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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 31 luglio 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 luglio 2018.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rosato, Ruocco, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rosato, Ruocco, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 luglio 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BIGNAMI: «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (1019);
   BIGNAMI: «Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di iscrizione nel catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale e di assoggettamento delle stesse alle imposte locali sugli immobili» (1020);
   OCCHIUTO ed altri: «Disposizioni per la definizione agevolata dei crediti non riscossi degli enti locali e per la cancellazione dei residui attivi di dubbia esigibilità dai loro bilanci» (1021);
   GELMINI ed altri: «Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di sgombero degli immobili arbitrariamente occupati» (1022).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge COMAROLI ed altri: «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico» (581) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carè.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRAMBILLA: «Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente» (15) Parere delle Commissioni VIII, XII e XIII;
  BRAMBILLA: «Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (20) Parere delle Commissioni II, V, VII, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   II Commissione (Giustizia):
  BRAMBILLA: «Modifica all'articolo 381 del codice di procedura penale, in materia di arresto facoltativo in flagranza per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio» (23) Parere delle Commissioni I e XII.

   VI Commissione (Finanze):
  PAOLO RUSSO ed altri: «Modifiche all'articolo 132-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione degli sconti applicati all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore» (342) Parere delle Commissioni I, V, IX, X e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  BRAMBILLA: «Modifica all'articolo 844 del codice civile, in materia di immissioni sonore da parte di animali» (19) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII e XIII.

   IX Commissione (Trasporti):
  BRAMBILLA: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale» (24) Parere delle Commissioni I, V, X, XII, XIII e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):
  CENNI ed altri: «Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione e delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione» (511) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BRAMBILLA: «Misure per il sostegno dei giovani provenienti da famiglie affidatarie e da comunità di tipo familiare» (26) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);
  PAOLO RUSSO ed altri: «Disposizioni concernenti l'interoperabilità dell'anagrafe della popolazione residente con le anagrafi canine regionali e l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni relative allo stato di famiglia» (403) Parere delle Commissioni I, II, V e XIII;
  PAOLO RUSSO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di separazione tra le attività di distribuzione dei farmaci all'ingrosso e le attività di vendita al pubblico» (404) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV;
  PAOLO RUSSO ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci mediante l'apposizione di un codice identificativo progressivo» (405) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X e XIV;
  VERSACE ed altri: «Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale» (665) Parere delle Commissioni I, V e VII.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  PAOLO RUSSO e PENTANGELO: «Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico» (174) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XII e XIV.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sotto indicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 177 del 20 giugno-26 luglio 2018 (Doc. VII, n. 137),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016);
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4, della legge della Regione Campania n. 6 del 2016, sollevate, in riferimento agli articoli 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione e in relazione all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e all'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania:

  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
  Sentenza n. 178 del 4-26 luglio 2018 (Doc. VII, n. 138),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994):

  alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 180 del 10 luglio-27 luglio 2018 (Doc. VII, n. 139),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati – adottato in data 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 – nel regolare, all'articolo 4, comma 1, lettera b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato:

  alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25, 27 e 30 luglio 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018) 350 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 350 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018) 365 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione intermedia dell'attuazione del programma Giustizia 2014-2020 (COM(2018) 507 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione intermedia dell'attuazione del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (COM(2018) 508 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione nell'Unione dei regolamenti n. 9, n. 63 e n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli a tre ruote, dei ciclomotori e dei silenziatori dello scarico di ricambio per i veicoli della categoria L per quanto riguarda le emissioni sonore (COM(2018) 551 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 13ª assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici (COM(2018) 559 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 559 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (COM(2018) 379 final), già trasmessa dalla Commissione europea è assegnata, in data 18 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 26 luglio 2018.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 30 luglio 2018, a pagina 7, seconda colonna, terza riga, le parole: «e VIII» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «, VIII e XIV».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE (A.C. 924-A)

A.C. 924-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 924-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, al comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, alinea, dopo le parole: dagli articoli 1 e 3, aggiungere le seguenti: comma 2,;
   al comma 2, lettera d), dopo le parole: di cui agli articoli 1 e 3 aggiungere le seguenti:, comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: di cui agli articoli 1 e 2 e 3 con le seguenti: di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2,;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.21, 1.83, 1.102, 1.113, 1.190, 1.192, 1.196, 1.206, 1.207, 1.208, 1.210, 1.211, 1.216, 1-bis.8, 1-bis.15, 1-bis.16, 1-bis.300, 1-bis.301, 1-bis.302, 2.39, 2-bis.7, 3.2, 3.16, 3.36, 3.37, 3.38, 3.45, 3.56, 3.59, 3.60, 3.64, 3.65, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.74, 3.79, 3.302, 4.1, 4.3, 4.18, 4.22, 4.23, 4.251, 4.252, 4.300, 4.301, 4.302, 4.307, 4.308, 4.310, 4.311, 4.313, 5.49, 9.2, 9.5, 9.28, 9.31, 9.110, 9.113, 9.116, 9.127, 9.128, 9.133, 9.142, 10.5, 10.9, 10.12, 10.13, 11.3, 11.5, 11.6, 11.8, 11-bis.250, 11-bis.252, 11-bis.255, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12-bis.300, 12-bis.301, 12-bis.302, 13.15, 13.16, e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.07, 1-bis.012, 1-bis.013, 1-bis.017, 1-bis.020, 1-bis.021, 1-bis.0300, 1-bis.0301, 1-bis.0302, 1-bis.0303, 2-bis.0300, 2-bis.0301, 2-bis.0302, 3.01, 3.014, 3.0301, 3-ter.0300, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.011, 4.013, 4.024, 4.035, 4-bis-0300, 5.01, 5.02, 5.03, 8.06, 8.09, 8.012, 9.02, 9.04, 9.06, 9.07, 9.010, 9.018, 9.039, 9.0300, 9.0301, 9.0302, 10.01, 10.02, 10.03, 12.01, 12.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 924-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE PER IL CONTRASTO AL PRECARIATO

Art. 1.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato).

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
   a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
   b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.»;
    2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  « 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»;
   b) all'articolo 21:
    1) prima del comma 1, è inserito il seguente:
  « 01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;
    2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta»;
   c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.
(Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro).

  1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.».

Art. 3.
(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato).

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».
  2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Art. 4.
(Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali).

  1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Capo II
MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Art. 5.
(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti).

  1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Eeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
  3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefìci fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.
  4. Per i benefìci già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 6.
(Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti).

  1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.
  2. Per le restituzioni dei benefìci si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefìci concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti).

  1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale di cui all'articolo 6, comma 1.
  2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

Art. 8.
(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali).

  1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
  3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Capo III
MISURE PER IL CONTRASTO ALLA LUDOPATIA

Art. 9.
(Divieto di pubblicità giochi e scommesse).

  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1o gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
  3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

Capo IV
MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Art. 10.
(Disposizioni in materia di redditometro).

  1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».
  2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
  3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Art. 11.
(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute).

  1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre,».

Art. 12.
(Split payment).

  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: « 1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;
   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Art. 13.
(Società sportive dilettantistiche).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) è soppresso.
  4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»;
   b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
   c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».

  5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Art. 14.
(Copertura finanziaria).

  1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
   a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;
   d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1, 2 e 3.

  3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 924-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1:

   alla lettera a) è premessa la seguente:
    « 0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   “d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74”»;
   alla lettera a):
    al numero 1), capoverso 1, lettera a), le parole: «esigenze sostitutive di altri lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «esigenze di sostituzione di altri lavoratori»;
    dopo il numero 1) è inserito il seguente:
   «1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”»;
   alla lettera b), numero 1), capoverso 01:
    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»;
    al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
   al comma 2, le parole: «dei contratti in corso alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile). – 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
   a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
   b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

  5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  All'articolo 2:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  “2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”»;
   al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: « 21, comma 2,»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:
  “Art. 38-bis. – (Somministrazione fraudolenta). – 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”.
  1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis.(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali). – 1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, alinea, dopo le parole: “rese dai seguenti soggetti” sono aggiunte le seguenti: “, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione”;
   b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  “8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”;
   c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori”;
   d) al comma 15:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “di cui al comma 6, lettera b), versa” sono inserite le seguenti: “, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore”;
    2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “a favore dell'INPS”;
   e) al comma 17:
    1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   “d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni”;
    2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma”;
   f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: “A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore”;
   g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8”».

  All'articolo 3:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: “non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità”»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico”».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 3-bis. – (Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego). – 1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.
  Art. 3-ter.(Relazione alle Camere). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

  Prima dell'articolo 4 è inserita la seguente rubrica: «Capo I-bis – Misure finalizzate alla continuità didattica».

  All'articolo 4:
   al comma 1, le parole: « fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
  1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo.
  1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):
   a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
   b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
   c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).
  1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
   a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
   b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
  1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.
  1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
  1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».

  Al capo I-bis, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico). – 1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato».

  All'articolo 5:
   al comma 2, la parola: «Eeropeo» è sostituita dalla seguente: «europeo»;
   al comma 3, le parole: «maggiorato di un tasso di interesse pari al» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di un interesse calcolato secondo il» e le parole: «dell'aiuto, maggiorato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aiuto, aumentato»;
   al comma 4, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti»;
   al comma 6, le parole: «di attività economica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività economica specificamente incentivata» e le parole: «con la quale vi sia rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «che sia con essa in rapporto».

  All'articolo 6:
   al comma 1, dopo la parola: « riduca» sono inserite le seguenti: « in misura superiore al 50 per cento» e le parole da: « in presenza di una riduzione di tali livelli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale»;
   al comma 3, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi».

  All'articolo 7:
   al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» sono soppresse;
   al comma 2, secondo periodo, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni»;
   alla rubrica, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».

  Nella rubrica del capo III, le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: « del disturbo da gioco d'azzardo».

  All'articolo 9:
   al comma 1, primo periodo:
    le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: « del disturbo da gioco d'azzardo»;
    le parole: «e dall'articolo 1, commi da 937 a 940» sono sostituite dalle seguenti: «e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940»;
    dopo le parole: «a giochi o scommesse con vincite di denaro» sono inserite le seguenti: « nonché al gioco d'azzardo»;
    la parola: «internet» è sostituita dalle seguenti: « i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti “disturbi da gioco d'azzardo (DGA)”.
  1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le lotterie istantanee indette dal 1o gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita”»;
   al comma 2, le parole: «commisurata nella misura del» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al»;
   al comma 6, le parole da: «e nel 19,5 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2023»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6»;
   al comma 7, dopo le parole: « 198 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».

  Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 9-bis. – (Monitoraggio dell'offerta di gioco). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.
  Art. 9-ter. – (Misure a tutela dei minori). – 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1o gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.
  Art. 9-quater. – (Logo No Slot). – 1. È istituito il logo identificativo “No Slot”.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo “No Slot”.
  3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo “No Slot” ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 10:
   al comma 2, le parole: «, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015».

  All'articolo 11:
   al comma 1, le parole: «all'adempimento comunicativo» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di comunicazione»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  “3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

  2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
  2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1o gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
  2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: “per motori” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019”;
   b) il comma 927 è sostituito dal seguente:
  “927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018”.

  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
   d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 12:
   al comma 3, lettera d), dopo le parole: «quanto a 35 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  Al capo IV, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
  «Art. 12-bis. – (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017».

  All'articolo 13:
   al comma 5, dopo le parole: «5,2 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».

  All'articolo 14:
   al comma 1, dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «71,3 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui»;
    alla lettera a), le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;
    alla lettera c), dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 36 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
    alla lettera d):
     le parole: «in 104,1» sono sostituite dalle seguenti: «a 104,1»;
     le parole: «128,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 128,7 milioni di euro annui»;
     le parole: «articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1 e 3»;
   al comma 3, le parole: «l'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale della previdenza sociale».

A.C. 924-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato).

