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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 1 agosto 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o agosto 2018.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rosato, Ruocco, Sarti, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Sarti, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 luglio 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CASSINELLI: «Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la progressione di carriera dei commissari del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria» (1023);
   CASSINELLI: «Introduzione del corso di primo soccorso nelle scuole secondarie di primo grado» (1024);
   CASSINELLI: «Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, in materia di installazione e utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici per il controllo del traffico nelle strade urbane di quartiere» (1025);
   CASSINELLI: «Introduzione dell'obbligo di formazione del personale degli esercizi alberghieri e di ristorazione e del personale docente e non docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sulle tecniche di disostruzione in caso di soffocamento per ingestione di cibo da parte di bambini» (1026);
   CIPRINI: «Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura» (1027);
   CIPRINI: «Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di costituzione e promozione delle società cooperative tra lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali» (1028);
   CIPRINI: «Disposizioni per l'introduzione in forma sperimentale del reclutamento anonimo in ambito lavorativo» (1029);
   CIPRINI ed altri: «Modifiche all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernenti la rideterminazione della durata del regime sperimentale di accesso al trattamento pensionistico di anzianità in favore delle lavoratrici mediante opzione per il calcolo secondo il sistema contributivo» (1030);
   PALLINI: «Divieto di inserire il requisito del voto di laurea nei bandi dei concorsi pubblici» (1031);
   TRIPIEDI ed altri: «Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente i requisiti di anzianità contributiva per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico» (1032);
   TRIPIEDI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini» (1033);
   MINARDO: «Disposizioni concernenti la dotazione di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita nelle università e nelle scuole, nonché modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a tali apparecchi» (1034);
   BARATTO: «Disposizioni concernenti gli oneri sostenuti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona per trattamenti di maternità e permessi o congedi per l'assistenza di familiari disabili spettanti al loro personale» (1035);
   RIZZETTO: «Disposizioni per il contrasto della violenza di genere» (1036);
   VALLASCAS: «Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di divieto dell'utilizzazione di tecniche esplosive per l'ispezione dei fondali marini» (1037);
   CUNIAL ed altri: «Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e utilizzazione della canapa» (1038);
   BELOTTI: «Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di trattazione delle domande di protezione internazionale e di effetti dell'impugnazione delle decisioni» (1039);
   FERRI: «Disposizioni agevolative e di incentivazione per lo sviluppo dell'artigianato e delle botteghe d'arte» (1040).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 1o agosto 2018 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 648 – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» (approvato dal Senato) (1041).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BERGAMINI ed altri: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» (646) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Zanella.

  La proposta di legge DE LORENZIS ed altri: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» (656) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Adelizzi, Davide Aiello, Alaimo, Alemanno, Aresta, Berti, Buompane, Cabras, Cassese, Chiazzese, Costanzo, D'Arrando, Sabrina De Carlo, Donno, Dori, D'Orso, Ehm, Faro, Federico, Ilaria Fontana, Frusone, Galizia, Giuliano, Giuliodori, Iovino, Lapia, Lattanzio, Lombardo, Gabriele Lorenzoni, Alberto Manca, Manzo, Melicchio, Olgiati, Orrico, Palmisano, Perconti, Rizzo, Romaniello, Roberto Rossini, Ruggiero, Sarli, Segneri, Siragusa, Spadoni, Traversi, Vianello, Villani, Leda Volpi e Zolezzi.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 31 luglio 2018, a pagina 4, seconda colonna, ultima riga, dopo la parola: «V,» deve intendersi inserita la seguente: «VII,».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative del Governo in attuazione di direttive per la declassifica e il versamento di documenti all'Archivio centrale dello Stato, in sintonia con le istanze delle associazioni dei familiari delle vittime di stragi e terrorismo – n. 3-00120

   DE MARIA, GRIBAUDO, VERINI, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta. — Per sapere – premesso che:
   da anni le associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo promuovono un'iniziativa coraggiosa e di grande valore democratico, perché sia fatta piena luce su quanto accaduto nel nostro Paese negli anni delle stragi e della strategia della tensione;
   è compito delle istituzioni democratiche fare pienamente la loro parte perché non restino zone d'ombra sugli eventi che hanno profondamente colpito l'Italia e la sua stessa sovranità nazionale; si pensi, ad esempio, alla necessità che siano individuati i mandanti della strage del 2 agosto 1980 e che sia fatta chiarezza su quanto accaduto nei cieli di Ustica;
   il Governo Renzi aveva emesso un'importante direttiva sulla desecretazione di atti e documenti in materia e istituito un comitato consultivo su tali temi, coinvolgendo le associazioni dei familiari delle vittime;
   il comitato è stato rinnovato ad avvio della XVIII legislatura, ma la Presidenza del Consiglio dei ministri non ne ha ancora disposto la riconvocazione –:
   se il Governo intenda assumere iniziative in relazione a quanto esposto in premessa, proseguendo così l'impegno dei precedenti Governi, in sintonia con le associazioni dei familiari delle vittime di stragi e terrorismo, e provvedere alla convocazione del comitato consultivo sopra richiamato, volto a monitorare l'applicazione della direttiva per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all'Archivio centrale dello Stato del 22 aprile 2014. (3-00120)


Iniziative di competenza volte ad assicurare la trasparenza dei processi di interlocuzione tra strutture amministrative e gruppi di pressione, a salvaguardia del patrimonio naturalistico e della salubrità ambientale – n. 3-00121

   DAGA, D'UVA, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, ILARIA FONTANA, LICATINI, ALBERTO MANCA, NANNI, RICCIARDI, ROSPI, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   com’è noto, il nostro Paese ad oggi non si è ancora dotato di una specifica legislazione a livello nazionale per prevenire efficacemente i fenomeni di corruzione e conflitto di interessi, rendendo trasparente l'attività dei gruppi di interesse e delle lobby sul processo decisionale;
   il settore ambientale appare altamente permeabile agli interessi di settore delle imprese e delle relative organizzazioni di rappresentanza e, in particolare, delle multinazionali del settore energetico, la cui attività produttiva si trova spesso in conflitto rispetto alle esigenze ambientali e di tutela del territorio e del mare;
   quotidianamente sono oggetto di fatti di cronaca fenomeni degenerativi che insistono sui processi decisionali pubblici, sia a livello nazionale sia a livello locale, legati alla mancanza di qualsiasi regolamentazione che renda conoscibile l'attività di influenza, soprattutto delle grandi lobby industriali, sul decisore pubblico, in particolare nel settore ambientale, come dimostrano, ad esempio, i casi Ilva e Tap;
   l'attività di tali gruppi di pressione, come emerso in passato dalle cronache, è spesso preponderante, a causa degli evidenti squilibri economici e di capacità di accesso alle informazioni e ai decisori pubblici, rispetto alle azioni di sensibilizzazione messe in campo nell'interesse generale da società civile, movimenti, associazioni, imprese non profit e volontariato, per garantire la salvaguardia del patrimonio naturalistico e la salubrità dell'ambiente;
   il Ministro interrogato, durante la relazione sulle linee programmatiche presso le competenti Commissioni di Camera e Senato, ha indicato tra gli obiettivi del suo mandato la necessità di rendere trasparenti i processi di interlocuzione tra strutture amministrative e gruppi di pressione, annunciando una trasformazione del proprio dicastero in una casa di vetro in cui sia possibile per qualsiasi cittadino conoscere gli interessi che interloquiscono con il Ministero e capire, di conseguenza, come si formi la decisione pubblica –:
   se e quali siano le attività puntuali che il Ministro interrogato intende attuare per promuovere la trasparenza delle lobby e la conoscibilità della propria attività politica e amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali con l'obiettivo della buona amministrazione, aperta e al servizio del cittadino. (3-00121)


Iniziative di competenza volte ad assicurare elevati standard qualitativi nel servizio di trasporto ferroviario, con particolare riferimento all'offerta per le famiglie che viaggiano con bambini – n. 3-00122

