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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 2 agosto 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 agosto 2018.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rosato, Ruocco, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rosato, Ruocco, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 1o agosto 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MINARDO: «Modifica all'articolo 336 del codice penale e misure per garantire l'ordine e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, per la tutela del pubblico, dei medici e degli operatori sanitari» (1042);
   FRANCESCO SILVESTRI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi» (1043);
   FARO ed altri: «Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la valutazione degli effetti economico-sociali di disposizioni legislative aventi conseguenze finanziarie » (1044);
   DI GIORGI: «Disposizioni per il completamento della carta geologica d'Italia» (1045);
   FARO ed altri: «Modifica all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di introduzione del principio di partecipazione per la formazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Istituzione del Fondo per la democrazia partecipativa» (1046);
   MORGONI: «Agevolazioni per l'accesso al trattamento pensionistico in favore degli invalidi» (1047);
   CARETTA ed altri: «Modifica all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi» (1048);
   RAMPELLI ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente l'estensione del diritto di chiedere il riconoscimento previsto per i congiunti degli infoibati, nonché concessione di un contributo alla Società di studi fiumani» (1049).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DE LORENZIS ed altri: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» (656) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Corneli, Gagnarli e Menga.

  La proposta di legge SPADONI ed altri: «Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento» (723) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giarrizzo e Macina.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 591, d'iniziativa dei deputati D'ATTIS ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni concernenti la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:  

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GREGORIO FONTANA e RAVETTO: «Abrogazione di norme in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e delega al Governo per il conseguente riordino della disciplina della protezione internazionale» (382) Parere delle Commissioni III, V e XIV;
  SPADONI ed altri: «Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento» (723) Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);

   II Commissione (Giustizia):
  BRAMBILLA: «Introduzione dell'articolo 544-septies del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante relativa alla divulgazione di atti di crudeltà nei confronti di animali attraverso strumenti informatici e telematici, nonché disciplina dell'istanza di blocco e di rimozione dei relativi contenuti» (21) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII, XIII e XIV;

   VII Commissione (Cultura):
  DI GIORGI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di coordinamento e programmazione della politica nazionale della ricerca e dell'innovazione» (557) Parere delle Commissioni I, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  PAOLO RUSSO ed altri: «Disposizioni per favorire la raccolta, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti nei comuni della Terra dei fuochi» (400) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e XIV;
  ROTONDI ed altri: «Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare mediante interventi di demolizione e ricostruzione» (623) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XIII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  LOREFICE: «Modifica all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (339) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BRAMBILLA: «Modifiche all'articolo 609-bis del codice penale, concernenti il delitto di violenza sessuale in danno di persone disabili o in condizioni di inferiorità fisica, psichica o sensoriale, e alla legge 29 luglio 1975, n. 405, in materia di prestazioni dei consultori familiari nei riguardi delle donne disabili» (22) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
  LOREFICE: «Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi nonché in favore delle donne affette da tale malattia» (340) Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;
  LOREFICE: «Disposizioni per la definizione dell'indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno subito, nonché per la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti» (341) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  BRAMBILLA: «Divieto dell'abbattimento di animali che non abbiano raggiunto l'età adulta» (29) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XII e XIV;
  PEZZOPANE: «Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di ammissibilità dei progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero» (635) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XIV.

   Commissioni riunite VII(Cultura) e XI (Lavoro):
  ASCANI: «Disposizioni per il contrasto della dispersione scolastica e in materia di reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria» (578) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

   Commissioni riunite VIII(Ambiente) e X (Attività produttive):
  MURONI e PASTORINO: «Modifiche agli articoli 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di divieto dell'utilizzazione di tecniche esplosive per l'ispezione dei fondali marini, e 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di pianificazione delle aree per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di deposito sotterraneo di gas naturale» (412) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV.

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

  Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 25 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il conto finanziario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali per l'anno 2017, corredato della relazione illustrativa.

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 14/2018 del 28 giugno-18 luglio 2018, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente la scelta del 5 per mille dell'IRPEF da parte dei contribuenti e l’audit dell'Agenzia delle entrate sui comportamenti degli intermediari.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per gli esercizi 2016 e 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 54).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Difesa Servizi Spa, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 55).

  Questi documenti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona, per gli esercizi 2015 e 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 56).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Genova, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 57).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 e 31 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea:
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (COM(2018) 278 final) – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (COM(2018) 346 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018) 372 final) – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma di sostegno alle riforme (COM(2018) 391 final) – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazioni del Ministero dello sviluppo economico e dell'Istituto nazionale di statistica e commenti del Ministero della salute in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018) 441 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea in merito all'integrazione dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro.

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 luglio e 1o agosto 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Trentaseiesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2017) (COM(2018) 561 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Valutazione dei programmi di misure condotti dagli Stati membri a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (COM(2018) 562 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del comitato previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (COM(2018) 563 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Valutazione intermedia del regolamento (UE) n. 911/2014 sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (COM(2018) 564 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018) 567 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 agosto 2018;
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018) 568 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 568 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 agosto 2018.

Trasmissione dall'Alitalia.

  I Commissari straordinari dell'Alitalia – Società aerea italiana Spa, con lettera in data 1o agosto 2018, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 77, la relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, cui sono allegate le relazioni sulla gestione del Gruppo Alitalia relative, rispettivamente, al periodo 2 maggio 2017-31 dicembre 2017 e al primo trimestre del 2018 (Doc. XXVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE (A.C. 924-A)

A.C. 924-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – (Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relative alle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sono ulteriormente prorogate per l'anno 2019.
  2. Ai fini di cui al comma 6-bis i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono introdurre per l'anno 2019, nell'ambito degli specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione, misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
1-bis. 013. Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Marrocco, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Bartolozzi, Sisto, Fornaro, Ferri, Miceli, Ubaldo Pagano, D'Attis.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «consolidata» con la seguente: «perfezionata».
2-bis. 302. Baldelli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata» con le seguenti: «la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile».
2-bis. 302.(Testo modificato nel corso della seduta). Baldelli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e stampato dall'utilizzatore» con le seguenti: «, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore».
2-bis. 304. Baldelli.
(Approvato)

ART. 5.

  All'articolo 5, premettere il seguente: Art. 05 (Definizioni). – 1. Per «aiuto di Stato» s'intendono:
   a) agevolazioni fiscali previste per la categoria produttiva o per il territorio;
   b) erogazioni dirette per incentivazione di innovazioni tecnologiche;
   c) sgravi contributivi per le nuove assunzioni;
   d) utilizzo a favore dei lavoratori dipendenti di procedure di mobilità;
   e) agevolazioni tariffarie per il trasporto di merci.

  Gli «aiuti di Stato» sono considerati tali quando essi corrispondano alla riduzione del quindici per cento dei costi totali rilevati dai bilanci del quinquennio in esame.
  2. Per Stato s'intendono le Amministrazioni Centrali, gli Enti Regioni, gli Istituti finanziari il cui capitale sociale sia totalmente in possesso di un Ente Statale.
05. 01. Mollicone, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 5. (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici). – 1. Le disposizioni che stabiliscono la concessione di sostegni pubblici, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, prevedono contestualmente i casi e le modalità per la revoca e la restituzione dei sostegni medesimi nei casi di delocalizzazione degli oggetti dell'intervento di sostegno.
5. 6. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le imprese italiane ed estere, aggiungere le seguenti: ambo i casi non classificabili come PMI ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione,.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: le imprese italiane ed estere, aggiungere le seguenti: ambo i casi non classificabili come PMI ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione,.
5. 33. Tabacci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma, con le seguenti: sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio;
   sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;
   sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi;
   sopprimere i commi 5 e 5-bis;
   al comma 6 sostituire le parole da: o di una sua parte fino alla fine del comma con le seguenti: ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.
5. 8. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma, con le seguenti: contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo;
   sostituire il comma 3 con il seguente: 3.I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefìci fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo;
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: gli aiuti di Stato con le seguenti: i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;
   sostituire il comma 6, con il seguente: Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. 5. Noja, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aiuto di Stato con le seguenti: finanziamento pubblico di natura nazionale o europea.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'aiuto con le seguenti: del finanziamento;
   al comma 2 sostituire le parole: aiuto di Stato con le seguenti: finanziamento pubblico di natura nazionale o europea;
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: aiuti di Stato con la seguente: finanziamenti.
5. 15. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: aiuto di Stato aggiungere le seguenti:, anche derivante dall'utilizzo di fondi strutturali europei,.

  Conseguentemente:
   al comma 2 dopo le parole: aiuto di Stato aggiungere le seguenti:, anche derivante dall'utilizzo di fondi strutturali europei, ;
   al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: aiuti di Stato aggiungere le seguenti:, anche derivanti dall'utilizzo di fondi strutturali europei, .
5. 16. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: decadono dal beneficio fino alla fine del comma con le seguenti: non possono delocalizzare l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte, fuori dal territorio nazionale, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Se la delocalizzazione avviene in Stati non membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese di cui al primo periodo decadono dal beneficio e l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Fermi restando i vincoli già previsti dalla normativa dell'Unione, se la delocalizzazione è effettuata verso Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, prima che essa avvenga, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, con il prioritario obiettivo di mantenere i livelli occupazionali. Qualora in tale sede sia accertato che la delocalizzazione avviene non per ragioni riguardanti il miglioramento dei processi produttivi, ma per motivi afferenti al minor costo del lavoro o alle minori tutele dei lavoratori in essere nello Stato di nuovo insediamento (dumping sociale), il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, con proprio provvedimento può sospendere per un massimo di sei mesi il processo di delocalizzazione, al fine di verificare se tali comportamenti si configurino come una violazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dai Trattati europei.
5. 7. Benigni, Martino, Giacomoni, Baratto, Bignami, Cattaneo, Angelucci, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:

    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;
    al secondo periodo, sostituire le parole: da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito con le seguenti: non superiore a due volte l'importo dell'aiuto revocato;
   al comma 2:
    al primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;
    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto.
5. 14. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto.
5. 300. Benamati, Melilli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica con le seguenti: la struttura produttiva.
*5. 25. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica con le seguenti: la struttura produttiva.
*5. 30. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo spazio economico europeo.
5. 3. Fassina.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti.
5. 31. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 4. Tabacci.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Oltre alla decadenza dal beneficio, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, che accerta l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
5. 20. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dalla sanzione amministrativa pecuniaria le imprese localizzate in aree colpite da calamità riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai fini del presente decreto per delocalizzazione si intende esclusivamente il decentramento di principali attività e segmenti di impresa.
5. 42. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
*5. 68. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
*5. 41. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da ciascuna amministrazione fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 47. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Tutti i lavoratori addetti all'unità produttiva o all'attività economica delocalizzata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

  Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: o di una sua parte.
5. 49. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 6, sostituire le parole da: dal sito produttivo fino alla fine del comma, con le seguenti:, effettuata dalla medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dal sito produttivo incentivato ad altro sito nel quale si effettuino le medesime lavorazioni o produzioni, con conseguente perdita dei livelli occupazionali.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. L'azienda interessata dal procedimento di recupero dei benefìci di cui al presente articolo, può richiedere l'apertura di un tavolo di concertazione con le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, interessate e il sindacato, al fine di valutare la correttezza dei comportamenti aziendali e il rendimento atteso dagli investimenti medesimi, nonché per individuare misure per il mantenimento dei livelli occupazionali.
5. 55. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

  Al comma 6, sopprimere le parole: o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. 52. Tabacci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. (Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale). – 1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
  2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.
  3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:
   a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;
   b) i risultati attesi;
   c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

  4. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane e predispone, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.
  5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.
  6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la realizzazione del Piano di cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 03. Fregolent, Serracchiani, Moretto, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Ungaro, Topo, Morgoni.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. (Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti). – 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.
  2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.
  3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.
6. 2. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, dopo le parole: aiuto di Stato aggiungere le seguenti: , a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, con le seguenti: a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1.
*6. 3. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, dopo le parole: aiuto di Stato, aggiungere le seguenti: , a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, con le seguenti: a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1.
*6. 4. Benamati.

  Al comma 1, dopo le parole: giustificato motivo oggettivo aggiungere le seguenti: o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento,.
6. 7. Viscomi, Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento con le seguenti: nei due anni successivi alla data di ottenimento del beneficio.
6. 11. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
6. 15. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della valutazione dell'impatto occupazionale, di cui al comma 1, si fa riferimento agli accordi di programma intercorsi tra l'impresa, le parti sociali, l'amministrazione centrale o locale al momento della concessione dei benefici. Per la valutazione successiva dei livelli occupazionali occorrenti per il buon andamento dell'attività produttiva, si fa riferimento ai piani industriali e alle informazioni che l'impresa deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007.
6. 19. Mollicone, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

ART. 7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.
7. 6. Fragomeli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
*7. 9. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
*7. 10. Benamati.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto.
**7. 12. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto.
**7. 13. Benamati.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e che, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio del territorio dello Stato.
7. 300. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Benigni, Bignami, Angelucci, Baratto, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.
7. 300.(Testo modificato nel corso della seduta). Giacomoni, Martino, Cattaneo, Benigni, Bignami, Angelucci, Baratto, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis – 1. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione dei precedenti articoli 5 e 7, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
  2. L'Amministrazione può disapplicare i precedenti articoli 5 e 7, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma I del presente articolo, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente.
7. 02. Gadda.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  «Art. 8-bis. (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). – 1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».
*8. 06. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). – 1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento”.
*8. 09. Paolo Russo, Zangrillo, Spena.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). – 1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento”.
*8. 012. Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 3, sopprimere la lettera d);
   all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera c).
9. 2. Crosetto, Osnato, Trancassini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, con le seguenti: Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro.
   al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole:, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”;
   al comma 2, aggiungere in fine le parole: comminata dall'Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l'Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all'oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico.
   al comma 4, aggiungere in fine le parole: di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al comma 5, all'adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco online, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

  Alla rubrica del Capo sostituire le parole: Misure per il contrasto alla ludopatia con le seguenti: Misure per il contrasto del gioco d'azzardo patologico.
9. 31. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: quanto previsto dall'articolo 7 fino alla fine dell'articolo con le seguenti: il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l'eccezione di quanto pubblicato all'interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà del concessionario e registrati come canali di vendita presso l'apposito registro tenuto presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.
  5. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  6. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
  9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 3, lettera
d), sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 9;
   all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: 6 con il seguente: 9.
9. 5. Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: e a quanto disposto dal successivo comma 5.
9. 300. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a decorrere dalla data di entrata in vigore fino alla fine dell'articolo con le seguenti: nonché il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.
  4. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  5. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
  8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 3, lettera
d), sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 8.
   all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: 6 con il seguente: 8.
9. 6. Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è vietata qualsiasi forma fino alla fine del comma con le seguenti: qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:
   a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincita in denaro oltre il 25 per cento dell'affollamento pubblicitario orario;
   b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell'inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1. 1 In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su Internet. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:
   a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
   b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
   c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettera a) o b) devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché .siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.

  1. 2 Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 1-bis le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
   al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1. 1
   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1. 1
   sopprimere il comma 5.
9. 30. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Trancassini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
9. 15. Martino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Dal 1o gennaio 2019 a si applica anche alle con le seguenti: Dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro, nonché le
9. 40. Pastorino, Rostan.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. 28. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Trancassini.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 aggiungere le seguenti: le altre lotterie ad estrazione istantanea.
9. 50. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 25. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 43. Mandelli, Squeri, Labriola.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 44. Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1. 1 Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1. 2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.
  1. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1. 4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1. 5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies;
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

  1. 6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1. 7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1. 8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  1. 9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 53. Bergamini, Giacomoni, Napoli, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1. 1 Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1. 2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
  1. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1. 4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1. 5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies);
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

  1. 6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1. 7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1. 8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  1. 9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 70. Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1. 1 Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1. 2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
  1. 3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1. 4 I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1. 5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies;
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

  1. 6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1. 7 È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1. 8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  1. 9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 72. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Trancassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 937 e 938, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nel comma 1, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
   a) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
    1) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a «bambini»;
    2) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    3) la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;
   b) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
   c) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:
    1) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;
    2) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
   c) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
   d) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.
9. 54. Martino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. 1. Sono altresì escluse dai divieti di cui al comma precedente le scommesse ippiche e sportive, alle quali resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che, ai sensi del presente comma, acquistano pubblicità ovvero danno corso a sponsorizzazioni, versano, in favore del fondo di cui all'articolo 13, comma 5, un contributo annuale pari al 2,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di pubblicità e sponsorizzazione, secondo le modalità definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contributo di cui al precedente periodo è destinato in via prioritaria al finanziamento di attività di diffusione della pratica sportiva in ambito scolastico e di contrasto al disagio giovanile, con particolare riferimento alla prevenzione delle dipendenze e della ludopatia.
9. 71. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
9. 58. Martino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. 1. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
9. 60. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 57. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione.
9. 51. Martino, Bergamini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione qualora nell'oggetto dell'affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali.
9. 52. Martino, Bergamini.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: Fatto salvo fino a: n. 189

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole:
5 per cento con le seguenti: 15 per cento;
   sostituire le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 150.000.
9. 74. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini, Morgoni.

  Al comma 2, sostituire le parole: a carico del committente, del proprietario con le seguenti: sia a carico del committente sia a carico del proprietario.
9. 68. Braga, Cantini.

  Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.
9. 69. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Trancassini.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: per ogni violazione con le seguenti: per la prima violazione

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il periodo:. In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata.
9. 67. Braga, Cantini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: compresi quelli fino a: 24 novembre 1981, n. 689.
9. 76. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini, Morgoni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e gli accessi legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile.
9. 77. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni.
9. 104. Fregolent, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 113. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini, Morgoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 116. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 110. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.
9. 123. Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 è stabilita nella misura del 30 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
9. 119. Braga, Cantini.

  Al comma 6, sopprimere le parole: lettera a) e

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:

    sostituire le parole:, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel con le seguenti: nella misura del;
    sostituire le parole: nel 19,6 per cento e nel 6,65 con le seguenti: e del 6,5;
    sopprimere le parole da: nel 19,68 per cento fino alla fine del comma;
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.
9. 127. Tabacci.

  Al comma 6 sostituire le parole: 19,25 per cento e nel 6,25 con le seguenti: 19,5 per cento e nel 6,5

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: nel 19,68 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: . Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1o settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1o maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9. 125. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Al comma 6, sostituire le parole: 19,6 per cento e nel 6,65 con le seguenti: 20 per cento e nel 7

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere le parole da:
nel 19,68 per cento fino alla fine del comma;
   dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è avviato un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi.
9. 128. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il periodo: Per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a partire dal 1o settembre 2018, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.
9. 133. Martino.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6. 1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6. 2. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6. 3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al comma 6. 2, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6. 4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 6. 1 a 6. 3 sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui al comma 4.
9. 135. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
*9. 150. Cattaneo, Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami, Angelucci, Baratto, Labriola.

  Aggiungere il seguente comma:
  7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
*9. 151. Tabacci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019».
9. 142. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure per il contrasto delle ludopatie).

  1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.
  3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza.
9. 06. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici).

  1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
  2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.
9. 011. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Formule di avvertimento).

  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove vengono installati.
  5. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
9. 013. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini, Massimo Enrico Baroni, Spadoni, Francesco Silvestri, Bologna, Del Grosso.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Collocazione sale da gioco).

  1. È vietata l'apertura di sale da gioco, di cui all'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.
  2. Fatte salve le sanzioni previste per l'esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.”.
9. 04. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Trancassini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico).

  1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:
   a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;
   b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;
   c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
   d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo «no slot» di cui al comma 4.

  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.
  3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
  4. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. 07. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Innalzamento del livello dei controlli).

  1. Al fine di innalzare il livello dei controlli e garantire la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:
   a) inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e l'attribuzione dei relativi proventi ai comuni;
   b) agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, attraverso il nuovo sistema distributivo del gioco lecito che dovrà fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;
   c) attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio (’«indice di presenza mafiosa», l’«indice di organizzazione criminale» (IOC) e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014, sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale.
   d) offrire l'opportunità agli enti locali, ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, di far fronte adeguatamente e con prontezza – d'intesa con l'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli ed i preposti Organi di Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza – a situazioni emergenziali di pericolosità sociale del diffondersi di illegalità e disagio connessi al gioco, anche in deroga alle disposizioni previste dall'intesa. A tal fine, lo Stato, nelle sue articolazioni, dovrà sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale.
   e) predisporre conseguentemente un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la «continuità di processo», la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche, funzionali a questo settore;
   f) introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo.
9. 0302. Carnevali

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico).

  1. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:
   a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;
   b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;
   c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:
    1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
    2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
    3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;
    4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.
9. 0300. Carnevali.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Modernizzazione del settore dei giochi).

  1. Al fine di completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termini di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:
   a) predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del «margine» per il calcolo delle entrate pubbliche;
   b) realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'interno e gli enti locali interessati, una revisione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata al risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco.
9. 0301. Carnevali.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico).

  1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:
   a) accesso selettivo, completa identificazione dell'avventore, mediante il controllo con documento d'identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;
   b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;
   c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;
   d) rispetto di vincoli architettonici;
   e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;
   f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
   g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
   h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
   i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2020 l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1.
9. 024. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico).

  1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9. 023. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco).

  1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi.
9. 018. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco).

  1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.
  2. Gli Enti Locali possono stabilire, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell'arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico.
9. 026. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

  1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500».
9. 016. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro).

  1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
  5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.
  6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.
9. 010. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Accesso delle famiglie al Fondo Antiusura).

  1. È garantito l'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.
  2. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1 la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.
9. 039. Ungaro, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti del gioco d'azzardo sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di target costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani.
9. 02. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Trancassini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Divieto di installazione di terminali per il prelievo di denaro).

  1. È vietato installare terminali multifunzione che consentono il prelievo di valuta contante all'interno o all'esterno, entro un raggio di 100 metri, dai locali dove si effettuano giochi d'azzardo e scommesse con vincite in denaro.
  2. Il responsabile della violazione del divieto di cui al comma 1 è punito con una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 10.000 euro e con una sanzione amministrativa corrispondente alla revoca della concessione sui giochi.
9. 0303. Rostan, Fratoianni, Pastorino, Epifani, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. 09. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini, Rotta.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.
9. 012. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Fascia oraria di rispetto).

  1. All'articolo 1, comma 939, prima periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «generaliste» è soppressa e le parole: «alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 24».
9. 0304. Rostan, Fratoianni, Pastorino, Epifani, Boldrini, Fornaro, Bersani, Conte, Fassina, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

ART. 9-ter.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.
(Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore)
.

  1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 936, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018.»;
   b) dopo il comma 941, aggiungere il seguente: «941-bis. Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età.
   c) dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:
  946-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  946-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.
  946-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 946-ter, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 946-bis sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  946-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
  946-sexies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.
  946-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 946-ter a 946-sexies comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.
  946-opties. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936.
9-ter. 250. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.
  2. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.
9-ter. 251. Ascani.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni in materia di redditometro).

  1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.
  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, è abrogato.
10. 5. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto comma è abrogato.
*10. 9. Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola, Gelmini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto comma è abrogato.
*10. 12. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quinto comma, come modificato dal comma 1, restano in vigore le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
10. 10. Mancini.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 3. Cenni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 5. Paolo Russo, Zangrillo, Spena.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 6. Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2. 1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1o gennaio 2019.
  2. 2. Agli oneri derivanti dal comma 2.1. pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
11. 8. Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
al comma 916 il primo periodo è sostituito con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
11-bis. 255. Bignami.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 917, è sostituito con il seguente:
  «917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano:
   a) alle fatture emesse a partire dal 1o luglio 2018 relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019;
   b) alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.».

  Conseguentemente, al comma 3 lettera c):
   sostituire le parole: 30,9 milioni con le seguenti: 35,9 milioni;
   sostituire le parole: 29 milioni con le seguenti: 34 milioni.
11-bis. 250. Bignami, Martino, Giacomoni, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, ad eccezione, fino alla fine della lettera con le seguenti:. In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.
11-bis. 251. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 917, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta.».

  Conseguentemente, al comma 3, lettera c):
   sostituire le parole: 30, 9 milioni con le seguenti: 34,4 milioni;
   sostituire le parole: 29 milioni con le seguenti: 33 milioni.
11-bis. 252. Giacomoni, Bignami, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 928, è inserito il seguente: «928-bis. In via sperimentale, i contribuenti possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928, alle fatture emesse a partire dal 1o novembre 2018».
11-bis. 253. Fragomeli.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 5. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Split payment).