  Sopprimerlo.
*1. 1. Rizzetto, Lucaselli, Bucalo, Osnato, Acquaroli.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
   b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate le seguenti riduzioni:
   a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
   b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 5. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
   00a) all'articolo 2:
    1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se il luogo in cui si esplica la prestazione è al di fuori della sede dell'impresa»;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito del comma precedente, sono comprese le prestazioni per le quali è previsto l'uso di mezzi propri, telefono, computer o qualsiasi altro dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o di voce necessario ad impartire le direttive per la esecuzione della prestazione»;

  Conseguentemente:
   dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:
    0a.1)
all'articolo 2:, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Qualora sia riconosciuta la fattispecie di rapporto di lavoro subordinato ai sensi del presente articolo, la presunzione assoluta di subordinazione decorre fin dalla stipulazione del contratto, con la riqualificazione del collaboratore quale dipendente e l'applicazione della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato nel settore di riferimento rispetto al profilo di competenza e di esperienza analogo a quello del collaboratore».
   sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro.
1. 102. Pastorino, Epifani, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
   00a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: «albi professionali», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».
1. 83. Fornaro, Epifani, Pastorino, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a):
    sostituire il numero 1-bis), con il seguente:
    1-bis)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  1-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro».
   sopprimere le parole da: 2) al comma 2, primo e terzo periodo, fino alla fine dell'articolo.
1. 6. Nevi, Polverini, Gelmini, Carfagna, Zangrillo, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma,
    alla lettera a)
     sopprimere il numero 1-bis).
     al numero 3), capoverso comma 4, secondo periodo sostituire le parole da:
rinnovo fino a: necessaria, con le seguenti: di proroga o di rinnovo, l'indicazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato.
    alla lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 01, con il seguente:
  «01. Il contratto può essere prorogato o rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1»;
   al comma 2 sostituire le parole da: successivamente fino alla fine del comma, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2019.
1. 307. Polverini, Zangrillo, Gelmini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera 0a), alinea, sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti:

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere il seguente capoverso:
  «d-quater) alle collaborazioni rese in favore di società sportive per l'esecuzione di attività di controllo dei titoli di accesso degli spettatori agli impianti sportivi, l'instradamento degli stessi, la verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, e di ogni altro servizio funzionale al regolare svolgimento degli eventi sportivi».
1. 92. Lucaselli, Rizzetto, Bucalo, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dodici mesi fino alla fine della lettera, con le seguenti: ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:
  «01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».
*1. 14. Mandelli, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Ravetto, Labriola, Sandra Savino.

   Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dodici mesi fino alla fine della lettera, con le seguenti: ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:
  «01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».
*1. 15. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: dodici mesi fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    alla medesima lettera, sopprimere il numero 3);
    alla lettera b), sopprimere il numero 1);
   al comma 2 sopprimere le parole da:
nonché ai rinnovi fino alla fine del comma.
1. 110. Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: dodici mesi fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    alla medesima lettera, sopprimere il numero 3);
    alla lettera b), sopprimere il numero 1);
   al comma 2 sopprimere le parole:
ai rinnovi e.
1. 97. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: dodici mesi fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:
  
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»;
   sopprimere la lettera b).
1. 51. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: dodici mesi fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:

  3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»;
   alla lettera b), sopprimere il numero 1.
1. 101. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dodici mesi fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla medesima lettera, numero 3), capoverso comma 4, sopprimere il secondo periodo;

   alla lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma 01 con il seguente:
  «01. Il contratto può essere liberamente prorogato, nel limite massimo di quattro proroghe, e rinnovato nei ventiquattro mesi.»
1. 52. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole dodici mesi. con le seguenti: ventiquattro mesi,

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
    alla medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi,
    alla lettera b), numero 1), capoverso comma 01, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il contratto può essere prorogato solo nelle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1»;
   all'articolo 3 sopprimere il comma 2.
   all'articolo 14:
    al comma 2, alinea, sostituire le parole: articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: articoli 1 e 3, valutati in 23,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 193,5 milioni di euro per l'anno 2019,;
    al comma 2, lettera a), sostituire le parole: quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: quanto a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 27,4 milioni di euro per l'anno 2019;
    al comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: quanto a 30,8 milioni di euro per l'anno 2019;
    al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 42,5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 59,8 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 113. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: ventiquattro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, alinea, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.
1. 62. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, alinea, sostituire la parola: ventiquattro con la parola: trentasei.
1. 100. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, alinea, sopprimere le parole da:, solo in presenza fino alla fine del capoverso.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3), capoverso comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
1. 59. Milanato, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Bartolozzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, alinea, sostituire le parole da:, solo in presenza fino alla fine del capoverso con le seguenti:. In tale ipotesi gli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare i casi da apporre al contratto.
1. 57. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, alinea, sostituire le parole da: almeno una fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative, o sostitutive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3, capoverso comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
1. 61. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, alinea, sostituire le parole da: almeno una fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1. 58. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori.
1. 63. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: estranee all'ordinaria attività.

  Conseguentemente, al medesimo comma,:
   alla medesima lettera, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: e non programmabili;
   alla lettera b), numero 1, capoverso 01:
    sopprimere il primo periodo;
    secondo periodo, dopo le parole:
il contratto può essere prorogato aggiungere le seguenti: ovvero rinnovato.
1. 111. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: estranee all'ordinaria attività.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: e non programmabili.
1. 91. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: estranee all'ordinaria attività.
1. 65. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan, Morgoni.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera b).
1. 21. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b) sopprimere la parola:, significativi.
1. 117. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b), sostituire le parole:, significativi e non programmabili, con le seguenti: e significativi

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51.
1. 53. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo lettera b), sopprimere le parole: e non programmabili.
*1. 25. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: e non programmabili.
*1. 66. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice.

  Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 1-ter.
1. 116. Gribaudo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice.
**1. 95. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice.
**1. 87. Silli, Pella, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Pittalis, Cappellacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati/non occupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:
   dopo le parole: di cui al capo III aggiungere le seguenti: per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;
   sostituire le parole: 21, comma 2, con la seguente: 21, .
1. 89. Caon, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:
   b-bis) esigenze di natura organizzativa, anche temporanee, connesse all'attività ordinaria.
1. 55. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale.
1. 67. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative.
1. 93. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) esigenze la cui tipologia è prevista dai contratti collettivi.
1. 114. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1.1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1.1. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese che, nei dodici mesi precedenti, abbiano incrementato la propria forza lavoro attraverso assunzioni con contratti a tempo indeterminato. In tal caso, le imprese potranno stipulare contratti di lavoro subordinato con termine fino a ventiquattro mesi per un numero pari alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato stipulate nei precedenti dodici mesi.
  1.2. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese di nuova costituzione per la durata di anni cinque dall'inizio della loro attività.»
1. 50. Casciello, Fasano, Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1.1) dopo il comma 1 è aggiunto è il seguente:
  «1.1. In presenza di contratti collettivi, di cui all'articolo 51, che prevedano percorsi di stabilizzazione attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche liste, il contratto può essere liberamente rinnovato o prorogato anche in assenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per la durata massima di ventiquattro mesi».

  Conseguentemente,
   alla medesima lettera
, numero 3), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La specificazione delle esigenze di cui al comma 1 non è necessaria in caso di proroga o rinnovo dei contratti stipulati ai sensi del comma 1.1.
   alla lettera b), numero 1), capoverso 01, quarto periodo, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: nonché i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1.
1. 88. Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1.1) dopo il comma 1 è aggiunto è il seguente:
   «1.1. Nel caso di contratto a termine stipulato tra un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e il lavoratore per l'invio di quest'ultimo in missione presso un'azienda utilizzatrice, il contratto commerciale è da considerarsi tra l'esigenza di cui alla lettera a) del comma 1».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: di cui al capo III aggiungere le seguenti: per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40.
1. 90. Caon, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1. 118. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*1. 121. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*1. 79. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:, la specificazione fino alla fine del capoverso con le seguenti: o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i dodici mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato.

  Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), capoverso 01, sostituire i primi due periodi con il seguente: Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
  al terzo periodo, sopprimere le parole: e dal secondo periodo
1. 56. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
  «Art. 19-bis – (Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari). 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tali casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.
  2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.
  3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.
  4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che la nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.».
*1. 305. Fornaro, Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
  «Art. 19-bis – (Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari). 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tali casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.
  2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.
  3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.
  4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che la nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.».
*1. 306. Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
  «Art. 19-bis – (Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari). 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tali casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.
  2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.
  3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.
  4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che la nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.».
*1. 309. Rizzetto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 138. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 01, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato aggiungere le seguenti: ovvero rinnovato.
*1. 122. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 01, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato aggiungere le seguenti: ovvero rinnovato.
*1. 144. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole da: solo a fronte fino alla fine del capoverso con le seguenti. anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei limiti della durata complessiva di ventiquattro mesi. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. 142. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 01, quarto periodo, dopo le parole: attività stagionali aggiungere le seguenti: anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1. 143. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 01, quarto periodo, dopo le parole: attività stagionali aggiungere le seguenti: nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi.
1. 134. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
   «2-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari, dei gruppi consiliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, del personale delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa e del personale che collabora con i parlamentari, i consiglieri regionali e i membri dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere stipulati o prorogati per un periodo di durata massima non superiore alla durata della legislatura o della consiliatura. A tali rapporti di lavoro non si applicano i limiti di durata e i limiti quantitativi di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 4, 21, comma 01 e 1, 23, comma 1, nonché quanto previsto in relazione a tali norme nell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
1. 146. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:
   2-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere stipulati per un periodo pari alla durata della legislatura. A tali rapporti di lavoro non si applicano i limiti di durata e i limiti quantitativi di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 23, comma 1.».
1. 156. Schullian, Tabacci, Fusacchia, Lorenzin, Vitiello, Tasso, Benedetti, Colucci, Gebhard, Soverini, Caiata, Emanuela Rossini, Toccafondi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «o a tempo determinato».
1. 188. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 148. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 149. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 30. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi», sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, e».
**1. 154. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi», sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, e».
**1. 300. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Salvo diversa disposizione più favorevole prevista nei contratti collettivi, il lavoratore che esegue uno o più contratti a tempo determinato per un periodo complessivo di dodici mesi presso la stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate.
1. 155. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende sotto i cinquanta dipendenti che assumono lavoratori e lavoratrici in possesso del diploma di laurea.
1. 157. Soverini.

  Al comma 2, sostituire le parole da: di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma, con le seguenti: stipulati dal 1o gennaio 2019.
*1. 161. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma, con le seguenti: stipulati dal 1o gennaio 2019.
*1. 164. Mandelli, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Ravetto, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 301. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 2, sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine del comma.
*1. 160. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine del comma.
*1. 163. Tabacci.

  Al comma 2, sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine del comma.
*1. 174. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, sostituire le parole da:, nonché fino alla fine del comma, con le seguenti:. Con riferimento ai contratti a tempo determinato in corso e al loro relativo regime delle proroghe e dei rinnovi, si applica la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 159. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: , nonché fino alla fine del comma , con le seguenti: e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 173. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 2, sostituire le parole: successivi al 31 ottobre 2018 con le seguenti: decorrenti dal 1o gennaio 2019.
1. 302. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
1. 303. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 1o gennaio 2019.
1. 308. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni particolari in materia di contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni).

  1. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare, ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a trentasei mesi. La stessa durata si applica anche nell'ipotesi di una successione di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché in caso di proroga o di rinnovo per un massimo di cinque volte, a prescindere dal numero dei contratti. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
1. 190. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Al comma 3, sostituire le parole: stipulati dalle con le seguenti: in essere con le.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le pubbliche amministrazioni, in sede di proroga o rinnovo dei contratti di lavoro a termine, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica, trasformano i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere da oltre sessanta mesi, in contratti di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto della anzianità di stipula del contratto a tempo determinato, se certificano l'impossibilità di garantire i servizi ordinari con il personale già contrattualizzato a tempo indeterminato.
1. 196. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo le parole: ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa,.
1. 201. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, dopo le parole: dalle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e agli enti non commerciali di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1. 218. Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 3, dopo le parole: dalle pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: e dalle imprese start up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
1. 195. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 3, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e ai contratti stipulati da imprese di subfornitura in attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, 192.
1. 304. Silli, Pella, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 3, dopo le parole: pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: e dagli enti equiparati ad esse.
1. 194. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunque provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a indire procedure concorsuali, anche solo esclusivamente per titoli, ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2017, riservati ai dipendenti attualmente in servizio e assunti con contratti a tempo determinato, affinché la loro prestazione lavorativa per conto della Pubblica Amministrazione avvenga nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. Le scadenze dei contratti in essere restano immutate. Nel caso di superamento dei termini massimi di proroga dei contratti a tempo determinato, gli interessati hanno comunque il diritto di partecipare ai concorsi.
1. 192. Mollicone, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei lavoratori, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, riguardante le assunzioni di lavoratori di qualsiasi età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3-quater. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 207. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-ter, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 208. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-ter, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 210. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di part time stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-ter, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 206. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola «3.000» è sostituita dalla seguente «5.000».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 85 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1. 211. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accettazione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore in materia di incarichi e cariche presso organi costituzionali, entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.
1. 216. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Buonuscita compensatoria).

