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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 25 ottobre 2018

TESTO AGGIORNATO AL 26 OTTOBRE 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 ottobre 2018.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Boldrini, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ciprini, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frassinetti, Fugatti, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Pella, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Boldrini, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ciprini, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frassinetti, Fugatti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Pella, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 ottobre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SERRACCHIANI: «Rideterminazione della prestazione assistenziale in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale o degli eredi per gli anni 2019 e 2020 nonché integrazione delle prestazioni erogate negli anni dal 2015 al 2018» (1296);
   SERRACCHIANI: «Disposizioni concernenti i benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto e i termini per l'accesso ai medesimi benefìci» (1297);
   DELRIO ed altri: «Istituzione di conti individuali vincolati in favore dei giovani per la promozione dell'autonomia finanziaria nell'accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e sociale» (1298);
   LAPIA ed altri: «Disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità ed economicità della spesa sanitaria» (1299);
   BUTTI: «Modifiche all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e introduzione dell'articolo 8-bis del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di regime tributario speciale in favore dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia» (1300);
   MELONI ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari» (1301).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 24 ottobre 2018 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 510. – Senatori GIARRUSSO ed altri: «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso» (approvata dal Senato) (1302).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Istituzione del servizio civile o militare obbligatorio» (1196), Parere delle Commissioni V, VIII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale nell'anno 2017 e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti (Doc. LXIV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società generale di informatica (SOGEI Spa), per l'esercizio 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 73).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 ottobre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (COM(2018) 710 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 710 final – Annex);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2018) 711 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N. 109, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE (A.C. 1209-A)

A.C. 1209-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1209-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  all'articolo 5, comma 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: è concessa a titolo gratuito con le seguenti: può essere concessa;
   aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 7:
   al comma 2-bis, le parole: in misura sono sostituite dalle seguenti: fino alla misura e le parole: pari a sono sostituite dalle seguenti: nel limite di;
   al comma 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019.

  All'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018;.

  All'articolo 16, comma 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1.

  All'articolo 34, comma 1, sopprimere il quinto periodo.

  All'articolo 45, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a) sostituire le parole: a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 con le seguenti: a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000;
   alla lettera f) sostituire le parole: a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 con le seguenti: a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000;.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.26, 1.31, 1.33, 1.49, 1.51, 1-bis.3, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.300, 1-bis.301, 1-ter.10, 2.13, 2.16, 2.22, 2.300, 2.301, 2.302, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.18, 4.20, 4.25, 4.26, 4.27, 4.103, 4.105, 4.301, 4-bis.303, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-ter.9, 4-ter.16, 4-ter.300, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.17. 5.19, 5.21, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.29, 5.33, 5.42, 5.43, 5.44, 5.57, 5.101, 5.300, 6-bis.300, 7.1, 7.16, 8.2, 8.7, 8.18, 8.19, 8.300, 9.2, 9.3, 9.5, 9.8, 9.13, 9-ter.300 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 4.013, 4-ter.01, 4-ter.02, 4-ter.03, 4-ter.04, 4-ter.07, 4-ter.017, 5.01, 5.07, 5.08, 5.09, 5.015, 5.0300, 6.01, 6.03, 7.02, 9.03, 9.04, 9.010, 9.012, 9.025, 9.026, 9.027, 9-bis.0300, 10.01, 11.01, 11.02, 11.04, 11.010, 11.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1209-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

Art. 1.
(Commissario straordinario per la ricostruzione).

  1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.
  2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui 19 unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il Commissario straordinario provvede a rimborsare alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale, restando a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico accessorio. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.
  3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.
  5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more di tali attività, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree da adibire a cantiere delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
  7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

Art. 2.
(Disposizioni concernenti il personale
degli enti territoriali).

  1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 250 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
  3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.
  4. La contabilità speciale di cui all'ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, è integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 3.
(Misure in materia fiscale).

  1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
  2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.
  4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.
  5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Art. 4.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 539 del 20 agosto 2018, di seguito Commissario delegato, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità).

  1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilità cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati nonché per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalità provvede la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45 e quanto a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti « de minimis». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 45.
  4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è differito al 31 dicembre 2019.
  5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell'evento, lo stesso Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

Art. 6.
(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici
nel porto di Genova).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova è assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via d'urgenza, all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo secondo il principio di prossimità, all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

Art. 7.
(Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento).

  1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure.
  2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Art. 8.
(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento).

  1. Nel territorio della Città metropolitana di Genova è istituita una zona franca il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell'attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefìci di cui agli articoli 3 e 4:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.
  5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 45.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 9.
(Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale).

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della predetta Autorità di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

Art. 10.
(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale).

  1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo.
  3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 11.
(Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze).

  1. Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'articolo 1203, primo comma, n. 5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

Capo II
SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Art. 12.
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).

  1. È istituita, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto.
  3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
  4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
   a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
   b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
   c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
   d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
   e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

  5. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 4, lettere a) e c), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.
  6. Sono organi dell'Agenzia:
   a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;
   b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
   c) il collegio dei revisori dei conti.

  7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
  8. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca princìpi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
  9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
   a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;
   b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
   c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
  11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal CCNL di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.
  12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.
  13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
  14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.
  15. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
  16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.
  17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13.
  18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.
  19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 9 e 10 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
  20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA).
  21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
  23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogato.

Art. 13.
(Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP).

  1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito – AINOP, formato dalle seguenti sezioni:
   a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
   b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
   c) strade – archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
   d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
   e) aeroporti;
   f) dighe e acquedotti;
   g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
   h) porti e infrastrutture portuali;
   i) edilizia pubblica.

  2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
   a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
   b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
   c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;
   d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
   e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;
   f) i finanziamenti;
   g) lo stato dei lavori;
   h) la documentazione fotografica aggiornata;
   i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
   l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

  3. Sulla base del principio di unicità dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i dati e le informazioni di cui al presente articolo già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi.
  4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.
  6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo operano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilità con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione ed è e consultabile anche in formato open data, con le modalità definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera.
  8. L'AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità dei medesimi.
  9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalità idonee a consentire i citati lavori di istruttoria.
  10. Per le spese derivanti dalle previsioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Art. 14.
(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare a quelle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto e che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.
  2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.
  3. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.
  4. Nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonché le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 15.
(Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

  1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal presente decreto, garantendo, altresì, l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, presso il predetto Ministero, di 110 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
   a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario;
   b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato.

Art. 16.
(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale).

  1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti: «nonché per quelle di cui all'articolo 43, comma 1»;
   b) all'articolo 43, comma 1, le parole «sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»;
   c) all'articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa.».

  2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole «l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l'anno 2019»;
   c) le parole «58 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»;
   d) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Il CIPE provvede alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazioni per interventi già programmati nell'ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016.».

Capo III
INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017

Art. 17.
(Ambito di applicazione e Commissario straordinario).

  1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, nella misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto è fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018.
  3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Art. 18.
(Funzioni del Commissario straordinario).

  1. Il Commissario straordinario:
   a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza;
   b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
   c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
   d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;
   e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
   f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
   g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;
   h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;
   i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.
  3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnica – amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite.
  5. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.

Art. 19.
(Contabilità speciale).

  1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all'articolo 17 e per l'assistenza alla popolazione.
  3. La contabilità di cui al comma 1 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Art. 20.
(Ricostruzione privata).

  1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera c).
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17:
   a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
   b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
   c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
   d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
   e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Art. 21.
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata).

  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19:
   a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico- sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
   b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
   c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

  2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
   a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
   c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
   d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
   e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

  3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
  4. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.
  5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 30, comma 3.
  6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
  7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
  8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
  9. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
  10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:
   a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'articolo 17;
   b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
  12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 22.
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

  1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:
   a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni in termini di resistenza alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
   c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Art. 23.
(Interventi di immediata esecuzione).

  1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 17 e lo stato della struttura, e la valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.
  2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui allo stesso comma 1.
  3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono adottate misure operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.
  4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all'articolo 17 dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.
  5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
   a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 29, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015;
   c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 25 fino alla definizione delle relative procedure.

Art. 24.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi).

  1. Fuori dai casi disciplinati dall'articolo 23, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 21, comma 2, ai Comuni di cui all'articolo 17 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
   a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 17, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero;
   b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

  2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.
  3. I Comuni di cui all'articolo 17, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'articolo 21, comma 13, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
  4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
  5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
  6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.
  7. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.
(Definizione delle procedure di condono).

  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze.

Art. 26.
(Ricostruzione pubblica).

  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 17, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c).
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, si provvede a:
   a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
   b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all'articolo 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 19. I piani sono predisposti sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
   d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 29. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  4. La Regione Campania nonché gli Enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 19, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.
  5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
  6. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all'articolo 27, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
  7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.
  8. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.
  9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 9.

Art. 27.
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali).

  1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
   a) la Regione Campania;
   b) il Ministero dei beni e delle attività culturali;
   c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   d) l'Agenzia del demanio;
   e) i Comuni;
   f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;
   h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 28.
(Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati).

  1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni di cui all'articolo 17, come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio agricoltura ed artigianato o all'albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

Art. 29.
(Legalità e trasparenza).

  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato articolo 30 e dell'Anagrafe ivi prevista.
  2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 30.
(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria).

  1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
  2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
  3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.
  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.
  5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
  6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui all'articolo 19, del presente decreto.

Art. 31.
(Struttura del Commissario straordinario).

  1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.
  2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il personale di cui al comma 2 è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.
  4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 nonché alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19.
  5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.
  6. Il Commissario straordinario può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.
  7. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:
   a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
   b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

  8. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Art. 32.
(Proroghe e sospensioni dei termini).

  1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole «dell'imposta sul reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini del calcolo ISEE» e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019», al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020».
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all'esenzione di cui al comma 1.
  3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
  4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «e i Comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».
  5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque» sono soppresse;
   b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unità» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020»;
   c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».

  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Art. 33.
(Sospensione del pagamento del canone RAI).

  1. Nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del primo periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1o gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Art. 34.
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria).

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45. Agli oneri di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 35.
(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento).

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1o gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Art. 36.
(Interventi volti alla ripresa economica).

  1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
  2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 19 nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2019.

Capo IV
MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA CENTRALE NEGLI ANNI 2016 E 2017

Art. 37.
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, la lettera l) è abrogata;
    2) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.»;
   b) all'articolo 5, comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di garantirne la continuità;» è aggiunto, infine, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»;
   c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Art. 38.
(Rimodulazione delle funzioni commissariali).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
  2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  3. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 39.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici).

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
   a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
   b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122;
   c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
  4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:
   a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;
   b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

  5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Capo V
ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZIALI

Art. 40.
(Cabina di regia Strategia Italia).

  1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:
   a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;
   b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.

  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.

Art. 41.
(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione).

  1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

Art. 42.
(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici).

  1. Le economie disponibili di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici.
  3. Le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 43.
(Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati).

  1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 45.
  2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate, INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

Art. 44.
(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi).

