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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 30 ottobre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 ottobre 2018.

  Battelli, Benvenuto, Billi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cabras, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Incerti, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tateo, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cabras, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Incerti, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Billi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cabras, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Incerti, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tateo, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 ottobre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PARENTELA ed altri: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività dell'agricoltura e della produzione biologica» (1314);
   VINCI: «Modifica all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità» (1315);
   LUCA DE CARLO: «Disposizioni concernenti l'identificazione e la disciplina degli ostacoli al volo, per la sicurezza dell'esercizio degli aeromobili ad ala rotante» (1316).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PRISCO ed altri: «Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di promozione dell'accesso alla pratica sportiva» (731) Parere delle Commissioni VII e XII.
   II Commissione (Giustizia):
  SANDRA SAVINO: «Delega al Governo per la revisione della disciplina e dell'organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria» (840) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI e XIV;
  ORLANDO: «Modifiche al codice civile in materia di rinuncia all'azione di restituzione di beni immobili oggetto di donazione» (863) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).
   VII Commissione (Cultura):
  STEFANI ed altri: «Riconoscimento della figura dello studente caregiver familiare» (803) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
   X Commissione (Attività produttive):
  SANDRA SAVINO: «Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» (841) Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, VIII e XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sotto indicata Commissione permanente:

   III Commissione (Affari esteri):
  PALAZZOTTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Ilaria Alpi» (Doc. XXII, n. 25) – Parere delle Commissioni I, II, e IV.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 30 ottobre 2018, ha trasmesso un nuovo testo del progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2019 (Doc. XI, n. 1), già trasmesso in data 16 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 ottobre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (COM(2018) 664 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 664 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza (COM(2018) 708 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale 2019 – Aggiornamento dei fabbisogni stimati relativi alle spese agricole – Impatto degli accordi sulle proposte della Commissione e delle nuove iniziative – Adeguamenti basati su sviluppi recenti – Correzioni tecniche (COM(2018) 709 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera pervenuta in data 29 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della procedura d'infrazione n. 2018/0264, notificata in data 26 settembre 2018, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N. 109, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE (A.C. 1209-A)

A.C. 1209-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sugli emendamenti 12.400 e 16.400:

NULLA OSTA

A.C. 1209-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.43.0400.3,

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 43.0400 delle Commissioni e sui subemendamenti 0.43.0440.1 e 0.43.0400.2.

A.C. 1209-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Commissario straordinario per la ricostruzione).

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine del rafforzamento del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Genova è incrementata la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco fino al completamento della pianta organica del citato Dipartimento. All'onere di cui al presente comma si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307.
1. 31. Pastorino, Fornaro, Stumpo, Muroni.

ART. 4.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e n. 314 del 7 settembre 2018 aggiungere le seguenti: e con successive ordinanze sindacali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
4. 102. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del presente decreto fino a: 2015-2017 con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto hanno subìto un decremento del fatturato rispetto alla media degli anni 2016 e 2017 relativa al corrispondente periodo.
4. 2. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 300.000.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
4. 103. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli strumenti di accertamento quali gli studi di settore, nonché il redditometro e lo spesometro. Detta sospensione opera anche all'interno della zona franca di cui all'articolo 8.
4. 105. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 4-ter.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  Al comma 2, sostituire le parole: pari a 15.000 con le seguenti: fino a 25.000.
4-ter. 10. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Silvestroni.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità).

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al Commissario è dato potere di richiedere che siano destinati a Genova mezzi già appaltati e in consegna ad altre aziende di TPL italiane.
5. 300. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 8.
(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento).

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo alinea:
   sostituire le parole:
al 30 settembre 2018 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   sopprimere le parole: nel comune di Genova,.
*8. 5. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo alinea:
   sostituire le parole:
al 30 settembre 2018 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   sopprimere le parole: nel comune di Genova,.
*8. 8. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente,
   al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e per i due periodi di imposta successivi.
   sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede:
   a) fino a 20 milioni per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 45;
   b) fino a 30 milioni per il 2018 e 50 milioni per ciascun anno 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
8. 7. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 5, sostituire le parole da: 10 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 20 milioni di euro si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro a valere sull'articolo 45;
   b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 300. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 5, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020.
8. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni.

