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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 18 luglio 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 luglio 2018.

  Baldino, Battelli, Bazzaro, Benamati, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giaccone, Giorgetti, Grande, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Perego Di Cremnago, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Baldino, Battelli, Bazzaro, Benamati, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giaccone, Giorgetti, Grande, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Perego Di Cremnago, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 luglio 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FRUSONE ed altri: «Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale» (934);
   MAGI: «Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'introduzione del fattore di pressione tra i criteri di valutazione per la localizzazione delle discariche» (935);
   MARIN ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute per l'iscrizione e la partecipazione ad attività sportive dei minori da tre a diciotto anni» (936);
   MARIN ed altri: «Disposizioni concernenti il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie irrogate alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro per violazioni di norme tributarie» (937);
   MARIN ed altri: «Agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti sportivi» (938);
   MARIN ed altri: «Disposizioni per sostenere l'inserimento lavorativo degli atleti italiani che hanno partecipato ai giochi olimpici e paralimpici» (939);
   RACITI: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di destinazione volontaria di una quota del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici» (940);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007» (941);
   CATALDI e BARBUTO: «Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di responsabilità genitoriale, di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli» (942);
   MAGI: «Modifiche alla disciplina in materia di referendum e altri istituti partecipativi, sottoscrizione delle liste e delle candidature nonché di misurazione della qualità dei servizi, trasparenza e accesso civico, per il potenziamento della partecipazione e del controllo dei cittadini nell'ambito politico e amministrativo» (943);
   CARDINALE ed altri: «Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente le attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva» (944);
   ASCARI ed altri: «Modifiche al codice penale, concernenti l'aggravamento delle pene per i reati di violenza sessuale, e deleghe al Governo in materia di formazione del personale sanitario e delle Forze di polizia e di trattazione accelerata delle denunzie o querele per reati a sfondo sessuale, contro la famiglia o i minori o atti persecutori» (945).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale MORASSUT: «Modifica degli articoli 114, 116, 131 e 132 della Costituzione, concernenti la struttura della Repubblica, la determinazione delle regioni, le forme e le condizioni particolari della loro autonomia e il procedimento per la fusione di regioni esistenti, la modifica del loro territorio e l'istituzione di nuove regioni» (110) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Enrico Borghi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  BRAMBILLA: «Modifica all'articolo 625 del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante nel caso di furto di animale di affezione» (87) Parere delle Commissioni I e XII;
  RIZZETTO: «Modifica all'articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori commesso nell'esercizio di attività di recupero di crediti» (502) Parere delle Commissioni I, V, VI e XII.

   VII Commissione (Cultura):
  BRAMBILLA: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, in materia di svolgimento di iniziative di educazione alimentare e di diffusione della cultura vegetariana e vegana nell'ambito dell'insegnamento scolastico» (91) Parere delle Commissioni I, V e XII;
  BRAMBILLA: «Divieto dell'utilizzazione di animali in spettacoli e manifestazioni popolari» (92) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   XI Commissione (Lavoro):
  RIZZETTO: «Abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione» (503) Parere delle Commissioni I e V;
  RIZZETTO: «Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego» (519) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XIII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BRAMBILLA: «Norme per garantire l'opzione per la dieta vegetariana e la dieta vegana nelle mense e nei luoghi di ristoro pubblici e privati» (32) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII e X;
  BRAMBILLA: «Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernenti l'istituzione dell'anagrafe dei gatti e dell'anagrafe nazionale degli animali di affezione» (95) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIII;
  BRAMBILLA: «Disposizioni per garantire l'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico» (98) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX, X e XIII;
  SALTAMARTINI ed altri: «Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente» (388) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;
  RIZZETTO: «Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato per la cura di cani e gatti e dell'anagrafe canina e felina» (504) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  BRAMBILLA: «Riconoscimento dei conigli quali animali di affezione nonché divieto della vendita e del consumo delle loro carni e dell'utilizzazione delle loro pelli e pellicce a fini commerciali» (30) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), per gli esercizi 2015 e 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 44).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 45).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione», autorizzate nel periodo gennaio-maggio 2018.

  Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 9 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018) 394 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 28 al 31 maggio 2018, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico (Doc. XII, n. 67) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) (Doc. XII, n. 68) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (Doc. XII, n. 69) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (Doc. XII, n. 70) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (Doc. XII, n. 71) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (Doc. XII, n. 72) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Doc. XII, n. 73) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Doc. XII, n. 74) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (Doc. XII, n. 75) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'Unione europea dopo la riforma del 2013 (Doc. XII, n. 76) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna e al Portogallo (Doc. XII, n. 77) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Doc. XII, n. 78) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Doc. XII, n. 79) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (Doc. XII, n. 80) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (Doc. XII, n. 81) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Doc. XII, n. 82) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune (Doc. XII, n. 83) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sulla situazione delle persone con doppia cittadinanza UE-iraniana (Doc. XII, n. 84) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione in Nicaragua (Doc. XII, n. 85) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'attuazione della strategia dell'Unione europea per la gioventù (Doc. XII, n. 86) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (Doc. XII, n. 87) – alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 luglio 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (COM(2018) 378 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2018) 284 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 luglio 2018;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (COM(2018) 379 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 379 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2018) 286 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Parere della Commissione sul progetto di modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, presentato dalla Corte di giustizia il 26 marzo 2018 (COM(2018) 534 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia (COM(2018) 541 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 541 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Elementi per una strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni – «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» (JOIN(2018) 17 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione completa al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impiego della garanzia dell'Unione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e sul funzionamento del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (COM(2018) 497 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2015-2017) (COM(2018) 531 final).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con lettera in data 13 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, primo e secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità, aggiornata al 31 marzo 2018 (Doc. CXLI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione e a rendere i servizi all'utenza più efficienti – 3-00085

