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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 19 luglio 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 luglio 2018.

  Battelli, Bazzaro, Benamati, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Fusacchia, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giaccone, Giorgetti, Grande, Grillo, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Molinari, Morelli, Morrone, Pastorino, Perego Di Cremnago, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Spadafora, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 luglio 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GEBHARD e SCHULLIAN: «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle province autonome di Trento e di Bolzano» (946);
   DELRIO ed altri: «Istituzione del salario orario minimo legale» (947);
   CAON: «Abrogazione del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39» (948);
   CAON: «Agevolazioni tributarie per i lavori e gli investimenti volti al miglioramento o al recupero delle strutture ricettive turistiche» (949);
   FERRI: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali» (950);
   PIASTRA: «Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica, la gestione delle acque pubbliche e la disciplina della pesca e del turismo alieutico nelle acque interne» (951);
   ANNIBALI: «Modifica all'articolo 115 del codice penale in materia di accordo per commettere omicidio e di istigazione al medesimo delitto» (952).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 18 luglio 2018 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
   TOCCAFONDI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di affidamento di minori a comunità e istituti» (Doc. XXII, n. 30).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale DELRIO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di misure per il potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per favorire l'occupabilità dei beneficiari» (688) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ferri.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 19 luglio 2018 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 542. – «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante» (Approvato dal Senato) (953).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XIII Commissione (Agricoltura):
  BRAMBILLA: «Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione» (96) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, VIII, IX, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza di centri di responsabilità diversi, autorizzate, in data 26 aprile e 30 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese», autorizzata, in data 15 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 16 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2017 (Doc. CLXIV, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea:
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018) 338 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (COM(2018) 474 final) – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Presidente della Corte dei conti europea ha comunicato la pubblicazione della relazione di attività della Corte stessa, riferita all'anno 2017. Questo documento è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  La Commissione europea, in data 18 luglio 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizza l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168-bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2018) 539 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 435 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2018, N. 55, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA, INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 804)

A.C. 804 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: al comma 16, al primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018» aggiungere le seguenti: e le parole: «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 12. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: al comma 16, al primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018» aggiungere le seguenti:, al secondo periodo le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 13. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, alla lettera b-bis) aggiungere, in fine, le parole: e al quinto periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2017-2020».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 30 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 14. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 8.2.
  8.2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
1. 104. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 8.2.
  8.2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
1. 105. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
*1. 18.(parte ammissibile) Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
*1. 102.(parte ammissibile) Topo, Migliore, Siani, De Luca.

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 19. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6-bis, dopo le parole: sono previste esenzioni, aggiungere le seguenti: del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi.
1. 20. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole:, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze con le seguenti: del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, in favore delle utenze di immobili inagibili o.
1. 21. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: Per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e 2020.
1. 3. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 6-quater, primo periodo, sopprimere le parole: sino al limite massimo di sei mesi.

  Conseguentemente, al comma 8-bis, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni
1. 106. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Al primo periodo del comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di cui all'allegato 2» sono sostituite con le parole: «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
  6-sexies. A copertura degli oneri di cui al comma 6-quinquies, e comunque nei limiti di 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 25. Nevi, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Verini.

  Dopo il comma 6-quater aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  6-sexies. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:
   «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
    a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
1. 43. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Il comma 746, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
1. 26. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è aggiunto il seguente: «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
1. 27. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 50, comma 3, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018», sono aggiunte le seguenti: «o di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese».
1. 23. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di favorire una più rapida attività di ricostruzione e di riparazione degli edifici privati danneggiati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana, concorda senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le iniziative necessarie volte alla concessione da parte degli istituti di credito di anticipazioni finanziarie a favore dei proprietari degli immobili danneggiati e oggetto di interventi di recupero, finalizzati all'avvio e al pagamento delle pratiche e delle notule professionali.
1. 24. Mazzetti, Polidori, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Ruffino, Nevi, Baldelli, Martino, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1; lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 2127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti SpA e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018, previa riprogrammazione per le finalità in oggetto delle predette risorse da parte del CIPE.
1. 28. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

  6-quinquies. Al fine di sopperire ai costi già affrontati dai soggetti di cui al comma 1 relativi a tutti gli interventi effettuati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per soddisfare le impellenti esigenze abitative, tra le quali l'acquisto o noleggio delle soluzioni abitative d'emergenza, i costi occorsi per la costruzione di tali strutture, a fronte di fatture documentabili, e i costi di cui al comma 3, il contributo di autonoma sistemazione, di cui all'articolo 3 e seguenti dell'ordinanza n. 388 del 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile, verrà corrisposto sino alla copertura totale dei costi documentati dal richiedente. Qualora il cittadino, beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di strumenti pubblici di assistenza all'emergenza abitativa quale l'assegnazione di SAE, abbia realizzato in passato gli interventi di cui al comma 1, deve entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procedere alla rimozione o demolizione della struttura emergenziale o optare per la rinuncia al SAE. I costi dell'eventuale demolizione saranno rimborsati dallo Stato al 50 per cento in 5 anni dalla presentazione del documento certificante l'avvenuta demolizione.

1. 107. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alinea, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese e i professionisti»;
   b) alla lettera a) le parole: «reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «reddito derivante dallo svolgimento dell'attività»;
   c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente».

  6-sexies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla precedente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 32. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «quarantotto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
1. 33. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di garantire una maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale e per fornire una adeguata assistenza per gli interventi di ricostruzione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, il Commissario alla ricostruzione, d'intesa con la regione Umbria entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede alla istituzione di una sede decentrata nella città di Spoleto le cui funzioni saranno stabilite della Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. La struttura si avvarrà di personale distaccato o comandato dalla Regione Umbria e dai Comuni interessati dal sisma in possesso delle necessarie capacità professionali. Alla dotazione organica degli enti si aggiungerà il personale preposto dal Governo, a valere su quello già assegnato per l'Umbria. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 35. Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono estesi anche all'anno 2018.
  6-sexies. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  6-octies. Agli oneri di cui ai commi 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies, fissati nel limite di 300 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6-novies. Per il rispetto del limite di cui al comma 6-octies, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e qualora si rinvenga il superamento dei predetti limiti anche in via prospettica, dispone la cessazione di ulteriori concessioni degli interventi di sostegno al reddito di sui al presente articolo.
1. 41.(parte ammissibile) Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, inserire i seguenti:
  6-quinquies. Al fine di velocizzare le procedure e assicurare la massima trasparenza di atti e contrastare fenomeni corruttivi nella fase della ricostruzione, e nell'ambito di un costante rapporto con la struttura commissariale e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in ciascuna delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, è istituita una sede distaccata dell'Autorità di nazionale anticorruzione (ANAC). A tal fine l'ANAC può provvedere a distaccare proprio personale presso dette sedi, ed è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato nel limite massimo complessivo di dodici unità di personale.
  6-sexies. A copertura degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, nei limiti di due milioni di euro annui, del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229.
1. 5. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo il comma 6-quater, inserire i seguenti:
  6-quinquies. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b) della legge n. 232 del 2016, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

  6-sexies. Gli interventi di cui al comma 6-quinquies sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
1. 42. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
*1. 03. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

  All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
*1. 010. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Cessione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
  «1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
**1. 04. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Cessione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
**1. 09. Pezzopane, Cantini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
1. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
1. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. A decorrere dall'anno 2018 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare.
1. 05. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalle ordinanze commissariali n. 4/2016 e n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale.
*1. 06. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalle ordinanze commissariali n. 4/2016 e n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale.
*1. 011. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-bis.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al secondo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «o distrutta,» sono aggiunte le seguenti: «anche se non» e.

  Conseguente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-bis. 31. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-ter.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-ter. – 1.All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 201 7, n. 45, le parole: «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2019 e».
1-ter. 4. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel 2018, con le parole: fino al 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. 1. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-quinquies.

  Al comma 1, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: novanta giorni.
1-quinquies. 1. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-quinquies aggiungere i seguenti:

Art. 1-quinquies.1.
(Istituzione fascicolo del fabbricato).

  1. Le regioni in collaborazione con gli enti locali del territorio colpito dagli eventi sismici di cui al presente provvedimento, entro il 31 dicembre 2018, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria, anche in via sperimentale, l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale, di proprietà privata che abbia avuto accesso ai contributi, di cui al presente decreto-legge, per la ristrutturazione o ricostruzione post terremoto.
  2. Le regioni adottano disposizioni in materia di tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.
  3. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti la costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, l'attestato di Prestazione Energetica (APE), registra gli interventi di adeguamento antisismico, le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:
   a) la localizzazione del bene immobile;
   b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
   c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
   d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
   e) la situazione catastale storica e corrente;
   f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
   g) gli interventi di adeguamento antisismico;
   h) l'attestato di Prestazione Energetica (APE)
   i) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica e idrogeologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
   l) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
   m) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

  4. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale.
  5. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dal proprietario dell'immobile.
  6. Il professionista di cui al comma 5 trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile, dai rischi sismici e idrogeologici, ovvero che evidenzi rilievi critici e della relazione tecnica di certificazione energetica che ne attesti la prestazione energetica (APE).
  7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:
   a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;
   b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti, con particolare attenzione ai rischi sismici e geologici, senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori. Il termine non può essere comunque superiore a un anno;
   c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

  8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.
  9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.
  10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente disposizione.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.
  12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.

Art. 1-quinquies 2.
(Detrazione di imposta).

  1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato e alle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies.1, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico dei contribuenti.

Art. 1-quinquies 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies.1, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 e di 3 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui all'articolo 1-quinquies.2, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-quinquies. 01. Muroni, Fornaro, Fratoianni, Conte, Fassina, Occhionero, Pastorino, Rostan, Stumpo, Boldrini.

ART. 1-sexies.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-sexies.
(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati).

  1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca a un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.
  4. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  5. Il comma 4 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni ed enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica ed edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.
  7. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 5.
  8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.
  9. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
1-sexies. 10. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-sexies.
(Misure per l'accelerazione e la semplificazione delle pratiche relative alla ricostruzione privata).

  1. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge numero 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003.
  2. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'eventuale anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il termine di scadenza per la presentazione della istanza di riparazione o ricostruzione prevista per la tipologia di danno, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per la definizione delle suddette pratiche di sanatoria, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 fanno riferimento alle rispettive normative regionali in materia.
  3. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero presentate ai sensi e per gli effetti del presente articolo entro il 31 dicembre 2018, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dall'Ufficio Speciale alla Ricostruzione competente all'approvazione del progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
  4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
1-sexies. 1. Trancassini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con le seguenti: danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e.
1-sexies. 2. Nevi, Prisco, Cortelazzo, Polidori, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-septies.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere interpretato nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
*1-septies. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 deve essere interpretato nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
*1-septies. 050. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.
  1-ter. Alla copertura del maggiore onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 070. Muroni, Fornaro, Fratoianni, Conte, Fassina, Occhionero, Pastorino, Rostan, Boldrini, Stumpo.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di 500.000 euro come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011.
*1-septies. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.
*1-septies. 051. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto «Sismabonus»).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti dagli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016 che hanno interessato i comuni delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo.»
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, e comunque nei limiti di 100 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 0100. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Trancassini.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto «Sismabonus»).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo.
*1-septies. 036. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto «Sismabonus»).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungere in fine il seguente periodo: ”In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo.
*1-septies. 0102. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga dei termini per la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018).

