale quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante alla Regione Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia.
9/1209-A/105Braga, Fornaro, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso del dibattito parlamentare concernente l'esame del presente provvedimento è emersa con forza la priorità conseguente all'evento del crollo del ponte Morandi di tutelare e garantire l'accessibilità alle strutture sanitarie per gli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità;
    le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia considerata l'attuale condizione di viabilità per l'accesso alle strutture sono da effettuarsi presso gli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi, Tortona e Alessandria;
    si tratta di una soluzione dettata dalla orografia in grado di affrontare l'emergenza venutasi a determinare a seguito dell'evento del 14 agosto scorso;
    è necessario che il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proceda a disciplinare le modalità organizzative per l'effettivo riconoscimento di tale situazione e per rafforzare le strutture sanitarie di cui in premessa proprio per l'eccezionalità della situazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affrontare quanto riportato in premessa d'intesa con le Regioni interessate con l'ipotesi di prevedere sin dalla prossima legge di Stabilità di una eventuale quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante alla Regione Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia.
9/1209-A/105. (Testo modificato nel corso della seduta)  Braga, Fornaro, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-ter prevede misure a sostegno del reddito dei lavoratori;
    l'articolo in questione prevede la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova;
    le forze economiche e sindacali anche nel corso delle audizioni avevano avanzato la richiesta di prevedere un periodo pari a 24 mesi del possibile beneficio nonché di una procedura che vedesse il pieno coinvolgimento delle forze sociali;
    andrebbe valutata una estensione territoriale all'intera regione Liguria considerati gli effetti sulla economia territoriale su ampio spettro del crollo del Ponte Morandi;
    il Governo nel corso del dibattito parlamentare ha invitato le forze politiche firmatarie di proposte emendative in tal senso a presentare un ordine del giorno;
    considerata la rilevanza sociale della questione e la necessità di tutelare i lavoratori interessati anche in deroga alla normativa vigente,

impegna il Governo

a prevedere a partire dalla prossima manovra di bilancio per l'anno 2019 un prolungamento a 24 mesi del beneficio del sostegno al reddito di cui all'articolo 4-ter, per una estensione territoriale a tutta la Liguria e a coinvolgere le forze economiche e sindacali nella individuazione delle realtà necessitanti di sostegno.
9/1209-A/106Carla Cantone, Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del provvedimento in commento istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria, il Comune di Genova con l'intento di favorire e sostenere gli operatori economici danneggiati dal crollo del ponte Morandi;
    la misura consente alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, di richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, alcune agevolazioni fiscali, contributive e assicurative;
    affinché la misura possa essere pienamente efficace è necessario ampliare il periodo in cui è valutata la riduzione di fatturato,

impegna il Governo

ad attivarsi nelle prossime iniziative legislative per estendere il periodo preso in considerazione in relazione al fatturato dal 30 settembre al 30 ottobre, qualora ciò possa ampliare il numero delle imprese beneficiarie.
9/1209-A/107Moretto, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-bis del presente provvedimento riguarda il sostegno in favore degli operatori economici danneggiati dal crollo del Ponte;
    affinché tale previsione normativa risulti efficace occorre prevedere un meccanismo anche in capo al Commissario per la individuazione di aree dove ricollocare attività economiche presenti avrebbe costituito uno strumento anche di velocizzazione dell'iter di ripresa delle attività, in piena coerenza con quanto previsto anche dal protocollo per il riutilizzo delle aree ex Ilva di Cornigliano,

impegna il Governo

attraverso l'azione del Commissario a prevedere la possibilità di collocare all'interno delle aree ex siderurgiche imprese che vedono a rischio la propria attività in relazione all'evento del 14 agosto scorso.
9/1209-A/108Enrico Borghi, Pellicani, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pezzopane, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, all'articolo 41, disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue;
    il 10 per cento dei rifiuti presenti sulle spiagge italiane, sia dei mari che dei laghi, proviene dagli scarichi dei nostri bagni, sia a causa di sistemi di depurazione inefficienti sia a causa della nostra disattenzione o ignoranza;
    il 9 per cento di questi rifiuti spiaggiati è costituito da bastoncini per la pulizia delle orecchie che vengono buttati nei WC. In sole 46 spiagge lungo la penisola sono stati trovati quasi 7 mila cotton fioc;
    il problema, purtroppo, non sono solo i cotton fioc, ma blister, tamponi e assorbenti, medicazioni, deodoranti per WC, contenitori per le lenti a contatto, Tutti, rifiuti che dovrebbero essere gettati nel cestino e non nel water;
    altrettanti danni crea lo «smaltimento» di oli e grassi da cucina, vernici, diluenti, lubrificanti attraverso il WC o il lavandino;
    questo grave fenomeno di inquinamento deriva da abitudini e comportamenti errati di molti cittadini, scarsamente informati sulle conseguenze ambientali di molte loro azioni quotidiane;
    tutto ciò danneggia pesantemente il nostro ecosistema e va a discapito della sostenibilità ambientale delle acque del nostro Paese,

impegna il Governo

a promuovere una efficace campagna nazionale di informazione sui media e sui social media sui danni arrecati all'ecosistema dagli oggetti e dalle sostanze gettati nel WC e nei lavandini, allo scopo di sensibilizzare i cittadini e invitandoli così a correggere comportamenti ed abitudini quotidiane.
9/1209-A/109Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, all'articolo 41, disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, in particolare ai fini del loro utilizzo in agricoltura;
    in alcune regioni si sta manifestando una forte opposizione all'importazione di fanghi da trattare, spandere o smaltire provenienti da altre zone del paese, a causa di consistenti problemi di sostenibilità gestionale e ambientale;
    d'altro canto, altre regioni non posseggono la dotazione impiantistica adeguata per la gestione autosufficiente dei fanghi prodotti nel territorio, e il rischio è quello di essere costrette ad esportare i fanghi all'estero, con un consistente aggravio di costi,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative istituzionali e normative per promuovere l'adeguamento impiantistico che consenta a tutte le regioni del Paese la piena autosufficienza in relazione alla gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue.
9/1209-A/110Tasso, Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, all'articolo 41, disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, in particolare ai fini del loro utilizzo in agricoltura;
    in alcune regioni si sta manifestando una forte opposizione all'importazione di fanghi da trattare, spandere o smaltire provenienti da altre zone del paese, a causa di consistenti problemi di sostenibilità gestionale e ambientale;
    d'altro canto, altre regioni non posseggono la dotazione impiantistica adeguata per la gestione autosufficiente dei fanghi prodotti nel territorio, e il rischio è quello di essere costrette ad esportare i fanghi all'estero, con un consistente aggravio di costi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative istituzionali e normative per promuovere l'adeguamento impiantistico che consenta a tutte le regioni del Paese la piena autosufficienza in relazione alla gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue.
9/1209-A/110. (Testo modificato nel corso della seduta) Tasso, Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    L'Art (Autorità di regolazione dei trasporti) riveste un ruolo strategico e imprescindibile per il settore;
    nel presente provvedimento all'articolo 16 comma 1 lettera a-ter) prevede che una modifica dell'attuale modalità di finanziamento dell'Art «Mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione»,