   BORDONALI, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, CLAUDIO BORGHI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   assenteismo ed inefficienza sono le piaghe della pubblica amministrazione;
   dal caso dei comuni di Sanremo e di Foggia a quello dell'azienda sanitaria locale di Avellino, dalla prefettura di Pistoia al comune di Acireale; e ancora, dal Museo delle tradizioni di Roma dell'azienda sanitaria locale di Caserta, passando per l'Agenzia delle entrate di Asti, per finire agli episodi «calabresi» del comune di Oppido Mamertina e dell'azienda sanitaria locale di Rossano Calabro, diversi e molteplici sono stati gli episodi riconducibili ai cosiddetti «furbetti del cartellino» che nella XVII legislatura hanno conquistato gli onori della cronaca;
   quanto all'inefficienza della pubblica amministrazione, ancora oggi una delle principali cause riguarda la comunicazione tra imprese, cittadini e macchina pubblica, nonché le numerose difficoltà che gli utenti quotidianamente devono affrontare per accedere ai servizi pubblici;
   persona fisica o impresa che sia, il racconto per ottenere un'autorizzazione, un certificato o più semplicemente accedere ad una procedura telematica è quello di un'odissea, cui si aggiungono le lungaggini per avere riscontri sui procedimenti avviati;
   il principio di buon andamento della pubblica amministrazione finalizzato alla realizzazione dell'interesse pubblico, sancito dalla nostra Carta costituzionale, deve ispirarsi alla logica che è lo Stato al servizio del cittadino e non viceversa –:
   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per contrastare con efficacia il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione e rendere la stessa più efficiente e soddisfacente all'utenza. (3-00085)


Iniziative di competenza per un'adeguata preparazione dell'evento Matera Capitale europea della cultura per il 2019 – 3-00086

   LIUZZI, LATTANZIO, NITTI, CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, CASA, FRATE, GALLO, MARIANI, MELICCHIO, TESTAMENTO, TUZI, MARZANA, TORTO e VILLANI. — Al Ministro per il sud. — Per sapere – premesso che:
   particolare risalto mediatico ha rivestito la visita del Ministro interrogato e del Ministro per i beni e le attività culturali Bonisoli avvenuta nei primi giorni di luglio 2018 in occasione del sopralluogo di verifica dello stato di attuazione dei lavori nella città di Matera, eletta Capitale europea della cultura per il 2019;
   la giuria che ha proclamato la vittoria della città dei Sassi è stata favorevolmente colpita dall'entusiasmo e dall'innovatività dei molteplici progetti presentati, «dotati del potenziale per attrarre una varia e più ampia audience europea, compresa la grande mostra Rinascimento del Mezzogiorno»;
   dall'attuazione di tali interventi si prevede un impatto nel settore turistico del territorio tale che le presenze annuali potrebbero passare da 200.000 a 600.000, con conseguenti ricadute positive sulla fragile economia della regione;
   la storia di Matera è la storia del riscatto di una comunità che ha portato una piccola cittadina lucana all'attenzione dell'Europa intera e con esso il rilancio di un turismo che travalica il cosiddetto «mordi e fuggi» per trasformarsi in un turismo «intellettuale», attento e bramoso di approcciare l'immenso patrimoniale culturale italiano;
   il Sud ha bisogno di valorizzare l'immenso patrimonio culturale ed ambientale, anche replicando l'esempio di Matera ed utilizzando con consapevolezza il know how acquisito;
   agli interroganti, tuttavia, preoccupano i ritardi nei lavori di preparazione della città all'evento, attribuibili a precedenti inadempienze e mancati coordinamenti che potrebbero inficiare seriamente la visibilità e la credibilità di un evento di portata internazionale –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare, nel rispetto assoluto dei tempi di inizio della manifestazione, al fine di consentire alla regione Basilicata ed alla città di Matera di prepararsi in maniera adeguata a tale evento, con riguardo al sistema di accoglienza, alla gestione del flusso turistico, ai trasporti ed alla realizzazione degli eventi che si svolgeranno in questo anno. (3-00086)


Iniziative per una politica di investimenti finalizzata alla crescita del Mezzogiorno, anche tramite lo sviluppo dell'economia della conoscenza – 3-00087

   OCCHIUTO, GELMINI, BARTOLOZZI, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CARFAGNA, CASCIELLO, CASINO, D'ATTIS, ELVIRA SAVINO, FASANO, FASCINA, FERRAIOLI, GERMANÀ, LABRIOLA, MINARDO, PENTANGELO, PITTALIS, PRESTIGIACOMO, PAOLO RUSSO, SANTELLI, SARRO, SCOMA, COSIMO SIBILIA, SIRACUSANO, SISTO, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI, VERSACE e VITO. — Al Ministro per il sud. — Per sapere – premesso che:
   secondo un recente rapporto Svimez ogni anno 175 mila giovani del Sud, su un totale di 685 mila (oltre 1 su 4), si iscrivono alle Università delle città del Centro-Nord e, di conseguenza, vi si trasferiscono. La maggioranza di questi giovani, una volta completati gli studi, non ritorna. La perdita di una quota così rilevante di giovani implica, secondo Svimez, un minore indotto locale superiore ai 3 miliardi di euro, una perdita pari ad un terzo della crescita economica del Mezzogiorno dell'ultimo anno;
   ma le ricadute negative sono anche sulle stesse Università del Sud: si riducono gli studenti e quindi anche il costo standard, il parametro tramite il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna i fondi agli atenei. In questo modo si riducono le risorse per corsi di studio, docenti, servizi didattici, infrastrutture e questo si traduce in una minore qualità e attrattività delle Università meridionali;
   secondo il recente rapporto Istat «Misure di benessere equo e sostenibile dei territori», un ulteriore e pericoloso elemento del divario Nord-Sud è costituito dal livello di istruzione: i laureati meridionali sono quasi il 9 per cento in meno e arriva al 12 per cento il divario tra i diplomati del Mezzogiorno e quelli del resto del Paese, con una crescita di 4 punti negli ultimi 12 anni;
   la forbice tra il Mezzogiorno e il resto d'Italia è quindi anche e soprattutto di tipo cognitivo ed investe l'università, la ricerca scientifica, la scuola e l'accesso alle Ict, le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ovvero i motori dello sviluppo nell'era della conoscenza;
   è, quindi, necessario allocare investimenti ad alto contenuto tecnologico per sviluppare l'economia della conoscenza, in un rapporto sinergico tra formazione e sistema produttivo;
   d'altra parte, la risposta del Governo secondo gli interroganti sembra essere solo l'introduzione di uno strumento assistenzialistico che non ha nulla a che fare con merito e crescita, ovvero il reddito di cittadinanza –:
   quali interventi si intendano adottare per ridurre il divario in ambito scolastico- formativo, con particolare riferimento alla necessità di destinare maggiori risorse alle Università del Mezzogiorno e, più in generale, se si intenda adottare una politica di investimenti orientata allo sviluppo dell'economia della conoscenza, al fine di favorire un legame reale con il mondo produttivo, e se non si ritenga più utile destinare risorse a forme di sostegno alle giovani eccellenze del Sud, piuttosto che investire sul reddito di cittadinanza, che di certo non tratterrà le risorse più formate per lo sviluppo del Mezzogiorno.
(3-00087)