  1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogato. All'articolo 30, terzo comma, lettera a) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
  2. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 147 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017 è ridotto per l'anno 2018 di 125 milioni di euro.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.285 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.570 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.285 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;
   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;
   e) quanto a 1.250 milioni di euro per il 2018 mediante utilizzo nell'anno 2018 delle risorse complessive pari a 580 milioni di euro rinvenienti dal capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo (MIBACT) come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, commi 979-980 della legge n. 208 del 2015 nell'anno 2018 e nell'anno 2019, nonché mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4 e, infine, per un importo pari a 545 milioni di euro mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica;
   f) quanto a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 6. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: ”Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
12. 7. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, premettere le parole:. Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto,
12. 10. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, dopo le parole: non si applicano aggiungere le seguenti: alle piccole e medie imprese e.

  Conseguentemente:
   al comma 3:
    alinea, sostituire le parole:
pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: pari a 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 140 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020;
   lettera a), sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 82 milioni, le parole: 4 milioni con le seguenti: 8 milioni, le parole: ricerca per 5 milioni con le seguenti: ricerca per 10 milioni, le parole: 24 milioni con le seguenti: 48 milioni, le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni, le parole: internazionale per 5 milioni con le seguenti: internazionale per 10 milioni, le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni;
   lettera b), sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni;
   lettera c), sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 16 milioni;
   lettera d), sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 70 milioni, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 12 milioni, sostituire le parole: 34 milioni con le seguenti: 68 milioni.
12. 11. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

ART. 12-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, anche per l'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell'anno precedente. Nel caso in cui si verifichino significativi effetti negativi in termini di fabbisogno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alla loro copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12-bis. 302. Baldelli, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Labriola, Fregolent, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, anche per l'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell'anno precedente. Nel caso in cui si verifichino significativi effetti negativi in termini di fabbisogno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, alla temporanea sospensione delle disposizioni di cui al primo periodo.
12-bis. 301. Baldelli, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Labriola, Fregolent, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, anche per l'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell'anno precedente.
12-bis. 300. Baldelli, Rizzetto, Tabacci, Epifani, Serracchiani, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Labriola.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13. 1. Ascani, Serracchiani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Morgoni.

  Sopprimerlo.
*13. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere infine le parole: prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI.

  Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 26, le parole: «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI».
13. 13. Marin, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sgarbi, Zanettin, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma al comma 24 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline.».

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma al comma 26 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline.».
13. 14. Marin, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sgarbi, Zanettin, Labriola.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: 3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: 6,8 milioni di euro nell'anno 2018, di 23 milioni di euro nell'anno 2019, di 19,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 20,4 milioni di euro nell'anno 2021, di 20,6 milioni di euro nell'anno 2022 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3”.
13. 16. Marin, Mandelli, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Ravetto, Labriola.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: 3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: 5 milioni di euro nell'anno 2018, di 15 milioni di euro nell'anno 2019, di 14 milioni di euro nell'anno 2020, di 15 milioni di euro nell'anno 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 1,6 milioni di euro nell'anno 2018, di 3,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 4,2 milioni di euro nell'anno 2020, di 4,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 4,3 milioni di euro nell'anno 2022 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
13. 15. Marin, Mandelli, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Ravetto, Labriola.

TIT. 1.

  Al Titolo, sostituire le parole: per la dignità dei lavoratori e delle imprese con le seguenti: in materia di lavoro ed imprese.
Tit. 300. Vito, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

  Al Titolo, sostituire le parole: la dignità dei lavoratori e delle imprese con le seguenti: il contrasto al precariato, alla delocalizzazione, alla ludopatia e di semplificazione fiscale.
Tit. 2. Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Ascani.

A.C. 924-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 1 esclude dall'ambito delle novelle di cui allo stesso articolo i contratti di lavoro stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Nello specifico l'esclusione comporta che per i contratti di lavoro a termine delle pubbliche amministrazioni continui ad applicarsi la disciplina di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai quali fa rinvio l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per i profili non specificamente disciplinati dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
    quanto disposto dall'articolo 2 in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato non si applica ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all'entrata in vigore del provvedimento in esame;
    il contributo previdenziale addizionale di cui all'articolo 3, comma 2, non si applica ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure, analogamente a quelle contenute nel decreto in esame, anche per i contratti di somministrazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni con la previsione di specifici requisiti quali la permanenza presso uno stesso ente per tre anni, al fine di procedere ad una stabilizzazione dei lavoratori anche in questo settore.
9/924-A/1Epifani, Fornaro.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure, analogamente a quelle contenute nel decreto in esame, anche per i contratti di somministrazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni con la previsione di specifici requisiti quali la permanenza presso uno stesso ente per tre anni, al fine di procedere ad una stabilizzazione dei lavoratori anche in questo settore.
9/924-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta).  Epifani, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
   considerato che:
    la stragrande maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non possono avere accesso alle nuove disposizioni sul super ed iperammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tradurre il vantaggio dell'iper (250 per cento) e del super ammortamento (140 per cento) dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 presentato dal Governo, in modo particolare per quanto riguarda il settore Agrifood.
9/924-A/2Fornaro.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tradurre il vantaggio dell'iper (250 per cento) e del super ammortamento (140 per cento) dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 presentato dal Governo, in modo particolare per quanto riguarda il settore Agrifood.
9/924-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi;
    la direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato prescrive la necessità di introdurre limiti legali contro eventuali abusi;
   considerato che:
    la riduzione della durata massima e le causali immediatamente da applicare anche alle proroghe e ai rinnovi dei contratti in vigore spingerebbe ad un maggiore turn-over;
    appare necessario, pertanto, riassegnare anche al contratto a tempo determinato una maggiore condizione di stabilità, affinché nell'auspicio di politiche tese a favorire la ripresa economica, l'incertezza del mercato non sia aggravata da quella normativa;
    in un articolo apparso recentemente sul Sole 24 Ore dal titolo «Lavoro. “Decreto dignità”, rinnovi a rischio per 900.000 contratti a termine entro agosto» a firma di Francesca Barbieri si legge: «Novecentomila contratti a tempo determinato: a fare i conti con le novità previste dal decreto “dignità” allo studio del governo potrebbe essere nell'immediato quasi un terzo dei 2,86 milioni di lavoratori a termine. Le principali modifiche di cui si discute – rinnovo con causale, aumento dei costi per le aziende, riduzione del numero di proroghe possibili (da 5 a 4) nell'arco complessivo di 36 mesi – andrebbero a impattare già da subito sui contratti in scadenza entro fine agosto che, secondo le stime del centro studi Datagiovani per Il Sole 24 Ore sono 892 mila. Un valore che supererebbe 1,6 milioni di contratti se si considerassero tutti i rapporti a tempo determinato in scadenza entro fine anno, circa il 57 per cento del totale. Tutto questo se sarà confermata l'ipotesi per la quale non viene previsto un periodo transitorio – le nuove regole si potrebbero così applicare a tutti i contratti a termine dall'entrata in vigore del decreto “dignità”, ora che si apre la settimana in cui il provvedimento potrebbe vedere la luce. E gli effetti sui contratti potrebbero essere in tempi piuttosto rapidi visto che la maggior parte ha una durata al di sotto dei 12 mesi: il 3 per cento meno di un mese, il 20 per cento tra 1 e 3 mesi, il 26 per cento totale tra 4 e 6 e il 29 per cento del tra 7 e 12, secondo le ultime rilevazioni di Eurostat sull'Italia. Dall'identikit dei rapporti di lavoro in scadenza entro fine agosto emerge che il 26 per cento riguarda la pubblica amministrazione, il 18 per cento l'industria e le costruzioni, il 13 per cento il commercio. Non mancano l'agricoltura (11,5 per cento) e il settore ricettivo di alberghi e ristoranti (con oltre 100 mila contratti in scadenza, il 12 per cento del totale), “comparti ad alta stagionalità del lavoro – osserva Michele Pasqualotto, ricercatore di Datagiovani – con flussi in entrata e uscita di dipendenti a termine”. La metà delle cessazioni riguarderà dipendenti residenti al Nord (441 mila), circa il 31 per cento al Mezzogiorno (274 mila), uno su cinque nelle regioni del Centro. “Le percentuali – spiega ancora Pasqualotto – riflettono la maggiore presenza di contratti a termine proprio nel Settentrione, dove è ovviamente più alta la probabilità che si registri un numero elevato di scadenze”. Più equilibrata è, invece, la dinamica di genere, che vede le donne leggermente penalizzate rispetto agli uomini: è di 465 mila unità la stima dei contratti a termine in conclusione, circa il 52 per cento del totale. Si tratta, poi, in prevalenza di giovani: il 47 per cento under 35 e il 27 per cento tra i 35 e 44 anni. Se consideriamo invece – nella carta d'identità del lavoratore in scadenza – il profilo professionale e il ruolo ricoperto in azienda, l'elaborazione di Datagiovani restituisce la fotografia di un profilo medio alto, spesso accompagnato a un titolo di studio universitario. A scadere entro agosto saranno infatti 266 mila contratti che vedono coinvolti dirigenti, tecnici informatici e scientifici e circa 400 mila tra impiegati, addetti specializzati nel commercio e nei servizi, 0 nel campo dell'artigianato e dell'industria.»;
    quanto precede appare di eccezionale di gravità alla luce della già delicatissima fase economica in cui si trova il Paese,

impegna il Governo:

   a valutare con la massima attenzione gli effetti delle disposizioni in materia di lavoro contenute nel provvedimento in esame alla luce degli elementi citati in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta ad aumentare il termine di 12 mesi per la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato a 24 mesi, così da ridurre il turn over tra i lavoratori ed il conseguente rischio di aumento della precarietà, prevedendo altresì una durata superiore, comunque non eccedente i trentasei mesi per specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva;
   a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a prevedere che sia apposta al contratto l'indicazione scritta delle suddette esigenze in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro ore.
9/924-A/3Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Bignami, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.


   La Camera,
   premesso che:
    in Emilia-Romagna il sistema cooperativo è attivo da lungo tempo e, nei fatti, si è per vari lustri sistematicamente aggiudicato la gran parte degli appalti pubblici;
    detto sistema deve affrontare oggi una duplice situazione di difficoltà: da una parte alcune grandi centrali cooperative sono poste in liquidazione coatta amministrativa o presentano istanza di concordato preventivo, a tacere del prestito sociale elargito alle cooperative dai soci, che in molti casi se ne è andato letteralmente «in fumo»; dall'altra proliferano cooperative spurie che, sottoposte al controllo dell'ispettorato del lavoro, risultano del tutto irregolari (nel 2017, a fronte di 163 cooperative controllate le irregolari risultavano 140 mentre il fenomeno tocca il 90 per cento delle cooperative nei primi mesi di quest'anno);
    detti dati, illustrati nei giorni scorsi dall'ispettorato regionale di Bologna alla commissione speciale di ricerca e studio sulle cooperative spurie o fittizie, istituita dall'assemblea legislativa della regione Emilia Romagna, suggeriscono di cambiare passo e reagire con forza a questa situazione;
    vari sono gli indicatori che consentono di individuare le cooperative spurie: tuttavia, la costante è il dumping sulle imprese sane, cioè l'abbattimento dei prezzi a determinati livelli in ragione dei quali è impossibile garantire il rispetto dei contratti e la sicurezza sul lavoro. Altri significativi indicatori sono: la scarsa conoscenza e condivisione dei valori mutualistici tra i lavoratori, l'irrilevante partecipazione alle assemblee, i livelli di indebitamento molto forte, la vita breve della cooperativa e i livelli retributivi molto bassi, anche oltre il 30 per cento in meno rispetto a quelli delle cooperative in regola;
    non vi è dubbio, quindi, che le cooperative spurie rappresentano un elemento di fortissima turbativa, in ragione di una praticata concorrenza sleale nei confronti di quelle regolari: nei fatti è provato che l'alterata concorrenza si basa – come detto – su prezzi al massimo ribasso e costo della manodopera compatibile solo con lo sfruttamento dei soci lavoratori;
    ridare dignità al lavoro significa, innanzitutto, eliminare le zone buie rappresentate da cooperative che operano contra legem, ignorando le più elementari regole di rispetto per la forza lavoro impegnata,

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente idonee iniziative – anche di carattere normativo – per contrastare efficacemente la proliferazione delle cooperative «spurie», la cui illecita attività finisce per determinare condizioni di sfruttamento dei prestatori d'opera dalle stesse utilizzati, con conseguenti rivendicazioni di ordine sindacale che, spesso e volentieri, determinano preoccupanti situazioni sotto il profilo dell'ordine pubblico.
9/924-A/4Foti, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure volte al contrasto al precariato, una delle più preoccupanti piaghe del nostro Paese;
    l'articolo 5 della Costituzione italiana riconosce e promuove le autonomie locali;
    l'articolo 114 della Costruzione recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione...»;
    il Comune, e in particolare il consiglio comunale, rappresentano il livello istituzionale di base più vicino ai cittadini ed ai territori, costituendo il primo strumento per l'esercizio della democrazia tramite la partecipazione e la rappresentanza comunale;
    la rete dei Comuni italiani ha costituito storicamente, e costituisce ancora oggi, una struttura fondamentale per la coesione sociale, il senso civico, la valorizzazione delle specificità e delle tradizioni, la cura del territorio e del paesaggio, la promozione culturale;
    il Comune è il soggetto primario per l'erogazione dei servizi ai cittadini e svolge un insostituibile ruolo per lo sviluppo economico locale sostenibile;
    i comuni più piccoli, in particolare quelli montani o in zone particolarmente svantaggiate a causa della propria posizione geografica, soffrono da tempo il fenomeno dello spopolamento con conseguente chiusura dei principali servizi statali;
    a causa del blocco delle assunzioni e del regime di spending rewiew che ha bloccato la spesa dell'avanzo di bilancio delle Amministrazioni civiche;
    è compito dello Stato sostenere gli amministratori locali nella lotta allo spopolamento delle zone montane e delle zone disagiate,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di sbloccare gli avanzi di amministrazione in modo che non vengano interessati dal pareggio di bilancio e renderli quindi liberamente impiegati dalle Amministrazioni.
9/924-A/5. (Nuova formulazione) Deidda, Trancassini, Luca De Carlo, Ciaburro, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo, con il decreto-legge n. 87 capo II, ha inteso promuovere «misure di contrasto alla delocalizzazione e di salvaguardia dei livelli occupazionali»;
    il predetto di 87, all'articolo 5 comma 2 prevede che «Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unita produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato»;
   considerato che:
    la politica di allargamento dell'Unione Europea verso gli Stati dell'Est Europa in assenza di unione fiscale e di parametri economico-sociali paragonabili con quelli dell'Europa occidentale ha provocato nel corso degli anni un vero e proprio dumping sociale, fiscale e salariale;
    a seguito di questo fenomeno, un numero sempre crescente di delocalizzazioni riguarda aziende che trasferiscono i propri siti produttivi dall'Italia in altri Stati Membri dell'Unione europea, anche in assenza di contributi statali;
    questo fenomeno viene attuato con politiche di incentivo fiscale, che in alcuni casi si sono rese possibile grazie all'utilizzo non sempre consono di risorse derivanti da fondi strutturali europei, quindi cofinanziati anche da Stati Membri che grazie a tali incentivi si vedono nei fatti privati di aziende precedentemente operanti sul proprio territorio nazionale, dei relativi livelli occupazionali e gettiti fiscali,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa in sede Ue affinché si adottino misure contro il dumping interno all'Unione stessa e si vigili sul corretto utilizzo dei fondi strutturali europei, che non possono e non devono tradursi in un ulteriore elemento di concorrenza sleale tra Stati Membri.
9/924-A/6Fidanza.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto Dignità, nel tentativo di incentivare il lavoro a tempo indeterminato, fissa nuove oneri alle imprese relativamente alla misura che vuole ridurre a 24 mesi la durata massima dei contratti a tempo determinato e aumentare dello 0,5 per cento il contributo addizionale a carico del datore di lavoro;
    constatato che gli oneri a carico delle imprese del Decreto Dignità rischiano di colpire soprattutto le piccole e medie imprese, dove manca la contrattazione di secondo livello,

impegna il Governo

ad attuare congiuntamente all'approvazione delle norme contenute nel decreto delle misure di riduzione degli oneri legati al ciclo produttivo delle imprese e specificamente una misura che preveda la certa riduzione del costo dell'energia (che per le Pmi in Italia è l'87 per cento in più rispetto alla stessa fascia media dell'Unione europea) e una misura che preveda la riduzione del cuneo fiscale (che grava sulle piccole e medie imprese del nostro Paese per l'11 per cento in più rispetto alla media europea).
9/924-A/7Frassinetti.


   La Camera,

impegna il Governo

ad attuare congiuntamente all'approvazione delle norme contenute nel decreto delle misure di riduzione degli oneri legati al ciclo produttivo delle imprese e specificamente una misura che preveda la certa riduzione del costo dell'energia (che per le Pmi in Italia è l'87 per cento in più rispetto alla stessa fascia media dell'Unione europea) e una misura che preveda la riduzione del cuneo fiscale (che grava sulle piccole e medie imprese del nostro Paese per l'11 per cento in più rispetto alla media europea).
9/924-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta).  Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure volte al contrasto al precariato, intervenendo in materia di contratti a termine, di contratti di somministrazione a tempo determinato e in materia di licenziamento illegittimo;
    una categoria di lavoratori precari da sempre dimenticati dalle riforme degli ultimi anni è quella dei precari della giustizia, i magistrati onorari: reclutati con contratti a termine, continuamente prorogati per necessità, pagati in gran parte a cottimo per ogni udienza svolta e ogni procedimento definito, senza previdenza e diritto alla pensione, senza tutele per maternità, malattia o infortuni sul lavoro;
    per far fronte alla grave crisi del sistema giudiziario italiano, affossato da milioni di cause pendenti e da una grave carenza di personale, a partire dalla fine degli anni Novanta, lo Stato ha creato la figura del magistrato onorario, non assunto per concorso, ma reclutato per titoli, per svolgere l'attività in modo non esclusivo, scaricandogli addosso il compito di smaltire migliaia di processi minori, basati su reati di gravità ridotta, e riconoscendogli solo le briciole in termini di sicurezza economica e previdenziale;
    negli anni, però, i magistrati onorari sono divenuti affidatari in maniera stabile e continuativa della gestione diretta di interi ruoli di cause ponendosi in una posizione collaterale, ma subordinata, rispetto all'opera dei magistrati togati;
    nel silenzio delle istituzioni i magistrati onorari contribuiscono da anni a mantenere a galla il sistema giudiziario italiano, spesso affrontando carichi di lavoro pari a quelli dei colleghi togati pur essendo trattati come lavoratori di «serie B»;
    il servizio giustizia è essenziale per un moderno Stato di diritto e l'attuale complessità della vita socioeconomica obbliga ad adeguare le strutture giudiziarie e la sua organizzazione alle crescenti esigenze del Paese;
    è necessario dare continuità al servizio della giustizia ed al tempo stesso valorizzare le competenze nonché la produttività ed efficienza dimostrate da tutti i giudici onorari nella gestione dei procedimenti a loro affidati, che costituiscono il 60 per cento del contenzioso totale,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire che i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace alla data di entrata in vigore della presente legge permangano nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali e civili;
   ad assicurare l'estensione ai magistrati onorari delle incompatibilità, delle guarentigie e del trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario.
9/924-A/8Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (A.C. 924) sono presenti al Capo II «Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali»;
    in particolare all'articolo 5, comma 6, del provvedimento in esame definisce i principi della «delocalizzazione» (trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile) e quindi conseguentemente la platea di imprese beneficiarie di aiuti di pubblici agli investimenti produttivi che possono essere soggette al decadimento di tali benefici;
    molto spesso in Italia centri produttivi storici sono andati in crisi perché grossi gruppi industriali hanno preferito delocalizzare gli ordinativi. Vanno quindi penalizzate anche le imprese, che dopo aver ottenuto aiuti di stato, hanno trasferito all'estero le commesse destinate alle aziende dell'indotto,

impegna il Governo

ad inserire nel prossimo provvedimento utile tra i criteri relativi alla delocalizzazione, di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto-legge in esame, anche le imprese che hanno trasferito all'estero le commesse precedentemente destinate alle imprese contoterziste monocommittenti dell'indotto.
9/924-A/9Ciampi, Ceccanti.


   La Camera,

impegna il Governo

ad inserire nel prossimo provvedimento utile tra i criteri relativi alla delocalizzazione, di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto-legge in esame, anche le imprese che hanno trasferito all'estero le commesse precedentemente destinate alle imprese contoterziste monocommittenti dell'indotto.
9/924-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ciampi, Ceccanti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica la durata massima dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
    a tali contratti può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi, ferma restando la possibilità di prevedere una durata superiore, comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di determinate condizioni,

impegna il Governo:

   ad adottare disposizioni che stabiliscano che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, abbiano di norma una durata pari a quella della legislatura, con scadenza coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, e siano rinnovabili;
   ad adottare disposizioni che stabiliscano che i contratti possano avere una durata inferiore a quella della legislatura solo in presenza di condizioni particolari, ad esempio a seguito di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero sostitutive di altri lavoratori;
   ad adottare disposizioni che vietino di ricorrere ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per disciplinare il rapporto di lavoro tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori.
9/924-A/10Magi, Pastorino, Rizzetto, Fusacchia, Scalfarotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame tratta delle causali in materia di contratti di lavoro a termine,

impegna il Governo

a trovare la forma più opportuna e costruttiva per realizzare la contrattazione collettiva anche aziendale al fine di legittimare anche altri tipologie di causali.
9/924-A/11Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    a causa delle crisi bancarie e in particolare di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, le aziende venete e del nord Italia, si sono trovate improvvisamente con una forte crisi di finanziamenti e di liquidità,

impegna il Governo

a trovare delle forme di aiuto per i lavoratori che si trovano in azienda che ricadono in tipologie di cui alla premessa, aiutando sia le aziende per reperire velocemente la liquidità necessaria, sia i lavoratori, prevedendo contratti specifici e agevolati.
9/924-A/12Baratto, Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 87 del 2018 recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede una modifica alle norme in materia di lavoro accessorio (cosiddetto voucher) (articolo 2-bis);
    le prestazioni di lavoro accessorio potrebbero essere applicate ad alcune categorie di lavoratori non comprese nel decreto-legge all'esame dell'Assemblea, per permettere di varare una normativa più estensiva. Infatti i voucher rappresentano un istituto che tutela il lavoratore e permette alle aziende di utilizzare personale per le loro esigenze produttive. Le prestazioni di lavoro accessorio costituiscono altresì un importante istituto che garantisce il lavoratore ed evita il ricorso al fenomeno del lavoro sommerso particolarmente presente nelle regioni del Mezzogiorno del Paese;
    pertanto sarebbe opportuno utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio senza alcuna limitazione nei settori del turismo, dell'agricoltura, nonché nella GIG economy. Fondamentale sarebbe inoltre l'utilizzo di questo strumento anche per gli enti locali senza porre vincoli troppo «stretti» per i medesimi enti locali;
    sarebbe altresì importante l'utilizzo dei voucher per consentire la vigilanza negli stadi ad opera degli steward,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un successivo provvedimento legislativo, di ampliare e di estendere le categorie dei lavoratori che possono utilizzare lo strumento normativo del voucher di cui in premessa e non inseriti nel provvedimento in esame, proprio perché i voucher rappresentano un importante istituto lavoristico con cui si tutela il lavoratore e le esigenze produttive dei datori di lavoro e si elimina quel fenomeno diffuso e deleterio per lo stesso lavoratore rappresentato dal cosiddetto «lavoro nero».
9/924-A/13Caiata, Vitiello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, che per stessa volontà del Governo viene chiamato «dignità» reca misure in materia di precariato e di lavoro, nonché misure fiscali;
    in virtù del decreto-legge 87 del 2018 appena convertito, a seguito della dichiarata inagibilità da parte del comune di Bari degli immobili adibiti a uffici del Tribunale penale e della Procura della Repubblica di Bari, gli avvocati di Bari si troveranno a dover fronteggiare le conseguenze della sospensione, fino alla data del 30 settembre 2018, davanti al tribunale di Bari, del corso della prescrizione e, per i procedimenti penali pendenti, i termini di durata delle indagini preliminari, i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza, i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni, prevista dal medesimo decreto,

