Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Giovedì 30 giugno 2022

ATTI DI CONTROLLO

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DEIDDA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   nel territorio della regione del Friuli Venezia Giulia sono presenti numerosi immobili destinati, sia in passato che attualmente, alle nostre Forze armate: in particolare, nel corso di precedenti convegni è stata accerta l'esistenza, nel medesimo territori, di oltre quattrocento siti militari, uno ogni quindici chilometri, oggi in grande parte abbandonati, anche per effetto dei continui tagli e ridimensionamenti dello strumento militare, che, con specifico riferimento al nord, ha determinato altresì una perdita di interesse all'arruolamento per i giovani residenti nelle stesse regioni settentrionali;

   nella città di Gorizia, in più occasioni, l'amministrazione comunale ha chiesto alle varie istituzioni nazionali di chiarire quale fosse il futuro degli stessi immobili, contestualmente offrendo la disponibilità dell'amministrazione comunale, anche mettendo a disposizione risorse proprie, al fine di metterli in sicurezza, bonificarli, nonché destinarli ad altri utilizzi: in particolare, il medesimo comune ha censito alcuni degli immobili sui quali intervenire con urgenza, se del caso, in compartecipazione con lo stesso Ministero della difesa e con la regione Friuli Venezia Giulia;

   la sospensione del servizio obbligatorio di leva, i tagli al personale delle Forze armate e, infine, la scelta di considerare la frontiera del nord-est non più essenziale e prioritaria per la sicurezza nazionale, ha portato all'abbandono delle citate, importanti strutture, tra le quali sono anche presenti immobili di pregio storico e architettonico, che richiedono, naturalmente, alti costi di mantenimento;

   appare fondamentale intervenire, anche nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le istituzioni, affinché siano ristrutturate, tra le altre, La Caserma «Pecorari» nella frazione di Lucinico, la caserma del Fante e il compendio di via Ristori, nella zona centrale di Gorizia, nonché definita la situazione relativa alla strada militare del Monte Sabotino – mai accatastata, fondamentale per l'attività di antincendio e di protezione civile, potenzialmente utile per lo sviluppo di progetti turistici – che necessita di immediati lavori di messa in sicurezza per scongiurare la caduta di massi;

   tali immobili rivestono una particolare importanza per la storia della nazione e possono rappresentare anche un importante volano di sviluppo economico e sociale per la stessa comunità goriziana e di tutto il Friuli Venezia Giulia, se del caso, mediante un'attenta programmazione dei fondi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza anche dello stesso Ministero della difesa –:

   se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative intenda assumere al fine di accogliere le richieste del comune di Gorizia, se del caso, istituendo un apposito tavolo di confronto per la discussione di soluzioni utili, in particolare con riferimento all'accatastamento della citata strada militare.
(5-08345)

Interrogazioni a risposta scritta:


   FORMENTINI, BORDONALI, DONINA, EVA LORENZONI e MICHELI. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel comune di Calcinato, in provincia di Brescia, che ha un'estensione di circa 33 chilometri quadrati ed in cui sono residenti circa 13.000 abitanti, è operativa una stazione dell'Arma dei carabinieri, il cui immobile – edificato ex novo dal comune nei primi anni 2000 – è di proprietà dell'ente locale;

   la locale stazione dell'Arma dei carabinieri prevede un organico attuale di soli n. 6 (sei) militari (ed un'auto), così ridotto per effetto di continui tagli di personale;

   nella locale stazione dell'Arma dei carabinieri, da oltre un anno, sono di fatto operativi solo n. 4/5 militari, per effetto di trasferimenti non sostituiti;

   nel territorio comunale sono in aumento i problemi di ordine pubblico, nonché i reati di spaccio e predatori (furti, anche in abitazione) ed i reati ambientali;

   nel marzo scorso è stato arrestato un intero gruppo di rapinatori, specializzato in assalti a furgoni blindati e caveau, che aveva pianificato per la serata dell'11 marzo un colpo ai danni di una struttura privata di deposito contanti a Calcinato;

   un'indagine che trae origine da alcuni episodi di rapina, estorsione e incendi dolosi di auto avvenuti tra l'estate del 2019 e i primi mesi del 2020, nel territorio di Bedizzole e Calcinato (comuni confinanti) ha rivelato numerosi indizi di colpevolezza a carico di un gruppo di pregiudicati, italiani e stranieri, attivo nei citati territori, presunti autori di numerosi ed efferati reati contro la persona, in particolare violente estorsioni finalizzate al recupero di crediti contratti per l'acquisto di stupefacenti, e furti di ogni tipo anche a scuola e in tabaccherie;

   nella primavera del 2021 è stata sottoposta a sequestro penale la ditta W.T.E. S.r.l., attiva nello smaltimento dei gessi di defecazione (ricavati dai fanghi di depurazione) con sede operativa anche nel territorio di Calcinato;

   a fine 2018, era stata altresì sottoposta a sequestro, con oltre 20 indagati, la San Marco Metaltrading, attiva nello smaltimento dei rifiuti;

   questi sono solo alcuni esempi dell'ondata di reati che sta travolgendo Calcinato ed i suoi dintorni: la situazione richiederebbe senz'altro una presenza più cospicua di forze dell'ordine sul territorio, e non certo una loro riduzione come è invece avvenuto negli anni –:

   se per quanto di competenza, non si ritenga di ampliare almeno ad otto carabinieri la pianta organica nella caserma di Calcinato e di mettere a loro disposizione almeno due auto di servizio;

   se e quando sarà possibile stabilire ne| Comune di Calcinato la stazione dei carabinieri forestali competente su tutto il comando di compagnia (che ne è tuttora sprovvisto).
(4-12470)


   FORMENTINI, BORDONALI, DONINA, EVA LORENZONI e MICHELI. — Al Ministro della difesa, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, detto «Sblocca Italia», recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», ha destinato 50 dei 100 milioni disponibili ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche di questo Ministero «per interventi di completamento di beni demaniali di loro competenza e per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale»;

   1,8 milioni di euro sono stati stanziati per finanziare i lavori di completamento di tre caserme dei Carabinieri sul territorio bresciano, nello specifico per interventi alle caserme di Pontoglio (600 mila euro), Sarezzo (600 mila euro), e Fiero (600 mila euro);

   il 2 agosto 2017, l'allora Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, dichiarava che la caserma di Pontoglio disponeva di risorse sufficienti per il completamento dell'opera, e che la progettazione era in fase avanzata; aggiungeva, inoltre, che l'avvio delle relative procedure di gara era previsto per la fine del 2017;

   i lavori per la struttura sono iniziati nel 2008 e ad inizio 2020 diversi organi di stampa davano l'opera prossima al completamento;

   nonostante ciò, l'edificio è da tempo nella condizione di essere «quasi ultimato», ma non c'è alcuna certezza per l'effettiva apertura;

   l'avvio dell'operatività della caserma avrebbe notevoli effetti positivi per la popolazione e per la sicurezza del territorio –:

   quali siano le problematiche relative al completamento del progetto e quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri interrogati intendano intraprendere al fine di dare al territorio interessato prospettive certe nei modi e nei tempi di completamento dell'opera.
(4-12471)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:


   CORDA e MASSIMO ENRICO BARONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo fonti giornalistiche, la procura di Cagliari sta indagando sui recenti bandi di gara pubblicati dalla regione Sardegna per l'affidamento del servizio di antincendio per presunta frode in pubbliche forniture;

   l'inchiesta sarebbe partita a seguito delle pronunce dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza che hanno portato alla luce l'attività di un'associazione illecita e segreta volta a spartirsi le gare pubbliche per l'affidamento dei servizi antincendio boschivo, attraverso la partecipazione combinata alle gare d'appalto in modo da far ottenere a tutti i membri dell'accordo, a rotazione, una quota di ciascun servizio, e dei servizi di elisoccorso;

   stando a quanto rilevato dall'Agcm, è stata posta in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TfUe), di tipo «orizzontale», continuata e complessa e avente ad oggetto la fissazione ex ante del prezzario per i servizi con elicottero al fine di condizionare il mercato dei servizi di antincendio boschivo;

   tra le sette società costituenti l'associazione illecita risulta implicata la Airgreen S.r.l., aggiudicataria della gara per l'affido del servizio di elisoccorso nella regione Sardegna;

   quanto all'affidamento del servizio di elisoccorso, secondo l'Autorità e il Consiglio di Stato, il mercato di gare ha prodotto esiti falsati imputabili alle attività segrete e illecite dell'associazione; il Consiglio di Stato ha confermato proprio per Airgreen S.r.l. una multa da 4 milioni e 339 mila euro, per aver partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza con le società che hanno governato gli appalti dell'antincendio –:

   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, non intendano adoperarsi, in raccordo con la regione, al fine di individuare urgentemente una soluzione idonea alle criticità esposte in premessa, anche nelle more della pronuncia dell'autorità giudiziaria.
(4-12477)

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:


   POTENTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge, 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, dal comma 1015 al comma 1022, disciplina il rimborso delle spese legali in caso di assoluzione, istituendo un Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti;

   il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interministeriale del 20 dicembre del 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022), ha provveduto alla definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020;

   la legge stabilisce in modo dettagliato condizioni e modalità di accesso al Fondo da parte del richiedente, tuttavia, rispetto alla legge di bilancio, che nell'articolo 1, comma 1017, indicava delle modalità semplici per la richiesta di rimborso, il decreto ha sicuramente complicato la procedura burocratica, onerando il richiedente della produzione di documentazione a pena di non valutabilità della domanda; si richiama, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 20 dicembre 2021 ove, per l'appunto sono previsti gli altri documenti che devono essere prodotti unitamente all'istanza –:

   se e quali chiarimenti intenda fornire il Ministro interrogato rispetto alla scelta di introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, 30 dicembre 2020, n. 178, allorché si è data operatività alla norma con il decreto interministeriale del 20 dicembre del 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022);

   se e quali iniziative intenda assumere per allineare alle previsioni normative di rango primario i contenuti del decreto interministeriale del 20 dicembre 2021.
(4-12473)


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nel posto di guardia della base navale della Polizia penitenziaria di Livorno, gli agenti penitenziari si ritrovano costretti ad operare all'interno di container dagli spazi angusti e sprovvisti di bagni, precludendo così agli stessi quella meritata dignità lavorativa che il Corpo, data la sua mansione fondamentale nel mantenimento della legalità all'interno del nostro Paese, necessita di vedersi garantita;

   tuttavia, nella strada antistante al posto di guardia sopracitato (Scali della Darsena), si trova ubicata una caserma della Guardia di finanza in cui vi sono degli spazi inutilizzati. In particolare, le stanze un tempo adibite alla barberia sono oramai vuoti da tempo e, grazie ad un accordo tra le forze di Polizia, si potrebbe garantire, agli agenti penitenziari in servizio nel porto in questione, la possibilità di svolgere le proprie funzioni in un luogo più decoroso rispetto agli indegni prefabbricati dagli ambienti limitati e privi dei servizi igienici minimi attualmente previsti;

   il permanere di tale stato di cose si tradurrebbe, infatti, in un'ulteriore grave lesione della dignità e dell'onorabilità degli agenti di Polizia penitenziaria i quali, nonostante le già note, numerose e perduranti criticità in cui si ritrovano a dover lavorare giornalmente, continuano ad espletare le proprie funzioni con serietà e professionalità –:

   se il Governo intenda concedere in comodato d'uso gli spazi inutilizzati della caserma della Guardia di finanza, sita in Scali della Darsena, agli agenti di Polizia penitenziaria in servizio presso l'antistante posto di guardia della base navale di Livorno.
(4-12474)


   CIRIELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   è in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati la proposta di legge «Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari» che interviene sulla riforma della cosiddetta «geografia giudiziaria» attuata dalla legge delega n. 148 del 2011 per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica;

   con tale proposta di legge si procederebbe ad una revisione della dislocazione degli uffici giudiziari sul territorio italiano comportando l'accorpamento di molti tribunali in base a criteri che fanno riferimento alla valutazione della specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza ed il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, la presenza o meno di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria;

   un recente articolo stampa riporterebbe la notizia secondo cui si sarebbe previsto l'accorpamento in un'unica sede dei tribunali di Avellino e Benevento;

   tale indiscrezione paventata dalla stampa, ha sollevato la preoccupazione degli operatori del diritto in particolar modo del Presidente nazionale dell'Associazione italiana giovani avvocati, Francesco Perchinunno e del Movimento forense di Avellino e Benevento, consapevoli del fatto che tale situazione non migliorerà il sistema giustizia, ma al contrario comporterà una riduzione dei servizi, in quanto il carico di lavoro accentrato in un'unica sede non potrà essere correttamente sorretto dalle attuali risorse organiche e strutturali;

   l'eventuale accentramento si aggiungerebbe a quello già avvenuto nel 2012 con la soppressione dei tribunali di Sant'Angelo dei Lombardi annesso ad Avellino e quello di Ariano Irpino che fa capo a Benevento, comportando ulteriori disagi per i cittadini, per gli operatori giudiziari, rallentamenti nella gestione dei procedimenti, in un'ottica di mera riduzione e non di risparmio in termini economici;

   a parere dell'interrogante, bisognerebbe evitare l'accorpamento dei tribunali di Benevento e Avellino al fine di garantire importanti presidi della giustizia in un territorio molto vasto come quello della città sannita e della città irpina e consentire ai cittadini una celere accessibilità ai servizi giudiziari;

   cosa ancora più grave, l'eventuale soppressione dei tribunali o l'accorpamento degli stessi, comporterebbe altresì la soppressione o, in ogni caso, una diversa dislocazione anche degli Uffici della Procura della Repubblica che rappresentano un importante baluardo di legalità sul territorio per contrastare gli episodi di criminalità che affliggono le due città –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e di quali informazioni disponga in relazione agli stessi e, in generale, in relazione ad eventuali ed ulteriori accorpamenti di uffici giudiziari sul territorio nazionale e se non ritenga di procedere alla razionalizzazione della spesa pubblica prescindendo dalla riduzione o soppressione degli Uffici giudiziari, al fine di garantire l'efficienza del sistema giudiziario sull'intero territorio nazionale.
(4-12476)

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   LA MARCA. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   nel marzo 2017, è stato firmato l'accordo quadro tra Italia e Canada per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, indispensabile per poter concludere gli accordi di dettaglio con le province e i territori canadesi, che hanno competenze esclusive in materia;

   a pochi mesi di distanza dalla firma dell'accordo quadro tra Italia e Canada sono iniziati i contatti tra il Governo italiano e quello della Provincia del Québec, volti a definire un primo protocollo di intesa sulla materia, fortemente auspicato sia dai cittadini italiani residenti o presenti in quella provincia che dai cittadini quebecchesi recidenti in Italia;

   l'iter procedurale per la definizione dell'intesa tecnica tra Italia e Québec per la conversione delle patenti di guida è allo studio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le competenti autorità quebecchesi da oltre cinque anni;

   nel 2019, la Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha esaminato la proposta di testo e relativi allegati, pervenuta da parte dell'autorità quebecchese e ha provveduto ad inviare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una nota con cui sono state espresse osservazioni sull'articolato meritevoli di ulteriori approfondimenti tecnici e chiarimenti da parte delle autorità quebecchesi;

   nel 2021, l'interrogante è stata informata che la Direzione Generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ulteriormente formalizzato le richieste di chiarimenti da presentare alle autorità quebecchesi, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Chiarimenti necessari per la prosecuzione dei negoziati su diverse questioni, quali: l'applicazione dell'accordo quadro con il Canada, l'applicazione della convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 1949 (peraltro già richiesta ma rimasta senza esito), la restituzione delle patenti convertite ed altre questione di ordine tecnico e procedurale;

   dopo cinque anni dall'inizio delle relazioni e, nonostante gli svariati contatti tra le autorità delle due parti e le sollecitazioni avanzate a livello istituzionale, anche e ripetutamente dall'interrogante, non si è finora addivenuti ad alcuna conclusione né risultano prospettate ipotesi temporali relative alla conclusione delle trattative –:

   se i Ministri interrogati abbiano ricevuto dalle autorità quebecchesi riscontri alla richiesta dei chiarimenti necessari per la prosecuzione dei negoziati avanzata per il tramite del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   quali siano gli ostacoli tecnici che ancora impediscono di arrivare alla conclusione dell'intesa;

   entro quanto tempo ritengano di poter definire il protocollo di intesa con il Québec, la cui prolungata conclusione sta suscitando disagio e risentimento in una platea sempre più larga di cittadini dei due Paesi interessati;

   se non ritengano di adottare iniziative per l'avvio dei contatti con le altre maggiori province del Canada, allo scopo di evitare che un eventuale impegno operativo di tipo lineare possa sommare ritardo a ritardo, comportando tempi incompatibili con le concrete esigenze di vita e di lavoro degli interessati e proiettando in tempi indefiniti l'attuazione dell'accordo quadro sul territorio canadese;

   se non ritengano di poter adottare iniziative, anche in considerazione delle complesse trattative necessarie per il riconoscimento delle patenti di guida tra l'Italia ed altri importanti Paesi interessati da consistenti scambi economici, culturali e scientifici e da una forte mobilità con il nostro Paese, affinché la lingua inglese venga nuovamente utilizzata per sostenere l'esame di teoria e di guida, possibilità in vigore fino al dicembre 2010 e poi sospesa in base al recepimento di una norma europea che impone di usare la lingua ufficiale del Paese dove si svolge l'esame, con due eccezioni per l'Italia a tutela delle minoranze linguistiche: il francese e il tedesco.
(5-08346)

Interrogazione a risposta scritta:


   MAZZETTI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il 28 giugno 2022, in conseguenza di un abbassamento strutturale di 15-18 centimetri, e per ragioni ancora da capire, è stato chiuso il ponte di San Donnino sulla statale 445 della Garfagnana, a Piazza al Serchio (Lucca), una infrastruttura a tre campate in cemento armato;

   conseguentemente, tutta la tratta è stata chiusa immediatamente alla circolazione stradale, che è stata deviata sul tratto interno di San Donnino;

   il ponte, di costruzione abbastanza recente, rappresenta un importante snodo nei collegamenti stradali nell'area della Garfagnana e in direzione della confinante Lunigiana;

   a seguito del cedimento strutturale, i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, insieme ai tecnici, stanno compiendo fin dalle prime ore una verifica sulla stabilità dell'intera struttura;

   il cedimento del ponte di San Donnino è solo l'ultimo in ordine di tempo, di una sequenza lunga e interminabile di infrastrutture a rischio o che comunque dimostrano la necessità di manutenzione, messa in sicurezza e di un costante monitoraggio;

   se non intenda, per quanto di competenza, e d'intesa con gli enti territoriali interessati, avviare tutte le iniziative immediate utili a capire le cause dell'abbassamento strutturale, i tempi per la messa in sicurezza e il ripristino funzionale del ponte, ed eventuali responsabilità amministrative connesse al cedimento dell'importante infrastruttura.
(4-12475)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:


   CIRIELLI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   in data 20 giugno 2022 si è svolta la prova scritta per il concorso per dirigente area politica Agricola (DPA) e in data 22 giugno 2022 si sarebbe svolta la prova orale per il suddetto concorso nell'ambito del bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di complessivi n. 52 posti a tempo indeterminato di personale dirigenziale presso la Giunta regionale della Campania nelle diverse aree, di cui n. 26 riservati ai dipendenti della giunta regionale;

   in relazione al predetto sarebbero state sollevate talune criticità sollevate dall'avvocato Giuseppe Fortunato, difensore civico della regione Campania, come si evincerebbe da un post pubblicato sul social network «Facebook» del signor Rispoli Luigi, in data 26 giugno 2022;

   dalle notizie riportate nel post de quo, si denuncerebbero le seguenti criticità: un rilevante e penetrante conflitto di interessi della Presidente effettiva della Commissione dottoressa Maria Passari e della Presidente supplente Maria Antonietta D'Urso in relazione al partecipante al concorso Maurizio Cinque, definito quale «intimo» della prima; pressioni da parte di Salvatore Loffreda, esponente di spicco della Coldiretti con funzione di direttore in Campania di cui si segnalerebbero continui collegamenti con la Presidente della Commissione finalizzati, secondo il difensore civico, a favorire la candidatura di tale Ferdinando Gandolfi; e, infine, pressioni da parte di altro esponente politico per i candidati Francesco Prisco e Marcello Murillo –:

   se il Ministro interrogato disponga di elementi circa, la veridicità dei fatti esposti in premessa, considerata la gravità degli stessi, e quali iniziative di competenza anche normative, intenda intraprendere al fine di tutelare maggiormente le procedure concorsuali pubbliche da interferenze e conflitti di interesse, anche potenziali, affinché non si verifichino fatti come quello descritto in premessa.
(4-12478)

SALUTE

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   FLATI e DI LAURO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   a quanto si apprende dagli organi di stampa, i distretti delle Asl veterinarie del salernitano hanno sospeso il servizio di sterilizzazione dei randagi, poiché si trovano sprovvisti di anestetici e farmaci, situazione che perdura dal mese di febbraio 2022;

   la mancata sterilizzazione rappresenta la prima causa del proliferare delle cucciolate, causando un forte aggravamento del fenomeno del randagismo;

   da tempo le attività di sterilizzazione dell'enorme numero di randagi è demandata alle associazioni animaliste, costrette a rivolgersi presso strutture private a proprie spese;

   i canili – già al collasso – saranno ulteriormente gravati da questa situazione, di conseguenza lo saranno le casse di tutti i comuni che insistono sul territorio salernitano;

   l'articolo 1, comma 682, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) ha rifinanziato il fondo per la prevenzione del randagismo istituito con la legge n. 281 del 1991, con 2 milioni di euro –:

   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e dello stato attuale delle forniture di farmaci e presidi medici presso i distretti veterinari delle Asl salernitane, considerando sia i servizi ordinari che di pronto soccorso, nonché del numero di sterilizzazioni effettuate e da effettuare nell'anno in corso, in comparazione con quelle degli anni precedenti; quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di superare questa situazione di emergenza e di evitare il rischio che tali fatti possano nuovamente accadere nei distretti veterinari delle Asl salernitane o di altri territori.
(5-08342)


   BOLOGNA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, cosiddetto «decreto Calabria», reca, all'articolo 13, disposizioni in materia di carenza di medicinali;

   nel predetto decreto, il legislatore ha introdotto, tra le altre cose, nuove misure in tema di obblighi per le aziende nel caso di carenza di medicinali;

   in particolare, è stato innalzato da due a quattro mesi il termine entro il quale le aziende sono tenute ad informare Aifa dell'interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di un medicinale di cui sono titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, termine previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

   l'applicazione della disposizione ha, tuttavia, non ha avuto effetti migliorativi nella gestione delle carenze, comportando disfunzioni organizzative sia per le aziende sia per gli uffici competenti dell'Agenzia;

   al contempo, si considerano sproporzionate e mal calibrate le sanzioni amministrative determinate dalle inadempienze della norma di cui sopra (di cui all'articolo 148, decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219), posto che tali disposizioni dovrebbero auspicabilmente limitarsi – ed inasprirsi – nelle situazioni di carenza di quei farmaci essenziali per i quali non esistono alternative terapeutiche, stabiliti secondo un apposito elenco pubblicato ed aggiornato periodicamente da Aifa;

   la situazione emergenziale dovuta alla pandemia, peraltro, aggravando il problema della carenza di farmaci e provocando gravi ripercussioni su tutta la catena farmaceutica (dalla produzione alla distribuzione di farmaci essenziali), ha reso anche necessaria una temporanea sospensione di tutti i termini delle misure previste dal cosiddetto decreto-legge Calabria, relative alle pratiche di carenza, al fine di consentire alle aziende di concentrarsi sulla fornitura dei farmaci ai pazienti e all'Aifa di gestire la supply chain tra le varie regioni;

   da ultimo, occorre precisare che è stato accolto, da parte del Governo, un ordine del giorno durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto decreto-legge Sostegni-Bis, sul medesimo tema di cui trattasi –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione e se intenda adottare iniziative di competenza, anche normative, con riferimento ai punti sottolineati in premessa, così da allineare l'Italia agli altri Paesi europei sui tempi di preavviso delle carenze dei medicinali, considerando le sanzioni unicamente nei casi in cui sussista una diretta responsabilità del titolare, che generi un reale caso di carenza.
(5-08343)


   BOLOGNA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   i farmaci biologici rappresentano una risorsa fondamentale per il trattamento e garantire cure e terapie ai pazienti, in particolare nella reumatologia, gastroenterologia e dermatologia;

   una recente ricerca di CliCon – Health, Economic & Outcome Research, promossa dall'Italian Biosimilars Group di Egualia, stima che, in Italia, vi siano circa 130 mila pazienti affetti da patologie autoimmuni afferenti a queste aree che non accedono ai trattamenti con farmaci biologici o biosimilari;

   per la reumatologia, prendendo in considerazione il 2017, si stima un numero di pazienti, affetti da artrite reumatoide pari a 320 mila unità; su 320 mila pazienti solo 43 mila ricorre ai farmaci biologici;

   il 10 per cento di questi ultimi (circa 27 mila pazienti), pur rispondendo ai criteri per essere trattati, non riceve tali terapie;

   per la gastroenterologia, si stima che, su un totale di circa 237 mila diagnosi di Morbo di Crohn o Colite Ulcerosa, circa il 12 per cento di queste (circa 28 mila pazienti) viene trattato con farmaci biologici; quasi il 28 per cento dei pazienti affetti dalle patologie considerate (circa 68 mila pazienti) sarebbe idoneo per un trattamento con farmaci biologici;

   per la dermatologia, si stima che, su un totale di oltre 1.4 milioni di pazienti identificati con diagnosi di psoriasi, circa il 4 per cento (circa 56 mila pazienti) è in trattamento con farmaci biologici; in riferimento agli altri, quasi il 4 per cento (circa 54 mila pazienti) sarebbe potenzialmente eleggibile al trattamento con farmaci biologici; inoltre, il 26 per cento ed il 24 per cento dei pazienti potenzialmente eleggibili presentava 1 o 2 comorbilità, ed il 30 per cento ne presentava 3 o più concomitanti alla psoriasi;

   i dati della ricerca evidenziano il problema del sotto trattamento, posta l'ampia platea di pazienti che non accede o accede con ritardo ad una categoria di medicinali capaci di rallentare o modificare l'evoluzione della malattia, garantendo una migliore qualità di vita e riducendo anche le ricadute economiche sul Servizio sanitario nazionale (Ssn) nel lungo periodo;

   ciò posto, appare necessario introdurre nuovi strumenti di monitoraggio per analizzare e verificare i dati del sotto trattamento in Italia;

   il sistema «gain sharing», ideato per essere di supporto alle Amministrazioni sanitarie e ai pazienti, ha l'obiettivo di contenere e di offrire una risposta al fenomeno del sotto trattamento, affiancando ai tradizionali indicatori economici sull'utilizzo dei farmaci biologici, un indicatore clinico in grado di misurare il numero di pazienti eleggibili all'uso del biologico per una specifica patologia, ma non trattati; la lettura combinata dei due indicatori permette di programmare, preventivamente, il reinvestimento delle risorse per contenere il fenomeno del sotto trattamento –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei dati esposti e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per far sì che il fenomeno del sotto trattamento, soprattutto nelle aree terapeutiche della reumatologia, gastroenterologia e dermatologia, sia effettivamente preso in carico, introducendo nuovi strumenti, come quello del gain sharing, per contrastare il citato sotto trattamento dei pazienti.
(5-08344)

SVILUPPO ECONOMICO

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica, per sapere – premesso che:

   lo sviluppo del turismo sostenibile anche in rapporto con le aree protette rientra tra gli obiettivi di politica nazionale ed europea;

   nel 2016 il Governo ha approvato un Piano strategico per il turismo che assegna un importante ruolo alle aree protette e al turismo sostenibile in generale;

   nel 2021 il Parlamento europeo, anche nell'ambito delle iniziative dirette al contrasto degli effetti economici e sociali della pandemia, ha approvato una risoluzione (TA(2021)0109) per la strategia europea per il turismo sostenibile (2020/2038(INI)) che ne sottolinea il ruolo strategico per l'Europa ed in particolare per la crescita economica, occupazionale e lo sviluppo sociale e sostenibile delle aree dei singoli Paesi;

   dal 1973 è stata costituita Europarc Federation, a cui è affiliata dal 2008 la Federparchi che risulta essere, come dalla stessa evidenziato, sezione italiana della prima;

   la Europarc Federation ha istituito la CETS (Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette) ed è l'unica titolata alla certificazione del rispetto da parte delle aree protette dei requisiti richiesti per il riconoscimento della Cets e della autorizzazione all'utilizzo del marchio con denominazione «Europarc Sustainable Tourism in Protected Areas»;

   il marchio con denominazione «Europarc Sustainable Tourism in Protected Areas», è di esclusiva proprietà e quindi nella esclusiva disponibilità di Europarc Federation, come riconosciuto dalla stessa Federparchi nelle pagine del proprio sito, sulla base della registrazione del 29 marzo 2010 n. 008527277 presso l'OHIM (oggi EUIPO) e della successiva registrazione della revisione del marchio presso l'EUIPO del 22 maggio 2020 n. 018159305;

   nonostante l'indiscussa proprietà del marchio soprarichiamato da parte della Europarc Federation, risulta che Federparchi abbia presentato domanda il 18 dicembre 2019 n. 302019000096559 all'Uibm presso il Ministero dello sviluppo economico di registrazione di un identico marchio grafico composto dalla frase «Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette»;

   risulta all'interpellante che la Europarc Federation ha presentato alla Dgtpi-Uibm istanza di opposizione alla richiesta di registrazione avanzata da Federparchi, ma che tale richiesta parrebbe essere stata respinta;

   nel 2011 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha sottoscritto un primo accordo quadro con la Federazione italiana parchi e riserve naturali avente ad oggetto una più organica collaborazione in tema di conservazione della biodiversità, in seguito rinnovato nel 2015 e nel 2017;

   nelle convenzioni attuative degli accordi quadro sottoscritti tra Federparchi e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati previsti anche finanziamenti per una specifica attività di sostegno e diffusione della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (Cets);

   nell'erogazione diretta di detti finanziamenti a Federparchi per la Cets andrebbe valutato, a parere dell'interpellante, la condizione di conflitto di interessi di Federparchi in quanto sezione nazionale di Europarc Federation, essendo quindi nella condizione di controllore e controllato, in quanto Federparchi non limita la sua funzione alla informazione e all'accompagnamento della procedura Cets per i parchi, ma opera nell'attività di candidatura, fino alla valutazione della stessa a opera di Europarc Federation di cui appunto Federparchi è organica sezione italiana come da statuti delle due associazioni –:

   se il Ministro dello sviluppo economico sia a conoscenza dell'esito dell'istanza di opposizione presentata dalla Europarc Federation alla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi avverso la domanda di Federparchi di registrazione di un marchio grafico composto dalla frase «Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette» e, nel caso confermasse che tale istanza sia stata respinta, quali ne siano le motivazioni;

   se il Ministro della transizione ecologica sia a conoscenza che la Federparchi ha presentato domanda di registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi di un marchio identico a quello della Europarc Federation e se abbia richiesto o intenda richiedere a Federparchi le motivazioni della presentazione di tale domanda, tenuto anche conto dei finanziamenti di cui beneficia da parte del Ministero della transizione ecologica per l'assistenza ai parchi per il rilascio della Cets da parte dell'Europarc Federation;

   se il Ministro della transizione ecologica sia a conoscenza delle modalità e dei criteri con i quali sono selezionate le società che per conto di Federparchi svolgono queste attività e, in tale contesto, se vi siano verifiche da parte delle competenti strutture amministrative in ordine all'efficienza ed efficacia di dette attività;

   se il Ministro della transizione ecologica non ritenga, come avviene nel resto d'Europa, che sia più corretto e opportuno che siano i parchi a selezionare le competenze professionali per l'assistenza tecnica diretta al riconoscimento della Cets.
(2-01551) «Fassina».

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Interrogazione a risposta scritta:


   BALDINI e FERRI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il 20 dicembre 2017 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Lombardia e la regione Veneto, finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica;

   al fine di accelerare l'intervento oggetto del protocollo d'intesa, l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, ha nominato il prefetto di Brescia commissario straordinario;

   al fine di separare le acque reflue della sponda bresciana da quelle della sponda veronese, nella cabina di regia istituita presso il Ministero della transizione ecologica era stata vagliata, per la sponda bresciana, l'alternativa tra la localizzazione di un unico depuratore nel comune di Lonato e la localizzazione di due depuratori, rispettivamente nel comune di Gavardo e nel comune di Montichiari, trasferendo le acque nel fiume Chiese;

   il prefetto, in qualità di commissario straordinario e al fine di valutare l'impatto delle due soluzioni in termini di costi e tempi di realizzazione nonché dal punto di vista di tenuta della condotta sublacuale, si è avvalso del supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica (Dicatam) dell'Università di Brescia;

   con provvedimento adottato il 23 luglio 2021, il prefetto ha scelto la soluzione Gavardo-Montichiari e la Conferenza di servizi, con provvedimento di data 5 ottobre 2021, ne ha dichiarato la fattibilità tecnico-economica;

   in data 30 novembre 2021, il sindaco del comune di Montichiari ha chiesto all'Università degli Studi di Brescia copia di ogni documento tecnico elaborato dal Dicatam e utilizzato o utilizzabile nella procedura che ha condotto alla decisione del commissario straordinario a favore della soluzione Gavardo-Montichiari;

   il segretario amministrativo del Dicatam, tuttavia, ha respinto l'istanza di accesso ai provvedimenti, affermando che gli atti richiesti sono oggetto di un contratto privatistico;

   il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, con una sentenza pubblicata il 22 giugno 2022, ha accolto il ricorso del comune di Montichiari e ha accertato il diritto di accesso ai documenti richiesti riscontrando la sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale, necessario per avere accesso ai documenti amministrativi, nella volontà, già manifestata, del comune di opporsi in sede giurisdizionale alla soluzione Gavardo-Montichiari temendo la sommatoria tra le criticità ambientali già presenti sul proprio territorio e l'impatto dei reflui provenienti dalla zona del lago di Garda sul fiume Chiese –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di assicurare la salvaguardia del fiume Chiese, il quale, anche in relazione a quanto sostenuto dai rappresentanti dei territori coinvolti le cui istanze sono state accolte dalla sentenza richiamata in premessa, risulta incapace di assicurare un'adeguata diluizione delle acque reflue a causa della scarsa portata ed essendo già fortemente provato dalle coltivazioni intensive, nonché al fine di garantire la salubrità del territorio e la salute dei suoi cittadini.
(4-12472)

TURISMO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   PAITA. — Al Ministro del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il demanio marittimo, lacuale e fluviale viene dato in concessione a imprenditori privati per finalità turistico-ricreative e sportive; ciò avviene non solo allo scopo di favorire lo svolgimento della libera attività imprenditoriale, ma anche e soprattutto con quello di permettere la fruizione da parte della collettività dei beni demaniali stessi;

   non a caso, oggetto della concessione è per l'appunto il demanio, bene pubblico per eccellenza, il cui utilizzo per definizione dev'essere finalizzato al soddisfacimento del pubblico interesse né può essere da esso in alcun modo distolto;

   i concessionari devono dunque perseguire il profitto, ma al tempo stesso garantire la sussistenza di alcuni requisiti, quali il rispetto del patrimonio culturale, il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, oppure la massima accessibilità e fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità; tale criterio della massima accessibilità deve essere considerato anche nell'ambito della definizione delle tariffe previste per i servizi offerti;

   negli ultimi giorni sui quotidiani e su alcune testate online sono state pubblicate notizie relative ad alcuni lidi sul territorio nazionale, i quali pare applichino tariffe particolarmente elevate, impedendo dunque l'accesso a vaste fasce di clientela, specialmente le più economicamente svantaggiate;

   sugli organi di stampa è stato menzionato in particolare il caso del lido «Le Cinque Vele», stabilimento balneare sito a Pescoluse, frazione di Salve sulla costa salentina, che consentirebbe prenotazioni online, con check-in all'ingresso, e che prevedrebbe tariffe anche di 1.500 euro giornalieri per il noleggio di una serie di servizi di spiaggia –:

   se i sistemi di prenotazione online e check-in all'ingresso posti in essere da taluni concessionari siano compatibili con il libero accesso alla spiaggia, che dev'essere sempre e comunque garantito, e quali iniziative di competenza intendano assumere per assicurare la massima accessibilità in termini di tariffe, pur nel rispetto della libera iniziativa privata, del demanio marittimo, lacuale e fluviale dato in concessione a imprenditori privati per finalità turistico-ricreative e sportive;

   se, in particolare, le notizie riportate dalla stampa relativamente al lido citato in premessa corrispondano al vero, quali siano le tariffe effettivamente praticate da quell'esercizio, quale sia l'importo del canone corrisposto allo Stato per lo sfruttamento della porzione di demanio marittimo su cui esso insiste, quale sia lo stato della concessione in relazione alla sua scadenza e se vi sia una ragionevole proporzionalità tra canone e prezzo praticato alla clientela.
(5-08341)

Pubblicazione di un testo riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta orale Dori Devis n. 3-03029, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 709 del 17 giugno 2022.

   DORI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:

   il 5 aprile 2022 l'interrogante depositava l'interrogazione a risposta orale n. 3-02870 indirizzata al Ministro della giustizia ponendo la questione delle scoperture nei Tribunali italiani delle figure professionali di direttore e cancelliere esperto, chiedendo nello specifico lo scorrimento delle relative graduatorie approvate e ancora aperte;

   il 14 giugno 2022 il Governo, in risposta alla predetta interrogazione, alla Camera dei deputati affermava che «con nota formale inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica che anticipa la programmazione triennale dei fabbisogni 2022-2024, di identico contenuto, si è provveduto a richiedere di procedere, per l'anno in corso, alla assunzione di tutti gli idonei vincitori presenti ancora nelle succitate graduatorie (345 idonei per il concorso di direttore e 686 idonei per il concorso di cancelliere esperto), a fronte di una pari scopertura nel profilo di direttore, nonché a parziale copertura delle vacanze nel profilo di cancelliere esperto – pari a 1.074 unità»;

   recentemente la Ministra della giustizia, in risposta all'interrogazione n. 4-11775, ha integrato quanto già affermato in Aula alla Camera precisando che la richiesta di assunzione delle 1.047 unità deve «gravare sulle capacità assunzionali da turn over per gli anni 2019-2020»;

   considerate le oggettive gravi scoperture, confermate dallo stesso Ministero, risulta indispensabile che si pongano immediatamente in essere tutti gli atti necessari per giungere alle annunciate assunzioni –:

   con quali tempistiche si intenda formalizzare l'assunzione di tutti gli idonei vincitori presenti ancora nelle graduatorie per direttore e cancelliere esperto, come richiesto dal Ministero della giustizia.
(3-03029)

ERRATA CORRIGE

  Interrogazione a risposta scritta Magi Riccardo n. 4-12463 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della Seduta n. 716 del 29 giugno 2022. Alla pagina 27340, seconda colonna, dalla riga diciottesima alla riga diciannovesima, deve leggersi: «MAGI. – Al Ministro dell'istruzione. – Per sapere – premesso che:» e non come stampato.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


   AMITRANO e NAPPI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la Corte di cassazione è intervenuta più volte in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni per i lavoratori italiani operanti all'estero e, in particolare, con sentenza n. 10348 del 10 luglio 2003 in tema di «sgravio fiscale maggiore», con sentenza n. 14476 del 15 luglio 2016, nella quale si è occupata di tassazione dell'indennità di fine rapporto di un cittadino residente in Svizzera ma dipendente delle Ferrovie italiane, e con sentenza n. 24112 del 13 ottobre 2017 con la quale ha chiarito che, secondo la convenzione tra Italia e Regno unito, «i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente in uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili solo in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato»;

   le convenzioni internazionali, così come le altre norme internazionali pattizie, rivestono carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevalgono su queste ultime;

   per ciò che concerne le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione, esse hanno la funzione di dettare norme internazionali di conflitto, al fine di eliminare le sovrapposizioni dei sistemi fiscali nazionali;

   l'Agenzia delle entrate continua a emettere avvisi di accertamento nei confronti dei lavoratori italiani che, seppur residenti in Italia, hanno pagato le imposte sul reddito in Francia dove hanno regolarmente svolto attività di lavoratori dipendenti in modo continuativo per un anno;

   in caso di doppia residenza la situazione è disciplinata dalla Convenzione Italia- Francia che è norma speciale e dunque prevalente rispetto alla regola generale ove più favorevole al contribuente e fa riferimento al criterio di «soggiorno abituale» del lavoratore –:

   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere al fine di chiarire gli aspetti di cui in premessa e se non ritenga opportuno, anche attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia delle entrate, valutare ulteriori iniziative volte a garantire il rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali nell'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici che, a oggi, si vedono ingiustamente attribuire una duplice applicazione delle norme tributarie dei singoli Stati.
(4-10878)

  Risposta. — Si risponde all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-10878 il cui testo si allega in copia, presentata dalla S.V. Onorevole.
  Con il documento in esame gli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle situazioni di doppia imposizione in cui verrebbero a trovarsi cittadini residenti in Italia che hanno svolto attività di lavoro dipendente in modo continuativo per un anno in Francia. Tali cittadini, dopo aver corrisposto in Francia le imposte sui redditi percepiti, avrebbero infatti ricevuto avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate italiana.
  Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova, anzitutto, richiamare il quadro giuridico tributario internazionale di riferimento, ricordando in via preliminare i criteri di residenza fiscale stabiliti dalla norma italiana.
  Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta – cioè, per almeno 183 giorni all'anno (o 184 in caso di anno bisestile) – sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse, per la maggior parte del periodo d'imposta, è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, come residente in Italia.
  In base al cosiddetto «principio della tassazione mondiale» (
World Wide Taxation Principle), sul quale è basato anche il sistema fiscale italiano, come quello di molti Paesi europei, il cittadino che lavora all'estero, mantenendo la residenza italiana (in quanto, ad esempio, ancora iscritto nelle anagrafi della popolazione residente) ha l'obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all'estero, salvo diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
  Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
  Tale prevalenza è, tuttavia, contemperata dalla norma contenuta nell'articolo 169 del Tuir, ai sensi del quale: «le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione».
  Le disposizioni contenute nelle vigenti convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, basate sul modello di Convenzione fiscale dell'Ocse, regolano dunque la potestà impositiva tra l'Italia e l'altro Stato contraente in relazione ai rispettivi residenti e ad una serie di tipologie reddituali, al fine di evitare fenomeni di doppia tassazione (nello Stato della fonte del reddito e nello Stato di residenza della persona).
  Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, si deve fare, in primo luogo, riferimento al trattato tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificato con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, il cui articolo 4 richiama, al paragrafo 1, riguardo alla definizione del concetto di residenza recato dalla stessa convenzione, la nozione contenuta nelle normative interne dei due Stati contraenti il suddetto trattato internazionale.
  Possono, infatti, verificarsi casi in cui una persona fisica sia considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, ai sensi delle rispettive normative domestiche. In tal caso, apposite disposizioni – conformemente a quanto previsto dal modello Ocse di Convenzione fiscale – individuano i criteri dirimenti (le cosiddette «
tie-breaker rules») al fine di stabilire la residenza della persona ai fini della Convenzione. Dette regole fanno prevalere su tutti il criterio dell'abitazione permanente, cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del contribuente.
  Nell'ipotesi in cui i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate accertino, sulle base delle citate disposizioni della normativa interna ed internazionale, la residenza fiscale italiana dei suddetti lavoratori, si rileva che, al fine di valutare a quale Stato spetti la potestà impositiva sui redditi corrisposti a soggetti fiscalmente residenti in Italia, a fronte di un'attività di lavoro dipendente svolta in Francia, deve aversi riguardo all'articolo 15 del citato Trattato.
  Detta disposizione prevede, come regola generale, al paragrafo 1, la tassazione concorrente degli emolumenti percepiti nello Stato di residenza del beneficiario degli stessi e in quello di svolgimento dell'attività lavorativa (cosiddetto Stato della fonte del reddito).
  Il paragrafo 2 del menzionato articolo 15 prevede, come eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1, la tassazione, in via esclusiva, nello Stato di residenza del beneficiario, a condizione che ricorrano congiuntamente tre condizioni.
  Più precisamente, il citato paragrafo 2 dell'articolo 15 prevede che: «le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

   a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e;

   b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e;

   c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato».

  Il successivo paragrafo 4 del citato articolo 15 della Convenzione prevede, inoltre, una particolare disciplina per i redditi da lavoro dipendente delle persone – i cosiddetti frontalieri – che abitano nella zona di frontiera di uno degli Stati (corrispondenti, per quel che concerne l'Italia, ai sensi del paragrafo 9 del protocollo aggiuntivo alla Convenzione, alle regioni confinanti con la Francia, ossia alla Liguria, al Piemonte e alla Valle d'Aosta) e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato (corrispondenti ai cantoni francesi confinanti con l'Italia). Tali redditi sono imponibili nello Stato del quale dette persone sono residenti.
  Ove sia prevista una tassazione concorrente per un dato elemento di reddito, ovvero esso sia imponibile in entrambi gli Stati contraenti, apposite disposizioni della Convenzione (per la Convenzione con la Francia occorre fare riferimento all'articolo 24) indicano i metodi utilizzati dagli Stati per eliminare la doppia imposizione (di norma è lo Stato di residenza che deve provvedere).
  Il metodo indicato dall'Italia, in conformità alla propria legislazione fiscale è quello del meccanismo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia. Infatti, eventuali imposte pagate all'estero per l'attività lavorativa ivi svolta possono essere portate in detrazione alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  Si ricorda, poi, la possibilità, per i contribuenti che ritengano le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti nei propri confronti non conformi alle disposizioni della Convenzione, di sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato di residenza ricorrendo alla procedura amichevole prevista dall'articolo 26 della Convenzione proprio per i casi in cui si verificasse una doppia imposizione vietata dalla Convenzione medesima.
  Possono, inoltre, essere trattate procedure amichevoli con le autorità competenti dei Paesi interessati, al fine di risolvere casi generali di difficoltà o dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione di specifiche disposizioni contenute nelle convenzioni sulle doppie imposizioni.
  Da ultimo, deve sottolinearsi che quanto statuito nelle sentenze della Corte di cassazione richiamate dagli interroganti (la sentenza n. 24112 del 13 ottobre 2017 riguarda, in particolare, un caso di imposizione di redditi percepiti da un giornalista e corrispondente da Londra del quotidiano «
La Stampa», e l'applicazione di disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito) non sembra in contrasto con gli elementi di carattere generale sopra rappresentati.
La Viceministra dell'economia e delle finanze: Laura Castelli.