impegna il Governo

a promuovere una adeguata riflessione sul punto richiamato in premessa e ad attivare un tavolo di confronto al fine di individuare forme di finanziamento all'interno del bilancio dello Stato.
9/1209-A/111Losacco, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    per poter garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova l'articolo 6 del disegno di legge all'esame dell'Aula, prevede che, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintenda alla progettazione e l'esecuzione, in via d'urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie. Per l'esecuzione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie;
    inoltre l'articolo 14, stabilisce che il medesimo Ministero disciplina la realizzazione e la gestione di un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico, a cui sovraintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti;
    attualmente la società UIRNet SpA è la società di diritto pubblico e soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche; la società di diritto pubblico UIRNet SpA, ha una competenza acquisita nel campo della logistica e, in particolare, nella realizzazione e gestione del sistema telematico per la gestione della rete logistica nazionale finalizzato a permettere l'interconnessione dei nodi di interscambio modale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affidare alla società di diritto pubblico UIRNet – attuale attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della piattaforma logistica nazionale – la progettazione e realizzazione delle infrastrutture ad alta automazione, dei sistemi informatici e delle relative opere accessorie necessarie per garantire i flussi logistici da e per il porto di Genova, inclusa la realizzazione del varco di Ponente, nonché la progettazione e sperimentazione del sistema di monitoraggio dinamico delle infrastrutture, per il previsto periodo sperimentale sulla base della competenza maturata nell'ambito della realizzazione di sistemi digitali di monitoraggio della logistica.
9/1209-A/112Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Cortelazzo, Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 settembre 2018. n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
    il provvedimento in esame al Capo I reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, disciplinando, tra le altre, le prerogative e le attività in capo al Commissario straordinario nonché quelle del Commissario delegato e misure in materia di trasporto pubblico, di autotrasporto e viabilità. Sono altresì previste nel medesimo capo interventi in materia di portualità;
    il sistema viario genovese e ligure è stato fortemente colpito dal crollo del Ponte Morandi, di fatto la regione è stata spezzata in due, anche se va rilevato come da tempo il territorio ligure subisca il rallentamento dei lavori e la scarsità di risorse a danno di una serie di opere ferroviarie e autostradali che avrebbero rappresentato oggi valide alternative per decongestionare il traffico; andrebbe altresì previsto per gli utenti delle tre tratte autostradali interessate dall'evento del 14 agosto 2018 una agevolazione con riguardo ai relativi pedaggi quanto meno in attesa del ripristino della regolare viabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di natura convenzionale con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, volte a riconoscere in favore ai cittadini residenti nel territorio della regione Liguria o che svolgono la propria attività lavorativa o frequentano corsi di istruzione superiore o universitaria nelle province di Genova, Savona e Imperia, una agevolazione tariffaria relativamente ai pedaggi nelle tratte liguri delle autostrade A7, A10 e A26.
9/1209-A/113Mulè, Cassinelli, Gagliardi, Sozzani, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 settembre 2018, n, 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
    il provvedimento in esame al Capo I reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, disciplinando, tra le altre, le prerogative e le attività in capo al Commissario straordinario nonché quelle del Commissario delegato e misure in materia di trasporto pubblico, di autotrasporto e viabilità. Sono altresì previste nel medesimo capo interventi in materia di portualità e misure di rafforzamento delle piante organiche di taluni enti territoriali; all'articolo 12 si istituisce la nuova Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo dell'attuale Agenzia per la sicurezza delle ferrovie che ha sede in Firenze;
    il comma 1 del medesimo articolo prevede che vi possano essere articolazioni territoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il mantenimento della sede territoriale di Firenze.
9/1209-A/114Bergamini, Mugnai, D'Ettore, Mazzetti, Ripani, Silli, Carrara.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
    il provvedimento in esame al Capo I reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, disciplinando, tra le altre, le prerogative e le attività in capo al Commissario straordinario nonché quelle del Commissario delegato e misure in materia di trasporto pubblico, di autotrasporto e viabilità. Sono altresì previste nel medesimo capo interventi in materia di portualità;
    le misure richiamate non contengono alcun riferimento al tema della continuità territoriale e all'ambito aeroportuale che resta di fatto escluso dagli interventi;
    in considerazione del crollo del Ponte Morandi appare evidente la necessità di prevedere misure che coinvolgano anche il trasporto aereo vieppiù in presenza, attualmente di un unico vettore che copre la tratta tra Genova e la capitale Roma,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative, anche di natura normativa, per promuovere una maggiore accessibilità al territorio ligure anche attraverso appositi accordi con il vettore Alitalia al fine di prevedere misure di compensazione finanziaria per garantire la continuità territoriale tratta richiamata in premessa, con tariffe ridotte e un numero di posti garantiti adeguato in favore dei cittadini residenti in Liguria, e di quanti anche non residenti nella regione, svolgano la loro attività lavorativa o frequentino corsi di istruzione superiore o universitaria nelle province di Genova, Savona e Imperia.
9/1209-A/115Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
    il provvedimento in esame al Capo I reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, disciplinando, tra le altre, le prerogative e le attività in capo al Commissario straordinario nonché quelle del Commissario delegato e misure in materia di trasporto pubblico, di autotrasporto e viabilità. Sono altresì previste nel medesimo capo interventi in materia di portualità;
    il sistema viario genovese e ligure è stato fortemente colpito dal crollo del Ponte Morandi, di fatto la regione è stata spezzata in due, anche se va rilevato come da tempo il territorio ligure subisca il rallentamento dei lavori e la scarsità di risorse a danno di una serie di opere portuali, ferroviarie e autostradali che avrebbero rappresentato, oggi, valide alternative per decongestionare il traffico passeggeri e merci;
    appare in tal senso fondamentale la realizzazione di talune opere quale ad esempio la nuova diga foranea del Porto di Genova, di cui alla Convenzione quadro stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Invitalia in data 3 agosto 2017;
    tale opera peraltro è stata oggetto degli auspici rivolti dallo stesso sindaco di Genova, nonché Commissario straordinario, in occasione dell'audizione svoltasi in seno all'esame del provvedimento, presso le commissioni riunite VIII e IX,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative di competenza al fine di garantire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione dell'opera di cui in premessa, autorizzando il Commissario straordinario a provvedere tempestivamente all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori.
9/1209-A/116Ruffino, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame al Capo I reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova;
    l'articolo 7, istituisce la «Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova» ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017, prevedendo che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e regimi speciali;
    la suddetta «Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova», comprende i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano smistamento, Melzo e Vado Ligure;
    il comma 1-bis del medesimo articolo 7, consente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di poter integrare e individuare ulteriori siti retroportuali;
    sussistono condizioni logistiche territoriali tali da poter prevedere un ampliamento ad ulteriori terminal portuali e aree retroportuali, anche presenti nel territorio di competenza di una differente Autorità di Sistema portuale, laddove si rilevi l'importanza degli stessi ai fini dello sviluppo di un polo logistico territoriale,

impegna il Governo

a prevedere che le procedure semplificate di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017, possano essere estese al porto di Savona e, previa promozione da parte del Governo di un tavolo di confronto tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e quella del Mar Ligure Orientale, anche al terminal portuale di La Spezia e all'area retroportuale di Santo Stefano Magra.
9/1209-A/117Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, Sozzani, Cortelazzo, Rossello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, istituisce la «Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova», prevedendo che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono beneficiare di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali;
    la citata «Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova», comprende i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano smistamento, Melzo e Vado Ligure;
    peraltro, il comma 1-bis del medesimo articolo 7, rimette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la possibilità di individuare ulteriori siti retroportuali;
    sussistono condizioni logistiche territoriali tali da poter prevedere un ampliamento ad ulteriori terminal portuali e aree retroportuali, anche presenti nel territorio di competenza di una differente Autorità di Sistema portuale, laddove si rilevi l'importanza degli stessi ai fini dello sviluppo di un polo logistico territoriale,

impegna il Governo

a prevedere che le procedure semplificate di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017, possano essere estese al porto di Savona e alle relative aree retroportuali nonché, previa la promozione da parte del Governo di un tavolo di confronto tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e quella del Mar Ligure Orientale, al terminal portuale di La Spezia e alle relative aree retroportuali.
9/1209-A/118Rossello, Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    un'ondata di maltempo da oltre due giorni sta interessando il nostro Paese con temporali, piogge torrenziali, vento fortissimo e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste, ha finora comportato la morte di otto persone oltre a ingenti danni nelle aree colpite;
    la Liguria è uno dei territori più interessati dai suddetti fenomeni, con gravi ripercussioni per via delle condizioni del mare nei territori della costa e dell'entroterra ligure;
    una parte della diga del porto turistico Carlo Riva di Rapallo ha ceduto a causa della violenta mareggiata che ha colpito la costa del Tigullio;
    distrutta anche la strada litoranea che da Santa Margherita conduce a Portofino. La linea ferroviaria tirrenica è interrotta a causa di mareggiate e trombe d'aria, disagi anche sulla linea Genova-Milano per la caduta di alberi sui binari;
    gravissimi danni per allagamenti e trombe d'aria sono stati denunciati in tutta la Regione, sia nei territori costieri che dell'entroterra;
    come confermato anche dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, i crolli sono stati moltissimi;
    nel Golfo della Spezia e nelle Cinque Terre una mareggiata senza precedenti nel mar Ligure di Levante, con onde fino a oltre sette metri spinte anche dal forte vento, si è abbattuta violentemente sul litorale, invadendo tutte le strade e i piani terra degli immobili;
    il Governatore Toti, ha dichiarato: «non è al momento possibile calcolare i danni, che potrebbero essere di centinaia di milioni in Liguria»;
    il 30 ottobre il presidente della Regione Liguria ha firmato la richiesta di stato di emergenza davanti al capo del Dipartimento nazionale di protezione civile, Angelo Borrelli,

impegna il Governo

a deliberare lo stato di emergenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici di cui in premessa, e a porre in essere tutte le iniziative necessarie per sostenere il territorio ligure colpito dai medesimi eventi atmosferici.
9/1209-A/119Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Rossello, Pastorino, Fidanza.