impegna il Governo

ad individuare con sollecitudine misure di ristoro che vadano incontro ai suddetti professionisti, gli avvocati di Bari, per un più possibile regolare svolgimento della professione, in considerazione delle, certe, conseguenze dell'arresto seppur temporaneo dell'esercizio della stessa, ad esempio intervenendo, nell'ambito delle sue proprie prerogative, affinché le date di scadenza per il versamento delle imposte liquidate con Modello Unico 2018 per gli iscritti all'Ordine degli avvocati di Bari siano posticipate dal 2 luglio 2018 al 2 novembre 2018 e, con gli interessi del quattro per mille, dal 20 agosto 2018 al 20 novembre 2018.
9/924-A/14Morani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene misure in materia di precariato e in materia di imprese;
    gli ex lavoratori dell'indotto Fiat di Termini Imerese, ad oggi si trovano ingiustamente privi di ammortizzatori sociali a causa di una data errata introdotta nella legge 96 del 2017 (1o gennaio 2017);
    di fatto l'introduzione nella citata legge (di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017) della data 1o gennaio 2017 ha infatti ingiustamente privato la proroga del trattamento di mobilità in deroga per quei lavoratori che, pur operando in un'area di crisi industriale complessa, avevano visto scadere il beneficio del trattamento di mobilità ordinaria o del trattamento di mobilità in deroga 24 ore prima del 1o gennaio 2017, ossia il 31 dicembre 2016,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie prerogative, a sanare quanto prima la situazione, che si traduce in un gravissimo pregiudizio nei confronti di tali lavoratori che si trovano ingiustamente privati del trattamento di mobilità in deroga.
9/924-A/15Miceli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione in sede di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introduce una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;
    tra le principali novità l'articolo in esame prevede che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori, l'ampliamento dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendo anche l'utilizzatore l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e non solo l'imprenditore agricolo – come attualmente previsto – e stabilendo che per tali soggetti siano utilizzabili i voucher per un massimo di 10 giorni – in luogo degli attuali 3;
    molti enti locali, per garantire i servizi socio-assistenziali ai cittadini, si avvalgono di cooperative sociali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'organizzazione di servizi aggiuntivi sociali e assistenziali per persone portatrici di handicap, nonché di servizi aggiuntivi di assistenza socio-pedagogica ai bambini, in determinati periodi dell'anno, quindi per esigenze temporanee ed eccezionali come possono essere i centri estivi;
    un problema similare si pone anche per le esigenze temporanee o eccezionali degli enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative che potrebbero andare in deroga alla disciplina sulle prestazioni occasionali, al pari delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017,

impegna il Governo

a estendere l'utilizzo delle prestazioni occasionali, nel prossimo provvedimento utile, anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che organizzano, anche per conto dei comuni, i servizi sociali e assistenziali e socio-pedagogici illustrati in premessa, nonché a prevedere una deroga alla disciplina delle prestazioni occasionali per enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative come indicato in premessa.
9/924-A/16Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione in sede di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, rinvia al 1o gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati;
    nell'ambito dello stesso pacchetto di norme inserito in legge di bilancio 2018 è stato previsto anche l'obbligo, a decorrere dal 1o luglio 2018, della tracciabilità delle retribuzioni che i datori di lavoro erogano ai propri dipendenti;
    contestualmente la legge ha previsto una campagna informativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la promozione della conoscenza e della corretta attuazione delle nuove disposizioni, al fine di informare capillarmente tutti i soggetti interessati e anche per dare loro il tempo necessario per i conseguenti adeguamenti organizzativi;
    tale campagna informativa però non c’è stata e la novità è entrata in vigore il 1o luglio spiazzando i datori di lavoro, soprattutto quelli del settore agricolo e florovivaista che utilizza ancora in modo abbastanza diffuso il contante, anche in ragione di alcune caratteristiche precipue del lavoro (stagionalità, discontinuità, etc.) e della composizione della platea dei lavoratori, ove l'incidenza degli stranieri è piuttosto elevata,

impegna il Governo

a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, la data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 910 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oppure, in alternativa, a valutare l'opportunità di escludere i datori di lavoro del settore agricolo dall'ambito di applicazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni, essendo il settore agricolo e florovivaista quello che maggiormente risente della novità introdotta.
9/924-A/17Emanuela Rossini, Gebhard, Schullian, Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di Conferenza Unificata il 7 settembre 2017 è stata sancita all'unanimità l'intesa sul riordino in materia di giochi;
    si tratta di un importante documento attraverso il quale si intendono elevare e garantire livelli di sicurezza per la tutela della salute, dei giocatori e prevenire l'accesso a minori di età;
    l'intesa sancita in Conferenza Unificata prevede obiettivi da raggiungere tra i quali figura la riduzione dell'offerta di gioco, sia in termini di volumi che di presenza di punti vendita, attraverso il dimezzamento in tre anni dei punti vendita gioco;
    l'intesa ha previsto la definizione di regole per la distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco attraverso l'adozione nei piani urbanistici e nei regolamenti comunali che al fine di garantire la tutela della salute consentano una equilibrata distribuzione sul territorio, riconoscendo agli enti locali la facoltà di stabilire fasce orarie fino a sei ore di interruzione quotidiana di gioco;
    l'intesa ha previsto, altresì di innalzare il livello qualitativo dei punti gioco per giungere alla concessione certificata delle concessioni di gioco che prevedano tra le altre: l'accesso selettivo ai giochi attraverso carta di identità o della carta nazionale dei servizi; l'eliminazione di immagini che inducano al gioco; la formazione specifica di addetti per il contrasto al disturbo del gioco d'azzardo patologico; tracciabilità completa delle giocate e delle vincite;
    ad oggi l'intesa sancita in Conferenza Unificata non è stata ancora recepita con decreto e questo sta frenando l'avvio dell'attuazione di quanto previsto nell'intesa a partire dall'anticipo della riduzione delle AWP (anche dette New Slot o Apparecchi Comma 6o) che dovrebbero passare attraverso la rottamazione da 400.000 a 265.000 consentendo la sostituzione di queste con modelli collegati al sistema da remoto per un maggior controllo sul gioco e contrasto al gioco illegale,

impegna il Governo

a emanare entro il 15 ottobre 2018 il decreto di recepimento dell'Intesa sancita tra Governo, Regioni ed Enti locali, il 7 settembre 2017 in Conferenza Unificata, concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9/924-A/18Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento il Governo mira primariamente a ridare dignità al lavoro ed ai cittadini italiani, modificando le disposizioni normative in essere che ad oggi ostacolano il raggiungimento di tale obiettivo. La sua conversione in legge è pertanto un'occasione per rivedere le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 3 del decreto n. 65 nel 2017;
    il decreto legislativo n. 65 del 2017 – riguardante l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – stabilisce che a partire dall'anno scolastico 2019-2020 potranno essere assunti come educatori negli asili nido solo i laureati in Scienze dell'educazione L19 con un indirizzo specifico per educatori nei servizi educativi per la prima infanzia, come illustrato all'articolo 4, comma 1, lettera e) del suddetto decreto;
    la suddetta disposizione, facendo riferimento all'anno di assunzione presso l'asilo nido e non all'anno di immatricolazione al corso di laurea – con un carattere pertanto retroattivo, opinabile e nei fatti discriminatorio – pone un importante problema con riferimento al futuro di migliaia di studenti che già frequentano il corso di Scienze dell'educazione o che hanno appena conseguito la laurea ma che attualmente non sono più in possesso dei requisiti necessari per partecipare ai bandi, nonostante al momento dell'immatricolazione essa fosse l'unica laurea in grado di formare in maniera completa gli educatori;
    infatti, i regolamenti didattici degli anni fino al 2017-2018 prevedevano fra gli sbocchi professionali anche i servizi per la prima infanzia, poiché quando è stato emanato il decreto, essi erano già stati approvati dalle università o erano in via di approvazione. Ne consegue che le università non hanno avuto modo e tempo di adeguare la propria offerta formativa, sia per le tempistiche ridotte sia perché il Ministero interrogato non ha ancora definito i requisiti che il nuovo indirizzo universitario dovrà avere,

impegna il Governo:

   ad indicare nel minor tempo possibile i requisiti minimi del corso di Scienze dell'educazione con indirizzo specifico per educatori nei servizi educativi per la prima infanzia;
   a modificare la disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017, escludendo dal suo ambito di applicazione gli studenti immatricolati negli anni precedenti all'anno accademico 2019-2020.
9/924-A/19Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante emerga da numerose analisi statistiche declinate per genere che le donne nel nostro Paese sono mediamente più istruite degli uomini, si registrano grandi differenziali, a loro sfavore, nei tassi di occupazione. Gli stessi dati rilevano inoltre che uno dei fattori di questo risultato risiede nella bassa condivisione tra i componenti della famiglia della gestione dei carichi di cura familiari e dei carichi di lavoro;
    come risulta dal database di Eurostat, l'occupazione femminile nel nostro Paese calcolata nella fascia d'età 15-64 anni è ferma al 48,1 per cento, rendendoci fanalino di coda nell'eurozona a 28 Stati ove si attesta, invece, nel medesimo periodo, al 61,4 per cento, con un divario di 13,2 punti rispetto alla media, seguita soltanto dalla Grecia;
    il suddetto dato cela, inoltre, ampie differenze territoriali e generazionali. Infatti i primi risultati di uno studio Svimez sulla condizione delle donne nel Sud restituiscono un primato ancor più drammatico e dimostrano che il lavoro per queste ultime resta ancora un miraggio. Secondo lo studio, infatti, tutte le regioni meridionali sono collocate in posizioni gravemente svantaggiate rispetto alle altre europee, con Puglia, Calabria, Campania e Sicilia nelle ultime quattro posizioni, con valori del tasso di occupazione femminile che sfiorano il 29 per cento, di circa 35 punti inferiori alla media europea e sensibilmente distanti da quelli del Centro-Nord;
    a questi dati si aggiunge il fatto che la distribuzione del carico di lavoro domestico e di cura all'interno della famiglia ricade soprattutto sulle spalle delle donne;
    dal suddetto scenario discende che per le donne che partecipano al mondo del lavoro si profilano carriere più discontinue c retribuzioni più basse riconducibili alle minori possibilità di accesso ai ruoli apicali, una maggiore offerta di lavori part-time e carriere discontinue, tutti fattori determinanti, assieme ad una diversa struttura per età, dei differenziali di genere nei redditi percepiti;
    il lavoro costituisce un antidoto efficace anche contro la violenza, perché consente alla donna di allontanarsi da un contesto violento e di essere più rispettata dalla comunità civile;
    occorre pertanto avviare un profondo percorso di ripensamento delle politiche e delle azioni a favore dell'occupazione femminile, anche quale fattore capace di stimolare la crescita economica, atto a rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena valorizzazione della risorsa femminile sul lavoro;

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte:
    1) ad incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita;
    2) a contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e nei trattamenti retributivi;
    3) a salvaguardare la dignità e l'incolumità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico;
    4) a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere;
    5) a sostenere in ambito lavorativo la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia.
9/924-A/20Boldrini, Fornaro, Epifani, Pastorino, Bersani, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo, Gribaudo, Rotta, Morani, La Marca, Annibali, Madia, Moretto, Mura, Ascani, Berlinghieri, Bonomo, Boschi, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Carla Cantone, Cardinale, Carnevali, Cenni, Ciampi, De Micheli, Di Giorgi, Fregolent, Gadda, Incerti, Nardi, Noja, Paita, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Schirò, Serracchiani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadano dal beneficio qualora l'attività economica interessata, o una sua parte, venga successivamente delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata;
    il medesimo articolo prevede che in caso di decadenza dal beneficio, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma di importo da 2 a 4 volte quello dell'aiuto fruito;
    nel prevedere l'esclusione della sanzione in tutti i casi di delocalizzazione verso paesi appartenenti all'Unione Europea, l'articolo 5 del provvedimento fa salvi in ogni caso i vincoli derivanti da accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, in primis l'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) che si basa sul principio della non discriminazione tra gli stati membri da cui discende l'impegno a migliorare le condizioni di accesso ai mercati, tramite la riduzione delle barriere artificiali che ostacolano i flussi commerciali e di promuovere la concorrenza leale, attraverso l'elaborazione e l'applicazione rigorosa delle normative in materia di commercio internazionale, volte ad evitare forme di concorrenza sleale quali il dumping od i sussidi alle esportazioni;
    la suddetta esclusione fa perno sul principio di «libertà di stabilimento» di cui agli articoli 49-55 del TFUE, ma non viene contemperata in questo caso con il richiamato principio di coesione territoriale;
    la scelta di delocalizzare talune volte non è affatto correlata a problemi di produttività, di efficienza, o redditività economica, sottendendo il mancato rispetto degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriali e degli obiettivi strategici della piena occupazione;
    andrebbero, pertanto, non sostenute finanziariamente, quanto piuttosto perseguitate tutte le pratiche che non concorrono alla realizzazione dei suddetti obiettivi, ossia le delocalizzazioni immotivate sotto il profilo della redditività o che comportano «drammi sociali» riconducibili a notevoli perdite occupazionali,

impegna il Governo

ad estendere le misure di contrasto e di decadenza dal beneficio degli aiuti di Stato di cui all'articolo 5 del provvedimento anche a tutti i casi di delocalizzazioni verso Stati esteri appartenenti all'Unione europea.
9/924-A/21Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (A.C. 924) sono presenti all'articolo 8 «Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute»;
    l'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, contiene disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 (cosiddetto «spesometro») con l'obiettivo di semplificare la modalità di assolvimento della comunicazione telematica;
    appare quindi opportuno, per ridurre ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti in un'ottica di risparmio per gli stessi e promuovere una effettiva semplificazione amministrativa per gli utenti, prevedere che la comunicazione di dati e fatture avvenga con periodicità annuale;
    tale esigenza appare evidente soprattutto in considerazione della prossima ed imminente abolizione di tale strumento per effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di certificare con fattura elettronica le cessioni di beni e servizi effettuate dai soggetti passivi Iva introdotto dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che consentirà all'Amministrazione Finanziaria di monitorare i flussi delle cessioni tra le imprese, pertanto, in un'ottica di semplificazione amministrativa, si ritiene utile sostituire la doppia comunicazione semestrale con una sola comunicazione annuale che comporterà un maggior risparmio per il contribuente e un minor carico burocratico per i professionisti,

impegna il Governo

ad introdurre nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, la possibilità di trasmettere telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 con cadenza annuale.
9/924-A/22Cenni.


   La Camera,

impegna il Governo

ad introdurre nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, la possibilità di trasmettere telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 con cadenza annuale.
9/924-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge all'esame reca alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo;
    i gruppi parlamentari si configurano non come organi dell'istituzione parlamentare, ma come associazioni non riconosciute, e quindi come soggetti privati che hanno per la loro stessa natura una durata limitata, la quale non può eccedere la durata della Legislatura nella quale sono costituiti;
    i rapporti dei gruppi parlamentari con i loro dipendenti, stante la connotazione politico-ideologica della loro attività, sono caratterizzati dall’intuitus personae, sono pertanto rapporti prettamente fiduciari;
    le medesime considerazioni valgono per i gruppi consigliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento ai rapporti con i loro dipendenti;
    stante particolarità di tali rapporti, difficilmente inquadrabili negli schemi contrattuali previsti, sarebbe necessaria l'introduzione di una disciplina coerente con loro natura, che garantisca allo stesso modo i lavoratori e i gruppi parlamentari, quali datori di lavoro,

impegna il Governo

a introdurre con il primo provvedimento utile, disposizioni che prevedano la possibilità per i gruppi parlamentari e i gruppi consigliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con i loro dipendenti, che abbiano una durata pari a quella della Legislatura, anche in deroga ai limiti quantitativi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
9/924-A/23Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30 per cento del numero degli apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario;
    tale riduzione è attuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    considerato peraltro che alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000 e che tali nulla osta non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017;
    considerato altresì che alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nullaosta di esercizio non può essere superiore a 265.000;
    ritenuto che ciascun concessionario della rete telematica entro il 31 dicembre 2017 procede alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta attivi ad esso riferibili alla data del 31 dicembre 2016; ritenuto inoltre che entro il 30 aprile 2018 i concessionari procedono alla riduzione proporzionalmente al numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016, fino a raggiungere il numero di 265.000;
    considerato che L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta di esercizio eccedenti, qualora alla data del 31 dicembre 2017 e alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo degli stessi risulti superiore a quello indicato;
    considerato inoltre che la revoca d'ufficio dei nulla osta di esercizio avviene secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale e sulla base della redditività degli apparecchi;
    ritenuto che al termine delle operazioni di riduzione il 19 giugno 2018 per molti gestori non è avvenuta in modo proporzionale ma spesso arbitrario da parte di alcuni concessionari che hanno unilateralmente disdetto centinaia di contratti con dei gestori proprietari degli apparecchi, facendoli così praticamente chiudere l'attività. Tale modus operandi è servito ai concessionari per poter essi medesimi appropriarsi del titolo autorizzativo ovvero il nulla osta di messa in esercizio (e nel caso di alcuni di essi essendo anche gestori diretti – oltre che concessionari – Lottomatica, Sisal) tale riduzione non è stata effettuata in modo equo su tutta la filiera, si dovrebbe considerare lo squilibrio dei rapporti tra i concessionari e i gestori, perché il potere di influenza dei primi è di gran lunga superiore a quello di questi ultimi e tutte le riduzioni dei punti di gioco attuate negli anni passati, ma soprattutto con la riduzione attuata entro il 30 aprile 2018, hanno finito per obbligare i gestori a chiudere, permettendo ai concessionari di allargare la loro influenza,

impegna il Governo

a garantire, per il tramite dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la possibilità da parte dei gestori proprietari degli apparecchi AWP ai quali sia stato disdetto il contratto unilateralmente (ovvero siano stati modificati unilateralmente termini contrattuali) in modo di dare ai medesimi un tempo congruo, 90 giorni, perché gli stessi gestori possano migrare ad altro concessionario mantenendo, per tale periodo temporale, i titoli autorizzativi ovvero i nulla osta di messa in esercizio, solo dopo tale periodo i nulla osta saranno restituiti dal gestore proprietario di apparecchi al concessionario in intestazione (o titolare) per le corrette operazioni di cessazione efficacia.
9/924-A/24Tabacci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 87 del 2018, come si legge nelle premesse, trae la sua motivazione nella necessità in primo luogo, come evidenziato nel titolo I, articoli da 1 a 4 del provvedimento, di contrastare il fenomeno della crescente precarizzazione in ambito lavorativo;
   esiste un profondo divario di trattamento tra professioni ordinistiche – con riferimento all'ingresso e alla stabilità nel mercato del lavoro, all'andamento dei redditi, all'entità della contribuzione e alla dimensione delle prestazioni a tutela di situazioni, anche correlate al ciclo economico, di significativa riduzione del reddito professionale per ragioni indipendenti dalla volontà dei professionisti – e lavoro dipendente;
   l'insieme delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dagli enti previdenziali di diritto privato, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, pur assicurando, con i contributi degli iscritti ed i rendimenti del patrimonio, oltre alle prestazioni obbligatorie anche interventi di promozione e sostegno all'attività professionale e al reddito dei professionisti, necessitano di essere integrate con ulteriori misure volte a contrastare un fenomeno di crescente instabilità e precarizzazione che interessa anche tali attività professionali, in una prospettiva di crescita occupazionale, assistenza strategica e di welfare integrato tali, conseguentemente, da contribuire al rilancio dell'economia e alla stabilizzazione del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento legislativo utile, specifiche disposizioni in favore delle professioni ordinistiche, anche attraverso il coinvolgimento degli enti gestori di diritto privato, in modo tale da poter garantire il riconoscimento di ulteriori prestazioni di natura socio-assistenziale, di welfare, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, al fine di favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, istituendo anche appositi organismi di monitoraggio per valutare l'efficacia delle misure, e controllare le dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché l'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni.
9/924-A/25Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 2018, n. 87 in esame, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», interviene modificando gli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato;
    l'articolo 2 del medesimo provvedimento interviene in materia di contratti di somministrazione a tempo determinato, disponendo che agli stessi si applichino determinate disposizioni relative alla disciplina del contratto a termine;
    in particolare, il richiamato articolo modifica l'articolo 34, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo l'applicazione delle norme contenute nel Capo III (ad eccezione degli articoli 21, comma 2, 23 e 24), dispone l'assoggettamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore alla disciplina in materia di lavoro a tempo determinato del richiamato decreto legislativo;
    con il suddetto intervento dunque si applica ai rapporti in somministrazione anche quanto previsto dagli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 21 (ad eccezione del comma 2) del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dall'articolo 1 del provvedimento in esame;
    all'articolo 3, comma 2 si prevede altresì che il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, applicato ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
    con le disposizioni adottate e successivamente modificate nell'esame in Commissioni riunite VI e XI il punto di caduta della commistione della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di quella dei rapporti in somministrazione di lavoro rischia concretamente di tradursi in un turnover dei contratti a termine ogni 12 mesi, con il ricorso, soprattutto delle aziende meno strutturate alle agenzie di somministrazione, con un aggravio nei costi di gestione del personale e una precarizzazione effettiva ulteriore;
    tutto ciò premesso in considerazione dei tempi ristretti entro cui le imprese dovranno adeguarsi in vista della data del 31 ottobre 2018 di cui all'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame, così come modificata in corso di esame nelle Commissioni riunite,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui in premessa a decorrere dal nuovo anno al fine di offrire ai datori di lavoro e alle società di somministrazione un adeguato periodo transitorio;
   a prevedere, al fine di riequilibrare il disposto normativo, misure volte a rendere strutturalmente meno costoso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di provvedere effettivamente al contrasto al precariato e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.
9/924-A/26Polverini.


