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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 29 ottobre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 ottobre 2018.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cabras, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Incerti, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tateo, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 ottobre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MINARDO: «Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi delle Forze armate e di polizia» (1310);
   MINARDO: «Norme per la promozione del consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e per lo svolgimento di iniziative di educazione alimentare» (1311);
   MINARDO: «Disposizioni per la tutela delle razze bovine autoctone» (1312);
   GELMINI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (1313).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari Costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CECCONI: «Modifiche agli articoli 69 e 122 della Costituzione in materia di erogazione dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici ai componenti delle Camere e ai consiglieri regionali cessati dal mandato» (757) Parere della XI Commissione;
  CAPARVI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi» (810) Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XII;
  GRIMOLDI ed altri: «Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari giurate e disposizioni concernenti la nomina e i poteri delle medesime» (815) Parere delle Commissioni II, V, XI, XII e XIV;
  SANDRA SAVINO: «Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale nonché delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del relativo personale» (837) Parere delle Commissioni II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII e XIV;
  SANDRA SAVINO: «Modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121, concernenti le norme di comportamento politico degli appartenenti alle Forze di polizia e la soppressione del divieto di iscrizione ai partiti politici» (838) Parere delle Commissioni IV, V e XI;
  BIGNAMI: «Modifica all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti delle pubbliche amministrazioni» (854) Parere della V Commissione;
  LUPI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (1169) Parere delle Commissioni II, V, VII, VIII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   II Commissione (Giustizia):
  COLLETTI ed altri: «Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche» (767) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI e XIII;
  GRIMOLDI ed altri: «Modifiche al codice di procedura civile, al codice di procedura penale e alle disposizioni per la loro attuazione, relative ai consulenti tecnici e ai periti iscritti negli albi presso i tribunali, nonché istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale» (816) Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV;
  GRIMOLDI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e altre disposizioni, in materia di organismi di vigilanza degli enti e di responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato degli enti, delle banche, delle società di intermediazione finanziaria e delle imprese di assicurazione» (818) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X e XIV;
  GRIMOLDI ed altri: «Disposizione per favorire la ricerca dei minori scomparsi» (819) Parere delle Commissioni I, V e XII;
  GRIMOLDI ed altri: «Istituzione della corte d'appello di Monza» (820) Parere delle Commissioni I, V e XI;
  SANDRA SAVINO: «Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti» (839) Parere delle Commissioni I, VII, IX e XII;
  S. 5-199-234-253-392-412-563-652. – PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; senatori LA RUSSA ed altri; senatori GINETTI e ASTORRE; senatori CALIENDO ed altri; senatori MALLEGNI ed altri; senatori GINETTI ed altri; senatori GASPARRI ed altri; senatori ROMEO ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa» (approvata dal Senato) (1309) Parere delle Commissioni I, V e X.

   VIII Commissione (Ambiente):
  GRIMOLDI ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli appartenenti alle Forze di polizia, anche se cessati dal servizio» (821) Parere delle Commissioni I, IV e V.

   IX Commissione (Trasporti):
  DEIDDA ed altri: «Modifica all'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente i tipi di navigazione per i quali è obbligatorio il possesso della patente nautica» (827) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):
  BIGNAMI: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle botteghe storiche» (832) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XIV;
  CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca, la coltivazione, l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese» (889) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  GRIMOLDI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di norme in materia di tutela previdenziale e antinfortunistica in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (822) Parere delle Commissioni I, V e XII;
  RIZZETTO ed altri: «Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio» (864) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII e XIII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  MANDELLI: «Disposizioni concernenti il trattamento dei dati raccolti dal mondo reale nell'ambito sanitario e delega al Governo per la disciplina dell'accesso e dell'uso dei medesimi» (776) Parere delle Commissioni I, II, III, V e XIV;
  GRIMOLDI ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, in materia di riserva dell'esercizio delle attività proprie della professione di psicologo» (823) Parere delle Commissioni I, II e XIV;
  GRIMOLDI ed altri: «Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria» (824) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  SANDRA SAVINO: «Disciplina delle medicine non convenzionali» (845) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   X Commissione (Attività produttive):
  DE TOMA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative nel campo commerciale nonché della pirateria elettronica e digitale e del commercio abusivo» (Doc XXII, n. 27) – Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XII e XIII.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), per gli esercizi 2015 e 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 74).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 75).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata in data 14 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1262, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici», autorizzata in data 28 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro
per gli affari europei.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 24 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre del 2018 (Doc. LXXIII-bis, n. 3).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 ottobre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza al settore agricolo (COM(2018) 706 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2018) 713 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza i Paesi Bassi ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2018) 714 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – L'Unione europea e l'accordo di Parigi sul clima: bilancio dei progressi compiuti presentato alla conferenza delle parti (COP) di Katowice (a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE) (COM(2018) 716 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (JOIN (2018) 22 final/2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N. 109, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE (A.C. 1209-A)

A.C. 1209-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE RIFERITE AGLI ARTICOLI DA 12 A 45

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 12.2, 12.9, 12,10, 12.12, 12.16, 12.25, 12.302, 12.303, 13.1, 13.4, 13.6, 14.300, 16.2, 16.301, 16.305, 18.3, 25.9, 25.301, 25.312, 25.313, 25.314, 37.32, 37.36, 37.34, 37.50, 37.58, 37.59, 37.60, 37.75, 37.301, 37.302, 37.305, 37.306, 37.307, 37.308, 37.309, 41.304, 44.1, 44.2, 44.3 e 44.301 e sugli articoli aggiuntivi 12.0306, 13.01, 16-bis.05, 16-bis.06, 16-bis.0302, 25.01, 37.018, 37.019, 37.020, 37.021, 37.022, 37.023, 39.03, 39.04, 39.06, 39.07, 39.08, 39.09, 39.012, 39.013, 39.017, 39.018, 39.019, 39.021, 39.022, 39,024, 39,027, 39,030, 39.069, 39.071, 39.072, 39.073, 39.074, 39.076, 39.081, 39.082, 39.085, 39.097, 39.0350, 39.0351, 40.010, 42.01, 42.03, 42.08, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1209-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Commissario straordinario per la ricostruzione).

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine del rafforzamento del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Genova è incrementata la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco fino al completamento della pianta organica del citato Dipartimento. All'onere di cui al presente comma si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307.
1. 31. Pastorino, Fornaro, Stumpo, Muroni, Gagliardi, Paita.

ART. 4.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e n. 314 del 7 settembre 2018 aggiungere le seguenti: e con successive ordinanze sindacali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
4. 102. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro, Braga.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del presente decreto fino a: 2015-2017 con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto hanno subìto un decremento del fatturato rispetto alla media degli anni 2016 e 2017 relativa al corrispondente periodo.
4. 2. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 300.000.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
4. 103. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli strumenti di accertamento quali gli studi di settore, nonché il redditometro e lo spesometro. Detta sospensione opera anche all'interno della zona franca di cui all'articolo 8.
4. 105. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 4-bis.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Allo scopo di non escludere dalle misure del presente provvedimento aree e soggetti danneggiati dall'evento al di fuori del perimetro delimitato con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Liguria d'intesa con il Commissario delegato individuano altresì le aree e i comuni dell'area metropolitana di Genova a cui estendere le disposizioni di sostegno previste in particolar modo per i servizi, la mobilità e il supporto alle imprese.
4-bis. 303. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Rossello.

