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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 17 luglio 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 luglio 2018.

  Baldino, Battelli, Bazzaro, Benamati, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Carelli, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giorgetti, Grande, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Perego Di Cremnago, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Baldino, Battelli, Bazzaro, Benamati, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Carelli, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giorgetti, Grande, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Perego Di Cremnago, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 luglio 2018 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   ARESTA ed altri: «Disposizioni in materia di trasferimento per ricongiungimento familiare del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (933).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DELRIO ed altri: «Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi» (687) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rosato e Scalfarotto.

  La proposta di legge DELRIO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di misure per il potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per favorire l'occupabilità dei beneficiari» (688) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rosato e Scalfarotto.

Adesione di un deputato ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 1: «Articolo 12: Disciplina del rapporto tra cariche dell'Ufficio di Presidenza e incarichi governativi», presentata dal deputato Gregorio Fontana (annunziata nella seduta del 26 giugno 2018), è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baldelli.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   in data 11 luglio 2018, Sentenza n. 147 del 22 maggio-11 luglio 2018 (Doc. VII, n. 115), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del servizio di sociologia del territorio della regione Campania);
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge della regione Campania n. 13 del 2017:
  alla XII Commissione (Affari sociali);
   in data 11 luglio 2018, Sentenza n. 148 del 5 giugno-11 luglio 2018 (Doc. VII, n. 116), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e pescatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto»):
  alla XIII Commissione (Agricoltura);
   in data 11 luglio 2018, Sentenza n. 149 del 21 giugno-11 luglio 2018 (Doc. VII, n. 117), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'articolo 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato:
  alla II Commissione (Giustizia);
   in data 13 luglio 2018, Sentenza n. 158 del 23 maggio-13 luglio 2018 (Doc. VII, n. 122), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
  alla XI Commissione (Lavoro);
   in data 17 luglio 2018, Sentenza n. 159 del 22 maggio-17 luglio 2018 (Doc. VII, n. 123), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Siciliana 1o marzo 2017, n. 4 (Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale):
  alla XII Commissione (Affari sociali);
   in data 17 luglio 2018, Sentenza n. 160 del 6 giugno-17 luglio 2018 (Doc. VII, n. 124), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, della legge della regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio);
    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, della legge della regione Basilicata n. 1 del 2017, sollevata, in riferimento agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 31 e 32 della legge della regione Basilicata n. 1 del 2017, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma, lettera l), 117, terzo comma, e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata:
  alla XIII Commissione (Agricoltura).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   Sentenza n. 150 del 22 maggio-11 luglio 2018 (Doc. VII, n. 118), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8 (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione:
  alla VIII Commissione (Ambiente);
   Sentenza n. 151 del 22 maggio-11 luglio 2018 (Doc. VII, n. 119), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19 (Legge regionale concernente disposizioni varie), che ha modificato l'articolo 47 della legge di detta regione 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2016), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 41 della Costituzione:
  alla VIII Commissione (Ambiente);
   Sentenza n. 152 del 5 giugno-11 luglio 2018 (Doc. VII, n. 120), con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018), promosse, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2017, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 24 del 2016, promosse, in riferimento agli articoli 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2017, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla VI Commissione (Finanze);
   Sentenza n. 153 del 20 giugno-11 luglio 2018 (Doc. VII, n. 121), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni:
  alla XI Commissione (Lavoro);
   Sentenza n. 161 del 20 giugno-17 luglio 2018 (Doc. VII, n. 125), con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5, commi 2, lettera g), e 8, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1o ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale:
  alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti, con lettera in data 28 giugno 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 35, comma 4, del regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti, il conto consuntivo della Corte dei conti per l'anno 2017, corredato dalla relazione illustrativa.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 28 giugno 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, riferita all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nell'anno 2016 e all'utilizzo dei finanziamenti nell'anno 2017 (Doc. CXLII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 luglio 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono rispettivamente un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea (frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ETIAS], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore delle verifiche di frontiera] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA] (COM(2018) 478 final) e un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) e che modifica il [regolamento (UE) 2018/XX [regolamento Eurodac],] il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ECRIS-TCN] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA] (COM(2018) 480 final), che sono assegnate in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia). Queste proposte sono altresì assegnate alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 luglio 2018;
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere (COM(2018) 533 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Spagna, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota di ridotta di accisa all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto (COM(2018) 535 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero negli Stati membri e sullo sviluppo della concorrenza tra NEMO in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2015/1222 della Commissione (CACM) (COM(2018) 538 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di sottocomitati e di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato (JOIN(2018) 21 final), corredata dai relativi allegati (JOIN(2018) 21 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di risoluzioni e dichiarazioni dell'Assemblea parlamentare della NATO.

  L'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 29 maggio 2018, la dichiarazione n. 444 – Affermare l'unità e la credibilità della NATO al Summit di Bruxelles (Doc. XII-quater, n. 9), adottata nel corso della sessione di primavera svoltasi dal 25 al 29 maggio 2018, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: ANZALDI; NESCI ED ALTRI; VERINI; SANTELLI ED ALTRI; PALAZZOTTO ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE (A.C. 336-513-664-805-807-A)

A.C. 336-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 336-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:
   a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
   b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
   c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
   d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;
   e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;
   f) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
   g) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;
   h) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
   i) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:
    1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive o collusive;
    2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;
    3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;
    4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;
   l) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche;
   m) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
   n) programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto/dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;
   o) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
   p) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
   q) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
   r) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;
   s) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
   t) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;
   u) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema pubblico di istruzione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera r), del presente articolo.
  4. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Istituzione, compiti, e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) verificare la congruità della normativa vigente sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali e indicare iniziative ritenute idonee per renderle più efficaci;
1. 2. Santelli, Sisto, Calabria.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) esaminare le condizioni del coordinamento della lotta alla criminalità organizzata nei singoli distretti attraverso la verifica della collaborazione investigativa tra le procure della Repubblica distrettuali e gli uffici della procura della Repubblica presso i tribunali appartenenti al distretto nonché l'efficacia del coordinamento con gli organi di polizia giudiziaria presentando una relazione conclusiva alle Camere ogni due anni;.
1. 3. Sisto, Santelli, Calabria.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) monitorare il regime di detenzione per i reati di cui agli articoli 416-bis e seguenti del codice penale nonché l'adeguatezza delle strutture penitenziarie a ciò destinate, dei trasferimenti detenuti e delle procedure necessarie per la comparizione dei detenuti imputati alle udienze;
1. 4. Sisto, Santelli, Calabria.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia e verificare l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;
1. 5. Santelli, Sisto, Calabria.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;
1. 5.(Testo modificato nel corso della seduta). Santelli, Sisto, Calabria.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: in relazione al codice fino a: che, nei diversi con le seguenti: sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi.
1. 8. Santelli, Sisto, Calabria.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: in relazione aggiungere la seguente: anche.
1. 62. Sarti.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), numero 1), sostituire la parola: collusive con le seguenti: comunque illecite.
1. 57. Sisto, Silli.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), sostituire le parole: o collusive con le seguenti: collusive o comunque illecite.
1. 57.(Testo modificato nel corso della seduta). Sisto, Silli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: all'infiltrazione aggiungere le seguenti: di soggetti mafiosi.
1. 58. Sisto, Silli.

  Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) allo sfruttamento dei flussi migratori, alla penetrazione nel circuito dell'economia lecita e illecita;.
1. 10. Sisto, Santelli, Calabria.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di stampo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente sul territorio italiano, approfondendo a questo fine, la conoscenza delle condotte sociali ed economiche delle attività criminali con particolare riguardo:
    a) all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori;
    b) al settore manufatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana nello specifico tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento clandestino del lavoro e alla sicurezza nei luoghi di produzione;
    c) all'esportazione di capitali verso Paesi esteri attraverso canali di trasferimento di denaro più o meno controllati.
1. 12. Meloni, Donzelli, Prisco, Silvestroni, Acquaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) valutare la penetrazione sul territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;.
1. 13. Santelli, Sisto, Calabria.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:
   r) valutare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile dell'antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito;

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 50. Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
   s-bis) verificare gli effetti della normativa vigente in materia di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali, di rimozione e sospensione di amministratori locali, di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare nonché di misure di informativa antimafia;.
1. 18. Sisto, Santelli, Calabria.

  Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
   s-bis) svolgere il monitoraggio sulle modalità di applicazione del regime speciale per i detenuti previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1. 19. Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2-bis. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in un'amministrazione locale. A tale fine il Governo comunica al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente della Commissione l'avvio delle procedure di verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La Commissione può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità svolta nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del medesimo articolo 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
*1. 52. Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in un'amministrazione locale. A tale fine il Governo comunica al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente della Commissione l'avvio delle procedure di verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La Commissione può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità svolta nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del medesimo articolo 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
*1. 53. Fiano, Migliore.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i fini previsti dal comma 1, la Commissione può deliberare di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono rivestire per quanto riguarda le politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione; analoga relazione può essere richiesta alla Autorità nazionale anticorruzione con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi.
1. 54. Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i fini previsti dal comma 1, la Commissione può chiedere al Governo una relazione di valutazione degli effetti che specifici progetti di legge in discussione presso le Camere possono determinare rispetto alle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione stessa; analoga relazione può essere chiesta all'Autorità nazionale anticorruzione con riferimento agli effetti rispetto alle modalità di difesa delle procedure di affidamento degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi.
1. 55. Migliore, Fiano.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2-bis. La Commissione può richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse in particolare ai compiti di cui al comma 1, lettere g), h) i), l), q) e s) del presente articolo. La Commissione esprime parere sulla proposta di nomina del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
1. 51. Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Commissione può chiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche di dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per finalità connesse ai compiti di cui al comma 1, lettere g), h), i), l), q) e s).
1. 56. Migliore, Fiano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali di cui al comma 1, lettera h), la Commissione può richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
1. 63. Sarti.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del sistema pubblico di istruzione con le seguenti: delle scuole di ogni ordine e grado.
1. 59. Sisto, Silli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del sistema pubblico di istruzione con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione e formazione.
1. 59.(Testo modificato nel corso della seduta). Sisto, Silli.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sistema pubblico con le seguenti: sistema nazionale.
1. 60. Sisto, Silli.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche avvalendosi delle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.
1. 61. Sisto, Silli.

A.C. 336-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Composizione della Commissione).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: venticinque senatori e venticinque con le seguenti: venti senatori e venti.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:

  2. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
  3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dei due rami del Parlamento. La Commissione elegge a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari.
   al comma 4:
    primo periodo, dopo le parole:
Per l'elezione aggiungere le seguenti: a scrutinio segreto,
    terzo periodo, sostituire le parole: si procede ai sensi del comma 3 con le seguenti: è proclamato eletto il più anziano di età.
   sopprimere il comma 5.
2. 1. Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: venticinque senatori e venticinque con le seguenti: venti senatori e venti.
2. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica non formano gruppo unico ai fini della composizione della Commissione.
*2. 50. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica non formano gruppo unico ai fini della composizione della Commissione.
*2. 51. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: dichiarano aggiungere le seguenti:, entro dieci giorni dalla nomina,
2. 52. Sarti.
(Approvato)

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Per l'elezione del presidente con le seguenti: Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione.
2. 3. Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini.

A.C. 336-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Comitati).

  1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

A.C. 336-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
  3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

A.C. 336-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. 50. Fiano, Migliore.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale.
5. 50.(Testo modificato nel corso della seduta). Fiano, Migliore.
(Approvato)

A.C. 336-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Segreto).

  1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

A.C. 336-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 7.
(Organizzazione interna).

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.
7. 2. Santelli, Sisto, Calabria.

A.C. 336-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 336-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede l'istituzione, per la durata della XVIII legislatura, di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere;
    il testo della legge in esame pur ricalcando gran parte della formulazione della legge approvata la passata legislatura, introduce diverse modifiche, riconducibili essenzialmente a tre profili: l'individuazione di ulteriori ambiti di indagine, rispetto a quelli della legge n. 87 del 2013; il rafforzamento dei poteri della Commissione nel rapporto con gli altri soggetti istituzionali competenti nel contrasto al fenomeno mafioso; la riduzione del numero dei componenti la Commissione;
    per quanto riguarda l'ambito materiale di indagine della Commissione, è previsto l'ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta a diversi nuovi argomenti, dal momento che il metodo mafioso, inteso come la capacità della violenza di influire sui gangli vitali dell'economia, della società e della politica, di fare della violenza (esercitata o minacciata) un «instrumentum regni», è diventata parte della modernità,

impegna il Governo

sulle basi dei lavori e delle risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta ad accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di stampo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente sul territorio italiano, approfondendo a questo fine, la conoscenza delle condotte sociali ed economiche delle attività criminali con particolare riguardo: all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori; al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana nello specifico tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento clandestino del lavoro e alla sicurezza nei luoghi di produzione; all'esportazione di capitali verso Paesi esteri attraverso canali di trasferimento di denaro più o meno controllati.
9/336-A/1Meloni, Donzelli, Prisco, Silvestroni, Acquaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede l'istituzione, per la durata della XVIII legislatura, di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere;
    il testo della legge in esame pur ricalcando gran parte della formulazione della legge approvata la passata legislatura, introduce diverse modifiche, riconducibili essenzialmente a tre profili: l'individuazione di ulteriori ambiti di indagine, rispetto a quelli della legge n. 87 del 2013; il rafforzamento dei poteri della Commissione nel rapporto con gli altri soggetti istituzionali competenti nel contrasto al fenomeno mafioso;
    per quanto riguarda l'ambito materiale di indagine della Commissione, è previsto l'ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta a diversi nuovi argomenti, dal momento che il metodo mafioso, inteso come la capacità della violenza di influire sui gangli vitali dell'economia, della società e della politica, di fare della violenza (esercitata o minacciata) un «instrumentum regni», è diventata parte della modernità,