   AMITRANO e DEL SESTO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto nell'ordinamento italiano il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo di paternità, alternativi al congedo di maternità, fruibili dal padre lavoratore dipendente, anche adottivo ed affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio;

   tali strumenti si sono da subito configurati come preziosi ausili per i padri lavoratori, per incoraggiare la genitorialità e l'eguale distribuzione dei carichi di famiglia tra i genitori, oltre che misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro già diffuse nell'ambito di altri Paesi europei;

   il congedo obbligatorio di cui sopra è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o e successivamente, ciò in quanto esso è stato configurato come un diritto autonomo, spettante al genitore indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità ed è riconosciuto altresì anche nel caso in cui il genitore fruisca del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; dal 2016 il legislatore italiano ha prorogato questa misura, originariamente a carattere sperimentale, nelle leggi di bilancio, aumentando altresì progressivamente il numero di giorni del congedo di paternità dai due originari ai dieci attuali; la legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha stabilizzato la suddetta misura per cui i padri lavoratori dipendenti possono fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, in caso di nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo di minori, ma anche in caso di morte perinatale del figlio;

   i benefici in questione spettano ai padri lavoratori dipendenti e non sono mai stati estesi ai dipendenti pubblici; con il parere n. 8629 del 20 dicembre 2013 il Dipartimento della funzione pubblica ha ribadito questo orientamento, poiché tale estensione è subordinata all'adozione di un apposito provvedimento normativo su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione; gli istituti citati sono stati oggetto di un recentissimo riordino del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE –:

   se i Ministri interrogati intendano adottare, ciascuno per quanto di competenza, iniziative volte a superare la situazione di attuale disparità tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato in merito alla possibilità di fruire ugualmente degli istituti di cui in premessa.
(4-11800)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, dopo aver illustrato la disciplina in materia di congedo di paternità, chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda porre in essere per scongiurare disparità tra lavoratori dei settore privato e del settore pubblico e l'esclusione dei lavoratori del pubblico impiego dalla possibilità di fruire di tale istituto.
  L'interrogante mette in evidenza una questione di estremo interesse per l'amministrazione e per il sostegno alla genitorialità. Già in uno dei primi atti del mio mandato – l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni centrali – si è affrontato il tema del
welfare contrattuale, prevedendo che la contrattazione nazionale possa contemplare interventi in grado di soddisfare le diverse esigenze del personale, tenendo conto delle sue caratteristiche dal punto di vista demografico e familiare. In tale contesto il sostegno alla genitorialità, insieme alle prestazioni sanitarie, all'istruzione e alla mobilità sostenibile, costituisce un'area di intervento tra le più importanti.
  Sul tema, come richiamato dall'interrogante, si segnala l'impulso comunitario con la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
  La legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il governo a recepire, tra le altre, la citata direttiva e lo scorso 31 marzo è stato approvato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione. Il termine di recepimento della direttiva è fissato per il 2 agosto 2022.
  Lo schema del decreto legislativo (atto Governo 378) è stato trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti.
  Il provvedimento è volto essenzialmente a migliorare la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo che familiare. Si arriverà dunque a una disciplina uniforme senza la necessità di ulteriori interventi attuativi.
  Venendo ai contenuto dello schema di decreto, il provvedimento modifica il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) introducendo, accanto al congedo di paternità disciplinato dall'articolo 28 del citato T.U. – che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono dei bambino da parte della madre, una nuova tipologia di congedo di paternità, come diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore. Il congedo di paternità preesistente è stato qualificato invece come «alternativo».
  Si tratta di un congedo obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi, la cui indennità è pari al 100 per cento della retribuzione, fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque successivi ad esso, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. In caso di parti plurimi, si è scelto di aumentare la durata del congedo in misura fissa, per complessivi venti giorni.
  Il padre, anche adottivo o affidatario, può fruire del congedo anche durante i periodi di congedo obbligatorio di maternità della madre lavoratrice.
  Come ricordato dall'interrogante, nel corso degli anni, il congedo di paternità è stato prorogato da diverse leggi annuali di bilancio che ne hanno, inoltre, ampliato progressivamente la durata. Da ultimo, l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha reso strutturale la misura, confermandone la durata a dieci giorni lavorativi, in anticipo sulla data di recepimento della direttiva 1158 (2 agosto 2022).
  Si prevede poi l'introduzione nel Testo unico n. 151 del 2001 di sanzioni applicabili in caso di mancata concessione del congedo di paternità autonomo od alternativo da parte del datore di lavoro, in analogia con la sanzione prevista per l'inosservanza delle disposizioni sul congedo di maternità (articolo 18), ma in misura ridotta rispetto a quest'ultimo, in quanto il congedo del padre non è connesso alle peculiari esigenze di tutela della salute e dell'integrità fisica della madre lavoratrice.
  Riguardo, poi, al congedo parentale, lo schema di decreto legislativo aumenta da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell'ottica di un'azione positiva che viene incontro ai nuclei familiari monoparentali.
  La modifica dell'articolo 34, comma 5, del Testo unico punta poi a parificare, sul versante previdenziale, i periodi di congedo parentale all'attività lavorativa. È infatti in previsione l'abrogazione della disposizione che esclude la maturazione delle ferie e dei premi relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia durante la fruizione del congedo, la cui iniquità è stata spesso rilevata, nel corso degli anni, da parte degli utenti, fortemente penalizzati anche nel caso di utilizzo su base oraria del congedo.
  In conclusione, nel sottolineare l'attenzione del Governo a una questione molto sentita tra i dipendenti pubblici, confermo che nei prossimi mesi si arriverà a una piena armonizzazione della disciplina sui congedi parentali in ambito pubblico e ambito privato.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   BELOTTI e CAPITANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   come riportato dalla stampa nazionale la società Dazn, titolare dei diritti televisivi per la trasmissione del campionato di calcio si appresterebbe a modificare le condizioni di contratto non consentendo più la cosiddetta doppia utenza per ogni singolo abbonamento;

   la questione riguarda la cosiddetta concurrency, ovvero la possibilità di vedere il contenuto trasmesso da un servizio streaming nello stesso momento su due dispositivi differenti con lo stesso account. Qualora la modifica dovesse andare in porto l'accesso all'applicazione sarà ancora consentito su due dispositivi contemporaneamente, ma non sarà consentita la visione dello stesso evento in contemporanea;

   la decisione di Dazn sarebbe però mirata a colpire non queste situazioni, bensì la vera e propria compravendita di sottoutenze che nel mercato della pirateria già avviene e che come tale deve essere certamente debellata;

   una scelta che sta scatenando la polemica degli abbonati con minacce di disdette e proteste lanciate soprattutto da quei gruppi famigliari che condividono lo stesso account. Un danno agli utenti che va a sommarsi ai frequenti disservizi nella trasmissione delle partite, spesso bloccate da pause nella rete;

   le associazioni dei consumatori sono, insorte alla notizia del possibile addio alla concurrency perché questo significherebbe cambiare le regole del servizio dopo che gli abbonati hanno sottoscritto il contratto. Secondo quanto dichiarato da Aidacon, infatti, «Dazn modifica arbitrariamente le condizioni contrattuali, in violazione anche di quanto previsto dal Codice del Consumo e per questa ragione invieremo un esposto al Garante delle comunicazioni affinché vigili sul rispetto del contratto»;

   le condizioni di utilizzo riportate sul sito di Dazn, in vigore dal primo giugno 2021, al punto 8.3 stabilivano che «L'abbonamento dà diritto all'utilizzo del Servizio DAZN su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente. Ai sensi del precedente Articolo 8.1.2, l'utente accetta che i dati di login siano unici per lo stesso e non possano essere condivisi con altri. Tali dati potranno essere modificati in qualsiasi momento visitando il nostro sito web e cliccando sulla pagina “Il mio Account”». Cambiando i termini sottoscritti nel contratto, la società dovrà comunicare agli abbonati la loro possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni, con eventuale rimborso dell'abbonamento;

   Dazn è un servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi fondato a Londra nel 2015;

   è noto come, a normativa vigente, gli assegnatari di diritti sportivi non sono assoggettati alle disposizioni già previste per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, con riferimento alle condizioni contrattuali, alla qualità del servizio e alle procedure di risoluzione extragiudiziaria delle controversie, nonché a meccanismi di indennizzo in caso di disservizi;

   nel nostro Paese il calcio viene vissuto come fenomeno sociale, costituendo un importante momento di svago per milioni di persone soprattutto in un momento difficile come quello attuale –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare, anche di carattere normativo, al fine di tutelare gli interessi di milioni di cittadini tifosi di calcio e altre discipline trasmesse in esclusiva da Dazn, salvaguardando i diritti degli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento.
(4-10671)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti fanno riferimento alla società DAZN, titolare dei diritti televisivi per la trasmissione del campionato di calcio, e alla decisione della stessa società di non consentire più la doppia utenza per ogni singolo abbonamento (cosiddetta «opzione
Concurrency»).
  Preliminarmente, si rammenta che lo sfruttamento dei diritti televisivi è stato assegnato a DAZN a seguito di procedura realizzata dalla Lega Serie A in osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse». Ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del citato decreto legislativo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee-guida predisposte dall'organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. Pertanto, con il provvedimento dell'Agcm n. 28097 del 21 gennaio 2020, e con la delibera di Agcom n. 26 del 27 gennaio 2020, sono state approvate le linee guida della Lega Serie A depositate in data 27 novembre 2019 e 14 gennaio 2020, aventi a oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Serie A per le stagioni 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024.
  La questione sollevata dagli interroganti è stata oggetto di attenzione da parte di alcune associazioni di consumatori. In particolare, nel novembre 2021, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) ha presentato un esposto sia ad Agccom sia ad Agcm.
  Sul punto è stata sentita direttamente l'Agcm quale autorità competente ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del Consumo, la quale riferisce che, a seguito di attività pre-istruttoria svolta, e secondo le informazioni allo stato disponibili, non risulta alcuna modifica delle condizioni contrattuali di utilizzo dei servizi della piattaforma DAZN. In considerazione di ciò, non emerge, allo stato, la sussistenza di possibili profili di scorrettezza in violazione del Codice del Consumo.
  Il Codacons riferisce che, nella sua risposta, Agcm, pur non ritenendo necessaria al momento un'indagine approfondita sulla criticità sollevata, avrebbe assicurato di continuare a controllare l'operato di DAZN.
  Inoltre si rappresenta che, in data 17 novembre 2021, i vertici della società DAZN sono stati convocati al Ministero dello sviluppo economico e ricevuti alla presenza del Ministro Giorgetti e della Sottosegretaria Ascani, per discutere della tutela dei diritti dei consumatori e, al contempo, dei problemi connessi con la lotta alla pirateria.
  Si tratta, in sintesi, di trovare soluzioni per bilanciare la necessità dell'azienda di contrastare la diffusione di comportamenti non corretti nell'utilizzo dei servizi, con la necessità di fornire garanzie ai consumatori.
  Il Ministro dello sviluppo economico ha sottolineato la massima attenzione e vigilanza sulle criticità emerse in questi mesi. In particolare, è stata confermata la necessità di non cambiare le regole nel corso dell'attuale stagione calcistica, rafforzare il
customer service con l'obiettivo di garantire maggiore attenzione alle necessità della clientela che ha minore dimestichezza con gli strumenti tecnologici e, al contempo, assicurare la prosecuzione degli investimenti in rete e tecnologia per evitare disservizi agli utenti.
  A DAZN sono state chieste anche maggiore attenzione sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e chiarezza nelle informazioni ai consumatori.
  In occasione dell'incontro, la Società ha ribadito il suo impegno ad investire per migliorare l'assistenza ai clienti e qualità del servizio, potenziando le infrastrutture presenti sul territorio attraverso
Dazn Edge, oltre a continuare a vigilare sulle criticità emerse nei primi mesi.
  A tal riguardo, si rappresenta che è stato avviato un approfondimento sul modello di distribuzione del segnale che ha portato la società DAZN ad adottare una soluzione differente, ovvero un «modello distribuito» attraverso «CDN»
(Content Delivery Network), che prevede la consegna del segnale ad un numero maggiore di nodi più vicini all'utente. Il confronto intende estendersi anche a tutti i fornitori e agli altri media player. L'impegno è quello di assicurare una infrastruttura in grado di ottimizzare e decongestionare il traffico Internet attraverso adeguati investimenti infrastrutturali in collaborazione con gli operatori stessi, garantendo un'adeguata qualità del servizio e tutela degli utenti.
  Sul punto si segnala che, a partire dall'estate 2021, Agcom ha adottato provvedimenti volti ad assicurare un miglioramento della qualità del servizio offerto da DAZN, sia in relazione alla fornitura della rete di distribuzione (CDN) di Dazn Edge (con la delibera del 24 giugno 2021) sia in relazione alla definizione di parametri di qualità per la fruizione del servizio di diffusione in
live streaming delle partite e per una migliore assistenza dei clienti. Segnatamente, sono stati adottati:

   i) un ordine con il quale l'Autorità ha intimato alla società di adottare ogni necessaria misura ai fini del rispetto dei diritti dell'utenza, implementando un servizio di assistenza clienti più efficace ed efficiente, e ogni accorgimento di natura tecnica funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale televisivo trasmesso (delibera n. 334/21/CONS);

   (ii) la definizione di parametri di qualità della trasmissione in modalità online streaming degli eventi sportivi in diretta (delibera n. 17/22/CONS);

   (iii) la verifica della metodologia di misurazione delle audience del campionato di calcio di Serie A, allo scopo di accertare l'attendibilità del dato prodotto da DAZN, alla luce del vigente quadro normativo e degli indirizzi formulati dall'Autorità in materia di sistemi di rilevazione degli indici di ascolto nel nuovo ecosistema digitale (delibera n. 194/21/CONS).

  Contestualmente, Agcm ha condotto accertamenti su possibili pratiche restrittive della concorrenza e/o lesive dei diritti dei consumatori. Con delibera del 6 luglio 2021, è stato avviato un procedimento nei confronti di Telecom e DAZN, al fine di accertare la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, consistente nell'accordo denominato «Deal Memo Distribution» – accordo per la realizzazione di una partnership per la distribuzione e il supporto tecnologico per l'erogazione dei contenuti dei pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione delle partite del campionato di Serie A – e nelle condotte attuative dello stesso.
  Per quanto riguarda il ruolo del Ministero dello sviluppo economico va rilevato che – in quanto Amministrazione capofila per l'adozione del decreto legislativo n. 208 del 2021, che sostituisce e riforma la disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici cosiddetti Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici – (Tusmar) – un primo intervento di carattere normativo ha riguardato l'adozione di disposizioni rilevanti per una regolamentazione dei servizi di trasmissione in
live streaming delle partite del campionato di serie A di calcio. In pascolare, è in corso di adozione il decreto ministeriale, previsto al comma 3 del nuovo articolo 33 Tusmar, finalizzato ad individuare gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, tra cui gli eventi sportivi come definiti all'articolo 2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 9 del 2008, per la cui trasmissione dovrà essere garantita la fruizione di adeguati standard di regolarità, qualità delle immagini e continuità del servizio, a tutela dell'utenza. Una volta adottato il decreto, sarà prevista una specifica regolamentazione dei parametri qualitativi da osservare a tutela dell'utenza. Il decreto in corso di adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico ha comportato una revisione e aggiornamento della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società della delibera Agcom n. 302/10/CONS, ristretta ai soli di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, che si è resa necessaria soprattutto alla luce dell'importanza assunta nei palinsesti degli eventi in streaming, messi a disposizione dell'utenza da parte delle piattaforme OTT.
  Inoltre, per ciò che attiene più specificamente alla tutela dei consumatori da eventuali modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, il nuovo Tusmar prevede meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie anche a garanzia dell'indennizzabilità di eventuali disservizi.
  Per quel che riguarda specificamente il riferimento alle problematiche registrate nella fruizione dei contenuti di DAZN, si evidenzia che, a seguito dei confronti intercorsi con il Ministero dello sviluppo economico, nel corso della stagione l'Azienda ha potenziato l'infrastruttura e apportato migliorie tecniche che, a oggi, hanno contribuito a evitare la congestione della rete.
  Più recentemente, DAZN ha presentato ad Agcom una proposta di impegni (pubblicata il 12 maggio 2022) nell'ambito di un procedimento sanzionatorio ancora aperto, dove si afferma che la Società ha avviato la realizzazione di misure volte a ottimizzare la qualità delle immagini in caso di ridotta disponibilità di banda.
  

La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico: Anna Ascani.


   BIGNAMI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da molti mesi il distaccamento dei Vigili del fuoco di Cesena, uno dei più grandi d'Italia, si trova privo di autoscala, mezzo indispensabile per gli interventi di antincendio e soccorso in altezza e pertanto fondamentale per rispondere alle emergenze e garantire la sicurezza sul territorio (si veda l'articolo «Cesena, vigili del fuoco senza autoscala: protesta con sos sicurezza» pubblicato su corriereromagna.it);

   tale problematica, che mette a serio rischio anche la sicurezza dei vigili del fuoco stessi, si ripercuote gravemente sulla tempestività e la qualità degli interventi del distaccamento che deve coprire un'area molto vasta — circa 1200 chilometri quadrati con più di 200.000 abitanti — che comprende 15 comuni, molti dei quali a vocazione turistica con numerosi alberghi multipiano, che solo nella Riviera Adriatica vede transitare, nei mesi estivi compresi fra giugno e settembre, circa 250.000 persone;

   a ciò si aggiunge che nel comprensorio di competenza del distaccamento di Cesena sono presenti importanti realtà industriali romagnole;

   l'autoscala in dotazione al distaccamento si trova ormai da anni fuori servizio ed in sosta in un piazzale in attesa che vengano stanziati fondi per una revisione totale del mezzo;

   l'unica autoscala presente sul territorio provinciale è attualmente quella dislocata presso la sede centrale di Forlì, con tempi di intervento assolutamente inadeguati a garantire la sicurezza sull'intero territorio;

   tale situazione è stata denunciata già da tempo ed in più occasioni anche dal Sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo di Forlì Cesena che ha evidenziato come questa mancanza possa rappresentare anche un possibile pregiudizio per il soccorso tecnico urgente ai cittadini e per la sicurezza degli stessi operatori;

   a oggi la riparazione dell'autoscala, ormai datata e non più rispondente alle esigenze di efficienza e sicurezza che i mezzi più moderni garantiscono, risulterebbe anacronistica e antieconomica e pertanto sarebbe indispensabile procedere all'acquisto di un nuovo mezzo –:

   se sia a conoscenza di quanto sopra evidenziato e se non ritenga necessario attivarsi urgentemente al fine di risolvere con tempestività questa annosa situazione che pone a serio ed inaccettabile rischio l'incolumità e la sicurezza dei vigili del fuoco e dei cittadini.
(4-11161)

  Risposta. — Con riferimento al l'atto di sindacato in esame specificato si rappresenta quanto segue.
  Il comando dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena dispone di 2 autoscale, rispettivamente in servizio da 19 e 32 anni, entrambe registrate presso la sede centrale del comando a Forlì, ma la cui sede di utilizzo effettivo può variare.

  L'autoscala più vecchia è attualmente in fuori servizio prolungato.
  Di conseguenza il comando di Forlì-Cesena ha attualmente in servizio una sola autoscala, dislocata presso la sede centrale di Forlì, che garantisce ordinariamente le necessità di soccorso in tutto l'ambito provinciale.
  Per completezza di informazione si segnala che, per fare fronte alle varie evenienze e per sopperire al fermo dei mezzi dovuto alla vetustà o alle periodiche attività manutentive, le direzioni regionali dei Vigili del fuoco dispongono la movimentazione di mezzi tra i comandi presenti nella regione di competenza e, se del caso, richiedono al centro operativo nazionale la fornitura di autoscale presenti in altre regioni.
  La situazione segnalata dall'interrogante, riconducibile soprattutto alfa vetustà delle unità in dotazione al comando, potrà trovare definitiva soluzione nell'ambito delle procedure di acquisizione e fornitura di nuove autoscale, già in corso per un numero di 60 unità di varia tipologia, e ulteriormente programmate dal dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.


   BORDONALI e IEZZI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nelle scorse settimane i giornali locali hanno riportato la notizia che circa duemilacinquecento corpi di bambini morti prima della nascita o appena nati sono stati riesumati dal riquadro «A» del cimitero Vantiniano di Brescia per essere depositati nell'ossario comune;

   come dimostra l'impressionante numero delle bare coinvolte, non si tratta di un'operazione marginale, ma di un intervento senza precedenti che, tuttavia, è avvenuto nell'arco di poche settimane;

   in moltissimi casi, il comune di Brescia ha proceduto alla esumazione senza avvisare le famiglie coinvolte, senza attaccare sulle bare gli adesivi gialli di avvertimento dell'imminente operazione – come si è soliti fare prima delle esumazioni –, ma limitandosi solo a pubblicare un avviso non visibile sulla bacheca del cimitero e una scarna comunicazione sul portale web comunale;

   l'edizione online de «Il Giornale» del 22 novembre 2021 riporta una sconvolgente testimonianza di una delle madri: «Andata al cimitero ho dovuto rovistare in uno scatolone per cercare gli oggetti che c'erano sulla tomba della mia bimba»;

   alcuni degli oggetti personali e dei capi d'abbigliamento non decomponibili di cui erano vestiti corpicini sembrano andati perduti, come ad esempio un pile indossato da un bimbo di 7 mesi, ma ritrovato, a dimostrazione, a parere dell'interrogante, dell'incuria e della estrema negligenza con cui si è operato;

   ad oggi, non è più possibile identificare i bambini che non sono stati identificati dai genitori prima del disseppellimento;

   nelle settimane successive sembra che siano stati trovati alcuni resti ossei sparsi nel campo dove sono state rimosse le lapidi;

   le giustificazioni fornite dal comune di Brescia sono sempre state, a parere dell'interrogante, assai evasive e imbarazzate, tant'è che molte famiglie che hanno presentato formali reclami all'ufficio del settore servizi cimiteriali non hanno ricevuto ancora nessuna risposta;

   il comune si è dimostrato addirittura ostile alle iniziative di ricordo e di sensibilizzazione dei genitori: il 18 dicembre 2021 alcuni di essi avevano espresso il desiderio di collocare un albero di Natale nel luogo dell'esumazione, ma il comune di Brescia, per tutta risposta, il giorno in cui si sarebbero dovuti ritrovare i genitori ha fatto trovare l'area recintata e, come se non bastasse, ha inviato una pattuglia della polizia locale per vigilare sul fatto che nessuno vi accedesse; a dar man forte alla polizia locale, il questore ha inviato anche un distaccamento di agenti della Digos, dimostrando anch'egli – a parere degli interroganti – un'assoluta e grave mancanza di sensibilità civile –:

   se il Governo possa spiegare come siano avvenute le operazioni di esumazione, come sia possibile rimediare alla dispersione dei corpi e procedere alla loro corretta identificazione e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per evitare il ripetersi degli errori e delle inadempienze riportati in premessa.
(4-10947)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rileva preliminarmente che la questione non rientra nelle competenze del Ministero dell'interno, trattandosi di procedimenti di esumazione in area cimiteriale, rimessi esclusivamente all'ente locale.
  La questione sollevata dall'interrogante, riferisce di una significativa operazione di esumazione svolta nel settembre 2021 dal comune di Brescia presso l'area dedicata alla sepoltura dei bambini nati morti o di prodotti del concepimento.
  Vengono al riguardo riferiti profili di asserita irritualità della relativa procedura per informativa alle famiglie, in virtù dei quali il Comune si sarebbe limitato a pubblicare un avviso non visibile sulla bacheca del cimitero, omettendo in tal modo di garantire un'adeguata conoscenza dell'iniziativa da parte dei genitori e dei familiari interessati, alcuni dei quali avevano successivamente espresso attraverso i
media le proprie lamentele.
  Su tale ultimo aspetto è bene premettere che la delicatezza degli aspetti umani ed affettivi inevitabilmente coinvolti nell'intervento, ha indotto l'ente ad attivarsi immediatamente per recuperare i contatti di quei genitori che avevano espresso le proprie lamentele tramite i
media, e incontrarli personalmente. La preposta direzione cimiteriale ha inoltre organizzato un incontro dedicato al quale hanno partecipato l'assessore di riferimento e i responsabili di settore e di servizi, fornendo nell'occasione un'esaustiva spiegazione delle circostanze incorse.
  La vicenda si inquadra nella valutazione da parte del comune di Brescia, in previsione di future necessità ed emergenze anche legate alla pandemia da COVID-19, di procedere al recupero di alcuni spazi dell'area cimiteriale, intervenendo su tre dei quattro riquadri dedicati esclusivamente alla sepoltura di nati morti e di prodotti del concepimento. Si precisa infatti che prima di effettuare le suddette procedure di esumazione, l'area era interessata da un totale di circa 3.000 sepolture, a fronte di uno spazio ancora disponibile di sole due file. L'intervento non ha invece interessato la distinta area dedicata alla sepoltura dei bambini deceduti dopo la nascita.
  Dagli elementi informativi forniti dal comune di Brescia per il tramite della prefettura territorialmente competente, risulta che l'amministrazione comunale ha operato nel pieno rispetto della disciplina vigente, assicurando che tutte le operazioni sottese alle attività di esumazione e inumazione sono state effettuate nella rigorosa osservanza di tutte le disposizioni normative che disciplinano la materia in argomento, quali:

   il regolamento di polizia mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990);

   il regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali della regione Lombardia (regolamento regionale n. 6 del 2004);

   il regolamento per i servizi cimiteriali del comune di Brescia;

   la carta di qualità dei servizi cimiteriali adottata dal comune di Brescia, volta al potenziamento e alla qualificazione dei servizi funerari e cimiteriali resi alla cittadinanza.

  I responsabili hanno confermato che tutte le operazioni concernenti il caso in esame si sono svolte in base alla stretta osservanza dei tempi e dei termini previsti dal regolamento comunale, specificando che per le fattispecie interessate non trovano applicazione le disposizioni della carta di qualità dei servizi cimiteriali, come quella, ad esempio, di collocare gli appositi adesivi gialli.
  Infatti è stato precisato che la citata carta, nel definire i servizi da erogare ai cittadini, fa esplicito riferimento solo ai defunti e non contempla le fattispecie in esame, anche in relazione alla previsione dei tempi per le operazioni di esumazione.
  L'amministrazione comunale ha assicurato di aver rispettato anche i profili inerenti all'informazione e alla pubblicità. È stato evidenziato che tutti gli adempimenti in materia sono stati attuati. Si è provveduto all'affissione all'Albo pretorio
on line, alla bacheca dell'ingresso principale e al cancello pedonale del Vantiniano, oltre che su appositi supporti metallici posti sui lati del perimetro dei riquadri interessati e sulle due fontanelle dell'acqua prospicienti i riquadri.
  Nel caso in questione, inoltre, gli avvisi sono stati affissi ben più a lungo dei 90 giorni previsti dall'articolo 20 del Regolamento regionale n. 6 del 2004.
  Peraltro è stato chiarito che gli avvisi non riportavano l'elenco dei nominativi dei sepolti in quanto per motivi di
privacy non è previsto alcun obbligo di comunicazione singola, ai genitori atteso che – sempre per ragioni di privacy – il comune non dispone di tali dati, che invece sono in possesso delle sole strutture ospedaliere.
  Dagli elementi forniti dall'ente locale per il tramite della prefettura di Brescia risulta comunque che è data facoltà a tutti gli interessati lasciare direttamente al Comune i dati di contatto.
  Sono circa 70 le famiglie che hanno presenziato alle procedure di esumazione svoltesi dall'8 settembre all'8 ottobre 2021.
  Si soggiunge che, prima di iniziare le operazioni, le targhette identificative e tutti gli oggetti presenti sulle tombe (non deteriorati) sono stati raccolti, posti in scatole chiuse, ordinati e custoditi in un locale chiuso, per essere resi successivamente ai genitori che li richiedessero. Analoga operazione è stata effettuata per tutti i resti ossei rinvenuti unitamente alle targhette identificative, accuratamente catalogati e conservati in un deposito chiuso per essere anch'essi restituiti, laddove richiesti.
  Si soggiunge che sulla base della normativa, tale custodia deve essere assicurata per novanta giorni, termine che, nel caso in esame, il Comune ha ritenuto di dover estendere fino al 30 aprile 2022, in considerazione dell'ampiezza dell'intervento per offrire agli interessati la possibilità di ricevere chiarimenti e valutare le eventuali opzioni.
  Dai dati comunicati risulta che sono circa 100 le famiglie che hanno attivato le prescritte procedure di restituzione e consegna.
  Per quanto concerne, infine, l'asserito ritrovamento di possibili resti ossei sparsi nel campo ove sono state rimosse le lapidi, si rappresenta che, già in data 30 novembre 2021, ne è stata richiesta l'analisi presso il laboratorio Labanof dell'Università degli studi di Milano per i dovuti accertamenti e si è in attesa degli esiti di verifica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.


   BRAGA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Como è proprietario dell'immobile di via Tibaldi, 20 che, dal 1998, è stato destinato a Centri di accoglienza degli immigrati richiedenti asilo (oggi Cara). Tale unità immobiliare divenne inutilizzabile dal mese di ottobre 2011 a causa di gravi guasti all'impianto di riscaldamento per cui l'accoglienza dei migranti fu temporaneamente assicurata presso i locali di un altro immobile, sempre di proprietà comunale, destinato all'emergenza abitativa dei cittadini comaschi in difficoltà, sito in via Sacco e Vanzetti;

   il Ministero dell'interno, su espressa proposta dell'allora amministrazione del comune di Como, concesse il finanziamento per la realizzazione degli interventi di adeguamento della struttura di via Tibaldi subordinatamente alla stipula di un contratto di comodato fra il comune e la prefettura quale rappresentante del Ministero;

   il contratto, sottoscritto in data 17 novembre 2014, di durata ventennale, prevedeva che i lavori di ristrutturazione funzionali al servizio di accoglienza fossero posti a carico del Ministero. L'immobile venne consegnato formalmente il 19 novembre 2014;

   le risorse ricevute dal Ministero, pari a 40S mila euro, vennero allocate nel bilancio 2017 dall'allora amministrazione comunale di Como che, prima di concludere il proprio mandato, mise a punto il progetto di ristrutturazione e avviò la gara di appalto dei lavori sull'immobile di via Tibaldi;

   in data 12 febbraio 2018, la prefettura di Como, con nota n. 0003771, sollecitò la nuova amministrazione del comune di Como a fornire elementi informativi in merito all'aggiudicazione delle procedure e al cronoprogramma dettagliato circa i tempi di realizzazione degli interventi. L'amministrazione, in data 2 marzo 2018, rispose alla prefettura comunicando che, entro la fine di marzo 2018, avrebbe espletato l'iter procedurale per avviare i lavori e «per darli ultimati in 300 giorni secondo le indicazioni contenute nel contratto siglato nel 2014»;

   nel 2018 l'amministrazione comunale propose al Ministero dell'interno, per il tramite della prefettura di Como, la restituzione dei fondi già ricevuti non avendo più intenzione di utilizzarli per la sistemazione del Cara di via Tibaldi. Il comune di Como ottenne una risposta negativa da parte del Ministero, motivata anche dal fatto di ritenere irrinunciabile che Como, città di frontiera, non fosse dotata di un Cara;

   ad oggi i lavori in via Tibaldi non sono ancora iniziati benché, sin dal 2018, fossero state predisposte le attività propedeutiche alla loro esecuzione e la regolarità contabile dei costi previsti ammontanti a complessivi 686 mila euro e le risorse stanziate dal Ministero avrebbero dovuto essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018;

   a causa dell'inerzia del comune di Como in merito all'effettiva destinazione dell'immobile di via Tibaldi e al conseguente ingiustificato ritardo nell'affidamento dei lavori, non si ha chiarezza sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse stanziate dal Ministero;

   si segnala inoltre che il comune di Como ha recentemente prospettato di impegnare le somme ministeriali in altri interventi senza indicarne una destinazione precisa –:

   se al Ministro interrogato risulti che il comune di Como sia ancora destinatario delle citate risorse stanziate dal 2014 per la ristrutturazione dell'immobile di via Tibaldi da destinare a Cara di Como;

   quali iniziative di competenza si intendano adottare per procedere nei confronti del comune di Como in merito al progetto, al finanziamento, al contratto di comodato in essere e per acquisire elementi in ordine alle gare di appalto già concluse con aggiudicazione dei lavori per la creazione del Cara di via Tibaldi a Como.
(4-08542)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta che l'immobile di proprietà comunale sito in via Tibaldi 20, a Como, è stato destinato all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, fin dal 1998, sulla base di una convenzione stipulata dalla locale prefettura con il comune di Como.
  Tuttavia, la struttura – come segnalato nell'interrogazione – è divenuta inagibile nell'ottobre 2011, a causa di un grave guasto dell'impianto di riscaldamento, che ha reso necessario il trasferimento dei migranti ivi ospitati presso un'altra struttura, sempre di proprietà comunale, sita in via Sacco e Vanzetti, in località Prestino.
  Tale soluzione è stata sempre intesa come provvisoria da parte dell'Amministrazione comunale che, al fine di assicurare continuità agli interventi in favore dei richiedenti asilo, propose alla prefettura di rivalutare l'utilizzo dell'immobile di via Tibaldi che, con adeguati interventi di manutenzione – stimati nell'ordine di circa 500.000 euro – avrebbe potuto essere reso nuovamente idoneo.
  La disponibilità offerta fu, però, subordinata alla concessione di un apposito finanziamento da parte del Ministero dell'interno che lo concesse, avendo valutato positivamente la relativa proposta, di talché la locale prefettura sottoscrisse con il comune di Como un contratto di comodato gratuito di durata ventennale, mentre il 16 dicembre 2014, il Ministero dell'interno comunicò l'accredito della somma complessiva di euro 457.000 euro.
  Il contratto in questione fu poi oggetto di una parziale modifica, in data 14 aprile 2015, finalizzata a prevedere espressamente che le opere di manutenzione straordinaria fossero a carico del comune di Como, mentre i lavori di ristrutturazione funzionali al servizio di accoglienza fossero a carico dei Ministero dell'interno.
  Le somme concesse furono regolarmente iscritte nel bilancio dall'amministrazione comunale allora in carica che, prima di concludere il proprio mandato, mise a punto il progetto e avviò la gara, aggiudicandola alla ditta I-TEC s.r.l. di Villa del Conte (PD), con atto di determinazione R.G. 2958 del 30 dicembre 2016. I lavori avrebbero dovuto essere avviati alla fine del mese di maggio 2017 e si sarebbero dovuti concludere entro il mese di dicembre dello stesso anno, beneficiando dell'autorizzazione concessa dal Ministero dell'interno al mantenimento delle somme accreditate sul relativo capitolo di bilancio.
  Tuttavia, con nota del 12 gennaio 2017, il comune di Como comunicò che, preliminarmente all'avvio dei lavori, si era reso necessario predisporre un progetto per l'adeguamento della struttura alla normativa in materia di prevenzione incendi, con procedura di gara in corso di svolgimento e termine di presentazione delle offerte fissato al 19 gennaio 2017, aggiudicazione definitiva prevista entro la seconda metà di marzo e durata del cantiere stimata in 60 giorni.
  Successivamente, in esito a una specifica richiesta della prefettura di Como, volta ad acquisire elementi informativi in merito all'aggiudicazione delle procedure unitamente a un cronoprogramma dettagliato circa i tempi di realizzazione degli interventi, il Comune comunicava che «la procedura riguardante l'affidamento dei servizi e incarichi professionali a soggetti esterni, riguardanti la conduzione del centro di accoglienza» non si era ancora conclusa, assicurando tuttavia che tale iter sarebbe stato espletato entro la fine del mese di marzo 2018, in modo da consentire l'avvio dei lavori nel bimestre successivo e la loro ultimazione nei 300 giorni previsti dall'accordo sottoscritto il 17 novembre 2014.
  Di fatto i lavori in questione non sono mai iniziati, benché fossero state predisposte dal comune le attività propedeutiche alla loro esecuzione e fosse stata attestata, dal competente servizio di ragioneria, la regolarità contabile dei costi previsti.
  Solo nel 2020, con tre comunicazioni a mezzo PEC, datate rispettivamente 6 luglio, 3 agosto e 19 agosto, il comune di Como ha reso noto che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, i lavori di ristrutturazione del centro di accoglienza di Via Tibaldi sarebbero iniziati nei mese di settembre, chiedendo altresì conferma «in merito all'assegnazione del finanziamento ministeriale destinato ai lavori di ristrutturazione del centro [...], a garanzia della copertura finanziaria dell'intervento».
  A fronte di tale richiesta, la prefettura di Como non ha potuto che ribadire quanto già rappresentato dall'Amministrazione comunale con nota del 23 ottobre 2018, evidenziando l'indisponibilità della somma di 457.000 euro, in quanto non più assegnata dal Ministero dell'interno già dal 2019, in concomitanza con la riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria.
  Da ultimo, si segnala che la prefettura di Como ha evidenziato la volontà, da parte del comune di Como, di destinare all'accoglienza dei richiedenti asilo l'immobile comunale di via Sacco e Vanzetti, per il quale, a fronte della temporanea cessione a titolo gratuito a favore della prefettura, è stato chiesto al Ministero dell'interno un finanziamento dei lavori manutentivi, per un ammontare di 300.000 euro, la cui progettazione sta per essere avviata.
  Al riguardo, la predetta prefettura ha riferito che, essendo stato acquisito l'assenso di massima del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, si è in attesa dell'approvazione dello schema di accordo ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 da parte del comune di Como, con rimodulazione del comodato d'uso gratuito, rapportato all'ammortamento degli oneri economici connessi all'esecuzione degli interventi di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.


   CAON. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero dello sviluppo economico ha emanato un bando per la formazione delle graduatorie dei Fornitori di servizi di media audiovisivi (Fima) in ambito locale delle reti di 1° livello 2° livello;

   in precedenza, con la riunione di Consiglio dell'AGCOM del 28 gennaio 2021 in merito alle emittenti locali è stata emanata la delibera n. 17/21/CONS con la quale l'Autorità in questione, al punto 5.1.3, ha stabilito, per le reti di 1° livello, la garanzia della migrazione di circa 40 programmi locali in SD o circa 15 programmi in HD;

   nell'allegato alla delibera stessa, contenente l'Aggiornamento del nuovo piano di numerazione e delle modalità delle condizioni di utilizzo, si trova la conferma delle decisioni relativa a aggiornamento del Nuovo Piano di numerazione e delle modalità delle condizioni di utilizzo;

   il 30 luglio 2021 il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un decreto ministeriale con cui sono apportate modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, dove, all'articolo 6, vengono indicati, ad avviso dell'interrogante in modo sommario, il tipo di codifiche e standard di trasmissione da adottare nel periodo transitorio e la data di migrazione, il 15 ottobre 2021, dal vecchio sistema DVBT/MPEG2 in favore della nuova codifica MPEG-4 su standard DVBT rimandando le ulteriori necessarie specificazioni ad un successivo provvedimento da emanarsi entro la fine del 2021;

   il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito che la transizione al futuro DVBT-2 partirà dal 1o gennaio 2023;

   il 23 luglio 2021 il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato i bandi relativi alle procedure per l'assegnazione ai Fsma in ambito locale della capacità trasmissiva delle reti locali di primo e di secondo livello, indicando il termine perentorio al 21 settembre 2021, per presentare la domanda;

   si segnala che la delibera dell'Agcom 39/19/CONS e le linee guida del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2021 hanno chiarito inequivocabilmente che ogni Fsma potrà richiedere in riferimento al futuro standard DVBT-2, da un minimo di 1,5 a 3.0 Mbit/s;

   nella seduta pubblica, tenuta allo scopo, con riferimento alla regione Veneto le prime dieci emittenti Fsma hanno chiesto 3 Mbit/s ciascuna dei 41,1 messi a disposizione dal Carrier RAI e ulteriori 3 emittenti Fsma hanno chiesto 2,5 Mbit/s;

   due emittenti Fsma hanno esaurito la banda a disposizione con una richiesta da 2,1 Mbits/s e un'altra da 1,5 Mbits/s;

   si ricorda che con 2,5 Mbits/s si garantisce la trasmissione in HD con lo standard DVBT-2;

   ciò ha comportato l'esclusione di cinque emittenti locali attualmente operanti dall'assegnazione della banda;

   a parere dell'interrogante, le modalità adottate descritte non hanno sufficientemente garantito il rispetto del principio pluralistico –:

   se intenda adottare, per quanto di competenza, una ulteriore normativa attuativa in materia che preveda un diverso limite di Mbit/s per l'assegnazione di banda, tale da assicurare il massimo del pluralismo informativo, poiché, attualmente, solo a 15 emittenti è stata garantita la disponibilità della banda necessaria per le future trasmissioni, escludendo in questo modo le ulteriori 5 emittenti regionali che trasmettono nel Veneto, eventualmente prevedendo una capacità massima pari a 2,5 Mbit/s per emittenti Fsma, mentre per le TV locali di secondo arco sarebbe opportuno garantire una capacità massima pari a 1,6 Mbit/s.
(4-11664)

  Risposta. — Si risponde all'atto in esame concernente le procedure per l'assegnazione ai Fsma (Fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale della capacità trasmissiva delle reti (locali) di primo e di secondo livello.
  In particolare, a parere dell'interrogante, le modalità adottate non hanno sufficientemente garantito il rispetto del principio pluralistico e di conseguenza si richiede un intervento del Governo, anche prevedendo un'ulteriore normativa attuativa in materia, al fine di prevedere un diverso limite di Mbit/s per l'assegnazione di banda, tale da assicurare il massimo del pluralismo informativo.
  Sentita a riguardo la direzione generale di riferimento, si ritiene utile
in primis ricostruire il contesto normativo di riferimento.
  In applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 1, comma 1106, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (di seguito, legge n. 205 del 2017) si delinea un processo di riorganizzazione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre, conseguente alla destinazione della banda 700 MHz (694-790 MHz) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per lo sviluppo del 5G, in coerenza con la comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final e della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017.
  Il riassetto del comparto radiotelevisivo ha avuto la finalità di conseguire una gestione maggiormente efficiente dello spettro radioelettrico, «in linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo, mezzi di comunicazione e diversità culturale» (articolo 1, comma 1031, legge n. 205 del 2017). A tal fine, le procedure in esame mirano a far fronte alle suddette esigenze organizzative del settore e, nel rispetto delle norme di tutela della concorrenza, a garantire le esigenze di pluralismo dei contenuti e il miglioramento del loro livello qualitativo, promuovendo altresì l'attuazione, in ambito locale, del modello europeo dell'
horizontal entry model, volto a ridurre il rischio di discriminazioni a favore di Fornitori di contenuti controllati da operatori di rete, a scapito di quelli non verticalmente integrati, garantendo, in tal modo, il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale, quali il pluralismo dei media, della promozione della concorrenza, della protezione dei consumatori, della garanzia del servizio pubblico radiotelevisivo e dello sviluppo di tecnologie innovative.
  In coerenza con tale impostazione, il Piano delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale (Pnaf 2019) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui si è dovuto conformare il Ministero dello sviluppo economico nelle procedure di selezione degli operatori di rete locale e dei Fornitori di servizi media audiovisivi, si fonda proprio sulla necessità di superare definitivamente il modello di emittenza locale basato sulla prevalenza dell'autotrasporto dei contenuti editoriali da parte degli operatori di rete.
  Ciò ha richiesto al Ministero stesso di individuare i migliori operatori di rete, che, in ragione della loro maggiore capacità di adottare, in tempi brevi, le tecnologie trasmissive più avanzate (il T2/HEVC) siano i più adeguati al trasporto del maggior numero di Fsma locali, garantendo altresì, nel tempo, la qualità dei servizi di manutenzione e di assistenza necessari per garantire la continuità dei servizi di trasmissione dei contenuti editoriali a tutela del principio del pluralismo dell'informazione e della concorrenza.
  Pertanto, in linea con tali principi, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto da una parte a pubblicare i bandi per gli operatori di rete locali e dall'altra, ad esito della consultazione pubblica le linee guida che illustrano i criteri e le modalità per la formazione delle graduatorie dei Fsma in ambito locale. Successivamente ha indetto la procedura per predisporre, nelle Aree tecniche, la graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi (Fsma) in ambito locale che ne fanno richiesta. Sulla base di tali criteri gli Fsma hanno presentato la domanda di partecipazione per i marchi che erano intenzionati a diffondere nelle aree tecniche.
  Nella procedura di selezione per la formazione di tali graduatorie il Ministero dello sviluppo economico ha fissato il limite della capacità trasmissiva assentibile a ciascun marchio sulla base di quanto indicato nel Pnaf a valle di approfondimenti condotti su standard internazionali. Nella procedura di selezione per la formazione di tali graduatorie il Ministero ha fissato il limite della capacità trasmissiva assentibile a ciascun marchio sulla base di quanto indicato nel Pnaf a valle di approfondimenti condotti su
standard internazionali. Tale limite di capacità trasmissiva è pari a 2,5 Mbit/s (minimo) e 3 Mbit/s (massimo) per programmi in alta definizione (HD) e di 1,5 Mbit/s per programmi in definizione standard (SD). Data la molteplicità di fattori che possono influenzare la capacità trasmissiva di un programma televisivo, per quanto riguarda l'alta definizione (HD), per la quale devono essere considerati vari tipi di formato che possono essere utilizzati dal broadcaster, nel Pnaf si è preferito stabilire un intervallo di valori di capacità trasmissiva (2,5-3 Mbit/s) e non un valore unico. In considerazione della configurazione di pianificazione di riferimento (RPC) adottata nel Pnaf per le reti locali di 1° livello (la stessa delle reti nazionali) e degli ulteriori parametri utilizzati, su ogni rete di 1° livello potranno essere trasportati 15 programmi locali in HD.
  L'assegnazione della posizione utile in graduatoria avviene nell'ambito di una seduta pubblica, nel corso della quale i soggetti partecipanti alla gara esprimono il proprio ordine di preferenza relativo alle reti per le quali hanno presentato domanda, ed indicano la capacità trasmissiva richiesta.
  A valle della formazione delle graduatorie per gli Fsma, l'accesso alla capacità trasmissiva avviene, ai sensi dell'articolo 1, comma 1034, della legge n. 205 del 2017, mediante negoziazioni commerciali tra operatori di rete locali e Fsma, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli Fsma e in base all’«offerta di servizio» presentata obbligatoriamente dagli operatori di rete locali e resa pubblica dal Ministero dopo l'aggiudicazione del diritto d'uso. Ciò al fine di garantire un maggiore equilibrio contrattuale tra operatori di rete con elevato potere contrattuale e i Fsma in posizione utile in graduatoria, creando un
level playing field tra i diversi Fsma in ambito locale.
  In merito all'Area Tecnica 5 (Veneto) la capacità trasmissiva per la rete di primo livello CH 42 è pari a 41,1 Mbit/s e per la rete di secondo livello CH 22 è pari a 20,79 Mbit/s. A seguito delle sedute pubbliche quindici Fsma hanno chiesto capacità trasmissiva sulla rete di primo livello per un totale di 41,1 Mbit/s, pertanto, la stessa risulta essere esaurita. Sei Fsma hanno chiesto capacità trasmissiva sulla rete di secondo livello per un totale di 13,5 Mbit/s residuando sulla stessa rete 7,29 Mbit/s.
  Sono stati assegnati, a tutti gli Fsma che hanno chiuso gli accordi commerciali i relativi LCN (
logical channel numbering) a seguito di partecipazione al bando LCN.
  Questo premesso, si rappresenta che con l'articolo 1, comma 11-
quater, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15, si è stabilito che «nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti [...] fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale».
  Grazie a tale norma, il Ministero sta effettuando tavoli tecnici con le regioni. In particolare, gli incontri con la regione Veneto hanno portato la risoluzione di alcuni problemi evidenziati dalle emittenti locali.
  Inoltre per quanto concerne le richieste delle emittenti che non hanno acceduto alla capacità trasmissiva della rete di primo livello, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad avanzare proposte alternative. Al termine dei suddetti incontri con la regione Veneto e le emittenti locali, quattro di queste hanno chiesto informazioni per accedere alla capacità trasmissiva residuale sulla rete di secondo livello, in attesa del passaggio al DVB-T2, che avverrà a partire da gennaio 2023. Tre emittenti hanno chiuso il contratto con l'operatore di rete e il Ministero ha provveduto ad assegnare loro il relativo LCN.
  Altri tavoli tecnici in corso con diverse regioni stanno cercando di risolvere le singole criticità di ogni area tecnica, avendo come obiettivo un efficiente utilizzo della capacità trasmissiva, garantendo al massimo il rispetto del principio pluralistico.