   La Camera,
   premesso che:
    un'ondata di maltempo da oltre due giorni sta interessando il nostro Paese con temporali, piogge torrenziali, vento fortissimo e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste, ha finora comportato la morte di otto persone oltre a ingenti danni nelle aree colpite;
    la Liguria è uno dei territori più interessati dai suddetti fenomeni, con gravi ripercussioni per via delle condizioni del mare nei territori della costa e dell'entroterra ligure;
    una parte della diga del porto turistico Carlo Riva di Rapallo ha ceduto a causa della violenta mareggiata che ha colpito la costa del Tigullio;
    distrutta anche la strada litoranea che da Santa Margherita conduce a Portofino. La linea ferroviaria tirrenica è interrotta a causa di mareggiate e trombe d'aria, disagi anche sulla linea Genova-Milano per la caduta di alberi sui binari;
    gravissimi danni per allagamenti e trombe d'aria sono stati denunciati in tutta la Regione, sia nei territori costieri che dell'entroterra;
    come confermato anche dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, i crolli sono stati moltissimi;
    nel Golfo della Spezia e nelle Cinque Terre una mareggiata senza precedenti nel mar Ligure di Levante, con onde fino a oltre sette metri spinte anche dal forte vento, si è abbattuta violentemente sul litorale, invadendo tutte le strade e i piani terra degli immobili;
    il Governatore Toti, ha dichiarato: «non è al momento possibile calcolare i danni, che potrebbero essere di centinaia di milioni in Liguria»;
    il 30 ottobre il presidente della Regione Liguria ha firmato la richiesta di stato di emergenza davanti al capo del Dipartimento nazionale di protezione civile, Angelo Borrelli,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative necessarie per sostenere il territorio ligure colpito dai medesimi eventi atmosferici.
9/1209-A/119. (Testo modificato nel corso della seduta) Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Rossello, Pastorino, Fidanza.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 al comma 4-bis, nel trasferire all'Agenzia delle funzioni ispettive e dei poteri in materia di sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea, fa salvi i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di vigilanza ispettiva, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, in cui sono individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
    la funzionalità e l'efficacia del lavoro svolto dalle strutture, pubbliche e volontarie, del sistema di Protezione Civile, del quale il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è parte fondamentale, si basa sulla programmazione e organizzazione che sta dietro ad ogni attività e sull'abnegazione e sul senso di responsabilità della stragrande maggioranza delle persone che ne fanno parte, poiché la maggior parte di queste strutture dispone di risorse umane e materiali ampiamente al di sotto delle necessità che sarebbero dettate dalle oggettive esigenze;
    è essenziale assicurare ai «servizi» che toccano più profondamente la vita della società, la possibilità di svolgere la loro attività in condizioni di funzionalità ed efficienza e non di quotidiana emergenza,

impegna il Governo

ad assicurare le risorse necessarie per assumere un numero adeguato di Vigili del Fuoco Volontari, in considerazione della loro importanza per il funzionamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
9/1209-A/120Casino, Bond, Sozzani, Cortelazzo, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 37 del provvedimento introduce modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, in particolare per quel che riguarda le decisioni da adottare nella Cabina di coordinamento per la ricostruzione, stabilendo che la prevista intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Vice commissari nella emanazione delle Ordinanze per la ricostruzione (articolo 2, comma 2 e articolo 14 comma 4 del decreto), sia depotenziata a mera consultazione, al fine di rendere più celere l'adozione degli atti di ricostruzione;
    il medesimo articolo prevede altresì di valorizzare il ruolo dei comuni, integrando la composizione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione con un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rafforzare, attraverso ulteriori iniziative normative, ruolo decisorio dei Comuni sia nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, sia in sede di Comitato istituzionale istituito in ogni regione ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del medesimo decreto.
9/1209-A/121Nevi, Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Polidori, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, ha provveduto ad istituire un commissario straordinario che si occuperà di sovrintendere i lavori di rimessa in pristino del ponte San Michele sull'Adda;
    il ponte San Michele, noto anche come ponte di Calusco-Paderno, è una delle infrastrutture principali per l'attraversamento dell'Adda e collegamento fondamentale tra la Bergamasca e il Lecchese. È inoltre un elemento viario di importanza strategica per raggiungere la provincia di Milano e il capoluogo lombardo;
    nella serata del 14 settembre 2018, a seguito di una indagine strutturale, Rete ferroviaria italiana ha ritenuto opportuno interdire il passaggio sul ponte sia per i treni che per le macchine, fino a quando non saranno assicurate le necessarie condizioni di sicurezza, valutando in due anni i tempi di risanamento e rimessa in pristino;
    i territori commercialmente interessati stanno subendo una vertiginosa inflessione, messi a dura prova dal blocco di uno snodo viario fondamentale per l'economia di zona,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure fiscali a supporto delle imprese che operano con sede principale nei territori interessati alla chiusura del ponte San Michele sull'Adda, in conformità con la normativa comunitaria.
9/1209-A/122Gregorio Fontana, Mandelli, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo IV del provvedimento in esame, introduce misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017, ossia gli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, l'Emilia Romagna (provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia) e Rovigo, nonché le regioni dell'Italia centrale;
    riguardo agli eventi sismici che hanno interessato nel 2012 l'Emilia Romagna, è necessario completare e accompagnare il processo di ricostruzione, il cui stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020, e garantire continuità nel sostegno alle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
    tra le misure necessarie, vi è quella di prorogare la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa;
    il piano di rientro economico, ripartito tra più annualità, consentirà, difatti, un più graduale ritorno al regime ordinario, senza imporre gravosi e repentini esborsi agli enti locali interessati dagli eventi sismici predetti. Tale previsione si rende infatti necessaria in ragione della prosecuzione del processo di ricostruzione, che vede gli enti locali chiamati a sostenere spese straordinarie connesse al sisma del 2012;
    il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permette di liberare i bilanci comunali dal caricamento dei suddetti oneri,

