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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 7 agosto 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 agosto 2018.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grillo, Guerini, Guidesi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grillo, Guerini, Guidesi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 agosto 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BIGNAMI: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di onere della prova nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti» (1062);
   UNGARO: «Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle università» (1063);
   CLAUDIO BORGHI e MOLINARI: «Interpretazione autentica dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di gestione delle riserve ufficiali» (1064);
   VIGNAROLI ed altri: «Disposizioni per la disciplina dell'economia dei beni usati e la promozione del settore del riutilizzo, nonché istituzione del Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo» (1065);
   CALABRIA ed altri: «Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale» (1066);
   PIASTRA ed altri: «Modifiche agli articoli 61 e 336 del codice penale e misure per garantire l'ordine e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, per la tutela del pubblico, dei medici e degli operatori sanitari» (1067);
   GUSMEROLI ed altri: «Agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di esercizi commerciali e attività artigianali e di servizi nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti» (1068);
   LOREFICE ed altri: «Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché dei loro familiari» (1069);
   BRUNO BOSSIO: «Modifica all'articolo 336 del codice penale, in materia di violenza o minaccia contro un medico o un operatore sanitario» (1070);
   D'UVA e MOLINARI: «Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamenti pensionistici superiori a 4.000 euro mensili» (1071);
   MOLINARI: «Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici» (1072);
   PAOLO RUSSO: «Introduzione dell'obbligo di indicare, nella lista delle vivande, l'origine delle materie prime impiegate negli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande» (1073);
   RUOCCO: «Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale» (1074);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016» (1075);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Modifiche alla disciplina in materia di immigrazione e condizione dello straniero. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992» (1076);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 4 novembre 2000» (1077);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015» (1078);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Teheran il 19 gennaio 2005» (1079);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001» (1080);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla nazionalità, fatta a Strasburgo il 6 novembre 1997» (1081);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale e alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e altre disposizioni in materia di apologia dei crimini contro l'umanità e di istigazione all'odio e alla discriminazione» (1082);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003» (1083);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016» (1084);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016» (1085);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016» (1086);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016» (1087);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017» (1088);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (1089);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013» (1090);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (1091);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; b) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007; d) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013; g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003; h) Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014; i) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica domenicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; l) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, fatto a Roma il 23 maggio 2016; m) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007» (1092);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009» (1093);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003» (1094);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014» (1095);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989» (1096);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995» (1097);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010» (1098);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005» (1099);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012» (1100);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013» (1101);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999» (1102);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006» (1103);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015» (1104);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016» (1105);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante emendamento alla Convenzione stessa, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013» (1106);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, nonché disposizioni in materia di efficacia esecutiva dell'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano» (1107).

  In data 7 agosto 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BINELLI ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di pellet per uso domestico» (1108);
   PINI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale» (1109);
   LABRIOLA: «Modifiche agli articoli 2424 e 2424-bis del codice civile, concernenti l'introduzione del capitale intellettuale quale voce dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio delle società» (1110);
   SORTE: «Modifiche al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in materia di vigilanza e di scioglimento degli enti cooperativi che non rispettano lo scopo mutualistico» (1111);
   TESTAMENTO ed altri: «Disposizioni per la pubblicità delle informazioni raccolte nelle attività di ricerca e scavo archeologico e istituzione del Portale unico della ricerca archeologica» (1112);
   PAGANI e PIZZETTI: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d'epoca, circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, targhe dei veicoli impegnati in competizioni motoristiche, requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole, esercitazioni di guida, uso di dispositivi elettronici durante la guida e possesso dei documenti di circolazione» (1113);
   VILLANI ed altri: «Introduzione del titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche» (1114);
   SCHULLIAN: «Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in materia di deposito telematico di atti e documenti, e all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di notificazioni e comunicazioni eseguite mediante posta elettronica certificata nei riguardi delle pubbliche amministrazioni» (1115);
   VIETINA ed altri: «Istituzione del Ministero per la montagna» (1116).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 6 agosto 2018 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa della deputata:
   ELVIRA SAVINO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni del Mezzogiorno d'Italia» (Doc. XXII, n. 32).

  In data 7 agosto 2018 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

  ROSPI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi in mare e in terraferma e su eventuali illeciti ambientali ad esse correlati» (Doc. XXII, n. 33).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DE LORENZIS ed altri: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» (656) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Bologna, Casa, Di Lauro, Flati, Licatini, Mammì e Masi.

  La proposta di legge SPADONI ed altri: «Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento» (723) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Masi.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dalla deputata Lucchini:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FEDRIGA ed altri: «Modifica all'articolo 4 della Costituzione, in materia di norme per l'attuazione del diritto al lavoro» (251);
   FEDRIGA ed altri: «Disposizioni per contrastare la delocalizzazione delle attività produttive» (252);
   FEDRIGA ed altri: «Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario» (253);
   GUIDESI ed altri: «Disposizioni concernenti il finanziamento e la realizzazione di edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi» (254);
   GUIDESI ed altri: «Disposizioni concernenti le funzioni degli enti locali in materia di pubblica sicurezza, l'organizzazione dei corpi di polizia locale e il coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza» (255);
   GUIDESI ed altri: «Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato» (256);
   GUIDESI ed altri: «Incentivi fiscali per il recupero dei fabbricati rurali» (257);
   GUIDESI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado» (258);
   GUIDESI ed altri: «Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, per favorire l'inserimento scolastico delle persone con disturbi specifici di apprendimento» (259);
   GUIDESI ed altri: «Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti» (260);
   GUIDESI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti» (261);
   MOLTENI: «Modifiche alla disciplina del concorso notarile» (262);
   MOLTENI: «Istituzione di una zona franca nei territori delle province di Como, Sondrio e Varese» (263);
   MOLTENI: «Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli» (264);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione degli articoli 612-ter del codice penale e 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il delitto di costrizione all'occultamento del volto» (265);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di truffa ai danni di persone anziane o in condizioni di vulnerabilità» (266);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di funzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria nonché di svolgimento delle indagini preliminari» (267);
   MOLTENI ed altri: «Delega al Governo in materia di determinazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale» (268);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di affidamento condiviso dei figli minori» (269);
   MOLTENI ed altri: «Introduzione dell'articolo 669-bis del codice penale, concernente l'esercizio molesto dell'accattonaggio e la pratica di attività ambulanti non autorizzate» (270);
   MOLTENI ed altri: «Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale» (272);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina» (273);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo» (274);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta» (275);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche al codice penale concernenti l'applicazione della diminuzione di pena e delle circostanze attenuanti generiche agli imputati minorenni» (276);
   GUIDESI ed altri: «Introduzione dell'articolo 711-bis del codice penale, in materia di acquisto di merce contraffatta o di origine e provenienza diversa da quella indicata» (317);
   COMAROLI ed altri: «Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati in materia agroalimentare» (345);
   COMAROLI ed altri: «Disposizioni in materia di porto del kirpan da parte dei cittadini e degli stranieri di confessione sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica» (346);
   COMAROLI ed altri: «Istituzione di zone franche urbane per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nei piccoli comuni» (347);
   COMAROLI: «Deducibilità, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese sostenute dalle persone disabili per i mezzi e i supporti necessari alla loro deambulazione, locomozione e sollevamento nonché per l'adeguamento edilizio delle loro abitazioni» (348);
   COMAROLI: «Trasferimento delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella città di Milano» (349);
   COMAROLI: «Modifica al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro» (350);
   COMAROLI: «Disposizioni per l'esecuzione di interventi urgenti di pulizia degli alvei e di regimazione dei corsi d'acqua nei territori montani per la prevenzione di eventi alluvionali» (351);
   COMAROLI ed altri: «Disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del termine minimo di conservazione o della data di scadenza sulle confezioni dei prodotti alimentari preimballati» (352);
   COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e altre disposizioni concernenti l'accertamento del livello essenziale di conoscenza della lingua italiana per gli addetti alle attività commerciali e le insegne degli esercizi» (353);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale» (354);
   COMAROLI ed altri: «Disposizioni per il trasferimento delle competenze del prefetto al presidente della regione, al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (355);
   COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali» (356);
   COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici nelle emittenti televisive e radiofoniche private locali» (357);
   COMAROLI ed altri: «Modifiche al codice penale, alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di determinazione del tasso usurario, e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di decreto ingiuntivo per crediti bancari» (358);
   COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie» (360);
   COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzione per violazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli» (361);
   COMAROLI ed altri: «Agevolazioni tributarie per favorire l'installazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle persone e della proprietà privata» (362);
   COMAROLI ed altri: «Disposizioni per favorire la bonifica degli immobili pubblici e privati dall'amianto» (363);
   COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale» (364);
   COMAROLI ed altri: «Introduzione di un regime fiscale agevolato per le persone fisiche ultracinquantenni, espulse dal mercato del lavoro, che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione» (365);
   COMAROLI ed altri: «Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate» (366);
   COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap» (367);
   COMAROLI ed altri: «Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione» (368);
   COMAROLI ed altri: «Disposizioni per la trasparenza dei prezzi del mercato della distribuzione dei carburanti» (369);
   COMAROLI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri» (370);
   COMAROLI ed altri: «Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani» (371);
   COMAROLI ed altri: «Concessione di un contributo all'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro per la riqualificazione dei lavoratori che hanno subìto infortuni sul lavoro o malattie professionali» (372);
   COMAROLI ed altri: «Disposizioni per favorire la qualità della vita delle persone non autosufficienti» (373);
   COMAROLI ed altri: «Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido» (374);
   SALTAMARTINI ed altri: «Disposizioni in materia di elezione e di indennità degli organi degli enti locali e delega al Governo per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato» (386);
   SALTAMARTINI ed altri: «Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni» (387);
   SALTAMARTINI ed altri: «Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente» (388);
   FEDRIGA ed altri: «Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico» (389);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo» (392);
   SALTAMARTINI: «Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni riguardanti l'ordinamento delle professioni del turismo montano» (407);
   SALTAMARTINI: «Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia» (408);
   SALTAMARTINI e DE ANGELIS: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia» (409);
   SALTAMARTINI ed altri: «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di strutture abitative temporanee prefabbricate realizzate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza» (442);
   SALTAMARTINI ed altri: «Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di intervento e di ricostruzione in caso di calamità naturali» (443);
   COMAROLI ed altri: «Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici» (453);
   COMAROLI ed altri: «Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali» (454);
   COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e altre disposizioni in materia di erogazione e di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità» (455);
   FEDRIGA ed altri: «Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra» (456);
   SALTAMARTINI ed altri: «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali» (457);
   SALTAMARTINI ed altri: «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore» (458);
   MOLTENI ed altri: «Modifica all'articolo 2043 del codice civile, in materia di risarcimento per fatto illecito» (518);
   SALTAMARTINI ed altri: «Agevolazioni fiscali e contributive per incentivare la natalità» (577);
   COMAROLI ed altri: «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico» (581);
   MOLINARI ed altri: «Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive ai sensi della delega legislativa di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, concernente la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale» (881).

Adesione di deputati a proposte di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare CIRIELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania» (Doc. XXII, n. 11) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bellucci e Gemmato.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  BIGNAMI: «Modifica alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di referendum confermativo della fusione di comuni» (553) Parere della V Commissione;
  BIGNAMI: «Istituzione dell'Albo nazionale degli imam» (554) Parere delle Commissioni II, III e V.
   II Commissione (Giustizia):
  BRAMBILLA: «Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche» (86) Parere delle Commissioni I, V e XII;
  BRAMBILLA: «Modifiche all'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet» (88) Parere delle Commissioni I, IX, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  BOLDRINI e SPERANZA: «Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia nonché delle altre discriminazioni riferite all'identità sessuale» (107) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.
   IV Commissione (Difesa):
  GOLINELLI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino» (622) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII.
   VI Commissione (Finanze):
  BRAMBILLA: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti l'armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia» (89) Parere delle Commissioni I, V, XII, XIII e XIV;
  BRAMBILLA: «Disposizioni per la revisione degli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva relativi agli animali di affezione» (90) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIII;
  DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: «Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio» (644) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V e XIV.
   VII Commissione (Cultura):
  MARZANA ed altri: «Disposizioni per il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole secondarie di secondo grado» (632) Parere delle Commissioni I, IV e V.
   VIII Commissione (Ambiente):
  MURONI e FORNARO: «Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino» (907) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XIII e XIV.
   XI Commissione (Lavoro):
  MANDELLI: «Modifica all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni» (594) Parere delle Commissioni I, IV, V e XIV;
  DEIDDA ed altri: «Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di riscatto del periodo del corso di studio universitario a fini pensionistici» (625) Parere delle Commissioni I, V e VII.
   XII Commissione (Affari sociali):
  BRAMBILLA: «Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo» (93) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  BIGNAMI: «Introduzione dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di istituzione del Registro nazionale dei mediatori culturali» (555) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e XIV;
  MANDELLI: «Modifiche alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, in materia di disciplina della professione di fisioterapista non vedente» (595) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, XI e XIV;
  MANDELLI: «Norme in materia di podologia e istituzione della laurea magistrale in podoiatria» (596) Parere delle Commissioni I, II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI e XIV;
  MANDELLI: «Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari e per la prevenzione e la cura dell'ictus cerebrale ischemico» (597) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.
   XIII Commissione (Agricoltura):
  BRAMBILLA: «Divieto dell'impiego di sistemi intensivi per l'allevamento degli animali» (100) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIV;
  PAOLO RUSSO ed altri: «Disposizioni concernenti l'offerta di alimenti della dieta mediterranea nei servizi di refezione scolastica e la fornitura di alimenti alle scuole di ogni ordine e grado» (170) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.
   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  ZANETTIN ed altri: «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici» (489) Parere delle Commissioni IV, V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).
   Commissioni riunite VII (Cultura) e XIII (Agricoltura):
  L'ABBATE ed altri: «Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute degli equidi impiegati in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché modifica all'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, in materia di riordino dell'anagrafe equina» (188) Parere delle Commissioni I, II, V e XII.
   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):
  MURONI ed altri: «Norme per la riduzione del consumo di suolo» (279) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XII e XIV.
   Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
  MAGI: «Disposizioni per il contrasto della povertà e per la riforma delle prestazioni sociali» (671) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 65).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per l'esercizio 2016 (Doc. XV, n. 66).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 20 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'interno, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2017 (Doc. CLXIV, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 27 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2009/2034, avviata, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane.

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 luglio e 2 agosto 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea:
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI (COM(2018) 331 final) – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018) 372 final) – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (COM(2018) 378 final) – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (COM(2018) 379 final) – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 31 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 2/2018 del 28 febbraio 2018, concernente «Progetto preliminare SS n. 675 «Umbro-Laziale» – Asse Civitavecchia-Orte – Tratta SS 1 Aurelia – Monte Romano est» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
n. 3/2018 del 28 febbraio 2018, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) – Megalotto 3 della strada statale 106 «Jonica», dall'innesto con la strada statale 534 (progressiva chilometrica 365+150 attuale strada statale 106) a Roseto Capo Spulico (progressiva chilometrica 400+000 attuale strada statale 106) – Approvazione progetto definitivo del secondo lotto funzionale dalla progressiva chilometrica di progetto 18+863 alla progressiva chilometrica di progetto 37+661» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 11/2018 del 28 febbraio 2018, concernente «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Secondo addendum piano operativo ambiente (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190 del 2014)» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 12/2018 del 28 febbraio 2018, concernente «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Secondo addendum piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190 del 2014)» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 15/2018 del 28 febbraio 2018, concernente «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo salute (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190 del 2014)» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali);
   n. 18/2018 del 28 febbraio 2018, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Assegnazione di risorse per interventi prioritari per la realizzazione di poli tecnologici in regioni del Centro-Nord» – alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive);
   n. 20/2018 del 28 febbraio 2018, concernente «Implementazione del programma operativo complementare «Energia e sviluppo dei territori» 2014-2020 – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive);
   n. 28/2018 del 21 marzo 2018, concernente «Conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino, compreso l'adeguamento della SS 7 e 7- bis fino alla svincolo di Avellino est dell'A16. Primo stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte – Approvazione progetto preliminare» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 30/2018 del 21 marzo 2018, concernente «Nuova linea ferroviaria Torino Lione – Sezione internazionale – Parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano. Approvazione progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione 235 della delibera CIPE 19 del 2015» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 38/2018 del 26 aprile 2018, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa – Nuovo sistema filoviario di Verona – Autorizzazione all'utilizzo dei ribassi di gara e delle economie e rideterminazione contributo statale» – alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 39/2018 del 26 aprile 2018, concernente «Nuova linea ferroviaria Torino Lione – Sezione internazionale – Parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano. Approvazione progetto di variante – Modifiche all'allegato alla delibera n. 30 del 2018» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 41/2018 del 26 aprile 2018, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) – Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Proroga della dichiarazione di pubblica utilità» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 luglio e 6 agosto 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019 (COM(2018) 556 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 556 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (COM(2018) 569 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce una posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2018) 571 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 571 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel 2017 (COM(2018) 572 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2018) 573 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 573 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2018) 574 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 574 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Partecipazione dell'Unione europea alla Comunità del Pacifico (SPC) in qualità di osservatore permanente (COM(2018) 575 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 e 31 luglio e 2 agosto 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018) 350 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 350 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018) 365 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione intermedia dell'attuazione del programma Giustizia 2014-2020 (COM(2018) 507 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione intermedia dell'attuazione del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (COM(2018) 508 final);
   Relazione della Commissione – Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea – Relazione annuale 2017 (COM(2018) 540 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019 (COM(2018) 556 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Trentaseiesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2017) (COM(2018) 561 final).

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 20 giugno e 9 luglio 2018, il testo delle seguenti raccomandazioni e risoluzioni, adottate dall'Assemblea stessa nel corso della riunione della Commissione permanente, svoltasi a Zagabria il 1o giugno 2018, nonché nel corso della terza parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 25 al 29 giugno 2018. Questi documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnati alle stesse in sede primaria:
   Raccomandazione n. 2131 – Le contro-narrazioni rispetto al terrorismo (Doc. XII-bis, n. 39) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazione n. 2132 – Detenuti con disabilità in Europa (Doc. XII-bis, n. 40) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione n. 2221 – Le contro-narrazioni rispetto al terrorismo (Doc. XII-bis, n. 41) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2222 – Promuovere la diversità e la parità nella vita politica (Doc. XII-bis, n. 42) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2223 – Detenuti con disabilità in Europa (Doc. XII-bis, n. 43) – alla II Commissione (Giustizia);
   Raccomandazione n. 2133 – La tutela dei difensori dei diritti umani negli Stati membri del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 44) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione n. 2134 – Nuove restrizioni a carico delle attività delle ONG negli stati membri del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 45) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione n. 2135 – Il trattamento extraterritoriale delle richieste di asilo e la creazione di rifugi sicuri per i profughi all'estero (Doc. XII-bis, n. 46) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazione n. 2136 – Le conseguenze per i diritti umani della «esternalizzazione» della politica di asilo e migratoria dell'Unione europea: lontano dagli occhi, lontano dai diritti ? (Doc. XII-bis, n. 47) – alle Commissione I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Raccomandazione n. 2137 – Gli obblighi degli Stati membri del Consiglio d'Europa: proteggere la vita in mare (Doc. XII-bis, n. 48) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti);
   Raccomandazione n. 2138 – La persecuzione delle persone LGBTI nella Repubblica cecena (Federazione russa) (Doc. XII-bis, n. 49) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione n. 2139 – La distruzione deliberata e il traffico di reperti del patrimonio culturale (Doc. XII-bis, n. 50) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura);
   Risoluzione n. 2224 – La situazione umanitaria dei rifugiati nei Paesi limitrofi alla Siria (Doc. XII-bis, n. 51) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2225 – La tutela dei difensori dei diritti umani negli Stati membri del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 52) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2226 – Nuove restrizioni a carico delle attività delle ONG negli Stati membri del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 53) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2227 – Il trattamento extraterritoriale delle richieste di asilo e la creazione di rifugi sicuri per i profughi all'estero (Doc. XII-bis, n. 54) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2228 – Le conseguenze per i diritti umani della «esternalizzazione» della politica di asilo e migratoria dell'Unione europea: lontano dagli occhi, lontano dai diritti? (Doc. XII-bis, n. 55) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2229 – Gli obblighi degli Stati membri del Consiglio d'Europa: proteggere la vita in mare (Doc. XII-bis, n. 56) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti);
   Risoluzione n. 2230 – La persecuzione delle persone LGBTI nella Repubblica cecena (Federazione russa) (Doc. XII-bis, n. 57) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2231 – I cittadini ucraini detenuti nella Federazione russa come prigionieri politici (Doc. XII-bis, n. 58) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2232 – Trovare il giusto equilibrio tra il superiore interesse del minore e l'esigenza di mantenere unite le famiglie (Doc. XII-bis, n. 59) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione n. 2233 – I matrimoni forzati in Europa (Doc. XII-bis, n. 60) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2234 – La distruzione deliberata e il traffico di reperti del patrimonio culturale (Doc. XII-bis, n. 61) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura);
   Risoluzione n. 2235 – L’empowerment delle donne in economia (Doc. XII-bis, n. 62) – alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 agosto 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione della medesima Autorità sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, aggiornata al mese di giugno 2018 (Doc. CLIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Regione Abruzzo.

