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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 17 ottobre 2018

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 1066 E ABB.

Pdl 1066 e abb. – misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia

Tempo complessivo: 15 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 7 ore;
• seguito dell'esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 30 minuti

(complessivamente)

30 minuti

(complessivamente)

Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 5 minuti
(con il limite massimo di 16 minuti per ciascun deputato)
1 ora e 13 minuti
(con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 55 minuti 5 ore e 17 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora 1 ora e 16 minuti
 Lega – Salvini premier 47 minuti 54 minuti
 Partito Democratico 45 minuti 51 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
44 minuti 49 minuti
 Fratelli d'Italia 34 minuti 32 minuti
 Liberi e Uguali 32 minuti 28 minuti
 Misto: 33 minuti 27 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
10 minuti 8 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
6 minuti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 5 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 5 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 4 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 ottobre 2018.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galli, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Spadafora, Tateo, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galli, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Spadafora, Tateo, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 ottobre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CENNI: «Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e il sostegno delle attività agricole contadine nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della Rete italiana della memoria della civiltà contadina» (1269);
   D'ATTIS ed altri: «Disposizioni in materia di durata della conservazione delle informazioni creditizie relative ai ritardi nei pagamenti» (1270);
   SERRACCHIANI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro» (1271);
   BALDELLI: «Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di sanzioni per la violazione degli obblighi di assistenza ai viaggiatori in caso di ritardo o interruzione del viaggio ferroviario» (1272);
   SILLI ed altri: «Esenzione dal pagamento dei pedaggi per i veicoli adibiti al soccorso sanitario, anche fuori dei casi di emergenza» (1273);
   BRAGA ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio geologico, storico, archeologico, paesaggistico e ambientale» (1274);
   CECCHETTI: «Modifica all'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esclusione dei canoni di locazione non percepiti dalla formazione del reddito complessivo» (1275).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DALL'OSSO ed altri: «Disposizioni in materia di controllo e vigilanza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e presso le strutture socio-assistenziali per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, nonché in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale del personale scolastico e sanitario» (552) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Penna.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  IEZZI ed altri: «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (1171) Parere delle Commissioni V, VI, X e XII.

   VII Commissione (Cultura):
  D'UVA ed altri: «Disciplina dell'accesso ai corsi universitari» (812) Parere delle Commissioni I, II, III, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  TIRAMANI: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari, con particolare riguardo a quelli delle professioni mediche e dell'area sanitaria» (1162) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  BENEDETTI ed altri: «Divieto dell'uso di contenitori e stoviglie di plastica non riutilizzabili per la somministrazione di alimenti nonché divieto della dispersione di palloncini di gomma» (774) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XII e XIV;
  PRESTIGIACOMO ed altri: «Disposizioni e delega al Governo per la riduzione della produzione e dell'immissione in commercio degli oggetti in plastica e per il contrasto dell'inquinamento ambientale derivante dall'abbandono di rifiuti in plastica» (1195) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  MANDELLI ed altri: «Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing» (592) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI e XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   III Commissione (Affari esteri):
  PALAZZOTTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni» (Doc XXII, n. 17) – Parere delle Commissioni I, II e V.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 ottobre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'Unione europea (2019-2023) (COM(2018) 687 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio – Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni relative a impegni, pagamenti e contributi degli Stati membri per il 2018, il 2019 e il 2020 e previsione non vincolante per gli anni 2021 e 2022 (COM(2018) 689 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Sedicesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2018) 690 final), corredata dal relativo allegato – Elenco delle iniziative legislative (COM(2018) 690 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del piano d'azione per rafforzare la risposta dell'Unione europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio (COM(2018) 696 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 6 del bilancio generale 2018 – Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con le previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie) (COM(2018) 704 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  I seguenti progetti di atti dell'Unione europea, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, in data 2 ottobre 2018, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnati alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 631 final), già assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 633 final), già assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione) – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 634 final), già assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader, riunitisi a Salisburgo il 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 640 final), già assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti).

  Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre per ciascuno di tali progetti dal 17 ottobre 2018.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Comando generale della Guardia di finanza.

  Il Comando generale della Guardia di finanza ha trasmesso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzate, in data 10 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: GALLINELLA ED ALTRI: NORME PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA, A CHILOMETRO ZERO O UTILE (A.C. 183-A)

A.C. 183-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione.

A.C. 183-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  all'articolo aggiuntivo 2.0400 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 183-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
   a) prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alimentari, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, a chilometro zero o utile: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, ovvero provenienti dalla stessa regione del luogo di vendita, e i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;
   b) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari.

PROPOSTE EMENDATIVE

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione.

  All'articolo aggiuntivo 2.0400 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 2. 0400. 1 La Commissione
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori, di cui all'articolo 2, e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.
2. 0400. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. Lo Stato e le regioni incentivano, con canali e strumenti informativi e informatici, nonché attraverso i PIF dei propri Piani di Sviluppo Rurale, la costruzione di piattaforme per l'incontro diretto tra agricoltori produttori di cui all'articolo 2, e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.
2. 010. Cenni.

A.C. 183-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta).

  1. I comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato.
  2. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta).

  Sopprimerlo.
3. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si applicano anche alla vendita dei prodotti agricoli alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.
3. 102. Gadda, Enrico Borghi, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli a chilometro zero o di filiera corta le Regioni, d'intesa con i comuni e con le associazioni di rappresentanza degli agricoltori, definiscono azioni volte a favorire l'attività di vendita di tali prodotti anche prevedendo l'individuazione da parte dei comuni nelle aree destinate a mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, di una riserva di posti destinati agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, che esercitano la vendita diretta di prodotti di filiera corta o a chilometro zero.
3. 103. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, premettere le parole: In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007,

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, sopprimere le parole: ,
nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche,
   all'articolo 7, al comma 1, premettere il seguente:
  01. L'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è abrogato.
3. 100. Benedetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: in aree pubbliche con le seguenti: agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, sopprimere le parole:
o utile.
   sopprimere il comma 2
   alla rubrica sopprimere le parole:
o utile
*3. 104. Squeri, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, sostituire le parole: in aree pubbliche con le seguenti: agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, sopprimere le parole:
o utile.
   sopprimere il comma 2
   alla rubrica sopprimere le parole:
o utile
*3. 109. Moretto.

  Al comma 1, sostituire le parole: in aree pubbliche con le seguenti: agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
**3. 101. Gallinella.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: in aree pubbliche con le seguenti: agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
**3. 105. Moretto.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: in aree pubbliche con le seguenti: agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
**3. 106. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole: utile e di quelli.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
utile e di quelli.
   alla rubrica, sopprimere le parole: utile e di quelli.
3. 107. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le amministrazioni comunali favoriscono, con propri atti deliberativi, l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici ad associazioni di cittadini, produttori o consumatori, per l'istituzione di mercati contadini periodici, a cadenza settimanale o mensile e di luoghi per i gruppi di acquisto solidale. A tale fine, le medesime associazioni si impegnano a definire un sistema di garanzia partecipativa (SGP) adottando un proprio regolamento per evidenziare la tracciabilità e la qualità dei prodotti e stabilire i criteri di sostenibilità ecologica e sociale dei prodotti e dei processi produttivi, l'ampiezza delle aree di provenienza per le diverse categorie di prodotto, che non può comunque superare l'ambito locale, le caratteristiche strutturali, dimensionali e sociali delle aziende e le modalità di accesso al mercato. Le associazioni sono altresì tenute a rendere pubblico il regolamento e adottano sistemi di autocontrollo. Le amministrazioni comunali possono effettuare verifiche e, nel caso di mancato rispetto del regolamento, revocano l'assegnazione.
  1-ter. I mercati contadini che azzerano la produzione dei rifiuti sono esentati dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti.
3. 2. Fornaro, Muroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di vendita di cui al comma 1, al fine di favorire il consumo responsabile e consapevole da parte del consumatore, espongono in luogo ben visibile all'interno del proprio spazio espositivo, anche mediante l'apposizione di cartelli, le informazioni in merito alla tipologia di prodotti in vendita. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo ponga in vendita all'interno dello stesso spazio anche prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dispone tali prodotti in spazi separati e identificabili.
3. 108. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per poter esercitare la vendita diretta, la parte non prevalente delle produzioni degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, deve essere prodotta a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o, comunque, all'interno della stessa provincia.
3. 10. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

A.C. 183-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta»).

