Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 12 settembre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 settembre 2018.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Carfagna, Carinelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 settembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SPORTIELLO ed altri: «Disposizioni per la promozione del parto naturale e la riduzione del ricorso al parto cesareo mediante lo svolgimento di iniziative di informazione e la formazione del personale medico e sanitario» (1151);
   ASCARI: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in materia di cause ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e al riconoscimento dello status di rifugiato» (1152);
   CATALDI: «Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di ricostruzione nelle aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016» (1153);
   BATTILOCCHIO: «Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in materia di cessazione dei diritti di uso civico» (1154).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 536, d'iniziativa della deputata MURONI, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al codice penale, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti riguardanti le specie di fauna e flora protette».

Ritiro di proposte di legge.

  In data 12 settembre 2018 il deputato Bitonci ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
   BITONCI ed altri: «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali» (670).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):
  MURONI: «Modifiche al codice penale, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti riguardanti le specie di fauna e flora protette» (536) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, riferita al secondo semestre del 2017 e al primo semestre del 2018 (Doc. XCV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, riferita all'anno 2017 (Doc. CLXIV, n. 9).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, aggiornata al 31 maggio 2018 (Doc. CCVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici della Cassa nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, riferita all'anno 2017, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 6 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, la relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, predisposta dal Commissario straordinario del Governo per il medesimo piano, riferita all'anno 2017 (Doc. CC, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in seno al comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, relativamente alla prevista adozione di una nuova convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale (COM(2018) 605 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale – Situazione al 31 dicembre 2017 (COM(2018) 609 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta dell'11 settembre 2018, a pagina 6, seconda colonna, righe ventiquattresima e venticinquesima, le parole: « , per le disposizioni in materia di sanzioni» devono intendersi soppresse.

DISEGNO DI LEGGE: S. 717 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1117-A)

A.C. 1117-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di enti territoriali).

  1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».
  2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia).

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.
  3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022.

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di ambiente).

  1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.

Articolo 4.
(Proroghe di termini in materia di infrastrutture).

  1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
  2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «2019».
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di politiche sociali).

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,»;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1º settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di istruzione e università).

  1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 ottobre 2018.
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».
  3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2».

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura).

  1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2018».

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di salute).

  1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1o settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1ºdicembre 2018».
  2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1ºsettembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º dicembre 2018».
  3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».
  4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;
   b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia di eventi sismici).

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».
  2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»;
   b) la lettera c) è soppressa.

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di sport).

  1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi).

  1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».
  2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1ºsettembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
   « 2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
   c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;
   d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;
   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

  « 3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
  3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;
   f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;
   g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.

Articolo 12.
(Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034).

  1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
   a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese).

  1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».

Articolo 14.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1117-A – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nell'anno 2018, qualora sia stato presentato o approvato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimodulato o riformulato, il comma 7 dell'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo si applica soltanto al nuovo piano definitivamente approvato dalla Corte dei conti, senza che rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario.
  2-ter. Nell'anno 2018, non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-bis.
  2-quater. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali). – 1. Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

  All'articolo 2:
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1 º gennaio 2022;
   b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1ºgennaio 2022;
   c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio 2022»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3-ter. All'articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: “entro il 28 febbraio di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 26 febbraio di ciascun anno”.
  3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sette”».

  All'articolo 3:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1º luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º luglio 2020”;
   b) al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1º luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º luglio 2020”.

  1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia».

  All'articolo 4:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso”.
  3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “per il quadriennio 2017-2020” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2017” e le parole: “di ciascun anno” sono soppresse.
  3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: “entro il 15 novembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 dicembre di ciascun anno”;
   b) al comma 4, le parole: “entro il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2018”».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali). – 1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: “alla data di presentazione della domanda” sono aggiunte le seguenti: “, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda”».

  All'articolo 6:
   al comma 1, dopo le parole: «è prorogato» sono inserite le seguenti: «, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. La durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato di quattro anni, ai sensi delle graduatorie permanenti prorogate dal comma 3 del presente articolo, è prorogata a domanda nella stessa sede fino a sei anni. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 8 è abrogato.
  3-ter. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: “almeno sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “almeno tre anni”.
  3-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: “sei anni scolastici” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni scolastici”.
  3-quinquies. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
  “2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio”.
  3-sexies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.
  3-septies. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.
  3-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020.
  3-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “Entro il 31 agosto 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2018”».

  All'articolo 8:
   al comma 1, le parole: «1o dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   al comma 2, le parole: «1o dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018.
  4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
  «Art. 8-bis. – (Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29). – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”».

  All'articolo 9:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), le parole: “75 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”;
   b) alla lettera d), le parole: “100 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “75 per cento”;
   c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   “d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata”»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”;
   b) al secondo periodo, le parole: “31 luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.

  2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: “e 2017/2018” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017/2018 e 2018/2019”;
   b) al comma 1, lettera a), le parole: “e 2017/2018” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017/2018 e 2018/2019”;
   c) al comma 2, le parole: “ed euro 5 milioni nell'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019”;
   d) al comma 5, alinea, le parole: “ed euro 5 milioni nell'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019”;
   e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
  “b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
   f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  “5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
   g) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”.

  2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “1o gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1o gennaio 2020”.
  2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 9-bis. – (Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive). – 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019.
  Art. 9-ter. – (Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici). – 1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, secondo periodo, le parole: “in sostituzione, temporanea o parziale” sono sostituite dalle seguenti: “in sostituzione temporanea, anche se parziale”;
   b) al comma 2:
    1) dopo le parole: “dell'edificio distrutto o danneggiato” sono inserite le seguenti: “ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente”;
    2) dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono aggiunte le seguenti: “, le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica”;
   c) al comma 3:
    1) le parole: “e le misure di sequestro preventivo” sono soppresse;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica”».

  All'articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai princìpi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa».

  All'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2018”».

  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11-bis.(Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti). – 1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1o ottobre 2018”;
   b) le parole: “dal 2015 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2018 al 2020”.

  Art. 11-ter. – (Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio). – 1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.
  Art. 11-quater.(Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali). – 1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110».

  All'articolo 13:
   al comma 1 sono premessi i seguenti:
  «01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018”.
  02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04.
  04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti»;
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al penultimo periodo, le parole: “secondo, terzo e quarto periodo del” sono soppresse;
   b) all'ultimo periodo, le parole da: “sono da adottare” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “sono adottati entro il 31 ottobre 2018”»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:
  “495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

Tabella 1

Regioni Riparto spazi finanziari 2018 Profilo investimenti
2018 2019 2020 2021 2022
Abruzzo 15.959.000 5.585.650 4.372.766 4.149.340 1.691.654 159.590
Basilicata 8.000.000 2.800.000 2.192.000 2.080.000 848.000 80.000
Calabria 22.509.000 7.878.150 6.167.466 5.852.340 2.385.954 225.090
Campania 53.185.000 18.614.750 14.572.690 13.828.100 5.637.610 531.850
Emilia-Romagna 42.925.000 15.023.750 11.761.450 11.160.500 4.550.050 429.250
Lazio 59.055.000 20.669.250 16.181.070 15.354.300 6.259.830 590.550
Liguria 15.647.000 5.476.450 4.284.278 4.068.220 1.658.582 156.470
Lombardia 88.219.000 30.876.650 24.172.006 22.936.940 9.351.214 882.190
Marche 17.572.000 6.150.200 4.814.728 4.568.720 1.862.632 175.720
Molise 4.830.000 1.690.500 1.323.420 1.255.800 511.980 48.300
Piemonte 41.515.000 14.530.250 11.375.110 10.793.900 4.400.590 415.150
Puglia 41.139.000 14.398.650 11.272.086 10.696.140 4.360.734 411.390
Toscana 39.447.000 13.806.450 10.808.478 10.256.220 4.181.382 394.470
Umbria 9.900.000 3.465.000 2.712.600 2.574.000 1.049.400 99.000
Veneto 40.098.000 14.034.300 10.986.852 10.425.480 4.250.388 400.980
Totale 500.000.000 175.000.000 137.000.000 130.000.000 53.000.000 5.000.000

Tabella 2

Regioni Riparto spazi finanziari 2019 Profilo investimenti
2019 2020 2021 2022 2023
Abruzzo 15.959.000 1.117.130 6.224.010 5.904.830 2.393.850 319.180
Basilicata 8.000.000 560.000 3.120.000 2.960.000 1.200.000 160.000
Calabria 22.509.000 1.575.630 8.778.510 8.328.330 3.376.350 450.180
Campania 53.185.000 3.722.950 20.742.150 19.678.450 7.977.750 1.063.700
Emilia-Romagna 42.925.000 3.004.750 16.740.750 15.882.250 6.438.750 858.500
Lazio 59.055.000 4.133.850 23.031.450 21.850.350 8.858.250 1.181.100
Liguria 15.647.000 1.095.290 6.102.330 5.789.390 2.347.050 312.940
Lombardia 88.219.000 6.175.330 34.405.410 32.641.030 13.232.850 1.764.380
Marche 17.572.000 1.230.040 6.853.080 6.501.640 2.635.800 351.440
Molise 4.830.000 338.100 1.883.700 1.787.100 724.500 96.600
Piemonte 41.515.000 2.906.050 16.190.850 15.360.550 6.227.250 830.300
Puglia 41.139.000 2.879.730 16.044.210 15.221.430 6.170.850 822.780
Toscana 39.447.000 2.761.290 15.384.330 14.595.390 5.917.050 788.940
Umbria 9.900.000 693.000 3.861.000 3.663.000 1.485.000 198.000
Veneto 40.098.000 2.806.860 15.638.220 14.836.260 6.014.700 801.960
Totale 500.000.000 35.000.000 195.000.000 185.000.000 75.000.000 10.000.000
”;

   b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.
  1-ter. Anche per l'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  1-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: “per gli anni 2017/2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2017/2020”».

  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 13-bis.(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1.
  Art. 13-ter. – (Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179). – 1. Il comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

A.C. 1117-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”.
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
  2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.
  2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater.
  2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali). – 1. Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

  All'articolo 2:
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1 º gennaio 2022;
   b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1ºgennaio 2022;
   c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio 2022»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3-ter. All'articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: “entro il 28 febbraio di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 26 febbraio di ciascun anno”.
  3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sette”».

  All'articolo 3:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1º luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º luglio 2020”;
   b) al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1º luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º luglio 2020”.

  1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia».

  All'articolo 4:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso”.
  3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “per il quadriennio 2017-2020” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2017” e le parole: “di ciascun anno” sono soppresse.
  3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: “entro il 15 novembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 dicembre di ciascun anno”;
   b) al comma 4, le parole: “entro il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2018”».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali). – 1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: “alla data di presentazione della domanda” sono aggiunte le seguenti: “, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda”».

  All'articolo 5:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “entro il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 novembre 2018”»;
   alla rubrica, le parole: «in materia di politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di lavoro e di politiche sociali».

  All'articolo 6:
   al comma 1, dopo le parole: «è prorogato» sono inserite le seguenti: «, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.
  3-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.
  3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
  3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “Entro il 31 agosto 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2018”».
  3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
  3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2019.
  3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2019».

  All'articolo 8:
   al comma 1, le parole: «1o dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   al comma 2, le parole: «1o dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018.
  4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
  «Art. 8-bis. – (Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29). – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”».

  All'articolo 9:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), le parole: “75 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”;
   b) alla lettera d), le parole: “100 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “75 per cento”;
   c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   “d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata”»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”;
   b) al secondo periodo, le parole: “31 luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.

  2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: “e 2017/2018” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017/2018 e 2018/2019”;
   b) al comma 1, lettera a), le parole: “e 2017/2018” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017/2018 e 2018/2019”;
   c) al comma 2, le parole: “ed euro 5 milioni nell'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019”;
   d) al comma 5, alinea, le parole: “ed euro 5 milioni nell'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019”;
   e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
  “b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
   f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  “5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
   g) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”.

  2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “1o gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1o gennaio 2020”.
  2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».
  2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “e di 13 milioni di euro per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019”.
  2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 9-bis. – (Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive). – 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019.
  Art. 9-ter. – (Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici). – 1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, secondo periodo, le parole: “in sostituzione, temporanea o parziale” sono sostituite dalle seguenti: “in sostituzione temporanea, anche se parziale”;
   b) al comma 2:
    1) dopo le parole: “dell'edificio distrutto o danneggiato” sono inserite le seguenti: “ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente”;
    2) dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono aggiunte le seguenti: “, le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica”;
   c) al comma 3:
    1) le parole: “e le misure di sequestro preventivo” sono soppresse;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica”».

  Art. 9-quater.(Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori). – 1. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

  All'articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai princìpi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa».

  All'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1106, dopo le parole: “con sentenza del giudice” sono inserite le seguenti: “, con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)”;
   b) al comma 1107:
    1) le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio 2019”;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonché i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalità, nel limite di 25 milioni di euro, è estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, è integrato dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo”».

  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11-bis.(Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti). – 1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1o ottobre 2018”;
   b) le parole: “dal 2015 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2018 al 2020”.

  Art. 11-ter. – (Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio). – 1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.
  Art. 11-quater.(Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali). – 1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110».

  All'articolo 13:
   al comma 1 sono premessi i seguenti:
  «01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018”.
  02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04.
  04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti»;
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al penultimo periodo, le parole: “secondo, terzo e quarto periodo del” sono soppresse;
   b) all'ultimo periodo, le parole da: “sono da adottare” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “sono adottati entro il 31 ottobre 2018”»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:
  “495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

Tabella 1

Regioni Riparto spazi finanziari 2018 Profilo investimenti
2018 2019 2020 2021 2022
Abruzzo15.959.0005.585.6504.372.7664.149.3401.691.654159.590
Basilicata8.000.0002.800.0002.192.0002.080.000848.00080.000
Calabria22.509.0007.878.1506.167.4665.852.3402.385.954225.090
Campania53.185.00018.614.75014.572.69013.828.1005.637.610531.850
Emilia-Romagna42.925.00015.023.75011.761.45011.160.5004.550.050429.250
Lazio59.055.00020.669.25016.181.07015.354.3006.259.830590.550
Liguria15.647.0005.476.4504.284.2784.068.2201.658.582156.470
Lombardia88.219.00030.876.65024.172.00622.936.9409.351.214882.190
Marche17.572.0006.150.2004.814.7284.568.7201.862.632175.720
Molise4.830.0001.690.5001.323.4201.255.800511.98048.300
Piemonte41.515.00014.530.25011.375.11010.793.9004.400.590415.150
Puglia41.139.00014.398.65011.272.08610.696.1404.360.734411.390
Toscana39.447.00013.806.45010.808.47810.256.2204.181.382394.470
Umbria9.900.0003.465.0002.712.6002.574.0001.049.40099.000
Veneto40.098.00014.034.30010.986.85210.425.4804.250.388400.980
Totale500.000.000175.000.000137.000.000130.000.00053.000.0005.000.000

Tabella 2

Regioni Riparto spazi finanziari 2019 Profilo investimenti
2019 2020 2021 2022 2023
Abruzzo15.959.0001.117.1306.224.0105.904.8302.393.850319.180
Basilicata8.000.000560.0003.120.0002.960.0001.200.000160.000
Calabria22.509.0001.575.6308.778.5108.328.3303.376.350450.180
Campania53.185.0003.722.95020.742.15019.678.4507.977.7501.063.700
Emilia-Romagna42.925.0003.004.75016.740.75015.882.2506.438.750858.500
Lazio59.055.0004.133.85023.031.45021.850.3508.858.2501.181.100
Liguria15.647.0001.095.2906.102.3305.789.3902.347.050312.940
Lombardia88.219.0006.175.33034.405.41032.641.03013.232.8501.764.380
Marche17.572.0001.230.0406.853.0806.501.6402.635.800351.440
Molise4.830.000338.1001.883.7001.787.100724.50096.600
Piemonte41.515.0002.906.05016.190.85015.360.5506.227.250830.300
Puglia41.139.0002.879.73016.044.21015.221.4306.170.850822.780
Toscana39.447.0002.761.29015.384.33014.595.3905.917.050788.940
Umbria9.900.000693.0003.861.0003.663.0001.485.000198.000
Veneto40.098.0002.806.86015.638.22014.836.2606.014.700801.960
Totale500.000.00035.000.000195.000.000185.000.00075.000.00010.000.000
»;

   b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.