   La Camera,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui in premessa a decorrere dal nuovo anno al fine di offrire ai datori di lavoro e alle società di somministrazione un adeguato periodo transitorio;
   a prevedere, al fine di riequilibrare il disposto normativo, misure volte a rendere strutturalmente meno costoso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di provvedere effettivamente al contrasto al precariato e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.
9/924-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta).  Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca una serie di disposizioni a tutela del lavoro e delle imprese, introducendo misure di contrasto al fenomeno di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;
    i vincoli imposti al sistema produttivo italiano dall'Unione europea hanno prodotto un irrigidimento del sistema regolatorio, determinato, per alcuni comparti, in nome dell'armonizzazione, una perdita di competitività ed una conseguente instabilità dell'occupazione;
    l'impatto che la direttiva 2006/123/CE ha avuto su alcuni settori strategici per il Paese, come il commercio su aree pubbliche ed il demanio marittimo, è stato dirompente segnando per essi una grave perdita di competitività;
    l'erroneo intendimento di considerare i settori in questione come «servizi» ha fatto sì che l'Unione europea assoggettasse il rilascio delle concessioni ad una procedura di selezione pubblica;
    lo stesso Commissario europeo Fritz Bolkestein, che ha dato il nome alla direttiva, ha sostenuto con fermezza, in diverse occasioni pubbliche, la natura di «bene» delle concessioni demaniali, confermandone l'esclusione dall'applicazione della normativa servizi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte al superamento degli effetti pregiudizievoli nazionali generati dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE.
9/924-A/27Andreuzza, Saltamartini, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
   premesso che:
    l'articolo 5, introduce misure di contrasto al fenomeno della delocalizzazione da parte di imprese beneficiarie di aiuti di Stato, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014;
    il fenomeno della delocalizzazione ha raggiunto un livello allarmante con gravi conseguenze per il Paese in termini di perdita di posti di lavoro e impoverimento economico;
    sarebbe tuttavia opportuno introdurre una distinzione tra i processi di delocalizzazione e quelli di internazionalizzazione, ovvero di espansione al di fuori del proprio mercato nazionale di un'impresa che pur percependo per tale scopo un contributo pubblico mantiene inalterati i propri livelli occupazionali e quelli delle imprese da essa controllate sul territorio nazionale e europeo,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni atti finalizzati alla distinzione dei fenomeni di delocalizzazione dai casi di internazionalizzazione evitando, in questo modo, il rischio di esiti applicativi della norma in premessa difformi dal suo scopo.
9/924-A/28Colla, Molinari, Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
   valutate le norme recate dall'articolo 5 del provvedimento e tese a contrastare i fenomeni di delocalizzazione «selvaggia»;
   ritenuto tuttavia che la norma non chiarisce in maniera inequivocabile l'impatto sui casi di delocalizzazione rispetto a quelli di internazionalizzazione;
   considerato, altresì, che l'articolo 7 del provvedimento prevede il recupero del beneficio dell'iperammortamento nelle ipotesi in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano delocalizzati all'estero;
   preso atto che per «delocalizzazione» la stessa disposizione normativa intende, non solo la cessione a titolo oneroso dei beni a soggetti terzi residenti all'estero, ma anche la loro destinazione a strutture produttive estere appartenenti alla stessa impresa che li ha acquistati fruendo del beneficio fiscale;
   tale circostanza penalizza fortemente le imprese italiane che operano con strutture produttive situate all'estero, quali i cantieri edili, per le quali l'utilizzo dei beni all'estero è dettato unicamente da esigenze produttive ed all'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa, senza alcun obiettivo di indebita fruizione dell'agevolazione fiscale o, comunque, di smobilizzo definitivo dei beni agevolati attraverso la loro cessione a soggetti terzi, estranei al processo produttivo;
   sarebbe pertanto opportuno, al fine di non penalizzare le imprese italiane che operano mediante strutture estere, quali le imprese edili che ottengono commesse e aprono cantieri all'estero, producendo comunque ricchezza e occupazione in Italia, di escluderle dalla decadenza del beneficio se utilizzano i beni acquistati temporaneamente anche all'estero, come ad esempio gru, macchine operatrici, strumenti di misurazione, strumentazione tecnica mobile, tecnologicamente avanzati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire, con atti di propria competenza, che le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento non trovano applicazione per i casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e che, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato.
9/924-A/29Lucchini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede la conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
    considerando l'emendamento A.C. 924 proposto in sede di Commissione referente ha lo scopo di far ripartire il mercato italiano dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e ripristinare le entrate erariali derivanti dal relativo gettito d'IVA;
    tenendo conto, inoltre, che l'emendamento in questione aggiunge all'articolo 21, comma 11 del decreto legislativo

n. 6 del 2016 dopo le parole «a distanza», la parola «transfrontaliera», rendendo quindi nuovamente possibile la vendita online di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina sul territorio italiano,

impegna il Governo

ad implementare, rafforzare e migliorare i meccanismi di vigilanza e controllo – anche attraverso l'operato delle Agenzie competenti in tale materia – atti a tutelare gli standard qualitativi dei prodotti in questione, a salvaguardia della salute dei cittadini che scelgono di passare dal tabacco tradizionale ai prodotti senza combustione.
9/924-A/30Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
    valutate, nell'ambito delle finalità che il provvedimento intende perseguire, ovvero la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, le norme recate dal Capo III del provvedimento, relativamente alle misure per contrastare il disturbo da gioco d'azzardo e prevenire la ludopatia;
    considerata più che favorevolmente la modifica apportata al testo con l'introduzione dell'articolo 9-bis, concernente l'obbligo dell'uso della tessera sanitaria per accedere a slot e videolotterie, al fine di impedirne il gioco ai minori;
    ritenuto altrettanto importante per contrastare la dipendenza dal gioco con apparecchi di intrattenimento prevedere forme di controllo sull'utilizzo del denaro contante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nelle more di attuazione del provvedimento, al fine di porre uno stop all'uso del contante, che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n.773/1931, sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della carta di credito, oltre che della tessera sanitaria.
9/924-A/31Maggioni, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure volle alla lolla al precariato, a contrastare la delocalizzazione selvaggia e a migliorare la semplificazione fiscale delle imprese;
    sono interventi che tutelano i lavoratori e le piccole, medie imprese. A tal fine sarebbe stato opportuno anche intervenire su l'erogazione del bonus elettrico e gas. Infatti ai fini del riconoscimento e dell'erogazione dei bonus, attualmente il cliente deve presentare domanda al proprio comune, distintamente per bonus elettrico e bonus gas, allegando l'attestazione ISEE;
    il comune, per il tramite del Sistema di gestione delle agevolazioni tariffarie (SGAte), verifica i requisiti e trasmette gli esiti ai distributori competenti che provvedono alle procedure per l'erogazione dello sconto in bolletta. I soggetti aventi diritto devono inoltre attivarsi annualmente per assicurarsi la continuità dello sconto in bolletta. Procedura analoga è prevista per il riconoscimento del bonus elettrico per gli utenti in condizioni di grave disagio fisico, previa presentazione al comune di idonea certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale circa l'impiego di apparecchiature elettromedicali indispensabili per l'esistenza in vita;
    la legge annuale sulla concorrenza ha stabilito che con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provveda alla disciplina del bonus elettrico e del bonus gas, prevedendo una rimodulazione dei benefici in funzione dell'ISEE e individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale;
    l'attuazione della misura, come peraltro risultante dagli esiti dell'indagine conoscitiva dell'Autorità in materia (Delibera 27 febbraio 2014 72/2014/E/com) e dal recente rapporto di monitoraggio dell'Autorità del 21 giugno 2018, ha evidenziato come sempre meno clienti in possesso dei requisiti usufruisce dei bonus, con un'incidenza dei beneficiari effettivi rispetto ai potenziali che non ha superato mediamente il 40 per cento (nel 2017 il 31 per cento degli aventi diritto per il bonus elettrico e il 36 per cento per il bonus gas);
    non sembra aver avuto particolare impatto neppure l'introduzione del diritto automatico al bonus per i beneficiari di Carta Acquisti;
    per le motivazioni suddette si ritiene necessario promuovere una radicale semplificazione delle procedure attraverso l'erogazione automatica dei benefici a favore di lutti gli aventi diritto che prescinda dalla specifica richiesta del cliente interessato in possesso dei requisiti dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) previsti; il presupposto tecnico per l'erogazione automatica a favore di tutti i potenziali beneficiari è l'interoperabilità tra la banca dati ISEE presso INPS e il sistema di gestione dei bonus,

impegna il Governo

ad adottare un'idonea iniziativa normativa al fine di introdurre una procedura semplificata ed automatica per il riconoscimento del bonus elettrico e gas e della tariffa sociale del servizio idrico integrato a favore dei soggetti in condizioni di disagio economico.
9/924-A/32Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
    valutate le finalità che il provvedimento intende perseguire;
    ritenuto che bisogna salvaguardare e tutelare non solo la dignità del lavoratore ma anche quella del pensionando;
    ricordato, infatti, la vigente discriminazione operata dall'Inps sul part-time ai fini pensionistici, a seconda che sia a carattere orizzontale, ovvero verticale; nel dettaglio l'istituto opera un distinguo tra le varie tipologie di part-time, evidenziando che nel part-time di tipo orizzontale il dipendente – sia pure in modo parziale – presta attività lavorativa tutti i giorni, mentre nel part-time verticale l'assenza dal servizio investe l'intera giornata lavorativa, con la conseguenza che per l'istituto mentre i periodi di part-time orizzontale costituiscono «prestazione effettiva di lavoro», i periodi di part-time verticale, invece, poiché danno luogo ad assenze che investono l'intera giornata, si configurano come «mancata prestazione effettiva di lavoro» e quindi soggetti a decurtazione percentuale;
    rilevato, altresì, che sulla questione è intervenuta anche la Corte di giustizia europea nella sentenza del 21 gennaio 2010, ritenendo il criterio di determinazione dell'anzianità contributiva nel part-time verticale adottato dall'Inps fonte di discriminazione;
    evidenziato, dunque, che tale interpretazione dell'istituto previdenziale colpisce la dignità del lavoratore con contratto part-time, in specie le lavoratrici, che più necessitano di conciliare tempi di vita e di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, in sede di legge di bilancio, sulla questione esposta in premessa nell'intento di superare l'interpretazione dell'istituto previdenziale e porre fine ad una evidente iniquità in termini di trattamento pensionistico tra i soggetti utilizzati nell'una o nell'altra tipologia di part-time a parità oraria di prestazione d'opera settimanale e versamenti contributivi da parte dell'azienda.
9/924-A/33Eva Lorenzoni, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio 2018 ha disposto, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (e-fattura) nelle operazioni tra privati, modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 127 del 2015 e prevedendo, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro);
    sulle fatture elettroniche si applica un'imposta di bollo virtuale da assolvere ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2014 in via telematica, in un'unica soluzione, utilizzando il modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
    la trasmissione delle dichiarazioni dell'imposta di bollo virtuale in via telematica (è esclusa ogni altra modalità di trasmissione) e la possibilità di versamento del tributo mediante F24 è regolata dal citato decreto ministeriale e, da ultimo, dal provvedimento 29 dicembre 2017, n. 306346 dell'Agenzia delle Entrate che detta istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica;
   considerato che:
    la SOGEI ha definito la fatturazione elettronica un importante strumento di innovazione nei processi della pubblica Amministrazione che incrementa l'efficienza della gestione amministrativa riducendo i tempi di lavorazione delle fatture e i relativi costi;
    il versamento di tale tributo mediante F24 è articolato e complesso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, quale modalità di pagamento dell'imposta di bollo virtuale, il versamento tramite carte prepagate ricaricabili (dette anche nominative) tramite conto corrente o presso ricevitorie autorizzate.
9/924-A/34Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto- legge n. 87 del 2018 recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»;
    valutate le disposizioni recate dagli articoli da 1 a 3, concernenti interventi in materia di contratti a termine, di contratti di somministrazione a tempo determinato, nonché in materia di licenziamento illegittimo;
    tenuto conto delle finalità che il provvedimento intende perseguire, ovvero la tutela e la salvaguardia della dignità del lavoratore e dell'impresa, attraverso interventi che facilitino il ricorso a contratti di lavoro più corretti rispetto al reale utilizzo del lavoratore, pur comunque considerando le esigenze del datore di lavoro;
    considerato, pertanto, che una legislazione troppo sanzionatoria nei riguardi del datore di lavoro, specie se in buona fede, gravato da adempimenti burocratici ed oggettivamente impossibilitato a rispettare le scadenze di legge, non facilita l'offerta di occupazione;
    ricordato a tal proposito la norma vigente in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali comporta la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui, mentre per importi inferiori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, fermo restando la non punibilità – né assoggettabilità alla sanzione amministrativa – del datore di lavoro qualora provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento;
    ritenuta l'attuale norma sanzionatoria assolutamente sproporzionata rispetto al contesto generale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con provvedimenti di propria competenza, per rivedere la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, prevedendo una soglia più elevata di omesso versamento contributivo ai fini della applicazione della sanzione penale ovvero, in alternativa, l'estinzione del procedimento penale qualora entro la prima udienza di comparizione delle parti il datore di lavoro abbia provveduto al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali comprensivi di una sanzione aggiuntiva pari al 25 per cento dell'importo pagato tardivamente.
9/924-A/35Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   in sede di approvazione dell'A.C. 924 recante conversione in legge del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
   premesso che:
    il CAPO VI del provvedimento in esame reca norme in materia di semplificazione fiscale, nel complessivo fine di miglioramento del rapporto fisco/contribuente;
    in particolare, l'articolo 10 e 11, recano, rispettivamente, norme in materia di redditometro e disposizioni in materia di rinvio dei dati delle fatture emesse;
    tra le misure indirizzate al medesimo fine di tax compliance si deve tener conto anche dello strumento della digitalizzazione dell'economia che potrebbe rendere disponibili nuovi standard di trasparenza e di dialogo tra fisco e contribuente, legati, ancora in larga parte, a norme pensate e scritte negli anni ’70;
    si tratta di realizzare due categorie di effetti: da un lato, introdurre un nuovo standard opzionale di dialogo tra fisco e contribuenti basato sulla «trasparenza digitale», dall'altro, di dare una spinta alla digitalizzazione delle strutture amministrative delle imprese e, di riflesso, di capacità di analisi dell'Amministrazione finanziaria;
    ai contribuenti che accedono a tale regime si potrebbe applicare la possibilità che il controllo sia effettuato a distanza, interferendo il meno possibile con le ordinarie attività, e si potrebbe applicare il riconoscimento di effetti premiali in termini di periodi d'imposta rettificabili e, sotto stringenti ipotesi, di trattamento sanzionatorio;
    al fine di introdurre forme di relazioni rafforzate tra fisco e contribuenti, ispirate ai princìpi declinati nelle iniziative dell'OCSE volte a promuovere la trasparenza (da parte dei contribuenti) in cambio della certezza (da parte dell'autorità fiscale), si rende dunque opportuno introdurre un regime opzionale di «trasparenza digitale», accedendo al quale, in cambio di informazioni, dati e notizie, messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, per il tramite di piattaforme digitali, da parte dei contribuenti, vengono riconosciuti a questi ultimi benefici quanto all'esposizione all'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria (con la previsione di controlli ordinariamente eseguiti a distanza, riduzione dei termini di accertamento e mitigazione delle sanzioni amministrative tributarie), oltre che una semplificazione degli adempimenti, modalità abbreviate di risposta dell'Agenzia delle entrate negli interpelli e rimborsi IVA più celeri;
    in particolare si potrebbe prevedere che i contribuenti possano vedersi riconosciuti degli importanti vantaggi, se collaborano a rendere «trasparente» la propria posizione, agevolando i controlli e promuovendo un nuovo rapporto fisco-contribuente, sia in termini di digitalizzazione che di trasparenza e buona fede;
    i contribuenti infatti – effettuando un'opzione – potrebbero accedere al cosiddetto regime di trasparenza digitale che prevedrebbe la condivisione con l'Agenzia delle entrate, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, di tutti i documenti (e relativi dati) obbligatori e utili ai fini dei controlli e quindi: libri, scritture contabili e documenti previsti dagli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prospetti di raccordo tra i dati contabili e le dichiarazioni fiscali, documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche attraverso l'implementazione degli Standard Audit File for Tax elaborati a livello internazionale, modalità tecniche alternative di tenuta dei dati e delle informazioni contenuti nei libri scritture e documenti esplicitati in premessa, con condivisione mediante piattaforme digitali.
9/924-A/36Covolo, Gusmeroli, Cavandoli, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.


   La Camera,
   in sede di approvazione dell'A.C. 924 recante conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
   premesso che:
    il CAPO I del provvedimento in esame reca misure per il contrasto al precariato, prevedendo norme riguardanti diversi comparti lavorativi, dal settore turistico-ricettivo al personale delle scuole;
    per quanto riguarda il personale del comparto sanitario, la normativa attualmente vigente prevede un percorso graduale di riduzione del costo del personale in sanità da attuarsi nel periodo 2015/2020, anno entro il quale la spesa complessiva dovrà attestarsi alla spesa dell'anno 2004 diminuita dell'1,4 per cento. Dall'anno 2004 si sono susseguite diverse norme che hanno imposto al SSR un impatto sulla spesa del personale, da ultima la legge n. 161 del 2014, che ha previsto la necessità di rivedere gli assetti riorganizzativi al fine di rendere possibili il rispetto della normativa inerente l'orario di lavoro;
    il Patto della Salute già prevede all'articolo 22, comma 5, di «effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004 – 1,4 per cento», che, ovviamente, se non reso più aderente ed attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini non comparabile con l'anno 2004, rischia di far retrocedere di 16 anni un importante fattore chiave per lo sviluppo e la crescita del servizio sanitario nazionale quale quello delle risorse umane;
    si rende necessario dunque contestualizzare la legge in materia di spesa del personale, nelle more dell'attuazione dell'articolo 22, per le regioni che, con apposita legge regionale, si sono fatte promotrici nell'ultimo triennio di processi di riorganizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari;
    ugualmente, sarebbe opportuno, per queste ultime regioni che sono in grado di certificare bilanci in equilibrio unitamente al rispetto degli adempimenti LEA e dei tempi di pagamento, introdurre, quale obbligo in alternativa all'adempimento di graduale riduzione della spesa del personale per un importo pari a quello della spesa dell'anno 2004, decurtata dell'1,4 per cento quello del rispetto del tetto massimo determinato dalla spesa media del personale del SSN relativo al triennio di osservazione 2015-2017, oltre ovviamente al rispetto dell'equilibrio ovvero un'oscillazione massima non superiore allo 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire;
    tale indicatore rappresenta un utile strumento per prevenire eventuali squilibri di bilancio atteso che nel triennio considerato la regione deve comunque assicurare l'equilibrio di bilancio;
    si evidenzia, infine, che la determinazione dei fabbisogni standard, come previsti, dall'articolo 22 del Patto della Salute, ben potranno essere presi a riferimento ed eventualmente sostituire gli obblighi sovracitati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di esaminare le questioni relative alle regioni a statuto ordinario, nonché la questione esposta in premessa riguardante il personale in sanità, al fine di prevedere, nelle more dell'attuazione dell'articolo 22 del Patto della Salute, per le regioni che, con apposita legge regionale, si sono fatte promotrici nell'ultimo triennio di processi di riorganizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari, un obbligo alternativo di riduzione, con un'oscillazione massima non superiore allo 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire.
9/924-A/37Locatelli, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
   valutate nel dettaglio le disposizioni di cui all'articolo 9 del provvedimento in materia di divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse;
   ritenuto tuttavia necessario evitare che il divieto generalizzato di qualsiasi forma di pubblicità, diretta e indiretta del gioco, riguardi anche quell'attività pubblicitaria che, eventualmente, i concessionari sono tenuti ad effettuare per espresso obbligo confessorio;
   ricordato, infatti, che la pubblicità e la promozione del singolo gioco è spesso un'attività obbligatoria espressamente indicata nelle relative convenzioni sottoscritte dai concessionari;
   considerato pertanto opportuno prevedere una disciplina specifica relativa all'attività di promozione e informazione eventualmente svolta nei punti vendita fisici autorizzati, almeno all'interno del proprio locale, condicio sine qua non per proseguire la propria attività di raccolta del gioco per conto dello Stato,

impegna il Governo

ad esplicitare le modalità di pubblicità consentite all'interno dei punti vendita autorizzati.
9/924-A/38. (Nuova formulazione) Molinari, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante misure urgenti a favore della dignità dei lavoratori e delle imprese,
   premesso che:
    il decreto in oggetto introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali ed artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet;
    in merito all'inosservanza di tali disposizioni viene introdotta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per violazione, a 50.000 euro;
    ai fini di una maggiore incisività, si ritiene opportuno vietare l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, denominato TULPS, nelle cosiddette «aree sensibili», come ad esempio stabilimenti balneari e circoli privati a scopo sociale, bar, ristoranti ed esercizi siti vicino a scuole, palestre e strutture similari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di propria competenza, a rivedere la normativa in materia d'installazione di apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, con particolare riguardo all'opportunità di introdurre il divieto d'installazione nelle cosiddette «aree sensibili».
9/924-A/39Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107», all'articolo 23, recita: «In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione»;
    gli esami annuali obbligatori producono un effetto discriminante per gli alunni in istruzione parentale, richiedendo, altresì, uno sforzo organizzativo rilevante per l'organizzazione di commissioni d'esame e procedimenti annessi, necessari per la valutazione anche di un solo alunno;
    la succitata discriminazione riguarda, in primo luogo, le famiglie che scelgono l'istruzione parentale rispetto a coloro che iscrivono i propri figli presso una scuola pubblica. In quest'ultimo caso gli studenti in obbligo sono tenuti a sottoporsi unicamente all'esame di Stato di terza media, diversamente da quanto previsto nel caso di istruzione parentale, in cui è previsto, oltre alla comunicazione al dirigente scolastico, il sostenimento di un esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva ogni anno. Tale effetto discriminante produce i propri effetti anche tra famiglie in istruzione parentale e scuole private non paritarie;
    il decreto legislativo n. 62 del 2017 vincola le famiglie ad un modello di insegnamento di tipo scolastico, diversamente da quanto previsto dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui, all'articolo 14, si riconosce il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei propri figli, nel rispetto delle convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche;
    l'ordinamento prevede un esame volto ad accertare le capacità tecniche dei genitori che esercitano l'istruzione parentale. La norma, infatti, dispone che «I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all'istruzione di minori soggetti all'obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola viciniore un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della “capacità tecnica o economica” per provvedervi. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza.»;
    un'ulteriore disparità di trattamento si palesa tra studenti in istruzione parentale e coloro che frequentano scuole private non parificate. In quest'ultimo caso, i frequentanti delle suddette scuole sono esentati dall'esame annuale, in quanto sono «tenuti a sostenere l'esame solo al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria»;
    vi sono delle contraddizioni pedagogiche e didattiche tra il previsto obbligo di esame annuale e le Indicazioni Nazionali, le quali invitano a contestualizzare e personalizzare i contenuti ed i tempi di insegnamento, nel rispetto dell'autonomia didattica e con lo scopo di assecondare le esigenze dei discenti;
    secondo le Indicazioni Nazionali, la predisposizione del curricolo avviene in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore per il cosiddetto «profilo studente» ovvero per il quadro complessivo di competenze che l'alunno dovrebbe raggiungere al completamento del primo ciclo di istruzione. All'interno delle Indicazioni è, infatti, previsto che «Ogni scuola predispone il curricolo all'interno del Piano dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.»;
    sulla base di quanto sopra esposto, la scansione dei contenuti per ogni anno scolastico ha carattere meramente indicativo, a fronte della necessità di rispettare la libertà del docente e le esigenze del discente, presenti a seconda dei casi specifici. I traguardi prestabiliti per favorire lo sviluppo delle competenze del discente, sono fissati «al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado» e viene riconosciuta all'ente educante «la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l'itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati». Si aggiunga che gli obiettivi di apprendimento «sono definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l'intero triennio della scuola dell'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado»;
    con riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento, si ritiene rilevante analizzare quanto indicato dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'interno delle «Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati nella Scuola Secondaria di primo grado» ed in particolare che «La terza consapevolezza riguarda, quindi, il significato e la funzione da attribuire alle tabelle degli obiettivi specifici di apprendimento. Esse hanno lo scopo di indicare con la maggior chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione (intesi qui nel senso di standard di prestazione del servizio) che le scuole pubbliche della Repubblica sono tenute in generale ad assicurare ai cittadini (...). Non hanno, perciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli, siano essi le singole istituzioni scolastiche o, a maggior ragione, i singoli allievi. È compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle unità di apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni studente che devono essere sviluppate al massimo grado possibile e, dall'altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali.»;
    sulla base di quanto sino ad ora osservato, è possibile affermare che l'esame annuale obbligatorio precluda la strutturazione di un percorso definito secondo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, con tempi lunghi, attento alle esigenze dei discenti e basato su una contestualizzazione delle strategie didattiche, tra cui la scansione temporale;
    l'esame di idoneità non permette un'adeguata valutazione delle competenze degli studenti in istruzione parentale. Le linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, definiscono queste ultime come «costrutto sintetico, nel quale confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza un carattere squisitamente personale». Inoltre, si afferma che, a fronte di un oggetto della valutazione complesso, il processo di valutazione non può esaurirsi in un momento circoscritto ed isolato, ma è necessario che avvenga a seguito di una sistematica osservazione degli alunni. È possibile constatare, a tal proposito, che gli alunni che frequentano la scuola statale sono soggetti ad una costante osservazione, attraverso cui è possibile registrare i progressi avuti durante l'anno scolastico e secondo cui è possibile attribuire una corretta valutazione delle competenze espresse;
    vi è, dunque, una discriminazione volta ad incidere negativamente sulla valutazione degli studenti in istruzione parentale, in quanto l'esame di idoneità non permette di tener conto di tutti gli apprendimenti nel loro complesso, compresi gli apprendimenti non formali ed informali, quale parte fondamentale del percorso di istruzione di uno studente,

impegna il Governo

a considerare l'abolizione dell'esame annuale obbligatorio, quale elemento che impedisce la strutturazione di un percorso articolato secondo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali.
9/924-A/40Latini.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
    valutate, nel dettaglio, le disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento, finalizzate a garantire la continuità didattica per l'anno scolastico 2018/2019;
    considerato che il riferimento alle scuole statali di cui al comma 1, anche con riguardo alla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma 1-quinquies lettere a) e b), esclude quelle realtà territoriali dove sussistono unicamente scuole pubbliche non statali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di applicare le norme di cui in premessa anche ai docenti in possesso dei requisiti minimi di servizio presso le scuole pubbliche non statali, laddove si configurino come uniche strutture sul territorio.
9/924-A/41Moschioni, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
    considerate le finalità del contributo addizionale dello 0,5 per cento di cui all'articolo 3 comma 2, del provvedimento, quale deterrente al rinnovo dei contratti a tempo determinato;
    ritenuto opportuno destinare tale maggiorazione ad una riduzione del costo del lavoro al fine di incentivare il ricorso alla stipula di contratti a tempo indeterminato e, di conseguenza, un'occupazione stabile,

impegna il Governo

a prevedere la costituzione di un Fondo ad hoc presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ove far confluire il maggior gettito derivante dal contributo addizionale di cui in premessa, nonché altri eventuali entrate da definire con provvedimenti di propria competenza, al fine di reperire risorse per interventi di riduzione strutturale del costo del lavoro.
9/924-A/42Caffaratto, Murelli, Bubisutti, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
   premesso che:
    come rilevato anche dal comitato per la legislazione in sede di parere, il decreto-legge contiene misure attinenti a diverse materie ma tutte «riconducibili alla finalità unitaria di tutelare soggetti caratterizzati da situazioni di fragilità lavorativa ed esistenziale»;
    in base alla legislazione vigente, rientrano nell'elenco dei lavori usuranti e mansioni particolarmente gravose, ai fini anche del diritto all'anticipo pensionistico, anche gli operai della pesca (operai non qualificati addetti alla pesca che svolgono compiti semplici e routinari, secondo la classificazione Istat 6.4.1) ed i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative (ovvero coloro che svolgono tutte le operazioni relative alle ricerche, l'abbattimento e la cattura di specie ittiche o comunque acquatiche, quali crostacei, molluschi, spugne, telline, destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale, nonché coloro che ricercano, abbattono e catturano in alto mare pesci, molluschi, crostacei, spugne ed altri prodotti acquatici destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale secondo la classificazione Istat 6.4.5.2 e 6.4.5.3);
    la predetta normativa, tuttavia, trova applicazione solo per i dipendenti ed i soci di cooperative, escludendo i titolari di ditte individuali o soci di snc, sas, srl e sapa,

impegna il Governo

a valutare, in occasione della prossima manovra di bilancio, la possibilità di ampliare per tutti gli operatori della pesca anche titolari di imprese ittiche in tutte le forme giuridiche possibili la normativa relativa ai lavori usuranti e mansioni faticose a tutti gli operatori della pesca.
9/924-A/43Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;
    in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;
    con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;
    nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;
    in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017):
    il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo

in collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro a definire linee d'azione volte a definire un codice etico di condotta a cui gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche.
9/924-A/44Pini, Carnevali, Campana, De Filippo, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;
    in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;
    con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;
    il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal machines gambling (Slot machines, videolottery) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);
    nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;
    in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);
    il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo

   a definire linee d'azione volte a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, realizzando periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico indirizzate specificamente alle famiglie;
   a predisporre materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
   a predisporre presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.
9/924-A/45Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Schirò, Siani, De Menech.