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta»).

  Sopprimerlo.
4. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , da emanare fino alla fine del comma, con le seguenti: e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le caratteristiche dei prodotti «a chilometro zero» e «provenienti dalla filiera corta», nonché le modalità di verifica e attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
4. 102. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da emanare con le seguenti: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al seguente periodo;
   al terzo periodo, sostituire la parola: comma con la seguente: articolo.
4. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e del turismo aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le modalità di verifica e attestazione della provenienza in ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
4. 100. Viviani, Liuni, Golinelli, Gastaldi, Coin, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro dello sviluppo economico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e attestazione della provenienza in ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
4. 100.(Testo modificato nel corso della seduta) Viviani, Liuni, Golinelli, Gastaldi, Coin, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono istituiti il logo «chilometro zero o utile» e con le seguenti: è istituito.
4. 101. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o utile.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
attribuzione del logo con le seguenti: impiego dei loghi ai fini dell'etichettatura di tali prodotti.
   al comma 2, sostituire le parole da: Il logo fino a: è pubblicato con le seguenti: I loghi possono essere esposti nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione, nonché pubblicati.
   alla rubrica sopprimere le parole: o utile
4. 104. Squeri, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o utile.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: o utile
4. 11. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del logo con le seguenti: dei loghi, le quali devono comunque garantire la tracciabilità, la sicurezza alimentare e la qualità del prodotto per il quale si chiede il logo.
4. 103. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 2.
4. 105. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I loghi possono essere esposti:
   a) sempre, sui prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) o relativi contenitori o imballaggi;
   b) nei mercati che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sull'insegna che indica la località o il venditore;
   c) negli esercizi di ristorazione che somministrano i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sull'insegna di accesso e sul catalogo dell'offerta al pubblico;
   d) negli esercizi commerciali della piccola, media e grande distribuzione che vendono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), all'esterno del punto vendita e sullo scomparto che ospita i prodotti; l'esposizione all'interno dei locali avviene in spazi espositivi appositamente dedicati.
4. 106. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 2, dopo le parole: appositamente dedicati aggiungere le seguenti:, o comunque posto in evidenza,
4. 109. Liuni, Viviani, Golinelli, Gastaldi, Coin, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere le parole:, anche.
4. 107. Squeri.

  Al comma 2, dopo le parole: grande distribuzione aggiungere le seguenti: in luogo ben visibile al consumatore.
4. 108. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 2, dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: trasformati all'interno dell'azienda agricola.
4. 8. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.
4. 13. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il logo non è utilizzabile in nessun caso sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi packaging utilizzato per la vendita.
4. 110. Liuni, Viviani, Golinelli, Gastaldi, Coin, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi packaging utilizzato per la vendita.
4. 110.(Testo modificato nel corso della seduta) Liuni, Viviani, Golinelli, Gastaldi, Coin, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Decreti attuativi).

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero o provenienti dalla filiera corta, nonché le modalità di verifica e attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
4. 02. Squeri, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

A.C. 183-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Promozione dei prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva).

  1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
   « 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. A parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, adeguatamente documentato attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Promozione dei prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva).

  Sopprimerlo.
5. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere il quarto periodo.
5. 104. Squeri.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che documenti il proprio impegno a fornire una più ampia gamma e quantità di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
5. 105. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole:, in quantità congrua,
*5. 101. Squeri, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole:, in quantità congrua,
*5. 102. Noja.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: congrua con le seguenti: pari ad almeno il 25 per cento.
5. 100. Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o utile.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: o utile.
5. 103. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

A.C. 183-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Sanzioni).

  1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Sanzioni).

  Sopprimerlo.
6. 4. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – 1. Chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), o i loghi di cui all'articolo 4, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
*6. 100. Gadda.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – 1. Chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), o i loghi di cui all'articolo 4, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
*6. 101. Squeri, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, sostituire le parole: violando le con le seguenti: qualificandoli come prodotti a chilometro zero o utile ovvero provenienti da filiera corta, in violazione delle.
6. 102. Gallinella.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la parola: il logo con le seguenti: i loghi.
6. 103. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.
6. 8. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.
  3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.
*6. 6. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  2. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.
  3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.
*6. 9. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

A.C. 183-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia).

  1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge.
  2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sopprimere il comma 1.
7. 100. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano istituire i loghi di cui all'articolo 4 in forma bilingue.
7. 101. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui all'articolo 4 in forma bilingue.
7. 101.(Testo modificato nel corso della seduta) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Approvato)

A.C. 183-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame (C. 183-A) dispone norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità, ritenendo in tal modo, di garantire automaticamente qualità del prodotto offerto al consumatore e maggiore reddito per i produttori locali;
    gli agricoltori del nostro Paese producono un grano eccellente che viene esportato anche all'estero e che contribuisce a reclamizzare il made in Italy in Europa e nel mondo e con il quale si produce, soprattutto in Sicilia e in Puglia, una pasta di alta qualità, che potrà anche essere certificata secondo i più recenti standard internazionali di qualità;
    in particolare, la Sicilia è tra le maggiori produttrici di grano duro ed è vocata da qualche decennio, al ritorno della coltivazione di antichi grani locali, di cui l'isola è particolarmente ricca. La rivalutazione di questi frumenti antichi amplia la gamma di prodotti trasformati rappresentando così un volano per piccole economie locali e una fonte di reddito in grado di migliorare le condizioni socio-economiche dei contesti rurali. La strada dei grani antichi e della loro filiera è però tutta in salita e necessita di interventi specifici volti a difendere questo patrimonio e a tutelare gli attori della filiera dalla possibilità di contaminazione con grani di diversa provenienza e qualità che poco o nulla hanno a che fare con quelli antichi,