  1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

Art. 45.
(Norma di copertura).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
   a) quanto a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3, 33 del presente decreto;
   b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
   c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020;
   e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
   f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro l'anno 2020, a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 euro l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 46.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1209-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1, le parole: «di seguito Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito nel presente capo: “Commissario straordinario”»;
   al comma 2:
    al primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture» sono inserite le seguenti: «e dei trasporti» e le parole: «al doppio di» sono sostituite dalla seguente: «a»;
    al secondo periodo, le parole: «di cui 19 unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e, per la restante quota, di unità di personale non dirigenziale»;
    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che resta a carico della medesima»;
    i periodi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: «Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario»;
   al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
   al comma 5:
    il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme»;
    al terzo periodo, le parole da: «Anche nelle more di tale attività» fino a: « delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Anche nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese»;
   al comma 6:
    dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis»;
    al secondo periodo, le parole: «a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali»;
    l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
   al comma 7, primo periodo, le parole: «propedeutiche e» sono soppresse e le parole da: «che non abbiano alcuna partecipazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1-bis. – (Misure per la tutela del diritto all'abitazione). – 1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.
  2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000 e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36.000.
  3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.
  4. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
  5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
  6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
  Art. 1-ter. – (Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali). – 1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.
  2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.
  3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attività di cui al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del Piano economico finanziario».

  All'articolo 2:
   al comma 1, dopo le parole: «la Regione Liguria» sono inserite le seguenti: «, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale», dopo le parole: «Comune di Genova» sono inserite le seguenti: «e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova», dopo le parole: «con ordinanza» sono inserite le seguenti: «del Capo del Dipartimento della protezione civile» e le parole: «fino a 250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità»;
   al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «il Commissario» è inserita la seguente: «delegato»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale è autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 e di euro 500.000 per l'anno 2019»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attività di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento».

  All'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dall'anno d'imposta in corso» sono inserite le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».

  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – (Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento). – 1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis. – (Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento). – 1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprietà. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.
  2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.
  3. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
  4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
  5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
  6. Per assicurare la ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesta l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
  7. Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.
  8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.
  9. La contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:
   a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla predetta contabilità speciale di quota parte delle risorse già programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.

  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Art. 4-ter. – (Sostegno al reddito dei lavoratori). – 1. È concessa, ai sensi del comma 3, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subìto un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.
  4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  All'articolo 5:
   al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno»;
   al comma 3:
    al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato»;
    al secondo periodo, le parole: «, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis”» sono soppresse;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese, sono attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, è concessa a titolo gratuito, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come “fascia di rispetto di Prà”».
   al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «18 aprile 2016, n. 50,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili,».

  All'articolo 6:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «Per la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esecuzione»;
   al comma 2:
    al primo periodo, dopo le parole: «del Corpo» sono inserite le seguenti: «delle capitanerie di porto»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «Ai relativi» è inserita la seguente: «oneri».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli). – 1. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. L'Agenzia trasmette, entro trenta giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.
  4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, previa approvazione del competente direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 7:
   al comma 1, dopo le parole: «Rivalta Scrivia,» sono inserite le seguenti: « Arquata Scrivia,» e le parole: «Dinazzo e» sono sostituite dalle seguenti: «Dinazzano, Milano Smistamento,»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma 1»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  « 2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionano o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018, il contribuito previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, comma 1, lettere g) e h), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato».

  All'articolo 8:
   al comma 1, dopo le parole: «una zona franca» è inserita la seguente: «urbana»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «corrispondente periodo dell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017» e le parole: «dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie attività»;
    alla lettera d), la parola: «urbana» è soppressa;
   al comma 4, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019»;
   al comma 5, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni».

  All'articolo 9:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale è assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa»;
   alla rubrica, le parole: «ricompresi nell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nell'ambito dell'Autorità».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 9-bis. – (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale). – 1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti.
  Art. 9-ter. – (Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo). – 1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromessa dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per cinque anni.
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.
  3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA)».

  All'articolo 10:
   al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

  All'articolo 11:
   al comma 1, le parole: «primo comma, n. 5)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 5)».

  All'articolo 12:
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «le relative risorse» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «L'Agenzia» sono inserite le seguenti: «è dotata di personalità giuridica e»;
    al terzo periodo, le parole: «, vigilanza e controllo strategico» sono sostituite dalle seguenti: «e vigilanza»;
   al comma 3, dopo le parole: «agli articoli 2 e 3,» sono inserite le seguenti: «comma 1,» e dopo le parole: «direttiva 2004/49/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,»;
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonché i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
  4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: “ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'articolo 11” sono soppresse.
  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.
  4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1o agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
   “6-bis. A decorrere dal 1o marzo 2020, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali”»;
   al comma 7:
    al primo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
    all'ottavo periodo, le parole da: «Il collegio dei revisori dei conti esercita» fino a: «all'articolo 2403 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile»;
   al comma 10, dopo le parole: «le disposizioni del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
   al comma 11, la parola: «CCNL» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;
   al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14»;
   al comma 19, le parole: «di cui ai commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 8 e 9»;
   al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

  All'articolo 13:
   al comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento»;
   al comma 3, le parole: «del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
   al comma 4, quarto periodo, le parole: «con BDAP» sono sostituite dalle seguenti: «con la BDAP»;
   al comma 5, le parole: «intesa della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza unificata»;
   al comma 6, la parola: «operano» è sostituita dalla seguente: «esercitano»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “15 settembre 2019”»;
   al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «delle opere stesse e» sono inserite le seguenti: «la determinazione»;
   al comma 10, le parole: «Per le spese derivanti dalle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione delle disposizioni» e dopo le parole: «dall'anno 2020» sono inserite le seguenti: «, alla quale».

  All'articolo 14:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «a quelle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «alle infrastrutture» e le parole: «e che presentano» sono sostituite dalle seguenti: «, che presentano»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse» sono aggiunte le seguenti: «anche utilizzando il Building Information Modeling – BIM»;
   al comma 2, le parole: «intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza unificata»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis. – (Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia). – 1. Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione ai sensi del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

  All'articolo 16:
   al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2»;
    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   «a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole: ”Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: ”All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge,”;
   a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: ”Mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione”»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unità di personale di ruolo. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorità ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorità nell'ambito della propria autonomia organizzativa»;
   al comma 2:
    alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “legge 27 dicembre 2013, n. 147” sono aggiunte le seguenti: «, nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo”»;
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025”».

  Nel capo II, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:
  «Art. 16-bis. – (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). – 1. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:
  “9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno d'Adda”».

  All'articolo 17:
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «nella misura» sono sostituite dalle seguenti: «in misura» e le parole: «n. 98 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
    al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018»;
   al comma 3, dopo le parole: «piani di delocalizzazione e trasformazione urbana» sono inserite le seguenti: «, finalizzati anche alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico,».

  All'articolo 18:
   al comma 1:
    dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
    « f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
    f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico»;
    dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
    « i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 agosto 2017, n. 476, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19».

  All'articolo 20:
   al comma 3, le parole: «Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,».

  All'articolo 21:
   al comma 2:
    alla lettera a), le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale»;
    alla lettera b), dopo le parole: «registrato ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale»;
   al comma 7, dopo le parole: «articoli 46 e 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
   al comma 12, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  All'articolo 22:
   al comma 1, lettera a), le parole: «in termini di resistenza» sono sostituite dalle seguenti: «concernenti la resistenza».

  All'articolo 23:
   al comma 1, le parole: «e la valutazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «e attesti la valutazione economica»;
   al comma 5:
    alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 89 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
    alla lettera c), le parole: «del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  All'articolo 24:
   al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia».

  All'articolo 25:
   al comma 1, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» e le parole: «legge 23 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per le medesime procedure trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003»;
   al comma 2, le parole: «conferenze dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenze di servizi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
   al comma 3, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono».

  All'articolo 26:
   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 63, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

  All'articolo 27:
   al comma 1:
    alla lettera b), le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali»;
    alla lettera h), dopo le parole: «all'articolo 35 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

  All'articolo 28:
   al comma 1, le parole: «Camera di Commercio agricoltura ed artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
   al comma 2, le parole: «generale di esenzione» sono soppresse.

  All'articolo 29:
   al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  All'articolo 30:
   al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 46 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
   al comma 4, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali»;
   al comma 6, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» e le parole: «cinque professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice».

  All'articolo 31:
   al comma 1, dopo la parola: «organizzative» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   al comma 7, lettera b), la parola: «commisurata» è sostituita dalla seguente: «commisurato».

  All'articolo 32:
   al comma 1, le parole: «calcolo ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo»;
   al comma 3, le parole: «Commissario per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario»;
   al comma 4, le parole: «e i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «; i comuni»;
   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”».

  All'articolo 37:
   al comma 1:
    prima della lettera a) è inserita la seguente:
   « 0a) all'articolo 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: ”apposita delega motivata” sono aggiunte le seguenti: ”, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'Anci regionale di riferimento”»;
    alla lettera a), dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
    «1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: “previa intesa con” sono sostituite dalla seguente: “sentiti”»;
    1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e realizzazione»;
    dopo la lettera b) sono inserite la seguente:
   «b-bis) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola: “amministrative,” sono inserite le seguenti: “nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,”;
   b-ter) all'articolo 14, comma 4, le parole: “dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel” sono sostituite dalle seguenti: “dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella”»;
    alla lettera c), le parole: «e importo» sono sostituite dalle seguenti: «e di importo» e dopo le parole: «all'articolo 35 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
    dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
   «c-bis) all'articolo 15, comma 3-bis:
    1) al primo periodo, le parole: “gli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “i lavori”, la parola: “intervento” è sostituita dalla seguente: “lavoro” e le parole: “ai fini della selezione dell'impresa esecutrice,” sono soppresse;
    2) le parole: “500.000 euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “600.000 euro”;
   c-ter) all'articolo 16, comma 3, lettera b), le parole: “approva i progetti esecutivi” sono sostituite dalle seguenti: “approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti”;
   c-quater) all'articolo 34:
    1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari”;
    2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  “7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo”».

  All'articolo 39:
   al comma 6, le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;

  Nel capo IV, dopo l'articolo 39 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 39-bis.(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). – 1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati è incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018”;
   b) il quarto periodo è soppresso.
  Art. 39-ter. – (Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). – 1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1o aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione”;
   c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: ”unitamente” sono inserite le seguenti: ”al permesso di costruire o”;
   d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: ”è rilasciata” sono inserite le seguenti: ”dal competente ufficio regionale o”».

  La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017».

  All'articolo 40:
   al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie» e le parole: «Conferenza delle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome».

  Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
  «Art. 40-bis. – (Interventi straordinari per il viadotto Sente). – 1. Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 41, comma 1:
   al primo periodo, le parole: «per i quali il limite è: ≤1.000 (mg/kg tal quale)» sono sostituite dalle seguenti: «per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg ss), Selenio ≤10 (mg/kgt SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno»;
   al secondo periodo, dopo le parole: «della Commissione del 16 dicembre 2008» sono aggiunte le seguenti: «, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni».