   La Camera,

impegna il Governo

   a definire linee d'azione volte a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, realizzando periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico indirizzate specificamente alle famiglie;
   a predisporre materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
   a predisporre presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.
9/924-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Schirò, Siani, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;
    in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;
    con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;
    il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal machines gambling (Slot machines, videolottery) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);
    nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;
    in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);
    il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo

in un'ottica di accentuazione dell'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico ad adottare misure volte a mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo, pertanto, la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica nonché la possibilità per le VLT di inserire banconote di valore superiore a 100 euro.
9/924-A/46Schirò, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Siani, De Menech.


   La Camera,

impegna il Governo

in un'ottica di accentuazione dell'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico ad adottare misure volte a mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo, pertanto, la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica nonché la possibilità per le VLT di inserire banconote di valore superiore a 100 euro.
9/924-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta). Schirò, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Siani, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;
    in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;
    con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita è ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;
    il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal machines gambling (Slot machines, videolottery) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute: obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);
    nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;
    in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);
    il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo

al fine di tutelare efficacemente i consumatori a predisporre tutte le misure volte all'apertura di un confronto con gli altri Stati europei per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità nel settore dei giochi.
9/924-A/47Siani, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;
    in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;
    con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;
    il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo: strategia d'uscita dal machines gambling (Slot machines, videolottery) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);
    nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;
    in particolare tra, le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo DPCM 12 gennaio 2017);
    il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo

   al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica e di contrastare illegalità a predisporre con proprio atto un innalzamento del sistema dei controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e attribuendo i relativi proventi ai comuni;
   a predisporre un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche;

ad introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo.
9/924-A/48De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;
    in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;
    con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;
    il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari: che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal machines gambling (Slot machines, Videolottery) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori e altro), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);
    nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;
    in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo DPCM 12 gennaio 2017);
    il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo

   A ridurre l'offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita attraverso:
    a. l'anticipo delle riduzione delle AWP a partire prioritariamente dagli esercizi che ne detengono un numero maggiore e che presentino inadeguate condizioni di agibilità;
   b. dimezzamento entro un congruo lasso di tempo dei punti vendita del gioco al pubblico;
   c. definendo un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco.
9/924-A/49Ubaldo Pagano, Campana, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori è delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;
    in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;
    con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento:
    il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio, sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali, divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal machines gambling (Slot machines, videolottery) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori e altro), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);
    nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;
    in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012; n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);
    il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo

a recepire con proprio atto, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela; della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 7 settembre 2017 relativa alle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, quale primo tassello di una strategia complessiva di riforma del settore.
9/924-A/50Carnevali, Campana, De Filippo, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Menech.


   La Camera,

impegna il Governo

a recepire con proprio atto, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela; della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 7 settembre 2017 relativa alle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, quale primo tassello di una strategia complessiva di riforma del settore.
9/924-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta).  Carnevali, Campana, De Filippo, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto in esame «Conversione in legge dei decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;
    in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare è comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;
    con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;
    il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni: trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo strategia d'uscita dal machines gambling (Slot machines, videolottery) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute: obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo: minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori; e altro), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);
    nella passata, legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;
    in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);
    il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo

   a predisporre con proprio atto nuovi interventi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali ad esempio:
   1. strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
   2. messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
   3. abbassamento degli importi minimi delle giocate;
   4. introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentono un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.
9/924-A/51Campana, Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, relativo alle cessioni di beni e servizi effettuate tra soggetti residenti in Italia, la legge di bilancio 2018 ha prescritto che siano emesse esclusivamente fatture elettroniche;
   considerato che:
    i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare «Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA» per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta ai sensi dell'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;
    sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione solo i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero;
   valutato che:
    l'obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto nell'intento di aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, nonché di incentivare l'adempimento spontaneo;
    tale obbligo dovrebbe essenzialmente semplificare la riscossione delle imposte e ridurre gli adempimenti a carico del cittadino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esonerare dalla presentazione della «Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA» i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica.
9/924-A/52Currò.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto- legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924-A);
    il provvedimento in esame reca misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché misure in materia di semplificazione fiscale;
    in particolare, con riferimento alle misure relative alle misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'articolo 7 del provvedimento subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
    per quanto invece attiene alle misure in materia di semplificazione fiscale l'articolo 10 reca disposizioni finalizzate a modificare l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. redditometro), introducendo il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori; contestualmente viene abrogato il decreto ministeriale contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l'accertamento; l'articolo 11 reca disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA, stabilendo che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018 (in applicazione dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010), bensì entro il 28 febbraio 2019 qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre, al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre; l'articolo 11-bis reca la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante; e infine, l'articolo 12 prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, cd. split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte – in sostanza, i compensi dei professionisti;
   considerato che:
    in relazione all'articolo 7 sono ascrivibili evidenti criticità. Detto articolo, infatti, prevede il recupero del beneficio dell'iperammortamento (ossia della maggiorazione del 150 per cento del coefficiente d'ammortamento applicato a determinati beni materiali digitali), nell'ipotesi in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano delocalizzati all'estero. Per «delocalizzazione» la stessa disposizione normativa intende, non solo la cessione a titolo oneroso dei beni a soggetti terzi residenti all'estero, ma anche la loro destinazione a strutture produttive estere appartenenti alla stessa impresa che li ha acquistati fruendo del beneficio fiscale. Tale circostanza penalizza fortemente le imprese italiane che operano con strutture produttive situate all'estero, quali i cantieri edili, per le quali l'utilizzo dei beni all'estero è dettato unicamente da esigenze produttive ed all'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa, senza alcun obiettivo di indebita fruizione dell'agevolazione fiscale o, comunque, di smobilizzo definitivo dei beni agevolati attraverso la loro cessione a soggetti terzi, estranei al processo produttivo;
    in relazione alle misure in materia di semplificazione fiscale si evidenzia come queste deludano fortemente rispetto alle attese. Il redditometro, infatti, non viene abolito ma viene inserito solo un aggiornamento tecnico del decreto di attuazione, sentita l'Istat e le associazioni dei consumatori, per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta dal 2016 in avanti, ferma restando per tutto il resto la disciplina attuale; anche lo spesometro non viene abolito, venendo disposta la proroga al 29 febbraio 2019 dei termini per la presentazione di quello relativo al terzo trimestre 2018; e infine, pure lo split-payment non viene abolito, prevedendosi solo l'abrogazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ma «solo» per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte ovvero i compensi dei professionisti, senza considerare il sistema delle imprese nei cui confronti l'istituto rimane in vigore fino al 30 giugno 2020. Al riguardo occorre evidenziare che dal 1o luglio 2017, l'ambito di applicazione dello split payment è stato esteso ulteriormente, interessando oltre che le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione nella più ampia definizione, anche le fatture emesse nei confronti, tra l'altro, delle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni; le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Le ripercussioni sull'equilibrio finanziario delle imprese derivanti dall'applicazione di questo meccanismo sono sotto gli occhi di tutti e derivano in primo luogo, dai mancati incassi dell'IVA da parte dei clienti a fronte dell'IVA dovuta ai fornitori per gli acquisti di beni e servizi, con l'ulteriore onere di dover sostenere importanti costi amministrativi per poter recuperare quanto prima i crediti IVA che ne scaturiscono,

impegna il Governo

   a valutare con la massima attenzione gli effetti delle disposizioni in materia di contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali contenute nel provvedimento in esame alla luce degli elementi citati in premessa al fine di adottare, ogni iniziativa, anche normativa finalizzata a non penalizzare le imprese italiane che utilizzano i beni acquistati temporaneamente anche all'estero;
   a valutare con la massima attenzione gli effetti delle disposizioni in materia di semplificazione fiscale contenute nel provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata al superamento definitivo dello spesometro e del redditometro, nonché ad evitare, alla luce di quanto evidenziato in premessa, ingiuste e palesi disparità di trattamento con il sistema delle imprese nei cui confronti l'istituto dello split payment rimane in vigore fino al 30 giugno 2020.
9/924-A/53Giacomoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»; in considerazione delle peculiari condizioni in cui verserebbero i lavoratori, tali da mettere a rischio la loro stessa «dignità», la relazione illustrativa di accompagnamento sostiene che il decreto-legge «presenta con evidenza presupposti di necessità e urgenza determinati dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento in tempi brevi nuove misure che pongano limiti alle attuali condizioni di criticità su temi urgenti e strategici», nel rispetto quindi dell'articolo 77 della Costituzione; in occasione dell'esame per l'espressione del previsto parere ai sensi dell'articolo 96-bis comma 1 del Regolamento, il Comitato per la legislazione ha rilevato il rispetto dei principi e dei criteri di omogeneità nel trattamento di materie «riconducibili alla finalità unitaria di tutelare soggetti caratterizzati da situazioni di fragilità lavorativa ed esistenziale»;
    tra le condizioni di fragilità lavorativa e esistenziale che mettono quotidianamente a rischio la dignità delle persone vi è senz'altro la condizione disagevole e profondamente critica in cui versano le lavoratrici e i lavoratori pendolari, in particolar modo per alcune tratte ferroviarie e più in generale con riguardo ai sistemi di trasporto pubblico locale e regionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, eventualmente presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, un Osservatorio per i diritti dei pendolari quale organo consultivo nazionale attraverso il quale rendere efficace ed efficiente il confronto tra le società di trasporti, i comitati dei pendolari regolarmente costituiti e le istituzioni locali e nazionali.
9/924-A/54Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 4-bis – introdotto in sede referente – elimina il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili;
    considerato che a tal fine, abroga l'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del 2015, che aveva stabilito il divieto, a decorrere dal 1o settembre 2016, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi;
    considerato che anche il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli enti locali si trova nelle stesse condizioni di quello impegnato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, per cui le motivazioni che inducono il legislatore a rimuovere il divieto di rinnovo dei contratti sono le stesse che riguardano il personale impiegato presso i servizi educativi dei comuni,

impegna il Governo

a prevedere che l'abrogazione dell'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del 2015, che aveva stabilito il divieto, a decorrere dal 1o settembre 2016, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi sia applicata anche al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative comunali e non solo a quelle statali.
9/924-A/55Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»;
    in considerazione delle peculiari condizioni in cui verserebbero i lavoratori, tali da mettere a rischio la loro stessa «dignità», nella relazione illustrativa di accompagnamento si sostiene che il decreto-legge «presenta con evidenza presupposti di necessità e urgenza determinati dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento in tempi brevi nuove misure che pongano limiti alle attuali condizioni di criticità su temi urgenti e strategici», nel rispetto quindi dell'articolo 77 della Costituzione;
    in occasione dell'esame per l'espressione del previsto parere ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, il Comitato per la legislazione ha rilevato il rispetto dei principi e dei criteri di omogeneità nel trattamento di materie «riconducibili alla finalità unitaria di tutelare soggetti caratterizzati da situazioni di fragilità lavorativa ed esistenziale»;
    tra le condizioni di fragilità esistenziale che mettono quotidianamente a rischio la dignità delle persone vi è senz'altro la difficoltà, quando non la vera e propria impossibilità di vivere una vita con standard qualitativi minimi, quanto meno al di sopra della soglia di povertà, soprattutto in presenza di gravi patologie, inabilità o disabilità di tipo fisico o mentale, che afferiscono alla stessa persona o ad un familiare;
    ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è istituita una misura mensile della indennità di accompagnamento in favore dei soggetti non deambulanti o bisognosi di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita che, ad oggi, nella migliore delle ipotesi supera di poco i 500 euro mensili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con decorrenza dal 1o gennaio 2019, compatibilmente con le risorse disponibili, un incremento della misura mensile dell'indennità di accompagnamento di cui in premessa, al fine di raggiungere l'importo di 780,00 euro mensili.
9/924-A/56Fatuzzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene norme di contrasto alla delocalizzazione. Questo fenomeno in buona parte riguarda il trasferimento di aziende italiane in altri Paesi dell'Unione, in forza del minore costo del lavoro e della minore protezione sociale;
    la nascita di un mercato unico ha permesso la libera circolazione di merci, capitali e persone attraverso le frontiere. Tuttavia ogni Stato ha conservato i propri standard sociali. Il risultato è che quando le imprese si sono trovate a competere sul mercato unico, alcune hanno puntato su una riduzione del costo del lavoro e sul peggioramento delle condizioni lavorative;
    uno dei principi fondamentali delle politiche dell'Unione europea è la coesione sociale, il che significa un costante e continuo ravvicinamento delle retribuzioni nonché protezione sociale garantita a tutti i lavoratori, siano essi locali o mobili;
    il 14 settembre 2016 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione (2015/2255/INI) riguardante la lotta contro il fenomeno noto come dumping sociale, intendendo per tale un'ampia gamma di pratiche intenzionalmente abusive che permettono lo sviluppo di una concorrenza sleale riducendo illegalmente i costi operativi e legati alla manodopera e danno luogo a violazioni dei diritti dei lavoratori e allo sfruttamento di questi ultimi;
    nell'Unione persistono considerevoli differenze per quanto concerne le condizioni lavorative e le retribuzioni; la risoluzione del Parlamento europeo 2015/2255/INI afferma che la convergenza sociale verso l'alto è fondamentale per la prosperità e una maggiore domanda interna in tutta l'Unione, ivi compresa una maggiore armonizzazione dei sistemi esistenti di salario minimo;
    il Parlamento europeo, il 19 gennaio 2017 ha approvato una risoluzione sul Pilastro europeo dei diritti sociali [2016/2095(INI)]. Il 26 aprile 2017 la Commissione europea ha presentato il «Pilastro europeo dei diritti sociali» nel quale sono fissati 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Nelle intenzioni, esso è destinato a servire da bussola per un nuovo processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa,

impegna il Governo

ad intervenire presso le competenti sedi comunitarie, sulla base del Pilastro europeo dei diritti sociali, affinché sia accelerata la convergenza verso l'alto degli Stati membri, al fine di incorporare i diritti sociali del lavoro nei Trattati, rendendoli vincolanti tra gli Stati.
9/924-A/57Benigni.


   La Camera,

impegna il Governo

ad intervenire presso le competenti sedi comunitarie, sulla base del Pilastro europeo dei diritti sociali, affinché sia accelerata la convergenza verso l'alto degli Stati membri, al fine di incorporare i diritti sociali del lavoro nei Trattati, rendendoli vincolanti tra gli Stati.
9/924-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta).  Benigni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene la proroga a tutto il 2018 dell'istituto della compensazione delle cartelle esattoriali per le imprese e i professionisti titolari di crediti di fornitura nei confronti della pubblica amministrazione;
    la norma, originariamente introdotta dal decreto-legge n.145 del 2013 per l'anno 2014, è stata prorogata di anno in anno con uno specifico provvedimento legislativo. Per l'anno 2018, l'opzione sarà consentita alle imprese e ai professionisti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presumibilmente, dalla metà di agosto del 2018, sino al 31 dicembre 2018;
    questa modalità operativa ha portato ad una applicazione a «singhiozzo» della norma;
    il ritardo con il quale le amministrazioni pubbliche pagano le imprese che forniscono beni e servizi al settore pubblico costituisce un elemento di debolezza dell'economia del Paese, in quanto la massa di risorse sottratte alle imprese ne rende difficile sia la gestione ordinaria che i piani di investimento, oltre a generare costi connessi alla ricerca di fonti alternative di finanziamento;
    il blocco del regime di compensazione, per i primi otto mesi del 2018, ha generato, assieme ad altri fattori, l'aumento del numero dei giorni necessari al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione da 95 a 103, nei primi sei mesi del 2018, aggravando quindi la condizione di stato inadempiente dell'Italia;
    il 7 dicembre 2017 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea definendo «sistematico» il ritardo con cui le amministrazioni pubbliche italiane effettuano i pagamenti nelle transazioni commerciali;
    in sede di discussione degli emendamenti che hanno introdotto anche per il 2018 il regime di compensazione, il Governo ha posto il problema che la messa a regime della norma potrebbe avere effetti incontrollati sul fabbisogno, in forza del fatto che essa potrebbe generare il disallineamento tra incassi e pagamenti,

impegna il Governo

ad adottare una iniziativa normativa, nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2019, nel quale sia prevista la messa a regime a decorrere dal 2019 dell'istituto della compensazione delle cartelle esattoriali per le imprese e i professionisti titolari di crediti di fornitura nei confronti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, contenente norme atte a prevenire eventuali effetti negativi sul fabbisogno.
9/924-A/58Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli da 5 a 7 del decreto riguardano il recupero degli aiuti di Stato alle aziende, già operanti sul territorio nazionale, che delocalizzano. Esiste un fenomeno similare alla delocalizzazione consistente nella «cannibalizzazione»;
    per cannibalizzazione dell'impresa si intende l'acquisizione di imprese italiane da parte di soggetti esteri, che procedono al progressivo svuotamento di queste imprese, mediante sottrazione di risorse, competenze, know-how, brevetti, marchi, licenze e persino di linee di produzione, per poi lasciarle morire, in danno dell'occupazione e del sistema produttivo nazionale;
    la normativa nazionale è carente sotto questo aspetto fatto salvo l'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, che tuttavia non è mai stato operativo, con il quale si prevedeva la possibilità di procedere all'acquisizione di quote di imprese che fossero rilevanti in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, a condizione che le imprese oggetto di possibile intervento risultassero in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e fossero caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita;
    in talune esperienze regionali è stato possibile procedere al salvataggio di imprese di rilievo regionale, anche mediante temporanea acquisizione di know-how produttivo o di marchi brevetti, modelli e disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale ritenuti rilevanti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre norme nella quali si prevedano misure volte a tutelare i livelli occupazionali ed il know-how delle imprese italiane, nei casi in cui l'acquisizione delle stesse da parte di investitori esteri sia effettuata per scopi diversi da quelli connessi allo sviluppo aziendale o nei casi in cui i piani di sviluppo concordati non siano rispettati dagli investitori medesimi, prevedendo altresì il coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni territoriali interessate nel procedimento di tutela.
9/924-A/59Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure di semplificazione fiscale;
    con il decreto legislativo n. 90 del 2017, entrato in vigore il 4 luglio del 2017, è stata data applicazione delle indicazioni contenute nella Direttiva EU 2015/849 in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
    con il suddetto decreto è stato fortemente inasprito il sistema sanzionatorio sugli assegni mancanti del «non trasferibile» per importo pari o superiore a 1.000 euro, passando da un'oblazione calcolata al 2 per cento sull'importo dell'assegno, agli attuali 6.000 euro, e trasformando le sanzioni precedentemente calcolate dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'assegno alle attuali da 3.000 a 50.000 euro;
    dal 4 luglio 2017, gli assegni oltre i 1.000 euro privi del «non trasferibile», sono soggetti a contestazione a prescindere da alcuna forma di verifica da parte delle autorità competenti, nonostante la Direttiva EU 2015/849 faccia puntuale riferimento al fatto che le sanzioni devono considerare la volontarietà e l'intenzionalità dell'azione commessa al fine di determinare un comportamento ascrivibile all'illecito di riciclaggio;
    il Ministero dell'economia e delle finanze con un comunicato ufficiale il 12 marzo 2018 censiva al 7 marzo 2018 n. 1.692 assegni segnalati che vale a dire 3.384 cittadini sanzionati visto che la sanzione colpisce sia l'emittente che il beneficiario; la verosimile proiezione alla data odierna è prossima a 5.000 contestazioni recapitate ad altrettanti cittadini;
    in sede di esame di una schema di decreto legislativo in materia di antiriciclaggio, la Commissione finanze della Camera, il 27 febbraio 2018, ha approvato un parere nel quale si chiede di riconsiderare le sanzioni per la mancata apposizione della clausola di intrasferibilità, chiedendo al Governo di valutare «...l'opportunità di adottare correttivi tesi ad evitare i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo e un massimo edittale determinato ma non ancorato all'entità dell'importo trasferito in violazione delle predette norme: ..., per assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, sia ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell'operazione posta in essere in violazione delle norme anzidette, in particolare per le operazioni di importo esiguo, in conformità agli stessi principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dal diritto dell'Unione europea, dalla IV direttiva antiriciclaggio e ai criteri di delega per il recepimento della predetta direttiva (di cui alla legge n. 170 del 2016)...». Il decreto legislativo n. 60 del 2018 tuttavia non contiene disposizioni correttive;
    rispondendo ad una interrogazione in proposito presso la Commissione finanze della Camera il 12 luglio 2018, il Governo ha assicurato la propria disponibilità a rivedere la sanzione secondo il criterio di proporzionalità,

impegna il Governo

ad introdurre disposizioni che prevedano che la sanzione prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli assegni privi di clausola di intrasferibilità sia modificata in termini di proporzionalità e che la sanzione riformulata si applichi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. A prevedere altresì che la sanzione sia esclusa per gli assegni che presentano una sola girata.
9/924-A/60Della Frera.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato, all'articolo 1-bis, ha condivisibilmente previsto un esonero contributivo consistente nella riduzione del cuneo fiscale per i datori di lavoro che provvedano all'assunzione di giovani al fine di favorire l'occupazione giovanile stessa,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di prevedere, eventualmente con il primo provvedimento normativo utile, analogo provvedimento volto a favorire l'incremento occupazionale anche per i lavoratori nella fascia di età compresa tra i 35 e i 49 anni i quali, in base alle rilevazioni ISTAT, soffrono del maggior tasso di disoccupazione poiché si tratta di circa un milione di lavoratori la cui situazione è di particolare sofferenza e ulteriormente aggravata dal fatto che tra essi si concentra la maggior parte dei disoccupati di lunga durata.
9/924-A/61Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Minardo, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto- legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C.924-A);
    premesso che il provvedimento in esame reca disposizioni attinenti a diverse materie quali il contrasto alla precarizzazione in ambito lavorativo, le tipologie contrattuali, il contrasto ai processi di delocalizzazione, la lotta contro la ludopatia, la situazione di specifiche figure professionali in ambito scolastico ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019;
    tali materie appaiono riconducibili alla finalità unitaria di tutelare soggetti caratterizzati da situazioni di fragilità lavorativa ed esistenziale;
    in particolare l'articolo 9 del provvedimento in esame modificato in sede referente, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo comunque effettuata e su qualunque mezzo; si introduce la locuzione «disturbo da gioco d'azzardo» in luogo di ludopatia. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1o gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo e si affida al Governo il compito di proporre una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario;
    inoltre, l'articolo 9-ter, introdotto in sede referente, dispone che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (di cui all'articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che siano rimossi dagli esercizi, dal 1o gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio;
    in coerenza con tali finalità appare auspicabile introdurre un ulteriore principio di precauzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a introdurre l'utilizzo obbligatorio per tutti della tessera sanitaria o del codice fiscale per l'accesso a ogni tipologia di gioco contemplata dal provvedimento in esame con limitazione mensile delle giocate, prevedendo altresì la trasmissione automatica dei dati circa il volume di giocate all'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti anti-evasione.
9/924-A/62Novelli, Pettarin, Savino, Zangrillo, Polverini, Cappellacci, Mugnai, Pedrazzini, Bagnasco, Bergamini.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a introdurre l'utilizzo obbligatorio per tutti della tessera sanitaria o del codice fiscale per l'accesso a ogni tipologia di gioco contemplata dal provvedimento in esame con limitazione mensile delle giocate, prevedendo altresì la trasmissione automatica dei dati circa il volume di giocate all'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti anti-evasione.
9/924-A/62. (Testo modificato nel corso della seduta).  Novelli, Pettarin, Savino, Zangrillo, Polverini, Cappellacci, Mugnai, Pedrazzini, Bagnasco, Bergamini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'AC 924 – disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, all'articolo 4 introduce norme che intervengono sul sistema di reclutamento dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
    in particolare, all'articolo 4 prevede l'indizione di un concorso straordinario rivolto ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e ai laureati in Scienze della formazione primaria nuovo ordinamento, purché in possesso di almeno 24 mesi di servizio anche non continuativo svolto nel corso degli ultimi 8 anni;
    la norma influisce sulla vita e sulla scelte di un numero molto consistente di persone, tra coloro che ne beneficeranno e coloro che, viceversa, subiranno nocumento dalle disposizioni inserite nel decreto in esame;
    la scuola italiana non ha bisogno di persone esasperate dal continuo cambiamento delle regole e da un clima di incertezza dei meccanismi assunzionali, bensì di persone preparate e motivate che recepiscono l'importanza della loro professione;
    la norma si propone di superare uno fra i numerosi contenziosi che vedono coinvolto il MIUR in conseguenza delle continue modifiche della disciplina del reclutamento del personale docente;
    sarebbe auspicabile che, come metodologia di lavoro relativa al settore dell'istruzione e della formazione in genere, gli interventi in materia di definizione delle procedure di assunzione del personale docente e non docente e di organizzazione scolastica in genere, fossero disciplinati con norme contenute in provvedimenti ad hoc destinati al Sistema nazionale di istruzione e ai soggetti che ivi svolgono la loro attività professionale,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di prevedere una sessione straordinaria di confronto e lavoro volta a:
    valutare l'impatto delle nuove norme sul funzionamento del sistema scolastico;
    fare il punto sullo stato dei numerosi contenziosi di cui è parte il MIUR al fine di individuare soluzioni normative atte a definire una volta per tutte una loro risoluzione, assumendo per quanto possibile le posizioni di tutti i soggetti interessati e coinvolti, anche indirettamente, anche al fine di non farsi dettare l'agenda degli interventi in materia di servizio scolastico, dalle decisioni della giustizia amministrativa;
    introdurre, come clausola di salvaguardia all'abrogazione del comma 131, della legge n. 107 del 2015, e in ottemperanza di quanto disciplinato in sede europea in materia di precariato e al numero dei contratti a tempo determinato, la regolarità nell'indizione dei concorsi biennali a garanzia del ricambio generazionale;
    individuare soluzioni finalizzate a rispettare un maggiore equilibrio nella ripartizione delle capacità assunzionali tra Nord e Sud.
9/924-A/63Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.