  1. In caso di mancata trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese di servizio. Il lavoratore matura il diritto alla buonuscita compensatoria dopo i primi sei mesi di servizio.
1. 012. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

ART. 1-bis.
(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – (Incentivi ai rapporti di lavoro stabile). – 1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori impiegati a tempo determinato per almeno diciotto mesi è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
  2. L'esonero di cui al comma precedente spetta ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti che, al 31 luglio 2018, abbiano svolto la propria attività lavorativa mediante contratti a tempo determinato per un periodo di durata complessiva pari ad almeno 18 mesi. L'esonero è riconosciuto anche nel caso in cui i periodi di lavoro a tempo determinato siano stati svolti presso un altro datore di lavoro, anche in somministrazione, e non convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
  3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1 sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
  4. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.500.000.000 annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo.
1-bis. 300. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art.1-bis – 1. Allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, per gli anni dal 2019 al 2021, con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trentacinque anni e, a decorrere dal 2022, con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.300 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2011, e a 2100 milioni per gli anni a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 2, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1-bis. 301. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuove assunzioni di personale appartenente al genere con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, dal 1o gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al contratto di assunzione di ogni unità lavorativa aggiuntiva di quel genere e risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di quel genere rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori di quel genere occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
  6-ter. Il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il credito d'imposta si applica con riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntivo di personale del genere di cui al comma 1 realizzate in ciascun periodo d'imposta.
   6-quater. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio».
  6-quinquies. Il credito d'imposta di cui alla presente legge è sempre revocato:
   a) in caso di riduzione del numero annuo di lavoratori del genere di cui al comma 1 assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno un periodo di durata minima inferiore a un anno;

  6-sexies. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  6-septies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  6-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6-novies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può provvedere alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
  6-decies. L'accesso al credito di imposta di cui al presente articolo è limitato alle sole imprese operanti almeno in una delle otto Regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del genere meno rappresentato, come annualmente riportato dall'ISTAT.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Misure per favorire l'occupazione giovanile e il riequilibrio dell'occupazione maschile e femminile
1-bis. 8. Carfagna, Prestigiacomo, Gelmini, Occhiuto, Casciello, Cristina, Bartolozzi, Battilocchio, Benigni, Bergamini, Biancofiore, Cappellacci, D'Ettore, Fasano, Fatuzzo, Ferraioli, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Gagliardi, Germanà, Giacometto, Giacomoni, Mandelli, Marin, Marrocco, Mazzetti, Milanato, Novelli, Ripani, Rossello, Rotondi, Ruffino, Sozzani, Palmieri, Pella, Pentangelo, Pettarin, Pittalis, Rosso, Saccani Jotti, Sarro, Scoma, Squeri, Labriola, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «del 50 cento» sono sostituite con le seguenti: «del 100 per cento» e le parole: «pari a 3.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 6.000 euro».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-bis. 16. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Angelucci, Baratto, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: «del 50 cento» sono sostituite con le seguenti: «del 75 per cento» e le parole: «pari a 3.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 4.500 euro».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-bis. 15. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettere a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente» iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. 302. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
   b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
   b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-bis. 020. Polverini, Gelmini, Carfagna, Zangrillo, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
   b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
   b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-bis. 021. Giacomoni, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter.(Incentivo all'occupazione stabile). – 1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
   al titolo sostituire le parole: incremento contribuzione contratto a tempo determinato con le seguenti: incentivo alla stabilizzazione del rapporto lavorativo.
1-bis. 07. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Carfagna, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Incentivi all'occupazione degli adulti over 50).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:
  «101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti».

  2. L'esonero di cui al comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-bis. 017. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – (Incentivi in favore degli apprendisti assunti con contratto a tempo indeterminato). 1. Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1o settembre 2018 e non oltre il 31 dicembre 2023 a seguito di contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettere a) e c) del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma rappresenta una dote contributiva in capo all'apprendista per la successiva assunzione a tempo indeterminato e la sua fruizione è garantita presso qualsiasi datore di lavoro che sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.368.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente» iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. 0302. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Incentivi per contratti a tempo indeterminato).

  1. Alle imprese e i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1o gennaio 2019, è riconosciuto per un periodo sperimentale di diciotto mesi, l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali, entro l'importo di 3.500 euro annui.
  2. Agli oneri finanziari della presente disposizione si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-bis. 012. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – (Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relative alle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sono ulteriormente prorogate per l'anno 2019.
  2. Ai fini di cui al comma 6-bis i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono introdurre per l'anno 2019, nell'ambito degli specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione, misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
1-bis. 013. Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Marrocco, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Bartolozzi, Sisto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – (Modifica alla disciplina in materia di detassazione del lavoro). – 1.Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 182 è sostituito dal seguente:
  «182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo.
1-bis. 0303. Giacometto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter.(Sgravio contributivo per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica) – 1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, ai datori di lavoro ed alle cooperative sociali che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
  2. Ai fini di cui al precedente comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione dello sgravio di cui al comma 1 e di ripartizione delle risorse di cui al successivo comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata a decorrere dal 1o gennaio 2019 la misura del payout sull'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 3 milioni di euro per l'anno 2019, 4,2 milioni di euro per l'anno 2020, 6,4 milioni di euro per l'anno 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022.
1-bis. 0300. Boldrini, Fornaro, Epifani, Pastorino, Bersani, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – (Esonero contributivo per favorire l'occupazione femminile stabile nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). 1. Al fine di favorire l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita e di contrastare lo squilibrio occupazionale di genere nei diversi territori e settori occupazionali del Paese è istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato «Fondo per promuovere l'occupazione femminile» con una dotazione pari a circa a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, i datori di lavoro che assumono donne nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, sono esonerati, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 4.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2018, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al precedente comma 2.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 300 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2019.
1-bis. 0301. Boldrini, Fornaro, Epifani, Pastorino, Bersani, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Modifica alla disciplina della somministrazione di lavoro).

  Sopprimerlo.
*2. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Sopprimerlo.
*2. 3. Soverini, Lupi, Colucci, Sangregorio, Toccafondi, Schullian.

  Sopprimerlo.
*2. 6. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Pittalis, Cappellacci.

  Al comma 01, capoverso comma 2, dopo le parole: di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiungere le seguenti: di lavoratori assunti a tempo indeterminato,
2. 300. Polverini, Zangrillo, Carfagna, Pittalis, Cappellacci, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 1, dopo le parole: rapporto di lavoro tra aggiungere la seguente: singolo.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: alla disciplina fino alla fine del periodo con le seguenti:, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.
2. 14. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui al Capo III aggiungere le seguenti: per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;

  Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole: 21, comma 2 , con le seguenti: 19, 21,.
2. 22. Caon, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 21, comma 2 con le seguenti: in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01 e di riassunzione di cui all'articolo 21, comma 2, nonché delle disposizioni di cui agli articoli.
2. 10. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 21, comma 2 con le seguenti: in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni di cui agli articoli.
2. 9. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: disposizioni di cui agli articoli 21, con le seguenti: delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 01, primo periodo, e.
2. 16. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 19, commi 1 e 4,
2. 301. Pittalis, Cappellacci, Polverini, Zangrillo, Carfagna, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli, aggiungere le seguenti: 19, comma 1,.
2. 24. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli, aggiungere le seguenti: 19, comma 2,
*2. 26. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli, aggiungere le seguenti: 19, comma 2,
*2. 41. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 21, comma 2, con le seguenti: 21,.
2. 20. Soverini, Lupi, Colucci, Sangregorio, Toccafondi, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti sottoscritti in materia di fornitura di lavoro portuale, disciplinata dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 7. Pagani, Paita, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla somministrazione di personale ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
*2. 8. Paita, Pagani, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla somministrazione di personale ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
*2. 40. Pastorino, Epifani, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1 All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al secondo periodo, alle parole: «Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto» sono premesse le seguenti: «Con esclusione del licenziamento,».
2. 30. Rotondi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, e dall'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'utilizzatore può ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato soltanto se ricorrono le causali previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto.
2. 39. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni e servizi portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici adeguati alle operazioni e ai servizi portuali da svolgere e di proprio personale, da parte dell'equipaggio dedicato alla condotta nautica della nave o ad attività strettamente connessa al viaggio della nave. Tale autorizzazione potrà essere concessa nei limiti delle mansioni previste dalla legislazione speciale e dai contratti collettivi applicabili, in coerenza con gli standard internazionali al riguardo rilevanti, allorché la società di cui all'articolo 17 non è in grado di eseguirli per limiti relativi alla sua operatività. In quest'ultimo caso si dovrà provvedere alla determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione e le relative autorizzazioni dovranno essere rilasciate, verificate le condizioni di cui sopra, ad ogni toccata, e non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.»
   b) al comma 7, dopo le parole: «e del traffico» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio e salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi esistenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232».
2. 302. Pagani, Paita.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Corresponsione retribuzione lavoratori).

  1. All'articolo 1, comma 913, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici» sono inserite le seguenti: «e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti».
2. 04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2.1.
(Corresponsione retribuzione lavoratori).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 913, al primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: ”né ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
2. 03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2.1.
(Corresponsione retribuzione lavoratori).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 910 a 914 sono soppressi.
2. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2.1.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli operai agricoli).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 910, alinea, le parole: «A far data dal 1o luglio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 1o luglio 2019»;
   b) al comma 914, secondo periodo, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019».
2. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2.1.
(Corresponsione retribuzione lavoratori).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 910, le parole: 1o luglio 2018 sono sostituite dalle seguenti: 1o luglio 2019.
2. 05. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)
.

  1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
  «Art. 18 – (Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo). – 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, il regime di tutela nel caso di licenziamento individuale illegittimo è disciplinato dal presente articolo.

  2. Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale:
   a) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato per ritorsione o rappresaglia, ovvero ancora in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;
   b) annulla il licenziamento in quanto accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili;
   c) dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza della motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge.

  3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui sia stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale.
  4. La contribuzione dovuta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
  5. Con la sentenza di cui al comma 2, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione.
  6. Il giudice applica la medesima disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.
  7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il giudice condanna il datore di lavoro oltre che al pagamento delle sanzioni di legge previste per l'omessa contribuzione di cui ai commi 3 e 4, anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa. Nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.
  8. La tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del comma 2, lettera a), si applica anche ai dirigenti.
  9. Qualora il datore di lavoro occupi fino a quindici dipendenti, nel caso in cui il giudice accerti:
   a) con riferimento al comma 2, lettera b), che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità, ovvero;
   b) con riferimento al comma 2, lettera c), che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicitate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro:
    1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, oppure;
    2) condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non potrà in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfettaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.

  10. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604:
   a) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
   b) nelle altre ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:
    1) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5;
    2) in alternativa e con obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei per i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, dell'ultima retribuzione globale di fatto;
   c) qualora, nel corso del giudizio, accerti che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui al comma 2 o al comma 6, applica le relative tutele.

  11. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al comma 10, lettera b), numero 2), il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.
  12. In tutti i casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dei commi che precedono, la reintegrazione, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto, di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.
  13. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.
  14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
  15. L'ordinanza di cui al comma 14 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
  16. Il lavoratore che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
  17. Nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e nei casi di condanna alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatore o del somministratore si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.
  18. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: “con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo” sono sostituite dalle seguenti: “ivi compreso l'articolo 18, il quale si applica anche ogni volta che all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegua l'annullamento del suo licenziamento”.
  19. Il presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 17 e 18, si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
  2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento.».
2. 014. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.
(Disciplina del lavoro accessorio nel turismo).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del turismo che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
   b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo esso di soggiorno.
  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate.
  6. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in per ogni ora lavorativa prestata.
  7. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
  8. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 11. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  9. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 9 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.».
2. 0300. Rizzetto, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del lavoro domestico che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per il settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.
2. 0301. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.1.
(Fondo di solidarietà aziendale).

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. 022. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.

ART. 2-bis.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)
.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il capo V è inserito il seguente:

«Capo VI
LAVORO ACCESSORIO

Art. 47-bis.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria, da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 47-ter.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 47-quater.
(Coordinamento informativo a fini previdenziali)
.

  1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Conseguentemente, l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è soppresso».
2-bis. 7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis.

  1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
  «Art. 54-bis(Lavoro accessorio). – 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
   b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
   c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;
   d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.