ART. 9-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di rimediare agli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi e alla conseguente situazione di difficoltà, nonché per evitare un grave pregiudizio all'operatività del sistema portuale, con specifico riferimento al porto di Genova, per i lavoratori della locale compagnia portuale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata a finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa.
9-ter. 300. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rossello, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 10.
(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria.
10. 300. Traversi.

ART. 12
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    medesimo periodo:
     sostituire la parola:
ANSFISA con la seguente: ANSISA;
     sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova;
    secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;
     sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 9:
    sopprimere la lettera
a);
    lettera b), sopprimere le parole da: nel limite fino alla fine della lettera;
    sopprimere il comma 11;
   al comma 12, sopprimere le parole da:
in aggiunta fino a ANSF;
   al comma 19, sopprimere le parole da: Fino all'adozione fino alla fine del comma;
   alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e.;
   all'articolo 13, comma 1, alinea, sostituire le parole: il Ministero delle infrastrutture e trasporti con le seguenti: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
12. 2. Fragomeli, Cantini, Di Giorgi.

   Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    medesimo periodo, sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
    secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;
   al comma 2:
    sopprimere il primo periodo;
   al secondo periodo, sopprimere le parole:
è dotata di personalità giuridica e;
    sopprimere i commi 3, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies;
   al comma 7:
   al primo periodo sostituire le parole da:
ferma restando fino alla fine del periodo con le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.;
   all'ottavo periodo, sostituire le parole: all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile con le seguenti al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile.;
   al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: due distinte fino a nuove competenze con le seguenti: una distinta articolazione competente ad esercitare la nuova competenza;
   al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: regolamento di cui al;
    sopprimere il comma 11;
   al comma 12, sopprimere le parole da:, in aggiunta fino a dell'ANSF.;
   al comma 14, sostituire la parola:
ANSFISA con la seguente: ANSISA
   al comma 17, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.;
   al comma 19, sopprimere le parole da:
Fino all'adozione fino alla fine del comma.;
    sopprimere il comma 20;
   al comma 21, sopprimere le parole:
testo unico di cui al;
    sopprimere il comma 23.
   alla rubrica, sopprimere le parole:
delle ferrovie e.
12. 1. Toccafondi, Tasso, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    medesimo periodo, sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
     al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;
   al comma 2, sopprimere il primo periodo;
    sopprimere il comma 3;
   al comma 4-
bis, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni e sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma;
    sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies;
   al comma 9:
    lettera a), sopprimere le parole da: attraverso la previsione fino alla fine della lettera;
    lettera b), sostituire le parole: 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici con le seguenti: 131 unità, di cui 8 di livello dirigenziale non generale e un ufficio;
   al comma 12, sopprimere le parole:, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF,;
   al comma 14, sostituire la parola: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
   al comma 15, sostituire le parole da: 141 unità di personale fino a: 2020 con le seguenti: 122 unità di personale e 8 dirigenti nel corso dell'anno 2019;
   al comma 18, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo;
    sopprimere il comma 20;
    sopprimere il comma 23;

    alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e;
   dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

  Art. 12-bis(Funzioni dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie) – 1. All'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono trasferite le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 346. A tal fine, l'Agenzia con proprio decreto disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, in quanto applicabili, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.
12. 302. Bergamini, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Germanà, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;
   alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e.
12. 4. Cantini, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova.
12. 9. Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: e in Genova.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: con possibilità di aggiungere la seguente: ulteriori.
12. 10. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

   Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, di cui una a Genova.
12. 400. Le Commissioni.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'Agenzia, limitatamente ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avrà sede a Genova presso la Regione Liguria.
12. 12. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, lettera b), le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
   2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: 30 giugno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 1o luglio 2020.
12. 58. Enrico Borghi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, lettera b), le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
   2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: 30 giugno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2020.
12. 61. Enrico Borghi, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).

  1. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
12. 0305. Capitanio, Maccanti, Lucchini, Gusmeroli, Benvenuto, Donina, Giacometti, Morelli, Boldi, Fogliani, Tombolato, Zordan, Cecchetti, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).

  Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;.
12. 0306. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 16.
(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale).

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).
*16. 301. Gariglio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).
*16. 305. Fidanza, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti, Zucconi, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera a-ter), dopo le parole: con la previsione di soglie di esenzione aggiungere le seguenti: che tengano conto della dimensione del fatturato.
16. 400. Le Commissioni.

   Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1.
16. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 2, dopo le parole: A24 e A25, aggiungere le seguenti: l'autorizzazione di spesa.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, dopo le parole:
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere le seguenti: relativa al contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi Spa, è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 e di 142 milioni di euro per l'anno 2019 e;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
16. 2. Martino, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 è subordinata alla previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a carico della società concessionaria Strade dei Parchi SPA dello stato di attuazione degli investimenti contenuti nella proposta di Piano economico finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030,.
16. 3. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 16-bis.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Con riguardo alla realizzazione delle opere volte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e 2019 in favore della Regione Lombardia.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16-bis. 0303. Mandelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Baldelli, Saccani Jotti, Rossello, Della Frera, Gregorio Fontana.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.
(Contributo straordinario in favore della regione Lombardia).

  1. In riferimento alla realizzazione delle opere per il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda a sostegno dell'azione di rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza, è autorizzato un finanziamento straordinario in favore della Regione Lombardia pari a 1 milione di euro.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 207.
16-bis. 05. Carnevali, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. A seguito della chiusura totale, su richiesta di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e i conseguenti dei disagi ai residenti dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al medesimo ponte, alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari, con sede operativa nei territori dei Comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, che nel periodo tra il 15 settembre 2018 e la riapertura al traffico del suddetto Ponte, abbiano registrato un decremento del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta a domanda, una somma pari al 100 per cento del predetto decremento.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16-bis. 0302. Mandelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Baldelli, Saccani Jotti, Rossello, Della Frera, Gregorio Fontana.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Alle imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte di San Michele sull'Adda e che dimostrino entro il prossimo 31 dicembre 2018 di aver subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuta a domanda una somma a compensazione nel limite massimo di 50 mila euro.
  2. Il fondo costituito per le misure di cui al comma 1 è pari a 2 milioni di euro
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 207.
16-bis. 06. Carnevali, Fragomeli.

ART. 17.
(Ambito di applicazione e Commissario straordinario).

  Al comma 3, dopo le parole: trasformazione urbana, aggiungere le seguenti: che non siano lesivi dell'identità e della vitalità dei centri e dei nuclei storici.
17. 301. Benedetti.

  Al comma 3, sostituire le parole: finalizzati anche con la seguente: finalizzati.
17. 302. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 3, sostituire le parole da: finalizzati a: idrogeologico con le seguenti: finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico, idrogeologico e alla tutela paesaggistica.
17. 302. (Testo modificato nel corso della seduta) Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire la parola: riduzione con la seguente: rimozione
17. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

ART. 18.
(Funzioni del Commissario straordinario).

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*18. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*18. 301. Benedetti.

  Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: interventi edilizi aggiungere le seguenti: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 4 dell'articolo 23.
18. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
   f-quater) provvede a rendere pubbliche, anche attraverso internet, le modalità di accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigenti in materia di ecobonus e sismabonus.
18. 3. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

ART. 20.
(Ricostruzione privata)

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: delocalizzazione, aggiungere le seguenti:, quando questa non sia lesiva dell'identità e della vitalità dei centri e dei nuclei storici,
20. 301. Benedetti.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: danno effettivamente subito aggiungere le seguenti: e in assenza di istanze previste all'articolo 25, comma 1. In caso di istanze previste all'articolo 25, comma 1, i contributi possono essere erogati fino al 50 per cento delle spese occorrenti per immobili di edilizia abitativa e non sono erogabili per immobili di lusso e attività produttive.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, alinea, dopo le parole: dell'articolo 18, comma 2, aggiungere le seguenti: e delle soglie previste per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a).
20. 300. Gallo, Sarli, Sportiello, Pezzopane, Enrico Borghi.

ART. 21.
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: crisi sismica, aggiungere le seguenti: previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*21. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: crisi sismica, aggiungere le seguenti: previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*21. 302. Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che prevedono l'adeguamento sismico, sono aggiunte le seguenti: , nel pieno rispetto dell'impianto originario dell'edificio.
21. 301. Benedetti.

  Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole: , nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.
*21. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole:, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.
*21. 303. Benedetti.

  Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole: con provvedimento definitivo in relazione al quale sono stati già esperiti infruttuosamente i rimedi giurisdizionali.
21. 304. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

ART. 22.
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, aggiungere le seguenti: e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*22. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, aggiungere le seguenti: e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*22. 300. Benedetti.

ART. 23.
(Interventi di immediata esecuzione).