impegna il Governo

per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 148/2017, a prorogare al 2020 la dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti, al netto di sanzioni ed interessi.
9/1209-A/123Fiorini, Anna Lisa Baroni, Bignami, Cortelazzo, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9-ter del provvedimento in esame, prevede alcune disposizioni volte ad agevolare le società di somministrazione di lavoro temporaneo nei porti. In particolare si dispone la proroga per ulteriori 5 anni, dell'autorizzazione attualmente in corso all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e servizi portuali, anche al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromesso dal crollo del ponte Morandi. Inoltre si autorizza per il triennio 2018-2020, la corresponsione, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al soggetto fornitore di lavoro di un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti al crollo del ponte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, con specifico riferimento al porto di Genova e per i lavoratori della locale compagnia portuale, che l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale nell'ambito delle proprie disponibilità, possa finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa.
9/1209-A/124Zangrillo, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Gagliardi, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
    il provvedimento in esame ha previsto al capo III, composto dagli articoli 17-36, un'articolata disciplina per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, che ripropone, in gran parte, disposizioni analoghe a quelle dettate dai provvedimenti emanati in favore dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; tra le misure adottate si prorogano i termini per: l'esenzione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati ubicati nei comuni terremotati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente e quelli per l'esenzione dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili è prorogata sino al 2020;
    quelli della sospensione del pagamento del canone tv senza applicazione di sanzioni e interessi; quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 29 settembre 2018 e il 31 dicembre 2020;
    quelli per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate e dagli avvisi esecutivi di addebito dell'Inps, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e quelli di sospensione della prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, inclusi quelli degli enti locali; non sono però stati prorogati i termini relativi agli adempimenti tributari, previsti all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 148 del 2017;
    in merito si ricorda che l'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale del 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 252/2017, aveva disposto la sospensione dei suddetti termini nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017 nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, e che l'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 148/17 ha esteso la sospensione anche al comune di Forio;
    la mancata previsione di una proroga anche per questi casi determinerà alla popolazione danneggiata e ancora provata dagli effetti provocati dagli eventi sismici ulteriori disagi, poiché saranno onerati dal pagamento in unica soluzione dei tributi sospesi, trasformando l'originario vantaggio nel suo contrario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con i primi provvedimenti ritenuti idonei, ulteriori iniziative normative volte a garantire la proroga del termine che sospende i versamenti e gli adempimenti tributari previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, del 27 ottobre 2017, già prorogato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, alla data del 31 dicembre 2019.
9/1209-A/125Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Carfagna, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli dal 37 al 39-ter, intervengono sulla normativa relativa alle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    l'articolo 38 in particolare, prevede, la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle suddette regioni;
    ad oggi la gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018, ossia tra due mesi;
    è indispensabile garantire la continuità operativa e un orizzonte temporale più ampio alla struttura commissariale e agli Uffici speciali per la ricostruzione, con quello che ciò comporta in termini non solo di risorse finanziarie, ma anche di garanzie minime sul personale che può essere impiegato nelle attività emergenziali;
    peraltro è importante poter dare continuità a tutto quel personale che, con diverse modalità di contratto di lavoro, già da tempo opera nelle attività di ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere nella prossima legge di bilancio, le necessarie risorse finanziarie volte a garantire la continuità del personale a disposizione della struttura commissariale e degli Uffici speciali per la ricostruzione, anche al fine di confermare il personale precedentemente assunto che nel corso del primo biennio si è formato sul campo, consentendo così uno snellimento dei tempi di verifica delle pratiche edilizie, nonché la possibilità di affiancare tecnici formati ai nuovi eventuali assunti.
9/1209-A/126Cortelazzo, Baldelli, Nevi, Polidori, Martino, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Giacometto.


   La Camera,
   premesso che:
    il 10 e l'11 Ottobre la Sardegna è stata colpita da un evento calamitoso di straordinaria entità, che ha provocato ingenti danni, e che è avvenuto in uno scenario già oggetto di fenomeni meteorologici eccezionali accaduti nei mesi estivi e, per quanto riguarda la zona meridionale dell'isola, di una precedente alluvione nel 2008;
    tale evento ha mietuto una vittima, una giovane madre di Assemini (nella città metropolitana di Cagliari), e ha cagionato danni ingentissimi a beni e servizi;
    si sono verificati altresì danni alle infrastrutture ed in particolare il crollo di un tratto della Strada Statale n. 195, che fino al ripristino urgente avvenuto quattro giorni dopo ha determinato disagi rilevantissimi per le famiglie e per le imprese;
    il fatto ha evidenziato nuovamente, se ancora ce ne fosse bisogno, la carenza infrastrutturale sofferta dalla Sardegna, tanto grave da assumere essa stessa i connotati di una «emergenza permanente»;
    nelle zone colpite con maggiore violenza, infatti, sono ancora incompiute sia le opere già avviate che quelle programmate per la viabilità e per mitigare il rischio idrogeologico;
    tra i settori che più hanno patito le conseguenze dell'alluvione sicuramente vi è l'Agricoltura: le aziende sono rimaste isolate per giorni per via dell'interruzione della viabilità, numerosi pastori hanno potuto raggiungere i propri ovili soltanto dopo alcuni giorni e si sono registrati casi di animali morti o irreperibili. A questi danni si aggiungono quelli alle colture, alle strutture, ai mezzi per un ammontare che, secondo le prime stime delle associazioni di categoria, ha superato cinque milioni di euro;
    con delibera n. 50/1 dell'11 ottobre 2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato «la sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 10 e l'11 ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu, e di attivare la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3» e di «conferire mandato alla Direzione generale della Protezione civile per la predisposizione di una apposita Relazione tecnico-illustrativa, in conformità agli indirizzi di cui alla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012»,

impegna il Governo

in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi avvenuti in Sardegna il 10 e l'11 ottobre 2018, a valutare di porre in essere tutte le iniziative necessarie a sostenere il settore agricolo ed in particolare quelle afferenti allo stato di emergenza, anche predisponendo un piano per affrontare l'emergenza infrastrutturale, a partire dallo sblocco delle opere già programmate o avviate.
9/1209-A/127Cappellacci, Cortelazzo, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    fondata di maltempi in questi giorni sta interessando pesantemente il nostro Paese. Tra le regioni più colpite c’è il Friuli Venezia Giulia;
    la regione è stata interessata da una forte ondata di precipitazioni che ha provocato crolli di strade, black-out elettrici per migliaia di persone, danni a edifici pubblici e privati dove, in alcuni casi, le persone sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni;
    situazione gravissima in Carnia, e fin dalle prime ore vi sono state interruzioni della viabilità per frane a Moggio Udinese, Sella Cereschiatis, Chiusaforte dove le frazioni Chiout e Patocco sono state isolate come i Comuni di Sappada, Forni di sopra, Forni Avoltri, Rigolato;
    in queste ore sono operativi in monitoraggio e per interventi sul territorio circa 750 volontari di protezione civile con più di 200 mezzi;
    il 30 ottobre il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha decretato lo stato di emergenza regionale a seguito del maltempo che dallo scorso 28 ottobre sta flagellando vaste aree della regione,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per sostenere i territori del Friuli Venezia Giulia interessati dagli eccezionali eventi atmosferici di cui in premessa.
9/1209-A/128Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del provvedimento, istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria, il Comune di Genova;
    per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca, e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato, vengono previste una serie di agevolazioni;
    le risorse inizialmente stanziate dal decreto per finanziare le suddette agevolazioni, pari a 20 milioni di euro per il 2018, sono apparse fin da subito del tutto insufficienti. Nonostante questo, durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni referenti, le risorse si sono dimezzate e il testo ora all'esame dell'Aula, stanzia solamente 10 milioni per l'anno 2018, depotenziando fortemente un importante misura quale quella dell'istituzione della zona franca urbana;
    durante la discussione del disegno di legge in Aula, il 25 ottobre scorso, il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, proprio con riguardo a questo dimezzamento delle risorse, ha dichiarato: «prendiamo già l'impegno che il finanziamento della zona franca urbana di Genova avverrà in legge di bilancio»,

impegna il Governo

a implementare sensibilmente, nella prossima manovra di bilancio, le risorse finalizzate all'istituzione della zona franca urbana nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova, e indispensabili per finanziare le agevolazioni previste per quelle imprese che hanno subito a causa del crollo del ponte Morandi, una riduzione del fatturato.
9/1209-A/129Bendinelli, Pella, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Mulè, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    la necessità per la Liguria di dotarsi di una efficace infrastrutturazione del suo territorio, è ancora più urgente e necessaria dopo il crollo del ponte Morandi, con tutto quello che questo sta comportando, anche in termini di flussi di traffico del porto di Genova che lamenta un calo del 35 per cento;
    una delle priorità è quindi quella di evitare un rischio «isolamento» della città e del territorio, e sotto questo aspetto assume ancora più importanza garantire le risorse per consentire la prosecuzione e la conclusione dei lavori del terzo Valico;
    il Terzo Valico, tra le opere strategiche di interesse nazionale, è una linea ferroviaria in costruzione fra Genova e Tortona, che consentirà di potenziare i collegamenti merci tra la Liguria, il Nord Italia e l'Europa, nonché di rendere più veloci i collegamenti passeggeri fra Genova, Torino e Milano;
    la nuova linea rappresenta per il triangolo Genova-Torino-Milano un'opportunità di sviluppo,