   EMANUELA ROSSINI e GEBHARD. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   Trenitalia, nel 2011, al fine di soddisfare le molteplici richieste degli utenti ha ideato «un'area silenzio» nelle carrozze business per quei numerosi viaggiatori che durante la permanenza in treno intendono lavorare;
   un problema sentito dalle famiglie italiane che viaggiano in treno con bambini, in particolare con un solo genitore con un bambino molto piccolo, è quello di non trovare ancora sui treni della compagnia ferroviaria italiana luoghi idonei dove affrontare in maniera confortevole il loro viaggio;
   tra gli esempi europei indicativi di un nuovo trend che vede il treno rivalutato come mezzo di trasporto pubblico, ci sono le ferrovie austriache ÖBB e DB che hanno inserito uno speciale «scompartimento famiglia» per chi viaggia con i bambini, garantendo così ai passeggeri elevati standard qualitativi per le diverse esigenze;
   anche le Ferrovie federali svizzere (Ffs) hanno trasformato una carrozza di ciascuno dei loro 40 treni intercity in dotazione in un'area giochi per bambini, denominata Tiki Park, per consentire alle famiglie che viaggiano con bambini di godere di uno spazio loro riservato –:
   se ritenga opportuno assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché i gestori del servizio ferroviario nazionale integrino l'offerta ai viaggiatori con un apposito vagone dedicato alle famiglie che viaggiano con i bambini, conciliando in tal modo le esigenze di tutti i passeggeri durante i tempi di percorrenza dei treni. (3-00122)


Elementi e iniziative di competenza in ordine alla disponibilità ed alla pubblicità dei dati relativi alle imbarcazioni transitate nel tratto di mare interessato dalla vicenda denunciata da Open Arms circa il tragico ritrovamento di un gommone e di alcuni corpi senza vita di migranti – n. 3-00123

   PALAZZOTTO, FORNARO, BERSANI, BOLDRINI, CONTE, EPIFANI, FASSINA, FRATOIANNI, MURONI, OCCHIONERO, PASTORINO, ROSTAN, SPERANZA e STUMPO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   alle 7.20 del 17 luglio 2018, Open Arms e Astral hanno ritrovato i resti di un gommone alle coordinate 34o31'N 014o02'E. Il relitto galleggiava leggermente immerso. A bordo tre corpi abbandonati, due donne e un bambino, una delle donne, ancora viva, è stata recuperata dai soccorritori insieme agli altri due corpi ormai senza vita;
   terminate le operazioni di recupero il comandante della Open Arms avrebbe avvisato il Maritime rescue coordination centre (MRCC) spagnolo, in quanto Stato di bandiera della nave per chiedere istruzioni sul da farsi;
   su indicazione del Maritime rescue coordination centre (MRCC) spagnolo il comandante della Open Arms avrebbe contattato il Maritime rescue coordination centre (MRCC) italiano e maltese, chiedendo di farsi carico del coordinamento delle operazioni di salvataggio;
   su questo ritrovamento è sorta una polemica tra il Governo italiano, l’Open Arms e la Guardia costiera libica. L'organizzazione non governativa sostiene che il gommone sia stato affondato dopo un intervento dei libici che avrebbero lasciato in mare i tre corpi. Tale versione è stata contestata sia dal Governo italiano che dalla Guardia costiera libica, che ha annunciato il salvataggio di 158 persone al largo della Libia. Alla luce dei fatti probabilmente si tratta di due interventi diversi;
   il comandante della Guardia costiera libica di Misurata Tofag Scare (o Tawfik Skeeb come sembrerebbe) in un'intervista ha confermato un secondo intervento al largo di Khoms, in cui sarebbero stati lasciati a bordo del gommone i cadaveri di una donna e un bambino perché non c'era alcun motivo di recuperarli, sostenendo che nessuna altra persona era a bordo;
   questa versione darebbe ragione alla ricostruzione della Open Arms e del deputato Palazzotto, peraltro a bordo della Astral in quelle ore e che ha assistito a tutte le comunicazioni avvenute, confermando l'esistenza di un secondo intervento, nonostante il comandante affermi che l'aver abbandonato in acqua delle persone vive costituirebbe una bugia e propaganda contro la Guardia costiera libica;
   il Governo italiano non ha fornito o resi pubblici i tracciati delle imbarcazioni che sono transitate in quel tratto di mare nella notte tra il 16 ed il 17 luglio 2018 –:
   se il Governo sia in possesso dei dati relativi alle imbarcazioni transitate nella zona la notte tra il 16 ed il 17 luglio 2018 o comunque intenda reperirli tramite la Guardia costiera o la Marina militare e se non ritenga che questi dati debbano essere resi pubblici per permettere di individuare esattamente i responsabili di questa tragedia. (3-00123)


Intendimenti in merito alla realizzazione della linea ad alta velocità/alta capacità Torino-Lione – n. 3-00124

   MONTARULI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MELONI, MOLLICONE, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la linea ad alta velocità Torino-Lione e’ un'opera strategica per lo sviluppo della rete infrastrutturale e del territorio;
   nonostante l'impegno assunto dall'Italia per la realizzazione dell'opera, nel «contratto di governo» si legge: «con riguardo alla linea ad alta velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia»;
   un blocco unilaterale dei lavori sulla Torino-Lione non esclude la possibilità di una messa in mora dell'Italia, che verrebbe privata per un periodo di cinque anni dei finanziamenti europei sulle altre opere transfrontaliere non ancora in fase avanzata;
   da un punto di vista occupazionale si contano circa ottomila posti di lavoro in meno a seguito di interruzione dei lavori;
   la mancata realizzazione dell'opera comporterebbe dei costi, come il pagamento delle penali alle aziende coinvolte, nonché la messa in sicurezza e il mantenimento delle opere già realizzate;
   recentemente, inoltre, presso il cantiere di Chiomonte gruppi di facinorosi richiamatisi al movimento notav hanno attaccato operai e agenti delle forze dell'ordine, rendendosi protagonisti di inaccettabili atti di violenza;
   pure i sindacati di polizia hanno chiesto chiarezza circa il futuro dell'opera ed una presa di posizione del Governo, anche al fine di non continuare a dare adito alle pretese del movimento notav e alle sue frange più estremiste, certamente rinvigorite dall'attuale situazione di incertezza;
   ormai, peraltro, si contano circa quattrocento feriti tra le forze dell'ordine per un costo di 780.000 euro in assistenza sanitaria –:
   se il Governo intenda confermare gli impegni per la realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione. (3-00124)


Chiarimenti e intendimenti in relazione a recenti dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle prospettive della linea ferroviaria Torino-Lione – n. 3-00125