La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico: Anna Ascani.


   CONTE. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con una lettera, l'Associazione nazionale installatori impianti serricoli (Aniis), un'associazione di rappresentanza di imprese che svolgono attività di installazione e montaggio di impianti serricoli e altre strutture per l'agricoltura ha portato all'attenzione del Governo alcune problematiche che riguardano l'inquadramento e la qualificazione giuridica delle imprese;

   è stato segnalato, in particolar modo, che manca un riconoscimento esplicito dell'attività degli impiantisti serricoli e dei montatori delle strutture per l'agricoltura, e che, per questo, gli stessi vengono annoverati tra i soggetti esercenti le attività di cui al codice Ateco n. 25;

   tale inquadramento appare totalmente fuorviante e inadeguato, atteso che l'attività espletata da tali aziende non prevede la fabbricazione di prodotti in metallo e/o di oggetti di ferramenta, ma esclusivamente il loro montaggio e impianto «a terra», con strutture per lo più amovibili;

   dall'erroneo inquadramento dell'attività svolta dagli impiantisti serricoli e installatori di strutture per l'agricoltura derivano conseguenze negative e penalizzanti per l'intero settore;

   tra questi, va considerato l'obbligo di applicare il Ccnl del settore metalmeccanico, pur in assenza di un'attività di lavoro che possa essere ricondotta nell'ambito della fabbricazione dei metalli;

   la ricomprensione tra le imprese del settore metalmeccanico preclude alle imprese esercenti l'attività di installazione di impianti serricoli e di strutture per l'agricoltura, di valorizzarne alcune caratteristiche fondamentali, quali la stagionalità;

   le imprese che curano il montaggio delle serre per l'agricoltura possono infatti svolgere i loro compiti e le commesse esclusivamente nei periodi in cui il clima è temperato, ovvero – in linea di massima – da marzo a ottobre;

   l'attività afferente all'installazione ed al montaggio degli impianti serricoli è unanimemente riconosciuta come indispensabile e necessaria per il corretto e continuo svolgimento della filiera agricola ed alimentare;

   a ben vedere, per il settore agricolo, l'opera degli impiantisti non è solo essenziale, ma anche complementare ed omogenea;

   la ricomprensione tra le aziende del settore metalmeccanico comporta, per le aziende esercenti l'attività di installazione di serre e strutture per l'agricoltura, gravose e onerose conseguenze, anche sotto il profilo delle norme da applicare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

   le imprese in esame, infatti, sono assimilate, quanto a obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, alle aziende che svolgono attività legate alla produzione di elementi in ferro all'interno di capannoni industriali, mentre è riscontrato che le aziende che si occupano di montaggio di serre o simili lavorano esclusivamente all'aperto, nei campi;

   l'unico modo per preservare l'opera degli installatori degli impianti, preziosa per l'agricoltura, è quello di assimilare il loro settore a quello agricolo, anche in relazione alla normativa da applicare ai rapporti di lavoro;

   si rende così necessario prevedere un nuovo codice Ateco, che contraddistingua in modo specifico l'attività svolta dagli installatori di impianti serricoli, valorizzandone e riconoscendone il carattere di prestazione di servizi (di installazione e montaggi), legati a doppio filo all'agricoltura, e non di «fabbricazione» di metalli;

   si rende altresì necessario adottare ogni misura che consenta di individuare il contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente confacente all'attività effettivamente espletata, che è senz'altro assimilabile a quella del settore agricolo, sia per riconoscere il carattere della stagionalità del lavoro, con tutto ciò che consegue in termini di normativa applicabile ai dipendenti, sia sotto il profilo delle norme applicabili in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro –:

   come e se il Governo intenda adoperarsi per risolvere le problematiche poste in premessa.
(4-09471)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante chiede come e se il Governo intenda adoperarsi per prevedere un nuovo codice Ateco, che contraddistingua in modo specifico l'attività svolta dagli installatori di impianti serricoli, valorizzandone e riconoscendone il carattere di prestazione di servizi (di installazione e montaggi), legati a doppio filo all'agricoltura.
  Sulla base anche degli elementi forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), che ringrazio per la collaborazione, si rappresenta quanto segue.
  L'Ateco nasce come classificazione statistica delle attività economiche, quindi, la sua definizione, la sua struttura, il suo dettaglio e i principi su cui è costruita sono finalizzati alla rappresentazione statistica dei fenomeni economici e sociali. La sua gestione è affidata all'ISTAT (nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta a livello internazionale e nazionale) allo scopo di garantire l'impiego della stessa esclusivamente per tali fini.
  L'Ateco 2007, attualmente in vigore e utilizzata dall'Istat per la diffusione delle statistiche, è una classificazione gerarchica rappresentata da un codice numerico a 5 cifre, dove le prime 4 corrispondono ai codici della NACE Rev. 2. L'estensione dell'Ateco fino alla 6a cifra è stato frutto della collaborazione tra Istat, Agenzia delle entrate ed Unioncamere. Nell'ambito dei progetti volti a semplificare gli adempimenti amministrativi, la classificazione Ateco 2007 è stata adottata quale unica e comune regola di classificazione da parte della pubblica amministrazione.
  L'Ateco è parte di un sistema integrato di classificazioni statistiche sviluppato sotto gli auspici della divisione statistica dell'Onu (cosiddetto sistema integrato di classificazione economiche); l'esistenza di rapporti di corrispondenza e vincoli gerarchici tra le classificazioni delle attività economiche (ISIC - International Standard Industrial Classification dell'Onu da cui derivano la NACE e l'ATECO) condiziona le possibilità di cambiamento.
  Analogamente, i criteri metodologici sui quali la classificazione si basa sono definiti a livello sovranazionale e quindi condivisi con gli altri Paesi europei; tale norma assicura la comparabilità dei dati a livello europeo ed internazionale. D'altra parte, interventi nazionali che impattano sulle cifre dalla 1a alla 4a del codice Ateco non sono possibili se non concordati a livello europeo, alla luce del vincolo alle modifiche delle classificazioni nazionali previsto dall'articolo 4 del regolamento n. 1893/2006.
  Con specifico riferimento alla questione oggetto dell'interrogazione, ossia la classificazione dell'attività di installazione e montaggio di impianti serricoli e altre strutture per l'agricoltura, si ripercorrono alcuni elementi utili per l'approfondimento.
  Il codice Ateco 25.11.00 (fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture) direttamente derivato dalla classe NACE 25.11) include la fabbricazione di serre. In virtù dell'esistenza del sistema integrato di classificazioni economiche sopra citato, che stabilisce una relazione tra le classificazioni delle attività economiche (ISIC, NACE e Ateco) e quelle dei prodotti (come ad esempio la classificazione europea CPA 2.1), è possibile affermare che le strutture ivi classificate devono essere prevalentemente in metallo. A testimonianza di ciò, si riporta il contenuto del codice CPA 25.11.10.

   CPA 25.11.10 Prefabricated buildings of metal
   This subcategory includes:
   prefabricated buildings, predominantly made of metal, either fully assembled and ready for use or unassembled;

   incomplete buildings, whether or not assembled, having the essential character of prefabricated buildings.

  The buildings can be designed for worksite accommodation, shops, sheds, garages, greenhouses and other purposes.

  Altri riferimenti alla fabbricazione di serre sono contenute nei codici CPA 16.23.20 e 22.23.20 che si riferiscono rispettivamente alle strutture prevalentemente in legno e in plastica e ai codici CPA 41.00.22 e 41.00.42 che rientrano nel settore delle costruzioni; tutti i codici fin qui citati si riportano per completezza.

  CPA 16.23.20 Prefabricated wooden buildings
  This subcategory includes:

   prefabricated buildings, predominantly made of wood, either fully assembled and ready for use or unassembled;

   incomplete buildings, whether or not assembled, having the essential character of prefabricated buildings.

  The buildings can be designed for housing, worksite accommodation, shops, sheds, garages, greenhouses and other purposes.

  CPA 22.23.20 Prefabricated buildings of plastics
  This subcategory includes:

   prefabricated buildings, predominantly made of plastics, either fully assembled and ready for use or unassembled;

   incomplete buildings, whether or not assembled, having the essential character of prefabricated buildings

  The buildings can be designed for worksite accommodation, shops, sheds, greenhouses and other purposes.

  CPA 41.00.22 Farm buildings, non-residential

  This subcategory includes:

   farm buildings and Storage buildings used for agriculture farming, e.g. cowsheds, stables, pig houses, sheep-folds, studs, kennels, industrial hen-houses, granaries, hangars and agricultural outhouses, cellars, wine making plant, wine vats, greenhouses, agricultural silos etc.

  This subcategory excludes:

   installations of zoological and botanical gardens, see 42.99.12

  CPA 41.00.42 Construction works in non-residential farm buildings

  This subcategory includes:

   construction works for farm buildings and storage buildings used for agriculture farming, e.g. cowsheds, stables, pig houses, sheep-folds, studs, kennels, industrial hen-houses, granaries, hangars and agricultural outhouses, cellars, wine making plant, wine vats, greenhouses, agricultural silos etc.

  This subcategory excludes:

   construction works for installations of zoological and botanical gardens, see 42.99.22.

  La collocazione attuale all'interno del codice Ateco 25.11.00 è giustificata dunque dalla presenza di note di inclusione specifiche all'interno della classificazione europea dei prodotti associata alle attività economiche (CPA 2.1) e strettamente correlata al materiale prevalente utilizzato (metallo).
  Dall'elenco dei codici CPA evidenziati sopra si evince, infatti, che a seconda del tipo di materiale prevalente le serre (greenhouses) ricadono in più settori CPA e quindi in più codici NACE/Ateco. Tuttavia, mentre all'interno della classificazione CPA il termine «serre» è espressamente citato, nelle note di inclusione dell'Ateco non vi è un riferimento esplicito se non all'interno del codice 25.11.00.
  L'Istituto nazionale di statistica ha manifestato comunque la disponibilità ad un confronto con l'Associazione nazionale installatori impianti serricoli (ANIIS) nell'ambito del processo di revisione.
  Nel 2018 è iniziato il processo di revisione delle classificazioni a livello mondiale (ISIC Rev. 4 e NACE Rev. 2) che si concluderà solo nel 2024 con il rilascio di una nuova versione della classificazione; a livello europeo verrà adottata la NACE Rev. 3 a cui corrisponderà probabilmente una Ateco 2025.
  Per governare il processo di revisione decennale è stato costituito il comitato Ateco, formalizzato con un atto del presidente dell'Istat (DOP 624/2020 26/06/2020) e recentemente rinnovato con delibera DOP 120/2022 del 9 febbraio 2022. Si tratta di un organismo temporaneo che ha il mandato di discutere e approvare una revisione integrale dell'Ateco in conformità alle decisioni prese a livello europeo.
  Ai lavori del comitato, coordinato dall'Istat, partecipano numerose istituzioni: alcuni Ministeri ed Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese come il sistema camerale e fiscale (ad esempio, Agenzia delle entrate), Inps e le principali associazioni imprenditoriali.
  Il suddetto comitato è chiamato a valutare tutte le proposte di modifica che pervengono all'Istat. È possibile infatti proporre modifiche o migliorie dell'attuale classificazione inviando una mail direttamente a comitatoateco@istat.it; la richiesta di modifica segue un iter già consolidato che consta di diverse fasi di analisi e valutazione fino alla sua accettazione o rigetto. Possono essere apportate solo modifiche che nel rispetto delle regole e convezioni concordate a livello internazionale nell'ambito delle classificazioni statistiche intervengano sui livelli nazionali della classificazione, la V e VI cifra.
  Il primo passo consiste nella consultazione degli esperti della classificazione dell'Istat il cui parere tecnico e metodologico è fondamentale ai fini della valutazione del conseguente impatto sulla classificazione stessa e sui processi di produzione statistica.
  In secondo luogo devono esprimere un giudizio di merito tutti i soggetti statistici e amministrativi rappresentati all'interno del Comitato Ateco, fino all'approvazione della Commissione europea che, secondo quanto stabilito dai regolamenti istitutivi ha due mesi di tempo per verificare la conformità dei progetti di documentazione che modificano la versione nazionale della NACE.
  L'istanza potrà essere accolta, e quindi la modifica adottata, solo qualora il cambiamento proposto abbia raccolto il parere favorevole in ogni fase di valutazione prevista all'interno del processo.
  Tuttavia, l'Istat, in quanto principale produttore di statistica ufficiale, è responsabile esclusivamente dell'adozione della classificazione Ateco per le sole finalità statistiche di competenza mentre l'adozione, e quindi l'utilizzo, della nuova struttura per ogni altro fine (ad esempio, amministrativo o fiscale) dovrà essere garantita dalle istituzioni preposte al perseguimento di questi ultimi (ad esempio, Camere di commercio o Agenzia delle entrate), che sono comunque adeguatamente rappresentate all'interno del comitato ATECO.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   CONTE, FORNARO, FASSINA e DE LORENZO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il Gruppo Stellantis N.V., holding multinazionale nata dalla fusione tra Psa e Fiat Chrysler Automobiles, con sede legale ad Amsterdam, controllo di quattordici marchi automobilistici, ha presentato il 1° marzo 2022 il suo nuovo Piano industriale chiamato Dare Forward 2030;

   l'obiettivo dichiarato del Gruppo è di arrivare alle emissioni zero entro il 2038, puntando quindi molto sulle auto elettriche;

   il gruppo sta lavorando per fare in modo che il 100 per cento delle vendite in Europa e il 50 per cento delle vendite negli Stati Uniti siano costituite da veicoli elettrici a batteria (BEV) entro la fine del decennio;

   il gruppo Stellantis entro il 2030 conta di arrivare a 5 milioni di auto elettriche vendute;

   nel Piano industriale presentato non ci sono riferimenti di dettaglio agli insediamenti produttivi e agli investimenti nei Paesi dove il gruppo è presente;

   Stellantis ha a disposizione stabilimenti in ventinove Paesi del mondo, con più di cinquanta impianti di proprietà e in joint venture tra Fiat Chrysler Automobiles e Groupe Psa; in Italia, il gruppo conta circa 86 mila dipendenti con impianti produttivi in tutto il Paese;

   la Fim, il sindacato dei metalmeccanici della Cisl, nel suo rapporto trimestrale sulla produzione di auto in Italia, segnala che la produzione di automobili e di furgoni negli stabilimenti italiani di Stellantis, nel 2021, è scesa per la prima volta sotto la soglia delle 700 mila unita; fanno scorso, infatti, il totale dei veicoli assemblati è sceso a 673 mila unità, con un calo del 6,1 per cento rispetto alle 717 mila unità del 2020, quando gli stabilimenti erano rimasti addirittura chiusi per alcune settimane a causa del primo lockdown totale;

   i cali più significativi si sono registrati nelle linee di produzione degli stabilimenti del centro Sud: a Cassino la perdita dei volumi nel 2021 ha raggiunto il -18 per cento rispetto al pandemico 2020; con riferimento al periodo pre-COVID, la perdita s'incrementa ulteriormente raggiungendo -26 per cento; il crollo più pesante in termini di volumi produttivi è quello di Melfi, con -28,8 per cento rispetto al 2020 (-66,202 unità) e una caduta maggiore se rapportata al periodo pre-COVID 2019 con una perdita di oltre 1/3 delle produzioni; a Pomigliano d'Arco, la produzione nel corso del 2021 ha raggiunto quota 123.000 unità, in calo rispetto alle 140.478 unità prodotte nel 2020 e inferiori del 38 per cento rispetto alle 198.647 relative al periodo pre-COVID del 2019;

   ad oggi, lo stabilimento di Pomigliano occupa 4.281 lavoratori, circa 200 in meno a seguito delle uscite volontarie; mediamente, sono circa 900 le persone che hanno utilizzato prima la Cig e ora da dicembre il Cds. Mentre sono altri 101 i giorni di fermo collettivo totale;

   c'è preoccupazione per il destino di investimenti e occupazione negli stabilimenti italiani, a partire da Mirafiori, fino a quelli del Centro-Sud, in particolare quelli del Mezzogiorno, dove questi siti produttivi rappresentano insediamenti indispensabili per la già sofferente economia del territorio;

   il gruppo ha annunciato di voler trasformare lo stabilimento di Termoli nella terza gigafactory europea mentre a Melfi sarebbero previste linee di produzione per nuovi modelli elettrici e linee di assemblaggio di batterie; nulla è ancora annunciato per il futuro dello stabilimento di Pomigliano ora impegnato nella produzione della Panda e in attesa dell'assegnazione di modelli per i prossimi anni;

   è già convocato, a partire dal 10 marzo 2022, presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto sul settore –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda adottare per tutelare e sostenere gli insediamenti produttivi italiani, in particolare nel Mezzogiorno, e i livelli occupazionali del gruppo Stellantis.
(4-11541)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti fanno riferimento agli stabilimenti del gruppo Stellantis e chiedono iniziative per tutelare e sostenere gli insediamenti produttivi italiani, in particolare nel Mezzogiorno, e i livelli occupazionali del gruppo.
  A riguardo, in via preliminare, è opportuno sottolineare che l'industria
automotive, in cui opera il gruppo Stellantis, è considerata una delle industrie strategiche per l'economia nazionale e che il Governo sta ponendo in essere tutti gli sforzi necessari per sostenerla in questo difficile periodo storico, caratterizzato da gravi difficoltà dovute alla crisi pandemica, all'aumento dei costi energetici e all'approvvigionamento di semiconduttori.
  In questo scenario, è indubbio che gli stabilimenti Stellantis ricoprano un ruolo di rilievo, sia in termini produttivi sia occupazionali. È necessario, dunque, monitorare costantemente le scelte del gruppo e richiamarlo agli impegni assunti.
  Come correttamente ricordano gli interroganti, il Ministero dello sviluppo economico ha attivato un apposito tavolo di politica industriale dedicato al settore
automotive (Tavolo automotive) con gli attori della filiera. Tra gli obiettivi del tavolo, vi è quello di definire una strategia di politica industriale di medio-lungo periodo e individuare i provvedimenti necessari per sostenere la filiera in parola, anche alla luce degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la mobilità sostenibile.
  Con riferimento al settore in generale, nel corso degli ultimi mesi e a valle dei lavori del tavolo
automotive, è stato istituito il fondo dedicato al settore che, con una prospettiva pluriennale, mira a rafforzare la capacità produttiva sul territorio nazionale e ad accompagnare gli operatori ad affrontare la rapida transizione tecnologica in corso. È stato quindi adottato un primo decreto che ha destinato parte delle risorse al sostegno della domanda: si tratta del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato in data 16 maggio 2022, all'esito delle procedure di controllo.
  Si segnala, inoltre, che a breve seguirà l'adozione di un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – questa volta a sostegno dell'offerta – per il quale il Ministero dello sviluppo economico ha già formalizzato le sue proposte, che dovranno ora essere concertate con gli altri dicasteri interessati. Con questo decreto saranno impegnate le somme stanziate residue rispetto ai 700 milioni per il 2022 e 1 miliardo per il 2023 di cui al fondo «
Automotive», che ammontano a 50 milioni di euro per il 2022 e 350 milioni di euro per il 2023.
  Tali misure vanno ad integrare un composito piano di interventi per il settore.
  A titolo esemplificativo, si richiama il fondo per il sostegno alla transizione industriale, per il quale la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) ha stanziato 150 milioni di euro. Il fondo prevede, tra le altre cose, di accompagnare la riconversione industriale delle imprese del settore
automotive verso forme di motorizzazioni e tipi di combustibili meno inquinanti e climalteranti.
  Si richiama inoltre quanto previsto dal PNRR, il quale destina oltre 4 miliardi di risorse al settore
automotive, per il finanziamento delle seguenti direttrici:

   sostegno alla domanda, per il rinnovo del parco bus circolante;

   sostegno all'offerta, tramite interventi per la filiera delle batterie e della produzione di bus;

   sviluppo delle infrastrutture di ricarica per veicoli a idrogeno ed elettrici.

  Proprio in ragione della valenza strategica del settore, nell'ambito di appositi tavoli con i rappresentanti delle categorie interessate è stato coinvolto anche il gruppo Stellantis, il quale – a più riprese – ha confermato il suo impegno in merito alle future scelte industriali in Italia.
  Con specifico riferimento allo stabilimento di Melfi, Stellantis ha dichiarato dal 2014 investimenti per oltre 3,5 miliardi di euro per rinnovare la gamma di prodotti, con un piano di investimenti diretto a garantire la transizione verso le nuove tecnologie, anche tramite la progettazione e lo sviluppo di nuovi propulsori con tecnologia elettrica ibrida
plug-in, oltre che Mild Hybrid. L'azienda ha inoltre reso noto che Melfi, con una linea di produzione destinata a non subire riduzioni rispetto al passato, sarà il primo stabilimento della galassia Stellantis ad ospitare la nuova piattaforma elettrica denominata Stella Medium, specificatamente disegnata per l'elettrico puro Battery Electric Vehicle (BEV). Inoltre, è stato annunciato che proprio a Melfi verranno prodotte quattro nuove vetture completamente elettriche, che impatteranno sui principali mercati domestici europei, nello specifico: Italia, Francia e Germania.
  Per quello che attiene allo stabilimento Stellantis di Termoli, si sottolinea che, nel mese di marzo, è stato firmato l'accordo per la realizzazione di una
gigafactory destinata alla produzione di celle e moduli di batteria per il settore automotive.
  Il piano sul distretto di Torino, invece, è stato presentato da Stellantis in occasione dell'incontro tenutosi l'11 ottobre 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico. Il distretto di Torino diventerà il centro strategico del processo di elettrificazione del gruppo, dove, insieme agli investimenti di sviluppo, tecnologie e formazione, si realizzeranno nuovi modelli elettrici.
  Altri investimenti che riguardano ulteriori siti del gruppo sul territorio nazionale sono in corso di negoziazione in queste settimane.
  In conclusione, il Governo continuerà a porre in essere ogni misura necessaria a tutelare e sostenere il settore
automotive, con particolare attenzione alla salvaguardia di tutti gli stabilimenti localizzati sul territorio nazionale. Con specifico riferimento al gruppo Stellantis, si continuerà a vigilare affinché gli impegni presi siano integralmente mantenuti.
Il Viceministro dello sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin.


   CORDA, TRANO, SPESSOTTO e APRILE. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il signor Rizzi Enrico, noto attivista trapanese per la tutela degli animali e per la lotta contro gli abusi sugli animali, amministratore della onlus «Nucleo operativo Tutela Animali» veniva indagato per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, codice penale, per aver denunciato a mezzo Facebook un caso di maltrattamento di animale di cui all'articolo 544-ter del codice penale;

   nella fattispecie, il Rizzi pubblicava sul profilo Facebook della onlus impegnata nella difesa degli animali «Nucleo operativo Tutela Animali», di cui è amministratore, la foto di un pastore che si ritraeva nel mentre trasportava una pecora in spalla con le zampe legate a mo’ di borsa e con inciso, con spray sul corpo dell'animale, la scritta «Carpisa», nota azienda produttrice di borse;

   in altra occasione, nel corso di un intervento per far rilevare il maltrattamento di un animale tenuto a catena ed in evidente stato di malnutrizione restava vittima di una violenta aggressione. Il detentore dell'animale ed i suoi familiari, complici della brutale aggressione nei confronti del Rizzi e di due agenti della polizia locale di Trapani, lo citavano in giudizio per ottenere la rimozione del video che riprendeva le violenze;

   in entrambi i casi il Rizzi veniva condannato dal tribunale di Trapani. In particolare, nel procedimento civile (R.G. n. 1382/21) ex articolo 700 Cpc non solo al Rizzi veniva ordinato di rimuovere dei video – già rimossi – inizialmente pubblicati sul social network Facebook, ma veniva condannato anche a pagare una esorbitante somma per spese legali ben oltre i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014;

   gli episodi denotano quanto nell'ordinamento italiano la violenza sugli animali sia, di fatto, scarsamente punita soprattutto per l'esiguità delle sanzioni previste per i reati e gli illeciti in danno agli animali;

   il titolo IX-bis del codice penale, disciplinante i reati contro il sentimento per gli animali, pone come oggetto della norma penale la tutela non dell'animale, bensì dell'uomo colpito nei sentimenti che prova per l'animale;

   l'animale deve essere qualificato come essere vivente capace di percepire dolore e dotato di una propria sensibilità psicofisica e, pertanto, considerato, in maniera diretta, quale oggetto della tutela penale –:

   se, per quanto di competenza, intendano adottare iniziative volte ad introdurre norme più stringenti e più severe quanto al contrasto della violenza sugli animali.
(4-10771)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, preso spunto dalla vicenda giudiziaria riguardante un noto attivista per la tutela degli animali, avanzano quesito circa gli intendimenti volti ad adottare iniziative normative di contenuto più stringente e severo quanto al contrasto della violenza sugli animali.
  Orbene, premesso che il Trattato di Lisbona, all'articolo 13, già dal 2009 riconosce gli animali come esseri senzienti, in linea generale, allo stato, il codice penale, al Titolo IX bis — Dei delitti contro il sentimento per gli animali — disciplina le ipotesi delittuose volte sia a preservare l'integrità fisica dell'animale sia a tutelare il sentimento nei confronti dell'animale medesimo (articoli da 544-
bis a 544-quinquies del codice penale) stabilendo altresì, all'articolo 544-sexies codice penale, le ipotesi di confisca e le pene accessorie applicabili in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.
  Vanno altresì rammentate le norme di cui all'articolo 727 codice penale, che sanziona l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, ovvero la condotta di chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, quindi di cui all'articolo 727 codice penale, che punisce il fatto di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta.
  Inoltre, proprio nell'ottica di implementare la sensibilizzazione verso gli animali, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 all'articolo 1 comma 980 ha stabilito il divieto di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di animali per finalità di ricavarne pelliccia.
  Ciò precisato, va altresì riferito che, al momento, non risultano proposte iniziative di carattere normativo per prevedere un inasprimento delle pene per le condotte disciplinate dagli articoli del codice penale citati.
  Merita anche rammentare che il Ministero della salute ha sempre posto particolare attenzione alla tutela della salute e del benessere animale e al contrasto al maltrattamento, attraverso l'emanazione di atti (Accordi Stato-Regioni, ordinanze, linee guida e altro) e iniziative volte allo sviluppo della corretta relazione uomo animale e quindi del possesso responsabile.
  Da ultimo si fa presente che l'8 febbraio 2022 è stata approvata la legge costituzionale n. 1 del 2022, che introduce un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere — nell'ambito dei principi fondamentali nella stessa enunciati — il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni.
  Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
  

La Ministra della giustizia. : Marta Cartabia.


   D'ORSO, GIULIANO, DAVIDE AIELLO, PALMISANO e SAITTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   venerdì 14 gennaio 2022 sono state approvate e pubblicate le graduatorie di merito e dei vincitori, per ciascun distretto di corte di appello e per la Corte di cassazione, del concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021);

   molti avvocati iscritti all'ordine forense di propria appartenenza hanno superato le suddette selezioni concorsuali, ma, tuttora, non è chiaro se gli stessi avvocati che verranno assunti a tempo determinato presso l'Ufficio per il processo potranno continuare a mantenere l'iscrizione all'ordine nonché ad esercitare la professione forense;

   secondo il combinato disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 18 della legge n. 247 del 2012 sulla professione forense, un avvocato non può esercitare la professione e contemporaneamente essere un dipendente a tempo indeterminato o anche determinato (come nel caso dell'Ufficio per il processo) di un datore di lavoro pubblico o privato;

   di recente, il Legislatore, con l'articolo 31 del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 (convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233), ha stabilito una eccezione la cui portata è oggetto di discussione e di forti dubbi interpretativi. L'articolo 31 citato stabilisce che: «Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato... non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio...». Pertanto, sulla base di quanto stabilito da quest'ultima disposizione, sia i funzionari assunti a tempo determinato attraverso le nuove procedure di gara (come l'Ufficio per il processo), sia gli esperti e i professionisti che saranno selezionati attraverso il portale InPa, una volta assunti a tempo determinato, o una volta ottenuti gli incarichi, non dovranno cancellarsi dall'albo e non potranno nemmeno essere cancellati d'ufficio;

   il Consiglio nazionale forense (Cnf), l'Organismo congressuale forense (Cnf) e la Cassa forense già in una nota congiunta, del 4 novembre 2021, inviata all'attenzione del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta e per conoscenza alla Ministra della giustizia, Marta Cartabia, sostenevano che tale norma contrastasse con il regime di incompatibilità della professione forense, e pertanto la stessa norma necessitasse di essere riformulata per tutelare gli avvocati dai rischi di conflitti di interesse tra libera professione e il lavoro pubblico. E aggiungevano testualmente che: «Si pensi al caso dell'avvocato che venga reclutato quale operatore nell'ambito dell'Ufficio per il processo, e che dunque svolga attività lavorativa a questo titolo nel Tribunale, ed eserciti contestualmente la professione forense: si tratterebbe di un conflitto di interessi gravissimo, con evidenti rischi anche per la corretta amministrazione della giustizia»;

   le assunzioni avverranno a partire dal 14 febbraio 2022, e come sottolineato con un recente comunicato del consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo, si attende ancora di capire se il componente dell'ufficio per il processo possa svolgere o meno la propria attività professionale nello stesso circondario in cui opera;

   alla luce di quanto esposto, sarebbe opportuno, pertanto, che il Ministro interrogato intervenisse, al più presto, per dipanare ogni dubbio interpretativo in merito, anche ricorrendo all'applicabilità della soluzione normativa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017 (recante le cause di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario da parte degli avvocati) secondo cui «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense...» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, ritenga opportuno adottare al fine di risolvere le criticità di carattere normativo e/o interpretativo esposte in premessa riguardo all'esercizio della funzione di componente dell'ufficio per il processo da parte degli avvocati iscritti all'albo, affinché quest'ultimi possano scegliere con consapevolezza, prima dell'imminente immissione in servizio, ed evitare che possano insorgere degli eventuali conflitti di interessi con evidenti rischi per una corretta amministrazione della giustizia.
(4-11334)

  Risposta. — In ordine ai quesiti posti dagli interroganti si riferisce quanto segue.
  Il decreto Pnrr reca Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, volte, tra l'altro, a consentire la piena operatività delle strutture organizzative del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato.
  Nell'ambito delle misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa, il decreto Pnrr ha previsto il reclutamento, nel periodo 2021-2024, di un contingente massimo di 16.500 unità per rafforzare l'operatività delle strutture organizzative denominate «
ufficio per il processo», per un periodo della durata massima di due anni e sette mesi.
  La specifica disciplina relativa alla procedura di reclutamento, all'inquadramento e alle modalità di impiego è dettata agli articoli 11 e seguenti del decreto Pnrr.
  L'articolo 1 del decreto Pnrr disciplina, invece, il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione in via generale.
  In particolare, il comma 7-
ter di tale norma prevede che i «professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b)» non sono tenuti a cancellarsi dai rispettivi albi di appartenenza.
  Trattasi di una disciplina non applicabile agli addetti all'Ufficio per il processo, il cui reclutamento e le cui attività, come notato, sono disciplinate nell'ambito delle specifiche misure urgenti per la giustizia dagli articoli 11 e seguenti del decreto Pnrr.
  Nello specifico, le disposizioni applicabili agli addetti all'Ufficio per il processo non contengono alcuna disposizione di tenore analogo a quanto disposto dal comma 7-
ter dell'articolo 1 del decreto Pnrr.
  Pertanto, i professionisti assunti in qualità di addetti all'Ufficio per il processo sarebbero tenuti a rispettare le limitazioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e, se previsto, cancellarsi dal proprio albo di appartenenza.
  Tuttavia, onde incentivare il reclutamento delle migliori professionalità anche nell'ambito dell'Ufficio per il processo si è ritenuto opportuno introdurre la possibilità per il professionista assunto in qualità di addetto di evitare l'eventuale necessaria cancellazione dall'albo, riconoscendogli la facoltà di optare per la sospensione, strumento per sua natura temporaneo ma ugualmente idoneo a prevenire il possibile conflitto di interessi nella altrimenti contemporanea assunzione dei due ruoli (confronta, per esempio, l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
  Nello specifico, il testo del decreto approvato in data 18 febbraio 2022, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 50 del 1° marzo 2022, all'articolo 34, comma 2, ha previsto l'introduzione di un comma 2-bis nell'articolo 11 del decreto Pnrr, in base al quale «[l'] assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell'Ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio del processo».
  Per quanto riguarda gli ulteriori effetti conseguenti all'assunzione del servizio di addetto all'Ufficio per il processo, è allo studio la predisposizione di misure opportune per chiarire la disciplina dei compensi percepiti dai professionisti assunti come addetti all'Ufficio per il processo anche in ordine al relativo trattamento previdenziale, al fine di evitare che, dalla partecipazione all'Ufficio per il processo, possano derivare per i professionisti conseguenze dannose.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   DEL BARBA, CENTEMERO, SUT, NARDI e D'ALESSANDRO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 119 del «decreto rilancio» ha rimodulato e rafforzato le detrazioni del cosiddetto ecobonus;

   il comma 3 dello stesso articolo chiarisce che le agevolazioni si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

   quest'ultimo definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia come «interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente [inclusi] il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti»;

   per giurisprudenza costante deve considerarsi «edificio esistente», anche quell'unità immobiliare sprovvista di copertura, dei muri perimetrali, o di entrambi, così come ora previsto anche dal comma 1-quater del citato articolo 119, introdotto con la legge di bilancio 2021;

   in alcuni casi il richiesto aumento di due classi energetiche come pure la prassi interpretativa di dover dimostrare l'esistenza di un impianto di riscaldamento (anche non funzionante) potevano apparire speciosi e di difficile interpretazione, foriera di contenziosi. Per questo il legislatore ha introdotto il citato comma 1-quater, proprio al fine di fugare tale impostazione, richiedendo al contribuente a fronte di tali semplificazioni, per i soli edifici «fatiscenti», il raggiungimento della classe A;

   quest'ultimi risultano senz'altro ammissibili alle detrazioni previste dal «Superbonus», purché ne sia dimostrabile la preesistente consistenza con qualsiasi mezzo, ciò sia per il Testo unico dell'edilizia che per la norma Uni 10838, che definisce l'organismo edilizio «l'insieme strutturato di elementi spaziali ed elementi tecnici, interni ed esterni, pertinenti all'edificio, caratterizzati dalle loro funzioni e dalle loro relazioni reciproche»;

   nella recente risposta n. 161 l'Agenzia delle entrate recita: «Al riguardo, si ritiene che, sentita ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito»;

   nei casi in esame appare incongruo che concetti come riqualificazione/efficientamento possano contemplarsi solo in presenza di un impianto preesistente (peraltro non funzionante), sia perché il «Superbonus», non impedisce il cambio di destinazione d'uso, sia perché il comma 1-quater mira a garantire il consolidamento di un patrimonio immobiliare efficiente dal punto di vista energetico, oggettivamente a prescindere dalle situazioni precedenti;

   l'esenzione dall'Ape introdotta dal comma 1-quater per le peculiari caratteristiche degli immobili ivi contemplati si rivela incoerente ove si ritenesse comunque necessario un impianto preesistente: è la stessa non necessarietà dell'attestato di prestazione energetica che esclude quest'ultimo, anche perché, in caso contrario, andrebbe effettuato un accertamento tecnico fine a sé stesso, del tutto inutile ai fini del «superbonus» posto che l'unico obiettivo da garantire è il raggiungimento della fascia A –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per chiarire che, ai fini del «Superbonus» non sussistono obblighi normatività circa la presenza di un impianto di riscaldamento preesistente negli edifici di cui al comma 1-quater, nonché per ribadire che la qualificazione di edificio esistente non può declinarsi fino a precludere le relative detrazioni a edifici «fatiscenti» e non preriscaldati, con grave pregiudizio sia per gli obiettivi di decarbonizzazione che di limitazione di consumo del suolo.
(4-11982)

  Risposta. — Con il documento in esame, l'interrogante chiede, in tema di detrazione delle spese sostenute a fronte di interventi energetici, spettante nella misura del 110 per cento e con riferimento all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «decreto Rilancio», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, di chiarire che, ai fini del cosiddetto Superbonus, «non sussistono obblighi normativi circa la presenza di un impianto di riscaldamento preesistente negli edifici di cui al comma 1-quater, nonché per ribadire che la qualificazione di edificio esistente non può declinarsi fino a precludere le relative detrazioni a edifici “fatiscenti” e non preriscaldati, con grave pregiudizio sia per gli obiettivi di decarbonizzazione che di limitazione di consumo del suolo».
  Ciò anche alla luce dell'articolo 1, comma 66, lettera
c) della legge di bilancio 2021, che ha introdotto, al citato articolo 119, il comma 1-quater, ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus «anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 (dell'articolo 119), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A».
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preme preliminarmente rilevare che l'articolo 119 del citato «decreto Rilancio», ha introdotto nuove disposizioni disciplinanti la detrazione delle spese, nella misura del 110 per cento, sostenute per finanziare specifici interventi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici (tra cui anche l'installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici), ma anche al consolidamento statico degli edifici stessi e alla riduzione del rischio sismico, effettuati, tutti tali interventi, su unità immobiliari residenziali.
  Le nuove disposizioni prevedono, all'articolo 121 del medesimo «decreto Rilancio», che i soggetti che sostengono le spese per la riqualificazione energetica degli edifici e per gli specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli citati tesi alla riduzione del rischio sismico, che sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, anche per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato, in tal caso dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che questi recupererà sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi, eventualmente istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  Il contribuente che ha sostenuto le spese per gli interventi di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio, in alternativa allo sconto in fattura, può optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, anche in questo caso, con facoltà di successiva cessione.
  Orbene, in linea con quanto stabilito in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi gli interventi antisismici di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sono ammessi al superbonus, che, si ricorda, non costituisce «nuova agevolazione», gli interventi, di seguito elencati e realizzati su edifici esistenti.
  Tale precisazione, di carattere generale, mira a escludere dall'agevolazione gli edifici di nuova costruzione, norma e interpretazione in linea, peraltro, con la normativa di settore adottata a livello comunitario, da ultimo con la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/844/UE, come attuata dal decreto legislativo del 10 giugno 2020, n. 48 in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica.
  Per quanto di interesse si deve precisare che, in base ai commi da 1 a 4 del citato articolo 119 del «decreto Rilancio», gli interventi «trainanti o principali» sono:

   di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;

   di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;

   antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto sismabonus).

  Per interventi «trainati», si intendono, invece:

   tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto ecobonus), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;

   l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché a interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;

   l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

  Venendo al caso richiamato dall'interrogante e alle nuove previsioni introdotte dal comma 1-quater del citato articolo 119, esse riguardano il caso di accesso alle agevolazioni e detrazioni anche per interventi realizzati su ruderi, collabenti e diruti, i quali, pur essendo fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, devono essere considerati edifici esistenti, purché, in caso di demolizione e ricostruzione, essi rientrino nella casistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2011, n. 380, il quale definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia, includendovi anche «gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza».
  In riferimento agli interventi previsti dal citato comma 1-
quater e laddove l'intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e vengano effettuati interventi di efficienza energetica rientranti nel superbonus, si deve comunque ritenere che (eccezion fatta per l'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa), sia necessario che l'edificio, anche se in tempi precedenti e lontani nel tempo, fosse dotato di un impianto idoneo al riscaldamento degli ambienti, in particolare di quegli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.
  Tale previsione non sembra, essere posta in discussione dal nuovo comma 1-
quater dell'articolo 119 del decreto-legge rilancio che ha ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché «sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A». Infatti, la pregressa mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione continua ad essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus.
  A nulla rileva l'introduzione, con la legge di Bilancio 2021, del comma 1-
quater, dell'articolo 119, del decreto-legge Rilancio che prevede, nei determinati e citati casi, il solo esonero dal produrre l'A.P.E. iniziale.
  Tuttavia, per le sole categorie di immobili previste all'articolo 119, comma 1-
quater del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si ritiene che la preesistente presenza di idoneo impianto di riscaldamento, in considerazione dello stato degli edifici di cui trattasi e delle oggettive condizioni degli stessi, può essere attestata anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  In aggiunta a tale dichiarazione attestante la pregressa esistenza dell'impianto e in conseguenza di essa, la stessa dovrà essere corredata da una relazione tecnica che qualifichi tecnicamente la tipologia dell'impianto presente nell'edificio in tempi precedenti o nello stato iniziale e che attesti tale impianto fosse idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.

La Viceministra dell'economia e delle finanze: Laura Castelli.