ART. 4-ter.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-ter.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. Dal 14 agosto 2018 al 14 agosto 2020 è concessa, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa, in favore:
   a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in tutto o in parte, a seguito dell'evento del 14 agosto 2018 a Genova, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti sul territorio regionale e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti;
   b) dei lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati o penalizzati a recarsi a lavoro.

  2. Viene riconosciuta, inoltre, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del citato evento, una indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla Regione Liguria, nei limiti delle risorse di cui al comma 7. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Liguria. L'Inps provvede al monitoraggio periodico del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio ai soggetti stipulanti la convenzione di cui al presente articolo.
  4. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza del citato evento, sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25 comma 1, 30, comma 1, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
  5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2018, 50 milioni di euro nell'anno 2019 e 25 milioni di euro nell'anno 2020, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
4-ter. 16. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova con le seguenti: operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria, sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
   al comma 4, sostituire le parole: 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni con le seguenti: 22 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni.
4-ter. 300. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4-bis. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.
  4-ter. All'onere di cui al presente articolo valutato in 60 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4-quater.
  4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
4-ter. 1. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: pari a 11 milioni fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: valutato in 60 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018.
4-ter. 2. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo le parole: che abbiano dovuto sospendere l'attività aggiungere le seguenti: o abbiano subito danno.
4-ter. 8. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole: è riconosciuta, ai sensi del comma 3, una indennità una tantum pari a 15.000 euro con le seguenti: è riconosciuta, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un periodo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: pari a 11 milioni fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: valutato in 45 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018.
4-ter. 9. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole: pari a 15.000 con le seguenti: fino a 25.000.
4-ter. 10. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento).

  1. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell'area individuata ai sensi del comma 1, e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
  3. La medesima indennità di cui al comma 2 è corrisposta in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della area limitrofa individuata ai sensi del comma 1.
  4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-ter. 01. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento).

  1. Allo scopo di estendere le misure di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese operanti nell'area di cui al comma 1, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Alle aziende di cui al comma precedente non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-ter. 02. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Fatuzzo.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Indennità mensile a favore degli artigiani, dei commercianti e degli altri lavoratori autonomi).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, è riconosciuta, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-ter. 03. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Indennità mensile a favore dei lavoratori danneggiati dall'evento e sprovvisti di ammortizzatori sociali).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-ter. 04. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Alle aziende di cui al comma 1 non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-ter. 07. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Cassa integrazione in deroga).

  1. In relazione alle difficoltà economiche che si sono manifestate dal 14 agosto 2018 a causa della caduta del ponte Morandi, per le attività produttive nell'ambito di tutta la regione Liguria viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, così come già previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4-ter. 017. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 30.000.000 di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo:
   sostituire le parole da:
euro 500.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 1.000.000 di euro per l'anno 2018 e quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 45.
5. 3. Stumpo, Muroni, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e 30.000.000 di euro per il 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: 500.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 4. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 45 fino alla fine del comma con le seguenti: e a euro 23 milioni per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 45.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1:
   alinea, sostituire le parole: 63.305.300 euro con le seguenti: 86.305.300 euro;
   alla, lettera d):
    sostituire le parole: quanto a 32.505.300 euro con le seguenti: quanto a 55.505.300 euro;
    sostituire le parole: per 32.505.300 euro con le seguenti: per 55.505.300 euro.
5. 8. Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Gagliardi, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere la mobilità pubblica per i cittadini residenti nel comune di Genova la detrazione del costo degli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale, prevista dall'articolo 1 comma 28, lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è estesa all'anno 2019.
5. 9. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate da ulteriori stanziamenti a titolo di copertura dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 2.300.000 per l'anno 2019.
5. 10. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 20.000.000 con le seguenti: euro 40.000.000.
5. 12. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 20.000.000 con le seguenti: euro 30.000.000.
5. 13. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire denominato «Fondo per il sostegno al trasporto pubblico genovese nell'emergenza Ponte Morandi», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per assicurare il finanziamento di interventi volti ad assegnare gratuitamente abbonamenti al trasporto pubblico locale di linea in ogni forma ivi incluso il trasporto ferroviario per le tratte urbane, fino al completo ripristino della funzionalità delle infrastrutture di rete danneggiate dall'evento alle persone fisiche residenti o domiciliate nella zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché per concedere uno sconto pari al 50 per cento del costo dell'abbonamento, nel medesimo periodo temporale, ai soggetti residenti nel comune di Genova, per le medesime tratte urbane del trasporto di linea.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione, alle aziende di trasporto interessate, del ristoro delle somme equivalenti al valore dello sconto praticato sugli abbonamenti emessi, a valere sul fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Le società di trasporto pubblico locale applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fermo restando il ristoro previsto dal comma 2-ter.
  2-quinquies. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 17. Orlando, Braga, Pizzetti, Paita, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di procedere per via di urgenza all'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 2, le aziende di trasporto pubblico locale della regione Liguria possono procedere in deroga alle procedure ordinarie previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di tali mezzi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
5. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al Commissario è dato potere di richiedere che siano destinati a Genova mezzi già appaltati e in consegna ad altre aziende di TPL italiane.
5. 300. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: delle maggiori spese affrontate con le seguenti: dei maggiori costi affrontati.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 60 milioni di euro per l'anno 2019;
   secondo periodo, sostituire le parole: le tipologie di spesa ammesse con le seguenti: i maggiori costi ammessi.
5. 24. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: delle maggiori spese affrontate, con le seguenti: dei maggiori costi affrontati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: le tipologie di spesa ammesse con le seguenti: i maggiori costi ammessi.
5. 34. Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Mulè, Gagliardi, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: percorrenza di tratti autostradali aggiungere le seguenti: e stradali.
5. 22. Pastorino, Stumpo, Fornaro.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 60 milioni di euro per l'anno 2019.
5. 33. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Germanà, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
5. 21. Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In base a quanto disposto dall'articolo 11 le risorse erogate alle attività economiche danneggiate dall'evento ai sensi del presente articolo non costituiscono aiuti di Stato.
5. 19. Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria realizza un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Ai fini di cui al presente comma vengono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 25. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Per tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria deve realizzare un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Sono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019.
5. 26. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al fine di accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 27. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Per accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019.
5. 29. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 con le seguenti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. All'onere per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
5. 101. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: è concessa a titolo gratuito con le seguenti: può essere concessa;