  Il Presidente della Regione Abruzzo, con lettera in data 31 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento recante le osservazioni della Regione Abruzzo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018) 277 final).

  Questo documento è stato trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 luglio 2018, ha dato comunicazione del conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri al consigliere Ferdinando Ferrara.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 30 luglio 2018, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del signor Paolo Mattei a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

  Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 13 giugno 2018, a pagina 4, prima colonna, trentatreesima riga, deve leggersi: «articolo 58-quater» e non: «articolo 67» come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 648 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 86, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DEI MINISTERI DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, NONCHÉ IN MATERIA DI FAMIGLIA E DISABILITÀ (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1041)

A.C. 1041 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    dal sommario elenco dei temi affrontati è evidente innanzitutto come il contenuto del decreto-legge si caratterizzi per l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, ponendosi pertanto in contrasto con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
    il rilievo dei requisiti di necessità e di urgenza, richiamati dall'articolo 77 della Costituzione, costituisce uno dei perni fondamenti sui quali la Corte costituzionale ha da ultimo fondato i percorsi argomentativi per la legittima adozione dei decreti-legge essendo altresì espressamente richiamati dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    la puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'utilizzazione del decreto-legge e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione «non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta» sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva – riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità – ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;
    nello specifico con la sentenza n. 128/2008, la Corte ha precisato «richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell’àmbito applicativo costituzionalmente previsto.»;
    con particolare riferimento alle norme in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, mancano del tutto i presupposti di necessita e urgenza sanciti dall'articolo 77 della Costituzione; si tratta di norme che sarebbe stato sicuramente più opportuno inserire all'interno di un disegno di legge destinato a seguire l'ordinario iter parlamentare così come stabilito dall'articolo 95 della Costituzione che affida chiaramente e puntualmente alla legge l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri;
    il ricorso dello strumento del decreto-legge ha altresì compresso nonché stressato e finanche mortificato l'esame istruttorio svolto in Commissione, dettato da tempi molto limitati, a cui invece sarebbe stato più opportuno prevedere un dibattito più approfondito sul tema con la possibilità di valutare proposte alternative e promuovendo un ampio dibattito tra le forze politiche;
    in tale quadro sono quindi emerse rilevanti perplessità in merito al profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame nonché in merito ad una attività legislativa, proposta dal Governo, in spregio alle prerogative delle Camere sulla funzione legislativa;
    il provvedimento desta forti perplessità riguardo all'evidente assenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, alla inevitabile attività affrettata e superflua svolta in Commissione e in Aula, ma anche riguardo alla natura delle norme stesse;
    nello specifico all'articolo 1 è stabilito il trasferimento delle funzioni in materia di turismo, fino ad oggi esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo quanto si legge nell'analisi tecnico-normativa, «nel favorire un rapido avvio di una politica integrata di valorizzazione del made in Italy»;
    la scelta appena indicata risulta assolutamente irrazionale poiché viene scisso il legame, fondamentale per il nostro Paese, tra turismo e cultura a cui si aggiungerebbe un caos normativo nonché un rallentamento nell'emanazione di politiche specifiche per il settore del turismo e direttamente – nonché inevitabilmente – collegate con quello della cultura;
    giova ricordare che il Ministero del turismo e dello spettacolo istituito con legge 31 luglio 1959 n. 617 è stato successivamente abrogato il 15 aprile 1993 a seguito di un referendum e la gestione del settore è stata trasferita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la creazione di uno specifico Dipartimento;
    soltanto tra il 2009 e il 2011, il Governo Berlusconi IV ha provveduto alla nomina di un Ministro senza portafoglio a cui sono state delegate le sole funzioni del turismo, quando invece i Governi successivi hanno affiancato tale materia ad altri settori del Paese (durante il Governo Monti fu costituito il Ministero del turismo, sport e affari regionali e dal 2013 vi è il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo);
    piuttosto che dare seguito alla scelta illogica, intrapresa dal Governo, di trasferire le competenze del turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarebbe stato più razionale, nonché strategico per il nostro Paese, prevedere l'istituzione di un Ministero ad hoc,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1041.
N. 1. Sisto, Calabria, Santelli, Milanato, Ravetto, Silli, Sorte, Tartaglione, Occhiuto.

  La Camera,
   premesso che:
    vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, non ricorrendo nel testo adottato dal Governo quei presupposti di necessità ed urgenza indispensabili per il legittimo utilizzo dello strumento del decreto-legge, e non essendo sufficiente, a questo scopo, la mera dichiarazione di necessità ed urgenza per giustificarne l'adozione;
    la puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, infatti, in particolare con le sentenze della Corte n. 171/2007 e n. 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, ne può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva – riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità –, ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;
    nel decreto in esame, in particolare, non vi è nessun riscontro oggettivo sulla necessità ed urgenza delle disposizioni di cui ai primi tre articoli, che viene solo apoditticamente enunciata;
    con riferimento all'articolo 1, il presunto carattere di straordinaria necessità e urgenza del trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo risiederebbe, secondo quanto riportato nella relazione tecnico-normativa, «nel favorire un rapido avvio di una politica integrata di valorizzazione del Made in Italy», una motivazione questa del tutto estranea a ragioni di necessità ed urgenza e che mostra al contrario come tale trasferimento avrebbe potuto agevolmente essere contenuto in un disegno di legge ordinario;
    per quanto riguarda gli articoli 2 e 3 la necessità ed urgenza che dovrebbero giustificare l'inserimento delle norme nel decreto non è in alcun modo motivata, mentre per quanto riguarda l'articolo 4 i requisiti di necessità e urgenza non sono neanche enunciati, come evidenziato anche nel parere del Comitato per la legislazione;
    il riordino delle attribuzioni dei ministeri non è certo un evento straordinario, tanto che l'articolo 95, terzo comma, della Costituzione demanda alla legge il compito di determinare il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri, così riconoscendo nella legge, e nei tempi ordinari previsti per la sua approvazione, lo strumento normativo ordinariamente previsto in questi casi; appare del tutto evidente, pertanto, come anche nel caso di specie, nessun caso straordinario di necessità e di urgenza ha giustificato l'adozione del decreto-legge, che poiché non supportato dai necessari requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, finisce per determinare di fatto l'espropriazione del Parlamento dalle sue competenze legislative ordinarie;
    anche sul merito stesso del provvedimento emergono forti perplessità;
    appare del tutto opinabile il superamento della scelta strategica di legare il turismo alla cultura, che si fonda sulla consapevolezza che il futuro del nostro Paese non può che essere fortemente legato al suo sviluppo culturale, e al tempo stesso che, qualunque politica per il turismo in Italia, non può che essere intimamente legata alla sua politica culturale;
    al contrario, l'associazione della materia del turismo alle politiche agricole, alimentari e forestali risulta del tutto incomprensibile, trattandosi di un Ministero sicuramente importantissimo, ma che assai poco ha a che vedere con il tema del Made in Italy, se non per alcuni aspetti legati all'agro-alimentare, né tantomeno appare accettabile che la ragione più intima che ha portato ad attrarre la materia del turismo presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali risieda nelle personali competenze del Ministro pro tempore che certo non è ragione sufficiente a motivare una riorganizzazione così significativa del Ministero e della conseguente nuova allocazione delle risorse;
    con le modifiche apportate all'articolo 2 si attribuiscono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche esercitati, nel corso della precedente legislatura, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri mediante un'apposita Struttura di missione. Sebbene restino ferme le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, la soppressione della struttura di missione sul dissesto idrogeologico e del previsto concerto tra essa e il Ministero dell'ambiente sottrae uno strumento essenziale per la pianificazione e la gestione degli investimenti finalizzati agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, nata proprio per accelerare gli interventi di mitigazione del rischio;
    appaiono, inoltre, pericolose, nonché del tutto infruttuose, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, in materia di accorpamento delle funzioni relative alle persone con disabilità. Ad oggi infatti, tale materia afferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, a quello del lavoro e delle politiche sociali o ancora al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il chiaro intento di avere un approccio integrato, tra i diversi dicasteri, in una materia estremamente sensibile. Con l'accorpamento, quindi, si rischierebbe un pericoloso passo indietro rispetto all'impostazione fino ad oggi seguita, che ha posto al centro dell'attenzione di tutte le politiche statali, non la disabilità come problema, ma la persona come «soggetto», e non «oggetto», di cura. Un passaggio fondamentale che ha segnato un cambiamento culturale straordinario per le persone con disabilità e le loro famiglie. Le disposizioni in oggetto invece rischiano da un lato di ricondurre la disabilità ad una mera dimensione patologica, e dall'altro di determinare un vero e proprio caos normativo, e un rallentamento nell'erogazioni di risorse o nelle adozioni di politiche in una materia estremamente delicata;
    l'articolo 4 prevede la soppressione del Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia»; le relative funzioni sono affidate alla Presidenza del Consiglio;
    la struttura di missione «Casa Italia» era stata istituita nel settembre 2016 per dare attuazione al progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo del territorio e delle aree urbane, con il compito di definire una policy generale di messa in sicurezza del Paese. Non si capisce la ratio di questa soppressione considerato che si tratta di una struttura di missione efficiente, «vicina» agli amministratori locali, che ha consentito il controllo sugli interventi svolti in un regime di assoluta trasparenza;
    l'articolo 4 prevede inoltre che la parte di risorse del Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, specificatamente destinata al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, confluisce nel Fondo unico per l'edilizia scolastica e può essere utilizzata (esclusivamente) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici ricadenti nella zona sismica 1;
    risulta di tutta evidenza che la suddetta norma circoscrive l'ambito degli interventi per le verifiche di vulnerabilità degli edifici alla sola zona sismica 1, in palese e stridente contrasto con le politiche tanto annunciate di potenziamento di detti interventi, per i quali sono stati stanziati nella scorsa legislatura ben 10 miliardi di euro,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge 1041.
N. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Orfini, Pollastrini.

A.C. 1041 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 2.6, 3.15, 4.5, 4.6, 4.7, 4-ter.4, 4-ter.5 e 4-ter.6, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1041 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati).

  1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1º gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;» e il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attività culturali;»;
   b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», sono soppresse;
   c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo» sono soppresse;
   d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
   e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

  4. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
  5. La denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».
  6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo», di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata «Scuola dei beni e delle attività culturali» e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1o giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società in house ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
  9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
  10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  11. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
   b) le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

  12. All'articolo 4, comma 1, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
   b) la parola: «tesoro,» è sostituita dalle seguenti: «tesoro e»;
   c) le parole: «e dal Ministero per l'agricoltura e le foreste» sono soppresse.

  13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:
   a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
   b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

  14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e del CAI – Club Alpino Italiano sono modificati, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.
(Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» a «Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa»;
   b) al comma 2, le parole: «, su proposta del Ministro per la coesione territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla proposta del Ministro delegato per il Sud» e le parole da: «un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.».

  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresì le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il comma 9 è abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalla seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
   c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;»;
   b) all'articolo 37, comma 1, le parole: «, comma 5-bis,» sono soppresse.

  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.
  6. Le risorse di cui al comma 5, per l'anno 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità).

  1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:
   a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:
    1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
    3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega;
   c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresì:
    1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
    2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;
   d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con riferimento alle politiche in materia di salute, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento esprimendo il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero della salute relativamente alle attività volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:
    1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
    2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria è riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «con decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il» e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di concerto con».
  3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c):
   a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, le parole: «Il Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità» e le parole: «organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia»;
   b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: «– Dipartimento per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti «– Dipartimento per le politiche della famiglia» e le parole: «Ministro per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità».

  4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera d):
   a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 41, comma 1, le parole: «Ministro per gli affari sociali coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina»; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»; al comma 8, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;
    2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;
   b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1265 è sostituito dal seguente:
   « 1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
    2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero non superiore a cinque.»;
    4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.»;
   d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;
    2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità» e le parole: «Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono»;
    3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;
    4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità trasmettono»;
   e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, le parole: «ne fanno parte, oltre ad un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante» e le parole: «e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono soppresse;
    2) al comma 3, le parole: «un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, ove nominato, nonché un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo»;
   f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 254 è sostituito dal seguente:
   « 254. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale dell'assistente familiare, come definito al comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.»;
   g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilità,»;
   h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,»;
   i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «ed è composto» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, nonché,»;
   l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,».

  5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi:
   a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
   b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

  7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, è destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4.
(Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica).

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine, le parole da: «, è istituito» a «30 luglio 1999, n. 303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
   b) al comma 2, le parole: «l'immediata operatività del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1».

  2. Le risorse individuate per le finalità di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a), numero 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1 e candidati dagli enti locali nell'ambito della procedura selettiva di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e le parole: «della medesima Struttura» sono sostituite con le seguenti «del medesimo Ministero»;
   b) al comma 488, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
   c) al comma 489:
    1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1041 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è soppressa» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   al comma 7, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «Al contempo, le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato»;
   al comma 8, le parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis»;
   al comma 9, le parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis»;
   il comma 12 è sostituito dal seguente:

  «12. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è abrogato»;
   al comma 14, le parole: «e del CAI – Club Alpino Italiano sono modificati» sono sostituite dalle seguenti: «è modificato».

  All'articolo 2:
   al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” e le parole: “d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”»;
   al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
   al comma 6, le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili»;
   al comma 7, le parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis».

  All'articolo 3:
   al comma 1, lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità.»;
   al comma 4:
    alla lettera a), numero 2), le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la solidarietà sociale»;
    alla lettera d), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la parola: ”definisce” è sostituita dalla seguente: ”definiscono”»;
    alla lettera f), capoverso 254, secondo periodo, le parole: «dell'assistente familiare» sono sostituite dalle seguenti: «del caregiver familiare»;
    dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   « l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica,” sono inserite le seguenti: “un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,”»;
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente decreto.
  4-ter. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute sono definite, con invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, relativamente:
   a) al potenziamento delle attività di prevenzione sanitaria;
   b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;
   c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione nazionale antidroga, dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento».

  All'articolo 4:
   il comma 2 è soppresso;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è abrogato.
  3-ter. I commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, sia stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento.
  3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: “2013-2015” e le parole: “e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono soppresse;
   b) al comma 1, quarto periodo, le parole da: “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” fino a: “e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro”;
   c) al comma 1-ter, le parole: “, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” sono soppresse».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 4-bis. – (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
  Art. 4-ter. – (Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:
   a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in modo da garantire complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
   b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;
   c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei relativi programmi di investimento;
   d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
   e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
   f) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure di accelerazione degli interventi necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011;
   g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione;
   h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;
   i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione e ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2:
   a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
   b) assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;
   c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;
   d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali;
   e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai contratti istituzionali di sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza;
   f) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dà esecuzione alle determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;
   g) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;
   h) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, nonché avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa”.

  2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Art. 4-quater. – (Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale). — 1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è abrogata;
   b) all'articolo 21:
    1) al comma 3, primo periodo, le parole: “, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali,” sono sostituite dalle seguenti: “, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,”, le parole: “e dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati” e le parole: “e dal presidente dell'A.S.I.” sono soppresse;
    2) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Laddove convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica”».

A.C. 1041 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole da: dei Ministeri fino a: forestali e con le seguenti: del Ministero.
*1. 1. Occhionero, Speranza, Fornaro, Muroni, Rostan.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole da: dei Ministeri fino a: forestali e con le seguenti: del Ministero.
*1. 3. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech, Moretto, Ascani, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole da: dei Ministeri fino a: forestali e con le seguenti: del Ministero.
*1. 2. Sisto, Milanato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione del Ministero dell'Agroalimentare).

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7), è sostituito dal seguente: «7) Ministero dell'Agroalimentare»;
   b) al titolo IV, il Capo VII è sostituito dal seguente:

«Capo VII
MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE

Art. 33.
(Attribuzioni).

  1. Il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro dell'agroalimentare e Ministero dell'agroalimentare.
  2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite:
   a) le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo;
   b) le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico nelle materie che riguardano tutta la filiera dei settori dell'agroalimentare.

  3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
   a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (Feoga), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n.  1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;
   b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.  209; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione – attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.  462 – nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;
   c) Industria agroalimentare: elaborazione e attuazione di politiche ed interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori del agroalimentare; partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, dell'Unione europea e internazionale; rapporti con le altre Amministrazioni e con gli Organismi dell'Unione europea e internazionali attivi nei settori di riferimento; elaborazione e attuazione di azioni e di interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie dei settori di riferimento; organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali; attività di raccordo con le Camere di commercio Industria artigianato e agricoltura per le funzioni trasferite dagli enti soppressi di cui all'allegato 2 al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; autorità competente per l'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; autorità di vigilanza dei controlli nei settori di riferimento ove previsti dalla normativa dell'Unione europea; gestione e coordinamento del punto di contatto per le imprese per le attività di promozione e sostegno al settore agroalimentare, con particolare interesse per i temi connessi a eventi nazionali ed internazionali di settore; tutela del consumatore e normativa tecnica nelle materie d'interesse per settori dell'industria agroalimentare di riferimento; promozione di azioni ed interventi per la diffusione e valorizzazione dei marchi di qualità specifici per i comparti dell'industria agro-alimentare e tutela dei prodotti alimentari tipici e a denominazione di origine; rapporti con le altre Amministrazioni, con le Associazioni di categoria per i settori industriali di riferimento;
   d) valorizzazione delle produzioni di eccellenza agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’italian sounding per quanto concerne i prodotti dell'agroalimentare.

Art. 34.
(Ordinamento).

  1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 33.
  2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico nelle aree funzionali di cui all'articolo 33.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, al Ministero dell'Agroalimentare sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
1. 6. Paolo Russo, Nevi, Sarro, Sisto, Milanato, Gadda, Portas, Cenni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale).