  1-ter. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: “per gli anni 2017/2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2017/2020”».

  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 13-bis.(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1.

  Art. 13-ter. – (Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179). – 1. Il comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

A.C. 1117-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Proroga di termini in materia di enti territoriali).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 18,4 milioni di euro per l'anno 2018, 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028, 7,9 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 1. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, premettere le parole: In attesa della riforma del sistema di elezione dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, volta a reintrodurre il suffragio universale e diretto,.
1. 5. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 15 giugno 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo sostituire le parole:
31 dicembre 2018 con le seguenti: 15 giugno 2019.
   al secondo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 15 giugno 2019
1. 11. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Silvestroni, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Trancassini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo sostituire le parole:
31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
   al secondo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
*1. 6. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi, De Menech, Fragomeli, De Luca, Lorenzin.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo sostituire le parole:
31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
   al secondo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
*1. 7. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo sostituire le parole:
31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
   al secondo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019
*1. 10. D'Attis, Vietina, Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Zanettin.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 25 novembre 2018.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo sostituire le parole:
31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
   al secondo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 25 novembre 2018.
**1. 12. De Menech, Lorenzin.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 25 novembre 2018.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo sostituire le parole:
31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
   al secondo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 25 novembre 2018.
**1. 13. D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
1. 14. De Luca, Lorenzin.

  Al comma 2 secondo periodo, sostituire le parole da:, in deroga fino alla fine del comma, con le seguenti e di quelle che si svolgeranno nel corso dell'anno non si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
1. 15. Sorte, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni con le seguenti: in carica.
*1. 16. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni con le seguenti: in carica.
*1. 17. D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1»;
   b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7».
  2.2. Le disposizioni di cui al comma 2.1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico-patrimoniale dell'anno 2017.
  2.3. I comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017.
**1. 18. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1»;
   b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7».
  2.2. Le disposizioni di cui al comma 2.1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico-patrimoniale dell'anno 2017.
  2.3. I comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017.
**1. 19. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1»;
   b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7».
  2.2. Le disposizioni di cui al comma 2.1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico-patrimoniale dell'anno 2017.
  2.3. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017.
**1. 59. Pella, Prestigiacomo, Occhiuto, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. L'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
  2.2. All'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: «100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro», le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31 maggio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2018».
1. 20. Fidanza, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Per gli enti locali che hanno rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 1, commi 849 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine previsto per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito in trenta giorni decorrenti dalla data in cui la delibera di cui all'articolo 243-quater, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta definitiva.
  2.2. Per gli enti locali di cui al comma 2.1, fino alla data di deposito della delibera di cui all'articolo 243-quater, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né all'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
1. 44. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. I segretari comunali e provinciali che hanno raggiunto per limiti di età il pensionamento possono, su richiesta, prolungare il periodo lavorativo fino a un massimo di due anni.
  2.2. Il comma 2.1 non si applica ai segretari comunali e provinciali che sono stati posti in disponibilità.
1. 255. Frassinetti.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 854, le parole: «20 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio 2019»;
   b) al comma 855, le parole: «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019»;
   c) al comma 858, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019» e le parole: «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2019».
  2.2. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 20 gennaio 2019”.
1. 47. Giorgis, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi, Carnevali, De Maria, De Menech, Lorenzin.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 854, le parole: «20 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio 2019»;
   b) al comma 855, le parole: «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019»;
   c) al comma 858, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019» e le parole: «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2019».
*1. 61. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 854, le parole: «20 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio 2019»;
   b) al comma 855, le parole: «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019»;
   c) al comma 858, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019» e le parole: «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2019».
*1. 62. Fassina, Pastorino, Speranza, Occhionero, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «A decorrere dal 18 ottobre 2018,» sono sostituite dalle seguenti: ”A partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 58, comma 10, del presente codice.
**1. 65. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «A decorrere dal 18 ottobre 2018,» sono sostituite dalle seguenti: ”A partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 58, comma 10, del presente codice.
**1. 86. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente agli enti in condizione di dissesto finanziario ed in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31 dicembre 2015, le sanzioni relative al mancato rispetto nel 2016 del saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza, per violazioni emerse in base ai commi 724, 725, 726, 727 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, o, per gli esercizi precedenti al 2016, del Patto di stabilità interno in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano state accertate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
1. 24. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
*1. 22. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
*1. 67. De Maria, De Menech, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
**1. 23. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
**1. 70. De Maria, De Menech, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È prorogato a 10 anni il termine quinquennale di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le Province per le quali lo stesso è scaduto e che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019.
1. 73. D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso da cinque a dieci anni.
*1. 25. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Martina, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso da cinque a dieci anni.
*1. 26. Silvestroni, Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso da cinque a dieci anni.
*1. 27. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso da cinque a dieci anni.
*1. 57. Melilli, Cenni, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
1. 28. Marco Di Maio, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi, De Maria, De Menech, Lorenzin.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, l'ordinamento delle province è disciplinato dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 31. Silvestroni, Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, l'ordinamento delle province è disciplinato dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 32. Migliore, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**1. 82. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**1. 83. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è disciplinata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 475, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 34. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.
*1. 35. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.
*1. 84. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.
*1. 85. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».
**1. 37. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».
**1. 38. Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, comma 4, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
   b) all'articolo 26, comma 12-quinquies, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «triennio 2018-2020» e dopo le parole: «e 2016-2018» sono inserite le seguenti: «e 2017-2019».
*1. 39. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, comma 4, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
   b) all'articolo 26, comma 12-quinquies, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «triennio 2018-2020» e dopo le parole: «e 2016-2018» sono inserite le seguenti: «e 2017-2019».
*1. 90. Fassina, Pastorino, Speranza, Occhionero, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, comma 4, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
   b) all'articolo 26, comma 12-quinquies, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «triennio 2018-2020» e dopo le parole: «e 2016-2018» sono inserite le seguenti: «e 2017-2019».
*1. 91. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e 2017. Gli eventuali maggiori oneri sono compensati dall'eccesso di risparmio rispetto agli obiettivi, il cosiddetto fenomeno di overshooting».
1. 41. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2016 e 2017».
*1. 42. Silvestroni, Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2016 e 2017».
*1. 97. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 849, terzo periodo, le parole: «entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018»;
   b) al comma 889 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui gli organi amministrativi dell'ente abbiano sottoposto al Consiglio, nel rispetto del termine fissato dal terzo periodo del presente comma, apposita proposta di deliberazione di rimodulazione o riformulazione del piano munita del parere favorevole dell'organo di revisione e non fosse intervenuta valida deliberazione da parte del Consiglio comunale, il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 30 settembre 2018.».
1. 43. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 850 è sostituito dal seguente:
    «850. Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del comma 849, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario»;
   b) l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente: «Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente comma, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario».
1. 46. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono sospesi temporaneamente gli effetti di eventuali provvedimenti adottati dalla Corte dei conti, che accertino le condizioni di dissesto dell'ente, sino ad avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888 del presente articolo.».
1. 48. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni» sono soppresse.
1. 51. Sorte, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.
*1. 52. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Lorenzin.

  Sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.
*1. 53. Magi.

  Sostituire il comma 2-quater, con il seguente:
  2-quater. Nell'anno 2018, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimodulato o riformulato, il comma 7 dell'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo si applica soltanto al nuovo piano definitivamente approvato dalla Corte dei conti, senza che rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai piani di riequilibrio pluriennali riformulati o rimodulati, entro il termine di cui al medesimo periodo precedente, in base all'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche in deroga ai termini temporali indicati nei commi citati. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni dei piani di riequilibrio pluriennali di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.

  Conseguentemente, al comma 2-quinquies premettere le parole: Negli anni 2018 e 2019.
1. 54. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Scoma, Minardo.

  Al comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dell'approvazione del nuovo Piano, la Corte dei conti valuta il raggiungimento di obiettivi nel corso dell'anno immediatamente successivo sulla base di parametri, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie da adottare entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 56. Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quater. 1. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di proporre una rimodulazione del piano di riequilibrio può essere esercitata una sola volta anche dalla stessa amministrazione, tassativamente entro la prima metà del proprio mandato elettorale, purché non sia ancora intervenuta pronuncia definitiva ed esecutiva di diniego della Corte dei Conti ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 243-quater».
1. 250. Battilocchio.

  Sopprimere il comma 2-sexies.
1. 58. Magi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. Le disposizioni in deroga di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies del presente articolo non si applicano nel caso in cui il Presidente della Provincia o il Sindaco non avrà garantito negli esercizi successivi all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimodulato o riformulato, un incremento percentuale degli incassi delle entrate proprie nella misura del 10 per cento rispetto agli incassi dello stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento delle entrate 2018 sarà verificato a consuntivo per i dodicesimi successivi all'approvazione del piano. Per l'esercizio 2019 e successivi le verifiche saranno semestrali. Ai fini del controllo dell'attuazione delle misure di cui al precedente periodo, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di avanzamento degli incassi delle entrate proprie. In caso di mancato rispetto di tale condizione, sia per le verifiche infrannuali che quelle a consuntivo, anche al nuovo piano si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 63. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Pentangelo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento per l'esercizio finanziario 2018 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea – Programmazione 2017/2013, possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.
1. 64. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Minardo, Siracusano, Scoma.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2020.».
1. 74. Vietina, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal computo delle spese di cui al precedente comma, le spese sostenute per personale assente dal servizio per maternità o malattia».
1. 76. Gadda, Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 28 è inserito il seguente:
   «28-bis. Fermi restando gli altri vincoli di spesa di personale, le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali aventi meno di 5.000 abitanti, in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale».
1. 77. Gadda, Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2018, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nella misura fissata dal precedente periodo a partire dal mese successivo a quello della cessazione».
1. 80. Moretto, Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. Il termine per il recupero dei contributi sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 1, comma 419, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 31 dicembre 2018.
1. 81. Melilli, De Menech, Cenni, Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. Il comma 1-octies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sostituito dal seguente: «1-octies. La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2018-2020, al rendiconto 2018 e al bilancio consolidato 2018. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2018, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.».
1. 89. Topo, Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. Il termine per il recupero dei contributi sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione in base all'articolo 1, comma 419, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sospeso fino al 31 dicembre 2018.
1. 103. D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 1, comma 473, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2018, limitatamente agli enti locali, il termine perentorio di cui al periodo precedente è stabilito in centosessanta giorni, e, comunque, non oltre il 1o ottobre 2018. Fino a tale nuovo termine non si applicano e, in caso di già avvenuta applicazione, ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1».
*1. 93. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 1, comma 473, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2018, limitatamente agli enti locali, il termine perentorio di cui al periodo precedente è stabilito in centosessanta giorni, e, comunque, non oltre il 1o ottobre 2018. Fino a tale nuovo termine non si applicano e, in caso di già avvenuta applicazione, ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1».
*1. 94. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 1, comma 473, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, limitatamente agli enti locali, il termine perentorio di cui al periodo precedente è stabilito in centosessanta giorni, e, comunque, non oltre il 1o ottobre 2018.».
1. 95. De Maria, De Menech, Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. I comuni fino a 10.000 abitanti possono non applicare la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto 14 giugno 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze fino al 31 dicembre 2019 senza incorrere in alcuna sanzione.
1. 98. Vietina, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3» e le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
*1. 92. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3» e le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
*1. 104. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termini materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni).

  All'articolo 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
1. 01. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  «Art. 1-bis. In attesa di una riforma organica del Corpo forestale dello Stato, l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011, è prorogata al 31 dicembre 2019.».
1. 02. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

ART. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    al secondo periodo:
     sopprimere le parole:
e le province autonome di Trento e di Bolzano
     sopprimere le parole: o provincia autonoma
    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale rimane fermo quanto previsto nell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21.
1-bis. 1. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 non trovano applicazione il comma 4 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-bis. 01. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

  1. Al comma 3, dell'articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “esercizio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “esercizio 2018”».
  2. All'allegato 4/4, Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, punto 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'esercizio 2019, con riferimento all'esercizio 2018».
1-bis. 02. Luca De Carlo, Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Per l'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trova applicazione il comma 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-bis. 03. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Per l'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione il comma 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-bis. 04. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 non trovano applicazione i commi 594 e 599 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1-bis. 05. Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. I termini per l'associazionismo obbligatorio previsti dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di unioni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono rinviati al 31 dicembre 2019.
1-bis. 06. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1-bis. 07. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1-bis. 08. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1-bis. 09. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1-bis. 010. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 non trovano applicazione gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
1-bis. 011. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1-bis. 012. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1-bis. 013. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trovano applicazione gli articoli 8, comma 4, 14 e 15, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni di cui al comma 2 dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 66 del 2014.
1-bis. 014. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trovano applicazione gli articoli 8, comma 4, 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni di cui al comma 2 dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 66 del 2014.
1-bis. 015. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 non trova applicazione il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1-bis. 016. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.
(Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46).

  1. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
1-bis. 017. Pizzetti, De Menech, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019 e settembre 2019.».
1-bis. 018. Montaruli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Limitatamente alle cartelle di importo fino a centomila euro le scadenze di cui al comma 6 relative ai mesi di settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019 sono fissate, rispettivamente, nei mesi di febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019 e settembre 2019».
1-bis. 019. Montaruli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

ART. 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia).

  Sopprimere il comma 1.
2. 1. Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli, Lorenzin.

  Al comma 1 sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019 con le seguenti: dopo il duecentosessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 260. Enrico Borghi, Fiano, Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli.

  Al comma 1 sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019 con le seguenti: dopo il duecentocinquantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 259. Enrico Borghi, Fiano, Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 30 settembre 2018.
2. 3. Lucaselli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 1o ottobre 2018.
2. 256. Enrico Borghi, Fiano, Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 31 ottobre 2018.
2. 4. Lucaselli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 30 novembre 2018.
*2. 5. Lucaselli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 30 novembre 2018.
*2. 257. Enrico Borghi, Fiano, Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 31 dicembre 2018.
2. 6. Lucaselli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 30 giugno 2019.
2. 2. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro, Zanettin, Rossello.

  Sopprimere il comma 2.
2. 7. Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli, Lorenzin.

  Sostituire il comma 2, con il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 77, 78, 79 e 80 della legge 23 giugno 2017, n. 103, acquistano efficacia a decorrere dal 14 ottobre 2018, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
2. 258. Enrico Borghi, Fiano, Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 77, 78, 79 e 80 della legge 23 giugno 2017, n. 103, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
2. 263. Enrico Borghi, Fiano, Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 febbraio 2019, con le seguenti: 31 ottobre 2018.
2. 262. Enrico Borghi, Fiano, Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 febbraio 2019, con le seguenti: 14 ottobre 2018.
2. 261. Enrico Borghi, Fiano, Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «9 settembre 2018».
2. 8. Morani, Verini, Miceli, Vazio, Annibali, Bazoli, Ferri, Lorenzin.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «10 settembre 2018».
2. 9. Morani, Verini, Miceli, Vazio, Annibali, Bazoli, Ferri, Lorenzin.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «11 settembre 2018».
2. 10. Morani, Verini, Miceli, Vazio, Annibali, Bazoli, Ferri, Lorenzin.