  2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
  6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:
   a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   b) casalinghe, studenti e pensionati;
   c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
   d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:
    1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
    2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    3) insegnamento privato supplementare;
   b) gli altri utilizzatori fermo restando le esclusioni di cui al comma 9;
   c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
    1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
    2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
    3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
    4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

  8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
   a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
   b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
   c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

  9. Il ricorso al carnet di buoni lavoro è vietato:
   a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
   b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

  10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi agli utilizzatori di cui al comma 7 lettere b) e c) sono ridotti a 5.000 euro.
  11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al carnet di buoni lavoro di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
  12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un carnet nominativo prefinanziato, denominato  “Carnet Buoni Lavoro”.
  13. Mediante il Carnet Buoni Lavoro, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
  14. Ciascun Carnet Buoni Lavoro contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
  15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
  16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Carnet Buoni Lavoro nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
  17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.»
2-bis. 252. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, in materia di disciplina del lavoro occasionale).

  L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:
  «54-bis. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
   b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

  6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
  7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  54-ter. 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
2-bis. 214. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio)
.

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.
2-bis. 254. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Paolo Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.
(Lavoro accessorio).

  1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. I committenti sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2-bis. 290. Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.
*2-bis. 16. Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2-bis.(Disciplina del lavoro accessorio) – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.
*2-bis. 255. Paolo Russo, Zangrillo, Spena.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio in agricoltura).

  1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 54-bis, comma 14 sopprimere la lettera b);
   b) dopo l'articolo 54-bis aggiungere il seguente: «Art. 54-ter(Lavoro accessorio in agricoltura). – 1. Si intendono prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

  2. Ai fini di cui al presente articolo al lavoro accessorio in agricoltura si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'articolo 54-bis, comma 6, lettera a).
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».
2-bis. 256. Paolo Russo, Polverini, Zangrillo, Gelmini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Spena.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.
(Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo).

  1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2-bis. 253. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.

  1. I datori di lavoro di cui al presente articolo possono utilizzare per prestazioni di lavoro accessorio i lavoratori come individuati ai sensi del comma 3, 5 e del comma 11.
  2. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  3. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori produttivi del turismo e della gig economy. Gli enti locali possono utilizzare lavoratori per prestazioni di lavoro a carattere accessorio secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere utilizzate anche per le attività lavorative di stuart e di hostess addetti alla vigilanza negli stadi.
  4. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurative relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nel settore agricolo:
   a) Alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale;
   b) Alle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  6. I committenti imprenditori di cui alla presente legge, nonché gli enti locali possono utilizzare per le prestazioni di lavoro accessorio lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
  7. È vietato il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori acquistano esclusivamente tramite modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  9. I committenti imprenditori che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore indicando il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
  10. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 800 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
  11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce le modalità concernenti il pagamento delle prestazioni relative al lavoro accessorio e le modalità attuati ve della presente legge con l'individuazione altresì dei lavoratori dei settori produttivi di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2-bis. 8. Caiata, Vitiello, Cecconi, Tasso, Schullian.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:
   «b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo per prestazioni a carattere stagionale».
2-bis. 250. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
al comma 7, alinea, dopo le parole: «prestazione occasionale» sono inserite le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 12.000 euro per anno civile»
2-bis. 305. Lollobrigida, Trancassini, Silvestroni.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « d-bis) per piccoli lavori di manutenzione.»
2-bis. 251. Musella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative».
2-bis. 12. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di handicap, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini».
2-bis. 9. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: aziende alberghiere e delle con le seguenti: imprese
2-bis. 300. Polverini, Zangrillo, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
2-bis. 400. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2.
2-bis. 301. Gribaudo.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «consolidata» con la seguente: «perfezionata».
2-bis. 302. Baldelli.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «sportello postale» aggiungere le seguenti: «o bancario».
2-bis. 303. Losacco.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e stampato dall'utilizzatore» con le seguenti: «, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore».
2-bis. 304. Baldelli.

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Misure per favorire l'occupazione femminile stabile e per contrastare lo squilibrio di genere nei diversi settori occupazionali).

  1. Al fine di incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita, di salvaguardare la dignità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico, di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato «Fondo per promuovere l'occupazione femminile» con una dotazione pari a circa a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 10.
  2. Il Fondo di cui al precedente comma 1 è volto a finanziare, sotto forma di credito d'imposta o di esonero contributivo, quei datori di lavoro che promuovono le azioni positive, di cui ai successivi commi da 3 a 8, volte ad eliminare le disparità di genere nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza ed a favorire, anche mediante l'adozione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
  3. Al fine di promuovere forme di occupazione femminile stabile, superando gli attuali squilibri territoriali, i datori di lavoro che assumono donne nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2019, sono esonerati, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10.
  4. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, alle cooperative sociali ed ai datori di lavoro che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte, entro il limite di spesa per l'erario di 1,6 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
  5. Al fine di rendere stabile a decorrere dal 1o gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di baby-sitting, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
  6. A decorrere dal 1o gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
  7. Ai fini di cui al precedente comma 6 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006: a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro; b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità; c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.
  8. Agli oneri derivanti da quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, pari a 10 milioni di euro in ragione annua si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come finanziato dalla disposizione di cui al successivo comma 10.
  9. Ai complessivi oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma 10.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2-bis. 0300. Boldrini, Fornaro, Epifani, Pastorino, Bersani, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Misure premiali per la rimozione delle discriminazioni salariali).

  1. Al fine di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di rimuovere il divario retributivo e le disparità di trattamento tra i dipendenti e sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato «Fondo per promuovere l'occupazione femminile» con una dotazione iniziale pari a circa a 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
  3. Ai fini di cui al comma 2 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006: a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro; b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità; c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.
  4. All'onere derivante da quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, pari a 10 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 5.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 10 milioni di euro a decorrere dal lo gennaio 2019.
2-bis. 0301. Boldrini, Fornaro, Epifani, Pastorino, Bersani, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Misure di sostegno alla conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici).

  1. Al fine di rendere stabile a decorrere dal 1o gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di baby-sitting, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rifinanziato dalla disposizione di cui al comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 35 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2019.
2-bis. 0302. Boldrini, Fornaro, Epifani, Pastorino, Bersani, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato).

  Sopprimerlo.
*3. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Sopprimerlo.
*3. 16. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 1.
**3. 11. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 1.
**3. 14. Tabacci.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità».
3. 300. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
  1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità».
  1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: ”non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità.
3. 20. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, alinea, dopo le parole: dagli articoli 1 e 3, aggiungere le seguenti: comma 2,;
   al comma 2, lettera d), dopo le parole: di cui agli articoli 1 e 3 aggiungere le seguenti:, comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: di cui agli articoli 1 e 2 e 3 con le seguenti: di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2,;
3. 600. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Sopprimere il comma 2.
*3. 36. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 37. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 38. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. 67. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. 68. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: in occasione di fino alla fine del comma, con le seguenti: in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, valutato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 64. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan, Colaninno.

  Al comma 2, sostituire le parole da: in occasione di fino alla fine del comma, con le seguenti: in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. 63. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan, Colaninno.

  Al comma 2, sostituire le parole: in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione con le seguenti: a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti.
3. 62. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, anche in regime di somministrazione.
3. 45. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche in regime di somministrazione con le seguenti: ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore.
*3. 65. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche in regime di somministrazione con le seguenti: ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore.
*3. 70. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche in regime di somministrazione con le se- guenti: ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione.
3. 69. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. 301. Gribaudo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo confluisce in un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo incentivo occupazione stabile» e destinato alla riduzione del costo del lavoro.
  2-ter. Al fondo di cui al comma 2-bis è destinato, altresì, l'ulteriore incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificata dal comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto, in modo da assicurare maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centoventi giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis e 2-ter.
3. 302. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 59. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Carfagna, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3. 56. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Fiorini, Spena.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3. 74. Soverini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3. 79. Tabacci.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
3. 71. Silvestroni, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono soppresse.
3. 72. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione».
3. 60. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:
  «35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie.».
3. 76. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i datori beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 100 e 108 e commi 117 e 118, della legge 27 dicembre n. 205, non è prevista la revoca ed il recupero del beneficio già fruito in caso di pagamento tardivo entro dieci giorni lavorativi dei contributi previdenziali dovuti.
3. 77. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Lavoro a orario ridotto).

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente:
  «Art. 13-bis(Lavoro a orario ridotto) – 1. Il contratto di lavoro a orario ridotto è il contratto a tempo determinato mediante il quale il lavoratore concorda con un datore di lavoro l'utilizzo della sua prestazione lavorativa in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
  2. Il contratto di lavoro a orario ridotto è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a settanta giornate di effettivo lavoro nell'arco di un anno civile e per un numero di ore non superiore a 500, anche variamente distribuite tra le giornate lavorative. In caso di superamento del predetto periodo di settanta giorni, il rapporto di lavoro a orario ridotto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Il contratto di lavoro a orario ridotto non può dare luogo per il lavoratore a compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.500 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun datore di lavoro per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui.
  4. Il costo orario della prestazione di lavoro a orario ridotto è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell'emanazione del decreto, il costo orario è fissato in 12 euro.
  5. Il compenso per la prestazione di lavoro del contratto di lavoro a orario ridotto è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il lavoratore ha diritto alle garanzie sociali in caso di malattia o di infortunio.
  6. Il datore di lavoro provvede per conto del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata presso l'INPS, di cui alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del costo orario, e dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento.
  7. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per agevolare l'utilizzo diffuso del contratto di lavoro a orario ridotto, con il medesimo decreto sono individuate forme semplificate di gestione, anche utilizzando procedure telematiche avanzate».
3. 01. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ampliamento delle possibilità di utilizzo del lavoro intermittente).

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è sostituito dal seguente: »Art. 13 – (Lavoro intermittente) – 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con la possibilità di svolgimento delle prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
  2. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Nei periodi nei quali non è utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.
3. 02. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione).

  1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2019, una quota pari ad un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è posta a carico della fiscalità generale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.500 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 014. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Contrasto alle false cooperative).

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «da altre amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dall'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma»;
   b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza».

  2. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:
  «3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato articolo 7, comma 3».

  3. L'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002. n. 220, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Dichiarazione sostitutiva).

  1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente aderisce, insieme con la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009. n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.
  2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
  3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:
   a) l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi;
   b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142;
   c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
   d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;
   e) l'eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.

  4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.
  5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.
  6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
  7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.
  8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
  4. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:
  «5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime».

  5. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico deve comunicare la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014. n. 175.
3. 0306. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3.1. – (Disposizioni per il contrasto alle false cooperative.) – 1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:
  «5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime».
3. 0300. Foti, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3.1. – (Super deduzione del costo del lavoro). – 1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
  2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
3. 0301. Rizzetto, Osnato, Bucalo, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 47, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis pari a 184 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n.143 del 2013 come da modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
3. 0500. Sozzani, Zangrillo.
(Inammissibile)

ART. 3-ter.
(Relazione alle Camere).

  Dopo l'articolo 3-ter inserire il seguente:

Art. 3-quater.
(Disposizioni per la riforma del sistema delle politiche attive del lavoro, la promozione dell'occupazione, l'inserimento lavorativo, la tutela della dignità dei lavoratori inoccupati, disoccupati e irregolari).

  1. Le disposizioni normative in oggetto si prefiggono l'obiettivo di promuovere un effettivo collegamento tra misure di sostegno al reddito per gli inoccupati o disoccupati e quelle volte alla loro collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro. Il collegamento, oggettivamente esistente, tra le politiche passive a quelle attive necessita la creazione di un sistema di servizi per l'impiego capillare ed efficace, operante su standard nazionali omogenei e sistemi informativi integrati. Allo scopo di assicurare tutele uniformi, legate alla storia contributiva dei lavoratori, si propone la razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale al fine di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali. A tal fine si introduce nell'ordinamento giuridico il reddito di cittadinanza, disciplinato dai seguenti punti:
   1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
   2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
   3. Il reddito di cittadinanza è istituito, a decorrere 1 gennaio 2019, in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sottopagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
   4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1.886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
   5. Per le finalità di cui al punto 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
   6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
    a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
    b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
    c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;
    d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
    e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99;
    j) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale dei lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
    g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.  276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
    h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n.  1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
    i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
    l) «nucleo familiare»; il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare ai quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.  13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
    m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
    n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
    o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
    p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
    q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

   7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
   8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
   9. La misura del reddito di cittadinanza di cui, ai punti 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
   10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
   11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai punti 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
   12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
   13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
   14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
   15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
   16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
   17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
    a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
    b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
   18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
   19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.  13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
   20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
   21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
   22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite, nei limiti delle rispettive risorse disponibili, le seguenti funzioni:
    a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatica nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
    b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale dei mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;
    c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
    d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico- professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
    e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
    f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
    g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;
    h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
    i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
    l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;
    m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati Inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
    n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
    o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.
   23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
   24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.
   25. I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico dei cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori, dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al punto 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n.  276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
   26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le, previsioni di cui ai punti da 97 a 104.
   27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n.  276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.  13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n.  13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
   28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
   29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INRS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
   30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.  196.
   31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere e) e d), allegando:
    a) copia della dichiarazione ISEE;
    b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;
    c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
   32. La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
   33. I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
   34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
   35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.
   36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
   37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai punti da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
   38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n.  68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n.  68 del 1999.
   39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai punti 47 e da 52 a 58.
   40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
   41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
   42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.
   43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
   44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
   45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.  104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.
   46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
   47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
   48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai Comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
   49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, è sostituito dal seguente:

Art. 66.
(Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410.
  2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
   a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
   b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
   c) e attività di silvicoltura e di vivaistica.