impegna il Governo

sulle basi dei lavori e delle risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta ad accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di stampo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente sul territorio italiano, approfondendo a questo fine, la conoscenza delle condotte sociali ed economiche delle attività criminali anche con riguardo: all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori; al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana nello specifico tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento clandestino del lavoro e alla sicurezza nei luoghi di produzione; all'esportazione di capitali verso Paesi esteri attraverso canali di trasferimento di denaro più o meno controllati.
9/336-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta).  Meloni, Donzelli, Prisco, Silvestroni, Acquaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato dalla I Commissione prevede l'istituzione, per la durata della XVIII legislatura, di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere;
    la proposta di legge, pur ricalcando nell'impianto generale e in gran parte della formulazione il testo della legge istitutiva della Commissione antimafia approvata nella XVII legislatura (legge n. 87 del 2013), vi introduce alcune modifiche, che riprendono diverse proposte contenute nella relazione conclusiva approvata dalla precedente Commissione antimafia alla fine della XVII legislatura;
    il testo dispone che i compiti previsti dalla legge siano attribuiti alla Commissione per indagare sul fenomeno delle mafie, anche con riguardo alle altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 146 del 2006 e a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale;
    il contrasto alla criminalità organizzata avviene anche grazie alla presenza di strutture adeguate in cui svolgere i processi. Gli operatori del diritto, il personale e gli utenti, sono spesso riversati in strutture giudiziarie inidonee quando addirittura prive della dovuta agibilità;
    in particolare, con riferimento al tribunale civile di Bari – corte di appello civile e penale – tribunale di sorveglianza e procura generale, da parecchi anni la magistratura, gli avvocati nonché il personale di cancelleria affrontano diverse criticità strutturali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un programma organico, necessario per concorrere a contrastare in modo efficace ogni forma di mafia, che preveda – tra le altre proposte – la realizzazione della Cittadella della Giustizia destinata ad accogliere i tribunali civile e penale di Bari.
9/336-A/2Gemmato, Varchi, Maschio, Foti.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo approvato dalla I Commissione (A.C. 336 e abb. – A) istituisce, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere;
    il comma 3 dell'articolo 1 della presente proposta di legge attribuisce alla Commissione la facoltà di promuovere la realizzazione e di valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema pubblico di istruzione;
    sul nostro territorio operano associazioni di carattere nazionale e locale che attraverso il loro operato osteggiano le mafie e le loro manifestazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere che nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale siano creati e valorizzati percorsi specifici per la sensibilizzazione del pubblico sui valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie anche avvalendosi delle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.
9/336-A/3Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
   il testo approvato dalla I Commissione (A.C. 336 e abb. – A) istituisce, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere;
   tra i compiti della Commissione indicati nell'articolo 1 vi è anche quello per verificare l'adeguatezza delle strutture preposte al contrasto e alla prevenzione della criminalità e al controllo del territorio;
   alla luce della rilevanza del tema appare necessario prevedere che la Commissione d'inchiesta possa effettuare un monitoraggio sull'adeguatezza, delle strutture esistenti per il regime di detenzione nonché sui protocolli di lavoro posti in essere nel campo della lotta alla criminalità organizzata, in vista di un miglioramento di tale attività di contrasto presentando una relazione conclusiva alle Camere ogni due anni;
   tale compito è di fondamentale importanza anche al fine di valutare l'efficacia delle strutture e degli strumenti a disposizione dello Stato nella lotta contro le criminalità organizzate, segnalando le eventuali carenze presenti,

impegna il Governo

sulla base dei lavori delle risultanze della Commissione ad effettuare un monitoraggio sull'adeguatezza delle strutture esistenti per il regime di detenzione nonché sui protocolli di lavoro posti in essere nel campo della lotta alla criminalità organizzata, in vista di un miglioramento di tale attività di contrasto presentando una relazione conclusiva alle Camere ogni due anni.
9/336-A/4Santelli.


DISEGNO DI LEGGE: S. 435 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2018, N. 55, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA, INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 804)

A.C. 804 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fasciolo n. 1.

A.C. 804 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 01.4, 01.5, 01.6, 01.100, 01.101, 04.3, 015.5, 015.7, 015.8, 015.11, 015.12, 015.13, 015.14, 015.50, 015.100, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.46, 1.47, 1.100, 1.101, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1-bis.1, 1-bis.31, 1-ter.1, 1-ter.4, 1-ter.100, 1-sexies.1, 1-sexies.10, e sugli articoli aggiuntivi 01.02, 01.04, 02.01, 02.02, 02.03, 02.05, 02.06, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.07, 04.08, 04.010, 04.051, 04.0100, 010.02, 010.03, 012.01, 013.02, 013.03, 013.04, 013.05, 013.06, 013.07, 013.09, 013.010, 015.01, 015.03, 015.08, 015.09, 015.013, 015.014, 015.015, 015.016, 015.017, 015.018, 015.019, 015.020, 015.021, 015.023, 015.024, 015.028, 015.029, 015.031, 015.033, 015.034, 015.050, 015.0100, 015.0101, 015.0102, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.09, 1.010, 1-quinquies.01, 1-septies.01, 1-septies.02, 1-septies.03, 1-septies.04, 1-septies.05, 1-septies.06, 1-septies.010, 1-septies.011, 1-septies.013, 1-septies.015, 1-septies.016, 1-septies.017, 1-septies.018, 1-septies.019, 1-septies.028, 1-septies.031, 1-septies.032, 1-septies.033, 1-septies.036, 1-septies.038, 1-septies.039, 1-septies.040, 1-septies.041, 1-septies.047, 1-septies.050, 1-septies.051, 1-septies.070, 1-septies.0100, 1-septies.0101, 1-septies.0102, 1-septies.0103, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 804 – Articolo Unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI).

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11:
    1) al primo periodo, le parole: «dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio 2018.» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.»;
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019.»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
   b) al comma 13, terzo periodo, le parole: «fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019».

  2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1º giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2019».
  3. Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1º gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  4. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.
  6. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è differita alla data del 31 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data del 1o gennaio 2019».
  7. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023.
  8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, e 7, complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 27,2 milioni di euro per anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero interno per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e 5 per l'anno 2019 e 3,18 per l'anno 2020;
   d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,9 milioni per l'anno 2020, a 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui all'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5.

  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 804 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 804 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 01.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 4, è inserito il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per ciascun anno, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino a 1 miliardo di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1.100 milioni di euro.»;
alla rubrica, dopo le parole: di emergenza, aggiungere le seguenti: e della struttura commissariale.
01. 4. Polidori, Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 4, è inserito il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:.
01. 5. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 4, è inserito il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per ciascun anno, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino a 1 miliardo di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1.100 milioni di euro.»;
   alla rubrica, dopo le parole: di emergenza, aggiungere le seguenti: e della struttura commissariale.
01. 100. Baldelli, Cortelazzo, Nevi, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Casino, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 4, è inserito il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;
   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, e comunque nei limiti di 50 milioni di euro per ciascuno anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   alla rubrica, dopo le parole: di emergenza, aggiungere le seguenti: e della struttura commissariale.
01. 101. Baldelli, Cortelazzo, Nevi, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Casino, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «nonché di quelle strettamente connesse», sono inserite le seguenti: «alle attività di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: e disposizioni volte a fronteggiare le situazioni emergenziali.
01. 6. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:

«Art. 01-bis.
(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è istituito un fondo denominato «Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali» con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  6. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
01. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Ciaburro, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:

Art. 01-bis.