  1. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminare la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
**1-septies. 016. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga dei termini per la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018).

  1.Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminare la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
**1-septies. 041. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Sospensione autorizzazione commerciale grandi strutture di vendita).

  1. Al fine di evitare il depauperamento del territorio, nei comuni marchigiani colpiti e danneggiati dal sisma e ricadenti nel cratere di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 come modificato ed integrato, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita anche sotto forma di centro commerciale nonché l'ampliamento della superficie di vendita è sospeso fino al 31 dicembre 2022.
1-septies. 020. Morgoni, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
*1-septies. 027. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Al comma 4, dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
*1-septies. 012. Morgoni, Morani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Al comma 4, dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
*1-septies. 045. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Laddove gli eventi sismici hanno prodotto l'inagibilità dell'edificio con danno accertato tramite scheda AEDES e classificato «E» (molto grave), il proprietario dell'immobile può beneficiare delle detrazioni previste dalla normativa vigente di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetto «sisma-bonus», qualora provveda a costruire ex novo un nuovo immobile.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
1-septies. 028. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Estensione della tassazione agevolata prevista per i contratti a canone concordato).

  1. All'articolo 9 del decreto-legge del 28 marzo 2014, n. 47, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
   «2-ter. 1. Per gli anni 2017-2022 si applica l'aliquota ridotta al 10 per cento anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi sismici iniziati ad agosto 2016.».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 032. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Espropriazione aree SAE).

  1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio e sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
*1-septies. 047. Gagliardi, Labriola, Giacometto, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Espropriazione aree SAE).

  1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio e sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
*1-septies. 011. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni).

  1. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sul cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.
  2. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 1, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita al patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive, utilizzano tali strutture per lo sviluppo socioeconomico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, le aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi; gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
1-septies. 033. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Mantenimento delle strutture abitative d'emergenza).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2018, n. 205, dopo il comma 750 aggiungere il seguente:
  «750-bis. Al fine di sostenere le spese destinate al mantenimento dell'efficienza delle strutture abitative d'emergenza è stanziato un fondo per i Comuni interessati dagli eventi sismici pari ad euro 1 milione di euro a decorrere dal 2018 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 037. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione).

  1. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009 e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.
*1-septies. 039.(parte ammissibile) Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione).

  1. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009 e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.
*1-septies. 0103.(parte ammissibile) Rossi.

  Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

Art. 1-octies.
(Modifiche alla legge 6 ottobre 2017 n. 158).

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016). – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Conseguentemente, al titolo del decreto- legge 29 maggio 2018, n. 55, aggiungere, in fine, le parole: e ulteriori misure per la ricostruzione.
1-septies. 013. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3- ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018.
1-septies. 015. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

A.C. 804 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dai terremoti a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1-septies amplia il termine per l'invio dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti e delle osservazioni relative alle somme effettivamente percepite per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 al fine di recuperare i benefici concessi;
    come noto, la Commissione europea ha condannato l'Italia, con la decisione C(2015) 5549, per aiuti di Stato giudicati illegali con riguardo alle misure relative alle agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo;
    a tal fine il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, in attuazione dell'articolo 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ha disposto la nomina di un commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea, che provveda a individuare i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto e a dare notizia dell'avvio del procedimento di recupero agli stessi, identificati sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni o agli enti che le hanno concesse;
    la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole sul provvedimento con un'osservazione volta proprio al giusto contemperamento tra normativa europea e necessità per lo Stato italiano di adottare disposizioni favorevoli per le imprese interessate dalla condanna della Commissione europea,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative volte al contemperamento tra il pieno rispetto delle norme e prassi dell'Unione europea e la necessità di applicare le disposizioni in senso maggiormente favorevole alle imprese destinatarie della procedura di recupero degli aiuti di Stato di cui all'articolo 1-septies, valutando al contempo la necessità che tali disposizioni favorevoli includano anche gli istituti di formazione ed educazione, di base e superiore, comprese Università, Conservatori, scuole musicali, centri di formazione professionale ed artistica e centri culturali, le cui sedi sono risultate inagibili o comunque danneggiate per effetto dei richiamati eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nel 2009.
9/804/1Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    nei prossimi mesi la Camera dei deputati dovrebbe restituire al bilancio dello Stato, effettuando il relativo trasferimento bancario in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme derivanti da economie di spesa accertate nei precedenti esercizi finanziari;
    a quanto si apprende dovrebbe trattarsi di una restituzione consistente, di circa 85 milioni, al bilancio dello Stato, cui è stato possibile procedere grazie alla sistematica politica di contenimento e di razionalizzazione della spesa di funzionamento, realizzata dalla Camera dei deputati, in particolare a partire dalla XVI legislatura;
    già nel corso della XVII legislatura, nella seduta dell'Assemblea del 28 settembre 2016, era stata approvata all'unanimità una risoluzione (n. 6-00260) proposta dal primo firmatario del presente atto, che impegnava il Governo ad assumere iniziative normative al fine di impiegare le risorse restituite nel 2016 dalla Camera al bilancio dello Stato, nella misura di 47 milioni di euro, per la ricostruzione dei territori e per il sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016;
    successivamente, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è stata introdotta una disposizione che ha specificamente previsto la destinazione dei citati 47 milioni di euro nel senso richiamato dalla risoluzione del 28 settembre 2016;
    inoltre, grazie all'approvazione di un emendamento sottoscritto dal primo firmatario del presente atto di indirizzo e dai rappresentanti di tutte le forze politiche presenti alla Camera, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), all'articolo 18, comma 37, ha destinato l'importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    si tratta – tra l'altro – di una norma che fa seguito all'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno sul tema, presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», sempre a prima firma Baldelli, lo scorso 30 novembre 2017;
    gli effetti degli eventi sismici occorsi negli ultimi anni continuano a determinare situazioni diffuse di grave disagio economico, sociale e personale ed evidenziano dunque la necessità di attivare anche per il 2018 gli strumenti procedurali e normativi che hanno già consentito alla Camera dei deputati di concorrere fattivamente, attraverso risorse originariamente destinate al proprio funzionamento, al sostegno delle popolazioni colpite da quegli eventi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative al fine di destinare le risorse restituite dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'anno 2018 alla ricostruzione dei territori e al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
9/804/2Baldelli, Acquaroli, Pezzopane, Terzoni, Muroni, Patassini, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. All'articolo 1-quinquies si dispone che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del Centro Italia predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione,

impegna il Governo

ad assicurare la piena attuazione e consentire la massima pubblicità alle Linee Guida di cui all'articolo 1-quinquies.
9/804/3Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-quinquies prevede le linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione attraverso le quale si intende garantire la corretta e omogenea attuazione della normativa che è intervenuta in relazione alla ricostruzione dei territorio colpiti dagli eventi sismici a partire dalla data del 24 agosto 2016;
    si prevede altresì che le linee guida siano aggiornate periodicamente almeno trimestralmente;
    sarebbe, altresì necessario e improrogabile che l'Italia si doti di una Banca dati in particolare sullo stato del territorio, sulle caratteristiche idrogeologiche del suolo; sulla stabilità del suolo in relazione ai possibili eventi sismici, così sugli interventi di adeguamento antisismico e di riduzione del rischio idrogeologico, nonché le certificazioni statiche e le informazioni sugli attestati di prestazione energetica da parte dei titolari di diritti di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici;
    si tratterebbe, quindi di istituire uno strumento utile e accessibile a tutti capace di dare una conoscenza approfondita dello stato del territorio, degli eventi che lo caratterizzano, nonché degli interventi attuati per dare una cornice di omogeneità alla gestione del territorio;
    il processo di ricostruzione richiede la messa in campo di un sistema di governo, di un'organizzazione e di strumenti che dovranno gestire una mole di dati impressionante in tale ambito sussiste la necessità di una banca dati digitale;
    la ricostruzione deve quindi diventare occasione per segnare una svolta nelle forme di intervento e nelle conoscenze sullo stato del patrimonio edilizio italiano, in modo da raggiungere l'obiettivo della completa informatizzazione e della piena e immediata conoscenza di tutti i dati relativi a tutti i singoli immobili, anche a valere per tutte le Amministrazioni che li detengono,

impegna il Governo

ad adottare misure, per quanto di competenza, finalizzate alla creazione di una banca dati che raccolga le informazioni non solo sulle caratteristiche idrogeologiche del suolo e sulla stabilità del suolo in relazione ai possibili eventi sismici, ma in particolare, anche sulla certificazione statica e sugli attestati di prestazione energetica di tutti gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione.
9/804/4Muroni, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che,
    l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;
    la recente decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'Unione europea e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (si veda il punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

impegna il Governo

in linea con la decisione della Commissione europea C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
9/804/5Bellachioma, Badole, Benvenuto, Gobbato, Binelli, Patassini, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;
    a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;
    la legge 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;
    tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di precisare, con apposito provvedimento, la compatibilità tra la detrazione spettante per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici (cd. Sismabonus, di cui all'articolo 16, commi 1-bis-1-sexies e comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013) ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente.
9/804/6D'Eramo, Badole, Benvenuto, Gobbato, Patassini, Binelli, Parolo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    attualmente i tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricevono l'80 per cento del proprio compenso al primo SAL;
    tale momento può arrivare anche dopo un anno dalla presentazione del progetto, come verificatosi nell'esperienza dei terremoti di Abruzzo e Emilia;
    il risultato di tale situazione è che i piccoli studi professionali sono costretti a chiudere e riescono ad andare avanti solo gli studi grandi;
    occorre, pertanto, prevede un'anticipazione del 50 percento della parcella professionale alla presentazione dei relativi progetti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, con un prossimo provvedimento legislativo, che i tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, possano ricevere, alla presentazione dei relativi progetti secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, un'anticipazione pari al 50 per cento del proprio compenso professionale di progettazione e di redazione della relazione geologica e per anticipo dei costi per le indagini specialistiche.
9/804/7Latini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Binelli, Patassini, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si esaurisce all'anno scolastico 2017/2018;
    le popolazioni interessate dagli eventi sismici si trovano ancora alloggiate temporaneamente in territori diversi dal proprio comune di appartenenza; infatti, molti cittadini, colpiti agli eventi sismici non hanno reperito un'autonoma sistemazione nel proprio paese dove a causa della distruzione il disagio abitativo è elevatissimo, e si sono dovuti allontanare;
    la mancanza di una analoga deroga anche per gli anni successivi creerebbe la perdita di classi o addirittura di scuole intere nei comuni più piccoli, provocando lo spopolamento dei territori; anche i comuni più densamente popolati sarebbero vittime dei tagli;
    la Regione Marche, peraltro, non ha ancora completato la consegna delle soluzioni abitative d'emergenza (SAE) e dunque i tagli appaiono ancor più gravi ed ingiustificati perché effettuati in un momento nel quale ancora non si può seriamente effettuare il conteggio reale della popolazione scolastica che rientrerà nei propri paesi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prorogare anche all'anno scolastico 2018/2019 la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe, per ciascun tipo e grado di scuola, già previsto dall'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
9/804/8Patassini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 011 inserisce i Comuni tra i soggetti attuatori per il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche e dei beni culturali e prevede la possibilità per i Comuni di avvalersi dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis per lo svolgimento degli incarichi di responsabile unico del procedimento;
    il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede la possibilità per i Presidenti delle regioni – vice commissari per il terremoto del centro Italia di delegare le attività di ricostruzione ai comuni ed altri enti locali interessati,

