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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Venerdì 24 settembre 2021

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:


   La Camera,

   premesso che:

    dal quadro generale fornito dalle «Linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile (Pola) e indicatori di performance» (ex articolo 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), si evince un chiaro e preciso insieme di elementi funzionali per la definizione di un impianto normativo per la regolamentazione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, non più rinviabile;

    l'emergenza sanitaria (ancora in corso) ha reso necessario il ricorso, anche nel pubblico impiego, a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, genericamente ricondotte al lavoro agile, finora oggetto di limitate sperimentazioni e timidi tentativi di attuazione;

    le diverse realtà pubbliche hanno fatto ricorso nella fase emergenziale a modelli organizzativi di lavoro disciplinati già da tempo nel nostro ordinamento, scoprendone tuttavia punti di forza e di debolezza che sono stati messi al centro di un ampio e diffuso dibattito tuttora in corso;

    le amministrazioni hanno utilizzato tale modalità nella fase emergenziale, in forma semplificata, anche in deroga alla disciplina normativa (esempio accordo individuale, adozione di atti organizzativi interni che definiscono le regole per lo svolgimento della prestazione in modalità agile e altro) prescindendo, quindi, da una previa revisione dei modelli organizzativi, che dovranno tener conto, oltre che di linee guida generali e nazionali, anche di precise caratteristiche personali e comportamentali del personale coinvolto (affidabilità, capacità di lavorare in autonomia e responsabilmente, capacità di utilizzare in modo autonomo la strumentazione mobile e le applicazioni standard, capacità di problem solving);

    il lavoro da casa durante la fase emergenziale ha fornito un'esperienza a livello nazionale che non può e non deve essere ignorata, perché ha consentito di accendere un «focus» sugli elementi imprescindibili per una futura ed impellente revisione normativa del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, tema peraltro ribadito durante il question time dell'8 settembre 2021 dallo stesso Ministro per la pubblica amministrazione;

    è emerso infatti che focalizzando l'attenzione sul piano organizzativo del lavoro agile (Pola) e sugli indicatori di performance, funzionali a un'adeguata attuazione e a un progressivo sviluppo del lavoro agile, si può ottenere un'applicazione graduale della programmazione del lavoro agile attraverso un'elaborazione del programma di sviluppo nell'arco temporale di un triennio;

    l'attuale organizzazione del pubblico impiego ripensata per favorire il lavoro agile, impone un diverso approccio organizzativo e richiederebbe anche un ripensamento complessivo della disciplina del lavoro pubblico; infatti, l'attuale disciplina normativa e contrattuale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche riflette modelli organizzativi basati sulla presenza fisica in ufficio, con la conseguenza che numerosi istituti relativi al trattamento giuridico ed economico non sempre sono compatibili con il cambiamento in atto (si pensi, a titolo di esempio, alla disciplina dei permessi, a quella del lavoro straordinario e altro) richiedendo un'azione di revisione complessiva da porre in essere con il coinvolgimento imprescindibile delle organizzazioni sindacali;

    l'attuale normativa, inoltre, mal si concilia con un'organizzazione che deve essere in grado di adattarsi velocemente ai cambiamenti e non permette di lavorare in una logica incrementale, rispettando e rispondendo alle esigenze dell'utenza, e di valorizzare il ruolo dei team caratterizzati dall'intercambiabilità e dalla flessibilità operativa dei componenti;

    tra i fattori imprescindibili per una nuova visione del modello regolatorio del lavoro agile, rivestono un ruolo strategico la «cultura organizzativa» e le «tecnologie digitali» in una logica di «cambio di gestione», ovvero di gestione del cambiamento organizzativo per valorizzare al meglio le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie;

    le tecnologie digitali sono fondamentali per rendere possibili nuovi modi di lavorare, sono da considerarsi, quindi, un fattore indispensabile del lavoro agile. Il livello di digitalizzazione permette di creare spazi di lavoro digitali virtuali, nei quali la comunicazione, la collaborazione e la socializzazione non dipendono da orari e luoghi di lavoro;

    parallelamente dovrà prevedersi anche il diritto alla disconnessione; la pubblica amministrazione dovrà riconosce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile i corretti tempi di riposo per garantire il recupero delle energie psico-fisiche, la conduzione della propria vita personale e la libera cura delle proprie relazioni affettive e sociali;

    per rendere tutto ciò più efficace, occorre far leva sullo sviluppo di competenze digitali trasversali ai diversi profili professionali. Tuttavia, la vera chiave di volta, per raggiungere esperienze di successo, è l'affermazione di una cultura organizzativa basata sui risultati, capace di generare autonomia e responsabilità nelle persone, di apprezzare risultati e merito di ciascuno;

    quindi, il tema della misurazione e valutazione della performance assume un ruolo strategico nell'implementazione del lavoro agile, ruolo che emerge anche dalla disposizione normativa che per prima lo ha introdotto nel nostro ordinamento;

    sarà quindi necessario ridefinire i valori sui quali costruire l'auspicato e rinnovato impianto normativo di regolamentazione del lavoro agile nella pubblica amministrazione che tenga conto di una serie di indicatori necessari che dovranno essere adottati per uniformare il pubblico impiego alle mutate esigenze introdotte dalla pandemia: miglioramento dei servizi, aumento della produttività, maggiore benessere organizzativo e diminuzione dei costi della pubblica amministrazione; ciò anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per dare piena attuazione, nel più breve tempo possibile, a un riordino della normativa vigente per la disciplina del lavoro agile nella pubblica amministrazione, che preveda:

   a) la definizione e le modalità di prestazione del lavoro agile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, contemperando il conseguimento di specifici obiettivi in un arco temporale predeterminato con modalità di organizzazione del lavoro senza vincolo di orario e di luogo di lavoro, prescindendo quindi da obblighi di presenza presso gli uffici, al fine di promuovere l'incremento della produttività e l'efficienza nonché il miglioramento della qualità dei servizi erogati;

   b) la possibilità, per i dipendenti pubblici richiedenti e comunque nella percentuale prevista dai piani organizzativi del lavoro agile individuati dalle diverse pubbliche amministrazioni in misura non inferiore al 30 per cento, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la garanzia di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;

   c) il potenziamento delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro favorendo il benessere organizzativo e individuale;

   d) l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno della prestazione lavorativa, mediante strumenti di lavoro messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o comunque attraverso l'utilizzo di software interoperabili ed idonei a garantire la salute e la sicurezza del personale ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dei dati dell'amministrazione;

   e) la regolamentazione del diritto alla disconnessione;

   f) il rispetto delle norme contenute nella legge n. 300 del 1970, dei principi espressi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (2016/679);

   g) la previsione di apposite disposizioni a sostegno della parità di genere, con particolare attenzione alla tutela di lavoratori e lavoratrici in relazione agli eventi di maternità e paternità;

   h) la creazione di condizioni effettive per una maggiore autonomia e responsabilità dei lavoratori nella gestione dei tempi di lavoro e nel raggiungimento di risultati obiettivamente misurabili, anche nell'ottica di promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e viceversa;

   i) il progressivo e costante monitoraggio della valutazione dei risultati conseguiti;

   l) un programma triennale per la valorizzazione degli immobili in uso da realizzarsi prioritariamente attraverso la creazione di spazi di coworking;

   m) l'eventuale riduzione delle locazioni passive, oltreché la cessione degli immobili di proprietà non più necessari;

   n) l'utilizzo degli immobili che meglio soddisfano le esigenze di efficientamento energetico, dell'accessibilità dell'utenza e della mobilità del personale;

   o) la destinazione di una quota parte degli eventuali risparmi conseguiti, non inferiore al sessanta per cento, all'incremento della dotazione tecnologica e digitale ai pubblici dipendenti preposti allo svolgimento di prestazioni lavorative in modalità agile, prevedendo altresì che l'eventuale restante quota sia destinata al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
(1-00520) «Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi».


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, dal 15 ottobre 2021, per l'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto green pass), escludendo da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari;

    estendendo l'obbligo della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico, il Governo incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico e consente, tramite il rientro in presenza dei pubblici dipendenti, di incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un passaggio indispensabile per sostenere le esigenze dei cittadini e delle imprese, in particolar modo di quelle impegnate nelle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    ci sono dunque le premesse per superare l'utilizzo del lavoro agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico e ripristinare, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che è quella svolta in presenza, al fine di supportare cittadini ed imprese nell'affrontare le importanti sfide della ripresa economica e dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);

    l'Aran e le organizzazioni sindacali, nel solco del patto sociale Governo-sindacati del 10 marzo 2021, stanno disciplinando, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale in corso, per la prima volta, il lavoro agile,

impegna il Governo:

1) nelle more della definizione della disciplina del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva, ad adottare le iniziative di competenza, anche normative, per:

  a) realizzare, dal 15 ottobre 2021, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, prevedendo:

   1) un'organizzazione delle attività degli uffici che assicuri, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e del back office;

   2) l'individuazione, anche in relazione alle condizioni dei trasporti pubblici, di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria e di ingolfare il trasporto pubblico locale;

  b) consentire l'accesso al lavoro agile nel rispetto della disciplina previgente alla pandemia e in ottemperanza degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

  c) prevedere che le amministrazioni assicurino che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi o riduca la fruizione dei servizi resi a favore degli utenti;

  d) prevedere che le amministrazioni forniscano al dipendente strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

  e) tutelare i lavoratori fragili – in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita – o quelli che sono stati esentati, a qualsiasi titolo, dalla somministrazione vaccinale contro il Covid-19, e adottare ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile.
(1-00521) «Valentini, Calabria, Zangrillo, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:


   VILLAROSA e TERMINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in data 21 settembre 2021 il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aprendo la 76esima Assemblea Generale dichiara: «Ricchi immunizzati, ma il 90 per cento degli africani no. Un'oscenità, siamo sull'orlo dell'abisso»;

   al 6 settembre 2021, solo il 3,1 per cento della popolazione africana risulta essere vaccinata secondo Amref (https://www.amref.it) tanto che Guglielmo Micucci, direttore di Amref Health Africa-Italia dichiara «Se l'Africa rimane indietro sul fronte dei vaccini, c'è il rischio che diventi più difficile controllare la trasmissione del virus e l'elevata possibilità che si sviluppino varianti in grado di compromettere l'efficacia dei vaccini la comunità internazionale ha la responsabilità di affrontare queste disuguaglianze nella distribuzione, nella produzione, che generano povertà in salute. Dobbiamo formare il più in fretta possibile migliaia di operatori sanitari, affinché siano in grado di rassicurare la popolazione e abbattere l'esitazione vaccinale, gestire e amministrare le scorte di vaccini, somministrare le dosi in sicurezza»;

   in uno studio di Airfinity, una società di analisi inglese di beni e prodotti sanitari, pubblicato il 22 settembre 2021 sul sito fanpage.it si legge come: «Cento milioni di vaccini in scadenza a fine anno. Le nazioni ricche hanno dosi per immunizzare fino a dieci volte i loro cittadini. Ma in qualche caso le fiale sono scadute e sono state buttate»;