  1. È istituito il Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale. Il ministero svolge le funzioni e i compiti nell'area funzionale del turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, attraverso la promozione e la valorizzazione della filiera turistica nazionale, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.
  2. Al Ministero di cui al comma 1 sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1o gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. A decorrere dalla medesima data è soppressa la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, dopo il numero 13) è aggiunto il seguente: «14) Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale;
   b) all'articolo 27, comma 3, le parole: “del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”, sono soppresse;
   c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: “; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo” sono soppresse;

  4. La denominazione: “Ministero per i beni e le attività culturali” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire al ministero di cui al comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1o giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società in house ALES.
  6. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 2, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale.
  7. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale”;
   b) le parole: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale”.

  8. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n.  91, e 2 gennaio 1989, n.  6:
   a) le parole: “Ministro per il turismo e lo spettacolo”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale”;
   b) le parole: “Ministero per il turismo e lo spettacolo”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale”.

  9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale.
  10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
1. 5. Fidanza, Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro delle Vedove, Frassinetti, Ferro, Foti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attività culturali» ed è aggiunto, in fine, il seguente numero: «14) Ministero del turismo»;
   b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», sono soppresse;
   c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo» sono soppresse;
   d) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo: «Capo XII-bis MINISTERO DEL TURISMO:

Art. 54-bis.
(Istituzione e attribuzioni del Ministero del turismo).

  1. È istituito il Ministero del turismo.
  2. Al Ministero sono attribuite le funzioni esercitate, alla data di entrata in vigore del presente Capo, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1o gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.»;

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    primo periodo, sostituire le parole da:
al Dipartimento del turismo fino alla fine del periodo con le seguenti: al Ministero del turismo;
    sopprimere il terzo periodo;
   sopprimere i commi 3 e 4;
   ai commi da 7 a 14, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con le seguenti: Ministero del turismo;
   al comma 9, sostituire le parole: sono adeguate con le seguenti: sono determinate;
    sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 1.
(Istituzione del Ministero del turismo).

    al titolo, sostituire le parole da: di riordino fino a: e del mare con le seguenti: di istituzione del Ministero del turismo
1. 7. Occhionero, Speranza, Fornaro, Muroni, Rostan. 

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatte salve le competenze in materia di turismo riferite ai beni assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni culturali che rimangono in capo al Ministero dei beni, delle attività e del turismo culturali;

  Conseguentemente:
    al comma 3:
     lettera a), sostituire le parole:
Ministero per i beni e le attività culturali con le seguenti: Ministero dei beni, delle attività e del turismo culturali;
     lettera d), dopo le parole: e della cooperazione internazionale, aggiungere le seguenti: e le competenze in materia di turismo riferite ai beni assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni culturali del Ministero dei beni, delle attività e del turismo culturali;
    al comma 5, sostituire le parole: Ministero per i beni e le attività culturali con le seguenti: Ministero dei beni, delle attività e del turismo culturali;
     al comma 6:
     al primo periodo, dopo le parole:
competenze aggiungere le seguenti: in materia di turismo riferite ai beni assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni culturali nonché quelle;
     al secondo periodo, sostituire le parole: Ministero per i beni e le attività culturali con le seguenti: Ministero dei beni, delle attività e del turismo culturali;
     al comma 7:
     primo periodo, sostituire le parole:
Ministro per i beni e le attività culturali con le seguenti: Ministro dei beni, delle attività e del turismo culturali;
     sesto periodo, sostituire le parole: Ministero per i beni e le attività culturali con le seguenti: Ministero dei beni, delle attività e del turismo culturali;
     al comma 8, sostituire le parole: Ministero per i beni e le attività culturali ovunque ricorrano, con le seguenti: Ministero dei beni, delle attività e del turismo culturali;
     al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: Ministero per i beni e le attività culturali ovunque ricorrano, con le seguenti: Ministero dei beni, delle attività e del turismo culturali;
    all'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole: Ministro per i beni e le attività culturali con le seguenti: Ministro dei beni, delle attività e del turismo culturali;
1. 8. Sisto, Milanato.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
2. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech.

  Sopprimere il comma 3.
2. 3. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech, Braga.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: risorse finanziarie aggiungere le seguenti: umane e strumentali.
2. 5. Occhionero, Speranza, Fornaro, Muroni, Rostan. 

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai fini di cui al comma 3 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a procedere all'assunzione di personale equivalente a quello in carica presso la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.
  3-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le modalità di espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3-bis».

  Conseguentemente,
   al comma 7, aggiungere, infine, le parole: fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Agli oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 800.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2018-2021, e sue proiezioni, nell'ambito del programma: «Fondi di riserva e speciali» della missione: «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

  Al comma 8, primo periodo. aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
2. 6. Occhionero, Speranza, Fornaro, Muroni, Rostan.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole:, nonché in materia di famiglia e disabilità.
3. 1. Occhionero, Speranza, Fornaro, Muroni, Rostan.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero.
3. 2. Sisto, Milanato.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.
3. 3. Sisto, Milanato.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la famiglia con le seguenti: le famiglie.

  Conseguentemente:
    al comma 1:
     sostituire le parole:
la famiglia ovunque ricorrano, con le seguenti: le famiglie;
     sostituire le parole: della famiglia ovunque ricorrano, con le seguenti: delle famiglie;
     sostituire le parole: alla famiglia con le seguenti: alle famiglie;
    al comma 2, sostituire le parole: la famiglia con le seguenti: le famiglie;
    al comma 3:
     sostituire le parole:
la famiglia ovunque ricorrano, con le seguenti: le famiglie;
     sostituire le parole: della famiglia ovunque ricorrano, con le seguenti: delle famiglie;
    al comma 4:
     sostituire le parole:
la famiglia ovunque ricorrano, con le seguenti: le famiglie;
     sostituire le parole: della famiglia ovunque ricorrano, con le seguenti: delle famiglie;

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: famiglia con la seguente: famiglie.
3. 5. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, De Menech, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e le disabilità.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, sopprimere la lettera
d);
    al comma 2, sopprimere le parole: e le disabilità.
    al comma 3:
     sopprimere la lettera
a);
     lettera b), sopprimere le parole: e le disabilità.
    sopprimere il comma 4.
    alla rubrica, sopprimere le parole:, disabilità
3. 10. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c);

  Conseguentemente:
    sopprimere i commi 2, 3 e 6.
    alla rubrica sopprimere le parole:
famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza,.
    al titolo, sopprimere le parole: famiglia e.
3. 4. Occhionero, Speranza, Fornaro, Muroni, Rostan.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro fino a: crisi demografica;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
     medesima lettera
a), sopprimere il numero 2);
     alla lettera d):
      sopprimere le parole da: nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro fino a: loro autonomia;
      sopprimere i numeri 1) e 2).
    al comma 4, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 2).
3. 7. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c);

  Conseguentemente:
    sopprimere i commi 3 e 6

    alla rubrica, sopprimere le parole: infanzia e adolescenza,.
3. 9. Occhionero, Speranza, Fornaro, Muroni, Rostan. 

  Al comma 1, sopprimere la lettera d);

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4.

    alla rubrica, sopprimere la parola:, disabilità.
    al titolo sopprimere le parole: e disabilità.
3. 12. Occhionero, Speranza, Fornaro, Muroni, Rostan.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
3. 13. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech.

  Al comma 4, lettera f), capoverso comma 254, primo periodo, dopo le parole: per il sostegno aggiungere le seguenti: all'assistenza domiciliare degli italiani a basso reddito e riconosciuti destinatari dell'indennità di accompagno, nonché per il sostegno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: interventi finalizzati aggiungere le parole: all'assistenza domiciliare degli italiani a basso reddito e riconosciuti destinatari dell'indennità di accompagno e.
3. 15. Silvestroni, Prisco, Donzelli.

  Al comma 4, lettera f), capoverso comma 254, terzo periodo, dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
3. 17. Sisto, Pedrazzini, Milanato.

  Al comma 4, lettera f), capoverso comma 254, terzo periodo, dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti:, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
3. 18. Sisto, Pedrazzini, Milanato.

  Al comma 4-ter, alinea, sostituire le parole da: il Dipartimento a Ministero con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero il delegato in materia di politiche antidroga e il Ministro.
3. 19. Bellucci, Prisco, Gemmato, Donzelli.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Sopprimere il comma 1.
4. 4. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech, Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio garantisce la redazione semestrale del Rapporto sulla promozione della sicurezza dai rischi naturali del patrimonio abitativo finora redatto dal Dipartimento soppresso.
4. 5. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio prosegue ed implementa la sperimentazione dell'iniziativa «10 Cantieri», per sensibilizzare i territori ad intervenire sulla messa in sicurezza antisismica di edifici pubblici esistenti, in Comuni scelti su tutto il territorio nazionale.
4. 6. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio prosegue nell'aggiornamento della mappa dei rischi naturali dei Comuni italiani con cadenza annuale.
4. 7. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech.

  Sopprimere il comma 3.
4. 8. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli importi complessivi degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l'annualità 2018 sia per l'annualità 2019, nell'ambito della disciplina sui cosiddetti patti di solidarietà nazionale, come previsto dall'articolo 1, comma 874, legge n. 205 del 2017 nonché per interventi di impiantistica sportiva, sono confermati”.
4. 10. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, De Menech.

ART. 4-bis.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4-bis. 50. Butti, Foti, Prisco.

ART. 4-ter.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;.
4-ter. 1. Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Milanato, Conte.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con funzioni specialistiche di tecnostruttura con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, sia con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;
4-ter. 2. Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Milanato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui i suddetti interventi dovranno tradursi in attività di accompagnamento che riguardino le competenze e le responsabilità dei comuni, sia come beneficiari dei programmi operativi della politica di coesione, sia nel ruolo di organismi intermedi ad essi delegato dalle autorità di gestione dei programmi, Invitalia spa, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi medesimi, definisce le relative azioni di supporto e assistenza d'intesa con l'ANCI.
4-ter. 50. Pella.

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 3, lettera g) sostituire la parola: promuove con le seguenti: vigila e assicura.
4-ter. 3. Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Milanato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, lettera h), sostituire le parole: può assumere con la seguente: assume.
4-ter. 4. Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Milanato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) costituisce la sede di confronto per la programmazione del Fondo di sviluppo e coesione tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le Città metropolitane, per la definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori livello nazionale e regionale e dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio nonché, infine, dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari.;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono trasferite all'Agenzia per la coesione territoriale.
4-ter. 5. Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Milanato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) provvede alla programmazione e alla ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le diverse aree tematiche nazionali in relazione ciclo il 2021-2027.;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite all'Agenzia per la coesione territoriale le funzioni del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui all'articolo 1, commi da 703 a 706 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in relazione al quadro di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per ciclo di programmazione 2021-2027.
4-ter. 6. Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Milanato.

ART. 4-quater.

  Sopprimerlo.
4-quater. 1. Benamati, Moretto, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Bonomo.

A.C. 1041 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 86 del 2018 dispone il riordino delle competenze di vari Ministeri in una serie di materie, tra cui in particolare, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e le conseguenti modifiche sugli enti vigilati;
    il testo posto in votazione demanda, più volte, ad un atto come il DPCM, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è un atto atipico il cui liso frequente, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto;
    nello specifico, l'articolo 4-bis introdotto in Senato, prevede la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi compresi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con Presidente del Consiglio dei ministri, con una deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; tale procedimento prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;
    la disposizione contenuta nel provvedimento, non prevede invece il parere delle Commissioni parlamentari competenti, e rende facoltativa la previsione del parere del Consiglio di Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di informare preventivamente la Commissione parlamentare competente in materia, nell'ambito dell'adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri.
9/1041/1Foti, Butti, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 3 disciplina il «Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità»;
    in tale ambito, si demanda ad un protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del consiglio dei ministri ed il Ministero della salute la definizione di misure sanitarie intese a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, con riferimento;
    i dati sulle dipendenze ci dimostrano come sia assolutamente necessario garantire la giusta attenzione alla questione delle dipendenze in Italia, al fine di poter offrire adeguate misure alla prevenzione cura trattamento e reinserimento socio-lavorativo nell'ambito delle dipendenze correlate alle droghe legali e illegali, unitamente a quelle comportamentali;
    sono oltre sette anni che non è rifinanziato il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, rispetto al quale il comma 1 dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 prevede che «Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale (...) in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dai presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza»;
    l'articolo 1, comma 15, del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede, inoltre, che «Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa»;
    l'ultima Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, alla quale partecipano soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza, prevista dal Testo unico a cadenza triennale, si è tenuta a Trieste dal 12 al 14 marzo 2009,

impegna il Governo:

   a rifinanziare con urgenza il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, destinando allo stesso risorse pari ad almeno cinquanta milioni di euro;
   a convocare la Conferenza nazionale sulle politiche antidroga, ottemperando al dettato dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, costruita in forma di consensus conference, al fine di analizzare i problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa;
   ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di introdurre il divieto di importazione e commercializzazione della canapa a basso contenuto di Thc a fini ricreativi;
   a programmare e realizzare politiche di prevenzione nell'ambito delle dipendenze patologiche, organiche e strutturali, con finanziamenti stabili, che consentano percorsi educativi, continuativi, coinvolgendo, in particolare, le istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;
   a promuovere campagne informative nazionali di contrasto delle droghe, e delle dipendenze comportamentali più in generale, attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica, attraverso la comunicazione on line nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza, dando piena attuazione a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e finanziando tali campagne nella misura minima di 5 milioni di euro annui;
   a promuovere e potenziare il sistema di monitoraggio nel qui e ora, di rilevazione statistica e studio in materia di dipendenza da droghe, legali e illegali, nonché dipendenze comportamentali, finalizzato alla realizzazione di un processo di informatizzazione volto a creare una banca dati nazionale, oltre che per dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 150/09.
9/1041/2Bellucci, Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 3 disciplina il «Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità»;
    in tale ambito, si demanda ad un protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del consiglio dei ministri ed il Ministero della salute la definizione di misure sanitarie intese a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, con riferimento;
    i dati sulle dipendenze ci dimostrano come sia assolutamente necessario garantire la giusta attenzione alla questione delle dipendenze in Italia, al fine di poter offrire adeguate misure alla prevenzione cura trattamento e reinserimento socio-lavorativo nell'ambito delle dipendenze correlate alle droghe legali e illegali, unitamente a quelle comportamentali;
    sono oltre sette anni che non è rifinanziato il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, rispetto al quale il comma 1 dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 prevede che «Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale (...) in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dai presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza»;
    l'articolo 1, comma 15, del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede, inoltre, che «Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa»;
    l'ultima Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, alla quale partecipano soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza, prevista dal Testo unico a cadenza triennale, si è tenuta a Trieste dal 12 al 14 marzo 2009,

impegna il Governo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valutare l'opportunità di:

   rifinanziare con urgenza il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, destinando allo stesso risorse pari ad almeno cinquanta milioni di euro;
   convocare la Conferenza nazionale sulle politiche antidroga, ottemperando al dettato dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, costruita in forma di consensus conference, al fine di analizzare i problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa;
   adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di introdurre il divieto di importazione e commercializzazione della canapa a basso contenuto di Thc a fini ricreativi;
   programmare e realizzare politiche di prevenzione nell'ambito delle dipendenze patologiche, organiche e strutturali, con finanziamenti stabili, che consentano percorsi educativi, continuativi, coinvolgendo, in particolare, le istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;
   promuovere campagne informative nazionali di contrasto delle droghe, e delle dipendenze comportamentali più in generale, attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica, attraverso la comunicazione on line nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza, dando piena attuazione a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e finanziando tali campagne nella misura minima di 5 milioni di euro annui;
   promuovere e potenziare il sistema di monitoraggio nel qui e ora, di rilevazione statistica e studio in materia di dipendenza da droghe, legali e illegali, nonché dipendenze comportamentali, finalizzato alla realizzazione di un processo di informatizzazione volto a creare una banca dati nazionale, oltre che per dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 150/09.
9/1041/2.  (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame trasferisce al Ministro delegato per la famiglia alcune funzioni attualmente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    le funzioni trasferite, in particolare, attengono al coordinamento delle politiche per la tutela dei diritti e la promozione del benessere della famiglia, agli interventi per il sostegno della maternità e della paternità, alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, alle misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;
    il tasso di natalità in Italia è attestato su un livello drammaticamente basso, e mentre l'aspettativa di vita continua ad aumentare, ed è addirittura superiore rispetto alla media dei Paesi europei, persistono livelli di fecondità molto bassi;
    è essenziale intervenire con un piano che possa contrastare efficacemente la crisi demografica in atto,

impegna il Governo:

   a istituire un reddito d'infanzia che preveda la corresponsione di un assegno di quattrocento euro al mese per ogni minore a carico fino ai sei anni di età, volto a garantire un sostegno di lungo periodo alle famiglie con figli;
   a prevedere misure di agevolazione fiscale in favore delle famiglie con figli, tra le quali la riduzione progressiva dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l'infanzia, quali pannolini, latte in polvere e altri;
   a implementare l'offerta di strutture e di servizi socio-educativi per l'infanzia, anche per la fascia neo-natale e pre-scolastica, gratuiti, a tempo pieno e con un sistema di apertura a rotazione anche nel periodo estivo – e lo stanziamento di apposite risorse finanziarie;
   ad assumere iniziative volte a incrementare l'occupazione femminile, prevedendo incentivi per le imprese che assumono neomamme e giovani donne e rafforzando le misure di tutela per le lavoratrici, anche del settore autonomo, nonché a potenziare e consolidare gli strumenti di conciliazione famiglia-lavoro;
   a prevedere un sistema di rimborso delle spese sostenute per adozione da parte di genitori adottivi entrambi residenti in Italia, se del caso attraverso il meccanismo del credito di imposta.
9/1041/3Meloni, Lollobrigida.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame trasferisce al Ministro delegato per la famiglia alcune funzioni attualmente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    le funzioni trasferite, in particolare, attengono al coordinamento delle politiche per la tutela dei diritti e la promozione del benessere della famiglia, agli interventi per il sostegno della maternità e della paternità, alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, alle misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;
    il tasso di natalità in Italia è attestato su un livello drammaticamente basso, e mentre l'aspettativa di vita continua ad aumentare, ed è addirittura superiore rispetto alla media dei Paesi europei, persistono livelli di fecondità molto bassi;
    è essenziale intervenire con un piano che possa contrastare efficacemente la crisi demografica in atto,

impegna il Governo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valutare l'opportunità di:

   istituire un reddito d'infanzia che preveda la corresponsione di un assegno di quattrocento euro al mese per ogni minore a carico fino ai sei anni di età, volto a garantire un sostegno di lungo periodo alle famiglie con figli;
   prevedere misure di agevolazione fiscale in favore delle famiglie con figli, tra le quali la riduzione progressiva dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l'infanzia, quali pannolini, latte in polvere e altri;
   implementare l'offerta di strutture e di servizi socio-educativi per l'infanzia, anche per la fascia neo-natale e pre-scolastica, gratuiti, a tempo pieno e con un sistema di apertura a rotazione anche nel periodo estivo – e lo stanziamento di apposite risorse finanziarie;
   assumere iniziative volte a incrementare l'occupazione femminile, prevedendo incentivi per le imprese che assumono neomamme e giovani donne e rafforzando le misure di tutela per le lavoratrici, anche del settore autonomo, nonché a potenziare e consolidare gli strumenti di conciliazione famiglia-lavoro;
   prevedere un sistema di rimborso delle spese sostenute per adozione da parte di genitori adottivi entrambi residenti in Italia, se del caso attraverso il meccanismo del credito di imposta.
9/1041/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Meloni, Lollobrigida.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame individua un completo di funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro, delegato per la famiglia e le disabilità tra le quali anche le funzioni di coordinamento delle politiche indirizzate alla tutela dei diritti ed alla promozione del benessere della famiglia;
    nell'ambito delle politiche a tutela della promozione del benessere della famiglia, ruolo portante esercitano le politiche dell'assistenza domiciliare degli italiani a basso reddito, non autosufficiente, per le quali occorrono misure di sostegno adeguate;
    l'assenza di queste misure, infatti, comporta che i comuni, che pure hanno sviluppato reti di servizi, intercettano con difficoltà la domanda crescente di assistenza, soprattutto dopo i ripetuti tagli nel settore sociale;
    l'indennità di accompagnamento (legge n. 18 del 1980), di cui usufruiscono oggi circa un milione e mezzo di persone, per oltre il 75 per cento con più di 65 anni, con i suoi 515,43 euro mensili di indennità, fissi per tutti, si rivela, purtroppo, sempre più come una misura rigida, generica e palesemente inadeguata a fronteggiare bisogni assistenziali complessi e diversificati;
    il risultato è che le persone con gravi disabilità e soprattutto gli anziani non autosufficienti pesano sempre più sulle famiglie, sia come carico assistenziale che in termini di oneri economici;
    la non autosufficienza è ormai, dopo la perdita del lavoro la prima causa di impoverimento delle famiglie italiane;
    non meno pesanti sono i riflessi sui bilanci dei comuni chiamati da soli ad erogare la quota sociale per i ricoveri nelle residenze sanitari e assistenziali nei casi di basso reddito familiare, mentre la previsione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicato a queste misure sarebbe alquanto auspicabile;
    il rischio di non autosufficienza non deve essere più considerato come una possibilità residuale poiché con patimento dell'aspettativa di vita diventa condizione prevedibile, e pertanto non ci si può affidare ai magri bilanci dei comuni o alle innovazioni dei modelli di intervento nella sanità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre un aumento delle risorse per incrementare l'importo delle indennità di accompagnamento.
9/1041/4Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame individua un completo di funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro, delegato per la famiglia e le disabilità tra le quali anche le funzioni di coordinamento delle politiche indirizzate alla tutela dei diritti ed alla promozione del benessere della famiglia;
    nell'ambito delle politiche a tutela della promozione del benessere della famiglia, ruolo portante esercitano le politiche dell'assistenza domiciliare degli italiani a basso reddito, non autosufficiente, per le quali occorrono misure di sostegno adeguate;
    l'assenza di queste misure, infatti, comporta che i comuni, che pure hanno sviluppato reti di servizi, intercettano con difficoltà la domanda crescente di assistenza, soprattutto dopo i ripetuti tagli nel settore sociale;
    l'indennità di accompagnamento (legge n. 18 del 1980), di cui usufruiscono oggi circa un milione e mezzo di persone, per oltre il 75 per cento con più di 65 anni, con i suoi 515,43 euro mensili di indennità, fissi per tutti, si rivela, purtroppo, sempre più come una misura rigida, generica e palesemente inadeguata a fronteggiare bisogni assistenziali complessi e diversificati;
    il risultato è che le persone con gravi disabilità e soprattutto gli anziani non autosufficienti pesano sempre più sulle famiglie, sia come carico assistenziale che in termini di oneri economici;
    la non autosufficienza è ormai, dopo la perdita del lavoro la prima causa di impoverimento delle famiglie italiane;
    non meno pesanti sono i riflessi sui bilanci dei comuni chiamati da soli ad erogare la quota sociale per i ricoveri nelle residenze sanitari e assistenziali nei casi di basso reddito familiare, mentre la previsione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicato a queste misure sarebbe alquanto auspicabile;
    il rischio di non autosufficienza non deve essere più considerato come una possibilità residuale poiché con patimento dell'aspettativa di vita diventa condizione prevedibile, e pertanto non ci si può affidare ai magri bilanci dei comuni o alle innovazioni dei modelli di intervento nella sanità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre un aumento delle risorse per incrementare l'importo delle indennità di accompagnamento, nel presupposto che vengano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri.
9/1041/4. (Testo modificato nel corso della seduta)  Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 86 del 2018, reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
    il provvedimento all'esame dispone il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e le conseguenti modifiche sugli enti vigilati;
    la finalità del testo posto in votazione è quella di promuovere e valorizzare il turismo italiano anche attraverso i prodotti delle attività primarie, considerati eccellenze del made in Italy;
    occorre dare adeguata rilevanza alle eccellenze e potenziare l'identità del patrimonio culturale ed enogastronomico delle regioni italiane esaltandone usi, costumi e tradizioni, solo così sarà possibile perseguire l'obiettivo di attrarre investimenti ed offrire servizi per creare un nuovo modo di comunicare il Made in Italy, promuovendo sui mercati nazionali e internazionali l'offerta territoriale;
    in tal senso, svolge un ruolo primario la valorizzazione e la promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero, di quelli provenienti da filiera corta, di origine locale, stagionali e di qualità favorendone il consumo e la commercializzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'istituzione di un Fondo per il sostegno e la promozione delle produzioni locali dei prodotti agroalimentari provenienti di filiera corta a chilometro zero.
9/1041/5Luca De Carlo, Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 86 del 2018, reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
    il provvedimento all'esame dispone il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e le conseguenti modifiche sugli enti vigilati;
    la finalità del testo posto in votazione è quella di promuovere e valorizzare il turismo italiano anche attraverso i prodotti delle attività primarie, considerati eccellenze del made in Italy;
    occorre dare adeguata rilevanza alle eccellenze e potenziare l'identità del patrimonio culturale ed enogastronomico delle regioni italiane esaltandone usi, costumi e tradizioni, solo così sarà possibile perseguire l'obiettivo di attrarre investimenti ed offrire servizi per creare un nuovo modo di comunicare il Made in Italy, promuovendo sui mercati nazionali e internazionali l'offerta territoriale;
    in tal senso, svolge un ruolo primario la valorizzazione e la promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero, di quelli provenienti da filiera corta, di origine locale, stagionali e di qualità favorendone il consumo e la commercializzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rafforzare le iniziative di sostegno e promozione delle produzioni locali dei prodotti agroalimentari provenienti di filiera corta a chilometro zero, nel presupposto che siano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri.
9/1041/5. (Testo modificato nel corso della seduta)  Luca De Carlo, Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 4, lettera a), reca modifiche all'articolo 41, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, trasferendo al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità alcune funzioni già attribuite al Ministro per gli affari sociali;
    la novella non modifica altre parti della richiamata disposizione della suddetta legge n. 104 del 1992, che si riferiscono a «persone handicappate»; anche il titolo della stessa legge reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
    l'utilizzo di espressioni quale «persone handicappate», oltre ad essere del tutto improprio, è oramai superato da anni: nel quadro della legislazione più recente, infatti, si parla di «persone con disabilità», soprattutto a seguito della ratifica da parte dello Stato italiano, con la legge 3 marzo 2009, n. 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
    il provvedimento in esame, riguardando il riordino delle attribuzioni di alcuni Ministeri, non costituisce la sede più idonea per apportare modifiche organiche alla legislazione più risalente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di provvedere, nell'ambito di future iniziative normative, anche il riordino della legislazione vigente in materia di disabilità, ad uniformare la terminologia utilizzata nelle varie leggi vigenti, sostituendo, ovunque essa: ricorra, l'espressione «persone handicappate» con la seguente: «persone con disabilità».
9/1041/6Panizzut.


   La Camera,
   premesso che:
    il territorio dell'Appennino Tosco-Emiliano vanta un immenso patrimonio di storia, cultura, cordialità, paesaggio, ambiente incontaminato, ruralità oltre che di grande e rinomata tradizione enogastronomica;
    nei comuni dell'Appennino Tosco-Emiliano si racchiudono valori unici di natura, cultura e tradizione agroalimentare, in particolare i comuni reggiani di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Viano e Villa Minozzo formano un comprensorio naturalistico unico che gli ha permesso di appartenere alla rete delle riserve «Uomo e Biosfera» MaB dell'UNESCO;
    il tartufo, l'aceto balsamico di Modena, l'aceto balsamico di Reggio Emilia, il Parmigiano Reggiano, la Chianina del Val D'Ozola, il pecorino di Valbona, il lambrusco Reggiano e quello di Sorbara e numerosissimi altri prodotti agroalimentari ed enogastronomici di millenaria tradizione sono l'espressione eloquente della sapienza rurale del territorio dell'Appennino Tosco-Emiliano che io ha reso noto a livello internazionale;
    altre peculiarità, che rendono detto territorio unico ed attrattivo in particolar modo da turisti interessati alla geologia, principalmente provenienti dal nord Europa sono i vulcanetti di fango, il cosidetto «vulcanetto» di Regnano nel reggiano, costituisce uno dei più importanti esempi italiani di fenomeni paravulcanici, dovuto alla fuoriuscita di idrocarburi gassosi e liquidi dal sottosuolo. Il Vulcanetto di Querciola, ancora, ha un ruolo di grande rilevanza nel campo della storia naturale d'Italia, poiché fu la prima manifestazione geologica di questo tipo ad essere studiata già nel XVIII secolo dallo scienziato Lazzaro Spallanzani, che scrisse importanti trattati sul fenomeno. Le salse di Regnano hanno un ruolo importante nella storia della scienze naturali italiane, in quanto oggetto di studi da parte del «padre» della storia naturale nazionale;
    la particolarità di detti vulcanetti risiede nel fatto che essi sono effetti della presenza del petrolio nel sottosuolo. Assolutamente noto inoltre il valore ricettivo curativo del territorio di Salsomaggiore Terme da considerare in questo percorso;
    un territorio quindi ricco dal punto di vista geologico con minerali quali il quarzo nero di Castelnovo né Monti, la datolite di Rossena e Campotrera, e le rose dei gessi messiniani di Vezzano sul Crostolo, già molto conosciuti da turisti svizzeri e tedeschi, con possibilità di valutare una rivisitazione delle modalità di turismo e scavo più simile al modello didattico nord europeo;
    dal punto di vista storico-culturale i comuni dell'Appennino Tosco-Emiliano ricadono all'interno di un'area di notorietà internazionale, ovvero il cosiddetto territorio di Matilde di Canossa, che costituisce un contesto geografico entro il quale sono tutt'ora tangibili gli elementi caratterizzanti del contesto culturale del periodo Medievale riconducibile agli eventi della cosiddetta lotta per le investiture che vide contrapposto l'imperatore di Germania Enrico IV ed il Papa Gregorio VII sostenuto dalla Contessa Matilde di Canossa; In tali luoghi si ritrovano gli elementi caratterizzanti del periodo Canossiano, rappresentati da rocche, edifici religiosi, case a torre e un patrimonio artistico e paesaggistico, molto caro al turismo teutonico, che esprime con particolare precisione tale momento storico, che costituisce uno dei capisaldi della cultura europea; Nella parte parmense passa poi la via Francigena, in quel tratto di anno in anno sempre più percorsa da turisti che vogliono ripercorrere quei luoghi poco abitati ed a stretto contatto con la natura;
    il territorio in questione potrebbe essere preso quale primo ambito integrato su cui il nuovo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo potrebbe valutare di attivare e sostenere azioni dirette allo sviluppo e alla promozione turistica basata su una strutturata integrazione di elementi storico culturali, enogastronomici, geologici e ambientali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito dell'attuazione delle nuove funzioni in materia di turismo facenti capo al riordinato Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, l'attivazione di una collaborazione con le istituzioni locali competenti del territorio dell'Appennino Tosco-Emiliano, al fine di avere una promozione integrata e relativa valorizzazione del turismo a vocazione culturale, enogastronomico, geologico e paesaggistico realizzabile in tale variegato territorio.
9/1041/7Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il territorio dell'Appennino Tosco-Emiliano vanta un immenso patrimonio di storia, cultura, cordialità, paesaggio, ambiente incontaminato, ruralità oltre che di grande e rinomata tradizione enogastronomica;
    nei comuni dell'Appennino Tosco-Emiliano si racchiudono valori unici di natura, cultura e tradizione agroalimentare, in particolare i comuni reggiani di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Viano e Villa Minozzo formano un comprensorio naturalistico unico che gli ha permesso di appartenere alla rete delle riserve «Uomo e Biosfera» MaB dell'UNESCO;
    il tartufo, l'aceto balsamico di Modena, l'aceto balsamico di Reggio Emilia, il Parmigiano Reggiano, la Chianina del Val D'Ozola, il pecorino di Valbona, il lambrusco Reggiano e quello di Sorbara e numerosissimi altri prodotti agroalimentari ed enogastronomici di millenaria tradizione sono l'espressione eloquente della sapienza rurale del territorio dell'Appennino Tosco-Emiliano che io ha reso noto a livello internazionale;
    altre peculiarità, che rendono detto territorio unico ed attrattivo in particolar modo da turisti interessati alla geologia, principalmente provenienti dal nord Europa sono i vulcanetti di fango, il cosidetto «vulcanetto» di Regnano nel reggiano, costituisce uno dei più importanti esempi italiani di fenomeni paravulcanici, dovuto alla fuoriuscita di idrocarburi gassosi e liquidi dal sottosuolo. Il Vulcanetto di Querciola, ancora, ha un ruolo di grande rilevanza nel campo della storia naturale d'Italia, poiché fu la prima manifestazione geologica di questo tipo ad essere studiata già nel XVIII secolo dallo scienziato Lazzaro Spallanzani, che scrisse importanti trattati sul fenomeno. Le salse di Regnano hanno un ruolo importante nella storia della scienze naturali italiane, in quanto oggetto di studi da parte del «padre» della storia naturale nazionale;
    la particolarità di detti vulcanetti risiede nel fatto che essi sono effetti della presenza del petrolio nel sottosuolo. Assolutamente noto inoltre il valore ricettivo curativo del territorio di Salsomaggiore Terme da considerare in questo percorso;
    un territorio quindi ricco dal punto di vista geologico con minerali quali il quarzo nero di Castelnovo né Monti, la datolite di Rossena e Campotrera, e le rose dei gessi messiniani di Vezzano sul Crostolo, già molto conosciuti da turisti svizzeri e tedeschi, con possibilità di valutare una rivisitazione delle modalità di turismo e scavo più simile al modello didattico nord europeo;
    dal punto di vista storico-culturale i comuni dell'Appennino Tosco-Emiliano ricadono all'interno di un'area di notorietà internazionale, ovvero il cosiddetto territorio di Matilde di Canossa, che costituisce un contesto geografico entro il quale sono tutt'ora tangibili gli elementi caratterizzanti del contesto culturale del periodo Medievale riconducibile agli eventi della cosiddetta lotta per le investiture che vide contrapposto l'imperatore di Germania Enrico IV ed il Papa Gregorio VII sostenuto dalla Contessa Matilde di Canossa; In tali luoghi si ritrovano gli elementi caratterizzanti del periodo Canossiano, rappresentati da rocche, edifici religiosi, case a torre e un patrimonio artistico e paesaggistico, molto caro al turismo teutonico, che esprime con particolare precisione tale momento storico, che costituisce uno dei capisaldi della cultura europea; Nella parte parmense passa poi la via Francigena, in quel tratto di anno in anno sempre più percorsa da turisti che vogliono ripercorrere quei luoghi poco abitati ed a stretto contatto con la natura;
    il territorio in questione potrebbe essere preso quale primo ambito integrato su cui il nuovo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo potrebbe valutare di attivare e sostenere azioni dirette allo sviluppo e alla promozione turistica basata su una strutturata integrazione di elementi storico culturali, enogastronomici, geologici e ambientali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito dell'attuazione delle nuove funzioni in materia di turismo facenti capo al riordinato Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, l'attivazione di una collaborazione con le istituzioni locali competenti del territorio dell'Appennino Tosco-Emiliano, al fine di avere una promozione integrata e relativa valorizzazione del turismo a vocazione culturale, enogastronomico, geologico e paesaggistico realizzabile in tale variegato territorio, nel presupposto che vengano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri.
9/1041/7. (Testo modificato nel corso della seduta)  Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede la conversione del decreto-legge 2 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri;
    l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto-legge relativo al trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;
    il suddetto comma trasferisce al MIPAAFT, con decorrenza dal 1o gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale turismo del MIBACT nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento;
    il MIPAAFT elabora e coordina anche le linee della politica dei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, definendo così gli aspetti tecnici ad incentivo della crescita del comparto enogastronomico, considerato una delle componenti principali del marchio «Made in Italy»;
    in riferimento, poi, agli oltre 5000 Km di costa caratterizzanti la morfologia del territorio italiano ed in connessione con il settore della pesca e delle attività marine, il MIPAAFT sostiene la strategia della Commissione Europea denominata Economia Blu, avente tra i suoi punti cardine la dimensione di turismo sostenibile nelle aree costiere, che si prospetta essere uno dei settori più produttivi nei prossimi anni in termini di sviluppo ed occupazione;
    in data 24 luglio 2018 il Ministro delle Politiche Agricole, audito dalle Commissioni X e 10a congiunte ha evidenziato che nel passaggio della governance generale del turismo si provvederà alla creazione di un Dipartimento apposito – e non alla semplice migrazione di una direzione generale – con una maggiore dimensione ed efficacia amministrativa ed un approccio sinergico tra politiche agricole, alimentari e forestali e turismo;
    il comparto del turismo culturale come una componente fondamentale della crescita economica del Paese, così come confermano i dati economici positivi diffusi: la Banca d'Italia, nell'indagine sul Turismo Internazionale 2018, evidenzia come il turismo di natura culturale o in Città d'arte abbia attratto in Italia nel 2017 più di 20 milioni di viaggiatori stranieri, per una spesa di circa 15 miliardi e mezzo di Euro, e che il settore turistico abbia raggiunto un surplus della Bilancia turistica dell'11 per cento, ponendosi in controtendenza rispetto ai dati relativi agli scambi del Paese in altri settori;
    la tipicità del patrimonio culturale, paesaggistico, naturale ed enogastronomico – composto quindi da elementi molto diversi ma complementari – necessita di un approccio sistemico e di una visione di insieme che guidi, tuteli e sostenga il comparto e che rispecchi la trasversalità della sua natura e la sua anima composita;
    il bisogno di un assetto informativo più approfondito e trasparente in merito all'impatto ed il reale ritorno finanziario del comparto turistico e culturale, in modo da incentivare gli investimenti e l'entrata di risorse estere, con un impatto positivo sulla bilancia commerciale;
    la possibilità di strutturare una rete operativa composta da diversi attori – istituzionali e non – per il sostegno al settore turistico, anche sulla base di esperienze pregresse,

impegna il Governo:

   a continuare a sostenere il sistema turistico italiano in ognuna delle sue dimensioni, senza trascurarne alcuna, in particolare quella culturale che nel nostro Paese conserva un ruolo notevole;
   a considerare le specificità turistico-culturali dell'Italia su di un piano binario, in un'ottica di promozione olistica del sistema-paese, ma tenendo conto delle peculiarità locali che riflettono un'offerta turistica altamente differenziata;
   a promuovere il ruolo dell'enogastronomia e la definizione dei profili dei distretti del cibo, permettendo la creazione di una crescente connessione con le specificità culturali e territoriali – anche delle aree interne – in ottica di costruzione di un'offerta realmente efficace, oltre che economicamente efficiente;
   a valutare l'opportunità di favorire la diffusione di progettualità e buone pratiche in un'ottica di trasparenza, efficienza, efficacia dell'azione e conseguente possibilità di valutazione d'impatto, anche avvalendosi di un tavolo di coordinamento multi-attore.
9/1041/8Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede la conversione del decreto-legge 2 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri;
    l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto-legge relativo al trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;
    il suddetto comma trasferisce al MIPAAFT, con decorrenza dal 1o gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale turismo del MIBACT nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento;
    il MIPAAFT elabora e coordina anche le linee della politica dei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, definendo così gli aspetti tecnici ad incentivo della crescita del comparto enogastronomico, considerato una delle componenti principali del marchio «Made in Italy»;
    in riferimento, poi, agli oltre 5000 Km di costa caratterizzanti la morfologia del territorio italiano ed in connessione con il settore della pesca e delle attività marine, il MIPAAFT sostiene la strategia della Commissione Europea denominata Economia Blu, avente tra i suoi punti cardine la dimensione di turismo sostenibile nelle aree costiere, che si prospetta essere uno dei settori più produttivi nei prossimi anni in termini di sviluppo ed occupazione;
    in data 24 luglio 2018 il Ministro delle Politiche Agricole, audito dalle Commissioni X e 10a congiunte ha evidenziato che nel passaggio della governance generale del turismo si provvederà alla creazione di un Dipartimento apposito – e non alla semplice migrazione di una direzione generale – con una maggiore dimensione ed efficacia amministrativa ed un approccio sinergico tra politiche agricole, alimentari e forestali e turismo;
    il comparto del turismo culturale come una componente fondamentale della crescita economica del Paese, così come confermano i dati economici positivi diffusi: la Banca d'Italia, nell'indagine sul Turismo Internazionale 2018, evidenzia come il turismo di natura culturale o in Città d'arte abbia attratto in Italia nel 2017 più di 20 milioni di viaggiatori stranieri, per una spesa di circa 15 miliardi e mezzo di Euro, e che il settore turistico abbia raggiunto un surplus della Bilancia turistica dell'11 per cento, ponendosi in controtendenza rispetto ai dati relativi agli scambi del Paese in altri settori;
    la tipicità del patrimonio culturale, paesaggistico, naturale ed enogastronomico – composto quindi da elementi molto diversi ma complementari – necessita di un approccio sistemico e di una visione di insieme che guidi, tuteli e sostenga il comparto e che rispecchi la trasversalità della sua natura e la sua anima composita;
    il bisogno di un assetto informativo più approfondito e trasparente in merito all'impatto ed il reale ritorno finanziario del comparto turistico e culturale, in modo da incentivare gli investimenti e l'entrata di risorse estere, con un impatto positivo sulla bilancia commerciale;
    la possibilità di strutturare una rete operativa composta da diversi attori – istituzionali e non – per il sostegno al settore turistico, anche sulla base di esperienze pregresse,

impegna il Governo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valutare l'opportunità di:

   continuare a sostenere il sistema turistico italiano in ognuna delle sue dimensioni, ivi compresa quella culturale che nel nostro Paese conserva un ruolo notevole;
   considerare le specificità turistico-culturali dell'Italia anche in un'ottica di promozione olistica del sistema-paese, tenendo conto delle peculiarità locali;
   promuovere il ruolo dell'enogastronomia anche attraverso i distretti del cibo, favorendone la connessione con le specificità culturali e territoriali;
   favorire la diffusione delle migliori pratiche volte a valorizzare le sinergie tra turismo ed enogastronomia in tutto il territorio nazionale.
9/1041/8. (Testo modificato nel corso della seduta)  Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame rappresenta una importante sfida e impegno per il nuovo Governo; nello specifico, il comma 3 dell'articolo 2 riassegna al Ministero dell'ambiente le funzioni in materia di contrasto al dissesto idrogeologico a difesa e messa in sicurezza del suolo e contestualmente sopprime la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; si attribuisce al Ministero dell'ambiente la proposta di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centronord nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE;
    l'articolo 51 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (così detto Collegato Ambientale) ha determinato l'aggiornamento del decreto legislativo n. 152 del 2006, definendo un nuovo assetto territoriale con la nascita di 7 Distretti Idrografici (Alpi Orientali; Padano; Appennino Settentrionale; Appennino Centrale; Appennino Meridionale; Sardegna; Sicilia); successivamente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017), sono stati disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino. La riforma messa in atto dalla legge n. 221 del 2015 e dal decreto ministeriale n. 294 del 2016 razionalizza e semplifica le competenze del settore, con l'esercizio da parte di un solo ente – Autorità di bacino distrettuale – le funzioni di predisposizione del piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il piano di Gestione delle Acque e il piano di gestione del rischio alluvioni;
    l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ha definito che a partire dalla programmazione 2015, i Commissari di nomina governativa, fossero sostituiti dai Presidenti delle Regioni, assumendo il ruolo di Commissari contro il dissesto idrogeologico (con i compiti tra cui il rispetto dei cronoprogrammi, la redazione delle relazioni trimestrali e annuali da consegnare alla Camera dei deputati, l'implementazione continua del sistema RenDis web in ordine alla trasparenza) «delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali»;
    si registrano evidenti rallentamenti e inadempienze in merito agli interventi da adottare in materia di mitigazione e di difesa del suolo. La questione ha una rilevanza prioritaria e urgente così evidenziato anche dall'edizione 2018 del Rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico in Italia, in cui il 91 per cento dei comuni italiani (88 per cento nel 2015) ed oltre 3 milioni di nuclei familiari risiedono in aree ad alta vulnerabilità. Rispetto all'anno passato è aumentata la superficie potenzialmente soggetta a frane (+2,9 per cento rispetto al 2015) e quella potenzialmente allagabile nello scenario medio (+4 per cento). Complessivamente il 16,6 per cento del territorio nazionale è mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane e alluvioni (50 mila km quadrati). Quasi il 4 per cento degli edifici italiani (oltre 550 mila) si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9 per cento (oltre 1 milione) in zone alluvionali nello scenario medio,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza, ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di avviare un rafforzamento e una migliore ed efficace definizione della governance in materia di difesa del suolo e preservazione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, e contestualmente ad attivare iniziative e strumenti finalizzati ad una celere attuazione dei piani, programmi o interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e a salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture, il patrimonio ambientale e culturale presenti sul territorio nazionale e la pianificazione di bacino distrettuale, nonché per accelerare e semplificare le procedure inerenti l'emanazione dei pareri di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale e l'aggiornamento dei Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito della realizzazione degli interventi.
9/1041/9Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame rappresenta una importante sfida e impegno per il nuovo Governo; nello specifico, il comma 3 dell'articolo 2 riassegna al Ministero dell'ambiente le funzioni in materia di contrasto al dissesto idrogeologico a difesa e messa in sicurezza del suolo e contestualmente sopprime la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; si attribuisce al Ministero dell'ambiente la proposta di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centronord nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE;
    l'articolo 51 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (così detto Collegato Ambientale) ha determinato l'aggiornamento del decreto legislativo n. 152 del 2006, definendo un nuovo assetto territoriale con la nascita di 7 Distretti Idrografici (Alpi Orientali; Padano; Appennino Settentrionale; Appennino Centrale; Appennino Meridionale; Sardegna; Sicilia); successivamente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017), sono stati disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino. La riforma messa in atto dalla legge n. 221 del 2015 e dal decreto ministeriale n. 294 del 2016 razionalizza e semplifica le competenze del settore, con l'esercizio da parte di un solo ente – Autorità di bacino distrettuale – le funzioni di predisposizione del piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il piano di Gestione delle Acque e il piano di gestione del rischio alluvioni;
    l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ha definito che a partire dalla programmazione 2015, i Commissari di nomina governativa, fossero sostituiti dai Presidenti delle Regioni, assumendo il ruolo di Commissari contro il dissesto idrogeologico (con i compiti tra cui il rispetto dei cronoprogrammi, la redazione delle relazioni trimestrali e annuali da consegnare alla Camera dei deputati, l'implementazione continua del sistema RenDis web in ordine alla trasparenza) «delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali»;
    si registrano evidenti rallentamenti e inadempienze in merito agli interventi da adottare in materia di mitigazione e di difesa del suolo. La questione ha una rilevanza prioritaria e urgente così evidenziato anche dall'edizione 2018 del Rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico in Italia, in cui il 91 per cento dei comuni italiani (88 per cento nel 2015) ed oltre 3 milioni di nuclei familiari risiedono in aree ad alta vulnerabilità. Rispetto all'anno passato è aumentata la superficie potenzialmente soggetta a frane (+2,9 per cento rispetto al 2015) e quella potenzialmente allagabile nello scenario medio (+4 per cento). Complessivamente il 16,6 per cento del territorio nazionale è mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane e alluvioni (50 mila km quadrati). Quasi il 4 per cento degli edifici italiani (oltre 550 mila) si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9 per cento (oltre 1 milione) in zone alluvionali nello scenario medio,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza, a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche legislative, al fine di avviare un rafforzamento e una migliore ed efficace definizione della governance in materia di difesa del suolo e preservazione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, e contestualmente di attivare iniziative e strumenti finalizzati ad una celere attuazione dei piani, programmi o interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture, il patrimonio ambientale e culturale presente sul territorio nazionale e la pianificazione di bacino distrettuale, nonché di accelerare e semplificare le procedure inerenti l'emanazione dei pareri di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale e l'aggiornamento dei Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito della realizzazione degli interventi, nel presupposto che siano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri.
9/1041/9. (Testo modificato nel corso della seduta)  Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede — tra l'altro – che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengano trasferiti i compiti finora attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di coordinamento e monitoraggio di determinati interventi di emergenza ambientale; in particolare il disegno di legge in esame attribuisce al Ministero dell'ambiente alcuni interventi che sono previsti dal decreto-legge n. 136 del 2013, e tra questi, le azioni e gli interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte;
    proprio con riguardo al controllo ambiente e sanitario dei comuni di Taranto e Statte, ricordiamo che il quartiere Tamburi e il comune di Statte rientrano tra le aree della provincia di Taranto più inquinate in conseguenza della loro vicinanza agli stabilimenti dell'Ilva, e che tutti i dati dimostrano come a tali aree siano riconducibili anche le percentuali più alte di ricoveri in ospedali e di decessi per patologie quali il cancro, le malattie cardiovascolari e le malattie respiratorie;

impegna il Governo

ad attribuire, di concerto con la regione Puglia, alla Asl di Taranto un assetto speciale che la ponga sotto il diretto controllo delle istituzioni statali proprio per la particolare situazione sanitaria che colpisce la popolazione dell'intera provincia in conseguenza dell'elevato inquinamento ambientale.
9/1041/10Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 3 del provvedimento in esame, dispone – tra l'altro – il trasferimento al Ministero dell'ambiente dei compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e difesa del suolo, finora attribuiti alla Struttura di missione «Italia sicura» contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014;
    il medesimo citato comma 3 del testo in esame, modificando l'articolo 1, comma 1074, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), prevede che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord previsti dal comma 1073 della medesima legge di bilancio, siano ora individuati su proposta del Ministero dell'ambiente anziché della Presidenza del Consiglio dei ministri (attraverso la suddetta Struttura di missione), nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal medesimo Ministro e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento;
    ricordiamo che il suddetto comma 1073 della legge di bilancio 2018, prevede che una quota annua pari a 70 milioni di euro/anno dal 2018 al 2033 possa essere destinata al finanziamento: a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione» e non ancora finanziati; b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074; in pratica se finora si poneva in capo alla struttura di missione la predisposizione dei programma nazionale da sottoporre all'approvazione del CIPE, ora, con la modifica normativa introdotta, detta competenza passa al ministro dell'ambiente che sottoscriverà anche gli accordi di programma coi presidenti delle Regioni;
    la struttura «Italia sicura» aveva previsto di utilizzare il contributo annuo di 70 milioni di euro per contrarre un mutuo del valore complessivo di circa un miliardo di euro che garantiva alla Liguria finanziamenti per circa 40 milioni di euro. È quindi indispensabile avere garanzie di continuità sui finanziamenti,

impegna il Governo

a garantire, alla luce delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, circa le procedure che verranno seguite per la programmazione delle risorse di cui in premessa, auspicando che venga rapidamente riavviato un confronto con tutte le Regioni; a dare garanzie relativamente ai finanziamenti già assegnati del piano aree metropolitane, il mantenimento del ruolo commissariale che la legge n. 116 del 2014 affida ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché circa la gestione dei trasferimenti in capo al Ministero dell'ambiente.
9/1041/11Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 3 del provvedimento in esame, dispone – tra l'altro – il trasferimento al Ministero dell'ambiente dei compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e difesa del suolo, finora attribuiti alla Struttura di missione «Italia sicura» contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014;
    il medesimo citato comma 3 del testo in esame, modificando l'articolo 1, comma 1074, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), prevede che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord previsti dal comma 1073 della medesima legge di bilancio, siano ora individuati su proposta del Ministero dell'ambiente anziché della Presidenza del Consiglio dei ministri (attraverso la suddetta Struttura di missione), nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal medesimo Ministro e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento;
    ricordiamo che il suddetto comma 1073 della legge di bilancio 2018, prevede che una quota annua pari a 70 milioni di euro/anno dal 2018 al 2033 possa essere destinata al finanziamento: a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione» e non ancora finanziati; b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074; in pratica se finora si poneva in capo alla struttura di missione la predisposizione dei programma nazionale da sottoporre all'approvazione del CIPE, ora, con la modifica normativa introdotta, detta competenza passa al ministro dell'ambiente che sottoscriverà anche gli accordi di programma coi presidenti delle Regioni;
    la struttura «Italia sicura» aveva previsto di utilizzare il contributo annuo di 70 milioni di euro per contrarre un mutuo del valore complessivo di circa un miliardo di euro che garantiva alla Liguria finanziamenti per circa 40 milioni di euro. È quindi indispensabile avere garanzie di continuità sui finanziamenti,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di:
   mantenere le procedure attualmente in essere relative alla programmazione delle risorse di cui in premessa, riavviando un confronto con le Regioni;
   mantenere le funzioni che la legge n. 116 del 2014 affida ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché circa la gestione dei trasferimenti in capo al Ministero dell'ambiente.
9/1041/11. (Testo modificato nel corso della seduta)  Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che assume – in base al comma 4 – la nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – MIPAAFT) le funzioni in materia di turismo già esercitate dal MIBACT, il quale, secondo il comma 5, torna ad assumere la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali – MIBAC;
    Il provvedimento trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decorrenza dal 1o gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo del MIBACT nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento;
    nel 2013, il trasferimento di dette funzioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) ha consentito di avviare politiche del turismo collegate alla straordinaria potenzialità culturale del Paese;
    nel 2017, grazie alle misure promosse dal 2014, con il decreto-legge Artbonus, a oggi, le strutture ricettive italiane hanno registrato il record di 122 milioni di arrivi e oltre 427 milioni di presenze totali (Istat) e la spesa dei turisti stranieri è aumentata dei 7,2 per cento;
    questo importante rilancio del turismo è stato ottenuto anche tramite azioni di valorizzazione del patrimonio culturale, come confermano le previsioni del Piano strategico del turismo 2017-2022, la celebrazione dell'anno dei borghi e dell'anno dei cammini o lo stanziamento, con delibera CIPE del 1o maggio 2016, di 1 miliardo di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 al MIBACT per il Piano «Turismo e cultura»;
    la scelta infelice di rompere l'integrazione organizzativa tra politiche del turismo e quelle della cultura appare irragionevole perché mira esclusivamente a potenziare uno specifico dicastero diverso dal MIBAC, per di più meno legato al turismo di altri, quale per esempio il Ministero dello sviluppo economico, a cui innanzitutto spetterebbero le funzioni di promozione del «made in Italy»,

impegna il Governo

a proseguire le importanti azioni di valorizzazione del patrimonio culturale in collegamento con il turismo intraprese negli ultimi anni.
9/1041/12Piccoli Nardelli, Ascani, Di Giorgi, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che assume – in base al comma 4 – la nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – MIPAAFT) le funzioni in materia di turismo già esercitate dal MIBACT, il quale, secondo il comma 5, torna ad assumere la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali – MIBAC;
    Il provvedimento trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decorrenza dal 1o gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo del MIBACT nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento;
    nel 2013, il trasferimento di dette funzioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) ha consentito di avviare politiche del turismo collegate alla straordinaria potenzialità culturale del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di portare avanti azioni di valorizzazione del patrimonio culturale in collegamento con il turismo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9/1041/12. (Testo modificato nel corso della seduta)  Piccoli Nardelli, Ascani, Di Giorgi, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 3 a 3-quinquies dell'articolo 4 intervengono in materia di edilizia scolastica. In particolare, il comma 3 attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza sulle procedure per l'assegnazione agli enti locali degli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica negli anni 2018 e 2019, nell'ambito della disciplina dei cosiddetti patti di solidarietà nazionale, posto che la specifica Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio che aveva gestito la procedura, non è stata confermata dal Governo in carica;
    le funzioni della Struttura di missione si sono concentrate a sostenere e potenziare gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica; ricognizione e individuazione delle fonti di finanziamento e degli interventi finanziati, monitoraggio dello stato di attuazione; individuazione delle problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi finanziati e formulazione di proposte di soluzione; accertamenti e verifiche sull'utilizzo dei fondi; supporto tecnico e amministrativo agli Enti attuatori predisponendo, laddove utile, modelli personalizzati per il territorio; individuazione di procedure speciali per la rapida attuazione degli interventi ed elaborazione delle relative proposte normative anche per favorire la progettualità sostenibile nell'edilizia scolastica; individuazione di nuovi interventi con fondi disponibili «programmabili»;
    tra i compiti della Struttura, anche l'implementazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, prevista dall'articolo 7 della legge n. 23 del 1996 quale strumento conoscitivo fondamentale ai fini della programmazione degli interventi;
    si è negli anni realizzata una forte capacità di rapporto e coinvolgimento degli enti locali, e garantito trasparenza e il pieno controllo dell'utilizzo delle risorse stanziate,

impegna il Governo

a garantire il supporto tecnico e amministrativo, operato negli ultimi anni dall'Unità di Missione, al fine di individuare le corrette procedure e favorire gli interventi di edilizia scolastica già avviati.
9/1041/13Ciampi, Ascani, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Anzaldi, De Maria, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 3 a 3-quinquies dell'articolo 4 intervengono in materia di edilizia scolastica. In particolare, il comma 3 attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza sulle procedure per l'assegnazione agli enti locali degli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica negli anni 2018 e 2019, nell'ambito della disciplina dei cosiddetti patti di solidarietà nazionale, posto che la specifica Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio che aveva gestito la procedura, non è stata confermata dal Governo in carica;
    le funzioni della Struttura di missione si sono concentrate a sostenere e potenziare gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica; ricognizione e individuazione delle fonti di finanziamento e degli interventi finanziati, monitoraggio dello stato di attuazione; individuazione delle problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi finanziati e formulazione di proposte di soluzione; accertamenti e verifiche sull'utilizzo dei fondi; supporto tecnico e amministrativo agli Enti attuatori predisponendo, laddove utile, modelli personalizzati per il territorio; individuazione di procedure speciali per la rapida attuazione degli interventi ed elaborazione delle relative proposte normative anche per favorire la progettualità sostenibile nell'edilizia scolastica; individuazione di nuovi interventi con fondi disponibili «programmabili»;
    tra i compiti della Struttura, anche l'implementazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, prevista dall'articolo 7 della legge n. 23 del 1996 quale strumento conoscitivo fondamentale ai fini della programmazione degli interventi;
    si è negli anni realizzata una forte capacità di rapporto e coinvolgimento degli enti locali, e garantito trasparenza e il pieno controllo dell'utilizzo delle risorse stanziate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire il supporto tecnico e amministrativo, operato negli ultimi anni dall'Unità di Missione, al fine di individuare le corrette procedure e favorire gli interventi di edilizia scolastica già avviati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9/1041/13. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ciampi, Ascani, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Anzaldi, De Maria, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 1, individua un complesso di funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. I commi da 2 a 6 recano novelle, abrogazioni e norme di coordinamento;
    Le novelle di cui alle lettere g), h) ed i) riguardano l'inclusione scolastica dei soggetti con disabilità;
    Si inserisce il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità tra i Ministri competenti ad esprimere il concerto ai fini della definizione delle linee guida sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva (secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati – ICD – dell'OMS) e sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione del relativo «profilo di funzionamento» (secondo la classificazione ICF dell'OMS);
    si introduce il parere del medesimo Ministro delegato nella procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo alla definizione dei piani di studio e delle modalità attuative ed organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché dei crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso;
    si inserisce un rappresentante del suddetto Ministro delegato in seno all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica;
    concentrando le tematiche della disabilità al solo Ministro della famiglia si rischia di tornare indietro rispetto ad un cambiamento culturale straordinario che si stava producendo, che pensava alla vita delle persone disabili in ogni suo aspetto e non solo alla cura,