impegna il Governo

al fine di accelerare i procedimenti di esecuzione dei lavori di ripristino e riparazione delle opere pubbliche, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere che il Presidente della regione – vice commissario possa delegare lo svolgimento delle attività di ricostruzione delle opere pubbliche non solo ai comuni e altri enti locali, ma anche ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico.
9/804/9Paolini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Patassini, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede il termine del 31 agosto 2018 per lo svolgimento delle verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici adibiti ad uso scolastico in zona sismica 1 e 2;
    il comma 1 del citato articolo 20-bis ha previsto risorse statali per i comuni in zona sismica 1 e 2, ai fini della verifica di vulnerabilità sismica;
    tali risorse si sono andate concretizzando a ben di un anno di distanza dall'emanazione del decreto, ed in particolare il 10 aprile 2018, attraverso avviso pubblico del MIUR: «In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45», che ha fissato un periodo di inserimento delle domande dal 4 maggio 2018 al successivo 5 giugno;
    tale bando competitivo, con risorse limitate a circa 145 milioni complessivi, pone priorità sulle scuole site nei comuni in zona sismica 1, lasciando spazi residuali a quelli in zona sismica 2;
    l'obbligo di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 8 del 2017 investe, in maniera paritaria, entrambe le situazioni geografiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, di prorogare al 31 dicembre 2019 il termine per lo svolgimento delle verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici adibiti ad uso scolastico in zona sismica 1 e 2, previsto dal comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
9/804/10Caparvi, Badole, Benvenuto, Gobbato, Patassini, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 dell'ordinanza 389/16, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;
    occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere, necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.
9/804/11Marchetti, Badole, Benvenuto, Gobbato, Patassini, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
    infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;
    occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità,

impegna il Governo:

   ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
   a tal fine, a valutare la possibilità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.
9/804/12Basini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Patassini, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;
    il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;
    l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, più volte modificato, aveva stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere al datore di lavoro di non effettuare le ritenute IRPEF in busta paga, con restituzione in 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 736, lettera a), si sono introdotte 24 rate mensili di pari importo con proroga dei ripresa dei pagamenti a decorrere dal 31 maggio 2018;
    il decreto in oggetto proroga ulteriormente la ripresa dei versamenti tributari per i privati al 16 gennaio 2019 mediante rateizzazione estesa da 24 a 60 rate mensili di pari importo;
    la stessa necessità è stata riconosciuta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, per le quali però la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;
    al contrario, per il terremoto del centro Italia, la proroga della busta paga pesante resterà complessivamente in vigore 2 mesi e 3 mesi (a partire dalla prima sospensione che ha interessato i Comuni della scossa del 24 agosto, ossia dell'allegato 1, perché per i Comuni degli allegati 2 e 2-bis sarà ovviamente minore) e la restituzione avverrà in metà tempo e senza alcuna riduzione. Inoltre, non si sono ancora stabilite le modalità di restituzione, ossia se mediante il sostituto d'imposta o autonomamente in F24;
    la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;
    tenuto conto del fatto che l'evento sismico che ha colpito il centro Italia nel 2016, sia per la gravità che per la difficoltà della ricostruzione e della ripresa economica dei territori, mostra lo stesso grado di emergenza di quello de L'Aquila del 2009,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la ripresa dei versamenti tributari prevista per i soggetti diversi dai titolari di impresa e di reddito autonomo di cui al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto ora di ulteriore sospensione fino al 16 gennaio 2019, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal decreto in oggetto.
9/804/13De Angelis, Badole, Patassini, Benvenuto, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;
    l'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari Importo, da 24 a 60;
    a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;
    la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la ripresa dei contributi e dei premi assicurativi di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto ora di ulteriore sospensione fino a gennaio 2019, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal decreto in oggetto.
9/804/14Badole, Benvenuto, Gobbato, Patassini, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    per le popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;
    a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;
    in particolare sono le imprese a soffrire di un periodo depressivo post-terremoto dovuto ad un netto calo del fatturato, in ragione dello spopolamento dei paesi da parte dei residenti che sono stati costretti a spostarsi in altre località e del villeggianti che, avendo distrutta o gravemente lesionata la seconda casa, non si recano più in questi posti;
    l'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, così come modificato dall'articolo 43, comma 3 del decreto-legge n. 50 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (205/2017) ha previsto che imprese e professionisti riprendessero i versamenti tributari, sospesi fino al 30 novembre 2017, entro il 16 dicembre 2017;
    al fine di sostenere la ripresa e la ricostruzione, si potrebbe prevedere, in luogo della riduzione del 60 per cento del non versato come stabilito per la restituzione dei tributi per le popolazioni del terremoto de L'Aquila del 2009, un contributo in conto capitale da destinare ad investimenti;
    i contributi previsti dall'articolo 20-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 per le imprese e gli esercizi del settore turistico e dell'artigianato, che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento, seppur incentivante, è stato previsto solo per il 2017 e il 2018, commisurato ai costi della produzione e nel limite massimo del 30 per cento del fatturato registrato tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 rispetto ai medesimi sei mesi del triennio precedente,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, per i titolari di redditi di impresa e da lavoro autonomo che hanno usufruito delle sospensioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, la concessione di un contributo in conto capitale pari al 10 per cento dei versamenti sospesi al fine di sostenere gli investimenti dei medesimi soggetti nella fase di ricostruzione, nel rispetto del regime de minimis attualmente vigente.
9/804/15Gerardi, Badole, Patassini, Benvenuto, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;
    inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;
    lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;
    nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.
9/804/16Maturi, Badole, Benvenuto, Gobbato, Binelli, Patassini, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;
    inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;
    è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;
    non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9/804/17Saltamartini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Patassini, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede l'istituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) che sono territorialmente suddivisi nelle quattro regioni interessate, ossia Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;
    il personale impegnato nelle USR proviene da distacchi e comandi da Regioni, altrimenti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato e/o con forme contrattuali flessibili e, quota parte (ex Ordinanza Commissariale n. 15/2017), dal personale reclutato ai sensi dell'avviso del 7 dicembre 2016 proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e selezionato sulla base esclusiva dei curricula;
    tutto il personale cessa dal comando e/o dal contratto il 31 dicembre 2018. Le spese riferite al personale che proviene da distacchi e comandi da Regioni, altri enti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato sono previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di euro 750.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 3.000.000,00 annui per il 2017-2018. Con provvedimento del Commissario sono stati destinati ulteriori euro 10.000.000,00 annui per il 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sesto periodo;
    le spese per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricomprese nel tetto massimo di euro 18.500.000,00 previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016:
    l'articolo 50-bis prevede l'assunzione da parte dei comuni del cratere di personale a tempo determinato. Con l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, in particolare l'articolo 1, si sono ripartite le unità di personale fra le Regioni interessate e con l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state impartite tra l'altro disposizioni finanziarie;
    agli oneri dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 si fa fronte nella misura di euro 1.800.0000,00 per l'annualità 2016, euro 24.000.000,00 per il 2017 e euro 29.000.000 per l'anno 2018;
    la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post terremoto e, quindi, la necessità di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro in essere stipulati ai sensi degli articolo 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
    si tratta di personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prorogare al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
9/804/18Zicchieri, Badole, Patassini, Benvenuto, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;
    si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del GAS, dell'assegnazione e revoca del GAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza;
    l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.
9/804/19Raffaelli, Badole, Benvenuto, Gobbato, Binelli, Patassini, Parolo, D'Eramo, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2, del presente decreto, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1o giugno 2018 al 1o gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione bis»: il decreto-legge n. 8 del 2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) per i termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;
    lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;
    la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetta rottamazione bis) e la riapertura dei termini per l'adesione, così come è stato previsto per la prima definizione agevolata del decreto fiscale n. 193 del 2016 per cui, ai cittadini di questi territori, è stata data la proroga di un anno per l'adesione.
9/804/20Benvenuto, Badole, Gobbato, Binelli, Patassini, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;
    per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1o febbraio 2017-31 maggio 2017;
    è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;
    nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa delle mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un maggior arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, facendolo slittare dal 31 dicembre 2016 al 31 maggio 2017, in ragione delle distorsioni del mercato esposte in premessa.
9/804/21Gobbato, Badole, Benvenuto, Binelli, Patassini, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;
    per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1o febbraio 2017-31 maggio 2107 e la riduzione di fatturato sempre al 25 per cento;
    è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di abbassare al 15 per cento il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-bis.
9/804/22Parolo, Binelli, Badole, Benvenuto, Gobbato, Patassini, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, come integrato dall'esame parlamentare, prevede una serie di agevolazioni e semplificazioni normative in favore delle popolazioni dei territori del centro Italia colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 e, in particolare, prevede la proroga dello stato di emergenza;
    i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, sono stati gravemente colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, che ha provocato ingenti disagi alla popolazione e gravi danni all'economia isolana, tanto da far temere un default economico da parte degli operatori del settore turistico;
    con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 è stato dichiarato, per 180 giorni, 10 stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, con la finalità di fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
    con la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato prorogato, di ulteriori 180 giorni, lo stato di emergenza precedentemente dichiarato per i suddetti territori;
    nell'ambito delle audizioni svolte al Senato, dinanzi alla Commissione Speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo, i sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno hanno evidenziato che la situazione di questi territori, a quasi un anno dal sisma, risulta ancora alquanto critica e che è necessario provvedere con urgenza ad adottare ogni provvedimento utile non solo per affrontare l'emergenza ancora in corso, ma soprattutto per favorire la fase della ricostruzione, così da consentire ai cittadini il ritorno alle normali condizioni di vita,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni volte a prevedere una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2018, dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.
9/804/23Cantalamessa, Badole, Benvenuto, Gobbato, Binelli, Patassini, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;
    in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;
    lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;
    la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello dei decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-bis non sembrano rientrare in questa fattispecie;
    in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;
    a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori delle società di ogni forma giuridica, in tutti i territori dei Comuni dei tre allegati.
9/804/24Lucchini, Badole, Benvenuto, Patassini, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, comma 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;
    con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5 comma 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;
    al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;
    ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;
    sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese eventualmente anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto, fermo restando che la spesa anticipata deve comunque rientrare nel tetto del contributo autorizzato e che il rimborso deve essere specificatamente autorizzato dal Commissario straordinario ai fini dell'erogazione.
9/804/25Valbusa, Raffaelli, Badole, Benvenuto, Gobbato, Binelli, Patassini, Parolo, D'Eramo, Lucchini, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    è al nostro esame la conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 18, comma 5-quater del DL 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto la costituzione di una «cabina di coordinamento della ricostruzione» presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione;
    alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata;
    ciò al fine di istituire una forma stabile di raccordo con le Amministrazioni locali colpite, stante la complessità delle questioni ancora da affrontare e la gravità e l'estensione degli eventi calamitosi in parola;
    fermo restando che gli enti locali sono presenti negli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si ritiene che la presenza fissa di un rappresentante dei Comuni, per ciascuna delle regioni interessate, all'interno della «cabina di coordinamento», sia una integrazione estremamente utile vista l'imponente mole di lavoro amministrativo connesso alle attività di ricostruzione che consentirebbe di coordinare in modo efficace l'attività di predisposizione degli atti da parte delle strutture commissariali con il territorio in maniera ordinata e permanente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti normativi, l'inserimento di rappresentanti dei Comuni nella «cabina di coordinamento della ricostruzione, per ciascuna delle regioni interessate, designati dall'ANCI Regionale di riferimento del territorio interessato dagli eventi sismici.
9/804/26Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    il patrimonio edilizio scolastico com’è noto soffre di gravi carenze;
    in questo quadro il territorio abruzzese risente com’è noto delle conseguenze degli eventi sismici del 2009 e del 2016;
    il precedente governo ha stanziato ingentissime risorse economiche per la messa in sicurezza e ricostruzione di edifici scolastici;
    da ultimo, nel novembre 2017, il Miur ha assegnato alla Regione Abruzzo un finanziamento pari a 49 milioni e 500 mila euro per l'adeguamento e il miglioramento sismico delle scuole regionali;
    la struttura di missione «Italia Sicura», presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha contribuito a velocizzare procedure e a mettere in relazione tutte le competenti istituzioni superando molte delle farraginosità burocratiche che per anni hanno frenato la realizzazione di investimenti soprattutto in questo campo;
    la notizia della chiusura della citata struttura di missione è fonte di preoccupazione in riferimento ai progetti in fase di realizzazione e già finanziati,