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al fine di consentire l'effettuazione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui al comma 1, le Aziende di trasporto pubblico locale della Regione Liguria possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzione di autista in numero sufficiente a garantire i sopracitati servizi aggiuntivi, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  5-ter. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per gli anni 2018 e 2019 per 5.000.000 di euro da destinare ai finanziamenti delle attività di progettazione.
  5-quater. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo comunemente definita «fascia di rispetto di Prà», delimitata a monte della viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra Rio Branega e il Rio San Michele;
  5-quinquies. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziate a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5.000.000 di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e al ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione.
  5-sexies. Al fine di far fronte all'onere di cui ai commi da 5-ter a 5-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 43. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al fine di consentire l'effettuazione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui al comma 1, le Aziende di trasporto pubblico locale della Regione Liguria possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzione di autista in numero sufficiente a garantire i sopracitati servizi aggiuntivi, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  5-ter. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per gli anni 2018 e 2019 per 5.000.000 di euro da destinare ai finanziamenti delle attività di progettazione.
  5-quater. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo comunemente definita «fascia di rispetto di Prà», delimitata a monte della viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra Rio Branega e il Rio San Michele;
  5-quinquies. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziate a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5.000.000 di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e al ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione.
5. 42. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie nel limite di 5 milioni di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 57. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Bagnasco, Baldelli, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al fine di evitare il congestionamento nelle ore diurne dell'ordinaria viabilità urbana della città di Genova, alle aziende operanti a Genova nel cargo merci e quelle esercenti stazione marittima passeggeri che aderiscono ai CCNL Porti, Logistica e Trasporto ferroviario, per lo svolgimento delle attività di carico, scarico, trasporto e movimentazione delle merci stesse e dei passeggeri nelle ore serali e notturne, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato per l'imposta sul reddito delle società.
  5-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto, quale compensazione forfettaria per far fronte ai costi del lavoro straordinario e per incentivare lo smart working, alle imprese di cui al comma 5-bis che adottano nuovi modelli organizzativi come previsti dalle relative intese.
  5-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la stipula delle intese di cui al comma 5-ter e le modalità di applicazione del credito d'imposte.
5. 44. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
  2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*5. 09. Paita, Pizzetti, Braga, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
  2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*5. 015. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi).

  1. Al fine del buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, al fine di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità e le imprese in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile nell'individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, e alla stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative è istituito con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi strategici:
   a) per Osservatorio civico, si intende un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetica, sportiva, turistica, sanitaria, sociale, culturale ed economica.
   b) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui il Commissario straordinario acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi.
   c) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui vengono proposte, discusse e adottate le scelte di pianificazione urbanistiche, ambientali, energetiche, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione all'incentivazione del recupero, del riciclo e del riuso dei rifiuti da smaltire.
   d) nell'Osservatorio sono presenti oltre al Commissario straordinario, il Sindaco di Genova, o loro delegati, le municipalità e le imprese anche i rappresentanti dei cittadini colpiti dal crollo del ponte Morandi, le forze sociali, le associazioni ambientaliste e la società civile.
5. 08. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi).

  1. Al fine del buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, al fine di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova e il Commissario straordinario, in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile nell'individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, e alla stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative è istituito con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi strategici:
   a) per Osservatorio civico, si intende un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetica, sportiva, turistica, sanitaria, sociale, culturale ed economica.
   b) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui il Commissario straordinario acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi.
   c) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui vengono proposte, discusse e adottate le scelte di pianificazione urbanistiche, ambientali, energetiche, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione all'incentivazione del recupero, del riciclo e del riuso dei rifiuti da smaltire.
   d) nell'Osservatorio sono presenti oltre al Commissario straordinario e il Sindaco di Genova, o loro delegati, i rappresentanti dei cittadini colpiti dal crollo del ponte Morandi, le forze sociali, le associazioni ambientaliste e della società civile.
5. 07. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

ART. 6.
(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova).

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6. 1.
(Zona economica speciale).

  1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
*6. 01. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6. 1.
(Zona economica speciale).

  1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
*6. 03. Pastorino, Stumpo, Muroni.

ART. 6-bis.
(Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al pari delle Agenzie delle Dogane e dei monopoli anche per gli uffici periferici del Ministero della salute ubicati nel bacino portuale ed aeroportuale di Genova è data la possibilità di assunzioni a tempo determinato di 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva di dirigenti veterinari e 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva area II F1 (1 assistente di amministrazione e 3 assistenti di prevenzione) nel limite complessivo pari a euro 560.0 per gli anni 2018 e 2019. Tale personale è da adibire alle attività di profilassi internazionale su mezzi di trasporto, dedicato ai controlli veterinari in materia di sicurezza alimentare su merci provenienti da paesi terzi e destinate al mercato comunitario. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Per le stesse l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico, può assumere per la propria Sede di Genova, con contratti a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 110.000,00 per gli anni 2018/2019, tre ulteriori unità di personale da adibire ad attività di controllo sugli alimenti di origine animale e vegetale, al supporto tecnico/scientifico ed amministrativo per le azioni di difesa sanitaria e di sorveglianza epidemiologica gli uffici del Ministero della salute possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 1.700.000 per gli anni 2018 e 2019, fino a ulteriori 27 unità di personale da adibire alle attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
6-bis. 300. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Bagnasco, Baldelli, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 7.
(Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Zona economica speciale (ZES) – Porto e Retroporto di Genova).

  1. Al fine favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, le disposizioni di cui all'articolo 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) si applicano anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure, Novara, Mortara e Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente della regione Liguria sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.
7. 1. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: del Comune di Genova aggiungere le seguenti: e le aree retroportuali di interesse e sostegno per i processi produttivi portuali come individuati in corso d'opera
7. 4. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, dopo le parole: Novi San Bovo aggiungere le seguenti: Torino, Novara e Mortara.
7. 6. Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: Alessandria, aggiungere le seguenti: Torino, Novara, Tortona.
7. 7. Rotelli, Fidanza, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Trancassini, Meloni, Butti, Silvestroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché comprendente anche le attività logistiche ubicate nelle aree limitrofe del comune di Tortona e del comune di Pozzolo Formigaro e Vignole Borbera.
7. 305. Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Al comma 2, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari.
7. 17. Rossello, Mulè, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2, sostituire le parole da: le procedure semplificate fino a lettera a), con le seguenti: i benefici fiscali e le procedure semplificate di cui all'articolo 5.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 30 milioni di euro nel 2018, 36,25 milioni di euro nel 2019 e 155,2 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.»
7. 16. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. La Zona Logistica semplificata da istituirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui ai commi precedenti dovrà comprendere anche i territori portuali di Savona e la Spezia ed i relativi territori retro portuali.
7. 301. Paita, Orlando, Vazio, Rossello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. Nelle more dell'istituzione della Zona Logistica Semplificata ai sensi dell'articolo 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le procedure semplificate di cui al comma 2 si applicano anche ai porti di Savona, Vado Ligure, La Spezia ed al retroporto di Santo Stefano Magra.
7. 300. Paita, Orlando, Vazio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. Sino al termine dell'incarico al Commissario per l'emergenza di cui all'articolo 1, comma 2, è sospeso ogni intervento organizzativo nei confronti degli uffici dell'Agenzia delle Dogane con competenza sui territori indicati nel comma 1 del presente articolo. La sospensione cessa con il termine dell'emergenza, accertato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Commissario straordinario, e ha un termine massimo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 302. Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: in misura con le seguenti: fino alla misura.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
pari a con le seguenti: nel limite di;
   al comma 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019
7. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, comma 1, lettere g) e h), con le seguenti: utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 1.
7. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione.
  2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima frazionabili dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 1o gennaio al 31 luglio 2020.
  3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1o settembre 2018 – 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova.
  4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio.
7. 02. Paita, Pizzetti, Braga, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

ART. 8.
(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento).