   La Camera,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di prevedere una sessione straordinaria di confronto e lavoro volta a:
    valutare l'impatto delle nuove norme sul funzionamento del sistema scolastico;
    fare il punto sullo stato dei numerosi contenziosi di cui è parte il MIUR al fine di individuare soluzioni normative atte a definire una volta per tutte una loro risoluzione, assumendo per quanto possibile le posizioni di tutti i soggetti interessati e coinvolti, anche indirettamente, anche al fine di non farsi dettare l'agenda degli interventi in materia di servizio scolastico, dalle decisioni della giustizia amministrativa;
    introdurre, come clausola di salvaguardia all'abrogazione del comma 131, della legge n. 107 del 2015, e in ottemperanza di quanto disciplinato in sede europea in materia di precariato e al numero dei contratti a tempo determinato, la regolarità nell'indizione dei concorsi biennali a garanzia del ricambio generazionale;
    individuare soluzioni finalizzate a rispettare un maggiore equilibrio nella ripartizione delle capacità assunzionali tra Nord e Sud.
9/924-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta).  Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'AC 924 – disegno di legge di conversione dei decreto-legge n. 87 del 2018 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, introduce all'articolo 4, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche, norme volte a superare alcuni tra i numerosi contenziosi che coinvolgono il Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
    una delle criticità che segnano il buon andamento organizzativo delle istituzioni scolastiche e quella caratterizzata dal ricorso alle reggenze per far fronte alla carenza di dirigenti scolastici – si contano circa 2000 sedi vacanti gestite da dirigenti scolastici costretti a dividersi tra più scuole anche molto distanti fra loro;
    sulla vicenda dei contenziosi in materia di concorsi per l'accesso al ruolo di dirigente scolastica è intervenuta la legge n. 107 del 2015 che, ai commi da 87 a 90, ha previsto la possibilità per alcune categorie di concorrenti delle procedure concorsuali 2004, 2006 e 2011 di partecipare a una procedura riservata;
    una grave disparità di trattamento è stata operata nei confronti dei soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore delle legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto con decreto dirigenziale, 13 luglio 2011, dove la legge non consente loro la partecipazione alla procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata che è invece prevista per i soggetti che si trovano nella medesima situazione ma rispetto alle procedure concorsuali 2004 e 2006;
    in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato sez. VI che, con ordinanza n. 3008/2017, ha sollevato davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, dal comma 87 a 90, della legge n. 107 del 13 luglio 2015;
    i ricorrenti afferenti al concorso per dirigente scolastico del 2011, dislocati in diverse regioni d'Italia (Lombardia, Campania, Puglia, Veneto, Umbria, Lazio, Sicilia, Sardegna, Toscana, Calabria, Abruzzo) sono circa 900;
    a pubblicazione della graduatoria di merito relativa al corso concorso per dirigente scolastico, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24/11/2017, non potrebbe risolvere rapidamente la situazione delle reggenze e che gli attuali posti vacanti si aggiungeranno quelli derivanti dai pensionamenti, stimati in 400 annui;
    l'eventuale immissione delle categorie sopracitate non comporterebbe ulteriori oneri per lo Stato, ma al contrario, rispetterebbe i criteri di economicità ed efficienza delle risorse nel settore pubblico e permetterebbe di limitare i notevoli costi derivanti dai contenziosi ancora aperti, gravino sul Bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative finalizzate a superare il contenzioso in atto e a prevedere l'accesso a una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione per il ruolo di dirigente scolastico, di durata di 80 ore complessive con prova scritta finale, di cui al comma 87 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, per gli aspiranti dirigenti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 al fine di colmare la disparità di trattamento dei ricorrenti al concorso dirigenti scolastici 2011 e al fine di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche nell'anno scolastico 2018/2019, diminuendo significativamente il numero delle reggenze.
9/924-A/64D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (A.C. 924), reca misure atte a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, in modo da favorire i rapporti a tempo indeterminato, con lo scopo di ridurre il lavoro precario;
    nello spettacolo dal vivo operano migliaia di lavoratori che contribuiscono ad accrescere la qualità di vita del Paese, eppure, la realtà quotidiana di questi professionisti è caratterizzata da forte precarietà contrattuale, bassi livelli di reddito, scarsa rappresentatività sindacale, proliferazione di prestazioni lavorative irregolari e condizioni di insicurezza diffusa nei luoghi di lavoro;
    le statistiche ufficiali sui lavoratori dello spettacolo sono prodotte dall'INPS (gestione ex Enpals) e risultano dai dati del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo. I soggetti che nel 2015 hanno fatto almeno un versamento nelle casse previdenziali sono 136.571. La popolazione delle persone impegnate nello spettacolo è giovane – la classe di età modale è 25-29 anni (15,1 per cento) e il 71 per cento ha meno di 45 anni;
    i contratti a tempo determinato interessano la grande maggioranza dei lavoratori dello spettacolo (80 per cento), il 10 per cento ha un contratto stagionale e il restante 10 per cento una posizione stabile (un contratto a tempo indeterminato). L'ammontare delle retribuzioni nell'anno dipende naturalmente dal tempo di lavoro riconosciuto e risulta in assoluto molto contenuto, pari a 5.430 euro pro capite. Oltre le difficoltà legate all'ammontare del reddito, emergono quelle legate al ritardo dei pagamenti: solo quasi un professionista su quattro (25 per cento) è pagato puntualmente secondo quanto concordato;
    con redditi bassi, natura del lavoro intermittente e garanzie contrattuali scarse, per il 71,1 per cento dei lavoratori dello spettacolo l'accesso al credito viene negato. La grande maggioranza, inoltre, non è iscritta ad alcuna cassa di previdenza complementare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:
   a) intervenire sulla problematica esposta in premessa definendo strategie e strumenti volti alla tutela dei lavoratori del settore troppo spesso esposti ad abusi ed iniquità;
   b) istituire un tavolo tecnico con il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dell'economia e delle finanze nonché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di concertare le possibili soluzioni alle problematiche esposte in premessa.
9/924-A/65Carbonaro, Azzolina, Acunzo, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, reca misure atte a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, in modo da favorire i rapporti a tempo indeterminato, con lo scopo di ridurre il lavoro precario;
    è ormai noto che l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali sono ad oggi affidati a personale esterno all'amministrazione scolastica attraverso la stipula di specifici appalti con ditte private che, per lo svolgimento dei compiti, utilizzano anche ex lavoratori socialmente utili;
    è stato più e più volte richiesto dai parlamentari del Movimento 5 Stelle il riaffidamento del servizio di pulizia delle scuole, ivi compreso la realizzazione del programma di ripristino e mantenimento della funzionalità e del decoro degli immobili adibiti alle istituzioni scolastiche ed educative esclusivamente ai collaboratori scolastici in servizio. Tale operazione comporterebbe l'inserimento negli organici di diritto degli 11.857 posti di collaboratore scolastico (su un organico di diritto per l'anno scolastico 2017/2018 di 131.143 unità) accantonati da anni;
    anche i vertici ministeriali hanno più volte manifestato interesse nei confronti di questa opzione, non ultimo nell'incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della scuola convocato dall'amministrazione per proseguire nell'esame di nuove norme finalizzate alla semplificazione amministrativa;
    in attesa, però, della soluzione prospettata e auspicata come sopra il servizio di pulizie delle scuole è stato prorogato dall'articolo 1, comma 687 della legge di Bilancio di previsione dello Stato del 27 dicembre 2017, n. 205;
   considerato che:
    il risparmio complessivo derivante dalla internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole comporterebbe notevoli risparmi di spesa nonché il vantaggio di assunzioni dirette dei collaboratori scolastici precari che garantirebbero le stesse mansioni ma a condizioni contrattuali ed economiche in melius non sottovalutando altresì una maggiore qualità del servizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di internalizzare i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici scorrendo le relative graduatorie provinciali sino alla copertura del totale dei posti accantonati, previa possibilità di accesso da parte del personale che ha svolto servizio nei relativi ruoli nell'ambito degli appalti.
9/924-A/66Marzana, Azzolina, Acunzo, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»;
    il provvedimento in esame contiene misure che modificano la disciplina dei contratti di lavoro a termine, di somministrazione di lavoro e in materia di licenziamento illegittimo, pongono condizioni e limiti alla delocalizzazione delle imprese, vietano la pubblicità su giochi e scommesse e innalzano la misura del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco, ridefiniscono il regime giuridico e fiscale dello sport dilettantistico, ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti posti a carico dei contribuenti (redditometro, spesometro, split payment);
    in particolare s'intende intervenire con nuove misure volte a limitare l'utilizzo di tipologie contrattuali che nel corso degli ultimi anni hanno condotto a un'eccessiva e allarmante precarizzazione, causata dall'abuso nell'impiego di forme contrattuali che dovrebbero rappresentare l'eccezione e non la regola,
   considerato che:
    nella determinazione della base imponibile per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ammessi in deduzione i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
    allo scopo di rendere omogeneo il trattamento fiscale in essere per gli enti privati di cui alla lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assumono nuovo personale a tempo indeterminato con quello degli Enti Pubblici di Ricerca,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere agli Enti Pubblici di Ricerca l'applicazione delle deduzioni di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 fino ad una cifra di 15 mila euro per ogni nuovo assunto.
9/924-A/67Melicchio, Azzolina, Acunzo, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di semplificazione fiscale, «su redditometro, spesometro e split payment»;
    sempre in materia di semplificazione fiscale si rileva che la legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha apportato significative modifiche all'attività di autoriparazione, unificando le due sezioni «meccanica motoristica» ed «elettrauto» nella nuova sezione denominata «meccatronica»;
    l'articolo 3 della legge n. 224 del 2012 ha previsto per i due settori – meccanica ed elettrauto – un regime transitorio di salvaguardia di cinque anni, poi prorogato in dieci, per consentire a coloro che fossero già in attività di adeguare il requisito professionale alla nuova normativa;
    in particolare, il titolare dell'impresa o il suo responsabile tecnico potevano regolarizzare la loro posizione frequentando un corso regionale di formazione professionale oppure dimostrando, alle Camere di commercio, di aver maturato la nuova qualifica di meccatronico con l'esperienza professionale documentando alla CCIAA, con un numero congruo di fatture, di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, su determinate componenti dei veicoli;
    con l'articolo 1, comma 1132, punto d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) è stata prorogata la possibilità, per le imprese attive e abilitate alle attività di meccanica motoristica o elettrauto di proseguire l'attività fino al 4 gennaio 2023;
    tale proroga ha soddisfatto solo parzialmente la richiesta delle imprese, in quanto non ha tenuto conto dell'esperienza professionale, penalizzando un discreto numero di imprese e neo-imprese, bensì solo dei corsi di formazione;
    questa modifica sta comportando diversi problemi alle imprese del settore, sia in termini di costi elevati dei corsi che di risorse lavorative impegnate: nel periodo transitorio, originariamente previsto di 5 anni, le imprese in attività nei settore meccanica motoristica o elettrauto hanno assunto dei dipendenti, che ora non possono più dimostrare l'esperienza professionale maturata, né tantomeno possono aprire un'attività in proprio;
    pertanto, per non penalizzare l'avvio di nuove imprese, è necessario prorogare la disciplina che consente agli operatori di dimostrare la propria professionalità acquisita negli anni fino al 2023,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare una opportuna iniziativa normativa al fine di prorogare le disposizioni in materia requisiti per l'attività di autoriparazione.
9/924-A/68Giarrizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    considerato che esso contiene tra l'altro misure di semplificazione amministrativa e fiscale;
    visto che ad oggi l'accertamento del possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale compete alla regione;
    preso atto che, nonostante la norma recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, disponga che il suddetto accertamento è svolto «ad ogni effetto», in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla regione esercitano efficacia esclusivamente in ambito regionale;
    ritenuto indispensabile stabilire che lo status soggettivo di Imprenditore Agricolo Professionale accertato dalla regione non subisca alcun disconoscimento qualora il soggetto, ancorché in possesso dei necessari requisiti, operi in altre regioni,

impegna il Governo

a valutare l'esigenza di garantire che l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale svolto dalle regioni produca efficacia in tutto il territorio nazionale.
9/924-A/69Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    considerato che esso contiene tra l'altro misure di semplificazione amministrativa e fiscale;
    vista l'esigenza di ampliare il novero dei soggetti abilitati alla tenuta del fascicolo aziendale di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;
    ritenuto che anche in considerazione della normativa unionale vigente in materia di servizi di consulenza aziendale recata dal Regolamento 1305/2013, la conduzione della azienda agricola e conseguentemente gli adempimenti relativi alla costituzione e tenuta dei fascicoli aziendali possano essere svolti anche da altri soggetti oltre i Centri di Assistenza Agricola,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare il novero dei soggetti abilitati alla tenuta del fascicolo aziendale, disciplinandone conseguentemente i requisiti soggettivi e le modalità di conseguimento dell'abilitazione.
9/924-A/70L'Abbate.


   La Camera,
   esaminato il disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure di semplificazione della disciplina delle prestazioni occasionali in agricoltura;

nel merito si prevede che la suddetta prestazione sia svolta per un monte orario di quattro ore continuative, con riferimento a un arco temporale di dieci giorni,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori misure finalizzate a garantire lo svolgimento delle suddette quattro ore continuative, peraltro caratterizzanti il settore agricolo, in corrispondenza dell'attivazione della prestazione stessa, salvo circostanze particolari ed eccezionali, come eventi meteorologici, che impediscano il regolare svolgimento di tale prestazione.
9/924-A/71Gallinella.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
   premesso che:
    il Capo I contiene misure per il contrasto al precariato;
    l'articolo 1-bis reca misure per promuovere l'occupazione giovanile stabile al fine di favorire l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    l'articolo 3-bis prevede forme di rafforzamento dei centri per l'impiego;
    le politiche sul lavoro attivate in Italia negli ultimi anni, agendo esclusivamente sul lato dell'offerta, hanno determinato una progressiva precarizzazione dei rapporti del lavoro, con la conseguenza di registrare un evidente peggioramento delle condizioni materiali dei lavoratori, una costante riduzione del loro potere di acquisto e un palese abbassamento delle tutele, senza favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro stabile e il contrasto all'utilizzo abusivo delle forme contrattuali stesse;
    l'esigenza di evitare di alimentare un conflitto generazionale tra anziani e giovani, impone la creazione di un meccanismo di ingresso alternativo al lavoro basato su un sistema progressivo di tutele, che tenga conto degli anni di lavoro e suscettibile di porre fine alla dicotomia tra lavoratori garantiti e precari;
    nell'ambito degli Accordi di partenariato la Commissione europea ha posto l'accento sulla necessità di attuare una «strategia di specializzazione intelligente», attraverso la creazione di programmi di trasformazione economica integrati e basati sul territorio che valorizzino i punti di forza, i vantaggi competitivi e il potenziale di eccellenza di ogni paese o regione; supportino l'innovazione tecnologica e basata sulla pratica e promuovano gli investimenti nel settore privato; assicurino la piena partecipazione dei soggetti coinvolti e incoraggino l'innovazione e la sperimentazione, basati su esperienze concrete e includenti validi sistemi di monitoraggio e valutazione,

impegna il Governo

   ad assumere iniziative volte a intraprendere apposite misure finalizzate ad innalzare il livello dei servizi professionali, quale intervento indispensabile a garantire sviluppo e nuova occupazione;
   a valutare l'opportunità di costituire una banca dati on-line, attraverso la quale potenziare il rapporto tra domanda e offerta, allo scopo di creare una maggiore sinergia tra imprenditori e forza lavoro.
9/924-A/72Segneri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 924, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, «Disposizione urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» reca un complesso di disposizioni a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo efficaci misure normative per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese. Tali misure sono altresì volte ad evitare, l'aumento senza controllo di precariato attraverso il crescente aumento dei lavoratori e delle lavoratrici con il contratto a tempo determinato a scapito del contratto a tempo indeterminato;
    il Governo fin dal suo insediamento, ha indicato quale obiettivo qualificante della propria azione il superamento della precarietà e la stabilizzazione del lavoro, le finalità previste dagli articoli 1, 2, 3, del decreto-legge in esame, vanno in questa direzione, misure normative volte ad assicurare maggiore tutela dei diritti dei lavoratori precari al fine di limitare con maggiore efficacia, l'utilizzo dei contratti a tempo determinato che nel nostro Paese costituiscono una realtà numericamente significativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso un costante e puntuale monitoraggio, gli effetti applicativi delle misure previste adottando tutti gli atti di competenza e necessari con l'obiettivo di definire, pertanto, canali e modalità per assicurare tutele dei diritti dei lavoratori con particolare riguardo anche al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, volte in primo luogo all'inserimento lavorativo dei cittadini inoccupati e in condizioni di fragilità socio-economiche.
9/924-A/73Amitrano.


   La Camera,
    La Camera, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
   premesso che:
    l'articolo 1-bis reca misure per promuovere l'occupazione giovanile stabile al fine di favorire l'assunzione di lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;
    il segmento demografico dei soggetti di età superiore a trentacinque anni presenta significative difficoltà poiché tali soggetti spesso non trovano un lavoro o non riescono ad ottenere un lavoro stabile e qualificato: molti sono i processi di ristrutturazione aziendale che si traducono con espulsioni dal lavoro di soggetti ormai «maturi» che, con sempre maggiori difficoltà, riescono a ricollocarsi ovvero non riescono ad ottenere un lavoro stabile,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica, l'adozione di misure al fine di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro e l'occupazione stabile anche dei soggetti della fascia di età di cui in premessa.
9/924-A/74Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I contiene misure per il contrasto al precariato;
    l'Italia è un Paese a bassa crescita economica, nel quale permane un grave problema di povertà, soprattutto nelle regioni meridionali;
    la nostra scarsa crescita ha prodotto una massiccia precarizzazione, appesantita da un lato dalla mancanza di strumenti di sostegno al reddito per i periodi di non lavoro, dall'altro dal sistema pensionistico italiano (peggiorato dall'ultima finanziaria) che farà percepire ad un giovane neoassunto, dopo 40 anni di lavoro, il 40 per cento dell'ultimo stipendio;
   considerato che:
    la media delle retribuzioni dei lavoratori, con contratto a termine risulta essere inferiore di circa il 28 per cento rispetto a quella riferita ai lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure atte a monitorare, ovvero migliorare, lo status retributivo dei lavoratori con contratto a tempo determinato.
9/924-A/75Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center outbound è stato sottoscritto il 31 luglio 2017 in sostituzione del precedente accordo del 1o agosto 2013, il quale a sua volta aveva ad oggetto contratti di collaborazione a progetto per le attività di call center outbound, così come disciplinate dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 che ha modificato a sua volta la c.d. legge Fornero (legge n. 92 del 2012) in materia;
    nel 2015 il c.d Jobs Act (d.lgs n. 81 del 2015) ha abrogato con l'articolo 52 gli articoli da 61 a 69-bis, aventi a oggetto la disciplina dei contratti di collaborazione a progetto;
    e che, in seguito alle modifiche apportate nel 2015 al sistema dei contratti di lavoro, è stato stilato l'Accordo collettivo del 31 luglio 2017 per gli operatori dei call center outbound, non più in forma di contratto di collaborazione a progetto ma di contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
   considerato che:
    lo stesso Jobs Act, ha mantenuto in vita i c.d. contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i quali, in base all'articolo 2, comma 2, lett. a), che di seguito si riporta, possono essere equiparati dal 2016 ai contratti di lavoro subordinato, fatta eccezione per quelli che a oggi sono regolati da Accordi di lavoro nazionali, come quello sottoscritto nel 2017 per gli operatori dei call center outbound;
    e che gli operatori dei call center outbound, a causa di tale limitazione, si vedono qualificati a livello contrattuale come collaboratori dotati di una certa autonomia rispetto al datore di lavoro nello svolgimento delle mansioni, nonostante gli stessi effettivamente non la abbiano; e inoltre, dal punto di vista retributivo, possono essere pagati in base a quanto statuito negli accordi di categoria (sia 2013 che 2017), ovvero in base alle «ore di effettiva prestazione» (fenomeno che ha portato praticamente lo sviluppo di una pratica a sfavore del lavoratore, ovvero il c.d. «talking» in base al quale l'operatore telefonico verrebbe pagato in base ai minuti di reale conversazione);
    rilevata pertanto la necessità di dare maggiori tutele contrattuali agli operatori call center outbound, tutele che l'attuale Accordo collettivo del 2017 non riesce a garantire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche di carattere normativo, che prevedano la salvaguardia dei lavoratori del settore dei «call center», ovvero di estendere a tali contratti adeguate tutele.
9/924-A/76Perconti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in corso di esame reca disposizioni per la dignità dei lavoratori e per il contrasto del precariato;
    gli operatori del commercio sulle aree pubbliche in Italia, che rappresentano il 50 per cento del totale degli ambulanti europei, con 190.227 aziende personali e familiari e circa 630 mila addetti al lavoro (fonte Istat 30 giugno 2016), rappresentano una forza lavoro enorme;
    nel recepire la Direttiva Servizi 2006/123/CE (c.d. «Bolkestein») con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il legislatore italiano, stabilendo l'integrale assimilazione del suolo pubblico alla «scarsità delle risorse naturali» sulla base dell'erronea equiparazione dello spazio fisico a quello economico, ha introdotto l'obbligo di procedure selettive per il rilascio delle autorizzazioni, con forti ripercussioni sull'intera categoria del commercio su aree pubbliche, che in realtà fruisce soltanto in alcune ore del giorno del suolo pubblico, poi rientrante nella piena disponibilità degli Enti concessori per altre utilità e finalità pubbliche;
    a differenza di ogni altro Stato europeo, solo l'Italia e la Spagna (dove peraltro le concessioni hanno durata lunghissima) hanno incluso la categoria degli operatori del commercio ambulante nelle figure imprenditoriali o professionali destinatarie della Direttiva in questione, mentre la stessa Commissaria europea responsabile per il Mercato Interno, l'industria, l'imprenditoria e le Piccole e Medie Imprese (PMI) ha più volte ribadito che trattasi di scelta esclusiva del Paese e della sua legislazione interna commerciale;
    il decreto legislativo n. 59 del 2010, inoltre, ha esteso la possibilità di esercitare il commercio ambulante su area pubblica, tradizionalmente svolto da microimprese spesso a conduzione familiare, anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, oltre che a persone fisiche e a società di persone, aprendo di fatto il settore anche a imprese di medie e grandi dimensioni, in particolare straniere e multinazionali, con gravi ripercussioni sociali e occupazionali soprattutto nelle grandi metropoli;
    in molti casi la «concessione di posteggio» costituisce l'unico mezzo che consente il sostentamento e la sopravvivenza delle piccole imprese commerciali su area pubblica nazionale e delle piccole imprese familiari;
    lo stesso articolo 16 comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dispone che, nel fissare le regole della procedura di selezione, le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di obiettivi di politica sociale;
    è opportuno ridare fiducia nel lavoro ed una prospettiva futura di stabilità agli operatori, anche al fine di rilanciare gli investimenti nel settore, superando celermente l'attuale regime di proroga delle concessioni al 31 dicembre 2020, stabilito dalla Legge di Bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che crea incertezze all'intera categoria,

impegna il Governo

a salvaguardare l'occupazione nelle piccole imprese familiari e di dimensioni limitate che esercitano il commercio su aree pubbliche, escludendo, entro la fine dell'anno 2018, l'intero comparto dall'applicazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE, e quindi dall'obbligo di procedure selettive, ovvero includendo i commercianti ambulanti su aree pubbliche tra le figure imprenditoriali e professionali normativamente escluse dall'ambito applicativo della medesima direttiva.
9/924-A/77Orfini, Mancini.


