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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 14 giugno 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 giugno 2018.

  Baldino, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Cirielli, D'Uva, De Micheli, Delrio, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Galizia, Gebhard, Gelmini, Giorgetti, Grillo, Pastorino, Ravetto, Rosato, Spadafora, Spadoni, Terzi, Tofalo.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 giugno 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SQUERI: «Modifiche al codice penale, alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di detenzione, porto e controllo delle armi, in attuazione della direttiva (UE) 2017/853» (724);
   ZARDINI: «Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controllo dell'osservanza delle disposizioni sull'assunzione obbligatoria di lavoratori disabili presso le pubbliche amministrazioni» (725);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CECCANTI ed altri: «Modifica dell'articolo 71 della Costituzione, concernente l'iniziativa delle leggi e l'introduzione del referendum propositivo» (726);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CECCANTI ed altri: «Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente la determinazione del quorum per la validità del referendum abrogativo» (727).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze, che saranno inviate alle competenti Commissioni, non appena costituite:
  in data 7 giugno 2018, Sentenza n. 118 dell'8 maggio – 7 giugno 2018 (Doc. VII, n. 92),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari);
  in data 13 giugno 2018, Sentenza n. 120 dell'11 aprile – 13 giugno 2018 (Doc. VII, n. 93),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»;
  in data 13 giugno 2018, Sentenza n. 121 dell'11 aprile – 13 giugno 2018 (Doc. VII, n. 94),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2 (Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore), nella parte in cui non prevede che la funzione di pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano per il parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche in relazione a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, lettera n), della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che il rappresentante degli Enti parco è «designato dalla Federparchi» anziché «dagli Enti parco allocati su territorio campano»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella rete escursionistica regionale e inclusi nei territori delle aree naturali protette sia di competenza esclusiva degli enti gestori di queste ultime;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che le modalità di fruizione della rete escursionistica regionale, per la parte in cui essa si sviluppa all'interno delle aree naturali protette, debbano essere individuate dagli enti di gestione delle aree protette in accordo con i Comuni territorialmente interessati, invece di essere determinate dal regolamento dell'area protetta;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che il Piano triennale degli interventi sulla rete escursionistica campana, ove rivolto alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il regolamento e il piano di queste ultime;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 3 e 5, della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui trovano applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dalla Giunta regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge della Regione Campania n. 2 del 2017;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 8, della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
  in data 13 giugno 2018, Sentenza n. 122 dell'8 maggio 2018 – 13 giugno 2018 (Doc. VII, n. 95),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'articolo 13-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole), limitatamente all'esclusione del carattere sempre collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2016, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'articolo 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000;
    dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri;
  in data 13 giugno 2018, Sentenza n. 123 del 9 maggio – 13 giugno 2018 (Doc. VII, n. 96),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici;
  in data 13 giugno 2018, Sentenza n. 124 del 22 maggio – 13 giugno 2018 (Doc. VII, n. 97),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), nella parte in cui introduce, nell'articolo 8, comma 1, terzo periodo, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)», le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali».

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze, che saranno inviate alle competenti Commissioni, non appena costituite:
  sentenza n. 125 dell'8 maggio 2018 – 13 giugno 2018 (Doc. VII, n. 98),
   con la quale:
    ordina la restituzione degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;
  sentenza n. 126 del 22 maggio – 13 giugno 2018 (Doc. VII, n. 99),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sollevata, in riferimento all'articolo 101 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quarta;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, commi 3, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, nonché 118, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quarta;
    ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione quarta, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, sollevata in riferimento agli articoli 42, 101 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952;
  sentenza n. 127 del 22 maggio – 13 giugno 2018 (Doc. VII, n. 100),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato – Modifiche alla L.R. n. 82/2009 e alla L.R. n. 51/2009), promosse, in riferimento agli articoli 5, 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, della legge della Regione Toscana n. 21 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri;
  sentenza n. 128 del 22 maggio – 13 giugno 2018 (Doc. VII, n. 101),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 117, sesto comma, della Costituzione, dalla Regione Abruzzo;
    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 52-quinquies del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 del 2017, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Abruzzo.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 giugno 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che saranno assegnati alle competenti Commissioni, non appena costituite:
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (COM(2018) 284 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 284 final – Annexes 1 to 2) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2018) 186 final);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (COM(2018) 317 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 317 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2018) 241 final);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (COM(2018) 368 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 368 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2018) 279 final);
   proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (COM(2018) 398 final);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018) 434 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 434 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2018) 306 final);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (COM(2018) 438 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 438 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2018) 313 final);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2018) 439 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2018) 439 final – Annex 1 a COM(2018) 439 final – Annex 4);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (COM(2018) 447 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 447 final – Annex 1) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto – GOVSATCOM (SWD(2018) 328 final);
   proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania (COM(2018) 458 final e COM(2018) 459 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2018) 458 final – Annex e (COM(2018) 459 final – Annex);
   raccomandazione della Commissione dell'11 giugno 2018 che aggiunge le appendici A e B alla raccomandazione C(2006)5186, del 6 novembre 2006, che istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera» (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (C(2018) 3658 final), corredata dal relativo allegato (C(2018) 3658 final – Annex).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 31 maggio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), notificate in data 18 maggio 2018, che saranno trasmesse alle competenti Commissioni, non appena costituite:
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2009/2034, avviata, ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, per cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane;
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2018/2021, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2018/2044, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2018/2054, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione all'esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque dell'Unione europea.