  Al comma 1 sopprimere le parole:, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente:
    al comma 2, alinea:
     sopprimere le parole:
almeno pari al 25 per cento;
     sostituire le parole: al 30 settembre 2018, con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
     sopprimere le parole: nel Comune di Genova;
    al comma 4, sostituire la parola: 2018, con la seguente: 2019.
    al comma 5:
     dopo le parole:
per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: di 50 milioni per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020;
     aggiungere, in fine, le parole: nonché, per gli anni 2019 e 2020 mediante riduzione di 50 milioni l'anno del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    alla rubrica sopprimere la parola: urbana.
8. 2. Sozzani, Mulè, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 6. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Le imprese con le seguenti: Le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: alle imprese con le seguenti: alle categorie di cui al comma 2.
8. 4. Rossello, Mulè, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo alinea:
    sostituire le parole:
al 30 settembre 2018 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    sopprimere le parole: nel comune di Genova,.
*8. 5. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo alinea:
    sostituire le parole:
al 30 settembre 2018 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    sopprimere le parole: nel comune di Genova,.
*8. 8. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente,
    al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:
e per i due periodi di imposta successivi.
    sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede:
   a) fino a 20 milioni per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 45;
   b) fino a 30 milioni per il 2018 e 50 milioni per ciascun anno 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
8. 7. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018;
8. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 5, sostituire le parole da: 10 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 20 milioni di euro si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro a valere sull'articolo 45;
   b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 300. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 5, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020.
8. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Sopprimere il comma 6.
8. 19. Stumpo, Pastorino, Muroni.

ART. 9.
(Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale).

  Al comma 1, sostituire le parole da: la quota di riparto fino alla fine del comma con le seguenti: alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019.

  1.1. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona.
*9. 8. Orlando, Braga, Pizzetti, Paita, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1, sostituire le parole da: la quota di riparto del fondo fino alla fine del comma con le seguenti: alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019.

  1.1. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona.
*9. 13. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 2019 con le seguenti:, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 30 milioni di euro annui con le seguenti: 60 milioni di euro nel 2018, 80 milioni di euro nel 2019 e 80 milioni di euro nel 2020.
**9. 5. Mulè, Bagnasco, Sozzani, Cassinelli, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 2019 con le seguenti:, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 30 milioni di euro annui con le seguenti: 60 milioni di euro nel 2018, 80 milioni di euro nel 2019 e 80 milioni di euro nel 2020.
**9. 2. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 45 milioni.
9. 3. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.

  1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato.
*9. 03. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.

  1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato.
*9. 025. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Riduzione delle accise in favore delle imprese logistiche e portuali del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. A sostegno del mantenimento della competitività delle imprese logistiche e portuali alle accise sui prodotti energetici, per tutti i veicoli e le macchine industriali impegnate nella movimentazione e nel trasporto merci generati in porto ed in entrata ed uscita da esso è applicata una riduzione per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione e riconoscimento della riduzione di cui al comma 1.
9. 04. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.

  1. Per il mantenimento dei livelli di competitività delle imprese portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi 24 mesi, le accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale sono ridotte fino a concorrenza di una spesa annua di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità applicative della riduzione.
9. 026. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Esenzione IMU nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale).

  1. Gli effetti stabiliti dall'articolo 1, commi da 578 a 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 1o gennaio 2019 per le banchine e le aree, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie e i depositi, come indicati al comma 578, ed insistenti negli ambiti portuali amministrati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.
9. 027. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e saranno oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.
  3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica.
9. 017. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Misure compensative in favore delle imprese portuali).

  1. Al fine di favorire la compensazione degli ulteriori costi generati dall'emergenza e gravanti sulle imprese dell'autotrasporto impegnate nella vezione dei volumi generati dal porto, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 nei porti del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, riferite al periodo compreso tra il mese di agosto 2018 e il mese di agosto 2020, sono nella disponibilità della medesima Autorità di sistema portuale, nel limite di 6 milioni di euro annui.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono indicate le imprese beneficiarie e definiti i criteri e le modalità di compensazione.
  3. Alle misure di cui al presente articolo, in considerazione del loro carattere meramente compensativo, non si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 010. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Tassa di ancoraggio).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui all'articolo 1 e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.
  2. A far data dall'entrata in vigore della presente disposizione all'Autorità portuale di cui al comma 1 è riconosciuto, a titolo compensativo per il mancato gettito, l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità per l'erogazione della misura compensativa di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
9. 012. Cassinelli, Gagliardi, Bagnasco, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

ART. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sono oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.
  3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica.
9-bis. 300. Orlando, Paita, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Misure urgenti per la sede dell'Autorità portuale LMO).

  1. Per gli interventi di ripristino e per assicurare, comunque, la piena funzionalità della sede dell'Autorità di Sistema Portuale MLO presso la città di Savona nonché per supportare l'attività portuale, è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 8 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-bis. 0300. Vazio, Paita, Pizzetti, Braga, Orlando.

ART. 9-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di rimediare agli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi e alla conseguente situazione di difficoltà, nonché per evitare un grave pregiudizio all'operatività del sistema portuale, con specifico riferimento al porto di Genova, per i lavoratori della locale compagnia portuale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata a finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa.
9-ter. 300. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rossello, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 10.
(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria.
10. 300. Traversi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione presso il Tribunale di Genova di una sezione specializzata e competente sulle controversie relative al crollo del Viadotto Polcevera avvenuto in data 14 agosto 2018).

  1. Al fine di agevolare il lavoro di indagine e l'attività processuale legati al crollo del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto in data 14 agosto 2018, è istituita presso il Tribunale di Genova, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi della dotazione organica, una sezione specializzata e competente in materia di diritti dei soggetti danneggiati dall'evento.
  2. La sezione specializzata di cui al presente articolo è competente per le controversie promosse da tutti i soggetti danneggiati dal crollo del Viadotto Polcevera per il riconoscimento dei loro diritti, nei confronti dei responsabili dell'evento.
  3. I giudici che compongono le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze.
  4. In tutte le controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile.
10. 01. Pastorino, Stumpo, Muroni.