  Al comma 3-quater sostituire la parola: sette con la seguente: otto.
2. 12. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. Sono sospese fino al 31 dicembre 2019 le procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario presso le corti di appello. Entro tale termine il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ridefinisce le piante organiche e la dotazione organica complessiva dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in misura non superiore a quella rilevata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I magistrati onorari eccedenti la dotazione organica, individuati in base all'ordine risultante dall'anzianità in servizio, permangono in sovrannumero nella sede di appartenenza e sono riassorbiti progressivamente al verificarsi delle cessazioni. Le nuove nomine hanno luogo sui posti vacanti per i quali non debba avere corso il riassorbimento del personale fuori ruolo e nei limiti della dotazione ridefinita ai sensi del predetto decreto.
2. 13. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. L'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, confermati nell'incarico per un ulteriore quadriennio, è prorogato fino al compimento del settantesimo anno di età, salvo revoca motivata da adottare con decreto del Ministro della giustizia su delibera del Consiglio superiore della magistratura.
2. 14. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette».
2. 15. Varchi, Montaruli, Lucaselli, Lollobrigida, Donzelli, Prisco, Crosetto, Rampelli.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, per l'assunzione dei magistrati e del personale amministrativo della Corte dei conti sono prorogati al 31 dicembre 2019.
2. 19. Crosetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «maturando i requisiti previsti dalla normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli Avvocati»;
   b) il comma 4 è abrogato.
2. 20. Varchi, Lollobrigida, Montaruli, Maschio, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 1142, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
*2. 21. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 1142, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
*2. 22. Gadda, Portas, De Menech, Marco Di Maio, Moretto, Lorenzin.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 1142, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
*2. 23. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 1142, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
*2. 200. Luca De Carlo, Ferro, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
  3-quinquies. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa per un anno l'efficacia dell'articolo 581, comma 1, del codice di procedura penale limitatamente alle parole: «a pena d'inammissibilità» e dell'articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale limitatamente alle parole: «senza formalità di procedura».
2. 25. Sisto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Autonomia finanziaria e amministrativa della Corte dei Conti).

  1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, per l'assunzione di magistrati e del personale amministrativo della Corte dei conti sono prorogati al 31 dicembre 2019.
  2. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte dei conti rispetto al Governo, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, i fondi occorrenti per il funzionamento della Corte medesima, ivi incluse le spese obbligatorie, sono annualmente definiti con la determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'istituto legate all'espletamento di tutte le funzioni ad esso costituzionalmente intestate, tenendosi conto anche delle attività richieste in sede parlamentare, in particolare dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Segretario generale della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva. Resta ferma l'autonomia organizzativa e funzionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che include anche la regolamentazione del trattamento giuridico ed economico, delle funzioni e delle modalità di assunzione del personale.
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti non può essere di ammontare inferiore allo 0,49 per mille delle spese finali del bilancio di previsione dello Stato per il 2018 né superiore allo 0,5 per mille delle medesime spese finali.
2. 0250. Mandelli.

ART. 3.
(Proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia).

  Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 27 con le seguenti: all'articolo 26.
3. 1. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Lorenzin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 agosto 2019 con le seguenti: 13 febbraio 2019. A partire da tale data le sanzioni di cui all'articolo 25, comma 4, lettera d), del citato decreto legislativo n. 230 del 2017 sono aumentate del 5 per cento per ogni mese di omessa denuncia fino ad un massimo del cento per cento. Entro il 31 dicembre 2018 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia una campagna di informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza dell'obbligo di autodenuncia di possesso di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale appartenenti alle specie esotiche invasive di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230. La campagna si avvale della collaborazione delle Asl e dei medici veterinari.
3. 2. Paolo Russo, Nevi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 agosto 2019 con le seguenti: 13 febbraio 2019.
3. 3. Nevi, Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1.1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle specie di fauna esotica invasiva e delle specie di fauna selvatica sottoposte ai piani di controllo di cui all'articolo 19»;
    2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
     «7. Le regioni emanano norme in ordine alla soppressione degli esemplari di specie di fauna esotica invasiva e degli esemplari di specie di fauna selvatica sottoposte ai piani di controllo di cui all'articolo 19 coinvolti in incidenti stradali. La soppressione può avvenire sul luogo dell'incidente stradale o in sua prossimità da parte di agenti di polizia giudiziaria in servizio, di veterinari abilitati, di cacciatori di selezione adeguatamente formati e iscritti in apposito registro istituito e tenuto dalla regione. Il numero degli esemplari soppressi concorre all'attuazione dei piani di abbattimento se appartenenti a specie di fauna selvatica sottoposte a detti piani. Entro le quarantotto ore dalla intervenuta soppressione dell'esemplare, l'amministrazione comunale territorialmente competente, tempestivamente avvisata da chi ha effettuato l'abbattimento, provvede allo smaltimento della carcassa.»;
   b) all'articolo 12, il comma 7 è sostituito dal seguente:
    «7. Non costituiscono esercizio venatorio, e a essi non si applicano le disposizioni della presente legge, il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d), nonché gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui all'articolo 19, commi 2 e 3»;
   c) all'articolo 19, comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «per l'esercizio venatorio» sono inserite le seguenti: «nonché anche di privati, muniti di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio, che abbiano frequentato con profitto appositi corsi di formazione da esse organizzati e i cui contenuti siano stati preventivamente sottoposti ed approvati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».
3. 4. Lotti, Lorenzin.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1.1. A favore dei piccoli comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
3. 5. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1.1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali montane di competenza dei comuni della regione Piemonte, che abbiano particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 6. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1.1. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole da: «Fino alla data del subentro» a: «non oltre il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2019»;

   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2020.».

3. 7. Ferro, Foti, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «6. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III-bis della parte seconda del presente decreto. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente norma, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1».

3. 250. Sorte.

  Sopprimere il comma 1-bis.
3. 9. Magi.

  Al comma 1-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1o luglio 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
3. 10. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Lorenzin.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quarantotto mesi.
3. 11. Carrara, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:
  «1-quater. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “effettuato entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “effettuato entro il 31 dicembre 2020”».
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 12. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Lorenzin.

  Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2019,».
*3. 13. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Squeri.

  Dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
  1-quater. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2019,».
*3. 14. Marco Di Maio, Lorenzin.

  Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: «Fino alla data del subentro» a: «non oltre il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2019».
3. 15. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Lorenzin.

ART. 4.
(Proroghe di termini in materia di infrastrutture).

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 165, quarto periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019»;
   b) al comma 177, dopo le parole: «40 milioni per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede:
   a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
   b) quanto a 25 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 264. Boschi, De Filippo, Ascani, Marattin, Migliore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020».
  1.1.1 Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 25 milioni per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020, si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per le esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ripartite secondo il principio di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.
4. 3. Paolo Russo.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per gli anni dal 2014-2019», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2021».
  1-quater. All'onere derivante dal comma 1-ter, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
*4. 4. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Lorenzin.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per gli anni dal 2014-2019», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2021».
  1-quater. All'onere derivante dal comma 1-ter, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
*4. 16. Foti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 3-quinquies dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato.
4. 5. Paolo Russo.

  Al comma 3, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2020.
4. 200. Fidanza, Deidda, Rotelli, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3. 1. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «30 settembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019».
4. 96. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Sopprimere il comma 3-bis.
4. 7. Magi.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:
  3-quinquies. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  3-sexies. I tempi indicati all'Allegato 1, del decreto ministeriale 20 maggio 2015, sono prorogati di un anno.
4. 9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:
  3-quinquies. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  3-sexies. I tempi indicati all'Allegato 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno.
4. 10. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Lorenzin.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli.».
*4. 6. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli.».
*4. 11. Moretto, Lorenzin.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:
  3-quinquies. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2095».
  3-sexies. Il Comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 3-quinquies.
4. 201. Zucconi, Fidanza, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2080».
4. 15. Bergamini, Gelmini, Giacomoni, Martino, Barelli, Polidori, Sandra Savino, D'Attis.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:
  3-quinquies. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2070».
  3-sexies. Il Comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 3-quinquies.
4. 202. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2060».
4. 14. Bergamini, Gelmini, Giacomoni, Martino, Barelli, Polidori, Sandra Savino, D'Attis.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:
  3-quinquies. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2050».
  3-sexies. Il Comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 3-quinquies.
4. 203. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2050».
4. 13. Bergamini, Gelmini, Giacomoni, Martino, Barelli, Polidori, Sandra Savino, D'Attis.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2030».
4. 12. Bergamini, Gelmini, Giacomoni, Martino, Barelli, Polidori, Sandra Savino, D'Attis.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive).

  1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e al terzo periodo le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e al quarto periodo le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019».
  2. All'articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
4. 02. Barelli, Mandelli, Sisto.

ART. 4-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-bis.

  All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b) del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: 2018 con: 2019.
4-bis. 1. Butti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1031, al secondo e al terzo periodo le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e al quarto periodo le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019»;
   b) all'articolo 1, comma 1033, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*4-bis. 01. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1031, al secondo e al terzo periodo le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e al quarto periodo le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019»;
   b) all'articolo 1, comma 1033, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*4-bis. 02. Butti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive).

  1. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
4-bis. 03. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive).

  1. All'articolo 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
4-bis. 04. Butti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche).

  1. All'articolo 1 comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».
*4-bis. 05. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Fidanza.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche).

  1. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2030».
*4-bis. 0250. Bergamini, Gelmini, Giacomoni, Martino, Barelli, Polidori, Sandra Savino, D'Attis.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche).

  All'articolo 1 comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4-bis. 06. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Fidanza.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche).

  1. All'articolo 1 comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*4-bis. 07. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche).

  1. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
*4-bis. 0251. Bergamini, Gelmini, Giacomoni, Martino, Barelli, Polidori, Sandra Savino, D'Attis.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

  1. La convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Centro di Produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è prorogata per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4-bis. 09. Fassina, Fornaro, Conte, Occhionero, Rostan, Muroni.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.
(Proroga di termini in materia radiofonica).

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis. 011. Fassina, Fornaro, Conte, Occhionero, Rostan, Muroni.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. 1. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2019 ed entro il 31 novembre per l'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 2. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Lorenzin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. 1. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 1. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. 1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 594 dopo le parole: «socio assistenziali» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi»;
   b) al comma 597 le parole: «tre anni» sono sostituite con le parole: «cinque anni»;
   c) al comma 599 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di coordinamento degli educatori per un periodo minimo di tre anni, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività.
5. 10. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Lorenzin.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 910, alinea, le parole: «A far data dal 1o luglio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 1o luglio 2019»;
   b) al comma 914, secondo periodo, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2020».
*5. 11. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 910, alinea, le parole: «A far data dal 1o luglio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 1o luglio 2019»;
   b) al comma 914, secondo periodo, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2020».
*5. 201. Luca De Carlo, Ferro, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. 1. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: al 31 dicembre 2015, sono inserite le seguenti: e dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
**5. 3. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. 1. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: al 31 dicembre 2015, sono inserite le seguenti: e dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
**5. 4. Marco Di Maio, Lorenzin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. 1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2020».
*5. 5. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2020».
*5. 6. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Lorenzin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2020».
*5. 200. Luca De Carlo, Caretta, Ferro, Ciaburro.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 158, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2018».

  Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: in materia di politiche sociali, con le seguenti: in materia di lavoro e politiche sociali.
5. 9. Giorgis, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di disposizioni in materia di anticipo pensionistico).

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
  2. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, 630 milioni di euro per l'anno 2020, 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  4. Qualora le misure di cui al comma 3 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 2, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
5. 021. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di anticipo pensionistico).

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «dal 1o maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o maggio 2017».
  2. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, e di 666,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, 630 milioni di euro per l'anno 2020, e 666,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  4. Qualora le misure di cui al comma 3 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 2, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

5. 022. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria riguardanti le aree di crisi industriale complessa).

  1. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, quantificato in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 120 milioni di euro annui per il 2019 e il 2020.
  4. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. 05. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Miceli, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria riguardanti le aree di crisi industriale complessa).

  1. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, quantificato in 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 06. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Miceli, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga Opzione Donna).

  1. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 31 dicembre 2015», sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2019 quale termine ultimo entro il quale perfezionare».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 030. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga Opzione Donna).

  1. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 31 dicembre 2015», sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2018 quale termine ultimo entro il quale perfezionare».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 029. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga Ape sociale).

  1. All'articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Agli oneri finanziari della presente manovra si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate per l'anno 2020. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 031. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ordinaria e in deroga riguardanti l'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese).

  1. Con esclusivo riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, le disposizioni concernenti la concessione di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria di cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di mobilità ordinaria e in deroga, di cui agli articoli 53-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a favore di lavoratori operanti in aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogate, per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'assegnazione alla regione Sicilia delle risorse destinate all'applicazione delle misure di cui al presente articolo.
5. 011. Miceli, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia di trattamenti di mobilità ordinaria e in deroga riguardanti l'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese).

  1. Con esclusivo riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, le disposizioni di cui agli articoli 53-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di trattamento di mobilità ordinaria e in deroga a favore di lavoratori operanti in aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogate, per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'assegnazione alla regione Sicilia delle risorse destinate all'applicazione della misura di cui al presente articolo.
5. 010. Miceli, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria riguardanti l'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese).

  1. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori operanti nell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e con esclusivo riferimento alla predetta area, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria di cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 14 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'assegnazione alla regione Sicilia delle risorse destinate all'applicazione della misura di cui al presente articolo.
5. 09. Miceli, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di disposizioni in materia di incentivazione delle assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno).

  1. All'articolo 1, comma 893, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018 e 2019».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 2, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
5. 020. Pezzopane, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Nelle more della ricognizione della normativa che disciplina l'istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), ed in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, il termine di applicazione delle indicazioni fornite nell'ambito di prescrizione dei contributi pensionistici, già fissato con la circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 al 1o gennaio 2019, è prorogato di un ulteriore anno al 1o gennaio 2020.
5. 023. Speranza, Occhionero, Fassina, Fratoianni, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 di disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale).

  1. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per ciascun anno.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 03. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale).

  1. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 04. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 delle disposizioni in materia di integrazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a beneficio dei lavoratori dipendenti impiegati presso stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale posti in amministrazione straordinaria).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020, nel limite di spesa di 24 milioni annui.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.
5. 07. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 delle disposizioni in materia di integrazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a beneficio dei lavoratori dipendenti impiegati presso stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale posti in amministrazione straordinaria).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni annui.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.
5. 08. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 di disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente).

  1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogata anche per gli anni 2019 e 2020 nelle modalità previste per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 013. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan, Annibali, Boschi, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente).

  1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogata anche per l'anno 2019 nelle modalità previste per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 42 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 012. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan, Annibali, Boschi, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 di disposizioni in materia di voucher baby sitting).

  1. All'articolo 1, comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 015. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan, Annibali, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di voucher baby sitting).

  1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 014. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan, Annibali, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 di disposizioni in materia di voucher baby sitting per le lavoratrici autonome o imprenditoriali).

  1. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 017. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Annibali, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di voucher baby sitting per le lavoratrici autonome o imprenditoriali).

  1. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 016. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Annibali, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia tributaria).

  1. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: «Per gli anni dal 2014 al 2019», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2021».
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 36,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
5. 028. Fassina, Speranza, Pastorino, Occhionero, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 di disposizioni in materia di incentivazione alla contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata).

  1. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020, nel limite di spesa di 36 milioni di euro per ciascun anno.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
5. 019. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Annibali, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di incentivazione alla contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata).

  1. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, anche per l'anno 2019.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
5. 018. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Annibali, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 910, alinea, le parole: «A far data dal 1o luglio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 1o luglio 2019»;
   b) al comma 914, secondo periodo, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019».
5. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa).