  All'articolo 42:
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse già destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture».

  Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
  «Art. 42-bis. – (Scuole innovative e poli per l'infanzia). – 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 85 è inserito il seguente:
  “85-bis. Per gli interventi già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base del decreto di cui al terzo periodo del comma 85, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purché anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi”.

  2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.
  3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione dei nuovi poli per l'infanzia.
  4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non può superare il valore dell'area stimato dall'INAIL.
  5. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le parole: “da uno a tre” sono sostituite dalla seguente: “gli”».

  Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 44-bis. – (Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile). – 1. Al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo di due volte”.
  Art. 44-ter. – (Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni). – 1. All'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti”».

A.C. 1209-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Commissario straordinario per la ricostruzione).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e il conferimento in discarica.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché con le seguenti: dei materiali di risulta, in attuazione della normativa italiana ed europea vigente, deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale;.
1. 2. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del connesso sistema viario aggiungere le seguenti: , e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del connesso sistema viario, aggiungere le seguenti: e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta.
*1. 3. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del connesso sistema viario aggiungere le seguenti: , e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del connesso sistema viario, aggiungere le seguenti: e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta.
*1. 4. Stumpo, Muroni, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del connesso sistema viario aggiungere le seguenti: e per garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili come individuate e definite dalle ordinanze sindacali del Comune di Genova, n. 28272018 e successive modificazioni e integrazioni che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità previste dalla legge regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del connesso sistema viario aggiungere le seguenti: e per garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili, come individuati e definiti dalle ordinanze sindacali del Comune di Genova, n. 28272018 e successive modificazioni e integrazioni, che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità previste dalla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,.
1. 6. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 3, dopo le parole: attività urgenti di progettazione degli interventi, aggiungere le seguenti:, fermo quanto disposto nei successivi commi,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole:
il Commissario straordinario aggiungere le seguenti:, di concerto con la Stazione Appaltante,
   al comma 5, primo periodo:
    dopo le parole: il Commissario straordinario aggiungere le seguenti:, di concerto con la Stazione Appaltante,
    aggiungere, in fine, le parole:, dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE.
    al comma 6:
    primo periodo, sostituire le parole da
: tenuto, in quanto responsabile fino a: In caso di omesso versamento nel termine con le seguenti: in quanto tenuto al mantenimento della struttura concessa in assoluta sicurezza e funzionalità per l'intera durata della concessione e tenuto alla sua riconsegna in perfette condizioni al termine della concessione, deve fare fronte a tutte le spese dirette ed indirette di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, ricompresi tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis. In tale veste, il Concessionario potrà assumere la qualità di Stazione Appaltante in forza di atto amministrativo emanato dal Commissario straordinario e, di concerto con il medesimo Commissario straordinario, procederà all'affidamento in regime di estrema urgenza all'impresa/imprese che realizzeranno tutti i lavori necessari dalla progettazione al collaudo e consegna dell'opera. Solo in caso di mancato o ritardato adempimento a tale obbligo da parte del Concessionario e fermi gli effetti che l'inadempimento avrebbe sulla concessione,
    quarto periodo, sostituire le parole da: delle attività del Commissario fino a: meccanismo di anticipazione con le seguenti: e svolgimento delle attività del Commissario straordinario, in caso di mancato o ritardato adempimento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione e conclusione dei lavori;
    sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Il Commissario straordinario può individuare nel Concessionario, come previsto dal comma 6, tenuto in quanto tale all'immediata realizzazione della nuova opera a proprie spese garantendo la più celere ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, la Stazione Appaltante per la progettazione ed i lavori, nonché per ogni ulteriore attività propedeutica, successiva e connessa ad una realizzazione a regola d'arte dell'opera. Tali attività, stanti le conclamate ragioni di estrema urgenza, saranno affidate a primarie imprese nazionali ed europee dotate dei massimi requisiti tecnici e di onorabilità previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in deroga alle ordinarie procedure competitive di selezione ed affidamento, in forza dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo, nonché dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE. Tali imprese non devono essere controllate, collegate, né partecipate, direttamente o indirettamente, dal Concessionario. Tenuto conto che la concessione in essere prevede che il Concessionario sia autorizzato ad affidare lavori a imprese a lei riferibili (in house) fino alla misura del 40 per cento di detti lavori, il Commissario straordinario può concordare con il Concessionario la rinuncia ad avvalersi di tale facoltà totalmente o, comunque, ad avvalersene in misura non superiore al 20 per cento. Fermi tutti gli ulteriori obblighi del Concessionario come anche precisati dalla decisione 27/4/2018 – C(2018) 2435 – della Commissione Europea che ha autorizzato lo Stato italiano alla proroga della concessione di Autostrade per L'Italia S.p.A. Fermi gli eventuali effetti che, in esito all'accertamento di responsabilità amministrative, civili e/o penali a carico del Concessionario, si renderebbero necessari in ordine alla revoca/decadenza della concessione attualmente in essere ed alle ulteriori e maggiori conseguenze, anche di natura economica, che ne deriverebbero a carico del Concessionario.
1. 300. Cassinelli, Mulè, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello, Gagliardi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e il ripristino del connesso sistema viario aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre 2019;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: in deroga fino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante ordinanze da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono essere specificamente motivate.
1. 13. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: diversa da quella penale aggiungere le seguenti: ad eccezione di quanto previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1. 19. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario provvede ad applicare le disposizioni regionali in materia di indennizzo per la delocalizzazione dei soggetti siano essi persone fisiche o imprese interferiti dalle opere di demolizione, ricostruzione e ripristino della infrastruttura.
1. 26. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il prefetto di Genova, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi alle attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.
  5-ter. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Genova, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  5-quater. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
1. 30. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine del rafforzamento del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Genova è incrementata la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco fino al completamento della pianta organica del citato Dipartimento. All'onere di cui al presente comma si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 31. Pastorino, Fornaro, Stumpo, Muroni, Gagliardi, Paita.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: nonché quelle necessarie per indennizzare i disagi e la ricollocazione delle abitazioni e delle attività economiche e produttive danneggiate o rese incompatibili con le attività di demolizione, ricostruzione e ripristino, anche nel rispetto della normativa regionale vigente.
1. 33. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: in caso di omesso versamento nel termine aggiungere le seguenti: si provvede alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia e.
1. 35. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:, nonché quelle connesse fino a: . L'aggiudicatario con le seguenti: e di ogni altra attività propedeutica ad esse connessa, ad un unico operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato scelto a seguito di indagine di mercato fra operatori economici in possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale relativi a pregresse esperienze maturate in Italia e all'estero nel settore delle infrastrutture di trasporto. Il soggetto affidatario può presentare varianti agli elaborati in possesso del Commissario straordinario entro trenta giorni dall'affidamento. Il soggetto affidatario.
1. 39. Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
1. 49. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla contabilità speciale di cui al precedente periodo, sono assegnati 50 milioni per il 2018 e 100 milioni per il 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2014, n. 307.
1. 51. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Commissario straordinario predispone, entro trenta giorni dalla data della nomina, un piano d'azione strutturato, finalizzato alla miglior ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel quale devono essere indicati con precisione i tempi necessari all'abbattimento del viadotto e quelli necessari per la sua ricostruzione. Il Piano deve essere immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, al presidente della regione Liguria e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti i quali, entro il termine perentorio di quindici giorni dal suo ricevimento, possono esprimere un parere non vincolante.
  8-ter. Il Commissario riferisce trimestralmente, alle competenti Commissioni parlamentari, lo stato di avanzamento dei lavori.
1. 52. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
1. 53. Cassinelli, Mulè, Gagliardi, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.
(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Agli atti del commissario straordinario per la ricostruzione si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni.
1. 54. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1. 1. – 1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il terzo periodo è soppresso.
1. 0300. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti, Silvestroni.

ART. 1-bis.
(Misure per la tutela del diritto all'abitazione).

  Al comma 2, sostituire la parola: Ai con le seguenti: A ciascuno dei.
1-bis. 3. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai locatari degli immobili oggetto degli atti di cessione sono corrisposte nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila, l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila e le spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa.
1-bis. 6. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila è corrisposta al conduttore titolare di contratto di locazione regolarmente registrato in corso alla data dell'evento del 14 agosto 2018.
1-bis. 5. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui al presente articolo nonché quelli, di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 4-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000.

  Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: 2, 3 e 4 con le seguenti: 2, 3, 4 e 4-bis.
1-bis. 300. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-bis. 301. Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Sozzani, Cassinelli, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 1-ter.
(Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali).

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Anas provvede, con particolare riguardo ai manufatti sospesi di propria competenza ad un piano straordinario di verifica e messa in sicurezza degli stessi, da concludersi entro il termine previsto di cui al comma 3, e ad adottare conseguentemente tutte le occorrenti misure a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture. A tale scopo è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro.
  3-ter. Al fine di supportare l'attività delle Province per la verifica e messa in sicurezza di ponti, viadotti e cavalcavia di propria competenza è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 30 milioni di euro.
  3-quater. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: tratte autostradali aggiungere le seguenti: statali e provinciali.
1-ter. 10. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 2.
(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali).

  Al comma 1, dopo le parole: all'evento aggiungere le seguenti: nonché a tutte le necessità da esso derivanti.
2. 2. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, dopo le parole: il Comune di Genova aggiungere le seguenti: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine, le parole: ad eccezione del personale della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che provvederà con risorse a carico del proprio bilancio.
2. 22. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'emergenza, fino a 300 unità con le seguenti: fino a 350 unità in possesso delle qualifiche previste nelle società partecipate in house del Comune di Genova e nelle Agenzie della Regione Liguria, fino a 350 unità.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000.000 con le seguenti: euro 16.000.000.
2. 13. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, dopo le parole: all'emergenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo al servizio di assistenza sociale,.
2. 14. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 300 con la seguente: 500.
2. 300. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: soli titoli con le seguenti: titoli e colloquio.
2. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché all'articolo 3, comma 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per far fronte alle necessità conseguenti all'evento.

  Conseguentemente,
   al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:
10.000.000 con la seguente: 16.000.000.
   al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: soli titoli con le seguenti: titoli e colloqui.
2. 301. Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, per le società, in deroga ai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. 17. Pastorino, Muroni, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 con le seguenti: 4.500.000 per l'anno 2018 e di euro 12.000.000.
2. 16. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 9 milioni di euro per l'anno 2018 e 11 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 100.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: utilizzo fino alla fine del comma, con le seguenti: corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 302. Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
2. 303. Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di personale).

  1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento le Amministrazioni Statali competenti provvedono, entro il biennio 2018-2020 ad aumentare la dotazione della pianta organica pari al 20 per cento per quel che riguarda il personale in servizio presso le sedi di Genova di:
   a) Tribunale e Procura della Repubblica;
   b) Prefettura;
   c) Amministrazione penitenziaria;
   d) Polizia di Stato;
   e) Vigili del Fuoco;
   f) Arma dei Carabinieri;
   g) INPS;
   h) INAIL;
   i) Ispettorato del Lavoro;
   j) Provveditorato Opere Pubbliche.