Comunicazione concernente una procedura d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 11 giugno 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una comunicazione concernente gli ulteriori sviluppi della procedura d'infrazione n. 2014/2140, avviata, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla regione Sardegna, con riferimento alla revoca, da parte della Commissione europea, della sospensione della decisione di ricorso innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Questa comunicazione sarà trasmessa alle competenti Commissioni, non appena costituite.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2018, N. 44, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 139, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, NONCHÉ PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI NUOVA INDUSTRIALIZZAZIONE, DI RECUPERO O DI TENUTA OCCUPAZIONALE RELATIVI A CRISI AZIENDALI (A.C. 583-A)

A.C. 583-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure urgenti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa).

  1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «5 aprile 2017,» sono inserite le seguenti: «nonché, fino al limite di ulteriori nove milioni di euro, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna».
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a nove milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 2.
(Misure urgenti per il completamento dei piani di crisi aziendale).

  1. All'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 583-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio”».

A.C. 583-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Misure urgenti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa).

  Al comma 1, sostituire le parole: 9 milioni con le seguenti: 14 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:
ivi comprese quelle del polo industriale di Ottana, nelle more del riconoscimento quale crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
   al comma 2, sostituire le parole: nove milioni con le seguenti: quattordici milioni.
1. 10. Pittalis, Cappellacci, Mura, Gavino Manca.

ART. 2.
(Misure urgenti per il completamento dei piani di crisi aziendale).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more del riconoscimento del polo industriale di Ottana quale crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'anno 2018 è assegnato all'INPS della regione Sardegna un contributo finanziario pari a 5 milioni di euro finalizzato all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori dell'area.
  1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis è consentita la presentazione delle istanze di mobilità in deroga anche per quei lavoratori che ne siano rimasti esclusi, in quanto presentate successivamente al 31 dicembre 2016, al fine di favorirne l'esame da parte dell'INPS della regione Sardegna.
  1-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1-bis e 1-ter si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. 10. Pittalis, Cappellacci.