  1. All'articolo 53-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2016».
5. 02. Miceli, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quinto periodo è sostituito dal seguente: ”La commissione conclude i lavori il 15 novembre 2018 ed entro 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti.
5. 024. Epifani, Fornaro, Occhionero, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2018».
5. 026. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quarto periodo è sostituito dal seguente: La commissione conclude i lavori il 15 novembre 2018 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti.
5. 025. Epifani, Fornaro, Occhionero, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1, comma 158, quarto periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2018».
5. 027. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Fermo restando le deroghe già previste dall'articolo 1, comma 214 legge 27 dicembre 2013 n. 147, nell'ottica di un definitivo superamento del precariato nell'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, già stabilizzati a tempo determinato, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 comma 551 della Legge 24/12/2007 n. 244, finanziati a valer sulle risorse di cui all'articolo 41 comma 16-terdecies, ultimo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14 e già prorogati ai sensi dell'articolo 1 comma 214 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, in deroga alle disposizioni di cui al superiore comma 1, lettera b) ed all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, posso essere trasformati nel triennio 2018/2020 in rapporti a tempo indeterminato attraverso procedure interamente riservate ai medesimi lavoratori, in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale, prorogando i rapporti fino al completamento delle procedure di stabilizzazione.
5. 0400. Miceli.

ART. 6.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «decimo anno» e le parole: «nono anno» sono sostituite dalle seguenti: «undicesimo anno».
6. 1. Ascani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
6. 2. Ascani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 4. Ascani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lorenzin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 2-ter, aggiungere in fondo il seguente periodo: «L'inserimento nelle fasce aggiuntive delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, è consentito, altresì, a coloro che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico professionale. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono fissati i termini per l'inserimento del predetto personale nelle graduatorie aggiuntive.».
6. 205. Fassina, Fratoianni, Speranza, Fornaro, Pastorino, Occhionero, Conte, Muroni, Rostan.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
  «10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2019/2020 per il triennio successivo. Conseguentemente, sono prorogati i termini per l'inserimento nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi, ivi incluso i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive. Le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia».
6. 300. Ciaburro, Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Caretta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
  «10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera i, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2019/2020 per il triennio successivo. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva, ivi incluso i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.»
6. 301. Ciaburro, Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Caretta.

  Al comma 3-bis sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le parole: 31 dicembre 2019.
6. 14. Bucalo, Varchi, Mollicone, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3-ter sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le parole: 31 dicembre 2019.
6. 15. Bucalo, Varchi, Mollicone, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta, Ciaburro.

  Sopprimere il comma 3-quater.
*6. 17. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Novelli.

  Sopprimere il comma 3-quater.
*6. 18. Lorenzin, Magi, Caiata, Fusacchia, Vitiello.

  Sopprimere il comma 3-quater.
*6. 20. Rostan, Occhionero, Fassina, Speranza, Conte, Muroni, Fornaro.

  Sopprimere il comma 3-quater.
*6. 21. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Foti.

  Sopprimere il comma 3-quater.
*6. 600. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore, Marattin.

  Sostituire il comma 3-quater con i seguenti:
  3-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dai seguenti:
   «3-bis. Entro il 31 dicembre 2018, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, le vaccinazioni di cui all'articolo 1, sono rese obbligatorie per tutto il personale che opera a qualsiasi titolo nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nei centri di formazione professionale regionale e nelle scuole private non paritarie nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari.»

  3-quinquies. Nel caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, detto personale è esonerato dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
  3-sexies. Le vaccinazioni di cui all'articolo 1 possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
6. 22. Paolo Russo, Novelli.

  Sostituire il comma 3-quater con il seguente:
  3-quater. Limitatamente all'anno scolastico 2018/2019 la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, può essere completata entro il 31 ottobre 2018.
6. 23. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Novelli.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Ove risulti in base alle dichiarazioni rese nei termini previsti dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 che il personale che presti servizio all'interno della struttura si sia sottoposto alle vaccinazioni e ai richiami previste per il rispettivo anno di coorte.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: all'anno scolastico 2018/2019.
6. 629. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Ove risulti in base alle dichiarazioni rese nei termini previsti dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 che il personale che presti servizio all'interno della struttura si sia sottoposto alle vaccinazioni e ai richiami previste per il rispettivo anno di coorte.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019.
6. 630. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 623. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nonché sentito il parere dell'istituto Superiore di Sanità solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 624. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità nonché delle Commissioni competenti di Camera e Senato solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017.
6. 625. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 626. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui i dati dell'anagrafe vaccinale nazionale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 73/2017 così come modificato dalla legge di conversione n. 119/2017 abbiano accertato che da almeno tre anni su tutto il territorio nazionale sia stata raggiunta la soglia dell'immunità di gregge così come definita dall'Organizzazione mondiale della Sanità.
6. 627. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui i dati epidemiologici raccolti e pubblicati con proprio decreto dal Ministero della salute abbiano accertato, a livello nazionale, il raggiungimento della soglia dell'immunità di gregge così come definita dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale soglia minima di garanzia per la salute pubblica.
6. 628. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo negli istituti scolastici dove sia accertato che tutti i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 e, qualora non siano state effettuate, siano indicati i motivi di tale scelta con particolare riguardo al fatto se i bambini siano immunodepressi; se siano immunizzati a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell'analisi sierologica oppure se vi siano altre motivazioni.
6. 635. Fragomeli.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo nei territori comunali dove i dati epidemiologici abbiano accertato il raggiungimento della soglia vaccinale pari o superiore al 95 per cento e previa intesa della Conferenza Unificata di cui d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281.
6. 603. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Previo parere dell'istituto Superiore di Sanità solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 604. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità solo per i servizi educativi per l'infanzia dove è accertato tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 605. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità solo per quelle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie dove è accertato tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 606. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Previo parere dell'istituto Superiore di Sanità e solo per quelle vaccinazioni dove i dati epidemiologici abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 607. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo per la vaccinazione antipoliomielitica qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità con proprio decreto abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 608. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo per la vaccinazione anti-difterica qualora il Ministro della Salute previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 609. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo per la vaccinazione anti-tetanica qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 610. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo per la vaccinazione anti-epatite B qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 611. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo per la vaccinazione anti-pertosse qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 612. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo per la vaccinazione anti-Haemophilus influenzale tipo b qualora il Ministro della Salute previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 613. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo per la vaccinazione anti-morbillo qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 614. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo per la vaccinazione anti-rosolia qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 615. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo per la vaccinazione anti-parotite qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 616. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Solo per la vaccinazione anti-varicella qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 617. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Frosinone sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 401. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Latina sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 402. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Rieti sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 403. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Roma sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 404. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Viterbo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 405. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Chieti sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 406. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia de L'Aquila sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 407. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Pescara sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 408. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Teramo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 409. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Perugia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 410. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Terni sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 411. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Campobasso sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 412. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Isernia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 413. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Bergamo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 414. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Brescia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 415. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Como sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 416. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Cremona sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 417. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Lecco sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 418. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Lodi sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 419. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Mantova sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 420. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Milano sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 421. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Monza-Brianza sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 422. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Pavia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 423. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Sondrio sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 424. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Varese sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 425. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Alessandria sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 426. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Asti sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 427. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Biella sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 428. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Cuneo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 429. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Novara sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 430. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Torino sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 431. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Verbania-Cusio-Ossola sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 432. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Vercelli sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 433. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Belluno sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 434. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Padova sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 435. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Rovigo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 436. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Treviso sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 437. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Venezia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 438. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Verona sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 439. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Vicenza sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 440. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Imperia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 441. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di La Spezia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 442. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Savona sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 443. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Genova sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 444. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della Regione Valle d'Aosta sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 445. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia autonoma di Trento sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 446. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia autonoma di Bolzano sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 447. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

   Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della ex provincia di Trieste sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 448. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della ex provincia di Gorizia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 449. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della ex provincia di Pordenone sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 450. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della ex provincia di Udine sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 451. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Sassari sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 452. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Nuoro sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 453. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Oristano sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 454. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia del Sud Sardegna sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 455. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Cagliari sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 456. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Agrigento sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 457. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Caltanissetta sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 458. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Catania sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 459. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Enna sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 460. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Messina sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 461. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Palermo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 462. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Ragusa sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 463. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Siracusa sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 464. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Trapani sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 465. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Campobasso sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 466. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Isernia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 467. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Matera sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 468. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Potenza sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 469. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Catanzaro sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 470. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Cosenza sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 471. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Crotone sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 472. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Reggio Calabria sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 473. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Vibo Valentia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 474. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Avellino sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 475. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Benevento sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 476. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Caserta sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 477. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Napoli sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 478. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Salerno sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 479. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Bari sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 480. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 481. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Brindisi sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 482. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Foggia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 483. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Lecce sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 484. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Taranto sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 485. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Prato sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 486. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Massa-Carrara sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 487. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Arezzo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 488. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Lucca sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 489. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Pistoia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 490. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Siena sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 491. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Grosseto sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 492. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Pisa sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 493. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Livorno sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così
come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 494. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Firenze sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 495. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Pesaro-Urbino sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 496. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Macerata sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 497. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Fermo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 498. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Ascoli Piceno sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 499. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Ancona sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 500. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Ravenna sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 501. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Piacenza sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 502. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Parma sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 503. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Modena sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 504. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Ferrara sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 505. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

   Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Forlì-Cesena sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 506. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Rimini sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 507. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Reggio Emilia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 508. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Nel caso in cui nei comuni della provincia di Bologna sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),.
6. 509. Enrico Borghi, Fiano, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater, premettere le parole: Dove risulti in base alle dichiarazioni rese nei termini previsti dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 che gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari che prestino servizio all'interno degli istituti scolastici si siano sottoposti alle vaccinazioni e ai richiami previste per il rispettivo anno di coorte.
6. 631. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater sostituire le parole da: disposizione di cui fino alla fine del comma con le seguenti: circolare n. 0020546 del 6 luglio 2018 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non comporta alcuna responsabilità per i dirigenti scolastici.
6. 270. Marattin, Lorenzin, Carnevali, Migliore, Boschi, Ceccanti.

  Al comma 3-quater sopprimere le parole: all'anno scolastico 2018/2019 e.
6. 632. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater sopprimere le parole: al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e.
6. 633. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater sopprimere le parole: e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale.
6. 634. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 aggiungere le seguenti: controfirmata dal pediatra di libera scelta.
6. 618. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 aggiungere le seguenti: controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza.
6. 619. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 aggiungere le seguenti: controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza ed effettuata su moduli predisposti dal Ministero della salute dove sono indicate le conseguenze sanitarie della mancata vaccinazione.
6. 620. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 aggiungere le seguenti: controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza, effettuata su moduli predisposti dal Ministero della Salute dove sono indicate le conseguenze sanitarie della mancata vaccinazione e inviata esclusivamente con posta certificata al servizio educativo per l'infanzia o alla scuola per l'infanzia scelta all'atto dell'iscrizione.
6. 621. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 aggiungere le seguenti: controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza e inviata esclusivamente per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al servizio educativo per l'infanzia o alla scuola per l'infanzia scelta all'atto dell'iscrizione.
6. 622. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-quater dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 aggiungere le seguenti: previa segnalazione sul libretto vaccinale di un colloquio informativo effettuato presso il centro vaccinale della Asl di riferimento dove siano spiegate le conseguenze sanitarie della mancata vaccinazione.
6. 636. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 aggiungere le seguenti: previa segnalazione sul libretto vaccinale di un colloquio informativo effettuato presso il pediatra di libera scelta dove siano spiegate le conseguenze sanitarie della mancata vaccinazione.
6. 637. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 15 ottobre 2018.
6. 280. Lucaselli, Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli.

  Al comma 3-quater sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2018.
*6. 281. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 3-quater sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2018.
*6. 602. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3-quater sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 10 novembre 2018.
6. 282. Magi, Lorenzin.

  Al comma 3-quater sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 30 novembre 2018, in ogni caso la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve fare riferimento a vaccinazioni effettuate entro il 10 settembre 2018.
6. 204. Rostan, Speranza, Occhionero, Fassina, Conte, Muroni, Fornaro.

  Al comma 3-quater sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 30 novembre 2018.
6. 283. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 3-quater sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
6. 284. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 3-quater, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020.
6. 200. Cunial.

  Al comma 3-quater, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2020/2021.
6. 201. Cunial.

  Al comma 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono sospese fino a data da definirsi.
6. 202. Cunial.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le parole: 31 dicembre 2019.
6. 54. Bucalo, Varchi, Mollicone, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le parole: 31 agosto 2019.
6. 55. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin, Pollastrini, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Enrico Borghi, Lorenzin.

  Sopprimere i commi 3-septies e 3-octies.
6. 550. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-novies. Al fine di prorogare la misura sulle indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

  3-decies. Agli oneri derivanti dal comma 3-novies, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede:
   a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 25 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 400. Boschi, De Filippo, Ascani, Marattin, Migliore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
6. 251. D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro, Silli, Scoma, Zangrillo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. In deroga alla normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato, e in considerazione della specificità del servizio, della sua particolare valenza sociale e della necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche presso gli enti locali, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura dei posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative degli enti locali non si applicano le disposizioni in materia di termini e durata massima dei suddetti contratti, fatto salvo l'obbligo degli stessi enti locali di bandire procedure concorsuali volte alla copertura dei posti vacanti e disponibili con cadenza biennale ove il ricorso a contratti a tempo determinato superi per due anni successivi la percentuale del 25 per cento del totale dei contratti riferiti alle stesse istituzioni scolastiche ed educative.
6. 252. Sandra Savino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
   «2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2014/2015 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico-professionale purché conseguito tramite la frequenza dei percorsi abilitanti speciali come da decreto direttoriale n. 58/2013. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
6. 8. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Caretta, Ciaburro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
   «2-ter. I docenti in possesso del diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e laurea in scienze della formazione primaria posso inserirsi nelle tre fasce delle graduatorie ad esaurimento rispettando gli obblighi di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
6. 9. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Caretta, Ciaburro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020».
6. 10. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, la validità delle graduatorie relative a procedure concorsuali indette dal MIUR nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
6. 11. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, le disposizioni di cui al comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono prorogate fino all'esaurimento del contenzioso per i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
6. 12. D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. I docenti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con Decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
6. 13. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. Nelle more del completamento delle procedure di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa in materia di sicurezza e di prevenzione antincendio, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata la ricognizione delle risorse economiche di cui all'articolo 1, commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170 della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare al finanziamento di indagini diagnostiche dei solai di detti edifici e alla realizzazione dei relativi interventi di messa in sicurezza. Il decreto fissa altresì le priorità degli interventi, tenendo conto delle segnalazioni dei dirigenti scolastici e degli enti locali competenti.
6. 16. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. Il termine per l'adeguamento alla ministeriale 26 agosto 1992 e dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 e dal decreto ministeriale 7 agosto 2017, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali d mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermi restando i termini sopra indicati, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
6. 56. Ascani, Ciampi, Piccoli Nardelli, Anzaldi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 aprile 2016, è adottato entro il 30 settembre 2018.
6. 57. Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Rossi, Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. Al fine di consentire alle Università degli Studi, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento della rata in scadenza nel mese settembre 2018 è differito al mese di dicembre 2018.
6. 58. Rotta, Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, comma decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2019.
6. 59. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. La validità della graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi, pubblicata nell'anno 2010, è prorogata al 31 dicembre 2019, al fine di utilizzare in via prioritaria graduatorie esistenti per il reclutamento di Carabinieri effettivi.
6. 01. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. La validità della graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi, pubblicata nell'anno 2010, è prorogata al 31 dicembre 2018, al fine di utilizzare in via prioritaria graduatorie preesistenti per il reclutamento di Carabinieri effettivi.
6. 02. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni).