   Githinji Gitahi, Chief executive officer (Ceo) di Amref Health Africa e responsabile della Commissione africana di risposta al COVID-19 dichiara: «Mentre i loro vaccini scadono, la nostra gente muore.» –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa;

   se risultino dosi scadute, e quindi inutilizzate, anche nel nostro Paese e quali iniziative di competenza intenda adottare affinché il rischio annunciato da Airfinity possa essere evitato.
(4-10308)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   nei giorni scorsi, l'Australia ha reso noto di aver siglato un patto di natura militare con Stati Uniti e Gran Bretagna;

   il patto militare «Aukus» è stato siglato allo scopo di contenere l'espansionismo cinese zona indo-pacifica;

   nell'ambito di tale accordo, l'Australia ha cancellato una commessa dal valere di 56 miliardi di euro per l'acquisto di 12 sottomarini francesi da Naval Group, ma ne costruirà di propri, a propulsione nucleare, utilizzando la tecnologia statunitense e britannica;

   la Cina è senza dubbio una minaccia globale, poiché persegue politiche egemoni, sia nel campo commerciale attraverso pratiche non concorrenziali e massicci investimenti a favore di Stati in crisi, sia nel campo militare attraverso accordi bilaterali con Stati limitrofi che con il dispiegamento delle forze di mare per la difesa dei territori contesi;

   nel suo discorso sullo «State of the Union», Ursula Von der Leyen ha assunto toni duri nei confronti della Cina, annunciando un piano denominato «Global Gateway», per contrastare la cosiddetta «Via della Seta» sottoscritta anche dal Governo italiano, nonché un intervento legislativo per mettere al bando prodotti cinesi frutto dei lavori forzati degli internati come gli Uiguri e altri prigionieri di coscienza;

   la Francia non è nuova ad uno spiccato bilateralismo nel settore militare, conducendo operazioni a difesa dei propri interessi particolari che, di fatto, hanno costretto l'Unione europea a convergere verso le posizioni francesi;

   giova ricordare che è francese anche il fondamentale Commissario europeo al mercato interno, titolare del pesante portfolio sugli investimenti del Fondo europeo per la difesa (Edf), propedeutici alla formazione di una difesa comune europea e che tale proposta sarà lanciata nel corso della presidenza di turno francese;

   poiché il Governo francese ha dichiarato che la vicenda dei sottomarini avrà delle ripercussioni in ambito Nato, e poiché dall'Unione europea si sono alzate solo voci a difesa degli interessi francesi, appare necessario un chiarimento sulla strategia di politica estera che il Governo italiano intende promuovere, sia a livello bilaterale, sia nelle deputate sedi europee, per scongiurare il rischio che la difesa europea sia a trazione francese e rispondente esclusivamente ai relativi desiderata geopolitici e industriali –:

   quale sia la linea di politica estera del Governo italiano, sia a livello bilaterale, sia nelle sedi europee, per il settore indo-pacifico, alla luce del patto Aukus e del rinnovato espansionismo cinese.
(5-06734)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:


   PAXIA, SCUTELLÀ e TERMINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all'anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione;

   dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015):

    è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;

    i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica;

   l'Unione europea riconosce che l'inserimento del canone Rai nelle bollette elettriche rappresenta un onere improprio rispetto al pagamento dell'energia elettrica e va dunque rimosso; l'eliminazione del canone Rai dalla bolletta elettrica è un impegno che il Governo ha preso direttamente con l'Unione europea all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);

   dunque l'Unione europea ha impegnato il Governo italiano affinché venga stabilito il divieto per i venditori di elettricità di raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate all'energia e, anche se nel Pnrr non si fa nessun riferimento esplicito al canone Rai, la tassa per la televisione pubblica rientrerebbe a pieno titolo in queste voci da cancellare;

   l'impegno, quindi, è quello di eliminare le spese non direttamente collegate ai costi dell'elettricità nell'ottica di una maggiore trasparenza, come avviene per i cosiddetti oneri di sistema sui quali è intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

   secondo l'accordo siglato con Bruxelles, l'approvazione delle misure concorrenziali in Consiglio dei ministri sarebbe dovuta avvenire entro luglio 2021;

   a oggi purtroppo ancora non è dato sapere se e quando questa legge approderà in Parlamento e se conterrà effettivamente una disposizione diretta allo scorporo del canone rispetto alla bolletta energetica –:

   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, siano a conoscenza della situazione così come evidenziata in premessa e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per consentire definitivamente ai cittadini di pagare l'energia elettrica senza ulteriore aggravio di spesa, la quale, anche alla luce di oneri impropri, come quelli di cui in premessa, appare, a oggi, poco trasparente.
(4-10310)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SENSI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si apprende da un comunicato di redazione che, presso la sede napoletana di fanpage.it, è giunto un decreto del tribunale di Roma che dispone il sequestro, mediante oscuramento, dell'inchiesta Follow the Money riguardante Claudio Durigon e i fondi della Lega;

   l'articolo 21 della Costituzione, commi secondo e terzo recitano testualmente: «la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili»;

   la Corte di Cassazione, sezioni unite, con sentenza 17 luglio 2015, n. 31022 – ha sancito che – «la testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico. Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa»;

   alla luce anche della citata giurisprudenza si ritiene – così come denunciato dal Fnsi – che tale atto sia abnorme, gravissimo e inaccettabile e leda pesantemente il diritto di cronaca, garantito dalla nostra Costituzione –:

   se non ritenga opportuno verificare se sussistano i presupposti per promuovere iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari di cui in premessa.
(5-06739)

Interrogazioni a risposta scritta:


   MORRONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da notizie di stampa, si apprende che, per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la Ministra della giustizia stia lavorando, insieme ai tecnici del Ministero, per proporre anche per la prossima sessione 2021 la stessa formula adottata per la sessione 2020, iniziata nel mese di maggio 2021. Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, correlata alla pandemia da Covid-19, rende opportuno evitare ancora che si svolgano a dicembre le tradizionali prove scritte, con il successivo assembramento di migliaia di candidati per più giorni e molte ore;

   la formula adottata con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, ha consentito di recuperare il ritardo dovuto al rinvio delle prove scritte, inizialmente previste a dicembre 2020. A oggi, il 90 per cento dei candidati praticanti-avvocati ha infatti già sostenuto la prima prova orale, sostitutiva delle prove scritte, avente a oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico applicativa, nella forma della soluzione di un caso, in una materia a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. L'inizio delle seconde prove orali, che si dovrebbero concludere entro la fine dell'anno, è imminente;

   risulta, pertanto, al momento, allo studio del Ministero una proposta di intervento legislativo, per estendere questa formula appena utilizzata, anche alla prossima sessione di esame di abilitazione per la professione forense –:

   se risponda al vero quanto esposto in premessa e, nel rispetto dei tanti praticanti in attesa di risposte, quali tempi si avrà certezza delle date e delle modalità di svolgimento delle prove e delle linee guida cui si dovranno attenere le sottocommissioni nell'esaminare e poi nel valutare i candidati.
(4-10307)


   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in data 18 novembre 2015 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) su segnalazione datata 4 aprile 2014 del Ministero della difesa – Segretariato generale della difesa – direzione degli armamenti navali, ha accertato e sanzionato un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, posta in essere da numerose aziende di Taranto e La Spezia, in relazione a gare d'appalto indette da Navarm, Direzione degli armamenti navali (Provv. n. 25739/2015);

   la procura di Roma, competente per territorio, ha avviato indagine iscritta al n. 23096/2016, delegando gli accertamenti alla Guardia di finanza;

   la Guardia di finanza ha immediatamente identificato i legali rappresentanti e responsabili delle varie aziende coinvolte nelle numerose gare d'appalto svoltesi presso gli arsenali militari marittimi di Taranto, La Spezia ed Augusta: Tecnosit S.r.l., TPS Taranto S.r.l., Società industriale meccanica ed Affini Navali – S.i.m.a.n. S.r.l., Maren S.r.l., Consorzio Chio.Me, Serveco S.r.l., Coibesa Thermosound S.p.A., Technomont Taranto S.r.l. in liquidazione, Co.m.e.r.i.n. S.r.l., Work Service S.r.l., Metalblok S.r.l. e S.a.i.t. S.p.a.;

   la procura di Roma, una volta identificati gli indagati, ha provveduto ad istruire il processo per turbativa d'asta commesso in Roma, e a quanto risulta all'interrogante, ha trasmesso le proprie risultanze alle procure competenti per territorio per procedere ad ulteriori accertamenti in relazione ai reati commessi in dette sedi;

   la procura di Taranto, presso la quale il 15 febbraio 2016 era stata formalizzata denuncia contro le medesime aziende avente identico oggetto di quella pendente in Roma, apriva analogo fascicolo iscritto al n. 2990/2016, delegando accertamenti al locale nucleo della Guardia di finanza 4 giugno 2016;

   tale delega restava inevasa per un anno e tre mesi;

   infatti, solo con informativa del 20 settembre 2017 la Guardia di finanza comunicava alla procura di avere provveduto ad identificare i responsabili dei fatti oggetto di denunzia, ma di voler proseguire le indagini nell'ambito di un nuovo fascicolo iscritto a carico di ignoti, il n. 1433/2017;

   a quanto risulta all'interrogante, la procura di Taranto avrebbe avallato tale irrituale procedura; conseguentemente la Guardia di finanza sarebbe passata dal fascicolo correttamente aperto a carico di persone ed aziende note ad un altro fascicolo a carico di ignoti;

   tale situazione, ad avviso dell'interrogante irregolare, si protraeva sino al gennaio 2018, allorché il nuovo fascicolo a carico di ignoti n. 1433/2017 subiva ulteriore trasformazione in fascicolo a carico di noti, cambiando ancora una volta numero di iscrizione nel 1386/2018;

   successivamente il pubblico ministero procedente disponeva lo stralcio, per la successiva richiesta di archiviazione, della posizione di 8 indagati; il nuovo fascicolo oggetto dello stralcio assumeva il n. RG 8030/2020;

   solo il 25 gennaio 2021 la procura di Taranto emetteva richiesta di rinvio a giudizio a carico dei titolari delle suindicate aziende per i reati di turbativa d'asta, mentre successivamente veniva chiesta e ottenuta l'archiviazione della posizione precedentemente stralciata degli otto indagati;

   le indagini poggiavano su dettagliata ed esaustiva istruttoria svolta dall'Agcm anche mediante visite ispettive nelle aziende;

   la procura di Taranto era in possesso dell'intero materiale già nel febbraio 2016, ma attraverso l'apertura di nuovi fascicoli di indagine a carico di ignoti, ad avviso dell'interrogante, si sarebbe per un verso violato l'obbligo di iscrizione immediata del nominativo degli indagati nel registro ex articolo n. 335 del codice di procedura penale e, per altro verso, non sarebbero stati sostanzialmente rispettati i termini di durata massima delle indagini previsti dal codice, sottoponendo, di fatto, i medesimi soggetti ad indagini che si sono protratte dal 2016 al 2021, per ben 5 anni –:

   se il Ministro interrogato, a fronte dei fatti indicati in premessa, intenda adottare iniziative ispettive presso la procura di Taranto.
(4-10313)