  Sopprimere il comma 2.
23. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e verifica l'avvenuta effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessione dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086.
*23. 2. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: e verifica l'avvenuta effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985, così come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessione dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086.
*23. 300. Benedetti.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emessi i relativi ordini di demolizione, aggiungere le parole: se non oggetto di impugnativa giurisdizionale.
23. 301. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

ART. 25.
(Definizione delle procedure di condono).

  Sopprimerlo.
*25. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Sopprimerlo.
*25. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. Per la redazione, l'approvazione e la messa in esecuzione di un piano urbanistico generale basato su una programmazione strategica dell'isola d'Ischia che tenga conto del costruito fino alla data del 31 dicembre 2003, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è costituita una apposita Cabina di Regia diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri che può delegare il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, e composta dal Ministro per il Sud o suo delegato, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o suo delegato, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o suo delegato; dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o suo delegato; dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato; dai sindaci dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana o loro delegati. La Cabina di Regia può chiedere la partecipazione dei responsabili dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale, dell'Agenzia Nazionale Invitalia, dell'Agenzia regionale Sviluppo Campania.
  2. La segreteria tecnica della Cabina di Regia è affidata alla struttura commissariale. L'istituzione e il funzionamento della Cabina di Regia non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.
25. 9. Rostan, Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo:
    sostituire le parole:
delle predette istanze di condono con le seguenti: delle istanze di condono edilizio non ancora definite;
    sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del periodo, con le seguenti: tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le compatibilità dei volumi realizzati nelle aree sottoposte a vincoli di tutela sono verificate nell'ambito della pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da redigere e approvarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito dei poteri conferiti con decreto di cui all'articolo 17, comma 2, al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Armeno e Forio, al quale le strutture periferiche del Ministero dei beni culturali e quelle dell'autorità di bacino regionale della Campania conferiranno ogni necessario supporto.
25. 301. Sgarbi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 1-
bis, con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.
   al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
25. 302. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano, esclusivamente, le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto.
25. 308. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti, Muroni.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.
*25. 3. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.
*25. 307. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: trovano esclusiva fino alla fine del comma, le seguenti: si applicano esclusivamente le disposizioni di legge inerenti la data di presentazione della domanda.
25. 4. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.
25. 303. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1-bis, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: le medesime procedure con le seguenti: le procedure di cui al comma 1.
25. 305. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: previo rilascio fino alla fine del comma, con le seguenti: con provvedimento di archiviazione dichiarativo della inammissibilità laddove l'immobile sia acquisito di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In tale caso, il commissario dichiara inammissibile l'istanza di contributo senza procedere alla previa comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
25. 309. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: favorevole.
25. 102. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Per le medesime procedure con le seguenti: Per tutte le istanze di cui al comma 1.
25. 600. Le Commissioni.

  Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da rendere ai dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per tutte le tipologie di opere abusive contemplate dall'allegato 1 del citato decreto-legge 269 del 2003, laddove insistenti su aree vincolate.
25. 304. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*25. 5. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*25. 310. Benedetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. 312. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le compatibilità dei volumi realizzati nelle aree sottoposte a vincoli di tutela sono verificate nell'ambito della pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da redigere e approvarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei poteri conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 17. Il Commissario straordinario si avvale, per il supporto alle attività di cui al presente comma, del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
25. 313. Gallo, Sarli, Sportiello, Troiano.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché alla preventiva verifica che l'immobile oggetto di condono ai sensi del presente articolo risulti conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza sismica e idrogeologica.
25. 8. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
25. 314. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio e mappatura delle abitazioni sfitte).

  1. Al fine di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia, la regione Campania, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine, è istituito, presso il Commissario straordinario, l'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato «Osservatorio».
  2. Con delibera del Commissario straordinario, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.
  3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
   a) promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture – uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;
   b) provvedere al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi;
   c) promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi;
   d) provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;
   e) provvedere alla stesura di una relazione annuale, con particolare riferimento ai dati sull'abusivismo edilizio e sull'abbattimento degli edifici abusivi;
   f) provvedere alla realizzazione di una mappatura del patrimonio abitativo non affittato in modo da poter conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia.