  1. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di conversione del presente decreto e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*6. 03. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni).

  1. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di conversione del presente decreto e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*6. 04. Madia, Serracchiani, Gribaudo, Lorenzin.

ART. 7.

  Sopprimerlo.

   Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:
  1-ter. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti».
  1-quater. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:
  Art. 9-bis. – (Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa). – 1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;
   b) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore degli titoli azionari a 0,10 euro.

  2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
  3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare:
   a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;
   b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari;
   c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

  4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti:
   a) il contratto di acquisto dei titoli azionari;
   b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
   c) l'attestazione degli ordini eseguiti;
   d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

  5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.
  6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1.
  7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dal comma 1 del presente articolo deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  1-quinquies. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito, un fondo, denominato «Fondo anticipo ristoro», con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede:
   1) quanto a 580 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo nell'anno 2018 delle risorse complessive pari a 580 milioni di euro rinvenienti dal capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero de beni culturali e del turismo (MIBACT) come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, commi 979-980 della legge n. 208 del 2015 nell'anno 2018 e nell'anno 2019;
  2) quanto a 370 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017;
   3) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 100. D'Ettore, Giacomoni, Baratto, Martino, Mandelli, Occhiuto, Cattaneo, Bignami, Benigni, Angelucci, Mugnai.

  Sopprimerlo.
7. 1. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: e nell'anno 2018 con le seguenti: e negli anni 2018 e 2019.
7. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lorenzin.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono prorogate per gli anni 2019 e 2020 le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lorenzin.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. È prorogata fino al 31 dicembre 2019 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lorenzin.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche negli anni 2019 e 2020, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro.
7. 5. Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Rossi, Lorenzin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
7. 7. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 44-bis, comma 1, lettera a), b) e c) le parole: «per l'anno 2019», «per l'anno 2020» e «a decorrere dal 1o gennaio 2021», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2020», «per l'anno 2021» e «a decorrere dal 1o gennaio 2022»;
   b) al capoverso Art. 44-bis, comma 2, le parole: «1o gennaio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   c) al capoverso Art. 44-quater, comma 6, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
*7. 8. Butti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 44-bis, comma 1, lettera a), b) e c) le parole: «per l'anno 2019», «per l'anno 2020» e «a decorrere dal 1o gennaio 2021», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2020», «per l'anno 2021» e «a decorrere dal 1o gennaio 2022»;
   b) al capoverso Art. 44-bis, comma 2, le parole: «1o gennaio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   c) al capoverso Art. 44-quater, comma 6, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
*7. 9. Barelli, Mandelli, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 44-bis, comma 1, lettera a), b) e c) le parole: «per l'anno 2019», «per l'anno 2020» e «a decorrere dal 1o gennaio 2021», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2020», «per l'anno 2021» e «a decorrere dal 1o gennaio 2022»;
   b) al capoverso Art. 44-bis, comma 2, le parole: «1o gennaio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   c) al capoverso Art. 44-quater, comma 6, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
*7. 10. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lorenzin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, capoverso Art. 44-ter del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, comma 1, sostituire la parola: «2019», ovunque ricorra con la seguente: «2020», la parola: «2020», ovunque ricorra con la seguente: «2021» e la parola: «2021», ovunque ricorra con la seguente: «2022».
**7. 11. Barelli, Mandelli, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, capoverso Art. 44-ter del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, comma 1, sostituire la parola: «2019», ovunque ricorra con la seguente: «2020», la parola: «2020», ovunque ricorra con la seguente: «2021» e la parola: «2021», ovunque ricorra con la seguente: «2022».
**7. 12. Butti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o giugno 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
7. 14. Marco Di Maio, Lorenzin.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, commi 3 e 5, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*7. 15. Pezzopane, D'Alessandro, Lorenzin.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, commi 3 e 5, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*7. 17. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I dirigenti del Mibac a contratto pluriennale con la pubblica amministrazione che hanno raggiunto la massima età ai fini della quiescenza possono, a domanda dell'interessato e con valutazione di merito dell'amministrazione competente, permanere in servizio sino alla scadenza contrattuale e comunque non oltre i 70 anni di età.
7. 250. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria al completamento del progetto «Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»).

  1. È prorogato al 30 settembre 2018 il termine stabilito dall'articolo 3 del decreto 8 marzo 2018 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio della documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati dalla Commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto «Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2017, devono presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali concernente le modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere.
7. 01. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Fragomeli, Viscomi, Paita, Carla Cantone, Pezzopane, Enrico Borghi, Moretto, Zardini, Fiano, Rotta, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria al completamento del progetto «Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»).

  1. È prorogato al 31 ottobre 2018 il termine stabilito dall'articolo 3 del decreto 8 marzo 2018 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio della documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati dalla Commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto «Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2017, devono presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali concernente le modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere.
7. 03. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lorenzin.

ART. 8.

  Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le parole: 1o gennaio 2021.
8. 200. Foti, Caretta, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida.

  Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
8. 250. Bond.

  Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o luglio 2019.
8. 1. Caretta, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Ciaburro, Luca De Carlo, Foti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per l'anno 2016, per l'anno 2017 e per l'anno 2018, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto del criterio di ripartizione applicativo del coefficiente di deprivazione, nei limiti sanciti dai criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome».
8. 400. Ubaldo Pagano.

  Al comma 3, dopo la parola: 2018 aggiungere le seguenti: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano i relativi criteri di ripartizione applicando il coefficiente di deprivazione e,.
8. 2. D'Ettore, Mugnai.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4.1. All'articolo 20, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) le parole: «negli ultimi otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi nove anni».
8. 3. Rizzo Nervo, Ubaldo Pagano, De Filippo, Lorenzin.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4.1. All'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 2018».
8. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Lorenzin.

  Al comma 4-bis, le parole: 18 dicembre 2018 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2018.
8. 251. Bond.

  Sopprimere il comma 4-ter.
*8. 5. Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 4-ter.
*8. 6. Magi.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-quater. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lotti di medicinali prodotti e distribuiti alla data del 31 dicembre 2018 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.».
8. 7. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019.
8. 11. D'Attis.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-quater. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: «della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 2».
8. 12. Martino, Bergamini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Proroga di termini in materia di anticipo pensionistico). – 1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 179, sostituire le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2018» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
   b) al comma 186, sostituire le parole da: «di 666,5 milioni di euro» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, 630 milioni di euro per l'anno 2020, 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 2, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
8. 0250. Fatuzzo.

ART. 8-bis.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: «entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
8-bis. 8. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Lorenzin.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: Per i produttori artigianali con le seguenti: Per gli operatori economici.
*8-bis. 1. Marco Di Maio, Lorenzin.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: Per i produttori artigianali con le seguenti: Per gli operatori economici.
*8-bis. 2. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Squeri.

  Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga dei termini a tutela del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale).

  1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 47, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 184 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8-bis. 01. Sozzani, Zangrillo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bergamini, Zanella, Germanà.

  Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga di termini in materia di lavoro).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano ai contratti stipulati, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali, successivi al 31 gennaio 2019.
8-bis. 03. Zangrillo, Polverini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga di termini in materia di lavoro).

  1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:
   «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2019, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 dicembre 2018».
8-bis. 02. Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole: trecento giorni con le seguenti: seicentosessantacinque giorni.
9. 1. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1.
*9. 2. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio dei procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1.
*9. 4. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015, limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011.
9. 3. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
9. 5. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  1-quater. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma, e comunque nei limiti di 50 milioni di euro per ciascuno anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 47. Baldelli, Sisto, Nevi, Polidori, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Cortelazzo, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 4, le parole: «per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per i due successivi».
  2.2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2.1 si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9. 7. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2.1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 dell'8 novembre 2011; OPCM 4013 del 23 marzo 2014; D.C.D. n. 108 del 18 aprile 2012; L. 125 del 15 agosto 2015.
  Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.
  Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».
9. 9. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è inserita la seguente lettera: « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».
9. 10. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 67-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è inserito, dopo il comma 7, il seguente comma:
   «7-bis. Hanno altresì diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».
9. 11. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «e per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2019 e 2020». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante assegnazione di risorse a valere su Fondi Cipe, appositamente individuati in sede di programmazione.
9. 12. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017.
*9. 13. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017.
*9. 36. Martino, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.
9. 14. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 15. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertivo, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
9. 16. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
  2.2. All'onere di cui al comma 2.1 si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
9. 8. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
*9. 17. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
*9. 58. Rossi, Pezzopane, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al comma 9, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2.2. All'onere di cui al comma 2.1, si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
9. 39. Speranza, Occhionero, Fassina, Conte, Occhionero, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
*9. 18. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
*9. 60. Rossi, Pezzopane, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
**9. 20. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
**9. 32. Speranza, Occhionero, Fassina, Conte, Occhionero, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse di cui alle
contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
**9. 57. Rossi, Pezzopane, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2.1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
   «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
   3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
*9. 19. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2.1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
   «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
   3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
*9. 31. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Occhionero, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2.1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
   «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
   3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
*9. 51. Rossi, Pezzopane, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:
   «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
   3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4 e nei limiti di 16 milioni di euro per ciascuno anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
9. 50. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2.2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 2.1, provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
9. 46. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  21. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati sino alla cessazione dei relativi contratti».
9. 21. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 è aggiunto il seguente comma:
   «16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.».

  Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.038.735,00 euro per il comune dell'Aquila e a 1.038.735,00 euro per i restanti comuni del cratere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.
9. 22. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 è aggiunto il seguente comma:
   «16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale».

  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012 pari a 1.628.933,96 euro per il comune dell'Aquila a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.
9. 23. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il periodo: «Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente» è inserito il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà».
9. 24. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 014 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
9. 25. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «60 rate» sono sostituite con le seguenti: «120 rate» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».
  2.2. Agli oneri derivanti dal comma 2.1 pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018 a 55 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 6. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, lettera b), le parole: «dal mese di gennaio 2019» sono sostituite dalla seguenti: «dal 31 gennaio 2020»;
   2) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: »Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.«
  2.2. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
9. 45. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: «dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o giugno 2019» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017»;
  2.2 A integrazione della copertura degli oneri di cui al comma 2.1, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 52. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Nevi, Polidori, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una «zona rossa» istituita», sono sostituite dalle seguenti: «sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, in favore delle utenze di immobili inagibili situati nei territori di cui al presente articolo o localizzate in una «zona rossa» istituita».
9. 54. Baldelli, Sisto, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-quater, primo periodo, le parole: «Per l'anno 2019» e «per il medesimo anno 2019» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020» e «per i medesimi anni 2019 e 2020»;
   b) al comma 8-bis le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
*9. 27. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-quater, primo periodo, le parole: «Per l'anno 2019» e «per il medesimo anno 2019» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020» e «per i medesimi anni 2019 e 2020»;
   b) al comma 8-bis le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
*9. 75. Morgoni, Pezzopane, Braga, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le parole: «1o giugno 2021» ;
   2) al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le parole: «1o giugno 2022»;
   3) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le parole: «1o giugno 2021»;
   4) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le parole: «1o giugno 2022»;
   5) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».
  2.2. Agli oneri di cui al comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
9. 44. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «e nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2019».
  2.2. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 2.1, valutati in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 53. Sisto, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «e nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 e 2019».
9. 28. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
9. 71. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
9. 29. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
9. 30. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis si applicano, ove compatibili, anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
9. 37. Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: e 2018/2019 con le seguenti:, 2018/2019 e 2019/2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
b), sostituire le parole: e 2018/2019 con le seguenti:, 2018/2019 e 2019/2020;
   lettera g), sostituire le parole: e 2018/2019 con le seguenti:, 2018/2019 e 2019/2020.
9. 38. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quater.1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai territori del Molise colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'agosto 2018.
9. 40. Tartaglione, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:
  2-novies. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono estesi anche all'anno 2018. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  2-decies. Le disposizioni di cui ai presenti commi, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
  2-undecies. Agli oneri di cui ai commi precedenti, fissati nel limite di 200 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2-duodecies. Per il rispetto del limite di cui al comma 2-undecies, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e qualora si rinvenga il superamento dei predetti limiti anche in via prospettica, dispone la cessazione di ulteriori concessioni degli interventi di sostegno al reddito di sui al presente articolo.
9. 41. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre per i sindaci e gli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una «zona rossa», i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore al mese».
9. 64. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:
  2-novies. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni successivi l'indennità è riconosciuta entro i limiti di spesa fissati dal presente comma e fino all'esaurimento delle risorse disponibili».
9. 65. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:
  2-novies. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
   «4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno».

  2-decies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-novies, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 63. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:
  2-novies. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
    «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economico-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».
  2-decies. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-quater, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020» e le parole: «per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni 2019 e 2020»;
   b) al comma 8-bis, le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2-undecies. Agli oneri di cui ai commi 2-novies e 2-decies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
9. 62. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al terzo periodo le parole: «sessanta rate» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate».
9. 66. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese».
9. 69. Pezzopane, Morgoni, Braga, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:

  2-novies. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016», sono aggiunte le seguenti: «e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
  2-decies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-novies, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti, più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

9. 70. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo: dopo le parole «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
*9. 26. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo: dopo le parole «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
*9. 55. Polverini, Sisto, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Cortelazzo, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo: dopo le parole «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
*9. 67. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:
  2-novies. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono inserite le parole: «e per l'anno 2019».
  2-decies. Agli oneri di cui al comma 2-novies, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 68. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:
  2-novies. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 e nel 2019»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
    «1-bis. Le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni prorogare ulteriormente le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016».
  2-decies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dai seguenti:
    «746. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
  2-undecies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-novies e 2-decies, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 48. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. All'articolo 10, comma 14-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
*9. 56. Rossi, Pezzopane, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. All'articolo 10, comma 14-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
*9. 100. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è rifinanziato per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la somma di euro 50 milioni, a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018.
9. 72. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini, Lorenzin.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
9. 73. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le rate in scadenza negli anni 2017 e 2018 è fissato al 7 dicembre 2018».
9. 74. Madia, Melilli, Lorenzin.

ART. 9-bis.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.1.
(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi).

  1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 1 l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al medesimo comma 1.
9-bis. 02. Zucconi, Lollobrigida, Fidanza, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.1.
(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi).

  1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per cinquanta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 1 l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al medesimo comma 1.».
9-bis. 03. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

ART. 9-ter.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.1.
(Misure urgenti a sostegno della città di Genova).

  1. In conseguenza degli effetti sull'economia derivanti dagli eventi eccezionali del 14 agosto 2018 e ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la Zona economica speciale (ZES) nella città di Genova.
  2. Ai fini della delimitazione delle aree interessate alla ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo Piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
  3. Alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2018, 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-ter. 01. Moretto, Mor, Orlando, Paita, Vazio, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.1.
(Modifiche al D.lgs. n. 175 del 2016).

  1. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e società per l'esercizio di imprese termali che non risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, che non abbiano prodotto un risultato negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti, che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e che sostengano in modo continuativo l'Ente pubblico proprietario delle quote nell'erogazione di servizi generali e di interesse pubblico, destinando utili e sostegno economico alla gestione dei servizi stessi».
9-ter. 03. Cenni, Lorenzin.