  1. All'articolo 1, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono aggiunte, in fine, le parole: «, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI Regionale di riferimento».
*01. 01. Morgoni, Morani, Pastorino, Cantini.

  Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:

Art. 01-bis.

  1. All'articolo 1, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono aggiunte, in fine, le parole: «, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI Regionale di riferimento».
*01. 05. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:

Art. 01-bis.
(Attività di monitoraggio).

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lettera l) è soppressa.
  2. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.
01. 03. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:

Art. 01-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per la gestione della ricostruzione, ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune; denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”, di seguito “Ufficio speciale per la ricostruzione”. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli uffici speciali, decorso il termine di cui comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde dunque e in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di personale dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis o delle relative province, gli stessi enti sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 70 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale» con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'Ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità; si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.«;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    “1.1. Nei confronti del personale individuato dal Commissario straordinario ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, per il tramite degli Uffici Speciali per la ricostruzione stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esame, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 03-bis dell'articolo 30. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 50.”;
   c) al comma 1-ter, primo periodo le parole: “e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019 e 2020”.
01. 04. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 02.

  Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.
(Riqualificazione del patrimonio edilizio).

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico», sono sostituite dalle seguenti: «il riferimento al Protocollo ITACA e la sistematica applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).».
02. 01. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.
(Misure di semplificazione nella ricostruzione delle Chiese).

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché delle chiese e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, qualora le opere di ricostruzione richiedano uno stanziamento inferiore a cinquecentomila euro per il singolo immobile»;
   b) all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d)».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2018, 30 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021 e 17 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
02. 03. Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 02 aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.

  All'articolo 5, dopo il comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:
   «2-ter. Ai fini del calcolo del contributo per la ricostruzione da corrispondere agli aventi diritto, di cui al presente articolo, deve essere considerata la superficie geometrica perimetrale esterna del piano dell'immobile o della porzione di immobile distrutto o danneggiato, da ricostruire o ristrutturare.».
02. 05. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.
(Anticipo spese per la ricostruzione).

  1. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari».
*02. 02. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.
(Anticipo spese per la ricostruzione).

  1. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari».
*02. 06. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 04.

  Al comma 1, capoverso comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità di rimborso delle spese di cui al precedente periodo vengono definite con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.
04. 3. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Scelta dell'impresa esecutrice).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è sostituito dal seguente:
   «13. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo approvate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere integrate con almeno tre offerte acquisite da imprese individuate tra quelle iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, con la documentazione che ha consentito la valutazione comparativa.».
04. 050. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
   13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
04. 0100. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
   13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018- 2020 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
04. 051. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:
«Art. 04-bis.
(Ammissibilità “sisma-bonus”).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
   13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del presente decreto, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefìci previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e con i criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
04. 02. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:
«Art. 04-bis.
(Ammissibilità “sisma-bonus”).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
   13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di «danni lievi» ai sensi del presente decreto viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto, le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.».
*04. 03. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:
«Art. 04-bis.
(Ammissibilità “sisma-bonus”).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
   13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del presente decreto viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto, le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.».
*04. 04. Muroni, Fornaro, Fratoianni, Conte, Fassina, Occhionero, Pastorino, Rostan, Stumpo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:
«Art. 04-bis.
(Ammissibilità “sisma-bonus”).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
   13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del presente decreto viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto, le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.».
*04. 05. Morgoni, Morani, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:
«Art. 04-bis.
(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
   13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.».

**04. 07. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
   13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù
del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.».
**04. 08. Morgoni, Cantini.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

Art. 04-bis.
(Disposizioni comuni per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

  Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
   Art. 7-bis. – 1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
   2. Il comma 1 trova applicazione solamente nel caso di incrementi di volume e nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni ed enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1o aprile 2009), ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica ed edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.
   3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardino anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.
   4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.
   5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A. 29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.
   6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
04. 010. Acquaroli.

ART. 05.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 luglio 2019;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 2), con il seguente: 2) il secondo periodo è soppresso.
05. 51. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 06.

  Dopo articolo 06, aggiungere il seguente:

Art. 06-bis.

  1. Al fine di evitare che nei territori dell'Abruzzo, colpiti sia dal sisma 2009 sia dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, vi siano differenze di regolamentazione concernenti l'applicazione del Documento unico di regolarità contributiva e che questo possa comportare aggravi burocratici per le imprese e un incremento del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina vigente concernente la verifica di congruità dell'offerta economica che preveda l'applicazione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) di congruità viene estesa anche ai territori interessati dal sisma 6 aprile 2009.
06. 01. Pezzopane, Cantini.

ART. 09.

  Dopo l'articolo 09, aggiungere il seguente:

Art. 09-bis.
(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali).

  All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
   «11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni devono necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali».
*09. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 09, aggiungere il seguente:

Art. 09-bis.
(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

   «11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni devono necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali».
*09. 02. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 09, aggiungere il seguente:

«Art. 09-bis.
(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali).

All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
   11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 138. I Comuni devono necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali.».
*09. 05. Morani, Morgoni.

ART. 010.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: «Il comune rilascia il titolo abitativo previa istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione».
010. 2. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 010, aggiungere il seguente:

«Art. 010-bis.

  1. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».
010. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 010, aggiungere il seguente:

Art. 010-bis.
(Ulteriori misure per la ricostruzione).

  1. All'articolo 13, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità,» sono soppresse.
010. 02. Morgoni, Cantini.

  Dopo l'articolo 010, aggiungere il seguente:

«Art. 010-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
   a-ter) negli immobili residenziali di proprietà pubblica e privata, costituiti in condominio, si applicano le stesse disposizioni previste per gli interventi su edifici residenziali di proprietà privata, nel rispetto del codice civile.».
010. 03. Morgoni, Cantini.

ART. 011.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
    «e-bis) Le Università limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
011. 1. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole comma 2 con le seguenti: comma 1.
011. 2. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

ART. 012.

  Dopo l'articolo 012, aggiungere il seguente:

«Art. 012-bis.

  Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: “che necessitano” sono inserite le seguenti: “anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione”».
012. 01. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

ART. 013.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 02. Muroni, Fornaro, Fratoianni, Conte, Fassina, Occhionero, Pastorino, Rostan, Stumpo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 03. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 04. Morgoni, Morani, Cantini.

  Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 05. Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito un danno indiretto).

  1. Al fine di rifinanziare gli interventi volti a favorire la ripresa produttiva delle imprese insediate nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei comuni interessati dagli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, le misure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono rifinanziate per 25 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
013. 01. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.