Iniziative urgenti in relazione allo stato dell'edilizia giudiziaria – 3-00088

   LORENZIN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   lo sgombero della sede del tribunale e della procura della Repubblica di Bari, determinato dal «rischio crollo» degli edifici giudiziari, ed il successivo decreto-legge adottato sul tema impongono una seria ed attenta riflessione sullo stato dell'edilizia giudiziaria in Italia e sull'esercizio ordinato e dignitoso dell'attività giudiziaria;
   in primo luogo, va detto che non si tratta di una notizia inaspettata perché la fatiscenza delle strutture giudiziarie, da Nord a Sud, è già stata, da molto tempo, segnalata ai competenti organi ministeriali;
   trattasi di un comparto gravemente ammalato per scelte sbagliate, sia per quanto riguarda la cosiddetta «geografia giudiziaria» con accorpamenti e/o soppressioni di sedi, sia per l'assenza di un qualsivoglia piano coordinato di investimenti;
   tanto per fare qualche esempio: alle porte di Vicenza, tra la confluenza dei fiumi Bacchiglione e Retrone, sorge il complesso edilizio Borgo Berga, che ospita il nuovo tribunale di Vicenza, in una zona classificata a grave rischio di alluvione;
   a Gela, una delle capitali dell'abusivismo, perfino il tribunale è stato costruito in maniera illegittima e rischia, per assurdo, di essere abbattuto perché abusivo. Il palazzo della legalità, costruito su «un'area abusivamente occupata», è il paradosso dei paradossi;
   a Vibo Valentia il nuovo tribunale cade già a pezzi: recentemente è crollato un controsoffitto, con un rischio concreto di black out istituzionale tra Ministero della giustizia e il comune di Vibo Valentia, che pare non abbia risorse sufficienti per completare i lavori e risolvere i problemi di agibilità emersi dal sopralluogo dei vigili del fuoco e degli organi tecnici competenti;
   il palazzotto dell'ex tribunale di Lucera, grosso centro del foggiano con gravi problemi di mafia, come dimostrano anche le recenti cronache, è in totale stato di abbandono e ormai prossimo alla decadenza, causa la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria. A nulla è valsa la protesta plateale del sindaco;
   il Consiglio superiore della magistratura è allarmato dalla grave situazione, già evidenziata, che potrebbe costituire una ferita insanabile all'esercizio ordinato e dignitoso dell'attività giudiziaria, anche a causa dell'eventuale chiusura di strutture di edilizia giudiziaria –:
   se non ritenga di dover avviare urgentemente un attento monitoraggio su tutte le sedi giudiziarie italiane, al fine di predisporre, con gli organi competenti, sia gli interventi necessari e urgenti atti a garantire un esercizio ordinato e dignitoso dell'attività giudiziaria in strutture idonee, sia per garantire i diritti processuali delle parti con termini certi. (3-00088)


Intendimenti in merito allo scorrimento integrale della graduatoria degli idonei al concorso per 800 assistenti giudiziari indetto il 18 novembre 2016 – 3-00089

   CONTE e OCCHIONERO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il Ministero della giustizia, per fronteggiare le carenze di organico, il 18 novembre 2016 ha indetto un concorso per il profilo di 800 assistenti giudiziari che si è svolto, tra maggio ed ottobre del 2017, con modalità telematiche;
   la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», all'articolo 1, comma 489, autorizza l'assunzione di un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale;
   in data 28 dicembre 2017 è stata disposta ai sensi dell'articolo 3-bis, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 21 aprile 2017, l'assunzione di ulteriori 600 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria generale di merito del concorso;
   il Ministro della giustizia pro tempore, con decreto ministeriale del 31 gennaio 2018, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha disposto lo scorrimento della graduatoria idonei per 1.420 unità, 1.014 delle quali hanno preso servizio il 26 aprile 2018;
   il Ministro della giustizia pro tempore, in un comunicato del 10 maggio 2018, ha annunciato di aver inoltrato una richiesta formale al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per l'assunzione di ulteriori 200 unità dalla graduatoria del concorso in oggetto;
   il sistema della giustizia italiana risente delle gravi carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari, al punto da provocare pesanti ripercussioni sull'operato di magistrati, avvocati e di tutti gli altri operatori della giustizia;
   in riferimento al concorso pubblico per 800 posti nel profilo di assistente giudiziario indetto dal Ministero della giustizia con bando del 18 novembre 2016, ben 4.915 partecipanti hanno conseguito l'idoneità;
   in totale sono stati finora reclutati, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, 2.820 persone. Restano ora da collocare ulteriori 2.060 persone (dato comprensivo delle rinunce) risultate idonee, le quali attendono lo scorrimento della graduatoria, in linea con quanto già avvenuto negli scorsi mesi –:
   se, in relazione al fabbisogno di personale amministrativo del comparto giustizia, non ritenga opportuno lo scorrimento integrale della graduatoria degli idonei. (3-00089)