impegna il Governo

ad assicurare le risorse già stanziate e i progetti in essere con «Italia Sicura» in favore della Regione Abruzzo, nonché a valutare l'opportunità di un piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, ripristinando gli edifici passibili di totale adeguamento sismico e rilocalizzando in nuove strutture quelli situati in edifici di valore storico e architettonico.
9/804/27Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 prevede all'articolo 50-bis la possibilità, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, di assumere personale tecnico e amministrativo;
    rispetto alle loro spettanze non viene tuttavia fatto alcun riferimento al trattamento accessorio;
    a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo nel 2009 con nota MTC 166 del 25 gennaio 2013 è stata confermata la copertura finanziaria anche per le spese relative al trattamento accessorio dei soggetti assunti ai sensi degli artt. 67-ter e 67-sexties del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con legge n. 134 del 2012;
    con note prot. 40597 del 10 maggio 2013 e 88334 del 30 ottobre 2013 la Ragioneria Generale dello stato ha indicato le modalità di calcolo del fondo per il trattamento accessorio e per il Fondo di lavoro straordinario nei confronti delle suddette unità lavorative,

impegna il Governo

a prevedere per il personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 specifica disciplina del trattamento accessorio.
9/804/28Melilli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, ha disposto, con l'articolo 20-bis, interventi volti alla ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
    al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, il citato articolo 20-bis ha concesso, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, contributi alle medesime imprese a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente;
    con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 agosto 2017 sono stati stabiliti i criteri, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione di tali contributi e, in particolare, è previsto che i contributi sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiare negli esercizi 2017 e 2018 (articolo 4) definendoli (articolo 1) come quei costi sostenuti dall'impresa beneficiaria nell'esercizio di riferimento, al netto delle voci ammortamenti e svalutazioni, accantonamento per rischi e altri accantonamenti;
    molte micro imprese colpite dal sisma sono spesso imprese individuali senza dipendenti e quindi, stante l'esclusione delle voci legate ad ammortamenti e svalutazioni e accantonamenti ed in assenza del costo del venduto, non hanno costi di produzione rilevanti da far valere ai fini del calcolo del contributo in commento;
    il medesimo decreto ministeriale 11 agosto 2017 all'articolo 1, comma 1, lettera n), individua la riduzione del fatturato come differenza tra il valore conseguito in sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente;
    si ritiene opportuno che ad ognuno dei tre eventi sismici, si individuino per il conteggio, altrettanti semestri, analogamente al criterio preso in esame per i periodi individuati dalla Zona franca urbana,

impegna il Governo:

   a modificare il decreto ministeriale 11 agosto 2017 al fine di ricomprendere nel calcolo dei costi di produzione anche le voci ammortamenti e svalutazioni, accantonamento per rischi e altri accantonamenti;
   ad individuare per il conteggio della riduzione di fatturato semestri specifici per ciascuno dei tre eventi sismici ed in particolare per il sisma del 24 agosto 2016, il semestre compreso tra il 1o settembre 2016 ed il 1o febbraio 2017, per il sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, il semestre compreso tra il 1o novembre 2016 ed il 1o aprile 2017, per il sisma del 18 gennaio 2017 il semestre compreso tra il 1o febbraio 2017 ed il 1o luglio 2017.
9/804/29Morgoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini svolgendo quotidianamente attività di prevenzione, vigilanza e soccorso a sostegno di soggetti pubblici e privati grazie al proficuo impegno del proprio personale; negli ultimi anni, peraltro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha realizzato uno sforzo straordinario per sopperire, nonostante le decrescenti risorse finanziarie e le carenze di organico, alle numerose richieste di intervento della popolazione per le piccole e le grandi emergenze; al fine di fronteggiare i tragici eventi che hanno colpito il nostro territorio, specialmente negli ultimi anni, come l'emergenza terremoto ed i numerosi incendi, gli operatori del comparto dei vigili del fuoco sono chiamati, nonostante l'evidente carenza di organico, a fronteggiare situazioni di estrema complessità mettendo a serio rischio la propria incolumità;
    la carenza di organico che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce un fattore di evidente preoccupazione e gli incendi, anche in questa stagione, colpiscono vaste aree del Paese costituendo una vera e propria emergenza di carattere nazionale;
    tale enorme lacuna è divenuta ancora più evidente a seguito della riforma disposta dal decreto legislativo n. 177 del 2016 che ha previsto lo scioglimento del corpo forestale dello Stato, le cui unità sono state ripartite in maniera non omogenea: 7.200 ai Carabinieri e solo 390 al Corpo Nazionale;
    il tema della carenza strutturale di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riguarda anche il futuro degli oltre 1.000 giovani idonei del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco, di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, in attesa di assunzione da troppo tempo, che allo stato attuale, con i fondi stanziati nella legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), non riuscirebbero ad essere assorbiti completamente;
    il Governo ha parimenti annunciato di voler esaurire la graduatoria del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative necessarie per portare a termine il percorso intrapreso per esaurire la graduatoria sopracitata, destinando le necessarie assunzioni extra con riferimento unicamente alla graduatoria cosiddetta «814»;
   a prevede l'abbassamento dell'età media del corpo, che al momento è di 49 anni circa, mentre quella degli idonei della graduatoria citata in premessa è di circa 33 anni;
   ad evitare la grave disparità di trattamento con riguardo alle altre graduatorie di stabilizzazione già esaurite;
   ad assumere iniziative per prevedere lo stanziamento di nuove risorse per potenziare i mezzi a disposizione del corpo dei vigili del fuoco al fine di svolgere tempestivamente il compito istituzionale del soccorso tecnico urgente.
9/804/30Labriola, Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a novellare le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazione, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    il comune di Spoleto e numerosi nelle aree limitrofe sono individuati tra quelli interessati dalle disposizioni di cui al richiamato decreto-legge n. 189/2016;
    la rete ferroviaria italiana ad alta velocità/alta frequenza (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca) consta di due principali direttrici nord-sud, e viceversa, che si sviluppino lungo l'asse orientale e quello occidentale con intersezioni varie nelle regioni settentrionali, da Firenze in su, mentre dal capoluogo toscano verso il sud del Paese gli unici tratti, di medesima tipologia, che collegano le dorsali est-ovest, e viceversa, sono Napoli-Foggia, e ritorno, (Frecciargento) e Roma-Falconara Marittima (Frecciabianca);
    con particolare riguardo a quest'ultimo tragitto le fermate intermedie sono a Terni e a Foligno mentre Spoleto, con siti Unesco patrimonio dell'umanità, già in lizza per essere Capitale della cultura italiana 2018, e che da oltre 60 anni ospita il Festival dei Due Mondi di rilievo internazionale, nonostante le sollecitazioni espresse nel corso degli anni dalle associazioni di consumatori e di viaggiatori, ancora oggi è esclusa dalle fermate del Frecciabianca che collega Roma alle città della costa adriatica;
    sono già note le ripercussioni a danno dei lavoratori pendolari e della comunità locale che da anni sono impegnati per sensibilizzare l'azienda ferroviaria e la politica locale e nazionale;
    con riguardo ai flussi turistici, seppur non si registrano cali in questo particolare anno, è molto probabile, invece, che sin dal 2019 si corra il rischio di risentire dell'assenza di un collegamento diretto della città di Spoleto all'alta velocità, considerando che si tratta di una realtà dal chiaro e tradizionale ruolo turistico, centrale per la provincia di Perugia, per l'Umbria e, più in generale, per l'intera area umbro-marchigiana; a fine giugno 2018 la Regione Umbria e Trenitalia hanno sottoscritto il contratto di programma, di durata quindici anni, con il quale si prevede, tra l'altro, un impegno delle parti a trovare soluzioni per potenziare i collegamenti tra Spoleto e Roma attraverso due Frecciabianca in orari compatibili con le necessità delle persone e delle imprese,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza per assicurare che l'impegno sottoscritto dalla Regione Umbria e da Trenitalia non si riduca ad una mera promessa ma che si traduca già nel corso del 2018 nell'individuazione della stazione ferroviaria di Spoleto quale punto di partenza e di arrivo di treni ad alta velocità/alta frequenza.
9/804/31Mulè, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    la risoluzione n. 6-00260, approvata il 28 settembre 2016, impegnava il Governo ad assumere iniziative normative al fine di impiegare le risorse restituite nel 2016, dalla Camera al Bilancio dello Stato, per la ricostruzione dei territori e per il sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016;
    nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, veniva approvata una disposizione che destina le risorse riassegnate al Bilancio dello Stato nel 2016 (47 milioni di euro) secondo quanto richiesto dalla risoluzione citata;
    il 10 ottobre 2017 la Camera dei deputati trasferiva al Bilancio dello Stato la somma di 80 milioni di euro, derivante da economie di spesa accertate nei precedenti esercizi finanziari;
    il 30 novembre 2017, nell'ambito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie», la Camera approvava l'ordine del giorno n. 9/4741/49, con le firme di tutto l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati, in cui si chiedeva al Governo di assumere iniziative normative al fine di destinare le risorse restituite dalla Camera al Bilancio dello Stato, alla ricostruzione dei territori ed al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
    con la Legge di Bilancio 2018 venivano riversati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate gli 80 milioni di euro di risparmi della Camera dei deputati accumulati nel 2017 (e già confluiti nel Bilancio dello Stato),