impegna il Governo

a garantire – anche in fase di approvazione di interventi ah hoc – sostegno didattico e inclusione scolastica agli alunni con disabilità.
9/1041/14Ascani, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Andrea Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 1, individua un complesso di funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. I commi da 2 a 6 recano novelle, abrogazioni e norme di coordinamento;
    Le novelle di cui alle lettere g), h) ed i) riguardano l'inclusione scolastica dei soggetti con disabilità;
    Si inserisce il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità tra i Ministri competenti ad esprimere il concerto ai fini della definizione delle linee guida sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva (secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati – ICD – dell'OMS) e sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione del relativo «profilo di funzionamento» (secondo la classificazione ICF dell'OMS);
    si introduce il parere del medesimo Ministro delegato nella procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo alla definizione dei piani di studio e delle modalità attuative ed organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché dei crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso;
    si inserisce un rappresentante del suddetto Ministro delegato in seno all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per il sostegno didattico e l'inclusione scolastica agli alunni con disabilità, nel presupposto che siano rinvenute le necessarie risorse disponibili a legislatura vigente.
9/1041/14. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ascani, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 1041 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
    recentemente il Parlamento europeo ha discusso in merito alla presenza o meno di profili nutrizionali sulle etichette alimentari da esprimere mediante i colori verde, giallo e rosso – da cui la definizione di etichette a semaforo – al fine di indicare la scala di pericolosità di un prodotto in relazione alle quantità contenute di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale;
    in relazione alle modalità di predisposizione, le etichette risultano particolarmente lesive nei confronti dei cibi tipici della tradizione italiana quali il parmigiano, l'olio di oliva, il prosciutto crudo, arrivando a colpire quasi l'80 per cento dei prodotti made in Italy;
    la scarsa leggibilità delle etichette semaforo, che può generare anche opinioni errate in merito ai cibi in considerazione, consiste anche nel far riferimento a quantità che non sono quelle normalmente assunte nel corso di un pasto né tanto meno a quelle indicate quando si fa riferimento a quantità da consumare in una dieta equilibrata;
    l'educazione alimentare e l'informazione in merito al cibo che si consuma è fondamentale per una dieta consapevole e per il diritto all'informazione da parte del consumatore ma l'etichetta nutrizionale deve comunque dare indicazioni che siano strettamente correlate ai livelli di consumo quotidiano dei prodotti così da non indurre in errore il consumatore stesso;
    è necessario tutelare le eccellenze dell'agroalimentare italiano con etichettature che non sacrifichino la corretta informazione ad una ricerca di semplicità ed immediata lettura da parte del consumatore, come si potrebbe dire delle etichette a semaforo, che rappresentano una modalità troppo schematica di indicazione degli ingredienti e delle caratteristiche nutrizionali di un alimento;
    a titolo di esempio si potrebbe riportare il caso delle bibite gassate piene di aspartame, come le versioni light, che verrebbero rappresentate con semaforo verde mentre l'olio di oliva con il semaforo rosso;
    della questione se ne sta discutendo a livello di istituzioni europee e internazionali, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando la possibilità di introdurre tasse contro olio d'oliva, parmigiano reggiano, grana, vino e prosciutto alla stregua dei cibi dannosi, per disincentivarne il consumo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, nell'ambito del percorso di riorganizzazione previsto dal provvedimento in esame, che contengano misure di coordinamento tra il Ministero per lo sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute al fine di istituire una commissione di esperti per l'individuazione di un sistema di rappresentazione dei valori nutrizionali contenuti negli alimenti, di facile lettura per il consumatore ma rappresentativo della situazione reale, considerando che la dieta mediterranea risulta essere una dieta sana ed equilibrata e non si capisce come ciò potrebbe essere se gli alimenti base che la costituiscono risultano pericolosi per la salute dei singoli.
9/1041/15Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 1041 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
    recentemente il Parlamento europeo ha discusso in merito alla presenza o meno di profili nutrizionali sulle etichette alimentari da esprimere mediante i colori verde, giallo e rosso – da cui la definizione di etichette a semaforo – al fine di indicare la scala di pericolosità di un prodotto in relazione alle quantità contenute di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale;
    in relazione alle modalità di predisposizione, le etichette risultano particolarmente lesive nei confronti dei cibi tipici della tradizione italiana quali il parmigiano, l'olio di oliva, il prosciutto crudo, arrivando a colpire quasi l'80 per cento dei prodotti made in Italy;
    la scarsa leggibilità delle etichette semaforo, che può generare anche opinioni errate in merito ai cibi in considerazione, consiste anche nel far riferimento a quantità che non sono quelle normalmente assunte nel corso di un pasto né tanto meno a quelle indicate quando si fa riferimento a quantità da consumare in una dieta equilibrata;
    l'educazione alimentare e l'informazione in merito al cibo che si consuma è fondamentale per una dieta consapevole e per il diritto all'informazione da parte del consumatore ma l'etichetta nutrizionale deve comunque dare indicazioni che siano strettamente correlate ai livelli di consumo quotidiano dei prodotti così da non indurre in errore il consumatore stesso;
    è necessario tutelare le eccellenze dell'agroalimentare italiano con etichettature che non sacrifichino la corretta informazione ad una ricerca di semplicità ed immediata lettura da parte del consumatore, come si potrebbe dire delle etichette a semaforo, che rappresentano una modalità troppo schematica di indicazione degli ingredienti e delle caratteristiche nutrizionali di un alimento;
    a titolo di esempio si potrebbe riportare il caso delle bibite gassate piene di aspartame, come le versioni light, che verrebbero rappresentate con semaforo verde mentre l'olio di oliva con il semaforo rosso;
    della questione se ne sta discutendo a livello di istituzioni europee e internazionali, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando la possibilità di introdurre tasse contro olio d'oliva, parmigiano reggiano, grana, vino e prosciutto alla stregua dei cibi dannosi, per disincentivarne il consumo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, azioni di coordinamento tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, in tutte le sedi competenti, la rappresentazione dei valori nutrizionali contenuti negli alimenti, di facile lettura per il consumatore ma rappresentativo degli effetti complessivi degli alimenti, considerando che la dieta mediterranea risulta essere una dieta sana ed equilibrata.
9/1041/15. (Testo modificato nel corso della seduta)  Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge A.C. 1041-A di conversione del decreto-legge n. 86 del 2018 in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, reca tra le altre norme, il trasferimento delle competenze in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
    il turismo nel 2017 ha generato il 13 per cento del PIL e il 14,8 per cento dell'occupazione a livello nazionale e tutti i trend internazionali indicano un costante incremento del turismo a livello mondiale, a seguito di fattori strutturali come la maggiore accessibilità economica ai collegamenti aerei, la rivoluzione digitale e l'emergere di nuovi mercati e di relativi nuovi flussi di turismo incoming;
    il turismo rappresenta dunque una priorità nazionale ed occorre investire nel turismo come settore strategico, rafforzarne la dimensione industriale, investire sull'innovazione, valorizzare il legame con enogastronomia, ambiente e cultura;
    è fondamentale, pertanto, l'istituzione di uno specifico Ministero che svolga funzioni e compiti in modo esclusivo, attraverso la promozione e la valorizzazione della filiera turistica nazionale, la cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, dei rapporti con le imprese e le associazioni di categoria nonché di contrasto ad ogni forma di abusivismo e concorrenza sleale,

impegna il Governo

a valutare gli aspetti applicativi del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad istituire, entro un anno dall'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 86 del 2018, il nuovo Ministero per le politiche turistiche e la promozione nazionale, dotandolo delle strutture e delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni richiamate in premessa.
9/1041/16Fidanza, Zucconi, Gemmato, Acquaroli, Lollobrigida, Luca De Carlo, Frassinetti, Ferro, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento all'esame dispone il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche in favore della famiglia, in materia di adozioni, infanzia e adolescenza e di politiche in favore delle persone con disabilità;
    sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri – ovverosia al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità – le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della natalità, della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia;
    con il citato articolo 3 sono riordinate sotto la Presidenza del Consiglio, inoltre, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità ed è disposta una riduzione del Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 per garantire l'attribuzione di pari risorse al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
    nel corso dell'esame del provvedimento è stato altresì introdotto il concetto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità nonché in materia di politiche e misure contro le tossicodipendenze;
    sono dunque attribuite al Ministro delegato, oltre che le funzioni in materia di famiglia, anche quelle relative alle politiche in favore delle persone con disabilità, con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, al coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia; sono altresì previste funzioni relative al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e alla gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;
    è apprezzabile che il Governo, al fine di dare adeguata rappresentanza alla disabilità nell'agenda politica, abbia quindi voluto garantire un'adeguata rappresentanza nell'ambito della compagine governativa;
    è evidente la rilevanza delle funzioni attribuite che richiedono un sistema organizzato nonché adeguate risorse economiche e umane per farvi fronte, e se, da un lato, le politiche per la famiglia contano su di uno storico più strutturato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'altro, invece, le politiche per la disabilità scontano una pregressa parcellizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di organizzare le deleghe attribuite, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche attraverso l'istituzione di una struttura di missione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riferimento alla delega in materia di disabilità.
9/1041/17D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Bologna, Chiazzese, Lapia, Leda Volpi, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento all'esame dispone il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche in favore della famiglia, in materia di adozioni, infanzia e adolescenza e di politiche in favore delle persone con disabilità;
    sono dunque attribuite, ai sensi del comma 1, lettera d) del citato articolo 3, al Presidente del Consiglio dei ministri – ovverosia al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità – anche le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18;
    nel corso dell'esame del provvedimento è stato altresì introdotto il concetto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità;
    per le finalità e funzioni innanzi indicate, l'articolo 3 provvede quindi ad apportare le opportune modifiche alle disposizioni vigenti, come ad esempio alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 che contiene in titolo un riferimento alle «persone handicappate» quale retaggio culturale di un modo non corretto e appropriato di concepire la disabilità;
    un'adeguata rappresentanza della disabilità nell'ambito della compagine governativa, dovrebbe significare e tradursi in una profonda innovazione circa il modo anzitutto culturale di concepire la disabilità, a cominciare dal linguaggio istituzionale,

impegna il Governo

ad intervenire affinché nel linguaggio legislativo e nella comunicazione istituzionale sia completamente superata ogni espressione che, riferita alla disabilità, non sia appropriata.
9/1041/18Chiazzese, Leda Volpi, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Bologna, D'Arrando, Lapia.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2 del decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018 si prevede il trasferimento delle risorse e competenze dalla struttura di missione al Ministero dell'ambiente,

impegna il Governo

a trovare e stanziare le risorse necessarie equivalenti a 40 milioni di euro per mettere in sicurezza idrogeologica la provincia di Belluno ed in particolare il Cadore e la Valle del Boite che saranno nel 2021 sede dei mondiali di sci alpino.
9/1041/19Bond, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2 del decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018 si prevede il trasferimento delle risorse e competenze dalla struttura di missione al Ministero dell'ambiente,

impegna il Governo

nel presupposto che siano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri, a valutare l'opportunità di prendere iniziative in merito alla messa in sicurezza del sistema idrogeologico della provincia di Belluno.
9/1041/19. (Testo modificato nel corso della seduta)  Bond, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018 si prevede di trasferire competenze e risorse dall'unità di missione al Ministero dell'ambiente,

impegna il Governo

a sostenere e finanziare la Regione del Veneto per la realizzazione e messa in sicurezza della fascia pedemontana che è situata nella parte alta del Veneto, ed è comprensiva dei comuni di Borgo del Grappa, Crispano, Govaso, Possagno, Pederobba, Valdobbiadene e Vittorio Veneto di 50 milioni di euro da destinare alla Regione Veneto – settore difesa suolo –.
9/1041/20Baratto, Bond, Cortelazzo, Bendinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018 si prevede di trasferire competenze e risorse dall'unità di missione al Ministero dell'ambiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel presupposto che siano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri, di prevedere iniziative per la difesa del suolo della fascia pedemontana che è situata nella parte alta del Veneto, ed è comprensiva dei comuni di Borgo del Grappa, Crispano, Govaso, Possagno, Pederobba, Valdobbiadene e Vittorio Veneto.
9/1041/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Baratto, Bond, Cortelazzo, Bendinelli.


   La Camera,
   in sede di esame della proposta di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
   premesso che:
    l'Italia sta mettendo a punto una Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile che prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti: imprese, comuni, regioni, cittadini e associazioni;
    la Direzione Generale Clima-Energia del Ministero della tutela dell'ambiente del territorio e del mare divisione II – Clima e certificazione ambientale si occupa di Città sostenibili, mobilità sostenibile e mobility management, promozione della mobilità sostenibile e della riduzione dei consumi nel settore dei trasporti, redazione e supporto alla predisposizione di accordi con enti locali e soggetti privati in materia di mobilità sostenibile;
    il Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche vede coinvolti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in stretta collaborazione con la direzione generale del Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e che con il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» dispone che le competenze relative al turismo siano trasferite per struttura e denominazione dal «Ministero per i beni e le attività culturali» al «Ministero delle politiche agricole e forestali e del turismo» la proposta di legge A.C. 2305 della XVII legislatura, come pervenuta all'esame dell'assemblea alla Camera dei deputati nella seduta n. 885 del 14 novembre 2017, all'articolo 5 istituiva, con regolamento di organizzazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988), presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Dipartimento per la mobilità ciclistica, competente per:
     a) predisporre lo schema del Piano generale della mobilità ciclistica e dei relativi aggiornamenti;
     b) seguire, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, con le regioni, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici interessati, l'attuazione degli interventi previsti nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti e la realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4, per quanto attiene ai profili di competenza statale;
     c) verificare il rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica;
     d) rilevare e aggiornare, in collaborazione con le regioni, le reti urbane ed extraurbane di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili esistenti;
     e) predisporre, in collaborazione con l'istituto nazionale di statistica, un sistema informativo sull'infortunistica stradale, mediante il monitoraggio e lo studio analitico degli incidenti che coinvolgono i ciclisti, allo scopo di individuare gli interventi necessari ad accrescere la sicurezza della mobilità ciclistica. Il sistema informativo deve risultare accessibile, in conformità alla strategia nazionale di open government e open data, e consultabile, tramite una piattaforma a sorgente aperta, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
     f) predisporre e mantenere aggiornata, con il supporto delle regioni, una specifica sezione del sistema informativo territoriale dedicato alla Rete ciclabile nazionale «Bicitalia», classificando le ciclovie per tipologia e qualità;
     g) individuare e definire gli interventi utili per lo sviluppo della mobilità in bicicletta, con particolare riguardo ai servizi a supporto di tale modalità di trasporto, anche con riferimento alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto, e alla sua integrazione e interconnessione con le altre modalità di trasporto stradale, su rotaia, fluviale, lacustre e marittimo, anche in termini di eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità e alla fruizione dei servizi di trasporto intermodale;
     h) promuovere lo svolgimento di iniziative di rilevanza nazionale per la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano e per l'integrazione della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo;
     i) promuovere l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica è all'intermodalità della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo, anche mediante apposite iniziative di formazione organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con associazioni o enti riconosciuti a livello nazionale;
     l) svolgere l'attività istruttoria relativa all'elaborazione di interventi di carattere normativo e amministrativo in materia di circolazione stradale e di infrastrutture di trasporto, per quanto attiene ai profili concernenti la mobilità ciclistica;
    si prevedeva che detta Direzione generale per la mobilità ciclistica avesse luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il testo giunto in aula era ampiamente condiviso all'unanimità in Commissione da tutti i gruppi parlamentari;
    su tale articolo vi era la condizione espressa nel parere reso dalla Commissione Bilancio, recepita dall'emendamento del Relatore n. 1.100 che riformulava il testo della legge sopprimendo la disposizione medesima;
    sulla mobilità ciclistica sono coinvolte differenti direzioni generali per l'espressione di pareri e le attività connesse su molteplici funzioni del Ministero;
    le regioni e gli enti locali non hanno nella maggior parte dei casi un organismo tecnico specifico che consenta loro di affrontare il tema con le necessarie competenze, implicando sovente la richiesta di pareri e il supporto del Ministero, sollecitando varie professionalità presenti in diverse direzioni generali;
    lo scorso 2 agosto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, in sede di Audizione sulle linee programmatiche del dicastero, per le parti di competenza, in IX Commissione ha affermato, in tema di sicurezza stradale, l'urgente necessità di perseguire l'obiettivo posto dall'Unione europea ai Paesi membri di arrivare a zero morti nel 2050 e di apportare modifiche normative volte ad implementare la sicurezza in favore dell'utenza cosiddetta vulnerabile, con particolare riferimento alla mobilità ciclabile. In questa direzione, il Ministro ha inteso incentivare «una forte azione culturale» accanto ad interventi normativi ed infrastrutturali sì da consentire l'abbattimento del traffico veicolare privato per rendere, soprattutto in città, la mobilità in auto più lenta e regolare e, quindi, più sicura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, secondo modalità e prerogative che ritenga utile e necessarie ad emanare disposizioni volte a riorganizzare il ministero nell'ambito della dotazione organica vigente e tali da consentire lo svolgimento delle attività previste dalla proposta di legge citata in premessa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/1041/21De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, tratta all'articolo 1 la trasformazione del Ministero del turismo in un unico Ministero con al centro l'Agricoltura,

impegna il Governo

a finanziare, sostenere e promuovere il turismo dell'intero territorio del Lago di Garda agendo sulla leva del sostegno finanziario per garantire ottimi standard di ricettività, di controllo dell'ambiente e di promozione del brand «Lago di Garda».
9/1041/22Bendinelli, Bond, Baratto, Cortelazzo, Marin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, tratta all'articolo 1 la trasformazione del Ministero del turismo in un unico Ministero con al centro l'Agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere il turismo dell'intero territorio del Lago di Garda in continuità con gli ottimi standard di ricettività, di controllo dell'ambiente e di promozione del brand «Lago di Garda», nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9/1041/22. (Testo modificato nel corso della seduta)  Bendinelli, Bond, Baratto, Cortelazzo, Marin.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
   premesso che:
    l'articolo 1, trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le competenze sul turismo finora rientranti tra i compiti istituzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedendo la creazione di un nuovo dipartimento con due direzioni generali, una delle quali dovrebbe occuparsi di Affari generali e l'altra di promozione del turismo;
    il turismo è un'attività a carattere trasversale che incide su diversi settori dell'economia e della pubblica amministrazione, dai beni culturali allo sviluppo economico, alle infrastrutture, al commercio;
    la multifunzionalità è una caratteristica importante connaturata all'attività agricola che non si esaurisce con le politiche turistiche;
    la sfida alimentare è sempre più centrale nelle relazioni internazionali, e che una siffatta integrazione tra agricoltura e turismo, rischia di ridursi solo in una grande operazione d'immagine;
    il settore agroalimentare italiano rappresenta un'eccellenza che primeggia sul piano della qualità, della sicurezza alimentare, dell'innovazione tecnologica d'avanguardia, della sostenibilità, della biodiversità e del rispetto della tradizione;
    considerato quindi che il settore primario, l'industria, la trasformazione e la distribuzione sono parte integrante di una stessa filiera dove è necessario favorire politiche integrate e sinergie;
    risulta necessario istituire un Ministero dell'agroalimentare in grado di valorizzare tutte le fasi della filiera produttiva tutelando e promuovendo il Made in Italy, di favorire i rapporti con gli organismi dell'Unione Europea ed internazionali attivi nei settori di riferimento, di tutelare all'estero i marchi e le certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti rispondendo efficacemente alle esigenze delle imprese e dei cittadini,

impegna il Governo

a prevedere che al Ministero delle politiche agricole vengano assegnate le competenze in materia dell'intera filiera agroalimentare a tutela e valorizzazione delle nostre produzioni, istituendo, quindi, il nuovo ministero dell'Agroalimentare.
9/1041/23Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, FATTO AD ABU DHABI IL 16 SETTEMBRE 2015, CON SCAMBIO DI NOTE FATTO AD ABU DHABI IL 27 NOVEMBRE 2017 E IL 17 GENNAIO 2018; B) TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, FATTO AD ABU DHABI IL 16 SETTEMBRE 2015 (A.C. 344-A); E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: VERINI E QUARTAPELLE PROCOPIO (A.C. 492)