ART. 11.
(Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze).

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani).

  1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.
  2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1, comma 5.
  3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.
  4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.
  5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati 3.600.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
11. 01. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani).

  1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2014 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1 comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.
  2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1 comma 5.
  3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.
  4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.
  5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati Euro 3.600.000 per le progettazioni ed euro 5 milioni per l'acquisizione delle aree necessarie.
  6. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 010. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani).

  1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario straordinario istituisce all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un tavolo dedicato e finalizzato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.
  2. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, devono essere oggetto di progetti approvati dal Commissario straordinario, sentiti i soggetti competenti.
  3. Gli assetti delle aree interessate, ai fini del presente articolo saranno definiti, anche attraverso percorsi partecipativi e/o concorsuali da parte dei cittadini interessati.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono stanziati 3.000.000 di euro per le progettazioni e 5.000.000 di euro per l'acquisizione delle aree eventualmente necessarie.
11. 011. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure per la città di Genova).

  1. Al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria.
  2. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione delle prestazioni di cui al comma 1.
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è stabilità la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia.
11. 02. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure per la città di Genova).

  1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della Casa della Salute.
  2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. 04. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 12.
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).

  Sopprimerlo.
12. 300. Toccafondi, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
   medesimo periodo:
    sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
    sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova;
   secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;
   sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 9:
    sopprimere la lettera
a);
    lettera b), sopprimere le parole da: nel limite fino alla fine della lettera;
    sopprimere il comma 11;
    al comma 12, sopprimere le parole da:
in aggiunta fino a ANSF;
    al comma 19, sopprimere le parole da: Fino all'adozione fino alla fine del comma;
    alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  All'articolo 13, comma 1, alinea, sostituire le parole: il Ministero delle infrastrutture e trasporti con le seguenti: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
12. 2. Fragomeli, Cantini, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    medesimo periodo, sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
    secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;
   al comma 2:
    sopprimere il primo periodo;
    al secondo periodo, sopprimere le parole:
è dotata di personalità giuridica e;
    sopprimere i commi 3, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies;
   al comma 7:
    al primo periodo sostituire le parole da:
ferma restando fino alla fine del periodo con le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.;
    all'ottavo periodo, sostituire le parole: all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile con le seguenti al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile.;
    al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: due distinte fino a nuove competenze con le seguenti: una distinta articolazione competente ad esercitare la nuova competenza;
    al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: regolamento di cui al;
    sopprimere il comma 11;
   al comma 12, sopprimere le parole da:
, in aggiunta fino a dell'ANSF.;
   al comma 14, sostituire la parola:
ANSFISA con la seguente: ANSISA
   al comma 17, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.;
   al comma 19, sopprimere le parole da:
Fino all'adozione fino alla fine del comma.;
   sopprimere il comma 20;
   al comma 21, sopprimere le parole:
testo unico di cui al;
   sopprimere il comma 23.
   alla rubrica, sopprimere le parole:
delle ferrovie e
12. 1. Toccafondi, Tasso, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    medesimo periodo, sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
    al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;
    al comma 2, sopprimere il primo periodo
   sopprimere il comma 3
   al comma 4-
bis, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni e sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma
   sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies
   al comma 9:
    lettera
a), sopprimere le parole da: attraverso la previsione fino alla fine della lettera
    lettera
b), sostituire le parole: 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici con le seguenti: 131 unità, di cui 8 di livello dirigenziale non generale e un ufficio
   al comma 12, sopprimere le parole:, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF,
   al comma 14, sostituire la parola: ANSFISA con la seguente: ANSISA
   al comma 15, sostituire le parole da: 141 unità di personale fino a: 2020 con le seguenti: 122 unità di personale e 8 dirigenti nel corso dell'anno 2019
   al comma 18, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo
   sopprimere il comma 20
   sopprimere il comma 23
   alla rubrica, sopprimere le parole:
delle ferrovie e
   dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis(Funzioni dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie) – 1. All'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono trasferite le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 346. A tal fine, l'Agenzia con proprio decreto disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, in quanto applicabili, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.
12. 302. Bergamini, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Germanà, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:
ferroviario nazionale e;
   alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e.
12. 4. Cantini, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova.
12. 9. Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: e in Genova.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: con possibilità di aggiungere la seguente: ulteriori.
12. 10. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le parole:, di cui una a Genova.
12. 400. Le Commissioni.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'Agenzia, limitatamente ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avrà sede a Genova presso la Regione Liguria.
12. 12. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti, Silvestroni.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), anche se trasferite alla neo istituita Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), continuano a svolgersi prevalentemente nelle attuali sedi.
12. 16. Speranza, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere la parola: minimi.
12. 308. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Al comma 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: minimi di sicurezza con le seguenti: di sicurezza in riferimento ai migliori standard europei.
12. 307. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: nonché i profili tariffari fino alla fine del comma.
12. 303. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 4-quinquies, capoverso, sostituire la parola: 2020 con la seguente: 2019.
12. 304. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Mulè.

  Al comma 4-quinquies, capoverso, sostituire le parole: 1o marzo 2020 con le seguenti: 1o giugno 2019.
12. 304.(Testo modificato nel corso della seduta) Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Mulè.
(Approvato)

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
*12. 21. Pella, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Fiorini, Prestigiacomo.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
*12. 22. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei;

  Conseguentemente, al comma 7:
   al quarto periodo, sostituire le parole:
Metà dei con la seguente: Due;
   al quinto periodo, sostituire le parole: I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono con le seguenti: Un componente è scelto tra i dirigenti dell'agenzia e non percepisce;
   dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997.
12. 25. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 6, lettera b), dopo le parole: quattro membri aggiungere le seguenti: di cui tre espressione della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province e dell'ANCI.
12. 29. Fragomeli.

  Al comma 7, sesto periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti ovunque ricorrano aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza delle Regioni.
12. 30. Fragomeli.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, lettera b), le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
   2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020».
12. 58. Enrico Borghi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, lettera b), le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
   2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
12. 61. Enrico Borghi, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).

  1. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;»

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
12. 0305. Capitanio, Maccanti, Lucchini, Gusmeroli, Benvenuto, Donina, Giacometti, Morelli, Boldi, Fogliani, Tombolato, Zordan, Cecchetti, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).

  Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;».
12. 0306. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 13.
(Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: e con sede operativa in Genova.
13. 1. Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: in tempo reale con la seguente: trimestralmente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma.
*13. 4. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: in tempo reale con la seguente: trimestralmente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma.
*13. 6. Pella, Mulè, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Ruffino, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in materia di trasporti eccezionali).