A.C. 583-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Ilva di Taranto è il più grande stabilimento siderurgico d'Europa e costituisce un asset fondamentale per il Mezzogiorno italiano e l'intero Paese;
    la crisi aziendale che oramai da anni attanaglia l'azienda è efficacemente rappresentabile in alcuni dati: nel 2016 la produzione di acciaio si attestava attorno alle sei milioni di tonnellate, mentre nel 2018 dovrebbe fermarsi a circa 4,5 milioni, e a questo si aggiunge il fatto che, durante la gestione commissariale, permangono delle criticità sul piano dell'organizzazione del lavoro, del rispetto degli oneri ambientali, oltreché nel pagamento dei crediti nei confronti delle aziende dell'indotto, che oramai da tempo non ricevono più quanto di loro spettanza e in molti casi sono state costrette ad avviare le procedure di licenziamento collettivo;
    le potenzialità del mercato dell'acciaio sono ancora considerevoli, come riporta un recente approfondimento del centro studi Siderweb, nel secondo trimestre di quest'anno la domanda è cresciuta e l'Italia ha aumentato la produzione del 3,7 per cento, a riprova di un settore particolarmente vitale;
    da notizie di stampa risulta come l'Ilva possa contare attualmente su circa sessanta milioni di liquidità rispetto a un totale di circa ottocento milioni stanziati dai vari governi, e che al 30 di questo mese è fissato il termine ultimo per trovare un'intesa tra il potenziale acquirente, il gruppo Arcelor Mittal e le parti sociali;
    un'eventuale chiusura dello stabilimento comporterebbe una crisi occupazionale per circa ventimila persone e pregiudicherebbe un'occasione di rilancio e competitività per il Mezzogiorno e per tutto il Paese,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le azioni e le interlocuzioni necessarie affinché si giunga ad un accordo con Arcelor Mittal, salvaguardando l'occupazione e l'inclusione sociale dei lavoratori, assolvendo agli oneri ambientali, e ristorando, con urgenza, i creditori dell'indotto.
9/583-A/1Lucaselli, Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, in attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «misure urgenti per la crescita del Paese», sono stati dettati i criteri per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa;
    ai sensi della predetta norma, con successivi decreti ministeriali, rispettivamente del 13 settembre 2016 e del 7 ottobre 2016, sono state accertate le condizioni per il riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per i poli di Portovesme e Porto Torres;
    per i lavoratori dei due poli industriali è stata autorizzata, con diversi provvedimenti normativi, in particolare, da ultimo, con i commi 139 e 145 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, sia la misura della mobilità che quella della cassa integrazione in deroga;
    da ultimo, col decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, si è ritenuto di adottare misure straordinarie e urgenti per assicurare l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché di apportare modifiche all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire la prosecuzione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017;
    pur ritenendosi assolutamente necessaria la conversione in legge delle misure previste dal provvedimento in esame, al fine di garantire la proroga degli ammortizzatori concessi in favore del personale dipendente delle aziende operanti nelle citate aree industriali in crisi, appare comunque doveroso ricorrere a riforme strutturali che consentano il superamento della crisi economica con conseguente sviluppo occupazionale delle aree interessate;
    esclusivamente con l'approvazione di misure di riduzione degli oneri fiscali e del costo dell'energia potrebbero attrarsi investimenti in grado di far superare alle citate aree la crisi industriale in atto, consentendo lo sviluppo delle medesime, oltre che una crescita economica strutturale, tale da rendere assolutamente superflua l'adozione di ulteriori misure di assistenza;
    l'articolo 1 del decreto legislativo n. 75 del 1998 ha previsto che: «1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913 del 1992 (Consiglio) e n. 2454 del 1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili. 2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.»;
    l'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ha stabilito che «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.»;
    la regione Sardegna possiede più di un requisito tra quelli individuati dall'Unione Europea per la classificazione di regione svantaggiata e che, quindi, l'istituzione della zona franca, anche integrale, consentirebbe di ridurre, se non annullare, lo svantaggio determinato dall'insularità della stessa regione, contribuendo, altresì, a limitare il fenomeno dello spopolamento;
    la particolare conformazione geografica, lo stato di isolamento, l'insularità e la scarsa densità demografica della Sardegna, giustificano l'individuazione quale zona franca di tutto l'intero territorio regionale, tenuto anche conto che le esigenze di delimitazione previste per il riconoscimento della zona franca sono agevolmente garantite dal confine marittimo dell'Isola;
    già nel 2001, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane ha dichiarato che, ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 1998, l'intero territorio dell'Isola dovrebbe essere individuato come zona franca extraterritoriale, anche in ragione dell'identico riconoscimento ottenuto da altre località italiane ed europee, recanti analoga condizione geografica;
    con le Deliberazioni n. 8/2 del 7 febbraio 2013 e n. 9/7 del 12 febbraio 2013 la Giunta Regionale della Sardegna ha dato mandato «al Presidente per il formale inoltro ai competenti uffici della Commissione europea e alle Autorità doganali coinvolte della comunicazione riguardante la attivazione del regime doganale di zona franca della Sardegna esteso, a tutto il territorio regionale con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'Isola di Sardegna e delle sue isole, affinché gli stessi uffici procedano ai conseguenti adempimenti legali di competenza e alla pubblicazione nella GUCE, anche e specificamente, ai fini della modifica dell'articolo 3 del Regolamento CE n. 450/2008»;
    il definitivo avvio della zona franca in Sardegna costituirebbe per l'intero territorio regionale un importante occasione di sviluppo economico e sociale che garantirebbe anche il superamento dello svantaggio determinato dall'insularità della stessa Regione e lo sviluppo delle aree industriali in crisi, rendendo altresì possibile il consolidamento dell'Italia nel ruolo di leader negli scambi commerciali nel Mar Mediterraneo,