Iniziative in merito alla problematica del sovraffollamento carcerario – 3-00090

   MASCHIO, LOLLOBRIGIDA, VARCHI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MELONI, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI e ZUCCONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   alla data del 30 giugno 2018 la popolazione carceraria in Italia ammonta a 58.759 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.632 unità, registrando ben 8.000 persone in eccesso;
   alla stessa data i detenuti stranieri ammontano a 19.868 unità, pari al 33,8 per cento della popolazione carceraria totale, di cui 12.263 stanno scontando pena per condanna definitiva;
   la soluzione per il sovraffollamento non è liberare i delinquenti attraverso facilitazioni nell'accesso alle misure alternative e depenalizzazioni e il nuovo Governo ha dichiarato di volersi discostare da questo approccio;
   incentivare il rimpatrio dei detenuti stranieri per far scontare le pene nei Paesi di provenienza potrebbe ridurre consistentemente la popolazione carceraria, ben al di sotto della capacità regolamentare, e comportare, altresì, un risparmio di spesa stimato in oltre 124 euro al giorno a detenuto, che in un anno significa potenzialmente un risparmio compreso tra i 500 milioni e un miliardo di euro;
   tali risparmi di spesa potrebbero essere destinati a costruire nuove carceri, a migliorare le condizioni di vita in quelle esistenti e a investire risorse umane e strumentali per un migliore funzionamento della giustizia;
   è urgente destinare investimenti in favore delle carceri e per la costruzione di nuovi istituti;
   occorre, altresì, verificare urgentemente lo stato di attuazione degli accordi bilaterali da concludere e l'applicazione di quelli già vigenti relativi al rimpatrio dei detenuti stranieri condannati, per far scontare loro il carcere nei Paesi d'origine;
   va, infine, considerata la necessità di porre fine ai frequenti episodi di aggressioni ad agenti della polizia penitenziaria, adottando misure per consentire agli agenti di operare in sicurezza ed in condizioni dignitose –:
   se intenda attuare l'annunciato cambio di rotta, applicando le misure sopra descritte, o se intenda continuare la linea ereditata dal Governo precedente attraverso l'approvazione di nuovi provvedimenti che appaiono agli interroganti «svuota carceri» mascherati. (3-00090)


Intendimenti in ordine alla disciplina della legittima difesa, alla luce del cosiddetto «contratto di governo» – 3-00091

   ERMINI, ANNIBALI, BAZOLI, FERRI, MICELI, MORANI, VAZIO, VERINI, GRIBAUDO, FIANO e ENRICO BORGHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   nel cosiddetto «contratto di governo» è chiaramente indicata, come punto «riformatore» cardine fondamentale per il sistema giustizia, la modifica della legittima difesa di cui all'articolo 52 del codice penale;
   la legittima difesa, intesa ad avviso degli interroganti più come «giustizia fai da te», come licenza di sparare, che come scriminante che esclude il reato, è stata brandita, in particolare dalla Lega, come una vera e propria arma contundente, a fini evidentemente ed esclusivamente elettoralistici;
   cancellare ogni proporzione tra difesa e offesa, tra pericolo reale e reazione e rispondere alle paure, reali o percepite, di fatto incentivando l'uso indiscriminato delle armi, rischia di condurci velocemente al modello americano, dove la criminalità, gli omicidi e le stragi, in famiglia o nelle scuole, aumentano esponenzialmente;
   il Ministro interrogato, durante l'audizione di mercoledì 11 luglio 2018 sulle linee programmatiche del suo dicastero, ha tenuto comunque a chiarire che «il tema della legittima difesa è un tema che riguarda la giustizia e che non riguarda la sicurezza»;
   la Repubblica del 16 luglio 2018 ha rivelato che l'11 febbraio 2018, in piena campagna elettorale, il Segretario della Lega – attuale Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno – Matteo Salvini avrebbe firmato un documento, articolato in otto punti, col quale si è impegnato pubblicamente a «coinvolgere e consultare il comitato direttiva 477 e le altre associazioni di comparto ogni qual volta siano in discussione provvedimenti che possano influire sul diritto di praticare l'attività sportiva con armi e/o venatoria o su quello più generale a detenere e utilizzare legittimamente a qualsiasi titolo armi, richiedendone la convocazione presso gli organi legislativi o amministrativi in ogni caso si renda opportuno udirne direttamente il parere»;
   al punto 8 il Segretario della Lega Matteo Salvini si è vincolato «a tutelare prioritariamente il diritto dei cittadini vittime di reati a non essere perseguiti e danneggiati (anche economicamente) dallo Stato e dai loro stessi aggressori» –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di evitare il concreto rischio che tale iniziativa possa tradursi in un via libera al diffondersi indiscriminato delle armi nel nostro Paese. (3-00091)


DISEGNO DI LEGGE: S. 435 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2018, N. 55, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA, INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 804)

A.C. 804 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 010.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: «Il comune rilascia il titolo abitativo previa istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione».
010. 2. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 010, aggiungere il seguente:

«Art. 010-bis.

  1. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».
010. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 010, aggiungere il seguente:

Art. 010-bis.
(Ulteriori misure per la ricostruzione).