   MULÈ, GELMINI, OCCHIUTO, SOZZANI, COSTA, CRISTINA, GIACOMETTO, NAPOLI, PELLA, PORCHIETTO, ROSSO, RUFFINO, ZANGRILLO, BALDELLI, BERGAMINI, GERMANÀ, PENTANGELO e ZANELLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   le sorti dell'alta velocità Torino-Lione cambiano di giorno in giorno. L'atteggiamento ondivago del Ministro preposto, in tale ambito, risente dell'inevitabile scarto tra la propaganda, eredità della stagione all'opposizione, e il confronto con la realtà, imposto dalla pratica di governo;
   martedì 24 luglio 2018, al mattino, il Ministro interrogato, dai microfoni di Radio 1, e quindi in versione istituzionale, ha affermato che la linea dell'alta velocità Torino-Lione si farà e che l'unico vero obiettivo è quello di «migliorarla, così come è scritto nel contratto di governo»;
   nel pomeriggio lo stesso Ministro, dal suo profilo Facebook, ha lanciato un messaggio di segno contrario: «Nessuno si azzardi a firmare nulla ai fini dell'avanzamento dell'opera, lo considereremmo come un atto ostile». E modificando la versione del mattino, ha precisato che: «rifarsi al contratto di governo significa ridiscutere integralmente l'infrastruttura in applicazione dell'accordo con la Francia»;
   Francia e Italia hanno un programma di lavori concordato con l'Unione europea e hanno ratificato nel 2017 un trattato, non unilateralmente modificabile, che impegna i due Paesi ad avviare i lavori definitivi;
   su Facebook il Ministro interrogato ha inoltre dichiarato: «Quando studio dossier come quello della Tav Torino-Lione, non posso che provare rabbia e disgusto per come sono stati sprecati i soldi dei cittadini italiani»;
   i conti della Tav sono stati validati dagli organi di controllo societari e comunitari (in primo luogo dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti) e dai 7 controlli delle Corti dei conti italiana, francese ed europea, tutti conclusi senza rilievi. L'ultimo è del maggio 2018;
   e ancora: «non si può più fare a meno di una rigorosa analisi costi-benefici». Anche «sulla Torino-Lione, come abbiamo sempre detto, saranno gli impatti ambientali, sociali, economici a dirci se portare avanti un'opera nata male»;
   il progetto, nelle sue diverse fasi di definizione, è stato oggetto di 7 valutazioni socio-economiche realizzate da primarie società internazionali e confermate da 3 sentenze del tribunale amministrativo regionale. L'opera è stata oggetto di 8 delibere Cipe, 5 valutazioni di impatto ambientale e 10 conferenze dei servizi nazionali –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno attenersi ad un rigoroso profilo istituzionale, ponendo fine alle esternazioni sui social media in contrasto con il suddetto profilo, in considerazione del fatto che queste possono destare generale sconcerto tra i partner europei, i mercati e gli investitori, in forza del ruolo che il Ministro stesso ricopre. (3-00125)


Iniziative per il completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo, anche al fine di evitare il contenzioso con la società concessionaria – n. 3-00126

   GASTALDI, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   a seguito di gara pubblica del 2005 è stata affidata nel 2007 alla società di progetto Autostrada Asti Cuneo s.p.a. la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale da Asti a Cuneo, in parte già realizzato da Anas s.p.a. La concessione aveva durata di 23,5 anni decorrenti dalla fine dei lavori;
   la società Autostrada Asti Cuneo s.p.a. ha ottemperato agli obblighi di conversione realizzando (al 31 dicembre 2016) n. 7 lotti per un importo complessivo di circa 480 milioni di euro, di cui 200 milioni di contributo pubblico previsto in sede di gara e 280 milioni di finanziamento da parte del concessionario, che a tutt'oggi non è stato ammortizzato neppure in minima parte, con conseguente grave pregiudizio per il concessionario stesso;
   il contemporaneo effetto dell'incremento dei costi di investimento (non imputabile al concessionario) e della riduzione dei volumi di traffico (la sopravvenuta crisi economica del 2008, che ha avuto un impatto particolarmente negativo nell'area) ha determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione che ha impedito al concessionario di completare l'opera almeno nella misura necessaria ad assicurare la funzionalità del collegamento autostradale tra le due città;
   in prima istanza la posizione motivatamente assunta dallo Stato italiano in merito all'operazione è che essa non configurasse alcuna situazione di aiuto di Stato. In seconda istanza e per rendere più celere la valutazione dell'operazione, essa è stata prospettata anche sotto forma di aiuto compatibile ex articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e notificata;
   stanti la peculiarità dell'operazione e le posizioni più volte espresse dalla Commissione europea in materia di concessioni autostradali, il Governo, tramite il Ministro concedente, ha avviato un confronto con gli uffici competenti della Commissione stessa;
   in data 27 aprile 2018 è stato emesso un comunicato con cui veniva formalizzata la decisione della Commissione europea a favore dell'operazione. A questo atto dovranno seguire le approvazioni degli atti aggiuntivi alle due convenzioni a cura degli organi istituzionali italiani preposti –:
   se il Ministro interrogato intenda attivarsi affinché vengano messe in atto tutte le procedure che permettano il completamento di un'opera viaria che risolva il problema del collegamento autostradale Asti-Cuneo in sospeso da troppi anni in attesa del riequilibrio del piano, evitando inoltre il rischio del contenzioso con la società Autostrada Asti Cuneo s.p.a. estremamente delicato e potenzialmente molto oneroso per l'erario. (3-00126)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE (A.C. 924-A)

A.C. 924-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Modifica alla disciplina della somministrazione di lavoro).

  Sopprimerlo.
*2. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Sopprimerlo.
*2. 3. Soverini, Lupi, Colucci, Sangregorio, Toccafondi, Schullian.

  Sopprimerlo.
*2. 6. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Pittalis, Cappellacci.

  Al comma 01, capoverso comma 2, dopo le parole: di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiungere le seguenti: di lavoratori assunti a tempo indeterminato,
2. 300. Polverini, Zangrillo, Carfagna, Pittalis, Cappellacci, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 1, dopo le parole: rapporto di lavoro tra aggiungere la seguente: singolo.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: alla disciplina fino alla fine del periodo con le seguenti:, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.
2. 14. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui al Capo III aggiungere le seguenti: per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;

  Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole: 21, comma 2 , con le seguenti: 19, 21,.
2. 22. Caon, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 21, comma 2 con le seguenti: in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01 e di riassunzione di cui all'articolo 21, comma 2, nonché delle disposizioni di cui agli articoli
2. 10. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 21, comma 2 con le seguenti: in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni di cui agli articoli
2. 9. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: disposizioni di cui agli articoli 21, con le seguenti: delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 01, primo periodo, e .
2. 16. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 19, commi 1 e 4,
2. 301. Pittalis, Cappellacci, Polverini, Zangrillo, Carfagna, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli, aggiungere le seguenti: 19, comma 1,.
2. 24. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli, aggiungere le seguenti: 19, comma 2,
*2. 26. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli, aggiungere le seguenti: 19, comma 2,
*2. 41. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 21, comma 2, con le seguenti: 21,.
2. 20. Soverini, Lupi, Colucci, Sangregorio, Toccafondi, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti sottoscritti in materia di fornitura di lavoro portuale, disciplinata dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 7. Pagani, Paita, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  All'articolo 2, al comma 01, premettere il seguente:
  001. All'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
2. 7. (Testo modificato nel corso della seduta). Pagani, Paita, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla somministrazione di personale ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
*2. 8. Paita, Pagani, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  All'articolo 2, al comma 01, premettere il seguente:
  001. All'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
*2. 8. (Testo modificato nel corso della seduta). Paita, Pagani, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla somministrazione di personale ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
*2. 40. Pastorino, Epifani, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  All'articolo 2, al comma 01, premettere il seguente:
  001. All'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
*2. 40. (Testo modificato nel corso della seduta). Pastorino, Epifani, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi», sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, e».
1. 154. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  All'articolo 2, al comma 01, premettere il seguente:
  001. All'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
2. 700.(Testo modificato nel corso della seduta). Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi», sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, e».
1. 300. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  All'articolo 2, al comma 01, premettere il seguente:
  001. All'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
2. 701.(Testo modificato nel corso della seduta). Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Ferro.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1 All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al secondo periodo, alle parole: «Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto» sono premesse le seguenti: «Con esclusione del licenziamento,».
2. 30. Rotondi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, e dall'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'utilizzatore può ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato soltanto se ricorrono le causali previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto.
2. 39. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)
.

  1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
  «Art. 18 – (Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo). – 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, il regime di tutela nel caso di licenziamento individuale illegittimo è disciplinato dal presente articolo.

  2. Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale:
   a) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato per ritorsione o rappresaglia, ovvero ancora in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;
   b) annulla il licenziamento in quanto accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili;
   c) dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza della motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge.