  2. È altresì, per lo stesso periodo e per la stessa sede, incrementata la quota di finanziamento del Fondo nazionale per la sanità per la deroga all'assunzione di personale nella medesima misura percentuale.
  3. Per compiti di monitoraggio ambientale è autorizzato l'incremento della dotazione organica dell'Arpal.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 01. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio, Muroni.

ART. 3.
(Misure in materia fiscale).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I redditi dei fabbricati, aggiungere le seguenti: danneggiati o

  Conseguentemente, al comma 2:
   primo periodo, sopprimere la parola:
direttamente
   sopprimere il secondo periodo.
3. 2. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, oggetto fino a: seguito dell'evento con la seguente: danneggiati.

  Conseguentemente, al comma 2:
   primo periodo, sopprimere la parola:
direttamente;
   sopprimere il secondo periodo.
3. 3. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento con le seguenti: danneggiati.
3. 4. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a seguito dell'evento aggiungere le seguenti: o che abbiano subìto un danno accertato.
3. 5. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: al comune di Genova, con le seguenti: agli enti territoriali interessati;

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    primo periodo:
     sopprimere le parole:
o che hanno sede o unità locali;
     dopo le parole: conseguenti all'evento, aggiungere le seguenti: e per le attività economiche e produttive danneggiate dall'evento;
    sostituire il secondo periodo con il seguente: In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche e produttive danneggiate dall'evento non costituiscono aiuto di Stato.;
   al comma 3, sostituire le parole: Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate con le seguenti: I soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati in immobili e le attività economiche e produttive che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, sono esentati;
   al comma 5, sopprimere le parole: residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5.1. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria, per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliate o che hanno sede legale o operative nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normative bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto».
3. 1. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Baldelli, Cassinelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: al comune di Genova aggiungere le seguenti: e alla Regione Liguria.
3. 7. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o che hanno sede o unità locali.
3. 8. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: direttamente.
3. 9. Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: conseguenti all'evento aggiungere le seguenti: e per le attività economiche danneggiate dall'evento.
3. 6. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 10. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. I soggetti individuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono esentati dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento del 14 agosto 2018.
3. 12. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 5, sopprimere le parole: residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili.
3. 13. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliati o che hanno sede legale o operativa nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche centrali dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto.
3. 17. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche danneggiate dall'evento del 14 agosto 2018 non costituiscono aiuti di Stato.
3. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

ART. 4.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e n. 314 del 7 settembre 2018 aggiungere le seguenti: e con successive ordinanze sindacali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
4. 102. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro, Braga.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del presente decreto fino a: 2015-2017 con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto hanno subìto un decremento del fatturato rispetto alla media degli anni 2016 e 2017 relativa al corrispondente periodo.
4. 2. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 300.000.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
4. 103. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli strumenti di accertamento quali gli studi di settore, nonché il redditometro e lo spesometro. Detta sospensione opera anche all'interno della zona franca di cui all'articolo 8.
4. 105. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che abbiano la sede o la filiale operativa situata nella Provincia di Genova, per gli anni 2018 e 2019 sono previsti esoneri e diminuzioni dal pagamento delle imposte per tutti i dipendenti, e in particolare prevedendo l'esenzione IRAP e forme di riduzione dei contributi INAIL per il personale viaggiante in forza e per le eventuali nuove assunzioni necessarie ad assicurare un livello adeguato di servizi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;.
4. 20. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con proprio provvedimento, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario individua l'area limitrofa alla zona delimitata di cui al comma 1, interferita dal crollo del Ponte, per la quale si applicano le previsioni di cui al presente articolo e agli articoli 4-bis e 4-ter.
4. 301. Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Gagliardi, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività del tessuto produttivo genovese, per i soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nel porto di Genova, le aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono fissate, rispettivamente, al 28 per cento e al 15 per cento. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e non si applica alle imprese che nel corso del medesimo periodo temporale facciano ricorso a procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.
4. 25. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla rapida ripresa delle attività economiche presenti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 per consentirne la localizzazione in ogni caso nel territorio del comune di Genova. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le modalità applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. 26. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in favore delle imprese di cui al comma 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
4. 27. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Ai fini di garantire le attività di recupero beni dagli immobili degli sfollati la contabilità speciale di cui alla O.C.D.P.C. n. 539 del 20 agosto 2018 intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 013. Gagliardi, Mulè, Sozzani.

ART. 4-bis.
(Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento).

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo 1-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000.

  Conseguentemente al comma 9:
   all'alinea, sostituire le parole:
35 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-
bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018 per il pagamento delle indennità di cui al comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-bis. 300. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di supportare le imprese che vedono a rischio la prosecuzione della propria attività produttiva a seguito del crollo del ponte è altresì prevista la possibilità di una loro collocazione all'interno delle aree ex siderurgiche.
4-bis. 301. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: a valere sulle risorse di cui all'articolo 45 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.
4-bis. 302. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Allo scopo di non escludere dalle misure del presente provvedimento aree e soggetti danneggiati dall'evento al di fuori del perimetro delimitato con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Liguria d'intesa con il Commissario delegato individuano altresì le aree e i comuni dell'area metropolitana di Genova a cui estendere le disposizioni di sostegno previste in particolar modo per i servizi, la mobilità e il supporto alle imprese.
4-bis. 303. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 4-ter.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-ter.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. Dal 14 agosto 2018 al 14 agosto 2020 è concessa, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa, in favore:
   a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in tutto o in parte, a seguito dell'evento del 14 agosto 2018 a Genova, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti sul territorio regionale e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti;
   b) dei lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati o penalizzati a recarsi a lavoro.

  2. Viene riconosciuta, inoltre, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del citato evento, una indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla Regione Liguria, nei limiti delle risorse di cui al comma 7. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Liguria. L'Inps provvede al monitoraggio periodico del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio ai soggetti stipulanti la convenzione di cui al presente articolo.
  4. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza del citato evento, sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25 comma 1, 30, comma 1, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
  5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2018, 50 milioni di euro nell'anno 2019 e 25 milioni di euro nell'anno 2020, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
4-ter. 16. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova con le seguenti: operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria, sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
   al comma 4, sostituire le parole: 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni con le seguenti: 22 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni.
4-ter. 300. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:
   4. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   4-bis. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.
   4-ter. All'onere di cui al presente articolo valutato in 60 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4-quater.
   4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
4-ter. 1. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: pari a 11 milioni fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: valutato in 60 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018.
4-ter. 2. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo le parole: che abbiano dovuto sospendere l'attività aggiungere le seguenti: o abbiano subito danno.
4-ter. 8. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole: è riconosciuta, ai sensi del comma 3, una indennità una tantum pari a 15.000 euro con le seguenti: è riconosciuta, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un periodo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: pari a 11 milioni fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: valutato in 45 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018.
4-ter. 9. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole: pari a 15.000 con le seguenti: fino a 25.000.
4-ter. 10. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento).

  1. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell'area individuata ai sensi del comma 1, e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
  3. La medesima indennità di cui al comma 2 è corrisposta in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della area limitrofa individuata ai sensi del comma 1.
  4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-ter. 01. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento).

  1. Allo scopo di estendere le misure di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese operanti nell'area di cui al comma 1, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Alle aziende di cui al comma precedente non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-ter. 02. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Indennità mensile a favore degli artigiani, dei commercianti e degli altri lavoratori autonomi).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, è riconosciuta, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-ter. 03. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Indennità mensile a favore dei lavoratori danneggiati dall'evento e sprovvisti di ammortizzatori sociali).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-ter. 04. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Alle aziende di cui al comma 1 non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-ter. 07. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Cassa integrazione in deroga).