  1. All'articolo 13, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità,» sono soppresse.
010. 02. Morgoni, Cantini.

  Dopo l'articolo 010, aggiungere il seguente:

«Art. 010-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
   a-ter) negli immobili residenziali di proprietà pubblica e privata, costituiti in condominio, si applicano le stesse disposizioni previste per gli interventi su edifici residenziali di proprietà privata, nel rispetto del codice civile.».
010. 03. Morgoni, Cantini.

ART. 011.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
    «e-bis) Le Università limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
011. 1. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini, Baldelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole comma 2 con le seguenti: comma 1.
011. 2. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

ART. 012.

  Dopo l'articolo 012, aggiungere il seguente:

«Art. 012-bis.

  Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: “che necessitano” sono inserite le seguenti: “anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione”».
012. 01. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

ART. 013.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 02. Muroni, Fornaro, Fratoianni, Conte, Fassina, Occhionero, Pastorino, Rostan, Stumpo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 03. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 04. Morgoni, Morani, Cantini.

  Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 05. Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito un danno indiretto).

  1. Al fine di rifinanziare gli interventi volti a favorire la ripresa produttiva delle imprese insediate nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei comuni interessati dagli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, le misure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono rifinanziate per 25 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
013. 01. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.

  All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2019».
013. 06. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
  2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».

  2. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole. «19 per cento» e le parole: «6 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «21 per cento» e: «8 per cento»;
   b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al 16 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019».
013. 07. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, infine, il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
  2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perderà il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».
013. 010. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.
(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dal sisma, di mantenere la stabilità occupazionale e di scongiurare l'eventuale spopolamento, in caso di affidamento di contratti di concessione e di appalto dei lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, per quanto riguarda i soli contratti ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, che facciano ricorso a procedure di affidamento di cui all'articolo 95 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, è fatto obbligo all'Ente Appaltante di introdurre negli avvisi o bandi, nei criteri di aggiudicazione dell'offerta, tra le caratteristiche sociali di cui all'articolo 95 comma 6 del decreto legislativo 50/2016, l'apertura e/o il mantenimento di sedi operative occupanti almeno il 10 per cento del personale complessivo utilizzato per i lavori/servizi appaltati, in una delle zone di cui al comma 2 del presente articolo, per l'intera durata dell'appalto».
013. 08.(parte ammissibile) Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguiti da eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 25-bis. – (Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguiti da eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009). – 1. Fatte salve le provvidenze in favore degli eredi delle Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al comma 4 eventualmente altrimenti previste, anche da altre disposizioni di legge, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla Vittima deceduta a seguito di uno degli eventi sismici e/o calamitosi di cui al comma 4, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00)».

  2. In presenza di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della Vittima di cui al comma 1 del presente articolo, l'indennizzo di cui al comma 1 è pari ad euro 40.000,00.
  3. La domanda per l'indennizzo è presentata dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

   a) dichiarazione sostitutiva di certificato di morte della Vittima con indicazione degli eredi e dell'età di questi ultimi all'atto del decesso della Vittima;

   b) dichiarazione giurata di un medico legale che attesti la connessione diretta tra gli eventi sismici/calamitosi ed il decesso della Vittima.

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, rispettivamente:
   a) per le Vittime decedute a seguito di uno degli eventi di cui al presente decreto, si provvede con fondi di cui all'articolo 52;

013. 09. (parte ammissibile) Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 014.

  Al comma 1, sostituire la parola: trenta con la seguente: trentasei.
014. 1. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 015.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2,e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.».
*015. 11. Morani, Morgoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017,2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.».
*015. 5. Ruffino, Labriola, Mazzetti, Gagliardi, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modifiche e integrazioni.».
015. 12. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

  Conseguentemente al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera b-bis), valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva» e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
015. 8. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre per i sindaci e gli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una «zona rossa», i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore al mese.
015. 7. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare al personale tecnico e amministrativo assunto dai comuni colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 il corrispondente trattamento accessorio è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 2-ter.
   2-ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 19,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate per il periodo dal 1o agosto 2018 al 31 agosto 2018.
015. 100. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 29, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: «elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti», si interpretano nel senso che sono elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
*015. 13. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 29, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: «elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti», si interpretano nel senso che sono elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
*015. 50. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I Comuni interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 ed inseriti agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 , convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono procedere ad un adeguamento, tramite nuova pesatura, delle retribuzione di posizione dei titolari di incarico di posizione organizzativa incaricati ai sensi dell'articolo 109 del TUEL 267/2000, in deroga al limite previsto dall'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale.
015. 14. Melilli.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
*015. 025. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
*015. 06. Morgoni, Morani, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
*015. 05. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 3.
  3. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate per il periodo dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
015. 0102. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Misure a favore di alcune categorie di lavoratori e di titolari di redditi derivanti da affitti di immobili divenuti inagibili).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis è riconosciuta, per l'anno 2017 e 2018 una indennità una tantum pari a 12.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inattività o attività non ordinaria intesa fintanto che non saranno completate le pratiche di delocalizzazione previste dalle ordinanze del Commissario alla Ricostruzione e del Capo dipartimento della Protezione Civile. In favore dei soggetti proprietari di immobili concessi in affitto e dichiarati inagibili o soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017 è riconosciuta per gli anni 2017 e 2018 un'indennità pari al 75 per cento del canone di locazione non rivalutato, risultante dall'ultimo contratto registrato, precedentemente al sisma. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inagibilità dell'immobile intesa fintanto che non sarà revocato lo stato di inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile stesso. All'onere di cui al presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.».
015. 021. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 45, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «integrazione salariale ordinaria e straordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, e del Fondo d'integrazione salariale,» e dopo le parole: «commi 1 e 2,» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 29, comma 3,».
*015. 01. Muroni, Fornaro, Fratoianni, Conte, Fassina, Occhionero, Pastorino, Rostan, Stumpo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 45, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «integrazione salariale ordinaria e straordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, e del Fondo d'integrazione salariale,» e dopo le parole: «commi 1 e 2,» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 29, comma 3,».
*015. 08. Pezzopane, Cantini.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

Art. 45-bis.
(Sostegno agli enti incaricati della gestione dell'edilizia residenziale pubblica).