ART. 10.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. In considerazione dell'imminente necessità di concludere la realizzazione del progetto sportivo a Cortina d'Ampezzo per le finali di Coppa del mondo del 2020 e per i campionati mondiali di sci alpino del 2021, all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
   «9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni entro il 31 dicembre 2022 e comunque successivamente alla consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4.»;
   b) al comma 21, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni entro il 31 dicembre 2022 e comunque successivamente alla consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17.»;
   c) dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:
   «22-bis. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 e il commissario nominato ai sensi del comma 13, hanno la facoltà di procedere comunque alla realizzazione delle opere, sentiti gli enti territoriali competenti, al fine di rispettare i termini di consegna previsti dai rispettivi piani degli interventi.».
10. 1. De Menech, Lotti, Rotta, Moretto, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasferimento degli immobili di Coni Servizi spa agli Enti territoriali).

  1. Al fine di consentire l'utilizzo ai fini sportivi, da parte degli enti territoriali interessati, di immobili non funzionali all'attività di CONI Servizi S.p.a., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, su proposta di CONI Servizi S.p.a., detti immobili che vengono, con lo stesso decreto, trasferiti allo Stato, e per esso all'Agenzia del demanio, che ne curerà il subtrasferimento agli enti territoriali ove gli immobili incidono.
  2. Gli eventuali oneri di manutenzione rimangono a carico di CONI Servizi S.p.a. per un periodo massimo di sei mesi dal trasferimento allo Stato o, se anteriore, fino all'avvenuto subtrasferimento.
  3. L'Agenzia del demanio individua, d'intesa con CONI Servizi S.p.a., beni immobili patrimoniali funzionali all'oggetto sociale e all'attività di CONI Servizi S.p.a., di valore almeno pari agli immobili da questa trasferiti, che vengono conferiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a Coni Servizi S.p.a., cui fa carico l'eventuale conguaglio e, comunque, il versamento allo Stato di somma pari al 3 per cento del valore degli immobili ad essa trasferiti.
  4. Tutte le formalità inerenti l'immissione in possesso e la consegna degli immobili oggetto di trasferimento e di subtrasferimento ai sensi del presente articolo sono curate dall'Agenzia del demanio.
5. Gli atti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
10. 01. Gavino Manca, Lorenzin.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 36 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.
11. 2. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.
*11. 1. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.
*11. 3. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Sopprimere il comma 1-bis.
11. 4. Baratto, Gelmini, Occhiuto, Bendinelli, Bond, Brunetta, Cortelazzo, Marin, Milanato, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Benigni, Bignami, Sisto, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1-bis, lettera b) numero 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2019 con le seguenti: 30 settembre 2018;

  Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1106, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
11. 5. Marattin, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Lorenzin.

  Al comma 1-bis, lettera b) numero 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2019 con le seguenti: 30 settembre 2018.
11. 6. Baratto, Gelmini, Occhiuto, Bendinelli, Bond, Brunetta, Cortelazzo, Marin, Milanato, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Benigni, Bignami, Sisto, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

ART. 11-ter.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Proroga termini per la entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il comma 916 è sostituito dal seguente:
  «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
11-ter. 012. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Proroga termini per l'entrata in vigore fatturazione elettronica obbligatoria, nell'ambito dei rapporti tra privati).

  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 916 è sostituito dal seguente:
   «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019, ad eccezione degli esercenti attività di impresa che, nel periodo d'imposta in corso alla predetta data, adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e degli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 19 del medesimo decreto n. 600 del 1973, per i quali le predette disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. Per ciascuna categoria di soggetti indicata nel precedente periodo del presente comma l'adempimento previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato a decorrere dalla data di rispettiva decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 909 a 928.»;
   b) il comma 927 è sostituito dal seguente:
   «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019, ad eccezione degli esercenti attività di impresa che, nel periodo d'imposta in corso alla predetta data, adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e degli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 19 del medesimo decreto n. 600 del 1973, per i quali le predette disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2020. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018.».
11-ter. 01. Donzelli, Prisco, Foti, Lollobrigida, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

  Art. 11-ter.1.(Proroga termini per la entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica).1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, all'articolo 11-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) al comma 917, sostituire la lettera b) con la seguente: b) alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.»;
   b) al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «30,9 milioni» con le seguenti: «35,9 milioni,» e sostituire le parole: «29 milioni» con le seguenti: «34 milioni».
11-ter. 010. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Proroga termini per l'entrata in vigore fatturazione elettronica obbligatoria, nell'ambito dei rapporti tra privati).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915, 917 e 928 si applicano:
   a) a partire dal 1o gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
   b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
   c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
   d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

  2. In ogni caso, ai fini della presente disposizione, le sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 30 giugno 2019.
11-ter. 02. Donzelli, Prisco, Foti, Lollobrigida, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Proroga di termini in materia di estensione agevolata dei carichi).

  1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 2017, n. 172 è sostituito dal seguente:
   «1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018 e quello in scadenza nel mese di settembre 2018 è fissato nel mese di dicembre 2018.».
11-ter. 04. Spena.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica).

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6, sono aggiunti seguenti:
   «6.1. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019.
   6.2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».
11-ter. 011. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Squeri.

ART. 13.

  Sopprimere i commi 01, 02, 03, 04 e 1.
13. 2. Soverini, Fusacchia.

  Al comma 01 sopprimere le parole: anteriormente alla data del 18 aprile 2018.
13. 3. Prisco, Fidanza, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
   01-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartite secondo il principio di riequilibrio territoriale ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
13. 4. Paolo Russo.

  Sopprimere i commi 02, 03 e 04.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Adozione di intese in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese.
13. 126. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Sopprimere i commi 02, 03, 04.
*13. 5. Occhiuto, Gagliardi, Siracusano, Carrara, Bergamini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Nevi, Mugnai, Baldelli, Musella, Cappellacci, Polidori, Germanà, Sandra Savino, Minardo.

  Sopprimere i commi 02, 03, 04.
*13. 6. Magi.

  Sopprimere i commi 02, 03, 04.
*13. 7. Marattin, Migliore, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi, Morani, De Maria, Pezzopane, Braga, Pizzetti, Morassut, Moretto, Morgoni, De Menech, Nobili, D'Alessandro, Lorenzin.

  Sopprimere i commi 02 e 03.

  Conseguentemente, al comma 04 dopo le parole: un apposito fondo aggiungere le seguenti: a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
**13. 8. De Maria, De Menech, Lorenzin.

  Sopprimere i commi 02 e 03.

  Conseguentemente, al comma 04 dopo le parole: un apposito fondo aggiungere le seguenti: a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
**13. 9. Pella, Prestigiacomo, Occhiuto, Gagliardi, Siracusano, Carrara, Bergamini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Nevi, Mugnai, Musella, Baldelli, Germanà, Sandra Savino, Minardo.

  Sopprimere i commi 02 e 03.

  Conseguentemente, al comma 04 dopo le parole: un apposito fondo aggiungere le seguenti: a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
**13. 10. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Sopprimere i commi 02 e 03.
13. 12. Fidanza, Prisco, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituire i commi 02, 03 e 04 con i seguenti:
  02. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito Fondo le cui risorse, a valere sulla programmazione 2014-2020 di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono destinate alle città metropolitane, alle province ed ai comuni per il finanziamento della spesa per sviluppo infrastrutturale ed investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nei settori del trasporto pubblico, della ricerca, della difesa del suolo, dell'edilizia residenziale pubblica e di quella scolastica, della riqualificazione delle periferie urbane.
  03. Ai fini di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti in sede di Conferenza Unificata i criteri di attribuzione e riparto delle risorse del richiamato Fondo.
13. 13. Fassina, Occhionero, Speranza, Pastorino.

  Al comma 02, sostituire le parole: delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e con le seguenti: della delibera del CIPE.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole:
140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 11,83 milioni di euro per l'anno 2020;
   al comma 04, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 11,83 milioni di euro per l'anno 2020;
   Dopo il comma 04, inserire il seguente:
    05. Fermo restando il rispetto delle quote di assegnazione in favore della macroarea del Mezzogiorno di cui alla delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017, le risorse di cui alla medesima delibera sono destinate al completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, secondo l'ordine di graduatoria.
13. 14. Melilli, Lorenzin.

  Al comma 02, dopo le parole: è differita aggiungere le seguenti: per ogni progetto rispetto alla dotazione pari al 30 per cento del finanziamento ivi previsto.

  Conseguentemente:

   al comma 3 sostituire le parole: quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: quantificati in 42 milioni di euro per l'anno 2018, 96 milioni di euro per l'anno 2019, 105 milioni di euro per l'anno 2020 e 66 milioni di euro per l'anno 2021;

   al comma 4 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 128 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 42 milioni di euro per l'anno 2018, a 96 milioni di euro per l'anno 2019, a 105 milioni di euro per l'anno 2020 e a 66 milioni di euro per l'anno 2021.
13. 127. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, dopo le parole: è differita aggiungere le seguenti: per ogni progetto rispetto alla dotazione pari al 40 per cento del finanziamento ivi previsto.

  Conseguentemente:
   al comma 3 sostituire le parole: quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: quantificati in 56 milioni di euro per l'anno 2018, 128 milioni di euro per l'anno 2019, 140 milioni di euro per l'anno 2020 e 88 milioni di euro per l'anno 2021;

   al comma 4 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 128 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 56 milioni di euro per l'anno 2018, a 128 milioni di euro per l'anno 2019, a 140 milioni di euro per l'anno 2020 e a 88 milioni di euro per l'anno 2021.
13. 128. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, dopo le parole: è differita aggiungere le seguenti: per ogni progetto rispetto alla dotazione pari al 50 per cento del finanziamento ivi previsto.

  Conseguentemente:
   al comma 3 sostituire le parole: quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: quantificati in 70 milioni di euro per l'anno 2018, 160 milioni di euro per l'anno 2019, 175 milioni di euro per l'anno 2020 e 110 milioni di euro per l'anno 2021;

   al comma 4 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 160 milioni di euro per l'anno 2019, a 175 milioni di euro per l'anno 2020 e a 110 milioni di euro per l'anno 2021.
13. 129. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, salvo che per i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
13. 111. Trancassini, Lollobrigida, Fidanza, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, con esclusione di quei Comuni e Città metropolitane, che avranno rispettato il termine del 15 settembre indicato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri con sua comunicazione del 7 agosto 2018, sulla base di quanto disposto ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017.
13. 112. D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle convenzioni in relazione alle quali siano stati già trasmessi i progetti esecutivi approvati dalle giunte comunali.
13. 113. Pizzetti, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve quelle in cui l'ente abbia dichiarato lo stato di dissesto economico finanziario.
13. 114. Fidanza, Prisco, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve quelle in cui l'ente abbia presentato il progetto esecutivo entro il termine previsto dalle disposizioni vigenti.
13. 115. Fidanza, Prisco, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve quelle in cui l'ente abbia presentato il progetto esecutivo entro la data del 31 dicembre 2018.
13. 116. Fidanza, Prisco, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve quelle in cui l'ente abbia presentato il progetto esecutivo entro il termine previsto dalle disposizioni vigenti, e quelle in cui l'ente abbia dichiarato lo stato di dissesto economico finanziario.
13. 117. Fidanza, Prisco, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto della città metropolitana di Catania.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 15. Raciti, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Periferie metropolitane al centro: sviluppo sostenibile e sicurezza» presentato dalla Città Metropolitana di Palermo.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 16. Miceli, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Proposta progettuale Unitaria Città di Reggio Calabria» presentato dalla città metropolitana di Reggio Calabria.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 17. Viscomi, Bruno Bossio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa all'elenco di interventi proposti dai Comuni della città metropolitana di Messina.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 18. Raciti, Lorenzin, Navarra.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione integrata delle scuole e dei servizi nei sistemi insediativi periferici del capoluogo della Città metropolitana» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 19. Paita, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dalla città metropolitana di Roma.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.007.820 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.007.820 euro per l'anno 2018.
13. 20. Madia, Anzaldi, Nobili, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «ToP Metro – Città Metropolitana Riqualificazione Periferie» presentato dalla Città Metropolitana di Torino.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.057.196 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.057.196 euro per l'anno 2018.
13. 21. Fregolent, Giorgis, Gariglio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione urbana del quartiere di Scampia e delle zone della Città metropolitana di Napoli ad essa limitrofe» presentato dalla Città Metropolitana di Napoli.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.862.815 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.862.815 euro per l'anno 2018.
13. 22. Siani, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «RE.MO.VE. REcupero periferie e MObilità sostenibile per la città metropolitana» presentato dalla Città Metropolitana di Venezia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 23. Moretto, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al Progetto «rigenerazione e innovazione sociale del quartiere di Bucaletto» presentato dal Comune di Potenza.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 24. De Filippo, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione mobilità urbana ed extraurbana, la e dei quartieri periferici e del polo ospedaliero» presentato dal Comune di Varese.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 25. Gadda, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Bottegone: dalla città lineare alla Smart Social City» presentato dal Comune di Pistoia.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 26. Giacomelli, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Paesaggio Pilastro e Parcheggio Arcoveggio» presentato dal Comune di Bologna.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 27. De Maria, Benamati, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «MARENGO HUB. DA PERIFERIA A COMUNITÀ. Innovare luoghi pubblici per includere e connettere cittadini e bisogni» presentato dal Comune di Alessandria.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 28. Gribaudo, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Santa Chiara Open Lab. Programma di rifunzionalizzazione e riuso sostenibile dell'area Santa Chiara» presentato dal Comune di Trento.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 29. Boschi, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Interventi di Rigenerazione Urbana ricadente nel quartiere Adriano» presentato dal Comune di Milano.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 30. Fiano, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione urbana della periferia est di Udine denominato Experimental City» presentato dal Comune di Udine.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 31. Serracchiani, Rosato, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma comunale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dal Comune di Pescara.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 32. D'Alessandro, Pezzopane, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «La Green line del Comune di Imperia – da Area 24 a Area 30. Una linea in cui far convergere energie per creare opportunità» presentato dal Comune di Imperia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 33. Vazio, Paita, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Le periferie al centro della Città» presentato dal Comune di Nuoro.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   Al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 34. Romina Mura, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Connecting city, connecting people» presentato dal Comune di L'Aquila.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 35. Pezzopane, D'Alessandro, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella – relativa al progetto «Piano di Riqualificazione urbanistica del comparto urbano compreso tra le vie Perathoner, Stazione, Garibaldi e Alto Adige a Bolzano-Accordo di programma» presentato dal comune di Bolzano.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 36. Boschi, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Recupero e Valorizzazione del Borgo di Podàrgoni e del territorio circostante caratterizzato da marginalità economico-sociale attraverso l'esperienza della residenzialità diffusa» e la riattivazione di dinamiche economiche presentato dal comune di Reggio Calabria.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 37. Viscomi, Bruno Bossio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «La Città di tutti, la Città per tutti» presentato dal comune di Benevento.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 38. Del Basso De Caro, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «BINARIO 14-SOSTENIBILITÀ E SOCIALITÀ» presentato dal comune di Pisa.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 39. Ceccanti, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione della Periferia storica di Ragusa» presentato dal comune di Ragusa.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 40. Navarra, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «di fattibilità tecnica ed economica del nuovo quartiere nell'area della Darsena di S. Paolo, EX MOF E MEIS» presentato dal comune di Ferrara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 41. Franceschini, Marattin, Rossi, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «per la riqualificazione urbana e ambientale e per il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica di Rimini nord» presentato dal comune di Rimini.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 42. Marco Di Maio, Pini, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «di fattibilità tecnica ed economica relativo al quartiere della Campagnuzza» presentato dal comune di Gorizia.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 43. Serracchiani, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al Progetto «per la riqualificazione urbana del quartiere di Veronetta» presentato dal Comune di Verona.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;