  1. In relazione alle difficoltà economiche che si sono manifestate dal 14 agosto 2018 a causa della caduta del ponte Morandi, per le attività produttive nell'ambito di tutta la regione Liguria viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, così come già previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4-ter. 017. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 30.000.000 di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo:
   sostituire le parole da:
euro 500.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 1.000.000 di euro per l'anno 2018 e quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 45.
5. 3. Stumpo, Muroni, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e 30.000.000 di euro per il 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: 500.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 4. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 45 fino alla fine del comma con le seguenti: e a euro 23 milioni per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 45.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1:
   alinea, sostituire le parole: 63.305.300 euro con le seguenti: 86.305.300 euro;
   alla, lettera d):
    sostituire le parole: quanto a 32.505.300 euro con le seguenti: quanto a 55.505.300 euro;
    sostituire le parole: per 32.505.300 euro con le seguenti: per 55.505.300 euro.
5. 8. Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Gagliardi, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere la mobilità pubblica per i cittadini residenti nel comune di Genova la detrazione del costo degli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale, prevista dall'articolo 1 comma 28, lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è estesa all'anno 2019.
5. 9. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate da ulteriori stanziamenti a titolo di copertura dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 2.300.000 per l'anno 2019.
5. 10. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 20.000.000 con le seguenti: euro 40.000.000.
5. 12. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 20.000.000 con le seguenti: euro 30.000.000.
5. 13. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire denominato «Fondo per il sostegno al trasporto pubblico genovese nell'emergenza Ponte Morandi», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per assicurare il finanziamento di interventi volti ad assegnare gratuitamente abbonamenti al trasporto pubblico locale di linea in ogni forma ivi incluso il trasporto ferroviario per le tratte urbane, fino al completo ripristino della funzionalità delle infrastrutture di rete danneggiate dall'evento alle persone fisiche residenti o domiciliate nella zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché per concedere uno sconto pari al 50 per cento del costo dell'abbonamento, nel medesimo periodo temporale, ai soggetti residenti nel comune di Genova, per le medesime tratte urbane del trasporto di linea.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione, alle aziende di trasporto interessate, del ristoro delle somme equivalenti al valore dello sconto praticato sugli abbonamenti emessi, a valere sul fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Le società di trasporto pubblico locale applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fermo restando il ristoro previsto dal comma 2-ter.
  2-quinquies. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 17. Orlando, Braga, Pizzetti, Paita, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di procedere per via di urgenza all'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 2, le aziende di trasporto pubblico locale della regione Liguria possono procedere in deroga alle procedure ordinarie previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di tali mezzi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
5. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al Commissario è dato potere di richiedere che siano destinati a Genova mezzi già appaltati e in consegna ad altre aziende di TPL italiane.
5. 300. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: delle maggiori spese affrontate con le seguenti: dei maggiori costi affrontati.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 60 milioni di euro per l'anno 2019;
   secondo periodo, sostituire le parole: le tipologie di spesa ammesse con le seguenti: i maggiori costi ammessi.
5. 24. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: delle maggiori spese affrontate, con le seguenti: dei maggiori costi affrontati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: le tipologie di spesa ammesse con le seguenti: i maggiori costi ammessi.
5. 34. Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Mulè, Gagliardi, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: percorrenza di tratti autostradali aggiungere le seguenti: e stradali.
5. 22. Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 60 milioni di euro per l'anno 2019.
5. 33. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Germanà, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
5. 21. Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In base a quanto disposto dall'articolo 11 le risorse erogate alle attività economiche danneggiate dall'evento ai sensi del presente articolo non costituiscono aiuti di Stato.
5. 19. Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria realizza un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Ai fini di cui al presente comma vengono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 25. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Per tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria deve realizzare un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Sono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019.
5. 26. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al fine di accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 27. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Per accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019.
5. 29. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 con le seguenti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. All'onere per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
5. 101. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  All'articolo 5, comma 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: è concessa a titolo gratuito con le seguenti: può essere concessa;
   aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al fine di consentire l'effettuazione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui al comma 1, le Aziende di trasporto pubblico locale della Regione Liguria possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzione di autista in numero sufficiente a garantire i sopracitati servizi aggiuntivi, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  5-ter. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per gli anni 2018 e 2019 per 5.000.000 di euro da destinare ai finanziamenti delle attività di progettazione.
  5-quater. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo comunemente definita «fascia di rispetto di Prà», delimitata a monte della viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra Rio Branega e il Rio San Michele;
  5-quinquies. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziate a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5.000.000 di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e al ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione.
  5-sexies. Al fine di far fronte all'onere di cui ai commi da 5-ter a 5-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 43. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al fine di consentire l'effettuazione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui al comma 1, le Aziende di trasporto pubblico locale della Regione Liguria possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzione di autista in numero sufficiente a garantire i sopracitati servizi aggiuntivi, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  5-ter. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per gli anni 2018 e 2019 per 5.000.000 di euro da destinare ai finanziamenti delle attività di progettazione.
  5-quater. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo comunemente definita «fascia di rispetto di Prà», delimitata a monte della viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra Rio Branega e il Rio San Michele;
  5-quinquies. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziate a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5.000.000 di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e al ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione.
5. 42. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie nel limite di 5 milioni di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 57. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Bagnasco, Baldelli, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al fine di evitare il congestionamento nelle ore diurne dell'ordinaria viabilità urbana della città di Genova, alle aziende operanti a Genova nel cargo merci e quelle esercenti stazione marittima passeggeri che aderiscono ai CCNL Porti, Logistica e Trasporto ferroviario, per lo svolgimento delle attività di carico, scarico, trasporto e movimentazione delle merci stesse e dei passeggeri nelle ore serali e notturne, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato per l'imposta sul reddito delle società.
  5-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto, quale compensazione forfettaria per far fronte ai costi del lavoro straordinario e per incentivare lo smart working, alle imprese di cui al comma 5-bis che adottano nuovi modelli organizzativi come previsti dalle relative intese.
  5-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la stipula delle intese di cui al comma 5-ter e le modalità di applicazione del credito d'imposte.
5. 44. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In deroga all'esame in corso relativo all'analisi costi-benefici sulle grandi opere, considerata la rilevanza per Genova e la Liguria del completamento della ferrovia Genova-Tortona/Novi Ligure denominata anche Terzo Valico dei Giovi è autorizzato il prosieguo dei lavori riguardanti il V lotto nonché è autorizzato il finanziamento pari a 762 milioni di euro per la realizzazione del VI lotto il cui iter autorizzativo per la cantierizzazione è da considerarsi avviato entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge.
5. 01. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge sono da concludersi tutti i processi autorizzativi in atto per l'avvio dei cantieri relativi alla realizzazione della nuova autostrada «Gronda» di Genova.
5. 06. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
  2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*5. 09. Paita, Pizzetti, Braga, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
  2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle
citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*5. 015. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi).

  1. Al fine del buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, al fine di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità e le imprese in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile nell'individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, e alla stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative è istituito con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi strategici:
   a) per Osservatorio civico, si intende un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetica, sportiva, turistica, sanitaria, sociale, culturale ed economica.
   b) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui il Commissario straordinario acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi.
   c) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui vengono proposte, discusse e adottate le scelte di pianificazione urbanistiche, ambientali, energetiche, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione all'incentivazione del recupero, del riciclo e del riuso dei rifiuti da smaltire.
   d) nell'Osservatorio sono presenti oltre al Commissario straordinario, il Sindaco di Genova, o loro delegati, le municipalità e le imprese anche i rappresentanti dei cittadini colpiti dal crollo del ponte Morandi, le forze sociali, le associazioni ambientaliste e la società civile.
5. 08. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi).

  1. Al fine del buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, al fine di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova e il Commissario straordinario, in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile nell'individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, e alla stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative è istituito con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi strategici:
   a) per Osservatorio civico, si intende un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetica, sportiva, turistica, sanitaria, sociale, culturale ed economica.
   b) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui il Commissario straordinario acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi.
   c) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui vengono proposte, discusse e adottate le scelte di pianificazione urbanistiche, ambientali, energetiche, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione all'incentivazione del recupero, del riciclo e del riuso dei rifiuti da smaltire.
   d) nell'Osservatorio sono presenti oltre al Commissario straordinario e il Sindaco di Genova, o loro delegati, i rappresentanti dei cittadini colpiti dal crollo del ponte Morandi, le forze sociali, le associazioni ambientaliste e della società civile.
5. 07. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis.(Rilancio dei lavori di completamento di raddoppio della tratta Andora-Finale Ligure). – 1. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 0300. Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova).

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Zona economica speciale).

  1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
*6. 01. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Zona economica speciale).

  1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
*6. 03. Pastorino, Stumpo, Muroni.

ART. 6-bis.
(Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al pari delle Agenzie delle Dogane e dei monopoli anche per gli uffici periferici del Ministero della salute ubicati nel bacino portuale ed aeroportuale di Genova è data la possibilità di assunzioni a tempo determinato di 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva di dirigenti veterinari e 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva area II F1 (1 assistente di amministrazione e 3 assistenti di prevenzione) nel limite complessivo pari a euro 560.0 per gli anni 2018 e 2019. Tale personale è da adibire alle attività di profilassi internazionale su mezzi di trasporto, dedicato ai controlli veterinari in materia di sicurezza alimentare su merci provenienti da paesi terzi e destinate al mercato comunitario. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Per le stesse l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico, può assumere per la propria Sede di Genova, con contratti a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 110.000,00 per gli anni 2018/2019, tre ulteriori unità di personale da adibire ad attività di controllo sugli alimenti di origine animale e vegetale, al supporto tecnico/scientifico ed amministrativo per le azioni di difesa sanitaria e di sorveglianza epidemiologica gli uffici del Ministero della salute possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 1.700.000 per gli anni 2018 e 2019, fino a ulteriori 27 unità di personale da adibire alle attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
6-bis. 300. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Bagnasco, Baldelli, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 7.
(Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Zona economica speciale (ZES) – Porto e Retroporto di Genova).

  1. Al fine favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, le disposizioni di cui all'articolo 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) si applicano anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure, Novara, Mortara e Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente della regione Liguria sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.
7. 1. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: del Comune di Genova aggiungere le seguenti: e le aree retroportuali di interesse e sostegno per i processi produttivi portuali come individuati in corso d'opera
7. 4. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, dopo le parole: Novi San Bovo aggiungere le seguenti: Torino, Novara e Mortara.
7. 6. Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: Alessandria, aggiungere le seguenti: Torino, Novara, Tortona.
7. 7. Rotelli, Fidanza, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Trancassini, Meloni, Butti, Silvestroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché comprendente anche le attività logistiche ubicate nelle aree limitrofe del comune di Tortona e del comune di Pozzolo Formigaro e Vignole Borbera.
7. 305. Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Al comma 2, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari.
7. 17. Rossello, Mulè, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2, sostituire le parole da: le procedure semplificate fino a lettera a), con le seguenti: i benefici fiscali e le procedure semplificate di cui all'articolo 5.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 5 è sostituito dal seguente:
   «5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 30 milioni di euro nel 2018, 36,25 milioni di euro nel 2019 e 155,2 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.»
7. 16. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. La Zona Logistica semplificata da istituirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui ai commi precedenti dovrà comprendere anche i territori portuali di Savona e La Spezia ed i relativi territori retro portuali.
7. 301. Paita, Orlando, Vazio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. Nelle more dell'istituzione della Zona Logistica Semplificata ai sensi dell'articolo 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le procedure semplificate di cui al comma 2 si applicano anche ai porti di Savona, Vado Ligure, La Spezia ed al retroporto di Santo Stefano Magra.
7. 300. Paita, Orlando, Vazio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. Sino al termine dell'incarico al Commissario per l'emergenza di cui all'articolo 1, comma 2, è sospeso ogni intervento organizzativo nei confronti degli uffici dell'Agenzia delle Dogane con competenza sui territori indicati nel comma 1 del presente articolo. La sospensione cessa con il termine dell'emergenza, accertato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Commissario straordinario, e ha un termine massimo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 302. Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  All'articolo 7:
   al comma 2-bis, le parole: in misura sono sostituite dalle seguenti: fino alla misura e le parole: pari a sono sostituite dalle seguenti: nel limite di;
   al comma 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019.
7. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, comma 1, lettere g) e h) con le seguenti: utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 1.
7. 400. Le Commissioni.

  Dopo articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione.
  2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima frazionabili dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 1o gennaio al 31 luglio 2020.
  3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1o settembre 2018 – 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova.
  4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio.
7. 02. Paita, Pizzetti, Braga, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

ART. 8.
(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento).

  Al comma 1 sopprimere le parole:, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente:
   al comma 2, alinea:
    sopprimere le parole:
almeno pari al 25 per cento;
    sostituire le parole: al 30 settembre 2018, con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    sopprimere le parole: nel Comune di Genova;
   al comma 4, sostituire la parola: 2018, con la seguente: 2019.
   al comma 5:
    dopo le parole:
per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: di 50 milioni per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020;
    aggiungere, in fine, le parole: nonché, per gli anni 2019 e 2020 mediante riduzione di 50 milioni l'anno del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
   alla rubrica sopprimere la parola: urbana.
8. 2. Sozzani, Mulè, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 6. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Le imprese con le seguenti: Le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: alle imprese con le seguenti: alle categorie di cui al comma 2.
8. 4. Rossello, Mulè, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo alinea:
   sostituire le parole:
al 30 settembre 2018 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   sopprimere le parole: nel comune di Genova,.
*8. 5. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo alinea:
   sostituire le parole:
al 30 settembre 2018 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   sopprimere le parole: nel comune di Genova,.
*8. 8. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente,
   al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:
e per i due periodi di imposta successivi.
   sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede:
   a) fino a 20 milioni per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 45;
   b) fino a 30 milioni per il 2018 e 50 milioni per ciascun anno 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
8. 7. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  All'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018;.
8. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 5, sostituire le parole da: 10 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 20 milioni di euro si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro a valere sull'articolo 45;
   b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 300. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 5, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020.
8. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Sopprimere il comma 6.
8. 19. Stumpo, Pastorino, Muroni.