impegna il Governo

a predisporre le opportune iniziative normative volte ad utilizzare gli eventuali risparmi di spesa conseguiti dalla Camera dei deputati al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 che tuttora versano in condizioni difficili e di disagio economico e sociale, così come già realizzato nel 2016 e 2017.
9/804/32Terzoni, Patassini, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Zicchieri, Gerardi, De Angelis, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 dell'ordinanza 389/16, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;
    occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su Platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.
9/804/33Parisse, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia;
   considerato che:
    appare necessario adottare misure a sostegno delle imprese localizzate nei comuni colpiti dai sismi del 2016 e 2017 che hanno interessato il Centro Italia e che, in particolare, occorre porre in essere concrete iniziative volte a sostenere l'occupazione nelle zone colpite dagli eventi sismici,

impegna il Governo

ad adottare misure, anche di carattere normativo, volte a prevedere agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese che effettuano l'assunzione di soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, risultano residenti nel comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
9/804/34Maurizio Cattoi, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame intende ampliare la natura e la portata degli interventi in favore delle popolazioni residenti nelle Regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016;
    con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2001 sono stati adottati i criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi, criteri che sanciscono la necessità di offrire supporto psicologico sia a poche ore dall'evento che nei mesi successivi;
    la psicologia di emergenza ha conquistato sempre più spazio all'interno degli enti e delle organizzazioni che operano nell'ambito del soccorso fino a diventare un principio stabile nella programmazione degli interventi;
    con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006 recante «Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi» è stata confermata la necessità di prestare la massima attenzione ai problemi di ordine psichiatrico e psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite e sui loro soccorritori. Questi infatti possono palesarsi in fase acuta o evolversi in modo subdolo con ripercussioni anche nel lungo periodo;

   considerato che:
    le tematiche sanitarie che devono essere affrontate nella pianificazione e nella gestione dell'emergenza e della post emergenza sono molteplici, anche se comunemente ci si limita a considerare solo la medicina d'emergenza. L'intervento sanitario a seguito di un evento calamitoso, quale quello che ha interessato per diversi mesi le Regioni del centro Italia, deve invece far fronte ad una complessa rete di problemi per i quali è necessaria la programmazione ed il coordinamento di molteplici attività all'interno della quale non può essere trascurata quella fondamentale dell'assistenza psicologica,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative necessarie a potenziare e sostenere i percorsi di assistenza psicologica in favore delle popolazioni residenti nelle Regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, favorendo sia interventi di tipo collettivo, volti a coinvolgere le comunità locali, che mantenendo e rafforzando i servizi di sostegno psicologico clinico individuale e familiare.
9/804/35Emiliozzi, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, trasferisce all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (costituito per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009) le competenze di Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi costituiti dai Comuni, dei quali dispone la soppressione (a decorrere dal 10 luglio 2018);
    l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l'istituzione di due Uffici speciali: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i Comuni del cratere. Essi sono preposti al controllo degli interventi di ricostruzione, svolgendo tra l'altro un'attività di: promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione; monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi; informazione a fini di trasparenza dei fondi; controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli in corso d'opera. Essi curano anche l'istruttoria per l'esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica. Il medesimo articolo del decreto-legge n. 83 disciplina la composizione dei due Uffici speciali, la dotazione di risorse strumentali ed umane, il reclutamento di queste ultime. La disposizione citata prevede che al ricordato Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere siano trasferite le competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi costituiti dai Comuni – i quali vengono soppressi;
    tali Uffici territoriali furono istituiti per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012, n. 4013 (articolo 3), che al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, pose l'obbligo per i Comuni siti nelle aree omogenee (individuate con decreto del Commissario delegato) di costituire un Ufficio territoriale per la ricostruzione (unico per tutta l'area omogenea);
    lo stesso comma 32 del citato articolo del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede altresì alla soppressione del Comitato di Area omogenea con le relative competenze degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione sopracitati (istituito dall'articolo 4 del decreto 29 giugno 2012, n. 131 del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo);
    siffatte soppressioni sono previste a decorrere dal 1o luglio 2018;
   considerato altresì che:
    finché la soppressione non sia operante, è comunque il titolare dell'Ufficio speciale ad adottare tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali, nell'esercizio di un potere di coordinamento (riconosciutogli dall'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012);
    una volta intervenuta la soppressione, l'ufficio speciale può peraltro aprire sportelli in una o più sedi degli ex Uffici territoriali, affidando loro in tutto o in parte i compiti da esse svolti. Il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali soppressi ed assegnato alle aree omogenee, continua a svolgere le attività di loro competenza, sotto la direzione ed il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale, che ne determina altresì la sistemazione logistica. Il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali, se assunto a tempo determinato dai Comuni, è trasferito presso i Comuni fino alla scadenza del contratto in essere,

impegna il Governo:

   ad adottare, in sede di attuazione di quanto stabilito al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, ogni iniziativa necessaria al fine di garantire l'uniformità tecnico-amministrativa delle pratiche presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione;
   a valutare lo stato d'avanzamento della ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma 2009 e a riconsiderare la possibilità di riapertura a pieno regime dei sopracitati Uffici Territoriali per la Ricostruzione al fine di mantenere un servizio di prossimità per i cittadini colpiti e per evitare il sovraccarico della gestione delle pratiche in capo ad un unico ufficio.
9/804/36Giuliodori, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;
    ogni anno la Rete Sismica Nazionale dell'INGV registra circa 20.000 terremoti, la gran parte di magnitudo molto bassa (inferiore a 2.0). Nel 2016, l'anno in cui si è verificato il terremoto del Centro-Italia, ci sono stati invece oltre 53.000 eventi sismici. Rispetto agli anni precedenti il numero di terremoti localizzati è sensibilmente aumentato: più che raddoppiati rispetto al 2014 e più che triplicati rispetto al 2015. Se la sismicità del 2014 e quella del 2015 sono state caratterizzate da numerose sequenze sismiche anche importanti come quella nel bacino di Gubbio, l'elevato numero di terremoti del 2016 è dovuto in grandissima parte alla sequenza sismica in Italia centrale iniziata il 24 agosto con il terremoto di magnitudo 6.0 in provincia di Rieti e proseguita con altri eventi di magnitudo al di sopra di 5.0 e soprattutto con il terremoto di magnitudo 6.5 del 30 ottobre, il più forte mai registrato dalla Rete Sismica Nazionale in funzione dai primi anni ’80;
   considerato che:
    l'osservazione dei danni provocati dagli eventi sismici spesso evidenzia differenze sostanziali tra le lesioni a costruzioni e infrastrutture poste anche a piccola distanza tra loro. Oltre alla qualità delle costruzioni può influire sull'entità del danno una differente pericolosità sismica locale;
    gli studi di microzonazione sismica contribuiscono ad individuare le zone suscettibili di amplificazione locale e le zone maggiormente soggette a instabilità per la peculiare natura dei terreni, conseguentemente più esposte ai cosiddetti effetti di sito;
    una pianificazione ottimale presuppone la conoscenza e la previsione delle alterazioni che lo scuotimento sismico può comportare in superficie per la presenza di fattori locali, anche ai fini della corretta progettazione e ricostruzione post sisma,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte ad incentivare e verificare, da parte degli enti interessati, la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di microzonazione sismica del territorio, la raccolta e l'elaborazione dei dati preesistenti sulla natura dei terreni di una località data, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee, la realizzazione dei necessari approfondimenti su aree particolari per la conoscenza e mitigazione del rischio sismico secondo gli indirizzi e i criteri approvati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché la conoscenza pubblica di tali elementi e delle norme comportamentali da tenere in caso di evento calamitoso.
9/804/37Roberto Rossini, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;
    l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, reca disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile;
    nello specifico l'articolo, al fine di agevolare la ricostruzione, consente agli Uffici Speciali per la ricostruzione di assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato;
    il personale assunto ai sensi del citato articolo 50-bis resta in servizio fino all'anno 2018;
   considerato che:
    si rende necessario, al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a prorogare anche per l'anno 2019 i contratti del personale assunto per agevolare la ricostruzione.
9/804/38Baldino, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'A.C. 804 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere la durata della rateizzazione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, non versati per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, fino ad un massimo di centoventi rate mensili.
9/804/39Massimo Enrico Baroni, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
    in sede di esame dell'A.C. 804 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché sia prevista la riapertura dei termini per l'accesso ai benefici della zona franca urbana per le imprese che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2017 con sede principale o unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui all'allegato 1 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che sono rimaste escluse dai benefìci di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi della circolare direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 157293 del 2 novembre 2017.
9/804/40Cubeddu, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    una delle ricchezze dei territori colpiti dagli eventi sismici è il cosiddetto «turismo lento», caratterizzato dalla presenza di un'utenza molto attenta ai valori della cultura e dell'ambiente e che è incentivata soprattutto dalla presenza di adeguati itinerari di interesse storico, culturale e naturalistico,

impegna il Governo

ad utilizzare le risorse previste per la progettazione e la realizzazione dei cammini di cui al comma 640 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in modo prioritario per ridisegnare i percorsi che interessano le aree colpite dal terremoto, agevolando così il rilancio di un settore importante del turismo di qualità della zona.
9/804/41Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   in sede di esame dell'A.C. 804 di conversione dei decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, fatte salve le provvidenze eventualmente previste da altre disposizioni di legge, agli eredi delle vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.l., di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.l., e di cui al decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sia riconosciuto il diritto ad un indennizzo a carico dello Stato nella misura di euro 5.000 e, in caso di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della vittima, sia riconosciuto il diritto a un indennizzo pari ad euro 40.000.
9/804/42Del Grosso, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dalla Regione Abruzzo, con la progressiva chiusura dell'Ospedale di Penne a causa della soppressione, mese dopo mese, di interi reparti ospedalieri, sta creando notevoli danni sia all'Ospedale Civile di Pescara che non riesce a reggere l'onda d'urto del surplus di accessi, sia nell'entroterra dell'Area vestina della Provincia di Pescara, il cui solo Comune di Farindola è rientrato nel cratere previsto dall'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 nonostante anche i comuni di Penne, Civitella Casanova e Catignano abbiano subito notevoli danni;
    analoghi problemi sono registrati e segnalati alle autorità competenti per quanto riguarda la rete ospedaliera della Regione Marche, che ha visto una significativa contrazione delle prestazioni sanitarie,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile riguardante gli eventi sismici occorsi dall'agosto 2016 al gennaio 2017 ad inserire, all'interno dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 la possibilità di deroga da parte delle Regioni colpite dal terremoto del 2016, al cd. decreto Lorenzin al fine di farvi ricomprendere tutti quegli ospedali che ricadono nelle province ove è presente almeno un comune all'interno del cratere sismico.
9/804/43Colletti, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è un Paese a medio-alta pericolosità sismica, dato scientifico ben normato e rispetto ad altri Paesi, tuttavia, a pericolosità sismica ben maggiore, l'Italia ha un patrimonio edilizio altamente vulnerabile, tra cui, sfortunatamente, anche le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, destinate ad ospitare un elevato numero di persone, tra cui, ricordiamolo, le scuole. Ciò rende tristemente l'Italia un Paese a rischio sismico molto elevato, come dimostrano i nostri periodici eventi luttuosi, quali, per citare solo l'ultimo, quello della sequenza sismica di Amatrice Visso e Norcia iniziato il 24 agosto 2016;
    l'obbligo di procedere alla verifica della vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso è stata sancita con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003. Ad oggi si deve amaramente constatare che tale obbligo di verifica in molti casi non è stato assolto, e, laddove sia stato assolto, abbia rilevato una condizione di rischio elevato diffuso. Tali risultati, ignorati a lungo, sono ora sotto le luci della ribalta proprio alla luce dei sopra citati recenti accadimenti e dello sciame sismico che non accenna a finire. E pur permanendo una situazione di rischio, pressoché nessuna decisione viene intrapresa dai soggetti proprietari in termini di prevenzione in relazione alla tutela della vita della popolazione che abitualmente o occasionalmente frequenta tali strutture vulnerabili;
    l'obbligo di procedere alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici viene sancito anche dall'Art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 che al comma 4 prevede che entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità 1 per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica,