  4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.  441.
  5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n.  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
  7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228;
  8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185, e successive modificazioni.
  9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
  10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85.
  11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
  12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.
  50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai punti 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up Innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n.  179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  221 del 2012».

  51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n.  112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.
  52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
  53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
  54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).
  55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
  56. Le agenzie di cui ai punti 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
  58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
  59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.
  60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
  61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'Inps rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.
  62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n.  68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181, e successive modificazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
   f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
   g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
   h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

  63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
   c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
   d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

  64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
   b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
   c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

  65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
  66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n.  68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
  67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
  68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).
  69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.
  70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n.  881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n.  30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
  71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.  431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.
  72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.
  73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n.  244.
  74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai punti 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
  75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.  431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».
  76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: «479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476».
  77. Ai fini di cui ai punti da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
   a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
   b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
   c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
   e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
   f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

  78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
  79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  80. I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.
  82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
  83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
   a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
   b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

  84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
  85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
  86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
  88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefìci di cui alla presente legge.
  89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
  90. Le assunzioni di cui ai punti 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
  91. L'incentivo mensile di cui ai punti 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  92. L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.
  93. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  94. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
  96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.
  97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento dei reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa dei fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
  98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.
  99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
  101. Il termine per la segnalazione di cui al punto 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.
  102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
  104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;
   c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;
   d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

  104-bis. I commi da 106 a 143 dell'articolo 1 della legge n.  205 del 2017 sono soppressi.
  105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2019 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede in parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dall'articolo 1, commi da 106 a 143 della legge n.  205 del 2017 e per la restante parte ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
  106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  107. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n.  211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n.  92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio del ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  108. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
  109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidazione di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  110. Alla legge 31 ottobre 1965, n.  1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

  1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
   2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

  1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.».

  111. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato.».

  112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  114. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

  115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  116. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  117. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  118. Le disposizioni di cui ai punti 116 e 117 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  119. Le modifiche introdotte dai commi 116 e 117 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  120. Al comma 41 la lettera b) è soppressa.
  121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2018-2020 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2019, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.
  124. A decorrere dall'anno 2019, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
  125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.
  126. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5.
  127. A decorrere dall'anno 2018, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.
  128. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2019, sugli importi lordi dei nuovi trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.  1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.».

  129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
  131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  132. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133 è abrogato.
  134. A decorrere dal 1o gennaio 2019 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.  537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n.  78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.
  135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  136. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  137. Ai fini della razionalizzazione e del ridimensionamento delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture sono adottate misure di riduzione delle spese delle amministrazioni pubbliche che prevedano anche l'introduzione di costi standard in tutti i settori di spesa e l'introduzione di tetti di spesa su base annua per ciascuna amministrazione interessata, e ulteriori misure di contenimento al fine di conseguire un risparmio complessivo non inferiore a 1,5 miliardi nel 2018 e a 2 miliardi a decorrere dall'esercizio 2019. Nell'ambito delle predette misure sono previste riduzioni, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, dei corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l'Unione delle province d'Italia CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 137, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n.  196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  140. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50 apporre le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «19 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;
   b) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

  141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il beneficio del REI di cui al decreto legislativo 147 del 2017 non trova applicazione ed è sostituito dal reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Conseguentemente le risorse complessivamente disponibili per il REI a valere sul Fondo della povertà sono destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza.
  142. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n.  282 del 2004, così come modificato dal comma 625, è ulteriormente è ridotto di euro 360.000.000 per l'anno 2018, di euro 377.000.000 per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
  143. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.  190 del 2014, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n.  205 è ridotto di euro 362.000.000 per l'anno 2019, di euro 48.000.000 per l'anno 2020, di euro 154.000.000 a decorrere dall'anno 2021.

Allegato 1

Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014 Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
Totale componenti Adulti (14+anni) Ragazzi (<14 anni) Coeff. Importo annuale massimo erogabile (Euro) Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1 1 0 1 9.360 780
2 1 0 1,3 12.168 1.014
2 2 0 1,5 14.040 1.170
3 1 2 1,6 14.976 1.248
3 2 1 1,8 16.848 1.404
4 1 3 1,9 17.784 1.482
3 3 0 2 18.720 1.560
4 2 2 2,1 19656 1.638
5 1 4 2,2 20.592 1.716
4 3 1 2,3 21.528 1.794
5 2 3 2,4 22.464 1.872
4 4 0 2,5 23.400 1.950
6 1 5 2,5 23.400 1.950
5 3 2 2,6 24.336 2.028
6 2 4 2,7 25.272 2.106
5 4 1 2,8 26.208 2.184
7 1 6 2,8 26.208 2.184
6 3 3 2,9 27.144 2.262
5 5 0 3 28.080 2.340
7 2 5 3 28.080 2.340
6 4 2 3,1 29.016 2.418
7 3 4 3,2 29.952 2.496
6 5 1 3,3 30.888 2.574
7 4 3 3,4 31.824 2.652
6 6 0 3,5 32.760 2.730
7 5 2 3,6 33.696 2.808
7 6 1 3,8 35.568 2.964
7 7 0 4 37.440 3.120

Allegato 2
(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1 – Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: Rf=Ra+Rb+Rc+...Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1 Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri
Caso 2 – Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Es = Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare Rei = Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))

Note.
  1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
  2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

N mesi = parte intera di (Rfa – 3 RdC)/(Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)
3-ter. 0300. Germanà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 3-quater.
(Definizione del lavoro per mezzo di piattaforme digitali).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per lavoratori mediante piattaforma digitale i prestatori di lavoro autonomi che offrono la propria prestazione lavorativa attraverso piattaforme informatiche e applicazioni, rispondendo di volta in volta alle richieste di servizi provenienti da uno o più committenti.

Art. 3-quinquies.
(Assistenza e protezione mutualistica dei lavoratori per mezzo di piattaforme digitali).

  1. I lavoratori di cui all'articolo 3-quater, possono aderire a realtà imprenditoriali di tipo cooperativo o associativo con finalità mutualistiche, per promuovere la tutela e la sicurezza dei lavoratori e per accedere ad un sistema complementare ed integrativo di misure e tutele relative alla formazione, integrazione del reddito, misure assistenziali anche in forma assicurativa per la copertura di rischi professionali o per i casi di assenza involontaria dal lavoro previsti dalla normativa vigente e misure di accesso al credito. A tal fine, queste realtà imprenditoriali possono anche prevedere l'incasso dei compensi dei «lavoratori digitali» relativi all'attività di lavoro mediante piattaforma e il pagamento da parte della società dei compensi stessi ai lavoratori secondo modalità tendenti ad assicurare continuità del reddito, nonché la contribuzione previdenziale, destinata alla Gestione Speciale dell'Inps, al Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 257, e all'Inail.
  2. Le realtà imprenditoriali di cui al comma precedente del presente articolo possono stabilire un compenso minimo anche tenendo conto degli accordi collettivi che siano stati stipulati a tutti i livelli.
3-ter. 0500. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Misure per il contrasto al precariato scolastico).

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:
  «108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
  108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:
   a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
   b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
   c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
   d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
   e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
    1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
    2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
    3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
    4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei princìpi e dei valori costituzionali;
    5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

  108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:
   a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;
   b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
    1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
    2) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    3) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o tirocinio formativo attivo (TFA);
    4) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    5) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

  108-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 108-bis a 108-quater, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.
  108-sexies. A decorrere dal 1o settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “nella misura del 26 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019”.
4. 1. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4.

  1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
  2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
*4. 22. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Zangrillo.
(Inammissibile limitatamente
al comma 2)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
  2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
*4. 300. Fassina, Epifani, Pastorino, Fratoianni.
(Inammissibile limitatamente
al comma 2)

  Sostituirlo con il seguente:
  
Art. 4. – 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.
  2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
   b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

  3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.
  4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.
  5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.
  6. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Le unità dell'organico dell'autonomia possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al presente comma tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.
  7. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
  8. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
  9. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  10. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure finalizzate alla continuità didattica e reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria.
4. 301. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile limitatamente
ai commi da 6 a 10)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria).

  1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.
  2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
   b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

  3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.
  4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.
  5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.
4. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Sopprimere i commi 1 e 1-bis.

  Conseguentemente, al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per garantire regolari assunzioni sia da graduatorie ad esaurimento sia da graduatorie di merito e graduatorie di merito regionali, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2018-2019 è posticipato all'anno scolastico 2020-2021.
4. 315. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: avvio dell'anno scolastico fino alla fine del comma con le seguenti: e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. 2. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: la continuità didattica fino alla fine del comma con le seguenti: nell'interesse degli alunni la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d'istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il Diploma d'insegnamento tecnico-professionale, nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, sono confermati nei ruoli tutti i docenti assunti che hanno superato l'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del lo settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma. Per lo stesso fine, relativamente ai contratti a tempo determinato da assegnare per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche per lo stesso anno scolastico 2018/2019, con Decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca da emanarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
   1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
   2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
   3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
   4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.
4. 302. Ciaburro, Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: all'esecuzione delle decisioni giurisdizioni fino alla fine del comma con le seguenti: al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 1-bis a 1-undecies con i seguenti:
  1-bis. L'accesso alla predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri:
   a) alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;
   b) alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alla II fascia delle graduatorie di istituto, accedono:
    I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria;
    II. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015;
    III. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;
   c) alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente.

  1-ter. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni.
  1-quater. I soggetti di cui al comma 1-bis, lettera b), punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
  1-quinquies. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico 297/1994, per i soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
  1-sexies. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui al comma 1-bis, lettera b), sub iii).
4. 23. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: all'esecuzione delle decisioni giurisdizioni fino alla fine del comma con le seguenti: il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017-2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria che saranno istituite, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.

  Conseguentemente:
   al comma 1-
bis: lettera a), dopo le parole: 30 giugno 2019 aggiungere le seguenti: o per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo;
   al comma 1-bis: lettera b), dopo le parole: 30 giugno 2019 aggiungere le seguenti: o per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo;
   al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: sino a 50 con le seguenti: sino a 35.
4. 303. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, sostituire la parola: statali con la seguente: pubbliche.

  Conseguentemente:
   al comma 1-
quinquies:
    lettera a), sostituire la parola: statali con la seguente: pubbliche;
    lettera b), sostituire la parola: statali con la seguente: pubbliche;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
1-duodecies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-quinquies si provvede mediante l'ulteriore incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificata dal comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto, in modo da assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2019-2023.
4. 304. Moschioni, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni, Pallini, Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: conseguito con le seguenti: e relativi indirizzi sperimentali conseguiti.
4. 305. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 14 fino a: dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 con le seguenti: di 120 giorni.
4. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: dal termine dell'anno scolastico 2018/2019.
4. 12. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Ciaburro, Deidda, Luca De Carlo, Gemmato, Rampelli, Osnato, Acquaroli, Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. I docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie di ogni tipo, con contratti a tempo determinato, su posti vacanti o disponibili fino alla fine dell'anno scolastico (30 giugno), per almeno 36 mesi, e in possesso della prescritta abilitazione, sono esonerati dalla partecipazione al «Concorso Transitorio» e inseriti in adeguata graduatoria ad esaurimento per l'immissione nel ruolo corrispondente, con precedenza rispetto agli esiti del suddetto «Concorso Transitorio».
4. 14. Foti, Osnato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 ottobre 2018.
4. 306. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
  1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
   1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
   2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
   3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
   4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.