  1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge provvede ad individuare, d'intesa con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, i percorsi accessibili su tutta la rete nazionale, per il transito dei trasporti eccezionali.
  2. L'Agenzia provvede alla individuazione dei percorsi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'AINOP di cui all'articolo 13 della presente legge.
  3. La mappa dei percorsi accessibili di cui al comma 1 è aggiornata annualmente entro il 31 dicembre.
  4. L'Agenzia a partire dal 1o gennaio 2019 diventa il soggetto di coordinamento unico per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i trasporti eccezionali.
13. 01. Fragomeli, Carnevali.

ART. 14.
(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con apposito decreto inserire le seguenti: da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo la parola: adotta inserire le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 2. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è reso pubblico l'elenco delle infrastrutture critiche europee insistenti sul territorio nazionale di cui alla direttiva 2008/114/CE, recepita dal decreto legislativo n. 61 del 2011, con particolare riguardo a quelle concernenti il settore dei trasporti e della viabilità. L'elenco è conseguentemente pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
  3-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP), di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo 61 del 2011, provvede all'aggiornamento dell'elenco delle citate infrastrutture critiche, anche in coordinamento con le disposizioni di cui al presente articolo, nonché con le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13. Il nucleo interministeriale situazione e pianificazione provvede annualmente ad aggiornare e rendere pubblico l'elenco delle infrastrutture critiche europee insistenti sul territorio nazionale.
14. 300. D'Ettore, Mugnai, Cortelazzo, Sozzani, Baldelli, Mulè, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 16.
(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale).

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).
*16. 301. Gariglio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).
*16. 305. Fidanza, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti, Zucconi, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera a-ter), dopo le parole: con la previsione di soglie di esenzione aggiungere le seguenti: che tengano conto della dimensione del fatturato.
16. 400. Le Commissioni.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1.
16. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 2, dopo le parole: A24 e A25, aggiungere le seguenti: l'autorizzazione di spesa

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, dopo le parole:
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere le seguenti: relativa al contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi Spa, è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 e di 142 milioni di euro per l'anno 2019 e;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
16. 2. Martino, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 è subordinata alla previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a carico della società concessionaria Strade dei Parchi SPA dello stato di attuazione degli investimenti contenuti nella proposta di Piano economico finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030,.
16. 3. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 16-bis.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Con riguardo alla realizzazione delle opere volte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e 2019 in favore della Regione Lombardia.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16-bis. 0303. Mandelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Baldelli, Saccani Jotti, Rossello, Della Frera, Gregorio Fontana.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.
(Contributo straordinario in favore della regione Lombardia).

  1. In riferimento alla realizzazione delle opere per il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda a sostegno dell'azione di rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza, è autorizzato un finanziamento straordinario in favore della Regione Lombardia pari a 1 milione di euro.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 207.
16-bis. 05. Carnevali, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. A seguito della chiusura totale, su richiesta di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e i conseguenti dei disagi ai residenti dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al medesimo ponte, alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari, con sede operativa nei territori dei Comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, che nel periodo tra il 15 settembre 2018 e la riapertura al traffico del suddetto Ponte, abbiano registrato un decremento del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta a domanda, una somma pari al 100 per cento del predetto decremento.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16-bis. 0302. Mandelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Baldelli, Saccani Jotti, Rossello, Della Frera, Gregorio Fontana.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Alle imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte di San Michele sull'Adda e che dimostrino entro il prossimo 31 dicembre 2018 di aver subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuta a domanda una somma a compensazione nel limite massimo di 50 mila euro.
  2. Il fondo costituito per le misure di cui al comma 1 è pari a 2 milioni di euro
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 207.
16-bis. 06. Carnevali, Fragomeli.

ART. 17.
(Ambito di applicazione e Commissario straordinario).

  Al comma 3, dopo le parole: trasformazione urbana, aggiungere le seguenti: che non siano lesivi dell'identità e della vitalità dei centri e dei nuclei storici.
17. 301. Benedetti.

  Al comma 3, sostituire le parole: finalizzati anche con la seguente: finalizzati.
17. 302. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 3, sostituire la parola: riduzione con la seguente: rimozione
17. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

ART. 18.
(Funzioni del Commissario straordinario).

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*18. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*18. 301. Benedetti.

  Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: interventi edilizi aggiungere le seguenti: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 4 dell'articolo 23.
18. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
   f-quater) provvede a rendere pubbliche, anche attraverso internet, le modalità di accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigenti in materia di ecobonus e sismabonus.
18. 3. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

ART. 20.
(Ricostruzione privata).

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: delocalizzazione, aggiungere le seguenti:, quando questa non sia lesiva dell'identità e della vitalità dei centri e dei nuclei storici,
20. 301. Benedetti.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: danno effettivamente subito aggiungere le seguenti: e in assenza di istanze previste all'articolo 25, comma 1. In caso di istanze previste all'articolo 25, comma 1, i contributi possono essere erogati fino al 50 per cento delle spese occorrenti per immobili di edilizia abitativa e non sono erogabili per immobili di lusso e attività produttive.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, alinea, dopo le parole: dell'articolo 18, comma 2, aggiungere le seguenti: e delle soglie previste per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a).
20. 300. Gallo, Sarli, Sportiello

ART. 21.
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: crisi sismica, aggiungere le seguenti: previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*21. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: crisi sismica, aggiungere le seguenti: previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*21. 302. Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che prevedono l'adeguamento sismico, sono aggiunte le seguenti: , nel pieno rispetto dell'impianto originario dell'edificio.
21. 301. Benedetti.

  Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole: , nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.
*21. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole:, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.
*21. 303. Benedetti.

  Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole: con provvedimento definitivo in relazione al quale sono stati già esperiti infruttuosamente i rimedi giurisdizionali.
21. 304. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

ART. 22.

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, aggiungere le seguenti: e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*22. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, aggiungere le seguenti: e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*22. 300. Benedetti.

ART. 23.
(Interventi di immediata esecuzione).

  Sopprimere il comma 2.
23. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e verifica l'avvenuta effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessione dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086.
*23. 2. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: e verifica l'avvenuta effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985, così come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessione dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086.
*23. 300. Benedetti.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emessi i relativi ordini di demolizione, aggiungere le parole: se non oggetto di impugnativa giurisdizionale.
23. 301. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

ART. 25.
(Definizione delle procedure di condono).