impegna il Governo

a porre in essere ogni necessario adempimento, al fine di garantire l'avvio della zona franca nell'intero territorio regionale della Sardegna, introducendo, anche tra i propri obiettivi economici del prossimo triennio, la piena attuazione del decreto legislativo n. 75 del 1998 e della relativa normativa comunitaria, con l'onere di individuare e destinare nella prossima legge di Bilancio le risorse economiche necessarie, allo stato quantificabili in 1 miliardo di euro, comunicando, altresì, alla Commissione Europea l'avvenuta istituzione della zona franca, ai sensi dell'articolo 243 del Codice Doganale Europeo.
9/583-A/2Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto ministeriale del 7 agosto 2015 Livorno è stata riconosciuta come area di crisi industriale complessa, con una fortissima percentuale di cittadini disoccupati;
    nel porto di Livorno vi è una tra le più importanti infrastrutture italiane per la riparazione navale, in quanto vi è presente un bacino di carenaggio in muratura lungo;
    lo shipping internazionale ha aumentato enormemente il mercato delle riparazioni navali in funzione della lenta ripresa economica che spinge a diminuire i livelli della demolizione e ad aumentare il numero delle navi più vecchie in circolo, le quali saranno soggette a controlli ordinari più frequenti e a trasformazioni per dotarsi di tecnologie di rispetto ambientale adeguate ai nuovi standard;
    il numero dei bacini disponibili a livello mondiale è limitato ad appena centosessanta cantieri che avrebbero i bacini di carenaggio in grado di gestire navi di capacità superiore alle Panamax, vale a dire con una grandezza superiore ai 294 metri;
    il bacino di carenaggio in muratura di Livorno potrebbe accogliere le grandi navi che circolano nel Mediterraneo, permettendo quindi a Livorno di diventare un porto strategico d'approdo, punto di riferimento per molti armatori;
    il predetto bacino in muratura è necessario alla sicurezza del terminal OLT di rigassificazione posizionato a largo delle coste livornesi;
    il 26 marzo 2015 è stato emesso dall'Autorità portuale un bando di gara comprendente sia il bacino in muratura sia il bacino galleggiante;
    nell'agosto del 2015, tuttavia, il bando è stato sospeso a causa del sequestro penale seguito a un grave incidente che ha causato il decesso di un lavoratore mentre era in corso una riparazione navale all'interno del bacino galleggiante, e, pertanto, si trova ancora nella fase iniziale in cui non sono state aperte le offerte delle società che si sono presentate,

impegna il Governo:

   ad assumere le opportune iniziative, per quanto di competenza, affinché possa essere ripresa la procedura di gara di cui in premessa, al fine di affidare nel più breve tempo possibile tali infrastrutture strategiche per l'economia marittima italiana;
   ad adottare gli opportuni provvedimenti volti a sostenere lo sviluppo del porto di Livorno.
9/583-A/3Donzelli, Deidda, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi 909-928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018, prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
    la stessa legge ha previsto l'avvio anticipato, a partire dal 1o luglio 2018, della fattura elettronica fra privati relativamente agli operatori del settore dei subappalti con la pubblica amministrazione e alla filiera dei carburanti per motori (con eliminazione della scheda carburante e obbligo di pagamento con strumenti tracciabili ai fini della deduzione costi e/o detraibilità Iva);
    le numerose e complesse implicazioni che derivano dall'applicazione della suddetta legge, unite allo stato della rete dei punti di vendita italiana, estremamente diversificata e frammentata, rischiano di avere un negativo impatto sulla competitività delle imprese che gestiscono gli impianti di rifornimento carburanti;
    oltretutto, con l'approssimarsi dell'inizio dell'obbligatorietà, si assiste al proliferare di soggetti che vedono nell'obbligo di fatturazione elettronica fra privati una vera possibilità di business, offrendo servizi al mercato con livelli di onerosità assolutamente ingiustificati;
    per le attività di rifornimento di carburante, sono le banche e le società di intermediazione bancaria che si faranno carico dell'emissione della fattura al costo di euro 0,50 a carico del gestore, generando una protesta generalizzata dalle associazioni dei gestori dei rifornimenti di carburante, in quanto il ricavo a litro di carburante erogato non consentirebbe la copertura del costo di emissione della fattura;
    con il provvedimento del 30 aprile 2018 l'Agenzia delle entrate si è impegnata a mettere a disposizione degli operatori entro il 1o luglio 2018 una serie di servizi per rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. Al momento però tali servizi non sono ancora disponibili e sarà necessaria una fase transitoria prima che tutti gli operatori possano usufruirne compiutamente;
    il mercato della distribuzione di carburanti ha un ruolo strategico per l'economia del nostro Paese: vale circa 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo ed ingloba circa 80 mila lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22 mila impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i necessari atti legislativi al fine di prevedere un congruo periodo transitorio in favore dei gestori di carburante per autotrazione, ai fini dell'adeguamento agli obblighi di fatturazione elettronica, prorogando al tal fine il termine fissato dall'articolo 1, comma 917 della legge n. 205 del 2017, prevedendo almeno la possibilità dell'adesione su base volontaria al nuovo metodo di fatturazione, a decorrere dal 1o gennaio 2019.
9/583-A/4Boldi, Andreuzza.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto all'esame dell'Assemblea reca misure volte a rifinanziare per il 2018 gli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi complessa;
    in particolare, il provvedimento assegna ulteriori 9 milioni di euro alle aree di crisi complessa della regione Sardegna per la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga che scadranno il prossimo 30 giugno;
    si tratta di circa 1.000 lavoratori impiegati nel polo industriale di Portovesme (alluminio-Alcoa), nel Sulcis Iglesiente e nell'area del porto industriale di Porto Torres, Golfo dell'Asinara, che fu nei primissimi anni ‘60 al centro di una consistente attività di promozione industriale rappresentata principalmente dall'insediamento degli impianti petrolchimici della Società Italiana Resine (SIR);
    entrambi gli stabilimenti, per ragioni diverse, versano da anni in situazioni difficili che rendono critico il futuro delle due aziende sarde e dei lavoratori coinvolti;
    pur considerando favorevolmente tali tipi di intervento che vengono incontro alle necessità di aziende e soprattutto dei lavoratori interessati con pesanti ricadute sul loro territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare, con le dovute gradualità, l'impiego dello strumento normativo di cui all'articolo 27, del decreto-legge n. 83 del 2012, allargando la platea dei beneficiari, rivolgendolo non più solo a specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale, e non limitandolo alla dimensione o allo specifico settore industriale.
9/583-A/5Fatuzzo.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge in esame si provvede a rifinanziare, per il 2018, gli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
    per quanto concerne tali aree definite dal Ministero dello sviluppo economico come aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, sono previste misure di sostegno ai sensi della legge n. 181 del 1989, modificata dai decreti-legge n. 83 del 2012 e n. 145 del 2013, consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI);
    in particolare la complessità di tali crisi si individua in base alla presenza di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, o dalla gravità in cui versa uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio;
    ai sensi del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, tale area è stata individuata quale area di crisi industriale complessa con riguardo allo stabilimento ILVA e al relativo indotto;
    ancora oggi si registrano notevoli difficoltà da parte delle imprese dell'indotto ILVA determinate dal crescente ritardo con cui la struttura commissariale procede al pagamento delle passività correnti;
    tali ritardi, infatti, causano rilevanti problemi di liquidità alle imprese già pesantemente penalizzate dalla procedura di amministrazione straordinaria e dal mancato pagamento dei crediti anteriori al 21 gennaio 2015, mettendo a rischio il pagamento degli stipendi e, in taluni casi, la sopravvivenza stessa delle imprese;
    il ritardo cronico nel pagamento del corrente, inoltre, sta ponendo gran parte delle imprese in condizioni di oggettiva difficoltà per quanto riguarda l'accesso al credito in considerazione del progressivo peggioramento del rating delle aziende stesse;
    peraltro le imprese si trovano nuovamente ad aver anticipato all'erario l'IVA su fatture emesse ma di cui si attende ancora il pagamento e tale situazione rischia di complicarsi ulteriormente in considerazione del termine previsto dall'articolo 24.7 del contratto di cessione nel quale è previsto che, qualora le condizioni sospensive concordate non si siano verificate entro il 30 giugno 2018 (salvo eventuali proroghe concordate tra le parti) il contratto si intende non produttivo di alcun effetto. In questa situazione di incertezza strutturale è forte rischio che si giunga al default per molte delle piccole e medie imprese dell'indotto;
    nel caso, invece, in cui al 30 giugno 2018 le condizioni previste si avverino, resterebbe l'incertezza relativa al termine di pagamento dello scaduto a causa della flessibilità della data di esecuzione del contratto che ad oggi non può essere prevista. Il richiamato contratto, infatti, prevede esplicitamente che i debiti verso fornitori saranno trasferiti ad Am InvestCo Italy s.r.l., società acquirente i complessi aziendali dell'ILVA, con il rischio quindi che ai ritardi già accumulati dalla struttura commissariale si andrebbero a sommare i tempi tecnico-amministrativi – al momento non quantificabili – necessari a dare esecuzione al contratto e procedere alla cessione dei suddetti debiti, oltre che al loro pagamento;
    sin dalle dichiarazioni programmatiche del Governo oltre che dal cosiddetto Contratto di Governo gli esponenti dell'esecutivo hanno dichiarato la ferma convinzione di voler sostenere e tutelare le piccole e medie imprese per salvaguardarne la produttività e la sussistenza,

impegna il Governo:

   ad adoperarsi urgentemente perché gli impegni vengano mantenuti e i pagamenti siano riportati a strettissimo giro alla normalità nonché a provvedere all'azzeramento dello scaduto alla data del 30 giugno 2018, al fine di ridurre i rischi in capo alle piccole e medie imprese dell'indotto in considerazione delle incertezze illustrate in premessa;
   a provvedere con gli strumenti di sua competenza per lo sblocco delle risorse destinate alle imprese impegnate nelle opere di decontaminazione che rappresentano quelle maggiormente esposte e che versano in una situazione di profonda difficoltà.
9/583-A/6D'Attis, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge in esame si provvede a rifinanziare, per il 2018, gli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
    per quanto concerne tali aree definite dal Ministero dello sviluppo economico come aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, sono previste misure di sostegno ai sensi della legge n. 181 del 1989, modificata dai decreti-legge n. 83 del 2012 e n. 145 del 2013, consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI);
    in particolare la complessità di tali crisi si individua in base alla presenza di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, o dalla gravità in cui versa uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio;
    ai sensi del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, tale area è stata individuata quale area di crisi industriale complessa con riguardo allo stabilimento ILVA e al relativo indotto;
    ancora oggi si registrano notevoli difficoltà da parte delle imprese dell'indotto ILVA determinate dal crescente ritardo con cui la struttura commissariale procede al pagamento delle passività correnti;
    tali ritardi, infatti, causano rilevanti problemi di liquidità alle imprese già pesantemente penalizzate dalla procedura di amministrazione straordinaria e dal mancato pagamento dei crediti anteriori al 21 gennaio 2015, mettendo a rischio il pagamento degli stipendi e, in taluni casi, la sopravvivenza stessa delle imprese;
    il ritardo cronico nel pagamento del corrente, inoltre, sta ponendo gran parte delle imprese in condizioni di oggettiva difficoltà per quanto riguarda l'accesso al credito in considerazione del progressivo peggioramento del rating delle aziende stesse;
    peraltro le imprese si trovano nuovamente ad aver anticipato all'erario l'IVA su fatture emesse ma di cui si attende ancora il pagamento e tale situazione rischia di complicarsi ulteriormente in considerazione del termine previsto dall'articolo 24.7 del contratto di cessione nel quale è previsto che, qualora le condizioni sospensive concordate non si siano verificate entro il 30 giugno 2018 (salvo eventuali proroghe concordate tra le parti) il contratto si intende non produttivo di alcun effetto. In questa situazione di incertezza strutturale è forte rischio che si giunga al default per molte delle piccole e medie imprese dell'indotto;
    nel caso, invece, in cui al 30 giugno 2018 le condizioni previste si avverino, resterebbe l'incertezza relativa al termine di pagamento dello scaduto a causa della flessibilità della data di esecuzione del contratto che ad oggi non può essere prevista. Il richiamato contratto, infatti, prevede esplicitamente che i debiti verso fornitori saranno trasferiti ad Am InvestCo Italy s.r.l., società acquirente i complessi aziendali dell'ILVA, con il rischio quindi che ai ritardi già accumulati dalla struttura commissariale si andrebbero a sommare i tempi tecnico-amministrativi – al momento non quantificabili – necessari a dare esecuzione al contratto e procedere alla cessione dei suddetti debiti, oltre che al loro pagamento;
    sin dalle dichiarazioni programmatiche del Governo oltre che dal cosiddetto Contratto di Governo gli esponenti dell'esecutivo hanno dichiarato la ferma convinzione di voler sostenere e tutelare le piccole e medie imprese per salvaguardarne la produttività e la sussistenza,

impegna il Governo:

   ad invitare i commissari ad assicurare la priorità nei pagamenti dello scaduto nei confronti delle imprese dell'indotto compatibilmente con le risorse finanziarie della procedura di amministrazione straordinaria e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei debiti prededucibili di ILVA.
9/583-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Attis, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge in esame si provvede a rifinanziare, per il 2018, gli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
    per quanto concerne tali aree definite dal Ministero dello sviluppo economico come aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, sono previste misure di sostegno ai sensi della legge n. 181 del 1989, modificata dai decreti-legge n. 83 del 2012 e n. 145 del 2013, consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI);
    in particolare la complessità di tali crisi si individua in base alla presenza di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, o dalla gravità in cui versa uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio;
    ai sensi del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 recante Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, tale area è stata individuata quale area di crisi industriale complessa con riguardo allo stabilimento ILVA e al relativo indotto;
    nell'ambito dell'emanazione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 recante Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, una delle misure adottate riguarda l'individuazione quali prededucibili dei crediti delle piccole e medie imprese che, sotto il regime del commissario straordinario, avrebbero svolto attività per la prestazione di beni e servizi in ambito ambientale, per la sicurezza e per la continuità degli impianti produttivi, nonché per l'attuazione dello stesso piano ambientale;
    la disponibilità di queste aziende si è basata sulla garanzia rappresentata proprio dalla presenza dei commissari, espressione diretta del Governo, che avrebbe dovuto garantire la certezza dei pagamenti; l'ILVA commissariata ha accumulato, infatti, un arretrato di diverse decine di milioni di euro solo nei confronti di alcune imprese del territorio di Taranto;
    a seguito della decisione del giudice delegato, nell'ambito delle procedure di accertamento dello stato passivo dell'ILVA, di negare a molte aziende del sistema dell'indotto, la prededucibilità dei crediti maturati ha minato la possibilità di queste imprese di sopravvivere in assenza di liquidità e nella conseguente impossibilità di continuare a pagare il personale;
    la incertezza sui pagamenti dei crediti alle imprese dell'indotto è foriera di conseguenza negative sull'economia dell'intero territorio tarantino, sulla tenuta dei livelli occupazionali e sulla endemicità dello stato di crisi;
    con il subentro del nuovo acquirente è rimasta in sospeso la vicenda dei crediti pregressi e degli impegni contrattualmente in essere ma non onorati al momento del passaggio alla nuova proprietà;
    rimane difficile per le aziende dell'indotto, quando non impossibile, l'accesso al fondo di garanzia di cui al decreto-legge n. 1 del 2015, articolo 2-bis;
    il sistema dell'indotto non è stato in alcun modo coinvolto nei tavoli di discussione relativi al futuro dell'azienda;
    il pagamento dei crediti appare imprescindibile e fondamentale per queste aziende che, altrimenti, non potranno in alcun modo proseguire la propria attività o, ove sia possibile continuare, lo si farebbe comunque a spese dei livelli occupazionali,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a garantire il pagamento da parte del gruppo Investco Italy s.r.l. dei crediti maturato dall'Ilva nel corso dell'amministrazione straordinaria nei confronti delle aziende dell'indotto nonché dei crediti correnti, per ridurre i ritardi nel pagamento dei crediti in maturazione e futuri, tenendo fede agli impegni assunti contrattualmente dal precedente acquirente; a prevedere la partecipazione ai tavoli di contrattazione in corso tra Governo, Istituzioni e sindacati in merito al futuro dei dipendenti e alla tenuta del sistema industriale collegato all'Ilva anche dei rappresentanti delle aziende dell'indotto.
9/583-A/7Labriola, D'Attis.


   La Camera

impegna il Governo

a prevedere la partecipazione ai tavoli di contrattazione in corso tra Governo, Istituzioni e sindacati in merito al futuro dei dipendenti e alla tenuta del sistema industriale collegato all'Ilva anche dei rappresentanti delle aziende dell'indotto.
9/583-A/7.  (Testo modificato nel corso della seduta) Labriola, D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge al nostro esame prevede il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, per l'anno 2018 in Sardegna e precisamente per le aree di Portovesme (ex Alcoa-alluminio) e Porto Torres (petrolchimico);
    anche la situazione sociale ed economica del Polo Industriale di Ottana corrisponde ai requisiti previsti dall'articolo 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013 per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa. Si rendono pertanto necessari interventi urgenti sia per affrontare la drammatica situazione occupazionale ed economica causata dalla crisi sia rigenerare il comparto industriale, con particolare attenzione al settore della chimica;
    la CIGS in deroga per queste aree è stata prorogata per il 2018 a valere sulle risorse non utilizzate nel biennio 2016-2017 e con la legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) si è disposto che le regioni possano prorogare specifici trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga;
    l'onere di questo impegno ammonta a 9 milioni di euro per le due specifiche situazioni insistenti nella regione Sardegna avvalendosi delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al decreto-legge n. 185 del 2008 (articolo 18, comma 1, lettera a)), al fine di garantire a circa 1000 lavoratori tra Portovesme e Porto Torres un importo pari a 1500 euro per i sei mesi intercorrenti tra luglio e dicembre 2018;
    pur essendo favorevoli a questo provvedimento, ci si aspettava segnali concreti di cambiamento dal nuovo Governo proprio a partire da questo al nostro esame, anche se varato dal precedente Esecutivo;
    si registra invece l'assenza di un qualsiasi intervento, pur sbandierato in campagna elettorale soprattutto dalla forza politica risultata maggiormente votata in Sardegna;
    il territorio sardo non può sostenere a lungo soluzioni supportate solo da una logica assistenzialista, anche perché tra sei mesi anche questi ammortizzatori termineranno e saremo di nuovo di fronte a situazioni drammatiche e non sapremo dare risposte concrete ai lavoratori;
    non consideriamo percorribili soluzioni fantasiose proposte in campagna elettorale che punterebbero ad una nuova vocazione turistica o agricola di queste zone che peraltro necessiterebbero inoltre di una sostanziosa bonifica ambientale dei siti,