  All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2019».
013. 06. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
  2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».
  2. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole. «19 per cento» e le parole: «6 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «21 per cento» e: «8 per cento»;
   b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al 16 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019».
013. 07. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, infine, il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25-.
  2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perderà il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».
013. 010. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.
(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dal sisma, di mantenere la stabilità occupazionale e di scongiurare l'eventuale spopolamento, in caso di affidamento di contratti di concessione e di appalto dei lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, per quanto riguarda i soli contratti ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, che facciano ricorso a procedure di affidamento di cui all'articolo 95 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, è fatto obbligo all'Ente Appaltante di introdurre negli avvisi o bandi, nei criteri di aggiudicazione dell'offerta, tra le caratteristiche sociali di cui all'articolo 95 comma 6 del decreto legislativo 50/2016, l'apertura e/o il mantenimento di sedi operative occupanti almeno il 10 per cento del personale complessivo utilizzato per i lavori/servizi appaltati, in una delle zone di cui al comma 2 del presente articolo, per l'intera durata dell'appalto.
  2. Il presente articolo trova applicazione nelle zone di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 74/2012 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
013. 08. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile limitatamente
al comma 2)

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguiti da eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

  «Art. 25-bis. – (Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguiti da eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009). – 1. Fatte salve le provvidenze in favore degli eredi delle Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al comma 4 eventualmente altrimenti previste, anche da altre disposizioni di legge, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla Vittima deceduta a seguito di uno degli eventi sismici e/o calamitosi di cui al comma 4, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
  2. In presenza di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della Vittima di cui al comma 1 del presente articolo, l'indennizzo di cui al comma 1 è pari ad euro 40.000,00.
  3. La domanda per l'indennizzo è presentata dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
   a) dichiarazione sostitutiva di certificato di morte della Vittima con indicazione degli eredi e dell'età di questi ultimi all'atto del decesso della Vittima;
   b) dichiarazione giurata di un medico legale che attesti la connessione diretta tra gli eventi sismici/calamitosi ed il decesso della Vittima.
  4. Il presente articolo trova applicazione in caso di Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al presente decreto, di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, e dal decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, rispettivamente:
   a) per le Vittime decedute a seguito di uno degli eventi di cui al presente decreto, si provvede con fondi di cui all'articolo 52;
   b) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, si provvede con fondi a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012;
   c) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si provvede con fondi di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».
013. 09. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile limitatamente al comma 4 e alle lettere b) e c) del comma 5)

ART. 014.

  Al comma 1, sostituire la parola: trenta con la seguente: trentasei.
014. 1. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 015.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2,e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.».
*015. 11. Morani, Morgoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017,2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.».

*015. 5. Ruffino, Labriola, Mazzetti, Gagliardi, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modifiche e integrazioni.»
015. 12. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

  Conseguentemente al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera b-bis), valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
015. 8. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre per i sindaci e gli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una “zona rossa”, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore al mese».
015. 7. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare al personale tecnico e amministrativo assunto dai comuni colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 il corrispondente trattamento accessorio è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 2-ter.
   2-ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 19,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate per il periodo dal 1o agosto 2018 al 31 agosto 2018.
015. 100. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 29, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: «elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti», si interpretano nel senso che sono elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
*015. 13. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 29, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: «elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti», si interpretano nel senso che sono elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
*015. 50. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I Comuni interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 ed inseriti agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono procedere ad un adeguamento, tramite nuova pesatura, delle retribuzione di posizione dei titolari di incarico di posizione organizzativa incaricati ai sensi dell'articolo 109 del TUEL 267/2000, in deroga al limite previsto dall'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale.
015. 14. Melilli.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

*015. 025. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

*015. 06. Morgoni, Morani, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
*015. 05. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 3.
  3. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate per il periodo dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
015. 0102. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Misure a favore di alcune categorie di lavoratori e di titolari di redditi derivanti da affitti di immobili divenuti inagibili).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis è riconosciuta, per l'anno 2017 e 2018 una indennità una tantum pari a 12.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inattività o attività non ordinaria intesa fintanto che non saranno completate le pratiche di delocalizzazione previste dalle ordinanze del Commissario alla Ricostruzione e del Capo dipartimento della Protezione Civile. In favore dei soggetti proprietari di immobili concessi in affitto e dichiarati inagibili o soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017 è riconosciuta per gli anni 2017 e 2018 un'indennità pari al 75 per cento del canone di locazione non rivalutato, risultante dall'ultimo contratto registrato, precedentemente al sisma. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inagibilità dell'immobile intesa fintanto che non sarà revocato lo stato di inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile stesso. All'onere di cui al presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.».
015. 021. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 45, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «integrazione salariale ordinaria e straordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, e del Fondo d'integrazione salariale,» e dopo le parole: «commi 1 e 2,» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 29, comma 3,».
**015. 01. Muroni, Fornaro, Fratoianni, Conte, Fassina, Occhionero, Pastorino, Rostan, Stumpo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 45, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «integrazione salariale ordinaria e straordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, e del Fondo d'integrazione salariale,» e dopo le parole: «commi 1 e 2,» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 29, comma 3,».
**015. 08. Pezzopane, Cantini.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

Art. 45-bis.
(Sostegno agli enti incaricati della gestione dell'edilizia residenziale pubblica).

  1. Per le unità immobiliari in proprietà e/o in gestione degli enti incaricati della gestione dell'edilizia residenziale pubblica e adibite a residenza anagrafica dell'assegnatario, danneggiate o distrutte dal sisma, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, è concesso un rimborso pari al 100 per cento del mancato introito di canoni di locazione in essere sulla base di contratti regolarmente registrati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  2. Nell'ambito di cui al precedente comma 1, il rimborso si estende anche alle quote di condominio/autogestione ove dovute dall'ente proprietario.
015. 09. Pezzopane, D'Alessandro, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «proroga di validità fino al 31 dicembre 2018», sono aggiunte le seguenti: «, o di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese.»
015. 010. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le parole: «e 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».
   b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle risorse per i bandi di servizio civile.»

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 si provvede ai sensi del comma 3.
  3. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate per il periodo dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2019.
015. 0100. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Previsione ulteriori bandi straordinari di servizio civile per il sisma).

  1. Al comma 9-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
015. 024. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma).

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi possono confermare il personale precedentemente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto già formato e quindi pronto ad operare e possono assumere con le stesse modalità, ulteriore personale attingendo da speciali albi costituiti presso gli ordini professionali che si occuperanno della formazione specifica dei loro iscritti.».
015. 03. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018», sono inserite le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   c) al comma 3-bis dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
   8.1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 015-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 8. 2.
   8.2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
015. 0101. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla «legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018« sono sostituite dalle seguenti: »fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3».
*015. 028. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla »legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3».
*015. 029. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono inserite le parole: «e per l'anno 2019».
015. 015. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

«Art. 015-bis.
(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali).

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale”».
*015. 014. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

«Art. 015-bis.
(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali).

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale”».
*015. 023. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies, è inserito il seguente:
   «3-octies. Per gli anni 2018 e 2019 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis nei quali è stata istituita la zona rossa, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018 e 1.700.000 euro per l'anno 2019, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  2. Agli oneri derivanti da comma 1 pari a 300.000 euro per l'anno 2018 e 1.700.000 euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
015. 016. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti.
*015. 013. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016)).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti.
*015. 031. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Affidamento dei servizi a società in house providing).