  1-bis.1. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del lo settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
4. 307. Ciaburro, Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Rampelli.

  Al comma 1-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;

  Conseguentemente:
   al comma 1-
ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, è inserito nelle graduatorie ad esaurimento il personale precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
    1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
    2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
    3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
    4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico.
4. 251. Fassina, Pastorino, Epifani, Fornaro, Fratoianni, Occhionero.

  Al comma 1-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;
4. 308. Ciaburro, Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Rampelli.

  Al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ad eccezione dei docenti assunti in ottemperanza alle disposizioni in materia di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. 309. Carnevali.

  Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019 con le seguenti: fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali. I docenti devono essere mantenuti in servizio fino all'assunzione in ruolo sullo stesso posto. L'anno di prova superato è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito regionali.
4. 310. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano ai docenti assunti in ottemperanza alle disposizioni di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. 312. Carnevali.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-bis.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale docente assunto in ruolo con riserva è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2019. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
  1-bis.2. È disposto per l'anno scolastico 2018-2019, all'atto dell'aggiornamento, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione comunque conseguita entro la data di conversione del presente decreto.
4. 311. Ciaburro, Mollicone.

  Al comma 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del lo settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
4. 313. Ciaburro, Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Rampelli.

  Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si possono iscrivere nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente gli insegnanti in possesso di titolo abilitante di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e i laureati in scienze della formazione primaria.
4. 314. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1-quater, lettera b), dopo le parole: concorso straordinario aggiungere le seguenti: per titoli ed esami.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, sostituire le parole: è soppressa al suo esaurimento con le seguenti: ha validità triennale;
   al comma 1-quinquies:
    lettera a), sopprimere le parole da:, purché fino alla fina della lettera;
    lettera
b), sostituire le parole: nel corso degli ultimi otto anni scolastici con le seguenti: dal 2014;
   sopprimere il comma 1-octies.
4. 316. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: in ciascuna regione con le seguenti: contestualmente in tutte le regioni d'Italia.
4. 317. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1-quinquies, lettera b), dopo le parole: con valore di abilitazione aggiungere le seguenti: e relativi indirizzi sperimentali.
4. 319. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: due annualità di servizio specifico, anche non continuative con le seguenti: 180 giorni, anche non continuativi, di servizio specifico.
4. 320. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1-sexies, sostituire le parole: di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché con le seguenti: abilitanti richiesti purché in possesso.
4. 321. Mollicone, Frassinetti, Ciaburro, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: sino a 50 con le seguenti: sino a 36.
4. 322. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: sino a 50 con le seguenti: sino a 42.
4. 323. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 1-undecies aggiungere i seguenti:
  1-duodecies. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
  1-terdecies. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.
  1-quaterdieces. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure finalizzate alla continuità didattica e reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria.
4. 252. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:
  1-duodecies. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n.499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 80 ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.
4. 18. D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Statuto partecipativo dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa).

  1. In conformità all'articolo 46 della Costituzione, le imprese, in qualsiasi forma costituite, che occupano più di cinquanta lavoratori, possono adottare uno statuto partecipativo che preveda piani di intervento dei lavoratori dipendenti nella gestione dell'impresa, l'istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili e l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa. Lo statuto partecipativo è adottato sulla base di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero, in mancanza, per effetto di una proposta aziendale, comunicata preventivamente alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria e approvata, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione, a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
4. 015. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «1-ter. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.
  1-quater. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni;
   b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
  33-bis. – (Personale dei servizi competenti). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
  2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
  3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
  4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo.».
4. 013. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Al fine di riconoscere maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro viene introdotto l'istituto denominato «quota 41» che consente a lavoratori e lavoratrici la possibilità di andare in pensione con l'unico requisito di quarantuno anni di contributi versati, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura della manovra per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 011. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Nona salvaguardia esodati).

  1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre paletti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia che si quantificano in 329 milioni di euro si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 329 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 08. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. In attuazione del principio di cui all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione di un salario minimo orario applicabile a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva.
4. 07. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Proroga opzione donna).

  1. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
4. 06. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, le amministrazioni dello Stato, avviano nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
4. 035. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Zangrillo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Comunicazione dell'importo della pensione).

  1. È fatto obbligo a tutti gli enti gestori di assicurazioni obbligatorie previdenziali, pubblici e privati, ivi compreso l'INPS, di comunicare, entro trenta giorni dalla domanda scritta, orale o per via telematica, presentate da lavoratori dipendenti, pubblici, privati e lavoratori autonomi, l'importo della pensione da loro maturata al giorno della richiesta.
4. 024. Fatuzzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Delega al Governo per l'introduzione della flat tax sui redditi incrementali).

  1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'introduzione di una flat tax al 15 per cento e il conseguente adeguamento della normativa tributaria, in conformità ai seguenti criteri:
   a) innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfettario;
   b) introduzione della flat tax al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;
   c) applicazione di un'aliquota IRES del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali.

  2. Agli oneri previsti al comma 1 si fa fronte con i risparmi di spesa derivanti dalle agevolazioni fiscali per le imposte sui redditi e alle maggiori entrate conseguenti al maggior gettito proveniente dall'emersione spontanea della base imponibile.
4. 09. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di modifica del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di abrogare il «minor prezzo» tra i criteri di aggiudicazione degli appalti.
4. 05. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche).

  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «g) al commercio sulle aree pubbliche»;
   b) all'articolo 16:
    1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114»;
   c) l'articolo 70 è soppresso.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti.
4. 04. Meloni, Lollobrigida, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Alle piccole e medie imprese che avviano la propria attività nei territori periferici delle città con più di cinquecentomila abitanti e che assumono personale residente da almeno cinque anni nella medesima zona periferica sono riconosciuti i benefici attribuiti alle imprese operanti nelle zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006.
  2. Ai fini dell'attribuzione dei benefici alle singole imprese, i comuni di cui al comma 1 individuano le zone periferiche dei propri territori e al 31 dicembre di ciascun anno le comunicano al Ministero dello sviluppo economico.
4. 03. Montaruli, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1.
4. 02. Fidanza, Zucconi, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali e civili i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace alla data di entrata in vigore della presente legge permangono nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, valutati con verifiche di professionalità a cadenza quadriennale.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario.
4. 01. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.
(Inammissibile)

ART. 4-bis.
(Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico).

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:
  Art. 4-terDisposizioni in materia di organico scolastico
  1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono disposte assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e Ata nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su tutti i posti vacanti e disponibili. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà, inoltre, provvedere alla ricognizione di tutti i posti disponibili in organico di fatto al fine di verificare l'effettiva presenza su di essi di un titolare e, ove questo non sussista, alla tempestiva assegnazione del posto in organico di diritto, immediatamente utile per le operazioni di immissione in ruolo.
  2. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 è ripristinata l'organizzazione degli organici della scuola primaria prevista dall'articolo 4 L. 5 giugno 1990 n. 148, secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi. Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni contrastanti.
  3. Dopo il comma 135-quater articolo 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, è inserito il seguente comma 135-quinquies: «Il comma 2 articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, è soppresso. Al comma 2-bis articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le seguenti parole: “Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.”. Conseguentemente, è abrogato il comma 75, articolo 1 L. 13 luglio 2015 n. 107».
  4. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 le graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131 sono trasformate in graduatorie per ambiti territoriali di cui al comma 66 articolo 1 L. 13 luglio 2015 n. 107. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è previsto un aggiornamento annuale per gli aspiranti già inseriti nelle tre fasce e un aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo d'accesso successivamente alla scadenza dell'aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti.
4-bis. 0300. Ciaburro, Mollicone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

  1. I candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a termine ottenendo giudizio positivo, conseguono comunque l'idoneità e vengono inseriti nelle graduatorie finali di seguito all'ultimo idoneo e nell'ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito.
4-bis. 0301. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

  1. Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 eseguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti. dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
4-bis. 0302. Ciaburro, Mollicone.
(Inammissibile)

ART. 5.

  All'articolo 5, premettere il seguente: Art. 05 (Definizioni). – 1. Per «aiuto di Stato» s'intendono:
   a) agevolazioni fiscali previste per la categoria produttiva o per il territorio;
   b) erogazioni dirette per incentivazione di innovazioni tecnologiche;
   c) sgravi contributivi per le nuove assunzioni;
   d) utilizzo a favore dei lavoratori dipendenti di procedure di mobilità;
   e) agevolazioni tariffarie per il trasporto di merci.

  Gli «aiuti di Stato» sono considerati tali quando essi corrispondano alla riduzione del quindici per cento dei costi totali rilevati dai bilanci del quinquennio in esame.
  2. Per Stato s'intendono le Amministrazioni Centrali, gli Enti Regioni, gli Istituti finanziari il cui capitale sociale sia totalmente in possesso di un Ente Statale.
05. 01. Mollicone, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 5. (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici). – 1. Le disposizioni che stabiliscono la concessione di sostegni pubblici, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, prevedono contestualmente i casi e le modalità per la revoca e la restituzione dei sostegni medesimi nei casi di delocalizzazione degli oggetti dell'intervento di sostegno.
5. 6. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le imprese italiane ed estere, aggiungere le seguenti: ambo i casi non classificabili come PMI ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione,.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: le imprese italiane ed estere, aggiungere le seguenti: ambo i casi non classificabili come PMI ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione,.
5. 33. Tabacci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma, con le seguenti: sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio;
   sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;
   sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi;
   sopprimere i commi 5 e 5-bis;
   al comma 6 sostituire le parole da: o di una sua parte fino alla fine del comma con le seguenti: ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.
5. 8. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma, con le seguenti: contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo;
   sostituire il comma 3 con il seguente: 3.I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefìci fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo;
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: gli aiuti di Stato con le seguenti: i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;
   sostituire il comma 6, con il seguente: Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. 5. Noja, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aiuto di Stato con le seguenti: finanziamento pubblico di natura nazionale o europea.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'aiuto con le seguenti: del finanziamento;
   al comma 2 sostituire le parole: aiuto di Stato con le seguenti: finanziamento pubblico di natura nazionale o europea;
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: aiuti di Stato con la seguente: finanziamenti.
5. 15. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: aiuto di Stato aggiungere le seguenti:, anche derivante dall'utilizzo di fondi strutturali europei,.

  Conseguentemente:
   al comma 2 dopo le parole: aiuto di Stato aggiungere le seguenti:, anche derivante dall'utilizzo di fondi strutturali europei, ;
   al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: aiuti di Stato aggiungere le seguenti:, anche derivanti dall'utilizzo di fondi strutturali europei, .
5. 16. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: decadono dal beneficio fino alla fine del comma con le seguenti: non possono delocalizzare l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte, fuori dal territorio nazionale, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Se la delocalizzazione avviene in Stati non membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese di cui al primo periodo decadono dal beneficio e l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Fermi restando i vincoli già previsti dalla normativa dell'Unione, se la delocalizzazione è effettuata verso Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, prima che essa avvenga, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, con il prioritario obiettivo di mantenere i livelli occupazionali. Qualora in tale sede sia accertato che la delocalizzazione avviene non per ragioni riguardanti il miglioramento dei processi produttivi, ma per motivi afferenti al minor costo del lavoro o alle minori tutele dei lavoratori in essere nello Stato di nuovo insediamento (dumping sociale), il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, con proprio provvedimento può sospendere per un massimo di sei mesi il processo di delocalizzazione, al fine di verificare se tali comportamenti si configurino come una violazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dai Trattati europei.
5. 7. Benigni, Martino, Giacomoni, Baratto, Bignami, Cattaneo, Angelucci, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:

    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;
    al secondo periodo, sostituire le parole: da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito con le seguenti: non superiore a due volte l'importo dell'aiuto revocato;
   al comma 2:
    al primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;
    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto.
5. 14. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto.
5. 300. Benamati.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica con le seguenti: la struttura produttiva.
*5. 25. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica con le seguenti: la struttura produttiva.
*5. 30. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo spazio economico europeo.
5. 3. Fassina.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti.
5. 31. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 4. Tabacci.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Oltre alla decadenza dal beneficio, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, che accerta l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
5. 20. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dalla sanzione amministrativa pecuniaria le imprese localizzate in aree colpite da calamità riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai fini del presente decreto per delocalizzazione si intende esclusivamente il decentramento di principali attività e segmenti di impresa.
5. 42. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Morgoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
*5. 68. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
*5. 41. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da ciascuna amministrazione fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 47. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Tutti i lavoratori addetti all'unità produttiva o all'attività economica delocalizzata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

  Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: o di una sua parte.
5. 49. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 6, sostituire le parole da: dal sito produttivo fino alla fine del comma, con le seguenti:, effettuata dalla medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dal sito produttivo incentivato ad altro sito nel quale si effettuino le medesime lavorazioni o produzioni, con conseguente perdita dei livelli occupazionali.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. L'azienda interessata dal procedimento di recupero dei benefìci di cui al presente articolo, può richiedere l'apertura di un tavolo di concertazione con le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, interessate e il sindacato, al fine di valutare la correttezza dei comportamenti aziendali e il rendimento atteso dagli investimenti medesimi, nonché per individuare misure per il mantenimento dei livelli occupazionali.
5. 55. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

  Al comma 6, sopprimere le parole: o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. 52. Tabacci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. (Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale). – 1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
  2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.
  3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:
   a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;
   b) i risultati attesi;
   c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

  4. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane e predispone, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.
  5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.
  6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la realizzazione del Piano di cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 03. Fregolent, Serracchiani, Moretto, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Ungaro, Topo, Morgoni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – 1. In favore delle aziende che adottano «statuti partecipativi» come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.
  2. Le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 1 sono individuate e disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
5. 01. Fidanza, Zucconi, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – 1. È istituito il «marchio Italia» ai prodotti realizzati in Italia in ogni fase della loro lavorazione e con l'utilizzo di materie prime esclusivamente italiane.
  2. In favore delle aziende le cui produzioni ottengono il «marchio Italia» come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.
  3. L'istituzione del marchio e le modalità per l'ottenimento dello stesso, nonché le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 2 sono individuati e disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
5. 02. Fidanza, Zucconi, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – 1. Il comma 10 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: «10. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di procedere ad affidamenti di servizi in favore di operatori economici che hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori del territorio nazionale.».
5. 04. Meloni, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.
(Inammissibile)

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. (Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti). – 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.
  2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.
  3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.
6. 2. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, dopo le parole: aiuto di Stato aggiungere le seguenti: , a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, con le seguenti: a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1.
*6. 3. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 1, dopo le parole: aiuto di Stato, aggiungere le seguenti: , a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, con le seguenti: a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1.
*6. 4. Benamati.

  Al comma 1, dopo le parole: giustificato motivo oggettivo aggiungere le seguenti: o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento,.
6. 7. Viscomi, Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento con le seguenti: nei due anni successivi alla data di ottenimento del beneficio.
6. 11. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
6. 15. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della valutazione dell'impatto occupazionale, di cui al comma 1, si fa riferimento agli accordi di programma intercorsi tra l'impresa, le parti sociali, l'amministrazione centrale o locale al momento della concessione dei benefici. Per la valutazione successiva dei livelli occupazionali occorrenti per il buon andamento dell'attività produttiva, si fa riferimento ai piani industriali e alle informazioni che l'impresa deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007.
6. 19. Mollicone, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In relazione alle finalità del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate misure volte ad introdurre un procedimento di tutela dei livelli occupazionali in imprese acquisite o controllate da investitori esteri che possono essere considerate rilevanti in termini di strategicità del settore di operatività, di entità di fatturato, di know how produttivo, ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nei casi in cui risulti evidente un danno derivante dall'acquisizione. Il decreto di cui al primo periodo deve prevedere la possibilità, per le rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero le organizzazioni imprenditoriali e gli enti territoriali interessati, di richiedere ai competenti organi l'avvio del procedimento individuato ai sensi del comma 1. Analogamente possono provvedere le Regioni, previa adozione di proprie specifiche norme indicanti obiettivi e limiti dell'intervento, con riferimento ad aziende che possono essere considerate rilevanti in termini di economia regionale.
6. 300. Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.
7. 6. Fragomeli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
*7. 9. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
*7. 10. Benamati.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto.
**7. 12. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Carrara, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto.
**7. 13. Benamati.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e che, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio del territorio dello Stato.
7. 300. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Benigni, Bignami, Angelucci, Baratto, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis – 1. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione dei precedenti articoli 5 e 7, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
  2. L'Amministrazione può disapplicare i precedenti articoli 5 e 7, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma I del presente articolo, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente.
7. 02. Gadda.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  «Art. 8-bis. (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). – 1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».
*8. 06. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). – 1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento”.
*8. 09. Paolo Russo, Zangrillo, Spena.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). – 1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento”.
*8. 012. Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Credito d'imposta ricerca e sviluppo su intelligenza artificiale e attività similari) – 1. Ai fini dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, tra le attività di cui al comma 4, lettera c), del citato articolo 3 sono incluse, entro le disponibilità del Fondo, quelle realizzate con lo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, utilizzando tecnologie innovative quali quelle indicate nell'articolo 1, comma 48, della legge 29 dicembre 2017, n. 302 e, in ogni caso, quelle connesse all'utilizzo di tecnologie di machine learning e cognitive computing, incluse le relative attività di training degli algoritmi e quelle necessarie allo sfruttamento e all'implementazione di tali soluzioni ovvero connesse all'utilizzo di big data e analisi dei dati, incluse le attività indirizzate all'effettuazione di tali analisi.
  2. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, i miglioramenti apportati attraverso l'utilizzo delle tecnologie indicate nel comma 1 del presente articolo.
8. 07. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Vallascas, Alemanno, Berardini, Cappellani, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 3, sopprimere la lettera d);
   all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera c).
9. 2. Crosetto, Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, con le seguenti: Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro.
   al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole:, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”;
   al comma 2, aggiungere in fine le parole: comminata dall'Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l'Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all'oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico.
   al comma 4, aggiungere in fine le parole: di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al comma 5, all'adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco online, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

  Alla rubrica del Capo sostituire le parole: Misure per il contrasto alla ludopatia con le seguenti: Misure per il contrasto del gioco d'azzardo patologico.
9. 31. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: quanto previsto dall'articolo 7 fino alla fine dell'articolo con le seguenti: il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l'eccezione di quanto pubblicato all'interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà del concessionario e registrati come canali di vendita presso l'apposito registro tenuto presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.
  5. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  6. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
  9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 3, lettera
d), sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 9;
   all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: 6 con il seguente: 9.
9. 5. Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: e a quanto disposto dal successivo comma 5.
9. 300. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a decorrere dalla data di entrata in vigore fino alla fine dell'articolo con le seguenti: nonché il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.
  4. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  5. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
  8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 3, lettera
d), sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 8.
   all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: 6 con il seguente: 8.
9. 6. Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è vietata qualsiasi forma fino alla fine del comma con le seguenti: qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:
   a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincita in denaro oltre il 25 per cento dell'affollamento pubblicitario orario;
   b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell'inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1. 1 In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su Internet. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:
   a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
   b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
   c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettera a) o b) devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché .siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.

  1. 2 Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 1-bis le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
   al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1. 1
   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1. 1
   sopprimere il comma 5.
9. 30. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
9. 15. Martino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Dal 1o gennaio 2019 a si applica anche alle con le seguenti: Dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro, nonché le
9. 40. Pastorino.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. 28. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 aggiungere le seguenti: le altre lotterie ad estrazione istantanea.
9. 50. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 25. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 43. Mandelli, Squeri, Labriola.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 44. Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1. 1 Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1. 2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.
  1. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1. 4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1. 5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies;
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

  1. 6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1. 7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1. 8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  1. 9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 53. Bergamini, Giacomoni, Napoli, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1. 1 Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1. 2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
  1. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1. 4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1. 5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies);
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

  1. 6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1. 7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1. 8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  1. 9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 70. Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1. 1 Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1. 2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
  1. 3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1. 4 I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1. 5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies;
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

  1. 6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1. 7 È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1. 8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  1. 9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 72. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 937 e 938, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nel comma 1, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
   a) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
    1) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a «bambini»;
    2) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    3) la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;
   b) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
   c) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:
    1) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;
    2) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
   c) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
   d) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.
9. 54. Martino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. 1. Sono altresì escluse dai divieti di cui al comma precedente le scommesse ippiche e sportive, alle quali resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che, ai sensi del presente comma, acquistano pubblicità ovvero danno corso a sponsorizzazioni, versano, in favore del fondo di cui all'articolo 13, comma 5, un contributo annuale pari al 2,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di pubblicità e sponsorizzazione, secondo le modalità definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contributo di cui al precedente periodo è destinato in via prioritaria al finanziamento di attività di diffusione della pratica sportiva in ambito scolastico e di contrasto al disagio giovanile, con particolare riferimento alla prevenzione delle dipendenze e della ludopatia.
9. 71. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
9. 58. Martino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. 1. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
9. 60. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 57. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione.
9. 51. Martino, Bergamini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione qualora nell'oggetto dell'affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali.
9. 52. Martino, Bergamini.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: Fatto salvo fino a: n. 189.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole:
5 per cento con le seguenti: 15 per cento;
   sostituire le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 150.000.
9. 74. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini, Morgoni.

  Al comma 2, sostituire le parole: a carico del committente, del proprietario con le seguenti: sia a carico del committente sia a carico del proprietario.
9. 68. Braga, Cantini.

  Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.
9. 69. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 2, sostituire le parole: per ogni violazione con le seguenti: per la prima violazione

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il periodo:. In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata.
9. 67. Braga, Cantini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: compresi quelli fino a: 24 novembre 1981, n. 689.
9. 76. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini, Morgoni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e gli accessi legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile.
9. 77. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni.
9. 104. Fregolent, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 113. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini, Morgoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 116. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 110. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.
9. 123. Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 è stabilita nella misura del 30 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
9. 119. Braga, Cantini.

  Al comma 6, sopprimere le parole: lettera a) e

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:

    sostituire le parole:, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel con le seguenti: nella misura del;
    sostituire le parole: nel 19,6 per cento e nel 6,65 con le seguenti: e del 6,5;
    sopprimere le parole da: nel 19,68 per cento fino alla fine del comma;
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.
9. 127. Tabacci.

  Al comma 6 sostituire le parole: 19,25 per cento e nel 6,25 con le seguenti: 19,5 per cento e nel 6,5

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: nel 19,68 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: . Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1o settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1o maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9. 125. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Al comma 6, sostituire le parole: 19,6 per cento e nel 6,65 con le seguenti: 20 per cento e nel 7

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere le parole da:
nel 19,68 per cento fino alla fine del comma;
   dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è avviato un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi.
9. 128. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il periodo: Per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a partire dal 1o settembre 2018, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.
9. 133. Martino.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6. 1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6. 2. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6. 3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al comma 6. 2, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6. 4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 6. 1 a 6. 3 sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui al comma 4.
9. 135. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Cantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
*9. 150. Cattaneo, Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami, Angelucci, Baratto, Labriola.

  Aggiungere il seguente comma:
  7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
*9. 151. Tabacci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019».
9. 142. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure per il contrasto delle ludopatie).

  1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.
  3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza.
9. 06. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici).

  1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
  2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.
9. 011. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Formule di avvertimento).

  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove vengono installati.
  5. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
9. 013. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Collocazione sale da gioco).

  1. È vietata l'apertura di sale da gioco, di cui all'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.
  2. Fatte salve le sanzioni previste per l'esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.”.
9. 04. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico).

  1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:
   a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;
   b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;
   c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
   d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo «no slot» di cui al comma 4.

  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.
  3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
  4. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. 07. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Innalzamento del livello dei controlli).

  1. Al fine di innalzare il livello dei controlli e garantire la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:
   a) inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e l'attribuzione dei relativi proventi ai comuni;
   b) agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, attraverso il nuovo sistema distributivo del gioco lecito che dovrà fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;
   c) attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio (’«indice di presenza mafiosa», l’«indice di organizzazione criminale» (IOC) e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014, sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale.
   d) offrire l'opportunità agli enti locali, ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, di far fronte adeguatamente e con prontezza – d'intesa con l'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli ed i preposti Organi di Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza – a situazioni emergenziali di pericolosità sociale del diffondersi di illegalità e disagio connessi al gioco, anche in deroga alle disposizioni previste dall'intesa. A tal fine, lo Stato, nelle sue articolazioni, dovrà sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale.
   e) predisporre conseguentemente un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la «continuità di processo», la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche, funzionali a questo settore;
   f) introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo.
9. 0302. Carnevali.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico).

  1. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:
   a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;
   b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;
   c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:
    1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
    2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
    3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;
    4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.
9. 0300. Carnevali.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Modernizzazione del settore dei giochi).