   La Camera,

impegna il Governo

a salvaguardare l'occupazione nelle piccole imprese familiari e di dimensioni limitate che esercitano il commercio su aree pubbliche, escludendo, entro la fine dell'anno 2018, l'intero comparto dall'applicazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE, e quindi dall'obbligo di procedure selettive, ovvero includendo i commercianti ambulanti su aree pubbliche tra le figure imprenditoriali e professionali normativamente escluse dall'ambito applicativo della medesima direttiva.
9/924-A/77. (Testo modificato nel corso della seduta).  Orfini, Mancini.


   La Camera,
   premesso che:
    numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;
    con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;
    il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefìci per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);
    nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-paese: esiste infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;
    lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la performance economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto learning by offshoring, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;
    numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;
    è pertanto opportuno non solo contrastare in modo oculato i fenomeni di delocalizzazione produttiva, sanzionando i comportamenti opportunistici, ma anche favorire le scelte imprenditoriali di internazionalizzazione produttiva che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale,

impegna il Governo

al fine di sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, a definire un Piano nazionale per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia che preveda un opportuno coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e Internazionalizzazione delle imprese italiane, e lo stanziamento di un adeguato ammontare di risorse finanziarie.
9/924-A/78Bonomo, Moretto, Benamati, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.


   La Camera,

impegna il Governo

al fine di sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, a definire un Piano nazionale per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia che preveda un opportuno coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e Internazionalizzazione delle imprese italiane, e lo stanziamento di un adeguato ammontare di risorse finanziarie.
9/924-A/78. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bonomo, Moretto, Benamati, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;
    con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;
    il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);
    nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-paese: esiste infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;
    lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la performance economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto learning by offshoring, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;
    numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;
    è pertanto opportuno non solo contrastare in modo oculato i fenomeni di delocalizzazione produttiva, sanzionando i comportamenti opportunistici, ma anche favorire le scelte imprenditoriali di internazionalizzazione produttiva che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;
    nel 2017 si è chiuso il primo triennio del Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti, Istituito con il decreto-legge n. 133 del 2014, con risorse stanziate pari a 374 milioni di euro, suddivisi in quote di 140 milioni di euro nel 2015, 86 milioni di euro nel 2016 e 148 milioni di euro nel 2017; con la legge di bilancio 2018 il Governo ha stanziato risorse – per un totale 230 milioni di euro – destinate a finanziare il piano per un secondo triennio, negli anni 2018-2020,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse destinate per il triennio 2018-2020 al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, valutando l'opportunità di prevedere un orizzonte temporale più ampio per il sostegno alle azioni di promozione del Made in Italy nell'ottica di rendere strutturale l'intervento.
9/924-A/79Nardi, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Noja, Zardini, De Menech.


   La Camera,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse destinate per il triennio 2018-2020 al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, valutando l'opportunità di prevedere un orizzonte temporale più ampio per il sostegno alle azioni di promozione del Made in Italy nell'ottica di rendere strutturale l'intervento.
9/924-A/79. (Testo modificato nel corso della seduta).  Nardi, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Noja, Zardini, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;
    con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;
    il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);
    nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-paese: esiste infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;
    lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la performance economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto learning by offshoring, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;
    numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle Imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;
    è pertanto opportuno non solo contrastare in modo oculato i fenomeni di delocalizzazione produttiva, sanzionando i comportamenti opportunistici, ma anche favorire le scelte imprenditoriali di internazionalizzazione produttiva che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale,

impegna il Governo

al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, a destinare maggiori risorse per potenziare le misure volte alla concessione di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti «Industria 4.0» previsti dallo strumento agevolativo della «Nuova Sabatini», istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, innalzando a tal fine le risorse previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/924-A/80Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.


   La Camera,

impegna il Governo

al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, a destinare maggiori risorse per potenziare le misure volte alla concessione di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti «Industria 4.0» previsti dallo strumento agevolativo della «Nuova Sabatini», istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, innalzando a tal fine le risorse previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/924-A/80. (Testo modificato nel corso della seduta).  Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con lo scopo dichiarato di arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, dal momento che numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, hanno scelto di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;
    il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);
    l'impostazione in materia di politica industriale adottata dal Governo nel provvedimento in esame appare particolarmente problematica e, nei fatti, controproducente, poiché muove da un approccio semplicistico e fortemente punitivo, da cui risulta un testo poco chiaro, inefficiente e potenzialmente foriero di una gran mole di contenziosi;
    le misure di cui all'articolo 5 mancano della necessaria chiarezza nella definizione delle condizioni e dei presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefìci e di quelle sanzionatorie poiché, in linea generale, non si opera una chiara distinzione tra processi di delocalizzazione incontrollati e «selvaggi», volti a sfruttare in maniera opportunistica gli strumenti agevolativi e gli aiuti economici, dai casi di limitato rilievo economico o dai processi virtuosi di internazionalizzazione delle imprese;
    la distinzione tra i processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa da eventuali comportamenti opportunistici per chi sposta la produzione in altri paesi è un tema peraltro già affrontato dal Governo Prodi con il decreto legislativo n. 123 del 1998, che detta i princìpi che regolamentano gli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive e riguarda tutte le forme di sostegno, come incentivi e contributi, prevedendone la revoca nei confronti delle imprese che cedano i beni acquistati con l'aiuto pubblico o li utilizzino per scopi o in siti produttivi diversi da quelli per i quali il sostegno è stato concesso;
    il provvedimento in esame, inoltre, interviene integrando e irrigidendo la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e in particolare quelli a finalità regionale, che potrebbe finire con il penalizzare soprattutto le piccole e medie imprese;
    gli evidenti problemi di interpretazione correlati con il tenore della disciplina dettata dall'articolo 5 del provvedimento, in particolare con l'utilizzo dell'espressione «aiuto di Stato», sono stati riconosciuti anche dal parere di maggioranza approvato nella Commissione Attività produttive;
    appare necessario specificare meglio quando si debba parlare di delocalizzazione, evitando che vengano puniti spostamenti solo di parti dell'attività di impresa funzionali a processi di internazionalizzazione che migliorano e sostengono la competitività delle imprese italiane e che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;
    lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la performance economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto learning by offshoring, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva,

impegna il Governo

a chiarire i termini temporali, le condizioni e i presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie in caso di delocalizzazione produttiva, specificando in modo puntuale le tipologie di contributi pubblici di sostegno che rientrano nella nozione di «aiuto di Stato» e che possono essere oggetto di revoca, al fine di non ingenerare una mole enorme di contenziosi e con l'obiettivo di distinguere in maniera più efficace i fenomeni di delocalizzazione «selvaggia» dai casi che riguardano processi virtuosi di internazionalizzazione della produzione.
9/924-A/81Noja, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;
    con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;
    il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);
    nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-Paese: esiste infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;
    lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la performance economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto learning by offshoring, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;
    numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;
    è però opportuno non solo contrastare in modo oculato i fenomeni di delocalizzazione produttiva, ma anche inasprire le sanzioni in caso di comportamenti particolarmente opportunistici, da sanzionare in modo più severo al fine di scoraggiare quelle scelte imprenditoriali di internazionalizzazione produttiva che portano svantaggi per l'economia nazionale e per i lavoratori,

impegna il Governo

a identificare in maniera più puntuale le fattispecie di delocalizzazione che danno luogo alla decadenza dai sostegni pubblici e definire in modo più equilibrato il regime sanzionatorio in caso di delocalizzazione produttiva al di fuori del territorio dell'Unione europea, al fine di superare un approccio eccessivamente punitivo che renderebbe il nostro Paese meno competitivo, scongiurando casi di penalizzazione tout court delle imprese italiane che operano tramite stabili organizzazioni all'estero.
9/924-A/82Zardini, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;
    negli ultimi anni tuttavia sì è assistito anche a una positiva inversione di tendenza, testimoniata dalla crescita, sia in Italia che nei principali Paesi industrializzati a livello europeo ed internazionale, del fenomeno del (back) reshoring, ossia il ritorno delle imprese che avevano precedentemente delocalizzato i propri asset organizzativi ed industriali, attraverso la rilocalizzazione domestica (parziale o totale) di attività svolte all'estero (direttamente o presso fornitori),

impegna il Governo

a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.
9/924-A/83Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.


   La Camera,

impegna il Governo

a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.
9/924-A/83. (Testo modificato nel corso della seduta).  Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;
    con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;
    il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: l'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali;
    infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);
    in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di creare un percorso virtuoso nel caso in cui un'impresa operante nel territorio italiano e beneficiaria di aiuti di Stato abbia intenzione di delocalizzare dal sito incentivato prevedendo che l'impresa che delocalizza si impegni a favorire il trasferimento della proprietà ad un acquirente che garantisca la continuità produttiva e occupazionale;
    per raggiungere l'obiettivo della tutela occupazionale nelle imprese beneficiarie di aiuti, prima di revocare i contributi alle imprese che hanno delocalizzato, si può infatti esperire una strada alternativa, trovando un altro soggetto imprenditoriale che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali; se questo non accade, allora è opportuno procedere con la revoca del contributo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la continuità produttiva e occupazionale prevedendo un intervento normativo che consenta alle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di aiuti di Stato e successivamente delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, di non essere obbligate alla restituzione del contributo nel caso in cui si impegnino a trovare un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa, prevedendo altresì che, in caso di mancato rispetto di tale impegno, siano previste opportune condizioni, quali la restituzione delle somme ricevute e il pagamento di una sanzione in proporzione al fatturato, finalizzando le somme così recuperate all'incremento della sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.
9/924-A/84Gavino Manca, Moretto, Benamati, Bonomo, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;
    il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);
    per sostenere il sistema produttivo nazionale e l'occupazione sul territorio nazionale, soprattutto giovanile, è necessario creare un ecosistema – sul piano fiscale, amministrativo e infrastrutturale – maggiormente favorevole all'attività imprenditoriale, e in particolare alla nascita di nuove imprese, innovative e con forti potenzialità di crescita, in grado di attrarre investimenti,

impegna il Governo

a incentivare la nascita e lo sviluppo delle start-up, attraverso interventi di semplificazione burocratica, di digitalizzazione e di sostegno alla ricerca, nonché mediante il rafforzamento delle misure fiscali a favore degli investimenti.
9/924-A/85Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.


   La Camera,

impegna il Governo

a incentivare la nascita e lo sviluppo delle start-up, attraverso interventi di semplificazione burocratica, di digitalizzazione e di sostegno alla ricerca, nonché mediante il rafforzamento delle misure fiscali a favore degli investimenti.
9/924-A/85. (Testo modificato nel corso della seduta).  Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;
    con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;
    il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);
    nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-Paese: esiste, infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;
    lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la performance economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto learning by offshoring, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;
    numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;
    in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di consentire di distinguere chiaramente i comportamenti opportunistici, da sanzionare, dalle fisiologiche scelte imprenditoriali, che possono piuttosto determinare dei vantaggi competitivi per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a definire in modo più equilibrato il regime sanzionatorio per le delocalizzazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea, al fine di scongiurare un approccio eccessivamente punitivo che renderebbe le imprese italiane meno competitive, in particolare escludendo dal recupero dell'iperammortamento i casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.
9/924-A/86Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete internet;
    come ammesso dalla stessa relazione illustrativa, poiché «a livello dell'Unione europea non esiste una specifica normativa sul gioco d'azzardo», rischia di esserci uno scarto tra l'ambizione e la concreta efficacia delle norme proposte;
    la mancanza di una disciplina sovranazionale della materia pregiudica la possibilità di applicare il medesimo divieto in caso di manifestazioni estere trasmesse in Italia;
    l'applicazione in ambito nazionale del divieto di pubblicità e sponsorizzazione dei giochi, in assenza di un divieto imposto a livello sovranazionale rischia di penalizzare in termini di concorrenza gli operatori nazionali;
    secondo la relazione tecnica, per il gioco online «la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali» è presumibile quindi che l'applicazione di queste norme di contrasto alla ludopatia possa invece determinare come unico effetto lo spostamento verso il gioco illegale;
    quanto alla tassazione del gioco online, un innalzamento della imposizione del gioco online che risulta al momento molto inferiore alla tassazione degli altri giochi gestiti dai Monopoli di Stato, rischierebbe di spostare il gioco verso altri Paesi dell'Unione europea come ad esempio Malta, il cui Pil nazionale, è sostenuto per il 12 per cento proprio dalle società di business del gioco d'azzardo e in cui vige un regime di favore per i concessionari, risulta pertanto urgente avviare una trattativa in ambito comunitario proprio per evitare il dumping fiscale sul gioco d'azzardo effettuato sulle reti telematiche,

impegna il Governo

ad elevare a livello comunitario il dibattito sul divieto di pubblicità e sul riequilibrio europeo della tassazione del gioco d'azzardo con particolare riferimento al gioco online.
9/924-A/87Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.


   La Camera,

impegna il Governo

ad elevare a livello comunitario il dibattito sul divieto di pubblicità e sul riequilibrio europeo della tassazione del gioco d'azzardo con particolare riferimento al gioco online.
9/924-A/87. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete internet;
    un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincita in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;
    in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle provincie autonome e il Governo;
    proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;
    l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tutela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;
    l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;
    l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo no slot ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento,

impegna il Governo

a garantire la completa tracciabilità delle giocate e delle vincite attraverso l'obbligo di pagamento con moneta elettronica.
9/924-A/88Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, De Menech.


   La Camera,

impegna il Governo

a garantire la completa tracciabilità delle giocate e delle vincite attraverso l'obbligo di pagamento con moneta elettronica.
9/924-A/88. (Testo modificato nel corso della seduta).  Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete internet;
    un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincita in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale del punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;
    in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle provincie autonome e il Governo;
    proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;
    l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tutela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;
    l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;
    l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo no slot ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento,

impegna il Governo

ad accentuare l'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro prevedendo un limite massimo agli importi delle singole giocate.
9/924-A/89Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,

impegna il Governo

ad accentuare l'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro prevedendo un limite massimo agli importi delle singole giocate.
9/924-A/89. (Testo modificato nel corso della seduta).  Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, del decreto in esame, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo;
    la disposizione, a partire dal 1o gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione;
    in particolare, il comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative comminate in base alle disposizioni contenute nel decreto ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico instituito in base alle norme della legge di stabilità per il 2016;
    negli ultimi anni quasi tutte le regioni hanno approvato leggi in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico,

impegna il Governo

ad utilizzare le risorse incrementali del Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico per premiare le scelte delle regioni che abbiano ottenuto i maggiori risultati in merito al contrasto al gioco d'azzardo patologico.
9/924-A/90Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,

impegna il Governo

ad utilizzare le risorse incrementali del Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico per premiare le scelte delle regioni che abbiano ottenuto i maggiori risultati in merito al contrasto al gioco d'azzardo patologico.
9/924-A/90. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, rinvia al 1o gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati;
    l'articolo sopra citato riproduce il contenuto del decreto-legge n. 79 del 2018, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dal Senato senza modifiche rispetto al testo originario il quale è volto a spostare il termine dal 1o luglio 2018 al 1o gennaio 2019 per i soggetti sopra indicati;

alcuni dei soggetti coinvolti dal differimento del termine si trovano già nella condizione di poter applicare il nuovo sistema di fatturazione elettronica tra privati avendo aggiornato la struttura interna di gestione delle fatture emesse e ricevute,

impegna il Governo

a prevedere una sperimentazione della fatturazione elettronica a decorrere dal 1o novembre 2018, rispetto l'obbligo che decorre dal 1o gennaio 2019, per tutti i soggetti che già hanno implementato il nuovo sistema o si trovino nella condizione di poterne anticipare l'adozione rispetto l'obbligo previsto dalla legge.
9/924-A/91Topo, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 in materia di redditometro prevede la sospensione immediata degli accertamenti da effettuare sugli anni d'imposta 2016 e 2017 e, all'articolo 12, la riduzione dell'ambito di applicazione dello split payment;
    il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, fatto confluire nell'articolo 11-bis del provvedimento all'esame, rinvia al 1o gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le fatture relative ai carburanti;
    nonostante le disposizioni abbiano in realtà un impatto estremamente contenuto, come riconosciuto dalla stessa relazione tecnica, è evidente come da esse traspaia un allentamento della lotta all'evasione fiscale;
    le misure innovative e tecnologicamente avanzate introdotte dai Governi Renzi e Gentiloni hanno contribuito a una nuova strategia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, privilegiando attività in grado di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili rispetto ai tradizionali interventi di controllo e accertamento ex post;
    in tal modo, il 2017 ha registrato il miglior risultato sul recupero dell'evasione (25,8 miliardi di euro) degli ultimi dieci anni;
    anche i contenuti del «contratto per il Governo» (il «carcere vero» ma solo per i grandi evasori a fronte di una «pace fiscale» che si annuncia come un vero e proprio condono tombale) e le dichiarazioni pubbliche dei vicepresidenti del Consiglio dei Ministri in materia di abolizione degli strumenti antievasione lasciano intendere come l'azione di contrasto dell'evasione non sia tra le priorità del Governo e, anzi, se ne intenda indebolirne l'efficacia,

impegna il Governo

ad assicurare il recupero di gettito atteso a legislazione vigente sulla base degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale già predisposti nella scorsa legislatura e, in particolare, della fatturazione elettronica che entrerà in vigore il 1o gennaio 2019.
9/924-A/92Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, del provvedimento in esame, ampiamente modificato in Commissione, interviene sulla questione dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e prevede che, all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione, il Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda trasformando i contratti in essere in contratti di lavoro a tempo determinato al 30 giugno 2019;
    l'articolo 4 autorizza, inoltre, l'avvio di una procedura concorsuale straordinaria riservata agli stessi soggetti, nonché a laureati in Scienze della formazione primaria, per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
    gli emendamenti presentati dal gruppo Pd proponevano, invece, la previsione di un piano strutturale ritenendo limitata la scelta del Governo di considerare come urgente la sola questione dei diplomati magistrali,

impegna il Governo

ad avviare — in fase di approvazione della prima legge di Bilancio — un piano strutturale di interventi finalizzato a garantire la continuità didattica incrementando l'organico dell'autonomia, da destinare all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, soprattutto nelle regioni del Sud.
9/924-A/93Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.


   La Camera,

impegna il Governo

ad avviare — in fase di approvazione della prima legge di Bilancio — un piano strutturale di interventi finalizzato a garantire la continuità didattica incrementando l'organico dell'autonomia, da destinare all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, soprattutto nelle regioni del Sud.
9/924-A/93. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, del provvedimento in esame, ampiamente modificato in Commissione, interviene sulla questione dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e prevede che, all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda trasformando i contratti in essere in contratti di lavoro a tempo determinato al 30 giugno 2019;
    l'articolo 4 autorizza, inoltre, l'avvio di una procedura concorsuale straordinaria riservata agli stessi soggetti, nonché a laureati in Scienze della formazione primaria, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
    tra i requisiti per accedere alla procedura concorsuale sono previsti almeno due annualità di servizio, anche per gli abilitati in Scienze della formazione primaria;
    in questo caso, essendo il percorso di scienze della formazione primaria iniziato nel 2011 (decreto ministeriale n. 249 del 2010) i primi abilitati risultano dall'anno 2016-17 pertanto quasi la totalità degli abilitati resterà esclusa dal suddetto concorso,

impegna il Governo

in fase di predisposizione del bando — finalizzato all'accesso al concorso di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies — ad adottare ulteriori iniziative normative volte a non applicare ai laureati in scienze della formazione primaria, con all'attivo un corso di laurea magistrale e 600 ore di tirocini certificati, il criterio dei 24 mesi di servizio.
9/924-A/94Piccoli Nardelli, Ascani, Di Giorgi, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi.


   La Camera,

impegna il Governo

in fase di predisposizione del bando — finalizzato all'accesso al concorso di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies — ad adottare ulteriori iniziative normative volte a non applicare ai laureati in scienze della formazione primaria, con all'attivo un corso di laurea magistrale e 600 ore di tirocini certificati, il criterio dei 24 mesi di servizio.
9/924-A/94. (Testo modificato nel corso della seduta).  Piccoli Nardelli, Ascani, Di Giorgi, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, sopprime le previsioni introdotte dalla Legge di bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società con scopo di lucro e abroga le agevolazioni fiscali a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge;
    l'introduzione della società sportiva dilettantistica lucrativa aveva rappresentato un fattore di modernizzazione per il nostro movimento sportivo, consentendo la possibilità di fare impresa nel dilettantismo. Si trattava di una opportunità che si aggiungeva alle forme esistenti di esercizio di attività sportiva dilettantistica richiamate nella relazione illustrativa e che nulla toglieva a chi oggi opera senza scopo di lucro in questo settore;
    l'obiettivo della riforma introdotta dal precedente Governo muoveva dalla presa di coscienza che il nostro movimento sportivo soffre un ritardo rispetto ai maggiori partner stranieri non soltanto in termini infrastrutturali ma anche in termini di qualità dei servizi offerti;
    la riforma portava con sé anche un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori del settore, che per la prima volta avrebbero goduto della protezione previdenziale obbligatoria dell'Inps, e di laureati in scienze motorie, ai quali per la prima volta veniva garantito una prospettiva lavorativa certa, nel contemporaneo innalzamento delle garanzie sul versante della protezione della salute. A beneficiarne sarebbero stati, in definitiva, soprattutto gli utenti, che avrebbero potuto contare su strutture più efficienti e personale maggiormente qualificato,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi dell'articolo 13 al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a rivalutare, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, le norme introdotte dalla legge di bilancio 2018, all'articolo 1, commi 353, 354, 355, 358, 359, 360 al fine di sostenere il movimento sportivo portandolo ai livelli dei maggiori partner stranieri.
9/924-A/95Rossi, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, del provvedimento in esame, ampiamente modificato in Commissione, interviene sulla questione dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e prevede che, all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda trasformando i contratti in essere in contratti di lavoro a tempo determinato al 30 giugno 2019;
    l'articolo 4 autorizza, inoltre, l'avvio di una procedura concorsuale straordinaria riservata agli stessi soggetti, nonché a laureati in Scienze della formazione primaria, per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
    gli emendamenti presentati dal gruppo Pd proponevano, invece, la previsione di un piano strutturale ritenendo limitata la scelta del Governo di considerare come urgente la sola questione dei diplomati magistrali;
    tra le misure finalizzate a garantire la continuità didattica non possono considerarsi estranei per materia gli interventi proposti dal gruppo Pd, che intendono incrementare l'organico dell'autonomia, coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), riguarda la possibilità di permanenza in servizio per i dirigenti scolastici e l'esonero dall'insegnamento del docente che collabora con il dirigente scolastico,

impegna il Governo

ad avviare – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – un piano strutturale di interventi finalizzato a garantire la continuità didattica incrementando l'organico dell'autonomia, coprendo tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), prevedendo la possibilità di permanenza in servizio per i dirigenti scolastici e l'esonero dall'insegnamento dei docenti che collaborano con il dirigente.
9/924-A/96Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi.