   Al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 44. Dal Moro, Zardini, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Proposta progettuale della Città di Caserta» presentato dal Comune di Caserta.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 45. De Luca, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Belluno: da Periferia del Veneto a Capoluogo delle Dolomiti» presentato dal Comune di Belluno.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 46. De Menech, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «CARRARA A30» presentato dal comune di Carrara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.014 euro per l'anno 2018;
   Al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.014 euro per l'anno 2018.
13. 47. Nardi, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «(RIUSP)-Riqualificazione Urbana Infrastrutture e Sicurezza della città di Palermo» presentato dal Comune di Palermo.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.095 euro per l'anno 2018;
   Al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.095 euro per l'anno 2018.
13. 48. Miceli, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «i20Apn» presentato dal Comune di Pordenone.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.195 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.195 euro per l'anno 2018.
13. 49. Serracchiani, Rosato, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione del quartiere periferico del Fronte mare di ponente della città di Savona» presentato dal Comune di Savona.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.001.629 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.001.629 euro per l'anno 2018.
13. 50. Vazio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dal Comune di Frosinone.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.004.182 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.004.182 euro per l'anno 2018.
13. 51. Mancini, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dal Comune di Parma.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.004.259 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.004.259 euro per l'anno 2018.
13. 52. Orlando, Annibali, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «da periferia a periferia» presentato dal Comune di Foggia.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.024.563 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.024.563 euro per l'anno 2018.
13. 53. Bordo, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «“PERIFERIE AL CENTRO” NUOVI MODELLI DI VIVIBILITÀ URBANA» presentato dal Comune di Cuneo.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.006.400 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.006.400 euro per l'anno 2018.
13. 54. Gribaudo, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città di Trieste per l'area di Rozzol-Melara» presentato dal Comune di Trieste.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.006.813 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.006.813 euro per l'anno 2018.
13. 55. Rosato, Serracchiani, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «La Periferia come centro» presentato dal comune di Campobasso.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.036.088 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.036.088 euro per l'anno 2018.
13. 56. Pezzopane, D'Alessandro, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Valorizzazione dei quartieri e rigenerazione urbana: le periferie come le nuove Porte della Città di Cosenza» presentato dal Comune di Cosenza.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.048.098 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.048.098 euro per l'anno 2018.
13. 57. Bruno Bossio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Padova smart city. Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza» presentato dal comune di Padova.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.086.481 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.086.481 euro per l'anno 2018.
13. 58. Zan, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «La Città Diffusa» presentato dal Comune di Firenze.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.112.959 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.112.959 euro per l'anno 2018.
13. 59. Di Giorgi, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Progetti per Livorno 2016» presentato dal Comune di Livorno.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.122.470 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.122.470 euro per l'anno 2018.
13. 60. Andrea Romano, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Programma di Rigenerazione Urbana Quartiere Storico Santa Croce» presentato dal Comune di Reggio Emilia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.188.147 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.188.147 euro per l'anno 2018.
13. 61. Delrio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «da Vetus Urbis a Modern City» presentato dal comune di Viterbo.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.435.295 di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.435.295 di euro per l'anno 2018.
13.62. Melilli, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Riqualificazione Catanzaro Sud – da periferia a nuova centralità» presentato dal comune di Catanzaro.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018.
13. 63. Viscomi, Bruno Bossio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «per la realizzazione del parco tematico della cultura agricola e alimentare del mediterraneo, servizi sociali e culturali» presentato dal comune di Brindisi.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.517.928 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.517.928 di euro per l'anno 2018.
13. 64. Ubaldo Pagano, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Città di Arezzo» presentato dal Comune di Arezzo.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.875.549 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.875.549 euro per l'anno 2018.
13. 65. Ferri, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Riqualificazione e risanamento dei quartieri fronte Porto-Canaletto-Fossamastra-Pagliari del Comune della Spezia» presentato dal Comune di La Spezia.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.016.372 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.016.372 euro per l'anno 2018.
13. 66. Orlando, Paita, Vazio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio» presentato dal Comune di Perugia.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.611.209 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.611.209 euro per l'anno 2018.
13. 67. Ascani, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Quartieri Social: San Concordio e San Vito» presentato dai Comune di Lucca.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.616.919 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.616.919 euro per l'anno 2018.
13. 68. Rotta, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Per San Giovanni Galermo e Trappeto Nord» presentato dal comune di Catania.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.823.602 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.823.602 euro per l'anno 2018.
13. 69. Raciti, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Città di Sassari: Riqualificazione urbana dei quartieri periferici di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna» presentato dal Comune di Sassari.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.030.003 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.030.003 euro per l'anno 2018.
13. 70. Gavino Manca, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma di riqualificazione Girgenti» presentato dal Comune di Agrigento.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.191.635 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.191.635 euro per l'anno 2018.
13. 71. Cardinale, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Rieti 2020: Parco Circolare Diffuso» presentato dal comune di Rieti.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.877.627 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.877.627 euro per l'anno 2018.
13. 72. Melilli, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «UP.oggi – Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle aree Poggi e attigue» presentato dal Comune di Massa.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 125.265.600 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 125.265.600 euro per l'anno 2018.
13. 73. Nardi, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Riqualificazione quartiere Commenda Ovest» presentato dal comune di Rovigo.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.500.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.500.000 euro per l'anno 2018.
13. 74. Rotta, Dal Moro.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Riqualificazione quartiere Rovere» presentato dal Comune di Treviso.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.515.311 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.515.311 euro per l'anno 2018.
13. 75. De Menech, Zan, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: Siracusa e le nuove centralità urbane Le Periferie presentato dal Comune di Siracusa.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.822.208 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.822.208 euro per l'anno 2018.
13. 76. Raciti, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Matera 2019, Periferia-Vicinato. Centri culturali e gestione del verde urbano per la qualità della vita nelle periferie» presentato dal Comune di Matera.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.880.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.880.000 euro per l'anno 2018.
13. 77. De Filippo, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Ravenna in Darsena: il mare in piazza» presentato dal Comune di Ravenna.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.191.833 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.191.833 euro per l'anno 2018.
13. 78. Pagani, Marco Di Maio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dal comune di Teramo.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole:
140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.457.930 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.457.930 euro per l'anno 2018.
13. 79. Pezzopane, D'Alessandro, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Cittadella della Giustizia – 2o lotto» presentato dal comune di Venezia.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.464.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.464.000 euro per l'anno 2018.
13. 80. Pellicani, Moretto, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Aosta Recupera la propria identità» presentato dal Comune di Aosta.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.510.257 euro per l'anno 2018;

   Al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.510.257 euro per l'anno 2018.
13. 81. Bonomo, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «O.R.T.I. Occupazione, Rigenerazione, Territorio, Innovazione. Un polo rinnovazione sociale e l'Agrifood al Foro Boario di Macerata» presentato dal Comune di Macerata.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.513.800 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.513.800 euro per l'anno 2018.
13. 82. Morgoni, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma di riqualificazione della periferia Palombella Stazione Archi Ingresso Nord della Città di Ancona» presentato dal Comune di Ancona.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.947.889 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.947.889 euro per l'anno 2018.
13. 83. Morani, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «La Piastra: sicurezza e qualità della vita nel verde» presentato dal Comune di Sondrio.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.261.800 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.261.800 euro per l'anno 2018.
13. 84. Del Barba, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «SPRINT (Spazi Periferici Rigenerati: Nuovi Traguardi)» presentato dal Comune di Pesaro.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.804.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.804.000 euro per l'anno 2018.
13. 85. Morani, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana» presentato dal comune di Chieti.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.827.110 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.827.110 euro per l'anno 2018.
13. 86. D'Alessandro, Pezzopane, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «DAL PALEOLITICO ALLA CITTÀ INTELLIGENTE» presentato dal Comune di Isernia.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 129.356.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 129.356.000 euro per l'anno 2018.
13. 87. Pezzopane, D'Alessandro, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «INTEREST – Insieme per Terni EST» presentato dal Comune di Terni.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 129.656.016 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 129.656.016 euro per l'anno 2018.
13. 88. Verini, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «CoheSlon – Connessioni e infrastrutture sociali tra le periferie di Siena» presentato dal Comune di Siena.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 130.547.920 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 130.547.920 euro per l'anno 2018.
13. 89. Cenni, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Baraccamenti Cattolica» presentato dal Comune di Taranto.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 130.601.180 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 130.601.180 euro per l'anno 2018.
13. 90. Lacarra, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «di riqualificazione urbana sociale e culturale di lido Tre Archi – studio di fattibilità economica» presentato dal comune di Fermo.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.392.480 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.392.480 euro per l'anno 2018.
13. 91. Morgoni, Navarra, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma di riqualificazione urbana del centro storico e dei borghi» presentato dal Comune di Forlì.

  Conseguentemente:

   al comma 03 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.697.384 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.697.384 euro per l'anno 2018.
13. 92. Marco Di Maio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione Urbana Quartiere E. Montuori» presentato dal Comune di Carbonia.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.738.242 euro per l'anno 2018;

   al comma 04, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.738.242 euro per l'anno 2018.
13. 93. Gavino Manca, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Piacenza si ricongiunge al suo fiume con un nuovo mercato, un centro polifunzionale ed un sistema di piazze aumentando il presidio e riqualificando aree di marginalità a rischio degrado» presentato dal Comune di Piacenza.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.954.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.954.000 euro per l'anno 2018.
13. 94. De Micheli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione Fondotoce – Porta verde di Verbania» presentato dal comune di Verbania.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.959.526 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.959.526 euro per l'anno 2018.
13. 95. Enrico Borghi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione urbana del Villaggio Santa Barbara» presentato dal Comune di Caltanissetta.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.212.125 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.212.125 euro per l'anno 2018.
13. 96. Navarra.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Rigenerazione urbana periferie di Pavia» presentato dal Comune di Pavia.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.326.125 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.326.125 euro per l'anno 2018.
13. 97. Bazoli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Vercelli. Percorrendo la ferrovia da ovest ad est verso il Sesia. Per rigenerare nuovi luoghi ed opportunità in un progetto di paesaggio» presentato dal Comune di Vercelli.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.390.485 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.390.485 euro per l'anno 2018.
13. 98. Enrico Borghi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Rigenerazione Sociale ed Economica dei Quartieri di Porta Mortara e Sud Est attraverso strategie proattive volte al recupero ed al riuso delle aree e degli edifici pubblici di via Sforzesca, via Goito e Piazza Pasteur» presentato dal comune di Novara.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.690.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.690.000 euro per l'anno 2018.
13. 99. Enrico Borghi, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, Frazione S. Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici» presentato dal Comune di Cremona.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.980.500 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.980.500 euro per l'anno 2018.
13. 100. Pizzetti, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «ASTI – PERIFERIE URBANE» presentato dal Comune di Asti.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.104.283 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.104.283 euro per l'anno 2018.
13. 101. Gribaudo, Losacco, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma di riqualificazione urbana nel Comune di Urbino» presentato dal comune di Urbino.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.475.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.475.000 euro per l'anno 2018.
13. 102. Morani, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «In periferia si può vivere assieme» presentato dal Comune di Vibo Valentia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.909.997 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.909.997 euro per l'anno 2018.
13. 103. Viscomi, Bruno Bossio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Parco urbano della Tonnara San Giuliano in Località Punta Tipa e riqualificazione aree urbane» presentato dal comune di Trapani.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.070.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.070.000 euro per l'anno 2018.
13. 104. Cardinale, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione della periferia est di Enna Bassa: edifici tre stelle, scuole dell'infanzia e civic center R. Sanzio, infrastrutture parco urbano Baronessa» presentato dal Comune di Enna.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.395.831 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.395.831 euro per l'anno 2018.
13. 105. Navarra, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione Villaggio Lamarmora» presentato dal Comune di Biella.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.885.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.885.000 euro per l'anno 2018.
13. 106. Enrico Borghi, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al Progetto «per la riqualificazione e la sicurezza nel quartiere Fondo Gesù» presentato dal Comune di Crotone.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 136.326.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 136.326.000 euro per l'anno 2018.
13. 107. Bruno Bossio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «riqualificazione architettonica e funzionale di piazza Bufalini, Piazza Almerici, piazza Fabbri e vicolo Masini» presentato dal comune di Cesena.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 138.200.000 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 138.200.000 euro per l'anno 2018.
13. 108. Pini, Marco Di Maio, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «I progetti di ricucitura della periferia monzese, traguardando le connessioni sovralocali» presentato dal Comune di Monza.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 138.894.493 euro per l'anno 2018;

   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 138.894.493 euro per l'anno 2018.
13. 109. Pollastrini, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dal Comune di Tempio Pausania.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 139.483.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 139.483.000 euro per l'anno 2018.
13. 110. Gavino Manca, Lorenzin.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo al: «Recupero della palazzina Rfi e dell'area di pertinenza» presentato dal Comune di Perugia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.611.209 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.611.209 euro per l'anno 2018.
13. 500. Ascani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo al: «Recupero dell'edificio ex scalo merci» presentato dal Comune di Perugia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.611.209 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.611.209 euro per l'anno 2018.
13. 501. Ascani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla: «Riqualificazione del parcheggio ex Metropark» presentato dal Comune di Perugia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.611.209 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.611.209 euro per l'anno 2018.
13. 502. Ascani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla «Riqualificazione dei tracciati vari storici» presentato dal Comune di Caserta.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 503. De Luca.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla realizzazione di «Spazi pubblici, orti tematici e riqualificazione dei tracciati vari» presentato dal Comune di Caserta.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 504. De Luca.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla «Riqualificazione urbana e sicurezza» presentato dal Comune di Caserta.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 505. De Luca.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla «Riqualificazione degli impianti sportivi» presentato dai Comune di Caserta.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 506. De Luca.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla realizzazione del «Parcheggio Piazza Suppa e struttura sportiva Centro parrocchiale» presentato dal Comune di Caserta.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 507. De Luca.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa alla manutenzione del Palazzo del Cinema di Concordia Sagittaria presentato dalla Città Metropolitana di Venezia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 508. Moretto.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento dell'illuminazione Led nel Comune di Chioggia presentato dalla Città Metropolitana di Venezia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 509. Moretto.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa ai lavori di manutenzione a Dolo con la sistemazione di Villa Angeli presentato dalla Città Metropolitana di Venezia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 510. Moretto.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi di riqualificazione urbana di aree limitrofe alla linea ferroviaria e delle aree a parco di via Bennati e alla ristrutturazione dell'ex Bocciodromo da destinare ad attività socioculturali presentata dalla Città Metropolitana di Venezia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 511. Moretto.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa al progetto per la nuova stazione degli autobus di San Donà di Piave presentata dalla Città Metropolitana di Venezia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 512. Moretto.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione dello studio di fattibilità dell'assetto idrogeologico presentato dal Comune di Milano.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 513. Fiano.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del Prolungamento della metrotranvia presentato dal Comune di Milano.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 514. Fiano.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione della realizzazione della scuola media presentata dal Comune di Milano.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 515. Fiano.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione della realizzazione del Lotto 2 del Parco ricadente nel quartiere «Adriano» presentata dal Comune di Milano.

  Conseguentemente
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 516. Fiano.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo al Foro Boario presentata dal Comune di Forlì.

  Conseguentemente:
   al comma 03 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: euro per l'anno 2018.
13. 517. Marco Di Maio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di riqualificazione dell'illuminazione presentato dal Comune di Forlì.

  Conseguentemente:
   al comma 03 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: euro per l'anno 2018.
13. 518. Marco Di Maio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo all'hub turistico culturale dell'ex Asilo Santarelli presentato dal Comune di Forlì.

  Conseguentemente:
   al comma 03 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: euro per l'anno 2018.
13. 519. Marco Di Maio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla realizzazione de «I Giardini dei musei» presentato dal Comune di Forlì.

  Conseguentemente:
   al comma 03 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: euro per l'anno 2018.
13. 520. Marco Di Maio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo al completamento del campus universitario coi padiglioni Sauli e Saffi presentato dal Comune di Forlì.