ART. 9.
(Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale).

  Al comma 1, sostituire le parole da: la quota di riparto fino alla fine del comma con le seguenti: alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019.
  1. 1. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona.
*9. 8. Orlando, Braga, Pizzetti, Paita, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1, sostituire le parole da: la quota di riparto del fondo fino alla fine del comma con le seguenti: alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019.
  1.1. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il
riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona.
*9. 13. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 2019 con le seguenti:, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 30 milioni di euro annui con le seguenti: 60 milioni di euro nel 2018, 80 milioni di euro nel 2019 e 80 milioni di euro nel 2020.
**9. 5. Mulè, Bagnasco, Sozzani, Cassinelli, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 2019 con le seguenti:, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 30 milioni di euro annui con le seguenti: 60 milioni di euro nel 2018, 80 milioni di euro nel 2019 e 80 milioni di euro nel 2020.
**9. 2. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 45 milioni.
9. 3. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.

  1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato.
*9. 03. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.

  1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato.
*9. 025. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Riduzione delle accise in favore delle imprese logistiche e portuali del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. A sostegno del mantenimento della competitività delle imprese logistiche e portuali alle accise sui prodotti energetici, per tutti i veicoli e le macchine industriali impegnate nella movimentazione e nel trasporto merci generati in porto ed in entrata ed uscita da esso è applicata una riduzione per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione e riconoscimento della riduzione di cui al comma 1.
9. 04. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.

  1. Per il mantenimento dei livelli di competitività delle imprese portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi 24 mesi, le accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale sono ridotte fino a concorrenza di una spesa annua di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità applicative della riduzione.
9. 026. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Esenzione IMU nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)

  1. Gli effetti stabiliti dall'articolo 1, commi da 578 a 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 1o gennaio 2019 per le banchine e le aree, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie e i depositi, come indicati al comma 578, ed insistenti negli ambiti portuali amministrati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.
9. 027. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e saranno oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.
  3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica.
9. 017. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Misure compensative in favore delle imprese portuali).

  1. Al fine di favorire la compensazione degli ulteriori costi generati dall'emergenza e gravanti sulle imprese dell'autotrasporto impegnate nella vezione dei volumi generati dal porto, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 nei porti del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, riferite al periodo compreso tra il mese di agosto 2018 e il mese di agosto 2020, sono nella disponibilità della medesima Autorità di sistema portuale, nel limite di 6 milioni di euro annui.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono indicate le imprese beneficiarie e definiti i criteri e le modalità di compensazione.
  3. Alle misure di cui al presente articolo, in considerazione del loro carattere meramente compensativo, non si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 010. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Tassa di ancoraggio).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui all'articolo 1 e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.
  2. A far data dall'entrata in vigore della presente disposizione all'Autorità portuale di cui al comma 1 è riconosciuto, a titolo compensativo per il mancato gettito, l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità per l'erogazione della misura compensativa di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
9. 012. Cassinelli, Gagliardi, Bagnasco, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

ART. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sono oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.
  3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica.
9-bis. 300. Orlando, Paita, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Misure urgenti per la sede dell'Autorità portuale LMO).

  1. Per gli interventi di ripristino e per assicurare, comunque, la piena funzionalità della sede dell'Autorità di Sistema Portuale MLO presso la città di Savona nonché per supportare l'attività portuale, è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 8 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-bis. 0300. Vazio, Paita, Pizzetti, Braga, Orlando.

ART. 9-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di rimediare agli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi e alla conseguente situazione di difficoltà, nonché per evitare un grave pregiudizio all'operatività del sistema portuale, con specifico riferimento al porto di Genova, per i lavoratori della locale compagnia portuale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata a finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa.
9-ter. 300. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rossello, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 10.
(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria.
10. 300. Traversi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione presso il Tribunale di Genova di una sezione specializzata e competente sulle controversie relative al crollo del Viadotto Polcevera avvenuto in data 14 agosto 2018).

  1. Al fine di agevolare il lavoro di indagine e l'attività processuale legati al crollo del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto in data 14 agosto 2018, è istituita presso il Tribunale di Genova, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi della dotazione organica, una sezione specializzata e competente in materia di diritti dei soggetti danneggiati dall'evento.
  2. La sezione specializzata di cui al presente articolo è competente per le controversie promosse da tutti i soggetti danneggiati dal crollo del Viadotto Polcevera per il riconoscimento dei loro diritti, nei confronti dei responsabili dell'evento.
  3. I giudici che compongono le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze.
  4. In tutte le controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile.
10. 01. Pastorino, Stumpo, Muroni.

ART. 11.
(Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze).

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani).

  1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.
  2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1, comma 5.
  3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.
  4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.
  5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati 3.600.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
11. 01. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani).

  1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2014 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1 comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.
  2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1 comma 5.
  3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.
  4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.
  5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati euro 3.600.000 per le progettazioni ed euro 5 milioni per l'acquisizione delle aree necessarie.
  6. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 010. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani).

  1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario straordinario istituisce all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un tavolo dedicato e finalizzato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.
  2. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, devono essere oggetto di progetti approvati dal Commissario straordinario, sentiti i soggetti competenti.
  3. Gli assetti delle aree interessate, ai fini del presente articolo saranno definiti, anche attraverso percorsi partecipativi e/o concorsuali da parte dei cittadini interessati.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono stanziati 3.000.000 di euro per le progettazioni e 5.000.000 di euro per l'acquisizione delle aree eventualmente necessarie.
11. 011. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure per la città di Genova).

  1. Al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria.
  2. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione delle prestazioni di cui al comma 1.
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è stabilità la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia.
11. 02. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure per la città di Genova).

  1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della Casa della Salute.
  2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. 04. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 300. Toccafondi, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,
  al medesimo comma:
   medesimo periodo:
    sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
    sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova;
    secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;
    sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 9:
    sopprimere la lettera a);
    lettera b), sopprimere le parole da:
nel limite fino alla fine della lettera;
   sopprimere il comma 11;
   al comma 12, sopprimere le parole da:
in aggiunta fino a ANSF;
   al comma 19, sopprimere le parole da: Fino all'adozione fino alla fine del comma;
   alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  All'articolo 13, comma 1, alinea, sostituire le parole: il Ministero delle infrastrutture e trasporti con le seguenti: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
12. 2. Fragomeli, Cantini, Di Giorgi.

   Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma:
   medesimo periodo, sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
   secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;
  al comma 2:
   sopprimere il primo periodo;
   al secondo periodo, sopprimere le parole:
è dotata di personalità giuridica e;
   sopprimere i commi 3, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies;
  al comma 7:
   al primo periodo sostituire le parole da:
ferma restando fino alla fine del periodo con le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.;
   all'ottavo periodo, sostituire le parole: all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile con le seguenti al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile.;
  al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: due distinte fino a nuove competenze con le seguenti: una distinta articolazione competente ad esercitare la nuova competenza;
  al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: regolamento di cui al;
  sopprimere il comma 11;
  al comma 12, sopprimere le parole da:
, in aggiunta fino a dell'ANSF.;
  al comma 14, sostituire la parola:
ANSFISA con la seguente: ANSISA
  al comma 17, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.;
  al comma 19, sopprimere le parole da:
Fino all'adozione fino alla fine del comma.;
  sopprimere il comma 20;
  al comma 21, sopprimere le parole:
testo unico di cui al;
   sopprimere il comma 23.
   alla rubrica, sopprimere le parole:
delle ferrovie e
12. 1. Toccafondi, Tasso, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    medesimo periodo, sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
    al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;
   al comma 2, sopprimere il primo periodo
   sopprimere il comma 3
   al comma 4-
bis, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni e sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma
   sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies
   al comma 9:
    lettera
a), sopprimere le parole da: attraverso la previsione fino alla fine della lettera
    lettera
b), sostituire le parole: 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici con le seguenti: 131 unità, di cui 8 di livello dirigenziale non generale e un ufficio
   al comma 12, sopprimere le parole:, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF,
   al comma 14, sostituire la parola: ANSFISA con la seguente: ANSISA
   al comma 15, sostituire le parole da: 141 unità di personale fino a: 2020 con le seguenti: 122 unità di personale e 8 dirigenti nel corso dell'anno 2019
   al comma 18, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo
   sopprimere il comma 20
   sopprimere il comma 23
   alla rubrica, sopprimere le parole:
delle ferrovie e
   dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis(Funzioni dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie) – 1. All'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono trasferite le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 346. A tal fine, l'Agenzia con proprio decreto disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, in quanto applicabili, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.
12. 302. Bergamini, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Germanà, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:
ferroviario nazionale e;
    alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e.
12. 4. Cantini, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova.
12. 9. Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: e in Genova.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: con possibilità di aggiungere la seguente: ulteriori.
12. 10. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'Agenzia, limitatamente ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avrà sede a Genova presso la Regione Liguria.
12. 12. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti, Silvestroni.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), anche se trasferite alla neo istituita Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), continuano a svolgersi prevalentemente nelle attuali sedi.
12. 16. Speranza, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere la parola: minimi.
12. 308. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Al comma 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: minimi di sicurezza con le seguenti: di sicurezza in riferimento ai migliori standard europei.
12. 307. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: nonché i profili tariffari fino alla fine del comma.
12. 303. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 4-quinquies, capoverso, sostituire la parola: 2020 con la seguente: 2019.
12. 304. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
*12. 21. Pella, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Fiorini, Prestigiacomo.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
*12. 22. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei;

  Conseguentemente, al comma 7:
   al quarto periodo, sostituire le parole:
Metà dei con la seguente: Due;
   al quinto periodo, sostituire le parole: I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono con le seguenti: Un componente è scelto tra i dirigenti dell'agenzia e non percepisce;
   dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997.
12. 25. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 6, lettera b), dopo le parole: quattro membri aggiungere le seguenti: di cui tre espressione della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province e dell'ANCI.
12. 29. Fragomeli.

  Al comma 7, sesto periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti ovunque ricorrano aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza delle Regioni.
12. 30. Fragomeli.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, lettera b), le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
   2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020».
12. 58. Enrico Borghi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, lettera b), le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
   2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
12. 61. Enrico Borghi, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).

  1. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;»

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
12. 0305. Capitanio, Maccanti, Lucchini, Gusmeroli, Benvenuto, Donina, Giacometti, Morelli, Boldi, Fogliani, Tombolato, Zordan, Cecchetti, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).

  Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;».
12. 0306. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

ART. 13.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: e con sede operativa in Genova.
13. 1. Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: in tempo reale con la seguente: trimestralmente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma.
*13. 4. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: in tempo reale con la seguente: trimestralmente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma.
*13. 6. Pella, Mulè, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Ruffino, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in materia di trasporti eccezionali).