impegna il Governo

a garantire la realizzazione completa dell'opera nei tempi previsti, quale opera strategica di interesse nazionale, sbloccando le risorse già approvate e stanziando con urgenza le risorse necessarie al finanziamento dell'infrastruttura.
9/1209-A/130Germanà, Mulè, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Ruffino, Giacometto, Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
    il provvedimento in esame al Capo 1 reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, disciplinando, tra le altre, le prerogative e le attività in capo al Commissario straordinario nonché quelle del Commissario delegato e misure in materia di trasporto pubblico, di autotrasporto e viabilità. Sono altresì previste nel medesimo capo interventi in materia di portualità e misure di rafforzamento delle piante organiche di taluni enti territoriali;
    non trova invece alcuno spazio la realizzazione dell'opera Gronda di Genova, il cui procedimento risulta già definito con una serie di atti concretizzatisi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 7 settembre 2017;
    il crollo del ponte Morandi e la successiva procedura di revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, ha prodotto come effetto nient'affatto secondario e del tutto indesiderato, anche il blocco della realizzazione della Gronda, opera assolutamente indispensabile alla Città di Genova;
    appare evidente che la realizzazione della Gronda è subordinata al risultato della procedura di revoca stessa, cioè di un procedimento i cui tempi sono incerti a causa dei procedimenti giudiziari che ne potrebbero derivare, ma al tempo stesso questa procedura non esime il concessionario dall'avviare la sua realizzazione, d'altronde lo stesso concessionario ha incrementato i pedaggi autostradali già riconosciuti proprio al fine di finanziare l'opera e gli stessi rimarranno in essere fino alla eventuale revoca della concessione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative di competenza per garantire la realizzazione dell'opera di cui in premessa, fermo restando a fronte di una eventuale revoca della concessione, l'opera rischia di non essere realizzata e l'attuale concessionario, in assenza delle spese per la Gronda, manterrebbe a proprio beneficio le somme derivanti dall'incremento dei pedaggi.
9/1209-A/131Mazzetti, Mulè, Sozzani, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del disegno di legge in esame, introduce disposizioni volte a far fronte all'emergenza che ha colpito Genova e la Regione in conseguenza del crollo del ponte Morandi;
    un contributo importante per sostenere i territori colpiti direttamente e indirettamente dal crollo del ponte può venire dall'accelerazione di progetti già approvati di collegamento intermodale tra l'aeroporto e la città, in grado di mantenere i collegamenti aerei penalizzati da possibili contrazioni del bacino di utenza in ragione delle limitazioni di accessibilità all'aeroporto;
    tra i suddetti progetti già approvati vi è il cosiddetto progetto GATE, acronimo di «Genova Airport, a Train to Europe», per il collegamento intermodale tra l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e ferrovia, il cui progetto definitivo è stato presentato nel febbraio 2016. Progetto peraltro condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Comigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,

impegna il Governo

a implementare le misure volte a sostenere la connettività del sistema aeroportuale di Genova, anche attraverso il riconoscimento dell'urgenza nell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come previsto dal c.d. progetto «GATE», prevedendo a tal fine che il Commissario straordinario possa provvedere all'approvazione dei relativi progetti, all'affidamento dei conseguenti lavori, nonché all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
9/1209-A/132Porchietto, Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, Sozzani, Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame, prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);
    tra i compiti e le funzioni che vengono assegnate all'istituenda Agenzia vi sono anche le funzioni ispettive e i poteri già previsti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, anche al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea (rete TERN);
    ricordiamo che il citato decreto legislativo 264/2006, recepisce la Direttiva Europea 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie appartenenti alla rete stradale trans europea, rete TERN, prevede l'adeguamento delle gallerie di lunghezza superiore a 500 m ad una serie di requisiti impiantistici e strutturali;
    la scadenza per i suddetti lavori di messa a norma delle gallerie è fissata da detto decreto al 30 aprile 2019;
    la citata normativa prevede (articolo 3.2 del decreto legislativo n. 264 del 2006) che, laddove sussistano comprovate problematiche di natura trasportistica, economica, sociale, è possibile una «deroga temporanea» al soddisfacimento di alcuni requisiti di tipo strutturali, ovvero alle dotazioni di sicurezza;
    la configurazione orografica della Liguria la rende un «unicum» nel contesto del sistema di trasporto Europeo. In Liguria, infatti, i tunnel autostradali sono 152 e costituiscono il 40 per cento dei 350 chilometri della rete autostradale;
    l'eventuale chiusura di una parte, anche piccola, delle gallerie regionali appartenenti alla rete stradale transeuropea, qualora non riuscissero ad adeguarsi entro il 30 aprile 2019, e in assenza di una valida viabilità alternativa, produrrebbe effetti dirompenti in termini di viabilità regionale, già colpita dalle conseguenze pesantissime dal punto di vista trasportistico e della viabilità prodotte dal crollo del ponte Morandi del 14 agosto scorso,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere una proroga per il solo territorio ligure, dei termini di cui in premessa, previsti per gli eventuali adeguamenti strutturali delle gallerie appartenenti alla rete stradale transeuropea, in modo da consentire di diluire i lavori per la messa in sicurezza delle gallerie nel tempo, evitando la congestione della rete e garantendo al contempo la piena fruibilità delle infrastrutture e livelli di sicurezza delle opere equivalenti.
9/1209-A/133Labriola, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Bagnasco, Sozzani, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il 14 settembre 2018, a seguito di verifiche strutturali che paventavano un vero e proprio collasso nell'arcata che poggia sulla sponda bergamasca, è stata disposta da Rete ferroviaria italiana la chiusura urgente del ponte di San Michele d'Adda, costruzione realizzata 130 anni fa, a traffico misto ferroviario-stradale, che collega i paesi di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda attraversando una gola del fiume Adda;
    sul ponte passano sia la strada provinciale 54 (che sulla sponda bergamasca diventa provinciale 166) sia la linea Milano-Bergamo via Carnate;
    tale chiusura ha determinato una duplice conseguenza:
    – per quanto concerne la rete viaria, il traffico automobilistico è stato deviato verso gli altri ponti sull'Adda, con un aggravio di traffico sui ponti di Brivio e Trezzo e ciò ha comportato enormi disagi per i lavoratori pendolari che si spostano ogni giorno tra le province di Bergamo e di Lecco, molti dei quali facevano affidamento su quella strada provinciale;
    – l'interruzione della linea ferroviaria che congiunge Milano-Monza-Carnate-Bergamo ha comportato la divisione della rete in due tronconi: i treni circolano tra le stazioni di Milano e Paderno e tra Calusco e Bergamo. I viaggiatori da e per Calusco, Terno e Ponte S. Pietro verso Milano sono stati invitati a utilizzare i collegamenti alternativi via Bergamo-Treviglio-Pioltello-Milano, mentre le stazioni di Calusco e Paderno d'Adda sono collegate da un servizio di bus- navetta, soggetto alle condizioni del traffico stradale, per un tempo medio di percorrenza non inferiore ai 45 minuti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare risorse finanziarie, nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, volti a supportare e implementare gli interventi effettuati a sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale già avviati dagli enti territoriali.
9/1209-A/134Mandelli, Zanella, Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il 14 settembre 2018, a seguito di verifiche strutturali che paventavano un vero e proprio collasso nell'arcata che poggia sulla sponda bergamasca, è stata disposta da Rete ferroviaria italiana la chiusura urgente del ponte di San Michele d'Adda, costruzione realizzata 130 anni fa, a traffico misto ferroviario-stradale, che collega i paesi di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda attraversando una gola del fiume Adda;
    sul ponte passano sia la strada provinciale 54 (che sulla sponda bergamasca diventa provinciale 166) sia la linea Milano-Bergamo via Carnate;
    tale chiusura ha determinato una duplice conseguenza:
    – per quanto concerne la rete viaria, il traffico automobilistico è stato deviato verso gli altri ponti sull'Adda, con un aggravio di traffico sui ponti di Brivio e Trezzo e ciò ha comportato enormi disagi per i lavoratori pendolari che si spostano ogni giorno tra le provincie di Bergamo e di Lecco, molti dei quali facevano affidamento su quella strada provinciale;
    – l'interruzione della linea ferroviaria che congiunge Milano-Monza-Carnate-Bergamo ha comportato la divisione della rete in due tronconi: i treni circolano tra le stazioni di Milano e Paderno e tra Calusco e Bergamo. I viaggiatori da e per Calusco, Temo e Ponte S. Pietro verso Milano sono stati invitati a utilizzare i collegamenti alternativi via Bergamo-Treviglio-Pioltello-Milano, mentre le stazioni di Calusco e Paderno d'Adda sono collegate da un servizio di bus-navetta, soggetto alle condizioni del traffico stradale, per un tempo medio di percorrenza non inferiore ai 45 minuti; riteniamo necessario intervenire per alleviare le gravi conseguenze sull'economia locale dovute alla chiusura del ponte San Michele,