  4. L'Osservatorio è presieduto dal Commissario straordinario, o da un suo delegato, ed è composto:
   a) dai sindaci, o da un loro delegato, dei comuni dell'isola di Ischia;
   b) da un rappresentante della regione Campania;
   c) da un rappresentante della Polizia di Stato:
   d) da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
   e) da un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;
   f) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale delle strutture del Commissario straordinario.
  6. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.
25. 01. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio e mappatura delle abitazioni sfitte).

  1. Al fine di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia e la regione Campania, è istituito, presso il Commissario straordinario, l'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato «Osservatorio».
  2. Con delibera del Commissario straordinario sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.
  3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
   a) promuovere, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali e la regione, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;
   b) provvedere al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi;
   c) provvedere alla stesura di una relazione relativa ai dati sull'abusivismo edilizio e sull'abbattimento degli edifici abusivi;
   d) provvedere alla realizzazione di una mappatura del patrimonio abitativo non affittato in modo da poter conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia.

  4. L'Osservatorio è presieduto dal Commissario straordinario, o da un suo delegato, ed è composto:
   a) dai sindaci, o da un loro delegato, dei comuni dell'isola di Ischia;
   b) da un rappresentante della regione Campania;
   c) da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  5. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e per la partecipazione alle riunioni non sono previsti indennità o rimborsi, comunque denominati.
25. 0400. Le Commissioni.

ART. 26.
(Ricostruzione pubblica).

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, per importi inferiori fino alla fine del comma.
26. 300. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: professionisti con le seguenti: soggetti di cui all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
26. 301. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.
(Approvato)

ART. 34.
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria).

  Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.
34. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

ART. 37.
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
37. 32. De Micheli, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera 00a), si provvede mediante riduzione di 80 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
37. 302. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b-ter) e c-quater).
37. 303. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”, di seguito “Ufficio speciale per la ricostruzione”. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.».
37. 34. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

  «1-quinquies. Nei confronti del personale individuato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esami, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 3-sexies dell'articolo 50-bis. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 50.».
37. 36. Verini, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).
*37. 300. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).
*37. 304. Nevi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
37. 11. Morgoni, Pezzopane, Verini, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, sostituire la lettera c-bis), con la seguente:
   c-bis) all'articolo 15 il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

  «3-bis. Per gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro di lavori, i soggetti attuatori presentano presso i competenti Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del presente decreto i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto. I professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. I lavori di cui al presente comma sono affidati a imprese che risultino iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.
L'elenco delle chiese su cui saranno autorizzati tali interventi è individuato dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della CEI e il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo. Con la medesima ordinanza commissariale sono stabilite le modalità procedurali di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  Fino all'adozione dell'ordinanza commissariale di cui al periodo precedente trovano applicazione, in quanto compatibili, le modalità procedurali stabilite con le ordinanze commissariali n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017.
  3-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana e sulla base dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la struttura commissariale con decreto del Commissario straordinario di Governo n. 214 del 29 agosto 2018, vengono definite procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro di lavori e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
37. 46. De Micheli, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente:
   c-ter. 1) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: «per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
37. 50. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: «entro il 31 gennaio 2019» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»
37. 75. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50, comma 3, la lettera a), è sostituita con la seguente: «Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese.».
37. 57. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, De Micheli.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018», sono aggiunte le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», sono sostituite con le seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
    3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
    4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
37. 58. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3» e le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019»;
    2) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»
    3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
37. 308. Baldelli, Cortelazzo, Nevi, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies)
all'articolo 50-bis, comma 1, le parole: «gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite con le seguenti: «gli stessi possono confermare il personale precedentemente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto già formato e quindi pronto ad operare e possono assumere con le stesse modalità, ulteriore personale attingendo da speciali albi costituiti presso gli ordini professionali che si occuperanno della formazione specifica dei loro iscritti».
37. 305. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50-bis, comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2019».
37. 59. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies)
all'articolo 50-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. I comuni compresi negli allegati 1 e 2 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti».
37. 306. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.
(Affidamento dei servizi a società in house providing).

  1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.
  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.
  3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.».
37. 60. Verini, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore, è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la scadenza del termine della gestione straordinaria.
  1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, si provvede mediante riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37. 307. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e ai comuni di cui agli» sono sostituite con le seguenti: «e alle province aventi un comune all'interno degli»;
   b) le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
37. 301. Colletti, Grippa, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «e ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «entro 30 chilometri di distanza dai comuni»;
   b) le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
37. 309. Colletti, Grippa, Torto, Del Grosso.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
37. 018. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
37. 019. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, primo comma, lettera f) e 3, primo comma, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi l) ed m) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018.
37. 020. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, De Micheli, De Micheli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).