impegna il Governo:

   a reperire le risorse economiche adeguate al fine di permettere ai Comuni e alle Province, ognuno per le proprie competenze, di chiudere le scuole locate nelle zone sismiche 1 e 2, dando la priorità alle strutture nella zona sismica più pericolosa con indice di vulnerabilità minore, e di trovare strutture alternative idonee per garantire la continuità del servizio scolastico, secondo le seguenti (opportune) scadenze temporali:
    entro l'anno scolastico 2018-2019, di chiudere tutte le strutture in zona sismica 1 con «Indicatore (numerico) di Rischio minore o uguale a 0,3»;
    entro l'anno scolastico 2019-2020, di chiudere tutte le strutture in zona sismica 1 con «Indicatore (numerico) di Rischio maggiore di 0,3 e minore o uguale a 0,7» e tutte le strutture in zona sismica 2 con «Indicatore (numerico) di Rischio minore o uguale a 0,3»;
    entro l'anno scolastico 2020-2021, di chiudere tutte le strutture in zona sismica 1 con «Indicatore (numerico) di Rischio maggiore di 0,7 e minore di 1.00» e tutte le strutture in zona sismica 2 con «Indicatore (numerico) di Rischio maggiore di 0,3 e minore o uguale a 0,7»;
    entro l'anno scolastico 2021-2022, di chiudere tutte le strutture in zona sismica 2 con «Indicatore (numerico) di Rischio maggiore di 0,7 e minore di 1,00».
   a utilizzare le risorse economiche per la realizzazione di scuole di servizio in strutture modulari (cosiddetti MUSP) su aree da identificare da parte dei comuni anche attraverso opportuna procedura di esproprio per pubblica utilità, dove trasferire la popolazione scolastica a seguito della chiusura delle scuole, fintanto che le stesse non vengano adeguate sismicamente e o demolite e ricostruite, prevedendo che le aree così identificate e urbanizzate con le relative strutture modulari rimarranno di proprietà dei comuni e saranno inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9/804/44Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    Il decreto legislativo 155/2012 ha proceduto alla revisione e alla nuova organizzazione dei Tribunali e delle relative Procure della Repubblica. Il provvedimento, rispetto ad una situazione iniziale di 165 uffici di primo grado e 220 sezioni distaccate di Tribunale, ha previsto la soppressione di 31 Tribunali, 31 Procure e di tutte le 220 sezioni distaccate di Tribunale;
    con riferimento proprio alle sezioni distaccate, nonostante le richieste di mantenimento in vita di alcune di esse, il precedente Governo ha ribadito la totale soppressione in quanto ritenuto modello organizzativo che, dopo oltre un decennio di operatività, si è dimostrato foriero d'inconvenienti sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento dell'amministrazione;
    per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali della regione Abruzzo, in considerazione degli eventi sismici e atmosferici che hanno coinvolto l'Abruzzo tali da aver portato a plurime proroghe per la modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ed in considerazione della circostanza che tali condizioni non possano definirsi temporanee, ma strutturali per il territorio abruzzese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare anche oltre il termine previsto dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie delle province dell'Aquila e di Chieti nonché delle relative sedi distaccate di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n.155.
9/804/45Grippa, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'A.C. 804 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una riformulazione delle condizioni previste per accedere ai benefici della zona franca urbana, in modo da prevedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nonché l'estensione della zona franca urbana in favore delle società in accomandita semplice e delle società in nome collettivo.
9/804/46Tuzi, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo, a causa della sua necessità e urgenza, per dare delle risposte normative necessarie per il soddisfacimento immediato dei bisogni delle popolazioni colpite dal gravissimo sisma del 2016;
    in sintesi il provvedimento, nel prorogare i termini di riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché il rimborso in 60 rate mensili, rappresenta un sostegno concreto ad una popolazione che vuole la ricostruzione e la ripresa economica del proprio territorio;
    l'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, così come modificato dal predetto decreto-legge, prevede che a decorrere da gennaio 2019 i contribuenti colpiti dal sisma dovranno iniziare a restituire agli enti interessati il carico tributario, previdenziale ed assistenziale e dei premi di assicurazione sospeso in precedenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare misure più incisive per diminuire in maniera sostanziale il carico tributario e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione che i contribuenti colpiti dal sisma dovranno rimborsare ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 a partire da gennaio 2019, anche mediante disposizioni normative da inserire nella prossima legge di stabilità.
9/804/47Zennaro, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è stato emanato dal Governo, a causa della sua necessità e urgenza, per dare delle risposte normative per il soddisfacimento immediato dei bisogni delle popolazioni colpite dal gravissimo sisma del 2016;
    l'articolo 1-septies fornisce una risposta immediata per la grave questione ereditata dal precedente esecutivo riguardante gli aiuti di Stato erogati per il sisma aquilano 2009 e ritenuti illegittimi dalla Commissione europea;
    ai sensi dell'articolo 108 TFUE gli aiuti di Stato devono essere notificati in via preventiva alla Commissione europea;
    con messaggio di posta elettronica del 2 luglio 2012, protocollato dalla Commissione lo stesso giorno con il riferimento SA.35083 (2012/N), le autorità italiane hanno, invece, tardivamente notificato la misura d'aiuto che prevede riduzioni fiscali e contributive a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo. A tal proposito la Commissione aveva già chiesto informazioni mediante lettera del 19 giugno 2012 relativa alla misura SA.33083 (2012/NN);
    nella notifica le autorità italiane sostengono che la compatibilità della misura debba essere valutata alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE («aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali») oppure dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE («aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune [...] regioni economiche»), dato che il suo obiettivo è di compensare l'impatto macroeconomico in termini di riduzione del PIL a causa della calamità naturale. In particolare, le autorità italiane fanno riferimento a un significativo calo del PIL in Abruzzo tra il 2008 e il 2009;
    con lettera del 17 agosto 2012 la Commissione ha informato le autorità italiane del fatto che considerava la misura un presunto aiuto di Stato non notificato;
    nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto che, per quanto concerne l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale, né di aiuti che rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e d). L'Italia non ha messo in dubbio tali conclusioni nel quadro del procedimento formale. Nelle sue osservazioni lo Stato membro non ha né sostenuto che l'aiuto potesse rientrare nelle deroghe di cui agli articoli 107, paragrafo 3, lettere a) o c), del TFUE, né fornito informazioni di qualsiasi tipo che potessero consentire alla Commissione di valutare la compatibilità dei regimi in esame alla luce di tali deroghe nel corso del procedimento d'indagine formale. L'Italia ha invece sostenuto che l'aiuto era inteso ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, implicando pertanto che dovrebbero essere valutati sulla base della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Ciò fatta salva la possibilità che aiuti individuali concessi a norma dei regimi in questione possano essere dichiarati compatibili in seguito a un esame caso per caso o possano rientrare in un regolamento di esenzione adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio;
    a tale proposito la Commissione ha valutato se le calamità indicate dall'Italia rientrino nella definizione di «calamità naturali» a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE in base alle seguenti condizioni:
     a) deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale in esame;
     b) l'aiuto deve solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale e non comportare una sovracompensazione del danno subito dai beneficiari.
    Le stesse autorità italiane, così come afferma la Commissione europea all'interno della propria decisione, hanno indicato che sarà necessario condurre un'indagine precisa e dettagliata al fine di determinare, senza margine di errore, sia l'identità dei beneficiari dell'aiuto, sia l'importo di eventuali aiuti illegali ricevuti;
    con decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, dato che l'Italia non ha soddisfatto le precedenti condizioni, la Commissione europea, ha confermato l'illegittimità degli aiuti di Stato ed ha intimato il recupero coatto;
    la Commissione ritiene, tuttavia, che gli aiuti (individuali) concessi nel quadro delle misure in esame non costituiscano aiuti di Stato laddove vengano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel regolamento de minimis applicabile (regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 che stabilisce una soglia di 200.000 euro);
    la Commissione non ritiene applicabile la soglia di 500.000 euro del temporary framework, ai sensi della comunicazione 2009/C 16/01 del 22.1.2009, in quanto tale soglia è stata autorizzata solamente tra il 2008 ed il 31 dicembre 2011 mentre il 12 novembre 2011 l'Italia ha promulgato la legge di stabilità 2012 che sanciva la ripresa, a decorrere da gennaio 2012 della riscossione dei tributi e dei contributi sospesa e differita a seguito del sisma mediante il pagamento di 120 rate mensili, riducendo al contempo l'importo da versare al 40 per cento dell'ammontare originariamente dovuto;
    il Governo italiano, senza ulteriori resistenze, ha dato esecuzione alla decisione della Commissione europea con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017, a firma dall'ex Sottosegretario On. Avv. Maria Elena Boschi, nominando Commissario Straordinario la dott.ssa Margherita Maria Calabro, direttore regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle Entrate;
    il Commissario Straordinario, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto, ha già chiesto alle imprese coinvolte l'invio dei dati e delle informazioni concernenti gli aiuti di Stato oggetto della procedura di recupero;
    l'articolo 1-septies dell'odierno decreto in sede di conversione, approvato al Senato, ha concesso alle aziende ulteriori 60 giorni (180 in totale dalla comunicazione di avvio del procedimento) per l'invio della documentazione in attesa di ulteriori approfondimenti con la Commissione europea al fine di neutralizzare il recupero coatto delle somme erogate illegittimamente,