   DEL MONACO, VILLANI, MANZO, SARLI, MENGA, DI LAURO, BUOMPANE, DEL SESTO, GRIMALDI, NAPPI e IORIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel mese di settembre 2020 sono stati pubblicati articoli di stampa che denunciavano atti vandalici e incendi sui beni confiscati alla camorra nei comuni di S. Maria La Fossa e di San Marcellino, in provincia di Caserta (Il Mattino 15 settembre 2020, Repubblica 18 settembre 2020, Repubblica 4 ottobre 2020, Fanpage del 10 settembre 2020 e 14 settembre 2020);

   l'Onlus Nero e non Solo con sede a Caserta, con un comunicato stampa ha denunciato la revoca del finanziamento del Ministero dell'interno di 1,4 milioni di euro per inerzia dell'attuale amministrazione comunale di S. Maria La Fossa nella realizzazione di un importante progetto di valorizzazione di beni confiscati alle famiglie Schiavone e Bidognetti destinati a fattoria sociale;

   gli articoli di stampa citati hanno denunciato, altresì, anche il rifiuto da parte dei comuni di oltre 3000 beni immobili confiscati alle mafie, atteso che gli enti territoriali si rivelano inadeguati ad avviare seri processi di valorizzazione dei beni confiscati per finalità istituzionali e sociali; i medesimi hanno indicato quale fonte la Relazione annuale dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata anno 2019, pubblicata nel mese di giugno 2020;

   la richiamata relazione denuncia che oltre 1.660 beni immobili sono stati rifiutati dai comuni nelle conferenze di servizio organizzate nelle diverse prefetture in Italia, evidenziando i risultati più allarmanti nei comuni della provincia di Caserta e di Napoli;

   nell'anno 2019, e dunque prima dell'emergenza Covid-19, sono stati ben 3.110 i beni immobili confiscati per i quali i comuni non hanno dato alcuna indicazione o espresso la propria disponibilità per una destinazione pubblica, sociale o anche produttiva. Di questi: 1.500 in Sicilia, 650 in Campania e 375 in Calabria, anche se il fenomeno è comune ad altre regioni d'Italia, quali ad esempio la Liguria e la Lombardia. È legittimo chiedersi a questo punto quali saranno gli scenari nell'anno della pandemia e negli anni successivi;

   l'importanza del sequestro e della successiva confisca dei patrimoni mafiosi nell'azione di contrasto a tutte le forme di criminalità organizzata è ormai unanimemente riconosciuta, anche se non è avvenuto altrettanto con riguardo alla fase finale di destinazione e di effettivo utilizzo dei beni confiscati medesimi;

   a tale ultimo riguardo sono da evidenziare le gravi difficoltà che affrontano i comuni per la carenza di specifiche professionalità negli uffici tecnici e per la grave situazione finanziaria che stanno attraversando a causa dell'emergenza sociale ed economica;

   il rischio già denunciato dal Ministro dell'interno e dallo stesso presidente della Commissione parlamentare di inchiesta della riemersione di gravi fenomeni di inquinamento dell'economia da parte delle organizzazioni criminali è ormai già realtà –:

   se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza intenda adottare per contrastare il riemergere di fenomeni criminali di attacco ai beni confiscati ai mafiosi;

   se intenda intraprendere iniziative per incentivare la disponibilità dei comuni a utilizzare e valorizzare i beni confiscati.
(4-07379)

  Risposta. — In relazione all'atto di sindacato Ispettivo in esame, si evidenzia preliminarmente che la prefettura di Caserta, a seguito dell'acquisizione del dati richiesti all'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha comunicato che il numero complessivo dei beni Immobili confiscati nel territorio del comune di Santa Maria La Fossa (Caserta) è pari a 127; di questi, ben 123, tra i quali diversi terreni agricoli, risultano definitivamente trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, che aderisce al «Consorzio Agrorinasce», al fine di consentirne la coltivazione, evitando il progressivo depauperamento per lo stato di abbandono.
  Sul punto relativo alla revoca di un finanziamento, citato nell'interrogazione, stanziato dal Ministero dell'interno per il recupero di terreni confiscati alle famiglie Schiavone e Bidognetti, si rileva che si tratta di terreni agricoli limitrofi, situati nei suindicato comune, in località Meta e Via Larga, pervenuti all'erario a seguito di provvedimenti di confisca
ex lege 575/1965, divenuti definitivi.
  Con delibera della giunta comunale del 2011, il comune di Santa Maria la Fossa ha concesso l'area in cui ricadono detti terreni in comodato d'uso al Consorzio Agrorinasce, per finalità sociali.
  In data 12 giugno 2018, il Ministero dell'interno ha finanziato un progetto di recupero denominato «fattoria sociale Meta», per un importo di 1,4 milioni di euro, nell'ambito del Pon Legalità 2014/2020, Tale progetto riguardava la funzionalizzazione dell'area suindicata e la demolizione dei locali fatiscenti, nonché la coltivazione del terreni agricoli confiscati ad associazioni camorristiche.
  Tuttavia, In data 5 giugno 2020, lo stesso Ministero ha comunicato all'amministrazione comunale la revoca del finanziamento, in ragione del gravi ritardi nell'esecuzione del lavori rispetto al cronoprogramma stabilito.
  Al riguardo, Il comune di Santa Maria la Fossa ha presentato, tardivamente, giustificazioni all'autorità di gestione, evidenziando, tra le ragioni riconducibili alla tardiva esecuzione degli interventi programmati, i diversi avvicendamenti nell'incarico di responsabile dell'area tecnica nonché alcune irregolarità rilevate negli atti di affidamento degli incarichi tecnici, che ne hanno imposto l'annullamento in autotutela, causando un rallentamento nella realizzazione del progetto.
  La Prefettura di Caserta ha evidenziato, altresì, come lo stesso comune risulti titolare del complesso agricolo «La Balzana» – oggetto di confisca e composto da terreni e fabbricati rurali – nell'ambito del quale è stata prevista la creazione di un «Parco agroalimentare di prodotti tipici della Campania».
  Il relativo progetto di riqualificazione è stato inserito nel «Piano per la valorizzazione di beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno», nell'ambito della «Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione», il cui documento è predisposto dalla citata Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
  Il progetto è stato finanziato con delibera Cipe n. 48 del 24 luglio 2019, con una prima assegnazione di 15,114 milioni di euro, a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
  Il complesso agricolo, iscritto al patrimonio indisponibile del comune di Santa Maria la Fossa, destinatario del bene, è stato concesso in comodato gratuito alla stazione appaltante Agrorinasce per la realizzazione dei Parco alimentare.
  La nuova amministrazione comunale, insediatasi nel maggio del 2019, ha incaricato uno studio legale di accertare i presupposti di legittimità degli atti adottati dall'amministrazione precedente, con riferimento al rapporti instaurati dal comune con la società Agrorinasce.
  Al termine degli accertamenti svolti, che hanno evidenziato diverse criticità, il Consiglio comunale, con delibera del novembre 2020, contrariamente all'orientamento seguito fino ad allora dalla precedente amministrazione ha stabilito, tra l'altro, di procedere alla dismissione del rapporto di partecipazione in Agrorinasce.
  Al fine di esaminare le possibili ricadute negative che tale scelta potrebbe comportare sul progetto di valorizzazione del complesso «La Balzana», anche con riferimento all'assegnazione del finanziamento Cipe, l'Ansbc, quale interlocutore Istituzionale nell'ambito del citato Piano per la valorizzazione del beni confiscati, ha convocato una riunione il 3 dicembre scorso, alla quale sono stati invitati a partecipare l'Assessore alle politiche della sicurezza della giunta regionale della Campania, il prefetto di Caserta, il capo dipartimento delle politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'amministratore delegato di Agrorinasce e il sindaco di Santa Maria la Fossa. Ciò anche al fine di garantire il mantenimento del finanziamento Cipe, necessario per il rilancio socio-economico ed occupazionale del territorio.
  In quella sede è stata manifestata la disponibilità da parte di tutti gli intervenuti al fine di assicurare ogni supporto tecnico-giuridico necessario alla valorizzazione del bene in esame.
  Al riguardo, si assicura che la vicenda continua ad essere attentamente monitorata dalla Prefettura e che continuano le interlocuzioni avviate dalla citata Ansbc nell'ambito dei tavoli tecnici con i rappresentanti degli enti interessati.
  Con riferimento al comune di San Marcellino (Caserta) – citato nell'interrogazione – l'Ansbc ha evidenziato che risultano destinati allo stesso 8 cespiti, di cui uno recentemente oggetto di atti vandalici.
  Per quest'ultimo, il sindaco del predetto comune ha segnalato l'abusivo sversamento di rifiuti all'interno dell'immobile, chiedendo di poter procedere alla bonifica e manifestando, ai contempo, la propria disponibilità ad acquisire l'immobile al termine delle operazioni.
  Le operazioni di bonifica dell'area sono state ultimate il 10 novembre scorso ed è stata inoltre richiesta alla prefettura e al comune la predisposizione di un servizio di vigilanza dell'area interessata. Subito dopo, il comune ha chiesto l'assegnazione dell'area nell'ambito del progetto «Spazi per ricominciare».
  Più in generale, per quanto riguarda il processo di destinazione dei beni confiscati e per favorire la loro valorizzazione, si evidenzia come negli ultimi anni l'Ansbc abbia fatto ampio ricorso al modello procedimentale acceleratorio della Conferenza di servizi istruttoria, nell'ambito della quale le amministrazioni centrali e locali vengono chiamate a manifestare il loro eventuale interesse all'acquisizione di un numero, solitamente cospicuo, di beni, indicando le finalità di tipo istituzionale o sociale cui vorrebbero asservirli.
  Si informa che, nel corso dell'anno 2019, la sede di Napoli dell'Ansbc ha indetto un'apposita conferenza di servizi riguardante un rilevante numero di beni immobili ricadenti nelle province di Napoli, Caserta e Avellino, per un totale complessivo di 746 unità.
  Dai dati, aggiornati a novembre 2020, risulta che i beni per i quali sono pervenute manifestazioni di interesse da parte delle varie amministrazioni, possibili destinatarie per un riutilizzo del beni, sia a carattere sociale che istituzionale, sono 323, mentre quelli per i quali invece non è stata espressa alcuna disponibilità per una destinazione pubblica, sociale o produttiva, sono pari a 423.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante è venuto direttamente a conoscenza di un episodio che lede la dignità di lavoratore dei giudici onorari e che ne mette a rischio la sicurezza nei luoghi di lavoro;

   un giudice onorario impiegato presso la sezione stranieri del giudice di pace di Roma, trovatosi nella circostanza di dover svolgere le udienze «in presenza» presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, ha inoltrato al dirigente competente della questura di Roma una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990, per conoscere ed estrarre una copia del Documento unico di valutazione dei rischi (Duvri);

   il giudice ha rilevato come per il tribunale di Roma valga il protocollo di sicurezza anticontagio COVID del 2 maggio 2020, volto a contenere la diffusione del rischio biologico nelle aule e tra gli operatori della giustizia e a garantire lo svolgimento in sicurezza delle udienze;

   il giudice, non essendo a conoscenza del protocollo anticontagio adottato nei locali adibiti ad aula presso il Centro di Ponte Galeria, ha ritenuto necessario conoscere lo stato dell'arte al fine di assicurarsi che lo svolgimento delle udienze avvenisse senza pregiudizi per la salute;

   la questura di Roma ha negato l'accesso agli atti con la motivazione che la lex specialis in materia di sicurezza sul lavoro deroga la legge sul procedimento amministrativo ed individua espressamente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come soggetto preposto a chiedere e ricevere copia del Duvri;

   stante l'inerzia del Governo, anche davanti alla procedura d'infrazione avviata dall'Unione europea, i magistrati onorari ancora non si vedono riconosciuti la qualifica di lavoratore accertata con sentenza relativa alla causa UX contro Italia della Corte di giustizia dell'Unione europea;

   pertanto, i magistrati onorari risultano essere senza rappresentatività in materia di sicurezza sul lavoro, non essendovi alcun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delegato agli adempimenti di legge nell'ambito della sicurezza del lavoro dei giudici di pace;

   poiché dal lassismo del Governo derivano seri rischi in materia di sicurezza del lavoro, data l'ineluttabile necessità di applicare il diritto europeo sul territorio nazionale, occorre immediatamente riconoscere nell'ordinamento interno la qualifica di lavoratore ai giudici onorari e consentire loro di avere tutte le garanzie previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro –:

   quali siano le intenzioni del Governo per porre rimedio alla problematica indicata in premessa e quali iniziative intenda adottare, eventualmente anche normative, per dotare i magistrati onorari di tutte le garanzie previste dalla legge sulla sicurezza dei lavoratori.
(4-10830)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «...un Giudice Onorario impiegato presso la Sezione Stranieri del Giudice di Pace di Roma, trovatosi nella circostanza di dovere svolgere le udienze in presenza presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria, ha inoltrato al Dirigente competente della Questura di Roma una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1980 per conoscere ed estrarre una copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);... la Questura di Roma ha negato l'accesso agli atti con la motivazione che la lex specialis in materia di sicurezza sul lavoro deroga la legge sul procedimento amministrativo e individua espressamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come soggetto preposto a chiedere e ricevere copia del DUVRI; ...i Magistrati Onorari risultano essere senza rappresentatività in materia di sicurezza sul lavoro, non essendovi alcun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza delegato agli adempimenti di legge nell'ambito della sicurezza del lavoro dei Giudici di Pace...» – domanda alla Ministra della giustizia e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali «...quali siano le intenzioni del Governo per porre rimedio alla problematica indicata in premessa e quali iniziative intenda adottare, eventualmente anche normative, per dotare i Magistrati Onorari di tutte le garanzie previste dalla legge sulla sicurezza dei lavoratori...».
  Al riguardo occorre innanzitutto ricordare, con generale riferimento allo status dei magistrati onorari nel nostro ordinamento, che è stato inserito in sede di emendamenti alla legge di bilancio per l'anno 2022 un intervento volto ad accordare ai magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 (15 agosto 2017) le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età (cosiddetta stabilizzazione), previo superamento di una procedura valutativa volta ad accertare la persistenza dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali ai fini della conferma del magistrato onorario nel ruolo rivestito.
  Siffatto intervento, confluito nell'articolo 1 commi 629 e successivi della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, ha apportato modifiche a diverse disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2017.
  Per quanto più specificamente attiene al tema che forma oggetto dell'atto di sindacato ispettivo che ci occupa, bisogna ricordare che l'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
  Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 precisa, tra l'altro, che nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica le disposizioni del decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
  In attuazione di questa previsione è stato emanato il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 18 novembre 2014 n. 201, concernente «Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro».
  Ai sensi dell'articolo 1 del decreto n. 201 del 2014 le disposizioni contenute in tale decreto costituiscono attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 al fine di disciplinare l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'amministrazione della Giustizia (e quindi – al momento attuale e all'esito della cosiddetta stabilizzazione – anche dei magistrati onorari, garantiti dalle misure di tutela che il datore di lavoro deve adottare in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro), tenuto conto delle particolari, esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali degli uffici giudiziari e penitenziari.
  L'articolo 2 del decreto n. 201 del 2014 precisa che le misure strutturali e organizzative per garantire il fine istituzionale dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dell'attività giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalità in ogni caso compatibili con la normativa di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. Le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti, tra l'altro, per garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale.
  L'articolo 4 del decreto n. 201 del 2014 detta le disposizioni in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  Negli uffici aventi autonomia gestionale operano rappresentanti per la sicurezza del personale della polizia penitenziaria nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'amministrazione della giustizia. Il rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni. I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati secondo le disposizioni di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Aran. In considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'amministrazione della giustizia i rappresentanti per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al servizio di vigilanza di cui all'articolo 7 del decreto n. 201 del 2014.
  Per quanto riguarda, infine, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri), si rinvia all'articolo 5 del decreto n. 201 del 2014 che prevede una serie di misure ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali dell'amministrazione della giustizia. Tra l'altro il documento, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione, «...può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione a ciò autorizzato, ivi compresi i Rappresentanti per la Sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore e dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione... pluralismo di quest'ultimo. In ogni caso il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell'Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede..».

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   con la scadenza della clausola di salvaguardia successiva all'abolizione dei dazi doganali sul riso, la Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo ha approvato una bozza di di revisione del regolamento sulle «preferenze tariffarie generalizzate», ovverosia l'insieme di regole doganali adottate dai Paesi avanzati nei confronti di quelli in via di sviluppo;

   la revisione in questione mira a salvaguardare la risicoltura europea, prevedendo l'introduzione di un meccanismo di attivazione automatica dei dazi doganali per questi tipi di prodotti provenienti dal Sud Est asiatico ogni qualvolta si registri una situazione di crisi per il settore e indipendentemente dalla quantità di riso importata, al fine di superare l'attuale meccanismo attivabile solamente alla luce di segnalazioni lanciate dalle associazioni, così come verificatosi nel 2018, anno in cui si è proceduto al ripristino della clausola di salvaguardia;

   la bozza di revisione, già approvata nella Commissione sopracitata con 33 voti a favore e 8 astenuti, verrà presentata dal Parlamento europeo ai negoziati informali con la Commissione e il Consiglio;

   la massiccia importazione di riso estero è stata resa possibile dal cosiddetto «dazio zero», previsto dal regime EBA (Everything But Arms) a favore dei Paesi meno sviluppati, quali Cambogia, Myanmar o anche Afghanistan, Bielorussia e Congo. Tale pratica ha danneggiato gravemente le imprese italiane, incidendo negativamente sulla concorrenza di un settore che primeggia in Europa per qualità e sicurezza del prodotto immesso nel mercato, rappresentando, inoltre, un rischio dal punto di vista sanitario. Sovente questi Paesi, in particolar modo quelli del Sud Est asiatico, risultano essere ben lontani dagli standard minimi di sicurezza richiesti e sono inoltre esenti dall'attuazione di norme presenti invece in Europa: solo nel 2016 sono state 12 le allerte da contaminazione del riso importato dai Paesi Meno Avanzati (P.M.A.), ove venne registrata la presenza di residui, antiparassitari, aflatossine cancerogene o altre tossine oltre i limiti massimi consentiti, infestazioni da insetti, presenza di metalli pesanti e di OGM proibiti in Italia e in Europa;

   giova ricordare come la nostra Nazione risulti essere la prima produttrice di riso in Europa, a cui è ricondotta la paternità di diverse varietà risicole riconosciute e apprezzate in tutto il mondo: dal Nano Vialone Veronese in Veneto, cui è riconosciuto il marchio IGP, al Carnaroli della Lombardia, seconda regione per produzione, al riso del Delta del Po, IGP dell'Emilia Romagna. In Piemonte, prima regione produttrice, viene coltivato l'unica DOP italiana del riso, il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese e da dove proviene, sempre a Baraggia, uno dei più famosi risi italiani da risotto, ossia il riso Arborio;

   nel corso degli anni si è potuto verificare come l'assenza di un regime doganale in questo settore abbia comportato enormi svantaggi ai grandi Paesi produttori, come per l'appunto l'Italia, a tutto vantaggio, invece, di altri partner del Nord Europa, quali Germania e Olanda: tale previsione, infatti, comporta grandi benefici alle industrie di trasformazione, campo in cui questi Paesi si sono impegnati con ingenti investimenti in Cambogia e Myanmar, e non alla manodopera coinvolta nella coltivazione del riso;

   da quanto sopraesposto, si evince chiaramente quanto l'attivazione di dazi doganali nei confronti dell'importazione di riso proveniente dalle nazioni del Sud Est asiatico possa garantire quella necessaria e irrinunciabile tutela a questo settore d'eccellenza già oltremodo danneggiato negli anni passati –:

   se il Ministro interrogato intenda sostenere apertamente le posizioni assunte dal Parlamento europeo in sede di negoziati con la Commissione e il Consiglio dell'Unione europea.
(4-12015)

  Risposta. — Il regolamento 978/2012 sul Sistema della preferenze generalizzate persegue l'obiettivo di promuovere l'integrazione nel commercio internazionale e lo sviluppo economico dei Paesi in via di sviluppo (Pvs) e dei Paesi meno avanzati (Pma) tramite le preferenze commerciali che permettono a questi Paesi di esportare in Europa molteplici prodotti a dazio nullo o ridotto.
  La vigenza del regolamento scadrà il 31 dicembre 2023 e attualmente Consiglio europeo e Parlamento europeo stanno procedendo a discuterne la revisione, sulla base di una proposta della Commissione del settembre 2021.
  Nell'ambito della revisione del regolamento 978/2012, l'Italia sostiene il rafforzamento dei meccanismi di tutela a favore dei produttori europei, ovvero delle salvaguardie, in particolare per proteggere i nostri produttori di riso dalla concorrenza di due Pma, Cambogia e Myanmar, che proprio in quanto tali attualmente godono delle preferenze
Everything But Arms (EBA), ovvero tariffe a zero su tutti i prodotti che esportano, tranne le armi.
  Dal gennaio 2019 al gennaio 2022, alcuni tipi di riso provenienti da Cambogia e Myanmar sono stati sottoposti a dazio grazie alla salvaguardia generale prevista nell'articolo 22 del regolamento attualmente in vigore.
  L'Italia ritiene tuttavia che gli interessi dei suoi produttori di riso sarebbero meglio protetti tramite la «salvaguardia automatica», in base alla quale vengono ristabiliti i dazi ordinariamente in vigore nel caso in cui le importazioni di alcuni prodotti superino soglie predeterminate. Attualmente, in base all'articolo 29 del regolamento in vigore, questa salvaguardia non si applica né al riso né ai Pma (in ambito agricolo, vale solo per l'etanolo).
  Nell'ambito delle discussioni sulla revisione del regolamento, l'Italia ha quindi sostenuto fin dall'inizio in Consiglio la richiesta che la salvaguardia automatica venga estesa al riso proveniente dai Pma. La posizione emersa a inizio maggio nella Commissione per il commercio internazionale (Commissione INTA) del Parlamento europeo riflette quindi la posizione che finora l'Italia ha sostenuto, con un lavoro intenso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in costante contatto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con Ente nazionale risi.
  Il negoziato rimane però complesso, in vista del «trilogo» tra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio.
  La Commissione non è, infatti, propensa alla richiesta di allargare la salvaguardia automatica al riso proveniente dai Paesi che beneficiano delle preferenze
Everything But Arms (EBA), mentre appare aperta a migliorare le condizioni di applicazione della salvaguardia generale, in particolare con l'attivazione automatica dell'investigazione da parte della Commissione, a certe condizioni.
  Anche in Consiglio un gruppo rilevante di Paesi membri contesta l'estensione dell'applicazione della salvaguardia automatica ex articolo 29. Secondo questi Stati membri, il sistema di preferenze generalizzate è stato creato con l'obiettivo di contribuire alla riduzione della povertà e aumentare le esportazioni dai paesi vulnerabili. Esso deve quindi rimanere aperto e generoso, mettendo al primo posto i bisogni di sviluppo dei paesi beneficiari. Questi stessi Paesi sono nettamente contrari all'estensione della salvaguardia automatica ai Pma, considerata difficilmente giustificabile davanti ai beneficiari e politicamente non sostenibile, in quanto non aiuterebbe lo sviluppo dei Pma né ridurrebbe la povertà. Rischierebbe anzi di essere letta come un segnale drastico tale da causare un grave danno alla reputazione dell'Unione europea, in particolare tenendo in conto l'impatto sociale ed economico della pandemia di COVID-19 sui Pma.
  La posizione italiana appare quindi al momento in minoranza, anche considerando che sono pochi i Paesi che hanno un forte interesse economico analogo a quello del nostro Paese.
  Pur in un tale difficile quadro negoziale, il Governo e, in particolare, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale continueranno a rappresentare e sostenere nelle opportune sedi con il massimo impegno gli interessi italiani, al fine di ottenere ogni possibile miglioramento della disciplina delle salvaguardie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Manlio Di Stefano.


   DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con circolare prot. 64525 del 2021 il Ministero dell'interno, indirizzata ai prefetti ma di fatto agli ufficiali di stato civile dei comuni italiani, ha preso posizione sulla questione concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a stranieri di ceppo italiano;

   la circolare, nella definizione delle pratiche di cittadinanza, chiede di dare priorità a quei richiedenti i cui avi non siano stati interessati dalla cosiddetta grande naturalizzazione brasiliana e pertanto, di fatto, chiede di rallentare quanto più possibile l'espletamento di quelle pratiche nelle quali sia vantata tale discendenza;

   il decreto sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889 prevedeva che coloro che si trovavano, alla data del 15 novembre 1889, nel territorio brasiliano diventassero cittadini brasiliani se, nel termine di sei mesi, non avessero manifestato la volontà di mantenere la cittadinanza di origine; si era, pertanto, introdotto un meccanismo di presunzione tacita del consenso che incontrò fin da subito lo sdegno della comunità internazionale che sostenne la mancanza di fondamento giuridico del provvedimento dal momento che quest'ultimo deduceva per il semplice silenzio dell'individuo la sua presunzione della volontà di diventare cittadino brasiliano; a tal fine, la comunità internazionale fece leva sui principi generali del diritto internazionale, ritenendo altresì che il decreto fosse contrario al principio della libertà individuale nonché agli interessi degli stranieri che già risiedevano nel Paese;

   nella circolare in questione il Ministro interrogato richiama due sentenze di merito che considerano l'acquisizione della cittadinanza brasiliana ad opera del decreto del 1889 un'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza e che perciò rigettano sic et simpliciter la domanda di riconoscimento iure sanguinis;

   in realtà, la giurisprudenza sul punto non è affatto univoca, potendosi ricavare interpretazioni difformi come ad esempio quella operata dalla Corte d'appello di Roma (sentenza dell'8 ottobre 2021, I sez. civile); il collegio romano ritiene: che la perdita di cittadinanza, in base a codice civile del 1865, potesse avvenire solo sulla base di un esplicito atto d'impulso del cittadino italiano e non per decreto generale del Paese «ospitante» (si veda pp. 4-5 della sentenza); che inoltre non è possibile provare che sia stata garantita la conoscibilità del decreto; che, in sostanza, il provvedimento sia da considerarsi illegittimo; a sostegno della propria tesi la Corte d'appello richiama anche ampi stralci di una sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 5 ottobre 1907, dove si affermava, tra le altre cose: «il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non pure riusciva inefficacia a provar la rinunzia alla nazionalità d'origine, ma violava altresì la libertà della scelta, in quanto vincolava alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza e acquistarne una nuova» –:

   se il Ministro interrogato intenda rivedere la propria posizione con riferimento al suo invito a riconsiderare l'ordine di trattazione delle pratiche di cittadinanza, in particolare per quelle domande di accertamento della cittadinanza iure sanguinis che riguardano i discendenti di emigrati italiani interessati dalla cosiddetta grande naturalizzazione brasiliana del 1889.
(4-10505)


   DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   ad oggi, gli italo-brasiliani costituiscono una comunità piuttosto ampia, in crescita di anno in anno: si stima infatti essere costituita da circa 32 milioni di persone; di questi circa 320.000 persone sono in attesa, anche da quindici anni, dell'accertamento della loro cittadinanza italiana jure sanguinis presso i nostri consolati o attraverso azioni legali che hanno promosso presso il tribunale di Roma;

   piuttosto frequentemente le pronunce per ottenere la cittadinanza accolgono le istanze dei richiedenti, ma, in tali casi, altrettanto spesso l'Avvocatura dello Stato – in controtendenza rispetto a quello che accadeva con i Governi precedenti – promuove ricorsi presso la Corte d'appello;

   come confermato dal Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale delegato nella risposta all'interrogazione 4-09404 promossa dall'interrogante con riferimento alle istanze presentate direttamente presso il tribunale di Roma da cittadini brasiliani per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana – il giudice di prima istanza ne starebbe accogliendo con ordinanza un crescente numero;

   da ultimo, nel riformare una di queste pronunce di primo grado, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 3 febbraio 2022 (proc. n. 1903/2020), ha ritenuto di accogliere l'appello proposto dal Ministero dell'interno e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di rigettare una domanda di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, sulla considerazione che la nonna dell'appellata, figlia di cittadini italiani emigrati in Brasile, avrebbe dichiarato, in occasione della celebrazione del suo matrimonio in Brasile, di essere cittadina brasiliana;

   l'interrogante, pur non volendo entrare nel merito della questione, ricorda che lo Stato italiano, pur trovandosi di fronte ad una normativa ambigua, tende sempre ad interpretarla in maniera restrittiva (si veda, da ultimo, quanto esposto dall'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo n. 4-10505);

   ad oggi, con la pronuncia di cui sopra, fortemente perseguita dal Ministero dell'interno e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, lo Stato italiano ha ribadito la sua linea ostruzionistica verso gli italiani che vivono in Brasile; tale linea è testimoniata dal mandato conferito all'Avvocatura dello Stato di ricorrere in appello contro le pronunce del tribunale di Roma in favore di coloro che richiedono allo stesso il riconoscimento del proprio status civitatis italiano –:

   quali ragioni siano sottese alla scelta dei Ministri interrogati di conferire mandato all'Avvocatura dello Stato di ricorrere in appello contro le pronunce dei tribunali che accolgono la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini nati in Brasile.
(4-11417)

  Risposta. — In relazione agli atti di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
  Va premesso che il riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis non rientra nel potere concessorio del Ministero dell'interno, come viceversa l'attribuzione della cittadinanza per residenza o per matrimonio, essendo invece rimesso all'esclusiva competenza degli uffici dello stato civile, in Italia e all'estero. In tale materia il Ministero dell'interno ha soltanto un potere generale di indirizzo per gli aspetti di cittadinanza, che giuridicamente si distingue nettamente dall'attività di accertamento e certificazione propria degli uffici di stato civile comunali e delle rappresentanze consolari,
  Nel corso dell'ultimo decennio si è registrato un forte incremento delle richieste di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, formulate da parte del cittadini stranieri, soprattutto sudamericani, Si tratta di richieste di complessa gestione legata sia alle situazioni da esaminare che, alla normativa applicabile con conseguente difficoltà di operare un puntuale vaglio della documentazione allegata, Più In dettaglio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha stimato che presso i Consolati d'Italia in Brasile risultano presentate decine di migliaia di domande di riconoscimento dello
status civitatis.
  L'attribuzione della cittadinanza brasiliana
iure soli agli emigrati in quel Paese alla fine del XIX secolo, a seguito della cosiddetta «Grande naturalizzazione», sancita da un decreto del 1889 della neonata repubblica brasiliana, poteva comportare per i nostri connazionali la perdita della cittadinanza italiana, stante il disposto, vigente allora e sino al 1912, dell'articolo 11 del nostro codice civile del 1865, che, fra le cause di perdita della cittadinanza italiana, annoverava la fattispecie dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
  Per quanto concerne la giurisprudenza sullo specifico argomento, si pone l'attenzione sull'interpretazione difforme tra, le due sentenze richiamate nella circolare del Ministero dell'interno, e la recente sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione I civile dell'8 ottobre 2021.
  Si sottolinea, peraltro, che in seguito alla pronuncia sopra citata, la medesima sezione della Corte d'appello di Roma, decidendo in merito a casi di cittadini italiani emigrati in Brasile a fine del XIX secolo, ha ritenuto inequivocabile che, con l'accettazione dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana, si sia formata la contestuale rinuncia tacita a quella italiana alla luce del disposto della richiamata disposizione del codice civile del 1865, respingendo pertanto la domanda di riconoscimento
iure sanguinis della cittadinanza dei discendenti.
  Tenuto conto delle rilevate difformità giurisprudenziali, si è ritenuto di investire della questione la Corte di cassazione, presso la quale è già incardinato ricorso, per il quale la stessa Avvocatura generale dello Stato ha formulato istanza di trattazione celere e di rimessione alle Sezioni Unite. La Suprema corte ha fissato al prossimo 12 luglio l'udienza di esame.
  In attesa dell'esame da parte della Corte suprema, il Ministero dell'interno, con la circolare n. 6497 del 6 ottobre 2021 e in analogia alle direttive emanate per i consolati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha segnalato agli uffici dello stato civile dei Comuni la possibilità di dare priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza
iure sanguinis nelle quali sia vantata la discendenza da dante causa non interessato dalla «Grande naturalizzazione brasiliana».
  L'acquisizione del giudizio della Corte suprema potrà consentire alle Amministrazioni di orientarsi con sicurezza di fronte alla complessità interpretativa della materia e di evitare l'assunzione di decisioni passibili di annullamento successivo e il rischio di esposizione dell'erario a ingenti oneri di spesa.
  

Il Ministro per l'interno: Ivan Scalfarotto.


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la carenza di organico della magistratura e del personale amministrativo del Tribunale distrettuale di Venezia ha raggiunto di recente un livello insostenibile tale da mettere a repentaglio ogni operatività;

   la pubblicazione dei posti vacanti, disposta dalla Terza Commissione del Csm, ha purtroppo registrato un bilancio totalmente negativo, posto che a fronte di massimo due coperture dei cinque posti pubblicati, sono cinque i trasferimenti certi verso altra sede;

   in data 7 gennaio 2022 cinque giudici del Tribunale di Venezia, già assegnati alla sezione Gip/Gup e alla sezione distrettuale per il riesame, hanno lasciato il Tribunale di Venezia per assumere funzioni di consigliere presso la Corte di appello di Venezia;

   nel contempo, la prima sezione penale registrava due nuove scoperture: in data 8 novembre 2021 un giudice ha preso possesso presso il Tribunale per i minorenni di Venezia ed in data 1° gennaio 2022 un altro giudice è stato collocato in quiescenza anticipata;

   a queste sette recenti scoperture si aggiungono due vacanze nelle sezioni dibattimentali, due vacanze nella sezione Gip/Gup, e una vacanza nel settore civile (per complessive n. 12 vacanze) in una pianta organica già di per sé inadeguata a garantire una risposta giurisdizionale alle esigenze di una delle economie più avanzate penisola;

   le vacanze, per effetto dei prossimi trasferimenti da deliberare, saliranno addirittura a 17 per poi attestarsi, alla fine, su 15 o 16 unità per effetto delle possibili nuove entrate;

   il Tribunale si trova sguarnito del 30 per cento dei propri giudici, se non addirittura in misura superiore nel caso in cui fosse accolta la richiesta di revoca straordinaria;

   addirittura più drammatica è la scopertura del personale amministrativo che da tempo supera il 40 per cento, con punte di oltre il 70 per cento per il fondamentale ruolo dei funzionari giudiziari, scoperture destinate a essere ancora più gravi in ragione di prossimi, imminenti pensionamenti;

   il tribunale distrettuale di Venezia è il più importante del Nord Est, con una sezione specializzata in materia di impresa, terza in Italia, una sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale con pendenze inferiori solo a Roma, Milano, Napoli e Bologna, una competenza in materia di criminalità organizzata, di reati in materia di terrorismo, di reati informatici, di reati in materia di pedopornografia: a fronte della attività di 26 magistrati del pubblico ministero la sezione Gip/Gup è ridotta a soli tre giudici;

   in una nota congiunta, il presidente del Tribunale di Venezia, la presidente dell'Ordine degli avvocati di Venezia, il presidente della Camera penale di Venezia e dell'Unione delle camere penali del Veneto sollecitano «l'adozione urgente di soluzioni, anche straordinarie, che possano porre rimedio ad un simile stato di fatto che rappresenta un vulnus principalmente ai diritti dei cittadini e un freno gravissimo alla crescita economica dell'intera Regione» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della grave situazione descritta in premessa e quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per individuare misure efficaci e porre rimedio alla situazione emergenziale che si è generata presso gli uffici giudiziari veneziani, anche provvedendo a far scorrere le graduatorie ancora aperte per il personale amministrativo.
(4-11361)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, lamentando le vacanze in organico nel personale amministrativo e nel personale di magistratura del tribunale di Venezia, domanda alla Ministra della giustizia quali iniziative intenda adottare per sopperire a tale situazione.
  Il tribunale di Venezia presenta una dotazione organica di 204 unità, a fronte delle quali prestano servizio 125,5 risorse umane. La scopertura effettiva è del 37,50 per cento.
  Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: direttore amministrativo (2 vacanze su 9 posti in organico), funzionario giudiziario (34 su 52), funzionario contabile (1 su 1), cancelliere (11 su 31), assistente giudiziario (17 su 67), operatore giudiziario (9,5 su 21), conducente di automezzi (1 su 5) e ausiliario (3 su 16). Deve essere segnalato che risultano già accantonati e resi indisponibili: 29 posti di funzionario giudiziario, di cui 2 per scorrimento graduatorie e 27 per interpello nazionale; 1 posto di cancelliere per interpello; 3,5 posti di operatore giudiziario; 1 posto di assistente giudiziario per conservazione posto.
  In relazione al profilo professionale di operatore giudiziario risultano assegnate al tribunale di Venezia 5 risorse a tempo determinato, per cui ad oggi di fatto si registra una scopertura di 4,5 unità.
  Va poi ricordato che questo Dicastero, con riferimento alle sedi che presentano maggiori vuoti in organico (come il tribunale di Venezia), ha vagliato nell'ipotesi di accordo sulla utilizzazione del fondo risorse decentrate – anno 2021 la possibilità di destinare una quota del fondo stesso al personale ivi incardinato. In particolare nell'ipotesi di accordo si legge «...con circolare del Capo del Dipartimento, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate le prime cinque sedi che rispondono ai requisiti sopra indicati e le modalità di attribuzione delle corrispondenti risorse, con possibilità di graduazione tra gli Uffici della medesima sede...».
  A ciò si aggiunga la ripresa del concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale sarà ultimata entro la fine del mese di marzo dell'anno 2022.
  Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico-laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico-diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico-diplomati non specializzati.
  Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici (Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni),
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli distretti di Corte di appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i singoli Uffici giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di appello di Venezia è stata pari a 388 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le Corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'Ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al tribunale di Venezia sono state così attribuite 29 unità di addetti all'Ufficio per il processo.
  In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'Ufficio per il processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità.
  La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1o dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez STEP-ONE nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione in possesso dei vincitori negli uffici giudicanti di merito è avvenuta tra il 21 e il 25 febbraio 2022.
  Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Venezia presenta scoperture soltanto in 15 dei 50 posti di giudice e in 4 dei 29 posti di giudice onorario di tribunale.
  Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Venezia – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici giudiziari che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di Corte di appello di Venezia 8 magistrati giudicanti e 2 magistrati requirenti.
  In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica degli uffici giudiziari di Venezia – , si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   EHM. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   un conflitto armato in Yemen, perdurante dal 2015 tra la coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita e le forze militari Houthi, ha causato secondo Ocha la «peggiore crisi umanitaria del pianeta»;

   attualmente in Yemen vi sono 24,3 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria, 4 milioni sfollate. I bambini e le donne pagano il prezzo più alto con oltre due milioni di minori sotto i cinque anni ed un milione di donne in stato interessante che soffrono fame e malnutrizione;

   la drammatica situazione è evidenziata nella risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 dove si esortano «tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad astenersi dal vendere armi e attrezzature militari all'Arabia Saudita, agli Emirati arabi uniti e a qualsiasi membro della coalizione internazionale, nonché al governo yemenita e ad altre parti del conflitto»;

   a seguito dell'adozione della mozione 1-00204 del 26 giugno 2019 della Camera dei deputati, il Governo veniva impegnato ad adottare misure necessarie a sospendere le esportazioni verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti di bombe d'aereo, missili, e loro componentistica che potevano essere utilizzati per colpire la popolazione civile;

   con l'approvazione della risoluzione in Commissione n. 8-00096 prima firma Ehm del 22 dicembre 2020, il Parlamento ha impegnato il Governo non solo a «mantenere la sospensione della concessione di nuove licenze per i medesimi materiali e Paesi» ma anche a «valutare la possibilità di estendere tale sospensione anche ad altre tipologie di armamenti, sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace» in Yemen;

   la revoca delle licenze ha comportato cancellazione delle forniture per un valore di 328 milioni di euro, ma – come si evince dalla «Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990 n. 185 comunicata alla Presidenza il 5 aprile 2022 – nel corso del 2021 l'Autorità Nazionale Uama ha rilasciato 40 nuove autorizzazioni definitive per esportazioni di materiali militari all'Arabia Saudita per un valore complessivo di 45.862.156,00 euro e 12 nuove autorizzazioni agli Emirati Arabi Uniti per 56.076.830,42 euro;

   tra le 40 nuove autorizzazioni per l'Arabia Saudita sono riportate diverse categorie di materiali tra cui «munizioni», «bombe, siluri, razzi, missili e accessori», «apparecchiature per la direzione del tiro», «aeromobili», «apparecchiature elettroniche» e «tecnologia per lo sviluppo, produzione o utilizzazione»;

   tra le 12 nuove autorizzazioni per Emirati Arabi Uniti sono riportati «armi ed armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm», «armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12,7 mm», «apparecchiature per la direzione del tiro», «apparecchiature elettroniche» e «pezzi forgiati, pezzi fusi e semilavorati» –:

   tra le nuove autorizzazioni definitive aventi come destinatario finale l'Arabia Saudita, quante e per quale controvalore abbiano riguardato «munizioni» e quante «bombe, siluri, razzi, missili e accessori» e, tra questi, quale specifico tipo di materiale militare;

   tra le nuove autorizzazioni definitive aventi come destinatario finale gli Emirati Arabi Uniti, quante e per quale controvalore abbiano riguardato «armi ed armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm» e quante «armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12,7 mm»;

   quali iniziative abbia adottato l'Autorità nazionale Uama per assicurare che le nuove licenze dei suddetti materiali militari rilasciate all'Arabia saudita e agli Emirati Arabi Uniti non vengano utilizzate dalle forze armate di questi due Stati per operazioni militari riguardanti il conflitto in Yemen.
(4-11875)

  Risposta. — In relazione a quanto richiesto con atto parlamentare in oggetto, si assicura che tutte le autorizzazioni all'esportazione di armi sono rilasciate da parte dell'autorità nazionale UAMA sulla base di una puntuale valutazione di conformità alle norme nazionali ed al diritto internazionale, che include la valutazione del rischio di loro possibile impiego nei confronti della popolazione civile.
  Per quanto attiene la valutazione delle istanze di esportazione verso Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti presentate da aziende italiane, essa è effettuata da UAMA con particolare attenzione, alla luce del perdurare del conflitto in Yemen e del coinvolgimento effettivo dei due Paesi in tale conflitto. L'esame caso per caso tiene conto delle caratteristiche del materiale, del destinatario e dei rischi che la fornitura comporta, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 185 del 1990 e dalle norme internazionali, anche in termini di potenziale utilizzo contro civili yemeniti. Particolare attenzione è riservata alle valutazioni dei Paesi membri della UE circa la fornitura di armi a tali Paesi, periodicamente discusse e aggiornate in sede europea.
  Si conferma, in particolare, che nessuna delle autorizzazioni rilasciate a partire dal luglio 2019 riguarda le tipologie di materiali (bombe d'aereo e missili che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile e loro componentistica) indicate dalla mozione Camera dei deputati 1-00204 del 26 giugno 2019 e dalla risoluzione in Commissione esteri della Camera n. 8-00096 del 22 dicembre 2020. I valori delle licenze concesse verso l'Arabia Saudita nel 2021 riportati nella relazione al Parlamento afferenti la categoria militare 4 non includono, pertanto, bombe d'aereo o missili e loro componentistica.
  Per quanto attiene ai recenti sviluppi del conflitto, si rileva l'adesione della coalizione sunnita a guida saudita e dei ribelli houthi alla tregua temporanea, in vigore dallo scorso 2 aprile, e il contemporaneo avvio di una fase di transizione, con cessione dei poteri da parte del Presidente della Repubblica Hadi a un consiglio dei
leader, di nuova istituzione, che ha mandato a negoziare con gli houti un cessate-il-fuoco permanente e a sedersi al tavolo delle trattative per raggiungere una soluzione politica. Si tratta di elementi che possono concretamente aprire un sentiero di de-escalation, indicano un cambio di approccio nei confronti della crisi yemenita, in primo luogo da parte dell'Arabia Saudita, e possono dischiudere all'inviato dell'ONU per lo Yemen, Hans Grundberg, un quadro più favorevole a un rilancio dell'azione di mediazione delle Nazioni Unite nel conflitto.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Manlio Di Stefano.