impegna il Governo

a promuove e valorizzare la produzione, la diffusione e la commercializzazione della pasta di alta qualità prodotta grazie alle farine derivanti dalla coltivazione di grani antichi in conformità a quanto disposto dal capo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e successive modificazioni, in particolare valorizzando gli usi e le tradizioni locali, in un contesto di filiera.
9/183-A/1Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    la Peste Suina Africana (PSA) è una malattia infettiva del suino, causata da un virus della famiglia Asfarviridae, genere Asfivirus, che ha fatto la sua prima comparsa in Sardegna nel 1978, dimodoché, fin dal 1982, la regione Sardegna si è vista impegnata nell'attuazione di misure e protocolli volti all'eradicazione della medesima malattia, al fine di salvaguardare un comparto fondamentale per l'intero sistema economico dell'isola;
    la suindicata malattia si è diffusa anche in altri Paesi dell'Unione europea, quali Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia, al punto che le Istituzioni Europee – pur non costituendo la medesima un rischio per l'uomo e col dichiarato fine di salvaguardare gli scambi commerciali – hanno ritenuto necessario vietare la commercializzazione, verso altri Paesi membri e Stati terzi e salvo la previsione di specifiche deroghe, dei prodotti di origine suina provenienti dagli Stati in cui sarebbe stata riscontrata la presenza di focolai;
   considerato che:
    con la Direttiva 2002/30/CE del Consiglio sono state stabilite le misure minime da applicare all'interno dell'Unione, in particolare, e stato previsto che nel caso di comparsa di un focolaio lo Stato membro interessato debba elaborare un programmo di eradicazione della peste, da sottoporre all'approvazione della Commissione;
    con la Decisione 2005/362/CE, la Commissione ha pure approvato il piano presentato dall'Italia per l'eradicazione della PSA in Sardegna: piano che, negli anni, ha comunque consentito il contenimento e la limitazione della diffusione della malattia, al punto che non appare più necessario il blocco totale ed indiscriminato delle movimentazioni, macellazioni ed esportazioni, che sta, tra l'altro, causando danni ingenti, con rischio di serrata, alle oltre 450 aziende suinicole sarde, assolutamente virtuose, accreditate, certificate secondo le regole della biosicurezza e i cui allevamenti non sono stati interessati dalla peste suina;
   atteso che:
    con l'ulteriore Decisione 2014/709/UE, sostitutiva della precedente 2014/178/UE, sono state stabilite ulteriori misure di protezione da applicarsi, fatti salvi gli approvati piani di eradicazione, negli Stati membri interessati dal fenomeno – Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Italia – avuto riguardo alle aree specificamente indicate nell'allegato alla Decisione;
    la suindicata Decisione, in particolare, da un lato, classifica le aree interessate degli Stati membri in quattro raggruppamenti differenti, i quali dovrebbero tenere conto del livello di rischio riscontrato; dall'altro lato, impone agli Stati interessati di vietare la spedizione dei prodotti di origine suina provenienti dai territori espressamente indicati, sia verso altri territori del medesimo Stato membro interessato che verso gli altri Stati, salva la possibilità di ottenere specifiche deroghe;
    pur essendosi determinata nell'ambito della Regione Sardegna una notevole flessione dell'incidenza della PSA ed essendo presenti nel medesimo ambito territoriale più di 450 aziende suinicole virtuose accreditate, indenni dalla peste suina e certificate secondo le regole della biosicurezza, l'intero territorio regionale è stato comunque incluso nella parte IV dell'allegato alla citata Decisione, con conseguente divieto di esportazione per il quale di fatto non è possibile ottenere alcuna deroga;
   ritenuto che:
    la citata Decisione resterà in vigore fino al 31 dicembre 2018 e che nell'ambito dell'Unione europea, anche recentemente, sono stati riscontrati ulteriori focolai in altri Stati Membri nei confronti dei quali, però, non è seguita l'applicazione di alcuna misura limitativa, come quella imposta, ormai da anni, alla Regione Sardegna;
    appare, ormai, necessario prevedere misure differenti dal divieto di esportazione, anche al fine di tutelare l'economia della Sardegna, la quale, altrimenti, vedrebbe registrarsi l'azzeramento di un simbolo che connota le tradizioni e produzioni sarde anche all'estero, con conseguente ingente danno per l'intera economia e per i numerosi allevamenti non colpiti dalla malattia in questione,

impegna il Governo

a porre in essere ogni necessario adempimento anche intervenendo presso i competenti Organismi Comunitari al fine di evitare che la Sardegna venga ancora una volta ricompresa tra i territori soggetti alle citate restrizioni, consentendo, così, finalmente, agli allevamenti in regola e certificati di potere trasformare e/o esportare i prodotti di origine suina in tutto il territorio comunitario ed extracomunitario.
9/183-A/2Deidda, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero o utile;
   valutata positivamente l'introduzione delle definizioni di «prodotto a chilometro zero o utile» e di «prodotto proveniente da filiera corta», nonché l'istituzione dei rispettivi loghi da poter utilizzare per la promozione dei prodotti sia da parte dei produttori sia nei luoghi di vendita o consumo;
   considerato l'interesse, ormai sempre più puntuale, per il tema della corretta alimentazione e soprattutto dell'educazione alimentare da introdurre sin dai primi anni scolastici, e valutato l'impatto che i prodotti a km 0 o utile potrebbero avere nell'ambito della ristorazione collettiva, in particolare delle mense scolastiche, dal punto di vista della valorizzazione delle produzioni locali, stagionali e sostenibili dal punto di vista ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, ad ulteriore sostegno di quanto già disposto dal provvedimento in parola, attività di informazione e sensibilizzazione dei consumatori sui benefici derivanti dalla produzione e dal consumo dei prodotti di cui in premessa sia a livello sociale che economico, nonché sull'importanza di una corretta alimentazione e di predisporre, conseguentemente, adeguate azioni di promozione di progetti di educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado.
9/183-A/3Gagnarli.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero o utile;
   valutata positivamente l'introduzione delle definizioni di «prodotto a chilometro zero o utile» e di «prodotto proveniente da filiera corta», nonché l'istituzione dei rispettivi loghi da poter utilizzare per la promozione dei prodotti sia da parte dei produttori sia nei luoghi di vendita o consumo;
   considerato l'interesse, ormai sempre più puntuale, per il tema della corretta alimentazione e soprattutto dell'educazione alimentare da introdurre sin dai primi anni scolastici, e valutato l'impatto che i prodotti a km 0 o utile potrebbero avere nell'ambito della ristorazione collettiva, in particolare delle mense scolastiche, dal punto di vista della valorizzazione delle produzioni locali, stagionali e sostenibili dal punto di vista ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, ad ulteriore sostegno di quanto già disposto dal provvedimento in parola, attività di informazione e sensibilizzazione sull'importanza di una corretta alimentazione e di predisporre, conseguentemente, adeguate azioni di promozione di progetti di educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado.
9/183-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile (C. 183-A)»;
    l'Italia è il Paese leader nella Ue nelle produzioni enogastronomiche certificate soprattutto grazie al contributo degli oltre 5.500 comuni con meno di 5 mila abitanti, dove nasce il 92 per cento delle produzioni tipiche nazionali;
    è quindi auspicabile che i processi di promozione del provvedimento in esame includano in maniera specifica anche tale tipologia di prodotti certificati;
    per quanto riguarda l'agricoltura biologica, sono attivi già da tempo i «Sistemi di Garanzia Partecipata»: organi di tutela della qualità orientati localmente che certificano i produttori sulla base di una partecipazione attiva degli stakeholder e sono fondati su una base di fiducia, di interdipendenza e di scambi di conoscenze;
    i Sistemi Partecipativi di Garanzia sono senza dubbio uno strumento utile per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità soprattutto in un ambito di «filiera corta»,