  1. Per le unità immobiliari in proprietà e/o in gestione degli enti incaricati della gestione dell'edilizia residenziale pubblica e adibite a residenza anagrafica dell'assegnatario, danneggiate o distrutte dal sisma, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, è concesso un rimborso pari al 100 per cento del mancato introito di canoni di locazione in essere sulla base di contratti regolarmente registrati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  2. Nell'ambito di cui al precedente comma 1, il rimborso si estende anche alle quote di condominio/autogestione ove dovute dall'ente proprietario.
015. 09. Pezzopane, D'Alessandro, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «proroga di validità fino al 31 dicembre 2018», sono aggiunte le seguenti: «, o di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese.».
015. 010. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le parole: «e 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019»;
   b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle risorse per i bandi di servizio civile.»

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 si provvede ai sensi del comma 3.
  3. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate per il periodo dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2019.
015. 0100. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Previsione ulteriori bandi straordinari di servizio civile per il sisma).

  1. Al comma 9-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
015. 024. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma).

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi possono confermare il personale precedentemente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto già formato e quindi pronto ad operare e possono assumere con le stesse modalità, ulteriore personale attingendo da speciali albi costituiti presso gli ordini professionali che si occuperanno della formazione specifica dei loro iscritti.».
015. 03. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018», sono inserite le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   c) al comma 3-bis dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8.1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 015-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 8.2.
  8.2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o gennaio 2019.

015. 0101. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla «legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3».
*015. 028. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla «legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3».
*015. 029. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono inserite le parole: «e per l'anno 2019».
015. 015. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

«Art. 015-bis.
(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali).

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale”».
*015. 014. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

«Art. 015-bis.
(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali).

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale”».
*015. 023. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies, è inserito il seguente:
   ”3-octies. Per gli anni 2018 e 2019 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis nei quali è stata istituita la zona rossa, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018 e 1.700.000 euro per l'anno 2019, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  2. Agli oneri derivanti da comma 1 pari a 300.000 euro per l'anno 2018 e 1.700.000 euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
015. 016. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti.
*015. 013. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016)).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti.
*015. 031. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Affidamento dei servizi a società in house providing).

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  Art. 50-ter. (Affidamento dei servizi a società in house providing). – 1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.
  3. Le attività svolte dalla società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.
**015. 018. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Affidamento dei servizi a società in house providing).

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  Art. 50-ter. (Affidamento dei servizi a società in house providing). – 1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.
  3. Le attività svolte dalla società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.

**015. 020. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:
Art. 015-bis.
(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)
.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 50-ter. – (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici) – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa» in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

  2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale».
*015. 017. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

Art. 015-bis.
(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)
.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 50-ter. – (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici) – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa» in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.
  2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale».
*015. 033. Mazzetti, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

Art. 015-bis.

  Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

  «Art. 50-ter. – 1. In deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

  2. La richiesta, promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro dieci giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei dieci giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione di sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.».

015. 034. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
.

  1. Al fine di rafforzare le attività delle amministrazioni comunali, i sindaci dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, corrispondono ai segretari comunali, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento della retribuzione spettante al Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata in base a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge.
  2. Ai maggiori oneri derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
015. 019. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «9-bis. Penne (PE).».
015. 050. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1.
(Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI).

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 60 rate con le seguenti: 120 rate;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento;
   al comma 8, alinea, dopo le parole: lettere a) aggiungere le seguenti: , numeri 1) e 3);
   dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
  «8-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 55 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater.
  8-quater. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «19 per cento» e le parole: «6 per cento», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «21 per cento» e «8 per cento»;
   b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e al 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e al 16 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019».
1. 1. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate»;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine il seguente periodo:
L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 40 per cento;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a) numero 2), valutati in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 11 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 8. Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 60 rate con le seguenti: 120 rate;.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: sessanta rate con le seguenti: centoventi rate;
   al comma 8:
    alinea, sostituire le parole: «a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020»;
   dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
    8.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, pari rispettivamente a 110 milioni di euro per l'anno 2018, 82 milioni di euro per l'anno 2019 e 11 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 8.2.
  8.2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018.
1. 103. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: dal 16 gennaio 2019, con le seguenti: dalla data di cessazione dello stato emergenziale.
1. 2. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 70 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: sessanta rate con le seguenti: centoventi rate;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera a) numero 2) e lettera b), valutati in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 6. Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi.

  Conseguentemente:
   al medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì ai dipendenti pubblici del comparto sicurezza e del comparto scuola, anche se non residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Per tali soggetti si procede, altresì, al ristorno della quota Irpef già trattenuta sugli emolumenti del mese di maggio 2018.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Pondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 9. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire, le parole: 31 gennaio 2019 con le seguenti: 31 gennaio 2020.
1. 100.(parte ammissibile) Topo, Migliore, Siani, De Luca.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dal mese di gennaio 2019 con le seguenti: dal 31 gennaio 2020;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Quale contributo alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), valutati in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 11.(parte ammissibile) Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Nevi, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: al comma 16, al primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018» aggiungere le seguenti: e le parole: «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 12. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: al comma 16, al primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018» aggiungere le seguenti:, al secondo periodo le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 13. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, alla lettera b-bis) aggiungere, in fine, le parole: e al quinto periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2017-2020».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 30 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 14. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 8.2.
  8.2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
1. 104. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 8.2.
  8.2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
1. 105. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
*1. 18.(parte ammissibile) Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
*1. 102.(parte ammissibile) Topo, Migliore, Siani, De Luca.