   FRATOIANNI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da un articolo pubblicato sul quotidiano umbro online «tuttoggi.info» il 21 ottobre 2020, si apprende delle polemiche politiche nate tra il sindaco, la giunta e il consiglio comunale di Spoleto e la presidente della regione Umbria dopo l'annuncio di quest'ultima dell'ordinanza regionale che prevede che l'ospedale di Spoleto predisponga fino a 70 posti letto per gli affetti da coronavirus;

   il sindaco di Spoleto, la sua giunta e alcuni capigruppo in consiglio comunale hanno infatti firmato un documento sostanzialmente di protesta contro la decisione della regione, lamentando in primo luogo la mancata informazione preventiva alla città circa la decisione presa dal comitato tecnico scientifico umbro ed esprimendo il proprio, totale e fermo dissenso in merito alla possibilità di trasformare l'ospedale di Spoleto in struttura interamente Covid;

   contemporaneamente, una decina di consiglieri comunali hanno stilato una mozione più propositiva da presentare in consiglio comunale;

   il già citato articolo pubblicato da «tuttoggi.info» riporta anche la notizia di un video postato sulla piattaforma social Facebook dell'incontro tenuto dal sindaco di Spoleto con il City Forum. In questo video il sindaco pronuncia, in particolare, una frase che, a parere dell'interrogante, desta allarme e preoccupazione, qualora non ne venisse chiarita la reale portata: «Dopodiché passo in consiglio comunale dirò che ci è stato dato uno schiaffo a tutti, quelli mi dicono ma sì, via, ma va, ma chi ce lo fa fare, magari arrivano i soldi dalla Calabria»;

   pur non essendo chiaro a cosa si riferisca il sindaco con l'espressione: «i soldi provenienti dalla Calabria», in un momento in cui istituzioni, esperti e addetti ai lavori lanciano continui allarmi sul concreto rischio dell'estensione delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali in interi settori dell'economia a causa della pandemia da Covid-19, affermazioni di tale tenore andrebbero verificate con il massimo rigore, specialmente se pronunciate con riferimento ad un sindaco – e dallo stesso riportate – per esercitare nei suoi confronti indebite pressioni al fine di invitarlo a desistere da una presa di posizione contraria rispetto alla realizzazione di 70 posti Covid nell'ospedale cittadino così come deciso dal governo regionale umbro;

   evidentemente, anche la sanità, specialmente in questa fase di riorganizzazione per fronteggiare la diffusione dei contagi da nuovo coronavirus, può diventare permeabile a possibili infiltrazioni e condizionamenti da parte delle organizzazioni criminali e per questo occorre prestare la massima attenzione anche su ogni livello istituzionale e intervenire per scongiurare tale possibilità –:

   se il Ministro sia a conoscenza di ulteriori elementi circa i fatti esposti in premessa e, in particolare, in merito alla frase riportata dal sindaco nella quale si fa riferimento a dei soldi ipoteticamente «in arrivo dalla Calabria» e se non intenda, attraverso la prefettura locale, adottare le iniziative di competenza al fine di chiarire la reale portata e fondatezza di tale affermazione;

   quali iniziative di competenza, siano state intraprese al fine di contrastare le possibili infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali nella sanità, così come negli altri settori economici colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19, fenomeno peraltro già in atto in alcuni specifici settori economici e produttivi, così come dimostrano i continui allarmi lanciati dalle istituzioni e dallo stesso Ministro interrogato, nonché dagli esperti e dagli addetti ai lavori, a partire dal Procuratore nazionale antimafia.
(4-07265)

  Risposta. — In relazione ai quesiti posti dall'interrogante con l'atto di sindacato in esame, si rappresenta quanto segue.
  Con ordinanza del presidente della regione Umbria del 22 ottobre 2020, ai fini della gestione e del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta la temporanea conversione dell'ospedale civile di Spoleto in struttura Covid.
  Tale decisione non è stata condivisa da una parte della cittadinanza, che ha temuto che la scelta intrapresa potesse configurare la premessa per una chiusura definitiva del presidio ospedaliero.
  Nell'ambito di un dibattito pubblico, organizzato sul tema da un'associazione locale, il sindaco di Spoleto, contrario alla decisione assunta dalla regione, ha pronunciato la frase riportata nell'interrogazione, con allusione al rischio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata mediante «soldi» provenienti dalla Calabria. L'affermazione è stata pubblicata su un quotidiano locale.
  Al riguardo, in primo luogo preme evidenziare come, a seguito degli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine, non emergano elementi in grado di suffragare la citata dichiarazione del sindaco, con particolare riguardo alla eventuale presenza di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore di riferimento.
  In ogni caso, particolare attenzione è stata rivolta dalle forze dell'ordine nell'ambito delle attività riconducibili al traffico di droga e al reinserimento nel circuiti «leciti» di denaro provento di attività illegali, principalmente nei settori degli appalti edilizi, del mercato finanziarlo e di quello immobiliare. In tale contesto, infatti, è stata rilevata, sul territorio della provincia, la presenza di soggetti collegati ad alcune associazioni mafiose.
  Nell'ambito delle operazioni «
Infectio» e «Core Business» l'attività investigativa svolta ha condotto, tra l'altro, all'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 27 persone legate al traffico di stupefacenti, alle estorsioni e al porto abusivo di armi, nonché al sequestro preventivo di beni per circa 10.000.000 di euro, consistenti in società, appartamenti e terreni localizzati in Umbria, Calabria, Lazio e Lombardia.
  Sempre con particolare riferimento al territorio della Provincia, si evidenzia che, a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto, la Prefettura di Perugia, in stretto raccordo con le istituzioni del territorio, la direzione distrettuale antimafia e le forze di polizia, ha ulteriormente rafforzato l'azione di prevenzione e contrasto agli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose, promuovendo specifiche iniziative, adottate nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  In tale contesto è stata prevista l'istituzione di un'apposita
task force, con il compito di sviluppare una mirata attività di analisi info-investigativa, al fine di individuare i fattori di rischio di infiltrazioni mafiose e proporre idonee strategie di prevenzione e contrasto nel territorio della provincia.
  È stato, altresì, istituito presso la prefettura un tavolo permanente di monitoraggio sull'usura, nell'ambito del quale saranno esaminate le segnalazioni di pericolo provenienti dal territorio.
  È stata, inoltre, effettuata una ricognizione dei lavori pubblici in corso nell'ambito della provincia, al fine di assicurare il puntuale monitoraggio sugli eventuali trasferimenti anomali di quote societarie, potenzialmente riconducibili a tentativi di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico imprenditoriale.
  Si rappresenta, infine, che dallo scorso aprile è stato istituito nell'ambito del Ministero dell'interno l'«organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata».
  Tale organismo ha lo specifico obiettivo di realizzare approfondimenti analitici sui rischi di infiltrazione nell'economia da parte dei sodalizi mafiosi ed elaborare idonee strategie di prevenzione e contrasto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nicola Molteni.


   FRATOIANNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   dalla relazione annuale sulla esportazione, sull'importazione e sul transito di armi relativa al 2021 i cui contenuti sono stati ripresi anche da un articolo del Fatto Quotidiano del 15 aprile 2022 emerge che l'Italia continua a vendere armi per un totale di 103 milioni di euro ai regimi dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, coinvolti nella guerra in Yemen e accusati da organismi organizzazioni internazionali di essere autori di numerose stragi;

   in seguito alla risoluzione approvata in III Commissione il 22 dicembre 2020, il 29 gennaio 2021 il Governo aveva revocato le licenze in essere e quelle future con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, bloccando di fatto l'export di bombe aeree e missili verso questi due Paesi che, anche grazie all'utilizzo di tali armi, hanno causato la morte di migliaia di yemeniti;

   nel 2021 l'attuale Governo ha autorizzato nuovi contratti con l'Arabia Saudita per 47,2 milioni di euro e con gli Emirati Arabi Uniti per 56,1 milioni di euro;

   negli Emirati l'Italia ha esportato pistole, componenti e apparecchi elettronici mentre all'Arabia Saudita l'Italia ha venduto armi che rientrano nell'ampia categoria «004» comprendente bombe, siluri, razzi e missili;

   ad oggi non è dato sapere dal Governo se tali armi vengano utilizzate o meno dai sauditi nel conflitto in Yemen;

   nel 2021 il valore complessivo dei movimenti di armi è cresciuto fino a 5,3 miliardi rispetto ai 4,8 miliardi del 2020: 4,66 di esportazioni e 679 milioni di importazioni;

   tra i principali acquirenti di armi italiane si trovano Paesi governati da dittature e regimi autoritari primo fra tutti il Qatar, accusato di legami con l'estremismo islamico a cui l'Italia ha venduto bombe, missili, munizioni, software per un totale di 813,5 milioni di euro e tra i primi quindici Paesi figurano Pakistan, Filippine e Malaysia, mentre verso l'Egitto governato da Al Sisi nel 2021 l'Italia ha esportato armi per un valore di 35 milioni di euro;

   a quanto descritto si aggiunge la notizia, denunciata dai portuali di Genova, che nei giorni scorsi, ancora una volta nel porto di Genova è transitata una nave contenente carri armati, e munizioni che potrebbero essere destinati all'Arabia Saudita;

   una mozione approvata dalla Camera dei deputati nel giugno 2019 impegnava il Governo pro tempore ad assicurare un'applicazione rigorosa delle disposizioni della legge n. 185 del 1990 e ad adottare gli atti necessari a sospendere le esportazioni di bombe aeree e missili che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile e loro componentistica verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi fossero sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen;

   a parere dell'interrogante non dovrebbe essere più consentito il transito di questi armamenti nei nostri porti o aeroporti così come non doveva e non deve essere autorizzata la vendita di armamenti rientranti nella categoria «004» all'Arabia Saudita, nell'assoluto rispetto della legge n. 185 del 1990;

   è inaccettabile a parere dell'interrogante che l'Italia continui a produrre e a commerciare armamenti, sopratutto verso regimi per di più coinvolti in aree di guerra, dove a pagare il prezzo più pesante degli scontri e dei bombardamenti è la popolazione civile –:

   se il Governo non intenda chiarire nel dettaglio quali tipologie di armamenti sono state esportate in Arabia Saudita nel 2021 e se abbia considerato e valutato nel rilascio delle autorizzazioni le indicazioni contenute nella risoluzione del dicembre 2020 e nella precedente mozione del giugno 2019 approvate alla Camera dei deputati e nella stessa legge n. 185 del 1990;

   quali iniziative urgenti intendano assumere affinché cessi definitivamente l'export di armi verso Paesi governati da regimi autoritari e/o impegnati in conflitti regionali nel pieno e rigoroso rispetto della legge n. 185 del 1990.
(4-11902)

  Risposta. — Tutte le autorizzazioni all'esportazione di armi sono rilasciate da parte dell'autorità nazionale UAMA sulla base di una puntuale valutazione di conformità alle norme nazionali e al diritto internazionale, compresa quindi la valutazione del rischio di loro possibile impiego nei confronti della popolazione civile.
  La valutazione delle istanze di esportazione verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti presentate da aziende italiane viene effettuata dall'autorità nazionale UAMA con particolare attenzione, alla luce del perdurare del conflitto in Yemen e del coinvolgimento effettivo dei due Paesi. L'esame caso per caso tiene conto delle caratteristiche del materiale, del destinatario e dei rischi che la fornitura comporta, anche in termini di potenziale utilizzo contro civili yemeniti. Particolare attenzione è riservata alle valutazioni dei Paesi membri dell'Unione europea circa la fornitura di armi ad Arabia Saudita ed Emirati, periodicamente discusse e aggiornate in sede europea.
  Si sottolinea che nessuna delle autorizzazioni rilasciate a partire dal luglio 2019 riguarda le tipologie di materiali indicate dalla mozione Camera dei deputati 1-00204 del 26 giugno 2019 e dalla risoluzione in Commissione esteri della Camera n. 8-00096 del 22 dicembre 2020 (bombe d'aereo e missili che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile e loro componentistica). I valori delle licenze concesse per l'esportazione verso l'Arabia Saudita nel 2021 riportati nella relazione al Parlamento e afferenti la categoria militare 4 non includono, pertanto, bombe d'aereo o missili e loro componentistica.
  L'adesione della coalizione sunnita a guida saudita e dei ribelli houthi alla tregua temporanea, in vigore dal 2 aprile 2022, e il contemporaneo avvio di una fase di transizione, con cessione dei poteri da parte del Presidente della Repubblica Hadi a un consiglio dei
leader di nuova istituzione, rappresentano opportunità concrete per un sentiero di de-escalation, indicano un cambio di approccio nei confronti della crisi yemenita, in primo luogo da parte dell'Arabia Saudita, e possono dischiudere all'inviato speciale dell'ONU per lo Yemen, Hans Grundberg, un quadro più favorevole a un rilancio dell'azione di mediazione delle Nazioni unite.
  L'Italia proseguirà il suo impegno, insieme ai partner europei, a sostegno dell'azione dell'ONU volta a far tornare la pace in una terra così martoriata. Teniamo ben conto di questo anche nell'attività di autorizzazione alle esportazioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Manlio Di Stefano.


   GADDA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al 30 giugno 2021, nelle carceri italiane sono presenti oltre 54 mila detenuti, su circa 50 mila posti disponibili. Le complesse fasi di gestione della pandemia hanno acuito le problematiche legate al sovraffollamento;

   negli ultimi dodici mesi l'osservatorio di Antigone, l'Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, ha visitato 67 carceri: nel 42 per cento degli istituti sono state rilevate celle con schermature alle finestre che impediscono addirittura il passaggio di aria e luce naturale, nel 36 per cento delle carceri le celle non erano dotate di doccia e nel 31 per cento degli istituti visitati le celle erano prive di acqua calda;

   simili condizioni caratterizzano molte carceri italiane e si pongono in evidente contrasto con le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento penitenziario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ai sensi del quale i locali in cui si svolge la vita dei detenuti devono essere igienicamente adeguati, le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali e non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio;

   evidenti profili di contrasto emergono con riferimento all'articolo 7 del predetto Regolamento, secondo cui i vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti;

   nonostante la tendenziale diminuzione del numero di suicidi in carcere sembri suggerire una progressiva riduzione del fenomeno, quest'ultimo rimane estremamente grave, soprattutto se rapportato ai dati degli altri Paesi europei;

   il Garante nazionale delle persone private della libertà personale in visita al carcere di Pavia ha dichiarato, in data 15 dicembre 2021, che «l'impressione è stata di trovarsi davanti al rischio di un carcere abbandonato a sé stesso con carenze di personale e di gestione. Non ci sono a Pavia opportunità trattamentali e strumenti per rendere il tempo detentivo un tempo utile alla risocializzazione. All'estremo degrado di alcuni padiglioni si aggiungono le carenze di personale e risorse nell'area sanitaria»;

   lo stesso Garante ha avuto un incontro con la procura per segnalare, tra l'altro, l'allarme sul dato inaccettabile del verificarsi di tre suicidi nell'arco di un solo mese;

   le condizioni in cui versano le carceri italiane, soprattutto nelle realtà maggiormente critiche, come quella appena citata, appaiono in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione e con il divieto di pena o trattamenti inumani e degradanti di cui all'articolo 3 della Cedu rispetto ai quali il nostro Paese aveva già dovuto rispondere a seguito della cosiddetta sentenza Torreggiani;

   la presenza all'interno della popolazione carceraria di detenuti con dipendenze o disagio psichico e il complesso rapporto con i servizi sanitari territoriali, rischiano di acuire una situazione già critica per la cronica carenza di personale di polizia penitenziaria e nell'area trattamentale. Tale situazione mina la qualità della vita dei detenuti e del personale coinvolto, sovente esposto a episodi di violenza che mettono a rischio l'incolumità degli operatori;

   le statistiche evidenziano altresì come adeguati percorsi formativi, lavorativi e di integrazione delle persone detenute contribuiscano a una drastica riduzione della recidiva –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in relazione al carcere di Pavia denunciati anche dal Garante nazionale delle persone private della libertà personale e quali iniziative intenda adottare rispetto al caso in questione e in termini generali in merito alla situazione cronica in cui versano le carceri italiane in materia di sovraffollamento, carenza di personale, manutenzioni ordinarie e straordinarie.
(4-10991)

  Risposta. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, relativo in particolare ad aspetti di criticità della casa circondariale Pavia Torre del Gallo legate alle carenze organiche e strutturali, al sovraffollamento, alle opportunità trattamentali riservate alla popolazione detenuta ivi ristretta ed alle iniziative messe in campo per arginare il fenomeno del rischio suicidario, si ribadisce quanto già rappresentato in sede di risposta fornita ad interrogazione di analogo tenore.
  Quanto all'organico della Polizia penitenziaria presente presso il carcere pavese, effettivamente si rileva (al 2 febbraio 2022) una carenza di 63 unità, operato il raffronto tra la dotazione prevista, pari a 285 unità, quella formalmente amministrata, pari a 245 e quella effettivamente presente al netto delle unità distaccate in entrata ed in uscita, pari a n. 222.
  Tuttavia, è prevista la prossima assegnazione n. 5 sovrintendenti e 4 agenti/assistenti; quanto agli ispettori, all'esito della procedura a complessivi n. 691 posti, l'Amministrazione terrà nella massima considerazione la carenza di personale che connota il penitenziario di Pavia.
  Con riferimento al comparto funzioni centrali si registra la presenza di 17 unità sulle 25 previste; tuttavia, il recente bando di mobilità interno ha previsto l'integrazione di n. 2 funzionari giuridico-pedagogici.
  In ordine alle riferite carenze di ordine strutturale, si rappresenta che il carcere di Pavia, costruito alla fine degli anni ‘80, presenta diffuse problematiche relative all'infiltrazione di acqua piovana dalle coperture degli edifici.
  Il vecchio padiglione detentivo (complessi A/B), ove è ricompreso anche il polo psichiatrico, è interessato da problemi strutturali ed ingenti sono le spese da affrontare.
  Attualmente risulta in corso di esecuzione, con intervento in urgenza, il ripristino della copertura dell'edificio destinato ai colloqui dei detenuti e, a breve, è previsto il ripristino della copertura del fabbricato destinato alle attività sportive dei detenuti.
  Inoltre è in corso di progettazione un intervento manutentivo per il ripristino e l'isolamento termico di tutte le restanti coperture dei fabbricati (reparto detentivo, locali per le attività trattamentali e teatro, servizi generali, e altro) che non sono state già oggetto di precedenti lavori.
  Per quanto attiene, in particolare, alle riferite problematiche di natura sanitaria, fermo restando che la gestione del Servizio sanitario all'interno degli istituti esula dall'alveo delle competenze specifiche del DAP, essendo demandata al Servizio sanitario nazionale, la recente relazione 27 gennaio 2022 del dirigente sanitario della casa circondariale di Pavia evidenziava, fra l'altro, l'assunzione, a partire dal mese di gennaio, di n. 4 nuovi medici di guardia e di n. 1 assistente sociale.
  Il recente licenziamento di una psichiatra ha conseguentemente abbassato la soglia di copertura settimanale, passando dalle 70 alle 37 ore settimanali.
  Essendo, tuttavia, fondamentale garantire la copertura del servizio psichiatrico, la direzione di A.S.S.T. di Pavia e il dipartimento di salute mentale si stanno adoperando per una revisione dell'organizzazione dei servizi sanitari territoriali in modo più generale.
  Più semplice è il reclutamento dello psicologo, attesa la procedura concorsuale in atto, al termine della quale si spera di reclutare personale in tempi brevi.
  Ciò precisato, in linea generale va evidenziato che l'Amministrazione penitenziaria ha sempre dedicato il massimo impegno alla tutela della salute delle persone detenute, anche attraverso la ricerca costante delle migliori forme di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, nella consapevolezza che gli interventi di carattere sanitario, pur nella completa autonomia di programmazione e gestione da parte del S.S.N., non possono essere considerati avulsi dal complesso di azioni e di iniziative che coinvolgono la persona detenuta nel percorso penitenziario.
  L'Amministrazione penitenziaria ha partecipato fin da subito ai lavori del Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria (organo tecnico della Conferenza unificata, per verificare e monitorare l'attuazione della riforma sull'intero territorio nazionale, per dare attuazione alle linee di intervento del Servizio sanitario nazionale in materia di tutela della salute dei detenuti e degli internati).
  Numerosi sono stati i documenti approvati dalla conferenza unificata in materia di sanità penitenziaria, ma merita di essere segnalato, in particolare, l'accordo approvato in data 22 gennaio 2015, ove si forniscono indicazioni alle regioni e alle ASL per assicurare l'assistenza sanitaria alle persone detenute negli istituti penitenziari del territorio attraverso un sistema articolato di servizi sanitari con caratteristiche di complessità organizzativa e funzionale crescenti, integrati con il sistema sanitario regionale.
  Invero, la presa in carico del disagio, la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo in ambiente penitenziario hanno sempre costituito obiettivi prioritari dell'Amministrazione e già con circolare 30 dicembre 1987 era stato individuato un legame tra la tutela dell'incolumità dei ristretti rispetto al rischio suicidario e l'accoglienza dei soggetti privati della libertà personale, istituendo e organizzando un presidio psicologico denominato «servizio nuovi giunti».
  Tale servizio, cosiddetto di accoglienza, persegue le finalità: 1) ubicazione del detenuto confacente ai suoi bisogni; 2) attenuazione dell'impatto e delle tensioni conseguenti alla prima esperienza detentiva; 3) osservazione immediata diretta e congiunta della persona detenuta da parte degli operatori delle diverse aree riunite nello
staff multidisciplinare di accoglienza; 4) attivazione di interventi immediati di sostegno, progettazione concordata di uno schema di massima a medio-lungo termine degli interventi sanitari, sociali, psicologici, educativi e formativi di cui il detenuto può usufruire.
  Inoltre, sono state disciplinate misure quali la «grande sorveglianza» e la «sorveglianza a vista», concepite come strumenti di intensificazione della vigilanza.
  Di recente sono poi stati istituiti cinque sottogruppi interistituzionali addetti a ciascuna area tematica di interesse per la salute in ambito penitenziario.
  Ancora, a seguito del recepimento delle indicazioni contenute nel Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario degli adulti, approvato dalla Conferenza unificata nel 2017, sono intervenute intese tra regioni e provveditorati regionali nonché protocolli operativi tra aziende sanitarie locali e direzioni penitenziarie con individuazione di referenti locali.
  Relativamente ai tre casi di suicidio segnalati, questi si sono verificati il 25 ottobre, il 17 e il 30 novembre 2021. L'indagine ispettiva del locale provveditorato regionale dovrà appurare le cause, le modalità e le circostanze degli eventi, così da verificare se siano state attivate tutte le procedure operative per cogliere possibili rischi suicidari.
  In ordine alla mancanza di opportunità trattamentali, si evidenzia che, alla data del 31 gennaio 2022, sono attivi i corsi scolastici di alfabetizzazione, corsi di scuola superiore geometra e alberghiero e due classi di scuola media.
  Sono inoltre previste attività trattamentali/formative, quali: corso di formazione magazziniere-logistica con acquisizione del conseguente patentino; corso di cucina e ristorazione e quello salute e sicurezza HCCP; il laboratorio incubatori di comunità rivolto ai detenuti fragili, terminato il 15 gennaio 2022.
  Si sono svolti i gruppi terapeutici del progetto P.A.D.R.I., unitamente all'area sanitaria.
  Sono inoltre attive o in fase di realizzazione nel corrente anno le seguenti attività: gruppi di letture sul pluralismo religioso e religione in carcere; laboratorio di genitorialità; laboratorio di lettura scenica; laboratorio di letture filosofiche; laboratorio di fumetto; gruppi GAP sulle dipendenze dal gioco d'azzardo; sportello mediatore culturale; sportello sociale agente di rete.
  Nei prossimi mesi è previsto l'avvio del corso di formazione di aiuto barbiere, pizzaiolo e HCCP salute e sicurezza.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato in un articolo comparso sul giornale on-line Fanpage.it, il 1° aprile 2021 Marco Bolognino (detto Boba), attivista, redattore di Radio Blackout e scrittore ha ricevuto una notifica di richiesta di sorveglianza speciale da parte della questura e della procura di Torino;

   la sorveglianza speciale rientra tra le misure di prevenzione personali, comporta un incisivo controllo dell'autorità di pubblica sicurezza ed una significativa limitazione della libertà personale del soggetto in forza dell'imposizione di prescrizioni obbligatorie; essa principalmente si basa sul presupposto sostanziale dell'accertamento della pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica;

   secondo quanto stabilito da numerose sentenze della Corte di cassazione, la valutazione sulla pericolosità di un individuo può basarsi su elementi indiziari, purché si tratti di elementi obiettivi e specifici e non di generiche affermazioni di condotte: deve esserci quindi un riscontro basato su elementi di fatto;

   sempre secondo quanto riportato dal suddetto articolo, all'interno della richiesta di sorveglianza speciale rivolta a Boba, tra gli elementi di prova volti a giustificare tale misura è stato inserito il romanzo – Io non sono come voi – pubblicato nel 2015 dallo stesso Boba. Nello specifico sarebbe stata riportata la frase scelta dagli editori presente nel retro della copertina: «Io odio. Dentro di me c'è solo voglia di distruggere, le mie sono pulsioni nichiliste. Per la società, per il sistema, sono un violento, ma ti assicuro che per indole sono una persona tendenzialmente tranquilla, la mia violenza è un centesimo rispetto alla violenza quotidiana che subisco, che subisci tu o gli altri miliardi di persone su questo pianeta»;

   secondo quanto affermato in un lungo post comparso il 6 aprile 2021 sulla pagina Facebook della stessa Eris Edizioni, casa editrice del libro – Io non sono come voi –, si tratta di un «romanzo di finzione, con un protagonista di finzione. Il romanzo è scritto in prima persona, al presente, scelta operata dopo un lungo confronto tra autore ed editore. Che il romanzo sia di fantasia tra l'altro è dichiarato sin da subito, nella sinossi presente nell'aletta che si discosta totalmente dalla biografia dell'autore e in due pagine esplicative finali»;

   ad avviso dell'interrogante, l'eventuale scelta di inserire tra gli elementi di valutazione della pericolosità sociale di un soggetto un manoscritto di finzione, o peggio, frasi estrapolate da esso, appare, da un lato, di una gravità assoluta in uno Stato che si definisce «di diritto» come il nostro e, dall'altro fortemente lesiva della libertà di opinione ed espressione, diritto tutelato dalla nostra Costituzione –:

   se non intenda acquisire elementi sulla vicenda, per quanto di competenza, valutando la sussistenza dei presupposti per l'eventuale avvio di iniziative ispettive.
(4-08891)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «... secondo quanto riportato in un articolo comparso sul giornale online Fanpage.it 17 aprile 2021 Marco Bolognino (detto Boba), attivista, redattore di Radio Blackout e scrittore, ha ricevuto una notifica di richiesta di sorveglianza speciale da parte della questura e della procura di Torino; ... sempre secondo quanto riportato dal suddetto articolo, all'interno della richiesta di sorveglianza speciale rivolta a Boba, tra gli elementi di prova volti a giustificare tale misura è stato inserito il romanzo Io non sono come voi, pubblicato nel 2015 dallo stesso Boba..., romanzo di finzione, con un protagonista di finzione...» – domanda alla Ministra della giustizia «... se non intenda acquisire elementi sulla vicenda..., valutando la sussistenza dei presupposti per l'eventuale avvio di iniziative ispettive...».
  Al riguardo deve essere segnalato che la proposta di adozione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del Bolognino Marco detto Boba è scaturita da un'annotazione estesa dalla polizia giudiziaria in data 16 dicembre 2020, nella quale si sottolineava la pericolosità sociale del predetto ai sensi dell'articolo 4 lettera
c) in relazione all'articolo 1 lettera c) del decreto legislativo n. 159 del 2011.
  In particolare gli elementi di natura obiettiva in base ai quali la procura della Repubblica presso il tribunale di Torino si è determinata a proporre l'adozione della indicata misura di prevenzione nei confronti del Bolognino Marco hanno tratto fondamento dalla sottoposizione di costui a misure di cautela personale nonché dalle condanne dallo stesso riportate in relazione a delitti offensivi della pubblica amministrazione e dell'ordine pubblico e alla violazione della disciplina sulle anni, posti in essere nell'ambito dell'appartenenza del medesimo Bolognino Marco a gruppi anarchici torinesi anche quale redattore di
radio Blackout, network radiofonico anarchico della città della Mole.
  Si evidenziavano segnatamente:

   una prima condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione ai delitti previsti e puniti dagli articoli 110, 337, 339 commi 1 e 2 del codice penale nonché dagli articoli 110, 582, 585, 576 comma 1 n. 1 con riferimento all'articolo 61 n. 2 e 5-bis del codice penale irrogata con la sentenza emessa della Corte di appello di Torino in data 29 maggio 2015, divenuta irrevocabile il 31 maggio 2016;

   una seconda condanna alla pena di mesi otto di reclusione in relazione ai delitti previsti e puniti dagli articoli 81 capoverso, 110, 337, 339 comma 1 del codice penale nonché dagli articoli 110, 582, 585, 576 n. 1 e 5 della legge n. 152 del 1975 irrogata con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 1° ottobre 2012, divenuta irrevocabile l'8 dicembre 2012;

   una terza condanna alla pena della multa in relazione al delitto di invasione di edifici in concorso irrogata dalla Corte di appello di Torino con la sentenza emessa in data 16 giugno 2000, divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2000.

  Si metteva in risalto, inoltre, il fatto che il Bolognino Marco era stato raggiunto da diverse misure di cautela personale:

   dal 1° al 4 gennaio 2009, in carcere;

   dal 1° maggio 2014 al 27 giugno 2015, in carcere;

   dal 25 al 30 maggio 2019, in carcere, misura poi sostituita dapprima con quella degli arresti domiciliari e quindi con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sino alla data del 26 ottobre 2020.

  Nella proposta di adozione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del Bolognino Marco la Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino altresì rilevava «... la pericolosità sociale attuale e intensa di Marco Bolognino è ampiamente evidenziata dalle ultime condotte delittuose del febbraio 2019, per le quali il proposto è stato condannato alla pena della reclusione ad anni quattro di reclusione... Neanche il lungo periodo di detenzione dal 1° maggio 2014 al 27 giugno 2015... ha mitigato l'attività delittuosa in capo all'interessato. La militanza, della prima ora negli ambienti antagonisti torinesi con il nome di Marco Boba, la qualifica di redattore di Radio Blackout (noto network cittadino nato nel 1992, che promuove da anni e costituisce voce ufficiale... dei citati ambienti anarchici cittadini), nonché essere riconosciuto tra i primi occupanti del centro sociale El Paso di Torino (diventato tale nel 1987 a seguito di occupazione abusiva), hanno contribuito a dare una forte matrice ideologica ai delitti ascritti al proposto e al ruolo di quest'ultimo... Le condotte delittuose attestate dalle plurime pronunce giudiziarie e dalla ultima grave condanna... costituiscono evidenti indici di pericolosità sociale, rilevante e attuale, ex articolo 4 lettera c) con riferimento all'articolo 1 lettera c) del decreto legislativo n. 159 del 2011, tali da richiedere l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza della durata di anni due...».
  D'altronde non può essere in proposito taciuto che il tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, con il decreto depositato in data 23 luglio 2021 applicava nei confronti del Bolognino Marco la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno e mesi sei, riconoscendo così la fondatezza dell'ipotesi formulata con la proposta avanzata dal pubblico ministero in particolare alla luce dei numerosi precedenti penali – relativi a condotte caratterizzate dall'uso della violenza nei confronti delle persone o delle cose – del medesimo Bolognino Marco.
  Con il decreto depositato in data 23 luglio 2021 venivano imposte dal tribunale di Torino nei confronti del Bolognino Marco le prescrizioni – alle quali ottemperare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento – di darsi alla ricerca di un lavoro e, soprattutto, di fissare la propria dimora, facendola conoscere nello stesso termine all'autorità di pubblica sicurezza, e di non allontanarsene senza preventivo avviso alla medesima autorità.
  Siffatte prescrizioni venivano violate dal Bolognino Marco, secondo quanto risulta dal verbale dell'udienza celebrata in data 20 gennaio 2022 innanzi alla Corte di appello di Torino – sezione misure di prevenzione –, nel corso della quale si registrava l'impossibilità di procedere alla notifica della fissazione dell'udienza in quanto il medesimo Bolognino Marco non era stato rintracciato. Per tale motivo la trattazione del procedimento veniva differita all'udienza del 21 aprile 2022, al fine di esperire nuovi tentativi per rintracciare il Bolognino Marco e notificargli la fissazione dell'udienza stessa.
  Da tutto quanto sinora esposto nel dettaglio è emerso un quadro di assoluta linearità e legittimità dell'agire dell'autorità giudiziaria torinese, la quale ha adottato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del Bolognino Marco nel pieno rispetto dei parametri normativi, avendo enucleato la presenza di solidi elementi di natura obiettiva idonei a denotare la pericolosità sociale di costui (elementi pregnanti e concreti e comunque ben diversi dal mero richiamo ad alcune frasi estrapolate da un libro scritto dal medesimo Bolognino Marco).
  Non sembrano dunque sussistere i «... presupposti per l'eventuale avvio di iniziative ispettive...».

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   GRIMOLDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 565 del codice civile stabilisce che «nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato»;

   qualora il de cuius non abbia ascendenti, discendenti, o collaterali, subentrano nella successione i parenti;

   secondo l'articolo 74 del codice civile, la parentela è un legame che accomuna due o più soggetti dalla presenza di un unico ascendente, che nel linguaggio giuridico viene chiamato stipite. Se esiste un legame di sangue tra due o più persone che hanno in comune un unico ascendente, la legge attua una distinzione e individua due linee di parentela: in linea retta, quando i soggetti discendono l'uno dall'altro, instaurando una parentela diretta. In linea collaterale, in relazione alle persone che hanno in comune un ascendente, e la parentela sarà indiretta;

   l'articolo 469 del codice civile stabilisce che «la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo»;

   preme ricordare che l'istituto della rappresentazione nacque già nel diritto romano, a cui fecero seguito il diritto napoleonico e, infine, il codice civile. La ratio legis del medesimo articolo era quella, non trascurabile, di conservare il patrimonio all'interno della stirpe di derivazione, con il fine di non disperderlo;

   l'unicità di stirpe non può che essere considerata una eccezionalità o straordinarietà di discendenza consanguinea;

   la non applicazione dell'articolo 469 del codice civile nella linea collaterale dei cugini renderebbe incostituzionale il medesimo, ledendo gli articoli 3 e 29 della Costituzione in quanto, in contrasto con la rappresentazione collaterale di fratelli e sorelle del de cuius;

   inoltre, l'articolo 12 delle preleggi sull'interpretazione della legge stabilisce che «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». È questa la cosiddetta interpretazione logica che, superando il significato immediato della disposizione, mira a stabilire il suo vero contenuto, ossia lo scopo che il legislatore ha inteso realizzare, emanandola;

   la norma del codice civile succitata prevede che la rappresentazione operi all'infinito per stirpi, da intendersi come l'insieme delle persone che discendono tutte dallo stesso avo (anche detto stipite), indipendentemente dall'uguaglianza o meno del grado dei rappresentanti o dal loro numero all'interno di ciascuna stirpe; ciò rileva in caso di accrescimento, che ricorrendone i presupposti opererà solo tra i coeredi della medesima stirpe;

   negli anni si è generata una forte confusione nell'applicazione della norma relativa al diritto di estensione producendo svariati casi di controversie –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

   se e quali iniziative normative intenda adottare per risolvere la problematica descritta in premessa e per fare chiarezza su un tema così importante quanto delicato.
(4-11517)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere richiamato l'articolo 565 cc (categorie dei successibili) e l'articolo 74 cc (parentela), essersi soffermato sull'istituto della rappresentazione e in particolare sull'articolo 469 cc, che disciplina l'estensione del diritto di rappresentazione, avere esposto che la norma citata prevede che la rappresentazione operi all'infinito per stirpi, da intendersi come l'insieme delle persone che discendono tutte dallo stesso soggetto indipendentemente dall'uguaglianza o meno del grado dei rappresentanti o dal loro numero all'interno di ciascuna stirpe, e avere sottolineato che «...negli anni si è generata una forte confusione nell'applicazione della norma relativa al diritto di estensione, producendo svariati casi di controversie...» – domanda alla Ministra della giustizia se «...sia a conoscenza di quanto riportato in premessa; se e quali iniziative normative intenda adottare per risolvere la problematica descritta in premessa e per fare chiarezza su un tema così importante quanto delicato...».
  Al riguardo deve essere immediatamente posto in risalto che l'articolo 469 cc (Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione) stabilisce: «1. La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe. 2. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. 3. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. 4. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo e per capi tra i membri del medesimo ramo».
  In forza della richiamata disposizione normativa, quindi, la rappresentazione opera all'infinito – ossia fino a quando non vi sia un discendente che succeda al proprio ascendente – siano uguali o no il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe, avendo luogo anche nel caso di unicità di stirpe, in linea retta ovvero collaterale, e la chiamata all'eredità avviene per stirpi e non per capi.
  In ciò la rappresentazione si differenzia dalla successione legittima, che non ha luogo oltre il sesto grado.
  L'articolo 469 cc precisa ulteriormente che, quando vi è la rappresentazione, la divisione si fa per stirpi e, se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo e per capi tra i membri del medesimo ramo.
  La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe, ossia quando il rappresentato ha un solo figlio ed eventualmente nipoti per il tramite di quest'ultimo. Infine il discendente rappresentante ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 740 cc, di conferire a titolo di collazione i beni donati dal
de cuius all'ascendente anche qualora decidesse di rinunciare all'eredità, dovendo assumere la stessa posizione dell'ascendente e non potendo pertanto ereditare più di quanto non avrebbe ereditato il rappresentato.
  La Corte di cassazione, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, ha precisato, con specifico riferimento al caso di divisione ereditaria, che per il combinato disposto degli articoli 469 e 726 cc la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo tra tutti i partecipanti (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 17 dicembre 2019, n. 33438).
  Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, allorquando vi sia successione per rappresentazione, la divisione ereditaria deve essere fatta per stirpi. A questo principio non si può derogare se non con il consenso di tutti i condividenti, che non possono essere di regola tenuti a subire le spese di una suddivisione interna alla stirpe cui non appartengono e che, quindi, non li interessa in alcun modo (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 7 settembre 1977, n. 3894).
  Va infine ricordato che non vi sono iniziative legislative in corso sulla tematica illustrata nell'atto di sindacato ispettivo.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   LACARRA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   a partire dal 2008, anno di entrata in vigore delle disposizioni che hanno limitato la possibilità di assunzione nelle pubbliche amministrazioni anche rispetto alla sostituzione del personale in uscita, il comparto delle funzioni centrali, come si rileva dal «commento al principali dati del conto annuale del periodo 2010-2019» a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, ha perso 52.239 addetti, pari al 18,6 per cento della sua consistenza iniziale;

   il superamento del meccanismo dei tetti di reintegrazione dei cessati intervenuto per le funzioni centrali a novembre del 2019 non ha sinora prodotto significativi effetti in termini di immissioni di nuovo personale e non ha pertanto permesso di intervenire il trend di costante riduzione della forza lavoro registratosi nell'ultimo decennio;

   sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021 n. 60 è stata pubblicata la riapertura e modifica del bando per il reclutamento di 2.133 funzionari amministrativi Ripam con aumento dei posti richiesti a 2.736;

   sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed esami n. 10 del 4 febbraio 2022, è stata pubblicata la graduatoria finale del suddetto concorso;

   in tale graduatoria vi sono circa 18.000 idonei;

   le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative hanno già chiesto al Ministro interrogato di valutare, considerate le carenze organiche delle amministrazioni centrali e l'ampia disponibilità di candidati ritenuti idonei per il concorso suddetto, l'opportunità di procedere con lo scorrimento delle graduatorie degli idonei –:

   se intenda valutare l'opportunità di procedere allo scorrimento della graduatoria ai fini del reclutamento delle professionalità necessarie al regolare funzionamento della pubblica amministrazione anche tenendo conto degli oneri in capo all'amministrazione derivanti dall'espletamento di una nuova procedura concorsuale.
(4-12106)

  Risposta. — Con L'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda valutare l'opportunità di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1.
  Tale concorso, bandito dalla commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam) con bando pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, è uno dei tanti che ha beneficiato delle procedure di semplificazione da me promosse attraverso l'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e rese concrete attraverso la modifica del bando e la riapertura dei termini pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie speciale Concorsi ed esami n. 60 del 30 luglio 2021.
  Si tratta di una procedura concorsuale molto attesa dalle amministrazioni coinvolte perché consente quell'iniezione di forze fresche necessaria per il loro miglior funzionamento. Io stesso ho incontrato per un doveroso saluto e augurio di buon lavoro i venticinque funzionari a tempo indeterminato assunti attraverso questo concorso e assegnati al dipartimento della funzione pubblica.
  Venendo alla richiesta dell'interrogante, informo che è stato reso noto che in considerazione delle istanze giunte dalle amministrazioni per la sostituzione di vincitori rinunciatari, nonché delle richieste di attingimento pervenute dalle amministrazioni, si procederà allo scorrimento di 574 posizioni totali della graduatoria di tale concorso pubblico.
  Fino alle ore 23,59 del giorno 25 maggio 2022 gli idonei collocati dalla posizione 2763 alla posizione 3335 dovranno inviare la scelta dell'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso il sistema
step one.
  Elenco di seguito le amministrazioni che hanno fatto richiesta di attingimento alla graduatoria e il corrispondente numero di unità richieste: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 16, Ministero dell'interno 11, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 17 (di cui 3 unità nella riserva
ex legge 68 del 1999), Ministero della transizione ecologica 13, Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 (di cui 7 unità per sostituzione rinunciatari e 18 attingimento graduatoria), Presidenza del Consiglio dei ministri 58 (di cui 8 unità per sostituzione rinunciatari e 50 attingimento graduatoria), Ministero dello sviluppo economico 59, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 3, Ministero dell'università e ricerca 7, Avvocatura generale dello Stato 8, Ministero della salute 16 (di cui 1 unità per sostituzione rinunciatari e 15 unità attingimento graduatoria), Ispettorato nazionale del lavoro 123, Ministero della difesa 14, Ministero dell'economia e delle finanze 101, Agenzia per l'Italia digitale 1, Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili 79, Ministero per il turismo 10, ENEA 8, Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere 5.
  Si tratta di un'altra dimostrazione dell'investimento sul capitale umano della pubblica amministrazione promosso da questo Governo.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   MAGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il 28 febbraio 2022 il procuratore della Corte penale internazionale dell'Aia (di seguito «Cpi» o «la Corte»), Karim A. A. Khan QC, ha annunciato ufficialmente di aver aperto un'indagine per «crimini di guerra» in Ucraina, dopo aver ricevuto il via libera da 39 Stati sulla base delle precedenti conclusioni del suo ufficio emerse dall'esame preliminare;

   come emerge dalla stessa dichiarazione, ha ricevuto segnalazioni sulla situazione in Ucraina dai seguenti 39 Stati parti della Cpi; Repubblica d'Albania, Commonwealth d'Australia, Repubblica d'Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Canada, Repubblica di Colombia, Repubblica di Costa Rica, Repubblica di Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Georgia, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Ungheria, Repubblica d'Islanda, Irlanda, Repubblica Italiana, Repubblica di Lettonia, Principato del Liechtenstein, Repubblica di Lituania, Granducato del Lussemburgo, Repubblica di Malta, Nuova Zelanda, Regno di Norvegia, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica del Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Confederazione Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

   questi deferimenti consentono alla Corte di procedere con l'apertura di un'indagine sulla situazione in Ucraina dal 21 novembre 2013 in poi, comprendendo così nel suo ambito qualsiasi accusa passata e presente di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio commessi in qualsiasi parte del territorio dell'Ucraina da qualsiasi persona;

   le indagini attive da parte della Cpi sarebbero notevolmente accelerate se uno Stato Parte dello Statuto di Roma (lo «Statuto») dovesse deferire la situazione all'Ufficio, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto;

   la raccolta delle prove è già iniziata;

   come noto, i costi dell'effettivo funzionamento della Corte sono indubbiamente consistenti e, secondo quanto stabilito nello statuto agli articoli 115 e 116, le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati Parte provengono da contributi degli Stati Parte, da risorse finanziarie delle Nazioni Unite e da contributi volontari –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Governo al fine di sostenere pienamente le strutture della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'indagine avviata rispetto all'aggressione russa all'Ucraina, agevolandone il lavoro, in particolare con riguardo al sostegno finanziario necessario a tale iniziativa, perché la Cpi possa svolgere il proprio ruolo di raccolta delle prove, per un lasso di tempo così ampio, e procedere, sulla base di questa raccolta, all'incriminazione per crimini di guerra.
(4-11558)