impegna il Governo

ad inserire nei progetti e nelle azioni di valorizzazione e promozione che riguardano i prodotti agricoli, ed in particolare in ambito locale e di filiera corta, anche quelli di qualità certificata e provenienti da sistemi di garanzia partecipativa dal basso.
9/183-A/4Cenni, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile (C. 183-A)»;
    l'Italia è il Paese leader nella Ue nelle produzioni enogastronomiche certificate soprattutto grazie al contributo degli oltre 5.500 comuni con meno di 5 mila abitanti, dove nasce il 92 per cento delle produzioni tipiche nazionali;
    è quindi auspicabile che i processi di promozione del provvedimento in esame includano in maniera specifica anche tale tipologia di prodotti certificati;
    per quanto riguarda l'agricoltura biologica, sono attivi già da tempo i «Sistemi di Garanzia Partecipata»: organi di tutela della qualità orientati localmente che certificano i produttori sulla base di una partecipazione attiva degli stakeholder e sono fondati su una base di fiducia, di interdipendenza e di scambi di conoscenze;
    i Sistemi Partecipativi di Garanzia sono senza dubbio uno strumento utile per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità soprattutto in un ambito di «filiera corta»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nei progetti e nelle azioni di valorizzazione e promozione che riguardano i prodotti agricoli, ed in particolare in ambito locale e di filiera corta, anche quelli di qualità certificata e provenienti da sistemi di garanzia partecipativa dal basso.
9/183-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Cenni, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero o utile;
    valutata positivamente l'introduzione delle definizioni di «prodotto a chilometro zero o utile» e di «prodotto proveniente da filiera corta», nonché l'istituzione dei rispettivi loghi da poter utilizzare per la promozione dei prodotti sia da parte dei produttori sia nei luoghi di vendita o consumo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche a sostegno di quanto già previsto dal provvedimento in esame, un fondo per la promozione e la valorizzazione dei prodotti a km zero o utile e provenienti da filiera corta.
9/183-A/5Parentela.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in titolo,
    accolte con favore le misure introdotte al fine di valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta;
    preso atto dell'importanza di sensibilizzare i consumatori sui benefici derivanti dalla produzione e dal consumo di tali prodotti e in modo particolare le giovani generazioni anche al fine di rivalutare le tradizioni alimentari e culinarie locali nell'ottica della valorizzazione dei territori e delle loro peculiarità;
    visto che l'articolo 4 dispone l'istituzione dei loghi «chilometro zero» e «filiera corta»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coinvolgere gli istituti scolastici al fine di organizzare concorsi per l'ideazione e il disegno dei simboli relativi ai loghi da parte degli studenti.
9/183-A/6Cassese.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile»;
   premesso che:
    con la legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono state definite misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e disposizioni per la riqualificazione e il recupero del centri storici dei medesimi comuni con l'obiettivo di favorire la qualità e l'efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo agli ambiti dell'ambiente, della protezione civile, dell'istruzione, della sanità, dei servizi socio-assistenziali, dei trasporti, della viabilità e dei servizi postali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico e la tutela e la valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;
    la legge sancisce, inoltre, che l'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni;
    la legge agli articoli 11 e 12 prevede disposizioni per la promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile e misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile;
    a tal fine, la legge ha previsto che, entro centoventi giorni dalla sua data di entrata in vigore, ossia entro il 17 marzo 2018, con decreto interministeriale fossero indicati i parametri necessari per la determinazione delle tipologie di piccoli comuni che possono accedere alle risorse del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti per l'ambiente e i beni culturali, la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastruttura stradali e degli istituti scolastici, lo sviluppo economico e sociale, l'insediamento di nuove attività produttive,

impegna il Governo

ad adottare il decreto interministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 al fine di valorizzare il patrimonio agroalimentare dei piccoli comuni.
9/183-A/7Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas, De Menech.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile»,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di un Fondo per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.
9/183-A/8Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, De Menech.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte ad assicurare l'accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie in maniera omogenea sul territorio nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno – 3-00246

   ROSTAN, FORNARO, OCCHIONERO, CONTE, MURONI e PALAZZOTTO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   in Italia 11 milioni di persone rinunciano alle cure per motivi economici; il Paese è diviso in due e l'aspettativa di vita e l'accesso alle prestazioni sanitarie sono date dall'insieme di luogo di residenza, capacità economica e livello di istruzione;
   tali evidenze emergono dalla lettura del rapporto dell'Osservatorio nazionale della salute nelle regioni italiane, che ha redatto un focus dedicato alle disuguaglianze sanitarie in Italia;
   a essere penalizzato è il Mezzogiorno, in particolare la Campania, dove gli uomini vivono mediamente 78,9 anni e le donne 83,3; mentre nella provincia di Trento l'età media degli uomini è 81,6 anni e 86,3 anni è l'età media delle donne;
   in generale, la maggiore possibilità di vita si registra nelle regioni del Nord-Est, dove la speranza per gli uomini è 81,2 anni e per le donne 85,6; mentre nelle regioni del Mezzogiorno essa si attesta a 79,8 anni per gli uomini e 84,1 per le donne;
   tali differenze riguardano la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, il Molise, la Basilicata, che restano al di sotto della media nazionale. La Campania, la Calabria e la Sicilia peggiorano persino la loro posizione nel corso degli ultimi anni;
   nelle province di Caserta e Napoli la speranza di vita è di oltre 2 anni inferiore a quella nazionale, seguite da Caltanissetta e Siracusa;
   nel Meridione le persone che dichiarano di non aver soldi per pagarsi le cure è assai elevata. Si tratta di una persona su cinque, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di sanità pubblica, sono drammaticamente più elevati nelle regioni meridionali. La Campania e in, particolare, la Calabria sono le regioni che nel quadro complessivo delineato dagli indicatori selezionati mostrano il profilo peggiore;
   non è da sottovalutare che la rinuncia per motivi economici avviene tra il 69 per cento delle persone con livello di studio basso;
   la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, approvata dal Parlamento la settimana scorsa, prevede tagli lineari ai Ministeri dello 0,2 per cento del prodotto interno lordo e non prefigura un intervento nella direzione dei temi posti in premessa –:
   quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze, affinché sia assicurato in maniera uniforme sul territorio nazionale l'accesso alle cure, alle prestazioni sanitarie con pari livello di efficienza, intervenendo soprattutto sulle forti discriminazioni tra Nord e Sud.
(3-00246)


Intendimenti in ordine alle modalità di assegnazione degli incarichi convenzionali di medicina generale – 3-00247

   MENGA, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLOGNA, D'ARRANDO, LOREFICE, MAMMÌ, NAPPI, NESCI, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TROIANO, LEDA VOLPI e TUZI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   in questi giorni, il Ministero della salute ha aperto un tavolo di confronto con le parti sindacali coinvolte per lavorare ad un intervento in materia di fabbisogno di risorse umane nel servizio sanitario nazionale, in particolare in materia di accesso alla professione di medico di medicina generale;
   da notizie scaturite da tale confronto emerge la possibilità, per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di concorrere per l'assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in via subordinata rispetto all'assegnazione degli incarichi ai medici già in possesso del relativo diploma e agli altri medici già aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'iscrizione alla graduatoria regionale, e che la conferma di tale incarico sarebbe comunque vincolata al conseguimento del diploma di formazione specifica, entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, pena la decadenza dall'incarico;
   tale possibilità andrebbe, altresì, ad applicarsi ai medici che abbiano partecipato al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale e siano risultati idonei, in conformità ai principi fondamentali contenuti nel decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, senza collocarsi utilmente in graduatoria per il conseguimento della relativa borsa di studio, qualora gli stessi stiano ricoprendo a titolo provvisorio incarichi convenzionali tra quelli previsti nel suddetto accordo collettivo nazionale;
   quest'ultima ipotesi ha suscitato non poche preoccupazioni in seno ai sindacati interlocutori e, soprattutto, in tanti giovani medici vincitori di concorso regionale, attualmente iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, nonché negli studenti di medicina che intendono intraprendere questo percorso formativo post laurea e che temono di vedersi precluso l'accesso alla convenzione negli anni a venire, superati per punteggio nelle graduatorie regionali della medicina generale da colleghi, attualmente precari e non in possesso dell'attestato di formazione, che sarebbero oggetto, secondo la loro interpretazione, di una vera e propria «sanatoria» –:
   se il Ministro interrogato intenda chiarire quali siano, nell'ipotizzato intervento, le modalità e gli strumenti utili per escludere ogni ingiusta preclusione nell'accesso alla convenzione, come temuto dai sindacati, dai giovani medici e dagli studenti in medicina. (3-00247)