  Conseguentemente:
   al comma 03 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: euro per l'anno 2018.
13. 521. Marco Di Maio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla realizzazione di «Servizi e infrastrutture per il quartiere Corvo» presentato dal comune di Catanzaro.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018.
13. 522. Viscomi, Bruno Bossio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla realizzazione di «Servizi e infrastrutture per il quartiere Pistoia» presentato dal comune di Catanzaro.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018.
13. 523. Viscomi, Bruno Bossio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla realizzazione di «Servizi e infrastrutture per il quartiere Aranceto» presentato dal comune di Catanzaro.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018.
13. 524. Viscomi, Bruno Bossio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla realizzazione di «Servizi e infrastrutture per il quartiere Fortuna» presentato dal comune di Catanzaro.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018.
13. 525. Viscomi, Bruno Bossio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla «Valorizzazione della Biblioteca Malatestiana e dell'intero comparto circostante» presentato dal comune di Cesena.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 138.200.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 138.200.000 euro per l'anno 2018.
13. 526. Pini, Marco Di Maio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla «Sistemazione dell'ex collegio filzi» presentato dal comune di Gorizia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 528. Serracchiani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla «Riqualificazione urbana e ambientale dei lungomari da Torre Pedrera a Rivabella» presentato dal comune di Rimini.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 529. Marco Di Maio, Pini.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo al «Potenziamento dell'asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri e Domeniconi» presentato dal comune di Rimini.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 530. Marco Di Maio, Pini.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione del progetto relativo alla «Realizzazione di nuovi parcheggi nell'area turistica di Rimini nord» presentato dal comune di Rimini.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 531. Marco Di Maio, Pini.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla realizzazione della «Piazza in San Giusto» presentato dal comune di Pisa.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 532. Ceccanti.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla «Realizzazione del presidio di Polizia negli ex locali del Dlf» presentato dal comune di Pisa.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 533. Ceccanti.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo al «Recupero dell'edificio Ex Poste in zona Stazione» presentato dal comune di Pisa.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 534. Ceccanti.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi volti alla realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione presentata dalla Cittá Metropolitana di Napoli.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 535. Siani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi, volti alla ristrutturazione del piano viabile dello svincolo «Via Roma/Scampia» presentata dalla Cittá Metropolitana di Napoli.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 536. Siani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi volti all'installazione di barriere stradali adeguate ai livelli di traffico e di essenze arboree ai margini delle carreggiate presentata dalla Cittá Metropolitana di Napoli.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 537. Siani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi volti alla ristrutturazione del piano viabile presentata dalla Cittá Metropolitana di Napoli.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 538. Siani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli Interventi di riqualificazione per i seguenti istituti scolastici: «Morante», «Ferraris», «Vittorio Veneto», «Romano», «Caccioppoli» di Napoli, «Bruno» di Arzano, «Marconi» Giugliano e «Istituto alberghiero» di Qualiano presentata dalla Cittá Metropolitana di Napoli.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 539. Siani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli Interventi per la costruzione del corpo palestra presso l'istituto alberghiero di Qualiano presentata dalla Cittá Metropolitana di Napoli.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 540. Siani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi volti alla realizzazione al Pilastro per «Spina centrale» e piazza Lipparini, edificio multifunzionale «casa gialla», della nuova caserma dei carabinieri «Pilastro», alla sistemazione degli orti urbani di via Salgari, Casa podere di via Fantoni, fermata SFM Roveri, corridoio ciclo-ecoortivo di via delle Bisce-pubblica illuminazione, connessioni ciclabili e segnaletica per gli itinerari ciclabili presentata dal Comune di Bologna.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 541. De Maria, Benamati.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi volti al recupero di un ex parcheggio in zona Arcoveggio, per convertirlo in polo di conservazione e restauro delle pellicole cinematografiche conservate e recuperate dalla Cineteca di Bologna, presentata dal Comune di Bologna.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 542. De Maria, Benamati.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi volti alla costruzione di nuova caserma dei Carabinieri in mezzo ai caseggiati di edilizia popolare del Pilastro, esattamente dove furono uccisi nel ’91, tre, carabinieri dalla banda della Uno Bianca che sarebbe stata a loro dedicata presentata dal Comune di Bologna.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 543. De Maria, Benamati.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi volti alla creazione di un grande centro culturale in Bolognina della Cineteca di Bologna per il restauro e la conservazione delle pellicole cinematografiche in luogo di un parcheggio dismesso e oggi sede di spaccio e prostituzione presentata dal Comune di Bologna.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 544. De Maria, Benamati.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi volti alla riconnessione della zona di via dell'Acquedotto a Pesaro alla città, con la valorizzazione del vicino polo di scambio della stazione ferroviaria e con la creazione di nuove piste pedonali e ciclabili, nell'ambito del SPRINT (Spazi Periferici RIgenerati: Nuovi Traguardi), progetto architettonico per la zona di via dell'Acquedotto a Pesaro, pensato dall'architetto Marco Tamino in collaborazione con il Servizio pianificazione urbanistica e nuove opere del Comune, presentata dal Comune di Pesaro.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 545. Morani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi volti di un ponte e due sottopassi ferroviari che estendono la «ciclopolitana», il sistema della mobilità sostenibile sviluppato nel territorio pesarese nell'ambito del SPRINT (Spazi Periferici Rigenerati: Nuovi Traguardi), progetto architettonico per la zona di via dell'Acquedotto a Pesaro, pensato dall'architetto Marco Tamino in collaborazione con il Servizio pianificazione urbanistica e nuove opere del Comune, presentata dal Comune di Pesaro.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 546. Morani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi volti alla creazione di un vasto sistema ambientale protetto da sistemi di controllo informatico che comprendono telecamere a circuito chiuso, controllo degli accessi con lettura delle targhe e servizi anti-aggressione con una centrale di controllo attiva giorno e notte nell'ambito del SPRINT (Spazi Periferici Rigenerati: Nuovi Traguardi), progetto architettonico per la zona di via dell'Acquedotto a Pesaro, pensato dall'architetto Marco Tamino in collaborazione con il Servizio pianificazione urbanistica e nuove opere del Comune, presentata dal Comune di Pesaro.

  Conseguentemente:

   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 547. Morani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quella relativa agli interventi volti alla introduzione di funzioni urbane attrattive utili a creare poli di aggregazione collettiva: caffetterie, ristoranti ma anche luoghi di intrattenimento culturale e musicale (dal 2018 Pesaro è «città della musica Unesco»), per il tempo libero e per lo sport, che rappresenteranno anche nuove opportunità economiche e occupazionali e all'introduzione all'uopo di un prototipo di smart house realizzato con tecnologie innovative a basso impatto ambientale (Nzeb – Nearly zero energy building), pensato anche per soluzioni di co-housing e co-working nell'ambito del SPRINT (Spazi Periferici Rigenerati: Nuovi Traguardi), progetto architettonico per la zona di via dell'Acquedotto a Pesaro, pensato dall'architetto Marco Tamino in collaborazione con il Servizio pianificazione urbanistica e nuove opere del Comune, presentata dal Comune di Pesaro.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 548. Morani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo a «Bonifiche e riqualificazione ex MOF e Darsena» presentato dal comune di Ferrara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 549. Franceschini, Marattin, Rossi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla realizzazione del «Parcheggio multipiano ex MOF» presentato dal comune di Ferrara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 550. Franceschini, Marattin, Rossi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo alla realizzazione del «Parcheggio ex Pisa» presentato dal comune di Ferrara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 551. Franceschini, Marattin, Rossi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto «Area verde ex Camilli» presentato dal comune di Ferrara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 552. Franceschini, Marattin, Rossi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto «Varco nelle Mura – Riqualificazione primo tratto di via Piangipane» presentato dal comune di Ferrara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 553. Franceschini, Marattin, Rossi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto «Accessibilità e percorsi ciclo-pedonali dal MEIS verso il centro storico e il quartiere Ebraico» presentato dal comune di Ferrara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 554. Franceschini, Marattin, Rossi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto «Percorsi turistico commerciali dalla Stazione delle Piazze centrali» presentato dal comune di Ferrara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 555. Franceschini, Marattin, Rossi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto relativo ai «24 alloggi ERP» presentato dal comune di Pisa.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 556. Ceccanti.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di sistemazione della strada provinciale n. 456 del Turchino nei comuni di Rossiglione, Campoligure, Masone e Mele presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 557. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di sistemazione della strada provinciale n. 226 di Valle Scrivia nei comuni di Torriglia, Montoggio, Casella, Savignone e Busalla presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 558. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di sistemazione della strada provinciale n. 35 dei Giovi nei comuni di Mignanego, Busalla, Ronco Scrivia e Isola del Cantone presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 559. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di sistemazione della strada provinciale n. 11 di Valbrevenna nel comune di Valbrevenna presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 560. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di sistemazione della strada provinciale n. 9 di Crocefieschi nei comuni di Busalla, Crocefieschi e Vobbia presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 561. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di sistemazione della strada provinciale n. 8 di Vobbia nel comune di Vobbia e Isola del Cantone presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 562. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di sistemazione della strada provinciale n. 43 della Torrazza nel comune di Sant'Olcese presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 563. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di sistemazione della strada provinciale n. 3 di Crocetta d'Orero nel comune di Serra Ricco presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 564. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di sistemazione della strada provinciale n. 2 di Sant'Olcese nel comune di Sant'Olcese presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 565. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione integrata del IIS-Levi Primo-Succursale» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 566. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione integrata del IPSIA-Gaslini Piero/Meucci Antonio-Sede» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 567. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione integrata del IIS-Gastaldi Aldo/Abba Cesare-Succursale» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 568. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione integrata del LSS-Lanfranconi Luigi-Succursale» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 569. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione integrata del HS-Calvino Italo-Sede» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 570. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione integrata del LSS-Fermi Enrico-Sede» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 571. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione integrata del Liceo-Gobetti Piero-Sede» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 572. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione integrata della scuola LCS-Mazzini Giuseppe-Succursale» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 573. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione naturalistica dell'intero compendio e completamento funzionale dell'area verde attrezzata con destinazione sportiva, in località Fabio a Vobbia» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 574. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione della piazza Martiri per la libertà a Tiglieto» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 575. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione del sistema dei servizi scolastici e degli spazi sportivi ed aggregativi della frazione di Isorelle a Savignone» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
   al comma 04, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 576. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione della viabilità della periferia urbana mediante la mitigazione del rischio e sicurezza degli assi viari a Sant'Olcese» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
   al comma 04, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 577. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione del tessuto urbano del Borgo Inferiore a Rossiglione» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
   al comma 04, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 578. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Recupero e adeguamento funzionale a fini sociali e culturali per l'accessibilità e la valorizzazione di Palazzo Spinola e sistemazione idraulica del torrente Scrivia in località campi sportivi a Ronco Scrivia» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
   al comma 04, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 579. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione ed incremento della sicurezza dell'area urbana adiacente il palazzo comunale a Mignanego» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
   al comma 04, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 580. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Completamento riqualificazione del centro storico con la pavimentazione ultimo tratto di viabilità interna a Mele» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
   al comma 04, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 581. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Adeguamento sismico della Scuola Media località Ronco a Masone» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 4, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 582. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Manutenzione straordinaria e miglioramento accessibilità dell'edificio scolastico del capoluogo a Isola del Cantone» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 4, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 583. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto «per la mitigazione del rischio del rio Razeto a Ceranesi» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 4, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 584. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Riqualificazione del Polo Scolastico Comunale Antonio e Caterina Delle piane a Campomorone» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 4, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 585. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica del palazzetto dello sport a Campoligure» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 4, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 586. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del progetto di «Adeguamento normativo dell'immobile ex-Scuola Media Statale Rinaldo Traverso e riqualificazione dell'edificio scolastico sede della Scuola primaria sita in via Martiri di Voltaggio a Busalla» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 4, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 587. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del «progetto pilota per lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per tempestivi interventi di manutenzione stradale in caso di ghiaccio sulle strade» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 4, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 588. Paita.

  Dopo il comma 02 aggiungere i seguenti:
  02-bis. Le amministrazioni firmatarie delle convenzioni di cui al comma 02, con proprie risorse finanziarie, possono anticipare l'esecuzione dei progetti selezionati per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, fermo restando l'obbligo dello Stato di provvedere alla restituzione delle somme impiegate entro il 2020.
  02-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si individuano le modalità di restituzione delle risorse finanziarie anticipate dalle amministrazioni e impiegate per gli interventi di riqualificazione a sensi del comma 02-bis.
13. 130. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 04 aggiungere il seguente:
  05. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2019».
13. 589. Gariglio.

  Dopo il comma 04 aggiungere i seguenti:
  05. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019».
13. 122. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Sopprimere il comma 1.
13. 123. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Lorenzin.

  Al comma 1, aggiungere in fine la lettera:
   b-bis)
dopo il comma 1072, è inserito il seguente:
  «1072-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e la prosecuzione degli interventi di rigenerazione e adeguamento degli impianti sportivi il Fondo «Sport e Periferie», di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento degli interventi di importo inferiore a 300.000 euro relativi al piano triennale 2018-2020 sulla base delle proposte pervenute alla data del 15 dicembre 2017, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta nazionale del CONI n. 135 del 9 aprile 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1072. »
13. 124. Lotti, Lorenzin.

  Al comma 1-bis, lettera a), primo periodo, capoverso 495-ter dopo le parole: di seguito riportate aggiungere le seguenti: nonché secondo il principio di riequilibrio territoriale ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
13. 125. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Proroga delle concessioni demaniali marittime non produttive di reddito).

  1. Nelle more del procedimento di revisione organica e di delimitazione delle zone di demanio marittimo all'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
13. 02. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Proroga delle concessioni demaniali marittime non produttive di reddito).

  1. Nelle more del procedimento di revisione organica e di delimitazione delle zone di demanio marittimo all'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo ad uso abitativo, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».
13. 01. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

  Art. 13-bis.1. – 1. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «8 settembre 2016» e dopo le parole: «in mercati regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero che abbiano emesso tali strumenti per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema».
13. 0250. Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

  Art. 13-bis.1. – 1. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «in mercati regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero che abbiano emesso tali strumenti per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema».
13. 0251. Cortelazzo.

ART. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi).

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-bis. 1. Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi centri di revisione veicoli è sospeso fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero della infrastrutture e dei trasporti previste dall'articolo 13, comma 1, del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
13-bis. 2. Moretto, Lorenzin.

ART. 13-ter.
(Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179).

  Sopprimerlo.
*13-ter. 1. Madia, Lorenzin.

  Sopprimerlo.
*13-ter. 200. Donzelli, Lollobrigida, Prisco, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. All'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Il Commissario è nominato sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate. Ai sensi del successivo comma 9 al Commissario non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, limitatamente alle spese necessarie allo svolgimento della procedura di selezione pubblica, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
13-ter. 2. Speranza, Occhionero, Fassina, Fornaro, Conte, Rostan, Muroni.

  Dopo l'articolo 13-ter, è aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Sospensione della disciplina di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per il personale marittimo).

  L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sospesa fino al 31 dicembre 2019, limitatamente agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale.
13-ter. 01. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Proroga in materia di tracciabilità delle retribuzioni).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 910, le parole: «1o luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2019»;
   b) al comma 914, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le sanzioni di cui al comma 913 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912».
13-ter. 02. Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 13-ter aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero).

  1. All'articolo 5-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al primo e al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2019».
13-ter. 03. Ungaro, Carè, La Marca, Schirò, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 13-ter aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Disposizioni in materia di lavoratori impatriati).

  1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «e per i quattro periodi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sei periodi successivi».
13-ter. 04. Ungaro, Carè, La Marca, Schirò, Lorenzin.