  1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «nel 2018» sono inserite le seguenti: «e nel 2019».
  3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37. 021. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «nel 2018» sono inserite le seguenti: «e nel 2019».
  3. Eventuali residui attivi e risorse residue esistenti alla predetta data potranno essere utilizzati dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
37. 022. Pentangelo, Carfagna, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Cosimo Sibilia, Germanà.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il personale, individuato ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato con validità al 31 dicembre 2018 è prorogato al 31 dicembre 2019.
37. 023. Trancassini, Fidanza, Rotelli, Foti, Lollobrigida, Meloni, Butti, Acquaroli, Prisco, Silvestroni.

ART. 38.
(Rimodulazione delle funzioni commissariali).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
38. 2. Trancassini, Fidanza, Rotelli, Foti, Lollobrigida, Butti, Acquaroli, Prisco, Silvestroni, Deidda, Gemmato.

ART. 39.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e intestati con le seguenti: o intestati.

  Conseguentemente:
    al comma 5, sostituire le parole: sono versati con le seguenti: possono essere versati;
    sopprimere il comma 6.
39. 1. Anna Lisa Baroni, Baldelli, Fiorini, Vietina, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Gariglio.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e intestati con le seguenti: o intestati.
39. 2. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Sisma de L'Aquila 2009 – interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi).

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 08. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Sisma de L'Aquila 2009 – interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi).

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.
  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017.
*39. 03. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
39. 04. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assunzione personale aree terremotate).

  1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

  Conseguentemente, sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 06. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assunzione personale aree terremotate).

  1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

  Conseguentemente, sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 0350. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila).

  1. Al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza di personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che sta creando gravi rallentamenti alla ricostruzione pubblica nei territori colpiti dall'evento sismico del 2009, è istituita una task force dedicata. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione di un bando per il reperimento di personale presso altre amministrazioni da trasferire in missione al Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila per un periodo di tempo limitato allo sblocco dei progetti e delle gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 15 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 07. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila).

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.
39. 09. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 010. Martino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 012. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Conferenza permanente).

  1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato «Conferenza permanente». Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, detto organo è istituito e sono adottate le disposizioni relative alla sua composizione e al suo funzionamento.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 017. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009).

  1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
39. 019. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 082. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 0351. Pezzopane, D'Alessandro, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.

  1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.
39. 013. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012).

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
39. 081. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Risorse per le spese di funzionamento).

  1. L'articolo 1, comma 758, della legge n. 205 del 2017 è sostituito dal seguente:
«Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
39. 021. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44 del citato decreto-legge n. 148, del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
39. 022. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 759, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
39. 024. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili).

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
39. 027. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga dell'autorizzazione per l'assunzione del personale).

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017,2018, 2019 e 2020».
39. 030. Rossi, Pezzopane, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Posticipo della ripresa dell'attività di riscossione).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2021».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro annui, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
39. 071. Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga al riconoscimento degli straordinari del personale degli Enti locali).

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
39. 069. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
39. 072. Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020,».
39. 073. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
39. 074. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:
  «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
39. 085. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).

  1. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 076. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione in favore delle utenze di immobili oggetto di ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero).

  1. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dall'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, in favore delle utenze di immobili inagibili ubicati nel cratere.».
39. 097. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016) – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
39. 084. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.
  3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne.
39. 018. D'Alessandro, Pezzopane.

ART. 39-ter.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).

  Sopprimerlo.
*39-ter. 300. Braga, Orlando, Morassut.

  Sopprimerlo.
*39-ter. 301. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

ART. 40.
(Cabina di regia Strategia Italia).

  Sopprimerlo.
40. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: monitoraggio delle opere pubbliche, aggiungere le seguenti: ivi incluse le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3.
40. 2. Baldelli, Casino, Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Sozzani, Bergamini, Polidori, Nevi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie).

  1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.
  2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
40. 010. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misura urgente in materia di infrastruttura stradale).

  1. Al fine di consentire la più rapida ricostruzione del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari e collega i comuni di Capoterra e Pula, crollato dopo l'alluvione del 10 ottobre scorso, e per consentire il conseguente ripristino della relativa viabilità, sono stanziati a favore della regione Sardegna e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 10 milioni di euro per il 2018.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 015. Pittalis.