  1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge provvede ad individuare, d'intesa con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, i percorsi accessibili su tutta la rete nazionale, per il transito dei trasporti eccezionali.
  2. L'Agenzia provvede alla individuazione dei percorsi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'AINOP di cui all'articolo 13 della presente legge.
  3. La mappa dei percorsi accessibili di cui al comma 1 è aggiornata annualmente entro il 31 dicembre.
  4. L'Agenzia a partire dal 1o gennaio 2019 diventa il soggetto di coordinamento unico per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i trasporti eccezionali.
13. 01. Fragomeli, Carnevali.

ART. 14.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con apposito decreto inserire le seguenti: da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo la parola: adotta inserire le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 2. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è reso pubblico l'elenco delle infrastrutture critiche europee insistenti sul territorio nazionale di cui alla direttiva 2008/114/CE, recepita dal decreto legislativo n. 61 del 2011, con particolare riguardo a quelle concernenti il settore dei trasporti e della viabilità. L'elenco è conseguentemente pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
  3-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP), di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo 61 del 2011, provvede all'aggiornamento dell'elenco delle citate infrastrutture critiche, anche in coordinamento con le disposizioni di cui al presente articolo, nonché con le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13. Il nucleo interministeriale situazione e pianificazione provvede annualmente ad aggiornare e rendere pubblico l'elenco delle infrastrutture critiche europee insistenti sul territorio nazionale.
14. 300. D'Ettore, Mugnai, Cortelazzo, Sozzani, Baldelli, Mulè, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

ART. 16

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).
*16. 301. Gariglio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).
*16. 305. Fidanza, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  All'articolo 16, comma 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1.
16. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 2, dopo le parole: A24 e A25, aggiungere le seguenti: l'autorizzazione di spesa.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, dopo le parole:
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere le seguenti: relativa al contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi Spa, è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 e di 142 milioni di euro per l'anno 2019 e;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
16. 2. Martino, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 è subordinata alla previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a carico della società concessionaria Strade dei Parchi SPA dello stato di attuazione degli investimenti contenuti nella proposta di Piano economico finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030,.
16. 3. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Con riguardo alla realizzazione delle opere volte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e 2019 in favore della Regione Lombardia.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16. 0303. Mandelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Baldelli, Saccani Jotti, Rossello, Della Frera.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.
(Contributo straordinario in favore della regione Lombardia).

  1. In riferimento alla realizzazione delle opere per il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda a sostegno dell'azione di rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza, è autorizzato un finanziamento straordinario in favore della Regione Lombardia pari a 1 milione di euro.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 207.
16. 05. Carnevali, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. A seguito della chiusura totale, su richiesta di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e i conseguenti dei disagi ai residenti dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al medesimo ponte, alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari, con sede operativa nei territori dei Comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, che nel periodo tra il 15 settembre 2018 e la riapertura al traffico del suddetto Ponte, abbiano registrato un decremento del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta a domanda, una somma pari al 100 per cento del predetto decremento.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16. 0302. Mandelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Baldelli, Saccani Jotti, Rossello, Della Frera.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Alle imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte di San Michele sull'Adda e che dimostrino entro il prossimo 31 dicembre 2018 di aver subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuta a domanda una somma a compensazione nel limite massimo di 50 mila euro.
  2. Il fondo costituito per le misure di cui al comma 1 è pari a 2 milioni di euro
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 207.
16. 06. Carnevali, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Il prefetto di Matera e il nominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per tutto il periodo della durata degli interventi di cui al presente articolo Commissario per la realizzazione sulla SS 407 Basentana delle opere di messa in sicurezza dei viadotti presenti sull'intero tracciato nonché per la realizzazione dello spartitraffico centrale nel tratto compreso tra il Comune di Calciano e Metaponto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile, qualora ricorrano motivi di necessità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione degli interventi, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro novanta giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività’ amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata agli interventi utilizzando all'uopo le strutture tecniche di ANAS senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi necessari sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con polo positivo.
16. 0304. Losacco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
  Art. 16-bis. – (Modifiche al Codice dei contratti pubblici per le concessioni autostradali). – 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni»;
   b) al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «ottanta»;
   c) il comma 3, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Nel caso di situazione di squilibrio rispetto ai limiti indicati durante l'annualità, il concedente applica una penale in misura pari alla metà dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.».
16. 03. Colletti, Grippa, Torto.

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
  Art. 16-bis. – (Modifiche al Codice dei contratti pubblici per le concessioni autostradali). – 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture di importo parlo superiore a 150.000 euro già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni»;
   b) al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».
16. 04. Colletti, Grippa, Torto.

ART. 17.

  Al comma 3, dopo le parole: trasformazione urbana, aggiungere le seguenti: che non siano lesivi dell'identità e della vitalità dei centri e dei nuclei storici.
17. 301. Benedetti.

  Al comma 3, sostituire le parole: finalizzati anche con la seguente: finalizzati.
17. 302. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 3, sostituire la parola: riduzione con la seguente: rimozione
17. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*18. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*18. 301. Benedetti.

  Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: interventi edilizi aggiungere le seguenti: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 4 dell'articolo 23.
18. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
   f-quater) provvede a rendere pubbliche, anche attraverso internet, le modalità di accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigenti in materia di ecobonus e sismabonus.
18. 3. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

ART. 20.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: delocalizzazione, aggiungere le seguenti:, quando questa non sia lesiva dell'identità e della vitalità dei centri e dei nuclei storici,
20. 301. Benedetti.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: danno effettivamente subito aggiungere le seguenti: e in assenza di istanze previste all'articolo 25, comma 1. In caso di istanze previste all'articolo 25, comma 1, i contributi possono essere erogati fino al 50 per cento delle spese occorrenti per immobili di edilizia abitativa e non sono erogabili per immobili di lusso e attività produttive.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, alinea, dopo le parole: dell'articolo 18, comma 2, aggiungere le seguenti: e delle soglie previste per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a).
20. 300. Gallo, Sarli, Sportiello.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nel caso in cui il proprietario, abbia subito gravi danni senza colpa, in conseguenza di eventi naturali e fortuiti, che siano tali da rendere inutilizzabile l'immobile per le finalità proprie.
20. 302. Pentangelo, Carfagna, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Sibilia, Germanà.

ART. 21.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: crisi sismica, aggiungere le seguenti: previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*21. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: crisi sismica, aggiungere le seguenti: previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*21. 302. Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che prevedono l'adeguamento sismico, sono aggiunte le seguenti: , nel pieno rispetto dell'impianto originario dell'edificio.
21. 301. Benedetti.

  Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole: ,nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.
*21. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole:, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.
*21. 303. Benedetti.

  Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole: con provvedimento definitivo in relazione al quale sono stati già esperiti infruttuosamente i rimedi giurisdizionali.
21. 304. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

ART. 22.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, aggiungere le seguenti: e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*22. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, aggiungere le seguenti: e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985.
*22. 300. Benedetti.

ART. 23.

  Sopprimere il comma 2.
23. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e verifica l'avvenuta effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessione dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086.
*23. 2. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: e verifica l'avvenuta effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del Decreto ministeriale del 15 maggio 1985, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985, così come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale 20 settembre 1985. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessione dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086.
*23. 300. Benedetti.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emessi i relativi ordini di demolizione, aggiungere le parole: se non oggetto di impugnativa giurisdizionale.
23. 301. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

ART. 25.

  Sopprimerlo.
*25. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Sopprimerlo.
*25. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. Per la redazione, l'approvazione e la messa in esecuzione di un piano urbanistico generale basato su una programmazione strategica dell'isola d'Ischia che tenga conto del costruito fino alla data del 31 dicembre 2003, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è costituita una apposita Cabina di Regia diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri che può delegare il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, e composta dal Ministro per il Sud o suo delegato, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o suo delegato, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o suo delegato; dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o suo delegato; dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato; dai sindaci dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana o loro delegati. La Cabina di Regia può chiedere la partecipazione dei responsabili dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale, dell'Agenzia Nazionale Invitalia, dell'Agenzia regionale Sviluppo Campania.
  2. La segreteria tecnica della Cabina di Regia è affidata alla struttura commissariale. L'istituzione e il funzionamento della Cabina di Regia non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.
25. 9. Rostan, Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente,
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
delle predette istanze di condono con le seguenti: delle istanze di condono edilizio non ancora definite;
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del periodo con le seguenti: tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le compatibilità dei volumi realizzati nelle aree sottoposte a vincoli di tutela sono verificate nell'ambito della pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da redigere e approvarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, nell'ambito dei poteri conferiti con decreto di cui all'articolo 17, comma 2, al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Armeno e Forio, al quale le strutture periferiche del Ministero dei beni culturali e quelle dell'autorità di bacino regionale della Campania conferiranno ogni necessario supporto.
25. 301. Sgarbi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.
   al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
25. 302. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano, esclusivamente, le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto.
25. 308. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.
*25. 3. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.
*25. 307. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge inerenti la data di presentazione della domanda.
25. 4. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.
25. 303. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1-bis, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: le medesime procedure con le seguenti: le procedure di cui al comma 1.
25. 305. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: previo rilascio fino alla fine del comma, con le seguenti: con provvedimento di archiviazione dichiarativo della inammissibilità laddove l'immobile sia acquisito di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In tale caso, il commissario dichiara inammissibile l'istanza di contributo senza procedere alla previa comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
25. 309. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: favorevole.
25. 102. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da rendere ai dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per tutte le tipologie di opere abusive contemplate dall'allegato 1 del citato decreto-legge 269 del 2003, laddove insistenti su aree vincolate.
25. 304. Sarro, Paolo Russo, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*25. 5. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*25. 310. Benedetti.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
25. 311. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. 312. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le compatibilità dei volumi realizzati nelle aree sottoposte a vincoli di tutela sono verificate nell'ambito della pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da redigere e approvarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei poteri conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 17. Il Commissario straordinario si avvale, per il supporto alle attività di cui al presente comma, del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
25. 313. Gallo, Sarli, Sportiello.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
25. 314. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché alla preventiva verifica che l'immobile oggetto di condono ai sensi del presente articolo risulti conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza sismica e idrogeologica.
25. 8. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio e mappatura delle abitazioni sfitte).

  1. Al fine di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia, la regione Campania, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine, è istituito, presso il Commissario straordinario, l'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato «Osservatorio».
  2. Con delibera del Commissario straordinario, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.
  3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
   a) promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture – uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;
   b) provvedere al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi;
   c) promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi;
   d) provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;
   e) provvedere alla stesura di una relazione annuale, con particolare riferimento ai dati sull'abusivismo edilizio e sull'abbattimento degli edifici abusivi;
   f) provvedere alla realizzazione di una mappatura del patrimonio abitativo non affittato in modo da poter conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia.

  4. L'Osservatorio è presieduto dal Commissario straordinario, o da un suo delegato, ed è composto:
   a) dai sindaci, o da un loro delegato, dei comuni dell'isola di Ischia;
   b) da un rappresentante della regione Campania;
   c) da un rappresentante della Polizia di Stato:
   d) da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
   e) da un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;
   f) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale delle strutture del Commissario straordinario.
  6. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.
25. 01. Muroni, Pastorino, Stumpo, Fornaro.