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
   Art. 50-ter. (Affidamento dei servizi a società in house providing). – 1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.
  3. Le attività svolte dalla società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.
**015. 018. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Affidamento dei servizi a società in house providing).

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
   Art. 50-ter. (Affidamento dei servizi a società in house providing). – 1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.
  3. Le attività svolte dalla società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.
**015. 020. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

Art. 015-bis.
(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)
.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 50-ter. – (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici) – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa» in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.
  2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale».
*015. 017. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:
Art. 015-bis.
(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)
.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 50-ter. – (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici) – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa» in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

  2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale».
*015. 033. Mazzetti, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

Art. 015-bis.

  Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 50-ter. – 1. In deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.
  2. La richiesta, promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro dieci giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei dieci giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione di sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.».
015. 034. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:
Art. 015-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
.

  1. Al fine di rafforzare le attività delle amministrazioni comunali, i sindaci dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, corrispondono ai segretari comunali, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento della retribuzione spettante al Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata in base a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge.
  2. Ai maggiori oneri derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
015. 019. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «9-bis. Penne (PE).».
015. 050. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1.
(Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI).

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 60 rate con le seguenti: 120 rate;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
   al comma 8, alinea, dopo le parole: lettere a) aggiungere le seguenti: , numeri 1) e 3);
   dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
    «8-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 55 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater.
    8-quater. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «19 per cento» e le parole: «6 per cento», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «21 per cento» e «8 per cento»;
   b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: »e al 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e al 16 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019».
1. 1. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate»;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine il seguente periodo:
L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 40 per cento.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a) numero 2), valutati in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 11 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 8. Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 60 rate con le seguenti: 120 rate;.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: sessanta rate con le seguenti: centoventi rate.
   al comma 8:
    alinea, sostituire le parole: «a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020»;
   dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
    8.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, pari rispettivamente a 110 milioni di euro per l'anno 2018, 82 milioni di euro per l'anno 2019 e 11 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 8. 2.
    8. 2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018.
1. 103. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: dal 16 gennaio 2019, con le seguenti: dalla data di cessazione dello stato emergenziale.
1. 2. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 70 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: sessanta rate con le seguenti: centoventi rate;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera a) numero 2) e lettera b), valutati in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 6. Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi.

  Conseguentemente:
   al medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì ai dipendenti pubblici del comparto sicurezza e del comparto scuola, anche se non residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Per tali soggetti si procede, altresì, al ristorno della quota Irpef già trattenuta sugli emolumenti del mese di maggio 2018.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Pondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 9. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire, le parole: 31 gennaio 2019 con le seguenti: 31 gennaio 2020.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis
.) Le disposizioni di cui alla lettera b) trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
   al titolo del decreto-legge, dopo le parole: ed Umbria, aggiungere le seguenti: nonché nell'isola di Ischia.
1. 100. Topo, Migliore, Siani, De Luca.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dal mese di gennaio 2019 con le seguenti: dal 31 gennaio 2020;

  Conseguentemente:,
   alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: e dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.».
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    1-bis. Quale contributo alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), valutati in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
   al titolo del decreto-legge, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1. 11. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Nevi, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile limitatamente alla prima parte consequenziale e a quella relativa alla modifica al titolo)

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: al comma 16, al primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018» aggiungere le seguenti: e le parole: «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 12. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: al comma 16, al primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018» aggiungere le seguenti:, al secondo periodo le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 13. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, alla lettera b-bis) aggiungere, in fine, le parole: e al quinto periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2017-2020».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 30 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 14. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
   8.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 8.2.
   8.2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
1. 104. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
   8.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 8.2.
   8.2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
1. 105. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1. 17. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Nevi, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2016, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: ed Umbria, aggiungere le seguenti: nonché nell'isola di Ischia.
1. 101. Topo, Migliore, Siani, De Luca.
(Inammissibile)

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;
   al titolo del decreto-legge, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1. 18. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 6 , aggiungere il seguente:
    6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;
   al titolo del decreto-legge, dopo le parole: ed Umbria, aggiungere le seguenti: nonché nell'isola di Ischia.
1. 102. Topo, Migliore, Siani, De Luca.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 19. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6-bis, dopo le parole: sono previste esenzioni, aggiungere le seguenti: del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi.
1. 20. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole:, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze con le seguenti: del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, in favore delle utenze di immobili inagibili o.
1. 21. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: Per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e 2020.
1. 3. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 6-quater, primo periodo, sopprimere le parole: sino al limite massimo di sei mesi.

  Conseguentemente, al comma 8-bis, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni
1. 106. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Al primo periodo del comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di cui all'allegato 2» sono sostituite con le parole: «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
  6-sexies. A copertura degli oneri di cui al comma 6-quinquies, e comunque nei limiti di 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 25. Nevi, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Verini.

  Dopo il comma 6-quater aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  6-sexies. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:
   «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
    a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.
1. 43. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Il comma 746, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
1. 26. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è aggiunto il seguente: «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
1. 27. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 50, comma 3, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018», sono aggiunte le seguenti: «o di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese».
1. 23. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di favorire una più rapida attività di ricostruzione e di riparazione degli edifici privati danneggiati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana, concorda senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le iniziative necessarie volte alla concessione da parte degli istituti di credito di anticipazioni finanziarie a favore dei proprietari degli immobili danneggiati e oggetto di interventi di recupero, finalizzati all'avvio e al pagamento delle pratiche e delle notule professionali.
1. 24. Mazzetti, Polidori, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Ruffino, Nevi, Baldelli, Martino, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1; lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 2127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti SpA e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018, previa riprogrammazione per le finalità in oggetto delle predette risorse da parte del CIPE.
1. 28. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di sopperire ai costi già affrontati dai soggetti di cui al comma 1 relativi a tutti gli interventi effettuati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per soddisfare le impellenti esigenze abitative, tra le quali l'acquisto o noleggio delle soluzioni abitative d'emergenza, i costi occorsi per la costruzione di tali strutture, a fronte di fatture documentabili, e i costi di cui al comma 3, il contributo di autonoma sistemazione, di cui all'articolo 3 e seguenti dell'ordinanza n. 388 del 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile, verrà corrisposto sino alla copertura totale dei costi documentati dal richiedente. Qualora il cittadino, beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di strumenti pubblici di assistenza all'emergenza abitativa quale l'assegnazione di SAE, abbia realizzato in passato gli interventi di cui al comma 1, deve entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procedere alla rimozione o demolizione della struttura emergenziale o optare per la rinuncia al SAE. I costi dell'eventuale demolizione saranno rimborsati dallo Stato al 50 per cento in 5 anni dalla presentazione del documento certificante l'avvenuta demolizione.
1. 107. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Con riferimento ai Gestori della telefonia riguardo le donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, dall'articolo dal 137 all'articolo 150, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione alle donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

*1. 29. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Con riferimento ai Gestori della telefonia riguardo le donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, dall'articolo dal 137 all'articolo 150, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione alle donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
*1. 44. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alinea, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese e i professionisti»;
   b) alla lettera a) le parole: «reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «reddito derivante dallo svolgimento dell'attività»;
   c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente».