impegna il Governo

a proseguire l'interlocuzione con la Commissione Europea al fine di neutralizzare, laddove fosse ancora possibile, il procedimento di recupero coatto delle somme verso le aziende interessate, avviato dal precedente esecutivo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal 14 novembre 2017.
9/804/48Berardini, Zennaro, Terzoni, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il sisma che ha colpito le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 vede una lenta ricostruzione;
    al fine di poter completare e accompagnare il processo di ricostruzione, il cui stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020, è necessario garantire il completamento delle risorse per il funzionamento delle strutture territoriali a supporto delle attività commissariali quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (INVITALIA, ANCI, ERVET, funzionamento applicativi informatici specifici, ecc.). Deve essere garantita continuità ad un fabbisogno di risorse umane per supportare Commissario, Prefetture, enti locali e uffici territoriali del MIBACT per le attività straordinarie conseguenti il sisma del maggio 2012. Il personale è impegnato sia sull'attività connessa alla ricostruzione privata e soprattutto pubblica che richiede tempi e istruttorie molto impegnative, nonché sulla residuale attività inerente il fisiologico contenzioso;
    proprio a supporto della ricostruzione pubblica si inserisce la possibilità di fornire tale personale anche agli uffici regionali del MIBACT coinvolti in quanto è molto elevata la mole di lavoro costituita dai progetti da istruire relativi ad edifici vincolati. A partire dal 2013 sono state rafforzate le strutture tecniche presso le Regioni coinvolte, gli Enti Locali e le Prefetture con assunzioni a tempo determinato e soprattutto attraverso lavoro somministrato. Sono quindi queste strutture che stanno garantendo il processo di ritorno alle normali condizioni di vita, attraverso la ricostruzione del patrimonio edilizio e storico architettonico pubblico e privato;
    occorre considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica che privata pertanto la mole di lavoro, in calo sull'ordinarietà, non risulta diminuire rispetto alle attività di gestione delle fasi finali degli interventi ed eventuali contenziosi in essere e futuri;
    è necessario proseguire le attività correnti con gli stessi ritmi e con il medesimo numero di unità lavorative. Il contratto con l'attuale fornitore del servizio di somministrazione è in scadenza al 31 dicembre 2018 e, dovendo prorogare per un biennio sino al 31 dicembre 2020, data prevista per la fine dello stato di emergenza, senza la possibilità di impegnare ulteriori risorse, non si potrebbero pienamente utilizzare nemmeno quelle rese disponibili per il 2019, stante l'impossibilità di proseguire l'attività con le sole risorse ordinarie che non sono sufficienti a smaltire l'immensa mole di lavoro straordinaria derivante dalle pratiche per la ricostruzione privata, e per la ricostruzione pubblica. La prima soprattutto vede arrivare adesso i progetti più complessi degli immobili classificati e molti da demolire e ricostruire, inoltre essendo avviati molti cantieri aumenta anche l'attività sul campo legata ai controlli;
    per le medesime finalità, a garanzia della continuità delle attività ancora in corso e per completare il processo di ricostruzione, si rende necessario assicurare e proseguire fino al termine dello stato di emergenza, anche il supporto prestato da FINTECNA;
    le risorse di personale non sono aggiuntive rispetto a quelle da utilizzare per la ricostruzione, ma sicuramente strumentali in quanto senza risorse umane che portano avanti le pratiche, i progetti, le istruttorie, i sopralluoghi, ecc. la macchina della ricostruzione si fermerebbe o rallenterebbe notevolmente allungando tempi e costi;
    sono previsti tagli al Fondo di Solidarietà Comunale al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 190/2014 così come introdotto dall'articolo 2 della legge 160/2016, per il 75 per cento per l'anno 2019 e per il 100 per cento per l'anno 2020;
    gli spazi finanziari per i comuni colpiti dal sisma 2012 non sono stati al momento favoriti da adeguati spazi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, a differenza di quanto statuito per i comuni colpiti dal sisma in Italia Centrale (legge n. 172 del 2017),

impegna il Governo:

   a garantire il supporto alle attività commissariali legate agli eventi sismici nazionali mediante l'apporto di personale, canoni di locazione, strumentazioni, convenzioni con enti e società gestionali, a garantire il supporto a Prefetture, enti locali e uffici territoriali del MIBACT per le attività straordinarie conseguenti gli eventi sismici per la durata dello stato di emergenza;
   a ridurre i tagli al Fondo di Solidarietà Comunale previsti dall'articolo 2 della legge 160/2016;
   a consentire adeguati spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale a tutti i comuni del territorio nazionale colpiti dal sisma.
9/804/49Nanni, Zolezzi, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 costituisce una priorità poter disporre di risorse economiche per procedere a nuovi investimenti in opere pubbliche e di messa in sicurezza del territorio;
    molti comuni registrano consistenti avanzi di amministrazione la cui disponibilità per il finanziamento di spese oggetto di riprogrammazione è preclusa dal meccanismo contabile previsto dall'articolo 1 comma 466 della legge 232/2016;
    tale disposizione ha introdotto restrizioni nell'utilizzo del fondo pluriennale vincolato che si sostanziano, a decorrere dal 2020, nell'impossibilità di utilizzare ai fini dell'equilibrio di bilancio l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, costringendo i comuni a reperire altrove le risorse per la copertura delle spese pluriennali che vengono così distolte da nuovi possibili interventi;
    la Corte costituzionale, con sentenza n. 101 del 2018 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 466 della legge n. 232 del 2016 «nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza». La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche là dove «non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza»;
    considerata la condizione emergenziale dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e la necessità di poter utilizzare le quote di avanzo di amministrazione disponibili per interventi sul territorio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative che consentano ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 di utilizzare, ai fini del rispetto della regola dell'equilibrio di bilancio, le quote di avanzo di amministrazione disponibili e i fondi già destinati a spese pluriennali.
9/804/50Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 011, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modificando la citata lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 189/2016, aggiunge, dopo le previste Diocesi, anche i Comuni come nuovo soggetto attuatore;
    considerata l'opportunità di consentire ad altri soggetti di assumere le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi riguardanti gli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
    considerato che le Università sono dotate di personale di alta specializzazione e professionalità e possono avere la capacità tecnica ed organizzativa richiesta per la qualificazione come soggetti attuatori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative volte a inserire tra i soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 189/2016 le Università limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9/804/51Torto, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia negli ultimi 10 anni è stata colpita da importanti eventi sismici;
    la ricostruzione sta partendo in alcune delle zone colpite con una lunga latenza e si configura il rischio che alcune delle somme stanziate possano essere sequestrate o pignorate per vari motivi, inficiando il lungo percorso di normalizzazione. Tale rischio potrà verificarsi in successione temporale nelle varie aree colpite in ordine cronologico,

impegna il Governo:

   a tutelare le risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, impedendo che siano soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare;
   ad adottare le necessarie misure al fine di impedire che ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, si applichi la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 602 eventualmente inserendo la fattispecie fra i motivi di non applicazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 602 stesso;
   a provvedere affinché gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati, non determinino obblighi di accantonamento, né sospendano l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa.
9/804/52Zolezzi, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'A.C. 804 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    premesso che il comma 29 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 prevede il raddoppio delle ore di permesso per gli amministratori locali delle aree colpite dal terremoto;
    vi sono dubbi interpretativi riguardo ai soggetti beneficiari della disposizione sulle ore di permesso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere le ore di permesso per l'espletamento delle funzioni connesse al proprio mandato a 96 ore al mese per tutti i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, compresi quelli con la popolazione residente inferiore a 30mila abitanti, tenuto conto che spesso sono proprio le piccole realtà ad avere maggiore bisogno di un impegno a tempo pieno dei propri amministratori.
9/804/53Mariani, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a prevedere che i soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possano accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies del medesimo decreto-legge n. 63, per le eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo, e possano realizzare contemporaneamente i relativi lavori.
9/804/54De Toma, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha previsto una ulteriore proroga dello stato di emergenza per le aree terremotate del centro-Italia fino al 31 dicembre 2018, indicando un pacchetto di norme urgenti per scongiurare il rischio di penalizzare tanti cittadini già fortemente provati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e facilitare il processo di ricostruzione in corso;
    in particolare, l'articolo 011, alla lettera b), prevede che per lo svolgimento degli interventi di ricostruzione i Comuni possano avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189/2016;
    il citato articolo 50-bis, inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, ha introdotto una articolata serie di disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile per far fronte alle esigenze poste dalla gestione dei territori colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016;
    si prevede, al riguardo, che in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione i Comuni del cratere sismico possano assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale e nei limiti di spesa ivi indicati, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (comma 1). Inoltre, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 in parola, i Comuni medesimi possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale indicati;
    il personale assunto ai sensi del citato articolo 50-bis resterà in servizio fino all'anno 2018;
    al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere, si rende necessario un incremento delle assunzioni di personale qualificato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, anche nell'ambito dell'esame della legge di bilancio 2019, volte a consentire per i Comuni del cratere sismico un incremento delle assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189/2016 per assicurare l'espletamento delle opere di urbanistica ed edilizia e agevolare la ricostruzione, tutt'ora in corso.

9/804/55Foti, Prisco, Trancassini, Acquaroli, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
   il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 reca ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
   il provvedimento in esame ha previsto una ulteriore proroga dello stato di emergenza per le aree terremotate del centro-ltalia fino al 31 dicembre 2018, indicando un pacchetto di norme urgenti per scongiurare il rischio di penalizzare tanti cittadini già fortemente provati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e facilitare il processo di ricostruzione in corso;