  1. Al fine di completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termini di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:
   a) predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del «margine» per il calcolo delle entrate pubbliche;
   b) realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'interno e gli enti locali interessati, una revisione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata al risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco.
9. 0301. Carnevali.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico).

  1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:
   a) accesso selettivo, completa identificazione dell'avventore, mediante il controllo con documento d'identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;
   b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;
   c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;
   d) rispetto di vincoli architettonici;
   e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;
   f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
   g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
   h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
   i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2020 l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1.
9. 024. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico).

  1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9. 023. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco).

  1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi.
9. 018. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco).

  1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.
  2. Gli Enti Locali possono stabilire, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell'arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico.
9. 026. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

  1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500».
9. 016. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro).

  1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
  5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.
  6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.
9. 010. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Accesso delle famiglie al Fondo Antiusura).

  1. È garantito l'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.
  2. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1 la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.
9. 039. Ungaro, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti del gioco d'azzardo sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di target costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani.
9. 02. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Divieto di installazione di terminali per il prelievo di denaro).
  1. È vietato installare terminali multifunzione che consentono il prelievo di valuta contante all'interno o all'esterno, entro un raggio di 100 metri, dai locali dove si effettuano giochi d'azzardo e scommesse con vincite in denaro.
  2. Il responsabile della violazione del divieto di cui al comma 1 è punito con una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 10.000 euro e con una sanzione amministrativa corrispondente alla revoca della concessione sui giochi.
9. 0303. Rostan, Fratoianni, Pastorino, Epifani, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. 09. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.
9. 012. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cantini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Fascia oraria di rispetto).

  1. All'articolo 1, comma 939, prima periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «generaliste» è soppressa e le parole: «alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 24».
9. 0304. Rostan, Fratoianni, Pastorino, Epifani, Boldrini, Fornaro, Bersani, Conte, Fassina, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

ART. 9-ter.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.
(Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore)
.

  1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 936, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018.»;
   b) dopo il comma 941, aggiungere il seguente: «941-bis. Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età.
   c) dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:
  946-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  946-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.
  946-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 946-ter, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 946-bis sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  946-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
  946-sexies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.
  946-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 946-ter a 946-sexies comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.
  946-opties. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936.
9-ter. 250. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.
  2. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.
9-ter. 251. Ascani.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni in materia di redditometro).

  1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.
  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, è abrogato.
10. 5. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto comma è abrogato.
*10. 9. Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola, Gelmini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto comma è abrogato.
*10. 12. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ATECO, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita IVA. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alla attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ATECO che la partita IVA.
10. 13. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
10. 14. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quinto comma, come modificato dal comma 1, restano in vigore le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
10. 10. Mancini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici ATECO).

  1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è chiamato a modificare i codici ATECO prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive.
  2. Nelle more della revisione di cui al comma precedente il Dipartimento della funzione pubblica è tenuto ad informare tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ATECO.
10. 01. Silvestroni, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione compensazioni tributi).

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, comma 1, terzo periodo, le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle parole «20.000 euro»;
   b) all'articolo 35, comma 3, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,» sono aggiunte le parole «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
10. 02. Bucalo, Osnato, Rizzetto, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio).

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma primo sono aggiunti i seguenti:
  Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
   a) a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
   b) dopo la decisione della Commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
   c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

  L'articolo 15-bis è soppresso.
  2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
  Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
   1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;
   2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;
   3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

  Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
  Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 1), 2), o 3) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.
  3. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della Commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della Commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;
   b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata.»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.».

  4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:
  «Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4.»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale.»;
   c) al comma 4 le parole: «Corte d'appello» sono sostituite dalle parole: «Corte di cassazione».

  5. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere a) e b) le parole: «due terzi» sono sostituite dalle parole: «un terzo».”.
10. 03. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.
(Inammissibile)

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 3. Cenni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 5. Paolo Russo, Zangrillo, Spena.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 6. Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2. 1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1o gennaio 2019.
  2. 2. Agli oneri derivanti dal comma 2.1. pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
11. 8. Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio previsti e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8, decreto legislativo n. 13 del 2013.
  2. Ogni associazione potrà erogare i servizi di cui al comma 1 per un massimo di una attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale, preventivamente dichiarata.
11. 06. Silvestroni, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.
(Inammissibile)

ART. 11-bis.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
al comma 913, primo periodo, dopo le parole: «legge 2 aprile 1958, n. 339» sono aggiunte le seguenti: «, ai rapporti di lavoro instaurati da operatori turistici e commerciali che hanno la propria sede legale in comuni con popolazione inferiore a mille abitanti»;
11-bis. 300. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Mollicone.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
al comma 913, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e in ogni caso in misura non superiore all'80 per cento del minimo contrattuale.».
11-bis. 301. Pastorino.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
al comma 916 il primo periodo è sostituito con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
11-bis. 255. Bignami.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 917, è sostituito con il seguente:
  «917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano:
   a) alle fatture emesse a partire dal 1o luglio 2018 relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019;
   b) alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.».

  Conseguentemente, al comma 3 lettera c):
   sostituire le parole: 30,9 milioni con le seguenti: 35,9 milioni;
   sostituire le parole: 29 milioni con le seguenti: 34 milioni.
11-bis. 250. Bignami, Martino, Giacomoni, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, ad eccezione, fino alla fine della lettera con le seguenti:. In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.
11-bis. 251. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 917, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta.».

  Conseguentemente, al comma 3, lettera c):
   sostituire le parole: 30, 9 milioni con le seguenti: 34,4 milioni;
   sostituire le parole: 29 milioni con le seguenti: 33 milioni.
11-bis. 252. Giacomoni, Bignami, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 928, è inserito il seguente: «928-bis. In via sperimentale, i contribuenti possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928, alle fatture emesse a partire dal 1o novembre 2018».
11-bis. 253. Fragomeli.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 5. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Split payment).

  1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogato. All'articolo 30, terzo comma, lettera a) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
  2. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 147 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017 è ridotto per l'anno 2018 di 125 milioni di euro.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.285 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.570 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.285 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;
   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;
   e) quanto a 1.250 milioni di euro per il 2018 mediante utilizzo nell'anno 2018 delle risorse complessive pari a 580 milioni di euro rinvenienti dal capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo (MIBACT) come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, commi 979-980 della legge n. 208 del 2015 nell'anno 2018 e nell'anno 2019, nonché mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4 e, infine, per un importo pari a 545 milioni di euro mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica;
   f) quanto a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 6. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: ”Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
12. 7. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, premettere le parole:. Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto,
12. 10. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, dopo le parole: non si applicano aggiungere le seguenti: alle piccole e medie imprese e.

  Conseguentemente:
   al comma 3:
    alinea, sostituire le parole:
pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: pari a 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 140 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020;
   lettera a), sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 82 milioni, le parole: 4 milioni con le seguenti: 8 milioni, le parole: ricerca per 5 milioni con le seguenti: ricerca per 10 milioni, le parole: 24 milioni con le seguenti: 48 milioni, le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni, le parole: internazionale per 5 milioni con le seguenti: internazionale per 10 milioni, le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni;
   lettera b), sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni;
   lettera c), sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 16 milioni;
   lettera d), sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 70 milioni, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 12 milioni, sostituire le parole: 34 milioni con le seguenti: 68 milioni.
12. 11. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Modifica dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di limiti dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi).

  1. L'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 4 di cui alla tabella A annessa al presente articolo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come da ultimo rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Qualora i contribuenti che svolgono le attività indicate ai numeri 8 e 9 dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito dal presente articolo, e che applicano il regime forfetario previsto dai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, percepiscano compensi, ragguagliati ad anno, di importo superiore al valore soglia dei compensi indicati nel medesimo allegato 4 ma pari o inferiore ad euro 55.000, gli stessi possono continuare ad applicare il medesimo regime forfetario; in tale caso, allo scaglione di compensi superiore al valore soglia è applicata l'aliquota del 24 per cento.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettua un monitoraggio trimestrale degli impatti del nuovo regime fiscale introdotto dal presente articolo, valutandone gli effetti positivi sull'economia e sulla finanza pubblica, sull'aumento delle partite IVA e sulla diminuzione dell'evasione fiscale, e provvedendo alla pubblicazione dei relativi dati nel sito internet istituzionale dell'Osservatorio sulle partite IVA istituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero stesso.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1o gennaio 2019.

TABELLA A
(Articolo 1, comma 1)
«ALLEGATO 4
Articolo 1, comma 54, lettera a).
(Regime fiscale per lavoratori autonomi).

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/ compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55-56) 50.000 40%
8 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) 50.000 78%
9 Altre attività economiche (01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99) 50.000 67%

12. 01. Carfagna, Gelmini, Occhiuto, Angelucci, Aprea, Bagnasco, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Benigni, Bignami, Bond, Brunetta, Carrara, Casciello, Cassinelli, Cattaneo, D'Ettore, Fasano, Fascina, Ferraioli, Fiorini, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Mandelli, Marin, Marrocco, Mazzetti, Milanato, Minardo, Napoli, Orsini, Palmieri, Pella, Pentangelo, Perego di Cremnago, Pettarin, Porchietto, Ripani, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruggieri, Ruffino, Paolo Russo, Saccani Jotti, Sandra Savino, Cosimo Sibilia, Silli, Sozzani, Spena, Squeri, Maria Tripodi, Valentini, Versace, Vietina, Zanella, Zangrillo, Ravetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Principio di risarcibilità del contribuente).

  1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
  2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta.
12. 011. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.

  All'articolo 1, comma 913, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici», inserire le seguenti: «e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti».
12. 013. Caretta, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di cooperative).

  1. All'articolo 223-duodecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «che abbiano un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro».
12. 0300. Meloni, Foti, Lollobrigida, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.
(Inammissibile)

ART. 12-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, anche per l'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell'anno precedente. Nel caso in cui si verifichino significativi effetti negativi in termini di fabbisogno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alla loro copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12-bis. 302. Baldelli, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Labriola, Fregolent, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, anche per l'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell'anno precedente. Nel caso in cui si verifichino significativi effetti negativi in termini di fabbisogno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, alla temporanea sospensione delle disposizioni di cui al primo periodo.
12-bis. 301. Baldelli, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Labriola, Fregolent, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, anche per l'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell'anno precedente.
12-bis. 300. Baldelli, Rizzetto, Tabacci, Epifani, Serracchiani, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Labriola.

  Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 12-ter. (Proporzionalità delle sanzioni relative agli assegni privi della clausola di intrasferibilità). 1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è soppressa la parola: «5,»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'1 e il 40 per cento dell'importo pagato con l'assegno. La sanzione è esclusa per gli assegni che presentano una sola girata. La sanzione di cui al presente comma si applica agli assegni emessi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Gli istituti di credito, prima di procedere all'incasso, sono tenuti a segnalare al portatore dell'assegno la mancata presenza della clausola di non trasferibilità».
12-bis.0300. Della Frera, Barelli, Bendinelli, Carrara, Casciello, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.
(Inammissibile)

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13. 1. Ascani, Serracchiani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Morgoni.

  Sopprimerlo.
*13. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere infine le parole: prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI.

  Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 26, le parole: «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI».
13. 13. Marin, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sgarbi, Zanettin, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma al comma 24 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline.».

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma al comma 26 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline.».
13. 14. Marin, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sgarbi, Zanettin, Labriola.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: 3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: 6,8 milioni di euro nell'anno 2018, di 23 milioni di euro nell'anno 2019, di 19,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 20,4 milioni di euro nell'anno 2021, di 20,6 milioni di euro nell'anno 2022 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3”.
13. 16. Marin, Mandelli, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Ravetto, Labriola.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: 3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma, con le seguenti: 5 milioni di euro nell'anno 2018, di 15 milioni di euro nell'anno 2019, di 14 milioni di euro nell'anno 2020, di 15 milioni di euro nell'anno 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 1,6 milioni di euro nell'anno 2018, di 3,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 4,2 milioni di euro nell'anno 2020, di 4,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 4,3 milioni di euro nell'anno 2022 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
13. 15. Marin, Mandelli, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Ravetto, Labriola.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
13. 07. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.
(Inammissibile)

TIT. 1.

  Al Titolo, sostituire le parole: per la dignità dei lavoratori e delle imprese con le seguenti: in materia di lavoro ed imprese.
Tit. 300. Vito, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

  Al Titolo, sostituire le parole: la dignità dei lavoratori e delle imprese con le seguenti: il contrasto al precariato, alla delocalizzazione, alla ludopatia e di semplificazione fiscale.
Tit. 2. Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Ascani.