Elementi e iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, in merito alla vicenda dei decessi verificatisi tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018 presso il reparto di medicina del Nuovo Ospedale delle Apuane di Massa – 3-00248

   BERGAMINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nel mese di settembre 2018 la procura della Repubblica di Massa ha iscritto nel registro degli indagati, ipotizzando il reato di omicidio colposo plurimo, il dottor Alessandro Pampana, primario del reparto di medicina del Nuovo Ospedale delle Apuane di Massa;
   l'inchiesta era stata aperta dopo l'esposto presentato a inizio 2018 dal presidente del consiglio comunale, Stefano Benedetti. In soli 21 giorni, infatti, tra il 20 dicembre 2017 e il 10 gennaio 2018, sono morti 33 pazienti, tutti ricoverati nel medesimo reparto, per lo più anziani di 70, 80 e 90 anni, ma anche un sessantenne e due cinquantenni, affetti da varie patologie;
   le morti registrate sarebbero – secondo l'esposto – riconducibili a possibili infezioni contratte in reparto: i 33 pazienti, entrati in ospedale con patologie diverse, a parere di Benedetti sarebbero infatti morti per aver «contratto batteri intestinali all'interno della struttura»;
   il procuratore della Repubblica, Aldo Giubilaro, ha precisato che l'iscrizione del primario Pampana nel registro degli indagati è «un atto puramente formale»; ci sarà una consulenza di un perito e nei prossimi giorni si deciderà se archiviare o continuare le indagini –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere perché sia fatta luce sulla vicenda e se non ritenga urgente avviare un'ispezione che coinvolga la struttura del Nuovo Ospedale delle Apuane di Massa, volta a chiarire i reali motivi di una casistica così drammatica. (3-00248)


Iniziative di competenza volte all'applicazione delle norme della legge n. 194 del 1978 relative alla prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza – 3-00249

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, RAMPELLI, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nel 2016, ultimo dato ufficiale disponibile risultante dalla relazione che annualmente il Ministro della salute trasmette al Parlamento «sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza», in Italia quasi 85.000 donne hanno deciso di non far nascere il proprio figlio;
   nonostante le cifre dimostrino un leggero calo, attestato intorno al 3 per cento, del ricorso alle interruzioni volontarie di gravidanza, il numero continua a essere tragicamente alto, soprattutto se considerato a fronte della pesantissima crisi demografica che affligge l'Italia ormai in modo cronico;
   la legge 22 maggio 1978, n. 194, attraverso la quale è stata introdotta nell'ordinamento la possibilità per le donne di ricorrere, con tempi e modalità determinate, all'interruzione volontaria di gravidanza, lo ha fatto sancendo, all'articolo 1, che «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio», e che le norme introdotte devono garantire in primo luogo la tutela della maternità;
   l'articolo 2 della legge definisce il ruolo dei consultori, ai quali è assegnato, in particolare, il compito di «contribuire a far superare le cause che possono portare all'interruzione della gravidanza», informando le donne sui loro diritti e sui servizi di sostegno disponibili, nonché di formulare proposte agli enti locali per il sostegno alle maternità contrassegnate da particolari problematiche;
   nell'applicazione della legge n. 194 del 1978 permangono, tuttavia, forti criticità sia sotto il profilo della prevenzione e della comunicazione, in particolare tra le più giovani e nelle fasce sociali più deboli e disagiate, sia sotto il profilo delle possibili alternative per le donne che pensano di ricorrere all'aborto, laddove, invece, il legislatore voleva esaltare proprio questo ruolo dissuasivo rispetto al non portare a termine la propria gravidanza;
   in Italia quasi il 70 per cento dei ginecologi sono obiettori di coscienza, un numero in aumento nel 2016 rispetto agli anni precedenti –:
   quali iniziative di competenza intenda porre in essere perché sia data applicazione alle norme della legge n. 194 del 1978 relative alla prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza, garantendo l'autodeterminazione della donna, potenziando i centri di aiuto alla vita e realizzando interventi di solidarietà, anche sotto forma di sostegno economico, per aiutare le donne in difficoltà, che intendano farlo, a portare a termine la gravidanza. (3-00249)


Iniziative di competenza volte a riconsiderare la sede dell'Agenzia europea del farmaco, individuandola nella città di Milano – 3-00250

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:
   l'Ema, European medicine agency, creata nel 1992, è responsabile della valutazione scientifica, della supervisione e del monitoraggio della sicurezza dei medicinali nell'Unione europea, ed è essenziale per il funzionamento del mercato unico dei medicinali al suo interno;
   l'agenzia è uno snodo cruciale per la vita dell'industria e dei cittadini europei. Secondo Farmindustria, il settore italiano, con la Lombardia come primo centro propulsore, ha – fra personale diretto e indiretto – 130 mila addetti, 30 miliardi di euro di produzione (di cui 21 miliardi di export) e 2,7 miliardi di euro di investimenti (1,5 sul versante della ricerca e sviluppo e 1,2 sul lato produttivo). Il settore farmaceutico in Italia può essere considerato la prima industria europea per crescita cumulata dell’export (dal 2010 al 2016, +52 per cento), a una pochissima distanza da quella tedesca per ordine di grandezza complessiva;
   il capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, una città dal respiro internazionale (grazie anche agli investimenti fatti per Expo 2015), presenta una posizione ideale sotto il profilo logistico, ha ottimi indici di sicurezza e vanta strutture formative di eccellenza in ambito europeo;
   la scelta di assegnare con il sorteggio l'Agenzia europea del farmaco, l'Ema, ad Amsterdam si sta rivelando deleteria per il funzionamento della stessa agenzia, per via di ostacoli logistici, legati alla lentezza dei lavori infrastrutturali per dotare l'Ema di una nuova sede ancora interamente da costruire nella capitale olandese, ma anche per via di problemi burocratici e fiscali;
   il trasloco ad Amsterdam sta comportando un'emorragia di personale, quantificata in circa il 30 per cento di funzionari e addetti che non vogliono trasferirsi in Olanda per ragioni fiscali (perderebbero un quarto dello stipendio e avrebbero un costo della vita più alto rispetto a Londra, a cominciare dalle abitazioni), ed un rallentamento delle attività dell'Ema. E ci sono annessi problemi per il trasferimento delle circa 2.500 società satellite dell'Ema –:
   se il Ministro interrogato non ritenga urgente riproporre a livello europeo la questione del trasferimento dell'Ema a Milano, al fine di assicurare la piena ed immediata funzionalità dell'agenzia, che nel capoluogo lombardo troverebbe una sede già pronta ad accoglierla e una serie di componenti logistiche e amministrative che faciliterebbero il trasferimento del personale e delle società satellite da Londra. (3-00250)


Chiarimenti in merito ai rapporti del Ministro per gli affari europei con il fondo Euklid – 3-00251