impegna il Governo

   a porre in essere tutti gli atti idonei al riconoscimento dell'area di «Crisi Industriale Complessa» per il Polo industriale di Ottana;
   ad adottare ogni utile iniziativa volta a realizzare un effettivo processo di reindustrializzazione dei due poli industriali oggetto del decreto, ai fini del rilancio del territorio, anche considerando l'avvio di attività imprenditoriali a carattere turistico o agricolo utili per un incremento dei livelli occupazionali e che prevedano altresì anche processi di risanamento ambientale a beneficio della salute e della qualità della vita degli abitanti e dei lavoratori sardi;
    a intervenire con politiche tese a rendere più competitivi e attrattivi per gli investitori i territori delle aree di crisi, adottando politiche di fiscalità di vantaggio tese a compensare il divario derivante dalla condizione di insularità della Sardegna.
9/583-A/8Cappellacci, Pittalis, Bignami, Fregolent, Benamati.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula consente, per il 2018, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, cioè in quei territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale;
    in particolare la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento implementa di ulteriori 9 milioni di euro le risorse finanziarie impiegate nell'anno 2018 per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga e di mobilità in deroga per le richiamate aree per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna;
    a fronte della drammatica diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa nei territori delle provincie di Lecce, Taranto, Brindisi e Bari è necessario intervenire nella maniera più tempestiva possibile per tutelare il reddito ed i livelli occupazionali delle migliaia di lavoratori coinvolti nella coltivazione, raccolta e trasformazione delle olive, nonché a tutela degli ecosistemi e della salute pubblica;
    la diffusione del suddetto batterio sta determinando, oltre alla morte di piantagioni secolari e monumentali di ulivi che caratterizzano il paesaggio pugliese, anche quella dell'intera filiera agroalimentare dell'olio. Nel solo Salento si è registrato un calo della produzione di olio del 40 per cento, che ha interessato 800 aziende e 318 tra frantoi e cooperative;
    ad oggi sono stati pochissimi gli indennizzi andati ai produttori, mentre sul versante del lavoro non è stata prevista alcuna tutela sociale, nonostante, secondo una stima, approssimata per difetto, fatta dalla FLAI CGIL, siano tra i 7.000 e gli 8.000 i lavoratori coinvolti dalla crisi occupazionale determinata dalla mancata attività legata alla produzione olearia;
    infatti, i commi da 72 a 76 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018) al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, destinano due milioni di euro per l'anno 2019 e due milioni di euro per l'anno 2020 al finanziamento di contratti di distretto; inoltre rifinanziano il Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da destinare ad interventi compensativi riconosciuti esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da eventi eccezionali e avverse condizioni atmosferiche nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, in favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017, ed estendono la destinazione delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari a talune misure di contenimento della Xylella fastidiosa, rifinanziando, a tal fine, il predetto Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;
    è del tutto evidente che il comparto agroforestale è di fatto un'area di crisi industriale e come tale deve essere riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico;
    il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della regione Puglia, è pertanto necessario che si individuino atti, interventi e norme specifiche che tutelino il reddito dei lavoratori, la tenuta imprenditoriale del settore, nonché i progetti di ripristino dello sviluppo economico dell'agroalimentare che costruiscano una prospettiva certa per il futuro;
    lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio impone la necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito di quei lavoratori impiegati dalle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatia,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale, sanitaria e ambientale che ha colpito il comparto agroforestale dei territori delle provincie di Lecce, Taranto, Brindisi e Bari, determinatasi a causa della diffusione dell'organismo patogeno Xylella fastidiosa, a stanziare per l'anno 2018, in deroga ai criteri dimensionali previsti per intervento di integrazione salariale, ulteriori risorse pari a 3 milioni di euro.
9/583-A/9Muroni, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    Ottana rappresenta una delle aree economicamente più fragili della regione Sardegna e il tessuto occupazionale sta risentendo della profonda crisi che ha colpito l'intero territorio;
    la regione Sardegna ha presentato istanza di riconoscimento di Ottana quale area di crisi complessa ed è in attesa dell'esame istruttorio da parte del Ministero dello sviluppo economico,

impegna il Governo

a erogare adeguate risorse finalizzate a garantire strumenti di sostegno al reddito a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dell'area, in analogia a quanto disposto dal provvedimento in esame.
9/583-A/10Benamati, Boccia, Gavino Manca, Romina Mura.