   La Camera,

impegna il Governo

ad avviare – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – un piano strutturale di interventi finalizzato a garantire la continuità didattica incrementando l'organico dell'autonomia, coprendo tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), prevedendo la possibilità di permanenza in servizio per i dirigenti scolastici e l'esonero dall'insegnamento dei docenti che collaborano con il dirigente.
9/924-A/96. (Testo modificato nel corso della seduta).  Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-bis elimina il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili;
    a tal fine, abroga l'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta legge «Buona scuola»), che aveva stabilito il divieto, a decorrere dal 1o settembre 2016, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi,

impegna il Governo

a bandire i concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro la data del 31 ottobre 2018.
9/924-A/97De Maria, Ascani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, all'articolo 5 si occupa di limiti alle delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di aiuti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le sanzioni previste al comma 3 dell'articolo in oggetto non vengano applicate alle imprese, che pur avendo ricevuto sgravi e contributi, decidano di investire ed aprirsi ai mercati internazionali, ma tali investimenti non incidano sui livelli occupazionali del sito produttivo oggetto di contributi o incentivi.
9/924-A/98De Luca, Rotta, Berlinghieri, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le sanzioni previste al comma 3 dell'articolo in oggetto non vengano applicate alle imprese, che pur avendo ricevuto sgravi e contributi, decidano di investire ed aprirsi ai mercati internazionali, ma tali investimenti non incidano sui livelli occupazionali del sito produttivo oggetto di contributi o incentivi.
9/924-A/98. (Testo modificato nel corso della seduta).  De Luca, Rotta, Berlinghieri, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, all'articolo 5 si occupa di limiti alle delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di aiuti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le sanzioni previste al comma 3 dell'articolo in oggetto non colpiscano in maniera indiscriminata anche le imprese che pur non prevedendo alcuna chiusura degli stabilimenti nel nostro Paese, decidano lo spostamento di parte del sito produttivo in un Paese estero al fine di recuperare competitività a livello internazionale.
9/924-A/99Raciti, De Luca, Rotta, Berlinghieri, Sensi, Giachetti, Mauri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, all'articolo 5 si occupa di limiti alle delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di aiuti,

impegna il Governo

a prevedere che le disposizioni sulla delocalizzazione, che inaspriscono norme già previste dal nostro ordinamento, con particolare riferimento ai commi 60 e 61 della Legge di stabilità 2014, non sortiscano l'effetto di disincentivare la possibilità di investimenti stranieri nel nostro Paese.
9/924-A/100Berlinghieri, De Luca, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, all'articolo 5 si occupa di limiti alle delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di aiuti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare nel primo provvedimento utile, l'inasprimento delle sanzioni di cui al comma 3, laddove si prevede che l'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.
9/924-A/101Sensi, De Luca, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
    l'articolo 46 della Costituzione dispone che «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende»;
    il mancato intervento legislativo previsto ha sin qui impedito l'attuazione del dettato costituzionale, e, di conseguenza, sia la possibilità per i lavoratori di partecipare alla gestione dell'impresa, sia l'istituzione di forme di partecipazione agli utili e l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa;
    l'introduzione di previsioni di tale natura, attraverso l'adozione di statuti partecipativi dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa, costituirebbe, inoltre, un utile strumento per contrastare fenomeni di delocalizzazione delle medesime imprese,

impegna il Governo

a promuovere iniziative finalizzate all'adozione da parte delle imprese di statuti che garantiscano la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle medesime, rinforzando il tessuto produttivo.
9/924-A/102Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge n. 68 del 1999 il sistema del collocamento obbligatorio dei lavoratori diversamente abili è stato profondamente modificato nel suo scopo, ora esplicitamente dichiarato agli articoli 1 e 2 della medesima che ha come finalità «la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato», ossia attraverso «...quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione»;
    la nuova legge ha radicalmente cambiato l'approccio che da numerico e basato su mere graduatorie è passato ad un tipo di inserimento cosiddetto «mirato», cioè valutato in base alle reali capacità personali e alla professionalità dei lavoratori diversamente abili. Si tratta, pertanto, di un sistema che garantisce un effettivo inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili ed una reale compatibilità tra il lavoratore e la mansione lavorativa, offrendo la possibilità per i datori di lavoro di considerare questi lavoratori risorse produttive e non un solo obbligo occupazionale;
    tra i requisiti richiesti per l'iscrizione alle liste del collocamento mirato, oltre ad avere una disabilità riconosciuta minima del 46 per cento ed essere disoccupati, è anche necessario percepire un reddito inferiore a 8.000 euro lordi annui;
    al fine di salvaguardare il regolare avvio e svolgimento del prossimo anno scolastico e di risolvere la questione aperta dalla sentenza n. 11 del 2017 del Consiglio di Stato che ha negato valore abilitante ai fini dell'insegnamento nella scuola primaria al diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002, con l'articolo 4 si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro 120 giorni dalla comunicazione, all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione trasformando i contratti in essere in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Il medesimo articolo prevede una procedura concorsuale straordinaria riservata agli stessi soggetti, nonché a laureati in Scienze della formazione primaria, che siano altresì in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole statali, cioè l'aver svolto almeno due anni di servizio negli ultimi otto;
    a pagare il prezzo più alto saranno però quei docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti riservati di cui alla suddetta legge n. 68 del 1999 (collocamento mirato) che, secondo quanto stabilito dal medesimo articolo 4 del provvedimento, verranno licenziati il 30 giugno 2019. Gli stessi, infatti, avendo già beneficiato della riserva ex legge n. 68 del 1999, non possono nuovamente invocarla trattandosi di una tutela che viene assicurata alle persone diversamente abili tramite le quote, che deve riguardare solo i disoccupati ed è volta a facilitare il reperimento della loro prima occupazione e non ad agevolarne la carriera una volta entrati in servizio;
    inoltre, l'iscrizione alte liste di collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 è precluso ai suddetti docenti per il requisito reddituale che nel loro caso, avendo insegnato per un intero anno scolastico, supera gli 8.000 euro lordi annui,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre una modifica della disciplina del concorso straordinario di cui ai commi 1-quinquies a 1-nonies dell'articolo 4 del provvedimento, che preveda, all'atto della valutazione dei titoli un'espressa riserva per coloro che sono iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999.
9/924-A/103Fratoianni, Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia, nel 2016, ha registrato un tasso di occupazione femminile tra i 20 e i 64 anni pari al 50,6 per cento. Peggio del nostro Paese, nell'Unione europea, è solo la Grecia con un tasso di occupazione femminile pari al 46 per cento. Nel Mezzogiorno, peraltro, la situazione risulta ancora più preoccupante: solo il 31 per cento delle donne ha un lavoro;
    negli ultimi dieci anni, la presenza femminile sul mercato del lavoro è, infatti, aumentata, ma non a sufficienza per segnare una vera inversione di marcia rispetto al passato. Peraltro, nonostante meno della metà delle italiane non abbia un lavoro, il tasso di fecondità è inferiore a quello della media dei paesi sviluppati – 1,4 contro 1,6 – a dimostrazione che l'occupazione femminile non incide in senso negativo sulla natalità, semmai la favorisce;
    più donne occupate significa, in sostanza, più crescita. Se il tasso di occupazione femminile italiano salisse al 60 per cento, ovvero alla media europea, la ricchezza per abitante aumenterebbe di circa un punto percentuale l'anno un contributo importante per un'economia come la nostra con una crescita metà della media europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio per il 2019 apposite iniziative di carattere normativo volte all'introduzione di misure di sostegno e agevolazione fiscale nei confronti delle imprese operanti nelle regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione femminile, come annualmente riportato dall'ISTAT, che incrementino il numero complessivo delle assunzioni di personale.
9/924-A/104Carfagna.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    tale provvedimento non appare tuttavia coerente con le finalità e gli obiettivi enunciati dal Governo;
    appare infatti evidente che l'irrigidimento delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, se non accompagnato da incisive misure, economiche e normative, volte a favorire il ricorso ai contratti di lavoro stabili, potrebbe provocare risultati opposti rispetto agli obiettivi prefissati;
    allo scopo di garantire la prosecuzione del ciclo di crescita avviato durante la scorsa legislatura, non è più differibile un intervento strutturale volto ad attenuare il carico contributivo dei datori di lavoro che assumano lavoratrici e lavoratori mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di adottare misure finalizzate a intervenire sul cuneo fiscale, mediante una progressiva e strutturale riduzione delle aliquote previdenziali a carico del datore di lavoro che faccia ricorso a contatti di lavoro a tempo indeterminato.
9/924-A/105Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, De Menech.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di adottare misure finalizzate a intervenire sul cuneo fiscale, mediante una progressiva e strutturale riduzione delle aliquote previdenziali a carico del datore di lavoro che faccia ricorso a contatti di lavoro a tempo indeterminato.
9/924-A/105. (Testo modificato nel corso della seduta).  Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
   il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
   le disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia non si applicano, stante la specificità del settore, ai contratti di lavoro stipulati dalla pubblica amministrazione;
   allo scopo di assicurare una maggiore efficacia e omogeneità delle norme di cui al presente decreto-legge, si ritiene opportuno procedere all'estensione della deroga prevista per la pubblica amministrazione anche agli enti ad essa equiparati;
   tale uniformazione della disciplina, garantirebbe, tra l'altro, una gestione quanto più organica possibile del rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con alcune delle migliori professionalità del mondo del lavoro italiano;
   tra queste rientrano i lavoratori di Anpal servizi, società in house dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), il cui operato è indirizzato alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di esentare gli enti equiparati alla pubblica amministrazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.
9/924-A/106Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di esentare gli enti equiparati alla pubblica amministrazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.
9/924-A/106. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
   l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti, dispone l'obbligo per le regioni – per il triennio 2019-2021 di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, al fine di garantirne la piena operatività;
   l'articolo 11, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome debba garantire livelli essenziali di prestazioni anche mediante strumenti di coordinamento interistituzionali volti ad assicurare l'opportuna e pertinente condivisione di procedure amministrative e di modelli operativi;
   l'omogeneità su tutto il territorio nazionale delle prestazioni che devono essere assicurate ai cittadini in cerca di occupazione rappresenta un obiettivo ineludibile per una moderna organizzazione e gestione delle politiche attive per il lavoro e per assicurare pari opportunità a tutti i cittadini interessati, qualunque sia la regione di riferimento,

impegna il Governo

ad avviare – con riferimento alle competenze professionali degli operatori e alle risorse oggettivamente disponibili – una tempestiva ed approfondita verifica affinché in ogni centro per l'impiego siano assicurati servizi integrati ed appropriati funzionali all'orientamento specialistico e individualizzato degli interessati, da realizzare mediante l'implementazione di tecniche adeguate, quali il bilancio delle competenze, allo specifico fine di verificare l'adeguatezza del profilo personale individuale alle effettive richieste del mercato del lavoro di riferimento, operando al fine di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
9/924-A/107Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
   le disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia appaiono contraddittorie e asistematiche, poiché un eccessivo irrigidimento delle norme in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato rischia di creare effetti controproducenti e dannosi per i lavoratori, per le imprese e per il sistema Paese nel suo insieme;
   preoccupa, inoltre, l'assenza di misure realmente incisive in tema di sostegno al ricorso all'occupazione stabile, le sole in grado di assicurare sviluppo e occupazione;
   nel corso della passata legislatura, i governi sostenuti dalla maggioranza parlamentare del Partito Democratico hanno intrapreso un percorso legislativo, basato su incentivi economici e normativi, che hanno consentito di avviare la ripresa dell'occupazione e dello sviluppo del sistema industriale italiano;
   allo scopo di non vanificare il lavoro svolto nel corso degli ultimi cinque anni, occorre continuare a sostenere tale processo politico-legislativo;
   la prosecuzione e il rafforzamento delle misure volte a facilitare e rendere meno onerose le assunzioni mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato deve rappresentare uno dei cardini della legislatura in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di adottare misure finalizzate ad assicurare l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumano lavoratrici e lavoratori di qualsiasi età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
9/924-A/108Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, De Menech.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di adottare misure finalizzate ad assicurare l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumano lavoratrici e lavoratori di qualsiasi età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
9/924-A/108. (Testo modificato nel corso della seduta).  Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è volto a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    alcune delle disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia appaiono inefficaci e poco adeguate ad assicurare una riduzione delle forme contrattuali meno stabili;
    al fine di evitare conseguenze distorsive sul mercato del lavoro e ripercussioni negative sul versante dell'occupazione, si ritiene necessario predisporre una puntuale e dettagliata ricognizione degli effetti che le norme del decreto-legge provocheranno in materia di contratto a tempo determinato, in modo tale da poter apportare le eventuali modifiche legislative,

impegna il Governo

in sede di relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di contratti di lavoro, prevista dall'articolo 3-ter del decreto-legge oggetto di esame, a evidenziare, in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di somministrazione a tempo determinato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.
9/924-A/109Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    alcune modifiche apportate dal provvedimento in esame paiono tuttavia contraddire gli obiettivi del provvedimento; tra queste, la previsione della possibilità di estendere il ricorso a forme di lavoro non stabile, quale la prestazione occasionale di lavoro, riveste una particolare delicatezza per la natura di tale tipologia lavorativa;
    si reputa quindi necessario predisporre un sistema di monitoraggio puntuale e rigoroso sulle modifiche legislative introdotte in tale materia, allo scopo di valutarne la portata e l'efficacia e assicurare che sia garantito il corretto bilanciamento tra la tutela dei lavoratori interessati e l'esigenza delle imprese coinvolte,

impegna il Governo

in sede di relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevista dalla normativa in materia di prestazione occasionale di lavoro, a fornire tutti i dati e le informazioni utili alla verifica degli effetti occupazionali e finanziari, nonché il numero di violazioni accertate in tema di autocertificazione, prodotti dalle modifiche legislative apportate dall'articolo 2-bis del provvedimento in esame.
9/924-A/110Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    l'assenza di misure realmente incisive in materia di incentivi all'assunzione mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rappresenta una lacuna che rischia di compromettere l'efficacia del provvedimento in esame, generando effetti controproducenti in tema di occupazione;
    si reputa necessario favorire ogni disposizione utile a facilitare la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche attraverso la previsione di misure di disincentivo in caso di mancata conversione dei rapporti di lavoro,

impegna il Governo

ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di prevedere la corresponsione a favore dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi e per i quali il datore di lavoro non provveda alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato, di una «indennità», definita buonuscita compensatoria, a carico del datore di lavoro e non assoggettata a contributo previdenziale.
9/924-A/111Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    contrariamente agli obiettivi enunciati dal Governo, alcune disposizioni contenute nel presente provvedimento corrono il rischio di provocare distorsioni del mercato del lavoro ed effetti negativi sul fronte occupazionale;
    in materia di lavoro a tempo determinato, una delle maggiori criticità è rappresentata dalla reintroduzione delle cosiddette causali in caso di rapporti lavoro superiori a 12 mesi e di proroghe e rinnovi dei contratti;
    l'eccessivo irrigidimento della disciplina, con l'inserimento di condizioni eccessivamente specifiche e non facilmente individuabili, molto probabilmente provocherà un incremento del contenzioso e una conseguente minore disponibilità delle imprese a ricorrere a tale tipologia contrattuale, con inevitabili ripercussioni negative in termini di posti di lavoro;
    al fine di contrastare tale possibilità e di rendere il più omogeneo possibile il quadro legislativo di riferimento, si reputa necessario operare con maggiore gradualità e propensione alla condivisione del percorso legislativo;
    in particolar modo, in tema di individuazione delle causali da inserire nei contratti, è auspicabile che non vada disperso il prezioso contributo che può essere apportato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la cui visione organica della struttura e delle dinamiche di questo ambito del mondo del lavoro può contribuire a rendere maggiormente efficaci le disposizioni del decreto-legge,

impegna il Governo

ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di consentire ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione delle causali necessarie ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a tempo determinato.
9/924-A/112Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure volte a contrastare il grave fenomeno del gioco d'azzardo compulsivo, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
    in particolare, l'articolo 9, modificato in sede referente, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, come precisato durante l'esame in Commissione, comunque effettuata e su qualunque mezzo;
    le dipendenze, in generale, non risparmiano nemmeno i più giovani, che, anzi, rappresentano una delle fasce più vulnerabili da questo punto di vista;
    solo a titolo di esempio, i dati ISTAT segnalano che in Italia sono stimati in 300 mila i ragazzi tra i 12 e i 25 anni con dipendenza da internet; giovanissimi che sviluppano una vera e propria dipendenza da internet o dal gaming o dai social network, a discapito anche della propria vita reale, scolastica e di relazione, rischiando di isolarsi e «perdere il treno» della propria adolescenza ovvero di un periodo fondamentale nella creazione delle competenze emotive, affettive e relazioni,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative volte a contrastare tutte le dipendenze, tenuto conto che qualificate fonti, tra le quali l'Istat, evidenziano che, oltre alla ludopatia, numerose e preoccupanti risultano essere anche altre patologie che generano dipendenza, con effetti parimenti devastanti per adolescenti e minori (ad esempio: da social e smartphone).
9/924-A/113Butti, Foti.


   La Camera,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative volte a contrastare tutte le dipendenze, tenuto conto che qualificate fonti, tra le quali l'Istat, evidenziano che, oltre alla ludopatia, numerose e preoccupanti risultano essere anche altre patologie che generano dipendenza, con effetti parimenti devastanti per adolescenti e minori (ad esempio: da social e smartphone).
9/924-A/113. (Testo modificato nel corso della seduta).  Butti, Foti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure volte al contrasto al precariato, intervenendo in materia di contratti a termine, di contratti di somministrazione a tempo determinato e in materia di licenziamento illegittimo;
    in particolare, l'articolo 4, ampiamente modificato in sede referente, salvaguarda la continuità didattica per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, con riferimento ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, i cui contratti di lavoro, stipulati a seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, dovessero decadere a seguito di prossimi provvedimenti giurisdizionali;
    fondamentale nella nostra società è il ruolo pedagogico e la funzione sociale dei maestri diplomati magistrali e, in generale, di tutti i docenti e gli studenti di Scienze della Formazione Primaria e specializzati;
    la grave crisi occupazionale crea sperequazioni tra il Nord e il Sud nell'assegnazione delle cattedre e nella continuità didattica;
    concreto è il rischio che si arrivi al licenziamento di migliaia di docenti in possesso di diploma magistrale e al declassamento di 40 mila maestri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo permanente volto a monitorare l'applicazione del decreto-legge in esame composto dalle rappresentanze sindacali e dalle Associazioni costituite di settore dal Ministro o sottosegretario delegato e dai dirigenti, con possibilità di estendere i lavori ai membri delle competenti Commissioni parlamentari.
9/924-A/114Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Bucalo, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
    l'articolo 39 della Costituzione dispone, tra l'altro, che «Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione ... secondo le norme di legge», e che «è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica»;
    la mancata attuazione delle previsioni costituzionali ha sin qui fatto sì che non fosse approvato un sistema di regole condivise per l'attività dei sindacati e dei propri esponenti, dando luogo a distorsioni e carenze nella tutela dei lavoratori iscritti,

impegna il Governo

a promuovere iniziative finalizzate ad accertare il complesso di atti che allo stato disciplinano i sindacati, verificando la congruità degli stessi rispetto al mandato istituzionale di tali associazioni e rispetto al dettato costituzionale.
9/924-A/115Lollobrigida, Osnato, Luca De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 interviene in materia di somministrazione di lavoro;
    in ambito portuale, la somministrazione di lavoro rappresenta un'attività di preminente importanza sia in termini economici, sia in termini di sicurezza per i prestatori di opera e per gli utenti portuali;
    troppo spesso, alcune imprese armatoriali tentano di sostituire i lavoratori portuali mediante marittimi di bordo o personale di terra adibito a funzioni di assistenza o di ufficio, nell'esecuzione di operazioni e di servizi portuali;
    alcune attività come il rizzaggio e derizzaggio dei carichi e dei veicoli a bordo delle navi, se non adeguatamente assolti da personale non specializzato, possono rappresentare un grave pericolo per la sicurezza della navigazione, per i passeggeri e per gli equipaggi oltre al carico;
    la cosiddetta autoproduzione, pur consentita della normativa vigente, è regolata da una Circolare della Direzione Generale del MIT che prevede tra l'altro che tale personale debba essere aggiuntivo alle tabelle d'armamento delle navi, esclusivamente dedicato a tale lavoro, assunto con il libretto di navigazione e adeguatamente preparato;
    anche la disciplina contrattuale internazionale dei marittimi (ITF), prevede l'utilizzo dei marittimi di bordo a svolgere le operazioni portuali, con le garanzie sopra evidenziate e solo nei porti ove non ci siano lavoratori portuali a terra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, già nei prossimi interventi legislativi, al fine di meglio precisare le disposizioni in materia di attività portuali affinché l'utilizzo dell'equipaggio dedicato alla condotta nautica della nave sia consentito esclusivamente nei limiti delle mansioni previste dalla legislazione speciale e dai contratti collettivi applicabili, e solo qualora le società di fornitura del lavoro portuale temporaneo non siano in grado di eseguirli per limiti relativi alla loro operatività.

9/924-A/116Pagani, Paita.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, già nei prossimi interventi legislativi, al fine di meglio precisare le disposizioni in materia di attività portuali affinché l'utilizzo dell'equipaggio dedicato alla condotta nautica della nave sia consentito esclusivamente nei limiti delle mansioni previste dalla legislazione speciale e dai contratti collettivi applicabili, e solo qualora le società di fornitura del lavoro portuale temporaneo non siano in grado di eseguirli per limiti relativi alla loro operatività.

9/924-A/116. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pagani, Paita.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del presente provvedimento, così come redatte, introducono una presunzione legale assoluta tale per cui il trasferimento all'estero, totale o parziale, delle attività economiche o dei beni interessati dai benefici previsti si considera effettuato, senza possibilità di prova contraria, in violazione delle norme agevolative e con indebita fruizione dei relativi vantaggi o incentivi;
    l'impianto normativo così come redatto presenta comunque evidenti criticità in termini di coerenza con i principi europei riguardo la libera circolazione ed il relativo divieto di discriminazione;
    eventuali restrizioni alle fondamentali libertà garantite dai trattati istitutivi dell'Unione europea possono essere introdotte dai singoli Stati membri, solo in specifiche ipotesi espressamente previste dalla medesima normativa europea (cc.dd. «cause di giustificazione») e motivate da interessi di carattere generale e che le disposizioni restrittive, altresì, possono configurare ingiustificate disparità di trattamento nella regolazione di identiche fattispecie con profili di incompatibilità con il diritto europeo;
    la norma non considera in alcun modo la possibilità che misure di spostamento in una economia come quella attuale possono favorire o addirittura aumentare il livello occupazionale nel nostro Paese;
    si tratta di norme restrittive che peraltro potrebbero arrivare paradossalmente a rendere meno competitive le imprese italiane nel contesto globale;
    non si è voluto prevedere una clausola di salvaguardia finalizzata a consentire alle imprese di poter quantomeno giustificare all'amministrazione competente le eventuali ragioni economiche alla base del trasferimento;
    sarebbe stato utile prevedere una norma che consentisse alle imprese italiane e estere di continuare a fruire degli incentivi, sotto qualsiasi forma erogati, nel caso in cui la cd. «delocalizzazione» fosse giustificata da «valide ragioni economiche» incluso «lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente» previa presentazione di interpello presso l'amministrazione competente;
    prendere in esame circostanze di fatto – attestate da idonea documentazione – che giustificano lo spostamento e che possono concernere ad esempio, esigenze di mercato ove operano le imprese italiane e estere, ragioni di riassetto organizzativo societario e aziendale transfrontaliero, stato di difficoltà economica temporanea, che consentano di disapplicare le disposizioni contenute nel provvedimento in esame sarebbe stata norma di buon senso,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito dell'applicazione della presente normativa, qualora emergessero criticità come quelle riportate in premessa, anche al fine di aumentare il livello occupazionale nel nostro Paese, gli effetti applicativi della disciplina in questione al fine di prevedere con tempestività misure di correzione in grado di disapplicare gli articoli in questione in particolare qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente.
9/924-A/117Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10, del decreto in esame, porta cambiamenti al regime del redditometro – la modalità di accertamento utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di elementi di spesa certi – prevedendo che sia emanato un nuovo decreto attuativo con il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori;
    il comma 2 dispone che il decreto ministeriale emanato il 16 settembre 2015, contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l'accertamento, sia abrogato e che le disposizioni di tale decreto cessino di avere efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
    per gli effetti della norma di cui al comma 2 dunque l'istituto del redditometro non trova applicazione per gli accertamenti successivi alla data sopra indicata fino all'entrata in vigore del nuovo decreto attuativo previsto ai sensi del comma 1;
    l'impossibilità di accertare gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 potrebbe avere un impatto sia in termini di riduzione del gettito fiscale, sia in termini di incremento dell'evasione fiscale per la minore propensione all'adesione spontanea da parte del contribuente,

impegna il Governo

ad emanare urgentemente il decreto attuativo previsto dal comma 1 dell'articolo 10 per impedire qualsiasi soluzione di continuità nello svolgimento degli accertamenti.
9/924-A/118Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.