in particolare, appare necessario consentire ai Comuni interessati dagli eventi sismici di incrementare il proprio personale in connessione alle improrogabili esigenze imposte dalla ricostruzione pubblica e privata;
   se si vuole consentire ai Comuni di avere un ruolo attivo e fattivo nella ricostruzione, sia privata che pubblica, appare evidente la necessità di dover superare gli attuali vincoli assunzionali imposti ai Comuni dalle normative succedutesi negli ultimi anni;
   l'accelerazione della ricostruzione impone che oltre al personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 (personale a tempo determinato la cui spesa è a carico della gestione commissariale), tali enti possano provvedere in deroga agli attuali vincoli assunzionali anche all'assunzione di personale particolarmente qualificato da inserire nei propri organici,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità per i Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di assumere personale in deroga agli attuali vincoli assunzionali da inserire nei propri organici.
9/804/56Prisco, Trancassini, Acquaroli, Foti, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 reca ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
   il provvedimento in esame ha previsto una ulteriore proroga dello stato di emergenza per le aree terremotate del centro-ltalia fino al 31 dicembre 2018, a testimonianza di una situazione che non consente di passare alla fase ordinaria;
   pur apprezzando la necessità di proseguire l'impegno a favore delle aree terremotate, nel provvedimento in esame non ci sono soluzioni definitive alla drammatica situazione in cui versano questi territori, non c’è una svolta concreta dal punto di vista fiscale, economico e amministrativo, ma solo misure di proroga e di correzione di norme già in essere;
   nel tempo si sono manifestate palesi incongruenze, dall'unicità della stazione unica appaltante alle rigidità burocratiche che hanno impedito una efficace azione di ricostruzione sia pubblica che privata, solo per citare alcuni esempi;
   ulteriore paradosso è la sottoposizione di quei comuni, così martoriati, alla tagliola della spending review, con il paradosso che i sindaci sono impegnati a ricostruire scuole ed ospedali che poi sono costretti a chiudere per esigenze di bilancio;
   è necessario istituire una moratoria di dieci anni che esoneri i Comuni del cratere dalle politiche che prevedono tagli ai servizi essenziali al fine di non gravare ulteriormente i cittadini di questi territori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, attraverso ulteriori iniziative normative, una sospensione decennale, o almeno quinquennale, dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
9/804/57Trancassini, Prisco, Acquaroli, Foti, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 55 del 2018, reca ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    il terremoto che ha sconvolto il centro Italia non ha solo spazzato via interi paesi e comunità, ma ha fatto 299 vittime, che hanno perso la vita sotto le macerie;
    una catastrofe umana, oltre che ambientale e sociale, che ancora oggi si ripercuote sui superstiti e sulle famiglie delle vittime: 299 famiglie che hanno perso mogli, mariti, figli o genitori;
    come se ciò non bastasse, in alcuni casi, i familiari delle vittime oltre ad aver perso i congiunti, hanno perso anche la casa e il lavoro, in un momento storico peraltro già difficile per il nostro Paese a causa della perdurante crisi economica;
    occorre un segnale di fiducia, oltre che di giustizia sociale, per le famiglie delle vittime perché è dalle persone che la ricostruzione deve ripartire,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, criteri di precedenza, nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per i familiari fino al primo grado delle vittime degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
9/804/58Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Prisco, Acquaroli, Foti, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, approvato in prima lettura dal Senato, reca ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    pur apprezzando la necessità di proseguire l'impegno a favore delle aree terremotate, a testimonianza di una situazione che non consente di passare alla fase ordinaria, non è rintracciabile nel testo in esame un impegno concreto dal punto di vista fiscale, economico e amministrativo, ma solo misure di proroga e di correzione di norme già in essere;
    in questi anni di ricostruzione numerose sono state le incongruenze rilevate, dall'unicità della stazione unica appaltante alle rigidità burocratiche che hanno impedito una efficace azione di ricostruzione sia pubblica che privata, solo per citare alcuni esempi;
    è necessario agire bene, ma si pone anche il problema di agire in fretta per risollevare le comunità colpite da questo tragico evento, mentre erano già alle prese con una grave crisi economica;
    in senso diametralmente opposto rispetto a questa corsa contro il tempo si pongono, invece, le criticità riscontrate, in particolare, nel percorso di riparazione o ricostruzione degli edifici, pubblici e privati, danneggiati o distrutti che hanno, di fatto, impedito una efficace azione di ricostruzione;
    occorre uno snellimento della burocrazia che ha frenato fortemente, sin dal principio, la ricostruzione sia pubblica che privata insieme ad una serie di iniziative fiscali, economiche e amministrative che garantiscano una rapida ricostruzione dei territori dei comuni colpiti dal sisma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, una semplificazione burocratica delle procedure e più poteri ai sindaci per la gestione e realizzazione della ricostruzione pubblica.
9/804/59Osnato, Trancassini, Prisco, Acquaroli, Foti, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 reca ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    il provvedimento in esame ha previsto una ulteriore proroga dello stato di emergenza per le aree terremotate del centro-Italia fino al 31 dicembre 2018, indicando risorse nel limite complessivo di 300 milioni di euro;
    in particolare, il decreto-legge contiene un pacchetto di norme urgenti per scongiurare il rischio che vengano meno una serie di agevolazioni previste per le aree terremotate del centro Italia con il rischio di penalizzare tanti cittadini già fortemente provati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e facilitare il processo di ricostruzione in corso;
    il giorno 21 agosto 2017 i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono stati colpiti da un evento sismico di magnitudo 4.0 della scala Richter che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
    tale fenomeno sismico ha provocato la perdita di vite umane, feriti, nonché danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, analogamente a quanto accaduto ai territori di cui il Parlamento si sta occupando;
    il 29 agosto 2017 veniva deliberato lo stato di emergenza, ma nulla è stato disposto a favore di questi territori, dove tutto è rimasto fermo ai giorni del sisma e la protezione civile non ha ancora avviato la fase della ricostruzione;
    la situazione degli abitanti di questi territori campani colpiti dal sisma è ancora grave e gli sfollati sono quasi 3000;
    le istituzioni non possono accettare che esistano territori in stato di emergenza di serie A e B;
    l'estensione delle agevolazioni previste per le aree terremotate del centro Italia anche ai territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico lo scorso 21 agosto porterebbe, peraltro, ad ottimizzare la professionalità e l'esperienza del Commissario straordinario di Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire l'estensione delle agevolazioni previste per le aree terremotate del centro Italia con decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 ai territori dell'isola di Ischia e della costa flegrea colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, garantendo parità di trattamento tra cittadini colpiti da una sorte comune.
9/804/60Butti, Prisco, Trancassini, Acquaroli, Foti.


   La Camera,
   premesso che:
    la continuità della struttura commissariale è fondamentale per proseguire nel processo di ricostruzione che ha già visto la riapertura di oltre 2.500 cantieri e il rientro nei luoghi di residenza di gran parte della popolazione danneggiata dal sisma,

impegna il Governo

a prorogare la gestione straordinaria per la ricostruzione di cui al decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2020.
9/804/61Braga, Morgoni, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 18-bis per assicurare la continuità didattica nei territori colpiti dagli eventi sismici ha consentito per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 di poter derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe;
    la proroga di tali misure è fondamentale per evitare di impoverire ulteriormente l'offerta scolastica nei suddetti territori e per non aggravarne le dinamiche di spopolamento,

impegna il Governo

a prorogare per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la misura di cui all'articolo 18-bis, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2016, n. 229.
9/804/62Ascani, Morgoni, Morani, Cantini, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, D'Alessandro.


   La Camera,

impegna il Governo

a riconoscere, anche per l'anno 2018, l'indennità prevista dall'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2016, n. 229, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016.
9/804/63Morani, Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, D'Alessandro, Ascani.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la durata della rateizzazione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, non versati per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, fino ad un massimo di centoventi rate mensili.
9/804/64Verini, Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.


   La Camera,
   premesso che:
    dal 24 agosto 2016, molti territori e molti comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sono stati colpiti duramente da eventi sismici di forte intensità, con morti e distruzione di immobili privati e pubblici e gravi danneggiamenti a strutture e infrastrutture;
    molte aziende dei Comuni dell'area del cratere, fin dalle ore immediatamente successive agli eventi sismici, hanno assunto coraggiosamente la scelta di restare nei territori colpiti dal sisma, al fine di garantire continuità lavorativa alle famiglie e di consentire alle comunità di «resistere» in molti dei comuni interessati;
    la mancanza di un quadro di strumenti di riferimento certo, ed i conseguenti interventi «a singhiozzo» di sospensione delle imposte, tasse e tributi, rende incerta la permanenza delle aziende in questi luoghi,

impegna il Governo

al fine di raggiungere gli obiettivi di rilancio del tessuto economico e al fine di ritrovare un equilibrio sociale nei territori colpiti dagli eventi sismici, ad avviare ogni iniziativa utile in sede UE, ai fini dell'inserimento delle aree del cratere (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) fra quelle che possono accedere ai benefìci delle aree depresse, individuate dall'articolo 1, comma 1 lettera a-bis del decreto-legge 32/1995, e s.m.i., per poter essere ammesse agli interventi dei fondi strutturali (ex obiettivo 1).
9/804/65Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
   in sede di esame A.C. 804 del decreto-legge 29 maggio del 2018, n. 55 recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 agosto 2015;
   premesso che:
   la conversione del decreto-legge in oggetto non ha consentito di corrispondere interamente alle attese e alle richieste dei territori colpiti dal sisma;
   il supporto alla ricostruzione e alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree del centro Italia colpite dal terremoto richiede interventi urgenti a sostegno dei lavoratori, delle imprese, delle amministrazioni locali,

impegna il Governo:

   nei prossimi provvedimenti legislativi, con particolare riferimento all'annunciato decreto-legge «proroga termini» e alla legge di bilancio 2019:
    a stabilire la proroga per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 della misura di cui all'articolo 18-bis comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2016, n. 229;
    a prorogare la gestione straordinaria per la ricostruzione di cui al decreto-legge 189 del 2016, convertito con modificazioni della legge 16 dicembre 2016, n. 229;
    a prevedere una adeguata proroga dei termini di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e un conseguente incremento delle risorse destinate agli adempimenti connessi;
    a inserire tra i soggetti attuatori degli interventi relativi delle opere di cui all'articolo 15 del decreto-legge 189 le Università;
    a estendere la rateizzazione del pagamento dei contribuiti e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 fino a 120 rate mensili;
    a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate dal sisma, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; (ZFU);
    a prevedere misure di indennizzo economico per le vittime del terremoto;
    a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma e un coinvolgimento degli stessi all'interno della «cabina di regia» della ricostruzione;
    a prevedere misure a favore degli amministratori dei comuni colpiti dal sisma, in particolare per la fruizione di maggiori ore di permesso e licenze connesse all'esercizio dei compiti istituzionali;
    a provvedere per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 24 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000, con riconoscimento della franchigia;
    a prevedere adeguate misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche anche per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Campania e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
9/804/66Braga, Fiano, Enrico Borghi, Muroni, Melilli, Pezzopane, Morgoni, D'Alessandro.


   La Camera,
   premesso che:
   in sede di esame A.C. 804 del decreto-legge 29 maggio del 2018, n. 55 recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 agosto 2015;
   premesso che:
   la conversione del decreto-legge in oggetto non ha consentito di corrispondere interamente alle attese e alle richieste dei territori colpiti dal sisma;
   il supporto alla ricostruzione e alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree del centro Italia colpite dal terremoto richiede interventi urgenti a sostegno dei lavoratori, delle imprese, delle amministrazioni locali,

impegna il Governo:

   nei prossimi provvedimenti legislativi, con particolare riferimento all'annunciato decreto-legge «proroga termini» e alla legge di bilancio 2019:
    a stabilire la proroga per l'anno scolastico 2018/2019 della misura di cui all'articolo 18-bis comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2016, n. 229;
    a prorogare la gestione straordinaria per la ricostruzione di cui al decreto-legge 189 del 2016, convertito con modificazioni della legge 16 dicembre 2016, n. 229;
    a prevedere una adeguata proroga dei termini di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e un conseguente incremento delle risorse destinate agli adempimenti connessi;
    a inserire tra i soggetti attuatori degli interventi relativi delle opere di cui all'articolo 15 del decreto-legge 189 le Università;
    a estendere la rateizzazione del pagamento dei contribuiti e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 fino a 120 rate mensili;
    a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate dal sisma, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; (ZFU);
    a prevedere misure di indennizzo economico per le vittime del terremoto;
    a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma e un coinvolgimento degli stessi all'interno della «cabina di regia» della ricostruzione;
    a prevedere misure a favore degli amministratori dei comuni colpiti dal sisma, in particolare per la fruizione di maggiori ore di permesso e licenze connesse all'esercizio dei compiti istituzionali;
    a provvedere per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 24 agosto 2015 limitatamente al riconoscimento della franchigia;
    a prevedere adeguate misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche anche per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Campania e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
9/804/66. (Testo modificato nel corso della seduta) Braga, Fiano, Enrico Borghi, Muroni, Melilli, Pezzopane, Morgoni, D'Alessandro.