   FERRO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   momenti di tensione si sono registrati nella casa circondariale di Castrovillari «Rosetta Sisca», dove un detenuto, dopo aver effettuato una telefonata, ha aggredito un sovrintendente tentando con il filo dell'apparecchio di stringerglielo al collo;

   secondo la denuncia del Sappe, trattasi di detenuto già sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio per tre volte, segnalato al provveditorato dell'amministrazione penitenziaria di Catanzaro per una serie infinita di aggressioni al personale, ma che continuava a rimanere in carcere, anziché essere assegnato a una struttura specifica per detenuti con disturbi mentali;

   in particolare, allarmanti sono i dati forniti dal sindacato, secondo il quale «servono interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. I numeri degli eventi critici accaduti nelle carceri italiane nel primo semestre del 2021 sono allucinanti: 5.290 atti di autolesionismo, 44 decessi per cause naturali, 6 suicidi e 738 sventati dalla Polizia Penitenziaria, 3.823 colluttazioni, 503 ferimenti. In pratica, ogni giorno nelle carceri italiane succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre. Le carceri sono un colabrodo per le precise responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicurezza interna e in danno delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria. Importante è evidenziare, infine, che la quotidianità professionale del Corpo di Polizia Penitenziaria non si contraddistingue affatto per violenza ma per essere invece professionisti della sicurezza che sanno conciliare le attività di polizia con quelle di trattamento rieducativo»;

   il Sappe ha evidenziato, inoltre, che, nello stesso arco di tempo, «nelle carceri della Calabria si sono contati 127 atti di autolesionismo, 25 tentati suicidi sventati in tempo dalla Polizia Penitenziaria, 3 decessi per cause naturali, 1 suicidio, 142 colluttazioni e 14 ferimenti: cifre comunque contenute grazie alla professionalità, all'abnegazione e al senso del dovere della Polizia Penitenziaria, che ha comunque bisogno di uomini e nuovi strumenti operativi per fronteggiare l'emergenza in atto» -:

   se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e, in particolare, di quali elementi disponga in relazione alla vicenda, di cui si è reso protagonista il sopraindicato detenuto con problemi psichiatrici, già oggetto di segnalazione per numerosi atti di aggressione, che, ad avviso dell'interrogante, avrebbe dovuto essere assegnato a una Rems e non ristretto in un istituto di pena;

   se e quali immediate iniziative di competenza, anche normative, intenda assumere per restituire la giusta legalità al circuito penitenziario, con particolare riguardo alla grave situazione in cui versano le carceri calabresi.
(4-10314)

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interrogazione a risposta scritta:


   COVOLO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   la strada provinciale 46 del Pasubio (Strada provinciale 46), ex strada statale 46 del Pasubio (strada statale 46), è una strada provinciale italiana d'importanza interregionale. Ha inizio a Vicenza, dalla periferia nordovest della città, e risale verso nord, toccando i comuni di Costabissara, Isola Vicentina, Malo, Schio, Torrebelvicino. A Valli del Pasubio incrocia la strada statale 246 di Recoaro, attraversa la frazione Sant'Antonio del Pasubio e valica il passo Pian delle Fugazze fino ad entrare in Trentino-Alto Adige;

   tale arteria consentirà di collegare, in modo più efficace, l'autostrada A4, il sistema tangenziale della città, l'area nord della provincia di Vicenza in direzione Schio e Thiene e la Pedemontana, oltre che migliorare la qualità della vita di chi abita il territorio, allontanando dal centro abitato di Vicenza il traffico pesante e di attraversamento, con conseguente riduzione di inquinamento, rumore, vibrazioni, pericoli per l'utenza debole della strada;

   in qualità di stazione appaltante, il 21 marzo 2018 Anas aveva consegnato il cantiere per la realizzazione dell'opera, che ha una lunghezza di 5,3 chilometri, un valore complessivo di oltre 86 milioni di euro e prevedeva una durata di 720 giorni;

   fin da subito, purtroppo, è apparso evidente l'andamento irregolare del cantiere, con ancor più evidenti ritardi nell'approntamento delle opere e del tracciato stradale;

   secondo il cronoprogramma comunicato da Anas, alla fine di luglio 2020, i lavori di esecuzione dell'opera avrebbero dovuto concludersi entro maggio 2021;

   successivamente, a distanza di circa un anno, la stessa Anas, in accordo con l'impresa esecutrice, ha rimodulato il programma dei lavori, prevedendo che il 7 settembre 2021 avrebbe avuto luogo l'inaugurazione dello svincolo di Viale del Sole, per procedere poi all'apertura complessiva del tracciato entro il 31 dicembre 2021;

   nonostante l'amministrazione comunale di Vicenza abbia, fin da subito, monitorato con attenzione l'evoluzione del cantiere, organizzando diversi incontri alla presenza congiunta della stazione appaltante e dell'impresa esecutrice con l'obiettivo di verificare lo stato di avanzamento delle attività del cantiere, la scadenza fissata per l'apertura dello svincolo di Viale del Sole è stata nuovamente disattesa;

   ogni ulteriore giorno di ritardo nella conclusione dei lavori comporta che 37.000 autoveicoli e oltre 2.000 Tir al giorno continuino ad attraversare i quartieri residenziali di Vicenza, con tutte le conseguenze negative che questo traffico infernale inevitabilmente produce per la salute delle persone e la sicurezza stradale-:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per individuare possibili soluzioni e opportune risorse in relazione alle problematiche sopra evidenziate, al fine di superare le criticità che interessano il cantiere della variante alla strada provinciale 46 gestito da Anas.
(4-10316)