impegna il Governo

ad avviare tutte le iniziative utili al fine di sostenere e ristorare – nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato – le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari, con sede operativa nei territori dei Comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, che, a causa della chiusura del ponte di San Michele D'Adda lo scorso 14 settembre, abbiano registrato un decremento del fatturato.
9/1209-A/135Zanella, Mandelli, Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    una ondata di maltempo in questi giorni sta interessando pesantemente il nostro Paese. Tra le regioni più colpite vi è la Toscana;
    la regione è stata interessata da una forte ondata di precipitazioni, tanto che il Governatore della regione Toscana, Enrico Rossi, il 30 ottobre scorso ha firmato lo stato di emergenza regionale per i danni causati dal forte maltempo che si è abbattuto anche sulla Toscana dal 28 al 30 ottobre; oltre alle squadre dei comandi della Toscana, stanno operando sul territorio squadre provenienti dalle Marche e dell'Emilia-Romagna. Il lavoro dei volontari si sta rivelando indispensabile nelle province di Massa, Livorno e Grosseto che sono i territori più colpiti dal maltempo;
    i punti più critici in provincia di Grosseto nei comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio e Grosseto città, dove ci sono stati 21 feriti in modo lieve;
    danni si sono registrati al patrimonio pubblico e privato, a attività artigiane, commerciali e agricole, al turismo. Spiagge inghiottite dal mare, stabilimenti balneari distrutti, danni a strade porti e pinete, famiglie evacuate;
    si sta inoltre procedendo alla verifica dei danni agli edifici agricoli dove il vento ha portato via coperture, con problemi anche per gli animali. Oltre ai danni diretti alle abitazioni e alle infrastrutture come strade e porti, ci sono anche i danni alle imprese, soprattutto alle aziende e alle produzioni agricole, c tra queste l'olivicoltura. Confagricoltura stima più di 5 milioni di euro i danni diretti. Sono centinaia le aziende maremmane colpite,

impegna il Governo

ad avviare tutte le iniziative necessarie a sostenere la regione Toscana colpita dagli eccezionali eventi atmosferici esposti in premessa.
9/1209-A/136Ripani, Mugnai, D'Ettore, Carrara, Silli, Mazzetti, Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    negli scorsi giorni la provincia di Grosseto è stata devastata da eventi calamitosi con tempeste di vento e pioggia che hanno causato ingenti danni all'economia del territorio, alle infrastrutture di reti strategiche per la comunità e ai beni pubblici e privati;
    la Provincia di Grosseto ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo una provvisoria conta dei danni che risulta rilevante, mentre la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza; in particolare, risultano rilevanti i danni da strade ed edifici pubblici e privati; risultano danneggiate anche le strutture portuali pubbliche e private della provincia e soprattutto gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate della costa e dell'isola del Giglio;
    il settore agricolo è in ginocchio con centinaia di aziende in crisi a seguito del verificarsi di situazioni particolarmente gravi, con i poderi non più abitabili e con le stalle incapaci di offrire ricovero agli animali. Scoperchiate anche diverse serre soprattutto sulla plana del Grossetano, molti i tetti divelti, come pure I capannoni; i primi dati porterebbero ad una stima superiore ai 5 milioni di euro di danni diretti; risulta indispensabile destinare le necessarie risorse per i primi interventi di emergenza e per la ripresa delle attività economiche utilizzando gli strumenti legislativi previsti nel nostro ordinamento a supporto dell'attività e delle risorse messe già in campo dagli enti territoriali,

impegna il Governo

ad individuare le necessarie risorse finanziarie da destinare agli interventi di emergenza, assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché per la ripresa delle attività economiche nella provincia di Grosseto a seguito degli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018.
9/1209-A/137Rotta, Giachetti.


   La Camera,
   premesso che:
    negli scorsi giorni la provincia di Grosseto è stata devastata da eventi calamitosi con tempeste di vento e pioggia che hanno causato ingenti danni all'economia del territorio, alle infrastrutture di reti strategiche per la comunità e ai beni pubblici e privati;
    la Provincia di Grosseto ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo una provvisoria conta dei danni che risulta rilevante, mentre la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza; in particolare, risultano rilevanti i danni da strade ed edifici pubblici e privati; risultano danneggiate anche le strutture portuali pubbliche e private della provincia e soprattutto gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate della costa e dell'isola del Giglio;
    il settore agricolo è in ginocchio con centinaia di aziende in crisi a seguito del verificarsi di situazioni particolarmente gravi, con i poderi non più abitabili e con le stalle incapaci di offrire ricovero agli animali. Scoperchiate anche diverse serre soprattutto sulla plana del Grossetano, molti i tetti divelti, come pure I capannoni; i primi dati porterebbero ad una stima superiore ai 5 milioni di euro di danni diretti; risulta indispensabile destinare le necessarie risorse per i primi interventi di emergenza e per la ripresa delle attività economiche utilizzando gli strumenti legislativi previsti nel nostro ordinamento a supporto dell'attività e delle risorse messe già in campo dagli enti territoriali,

impegna il Governo

nell'ambito dell'equilibrio della finanza pubblica, ad individuare le necessarie risorse finanziarie da destinare agli interventi di emergenza, assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché per la ripresa delle attività economiche nella provincia di Grosseto a seguito degli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018.
9/1209-A/137. (Testo modificato nel corso della seduta) Rotta, Giachetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
    da una recente inchiesta è emerso che: in due anni, sono 6.511 gli autobus scolastici multati, poiché il loro stato non era conforme alle norme di sicurezza. In particolare, queste sono alcune delle irregolarità riscontrate: pneumatici lisci, cinture di sicurezza non funzionanti, fari guasti, estintori inefficienti e uscite di sicurezza inagibili. I verbali per mancata revisione sono stati 93, 55 per l'assicurazione e 84 per irregolarità nel servizio di noleggio con conducente. Gli autisti, invece, non hanno rispettato le alternanze fra tempi di guida e riposo per 985 volte, e hanno superato i limiti di velocità in 739 casi. Sono state ritirate 121 patenti e 158 carte di circolazione; al riguardo, non sono rari i casi in cui il conducente è stato trovato con un tasso alcoolemico non consentito;
    pertanto, si ritiene necessario intervenire per rendere sicuro il trasporto degli autobus scolastici, in particolare, introducendo obblighi di controllo preventivo dei mezzi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative anche normative volte a rendere più sicuri gli autobus scolastici.
9/1209-A/138Rizzetto, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo IV del provvedimento in esame, introduce misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017, ossia gli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, l'Emilia Romagna e Rovigo, nonché le regioni dell'Italia centrale;
    l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 prevede la disponibilità – per favorire interventi straordinari di miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonché per immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari – che le regioni, ai fini della programmazione biennale nazionale, possano stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
    sempre con riguardo all'edilizia scolastica, e con specifico riferimento ai territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, il decreto-legge n. 8 del 2017, ha previsto che per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico 1 e 2, vengano destinate risorse rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti previa apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione. I finanziamenti sono erogati anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica,

impegna il Governo

   a prevedere risorse finanziarie aggiuntive volte a finanziare investimenti diretti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici con particolare riferimento alle strutture scolastiche nei territori interessati dagli eventi sismici;
   a prevedere che le Regioni suindicate, sentiti gli enti locali interessati, possano stabilire, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari e i tempi massimi di attuazione affinché, detti interventi possano essere inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica oppure essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici.
9/1209-A/139Pella, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo IV del provvedimento in esame, introduce misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017, ossia gli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, l'Emilia Romagna e Rovigo, nonché le regioni dell'Italia centrale;
    l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 prevede la disponibilità – per favorire interventi straordinari di miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonché per immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari – che le regioni, ai fini della programmazione biennale nazionale, possano stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
    sempre con riguardo all'edilizia scolastica, e con specifico riferimento ai territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, il decreto-legge n. 8 del 2017, ha previsto che per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico 1 e 2, vengano destinate risorse rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti previa apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione. I finanziamenti sono erogati anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità, nell'ambito degli equilibri della finanza pubblica, di prevedere risorse finanziarie aggiuntive volte a finanziare investimenti diretti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici con particolare riferimento alle strutture scolastiche nei territori interessati dagli eventi sismici;
   a valutare l'opportunità di prevedere che le Regioni suindicate, sentiti gli enti locali interessati, possano stabilire, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari e i tempi massimi di attuazione affinché, detti interventi possano essere inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica oppure essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici.
9/1209-A/139. (Testo modificato nel corso della seduta) Pella, Cortelazzo.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in merito a modifiche alla cosiddetta geografia giudiziaria, in particolare al fine di assicurare un'adeguata presenza di uffici giudiziari di primo grado sull'intero territorio nazionale – 3-00281