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 19. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6-bis, dopo le parole: sono previste esenzioni, aggiungere le seguenti: del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi.
1. 20. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole:, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze con le seguenti: del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, in favore delle utenze di immobili inagibili o.
1. 21. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: Per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e 2020.
1. 3. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 6-quater, primo periodo, sopprimere le parole: sino al limite massimo di sei mesi.

  Conseguentemente, al comma 8-bis, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni
1. 106. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Al primo periodo del comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di cui all'allegato 2» sono sostituite con le parole: «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
  6-sexies. A copertura degli oneri di cui al comma 6-quinquies, e comunque nei limiti di 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 25. Nevi, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Verini.

  Dopo il comma 6-quater aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  6-sexies. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:
   «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
    a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
1. 43. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Il comma 746, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
1. 26. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è aggiunto il seguente: «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
1. 27. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 50, comma 3, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018», sono aggiunte le seguenti: «o di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese».
1. 23. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di favorire una più rapida attività di ricostruzione e di riparazione degli edifici privati danneggiati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana, concorda senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le iniziative necessarie volte alla concessione da parte degli istituti di credito di anticipazioni finanziarie a favore dei proprietari degli immobili danneggiati e oggetto di interventi di recupero, finalizzati all'avvio e al pagamento delle pratiche e delle notule professionali.
1. 24. Mazzetti, Polidori, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Ruffino, Nevi, Baldelli, Martino, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1; lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 2127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti SpA e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018, previa riprogrammazione per le finalità in oggetto delle predette risorse da parte del CIPE.
1. 28. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di sopperire ai costi già affrontati dai soggetti di cui al comma 1 relativi a tutti gli interventi effettuati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per soddisfare le impellenti esigenze abitative, tra le quali l'acquisto o noleggio delle soluzioni abitative d'emergenza, i costi occorsi per la costruzione di tali strutture, a fronte di fatture documentabili, e i costi di cui al comma 3, il contributo di autonoma sistemazione, di cui all'articolo 3 e seguenti dell'ordinanza n. 388 del 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile, verrà corrisposto sino alla copertura totale dei costi documentati dal richiedente. Qualora il cittadino, beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di strumenti pubblici di assistenza all'emergenza abitativa quale l'assegnazione di SAE, abbia realizzato in passato gli interventi di cui al comma 1, deve entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procedere alla rimozione o demolizione della struttura emergenziale o optare per la rinuncia al SAE. I costi dell'eventuale demolizione saranno rimborsati dallo Stato al 50 per cento in 5 anni dalla presentazione del documento certificante l'avvenuta demolizione.
1. 107. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alinea, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese e i professionisti»;
   b) alla lettera a) le parole: «reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «reddito derivante dallo svolgimento dell'attività»;
   c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente».

  6-sexies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla precedente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 32. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «quarantotto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
1. 33. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di garantire una maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale e per fornire una adeguata assistenza per gli interventi di ricostruzione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, il Commissario alla ricostruzione, d'intesa con la regione Umbria entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede alla istituzione di una sede decentrata nella città di Spoleto le cui funzioni saranno stabilite della Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. La struttura si avvarrà di personale distaccato o comandato dalla Regione Umbria e dai Comuni interessati dal sisma in possesso delle necessarie capacità professionali. Alla dotazione organica degli enti si aggiungerà il personale preposto dal Governo, a valere su quello già assegnato per l'Umbria. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 35. Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono estesi anche all'anno 2018.
  6-sexies. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  6-octies. Agli oneri di cui ai commi 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies, fissati nel limite di 300 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6-novies. Per il rispetto del limite di cui al comma 6-octies, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e qualora si rinvenga il superamento dei predetti limiti anche in via prospettica, dispone la cessazione di ulteriori concessioni degli interventi di sostegno al reddito di sui al presente articolo.
1. 41.(parte ammissibile) Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, inserire i seguenti:
  6-quinquies. Al fine di velocizzare le procedure e assicurare la massima trasparenza di atti e contrastare fenomeni corruttivi nella fase della ricostruzione, e nell'ambito di un costante rapporto con la struttura commissariale e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in ciascuna delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, è istituita una sede distaccata dell'Autorità di nazionale anticorruzione (ANAC). A tal fine l'ANAC può provvedere a distaccare proprio personale presso dette sedi, ed è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato nel limite massimo complessivo di dodici unità di personale.
  6-sexies. A copertura degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, nei limiti di due milioni di euro annui, del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229.
1. 5. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo il comma 6-quater, inserire i seguenti:
  6-quinquies. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b) della legge n. 232 del 2016, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

  6-sexies. Gli interventi di cui al comma 6-quinquies sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
1. 42. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
*1. 03. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

  All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
*1. 010. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Cessione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
  «1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
**1. 04. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Cessione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
**1. 09. Pezzopane, Cantini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
1. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
1. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. A decorrere dall'anno 2018 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare.
1. 05. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalle ordinanze commissariali n. 4/2016 e n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale.
*1. 06. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalle ordinanze commissariali n. 4/2016 e n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale.
*1. 011. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-bis.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al secondo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «o distrutta,» sono aggiunte le seguenti: «anche se non» e.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-bis. 31. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-ter.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-ter. – 1.All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 201 7, n. 45, le parole: «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2019 e».
1-ter. 4. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel 2018, con le parole: fino al 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. 1. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-quinquies.

  Al comma 1, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: novanta giorni.
1-quinquies. 1. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-quinquies aggiungere i seguenti:

Art. 1-quinquies.1.
(Istituzione fascicolo del fabbricato).