ISTRUZIONE

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   FRATE. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   nel 2019 i docenti leFP (Istituto formazione professionale) sono stati esclusi dalle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo. Tale scelta ha trovato conferma nell'anno 2021, con l'approvazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del cosiddetto «decreto sostegni bis» (decreto-legge n. 73 del 2021), con cui è stato modificato l'articolo 59 del suddetto decreto-legge, che ha determinato la penalizzazione anche dei docenti inseriti prima fascia delle graduatorie provinciali per supplenze con specializzazione sul sostegno (percorso Tfa) con servizio leFP;

   una simile disposizione è apparsa significativamente discriminatoria verso una categoria di docenti che fa parte a pieno titolo del Sistema di istruzione e formazione pubblico. A tal proposito si rammenta che:

   dall'anno scolastico 2010/2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, decreto legislativo n. 76 del 2005, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione;

   l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2005 prevede che: «Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76»;

   l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005 stabilisce che: «I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale»;

   in forza di quanto fin qui esposto, occorre altresì considerare:

    che, in base alla Riforma del Titolo V della Costituzione, la disciplina dell'attività dei docenti leFP rientra nella competenza delle regioni, ove previsto dagli Accordi Stato-regioni, altrimenti del Ministero dell'istruzione;

    che in molte regioni i corsi leFP sono gestiti direttamente dal Ministero dell'istruzione è questo il caso degli Isis (istituto di istruzione superiore statale);

    che il titolo di accesso per insegnare nei percorsi statali e leFP è il medesimo. Si ha accesso ai percorsi leFP tramite procedura trasparente e pubblica (sistema delle graduatorie);

    che l'iscrizione online alle classi di leFP avviene, in diverse realtà, attraverso il portale del Ministero dell'istruzione;

    che questo tipo di istruzione in quanto pubblica non prevede oneri a carico delle famiglie, a differenza delle paritarie;

    che tali percorsi sono finalizzati a garantire il raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento (Osa) sia di carattere generale che professionale, relativi alle figure di riferimento. Tutti i corsi sono svolti nell'ambito di standard riguardo alle competenze nazionali ed europee da acquisire e sono volti a garantire una formazione professionale adeguata a rispondere alle moderne esigenze del mercato del lavoro;

   pertanto, ne consegue che il sistema leFP fa pienamente parte del sistema d'istruzione e formazione pubblica nazionale. In tal senso, i docenti leFP nulla hanno a che vedere con le scuole paritarie per loro natura private. Non va dimenticato, in ultimo, che in base alla tabella A4 delle attuali graduatorie Gps il servizio trova piena validità in quanto riconosciuto in termini di punteggio -:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale situazione e se ritenga necessario adottare adeguate iniziative di competenza per fronteggiare le problematiche già indicate.
(5-06737)


   DI GIORGI, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, ROSSI, LATTANZIO, NITTI e ORFINI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha stanziato nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico nell'anno scolastico 2021/2022, ovvero garantirne l'ordinato avvio;

   il comma 4, ha istituito il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di euro 350 milioni nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali;

   per finalità analoghe, il comma 5, ha autorizzato un contributo complessivo di euro 60 milioni nel 2021 a favore delle scuole paritarie, di cui euro 10 milioni a favore delle scuole dell'infanzia da ripartire, con decreto del Ministro dell'istruzione, tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti e successivamente ripartiti in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021;

   si apprende, da accreditati organi di stampa, che, a causa della mancata emanazione del decreto del Ministero dell'istruzione, le risorse stanziate non risultano ancora ripartite tra gli uffici scolastici regionali;

   molte scuole paritarie, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, hanno dovuto anticipare risorse significative per garantire alle famiglie e ai tanti studenti l'avvio dell'anno scolastico;

   il suddetto stanziamento è stato il risultato di un lungo lavoro parlamentare. La prima versione del cosiddetto «decreto Sostegni bis» infatti, prevedeva 350 milioni di euro per le scuole statali e 50 milioni di euro per le paritarie, con l'esclusione della fascia dei servizi all'infanzia (0-6), che però rappresenta la maggioranza degli istituti non statali. Da qui, la revisione del testo, che oltre a includere asili nido e scuole dell'infanzia tra i beneficiari, ha portato lo stanziamento definitivo a 60 milioni di euro -:

   quali siano i motivi della mancata emanazione del decreto e, in ogni caso, quali siano con certezza i tempi dell'erogazione e dell'assegnazione del contributo di 60 milioni di euro, autorizzato a garantire la ripresa delle lezioni in presenza e sicurezza a favore delle scuole paritarie, un servizio essenziale del nostro sistema di istruzione che garantisce complessivamente circa il 40 per cento dell'offerta educativa.
(5-06738)

Interrogazione a risposta scritta:


   MINARDO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   il peso degli zaini è un problema che affligge la scuola italiana da anni, soprattutto nella scuola secondaria di primo e secondo grado, le numerose discipline, alcune addirittura con più libri di testo dedicati, se non correttamente gestiti, determinano la preparazione ogni mattina, di zaini molto pesanti. Le raccomandazioni del Consiglio superiore di sanità stabiliscono che la zavorra non deve superare il 10/15 per cento del peso corporeo. Ebbene, con il fatto che in ottemperanza ai protocolli Covid non si possono lasciare libri e materiale vario a scuola, questi zaini arrivano a pesare anche oltre 30 chilogrammi. Per non parlare dei trolley che, se da un lato con le ruote consentono di essere spostati con poco sforzo, dall'altro, non evitano agli studenti il loro sollevamento per salire le scale dei plessi scolastici su più piani. Si sa che gli effetti del carico si riversano così sulla colonna vertebrale, sulle articolazioni e quindi sulla postura e le varie proteste e segnalazioni dei genitori per questo problema non hanno sortito finora alcun effetto concreto –:

   se il Governo intenda assumere iniziative, attraverso il coinvolgimento dei dirigenti scolastici e dei provveditorati agli studi, per tutelare gli studenti dal rischio quotidiano di incorrere in conseguenze anche gravi per la loro salute.
(4-10309)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   LUCIANO CANTONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   i lavoratori impiegati in attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, possono accedere anticipatamente alla pensione, ricorrendo all'indennità Ape sociale come previsto dalla legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 179, lettera d);

   l'elenco delle categorie lavorative «Gravose» è contenuto negli allegati C ed E della legge n. 232 del 2016 e, in tale elenco, dal 1° gennaio 2018, sono state aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205; queste sono state ulteriormente specificate dall'allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 febbraio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

   in altre parole la legge n. 232 del 2016, nell'allegato C, tra le altre categorie, alla lettera l), faceva riferimento a:

    «Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati», le professioni classificate in questa categoria riguardano coloro che provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie, raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive;

   con decreto ministeriale 5 febbraio 2018, con l'allegato A, venivano specificate le categorie di accesso ai lavori gravosi e sempre alla lettera l) veniva chiarito l'ambito dello svolgimento della mansione tra cui compare l'aeroporto e, contemporaneamente, si associava al codice Istat 8.1.3.1.;

   purtroppo, occorre tenere in considerazione il fatto che tutte le aziende di handling del trasporto aereo hanno differente codice Istat, precisamente 6.2.3.2.0., motivo per cui, mentre quelli che caricano e scaricano bagagli e/o movimentano merci, anche per breve tempo, ma hanno la loro azienda con il codice Istat indicato usufruiscono dell'Ape sociale (lavori gravosi), invece, i dipendenti nel trasporto aereo che lo fanno in maniera continuativa in tutti gli aeroporti ne sono esclusi;

   difatti l'esclusione della domanda è avvenuta in fase introduttiva della richiesta attraverso la presentazione del modello AP116, precludendo ai lavoratori appartenenti a tali categorie di accedere alla pensione anticipata in quanto privi del requisito introduttivo (ovvero il codice Istat delle aziende non vi rientra);

   il settore del trasporto aereo è ancora attraversato da una crisi strutturale che, lentamente, va verso la ripresa e sarebbe ingiusto gravare sul settore questa discriminazione di fatto;

   al fine di valutare l'eventuale revisione dei requisiti e del contesto normativo di riferimento per l'anticipo al pensionamento dei lavoratori che svolgono lavori gravosi, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2020, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 474, della legge n. 160 del 2019, è stata istituita la Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive delle lavoratrici e dei lavoratori;

   l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto proroga termini) ha prorogato al 31 dicembre 2021 i lavori della commissione tecnica; tale proroga del termine si è resa necessaria a causa dei rallentamenti nella costituzione della commissione e nel conseguente avvio dei lavori, dovuti alla chiusura delle attività istituzionali ordinarie, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   dunque, per scongiurare ed evitare che possano determinarsi delle posizioni discriminatorie tra i lavoratori che svolgono la medesima attività e coloro che prestano in maniera continuativa la propria opera in ambito aeroportuale, bisognerebbe associare anche il codice Istat 63230 (attività connesse ai trasporti aerei) alla lettera l) fermo restando che, in ogni caso, il lavoratore deve farsi compilare l'allegato AP116 che certifica lo svolgimento del carico scarico bagagli o la movimentazione di merci presso la propria azienda-:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere per scongiurare che si possa verificare l'esclusione dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra addetti al carico/scarico dei bagagli e delle merci dal beneficio di cui in premessa, in vista della scadenza dei lavori della Commissione tecnica sopra citata, e permettere ai lavoratori di accedere anticipatamente alla pensione ricorrendo all'indennità Ape sociale.
(5-06736)

Interrogazione a risposta scritta:


   DE ANGELIS. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   a seguito di uno smottamento verificatosi il 16 gennaio 2020, 5 appartamenti di una palazzina sita in via Salita di Castel Giubileo, 159 in Roma, sono stati dichiarati inagibili e altrettanti nuclei familiari sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni;

   subito dopo l'evento, Roma Capitale ha provveduto ad alloggiare 11 persone presso un hotel e, in un secondo momento, sarebbe stato attivato il contributo all'affitto;

   indubbiamente, detta iniziativa, tesa a tamponare, la situazione emergenziale, non può costituire una soluzione definitiva. A distanza di 18 mesi, infatti, le famiglie non hanno ricevuto alcuna garanzia di rientrare, in tempi ragionevoli, nei loro immobili;

   la società Romeo, che gestisce il patrimonio dell'Inps, è completamente silenziosa sulla vicenda rispetto a eventuali tempi di rientro nelle abitazioni, col paradosso per coloro che vivevano nello stabile, di dover continuare a pagare le utenze di case disabitate -:

   se e di quali informazioni disponga in merito alla vicenda il Governo e in particolare:

    a) se abbia acquisito o intenda acquisire da Inps elementi circa la tempistica relativa alla messa in sicurezza degli appartamenti interni alla palazzina sita in via Salita di Castel Giubileo, 159 in Roma e della relativa area;

    b) se e quali iniziative di competenza siano state sin qui adottate per raggiungere l'obiettivo suddetto;

    c) se risulti che l'Inps intenda prevedere interventi risarcitori a favore degli abitanti colpiti.
(4-10315)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CENNI, INCERTI, AVOSSA, CRITELLI e FRAILIS. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   in Italia sono presenti ben oltre 68 mila apicoltori di cui circa 48 mila producono per autoconsumo (69,8 per cento) e 20 mila per il mercato (30,2 per cento). Gli apicoltori italiani detengono in totale oltre 1 milione e 400 mila alveari e 220 mila sciami. Oltre il 75 per cento degli alveari totali sono gestiti da apicoltori commerciali che allevano le api per professione;