  6-sexies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla precedente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 32. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «quarantotto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
1. 33. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di garantire una maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale e per fornire una adeguata assistenza per gli interventi di ricostruzione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, il Commissario alla ricostruzione, d'intesa con la regione Umbria entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede alla istituzione di una sede decentrata nella città di Spoleto le cui funzioni saranno stabilite della Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. La struttura si avvarrà di personale distaccato o comandato dalla Regione Umbria e dai Comuni interessati dal sisma in possesso delle necessarie capacità professionali. Alla dotazione organica degli enti si aggiungerà il personale preposto dal Governo, a valere su quello già assegnato per l'Umbria. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 35. Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:
   «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
   3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 è possibile far fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
*1. 36. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:
   «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
   3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 è possibile far fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
*1. 45. Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3. sono aggiunti i seguenti commi:
   «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
   3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 e nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
1. 37. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   2) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «lettera d-bis): a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
*1. 38. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   2) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «lettera d-bis): a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
*1. 47. Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018,2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
6-sexies. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 6-bis, provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
1. 39. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  6-sexies. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 46. Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Con riferimento ai territori dell'isola di Ischia interessata dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29/08/2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei ministri del 22/02/2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostruzione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare l'originaria consistenza dell'immobile interessato attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.
  6-sexies. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro pianivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.
  6-septies. Nei comuni di cui al comma 1, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6-octies. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1. 40. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile limitatamente al comma 6-septies e alla parte consequenziale)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono estesi anche all'anno 2018.
  6-sexies. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  6-septies. Le disposizioni di cui ai presenti commi, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
  6-octies. Agli oneri di cui ai commi 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies, fissati nel limite di 300 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6-novies. Per il rispetto del limite di cui al comma 6-octies, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e qualora si rinvenga il superamento dei predetti limiti anche in via prospettica, dispone la cessazione di ulteriori concessioni degli interventi di sostegno al reddito di sui al presente articolo.

  Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1. 41. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile limitatamente al comma 6-septies e alla parte consequenziale)

  Dopo il comma 6-quater, inserire i seguenti:
  6-quinquies. Al fine di velocizzare le procedure e assicurare la massima trasparenza di atti e contrastare fenomeni corruttivi nella fase della ricostruzione, e nell'ambito di un costante rapporto con la struttura commissariale e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in ciascuna delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, è istituita una sede distaccata dell'Autorità di nazionale anticorruzione (ANAC). A tal fine l'ANAC può provvedere a distaccare proprio personale presso dette sedi, ed è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato nel limite massimo complessivo di dodici unità di personale.
  6-sexies. A copertura degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, nei limiti di due milioni di euro annui, del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229.
1. 5. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo il comma 6-quater, inserire i seguenti:
  6-quinquies. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b) della legge n. 232 del 2016, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

  6-sexies. Gli interventi di cui al comma 6-quinquies sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
1. 42. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
*1. 03. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

  All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
*1. 010. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Cessione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
**1. 04. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Cessione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
**1. 09. Pezzopane, Cantini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
1. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
1. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. A decorrere dall'anno 2018 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare.
1. 05. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalle ordinanze commissariali n. 4/2016 e n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale.
*1. 06. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalle ordinanze commissariali n. 4/2016 e n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale.
*1. 011. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

  Conseguentemente, al Titolo del decreto- legge 29 maggio 2018, n. 55, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1-bis. 1. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Nevi, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al secondo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «o distrutta,» sono aggiunte le seguenti: «anche se non» e.

  Conseguente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-bis. 31. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-ter.

  Sostituirlo con il seguente
  Art. 1-ter. – 1.All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 201 7, n. 45, le parole: «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2019 e».
1-ter. 4. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel 2018, con le parole: fino al 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. 1. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.1.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 1-ter trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

  Conseguentemente, al titolo del decreto- legge 29 maggio 2018,n.55, dopo le parole: «Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria» inserire le seguenti: ”nonché nell'isola di Ischia.
1-ter. 100. Topo, Migliore, Siani, De Luca.
(Inammissibile)

ART. 1-quinquies.

  Al comma 1, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: novanta giorni.
1-quinquies. 1. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-quinquies aggiungere i seguenti:

Art. 1-quinquies.1.
(Istituzione fascicolo del fabbricato).

  1. Le regioni in collaborazione con gli enti locali del territorio colpito dagli eventi sismici di cui al presente provvedimento, entro il 31 dicembre 2018, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria, anche in via sperimentale, l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale, di proprietà privata che abbia avuto accesso ai contributi, di cui al presente decreto-legge, per la ristrutturazione o ricostruzione post terremoto.
  2. Le regioni adottano disposizioni in materia di tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.
  3. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti la costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, l'attestato di Prestazione Energetica (APE), registra gli interventi di adeguamento antisismico, le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:
   a) la localizzazione del bene immobile;
   b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
   c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
   d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
   e) la situazione catastale storica e corrente;
   f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
   g) gli interventi di adeguamento antisismico;
   h) l'attestato di Prestazione Energetica (APE)
   i) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica e idrogeologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
   l) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
   m) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

  4. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale.
  5. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dal proprietario dell'immobile.
  6. Il professionista di cui al comma 5 trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile, dai rischi sismici e idrogeologici, ovvero che evidenzi rilievi critici e della relazione tecnica di certificazione energetica che ne attesti la prestazione energetica (APE).
  7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:
   a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;
   b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti, con particolare attenzione ai rischi sismici e geologici, senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori. Il termine non può essere comunque superiore a un anno;
   c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

  8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.
  9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.
  10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente disposizione.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.
  12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.

Art. 1-quinquies 2.
(Detrazione di imposta).

  1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato e alle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies.1, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico dei contribuenti.

Art. 1-quinquies 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies.1, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 e di 3 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui all'articolo 1-quinquies.2, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-quinquies. 01. Muroni, Fornaro, Fratoianni, Conte, Fassina, Occhionero, Pastorino, Rostan, Stumpo, Boldrini.

ART. 1-sexies.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-sexies.
(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati).

  1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca a un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.
  4. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  5. Il comma 4 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni ed enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica ed edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.
  7. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 5.
  8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.
  9. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
1-sexies. 10. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-sexies.
(Misure per l'accelerazione e la semplificazione delle pratiche relative alla ricostruzione privata).