  3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui sia stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale.
  4. La contribuzione dovuta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
  5. Con la sentenza di cui al comma 2, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione.
  6. Il giudice applica la medesima disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.
  7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il giudice condanna il datore di lavoro oltre che al pagamento delle sanzioni di legge previste per l'omessa contribuzione di cui ai commi 3 e 4, anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa. Nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.
  8. La tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del comma 2, lettera a), si applica anche ai dirigenti.
  9. Qualora il datore di lavoro occupi fino a quindici dipendenti, nel caso in cui il giudice accerti:
   a) con riferimento al comma 2, lettera b), che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità, ovvero;
   b) con riferimento al comma 2, lettera c), che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicitate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro:
    1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, oppure;
    2) condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non potrà in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfettaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.

  10. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604:
   a) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
   b) nelle altre ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:
    1) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5;
    2) in alternativa e con obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei per i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, dell'ultima retribuzione globale di fatto;
   c) qualora, nel corso del giudizio, accerti che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui al comma 2 o al comma 6, applica le relative tutele.

  11. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al comma 10, lettera b), numero 2), il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.
  12. In tutti i casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dei commi che precedono, la reintegrazione, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto, di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.
  13. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.
  14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
  15. L'ordinanza di cui al comma 14 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
  16. Il lavoratore che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
  17. Nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e nei casi di condanna alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatore o del somministratore si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.
  18. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: “con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo” sono sostituite dalle seguenti: “ivi compreso l'articolo 18, il quale si applica anche ogni volta che all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegua l'annullamento del suo licenziamento”.
  19. Il presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 17 e 18, si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
  2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento.».
2. 014. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.
(Disciplina del lavoro accessorio nel turismo).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del turismo che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
   b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo esso di soggiorno.
  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate.
  6. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in per ogni ora lavorativa prestata.
  7. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
  8. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 11. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  9. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 9 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.».
2. 0300. Rizzetto, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del lavoro domestico che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per il settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.
2. 0301. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.1.
(Fondo di solidarietà aziendale).

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. 022. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.

ART. 2-bis.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)
.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il capo V è inserito il seguente:

«Capo VI
LAVORO ACCESSORIO

Art. 47-bis.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria, da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 47-ter.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 47-quater.
(Coordinamento informativo a fini previdenziali)
.

  1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Conseguentemente, l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è soppresso».
2-bis. 7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis.

  1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
  «Art. 54-bis(Lavoro accessorio). – 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
   b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
   c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;
   d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.

  2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
  6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:
   a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   b) casalinghe, studenti e pensionati;
   c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
   d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:
    1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
    2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    3) insegnamento privato supplementare;
   b) gli altri utilizzatori fermo restando le esclusioni di cui al comma 9;
   c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
    1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
    2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
    3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
    4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

  8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
   a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
   b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
   c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

  9. Il ricorso al carnet di buoni lavoro è vietato:
   a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
   b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

  10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi agli utilizzatori di cui al comma 7 lettere b) e c) sono ridotti a 5.000 euro.
  11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al carnet di buoni lavoro di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
  12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un carnet nominativo prefinanziato, denominato  “Carnet Buoni Lavoro”.
  13. Mediante il Carnet Buoni Lavoro, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
  14. Ciascun Carnet Buoni Lavoro contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
  15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
  16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Carnet Buoni Lavoro nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
  17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.»
2-bis. 252. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, in materia di disciplina del lavoro occasionale).

  L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:
  «54-bis. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
   b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

  6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
  7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  54-ter. 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
2-bis. 214. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio)
.

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.
2-bis. 254. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Paolo Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.
(Lavoro accessorio).

  1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. I committenti sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2-bis. 290. Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.
*2-bis. 16. Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis.(Disciplina del lavoro accessorio) – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.
*2-bis. 255. Paolo Russo, Zangrillo, Spena.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio in agricoltura).

  1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 54-bis, comma 14 sopprimere la lettera b);
   b) dopo l'articolo 54-bis aggiungere il seguente: «Art. 54-ter(Lavoro accessorio in agricoltura). – 1. Si intendono prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

  2. Ai fini di cui al presente articolo al lavoro accessorio in agricoltura si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'articolo 54-bis, comma 6, lettera a).
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».
2-bis. 256. Paolo Russo, Polverini, Zangrillo, Gelmini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Spena.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.
(Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo).

  1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2-bis. 253. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.

  1. I datori di lavoro di cui al presente articolo possono utilizzare per prestazioni di lavoro accessorio i lavoratori come individuati ai sensi del comma 3, 5 e del comma 11.
  2. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  3. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori produttivi del turismo e della gig economy. Gli enti locali possono utilizzare lavoratori per prestazioni di lavoro a carattere accessorio secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere utilizzate anche per le attività lavorative di stuart e di hostess addetti alla vigilanza negli stadi.
  4. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurative relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nel settore agricolo:
   a) Alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale;
   b) Alle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  6. I committenti imprenditori di cui alla presente legge, nonché gli enti locali possono utilizzare per le prestazioni di lavoro accessorio lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
  7. È vietato il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori acquistano esclusivamente tramite modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  9. I committenti imprenditori che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore indicando il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
  10. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 800 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
  11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce le modalità concernenti il pagamento delle prestazioni relative al lavoro accessorio e le modalità attuati ve della presente legge con l'individuazione altresì dei lavoratori dei settori produttivi di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2-bis. 8. Caiata, Vitiello, Cecconi, Tasso, Schullian.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:
   «b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo per prestazioni a carattere stagionale».
2-bis. 250. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
al comma 7, alinea, dopo le parole: «prestazione occasionale» sono inserite le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 12.000 euro per anno civile»
2-bis. 305. Lollobrigida, Trancassini, Silvestroni.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « d-bis) per piccoli lavori di manutenzione.»
2-bis. 251. Musella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative».
2-bis. 12. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di handicap, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini».
2-bis. 9. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: aziende alberghiere e delle con le seguenti: imprese
2-bis. 300. Polverini, Zangrillo, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
2-bis. 400. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2.
2-bis. 301. Gribaudo.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «consolidata» con la seguente: «perfezionata».
2-bis. 302. Baldelli.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «sportello postale» aggiungere le seguenti: «o bancario».
2-bis. 303. Losacco.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e stampato dall'utilizzatore» con le seguenti: «, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore».
2-bis. 304. Baldelli.

ART. 3.
(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato).

  Sopprimerlo.
*3. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Sopprimerlo.
*3. 16. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 1.
**3. 11. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 1.
**3. 14. Tabacci.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità».
3. 300. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
  1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità».
  1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: ”non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità.
3. 20. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, alinea, dopo le parole: dagli articoli 1 e 3, aggiungere le seguenti: comma 2,;
   al comma 2, lettera d), dopo le parole: di cui agli articoli 1 e 3 aggiungere le seguenti:, comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: di cui agli articoli 1 e 2 e 3 con le seguenti: di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2,;
3. 600. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
*3. 36. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 37. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 38. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. 67. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. 68. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: in occasione di fino alla fine del comma, con le seguenti: in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, valutato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 64. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan, Colaninno.

  Al comma 2, sostituire le parole da: in occasione di fino alla fine del comma, con le seguenti: in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. 63. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan, Colaninno.

  Al comma 2, sostituire le parole: in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione con le seguenti: a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti.
3. 62. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, anche in regime di somministrazione.
3. 45. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche in regime di somministrazione con le seguenti: ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore.
*3. 65. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche in regime di somministrazione con le seguenti: ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore.
*3. 70. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche in regime di somministrazione con le seguenti: ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione.
3. 69. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. 301. Gribaudo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo confluisce in un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo incentivo occupazione stabile» e destinato alla riduzione del costo del lavoro.
  2-ter. Al fondo di cui al comma 2-bis è destinato, altresì, l'ulteriore incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificata dal comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto, in modo da assicurare maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centoventi giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis e 2-ter.
3. 302. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 59. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Carfagna, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3. 56. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Fiorini, Spena.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3. 74. Soverini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3. 79. Tabacci.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
3. 71. Silvestroni, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono soppresse.
3. 72. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione».
3. 60. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:
  «35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie.».
3. 76. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i datori beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 100 e 108 e commi 117 e 118, della legge 27 dicembre n. 205, non è prevista la revoca ed il recupero del beneficio già fruito in caso di pagamento tardivo entro dieci giorni lavorativi dei contributi previdenziali dovuti.
3. 77. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Lavoro a orario ridotto).