ART. 26.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, per importi inferiori fino alla fine del comma.
26. 300. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: professionisti con le seguenti: cinque soggetti di cui all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
26. 301. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

ART. 34.
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria).

  All'articolo 34, comma 1, sopprimere il quinto periodo.
34. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 37.
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
37. 32. De Micheli, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera 00a), si provvede mediante riduzione di 80 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
37. 302. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b-ter) e c-quater)
37. 303. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”, di seguito “Ufficio speciale per la ricostruzione”. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.».
37. 34. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Nei confronti del personale individuato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esami, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 3-sexies dell'articolo 50-bis. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 50.».
37. 36. Verini, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).
*37. 300. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).
*37. 304. Nevi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
37. 11. Morgoni, Pezzopane, Verini, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, sostituire la lettera c-bis), con la seguente:
   c-bis) all'articolo 15 il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
  «3-bis. Per gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro di lavori, i soggetti attuatori presentano presso i competenti Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del presente decreto i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto. I professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. I lavori di cui al presente comma sono affidati a imprese che risultino iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.
  L'elenco delle chiese su cui saranno autorizzati tali interventi è individuato dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della CEI e il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo. Con la medesima ordinanza commissariale sono stabilite le modalità procedurali di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  Fino all'adozione dell'ordinanza commissariale di cui al periodo precedente trovano applicazione, in quanto compatibili, le modalità procedurali stabilite con le ordinanze commissariali n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017.
  3-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana e sulla base dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la struttura commissariale con decreto del Commissario straordinario di Governo n. 214 del 29 agosto 2018, vengono definite procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro di lavori e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
37. 46. De Micheli, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente:
   c-ter. 1) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: «per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
37. 50. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
  c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: «entro il 31 gennaio 2019» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2021».
37. 75. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50, comma 3, la lettera a), è sostituita con la seguente: «Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese.».
37. 57. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, De Micheli.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018», sono aggiunte le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», sono sostituite con le seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
  2) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
  3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
  4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
   «8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
37. 58. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3» e le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019»;
  2) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»
  3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3»
37. 308. Baldelli, Cortelazzo, Nevi, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies)
all'articolo 50-bis, comma 1, le parole: «gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite con le seguenti: «gli stessi possono confermare il personale precedentemente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto già formato e quindi pronto ad operare e possono assumere con le stesse modalità, ulteriore personale attingendo da speciali albi costituiti presso gli ordini professionali che si occuperanno della formazione specifica dei loro iscritti»
37. 305. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies) all'articolo 50-bis, comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2019».
37. 59. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
   c-quinquies)
all'articolo 50-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. I comuni compresi negli allegati 1 e 2 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti».
37. 306. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.
(Affidamento dei servizi a società in house providing).

  1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.
  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.
  3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.»
37. 60. Verini, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore, è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la scadenza del termine della gestione straordinaria.
  1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, si provvede mediante riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37. 307. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e ai comuni di cui agli» sono sostituite con le seguenti: «e alle province aventi un comune all'interno degli»;
   b) le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»
37. 301. Colletti, Grippa, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «e ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «entro 30 chilometri di distanza dai comuni»;
   b) le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»
37. 309. Colletti, Grippa, Torto, Del Grosso.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
37. 018. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
37. 019. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, primo comma, lettera f) e 3, primo comma, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi l) ed m) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018.
37. 020. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, De Micheli, De Micheli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).

  1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «nel 2018» sono inserite le seguenti: «e nel 2019».
  3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37. 021. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «nel 2018» sono inserite le seguenti: «e nel 2019».
  3. Eventuali residui attivi e risorse residue esistenti alla predetta data potranno essere utilizzati dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
37. 022. Pentangelo, Carfagna, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Cosimo Sibilia, Germanà.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il personale, individuato ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato con validità al 31 dicembre 2018 è prorogato al 31 dicembre 2019.
37. 023. Trancassini, Fidanza, Rotelli, Foti, Lollobrigida, Meloni, Butti, Silvestroni.

ART. 38.
(Rimodulazione delle funzioni commissariali).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
38. 2. Trancassini, Fidanza, Rotelli, Foti, Lollobrigida, Butti, Silvestroni.

ART. 39.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e intestati con le seguenti: o intestati.

  Conseguentemente:
    al comma 5, sostituire le parole: sono versati con le seguenti: possono essere versati;
   sopprimere il comma 6.
39. 1. Anna Lisa Baroni, Baldelli, Fiorini, Vietina, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e intestati con le seguenti: o intestati.
39. 2. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis. (Sisma de L'Aquila 2009 – interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi).
  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 08. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis. (Sisma de L'Aquila 2009 – interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi).

   1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017.
*39. 03. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
39. 04. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assunzione personale aree terremotate).

  1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, im
piegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

  Conseguentemente, sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 06. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assunzione personale aree terremotate).

  1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

  Conseguentemente, sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 0350. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila).

  1. Al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza di personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che sta creando gravi rallentamenti alla ricostruzione pubblica nei territori colpiti dall'evento sismico del 2009, è istituita una task force dedicata. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione di un bando per il reperimento di personale presso altre amministrazioni da trasferire in missione al Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila per un periodo di tempo limitato allo sblocco dei progetti e delle gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 15 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 07. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila).

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.
39. 09. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 010. Martino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis.

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 012. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis.

  1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.
39. 013. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Conferenza permanente).

  1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato «Conferenza permanente». Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, detto organo è istituito e sono adottate le disposizioni relative alla sua composizione e al suo funzionamento.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 017. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009).

  1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
39. 019. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 082. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 0351. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012).

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
39. 081. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Risorse per le spese di funzionamento).

  1. L'articolo 1, comma 758, della legge n. 205 del 2017 è sostituito dal seguente:
  «Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
39. 021. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44 del citato decreto-legge n. 148, del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
39. 022. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 759, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
39. 024. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili).

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
39. 027. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga dell'autorizzazione per l'assunzione del personale).

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017,2018, 2019 e 2020».
39. 030. Rossi, Pezzopane, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis. – (Posticipo della ripresa dell'attività di riscossione) – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2021».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro annui, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
39. 071. Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga al riconoscimento degli straordinari del personale degli Enti locali).

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
39. 069. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis. – (Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici) – 1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
39. 072. Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis.

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020,».
39. 073. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
39. 074. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente: «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
39. 085. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).

  1. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 076. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione in favore delle utenze di immobili oggetto di ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero).

  1. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dall'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, in favore delle utenze di immobili inagibili ubicati nel cratere.».
39. 097. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016) – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
39. 084. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis.

  1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.
  3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne.
39. 018. D'Alessandro, Pezzopane.

ART. 39-bis.

  Sopprimerlo.
39-bis. 300. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

ART. 39-ter.

  Sopprimerlo.
39-ter. 300. Braga, Orlando, Morassut.

ART. 40.

  Sopprimerlo.
40. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: monitoraggio delle opere pubbliche, aggiungere le seguenti: ivi incluse le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3.
40. 2. Baldelli, Casino, Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Sozzani, Bergamini, Polidori, Nevi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie).

  1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.
  2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
40. 010. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misura urgente in materia di infrastruttura stradale).

  1. Al fine di consentire la più rapida ricostruzione del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari e collega i comuni di Capoterra e Pula, crollato dopo l'alluvione del 10 ottobre scorso, e per consentire il conseguente ripristino della relativa viabilità, sono stanziati a favore della regione Sardegna e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 10 milioni di euro per il 2018.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 015. Pittalis.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
  Art. 40-bis.

  1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Calabria, Sardegna, Sicilia, nel mese di ottobre 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi da effettuare d'intesa con Regioni e Province.
  2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
40. 0300. Bruno Bossio, Mura, Gavino Manca, Viscomi, Miceli, Cardinale.
(Inammissibile)

ART. 41.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura.
41. 303. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fatta eccezione con le seguenti: in aggiunta.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: per i quali.
41. 300. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ≤1.000 (mg/kg tal quale) con le seguenti: ≤500 (mg/kg tal quale).
41. 301. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Cromo VI aggiungere le seguenti: sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: Cromo VI <2 (mg/kg SS) aggiungere le seguenti: sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) <1 (μg/kg SS).
41. 305. Benedetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le concentrazioni massime dei metalli pesanti di cui all'allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 vengono così modificate: Cadmio 5 (mg/kg SS), mercurio 3 (mg/kg SS), nichel 150 (mg/kg SS), piombo 200 (mg/kgSS), rame 600 (mg/kg SS) zinco 1700 (mg/kg SS).
41. 103. Muroni, Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 31 gennaio 2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad adottare una nuova disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva UE 2018/850.
41. 2. Braga, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare incarica un Ente Pubblico di Ricerca altamente qualificato della messa a punto di un nuovo metodo analitico ufficiale, specifico per gli idrocarburi di origine minerale C 10 – C40, nonché di uno studio sulle concentrazioni di tali composti, riscontrabili con il nuovo metodo in campioni rappresentativi delle realtà nazionali.
41. 304. Benedetti.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
  Art. 41-bis.

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1».
41. 0300. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
  2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
  4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
  5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*42. 01. Pastorino, Stumpo, Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).
   1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
  2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
  4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
  5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*42. 08. Pella, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Fiorini, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure per incentivare interventi di valutazione sulla staticità degli edifici e prevenzione del rischio sismico).

  1. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
   «1-octies. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati e “A” e “B” al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di un tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con “metodo convenzionale” e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con “metodo semplificato”».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42. 03. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

ART. 44.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e della Regione interessata aggiungere le seguenti: nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
44. 300. Stumpo, Pastorino, Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: qualora l'azienda abbia cessato o cessi con le seguenti: qualora le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari abbiano cessato o cessino.
44. 302. Cassinelli, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Gagliardi, Mulè, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rossello, Rosso, Ruffino, Zanella, Bagnasco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta entro il 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
44. 2. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
44. 1. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.
44. 3. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è concesso, con medesima durata massima e con medesime modalità, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria effettuati nel periodo intercorrente tra il 1o giugno 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. La misura di integrazione salariale decorre dalla data di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.
  1-ter. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale di cui al comma 1-bis, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il predetto periodo.
  1-quater. Per i soli casi di cui al comma 1-bis, è riconosciuta, a domanda, l'esenzione dal versamento della somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater quantificati in 18 milioni di euro per il 2018 e 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola crisi aggiungere le seguenti: e in fallimento.
44. 301. Giacometto, Porchietto, Zangrillo, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Cassinelli, Gagliardi, Germanà, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella, Lepri.

ART. 44-ter.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, sostituire le parole: dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti con le seguenti: dei soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
44-ter. 300. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

ART. 45.
(Norma di copertura).

  All'articolo 45, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a) sostituire le parole: a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 con le seguenti: a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000;
   alla lettera f) sostituire le parole: a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 con le seguenti: a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000;.
45. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)