ART. 41.
(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura.”
41. 303. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fatta eccezione con le seguenti: in aggiunta.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: per i quali.
41. 300. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ≤1.000 (mg/kg tal quale) con le seguenti: ≤500 (mg/kg tal quale).
41. 301. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Cromo VI aggiungere le seguenti: sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: Cromo VI < 2 (mg/kg SS) aggiungere le seguenti: sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) < 1 (μg/kg SS).
41. 305. Benedetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le concentrazioni massime dei metalli pesanti di cui all'allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 vengono così modificate: Cadmio 5 (mg/kg SS), mercurio 3 (mg/kg SS), nichel 150 (mg/kg SS), piombo 200 (mg/kgSS), rame 600 (mg/kg SS) zinco 1700 (mg/kg SS).
41. 103. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 31 gennaio 2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad adottare una nuova disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva UE 2018/850.
41. 2. Braga, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare incarica un Ente Pubblico di Ricerca altamente qualificato della messa a punto di un nuovo metodo analitico ufficiale, specifico per gli idrocarburi di origine minerale C 10 – C40, nonché di uno studio sulle concentrazioni di tali composti, riscontrabili con il nuovo metodo in campioni rappresentativi delle realtà nazionali.
41. 304. Benedetti.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1».
41. 0300. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

ART. 42.
(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici).

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
  2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
  4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
  5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*42. 01. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
  2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
  4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
  5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*42. 08. Pella, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Fiorini, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure per incentivare interventi di valutazione sulla staticità degli edifici e prevenzione del rischio sismico).

  1. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
  «1-octies. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche perle spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati e “A” e “B” al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di un tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con “metodo convenzionale” e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con “metodo semplificato”».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42. 03. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

ART. 43.
(Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati).

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 43.0400 delle Commissioni

  Al comma 1, sostituire le parole: 1. Per gli anni 2020 e 2021 con le seguenti: 1. Nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; dopo le parole: sono esonerate inserire le seguenti: per gli anni 2020 e 2021; sopprimere le parole da: nel limite di spesa fino alla fine del comma.
0. 43. 0400. 1. Pizzetti, Pezzopane, Morassut, Enrico Borghi.

  Al comma 1, sostituire le parole: Per gli anni 2020 e 2021 con le seguenti: Con decorrenza dall'autorizzazione del trattamento di cui all'articolo 44 e fino al 2021,; sostituire le parole: nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: nel limite di spesa complessivo di 3 milioni per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: pari a 3 milioni per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
0. 43. 0400. 3. Giacometto, Porchietto, Zangrillo, Sozzani, Cortelazzo, Mulè, Gagliardi, Baldelli, Cassinelli, Bagnasco, Bergamini, Casino, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, nel con le seguenti: legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel.
0. 43. 0400. 2. Pizzetti, Pezzopane, Morassut, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria).

  1. Per gli anni 2020 e 2021 le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 44, previa autorizzazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e dovrà porre in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
43. 0400. Le Commissioni.

ART. 44.
(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e della Regione interessata aggiungere le seguenti: nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
44. 300. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: qualora l'azienda abbia cessato o cessi con le seguenti: qualora le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari abbiano cessato o cessino.
44. 302. Cassinelli, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Gagliardi, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rossello, Rosso, Ruffino, Zanella, Bagnasco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta entro il 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
44. 2. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
44. 1. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.
44. 3. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è concesso, con medesima durata massima e con medesime modalità, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria effettuati nel periodo intercorrente tra il 1o giugno 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. La misura di integrazione salariale decorre dalla data di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.
  1-ter. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale di cui al comma 1-bis, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il predetto periodo.
  1-quater. Per i soli casi di cui al comma 1-bis, è riconosciuta, a domanda, l'esenzione dal versamento della somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater quantificati in 18 milioni di euro per il 2018 e 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola crisi aggiungere le seguenti: e in fallimento.
44. 301. Giacometto, Porchietto, Zangrillo, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Cassinelli, Gagliardi, Germanà, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella, Lepri.

ART. 44-ter.
(Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni).

  Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, sostituire le parole: dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti con le seguenti: dei soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
44-ter. 300. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

ART. 45.
(Norma di copertura).

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 con le seguenti: a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire le parole: a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 con le seguenti: a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000;
45. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)