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente:
  «Art. 13-bis(Lavoro a orario ridotto) – 1. Il contratto di lavoro a orario ridotto è il contratto a tempo determinato mediante il quale il lavoratore concorda con un datore di lavoro l'utilizzo della sua prestazione lavorativa in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
  2. Il contratto di lavoro a orario ridotto è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a settanta giornate di effettivo lavoro nell'arco di un anno civile e per un numero di ore non superiore a 500, anche variamente distribuite tra le giornate lavorative. In caso di superamento del predetto periodo di settanta giorni, il rapporto di lavoro a orario ridotto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Il contratto di lavoro a orario ridotto non può dare luogo per il lavoratore a compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.500 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun datore di lavoro per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui.
  4. Il costo orario della prestazione di lavoro a orario ridotto è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell'emanazione del decreto, il costo orario è fissato in 12 euro.
  5. Il compenso per la prestazione di lavoro del contratto di lavoro a orario ridotto è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il lavoratore ha diritto alle garanzie sociali in caso di malattia o di infortunio.
  6. Il datore di lavoro provvede per conto del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata presso l'INPS, di cui alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del costo orario, e dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento.
  7. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per agevolare l'utilizzo diffuso del contratto di lavoro a orario ridotto, con il medesimo decreto sono individuate forme semplificate di gestione, anche utilizzando procedure telematiche avanzate».
3. 01. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ampliamento delle possibilità di utilizzo del lavoro intermittente).

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è sostituito dal seguente: »Art. 13 – (Lavoro intermittente) – 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con la possibilità di svolgimento delle prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
  2. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Nei periodi nei quali non è utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.
3. 02. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione).
  1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2019, una quota pari ad un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è posta a carico della fiscalità generale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.500 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 014. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

ART. 4.
(Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Misure per il contrasto al precariato scolastico).

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:
  «108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
  108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:
   a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
   b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
   c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
   d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
   e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
    1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
    2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
    3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
    4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei princìpi e dei valori costituzionali;
    5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

  108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:
   a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;
   b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
    1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
    2) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    3) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o tirocinio formativo attivo (TFA);
    4) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    5) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

  108-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 108-bis a 108-quater, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.
  108-sexies. A decorrere dal 1o settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “nella misura del 26 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019”.
4. 1. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4.

  1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
  3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
*4. 22.(Parte ammissibile) Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Zangrillo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4.

  1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
  3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
*4. 300.(Parte ammissibile) Fassina, Epifani, Pastorino, Fratoianni.

  Sostituirlo con il seguente:
  
Art. 4. – 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.
  2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
   b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

  3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.
  4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.
  5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.
4. 301.(Parte ammissibile) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria).

  1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.
  2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
   b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

  3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.
  4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.
  5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.
4. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Sopprimere i commi 1 e 1-bis.

  Conseguentemente, al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per garantire regolari assunzioni sia da graduatorie ad esaurimento sia da graduatorie di merito e graduatorie di merito regionali, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2018-2019 è posticipato all'anno scolastico 2020-2021.
4. 315. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: avvio dell'anno scolastico fino alla fine del comma con le seguenti: e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. 2. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo, Crosetto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: la continuità didattica fino alla fine del comma con le seguenti: nell'interesse degli alunni la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d'istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il Diploma d'insegnamento tecnico-professionale, nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, sono confermati nei ruoli tutti i docenti assunti che hanno superato l'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del lo settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma. Per lo stesso fine, relativamente ai contratti a tempo determinato da assegnare per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche per lo stesso anno scolastico 2018/2019, con Decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca da emanarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
   1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
   2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
   3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
   4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.
4. 302. Ciaburro, Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: all'esecuzione delle decisioni giurisdizioni fino alla fine del comma con le seguenti: al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 1-bis a 1-undecies con i seguenti:
  1-bis. L'accesso alla predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri:
   a) alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;
   b) alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alla II fascia delle graduatorie di istituto, accedono:
    I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria;
    II. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015;
    III. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;
   c) alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente.

  1-ter. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni.
  1-quater. I soggetti di cui al comma 1-bis, lettera b), punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
  1-quinquies. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico 297/1994, per i soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
  1-sexies. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui al comma 1-bis, lettera b), sub iii).
4. 23. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: all'esecuzione delle decisioni giurisdizioni fino alla fine del comma con le seguenti: il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017-2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria che saranno istituite, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.

  Conseguentemente:
   al comma 1-
bis: lettera a), dopo le parole: 30 giugno 2019 aggiungere le seguenti: o per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo;
   al comma 1-bis: lettera b), dopo le parole: 30 giugno 2019 aggiungere le seguenti: o per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo;
   al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: sino a 50 con le seguenti: sino a 35.
4. 303. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, sostituire la parola: statali con la seguente: pubbliche.

  Conseguentemente:
   al comma 1-
quinquies:
    lettera a), sostituire la parola: statali con la seguente: pubbliche;
    lettera b), sostituire la parola: statali con la seguente: pubbliche;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
1-duodecies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-quinquies si provvede mediante l'ulteriore incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificata dal comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto, in modo da assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2019-2023.
4. 304. Moschioni, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni, Pallini, Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: conseguito con le seguenti: e relativi indirizzi sperimentali conseguiti.
4. 305. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 14 fino a: dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 con le seguenti: di 120 giorni.
4. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: dal termine dell'anno scolastico 2018/2019.
4. 12. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Ciaburro, Deidda, Luca De Carlo, Gemmato, Rampelli, Osnato, Acquaroli, Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. I docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie di ogni tipo, con contratti a tempo determinato, su posti vacanti o disponibili fino alla fine dell'anno scolastico (30 giugno), per almeno 36 mesi, e in possesso della prescritta abilitazione, sono esonerati dalla partecipazione al «Concorso Transitorio» e inseriti in adeguata graduatoria ad esaurimento per l'immissione nel ruolo corrispondente, con precedenza rispetto agli esiti del suddetto «Concorso Transitorio».
4. 14. Foti, Osnato.

  Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
  1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
   1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
   2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
   3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
   4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.

  1-bis.1. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del lo settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
4. 307. Ciaburro, Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Rampelli.

  Al comma 1-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;

  Conseguentemente:
   al comma 1-
ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, è inserito nelle graduatorie ad esaurimento il personale precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
    1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
    2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
    3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
    4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico.
4. 251. Fassina, Pastorino, Epifani, Fornaro, Fratoianni, Occhionero.

  Al comma 1-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;
4. 308. Ciaburro, Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Rampelli.

  Al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ad eccezione dei docenti assunti in ottemperanza alle disposizioni in materia di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. 309. Carnevali, Fassina.

  Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019 con le seguenti: fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali. I docenti devono essere mantenuti in servizio fino all'assunzione in ruolo sullo stesso posto. L'anno di prova superato è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito regionali.
4. 310. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano ai docenti assunti in ottemperanza alle disposizioni di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. 312. Carnevali.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-bis.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale docente assunto in ruolo con riserva è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2019. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
  1-bis.2. È disposto per l'anno scolastico 2018-2019, all'atto dell'aggiornamento, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione comunque conseguita entro la data di conversione del presente decreto.
4. 311. Ciaburro, Mollicone.