A.C. 344-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 344-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
   a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018;
   b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

A.C. 344-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 344-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 15.238 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.212 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 344-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 (DOC. VIII, N. 2)

Doc. VIII, n. 2 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'uso della plastica per alimenti e in particolare il consumo dell'acqua in bottiglia ha generato una vera e propria emergenza per quanto riguarda lo smaltimento dei relativi rifiuti, che contribuiscono in modo significativo all'inquinamento dell'ambiente;
    il contributo alla riduzione dell'uso della plastica può essere un impegno condiviso anche dall'istituzione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei deputati Questori

a valutare l'opportunità di ridurre al minimo l'uso bottiglie in plastica per il consumo di acqua all'interno delle sedi della Camera, individuando forme di consumo alternative e di minor impatto ambientale.
9/Doc. VIII, n. 2/1Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la diffusione della conoscenza delle istituzioni e della cultura parlamentare non può non costituire un obiettivo prioritario per la Camera dei deputati, in quanto la stessa influisce positivamente, specie nell'età della formazione scolastica e universitaria, sulla maturazione consapevole di una cittadinanza responsabile;
    la Camera dei deputati partecipa a una pluralità di iniziative di formazione destinate a studenti di scuole superiori e università, con la convinzione che esperienze didattiche di questo tipo producano significative ricadute positive sul processo formativo degli studenti stessi;
    in questa prospettiva, nella XVII legislatura era stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra la Camera dei deputati e il MIUR, al fine di diffondere i valori e i princìpi della democrazia rappresentativa attraverso la realizzazione di un piano di incontri nelle scuole,

invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di dare vita anche nella XVIII legislatura a iniziative finalizzate a confermare il suddetto protocollo per gli anni a venire realizzando un programma di incontri nelle scuole, con il coinvolgimento di deputati che abbiano maturato una particolare esperienza – quali i membri dell'Ufficio di Presidenza, e i Presidenti di Commissioni permanenti, bicamerali e d'inchiesta, anche cessati dal mandato – che possano trasmettere agli studenti le loro esperienze e competenze, in modo da avvicinare i giovani alle tematiche costituzionali e politiche e ad accrescere la loro conoscenza del funzionamento dell'istituzione parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 2/2Baldelli, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    la diffusione della conoscenza delle istituzioni e della cultura parlamentare deve rappresentare un obiettivo prioritario per la Camera dei deputati;
    appare opportuno promuovere la diffusione e lo studio della cultura parlamentare nonché della conoscenza dell'ordinamento costituzionale del Paese anche attraverso iniziative che contribuiscano ad avvicinare alle istituzioni il mondo universitario, valorizzando le giovani intelligenze che più si impegnano per studiare e approfondire tale conoscenze nell'ambito dei corsi di istruzione superiore,

invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di:

   prevedere, anche a fronte dei cospicui risparmi realizzati in questa e nelle precedenti gestioni, un apposito stanziamento di bilancio per il finanziamento di un congruo numero di borse di studio destinate a studenti particolarmente meritevoli che abbiano conseguito il diploma di laurea, il diploma di laurea magistrale o il dottorato di ricerca nell'ambito di corsi di diritto parlamentare, diritto pubblico o diritto costituzionale;
   definire le modalità per l'attribuzione annuale delle predette borse di studio, in modo tale da consentire la massima pubblicità e diffusione dell'iniziativa, che dovrebbe essere volta a premiare, da un lato, le migliori tesi elaborate nell'ambito nei predetti corsi, dall'altro i migliori percorsi di studio realizzati nell'ambito dei medesimi corsi.
9/Doc. VIII, n. 2/3Baldelli, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    la diffusione della conoscenza delle istituzioni e della cultura parlamentare deve rappresentare un obiettivo prioritario per la Camera dei deputati;
    appare opportuno promuovere la diffusione e lo studio della cultura parlamentare nonché della conoscenza dell'ordinamento costituzionale del Paese anche attraverso iniziative che contribuiscano ad avvicinare alle istituzioni il mondo universitario, valorizzando le giovani intelligenze che più si impegnano per studiare e approfondire tale conoscenze nell'ambito dei corsi di istruzione superiore,

invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di:

   prevedere, anche a fronte dei cospicui risparmi realizzati in questa e nelle precedenti legislature, un apposito stanziamento di bilancio a far data dal 2019 per promuovere il finanziamento di premi per le migliori tesi di dottorato riguardanti il Parlamento o per i frequentatori particolarmente meritevoli di corsi di alta formazione organizzati da istituti di studi e ricerche parlamentari;
   definire le modalità e i criteri per l'attribuzione annuale dei suddetti premi, nonché il relativo importo e l'organo competente, anche al fine di consentire la massima pubblicità e diffusione dell'iniziativa.
9/Doc. VIII, n. 2/3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Baldelli, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    da oltre dieci anni un elemento determinante per il controllo dell'andamento della spesa complessiva della Camera è costituito dalle misure di congelamento dell'indennità parlamentare e dei principali rimborsi spettanti ai deputati, sistematicamente prorogate dall'Ufficio di Presidenza nel corso della passata legislatura, con effetto sino al 31 dicembre 2020, misure che hanno determinato un minor onere, rispetto all'andamento tendenziale della spesa, pari ad oltre 40 milioni di euro annui;
    i dati riguardanti il trattamento economico dei deputati, comprensivi delle informazioni concernenti le misure di contenimento della relativa spesa, sono pubblicati sul sito internet della Camera, nel canale «Spese e trasparenza», voce «Trattamento economico dei deputati»;
    tale pubblicazione non garantisce peraltro un'adeguata evidenza della rilevanza finanziaria dello sforzo che è stato sin qui compiuto e che proseguirà anche nel corso dei prossimi anni;
    non appare sufficientemente chiaro, infatti, che, in seguito alle suddette misure di congelamento dell'indennità parlamentare, si opera una riduzione dell'indennità stessa di circa 2.500 euro netti mensili, per un totale netto di circa 30.000 euro all'anno, per ciascuno dei 630 deputati,

invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a individuare nuove e ulteriori modalità di presentazione sul sito della Camera delle informazioni relative alle misure che sono state adottate per ridurre la spesa per i deputati, in modo da rendere più facilmente individuabile e comprensibile per i cittadini quale sia l'ammontare delle risorse finanziarie alle quali i deputati hanno rinunciato nello sforzo di contenimento della spesa dell'istituzione.
9/Doc. VIII, n. 2/4Baldelli, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    la diffusione della cultura istituzionale e parlamentare deve rappresentare un obiettivo fondamentale per un organo costituzionale come la Camera dei deputati, in quanto connesso all'esigenza di contribuire allo sviluppo e alla maturazione di una cittadinanza consapevole e responsabile, in particolare da parte delle generazioni più giovani;
    la Camera dei deputati da tempo organizza varie iniziative di formazione destinate a studenti dei diversi ordini e gradi di istruzione, nella consapevolezza che esperienze didattiche di questo tipo producono importanti ricadute positive non solo sul processo formativo degli studenti stessi, ma anche sul loro sviluppo come cittadini consapevoli e responsabili;
    appaiono opportune ulteriori iniziative al fine di diffondere, in maniera sempre più capillare, i valori e i princìpi della democrazia rappresentativa tra i giovani,

invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di incrementare la predisposizione di pubblicazioni e materiali didattici, anche in formato digitale, adeguati a supportare incontri e iniziative di formazione, interne ed esterne all'istituzione, destinati a studenti dei diversi ordini e gradi di istruzione.
9/Doc. VIII, n. 2/5Baldelli, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    le nuove tecnologie e i social network costituiscono uno strumento sempre più largamente diffuso nella comunicazione politica ed istituzionale;
    i deputati, nell'esercizio del mandato, utilizzano tali strumenti per promuovere e far conoscere le iniziative assunte e le attività svolte negli organi parlamentari, le schede dedicate a ciascun deputato nel sito istituzionale della Camera contengono, da alcuni anni, link ai rispettivi canali social;
    la Camera dei deputati ha aperto propri profili istituzionali per diffondere la conoscenza delle attività parlamentari, delle iniziative di apertura ai cittadini, del proprio patrimonio storico-culturale;
    il Parlamento europeo ha pubblicato una piattaforma – www.epnewshub.eu – che aggrega i post pubblicati sui principali social dall'istituzione e dai deputati e che tale strumento consente di seguire in modo più facile e più ampio il dibattito politico, tale esperienza appare interessante e potrebbe completare utilmente il ventaglio degli strumenti di comunicazione a disposizione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di dare luogo alla sperimentazione di un aggregatore dei contributi pubblicati dai deputati e dalla Camera sui principali social network.
9/Doc. VIII, n. 2/6Baldelli, Occhiuto, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    a partire dal 2007, sulla base di uno specifico indirizzo formulato dai competenti organi di direzione politica, è stato applicato il blocco integrale del turn over del personale dipendente della Camera dei deputati;
    gli effetti di tale indirizzo hanno determinato, alla data odierna, una riduzione del personale in servizio pari a oltre 750 unità, corrispondente ad un decremento superiore al 40 per cento;
    la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2018, con cui è stata disposta la sospensione dell'accesso al pensionamento anticipato a domanda sino a tutto l'anno 2019, consente a un limitato contingente di personale di accedere a tale istituto, in relazione all'elevata anzianità contributiva o a determinate condizioni personali, determinando per tale via un'ulteriore riduzione del personale in servizio stimabile in almeno 40 unità;
    come evidenziato nelle relazioni sullo stato dell'Amministrazione presentate all'Ufficio di Presidenza, al fine di garantire il più efficace ed efficiente funzionamento dell'istituzione, in un contesto di progressiva ed eccezionale riduzione del personale in servizio e di contenimento delle risorse finanziarie, in tutti i settori dell'Amministrazione (dal supporto procedurale agli organi parlamentari alla documentazione, dalle funzioni amministrative all'apertura dell'istituzione ai cittadini) è stato realizzato un imponente processo di adattamento degli assetti organizzativi e funzionali, attraverso interventi di innovazione delle procedure di lavoro e di revisione delle modalità di impiego del personale, nonché attraverso un ricorso sempre più esteso alle integrazioni funzionali sia fra strutture interne ai singoli Servizi, sia fra strutture appartenenti a diverse articolazioni amministrative, sia – ancora – fra omologhe strutture della Camera e del Senato;
    nella fase presente, tuttavia, emerge con ogni evidenza come non sussistano ulteriori margini per preservare, attraverso interventi di revisione e razionalizzazione organizzativa e operativa, la funzionalità dell'Amministrazione della Camera al livello di eccellenza indispensabile per il migliore esercizio della funzione parlamentare in presenza di un decremento così significativo del personale dipendente;
    nella XVII legislatura, sulla base degli indirizzi ricevuti dall'organo di direzione politica, l'Amministrazione ha portato a conclusione il processo di ricognizione dei fabbisogni organici – che è stato messo a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza in occasione della riunione dell'organo dell'8 febbraio 2018 – che costituisce un presupposto necessario per la riattivazione dei reclutamenti, consentendo una esatta quantificazione dei fabbisogni per le diverse categorie professionali e l'individuazione delle relative priorità;
    al fine di avviare le procedure di reclutamento di personale i competenti organi di direzione politica delle due Camere, con il supporto delle Amministrazioni della Camera e del Senato, sono pervenuti, previo confronto con le organizzazioni sindacali dei dipendenti dei due rami del Parlamento, alla definizione della disciplina del trattamento giuridico unitario dei dipendenti del Parlamento e del Regolamento comune dei concorsi, i cui testi tuttavia, per il sopraggiungere della fine della legislatura, non sono stati sottoposti alla deliberazione conclusiva degli Uffici di Presidenza delle due Camere;
    nel contesto descritto, l'urgenza del riavvio delle procedure di reclutamento è stata evidenziata già da alcuni anni da specifici atti di indirizzo, accolti in occasione dell'esame dei bilanci di previsione nella scorsa legislatura, che hanno evidenziato l'esigenza di immettere nei ruoli dell'Amministrazione nuove generazioni professionali, il cui apporto in termini di conoscenze e competenze è necessario per mantenere e rinnovare nel tempo il patrimonio di elevata professionalità che ha sempre connotato il personale della Camera dei deputati;
    il riavvio delle procedure di reclutamento rappresenta pertanto oggi una necessità improcrastinabile al fine di preservare la funzionalità dell'istituzione,

invita l'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di:

   assumere tutte le iniziative necessarie al fine di pervenire sollecitamente all'approvazione della disciplina del trattamento giuridico unitario dei dipendenti del Parlamento e del Regolamento comune dei concorsi di cui in premessa;
   procedere comunque in tempi rapidi all'approvazione dei bandi di concorso e a dare avvio alle relative procedure per l'assunzione presso la Camera dei deputati del personale il cui reclutamento risulti indifferibile sulla base della ricognizione delle esigenze organiche, e delle relative priorità, effettuata dall'Amministrazione, anche applicando, ove necessario in via d'urgenza, le disposizioni del vigente Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, e successive modificazioni e integrazioni.
9/Doc. VIII, n. 2/7Baldelli, Zucconi, Boldrini, Fiano, Lupi, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni la richiesta di trasparenza da parte dei cittadini ha portato alla definizione di un sistema normativo che consente l'accesso a un gran numero di informazioni e dati relativi all'attività e alla gestione economico-finanziaria di enti, amministrazioni e istituzioni locali e nazionali;
    la normativa che regola la trasparenza si basa principalmente sul decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
    nell'ambito soggettivo di applicazione di tale normativa, che impone obblighi di trasparenza a qualsiasi amministrazione che riceva finanziamenti pubblici (anche un piccolo comune o un'associazione), il legislatore non ha considerato direttamente gli organi costituzionali;
    tuttavia, come affermato dall'ANAC nella Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «è auspicabile un progressivo autonomo adeguamento di detti organi alle disposizioni del decreto»;
    sul sito della Camera dei deputati le sezioni «Spese e Trasparenza» e «L'Amministrazione» contengono dati e informazioni molto più limitati rispetto alla sezione «Amministrazione Trasparente», il cui formato e contenuto è obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche;
    uno dei cardini della normativa in materia di trasparenza è l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai cittadini l'accesso – anche per via telematica tramite canali semplici e facilmente accessibili – agli atti e alle informazioni;
    sul sito della Camera, alla pagina «Rapporti con i cittadini», non sono previsti canali espressamente dedicati alla richiesta di documenti di gestione e amministrazione,

invita l'Ufficio di Presidenza:

   a valutare l'opportunità di applicare in tutta la sua estensione la normativa in materia di trasparenza alla Camera dei deputati, implementando sul sito web della Camera una sezione «Amministrazione Trasparente» completa, così come definita per tutte le amministrazioni pubbliche;
   ad attivare lo strumento dell'accesso civico e generalizzato, rendendolo facilmente accessibile a tutti.
9/Doc. VIII, n. 2/8Magi, Fusacchia.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;
    tali misure, sebbene importanti, non sono risultate in grado di colmare l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare. Ad oggi, infatti, non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori; non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento; non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione; non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali; non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare, lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola ed unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media, nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA), titolato «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica», di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    sebbene vi sia l'obbligo da parte del parlamentare di depositare presso gli uffici competenti il contratto del proprio collaboratore, permane il ricorso diffuso a contratti di lavoro atipici, in particolare co.co.co. partite iva e collaborazioni a progetto, nonostante il rapporto di lavoro abbia, nella maggior parte dei casi, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato;
    con l'intento di meglio definire la figura del collaboratore, nella XVI legislatura venne approvata dalla Camera dei deputati e trasmessa al Senato il 4 ottobre 2012 la proposta di legge C. 5382, concernente la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori; tuttavia, la fine anticipata della legislatura non permise la sua discussione ed eventuale approvazione da parte del Senato;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, in occasione della discussione del Bilancio interno della Camera dei deputati, vennero approvati otto ordini del giorno (n. 2/38 Boccadutri; n. 2/46 Paolo Nicolò Romano; n. 2/47 Paolo Nicolò Romano; n. 2/54 Chaouki; n. 2/69 Cozzolino; n. 2/77 Fraccaro; n. 2/83 Mannino; n. 2/89 Speranza, Brunetta, Dellai) che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali ordini del giorno non è stato dato seguito;
    nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sempre in occasione della discussione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno (n. 8/97 Di Salvo; n. 8/93 Melilla; n. 8/17 Caparini), che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. A tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si veda «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto; inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le Misure di attuazione dello Statuto, il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   a valutare l'opportunità di disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative costituite da collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi;
   a disciplinare le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e di assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei CCNL più affini rispetto alla natura dell'attività svolta;
   a pubblicare nel mese di gennaio di ciascun anno sul sito della Camera i dati aggregati delle singole tipologie contrattuali dei collaboratori parlamentari depositati, elencando per ciascuna tipologia numero, durata e retribuzione media.
9/Doc. VIII, n. 2/9Magi, Fusacchia.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori. Tuttavia, tali misure, sebbene importanti, non sono risultate in grado di colmare l'enorme vuoto regolamentare nel confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi, infatti, non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori; non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento; non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione; non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali; non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare, lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione titolato «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica», di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    infatti, nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha visto concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc.VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito;
    in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo” a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti», le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di:

   disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative costituite da collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi;
   disciplinare le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e di assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta;
   pubblicare nel mese di gennaio di ciascun anno sul sito della Camera dei deputati i dati aggregati delle singole tipologie contrattuali dei collaboratori parlamentari depositati, elencando per ciascuna tipologia: numero, durata e retribuzione media.
9/Doc. VIII, n. 2/10Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    nella bozza di Bilancio triennale 2018-2020 al capitolo 3000 la previsione di spesa «Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato» per l'anno 2019 e 2020 riporta un ammontare complessivo superiore all'importo previsto per l'anno 2018, nonostante la delibera dell'Ufficio di Presidenza adottata il 12 luglio 2018, ha disposto una modifica sostanziale alla disciplina del suddetto trattamento, con un risparmio annunciato di oltre 40 milioni di euro,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere, nel bilancio di previsione triennale 2019-2021, una nuova voce analitica, in cui saranno accantonati ed evidenziati i risparmi di spesa derivanti dal ricalcolo dei trattamenti previdenziali, al fine di assumere le opportune iniziative per trasferire a partire dall'anno 2019 l'80 per cento dell'importo complessivo al Fondo per le pensioni minime, ove costituito secondo quanto preannunziato dal Vice Presidente del Consiglio-Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Di Maio. Il restante 20 per cento dell'importo verrà accantonato per eventuali correzioni e per le specificità previste dal comma 7 dell'articolo 1 della predetta delibera.
9/Doc. VIII, n. 2/11Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    la Camera dei deputati, già nella scorsa legislatura, ha compiuto atti e innovazioni al fine di promuovere politiche di genere sempre più all'avanguardia;
    il compito istituzionale del Parlamento deve essere anche quello di mettere in atto esempi di buone pratiche, al fine di sensibilizzare la società e la cultura del nostro Paese;
    in numerosi Parlamenti d'Europa, le prassi e le tradizioni formali sono state modificate negli anni, per garantire il principio fondamentale di uguali opportunità, anche per le Parlamentari neo madri,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prendere in esame e studiare le possibili modalità per promuovere votazioni telematiche per madri in gravidanza e per genitori con bambini di pochi mesi, come avviene in altri parlamenti d'Europa, oltre all'accesso in aula dei bambini in età di allattamento.
9/Doc. VIII, n. 2/12Pastorino.
(Inammissibile limitatamente alla parte in cui invita l'Ufficio di Presidenza a valutare la possibilità di introdurre le votazioni telematiche a distanza per le deputate in gravidanza e per i genitori di bambini di pochi mesi)