  1. Le regioni in collaborazione con gli enti locali del territorio colpito dagli eventi sismici di cui al presente provvedimento, entro il 31 dicembre 2018, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria, anche in via sperimentale, l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale, di proprietà privata che abbia avuto accesso ai contributi, di cui al presente decreto-legge, per la ristrutturazione o ricostruzione post terremoto.
  2. Le regioni adottano disposizioni in materia di tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.
  3. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti la costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, l'attestato di Prestazione Energetica (APE), registra gli interventi di adeguamento antisismico, le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:
   a) la localizzazione del bene immobile;
   b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
   c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
   d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
   e) la situazione catastale storica e corrente;
   f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
   g) gli interventi di adeguamento antisismico;
   h) l'attestato di Prestazione Energetica (APE)
   i) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica e idrogeologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
   l) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
   m) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

  4. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale.
  5. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dal proprietario dell'immobile.
  6. Il professionista di cui al comma 5 trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile, dai rischi sismici e idrogeologici, ovvero che evidenzi rilievi critici e della relazione tecnica di certificazione energetica che ne attesti la prestazione energetica (APE).
  7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:
   a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;
   b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti, con particolare attenzione ai rischi sismici e geologici, senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori. Il termine non può essere comunque superiore a un anno;
   c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

  8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.
  9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.
  10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente disposizione.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.
  12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.

Art. 1-quinquies 2.
(Detrazione di imposta).

  1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato e alle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies.1, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico dei contribuenti.

Art. 1-quinquies 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies.1, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 e di 3 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui all'articolo 1-quinquies.2, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-quinquies. 01. Muroni, Fornaro, Fratoianni, Conte, Fassina, Occhionero, Pastorino, Rostan, Stumpo, Boldrini.

ART. 1-sexies.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-sexies.
(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati).

  1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca a un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.
  4. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  5. Il comma 4 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni ed enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica ed edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.
  7. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 5.
  8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.
  9. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
1-sexies. 10. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-sexies.
(Misure per l'accelerazione e la semplificazione delle pratiche relative alla ricostruzione privata).

  1. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge numero 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003.
  2. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'eventuale anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il termine di scadenza per la presentazione della istanza di riparazione o ricostruzione prevista per la tipologia di danno, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per la definizione delle suddette pratiche di sanatoria, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 fanno riferimento alle rispettive normative regionali in materia.
  3. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero presentate ai sensi e per gli effetti del presente articolo entro il 31 dicembre 2018, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dall'Ufficio Speciale alla Ricostruzione competente all'approvazione del progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
  4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
1-sexies. 1. Trancassini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con le seguenti: danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e.
1-sexies. 2. Nevi, Prisco, Cortelazzo, Polidori, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-septies.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere interpretato nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
*1-septies. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 deve essere interpretato nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
*1-septies. 050. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.
  1-ter. Alla copertura del maggiore onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 070. Muroni, Fornaro, Fratoianni, Conte, Fassina, Occhionero, Pastorino, Rostan, Boldrini, Stumpo.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di 500.000 euro come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011.
*1-septies. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.
*1-septies. 051. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto «Sismabonus»).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti dagli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016 che hanno interessato i comuni delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo.»
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, e comunque nei limiti di 100 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 0100. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto «Sismabonus»).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo.
*1-septies. 036. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto «Sismabonus»).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungere in fine il seguente periodo: ”In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo.
*1-septies. 0102. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga dei termini per la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018).

  1. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminare la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
**1-septies. 016. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga dei termini per la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018).

  1.Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminare la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
**1-septies. 041. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Sospensione autorizzazione commerciale grandi strutture di vendita).

  1. Al fine di evitare il depauperamento del territorio, nei comuni marchigiani colpiti e danneggiati dal sisma e ricadenti nel cratere di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 come modificato ed integrato, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita anche sotto forma di centro commerciale nonché l'ampliamento della superficie di vendita è sospeso fino al 31 dicembre 2022.
1-septies. 020. Morgoni, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
*1-septies. 027. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Al comma 4, dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
*1-septies. 012. Morgoni, Morani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Al comma 4, dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
*1-septies. 045. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Laddove gli eventi sismici hanno prodotto l'inagibilità dell'edificio con danno accertato tramite scheda AEDES e classificato «E» (molto grave), il proprietario dell'immobile può beneficiare delle detrazioni previste dalla normativa vigente di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetto «sisma-bonus», qualora provveda a costruire ex novo un nuovo immobile.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
1-septies. 028. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Estensione della tassazione agevolata prevista per i contratti a canone concordato).

  1. All'articolo 9 del decreto-legge del 28 marzo 2014, n. 47, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
   «2-ter. 1. Per gli anni 2017-2022 si applica l'aliquota ridotta al 10 per cento anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi sismici iniziati ad agosto 2016.».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 032. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Espropriazione aree SAE).

  1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio e sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
*1-septies. 047. Gagliardi, Labriola, Giacometto, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Espropriazione aree SAE).

  1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio e sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
*1-septies. 011. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni).

  1. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sul cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.
  2. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 1, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita al patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive, utilizzano tali strutture per lo sviluppo socioeconomico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, le aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi; gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
1-septies. 033. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Mantenimento delle strutture abitative d'emergenza).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2018, n. 205, dopo il comma 750 aggiungere il seguente:
  «750-bis. Al fine di sostenere le spese destinate al mantenimento dell'efficienza delle strutture abitative d'emergenza è stanziato un fondo per i Comuni interessati dagli eventi sismici pari ad euro 1 milione di euro a decorrere dal 2018 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 037. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione).

  1. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009 e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.
*1-septies. 039.(parte ammissibile) Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione).

  1. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009 e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.
*1-septies. 0103.(parte ammissibile) Rossi.

  Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

Art. 1-octies.
(Modifiche alla legge 6 ottobre 2017 n. 158).

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016). – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Conseguentemente, al titolo del decreto- legge 29 maggio 2018, n. 55, aggiungere, in fine, le parole: e ulteriori misure per la ricostruzione.
1-septies. 013. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3- ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018.
1-septies. 015. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.