  Sopprimerlo.
*25. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Sopprimerlo.
*25. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. Per la redazione, l'approvazione e la messa in esecuzione di un piano urbanistico generale basato su una programmazione strategica dell'isola d'Ischia che tenga conto del costruito fino alla data del 31 dicembre 2003, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è costituita una apposita Cabina di Regia diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri che può delegare il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, e composta dal Ministro per il Sud o suo delegato, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o suo delegato, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o suo delegato; dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o suo delegato; dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato; dai sindaci dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana o loro delegati. La Cabina di Regia può chiedere la partecipazione dei responsabili dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale, dell'Agenzia Nazionale Invitalia, dell'Agenzia regionale Sviluppo Campania.
  2. La segreteria tecnica della Cabina di Regia è affidata alla struttura commissariale. L'istituzione e il funzionamento della Cabina di Regia non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.
25. 9. Rostan, Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo:
    sostituire le parole:
delle predette istanze di condono con le seguenti: delle istanze di condono edilizio non ancora definite;
    sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del periodo, con le seguenti: tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le compatibilità dei volumi realizzati nelle aree sottoposte a vincoli di tutela sono verificate nell'ambito della pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da redigere e approvarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito dei poteri conferiti con decreto di cui all'articolo 17, comma 2, al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Armeno e Forio, al quale le strutture periferiche del Ministero dei beni culturali e quelle dell'autorità di bacino regionale della Campania conferiranno ogni necessario supporto.
25. 301. Sgarbi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 1-
bis, con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.
   al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
25. 302. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano, esclusivamente, le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto.
25. 308. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.
*25. 3. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.
*25. 307. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: trovano esclusiva fino alla fine del comma, le seguenti: si applicano esclusivamente le disposizioni di legge inerenti la data di presentazione della domanda.
25. 4. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.
25. 303. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1-bis, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: le medesime procedure con le seguenti: le procedure di cui al comma 1.
25. 305. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: previo rilascio fino alla fine del comma, con le seguenti: con provvedimento di archiviazione dichiarativo della inammissibilità laddove l'immobile sia acquisito di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In tale caso, il commissario dichiara inammissibile l'istanza di contributo senza procedere alla previa comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
25. 309. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: favorevole.
25. 102. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da rendere ai dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per tutte le tipologie di opere abusive contemplate dall'allegato 1 del citato decreto-legge 269 del 2003, laddove insistenti su aree vincolate.
25. 304. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*25. 5. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*25. 310. Benedetti.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
25. 311. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. 312. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le compatibilità dei volumi realizzati nelle aree sottoposte a vincoli di tutela sono verificate nell'ambito della pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da redigere e approvarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei poteri conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 17. Il Commissario straordinario si avvale, per il supporto alle attività di cui al presente comma, del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
25. 313. Gallo, Sarli, Sportiello, Troiano.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché alla preventiva verifica che l'immobile oggetto di condono ai sensi del presente articolo risulti conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza sismica e idrogeologica.
25. 8. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
25. 314. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio e mappatura delle abitazioni sfitte).

  1. Al fine di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia, la regione Campania, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine, è istituito, presso il Commissario straordinario, l'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato «Osservatorio».
  2. Con delibera del Commissario straordinario, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.
  3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
   a) promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture – uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;
   b) provvedere al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi;
   c) promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi;
   d) provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;
   e) provvedere alla stesura di una relazione annuale, con particolare riferimento ai dati sull'abusivismo edilizio e sull'abbattimento degli edifici abusivi;
   f) provvedere alla realizzazione di una mappatura del patrimonio abitativo non affittato in modo da poter conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia.

  4. L'Osservatorio è presieduto dal Commissario straordinario, o da un suo delegato, ed è composto:
   a) dai sindaci, o da un loro delegato, dei comuni dell'isola di Ischia;
   b) da un rappresentante della regione Campania;
   c) da un rappresentante della Polizia di Stato:
   d) da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
   e) da un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;
   f) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale delle strutture del Commissario straordinario.
  6. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.
25. 01. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

ART. 26.
(Ricostruzione pubblica).

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, per importi inferiori fino alla fine del comma.
26. 300. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: professionisti con le seguenti: soggetti di cui all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
26. 301. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

ART. 34.
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria).

  Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.
34. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 37.
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
37. 32. De Micheli, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera 00a), si provvede mediante riduzione di 80 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
37. 302. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b-ter) e c-quater)
37. 303. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”, di seguito “Ufficio speciale per la ricostruzione”. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.».
37. 34. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Nei confronti del personale individuato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esami, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 3-sexies dell'articolo 50-bis. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 50.».
37. 36. Verini, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).
*37. 300. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter)
*37. 304. Nevi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
37. 11. Morgoni, Pezzopane, Verini, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, sostituire la lettera c-bis), con la seguente:
   c-bis) all'articolo 15 il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
  «3-bis. Per gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro di lavori, i soggetti attuatori presentano presso i competenti Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del presente decreto i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto. I professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. I lavori di cui al presente comma sono affidati a imprese che risultino iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.
  L'elenco delle chiese su cui saranno autorizzati tali interventi è individuato dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della CEI e il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo. Con la medesima ordinanza commissariale sono stabilite le modalità procedurali di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  Fino all'adozione dell'ordinanza commissariale di cui al periodo precedente trovano applicazione, in quanto compatibili, le modalità procedurali stabilite con le ordinanze commissariali n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017.
  3-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana e sulla base dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la struttura commissariale con decreto del Commissario straordinario di Governo n. 214 del 29 agosto 2018, vengono definite procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro di lavori e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
37. 46. De Micheli, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente:
   c-ter. 1) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: «per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
37. 50. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: «entro il 31 gennaio 2019» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»
37. 75. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50, comma 3, la lettera a), è sostituita con la seguente: «Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese.»
37. 57. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, De Micheli.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018», sono aggiunte le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», sono sostituite con le seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   2) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
   4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
37. 58. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3» e le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019»;
   2) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»
   3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3»
37. 308. Baldelli, Cortelazzo, Nevi, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50-bis, comma 1, le parole: «gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite con le seguenti: «gli stessi possono confermare il personale precedentemente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto già formato e quindi pronto ad operare e possono assumere con le stesse modalità, ulteriore personale attingendo da speciali albi costituiti presso gli ordini professionali che si occuperanno della formazione specifica dei loro iscritti»
37. 305. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50-bis, comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2019».
37. 59. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies)
all'articolo 50-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. I comuni compresi negli allegati 1 e 2 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti».
37. 306. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.
(Affidamento dei servizi a società in house providing).

  1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.
  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.
  3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.»
37. 60. Verini, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore, è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la scadenza del termine della gestione straordinaria.
  1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, si provvede mediante riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37. 307. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e ai comuni di cui agli» sono sostituite con le seguenti: «e alle province aventi un comune all'interno degli»;
   b) le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»
37. 301. Colletti, Grippa, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «e ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «entro 30 chilometri di distanza dai comuni»;
   b) le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»
37. 309. Colletti, Grippa, Torto, Del Grosso.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
37. 018. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
37. 019. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, primo comma, lettera f) e 3, primo comma, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi l) ed m) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018.
37. 020. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, De Micheli, De Micheli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).

  1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «nel 2018» sono inserite le seguenti: «e nel 2019».
  3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37. 021. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «nel 2018» sono inserite le seguenti: «e nel 2019».
  3. Eventuali residui attivi e risorse residue esistenti alla predetta data potranno essere utilizzati dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
37. 022. Pentangelo, Carfagna, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Cosimo Sibilia, Germanà.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il personale, individuato ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato con validità al 31 dicembre 2018 è prorogato al 31 dicembre 2019.
37. 023. Trancassini, Fidanza, Rotelli, Foti, Lollobrigida, Meloni, Butti, Acquaroli, Prisco, Silvestroni.