   La Camera,
   premesso che:
    la Camera dei deputati, già nella scorsa legislatura, ha compiuto atti e innovazioni al fine di promuovere politiche di genere sempre più all'avanguardia;
    il compito istituzionale del Parlamento deve essere anche quello di mettere in atto esempi di buone pratiche, al fine di sensibilizzare la società e la cultura del nostro Paese;
    in numerosi Parlamenti d'Europa, le prassi e le tradizioni formali sono state modificate negli anni, per garantire il principio fondamentale di uguali opportunità, anche per le Parlamentari neo madri,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a verificare i presupposti e le condizioni per ulteriori misure volte a facilitare l'accudimento dei neonati da parte dei deputati genitori durante l'esercizio delle funzioni connesse al mandato parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 2/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino.
(Inammissibile limitatamente alla parte in cui invita l'Ufficio di Presidenza a valutare la possibilità di introdurre le votazioni telematiche a distanza per le deputate in gravidanza e per i genitori di bambini di pochi mesi)


   La Camera,
   premesso che:
    l'Allegato B nasce con l'articolo 5 comma 5, della Delibera dell'ufficio di Presidenza n. 227/2012 della XVI Legislatura, come risultante dalla sommatoria delle delibere che si sono succedute dalla 299/2001 alla 37/2008, nonché la 294/2006 e la delibera del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006;
    nel corso della XVII Legislatura il collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza sono intervenuti ripetutamente sulla delibera 227/2012;
    la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 4 aprile 2013, articolo 2, comma 1, lettere b) e c), aveva disposto in capo al Collegio dei Questori, entro 15 giorni dall'approvazione della delibera medesima, l'incarico di «realizzare una verifica sistematica per ciascuno dei nominativi inseriti nell'Allegato B, dell'effettiva attivazione di uno o più contratti con i Gruppi parlamentari» (...) «e di predisporre una proposta complessiva di modifica della normativa vigente (...) in modo da limitarne la composizione ai soli nominativi (...) per le cui prestazioni professionali sia stato manifestato concreto e attuale interesse»;
    tale incarico non ha avuto seguito ma, con la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 22 del 14 maggio 2013, è stata prevista una riduzione – a decorrere dalla XVIII legislatura – del rapporto unità Allegato B/numero di deputati appartenenti a ciascun Gruppo;
    tale deliberazione è stata poi superata con la Delibera n. 209/2017 del 22 febbraio 2017, che ha stabilito che, a decorrere dalla XVIII legislatura, 1) l'allegato B fosse composto dai nominativi di tutti coloro i quali, già inseriti nell'allegato medesimo a quella data, avessero manifestato per iscritto l'interesse a permanervi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di inizio della XVIII legislatura, 2) l'allegato B sarebbe inoltre stato soggetto ad una revisione annuale curata dal Collegio dei deputati Questori e che sarebbero stati espunti dall'allegato medesimo i nominativi di coloro i quali avessero maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata, 3) il meccanismo del decalage degli obblighi di assunzione in capo ai Gruppi parlamentari fosse riportato al rapporto di un dipendente di allegato B ogni sei deputati iscritti al Gruppo medesimo e che tale dovesse rimanere anche nella XVIII legislatura;
    il Collegio dei deputati Questori, dando seguito all'ultima deliberazione intervenuta, il 13 marzo 2018 ha approvato il nuovo elenco dei 268 nominativi contenuti nell'allegato B a decorrere dalla XVIII legislatura, specificando che tale elenco sia la risultanza delle manifestazioni di interesse a permanere nell'elenco e che i Gruppi parlamentari che si sarebbero costituiti nella XVIII legislatura erano tenuti ad assumere tali nominativi nella misura di un dipendente per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo medesimo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della citata deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 227 del 2012;
    all'inizio della presente legislatura la Delibera n. 2/2018 del 26 aprile 2018, invece, ha cambiato nuovamente la disciplina stabilendo 1) che ciascun Gruppo sia tenuto ad assumere un dipendente inserito in tale elenco ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo stesso – anziché ogni sei – che tale rapporto sarebbe determinato in misura fissa e non verrebbe modificato nel passaggio tra legislature, 2) la riduzione delle sanzioni a carico del Gruppo che non adempia a tali obblighi di assunzione, soprattutto l'applicazione di tali misure a decorrere già dall'inizio della presente legislatura, 3) il venir meno degli obblighi di assunzione del personale inserito nell'elenco dell'Allegato B al termine del decimo anno successivo alla data di inizio della XVIII legislatura;
    in mancanza di una rivisitazione dei nominativi inseriti nel predetto Allegato B sulla base dell'effettivo rapporto di lavoro in essere presso i Gruppi parlamentari ovvero le segreterie degli Uffici di Presidenza e dei Presidenti di Giunte e Commissioni e, quindi, di un concreto interesse lavorativo nel loro riguardi, la predetta riduzione rischia di compromettere seriamente i livelli occupazionali di chi oggi può vantare un'esperienza professionale di lungo corso nell'istituzione della Camera dei deputati, ritrovandosi peraltro con un'età anagrafica che lo rende difficilmente ricollocabile al di fuori della medesima istituzione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di procedere, entro la fine dell'anno solare in corso, ad una puntuale verifica dei nominativi inseriti nell'Allegato B, per limitarne la composizione ai soli che, sulla base dei criteri già stabiliti con la succitata DUP n. 9 del 4 aprile 2013, articolo 2, comma 1, lettere b) e c), abbiano ad oggi reale diritto ad essere ricompresi nel medesimo Allegato B in modo da consentire maggiori possibilità di ricollocazione nelle prossime legislature a tutti gli effettivi aventi diritto.
9/Doc. VIII, n. 2/13Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    in merito alle modalità concernenti il rilascio per i dipendenti e collaboratori dei Gruppi Parlamentari di autorizzazioni di accesso alle sedi della Camera si evidenzia di procedere ad una revisione delle stesse dettate da alcune criticità riscontrate;
    per i dipendenti degli uffici legislativi e stampa dei Gruppi Parlamentari i diversi spazi di Palazzo Montecitorio sono luoghi di riunioni con i parlamentari che si svolgono necessariamente anche nel corso delle brevi pause dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea;
    in particolare, il personale addetto agli uffici legislativi opera interagendo continuativamente con i deputati e con i diversi servizi della Camera (Commissioni, Assemblea, Studi);
    al fine di poter migliorare la qualità del lavoro complessiva anche in termini di risultati per ciascun Gruppo parlamentare e di poter svolgere in mondo maggiormente efficace la propria funzione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere un commisurato aumento degli accrediti permanenti per l'accesso in Transatlantico e quelli relativi all'accesso agli uffici della Camera per ciascun Gruppo.
9/Doc. VIII, n. 2/14De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    dalla XVI legislatura è stato avviato un ampio processo di dematerializzazione e di digitalizzazione dei processi di lavoro che coinvolgono i deputati;
    in particolare sono stati messi a disposizione dei deputati nuovi strumenti utilizzabili oltre che dal Portale Intranet anche dai dispositivi mobili (tablet e smartphone) al fine di consentire lo svolgimento delle attività connesse al mandato parlamentare anche in mobilità;
    il processo avviato è volto ad attivare processi virtuosi sia in termini economici sia in termini di rapidità e facilità di accesso agli strumenti;
    affinché tale processo possa dare pienamente i risultati attesi appare necessario, in modo specifico, estendere l'uso dell'applicazione geoCamera anche al personale dei Gruppi che opera a supporto dei deputati per l'esercizio delle funzioni parlamentari,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di estendere le funzioni di geoCamera ai Gruppi parlamentari affinché possano, anche nel nuovo contesto tecnologico, continuare ad assicurare in modo completo il necessario supporto ai deputati per l'esercizio delle loro attività.
9/Doc. VIII, n. 2/15De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    nella XVII legislatura, a seguito di un complesso percorso di ricognizione dei fabbisogni organici, l'Amministrazione ha quantificato i fabbisogni di personale idonei a dare una risposta alle evidenti esigenze di funzionamento della Camera e di funzionalità dell'istituzione rappresentativa, che – come è noto – hanno portato, tra l'altro, al blocco dell'accesso al pensionamento anticipato a domanda sino a tutto l'anno 2019;
    tale ricognizione ha posto in risalto i fabbisogni delle diverse categorie professionali e l'individuazione delle relative priorità;
    sempre nella precedente legislatura, un impegnativo lavoro degli organi di direzione politica, con il supporto delle rispettive Amministrazioni, ha consentito di definire la disciplina del trattamento giuridico unitario dei dipendenti del Parlamento e del Regolamento comune dei concorsi;
    i provvedimenti citati, a causa della fine della legislatura, non hanno concluso il proprio iter e, dunque, non sono stati definitivamente approvati dai competenti organi delle due Camere;
    è innegabile l'impellenza dell'attivazione di procedure concorsuali che consentano di assicurare la migliore funzionalità del Parlamento,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di adottare ogni necessaria iniziativa finalizzata ad approvare in tempi brevi i provvedimenti di cui in premessa e, in ogni caso, a prevedere il sollecito avvio delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale, sulla base della ricognizione delle esigenze organiche già realizzata.
9/Doc. VIII, n. 2/16De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle passate legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno dettato alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;
    le disposizioni dettate non bastano e resta necessario, quindi, affrontare complessivamente il problema della regolamentazione della figura del collaboratore parlamentare in modo da sanare le situazioni di irregolarità in cui versano i collaboratori,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

   a valutare l'opportunità di agire affinché siano approvate nuove disposizioni inerenti il rapporto di lavoro tra il collaboratore parlamentare e il parlamentare secondo i seguenti princìpi:
    a) ciascun deputato può chiedere di avvalersi di uno o più collaboratori utilizzando il «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato»;
    b) nel caso il deputato intenda avvalersi di uno o più collaboratori il deputato è tenuto a formalizzare il o i rapporti di lavoro con i collaboratori utilizzando un contratto standard di lavoro dipendente come definito in collaborazione con l'associazione italiana collaboratori Parlamento (AICP);
    c) il contratto di lavoro intercorre esclusivamente tra il deputato e il collaboratore ma la Camera corrisponde a quest'ultimo la retribuzione, opera come sostituto d'imposta, in quanto soggetto erogatore di redditi da lavoro, e pone a carico del proprio bilancio gli oneri previdenziali.
9/Doc. VIII, n. 2/17De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle passate legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno dettato alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;
    le disposizioni dettate non bastano e resta necessario, quindi, affrontare complessivamente il problema della regolamentazione della figura del collaboratore parlamentare in modo da sanare le situazioni di irregolarità in cui versano i collaboratori,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei QuestoriPresidenza e il Collegio dei Questori

   a valutare l'opportunità di definire una disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i propri collaboratori – sentite le associazioni maggiormente rappresentative costituite dai collaboratori dei parlamentari e facendo riferimento ai modelli giuridici e organizzativi che caratterizzano l'assetto normativo vigente in materia presso i parlamenti dei principali paesi europei e il Parlamento europeo – che:
   a) prevede che il rapporto medesimo sia disciplinato su basi giuridiche uniformi e provviste delle garanzie stabilite dall'ordinamento;
   b) preveda che il rapporto medesimo intercorra in ogni caso esclusivamente e direttamente tra il deputato e il proprio collaboratore;
   c) ponga a carico del bilancio della Camera gli oneri connessi alla retribuzione dei collaboratori, nei limiti degli stanziamenti attualmente previsti a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato;
   d) preveda la facoltà per i deputati di avvalersi di collaboratori nei termini sopra indicati ovvero, alternativamente, di chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato secondo quanto previsto dalla disciplina vigente;
   e) tenga conto dei profili di sostenibilità amministrativa connessi all'attuazione dell'eventuale nuova disciplina.
9/Doc. VIII, n. 2/17. (Testo modificato nel corso della seduta) De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;
    tali misure, sebbene importanti, non sono risultate in grado di colmare l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare. Ad oggi, infatti, non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori; non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento; non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione; non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali; non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare, lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola ed unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media e, nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA) titolato «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica», di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la disciplina del rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore richieda, nella maggior parte dei casi, il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso, il rapporto viene regolamentato attraverso altre forme contrattuali non idonee;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, in occasione della discussione del Documento di Bilancio interno della Camera dei deputati, vennero approvati otto ordini del giorno, che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali ordini del giorno non è stato dato seguito;
    nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sempre in occasione della discussione del Documento di Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati ulteriori tre ordini del giorno, che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Tuttavia, anche a tali impegni non è seguito alcun provvedimento concreto sulla questione;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si veda « Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    il Parlamento Europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto; inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le Misure di attuazione dello Statuto, il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative costituite da collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi.
9/Doc. VIII, n. 2/18Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;
    tali misure, sebbene importanti, non sono risultate in grado di colmare l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare. Ad oggi, infatti, non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori; non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento; non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione; non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali; non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare, lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola ed unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media e, nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA) titolato «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica», di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la disciplina del rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore richieda, nella maggior parte dei casi, il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso, il rapporto viene regolamentato attraverso altre forme contrattuali non idonee;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, in occasione della discussione del Documento di Bilancio interno della Camera dei deputati, vennero approvati otto ordini del giorno, che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali ordini del giorno non è stato dato seguito;
    nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sempre in occasione della discussione del Documento di Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati ulteriori tre ordini del giorno, che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Tuttavia, anche a tali impegni non è seguito alcun provvedimento concreto sulla questione;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si veda « Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    il Parlamento Europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto; inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le Misure di attuazione dello Statuto, il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

  a valutare l'opportunità di definire una disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i propri collaboratori – sentite le associazioni maggiormente rappresentative costituite dai collaboratori dei parlamentari e facendo riferimento ai modelli giuridici e organizzativi che caratterizzano l'assetto normativo vigente in materia presso i parlamenti dei principali paesi europei e il Parlamento europeo – che:
   a) prevede che il rapporto medesimo sia disciplinato su basi giuridiche uniformi e provviste delle garanzie stabilite dall'ordinamento;
   b) preveda che il rapporto medesimo intercorra in ogni caso esclusivamente e direttamente tra il deputato e il proprio collaboratore;
   c) ponga a carico del bilancio della Camera gli oneri connessi alla retribuzione dei collaboratori, nei limiti degli stanziamenti attualmente previsti a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato;
   d) preveda la facoltà per i deputati di avvalersi di collaboratori nei termini sopra indicati ovvero, alternativamente, di chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato secondo quanto previsto dalla disciplina vigente;
   e) tenga conto dei profili di sostenibilità amministrativa connessi all'attuazione dell'eventuale nuova disciplina.
9/Doc. VIII, n. 2/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    le spese correnti per l'anno finanziario 2018 riferibili all'espletamento del mandato di parlamentare dei membri della Camera, comprensivo di indennità e rimborsi a vario titolo ammontano a oltre 147 milioni di euro;
    negli ultimi anni si è assistito a numerosi dibattiti in ordine alla necessità di ridurre gli importi sia delle indennità sia dei rimborsi spese corrisposte ai deputati;
    sul piano normativo, nello scorso triennio si sono susseguiti interventi volti sia a ridurre le dotazioni economiche dei Gruppi parlamentari, sia ad abolire il meccanismo dei rimborsi elettorali pubblici ai partiti politici;
    nella complessiva riduzione dei cosiddetti costi della politica, appare necessario e doveroso intervenire, al fine di contenere anche le spese connesse all'espletamento del mandato parlamentare, attraverso l'applicazione di un meccanismo che permetta di legare tali importi all'andamento dei principali fattori macroeconomici nel Paese e, di conseguenza, alla reale situazione economica nella quale versa l'Italia, abolendo costosi quanto anacronistici privilegi;
    un simile impianto permetterebbe, peraltro, di mutuare dal settore privato il principio della redistribuzione della ricchezza generata dalla stessa azienda sulla base dei risultati di gestione conseguiti, fissando, anche rispetto all'attività svolta dai parlamentari, il principio della corrispondenza di tale attività ai reali bisogni del Paese e alla realtà economica rispetto alla quale opera, e remunerando lo svolgimento della stessa attività secondo il principio dell'efficienza di tale gestione,

invita per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di individuare i fattori macroeconomici ai quali parametrare le somme corrisposte ai parlamentari a titolo di indennità e di rimborso spese, e, conseguentemente, a rideterminare tali importi.
9/Doc. VIII, n. 2/19Meloni, Lollobrigida.


   La Camera,
   premesso che:
    le spese correnti per l'anno finanziario 2018 riferibili all'espletamento del mandato di parlamentare dei membri della Camera, comprensivo di indennità e rimborsi a vario titolo ammontano a oltre 147 milioni di euro;
    negli ultimi anni si è assistito a numerosi dibattiti in ordine alla necessità di ridurre gli importi sia delle indennità sia dei rimborsi spese corrisposte ai deputati;
    sul piano normativo, nello scorso triennio si sono susseguiti interventi volti sia a ridurre le dotazioni economiche dei Gruppi parlamentari, sia ad abolire il meccanismo dei rimborsi elettorali pubblici ai partiti politici;
    nella complessiva riduzione dei cosiddetti costi della politica, appare necessario e doveroso intervenire, al fine di contenere anche le spese connesse all'espletamento del mandato parlamentare, attraverso l'applicazione di un meccanismo che permetta di legare tali importi all'andamento dei principali fattori macroeconomici nel Paese e, di conseguenza, alla reale situazione economica nella quale versa l'Italia, abolendo costosi quanto anacronistici privilegi;
    un simile impianto permetterebbe, peraltro, di mutuare dal settore privato il principio della redistribuzione della ricchezza generata dalla stessa azienda sulla base dei risultati di gestione conseguiti, fissando, anche rispetto all'attività svolta dai parlamentari, il principio della corrispondenza di tale attività ai reali bisogni del Paese e alla realtà economica rispetto alla quale opera, e remunerando lo svolgimento della stessa attività secondo il principio dell'efficienza di tale gestione,

invita per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di effettuare uno studio finalizzato a individuare i fattori macroeconomici ai quali parametrare le somme corrisposte ai parlamentari a titolo di indennità e di rimborso spese.
9/Doc. VIII, n. 2/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Meloni, Lollobrigida.