  Al comma 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del lo settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
4. 313. Ciaburro, Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Rampelli.

  Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si possono iscrivere nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente gli insegnanti in possesso di titolo abilitante di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e i laureati in scienze della formazione primaria.
4. 314. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1-quater, lettera b), dopo le parole: concorso straordinario aggiungere le seguenti: per titoli ed esami.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, sostituire le parole: è soppressa al suo esaurimento con le seguenti: ha validità triennale;
   al comma 1-quinquies:
    lettera a), sopprimere le parole da:, purché fino alla fina della lettera;
    lettera
b), sostituire le parole: nel corso degli ultimi otto anni scolastici con le seguenti: dal 2014;
   sopprimere il comma 1-octies.
4. 316. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: in ciascuna regione con le seguenti: contestualmente in tutte le regioni d'Italia.
4. 317. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1-quinquies, lettera b), dopo le parole: con valore di abilitazione aggiungere le seguenti: e relativi indirizzi sperimentali.
4. 319. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: due annualità di servizio specifico, anche non continuative con le seguenti: 180 giorni, anche non continuativi, di servizio specifico.
4. 320. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1-sexies, sostituire le parole: di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché con le seguenti: abilitanti richiesti purché in possesso.
4. 321. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: sino a 50 con le seguenti: sino a 36.
4. 322. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: sino a 50 con le seguenti: sino a 42.
4. 323. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

ART. 5.

  All'articolo 5, premettere il seguente: Art. 05 (Definizioni). – 1. Per «aiuto di Stato» s'intendono:
   a) agevolazioni fiscali previste per la categoria produttiva o per il territorio;
   b) erogazioni dirette per incentivazione di innovazioni tecnologiche;
   c) sgravi contributivi per le nuove assunzioni;
   d) utilizzo a favore dei lavoratori dipendenti di procedure di mobilità;
   e) agevolazioni tariffarie per il trasporto di merci.

  Gli «aiuti di Stato» sono considerati tali quando essi corrispondano alla riduzione del quindici per cento dei costi totali rilevati dai bilanci del quinquennio in esame.
  2. Per Stato s'intendono le Amministrazioni Centrali, gli Enti Regioni, gli Istituti finanziari il cui capitale sociale sia totalmente in possesso di un Ente Statale.
05. 01. Mollicone, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 5. (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici). – 1. Le disposizioni che stabiliscono la concessione di sostegni pubblici, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, prevedono contestualmente i casi e le modalità per la revoca e la restituzione dei sostegni medesimi nei casi di delocalizzazione degli oggetti dell'intervento di sostegno.
5. 6. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le imprese italiane ed estere, aggiungere le seguenti: ambo i casi non classificabili come PMI ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione,.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: le imprese italiane ed estere, aggiungere le seguenti: ambo i casi non classificabili come PMI ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione,.
5. 33. Tabacci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma, con le seguenti: sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio;
   sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;
   sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi;
   sopprimere i commi 5 e 5-bis;
   al comma 6 sostituire le parole da: o di una sua parte fino alla fine del comma con le seguenti: ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.
5. 8. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma, con le seguenti: contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo;
   sostituire il comma 3 con il seguente: 3.I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefìci fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo;
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: gli aiuti di Stato con le seguenti: i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;
   sostituire il comma 6, con il seguente: Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. 5. Noja, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aiuto di Stato con le seguenti: finanziamento pubblico di natura nazionale o europea.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'aiuto con le seguenti: del finanziamento;
   al comma 2 sostituire le parole: aiuto di Stato con le seguenti: finanziamento pubblico di natura nazionale o europea;
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: aiuti di Stato con la seguente: finanziamenti.
5. 15. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: aiuto di Stato aggiungere le seguenti:, anche derivante dall'utilizzo di fondi strutturali europei,.

  Conseguentemente:
   al comma 2 dopo le parole: aiuto di Stato aggiungere le seguenti:, anche derivante dall'utilizzo di fondi strutturali europei, ;
   al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: aiuti di Stato aggiungere le seguenti:, anche derivanti dall'utilizzo di fondi strutturali europei, .
5. 16. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: decadono dal beneficio fino alla fine del comma con le seguenti: non possono delocalizzare l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte, fuori dal territorio nazionale, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Se la delocalizzazione avviene in Stati non membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese di cui al primo periodo decadono dal beneficio e l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Fermi restando i vincoli già previsti dalla normativa dell'Unione, se la delocalizzazione è effettuata verso Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, prima che essa avvenga, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, con il prioritario obiettivo di mantenere i livelli occupazionali. Qualora in tale sede sia accertato che la delocalizzazione avviene non per ragioni riguardanti il miglioramento dei processi produttivi, ma per motivi afferenti al minor costo del lavoro o alle minori tutele dei lavoratori in essere nello Stato di nuovo insediamento (dumping sociale), il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, con proprio provvedimento può sospendere per un massimo di sei mesi il processo di delocalizzazione, al fine di verificare se tali comportamenti si configurino come una violazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dai Trattati europei.
5. 7. Benigni, Martino, Giacomoni, Baratto, Bignami, Cattaneo, Angelucci, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:

    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;
    al secondo periodo, sostituire le parole: da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito con le seguenti: non superiore a due volte l'importo dell'aiuto revocato;
   al comma 2:
    al primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;
    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto.
5. 14. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto.
5. 300. Benamati.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica con le seguenti: la struttura produttiva.
*5. 25. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica con le seguenti: la struttura produttiva.
*5. 30. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo spazio economico europeo.
5. 3. Fassina.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti.
5. 31. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 4. Tabacci.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Oltre alla decadenza dal beneficio, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, che accerta l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
5. 20. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dalla sanzione amministrativa pecuniaria le imprese localizzate in aree colpite da calamità riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai fini del presente decreto per delocalizzazione si intende esclusivamente il decentramento di principali attività e segmenti di impresa.
5. 42. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
*5. 68. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
*5. 41. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da ciascuna amministrazione fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 47. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Tutti i lavoratori addetti all'unità produttiva o all'attività economica delocalizzata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

  Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: o di una sua parte.
5. 49. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 6, sostituire le parole da: dal sito produttivo fino alla fine del comma, con le seguenti:, effettuata dalla medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dal sito produttivo incentivato ad altro sito nel quale si effettuino le medesime lavorazioni o produzioni, con conseguente perdita dei livelli occupazionali.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. L'azienda interessata dal procedimento di recupero dei benefìci di cui al presente articolo, può richiedere l'apertura di un tavolo di concertazione con le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, interessate e il sindacato, al fine di valutare la correttezza dei comportamenti aziendali e il rendimento atteso dagli investimenti medesimi, nonché per individuare misure per il mantenimento dei livelli occupazionali.
5. 55. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

  Al comma 6, sopprimere le parole: o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. 52. Tabacci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. (Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale). – 1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
  2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.
  3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:
   a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;
   b) i risultati attesi;
   c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

  4. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane e predispone, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.
  5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.
  6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la realizzazione del Piano di cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 03. Fregolent, Serracchiani, Moretto, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Ungaro, Topo, Morgoni.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. (Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti). – 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.
  2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.
  3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.
6. 2. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, dopo le parole: aiuto di Stato aggiungere le seguenti: , a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, con le seguenti: a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1.
*6. 3. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, dopo le parole: aiuto di Stato, aggiungere le seguenti: , a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, con le seguenti: a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1.
*6. 4. Benamati.