  Risposta. — Pochi giorni dopo l'inizio dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il Governo italiano ha aderito con convinzione all'iniziativa con la quale il 2 marzo trentanove Stati parte dello statuto di Roma, divenuti in seguito quarantadue, hanno deferito all'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale la situazione in Ucraina. La decisione è stata presa ai sensi degli articoli 13 paragrafo (a) e 14 paragrafo (l) dello statuto, con richiesta al procuratore di indagare ogni condotta qualificabile come crimine di guerra, crimine contro l'umanità e genocidio occorsa nel territorio dell'Ucraina dal 21 novembre 2013. Questa è la data a partire dalla quale l'Ucraina, che non è stato parte dello statuto di Roma, ha volontariamente accettato la giurisdizione della corte.
  Oltre all'indubbia valenza politica, la decisione ha avuto l'importante effetto pratico di accelerare l'avvio del procedimento, facendo venire meno l'esigenza per il procuratore di ottenere l'autorizzazione all'apertura dell'indagine, da parte della camera preliminare. L'ufficio del procuratore è, di fatto, già impegnato nella raccolta delle prove, fase che costituisce la pietra angolare sulla quale costruire il procedimento e accertare le responsabilità.
  A seguito del deferimento, il Governo italiano ha manifestato in più occasioni il proprio sostegno politico al mandato della Corte ai fini dell'accertamento dei crimini internazionali commessi in Ucraina. Tale sostegno emerge anche dalla dichiarazione dei ministri degli esteri del G7 adottata in occasione della riunione del 4 marzo e dalla dichiarazione dei
leader del G7 del 24 marzo, nonché dagli esiti della visita effettuata dalla Ministra della giustizia all'Aja sempre il 24 marzo scorso.
  L'adesione italiana all'iniziativa di deferire la situazione in Ucraina al procuratore è coerente con la tradizionale politica di sostegno del nostro Paese alla Corte penale internazionale, istituzione centrale per il rafforzamento della giustizia penale internazionale, la tutela dei diritti umani e il contrasto all'impunità di fronte ai crimini internazionali.
  Il sostegno italiano ha anche una significativa declinazione finanziaria, essendo il nostro Paese il quinto contributore al bilancio della Corte penale internazionale. A questo riguardo appare opportuno sottolineare che l'assemblea degli stati parte allo statuto di Roma, in occasione della sua ventesima sessione del dicembre 2021, ha concordato il significativo aumento del 4,4 per cento, il più elevato degli ultimi otto esercizi, del bilancio annuale della Corte, che per il 2022 è pari a 154.855.000 euro.
  La somma destinata all'ufficio del procuratore è di 49.546.400 euro, in aumento del 4,6 per cento rispetto al 2021.
  L'Italia ha appoggiato l'aumento, con l'obiettivo di consentire alla Corte di far fronte agli accresciuti carichi di lavoro derivanti dall'avvio di nuovi processi.
  Il nostro Paese ha già versato il proprio contributo per l'anno in corso, 9.241.835 euro, il 5,4 per ceno in più rispetto al 2021.
  Il puntuale versamento dei contributi obbligatori rappresenta un aspetto particolarmente importante per il funzionamento della Corte, in particolare tenuto conto del forte e cronico ritardo di alcuni stati parte nel versare le proprie quote, con un conseguente impatto negativo su liquidità e operatività.
  La possibilità per la Corte di fare affidamento su risorse finanziarie costituite in larghissima parte da contributi obbligatori costituisce inoltre un fattore a tutela della sua indipendenza e imparzialità.
  L'apertura dell'indagine sulla situazione in Ucraina determinerà un aumento del carico di lavoro per ufficio del procuratore e per la Corte, suscettibile di protrarsi per il lungo lasso di tempo necessario alla raccolta delle prove, all'identificazione e al perseguimento dei responsabili e allo svolgimento del processo.
  Un ulteriore aumento del bilancio della Corte potrà essere valutato ed eventualmente deciso dall'assemblea degli stati parte dello Statuto di Roma, in conformità al suo articolo 112, nel corso della prossima sessione ordinaria, in programma a L'Aia dal 5 al 10 dicembre 2022.
  All'articolo 116 lo statuto di Roma prevede la possibilità per la corte di ricevere contributi volontari, da utilizzare secondo criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati parte. Tra questi, criteri riveste importanza centrale il rispetto dell'indipendenza della Corte e dei suoi uffici, incluso quello del Procuratore. Si tratta di un principio cardine del sistema di giustizia penale internazionale stabilito dallo statuto di Roma, sulla base del quale la Farnesina sta valutando ulteriori modalità di sostegno alla corte e alle indagini del procuratore. A tale scopo, la Farnesina ha proposto l'inserimento nel decreto missioni 2022 di un contributo volontario alla Corte penale internazionale di 500.000 euro.
  D'intesa con le altre amministrazioni interessate e nel quadro del necessario coordinamento con i
partner internazionali del nostro Paese, in particolare dell'Unione europea, è stata presa in considerazione la possibilità di mettere a disposizione personale specializzato.
  L'aver ospitato la Conferenza diplomatica istitutiva della corte spinge il nostro Paese a proseguire in modo incessante il sostegno alla Corte penale internazionale, così da tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo nel modo imparziale e giusto che solo il diritto può garantire.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   MANZO e NAPPI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha effettuato l'approfondimento territoriale della regione Campania a partire dall'anno 2009;

   gli approfondimenti hanno riguardato le principali problematiche che affliggono la regione, problematiche che affondano le loro radici sin dalla fine degli anni 80, allorquando la criminalità organizzata di stampo camorristico ha intuito quale fonte di ricchezza si celasse dietro il settore dei rifiuti;

   da allora, lo scempio perpetrato ai danni del territorio è stato costante e i danni incalcolabili oltre che, verosimilmente, irreversibili se si tiene conto del trasferimento delle sostanze inquinanti dall'ambiente alla catena alimentare, senza che, ad oggi, si possano stabilire con certezza gli effetti sulla salute umana;

   la capacità di infiltrazione della camorra nel settore dei rifiuti si è sviluppata in una sorta di progressione criminosa nel senso che, da una attività meramente predatoria analoga a quella esercitata dalle organizzazioni medesime nei vari settori economici, si è passati ad una infiltrazione nella stessa gestione imprenditoriale nel settore dei rifiuti, creando rapporti di complicità e connivenza con imprenditori del settore;

   l'azione criminale si è snodata attraverso la vera e propria messa a disposizione del territorio campano quale sito di destinazione dei rifiuti tossico-nocivi prodotti in varie zone d'Italia, sicché la Campania ha finito con l'essere disseminata di discariche abusive, molte delle quali, a distanza di più di vent'anni dai fatti, solo recentemente sono state scoperte, grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;

   accanto alle infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso, si deve segnalare in Campania un fenomeno del tutto peculiare, legato alla permanenza di una situazione di emergenza rifiuti con conseguenti creazioni di strutture commissariali dal 1994 fino al 2009;

   in particolare, l'interrogante pone l'attenzione su fenomeni gravi che continuano a destabilizzare il territorio ovvero la città di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli;

   a maggio 2021 il prefetto di Napoli, Marco Valentini, su delega del Ministro dell'interno, ha nominato la Commissione di indagine presso il comune di Castellammare di Stabia per «verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione del suddetto Comune»;

   gli ispettori indagano sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed in particolare, al vaglio dell'indagine, tutti i dipendenti di «A Due Tecnology», le assunzioni effettuate e le eventuali anomalie gestionali anche antecedenti al 2018, per comprendere se ci sono state infiltrazioni della criminalità organizzata;

   vieppiù che è stato creato un apposito elenco dei dipendenti della nettezza urbana nelle manie della commissione d'accesso, che si è insediata il 26 maggio 2021 presso il comune di Castellammare di Stabia, ed ha chiesto il su citato elenco perché la «A Due Tecnology» detiene il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città;

   l'obiettivo degli ispettori, a quanto pare, consiste nell'indagare su eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione del servizio e nelle assunzioni che, nel corso degli anni sarebbero state effettuate presso la società, che gestisce il servizio dal 1° febbraio 2017;

   il consiglio comunale, già nell'estate 2018, aveva approvato un ordine del giorno per chiedere l'adozione di criteri chiari per le assunzioni degli stagionali, attingendo alle short list e intanto aveva istituito una commissione di inchiesta per comprendere se la gestione del servizio fosse regolare o se vi fossero anomalie da chiarire;

   le indagini degli ispettori chiaramente potrebbero allargarsi anche ad un'epoca precedente all'attuale amministrazione, dato che la commissione, pur indagando sugli atti prodotti da giugno 2018 ad oggi, ha la facoltà di segnalare alle Autorità competenti eventuali anomalie riscontrate anche in relazione ad un periodo antecedente;

   al vaglio della commissione ora ci sono tutti gli atti prodotti nell'ultimo triennio;

   si tratta di un lavoro certosino per valutare se ci sono state o meno infiltrazioni all'interno dell'attività amministrativa –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative per quanto di competenza, intendano adottare per supportare pienamente anche in futuro il lavoro di queste commissioni;

   se e quali iniziative intendano adottare per porre fine a questa piaga che, oltre alla regione Campania, colpisce tutta la nostra penisola, con serie conseguenze per il territorio, l'ambiente e la tutela del supremo diritto alla salute dei Cittadini.
(4-10006)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato indicato in esame, si rappresenta preliminarmente che il Ministero della transizione ecologica, svolgendo le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dalle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, ha definito i criteri generati e le metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, con riguardo anche alle misure per favorire la razionalizzazione della raccolta e del riciclaggio, ponendo particolare attenzione alle criticità nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti riscontrata nella regione Campania,
  Lo stesso Dicastero ha avuto modo di evidenziare che l'estrema complessità della gestione rifiuti nelle aree menzionate nell'atto di sindacato ispettivo è dovuta sia a fattori strutturali, come la perdurante carenza di impianti, che operativi, legati al ricorso a pratiche illecite quali l'abbandono e l'incendio dei rifiuti.
  In considerazione delle varie criticità riscontrate, in data 19 novembre 2018, è stato sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della difesa, il Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, il Ministro della giustizia, il Ministro per il Sud e il presidente della giunta della regione Campania, il protocollo d'intesa che istituisce, in via sperimentale, il «Piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti». Nell'ambito del protocollo, è tra l'altro prevista l'attuazione di una specifica azione finalizzata all'aggiornamento del censimento delle aree da indagare e dei siti interessati da abbandono e rogo di rifiuti,
  A tale scopo è stato sottoscritto un apposito protocollo teso ad assicurare il necessario supporto ai comuni ricadenti nell'area della «Terra dei Fuochi» per la sperimentazione di un modello virtuoso e replicabile per il recupero e la valorizzazione della medesima area, a partire dal superamento della situazione dei rifiuti abbandonati mediante la prevenzione del rischio incendi, il potenziamento straordinario delle attività di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti, il rafforzamento del controllo del territorio e iniziative di formazione, informazione e cittadinanza attiva con il coinvolgimento dei comitati di cittadini sorti nel territorio e delle altre espressioni di volontariato della comunità locale.
  Nell'atto di sindacato ispettivo si fa anche specifico riferimento all'attività della commissione di indagine nominata dal prefetto di Napoli al fine di verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione del comune di Castellammare di Stabia. Al riguardo, si rappresenta che, all'esito della attività svolta dalla predetta Commissione, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2022 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia e nominata la commissione straordinaria per la gestione dell'Ente a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.


   MINARDO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   si è avuta notizia che il 22 marzo 2021 è stato accertato purtroppo anche in Sicilia il primo caso di «variante nigeriana» del virus COVID-19;

   in particolare, il caso sarebbe stato riscontrato su un minore di 16 anni, originario della Guinea, subito ricoverato nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Messina;

   secondo quanto riferito dalla stampa, il minore, risultato già positivo al tampone nel centro d'accoglienza di Caltanissetta, sarebbe stato isolato per la quarantena in un altro centro a Pozzallo, ma da qui sarebbe riuscito a fuggire assieme ad un coetaneo;

   dopo qualche giorno passato a girovagare, il minore si sarebbe presentato poi spontaneamente in una casa comunale per minori a Messina, dove poco dopo avrebbe cominciato a mostrare i primi gravi sintomi della malattia;

   subito è scattata l'allerta per i vari contatti che il minore potrebbe aver avuto nel frattempo durante la fuga e anche a Pozzallo e a Caltanissetta dove altri immigrati potrebbero, nel frattempo, essere usciti dai centri e aver avuto contatti all'esterno;

   l'attenzione è quindi molto alta e la notizia ha creato legittimamente grande preoccupazione, oltre che per l'elevata contagiosità della «variante inglese», anche perché alcuni medici ipotizzano che questa possa essere «insensibile al vaccino»;

   quanto accaduto e la dinamica dei fatti devono necessariamente far riflettere e agire subito e con determinazione: da una parte, da più di un anno vengono continuamente richiesti ai cittadini enormi sacrifici per contenere la pandemia in corso, mentre dall'altra si assiste quotidianamente a continue fughe dai centri di accoglienza di immigrati appena sbarcati in Italia, con l'aggravante, come in questo caso, di essere positivi al COVID-19 e di continuare a propagare il virus;

   alla luce di quanto sopra e di quanto sta accadendo ormai da mesi, è prioritario arginare il fenomeno degli sbarchi illegali verso il nostro Paese e ciò, non solo, per evidenti ragioni di sicurezza e legalità, ma anche nell'ottica di contenere la pandemia in corso e uscire quanto prima dall'attuale emergenza sanitaria –:

   quali iniziative il Ministro intenda adottare con riguardo a quanto esposto in premessa e, in particolare, ai flussi migratori illegali verso l'Italia e alle necessarie misure di sicurezza nei centri di accoglienza, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 e delle sue varianti nel nostro Paese.
(4-08701)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame – nel quale si segnala un caso di «Variante nigeriana» del virus COVID-19 accertato in Sicilia nel mese di marzo 2021 – si rappresenta quanto segue.
  La prefettura di Messina ha riferito che il 9 marzo 2021 la polizia di Stato ha rintracciato due minori stranieri non accompagnati che si erano allontanati dall'
hotspot di Pozzallo (Ragusa), dove stavano effettuando il periodo di quarantena. Essendo risultati positivi al virus SARS-COV-2, in accordo con i servizi sociali del comune, sono stati ricoverati entrambi presso due distinti nosocomi cittadini.
  In particolare, uno dei due minori che era risultato positivo alla variante nigeriana del virus, in data 25 marzo 2021, al termine del periodo di quarantena e a seguito di negativizzazione, è stato trasferito in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati a Messina.
  Più in generale, si assicura che il Ministero dell'interno rivolge la massima attenzione alla tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini, soprattutto nelle regioni che sono maggiormente esposte agli sbarchi. Al momento dell'arrivo, infatti, gli stranieri sono sottoposti ai necessari accertamenti sanitari e alle misure di quarantena, al fine di assicurare il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
  Per la sorveglianza sanitaria dei migranti giunti in modo autonomo attraverso le frontiere terrestri, già in data 26 maggio 2020 è stato sottoscritto con la Croce rossa italiana un apposito accordo quadro, poi esteso anche ai migranti rintracciati lungo i confini terrestri.
  Solo al termine dello svolgimento dei periodo di quarantena i migranti in possesso della certificazione sanitaria, se richiedenti asilo, sono trasferiti nei centri di accoglienza o, in caso contrario, sono espulsi, e se del caso, trattenuti incentri di permanenza per il rimpatrio.
  Sul piano più generale delle politiche migratorie, si evidenzia che l'Italia, nell'ambito del negoziati per il Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, ha più volte ribadito in sede europea la necessità, per l'Europa, di disporre di strumenti di governo delle migrazioni che siano imperniati su criteri di sostenibilità e solidarietà.
  In tale contesto, è stata inoltre ribadita la necessità di mettere a punto una forte strategia comune per intensificare i rimpatri dei migranti irregolari, anche attraverso un ruolo più incisivo dell'Unione, rafforzando nel contempo la collaborazione coi Paesi terzi mediante investimenti per sostenerne la crescita.
  Un'ulteriore direttrice che l'Italia sta costantemente affermando in sede europea concerne i partenariati strategici che l'Unione europea dovrebbe stipulare con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi. In particolare, l'Italia ha sottolineato l'esigenza di iniziative politiche incisive dell'Unione europea con i principali Paesi del Nord Africa, a partire da Libia e Tunisia, nell'ambito dei quali prevedere azioni per il contrasto al traffico dei migranti, il controllo delle frontiere e la collaborazione in tema di rimpatri.
  Nella medesima prospettiva di attenzione alle esigenze concrete di cooperazione in chiave di sviluppo coi Paesi terzi, va evidenziato come sia fondamentale rendere rapidamente operativo il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell'Unione europea, che costituisce un modello chiave di collaborazione per allentare la pressione migratoria verso gli Stati membri più esposti, facendo il miglior uso possibile delle risorse finanziarie europee riservate alla migrazione.
  Da un punto di vista strettamente operativo, assume particolare rilievo l'attività di controllo delle frontiere. Al riguardo, con particolare riferimento all'attuazione del Regolamento Ue sull'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Italia ha fornito il proprio contributo nazionale in termini di personale, distinto in impieghi di lungo periodo (biennale) e di breve periodo (quadrimestrale).
  Per quanto attiene alla cooperazione di polizia con i Paesi terzi in materia migratoria, proseguono i programmi di assistenza tecnica, che si sostanziano nella fornitura di beni e servizi per migliorare le capacità operative delle forze di polizia. Nella stessa ottica va avanti la collaborazione nell'attività di formazione per le Forze di polizia di Costa d'Avorio, Nigeria, Libia e Tunisia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.


   MONTARULI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   è in corso la Conferenza sul futuro dell'Europa che concluderà i propri lavori presumibilmente per l'inizio di maggio 2022;

   alla Conferenza partecipano altresì i cittadini suddivisi in panel;

   secondo quanto a conoscenza dell'interrogante e secondo quanto riportano diversi comunicati stampa tra cui quelli pubblicati dal Parlamento europeo «i cittadini partecipanti sono stati selezionati in modo casuale da una società di sondaggi indipendente in base a cinque criteri che rispecchiano la diversità dell'UE in termini di origine geografica (cittadinanza e contesto urbano/rurale) genere, età, contesto socioeconomico, livello d'istruzione»;

   già questi criteri evidenziano come la selezione non risponda ai principi su cui si basa il diritto di voto a suffragio universale che ritiene meritevole di incidere nei processi democratici, salvo casi espressamente indicati dalla legge e comunque eccezionali, il cittadino in quanto tale senza alcuna discriminazione e con la sola limitazione del criterio anagrafico;

   sarebbero stati selezionati 200 cittadini per ogni panel di cui 22 italiani per un totale di 800 cittadini europei complessivamente selezionati;

   ottanta rappresentanti di questi (20 per ogni panel) sono membri della plenaria alla Conferenza, la selezione sarebbe avvenuta tramite la società Kantal Belgium SA;

   non risulta all'interrogante possibile, tuttavia, conoscere l'identità di tutte le persone selezionate dalla società in parola ma solo di quelle confluite nell'ambito della plenaria;

   tutti i cittadini selezionati hanno partecipato al processo decisorio, essendo stati riuniti nei panel europei che hanno rappresentato parte integrante dei lavori della plenaria ed essendo determinanti per l'esito della conferenza, definendo le risoluzioni e indicando i loro ambasciatori in plenaria;

   i gruppi di lavoro e la plenaria stessa, infatti, hanno modulato i propri lavori proprio sulle attività dei cittadini sicché se gli stessi nell'ambito dei panel europei avessero assunto diverse decisioni anche i lavori della Conferenza sarebbero proseguiti e si sarebbero conclusi in maniera differente;

   la mancata conoscenza dell'identità dei cittadini, unita a quelle che appaiono all'interrogante come fumose modalità di selezione, determinano una grave carenza di trasparenza e quindi di credibilità della Conferenza stessa –:

   quali siano state le esatte modalità di selezione dei cittadini per partecipare alla suddetta conferenza e se sia possibile conoscere l'identità degli stessi.
(4-11810)

  Risposta. — La conferenza sul futuro dell'Europa, che concluderà i propri lavori il 9 maggio a Strasburgo, ha visto l'attiva partecipazione di un gran numero di cittadini europei, i quali hanno fatto sentire la propria voce attraverso numerosi strumenti di partecipazione. Tra questi, l'elemento caratterizzante dell'iniziativa è stato l'istituzione di quattro panel di cittadini europei chiamati a discutere dei principali temi della Conferenza e a elaborare raccomandazioni che confluiranno nelle deliberazioni generali.
  La selezione dei partecipanti ai
panel è stata affidata dalla Commissione europea alla società Kantar Belgium S.A., che ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal comitato esecutivo, responsabile dell'adozione per consenso delle decisioni connesse ai lavori della conferenza, ai suoi processi ed eventi.
  La Kantar ha individuato, mediante vaglio casuale, 1.000 cittadini europei, 800 dei quali in qualità di membri dei quattro
panel (200 per ciascun panel) e 200 a titolo di riserva.
  La scelta casuale dei partecipanti è stata effettuata allo scopo di costituire
panel rappresentativi della diversità sociologica dell'Unione europea, sulla base di cinque criteri: cittadinanza, contesto urbano/rurale, contesto socioeconomico, genere ed età. La selezione è stata effettuata da maggio a metà agosto 2021, sulla totalità della popolazione (limitatamente ai cittadini dell'Unione europea).
  La Kantar ha effettuato un primo contatto telefonico informativo (tramite generazione casuale di numeri di telefono fisso e mobile), cui ha fatto seguito rinvio di una formale lettera di invito solo ai cittadini che hanno accettato di partecipare all'iniziativa.
  Sono stati selezionati complessivamente 88 cittadini italiani (ovvero 22 per ciascun
panel), di cui 43 uomini e 45 donne, 29 dei quali di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Del totale complessivo, 39 si sono dichiarati «occupati» e 49 si sono collocati nella categoria «altro». Per quanto concerne la provenienza geografica, 68 hanno dichiarato di provenire da una grande città, mentre 20 da un contesto urbano/rurale. Infine, circa il grado di istruzione, 44 hanno dichiarato di possedere la laurea e 44 di essere in possesso di un titolo di studio secondario.
  Non sono state divulgate le generalità dei cittadini partecipanti per ragioni connesse alla protezione dei loro dati personali. Soltanto la Commissione europea, responsabile del trattamento dei dati oltre che committente della Kantar, ha accesso all'elenco completo dei cittadini europei selezionati. La Commissione si è impegnata a proteggere i dati personali dei cittadini e a rispettarne la
privacy.
  Gli 80 cittadini europei (20 per ciascun
panel) che siedono in plenaria, sono stati invece scelti tra coloro che hanno presentato una candidatura spontanea, inserendo il proprio nome in un'urna da cui sono poi stati estratti i 20 ambasciatori di ciascun gruppo. L'estrazione a sorte ha avuto come unici criteri il rispetto dell'equilibrio di genere (quindi sono stati individuati 10 cittadini e 10 cittadine per ciascun panel) e una adeguata rappresentanza degli under 25 (7 per ciascun panel).
  Come ho già avuto modo di commentare in occasione di un recente intervento in Parlamento, l'esercizio di democrazia partecipativa introdotto dalla Conferenza sul futuro dell'Europa con l'istituzione dei
panel, seppur non perfetto, è un processo inedito e molto positivo di partecipazione dal basso che coinvolge non solo i soggetti delle Istituzioni comunitarie, ma direttamente i cittadini.
  Auspico, pertanto, che le raccomandazioni finali che saranno approvate dalla Conferenza plenaria il prossimo 9 maggio 2022 possano ispirare un concreto processo di riforma del progetto di costruzione europea.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   OCCHIONERO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   recentemente si è tenuta la visita dell'amministratore delegato di Stellantis Tavares a Termoli, evento che rappresenta un segnale di attenzione importante, che si spera possa essere presto seguito dalla definitiva conferma della costruzione della Gigafactory;

   la riconversione dello stabilimento di Termoli e la nuova Gigafactory rappresenterebbero un importante riconoscimento per il polo molisano, che affiancherebbe gli stabilimenti Stellantis previsti in Germania e Francia;

   tuttavia, recentemente le affermazioni dello stesso Tavares sul costo produttivo degli stabilimenti italiani e la difficile sostenibilità del costo energetico preoccupano non poco rappresentanze sindacali e lavoratori;

   la decisione definitiva sullo stabilimento di Termoli sembra, stando sempre alle dichiarazioni del vertice operativo di Stellantis, passare attraverso l'interlocuzione avviata con il Governo italiano e il varo di misure strutturali di incentivo all'acquisto di auto elettriche, oltre a nuove misure di sostegno agli investimenti industriali nella transizione energetica;

   a tali importanti temi generali si affianca quello della soluzione al costo dell'energia che costituisce un freno importante alla produttività nazionale, anche nel paragone con altri Paesi europei;

   recentemente, tra Stellantis e le rappresentanze sindacali del settore sono stati stretti accordi importanti per il futuro di Melfi e di Mirafiori, ma ora, tanto per il territorio di Termoli, quanto per la competitività generale dei siti nazionali, è fondamentale la definitiva conferma della Gigafactory molisana, dal quale dovrà derivare il nuovo piano industriale atteso per marzo 2022 –:

   se e quali iniziative di sostegno all'acquisto dell'elettrico e alla transizione energetica, nell'ambito della riconversione delle aziende, il Governo intenda mettere in campo;

   se, nello specifico, sia stata avviata e sia realmente in corso, come asserito da Tavares, una interlocuzione con Stellantis in merito alla Gigafactory di Termoli e quali sia, allo stato, la situazione di avanzamento di tale interlocuzione.
(4-11164)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante, facendo riferimento al settore
automotive e agli stabilimenti del gruppo Stellantis, richiede iniziative di sostegno all'acquisto dell'elettrico e alla transizione energetica, nonché informazioni in merito all'interlocuzione in corso con il gruppo Stellantis per la realizzazione di una gigafactory nello stabilimento di Termoli.
  A riguardo, in via preliminare è opportuno sottolineare che l'industria
automotive, in cui opera il gruppo Stellantis, è considerata una delle industrie strategiche per l'economia nazionale e il Governo sta ponendo in essere tutti gli sforzi necessari per sostenerla in questo difficile periodo storico, caratterizzato da gravi difficoltà dovute alla crisi pandemica, all'aumento dei costi energetici e all'approvvigionamento di semiconduttori.
  In questo scenario, è indubbio che gli stabilimenti Stellantis ricoprano un ruolo di rilievo, sia in termini produttivi sia occupazionali. È necessario, dunque, monitorare costantemente le scelte del gruppo e richiamarlo agli impegni assunti.
  Il Ministero dello sviluppo economico ha attivato un apposito Tavolo di politica industriale dedicato al settore
automotive (Tavolo automotive) con gli attori della filiera. Tra gli obiettivi del tavolo, vi è quello di definire una strategia di politica industriale di medio-lungo periodo e individuare i provvedimenti necessari per sostenere la filiera in parola, anche alla luce degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la mobilità sostenibile.
  Con riferimento al settore in generale, nel corso degli ultimi mesi e a valle dei lavori del tavolo
automotive, è stato istituito il fondo dedicato al settore che, con una prospettiva pluriennale, mira rafforzare la capacità produttiva sul territorio nazionale e ad accompagnare gli operatori ad affrontare la rapida transizione tecnologica in corso. È stato quindi adottato un primo decreto che ha destinato parte delle risorse al sostegno della domanda: si tratta del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato in data 16 maggio 2022, all'esito delle procedure di controllo.
  Si segnala, inoltre, che a breve seguirà l'adozione di un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – questa volta a sostegno dell'offerta – per il quale il Ministero dello sviluppo economico ha già formalizzato le sue proposte, che dovranno ora essere concertate con gli altri dicasteri interessati. Con questo decreto saranno impegnate le somme stanziate residue rispetto ai 700 milioni per il 2022 e 1 miliardo per il 2023 di cui al fondo «
Automotive», che ammontano a 50 milioni di euro per il 2022 e 350 milioni di euro per il 2023.
  Tali misure vanno a integrare un composito piano di interventi per il settore.
  A titolo esemplificativo, si richiama il fondo per il sostegno alla transizione industriale, per il quale la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) ha stanziato 150 milioni di euro. Il fondo prevede, tra le altre cose, di accompagnare la riconversione industriale delle imprese del settore
automotive verso forme di motorizzazioni e tipi di combustibili meno inquinanti e climalteranti.
  Si richiama inoltre quanto previsto dal Pnrr, il quale destina oltre 4 miliardi di risorse al settore
automotive, per il finanziamento delle seguenti direttrici:

   sostegno alla domanda, per il rinnovo del parco bus circolante;

   sostegno all'offerta, tramite interventi per la filiera delle batterie e della produzione di bus;

   sviluppo delle infrastrutture di ricarica per veicoli a idrogeno ed elettrici.

  Proprio in ragione della valenza strategica del settore, nell'ambito di appositi tavoli con i rappresentanti delle categorie interessate è stato coinvolto anche il gruppo Stellantis, il quale – a più riprese – ha confermato il suo impegno in merito alle future scelte industriali in Italia.
  Con specifico riferimento allo stabilimento di Melfi, Stellantis ha dichiarato dal 2014 investimenti per oltre 3,5 miliardi di euro per rinnovare la gamma di prodotti, con un piano di investimenti diretto a garantire la transizione verso le nuove tecnologie, anche tramite la progettazione e lo sviluppo di nuovi propulsori con tecnologia elettrica ibrida
plug-in, oltre che Mild Hybrid. L'azienda ha inoltre reso noto che Melfi, con una linea di produzione destinata a non subire riduzioni rispetto al passato, sarà il primo stabilimento della galassia Stellantis a ospitare la nuova piattaforma elettrica denominata Stella Medium, specificatamente disegnata per l'elettrico puro Battery Electric Vehicle (BEV). Inoltre, è stato annunciato che proprio a Melfi verranno prodotte quattro nuove vetture completamente elettriche, che impatteranno sui principali mercati domestici europei, nello specifico: Italia, Francia e Germania.
  Per quello che attiene allo stabilimento
Stellantis di Termoli, si sottolinea che, nel mese di marzo, è stato firmato l'accordo per la realizzazione di una gigafactory destinata alla produzione di celle e moduli di batteria per il settore automotive.
  Il piano sul distretto di Torino, invece, è stato presentato da Stellantis in occasione dell'incontro tenutosi l'11 ottobre 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico. Il distretto di Torino diventerà il centro strategico del processo di elettrificazione del gruppo, dove, insieme agli investimenti di sviluppo, tecnologie e formazione, si realizzeranno nuovi modelli elettrici.
  Altri investimenti che riguardano ulteriori siti del gruppo sul territorio nazionale sono in corso di negoziazione in queste settimane.
  In conclusione, il Governo continuerà a porre in essere ogni misura necessaria a tutelare e sostenere il settore
automotive, con particolare attenzione alla salvaguardia di tutti gli stabilimenti localizzati sul territorio nazionale. Con specifico riferimento al gruppo Stellantis, si continuerà a vigilare affinché gli impegni presi siano integralmente mantenuti.
Il Viceministro dello sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin.


   ORRICO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   attualmente, in Calabria, diversi luoghi della cultura, ad iniziare dal Parco archeologico di Sibari (Cosenza) e dalla Galleria nazionale di Cosenza, hanno dovuto interrompere servizi ed attività per mancanza di personale come riportato da diversi organi di stampa;

   il personale dei luoghi di cultura calabresi è corroborato e sostenuto, ormai da anni, dall'indispensabile attività dei cosiddetti «tirocinanti» il cui contratto presso le sedi locali del Ministero della cultura è scaduto il 31 dicembre 2021;

   il progetto dei tirocinanti è partito con un protocollo d'accordo stipulato tra la regione Calabria ed il segretariato regionale del Ministero della cultura nel 2016 che prevedeva la selezione di 627 soggetti da reclutare presso le sedi ministeriali della Calabria, per lo svolgimento di un tirocinio formativo, volto all'inserimento lavorativo, della durata di un anno poi, di volta in volta, prorogato;

   per molti dei tirocinanti calabresi il corrispettivo economico percepito in virtù dell'attività prestata costituisce l'unica entrata per sostenere nuclei familiari fragili;

   l'articolo 50-ter del decreto-legge n. 78 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 prevede delle unità di personale da assegnare ai Ministeri della cultura, dell'istruzione e della giustizia nelle regioni, fra cui la Calabria, dell'obiettivo europeo «Convergenza» al fine di promuovere la rinascita occupazionale e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano;

   in particolare, il comma 1 del citato articolo 50-ter autorizza il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso i tre Ministeri richiamati –:

   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano adottare per emanare i bandi di selezione pubblica sopracitati e in quanto tempo sia previsto che si chiudano le relative operazioni al fine di non lasciare scoperti gli uffici e i luoghi della cultura statali in Calabria, nonché quali iniziative intendano adottare per garantire la continuità sia lavorativa, che di corrispettivo economico, per i soggetti inquadrati come tirocinanti che hanno svolto attività di formazione e lavoro.
(4-11300)

  Risposta. — Con l'atto in esame, l'interrogante chiede quali iniziative di competenza intenda adottare per attuare pienamente l'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, concernente l'assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo «Convergenza».
  La disposizione infatti, al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, autorizza il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione.
  Il comma 2 ha demandato a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri sopra menzionati e l'area di inquadramento economico.
  Tale decreto è stato adottato lo scorso 27 dicembre 2021 ed è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 25 del 31 gennaio 2022.
  L'atto ha individuato 563 unità per il Ministero della cultura (271 inquadrati nell'area III-FI, 84 nell'area II-F2, 208 nell'area II-F1), 1000 per il Ministero della giustizia (area II-F1) e 393 per il Ministero dell'istruzione per un totale di 1956 unità.
  È stato poi pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, concorsi e esami, n. 28 dell'8 aprile 2022, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1956 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, da destinare presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. Le procedure selettive variano a seconda dei diversi profili di area funzionale. Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le ore 14 del prossimo 9 maggio 2022.
  Con particolare riferimento ai profili professionali destinati al Ministero della cultura, oggetto della richiesta dell'interrogante, il bando prevede le seguenti figure:

   per l'area funzionale III, fascia retributiva F1:

    A) funzionario amministrativo (codice AMM/TC) - una unità;

    B) funzionario archeologo (Codice ARL/TC) - 73 unità;

    C) funzionario architetto (codice ART/TC) - 96 unità;

    D) funzionario archivista (codice ARV/TC) - una unità;

    E) funzionario bibliotecario (codice BIB/TC) - 16 unità;

    F) funzionario geologo (codice GEO/TC) - 6 unità;

    G) funzionario ingegnere (codice ING/TC) - 24 unità;

    H) funzionario storico dell'arte (codice STO/TC) - 1 unità;

    L) funzionario tecnologo (codice TEC/TC) - 53 unità;

   per l'area funzionale II, fascia retributiva F2:

    J) assistente amministrativo gestionale (codice AAG/TC) - 46 unità;

    K) assistente tecnico (codice ATE/TC) - 18 unità;

    L) assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (codice AFA/TC) - 20 unità;

   per l'area funzionale II, fascia retributiva F1;

    M) operatore amministrativo gestionale (codice OAG/TC) - 17 unità;

    N) Operatore tecnico (codice OTE/TC) - 38 unità;

    O) operatore alla fruizione, accoglienza e vigilanza (codice OFA/TC) - 153 unità.

  Nel ringraziare l'interrogante per l'attenzione posta alla tematica, si conferma l'interesse del dipartimento della funzione pubblica a concludere le procedure nel più breve tempo possibile tramite l'associazione formez Pubblica amministrazione.
Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   PASTORINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   Dazn è una piattaforma, disponibile in Italia dal 2018, che offre un servizio a pagamento di video streaming on line, sia in diretta sia on demand, di eventi sportivi ai quali si può accedere mediante la sottoscrizione di un abbonamento. Il 26 marzo 2021, Dazn si è aggiudicata i diritti per la trasmissione di tutte le 380 partite stagionali del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024, di cui 266 in esclusiva e 114 in condivisione con Sky;

   presentata come una «rivoluzione», in realtà ha deluso sin dagli esordi. Infatti, trattandosi di una piattaforma televisiva a pagamento, tipo Netflix, per potervi accedere da televisore, chi vuole seguire il campionato di Serie A – e in Italia come noto non si tratta certo di una minoranza di cittadini –, oltre all'abbonamento, si trova costretto all'acquisto o di un decoder apposito o direttamente di un apparecchio televisivo di nuova generazione, cosiddetta smart tv;

   inoltre, chi non è dotato della fibra per la connessione ad internet rischia, a causa delle continue interruzioni, di non riuscire comunque ad assistere agli eventi sportivi desiderati e, tenendo conto del fatto che la banda ultralarga non copre affatto l'intero territorio nazionale, questo risulta essere un disagio non da poco e che interessa milioni di italiani;

   a conferma di ciò, la trasmissione in esclusiva sin dalle prime partite è stata a dir poco fallimentare: ritardi, asincronie fra la voce dei telecronisti e le immagini, bassa definizione, segnale debole o addirittura assente, schermi neri, interruzioni con buffering, ma anche blocchi prolungati della trasmissione; sono, questi, solo alcuni dei disagi segnalati dagli utenti;

   ad aggiungersi agli scarsi standard della performance del servizio a pagamento che persistono, secondo quanto riportato da numerose testate giornalistiche, a partire da metà dicembre vi sarebbe la volontà di Dazn di bloccare gli abbonamenti «multiuso», ossia non consentire più l'accesso ai contenuti in contemporanea da due device, modificando unilateralmente le condizioni contrattuali sottoscritte che al punto 8.3. prevedono che l'abbonamento «dà diritto all'utilizzo del Servizio Dazn su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente». Peraltro, si tratta di un'offerta su cui Dazn continua a fare leva per promuovere la vendita sponsorizzandola tuttora sulla pagina iniziale del proprio sito in cui si legge: «Il grande sport sui tuoi dispositivi supportati: smart tv, smartphone, tablet, mobile. Puoi connettere fino a 6 dispositivi e guardare contemporaneamente su due»;

   di contro, agli utenti abbonati sarebbe garantito unicamente il diritto di recesso entro 30 giorni. Si sottolinea inoltre che il servizio che verrebbe eliminato è invece offerto di norma dalla maggior parte delle piattaforme streaming, come Netflix o Disney+, e permette di ottimizzare i costi in un'ottica di economia condivisa, come nel caso dei componenti di uno stesso nucleo familiare;

   in ultimo ma non per importanza, si evidenzia che, avendo Dazn l'esclusiva per la trasmissione, da qui al 2024 non vi è concorrenza e non vi sono altre possibilità per gli appassionati di calcio di seguire il campionato della Serie A –:

   se siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e se, per quanto di competenza, intendano adottare iniziative, anche normative, al fine di tutelare i consumatori che, se fossero confermate le notizie esposte in premessa, si vedrebbero modificare repentinamente le condizioni di accesso al servizio e senza possibilità di intervenire, se non recedere dal contratto sottoscritto.
(4-10701)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento alla società DAZN, titolare dei diritti televisivi per la trasmissione del campionato di calcio, e alla decisione della stessa società di non consentire più la doppia utenza per ogni singolo abbonamento (cosiddetta «opzione Concurrency»).
  Preliminarmente, si rammenta che lo sfruttamento dei diritti televisivi è stato assegnato a DAZN a seguito di procedura realizzata dalla Lega Serie A in osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi, sportivi e relativa ripartizione delle risorse». Ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del citato decreto legislativo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom) verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee-guida predisposte dall'organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. Pertanto, con il provvedimento dell'Agcm n. 28097 del 21 gennaio 2020, e con la delibera di Agcom n. 26 del 27 gennaio 2020, sono state approvate le linee guida della Lega Serie A depositate in data 27 novembre 2019 e 14 gennaio 2020, aventi ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Serie A per le stagioni 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024.
  La questione sollevata dall'interrogante è stata oggetto di attenzione da parte di alcune associazioni di consumatori. In particolare, nel novembre 2021, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) ha presentato un esposto sia ad Agcom sia ad Agcm.
  Sul punto è stata sentita direttamente l'Agcm, quale autorità competente ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del Consumo, la quale riferisce che, a seguito di attività pre-istruttoria svolta, e secondo le informazioni allo stato disponibili, non risulta alcuna modifica delle condizioni contrattuali di utilizzo dei servizi della piattaforma DAZN. In considerazione di ciò, non emerge, allo stato, la sussistenza di possibili profili di scorrettezza in violazione del Codice del Consumo.
  Il Codacons riferisce che, nella sua risposta, Agcm, pur non ritenendo necessaria al momento un'indagine approfondita sulla criticità sollevata, avrebbe assicurato di continuare a controllare l'operato di DAZN.

  Inoltre si rappresenta che, in data 17 novembre 2021, i vertici della società DAZN sono stati convocati al Ministero dello sviluppo economico e ricevuti alla presenza del Ministro Giorgetti e della Sottosegretaria Ascani, per discutere della tutela dei diritti dei consumatori e, al contempo, dei problemi connessi con la lotta alla pirateria.
  Si tratta, in sintesi, di trovare soluzioni per bilanciare la necessità dell'azienda di contrastare la diffusione di comportamenti non corretti nell'utilizzo dei servizi, con la necessità di fornire garanzie ai consumatori.
  Il Ministro dello sviluppo economico ha sottolineato la massima attenzione e vigilanza sulle criticità emerse in questi mesi. In particolare, è stata confermata la necessità di non cambiare le regole nel corso dell'attuale stagione calcistica, rafforzare il
customer service con l'obiettivo di garantire maggiore attenzione alle necessità della clientela che ha minore dimestichezza con gli strumenti tecnologici e, al contempo, assicurare la prosecuzione degli investimenti in rete e tecnologia per evitare disservizi agli utenti.
  A DAZN sono state chieste anche maggiore attenzione sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e chiarezza nelle informazioni ai consumatori.
  In occasione dell'incontro, la società ha ribadito il suo impegno ad investire per migliorare l'assistenza ai clienti e qualità del servizio, potenziando le infrastrutture presenti sul territorio attraverso
Dazn Edge, oltre a continuare a vigilare sulle criticità emerse nei primi mesi.
  A tal riguardo, si rappresenta che è stato avviato un approfondimento sul modello di distribuzione del segnale che ha portato la società DAZN ad adottare una soluzione differente, ovvero un «modello distribuito» attraverso «CDN» (
Content Delivery Network), che prevede la consegna del segnale ad un numero maggiore di nodi più vicini all'utente. Il confronto intende estendersi anche a tutti i fornitori ed agli altri media player. L'impegno è quello di assicurare una infrastruttura in grado di ottimizzare e decongestionare il traffico Internet attraverso adeguati investimenti infrastrutturali in collaborazione con gli operatori stessi, garantendo un'adeguata qualità del servizio e tutela degli utenti.
  Sul punto si segnala che, a partire dall'estate 2021, Agcom ha adottato provvedimenti volti ad assicurare un miglioramento della qualità del servizio offerto da DAZN, sia in relazione alla fornitura della rete di distribuzione (CDN) di
Dazn Edge (con la delibera del 24 giugno 2021) sia in relazione alla definizione di parametri di qualità per la fruizione del servizio di diffusione in live streaming delle partite e per una migliore assistenza dei clienti. Segnatamente, sono stati adottati:

   (i) un ordine con il quale l'Autorità ha intimato alla società di adottare ogni necessaria misura ai fini del rispetto dei diritti dell'utenza, implementando un servizio di assistenza clienti più efficace ed efficiente, ed ogni accorgimento di natura tecnica funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale televisivo trasmesso (delibera n. 334/21/CONS);

   (ii) la definizione di parametri di qualità della trasmissione in modalità online streaming degli eventi sportivi in diretta (delibera n. 17/22/CONS);

   (iii) la verifica della metodologia di misurazione delle audience del campionato di calcio di Serie A, allo scopo di accertare l'attendibilità del dato prodotto da DAZN, alla luce del vigente quadro normativo e degli indirizzi formulati dall'Autorità in materia di sistemi di rilevazione degli indici di ascolto nel nuovo ecosistema digitale (delibera n. 194/21/CONS).

  Contestualmente, Agcm ha condotto accertamenti su possibili pratiche restrittive della concorrenza e/o lesive dei diritti dei consumatori. Con delibera del 6 luglio 2021, è stato avviato un procedimento nei confronti di Telecom e DAZN, al fine di accertare la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, consistente nell'accordo denominato «Deal Memo Distribution» – accordo per la realizzazione di una partnership per la distribuzione e il supporto tecnologico per l'erogazione dei contenuti dei pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione delle partite del campionato di Serie A – e nelle condotte attuative dello stesso.
  Per quanto riguarda il ruolo del Mise va rilevato che – in quanto Amministrazione capofila per l'adozione del decreto legislativo n. 208 del 2021, che sostituisce e riforma la disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (cosiddetto testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici Tusmar) – un primo intervento di carattere normativo ha riguardato l'adozione di disposizioni rilevanti per una regolamentazione dei servizi di trasmissione in
live streaming delle partite del campionato di serie A di calcio. In particolare, è in corso di adozione il decreto ministeriale, previsto al comma 3 del nuovo articolo 33 Tusmar, finalizzato ad individuare gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, tra cui gli eventi sportivi come definiti all'articolo 2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 9 del 2008, per la cui trasmissione dovrà essere garantita la fruizione di adeguati standard di regolarità, qualità delle immagini e continuità del servizio, a tutela dell'utenza. Una volta adottato il decreto, sarà prevista una specifica regolamentazione dei parametri qualitativi da osservare a tutela dell'utenza. Il decreto in corso di adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico ha comportato una revisione e aggiornamento della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società della delibera Agcom n. 302/10/CONS, ristretta ai soli di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, che si è resa necessaria soprattutto alla luce dell'importanza assunta nei palinsesti degli eventi in streaming, messi a disposizione dell'utenza da parte delle piattaforme OTT.
  Inoltre, per ciò che attiene più specificamente alla tutela dei consumatori da eventuali modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, il nuovo Tusmar prevede meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie anche a garanzia dell'indennizzabilità di eventuali disservizi.
  Per quel che riguarda specificamente il riferimento alle problematiche registrate nella fruizione dei contenuti di DAZN, si evidenzia che, a seguito dei confronti intercorsi con il Ministero dello sviluppo economico, nel corso della stagione l'Azienda ha potenziato l'infrastruttura e apportato migliorie tecniche che, ad oggi, hanno contribuito ad evitare la congestione della rete.
  Più recentemente, DAZN ha presentato ad Agcom una proposta di impegni (pubblicata il 12 maggio 2022) nell'ambito di un procedimento sanzionatorio ancora aperto, dove si afferma che la Società ha avviato la realizzazione di misure volte a ottimizzare la qualità delle immagini in caso di ridotta disponibilità di banda.
  Anche in virtù delle funzioni attribuite ai sensi del nuovo quadro legislativo, il Ministero dello sviluppo economico è in costante coordinamento con le altre autorità competenti e continuerà a monitorare l'evoluzione delle condizioni tecniche e commerciali di fornitura dei servizi offerti da DAZN e dalle altre piattaforme trasmissive titolari dei diritti sportivi.

La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico: Anna Ascani.