   FUSACCHIA e MAGI. — Al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:
   quello di Ministro per gli affari europei è un ruolo di particolare rilevanza per quanto riguarda la manovra finanziaria, che prevede passaggi e interlocuzioni formali con le istituzioni europee;
   è comprovato, in particolare, il ruolo che il Ministro interrogato sta avendo a riguardo, come confermato dalla sua presenza in Aula – in rappresentanza del Governo e al posto anche del Ministro dell'economia e delle finanze – l'11 ottobre 2018 in occasione della votazione della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza;
   la sensibilità dei mercati alle dichiarazioni e alle azioni del Ministro interrogato è particolarmente sviluppata, considerate anche le vicende intercorse nelle settimane precedenti alla formazione del Governo e il ruolo influente riconosciuto dalle forze di maggioranza e dagli altri Ministri del Governo al professor Paolo Savona in merito alle questioni economiche e monetarie e ai possibili scenari legati alle azioni dell'Esecutivo e della stessa maggioranza;
   sembrerebbe che il professor Paolo Savona risultasse – al momento dell'assunzione del suo attuale incarico di Governo e del giuramento sulla Costituzione nelle mani del Presidente della Repubblica – presidente dell’hedge fund Euklid;
   il Ministro interrogato avrebbe dichiarato di essersi dimesso dal fondo nel mese di maggio 2018, ma risulterebbe che le dimissioni siano in realtà state comunicate al registro delle imprese britannico solo il 13 ottobre 2018, con valore retroattivo, utilizzando una facoltà prevista dal diritto inglese;
   ad avviso dell'interrogante permane un serio rischio di conflitto di interessi, non potendosi peraltro oggettivamente escludere l'eventualità di vantaggi indebiti a favore di un hedge fund, anche per effetto delle recenti oscillazioni di spread, borsa, mercato dei titoli –:
   se da quando è diventato Ministro ci siano stati contatti di qualsiasi natura e genere, diretti o indiretti, con gli operatori del fondo, considerati i rischi sopra evidenziati e il rapporto che il Ministro interrogato ha avuto con il fondo in termini di cariche, promozione, portafoglio ed investimenti. (3-00251)


Chiarimenti in merito ai tempi di attivazione della card cultura destinata ai giovani nati nell'anno 2000 – 3-00252

   ASCANI, PICCOLI NARDELLI, ANZALDI, CIAMPI, DI GIORGI, FRANCESCHINI, PRESTIPINO, ROSSI, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Per sapere – premesso che:
   il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, venendo incontro ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato, ha esteso ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018 l'assegnazione della carta elettronica per i giovani – la cosiddetta card cultura – introdotta dalla legge di stabilità per il 2016;
   la procedura di registrazione per i ragazzi nati nel 2000 alla piattaforma www.18app.italia.it non risulta ancora attiva e, soprattutto, non vengono date indicazioni sui tempi di erogazione;
   dal sito ufficiale, l'unica informazione utile è per i nati invece nel 1999, che avranno tempo fino al 31 dicembre 2018 per spendere il proprio bonus di 500 euro;
   dall'attivazione, 3 novembre 2016, ad oggi, risultano spesi circa 220 milioni di euro in libri, quasi l'80 per cento dei totali 268 milioni di euro spesi in cultura. Un successo per un Paese come il nostro, dove si legge poco;
   inoltre, i ragazzi hanno acquistato musica registrata per il 12,42 per cento: in soli otto mesi, dall'ottobre 2017 a maggio 2018, gli acquisti di musica tramite 18app hanno realizzato consumi per oltre 12 milioni di euro, sensibilizzando così i giovani all'acquisto di contenuti legali sul web e allo stesso tempo stimolandoli all'utilizzo delle nuove tecnologie;
   anche in Francia, si sta per introdurre uno strumento simile alla 18app: ad annunciare la misura è stato il Primo Ministro francese Édouard Philippe, dando seguito a quanto promesso in campagna elettorale dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron –:
   quali siano i tempi certi di attivazione della card cultura destinata ai giovani nati nell'anno 2000. (3-00252)


PROPOSTA DI LEGGE: ORLANDO E FRANCESCHINI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (A.C. 893-A)

A.C. 893-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 893-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.224 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.0264 e 4.0202, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 893-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il seguente:

«TITOLO VIII-bis

DEI DELITTI CONTRO
IL PATRIMONIO CULTURALE

  Art. 518-bis.(Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

  Art. 518-ter.(Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

  Art. 518-quater.(Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 518-quinquies. – (Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 518-sexies.(Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 518-quater.

  Art. 518-septies. – (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
  Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 518-octies. – (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime o occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

   Art. 518-novies.(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
   a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
   b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
   c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

  Art. 518-decies.(Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
  La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
  Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna conseguono l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

  Art. 518-undecies. – (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

  Art. 518-duodecies. – (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-undecies è punito con la reclusione fino a due anni.

  Art. 518-terdecies.(Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

  Art. 518-quaterdecies.(Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
   a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
   b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
   d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
  La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

  Art. 518-quinquiesdecies. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

  Art. 518-sexiesdecies. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

  Art. 518-septiesdecies. – (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
   a) cagiona un danno di rilevante gravità;
   b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
   c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
   d) è commesso nell'ambito di un'associazione per delinquere.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

  Art. 518-duodevicies. – (Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
  La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
  La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero per assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.

  Art. 518-undevicies.(Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

  Art. 518-vicies.(Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;
   b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:
  «Art. 707-bis.(Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche al codice penale).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Capo I del Titolo II della parte IV è sostituito dal seguente:

Capo I
(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)

  Art. 169. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a sei anni e della multa da euro 800 a euro 40.000 chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
  Art. 170. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 1.200 ad euro 40.000.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
  Art. 171. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nei farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
  Art. 172. – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 171.
  Art. 173. – (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene senza averne fatto denuncia immediatamente all'Autorità un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.
  Art. 174. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene:
   a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
   b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
   c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
  Art. 175. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa fino a euro 20.000. La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
  Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
  Art. 176. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 3.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
  La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
  Art. 177. – (Danneggiamento, deturpamento imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 176 è punito con la reclusione fino a due anni.
  Art. 178. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
  Art. 179. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
   a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
   b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
   d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

  Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
  La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
  Art. 180. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 179 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere, di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
  Art. 180-bis. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Fuori dai casi di cui all'articolo 416, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, ed allo scopo di commettere più delitti con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa fino a 80.000 euro e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
  Art. 180-ter. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
  Art. 180-quater. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.
  Art. 180-quinquies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
  Art. 180-sexies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.
  Art. 180-septies. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.
  Art. 180-octies. – (Opere illecite). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
   a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
   b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
   c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

  2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
  Art. 180-novies. (Collocazione e rimozione illecita). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
  2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
  Art. 180-decies. (Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45 comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 40. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:
  «Art. 1. – 1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Capo I del Titolo II della Parte IV è sostituito dal seguente:

Capo I
(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)
  Art. 169. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
  Art. 170. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
  Art. 171. – (Ricettazione di beni culturali). Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
  Art. 172 – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 171.
  Art. 173. – (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.
  Art. 174. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
   a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
   b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
   c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
  Art. 175. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
  La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
  Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.
  Art. 176. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
  Art. 177. – (Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 176 è punito con la reclusione fino a due anni.
  Art. 178. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
  Art. 179. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
   a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
   b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
   d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

  Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 3 0 del codice penale.
  La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
  Art. 180. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 179 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
  Art. 180-bis. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.
  Art. 180-ter. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale.
  Art. 180-quater. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.
  Art. 180-quinquies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
  Art. 180-sexies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;
  Art. 180-septies. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terremo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.
  Art. 180-octies. – (Opere illecite). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
   a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
   b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
   c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

  2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
  Art. 180-novies. – (Collocazione e rimozione illecita). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 3 8.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
  2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
  Art. 180-decies. – (Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45 comma 1.”».

  Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 41. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Sostituirlo col seguente:
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il capo III-bis del titolo XIII del libro secondo è inserito il seguente:

«Capo IV
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 649-ter.
(Furto di beni culturali).

  È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 1.200 a 25.000 euro chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
  Ai fini del presente capo, per beni culturali s'intendono tutte quelle cose mobili e immobili individuate dall'articolo 10 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico, nonché un interesse quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni paesaggistici, individuati dall'articolo 134 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono porzioni di territorio più o meno estese che presentano un interesse quali espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici di una determinata area geografica.

Art. 649-quater.
(Appropriazione indebita di beni culturali).

  Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 20,000 euro.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 649-quinquies.
(Ricettazione di beni culturali).

  Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 649-sexies.
(Riciclaggio di beni culturali).

  Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 649-quinquies.

Art. 649-septies.
(Impiego illecito di beni culturali).

  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio di beni culturali illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25,000.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 649-octies.
(Autoriciclaggio di beni culturali).

  Chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, Imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
  Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, la pena è della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 649-novies.
(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).

  Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera; in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 649-decies.
(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali).

  È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
   a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
   b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
   c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 649-undecies.
(Uscita o esportazione illecite di beni culturali).

  Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 2.500 a euro 10.000.
  La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
  Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

Art. 649-duodecies.
(Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

  Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.500 e 10.000.

Art. 649-terdecies.
(Devastazione e saccheggio di beni culturali).

  Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da otto a quindici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 649-quaterdecies.
(Contraffazione di opere d'arte).

  È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 10.000:
   a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
   b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
   d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

  Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
  La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su due quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 649-quinquiesdecies.
(Casi di non punibilità).

  Le disposizioni dell'articolo 649-terdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Art. 649-sexiesdecies.
(Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali).

  Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a 80.000 euro.

Art. 649-septiesdecies.
(Circostanze aggravanti).

  La pena è aumentata quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
   a) cagiona un danno di rilevante gravità;
   b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
   c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
   d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

Art. 649-duodevicies.
(Circostanze attenuanti. Causa di non punibilità).

  La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
  La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
  La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato o individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.
  La punibilità è esclusa quando l'autore restituisce, reintegra o consente comunque di recuperare il bene culturale proveniente dal delitto.

Art. 649-undevicies.
(Confisca).

  Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

Art. 649-devicies.
(Fatto commesso all'estero).

  Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale».
1. 203. Vitiello.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 240-bis, primo comma, sostituire le parole: «e 517-quater» con le seguenti: «517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies e 518-sexiesdecies».
1. 201. Orlando, Verini, Bazoli, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli, Ferri.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: Titolo VIII con le seguenti: Titolo XIII

  Conseguentemente:
   al capoverso Titolo VIII-
bis sostituire le parole: VIII-bis con le seguenti: XIII-bis;
   al capoverso «Art. 518-
bis», sostituire le parole: 518-bis con le seguenti: 649-ter;
   al capoverso «Art. 518-ter», sostituire le parole: 518-ter con le seguenti: 649-quater;
   al capoverso «Art. 518-quater», sostituire le parole: 518-quater con le seguenti: 649-quinquies;
   al capoverso «Art. 518-quinquies», sostituire le parole: 518-quinquies con le seguenti: 649-sexies;
   al capoverso «Art. 518-sexies», sostituire le parole: 518-sexies con le seguenti: 649-septies;
   al capoverso «Art. 518-septies», sostituire le parole: 518-septies con le seguenti: 649-octies;
   al capoverso «Art. 518-octies», sostituire le parole: 518-octies con le seguenti: 649-novies;
   al capoverso «Art. 518-novies», sostituire le parole: 518-novies con le seguenti: 649-decies;
   al capoverso «Art. 518-decies», sostituire le parole: 518-decies con le seguenti: 649-undecies;
   al capoverso «Art. 518-undecies», sostituire le parole: 518-undecies con le seguenti: 649-duodecies;
   al capoverso «Art. 518-duodecies», sostituire le parole: 518-duodecies con le seguenti: 649-terdecies;
   al capoverso «Art. 518-terdecies», sostituire le parole: 518-terdecies con le seguenti: 649-quaterdecies;
   al capoverso «Art. 518-quaterdecies», sostituire le parole: 518-quaterdecies con le seguenti: 649-quinquiesdecies;
   al capoverso «Art. 518-quinquiesdecies», sostituire le parole: 518-quinquiesdecies con le seguenti: 649-sexiesdecies;
   al capoverso «Art. 518-sexiesdecies», sostituire le parole: 518-sexiesdecies con le seguenti: 649-septiesdecies;
   al capoverso «Art. 518-septiesdecies», sostituire le parole: 518-septiesdecies con le seguenti: 649-duodevicies;
   al capoverso «Art. 518-duodevicies», sostituire le parole: 518-duodevicies con le seguenti: 649-undevicies;
   al capoverso «Art. 518 undevicies;», sostituire le parole: 518-undevicies; con le seguenti: 649-vicies;
   al capoverso «Art. 518 vicies;», sostituire le parole: 518-vicies; con le seguenti: 649-vicies semel.
1. 230. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», sostituire il primo comma con il seguente:
  «Chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da novecentoventisette a millecinquecento euro».

  Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: dieci anni e della multa da novecentoventisette a duemila euro.
1. 204. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», sostituire il primo comma con il seguente:
  «Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da novecentoventisette a millecinquecento euro».

  Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: dieci anni e della multa da novecentoventisette a duemila euro.
1. 204.(Testo modificato nel corso della seduta). Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni e con la multa da euro 800 a euro 40.000.
1. 42. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni e con la multa da euro 1.200 a euro 25.000.
1. 205. Schullian, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, dopo le parole: otto anni aggiungere le seguenti: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 71. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: della reclusione da quattro a dodici anni con la seguente: aumentata.
1. 92. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
1. 45. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis»: dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
  Ai fini del presente capo, per beni culturali s'intendono tutte quelle cose mobili e immobili individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico, nonché un interesse quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni paesaggistici, individuati dall'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono porzioni di territorio più o meno estese che presentano un interesse quali espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici di una determinata area geografica.
1. 94. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e con la multa da 1.000 a 20.000 euro.
1. 206. Schullian, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, aggiungere in fine, le parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 72. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter» primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da euro 1.200 ad euro 40.000.
1. 47. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter» primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da euro 516 ad euro 1.500.
1. 300. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le parole: tre a dodici anni con le seguenti: quattro a dieci anni e con la multa da 1.032 a 15.000 euro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
  La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata, ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.
1. 207. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: dieci anni e con la multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
1. 48. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: dieci anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000.
1. 208. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
1. 209. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
1. 100. Bazoli, Verini, Orlando, Ferri, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quinquies» primo comma, sopprimere la parola: illecitamente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
quattro a dodici anni con le seguenti: cinque a tredici anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro
   sopprimere il secondo e il terzo comma.
1. 210. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quinquies» primo comma, sopprimere la parola: illecitamente

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
quattro a dodici anni con le seguenti: cinque a tredici anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro;
   sopprimere il secondo e il terzo comma;
   sostituire la rubrica con la seguente: Impiego di beni culturali provenienti dal delitto.
1. 210.(Testo modificato nel corso della seduta). Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quinquies» primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 5000 a 25000 euro.
1. 211. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, sostituire le parole: quattordici anni con le seguenti: dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
1. 49. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
1. 214. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 25.000 a 50.000 euro.
1. 101. Bazoli, Verini, Orlando, Ferri, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 74. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da 6.000 a 30.000 euro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:
  La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 212. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.
1. 213. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-septies, primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 6.000 a 30.000 euro

  Conseguentemente, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto comma con il seguente:
  Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro.
1. 215. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-septies, primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 5.000 a 25.000 euro

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
1. 216. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 518-septies, aggiungere il seguente:
  «Art. 518-septies. 1 – (Violazioni in materia di ricerche archeologiche) – 1. Chiunque esegue ricerche archeologiche ed opere per il ritrovamento di beni culturali senza concessione ovvero non osserva le prescrizioni date dall'Amministrazione in materia è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 310 a euro 5.000.»