  Al comma 1, dopo le parole: giustificato motivo oggettivo aggiungere le seguenti: o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento,.
6. 7. Viscomi, Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento con le seguenti: nei due anni successivi alla data di ottenimento del beneficio.
6. 11. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
6. 15. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della valutazione dell'impatto occupazionale, di cui al comma 1, si fa riferimento agli accordi di programma intercorsi tra l'impresa, le parti sociali, l'amministrazione centrale o locale al momento della concessione dei benefici. Per la valutazione successiva dei livelli occupazionali occorrenti per il buon andamento dell'attività produttiva, si fa riferimento ai piani industriali e alle informazioni che l'impresa deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007.
6. 19. Mollicone, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

ART. 7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.
7. 6. Fragomeli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
*7. 9. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
*7. 10. Benamati.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto.
**7. 12. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto.
**7. 13. Benamati.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e che, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio del territorio dello Stato.
7. 300. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Benigni, Bignami, Angelucci, Baratto, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis – 1. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione dei precedenti articoli 5 e 7, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
  2. L'Amministrazione può disapplicare i precedenti articoli 5 e 7, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma I del presente articolo, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente.
7. 02. Gadda.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  «Art. 8-bis. (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). – 1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».
*8. 06. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). – 1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento”.
*8. 09. Paolo Russo, Zangrillo, Spena.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). – 1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento”.
*8. 012. Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 3, sopprimere la lettera d);
   all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera c).
9. 2. Crosetto, Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, con le seguenti: Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro.
   al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole:, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”;
   al comma 2, aggiungere in fine le parole: comminata dall'Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l'Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all'oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico.
   al comma 4, aggiungere in fine le parole: di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al comma 5, all'adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco online, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

  Alla rubrica del Capo sostituire le parole: Misure per il contrasto alla ludopatia con le seguenti: Misure per il contrasto del gioco d'azzardo patologico.
9. 31. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: quanto previsto dall'articolo 7 fino alla fine dell'articolo con le seguenti: il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l'eccezione di quanto pubblicato all'interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà del concessionario e registrati come canali di vendita presso l'apposito registro tenuto presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.
  5. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  6. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
  9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 3, lettera
d), sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 9;
   all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: 6 con il seguente: 9.
9. 5. Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: e a quanto disposto dal successivo comma 5.
9. 300. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a decorrere dalla data di entrata in vigore fino alla fine dell'articolo con le seguenti: nonché il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.
  4. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  5. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
  8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 3, lettera
d), sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 8.
   all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: 6 con il seguente: 8.
9. 6. Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è vietata qualsiasi forma fino alla fine del comma con le seguenti: qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:
   a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincita in denaro oltre il 25 per cento dell'affollamento pubblicitario orario;
   b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell'inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1. 1 In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su Internet. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:
   a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
   b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
   c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettera a) o b) devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché .siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.

  1. 2 Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 1-bis le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
   al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1. 1
   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1. 1
   sopprimere il comma 5.
9. 30. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
9. 15. Martino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Dal 1o gennaio 2019 a si applica anche alle con le seguenti: Dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro, nonché le
9. 40. Pastorino.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. 28. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 aggiungere le seguenti: le altre lotterie ad estrazione istantanea.
9. 50. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 25. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 43. Mandelli, Squeri, Labriola.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 44. Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1. 1 Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1. 2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.
  1. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1. 4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1. 5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies;
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

  1. 6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1. 7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1. 8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  1. 9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 53. Bergamini, Giacomoni, Napoli, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1. 1 Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1. 2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
  1. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1. 4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1. 5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies);
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

  1. 6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1. 7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1. 8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  1. 9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 70. Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1. 1 Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1. 2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
  1. 3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1. 4 I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1. 5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies;
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

  1. 6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1. 7 È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1. 8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  1. 9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 72. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 937 e 938, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nel comma 1, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
   a) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
    1) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a «bambini»;
    2) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    3) la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;
   b) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
   c) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:
    1) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;
    2) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
   c) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
   d) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.
9. 54. Martino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. 1. Sono altresì escluse dai divieti di cui al comma precedente le scommesse ippiche e sportive, alle quali resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che, ai sensi del presente comma, acquistano pubblicità ovvero danno corso a sponsorizzazioni, versano, in favore del fondo di cui all'articolo 13, comma 5, un contributo annuale pari al 2,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di pubblicità e sponsorizzazione, secondo le modalità definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contributo di cui al precedente periodo è destinato in via prioritaria al finanziamento di attività di diffusione della pratica sportiva in ambito scolastico e di contrasto al disagio giovanile, con particolare riferimento alla prevenzione delle dipendenze e della ludopatia.
9. 71. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
9. 58. Martino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. 1. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
9. 60. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 57. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione.
9. 51. Martino, Bergamini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione qualora nell'oggetto dell'affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali.
9. 52. Martino, Bergamini.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: Fatto salvo fino a: n. 189

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole:
5 per cento con le seguenti: 15 per cento;
   sostituire le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 150.000.
9. 74. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini, Morgoni.

  Al comma 2, sostituire le parole: a carico del committente, del proprietario con le seguenti: sia a carico del committente sia a carico del proprietario.
9. 68. Braga, Cantini.

  Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.
9. 69. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 2, sostituire le parole: per ogni violazione con le seguenti: per la prima violazione

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il periodo:. In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata.
9. 67. Braga, Cantini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: compresi quelli fino a: 24 novembre 1981, n. 689.
9. 76. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini, Morgoni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e gli accessi legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile.
9. 77. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni.
9. 104. Fregolent, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 113. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini, Morgoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 116. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 110. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.
9. 123. Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 è stabilita nella misura del 30 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
9. 119. Braga, Cantini.

  Al comma 6, sopprimere le parole: lettera a) e

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:

    sostituire le parole:, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel con le seguenti: nella misura del;
    sostituire le parole: nel 19,6 per cento e nel 6,65 con le seguenti: e del 6,5;
    sopprimere le parole da: nel 19,68 per cento fino alla fine del comma;
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.
9. 127. Tabacci.

  Al comma 6 sostituire le parole: 19,25 per cento e nel 6,25 con le seguenti: 19,5 per cento e nel 6,5

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: nel 19,68 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: . Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1o settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1o maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9. 125. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Al comma 6, sostituire le parole: 19,6 per cento e nel 6,65 con le seguenti: 20 per cento e nel 7

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere le parole da:
nel 19,68 per cento fino alla fine del comma;
   dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è avviato un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi.
9. 128. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il periodo: Per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a partire dal 1o settembre 2018, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.
9. 133. Martino.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6. 1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6. 2. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6. 3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al comma 6. 2, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6. 4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 6. 1 a 6. 3 sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui al comma 4.
9. 135. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
*9. 150. Cattaneo, Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami, Angelucci, Baratto, Labriola.

  Aggiungere il seguente comma:
  7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
*9. 151. Tabacci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019».
9. 142. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure per il contrasto delle ludopatie).

  1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.
  3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza.
9. 06. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici).

  1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
  2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.
9. 011. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Formule di avvertimento).

  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove vengono installati.
  5. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
9. 013. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Collocazione sale da gioco).

  1. È vietata l'apertura di sale da gioco, di cui all'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.
  2. Fatte salve le sanzioni previste per l'esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.”.
9. 04. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico).

  1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:
   a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;
   b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;
   c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
   d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo «no slot» di cui al comma 4.

  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.
  3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
  4. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. 07. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Innalzamento del livello dei controlli).

  1. Al fine di innalzare il livello dei controlli e garantire la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:
   a) inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e l'attribuzione dei relativi proventi ai comuni;
   b) agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, attraverso il nuovo sistema distributivo del gioco lecito che dovrà fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;
   c) attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio (’«indice di presenza mafiosa», l’«indice di organizzazione criminale» (IOC) e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014, sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale.
   d) offrire l'opportunità agli enti locali, ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, di far fronte adeguatamente e con prontezza – d'intesa con l'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli ed i preposti Organi di Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza – a situazioni emergenziali di pericolosità sociale del diffondersi di illegalità e disagio connessi al gioco, anche in deroga alle disposizioni previste dall'intesa. A tal fine, lo Stato, nelle sue articolazioni, dovrà sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale.
   e) predisporre conseguentemente un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la «continuità di processo», la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche, funzionali a questo settore;
   f) introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo.
9. 0302. Carnevali

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico).