  1. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge numero 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003.
  2. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'eventuale anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il termine di scadenza per la presentazione della istanza di riparazione o ricostruzione prevista per la tipologia di danno, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per la definizione delle suddette pratiche di sanatoria, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 fanno riferimento alle rispettive normative regionali in materia.
  3. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero presentate ai sensi e per gli effetti del presente articolo entro il 31 dicembre 2018, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dall'Ufficio Speciale alla Ricostruzione competente all'approvazione del progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
  4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
1-sexies. 1. Trancassini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con le seguenti: danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e.
1-sexies. 2. Nevi, Prisco, Cortelazzo, Polidori, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-septies.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere interpretato nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

*1-septies. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 deve essere interpretato nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
*1-septies. 050. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
  1-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.
  1-ter. Alla copertura del maggiore onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 070. Muroni, Fornaro, Fratoianni, Conte, Fassina, Occhionero, Pastorino, Rostan, Boldrini, Stumpo.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di 500.000 euro come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011.
*1-septies. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.
*1-septies. 051. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto «Sismabonus»).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti dagli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016 che hanno interessato i comuni delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo.»
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, e comunque nei limiti di 100 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 0100. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto «Sismabonus»).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo.
*1-septies. 036. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto «Sismabonus»).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungere in fine il seguente periodo: »In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo.
*1-septies. 0102. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga dei termini per la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018).

  1. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminare la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
**1-septies. 016. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga dei termini per la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018).

  1. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminare la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
**1-septies. 041. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Sospensione di termini e di atti in materia di sanità per la Regione Abruzzo).

  1. Per le esigenze di funzionalità del servizio sanitario regionale connesse agli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017 e nelle more della completa attuazione degli interventi di edilizia sanitaria nella regione Abruzzo, le disposizioni di cui al Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 nonché quelle di cui ai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo di approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e di riordino della rete ospedaliera, sono sospese con riguardo ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Sulmona, Atri e Penne.
  2. La Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, in attuazione di quanto disposto dal comma precedente e secondo le procedure e le forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche al fine di assicurare, ove non sia rispettato, il mantenimento dello standard dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i provvedimenti necessari per la riorganizzazione della rete ospedaliera anche mediante revoca delle misure adottate in applicazione del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con particolare riguardo ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Sulmona, Atri e Penne.
  3. L'articolo 17, comma 4, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.
1-septies. 017. Pezzopane, D'Alessandro, Cantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, le strutture sanitarie di Pescina, Casoli e Gissi, ubicate nelle aree interne, sono classificate Presidi di Area Disagiata secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70, anche in deroga ai parametri previsti.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per dare attuazione a quanto previsto al comma 1.
  3. Sono altresì sospese, per lo stesso termine previsto dal comma 1 della presente articolo, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad acta 45/2010 della Regione Abruzzo.
1-septies. 018. D'Alessandro, Pezzopane.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Interventi per immediate esigenze in materia di assistenza sanitaria).

  1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei Comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70.
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.
  3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei Decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne.
1-septies. 019. D'Alessandro, Pezzopane.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Interventi per immediate esigenze in materia di assistenza sanitaria).

  1. Nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei Comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70.
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la Giunta regionale provvede ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi dei comuni di cui al comma 1 e sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei Decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi sanitari dei comuni di cui al comma 1.
1-septies. 0101. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Sospensione autorizzazione commerciale grandi strutture di vendita).

  1. Al fine di evitare il depauperamento del territorio, nei comuni marchigiani colpiti e danneggiati dal sisma e ricadenti nel cratere di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 come modificato ed integrato, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita anche sotto forma di centro commerciale nonché l'ampliamento della superficie di vendita è sospeso fino al 31 dicembre 2022.
1-septies. 020. Morgoni, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
*1-septies. 027. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Al comma 4, dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
*1-septies. 012. Morgoni, Morani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Al comma 4, dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
*1-septies. 045. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Laddove gli eventi sismici hanno prodotto l'inagibilità dell'edificio con danno accertato tramite scheda AEDES e classificato «E» (molto grave), il proprietario dell'immobile può beneficiare delle detrazioni previste dalla normativa vigente di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetto «sisma-bonus», qualora provveda a costruire ex novo un nuovo immobile.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
1-septies. 028. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Estensione della cedolare secca).

  1. Il ricorso al regime dei contratti di locazione di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni è consentito anche ai proprietari di immobili ad uso non abitativo.
  2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono convocate per le necessarie modifiche della convenzione nazionale prevista dall'articolo 4 medesimo, le organizzazioni interessate opportunamente integrate con i rappresentanti delle categorie cui le presenti norme si riferiscono.
  3. I proprietari delle unità immobiliari di cui alla presente legge possono optare, in luogo dell'ordinaria applicazione dell'IRPEF, per il regime sostitutivo istituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 031. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Estensione della tassazione agevolata prevista per i contratti a canone concordato).

  1. All'articolo 9 del decreto-legge del 28 marzo 2014, n. 47, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
   «2-ter. 1. Per gli anni 2017-2022 si applica l'aliquota ridotta al 10 per cento anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi sismici iniziati ad agosto 2016.».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 032. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Espropriazione aree SAE).

  1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio e sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
*1-septies. 047. Gagliardi, Labriola, Giacometto, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Espropriazione aree SAE).

  1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio e sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
*1-septies. 011. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni).

  1. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sul cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.
  2. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 1, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita al patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive, utilizzano tali strutture per lo sviluppo socioeconomico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, le aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi; gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
1-septies. 033. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Mantenimento delle strutture abitative d'emergenza).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2018, n. 205, dopo il comma 750 aggiungere il seguente:
  «750-bis. Al fine di sostenere le spese destinate al mantenimento dell'efficienza delle strutture abitative d'emergenza è stanziato un fondo per i Comuni interessati dagli eventi sismici pari ad euro 1 milione di euro a decorrere dal 2018 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 037. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione).

  1. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, al titolo del decreto- legge 29 maggio 2018 n. 55 aggiungere, in fine, le parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'Abruzzo nel 2009.
*1-septies. 039. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile limitatamente all'estensione alle aree colpite da eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto)

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione).

  1. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, al titolo del decreto- legge 29 maggio 2018, n. 55 aggiungere, in fine, le parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'Abruzzo nel 2009.
*1-septies. 0103. Rossi.
(Inammissibile limitatamente all'estensione alle aree colpite da eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto)

  Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

Art. 1-octies.
(Modifiche alla legge 6 ottobre 2017 n. 158).

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016). – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Conseguentemente, al titolo del decreto- legge 29 maggio 2018, n. 55, aggiungere, in fine, le parole: e ulteriori misure per la ricostruzione.
1-septies. 013. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3- ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018.
1-septies. 015. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, Cantini.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna di cui all'articolo 2-bis, comma 43, della legge l. 172/2017 e Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. L'articolo 1 comma 758 della legge 205 del 2017 è sostituito dal seguente:
  «758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
  2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205 del 2017, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
  3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

  4. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, modificato dall'articolo 1 comma 759 legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012«.
1-septies. 038. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 758 è sostituito dal seguente:
   «758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135«.

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».
1-septies. 03. Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».
1-septies. 04. Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 10, comma 14-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui a) comma 6 dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».
1-septies. 05. Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
1-septies. 06. Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche alla Regione Campania relativamente ai Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma del 21 agosto 2017.
1-septies. 010. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Ricostruzione post-sismica nei territori dell'isola di Ischia interessata dall'evento sismico del 21 agosto 2017).

  1. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-ter del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.
  4. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri« sono inserite le seguenti: «su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché dei territori dell'isola di Ischia interessata dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
1-septies. 040. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Cortelazzo, Polidori, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.
(Inammissibile)