ART. 38.
(Rimodulazione delle funzioni commissariali).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
38. 2. Trancassini, Fidanza, Rotelli, Foti, Lollobrigida, Butti, Acquaroli, Prisco, Silvestroni.

ART. 39.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e intestati con le seguenti: o intestati.

  Conseguentemente:
   al comma 5, sostituire le parole: sono versati con le seguenti: possono essere versati;
   sopprimere il comma 6.
39. 1. Anna Lisa Baroni, Baldelli, Fiorini, Vietina, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e intestati con le seguenti: o intestati.
39. 2. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis. (Sisma de L'Aquila 2009 – interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi).

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 08. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis. (Sisma de L'Aquila 2009 – interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi).
  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017.
*39. 03. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
39. 04. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assunzione personale aree terremotate).

  1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

  Conseguentemente, sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 06. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assunzione personale aree terremotate).

  1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

  Conseguentemente, sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 0350. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila).

  1. Al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza di personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che sta creando gravi rallentamenti alla ricostruzione pubblica nei territori colpiti dall'evento sismico del 2009, è istituita una task force dedicata. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione di un bando per il reperimento di personale presso altre amministrazioni da trasferire in missione al Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila per un periodo di tempo limitato allo sblocco dei progetti e delle gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 15 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 07. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila).

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.
39. 09. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 010. Martino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 012. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Conferenza permanente).

  1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato «Conferenza permanente». Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, detto organo è istituito e sono adottate le disposizioni relative alla sua composizione e al suo funzionamento.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 017. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009).

  1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
39. 019. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 082. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 0351. Pezzopane, D'Alessandro, Pini, Rossi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

   1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 successive modificazioni e integrazioni e ciò conside- rando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.
39. 013. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012).

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
39. 081. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Risorse per le spese di funzionamento).

  1. L'articolo 1, comma 758, della legge n. 205 del 2017 è sostituito dal seguente:
  «Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
39. 021. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44 del citato decreto-legge n. 148, del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
39. 022. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 759, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
39. 024. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili).

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
39. 027. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga dell'autorizzazione per l'assunzione del personale).

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017,2018, 2019 e 2020».
39. 030. Rossi, Pezzopane, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

  Art. 39-bis. – (Posticipo della ripresa dell'attività di riscossione) – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2021».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro annui, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
39. 071. Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga al riconoscimento degli straordinari del personale degli Enti locali).

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
39. 069. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella, Pini, Rossi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

  Art. 39-bis. – (Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici) – 1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
39. 072. Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020,».
39. 073. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
39. 074. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente: «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
39. 085. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).

  1. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 076. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione in favore delle utenze di immobili oggetto di ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero).

  1. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dall'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, in favore delle utenze di immobili inagibili ubicati nel cratere.».
39. 097. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente:

  «Art. 3-bis. – (Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016) – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
39. 084. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.
  3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne.
39. 018. D'Alessandro, Pezzopane.

ART. 39-ter.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).

  Sopprimerlo.
*39-ter. 300. Braga, Orlando, Morassut.

  Sopprimerlo.
*39-ter. 301. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

ART. 40.
(Cabina di regia Strategia Italia).

  Sopprimerlo.
40. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: monitoraggio delle opere pubbliche, aggiungere le seguenti: ivi incluse le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3.
40. 2. Baldelli, Casino, Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Sozzani, Bergamini, Polidori, Nevi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie).

  1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.
  2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
40. 010. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misura urgente in materia di infrastruttura stradale).

  1. Al fine di consentire la più rapida ricostruzione del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari e collega i comuni di Capoterra e Pula, crollato dopo l'alluvione del 10 ottobre scorso, e per consentire il conseguente ripristino della relativa viabilità, sono stanziati a favore della regione Sardegna e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 10 milioni di euro per il 2018.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 015. Pittalis.

ART. 41.
(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura.
41. 303. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fatta eccezione con le seguenti: in aggiunta.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: per i quali.
41. 300. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ≤1.000 (mg/kg tal quale) con le seguenti: ≤500 (mg/kg tal quale).
41. 301. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Cromo VI aggiungere le seguenti: sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: Cromo VI < 2 (mg/kg SS) aggiungere le seguenti: sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) < 1 (μg/kg SS).
41. 305. Benedetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le concentrazioni massime dei metalli pesanti di cui all'allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 vengono così modificate: Cadmio 5 (mg/kg SS), mercurio 3 (mg/kg SS), nichel 150 (mg/kg SS), piombo 200 (mg/kgSS), rame 600 (mg/kg SS) zinco 1700 (mg/kg SS).
41. 103. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 31 gennaio 2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad adottare una nuova disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva UE 2018/850.
41. 2. Braga, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare incarica un Ente Pubblico di Ricerca altamente qualificato della messa a punto di un nuovo metodo analitico ufficiale, specifico per gli idrocarburi di origine minerale C 10 – C40, nonché di uno studio sulle concentrazioni di tali composti, riscontrabili con il nuovo metodo in campioni rappresentativi delle realtà nazionali.
41. 304. Benedetti.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1».
41. 0300. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

ART. 42.
(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici).

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
  2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
  4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
  5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*42. 01. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
  2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
  4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
  5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*42. 08. Pella, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Fiorini, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure per incentivare interventi di valutazione sulla staticità degli edifici e prevenzione del rischio sismico).

  1. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
  «1-octies. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati e “A” e “B” al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di un tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con “metodo convenzionale” e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con “metodo semplificato”».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42. 03. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

ART. 44.
(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e della Regione interessata aggiungere le seguenti: nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
44. 300. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: qualora l'azienda abbia cessato o cessi con le seguenti: qualora le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari abbiano cessato o cessino.
44. 302. Cassinelli, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Gagliardi, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rossello, Rosso, Ruffino, Zanella, Bagnasco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta entro il 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
44. 2. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
44. 1. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.
44. 3. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è concesso, con medesima durata massima e con medesime modalità, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria effettuati nel periodo intercorrente tra il 1o giugno 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. La misura di integrazione salariale decorre dalla data di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.
  1-ter. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale di cui al comma 1-bis, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il predetto periodo.
  1-quater. Per i soli casi di cui al comma 1-bis, è riconosciuta, a domanda, l'esenzione dal versamento della somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater quantificati in 18 milioni di euro per il 2018 e 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola crisi aggiungere le seguenti: e in fallimento.
44. 301. Giacometto, Porchietto, Zangrillo, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Cassinelli, Gagliardi, Germanà, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella, Lepri.

ART. 44-ter.
(Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni).

  Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, sostituire le parole: dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti con le seguenti: dei soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
44-ter. 300. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

ART. 45.
(Norma di copertura).

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 con le seguenti: a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire le parole: a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 con le seguenti: a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000;
45. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)