   PERCONTI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   l'operazione «Waterloo» condotta dai carabinieri dal reparto Operativo di Agrigento – come riportato a mezzo stampa in data 23 giugno 2021 — ha condotto gli inquirenti, dopo 4 anni di indagini, ad eseguire «una serie di misure cautelari personali per associazione a delinquere (...) finalizzata alla commissione di delitti contro la Pubblica amministrazione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, societari e in materia ambientale. (...) Al centro della vicenda, la società per azioni Girgenti Acque, gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento, destinataria di certificazione interdittiva antimafia nel novembre del 2018. (...). Le indagini della Procura della Repubblica di Agrigento (...) hanno permesso di accertare l'esistenza di una associazione a delinquere che operava in seno alla Governance della società Girgenti Acque S.p.a.»;

   nel novembre 2018, il Prefetto di Agrigento, aveva difatti adottato una certificazione antimafia interdittiva nei confronti della Società «Girgenti Acque S.p.A.» e successivamente nell'aprile 2019 anche nei confronti della Società Hydortecne S. r. l. (il cui socio unico è per l'appunto Girgenti Acque s.p.a.) ritenendo che l'intensità, la continuità e la rilevanza dei collegamenti e dei vincoli associativi esistenti tra le due compagini trovassero ragion d'essere nella volontà della società «madre» di perseguire finalità illecite attraverso la «filiazione» Hydortecne;

   a seguito dell'emanazione dei suddetti provvedimenti interdittivi, il prefetto, in considerazione della necessità di garantire senza soluzione di continuità le funzioni ed i servizi pubblici indifferibili relativi all'erogazione dell'acqua e alla raccolta e depurazione dei reflui nei ventisette comuni interessati – previa acquisizione del parere positivo, da parte dell'autorità nazionale anticorruzione, sull'opportunità di disporre le misure previste dall'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 nei confronti della citate società – ha nominato dei commissari per la straordinaria e temporanea gestione delle medesime società;

   i commissari straordinari, al fine di garantire il ripristino della funzionalità degli impianti fognari prima di competenza della Girgenti Acque s.p.a., hanno affidato i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognanti a numerose aziende agrigentine, le quali a loro volta – dovendo fornire nell'immediatezza mezzi e manodopera, così da garantire la continuità del servizio pubblico, hanno messo in atto notevoli investimenti;

   nel 2021, a seguito della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Palermo delle due società siciliane, le imprese che hanno fornito alla gestione commissariale i propri servizi successivamente alla data di dichiarazione di insolvenza, si sono trovate nell'impossibilità di insinuarsi nel passivo del fallimento. Ragion per cui, le imprese fornitrici di beni e servizi incaricate dalla gestione commissariale, risultano a tutt'oggi creditrici per le prestazioni e gli interventi effettuati, in esecuzione di formale affidamento, nel periodo compreso tra il 16 marzo 2021 e il 2 agosto 2021;

   gli imprenditori agrigentini coinvolti nei fatti suddetti, a fronte del legittimo affidamento sulla gestione commissariale nominata dalla Prefettura di Agrigento, la quale aveva fornito le dovute rassicurazioni sulla regolarità dei pagamenti, attualmente, a causa del ritardo dei pagamenti da parte della medesima gestione commissariale, rischiano – in un periodo di crisi economica, come quella che il nostro Paese sta attraversando a causa del perdurare dello stato emergenziale causato dal Covid-19 – di subire ulteriori gravi danni economici, se non addirittura la chiusura, ovvero la messa in atto di procedure esecutive e fallimentari, a seguito delle quali si determinerebbe, altresì, un sensibile depauperamento del tessuto produttivo siciliano –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere affinché vengano messe a punto le opportune verifiche atte a garantire la reale trasparenza della gestione commissariale, ovvero se intenda adottare iniziative per prevedere interventi economici straordinari a favore delle suddette imprese fornitrici di beni e servizi.
(4-10881)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato in esame si rappresenta quanto segue.
  Il prefetto di Agrigento ha emesso, nel 2018, nei confronti di «Girgenti Acque S.p.A.» e, nel 2019, nei confronti della società collegata «Hydortecne s.r.l.», due certificazioni interdittive antimafia con conseguente adozione della gestione straordinaria commissariale per entrambe le società ex articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.
  Tale gestione commissariale si è conclusa il 2 agosto 2021, a seguito del provvedimento prefettizio del 9 luglio 2021 con cui è stata dichiarata la cessazione della misura straordinaria ex articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 in ragione della sopravvenuta dichiarazione di fallimento delle società interdette e della costituzione di una nuova azienda speciale consortile composta da 33 comuni della provincia, avente come scopo la gestione del servizio idrico integrato già erogato dalle predette società.
  Al fine di inquadrare la problematica sottesa a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, appare opportuno ripercorrere sinteticamente lo sviluppo della complessa vicenda giudiziale che ha avuto un forte impatto sulla gestione commissariale straordinaria delle citate società.
  Con il provvedimento dichiarativo dello stato di insolvenza del 16 marzo 2021, la sezione fallimentare del tribunale di Palermo affidava la gestione delle citate imprese «al Commissario Giudiziale, ferma restando l'attività svolta dai Commissari prefettizi limitatamente all'esecuzione dei servizio idrico integrato», assegnando, ai creditori e ai terzi che vantavano diritti reali su beni in possesso delle imprese, termine fino al 9 luglio 2021 per la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo.
  Deve in proposito essere sottolineato che la sopravvenienza della dichiarazione dello stato di insolvenza in costanza dell'amministrazione straordinaria ha dato luogo ad un oggettivo conflitto di normative concorrenti, entrambe incidenti sull'attività imprenditoriale, sebbene volte a tutelare interessi diversi di pari dignità giuridica. Ne è scaturito un non agevole raccordo tra l'attività dei diversi commissari e gli istituti giuridici in concreto applicabili al caso di specie.
  Il prefetto di Agrigento ha, pertanto, avviato delle interlocuzioni con il presidente della sezione fallimentare del tribunale di Palermo e, in seguito agli incontri promossi con i commissari prefettizi e il commissario giudiziale, sono state individuate delle modalità di raccordo dei rispettivi ruoli, delle prerogative e delle attività espletate nell'ottica di una leale collaborazione e della reciproca garanzia del rispetto delle attribuzioni di legge.
  In tal senso, con successivo decreto del 23 aprile 2021, i giudici della sezione fallimentare, nel precisare che l'esigenza di garantire l'esecuzione del contratto oggetto di commissariamento da parte dei commissari prefettizi dovesse essere contemperata con le disposizioni di diritto comune in materia di procedure concorsuali a garanzia dei creditori, definivano in modo più dettagliato le modalità di gestione dell'esecuzione dei servizio commissariato «delineando le attività di controllo e coordinamento da parte degli organi della procedura concorsuale [...] che non incontrano alcuna deroga o eccezione legislativa nell'ipotesi di interdittiva antimafia con nomina dei Commissari prefettizi».
  Nei fatti, le previste modalità di coordinamento tra la gestione commissariale e la procedura concorsuale hanno determinato l'impossibilità per i commissari prefettizi di procedere al saldo di cospicui crediti di terzi o all'incasso di debiti sorti antecedentemente alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza in mancanza di preventiva autorizzazione del giudice delegato, e ciò al fine di evitare la violazione della
par condicio creditorum.
  Le difficoltà sono proseguite anche in seguito alla dichiarazione del fallimento, effettuata da parte del tribunale di Palermo sezione fallimentare il 10 giugno 2021 con sentenza n. 65 del 2021, e alla nomina dei relativi curatori fallimentari delle due società interdette.
  Le problematiche conseguenti a tale ulteriore passaggio giudiziale sono state approfondite nel corso di un incontro del prefetto di Agrigento con il presidente della sezione fallimentare del tribunale di Palermo e con il giudice delegato, alla presenza dei curatori fallimentari, del commissario prefettizio e del presidente dell'A.T.I. In tale sede, se da un lato è emersa la volontà condivisa di continuare ad assicurare il regolare svolgimento della gestione commissariale, dall'altro è apparsa evidente la volontà di applicare
in toto le norme della procedura fallimentare, come fortemente sottolineato dal curatori.
  Come accennato in precedenza, la vicenda ha successivamente visto la conclusione della misura straordinaria ex articolo 32 della legge n. 90 del 2014 e il conseguente passaggio della gestione del servizio idrico integrato alla nuova società di comuni della provincia (AICA). Nei mesi intercorsi tra la dichiarazione dello stato di insolvenza e la cessazione della gestione commissariale si è provveduto, nei limiti delle restrizioni imposte ad opera del commissario giudiziale prima e della curatela dopo, ad effettuare i pagamenti, ove possibile, nei confronti dei creditori.
  Per completezza di informazione si evidenzia che il prefetto di Agrigento, l'8 aprile 2022, ha presieduto un incontro con l'assessore regionale agli enti locali, il segretario provinciale della C.N.A. e i legali che assistono le aziende artigiane (circa 20) esecutrici degli interventi di manutenzione degli impianti idrici della provincia durante l'ultima fase di gestione dei commissari prefettizi.
  In tale sede, secondo quanto riferito dai citati legali, è emerso che l'insinuazione nello stato passivo del fallimento dichiarato con sentenza del tribunale è stata accolta limitatamente ai crediti maturati prima della dichiarazione dello stato di insolvenza.
  È stato anche rilevato che con decreto del giudice delegato del 30 giugno 2021 il giudice delegato ha tra l'altro evidenziato che «... il Legislatore, emanando il T.U. in materia di società pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016 modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017), ha sancito definitivamente, all'articolo 14, la sottoposizione anche delle società a partecipazione pubblica – che gestiscono un servizio di interesse generale – dalle disposizioni sui fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria» «la predetta disposizione prevede la possibilità di interventi economici straordinari (da parte dei Consiglio dei ministri e sentita la Corte dei conti) al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizio di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità» «rilevato, dunque, che, alla luce della predetta disciplina emerge la volontà del Legislatore di non derogare in nessuna ipotesi alla disciplina concorsuale (nemmeno nell'ipotesi di società con capitale pubblico) e alla
par condicio creditorum, semmai consentendo un intervento economico esterno da parte dell'Autorità amministrativa». Sulla scorta della disposizione normativa appena richiamata, nel corso dell'incontro dell'8 aprile 2022, è stata invocata l'applicazione proprio di tale disposizione per addivenire al pagamento dei crediti successivi alla dichiarazione di insolvenza e fino al trasferimento dei conti correnti della gestione commissariale alla gestione fallimentare e alla costituzione della nuova società consortile (Aica).
  Allo stato, attesa la complessità della situazione, e al fine di vedere eventualmente soddisfatti i crediti vantati dalle imprese coinvolte, il prefetto di Agrigento, in adesione a quanto richiesto dalla CNA e dai legali della aziende, ha formulato una apposita richiesta alla presidenza della regione Siciliana – ricompresa tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 richiamata dal predetto articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – affinché possa essere esaminata la possibilità di disporre, con le modalità ritenute applicabili al caso di specie, l'erogazione di somme al fine di soddisfare in tutto o in parte i crediti da vantati dalle citate aziende.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.


   POTENTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la mattina di giovedì 18 novembre 2021, in occasione dell'udienza di un processo per stalking che lo vedeva imputato, il signor Cristiano Musetti avrebbe aggredito la presunta vittima, strappandogli a morsi una delle falangi della mano;

   l'aggressione — come riporta un articolo del quotidiano il Tirreno — sarebbe avvenuta «dentro il tribunale» di Massa e sarebbe costata un referto di un mese di riposo per una guardia giurata intervenuta nel parapiglia;

   la presunta vittima, che ora rischia di rimanere mutilata, aveva già chiesto ripetutamente, negli ultimi due anni, la misura cautelare per il suo presunto stalker –:

   quali iniziative urgenti di competenza e quali quelle a livello programmatico intenda assumere al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività giurisdizionale, in ogni tribunale italiano, alla luce dell'episodio in questione e di altri fatti analoghi;

   se sia allo studio la possibilità di aumentare la dotazione organica del servizio di vigilanza nel tribunale di Massa;

   se e quali iniziative normative si intendano studiare per non pregiudicare le esigenze di tutela delle vittime dello stalking.
(4-10864)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «...la mattina di giovedì 18 novembre 2021, in occasione dell'udienza di un processo per stalking che lo vedeva imputato, il signor C. M. avrebbe aggredito la presunta vittima, strappandole a morsi una delle falangi della mano; l'aggressione... sarebbe avvenuta dentro il tribunale di Massa e sarebbe costata un referto di 1 mese di riposo per una guardia giurata intervenuta nel parapiglia...» – domanda alla Ministra della giustizia «... quali iniziative urgenti di competenza e quali quelle a livello programmatico intenda assumere al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività giurisdizionale in ogni tribunale italiano alla luce dell'episodio in questione e di altri fatti analoghi; se sia allo studio la possibilità di aumentare la dotazione organica del servizio di vigilanza nel tribunale di Massa; se e quali iniziative normative si intendano studiare per non pregiudicare le esigenze di tutela delle vittime dello stalking...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che, in seguito all'episodio verificatosi in data 18 novembre 2021, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa e presidente del tribunale di Massa hanno avviato una interlocuzione con il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri il quale, pur rappresentando criticità di organico, ha concordato sull'opportunità di aumentare da 1 a 2 unità i militari dei carabinieri presenti in occasione della celebrazione delle udienze penali all'interno del tribunale di Massa.
  Dopo gli avvenimenti del 18 novembre 2021 si è riunito, in data 13 dicembre 2021, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e si è disposta, con effetto immediato, l'intensificazione della vigilanza generica radiocollegata in relazione al tribunale di Massa.
  Il tema della intensificazione della vigilanza privata armata è stato ancora affrontato in sede di conferenza permanente dei servizi in data 20 dicembre 2021.
  L'episodio tratteggiato nell'atto di sindacato ispettivo è avvenuto all'esterno dell'aula del tribunale di Massa ove avrebbe dovuto celebrarsi l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 607/2019 R.G.N.R. nei confronti del C.M. Nell'occasione l'A.B., che nell'indicato procedimento penale riveste la qualità di persona offesa, ha subito l'amputazione della falange di un dito della mano dopo essere intervenuto in difesa del padre, L.B., che lo accompagnava e che era stato aggredito dal C.M. o che, comunque, aveva ingaggiato una colluttazione con il medesimo C.M.
  Il C.M. veniva tratto in arresto dal personale della sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Massa in relazione ai reati di lesioni aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale (in ragione, quanto a questo secondo delitto, della condotta violenta tenuta dal C.M. in danno della guardia particolare giurata intervenuta a tutela del L.B.) ed era poi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 3153/2021 R.G.N.R., originatosi dagli avvenimenti sopra descritti.
  Con riferimento «...alle iniziative urgenti e... a livello programmatico... al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività giurisdizionale in ogni Tribunale italiano...» va sottolineato in primo luogo che del 18 agosto 2015 n. 133 e la circolare ministeriale n. 22 del 2 agosto 2016 individuano nel procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello l'autorità competente alla adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria.
  In questo quadro, una volta definite a livello distrettuale le
policy di sicurezza sul territorio, spetta al Ministero della giustizia l'attivazione di tutte le procedure necessarie per dare esecuzione alle stesse.
  A questo riguardo il Ministero della giustizia, a mezzo della direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, negli ultimi anni ha messo in campo importanti investimenti destinati alla sicurezza delle sedi giudiziarie per quanto concerne sia la sicurezza passiva sia il servizio di vigilanza privata armata.
  In relazione alla prima, si è progressivamente provveduto alla sostituzione o all'integrazione degli impianti di videosorveglianza e di controllo degli accessi già presenti negli uffici giudiziari con sistemi più moderni e performanti. Gli investimenti hanno riguardato l'acquisto degli impianti e la manutenzione degli stessi, anche attraverso il ricorso a convenzioni Consip e a una gestione centralizzata che ha consentito l'omogeneizzazione del livello qualitativo dei sistemi di sicurezza a livello nazionale. Il programma di ammodernamento degli impianti è tuttora in corso. Per gli anni 2022 e 2023 è previsto l'adeguamento di 65 sedi, tra cui quella di Massa. Il nuovo impianto prevede l'installazione di telecamere agli ingressi del tribunale, lungo tutto il perimetro dello stesso, nelle aree comuni, agli ingressi delle aule di udienza e in punti particolarmente sensibili (in prossimità delle stanze dei capi degli uffici, dell'ufficio corpi di reato eccetera).
  In merito al servizio di vigilanza privata armata, gli strumenti di approvvigionamento dello stesso messi a disposizione delle stazioni appaltanti – ovvero gli uffici giudiziari – sono diversi a seconda del valore del contratto. Per gli importi superiori alla soglia comunitaria, che riguardano le sedi più grandi, si è fatto ricorso a una gara delegata a Consip, in fase conclusiva di aggiudicazione. A questo strumento si è aggiunto di recente lo Sda (Sistema dinamico di acquisizione) vigilanza. Infine, per gli importi al di sotto della soglia comunitaria, si provvede attraverso il mercato elettronico (Mepa). Le conferenze permanenti dei servizi di ogni circondario di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 agosto 2015 n. 133 deliberano il fabbisogno riguardante il servizio di vigilanza privata armata sulla base dell'attività propositiva svolta dal Procuratore Generale presso la Corte di appello, sentiti i capi degli uffici giudiziari interessati. Il Ministero della giustizia, a mezzo della direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ricevuta la richiesta di autorizzazione alla spesa assicura la messa a disposizione delle risorse necessarie al menzionato servizio.
  Con riferimento «... alla possibilità di aumentare la dotazione organica del servizio di vigilanza nel Tribunale di Massa...» deve essere aggiunto che in relazione al servizio di vigilanza privata armata nel tribunale di Massa è in essere un contratto triennale, in scadenza nel mese di agosto dell'anno 2022, ed è già stata autorizzata la spesa per la nuova procedura di gara. Nel nuovo contratto si intende prevedere l'aggiunta di una guardia particolare giurata, che dovrà svolgere attività di ronda negli spazi pubblici interni al tribunale in occasione della celebrazione delle udienze penali.
  Quanto, infine, alle «...iniziative normative...» finalizzate a «...non pregiudicare le esigenze di tutela delle vittime dello
stalking...» deve essere ricordato il recente intervento normativo – legge del 27 settembre 2021 n. 134 «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» – di modifica dell'articolo 380, comma 2, lettera 1-ter del codice di procedura penale che ha esteso la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza anche in caso di «delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa... previsti dagli articoli 387-bis ... del codice penale».
  In data 3 dicembre 2021 è stato approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge che introduce disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
  Il testo arricchisce notevolmente l'impianto delle misure atte a prevenire queste forme di violenza e a tale fine interviene con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159) e ad alcune leggi speciali.
  Il disegno di legge pone una particolare attenzione ai casi in cui il suddetto fenomeno si manifesti in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, alla particolare vulnerabilità delle vittime e agli specifici rischi di reiterazione e multilesività.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   QUARTAPELLE PROCOPIO, BERLINGHIERI, BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, FRAILIS, CARNEVALI, DE LUCA, GRIBAUDO, LATTANZIO, PEZZOPANE, PINI, SENSI, SERRACCHIANI, VERINI, PALAZZOTTO, MURONI e FUSACCHIA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva europea (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza si pone l'obiettivo di conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, per agevolare la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza. A tal proposito, l'articolo 4 obbliga gli Stati membri ad adottare misure necessarie per garantire al padre il diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi, senza distinzioni tra i lavoratori;

   l'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 istituisce un congedo obbligatorio e un congedo facoltativo per il padre, fruibili dal padre lavoratore dipendente. Con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016). Il congedo obbligatorio è stato prorogato per i padri lavoratori dipendenti ed esteso a 10 giorni per l'anno 2021, allineandosi con quanto previsto dalla direttiva europea (UE) 2019 n. 1158;

   tuttavia l'articolo 1, comma 8, della legge n. 92 del 2012, subordina l'attuazione delle misure per i dipendenti pubblici all'adozione di un provvedimento attuativo del Ministero della pubblica amministrazione, a cui spetta il compito di individuare e definire ambiti, modalità e tempi per armonizzare la disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche mediante iniziative normative. Nel febbraio 2013 il Dipartimento della funzione pubblica ha ribadito con una nota (8629/2013) che tale disciplina non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, perché è necessario un intervento dello stesso Ministero della pubblica amministrazione;

   la mancata adozione del provvedimento attuativo da parte del Ministero della pubblica amministrazione crea un elemento discriminatorio ai danni del padre dipendente pubblico. In particolare, è un trattamento sfavorevole del dipendente pubblico rispetto agli altri lavoratori dipendenti, oltre a costituire una mancata garanzia di un diritto previsto dalla direttiva 2019 n. 1158 e dalla legge n. 92 del 2012 –:

   quando il Ministro interrogato adotterà le iniziative necessarie per estendere il congedo di paternità ai dipendenti pubblici, così da adeguare il trattamento per loro previsto a quello degli altri lavoratori dipendenti e dare piena attuazione alla legge e alla direttiva citate.
(4-09234)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, dopo aver ripercorso la disciplina in materia di congedo di paternità, chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda porre in essere per scongiurare disparità tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico e l'esclusione dei lavoratori del pubblico impiego dalla possibilità di fruire di tale istituto.
  L'interrogante pone una questione di estremo interesse per l'amministrazione e per il sostegno alla genitorialità. Già in uno dei primi atti dei mio mandato – l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni centrali – si è affrontato il tema del
welfare contrattuale, prevedendo che la contrattazione nazionale possa contemplare interventi in grado di soddisfare le diverse esigenze del personale, tenendo conto delle sue caratteristiche dai punto di vista demografico e familiare. In tale contesto il sostegno alla genitorialità, insieme alle prestazioni sanitarie, all'istruzione e alla mobilità sostenibile, costituisce un'area di intervento tra le più importanti.
  Sul tema si segnala l'impulso comunitario con la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
  La legge 22 aprile 2021, n. 53 (delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a recepire, tra le altre, la citata direttiva e lo scorso 31 marzo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo di attuazione. Il termine di recepimento della direttiva è fissato per il 2 agosto 2022.
  Lo schema del decreto legislativo (atto Governo 378) è stato trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti.
  Il provvedimento è volto essenzialmente a migliorare la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo che familiare. Si arriverà dunque a una disciplina uniforme.
  Attraverso alcune modifiche contenute al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), accanto al congedo di paternità disciplinato dall'articolo 28 del citato testo unico – che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre – è allo studio l'introduzione di una nuova tipologia di congedo di paternità, come diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore mentre il congedo di paternità preesistente è stato qualificato come «alternativo».
  Si tratta di un congedo obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. In caso di parti plurimi, si è scelto di aumentare la durata del congedo in misura fissa, per complessivi venti giorni.
  Il padre, anche adottivo o affidatario, può fruire del congedo anche durante i periodi di congedo obbligatorio di maternità della madre lavoratrice.
  Questa tipologia di congedo era già stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 4, comma 24, lettera
a), della legge 28 giugno 2012, n 92, che, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, aveva riconosciuto ai padri un solo giorno di congedo obbligatorio, oltre ad un giorno facoltativo da fruire in accordo con la madre ed in alternativa ad un giorno di congedo obbligatorio di maternità spettante a quest'ultima.
  Nel corso degli anni, il congedo di paternità è stato prorogato da diverse leggi annuali di bilancio che ne hanno, inoltre, ampliato progressivamente la durata. Da ultimo, l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha reso strutturale la misura, confermandone la durata a dieci giorni lavorativi, in anticipo sulla data di recepimento della direttiva 1158 (2 agosto 2022).
  È in previsione l'introduzione nel testo unico n. 151 del 2001 di sanzioni applicabili in caso di mancata concessione del congedo di paternità autonomo od alternativo da parte del datore di lavoro, in analogia con la sanzione prevista per l'inosservanza delle disposizioni sul congedo di maternità (articolo 18), ma in misura ridotta rispetto a quest'ultimo, in quanto il congedo del padre non è connesso alle peculiari esigenze di tutela della salute e dell'integrità fisica della madre lavoratrice.
  Aggiungo inoltre che, in linea con la direttiva, saranno equiparate le indennità connesse al congedo di maternità e a quello di paternità. Saranno poi aumentati i mesi di congedo parentale coperti da indennità e sarà innalzata l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dei congedo parentale.
  Le novità riguarderanno anche i genitori soli, nell'ottica di un'azione positiva che vada incontro ai nuclei familiari monoparentali.
  In conclusione, nel sottolineare l'attenzione del Governo a una questione molto sentita tra i dipendenti pubblici, confermo che nei prossimi mesi si arriverà a una piena armonizzazione della disciplina sui congedi parentali in ambito pubblico e ambito privato.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   SARLI e EHM. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021 ha pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;

   il bando di concorso all'articolo 8 (graduatorie definitive di merito) il comma 2 (....) prevede che, nel caso le graduatorie risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del distretto più vicino (..);

   sul sito «Concorsi e riqualificazione PA» dal 14 gennaio 2022 sono presenti le graduatorie di vincitori e idonei per tutti i distretti d'Italia. Dalla loro visione, risultano molti posti vacanti nelle regioni del nord e un sopra numero d'idonei al sud, in particolare a Roma e a Napoli;

   il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, all'articolo 33, comma 2, novella il decreto-legge n. 80 del 2021 e, in particolare, prevede: al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita –:

   se il Governo non ritenga che le norme di cui al decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 di cui in premessa e in particolare l'articolo 33 possano creare pregiudizio ai concorrenti risultati idonei al concorso pubblico sopra citato del 6 agosto 2021, tenuto conto che, nel bando del concorso era stabilito il criterio di assorbire gradualmente gli idonei del primo distretto più vicino, nel caso le graduatorie risultassero ancora incapienti;

   se la presentazione da parte dei candidati risultati idonei al bando di concorso sopra citato di una domanda per uno solo dei distretti, così come previsto dal decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, possa determinare la decadenza dalla precedente graduatoria pubblicata il 14 gennaio 2022 sul sito «Concorsi e riqualificazione PA»;

   quali iniziative di competenza si intenda intraprendere al riguardo.
(4-11529)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame le interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica FI, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021.
  Segnatamente, le interroganti paventano un possibile pregiudizio per i candidati, derivante dalle norme contenute all'articolo 33, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il quale ha modificato il meccanismo di scorrimento delle graduatorie della predetta procedura comparativa.
  Alla luce degli elementi forniti dal Ministero della giustizia, si evidenzia che la disposizione richiamata ha apportato delle migliorie al decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021. In particolare, la lettera
b) n. 1 dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha sostituito il secondo periodo dell'articolo 14, comma 11 del decreto-legge 80 del 2021, stabilendo che «[...] al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'Amministrazione Giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi a oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei ma non utilmente collocati nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15 [...]» del decreto-legge n. 80 del 2021.
  Tale modifica normativa si è resa necessaria per permettere l'adempimento di un preciso obbligo giuridico: ha reso cioè possibile la completa e tempestiva esecuzione il piano assunzionale relativo alla linea di progetto capitale umano giustizia Pnrr, il quale, com'è noto, vincola l'Italia nei confronti dell'Unione europea e degli altri Stati membri. In proposito, la linea progettuale capitale umano giustizia è finanziata con fondi europei, essendo ricompresa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e ha a oggetto, tra l'altro, il reclutamento di un primo contingente di 8.250 unità di addetti all'Ufficio per il processo, con contratto di 2 anni e 7 mesi, destinati a supportare l'attività giurisdizionale e amministrativa degli uffici giudiziari al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di abbattimento delle pendenze e dell'arretrato concordati per la giustizia ordinaria.
  Questi obiettivi quantitativi (
target), nello specifico, prevedono la diminuzione — entro il mese di giugno dell'anno 2026 — del disposition time (cioè dell'indicatore che calcola il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti, confrontando lo stock di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno) del 40 per cento nel settore civile e del 25 per cento in quello penale. Per il settore civile è previsto anche un ulteriore — e altrettanto impegnativo — target, costituito dalla riduzione dell'arretrato del 65 per cento nei tribunali e del 55 per cento delle Corti d'appello entro l'anno 2024 e del 90 per cento entro il mese di giugno dell'anno 2026. Appare di immediata evidenza quanto sia imprescindibile — e urgente — il contributo offerto ai magistrati e al personale amministrativo da parte del profilo professionale di nuovo conio, pensato appositamente per sostenere, nell'arco dell'orizzonte di piano, la progettualità di miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia.
  L'attività di reclutamento del suddetto contingente di 8.250 unità (suddivisa in un concorso nazionale e in un concorso riservato al Trentino Alto Adige, per le peculiarità ordinamentali di tale Regione a statuto speciale), articolata su base distrettuale, si è svolta celermente e con ottimi risultati di partecipazione. Nella procedura nazionale si sono avuti nel complesso 9.915 idonei per 8.171 posti.
  Ciononostante i distretti dell'Italia centro-settentrionale (nello specifico i distretti di Corte d'appello di Torino, Genova, Milano, Brescia, Venezia, Trieste e Firenze) sono risultati significativamente meno appetibili per i candidati, per la stragrande maggioranza provenienti dalle regioni del Mezzogiorno. Nei ricordati distretti si è quindi avuto, all'esito della procedura concorsuale, un numero di vincitori inferiore rispetto ai posti messi a concorso e questa discrasia si è ulteriormente ampliata all'esito della scelta delle sedi da parte dei vincitori. Viceversa negli altri distretti sussistono idonei ma non vincitori, in quanto non utilmente collocati in graduatoria sulla base della votazione conseguita all'esito della valutazione dei titoli e del superamento della prova scritta.
  In particolare, questa è la situazione complessiva delle mancate coperture — a oggi — in alcuni dei distretti in cui i vincitori risultano inferiori ai posti messi a concorso: Firenze, 99 posti residui; Trieste, 72; Torino, 153; Genova, 130; Brescia, 140: Venezia, 168; Milano, 234.
  Si è reso, quindi, necessario procedere con delle modifiche normative incidenti sull'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, che disciplina le procedure speciali di reclutamento, tali da consentire di superare le esposte criticità, onde permettere lo svolgimento nelle migliori condizioni possibili dell'attività di riduzione delle pendenze e dell'arretrato concordata nel Pnrr.
  Nel dettaglio, la lettera
b) n. 1 dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha espunto dall'ordito normativo la originaria previsione in tema di scorrimenti a copertura delle residue vacanze contenuta nel secondo periodo dell'articolo 14 comma 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, la quale contava un'eccessiva rigidità. Essa infatti, nella sua originaria formulazione, prevedeva che «[...] qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'Amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie con il maggior numero di idonei non vincitori di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati [,..]». Essa era evidentemente inadeguata, poiché individuava le graduatorie da cui attingere soltanto secondo un sistema fisso basato sulla contiguità geografica e, soprattutto, non teneva conto della circostanza che le graduatorie incapienti riguardavano in concreto distretti tutti tra loro confinanti, senza soluzione di continuità, di modo che, in ogni caso, le regole dettate non erano idonee a garantire la completa copertura delle vacanze.
  Dunque, la modifica normativa introdotta dalla lettera b) n. 1 dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 muove dalla necessità di ripensare, alla luce del dato storico degli esiti concreti della procedura di reclutamento e della sbilanciata distribuzione dei vincitori e degli idonei, i criteri con cui procedere allo scorrimento, con redistribuzione del personale in esubero nelle graduatorie del Centro sud verso le sedi scoperte del Centro nord, garantendo al contempo un'immediata assunzione anche a chi non sia utilmente collocato nella graduatoria del distretto per cui aveva presentato domanda.
  In particolare, è stato previsto che la copertura delle graduatorie distrettuali risultate incapienti rispetto ai posti messi a concorso avvenga tramite apposite procedure di scorrimento, per uno o più distretti, espletate dall'Amministrazione giudiziaria attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti.
  È garantita inoltre, anche per i candidati provenienti da distretti diversi, la massima omogeneità di valutazione dal momento che l'ordine di priorità dei partecipanti allo scorrimento si fonda sulla votazione conseguita da ciascuno all'esito della valutazione dei titoli e poi del superamento della prova scritta. Resta fermo, per espressa previsione, quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 80 del 2021, in tema di vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione.
  In base agli elementi forniti, dunque, è possibile affermare che le citate modifiche normative non hanno arrecato alcun pregiudizio ai candidati del concorso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021. Il cambiamento delle modalità di scorrimento degli idonei ha infatti permesso una migliore copertura dei posti disponibili, permettendo il raggiungimento dei target fissati nel Pnrr. Peraltro, tale obiettivo è stato raggiunto senza ledere l'aspettativa dei candidati, ai quali in fin dei conti sono state date maggiori e più credibili opportunità di impiego.
Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   SCHIRÒ. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero ha trovato un suo nuovo inquadramento nell'ambito del decreto legislativo n. 64 del 2017, che ha riorganizzato il sistema della formazione in italiano nel mondo introducendo criteri innovativi;

   tra questi, si rilevano il carattere interculturale della formazione, la programmazione pluriennale delle attività culturali e linguistiche, la metodologia dei piani Paese e, per la prima volta, il riconoscimento della funzione strategica degli enti promotori;

   in esecuzione del suddetto decreto, è stata emanata la circolare applicativa n. 3/2020 che, fin dal suo primo apparire, ha destato un obiettivo disagio tra gli enti promotori, a causa dell'eccessiva complessità delle procedure, dell'elevata quota di partecipazione diretta ai costi delle attività corsuali, della insufficiente quota riconosciuta per le spese generali e, soprattutto, dei gravi ritardi nell'erogazione dei contributi;

   a queste difficoltà si sono aggiunte quelle connesse all'incidenza della pandemia sulle attività corsuali, quali la minore frequenza dei corsi, il passaggio alla didattica a distanza, il freno alle iniziative idonee alla raccolta di fondi, e altro;

   le problematiche che si sono evidenziate nella fase di applicazione della circolare n. 3 hanno indotto a ipotizzare l'emissione di un nuovo testo regolamentare;

   nella fase di messa a punto della nuova circolare, da parte degli enti gestori e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono state manifestate ulteriori perplessità riferite, in particolare, al limitato peso dei piani Paese nella programmazione dell'intervento, alla persistente complessità delle procedure, alla insufficiente certezza dei tempi di erogazione dei contributi, al trasferimento a carico degli enti degli oneri bancari dovuti ai ritardi da parte dell'Amministrazione, all'insufficiente considerazione delle differenze esistenti nello svolgimento delle attività tra i diversi emisferi, le diverse aree continentali, i diversi paesi e tra gli stessi enti;

   nella prospettiva immediata, come illustrato dall'interrogante al Governo con un'ordine del giorno, accolto dal Governo, in occasione dell'esame alla Camera del disegno di legge di bilancio per il 2022 e per il triennio 2022-2024, sul sistema dei corsi di lingua pesa l'alea di una riduzione di circa 2,2 milioni di euro per ciascuno dei prossimi due anni sul capitolo 3153 della Tabella 6 del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che andrebbero prontamente reintegrati –:

   se non ritenga di adottare iniziative per un monitoraggio della situazione in cui attualmente versa il sistema di formazione in lingua italiana all'estero, allo scopo di valutare, attraverso un confronto con i dati acquisiti in occasione dello svolgimento degli Stati generali della lingua italiana nel mondo, quali conseguenze la pandemia abbia prodotto sulle attività didattiche e sulla domanda di apprendimento della nostra lingua e quali effetti la difficile transizione regolamentare abbia determinato sul numero degli enti e dei corsi da loro promossi;

   se non intenda fare in modo che le numerose indicazioni critiche sollevate dagli enti gestori e dal Consiglio generale degli italiani all'estero siano tenute in maggiore considerazione nella definizione del nuovo testo di regolamento, in modo che esso non sia un fattore di appesantimento del procedimento;

   quali iniziative il Governo ritenga di adottare per assolvere l'impegno di reintegrare i fondi del capitolo 3153 della Tabella 6 del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli anni 2023 e 2024, in modo da tutelare il budget storicamente consolidato dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
(4-11635)

  Risposta. — La collaborazione con gli enti gestori ha vissuto negli ultimi anni un'importante stagione di rinnovamento, favorendo la transizione a una nuova normativa di riferimento per il capitolo 3153, imperniata su un innovativo approccio «a progetto» che mira a favorire il passaggio a una logica di vero partenariato tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e gli enti stessi.
  Nell'applicazione della disciplina introdotta dalla circolare n. 3/2020 sono tuttavia emerse alcune criticità: in particolare, sul fronte della programmazione e gestione delle attività, si sono registrate difficoltà da parte degli enti gestori a farsi carico della quota di risorse proprie previste. Conseguentemente anche alla luce delle richieste di enti gestori e CGIE — ha preso avvio un percorso di revisione della stessa che, facendo anche tesoro dei progetti presentati nel corso del 2021 e del continuo confronto con tutti i soggetti coinvolti (enti gestori, CGIE e rete estera), si è tradotto nell'adozione l'8 marzo 2022 di una nuova circolare, la n. 4/2022.
  La nuova circolare, intitolata «Corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative scolastiche all'estero a cura degli enti gestori», mira a favorire una semplificazione della gestione, senza far venire a meno l'approccio a progetto e i criteri di controllo della spesa e di valutazione dell'impatto delle attività degli enti nell'opera di promozione dell'insegnamento della lingua italiana nel mondo.
  Fra gli elementi su cui si basa la nuova circolare si evidenziano:
  1. il mantenimento dell'approccio a progetto, che mette al centro le iniziative dell'ente gestore in attuazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 64 del 2017. I progetti si articoleranno in una serie di attività di durata annuale o biennale e saranno organizzati, sia per il calendario australe che per quello boreale, secondo l'anno scolastico;
  2. la differenziazione delle tipologie d'intervento, in base alle singole attività degli enti gestori. La quota massima del contributo a carico del Maeci sarà, infatti, differenziata al fine di garantire principalmente un sostegno ai corsi curriculari inseriti nei percorsi educativi dei Paesi di riferimento e ai corsi extra-curriculari che mirano all'inserimento dell'italiano nel sistema scolastico locale;
  3. una migliore e più accurata definizione delle tipologie di spesa che possono rientrare riti cofinanziamento, favorendo la chiarezza nei rapporti fra Farnesina ed enti gestori;
  4. un approfondita revisione dei formulari che ne ha semplificato l'impianto favorendo una compilazione rapida, di fatto semiautomatica, degli stessi;
  5. l'enunciazione di una procedura chiara e con tempi certi per la trattazione delle richieste di contributo che, assieme all'unificazione delle scadenze per i due calendari di attività, permetterà agli enti gestori di avere un quadro più chiaro risorse destinate alle loro attività e dei tempi di erogazione dei contributi.
  Nella formulazione della circolare n. 4/2022 si è mantenuto un riferimento ai «Piani Paese», condividendo l'opportunità che questi si configurino quale rappresentazione completa e condivisa delle attività che i vari attori presenti sul territorio svolgono per la promozione della lingua e cultura italiana. È stata, però, rinviata ad altra sede la definizione delle modalità di redazione dei singoli piani, dal momento che le attività sostenute con fondi del capitolo n. 3153 costituiscono solo una parte degli stessi.
  Il monitoraggio dell'operatività degli enti gestori coinvolge in primo luogo le sedi e i dirigenti scolastici in servizio all'estero. Si tratta di un'operazione particolarmente delicata e importante, per la cui efficacia il Maeci ha adottato due misure principali: la prima, di portata più generale, concerne la revisione e messa in funzione di una nuova piattaforma di raccolta dati, utile a tenere traccia dei diversi ambiti di intervento; la seconda misura consiste nell'adozione, nel decreto attuativo della nuova circolare (decreto direttoriale n. 0256/2022), di indicatori e meccanismi di valutazione di impatto per le attività sostenute con fondi a valere sul capitolo n. 3153.
  Con riferimento alle esigenze di bilancio sul capitolo n. 3153, queste potranno essere affrontate nel quadro della definizione della prossima legge di bilancio, in relazione alla quale si potrà tenere conto che nell'esercizio finanziario 2021 sono stati erogati euro 13.903,416,23 su un totale stanziato di euro 14.298.297, con un impiego di circa il 95 per cento dello stanziamento del capitolo.
  L'assetto delineato dalla nuova, circolare e dal decreto attuativo dovrebbe permettere, a regime, una più efficace gestione dei contributi e un ampliamento della platea di destinatari favorendo significativamente, in ultima analisi, una maggiore diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   SIRAGUSA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

   da recenti notizie apparse sulla stampa, si apprende che l'ufficio di Mosca dell'Ente italiano del turismo (Enit), con sede presso l'ambasciata italiana a Mosca, risulterebbe ancora operativo in attività di promozione ed organizzazione di servizi legati al turismo;

   a seguito dell'aggressione militare all'Ucraina da parte della Russia, sono state decise sanzioni economiche internazionali nei confronti della federazione russa, cui sta facendo seguito la sospensione e la chiusura da parte di decine di grandi aziende internazionali delle loro attività, in diversi settori, dall'energia, ai trasporti, dall'auto, ai servizi di ristorazione e del turismo;

   in questo quadro, compagnie di viaggio, come Airbnb, Expedia e Priceline hanno deciso di bloccare loro attività nei confronti della Russia e della Bielorussia, anche in considerazione della sospensione dei voli internazionali verso Mosca;

   alla luce delle circostanze descritte, appare difficile comprendere le ragioni per le quali l'ufficio di Mosca dell'Ente italiano del turismo dovrebbe restare ancora aperto e trovare le motivazioni economicamente valide per prolungarne ancora l'attività –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle problematiche espresse in premessa e se, nel caso siano confermate, intendano chiarire quali siano le ragioni per le quali l'ufficio Enit in Russia debba proseguire le proprie attività.
(4-11647)

  Risposta. — L'ufficio Enit si trova nel comprensorio dell'Ambasciata d'Italia a Mosca da marzo 2020 in base a un accordo stipulato tra l'Ambasciatore e il direttore generale di Enit. L'ufficio, che si avvale di 6 contrattisti locali con profonda conoscenza del mercato di riferimento e ottimi rapporti con gli operatori locali e italiani, opera in raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Mosca quale attore del Sistema Italia ed è competente, oltre che per la Federazione glissa, anche per tutti gli altri 14 Paesi dell'ex-Urss (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan).
  Enit Mosca rimane un punto di riferimento per gli operatori del settore, così come Ambasciata e Consolati restano aperti e operativi.
  A seguito dell'aggressione russa all'Ucraina, condannata con la massima fermezza dall'Italia insieme ai partner dell'Unione europea e Nato, la sede Enit di Mosca ha bloccato tutte le attività promozionali sul territorio della Federazione russa e, in linea con le indicazioni della Farnesina e la posizione adottata da tutti i Paesi europei, ha tempestivamente cancellato la propria partecipazione alla Fiera della Russia
Moscow International Travel & Tourism Exhibition, la principale manifestazione di viaggi e turismo in Russia e Paesi limitrofi. All'edizione 2022, svoltasi dal 15 al 17 marzo, l'Italia avrebbe dovuto prendere parte come Paese partner, con un ampio padiglione nazionale e la partecipazione di regioni e aziende italiane.
  L'Ufficio ha allo stesso modo sospeso tutte le attività promozionali in Russia, mentre continua a realizzare le iniziative e i progetti relativi agli altri Paesi di competenza, concepiti e coordinati da Mosca. Tra i principali
partner europei, che costituiscono peraltro alcune delle mete più battute dal turismo russo, anche Francia, Spagna, Grecia e Germania hanno mantenuto i propri uffici aperti e operativi, sebbene le loro attività promozionali in Russia siano state sospese.
  In questo periodo, l'Ufficio Enit di Mosca effettua anche il monitoraggio del mercato e il rapporto settimanale sulla situazione «covid», su quella economica, sull'aggiornamento dei voli esistenti e sulle destinazioni aperte, attività funzionali all'assistenza a connazionali e imprese italiane ancora presenti in Russia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Manlio Di Stefano.


   SPENA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il 14 dicembre 2021 il Ministro della salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza concernente «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che prevede l'obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi anche dai Paesi dell'Unione europea dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022;

   per l'ingresso in Italia sarà obbligatorio il possesso della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, o a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;

   sul sito dell'Ambasciata d'Italia a Praga è stato pubblicato un aggiornamento del 27 dicembre 2021 relativo a «nuove restrizioni per l'ingresso in Repubblica Ceca dal 27 dicembre 2021», nel quale si legge che: «al momento in Repubblica ceca non esistono Covid hotel, né strutture predisposte per l'accoglienza dei turisti positivi al Covid. Gli hotel cechi di solito rifiutano ospiti positivi al Covid. I cittadini italiani positivi al Covid possono fare rientro in Italia, con mezzo privato, soltanto dopo aver ricevuto un'autorizzazione speciale dalla ASL di appartenenza. In caso di positività al Covid, l'unica soluzione abitativa possibile è la prenotazione di un appartamento Airbnb, scegliendo l'opzione "self check-in". Tuttavia, potrebbe essere difficile trovare appartamenti immediatamente liberi. Il turista italiano che contrae il Covid in Repubblica ceca, asintomatico o con sintomi lievi, può quindi trovarsi senza un alloggio e nell'impossibilità di rientrare in Italia»;

   in data 28 dicembre 2021 la testata online «Fanpage» ha riportato la vicenda di due ragazzi italiani che, di ritorno da una vacanza in Finlandia prenotata mesi prima su un corridoio Covid Free, una volta risultati positivi ad un test antigenico fatto in un laboratorio nei pressi dell'aeroporto di Helsinki, sarebbero stati «chiusi in quarantena dalle 4 del mattino, con solo una bottiglietta d'acqua e due sedie» per poi essere condotti in un ostello nelle vicinanze della capitale finlandese a trascorrere la quarantena di almeno dieci giorni;

   l'aumento dei contagi da COVID-19 e la diffusione della variante Omicron in tutta Europa rende più probabile la possibilità che si verifichino casi di italiani non residenti all'estero impossibilitati a tornare in Italia dopo essere stati trovati positivi al test nei Paesi esteri visitati per vacanza o soggiorno breve –:

   se sia a conoscenza del fatto che, come indicato nel sito ufficiale dall'ambasciata d'Italia a Praga, in Repubblica Ceca «non esistono Covid Hotel, né strutture predisposte per l'accoglienza dei positivi al Covid»;

   se sia a conoscenza di altri Paesi che non dispongano di Covid Hotel e di strutture predisposte per l'accoglienza dei positivi al Covid, o dove si riscontri la tendenza a rifiutare ospiti positivi al Covid, così come riportato sul sito ufficiale dell'Ambasciata d'Italia a Praga;

   quali concrete e urgenti iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per garantire che i cittadini italiani risultati positivi nei sopramenzionati Paesi e, dunque, impossibilitati a tornare in Italia, abbiano, sebbene con oneri a proprio carico, un posto sicuro in cui trascorrere la quarantena di almeno dieci giorni;

   quali urgenti iniziative intenda porre in essere, tramite le ambasciate ed i consolati, per fornire un supporto sanitario ed alimentare minimo ai cittadini italiani a cui viene riscontrata la positività al COVID-19 tramite test realizzati in laboratori situati nei pressi degli aeroporti, onde evitare situazioni come quella denunciata dall'articolo di Fanpage relativo alla vicenda di due ragazzi italiani in Finlandia.
(4-11034)

  Risposta. — Dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, in corrispondenza delle festività natalizie, era in vigore l'ordinanza del Ministero della salute che prevedeva l'obbligo di test negativo per il rientro in Italia dall'estero, anche da Paesi dell'Unione europea.
  Dal 1o febbraio, fino al 15 marzo 2022, è in vigore la nuova ordinanza che dispone l'eliminazione del
green pass rafforzato per i movimenti intra Unione europea.
  Durante il periodo natalizio, trascorso da molti connazionali all'estero, c'è stata una recrudescenza dei contagi che ha comportato un notevole aumento di casi in moltissimi Paesi. Gli italiani risultati positivi al Covid a ridosso del rientro in Italia hanno dovuto sottoporsi a periodi di quarantena nello Stato estero, di durata diversa a seconda della normativa locale in vigore.
  La nostra rete consolare si è subito attivata per cercare di ridurre i disagi dei connazionali rimasti bloccati all'estero, anche destinando maggiori risorse alla loro assistenza. Tale rapido intervento si è rivelato essenziale durante il periodo di isolamento al quale sono stati sottoposti.