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo la parola: 174, aggiungere la seguente: 175,
1. 200. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-octies, primo comma, sostituire le parole: sei mesi a tre anni con le seguenti: uno a quattro anni.
1. 217. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», alinea, sostituire le parole da: fino a due anni fino a: multa fino con le seguenti: da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000.
1. 218. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», alinea, dopo le parole: euro 80.000 aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 64. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-novies», aggiungere il seguente:
  Art. 518-novies. 1 – (Importazione illecita di beni culturali) – 1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies e 518-sexiesdecies, introduce nel territorio dello Stato beni culturali esportati illecitamente da un altro Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 258 a euro 5165.
1. 219. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-novies», aggiungere il seguente:
  Art. 518-novies. 1 – (Importazione illecita di beni culturali) – 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies e 518-sexiesdecies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5165.
1. 219.(Testo modificato nel corso della seduta). Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», primo comma, premettere le parole: Fuori dei casi di concorso nel reato,.
1. 65. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», primo comma, sostituire le parole: beni culturali con le seguenti: cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico nonché quelle mobili indicate all'articolo 11, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo e terzo comma, sostituire le parole: beni culturali con le seguenti: cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico nonché quelle mobili indicate all'articolo 11, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. 220. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», primo comma, dopo le parole: beni culturali aggiungere le seguenti:, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo e terzo comma, dopo le parole: beni culturali aggiungere le seguenti:, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali,.
1. 220.(Testo modificato nel corso della seduta). Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», primo comma, sostituire le parole: da euro 258 a euro 5.165 con le seguenti: fino a euro 20.000.
1. 51. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», primo comma, sostituire le parole: 258 a euro 5.165 con le seguenti: 2.000 a euro 20.000.
1. 221. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», primo comma, sostituire le parole: 258 a euro 5.165 con le seguenti: 2.500 a euro 10.000.
1. 75. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, dopo le parole: o paesaggistici, aggiungere le seguenti: propri o altrui.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, dopo le parole: o paesaggistici aggiungere le seguenti: propri o altrui.
1. 56. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da due

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma:
   dopo le parole:
è subordinata aggiungere le seguenti: al ripristino dello stato dei luoghi o
   sopprimere le parole:, se il condannato non si oppone,
1. 222. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, aggiungere in fine, le parole: e con la multa da 1.500 a 10.000 euro.
1. 225. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies» primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la multa da 1.500 e 10.000.
1. 76. Varchi, Maschio, Lucaselli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo per il ripristino dei centri storici).

  1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.
  2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.
  3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.
  4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale».
1. 224. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 54. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», secondo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa non inferiore ad euro 3.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 55. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi in danno di beni culturali storici o artistici siti all'interno di centri storici, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
1. 226. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi in danno di centri storici che rivestono carattere storico, artistico, o di particolare pregio culturale, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
1. 223. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso ”Art. 518-undecies, sopprimere il terzo comma.
1. 88. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 518-duodecies.
*1. 87. Vitiello.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 518-duodecies.
*1. 250. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso Art. 518-terdecies con il seguente: «Art. 518-terdecies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). – Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali, paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni».
1. 251. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-terdecies, sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a quindici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 253. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 518-terdecies, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 78. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quaterdecies, primo comma, alinea, sostituire le parole: sei anni e con la multa fino con le seguenti: cinque anni e con la multa da euro 3.000.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere il secondo comma;
   sostituire il terzo comma con il seguente:
”La sentenza di condanna per il reato di cui al comma precedente commesso nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale indicati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
1. 256. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quaterdecies, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni e con la multa fino a euro 10.000.
1. 254. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quaterdecies, primo comma, alinea, sostituire le parole: fino a euro 10.000 con le seguenti: da 2.500 a 25.000 euro.
1. 255. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quaterdecies, primo comma, alinea, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 20.000.
1. 252. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quaterdecies, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: tre quotidiani con le seguenti: due quotidiani.
1. 84. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 518-sexiesdecies» primo comma, premettere le parole: Fuori dai casi di cui all'articolo 416.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo comma:
   dopo la parola: vantaggio aggiungere le seguenti: ed allo scopo di commettere più delitti;
   sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sette anni e con la multa fino a 80.000 euro e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 61. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexiesdecies, primo comma, dopo le parole: un ingiusto profitto o vantaggio aggiungere le seguenti: per sé o per altri.
1. 257. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexiesdecies, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni e con la multa fino a 80.000 euro.
1. 258. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 518-septiesdecies, primo comma, alinea, sopprimere le parole: da un terzo alla metà.
1. 82. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-septiesdecies, primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria.
1. 260. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-septiesdecies, primo comma, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili, astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri;
   d) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.
1. 259. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-duodevicies, sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente: La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per chi abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
1. 261. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-duodevicies, terzo comma, sopprimere le parole: o recuperare i beni provenienti dal delitto.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere infine il seguente comma: La punibilità è esclusa quando l'autore restituisce, reintegra o consente comunque di recuperare il bene culturale proveniente dal delitto.
1. 262. Vitiello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 707-bis, dopo le parole: con l'arresto fino a due anni aggiungere le seguenti; e con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.
1. 263. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifica all'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di sanzioni per opere illecite eseguite su beni culturali). – 1. All'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Qualora il sopraintendente rilasci l'autorizzazione per gli interventi di cui all'articolo 21, comma 4, secondo le procedure di cui al comma 2-ter del presente articolo, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica:
   a) ai lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione prevista su beni immobili costituenti beni culturali, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
   b) all'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione rilasciata;
   c) ai lavori eseguiti su beni immobili costituenti beni culturali e configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

  2-ter. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale interessato dagli interventi di cui al comma 2-bis presenta apposita domanda al sopraintendente ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Il sopraintendente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni. Qualora sia rilasciata l'autorizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se si tratta di lavori eseguiti su beni immobili; negli altri casi, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro, tenendo conto della gravità del fatto.
  2-quater. La completa e originaria rimessione in pristino dei beni culturali da parte del trasgressore, prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1».
1. 03. Schullian, Vitiello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo per il ripristino dei centri storici).

  1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.
  2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.
  3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.
  4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale».
1. 0224.(Parte non assorbita). Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Fondo per il ripristino dei centri storici). – 1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.
  2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.
  3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.
  4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale.
1. 01. Varchi, Lucaselli, Maschio.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali). 1. Le multe previste dagli articoli 518-novies, 518-decies, 518-quaterdecies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
*1. 02. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali). 1. Le multe previste dagli articoli 518-novies, 518-decies, 518-quaterdecies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
*1. 0264. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.