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la riforma della geografia giudiziaria adottata dai precedenti Governi è stata ed è oggetto di lungo dibattito per i risultati spesso poco coerenti con gli obiettivi prefissati e per l'aggravio di inefficienze e costi provocati nei territori, che hanno interessato tutta la penisola;
   la politica di revisione in un contesto di grave crisi del settore giustizia ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema;
   si è fatto solo «cassa» nell'immediato per importi modesti, ma non si sono tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali, producendo diseconomie di scala dovute alla creazione di macrostrutture di tribunali che risultano dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia;
   ed ancora: non si è tenuto conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e al tasso d'impatto della criminalità organizzata;
   è indubbio, infatti, che gli obiettivi di economicità ed efficienza che la riforma voleva centrare sono stati tutti quanti disattesi. Maggiori costi dovuti agli affitti di nuove strutture, allungamento dei tempi di definizione delle cause, chiusura di uffici e di presidi di pubblica sicurezza collegati, impoverimento economico dei territori, declassazione di fatto dei membri locali negli organismi professionali ed altro sono la testimonianza di come la riforma sia stata un vero e proprio fallimento;
   sembra ormai indifferibile la necessità di una rivisitazione della geografia giudiziaria, al fine di riorganizzare gli uffici giudiziari di primo livello secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto di parametri che nel tempo spesso sono mutati: l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro e l'indice delle sopravvenienze, la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e al tasso d'impatto della criminalità organizzata –:
   se il Ministro interrogato ritenga di apportare rimedi correttivi alla legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al fine di assicurare ai territori la presenza di uffici giudiziari di primo livello.
(3-00281)


Intendimenti del Governo in ordine all'introduzione nell'ordinamento giuridico della cosiddetta castrazione chimica – 3-00282

   LOLLOBRIGIDA, VARCHI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MELONI, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI e ZUCCONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il 30 settembre 2018, in seguito all'arresto del cittadino romeno che cinque giorni prima aveva derubato e stuprato una settantenne a Milano, il Ministro dell'interno Matteo Salvini ha dichiarato: «Beccato dalla Polizia di Stato lo schifoso che qualche giorno fa aveva rapinato e stuprato una donna di 70 anni in casa sua a Milano. Un recidivo. Era stato già rispedito in Romania per un'altra violenza di dieci anni fa ma, uscito dal carcere, ha pensato bene di tornare subito in Italia ! Posto che questo soggetto dovrebbe essere subito restituito alle patrie galere (e questa volta suggerisco di buttare la chiave), confermo l'opportunità della castrazione chimica farmacologica per “curare” questi infami: altri Paesi la sperimentano da anni, perché in Italia no ?»;
   nei giorni scorsi il Ministro dell'interno è tornato sulla necessità della «castrazione chimica per gli stupratori», commentando le violenze commesse a danno della sedicenne violentata e uccisa nel quartiere romano di San Lorenzo;
   la castrazione chimica consiste nella somministrazione di farmaci che agiscono sull'ipofisi riducendo la libido ed è stata sviluppata come misura temporanea preventiva per stupratori e pedofili, soprattutto se recidivi, e potrebbe essere applicata come parte della pena per reati a sfondo sessuale –:
   con quali modalità e con quali tempistiche il Governo intenda adottare iniziative volte a introdurre nell'ordinamento la castrazione chimica. (3-00282)


Iniziative in relazione al piano straordinario di reclutamento del personale docente della scuola pubblica per l'anno scolastico 2015-2016, con particolare riferimento ai docenti assunti dalle graduatorie ad esaurimento – 3-00283

   CAIATA e VITIELLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», articolo 1, commi 95 e seguenti, ha disciplinato il piano straordinario di reclutamento del personale docente della scuola pubblica per l'anno scolastico 2015-2016 in base a delle fasi;
   tale piano presenta una manifesta illogicità ed irrazionalità nei confronti dei docenti assunti dalle graduatorie ad esaurimento nella cosiddetta fase B. Infatti ai suddetti docenti, contrariamente alle istruzioni operative che regolamentano ogni anno le immissioni in ruolo, è stato impedito di partecipare e dunque di accettare, nello stesso anno scolastico, un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto comune o di sostegno nella provincia di iscrizione in graduatoria ad esaurimento (comma 102);
   l'atteggiamento del precedente Governo a parere degli interroganti è in aperto contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione;
   la recentissima sentenza n. 9230 del 2018 del tribunale amministrativo regionale del Lazio ha riconosciuto che la mobilità straordinaria, imposta ai docenti assunti dalla legge n. 107 del 2015 nelle fasi B e C, avrebbe dovuto derogare al vincolo quinquennale e non solo a quello triennale, offrendo così maggiori opportunità di rientrare nella propria regione –:
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario adottare, senza indugio, iniziative normative finalizzate ad individuare una soluzione definitiva per questi docenti, privati della loro professionalità e territorialità lavorativa da un metodo privo di capacità valutazionali, che non offre soluzioni eque e giuste per gli stessi docenti.
(3-00283)


Elementi e iniziative in merito al corretto svolgimento delle prove del concorso per dirigenti scolastici, in relazione ai numerosi disservizi verificatisi – 3-00284

   CONTE e FORNARO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto pubblicato sul sito Tecnica della scuola in data 22 ottobre 2018, «le segnalazioni su irregolarità presunte o reali nello svolgimento delle prove del concorso per dirigenti scolastici continuano ad aumentare»;
   secondo quanto riferito dal sito, diversi lettori avrebbero segnalato situazioni significative: durante la prova scritta computerizzata del concorso nazionale per dirigenti scolastici, tenutasi il giorno 18 ottobre 2018, si sarebbero verificati alcuni disservizi tecnici che potrebbero aver pregiudicato la piena regolarità dell'esame;
   in alcuni casi, i candidati avrebbero visto letteralmente «sparire» i testi delle tracce svolte, probabilmente per un malfunzionamento del sistema informatico;
   in particolare, sarebbero letteralmente spariti dalla schermata alcune risposte ai quesiti che erano state già elaborate dai concorrenti, secondo le modalità pubblicate nel regolamento;
   com’è noto, prima della prova, ogni candidato ha estratto il codice personale anonimo, poi inserito nella postazione prescelta, e ha quindi utilizzato il personal computer in dotazione dell'istituto sul quale era stata inserita la piattaforma software selezionata dal Ministero;
   la veridicità dell'inconveniente segnalato, se correlato a una falla del programma o ad altre cause di tenuta del sistema, potrà essere facilmente accertata con gli strumenti informatici di ispezione che il Ministero avrà in dotazione;
   tale incresciosa situazione, se confermata, determinerebbe con tutta evidenza un pregiudizio per la regolarità della prova, che potrebbe avere ripercussioni sulla parità di condizioni che vanno garantite ai candidati alla prova scritta del concorso nazionale –:
   se il Ministro interrogato non ritenga, nell'ambito delle sue competenze, di intervenire con sollecitudine allo scopo di verificare se le anomalie del sistema verificatesi in molteplici casi siano state tali da poter pregiudicare il regolare svolgimento della prova scritta del concorso citato in premessa e gli esiti della stessa.
(3-00284)


Iniziative di competenza a tutela dei risparmiatori e degli investitori, con riferimento alla situazione di Banca popolare di Bari e di Banca Carige – 3-00285