  Le Sedi si sono, inoltre, adoperate per contattare le aziende sanitarie locali di appartenenza dei connazionali contagiati e per trasmettere le istanze di alcuni di essi di autorizzazione al rientro in Italia con mezzi privati per svolgere qui la quarantena obbligatoria.
  L'Ambasciata a Praga, a esempio, si è prodigata per assistere diverse decine di connazionali bloccati nel Paese durante le feste per aver contratto il Covid, riuscendo a reperire appartamenti dove far loro trascorrere la quarantena.
  L'Ambasciata a Helsinki ha pure trattato diversi casi di connazionali risultati positivi al tampone effettuato prima del rientro in Italia. Nel caso specifico dei due giovani italiani menzionati dall'interrogante, le Autorità finlandesi hanno chiarito che presso l'aeroporto di Helsinki/Vantaa è stata installata una struttura provvisoria dove i passeggeri positivi al Covid-19 vengono collocati, in attesa delle informazioni sul luogo dove osservare la quarantena. Si tratta di spazi separati dall'area pubblica dell'aeroporto per evidenti ragioni di contenimento del contagio. Nella fattispecie dei due connazionali citati, l'Ambasciata si è attivata fin dal primo momento, agevolando le comunicazioni con le Autorità sanitarie locali e con la struttura ricettiva in cui hanno trascorso l'isolamento, accertandosi che entrambi fossero in buona salute e disponessero dei beni di prima necessità.
  Anche il Consolato generale a Dubai si è trovato a gestire centinaia di connazionali risultati positivi al Covid-19 nel periodo delle festività natalizie. In tale arco temporale sono state registrate oltre 130 segnalazioni al numero di emergenza e altrettante e-mail all'indirizzo della Sede. Fortunatamente non si è dovuto far fronte ad alcun caso critico dal punto di vista medico, essendo la maggior parte dei turisti asintomatici o con sintomi lievi. Il Consolato generale ha fornito informazioni sulle tempistiche dell'isolamento e assistenza nella ricerca delle strutture in cui trascorrere la quarantena, attivandosi con le autorità locali per individuare strutture ricettive idonee e coordinare il trasferimento dei connazionali verso tali strutture.
  A livello centrale, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per il tramite della propria rete diplomatico-consolare, ha promosso e diffuso in ogni occasione e in maniera capillare la raccomandazione a tutti i connazionali in partenza per l'estero di stipulare una polizza assicurativa
ad hoc a copertura dei costi derivanti dall'eventuale contagio da Covid-19 e, nei casi più delicati, del rimpatrio sanitario in Italia in bio-contenimento.
  Sul solco di quanto fatto fino a ora, la Farnesina continuerà ad adoperarsi per offrire la massima assistenza ai connazionali all'estero in caso di positività, nel pieno rispetto della normativa italiana è delle leggi in vigore nei Paesi interessati per il contenimento e la prevenzione del contagio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   SPESSOTTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   a causa di una grave carenza di personale, pari a circa il 30 per cento, il tribunale di Venezia non può espletare correttamente le proprie funzioni;

   in tale contesto, tre giudici delle indagini preliminari devono far fronte alle centinaia di richieste prodotte da una procura di ventisei pubblici ministeri;

   l'attuale emergenza epidemiologica crea ulteriori problemi, causando l'assenza, per motivi di salute, del personale;

   la carenza di personale, e l'impossibilità di concludere i processi in maniera celere, sono in contrasto con il diritto dei cittadini, costituzionalmente tutelato, ad una ragionevole durata del processo;

   la paralisi delle attività del tribunale ha ripercussioni negative in termini di attrattività del territorio nei confronti di imprese ed investitori, con ricadute negative per l'intera società;

   il tribunale di Venezia è il più importante del Nord est, con una sezione specializzata in materia di impresa, terza in Italia, una sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale con pendenze inferiori solo a Roma, Milano, Napoli e Bologna, una competenza in materia di criminalità organizzata, di reati in materia di terrorismo, di reati informatici e reati in materia di pedopornografia;

   le caratteristiche del territorio, e le inevitabili limitazioni alla logistica, rendono la sede di Venezia meno attrattiva per il personale giudiziario;

   per il completamento della Cittadella della giustizia a piazzale Roma, più facilmente raggiungibile, saranno necessari diversi anni –:

   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare al riguardo per risolvere i problemi rappresentati;

   se non intenda adottare iniziative ai fini dell'adozione di una norma speciale per Venezia che riconosca, al pari di quanto già in essere per il personale della polizia penitenziaria, una specifica indennità al personale degli uffici giudiziari.
(4-11483)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, lamentando le vacanze in organico nel personale amministrativo e nel personale di magistratura del tribunale di Venezia, domanda alla Ministra della giustizia quali iniziative intenda adottare per sopperire a tale situazione.
  Il tribunale di Venezia presenta una dotazione organica di 204 unità, a fronte delle quali prestano servizio 125,5 risorse umane. La scopertura effettiva è del 37,50 per cento.
  Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: direttore amministrativo (2 vacanze su 9 posti in organico), funzionario giudiziario (34 su 52), funzionario contabile (1 su 1), cancelliere (11 su 31), assistente giudiziario (17 su 67), operatore giudiziario (9,5 su 21), conducente di automezzi (1 su 5) e ausiliario (3 su 16). Deve essere segnalato che risultano già accantonati e resi indisponibili: 29 posti di funzionario giudiziario, di cui 2 per scorrimento graduatorie e 27 per interpello nazionale; 1 posto di cancelliere per interpello; 3,5 posti di operatore giudiziario; 1 posto di assistente giudiziario per conservazione posto.
  In relazione al profilo professionale di operatore giudiziario risultano assegnate al tribunale di Venezia 5 risorse a tempo determinato, per cui ad oggi di fatto si registra una scopertura di 4,5 unità.
  Va poi ricordato che questo Dicastero, con riferimento alle sedi che presentano maggiori vuoti in organico (come il tribunale di Venezia), ha vagliato nell'ipotesi di accordo sulla utilizzazione del fondo risorse decentrate - anno 2021 la possibilità di destinare una quota del fondo stesso al personale ivi incardinato. In particolare nell'ipotesi di accordo si legge «... con circolare del Capo del Dipartimento, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate le prime cinque sedi che rispondono ai requisiti sopra indicati e le modalità di attribuzione delle corrispondenti risorse, con possibilità di graduazione tra gli Uffici della medesima sede».

  A ciò si aggiunga la ripresa del concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale sarà ultimata entro la fine del mese di marzo dell'anno 2022.
  Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti.
  Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico-laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico-diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico-diplomati non specializzati.
  Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il processo - laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al Pnrr e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli distretti di Corte di appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i singoli Uffici giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di Corte di appello di Venezia è stata pari a 388 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le Corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'Ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al tribunale di Venezia sono state così attribuite 29 unità di addetti all'Ufficio per il processo.
  In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'Ufficio per il processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità.
  La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez STEP-ONE nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici giudicanti di merito è avvenuta tra il 21 e il 25 febbraio 2022.
  Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Venezia presenta scoperture soltanto in 15 dei 50 posti di giudice e in 4 dei 29 posti di giudice onorario di tribunale.
  Effetti positivi per gli Uffici giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Venezia – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici giudiziari che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di Corte di appello di Venezia 8 magistrati giudicanti e 2 magistrati requirenti.
  In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica degli Uffici giudiziari di Venezia –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   TATEO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   le croniche carenze di organico del personale amministrativo negli uffici giudiziari italiani sono una delle cause principali dell'inefficienza della giustizia;

   in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 è stata unanimemente ribadita la preoccupazione per la carenza di personale e la cronica insufficienza delle piante organiche degli uffici, che compromettono l'efficienza dell'intero sistema Giustizia;

   anche il direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia, riconoscendo la sussistenza di carenze importanti, confermava la volontà di procedere allo scorrimento delle graduatorie rispettando il vincolo della distrettualità e partendo dall'assunzione dei subentranti ai rinunciatari, per poi proseguire con la copertura dei posti liberati dai pensionamenti e l'interpello e, a seguire tutti gli altri;

   a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/03431-AR/051 il Governo si era impegnato, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a consentire lo scorrimento delle graduatorie relative al concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per i profili di direttore e di cancelliere esperto;

   ad oggi, sebbene permangano gravissime carenze e sebbene il numero dei vuoti in organico rimanga rilevante, il Ministero non avrebbe provveduto allo scorrimento delle graduatorie in essere –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di agevolare lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative al concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per i profili di direttore e di cancelliere esperto, al fine di immettere in servizio le risorse umane necessarie a coprire tutti i posti vacanti nelle piante organiche degli uffici giudiziari interessati dalla procedura concorsuale.
(4-11775)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «...le croniche carenze di organico del personale amministrativo negli Uffici Giudiziari italiani sono una delle cause principali della inefficienza della giustizia; ...ad oggi, sebbene permangano gravissime carenze e sebbene il numero dei vuoti in organico rimanga rilevante, il Ministero non avrebbe provveduto allo scorrimento delle graduatorie in essere... relative al concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per i profili di direttore e di cancelliere esperto...» – domanda alla Ministra della giustizia «...quali iniziative... intenda porre in essere al fine di agevolare lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative al concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per i profili di direttore e di cancelliere esperto, al fine di immettere in servizio le risorse umane necessarie a coprire tutti i posti vacanti nelle piante organiche degli Uffici Giudiziari interessati dalla procedura concorsuale...».
  Al riguardo deve essere posto in evidenza, in relazione al concorso distrettuale per 2.700 unità di cancelliere esperto (bando dell'11 dicembre 2020), che con l'ultima graduatoria approvata nel mese di settembre dell'anno 2021 sono stati selezionati 3.224 idonei di cui 2.472 vincitori.
  In alcuni distretti di Corte di appello il numero dei vincitori è risultato inferiore rispetto al numero dei posti messi a concorso mentre in altri distretti la graduatoria è composta da un numero di candidati risultati idonei al termine delle prove maggiore rispetto al numero dei posti.
  Nel mese di ottobre dell'anno 2021 si è conclusa la procedura di assunzione dei vincitori; si è, altresì, provveduto a effettuare un primo scorrimento delle graduatorie capienti al fine di coprire le vacanze determinatesi in seguito alle rinunce alla sottoscrizione del contratto di lavoro.
  I distretti di Corte di appello interessati sono stati quelli di Ancona, Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Trieste.
  Allo stato, al netto delle rinunce espresse e delle mancate prese di possesso, sono state immesse in servizio 2.381 unità.
  Per quanto concerne, poi, il concorso distrettuale per 400 unità di direttore (bando del 17 novembre 2020) con l'ultima graduatoria approvata nel mese di aprile dell'anno 2021 sono stati selezionati 777 idonei di cui 400 vincitori.
  Nel mese di ottobre dell'anno 2021 si è conclusa la procedura di assunzione dei vincitori; si è, altresì, provveduto a effettuare un primo scorrimento delle graduatorie capienti al fine di coprire le vacanze determinatesi in seguito alle rinunce alla sottoscrizione del contratto di lavoro.
  Allo stato, al netto delle rinunce espresse e delle mancate prese di possesso, sono state immesse in servizio 386 unità.
  Va infine ricordato che con nota formale inoltrata al dipartimento della funzione pubblica, che anticipa la programmazione triennale dei fabbisogni 2022-2024 di identico contenuto, questo Dicastero ha richiesto di procedere, per l'anno in corso, alla assunzione di tutti gli idonei non vincitori presenti ancora nelle predette graduatorie (345 idonei quanto al concorso per direttore e 686 idonei quanto al concorso per cancelliere esperto), a fronte di una pari scopertura nel profilo di direttore nonché a parziale copertura delle vacanze nel profilo di cancelliere esperto – complessivamente pari a 1.047 unità –, a gravare sulle capacità assunzionali da turn over per gli anni 2019-2020.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   TRANO, MASSIMO ENRICO BARONI, CABRAS e COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   su ordine del tribunale per i minorenni di Roma, un bambino di sei anni, S.B.P. nato in Svizzera, il 13 marzo 2015, è stato tolto alla mamma, V.S., nata a Roma il 19 maggio 1982, e messo in una struttura per minori, imponendogli anche di cambiare scuola;

   il provvedimento è stato eseguito dopo una consulenza tecnica d'ufficio (Ctu) su cui la difesa della donna ha avanzato numerose e gravi perplessità e su cui ancora non si pronuncia la corte d'appello a cui stato presentato reclamo;

   la vicenda è delicata, come tutte quelle che coinvolgono i minori, e apparentemente presenta anche diverse zone d'ombra;

   quando la mamma del bambino si trovava in Svizzera, essendo priva di permesso di soggiorno, i servizi sociali hanno avviato un procedimento;

   il bambino è stato collocato presso i nonni materni, A.S. e A.A., a Roma, dove, come specificato nelle loro relazioni dagli stessi servizi sociali, ha trovato un ambiente sereno e si è ben inserito a scuola;

   la mamma, per mantenere il piccolo, attualmente lavora a Vipiteno come insegnante di italiano e incontra il figlio nei fine settimana;

   il 26 ottobre 2020 la procura presso il tribunale e dei minori di Roma ha chiesto allo stesso tribunale di avviare un procedimento a tutela del minore, per valutare le competenze genitoriali della madre e l'idoneità dell'affidamento ai nonni;

   nonostante le positive relazioni degli insegnanti della scuola di appartenenza, la Ctu disposta dal giudice delegato ha tratteggiato un quadro negativo e portato al provvedimento di allontanamento, inserendo il minore in una struttura dove si trovano coetanei che hanno ben altri problemi, in quanto figli di pregiudicati, tossicodipendenti o provenienti da famiglie in cui si sono verificati episodi di maltrattamento;

   diverse sono le criticità sottolineate dalla difesa nei provvedimenti presi dal tribunale e nella stessa consulenza, senza contare che alla difesa, ledendo a quanto pare un diritto, non è stato messo a disposizione tutto il materiale alla base della Ctu, adducendo ragioni di privacy, che chiaramente non sono configurabili nell'ambito di un contraddittorio giudiziario;

   tutto è stato deciso senza la preventiva audizione del pubblico ministero e degli stessi genitori di cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale;

   si paventa una «urgenza» che ictu oculi nemmeno risulta dedotta nel decreto impugnato;

   sembrerebbe che addirittura i servizi sociali abbiano dato informazioni fuorvianti ai nonni collocatari del minore che potrebbero pesantemente incidere sulle prossime festività natalizie;

   si tratta di una famiglia in relazione alla quale non sono stati segnalati né episodi di violenza, né di droga, né di alcolismo, né di follia, né di prostituzione;

   i tempi della corte d'appello sono lunghi e il timore che sia il bimbo che la madre possano subire danni seri è notevole;

   la vicenda descritta a parere dell'interrogante non è isolata ed evidenzia significativi rischi e criticità del sistema di affidamento dei minori –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di iniziative ispettive presso il tribunale per i minori di Roma, in relazione alla vicenda esposta in premessa, e se in ogni caso, alla luce delle criticità esposte, non intenda assumere iniziative normative volte ad assicurare la tutela del superiore interesse del minore nei procedimenti in questione.
(4-11015)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti – riferendosi alla vicenda giudiziaria pendente davanti al tribunale per i minorenni di Roma che vede il minore S. B. P., nato nell'anno 2015 dalla V. S. (la quale «... per mantenere il piccolo... lavora a Vipiteno come insegnante di italiano...»), dapprima affidato ai nonni materni e poi, all'esito della consulenza tecnica di ufficio disposta dal tribunale per minorenni di Roma, collocato d'urgenza in casa famiglia «... senza la preventiva audizione del pubblico ministero e degli stessi genitori di cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale...» – domandano alla Ministra della giustizia «... se... non ritenga opportuno valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di iniziative ispettive presso il tribunale per i minorenni di Roma, in relazione alla vicenda esposta in premessa, e se in ogni caso, alla luce delle criticità esposte, non intenda assumere iniziative normative volte ad assicurare la tutela del superiore interesse del minore nei procedimenti in questione...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che la vicenda descritta nell'atto di sindacato ispettivo è stata trattata dall'autorità giudiziaria nei procedimenti R. G. 52555/2021 e R. G. 52210/2021.
  In particolare il procedimento R. G. 52255/2021, relativo al reclamo proposto dalla madre V. S. e dai nonni materni del minore S. B. P. avverso il decreto provvisorio e urgente depositato dal tribunale per i minorenni di Roma in data 9 novembre 2021 (con il quale si era sospesa la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori del minore S. B. P., collocato costui in una struttura e disposti incontri del minore S. B. P. con i familiari), è stato iscritto a ruolo il 19 novembre 2021 e definito dalla Corte di appello di Roma, previa costituzione del contraddittorio e acquisizione della relazione richiesta al servizio sociale sulla condizione del minore S. B. P., con provvedimento pubblicato in data 10 febbraio 2022, con cui veniva respinto il suddetto reclamo, avendo la Corte di appello di Roma condiviso appieno le valutazioni del giudice di prime cure in merito alle importanti criticità del nucleo familiare e alla condizione di sofferenza patita di riflesso dal minore S. B. P.
  Invece il procedimento R. G. 52210/2021, avente ad oggetto il reclamo proposto avverso un precedente decreto provvisorio e urgente emesso in data 23 settembre 2021 dal tribunale per i minorenni di Roma, veniva iscritto a ruolo il 3 ottobre 2021. I termini concessi per la costituzione del contraddittorio e l'acquisizione della relazione del servizio sociale sono scaduti in data 9 febbraio 2022, motivo per il quale tale reclamo è andato in decisione, come di consueto, nella prima camera di consiglio successiva.
  Con il decreto emesso il 23 settembre 2021 il tribunale per i minorenni di Roma aveva respinto l'istanza avanzata dal difensore della madre V. S. e dai nonni materni (presso i quali il minore S. B. P., era all'epoca collocato) volta ad ottenere la revoca del provvedimento di inserimento del minore S. B. P. in regime di semiconvitto in una struttura. Si tratta, com'è evidente, di un provvedimento ormai superato da quello successivamente emesso dal tribunale per i minorenni di Roma in data 9 novembre 2021 (di collocamento del minore S. B, P. in una struttura) e confermato con il decreto depositato in data 10 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Roma, ciò da cui consegue la sopravvenuta improcedibilità del reclamo.
  Trattandosi in entrambi i casi di reclamo avverso provvedimenti provvisori, il giudizio prosegue davanti al tribunale per i minorenni di Roma, al quale veniva immediatamente restituito il fascicolo di ufficio di primo grado.
  Alla stregua di quanto sinora esposto nel dettaglio, consegue che non sembra al momento possibile enucleare resistenza di profili di criticità nell'operato dei magistrati del tribunale per minorenni di Roma e della Corte di appello di Roma tali da giustificare l'eventuale esercizio da parte di questo dicastero «... di iniziative ispettive...», anche con riferimento ai «... tempi della Corte di appello...» che nel caso di specie sono stati estremamente ristretti nel pieno rispetto della estrema delicatezza delle tematiche affrontate.
  Sotto un profilo più generale, occorre rilevare che le disposizioni di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile prevedono che possa essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del genitore che «... viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio...»; qualora la condotta del genitore sia pregiudizievole per il figlio ma non al punto da determinare la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale il tribunale per i minorenni «... può adottare i provvedimenti convenienti..»; in entrambi i casi può essere disposto, per gravi motivi, l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Il relativo procedimento può essere introdotto dall'altro genitore, dai parenti o dal pubblico ministero; il tribunale per i minorenni può assumere informazioni, deve sentire il pubblico ministero e il genitore nei confronti del quale è richiesto il provvedimento e deve procedere all'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 (e anche di età inferiore, ove capace di discernimento) – profili questi rimasti estranei al reclamo proposto dalla madre V. S. e dai nonni materni del minore S. B. P. avverso il decreto depositato in data 9 novembre 2021 dal tribunale per minorenni di Roma, atteso che in siffatto reclamo si deducevano questioni di rito inerenti la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 336 comma 3 del codice civile ai fini della adozione del provvedimento provvisorio e urgente –. In caso di urgente necessità, inoltre, il tribunale per i minorenni può adottare anche di ufficio provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
  Tra gli strumenti di cui l'autorità giudiziaria dispone per tutelare l'interesse superiore del minore, quindi, vi è anche il suo allontanamento dalla casa familiare, che viene disposto quando la prosecuzione della convivenza con il genitore presso cui è collocato venga ritenuta fonte di grave pregiudizio per il minore. Va da sé che in questo caso il minore dovrebbe essere collocato preferibilmente presso l'altro genitore o parenti prossimi, ma qualora ciò non sia possibile o tale soluzione si riveli non idonea a tutelare l'interesse del minore non potrà che esserne disposto il collocamento in casa famiglia o in altra struttura analoga.
  Tradizionalmente, la disciplina processuale dei procedimenti
de potestate è sempre stata piuttosto scarna, in virtù della risalente concezione secondo cui i procedimenti di cui si discute non avrebbero natura contenziosa ma di volontaria giurisdizione in quanto non diretti al conseguimento di un bene della vita o alla composizione di una lite bensì alla prevenzione della lite stessa e alla cura dell'interesse del minore, e presenterebbero perciò una commistione tra aspetti strutturali di tipo amministrativo e caratteri propri della giurisdizione (la dottrina aveva a questo proposito coniato, all'inizio del secolo scorso, la nozione di «amministrazione pubblica del diritto privato»).
  Nel corso degli anni si è invece sempre più consolidata la concezione secondo la quale i procedimenti minorili coinvolgono diritti fondamentali e personalissimi dell'individuo e in particolare del minore, come il diritto al rispetto della propria vita familiare, il diritto a essere ascoltato tutte le volte che deve essere adottata una decisione che lo riguarda e il diritto di ottenere adeguata protezione nel caso in cui sia vittima di violenza diretta o assistita.
  È quindi ormai ineludibile l'introduzione di una disciplina che garantisca tanto ai genitori quanto al minore il rispetto dei principi fondamentali in tema di diritto al contraddittorio e di diritto di difesa.
  Proprio a questo scopo la legge delega sulla riforma del processo civile (legge del 26 novembre 2021 n. 206) contiene specifiche disposizioni volte a prevedere, tra l'altro:

   un rito unitario applicabile a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, con conseguente applicazione anche davanti al tribunale per i minorenni delle garanzie processuali da sempre previste nei procedimenti che si svolgono davanti al tribunale ordinario, tra cui la previsione di brevi termini perentori per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati in assenza di contraddittorio con le parti;

   nel caso in cui siano allegate situazioni di violenza domestica o di genere, l'adozione di adeguate misure di salvaguardia e protezione; il necessario coordinamento di tutte le autorità giudiziarie coinvolte, comprese quelle inquirenti; la prevenzione della vittimizzazione secondaria; nell'adottare i provvedimenti concernenti i minori, la specifica considerazione degli eventuali episodi di violenza; la garanzia che gli incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima;

   una specifica disciplina dell'ascolto del minore da parte del giudice, con esclusione della possibilità di delegare tale adempimento ad altre figure professionali e con la sua videoregistrazione;

   la puntuale regolamentazione dell'intervento dei servizi socioassistenziali o sanitari, con l'espressa previsione del diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione e accertamento dagli stessi compiuto e, fermo restando il principio generale dell'interesse dei minore a mantenere relazioni significative con i genitori, la specifica finalità di protezione della vittima e del minore di tale intervento, nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche;

   una specifica disciplina (oggi totalmente assente) delle modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, volta a garantire ove possibile il contraddittorio, salvaguardare in ogni caso il preminente interesse alla salute psicofisica del minore e limitare l'uso della forza pubblica – da esercitare tramite personale specializzato – ai soli casi in cui questo sia assolutamente indispensabile;

   un apposito procedimento di convalida dei provvedimenti adottati dalla pubblica autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, entro termini perentori e nel contraddittorio delle parti;

   l'unificazione degli attuali tribunali per i minorenni e delle sezioni famiglia dei tribunali ordinari nel nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   TRANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 3 agosto 2021 il Ministro dell'interno, tramite emanazione di apposito decreto, ha fissato nei giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci previste nel periodo dal 15 settembre al 15 ottobre 2021 e l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021;

   il prefetto di Latina provvedeva alla convocazione dei comizi elettorali ed agli altri adempimenti di propria competenza per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del comune di Formia e per l'eventuale turno di ballottaggio;

   il primo turno delle predette consultazioni si concludeva senza il raggiungimento del quorum utile all'elezione diretta e si rendeva necessario, quindi, procedere con l'ulteriore turno di ballottaggio tra i due candidati più votati: Amato La Mura e Gianluca Taddeo;

   a seguito del turno di ballottaggio – tenutosi nei giorni 17 e 18 ottobre 2021 – tra il primo ed il secondo classificato risultava uno scarto di soli 38 voti; sarebbero inoltre sorti dubbi sulla corrispondenza tra il numero di schede autenticate e la presenza di schede elettorali con indicazione di candidati diversi rispetto a quelli acceduti al ballottaggio;

   in ben 10 sezioni potrebbe essere stato violato il vincolo normativo previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, ovvero l'obbligo per le sezioni di autenticare un numero di schede corrispondente a quello degli elettori;

   in ben 7 sezioni sarebbe stata riscontrata una difformità rispetto alle schede pervenute al seggio dal Ministero dell'interno; (in talune ipotesi mancherebbe addirittura il riferimento al numero di schede pervenute);

   all'appello mancherebbero 24 schede autenticate su cui era stato posto il bollo dal presidente di ciascuna sezione –:

   di quali informazioni disponga il Ministro interrogato in merito a quanto rappresentato in premessa;

   se e quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, in relazione alle criticità riscontrate, con particolare riguardo alla necessità di contrastare il diffondersi di pratiche come quella della cosiddetta «scheda ballerina», anche implementando e rendendo più chiare le istruzioni ministeriali per le operazioni elettorali.
(4-11128)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, relativo a supposte criticità riscontrate in occasione delle elezioni amministrative nel comune di Formia, in provincia di Latina, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente si evidenzia che le «Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione» pubblicate dal Ministero dell'interno richiamano ampiamente le disposizioni normative vigenti e, in particolare, l'articolo 47, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sulle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, facendo anche specifico riferimento alla distribuzione agli scrutatori, ai fini dell'autenticazione, delle schede di voto in «un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione».
  Ciò premesso, per quanto riguarda, in particolare, le presunte irregolarità durante il turno di ballottaggio per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Formia — segnalate nell'interrogazione — il comune di Formia ha comunicato che tutte le sezioni hanno rigorosamente ottemperato alle disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e che, prima di iniziare lo spoglio dei voti, le schede autenticate non utilizzate, corrispondenti ai numero degli elettori non votanti, nonché le schede non autenticate, sono state chiuse in plico sigillato e consegnate immediatamente al tribunale senza alcuna eccezione o contestazione.
  Quanto alla asserita difformità, riscontrata in 7 sezioni, rispetto alle schede pervenute al seggio, la prefettura di Latina ha riferito di aver consegnato al comune di Formia un numero di schede superiore a quello degli elettori — conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno — a titolo di scorta, come risulta dai verbali di consegna del materiale elettorale.
  In relazione alla presunta violazione del vincolo normativo di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, circa l'obbligo per le sezioni di autenticare un numero di schede corrispondenti a quelle degli elettori, la predetta prefettura ha evidenziato quanto precisato al riguardo dalla giurisprudenza, ossia che «L'autenticazione di un numero di schede superiore a quello degli elettori iscritti nella lista di una sezione non costituisce di per sé ragione di illegittimità delle operazioni elettorali, in quanto un simile divieto non è normativamente imposto: e ciò, in quanto, ai fini della regolarità di siffatte operazioni, importa non già o non tanto la corrispondenza tra il numero degli elettori ammessi al voto e quello delle schede autenticate, quanto, piuttosto, l'esatta corrispondenza di tali schede alla somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate nel verbale» (
ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2018, n. 3250; Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059).
  In merito al presunto ammanco, dal computo totale, di 24 schede autenticate su cui era stato posto il bollo dei presidente di ciascuna sezione, il Comune ha riferito che l'unica discordanza sarebbe quella rilevata nella sezione n. 18 di una sola scheda tra il numero totale delle schede autenticate e quelle restituite, detratti i votanti. Si tratterebbe, quindi, di un errore materiale compiuto nel riportare i dati, tale da non inficiare le operazioni elettorali, visto che non risultano contestazioni di sorta in merito al funzionamento della stessa sezione. Peraltro, essendosi registrata una differenza totale e finale di 37 voti tra i candidati a sindaco, l'eventuale irregolarità non è in grado di influenzare l'esito della competizione.
  Si evidenzia, da ultimo, che il 14 febbraio 2022 il tribunale amministrativo per il Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 138 del 2022, ha respinto il ricorso presentato dal candidato sindaco Amato La Mura, giudicando irrilevanti, tra le altre, le irregolarità di cui sopra.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.


   VARCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il primo caso di variante nigeriana del virus è stato individuato in Sicilia, a Messina, e diagnosticata su un sedicenne originario della Guinea, peraltro fuggito da un centro di accoglienza con un altro minorenne straniero, anche lui risultato positivo;

   da una prima ricostruzione degli spostamenti dei ragazzi, fondamentale per precedere tempestivamente e accuratamente al tracciamento dei contatti stretti, il sedicenne africano sarebbe prima stato ospitato al centro di accoglienza di Caltanissetta e, risultato positivo al tampone, sarebbe stato isolato nel centro per la quarantena dei migranti a Pozzallo, dal quale si sarebbe allontanato per poi presentarsi spontaneamente qualche giorno dopo in una casa di accoglienza comunale per minori della città di Messina;

   come ha spiegato il professore Giuseppe Mancuso, responsabile della microbiologia dell'azienda universitaria messinese, «L'attenzione è alta perché sembra che questa variante sia insensibile al vaccino anticovid»;

   la variante nigeriana, di cui, in realtà, si sa ben poco, sta mettendo in allarme tutta Italia per via dei flussi migratori che già dall'inizio del 2021 fanno registrare numeri allarmanti e, con l'arrivo della bella stagione che favorirà la navigazione nel Mediterraneo, sono destinati a intensificarsi esponenzialmente;

   a fine febbraio 2021, gli sbarcati in Italia erano 4.536, poco meno del doppio rispetto ai primi due mesi del 2020, quando gli arrivi erano stati 2.359, e quasi 20 volte di più rispetto ai 262 dello stesso periodo del 2019; l'8 marzo, secondo l'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), gli sbarchi erano saliti a 5.692 e i dati del Ministero dell'interno aggiornati all'11 marzo portano il totale a 5.996, in media quasi 87 persone al giorno, mentre nello stesso periodo nel 2020 erano stati 2.553 e 335 nel 2019;

   i viaggi della speranza che iniziano dal continente africano e che hanno come prima tappa le coste siciliane sono fenomeni in continuo aumento e in Nigeria, luogo in cui si è sviluppata la preoccupante variante, la campagna di vaccinazione non è ancora partita;

   in Sicilia, oltre alle varianti nigeriana e inglese, è stata sequenziata anche la variante sudafricana con il primo caso diagnosticato a Mazara del Vallo;

   oltre all'aspetto sanitario, che rischia di esplodere in una bomba sociale, c'è anche l'aspetto economico, considerato l'onere sempre più gravoso di ospitare e assistere migliaia di persone, mentre l'Italia sta cercando faticosamente di sopravvivere a una crisi economica senza precedenti che ha visto solo nel 2020 chiudere oltre 320.000 partite iva e quasi 450.000 occupati in meno, con un milione di persone scese sotto la soglia di povertà o in condizione di povertà assoluta –:

   quale sia la politica di gestione dei flussi migratori del Governo, con particolare riferimento alla strategia dei «porti aperti», soprattutto in considerazione delle particolari condizioni sanitarie e socio-economiche che attanagliano l'Italia;

   se non si ritengano necessari un efficace monitoraggio dei mari e dei confini, una cooperazione attiva con i principali Paesi di origine dei migranti, una ferma politica di rimpatri e una gestione europea dei flussi migratori mirata a una maggiore proporzionalità tra responsabilità e solidarietà degli Stati membri;

   se si intendano adottare iniziative per rivedere, e in quali termini, la gestione dei migranti che, pur risultati positivi al Covid-19, vengono lasciati liberi di allontanarsi dai centri per la quarantena e spostarsi sul territorio nazionale.
(4-08697)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame – nel quale si segnala un caso di «variante nigeriana» del virus Covid-19 accertato in Sicilia nel mese di marzo 2021 – si rappresenta quanto segue.
  La prefettura di Messina ha riferito che il 9 marzo 2021 la polizia di Stato ha rintracciato due minori stranieri non accompagnati che si erano allontanati dall'
hotspot di Pozzallo (Ragusa), dove stavano effettuando il periodo di quarantena, Essendo risultati positivi al virus SARS-COV-2, in accordo con i servizi sociali del comune, sono stati ricoverati entrambi presso due distinti nosocomi cittadini.
  In particolare, uno dei due minori che era risultato positivo alla variante nigeriana del virus, in data 25 marzo 2021, al termine del periodo di quarantena e a seguito di negativizzazione, è stato trasferito in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati a Messina,
  Più in generale, si assicura che il Ministero dell'interno rivolge la massima attenzione alla tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini, soprattutto nelle regioni che sono maggiormente esposte agli sbarchi, Al momento dell'arrivo, infatti, gli stranieri sono sottoposti ai necessari accertamenti sanitari e alle misure di quarantena, al fine di assicurare il contenimento della diffusione dei virus Covid-19.
  Per la sorveglianza sanitaria dei migranti giunti in modo autonomo attraverso le frontiere terrestri, già in data 26 maggio 2020 è stato sottoscritto con la croce rossa italiana un apposito accordo quadro, poi esteso anche ai migranti rintracciati lungo i confini terrestri.
  Solo al termine dello svolgimento del periodo di quarantena i migranti in possesso della certificazione sanitaria, se richiedenti asilo, sono trasferiti nel centri di accoglienza o, in caso contrario, sono espulsi, e se del caso, trattenuti in centri di permanenza per il rimpatrio.
  Sul piano più generale delle politiche migratorie, si evidenzia che l'Italia, nell'ambito dei negoziati per il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, ha più volte ribadito in sede europea la necessità, per l'Europa, di disporre di strumenti di Governo delle migrazioni che siano imperniati su criteri di sostenibilità e solidarietà.
  In tale contesto, è stata inoltre ribadita la necessità di mettere a punto una forte strategia comune per intensificare i rimpatri dei migranti irregolari, anche attraverso un ruolo più incisivo dell'Unione, rafforzando nel contempo la collaborazione coi Paesi terzi mediante investimenti per sostenerne la crescita.
  Un'ulteriore direttrice che l'Italia sta costantemente affermando in sede europea concerne i partenariati Strategici che l'UE dovrebbe stipulare con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi. In particolare, l'Italia ha sottolineato l'esigenza di iniziative politiche incisive dell'Unione europea con i principali Paesi del Nord Africa, a partire da Libia e Tunisia, nell'ambito dei quali prevedere azioni per il contrasto ai traffico del migranti, il controllo delle frontiere e la collaborazione in tema di rimpatri.

  Nella medesima prospettiva di attenzione alle esigenze concrete di cooperazione in chiave di sviluppo coi Paesi terzi, va evidenziato come sia fondamentale rendere rapidamente operativo il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell'Unione europea, che costituisce un modello chiave di collaborazione per allentare la pressione migratoria verso gli Stati membri più esposti, facendo il miglior uso possibile delle risorse finanziarie europee riservate alla migrazione.
  Da un punto di vista strettamente operativo, assume particolare rilievo l'attività di controllo delle frontiere. Al riguardo, con particolare riferimento all'attuazione del Regolamento Ue sull'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Italia ha fornito il proprio contributo nazionale in termini di personale, distinto in impieghi di lungo periodo (biennale) e di breve periodo (quadrimestrale).
  Per quanto attiene alla cooperazione di polizia con i Paesi terzi in materia migratoria, proseguono i programmi di assistenza tecnica, che si sostanziano nella fornitura di beni e servizi per migliorare le capacità operative delle forze di polizia. Nella stessa ottica va avanti la collaborazione nell'attività di formazione per le forze di polizia di Costa d'Avorio, Nigeria, Libia e Tunisia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.


   VARCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   è un vero e proprio grido di allarme lo sfogo del presidente del tribunale di Gela, Roberto Riggio: «Lavoriamo e viviamo in un tribunale, abbandonato dagli uomini e da Dio»;

   insediatosi l'11 agosto 2021, Riggio si è scontrato da subito con la grave inadeguatezza delle piante organiche di magistrati, funzionari e impiegati amministrativi, gravati da carichi di lavoro eccessivi, a cui si somma, peraltro, un contesto ai primi posti a livello nazionale per il tasso di criminalità;

   a conferma di tale situazione, il quadro emerso dalla relazione per l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario della presidente del distretto di corte d'appello di Caltanissetta, Vagliasindi, è di un'amministrazione della giustizia soffocata da annose e irrisolte criticità: «Il Tribunale di Gela continua ad attraversare una situazione di grave emergenza a causa delle insostenibili scoperture registrate per nevralgiche posizioni funzionali, con un 60 per cento di scopertura» nelle figure apicali, tanto da aver rischiato più volte la paralisi di delicati settori giudiziari, come denunciato dalla stessa relatrice: «Si è registrata la grave difficoltà da parte del personale amministrativo di governare gli imponenti flussi di lavoro, specie nelle cancellerie della volontaria giurisdizione, delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali»;

   drammatica è anche la situazione del personale della magistratura, descritta dal presidente Riggio, con una pianta organica prevista di soli 14 magistrati, di cui il presidente e un presidente di sezione, 12 giudici togati e 8 onorari: la pianta organica è rimasta scoperta mediamente per il 25 per cento con punte del 50 per cento nel «penale»; per quanto riguarda il personale amministrativo su una pianta organica di 42 dipendenti, il tribunale ne conta 32 e manca anche il dirigente; mancano quattro funzionari su cinque e l'unico in servizio è prossimo al trasferimento;

   secondo quanto riferito dal presidente Riggio, «Da uno studio sul turn over dei magistrati in Italia, il tribunale di Gela è risultato al primo posto con il 72 per cento del suo personale che sceglie di andar via dopo 3 anni di permanenza per avvicinarsi alla propria città di origine», con un continuo alternarsi di giudici che si ripercuote inevitabilmente sui livelli di produttività e di efficienza dell'ufficio;

   per la presidente Vagliasindi, inoltre, «è gravissimo il deficit di organico del personale amministrativo nell'ufficio del giudice di pace di Gela ove sono vacanti 2 dei 3 posti di cancelliere (scopertura 66 per cento). Riferisce il presidente del Tribunale di Gela che il residuo personale del Giudice di pace è assediato da imponenti flussi di lavoro di un ufficio che ha assorbito anche quello delle corrispondenti sedi di Mazzarino e di Niscemi, quest'ultima cessata il 30 marzo 2016»;

   anche secondo Riggio, che ha annunciato l'intenzione di interpellare il Ministro in indirizzo, «Abbiamo carichi di lavoro che richiederebbero una revisione della pianta organica con un aumento di almeno 3 magistrati. Invece ci lasciano sfiancare, pochi come siamo soli e dimenticati»;

   ogni appello rivolto alle istituzioni per attenzionare il grave problema della carenza di magistrati, dirigenti e impiegati nel tribunale di Gela è rimasto finora inascoltato, così come fermi sono i «lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una copertura a falde dei tre padiglioni che costituiscono la copertura del palazzo di giustizia di Gela, per la revoca dell'appalto alla ditta inadempiente» –:

   se e quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda assumere per sanare la grave situazione in cui versa il tribunale di Gela, con particolare riguardo alla necessità di rideterminare la pianta organica «sulla base del carico di lavoro, del turn over dei suoi magistrati e sull'incidenza dei procedimenti riguardanti la criminalità organizzata», come suggerito dalla stessa Commissione interministeriale per la Giustizia nel Sud.
(4-11294)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, la interrogante, lamentando la scopertura nell'organico del personale amministrativo e del personale di magistratura dell'ufficio del giudice di pace di Gela e del tribunale di Gela (uffici giudiziari ricompresi nel distretto di corte di appello di Caltanissetta), chiede alla Ministra della giustizia di conoscere le iniziative intraprese per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo, per quanto concerne il personale amministrativo, deve essere innanzitutto ricordato che al tribunale di Gela è prevista una dotazione organica di 43 unità a fronte delle quali prestano servizio 31 risorse umane, con una scopertura del 25,58 per cento. Le scoperture interessano i profili professionali di funzionario giudiziario (4 su 5 posti in organico), di cancelliere (2 su 10), di assistente giudiziario (1 su 9), di operatore giudiziario (6 su 9) e di conducente di automezzi (1 su 4). Di contro le figure del direttore (2 presenze a fronte di 1 posto in organico) e del centralinista telefonico (2 presenze a fronte di nessun posto previsto in organico) risultano essere coperte in sovrannumero rispetto a quanto previsto in organico. La figura dell'ausiliario è completamente soddisfatta. Con riferimento al profilo professionale di operatore giudiziario si segnala la presenza di 1 unità a tempo determinato.
  Sono stati accantonati e resi indisponibili per interpello di assestamento ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020: 4 posti di funzionario giudiziario; 1 posto di cancelliere; 1 posto di conducente di automezzi e 2 posti di operatore giudiziario.
  Con riferimento all'ufficio del giudice di pace di Gela si registra una scopertura pari al 18,75 per cento atteso che su un organico di 8 unità le vacanze risultano pari a solo 1,5.
  Le uniche vacanze riguardano il profilo professionale di cancelliere (2 su 3 posti in organico) per il quale tuttavia sono stati già accantonati e resi indisponibili 2 posti per interpello.
  A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che sono in via di conclusione le prove orali del concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario.
  Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti.
  Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di Corte di appello di Caltanissetta è stata pari a 106 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le Corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al tribunale di Gela sono state così attribuite 20 unità di addetti all'ufficio per il processo.
  In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'ufficio per il processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità.
  La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1o dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez STEP-ONE nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione in possesso dei vincitori negli uffici giudicanti di merito è avvenuta tra il 21 e il 25 febbraio 2022.
  Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Per quanto riguarda il personale di magistratura, attualmente il tribunale di Gela non presenta scoperture nel ruolo del presidente di tribunale e del presidente di sezione di tribunale e presenta invece 2 scoperture nel ruolo di giudice (10 giudici presenti sui 12 della pianta organica) e 2 scoperture nel ruolo di giudice onorario di tribunale (7 giudici presenti sui 9 della pianta organica). L'ufficio del giudice di pace di Gela, invece, presenta 3 scoperture (6 giudici presenti sui 9 della pianta organica).
  Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Gela – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di Corte di appello di Caltanissetta è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al Distretto di Corte di appello di Caltanissetta, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di Corte di appello di Caltanissetta 4 magistrati giudicanti e 1 magistrato requirente.
  In merito, poi, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica degli uffici giudiziari di Gela – , si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.
  Deve essere infine ricordato, con riferimento alla parte del fatto di sindacato ispettivo in cui si afferma che «... fermi sono i lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una copertura a falde dei tre padiglioni che costituiscono la copertura del palazzo di giustizia di Gela per la revoca dell'appalto alla ditta inadempiente...» che gli uffici giudiziari di Gela sono ubicati dall'anno 2010 nel palazzo di giustizia sito nella via Rosario Livatino, realizzato con mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge n. 118 del 1981.
  Nell'anno 2016 il Ministero della giustizia ha assicurato al competente provveditorato per le opere pubbliche la somma di euro 90.000 per l'affidamento, con procedura di somma urgenza, dei lavori volti a tamponare le copiose infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalle coperture. Tali lavori sono stati completati in data 14 aprile 2016.
  Successivamente, al fine di consentire la definitiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle coperture del palazzo di giustizia di Gela, il tribunale di Gela ha inserito nell'applicativo PTIM anno 2017/2019 il fabbisogno manutentivo e lo studio di fattibilità per un importo stimato in euro 281.500,00 e un importo di quadro economico di euro 345.000,00. L'intervento in questione ha ricevuto apposito finanziamento nel piano generale 2017 del manutentore unico.
  Il competente provveditorato per le opere pubbliche che aveva richiesto l'inserimento di siffatto intervento nella programmazione del Ministero della giustizia per le opere finalizzate a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. Questo dicastero ha assicurato la somma di euro 345.000 sul capitolo 7233 PG1 per l'intervento in oggetto nell'ambito dei fondi previsti dall'articolo 11-
quater del decreto-legge n. 90 del 20 giugno 2017, convertito dalla legge del 3 agosto 2017 n. 123 (fondi per il mezzogiorno).
  Il provveditorato delle opere pubbliche ha infine ritenuto di dare corso all'intervento attingendo ai fondi dell'Agenzia del demanio nell'ambito del piano generale 2017, procedendo alla redazione del progetto e alla contrattualizzazione delle relative opere in data 29 novembre 2019 con la srl SICEF.
  La direzione dei lavori ha trasmesso al R.u.p. una relazione particolareggiata sulle opere eseguite dalla srl SICEF chiedendo l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Riesaminando la questione e vista la disponibilità manifestata dalla srl SICEF a riprendere i lavori, il R.u.p. di concerto con il provveditorato alle opere pubbliche ha ritenuto opportuno annullare la risoluzione contrattuale e dare corso al contratto in essere. La ripresa dei lavori è avvenuta agli inizi del mese di febbraio dell'anno 2022, previa redazione di perizia di variante con aumento del 9 per cento rispetto all'importo contrattuale, anche al fine di tenere conto degli intervenuti oneri COVID.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.