  1. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:
   a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;
   b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;
   c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:
    1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
    2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
    3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;
    4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.
9. 0300. Carnevali.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Modernizzazione del settore dei giochi).

  1. Al fine di completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termini di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:
   a) predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del «margine» per il calcolo delle entrate pubbliche;
   b) realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'interno e gli enti locali interessati, una revisione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata al risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco.
9. 0301. Carnevali.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico).

  1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:
   a) accesso selettivo, completa identificazione dell'avventore, mediante il controllo con documento d'identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;
   b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;
   c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;
   d) rispetto di vincoli architettonici;
   e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;
   f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
   g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
   h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
   i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2020 l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1.
9. 024. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico).

  1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9. 023. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco).

  1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi.
9. 018. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco).

  1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.
  2. Gli Enti Locali possono stabilire, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell'arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico.
9. 026. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

  1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500».
9. 016. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro).

  1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
  5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.
  6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.
9. 010. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Accesso delle famiglie al Fondo Antiusura).

  1. È garantito l'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.
  2. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1 la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.
9. 039. Ungaro, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti del gioco d'azzardo sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di target costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani.
9. 02. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Divieto di installazione di terminali per il prelievo di denaro).
  1. È vietato installare terminali multifunzione che consentono il prelievo di valuta contante all'interno o all'esterno, entro un raggio di 100 metri, dai locali dove si effettuano giochi d'azzardo e scommesse con vincite in denaro.
  2. Il responsabile della violazione del divieto di cui al comma 1 è punito con una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 10.000 euro e con una sanzione amministrativa corrispondente alla revoca della concessione sui giochi.
9. 0303. Rostan, Fratoianni, Pastorino, Epifani, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. 09. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.
9. 012. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Fascia oraria di rispetto).

  1. All'articolo 1, comma 939, prima periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «generaliste» è soppressa e le parole: «alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 24».
9. 0304. Rostan, Fratoianni, Pastorino, Epifani, Boldrini, Fornaro, Bersani, Conte, Fassina, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

ART. 9-ter.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.
(Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore)
.

  1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 936, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018.»;
   b) dopo il comma 941, aggiungere il seguente: «941-bis. Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età.
   c) dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:
  946-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  946-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.
  946-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 946-ter, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 946-bis sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  946-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
  946-sexies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.
  946-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 946-ter a 946-sexies comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.
  946-opties. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936.
9-ter. 250. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.
  2. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.
9-ter. 251. Ascani.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni in materia di redditometro).

  1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.
  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, è abrogato.
10. 5. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto comma è abrogato.
*10. 9. Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola, Gelmini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto comma è abrogato.
*10. 12. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quinto comma, come modificato dal comma 1, restano in vigore le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
10. 10. Mancini.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 3. Cenni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 5. Paolo Russo, Zangrillo, Spena.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 6. Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2. 1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1o gennaio 2019.
  2. 2. Agli oneri derivanti dal comma 2.1. pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
11. 8. Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
al comma 916 il primo periodo è sostituito con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
11-bis. 255. Bignami.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 917, è sostituito con il seguente:
  «917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano:
   a) alle fatture emesse a partire dal 1o luglio 2018 relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019;
   b) alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.».

  Conseguentemente, al comma 3 lettera c):
   sostituire le parole: 30,9 milioni con le seguenti: 35,9 milioni;
   sostituire le parole: 29 milioni con le seguenti: 34 milioni.
11-bis. 250. Bignami, Martino, Giacomoni, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, ad eccezione, fino alla fine della lettera con le seguenti:. In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.
11-bis. 251. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 917, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta.».

  Conseguentemente, al comma 3, lettera c):
   sostituire le parole: 30, 9 milioni con le seguenti: 34,4 milioni;
   sostituire le parole: 29 milioni con le seguenti: 33 milioni.
11-bis. 252. Giacomoni, Bignami, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 928, è inserito il seguente: «928-bis. In via sperimentale, i contribuenti possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928, alle fatture emesse a partire dal 1o novembre 2018».
11-bis. 253. Fragomeli.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 5. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Split payment).

  1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogato. All'articolo 30, terzo comma, lettera a) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
  2. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 147 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017 è ridotto per l'anno 2018 di 125 milioni di euro.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.285 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.570 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.285 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;
   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;
   e) quanto a 1.250 milioni di euro per il 2018 mediante utilizzo nell'anno 2018 delle risorse complessive pari a 580 milioni di euro rinvenienti dal capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo (MIBACT) come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, commi 979-980 della legge n. 208 del 2015 nell'anno 2018 e nell'anno 2019, nonché mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4 e, infine, per un importo pari a 545 milioni di euro mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica;
   f) quanto a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 6. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: ”Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
12. 7. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, premettere le parole:. Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto,
12. 10. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, dopo le parole: non si applicano aggiungere le seguenti: alle piccole e medie imprese e.

  Conseguentemente:
   al comma 3:
    alinea, sostituire le parole:
pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: pari a 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 140 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020;
   lettera a), sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 82 milioni, le parole: 4 milioni con le seguenti: 8 milioni, le parole: ricerca per 5 milioni con le seguenti: ricerca per 10 milioni, le parole: 24 milioni con le seguenti: 48 milioni, le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni, le parole: internazionale per 5 milioni con le seguenti: internazionale per 10 milioni, le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni;
   lettera b), sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni;
   lettera c), sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 16 milioni;
   lettera d), sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 70 milioni, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 12 milioni, sostituire le parole: 34 milioni con le seguenti: 68 milioni.
12. 11. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

ART. 12-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, anche per l'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell'anno precedente. Nel caso in cui si verifichino significativi effetti negativi in termini di fabbisogno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alla loro copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12-bis. 302. Baldelli, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Labriola, Fregolent, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, anche per l'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell'anno precedente. Nel caso in cui si verifichino significativi effetti negativi in termini di fabbisogno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, alla temporanea sospensione delle disposizioni di cui al primo periodo.
12-bis. 301. Baldelli, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Labriola, Fregolent, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, anche per l'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell'anno precedente.
12-bis. 300. Baldelli, Rizzetto, Tabacci, Epifani, Serracchiani, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Labriola.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13. 1. Ascani, Serracchiani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Morgoni.

  Sopprimerlo.
*13. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere infine le parole: prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI.

  Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 26, le parole: «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI».
13. 13. Marin, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sgarbi, Zanettin, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma al comma 24 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline.».

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma al comma 26 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline.».
13. 14. Marin, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sgarbi, Zanettin, Labriola.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: 3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: 6,8 milioni di euro nell'anno 2018, di 23 milioni di euro nell'anno 2019, di 19,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 20,4 milioni di euro nell'anno 2021, di 20,6 milioni di euro nell'anno 2022 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3”.
13. 16. Marin, Mandelli, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Ravetto, Labriola.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: 3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: 5 milioni di euro nell'anno 2018, di 15 milioni di euro nell'anno 2019, di 14 milioni di euro nell'anno 2020, di 15 milioni di euro nell'anno 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 1,6 milioni di euro nell'anno 2018, di 3,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 4,2 milioni di euro nell'anno 2020, di 4,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 4,3 milioni di euro nell'anno 2022 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
13. 15. Marin, Mandelli, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Ravetto, Labriola.

TIT. 1.

  Al Titolo, sostituire le parole: per la dignità dei lavoratori e delle imprese con le seguenti: in materia di lavoro ed imprese.
Tit. 300. Vito, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

  Al Titolo, sostituire le parole: la dignità dei lavoratori e delle imprese con le seguenti: il contrasto al precariato, alla delocalizzazione, alla ludopatia e di semplificazione fiscale.
Tit. 2. Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Ascani.