   RUGGIERO, ANGIOLA, VIANELLO, MACINA, NITTI, ERMELLINO, FARO, MASI, GIANNONE, PALMISANO, DE LORENZIS, DONNO, TRANO, CANCELLERI, RADUZZI, GIULIODORI, CASO, APRILE, GRIMALDI, ZANICHELLI, MARTINCIGLIO, MANIERO, CURRÒ, MIGLIORINO, CABRAS, ZENNARO, RUOCCO, D'AMBROSIO, BATTELLI, TRAVERSI, LEDA VOLPI, D'UVA, LATTANZIO, L'ABBATE e GALIZIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il fermo rifiuto opposto dalla Banca popolare di Bari alle richieste dei soci di liquidazione delle quote e di conoscere il valore effettivo del loro investimento al momento dell'eventuale realizzo ha portato ad azioni legali di singoli gruppi o per tramite di associazioni di consumatori;
   le iniziative promosse dinanzi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso Consob ha portato a decisioni orientate al risarcimento degli azionisti perché questi non erano in grado di percepire l'alta rischiosità dell'investimento; le decisioni dell'Arbitro per le controversie finanziarie non sono state accolte dalla banca;
   recenti notizie di stampa – Il Sole 24 ore del 5 ottobre 2018 – segnalano provvedimenti della Consob – approvati a metà settembre 2018 – con sanzioni pecuniarie amministrative a carico dei vertici della Banca popolare di Bari per violazioni relative ad eventi tra il 2014 e il 2016 al momento sospese dalla corte d'appello di Bari per un totale di 1,95 milioni di euro;
   anche per Banca Carige si rileva una situazione altrettanto critica; la procura muove l'ipotesi di reato contro ignoti per abuso di mercato; il sospetto di dichiarazioni infedeli rese al mercato dalla banca sulla condizione patrimoniale e reddituale sembrano confermate da una lettera della Banca centrale europea, resa nota dalla banca stessa, dove la Banca centrale europea – rilevando delle irregolarità sul capitale – chiede un nuovo piano di rafforzamento entro la fine di novembre 2018, indicando come necessaria anche un'aggregazione;
   ad avviso degli interroganti i fatti sopra esposti dimostrano evidenti difficoltà di coordinamento e di controllo da parte degli organi di vigilanza, in primis Banca d'Italia e in secondo luogo Consob;
   eventuali procedimenti giudiziari di condanna delle banche a risarcimenti farebbero emergere una situazione di insolvenza, tale da generare il tracollo degli istituti;
   appare auspicabile sostenere e rafforzare la redditività delle banche al fine di risarcire taluni investitori e convincere altri a mantenere gli investimenti;
   in base all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, i sistemi di garanzia dei depositi (sgd) possono essere considerati misure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio, se vengono soddisfatte determinate condizioni –:
   quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda assumere, nel rispetto dell'articolo 47 della Costituzione, in relazione ai casi in premessa, intervenendo con urgenza a tutela dei risparmiatori e degli investitori truffati, valutando altresì l'opportunità di ricorrere, in via preventiva, ai fondi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE. (3-00285)


Chiarimenti in merito all'impatto sulle stime di crescita derivante dalla perdita dei finanziamenti comunitari e dal mancato avvio di bandi di gara relativi alla Tav Torino-Lione – 3-00286

   GELMINI, MUSELLA e PELLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il quadrilatero produttivo italo-francese, che si colloca a sud e ad ovest delle Alpi, pesa in Europa più del potente meridione della Germania, il doppio di Londra, 1,7 volte i Paesi Bassi e più di «due Svezie» o di «due Polonie». Il Nord Ovest Italia ha un prodotto interno lordo di 549 miliardi di euro, il Nord Est Italia di 387 miliardi, il Rodano-Alpi di 217 miliardi e l'Alvernia di 39 miliardi. L'area economica che va da Trieste a Lione, passando per Treviso, Padova, Verona, Bologna, Milano, Novara, Torino e Grenoble, nel 2016 ha generato un prodotto interno lordo di 1.191 miliardi di euro, più grande di quello della Spagna (1.118 miliardi) e della somma di Baden-Württenberg e Baviera (1.049 miliardi);
   la macroregione subalpina del Nord Italia e del Centro-Est della Francia è uno snodo cruciale dell'economia continentale e come tale necessita di tutte le opere infrastrutturali, Tav in primis, che possano renderla più competitiva;
   il costo della Torino-Lione, i cui lavori sarebbero dovuti entrare a pieno regime a inizio 2019, è di 8,6 miliardi di euro, di cui il 40 per cento a carico dell'Unione europea, il 35 per cento a carico dell'Italia (circa 3 miliardi di euro), il 25 per cento a carico della Francia. Entro il 2019 è prevista l'assegnazione degli appalti per 81 bandi di gara (43 in Italia) per un totale di 5,5 miliardi di euro;
   questo procedimento è al momento bloccato in quanto la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT, promotrice della sezione transfrontaliera), che doveva pubblicare il bando di gara internazionale per 2,3 miliardi di euro nell'estate 2018, ha deciso di non farlo, in attesa dell'analisi costi-benefici prevista dal Governo per novembre 2018, due mesi dopo la dead line fissata nel planning dei lavori concordato con l'Unione europea per la concessione dei finanziamenti, con rischio di perdita degli stessi;
   da fonti interne al Governo si apprende che i risultati di questa analisi sono previsti per dicembre 2018 –:
   se il Ministro interrogato non ritenga che la perdita dei finanziamenti comunitari e il mancato avvio di bandi per 2,3 miliardi di euro relativi alla Tav, oltre alle possibili penali, non ponga in discussione le stime di crescita previste dal Governo nel prossimo triennio, considerato peraltro che, proprio alla fine della crescita e dello sviluppo del Paese, la realizzazione della Tav appare prioritaria nell'ambito delle politiche infrastrutturali da perseguire.
(3-00286)


Chiarimenti in merito alla strategia del Governo in materia di intervento pubblico a sostegno delle banche e in relazione all'ingresso di Ferrovie dello Stato nel capitale di Alitalia – 3-00287

   MARATTIN, BOCCIA, BOSCHI, DE MICHELI, MADIA, MELILLI, NAVARRA, PADOAN, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   le banche italiane detengono circa 375 miliardi di euro di titoli di Stato domestici, corrispondente al 10 per cento dei loro asset, e l'impennata dello spread sta intaccando i livelli patrimoniali e creando serie difficoltà agli istituti di credito, che potrebbero comportare, all'esito degli stress test del 2 novembre 2018, la necessità di una ricapitalizzazione per le banche più esposte;
   delle attuali difficoltà sembrerebbero essere consapevoli anche esponenti del Governo, a partire dal Ministro interrogato, che ha recentemente ipotizzato un intervento dello Stato in favore delle banche, senza però esplicitarne le modalità, e dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri Salvini, che sembra non avere escluso la possibilità di utilizzare risorse pubbliche per gli eventuali salvataggi delle banche, mentre di avviso opposto sembrerebbe essere l'altro Vicepresidente del Consiglio dei ministri Di Maio, che ha negato qualunque ipotesi di impiego di risorse statali in favore degli istituti di credito;
   la possibilità di un intervento dello Stato in economia si sta prefigurando anche nel settore del trasporto: si apprende, infatti, da notizie di stampa che la società Ferrovie dello Stato italiane s.p.a. intenderebbe presentare un'offerta vincolante in merito alla procedura di cessione delle attività industriali facenti capo all'amministrazione straordinaria di Alitalia-Sai s.p.a.;
   il Ministero dell'economia e delle finanze è azionista unico della società Ferrovie dello Stato italiane s.p.a., azienda sana ma con un debito di 6,6 miliardi di euro;
   l'acquisto di una quota di maggioranza di Alitalia da parte di Ferrovie dello Stato italiane s.p.a., in un contesto di aumento dei costi di finanziamento sul mercato a causa dell'incremento dello spread e del peggioramento del rating, rischierebbe di vanificare l'azione di risanamento che ha caratterizzato gli ultimi anni e mettere a rischio gli investimenti programmati tra il 2019 e il 2023 per circa 6 miliardi di euro per acquistare nuovi treni regionali –:
   quale sia la strategia del Governo in materia di intervento dello Stato nei due settori citati alla luce di quanto esposto in premessa e, in particolare, sulla base di quali motivazioni intenda intervenire, quali obiettivi intenda raggiungere e quali risorse intenda utilizzare al fine di non peggiorare ulteriormente gli obiettivi di finanza pubblica. (3-00287)