   il settore apistico è un comparto fondamentale per l'intero settore agricolo nazionale, per la tutela dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità: secondo alcuni studi di settore ed associazioni di categoria senza la presenza delle api (e di altri insetti impollinatori) il 75 per cento delle colture e l'84 per cento delle piante potrebbe rischiare di subire una sensibile «riduzione di produttività»;

   in Italia esistono oltre 60 varietà di miele a seconda del tipo di «pascolo» delle api: dal miele di acacia al millefiori (che è tra i più diffusi), da quello di arancia a quello di castagno (più scuro e amarognolo), dal miele di tiglio a quello di melata, fino ai mieli da piante aromatiche come la lavanda, il timo e il rosmarino;

   nel corso degli ultimi anni la produzione nazionale di miele ha subito gravi perdite, in termini qualitativi e quantitativi, a causa di molteplici fattori: in particolare, per la presenza di avversità atmosferiche, l'utilizzo di pesticidi e per il cambiamento climatico;

   secondo le prime stime il 2021 sarà per il settore apistico il peggiore di sempre con un crollo delle produzioni vertiginoso, pari al 95 per cento rispetto all'anno scorso in alcune regioni come Toscana ed Emilia-Romagna. Si tratta di un dato allarmante e di una crisi senza precedenti che in provincia di Siena, ad esempio, ha causato addirittura l'annullamento della celebre e tradizionale «settimana del miele di Montalcino». Gravi riduzioni di prodotto interessano anche la Lombardia, mentre in Sicilia e in Puglia la produzione è ai minimi storici;

   secondo le associazioni di categoria in media un alveare ha prodotto tra 500 grammi ed 1 chilogrammo contro i 20 chilogrammi degli scorsi anni. Le condizioni climatiche hanno infatti compromesso le produzioni in primavera del tarassaco e del ciliegio, con anche la quasi totale perdita della produzione di miele di acacia, così come sono andate perse le fioriture di mandorli, ciliegia, asfodelo, trifoglio e agrumi azzerando le produzioni di nettare necessario per permettere alle api di colonizzarsi e svilupparsi per i raccolti successivi;

   il clima degli ultimi mesi, sostengono ancora gli apicoltori, ha reso difficile anche la raccolta e l'immagazzinamento del nettare, che è servito innanzitutto per il nutrimento delle api: in molti casi gli allevatori sono stati costretti a costosi interventi di nutrizione artificiale degli alveari per evitare che morissero di fame e per salvare gli allevamenti. Le criticità non hanno risparmiato nemmeno le api regine: le fecondazioni, sempre a causa delle condizioni atmosferiche, si sono ridotte di circa il 20 per cento;

   la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi mesi: l'Associazione apicoltori Arezzo Siena e Grosseto (Asga) hanno sottolineato come «gli apicoltori non soffrono soltanto la mancata produzione di miele, ma dovranno provvedere al mantenimento delle api che non hanno sufficienti scorte per poter passare indenni l'inverno alle porte»;

   nel decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 sono state inserite, in sede di discussione parlamentare, risorse (cinque milioni di euro per l'anno 2021) destinate alle aziende apistiche colpite da calamità naturali. Appare evidente come tali stanziamenti, pur rappresentando un primo significativo contributo, non siano ad oggi sufficienti per salvaguardare un settore in gravissime difficoltà-:

   quali iniziative urgenti intenda assumere, in relazione a quanto esposto in premessa, per ristorare e sostenere il settore apistico nazionale, in sofferenza da anni e colpito nel 2021 da una gravissima riduzione del miele prodotto.
(5-06735)

Interrogazione a risposta scritta:


   BENEDETTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato «Incentivi per funzioni tecniche», riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;

   il comma 2 prevede che: «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti»;

   sulla specifica tematica in argomento, l'Anac – Autorità nazionale anticorruzione, ha trasmesso a Governo e Parlamento, l'atto di segnalazione n. 1 del 9 marzo 2021, nel quale si legge: «Con l'occasione, si intende richiamare l'attenzione anche sulla mancata attuazione da parte di numerose amministrazioni aggiudicatrici delle disposizioni di cui all'articolo 113 del Codice, con particolare riferimento alla mancata adozione da parte delle stesse del regolamento per la ripartizione degli incentivi, di cui al comma 3 del predetto articolo, e della mancata costituzione del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tali inadempimenti, per i quali il Codice non prevede alcuna forma di sanzione o di potere di intervento dell'Autorità, determinano l'impossibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con grave danno per gli stessi»;

   recentemente, su alcune bozze di regolamento, la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha emesso sia pareri interlocutori, sia pareri definitivi (questi ultimi sugli schemi proposti dal Ministero della giustizia, delle infrastrutture e mobilità sostenibili, della cultura, pareri nn. 281/2021, 145/2021, 345/2021), e in ultimo, il parere definitivo – n. 135/2021 in data 29 luglio 2021 – espresso sullo schema di regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per gli affari giuridici e legislativi-:

   se il Governo anche in vista dei programmi annessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza non ritenga utile adottare, alla luce delle positive esperienze delle altre amministrazioni citate in premessa, tutte le idonee iniziative di competenza affinché anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa dotarsi di un regolamento interno per gli incentivi delle funzioni tecniche.
(4-10311)

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:


   CIRIELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   come riportato da recenti organi di stampa, nell'ultimo aggiornamento del database americano sugli eventi avversi ai vaccini (Vaers), i morti segnalati post vaccinazione Covid sarebbero arrivati a 13.068;

   tali dati sarebbero riferiti, prevalentemente, alla somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna, atteso l'irrisorio utilizzo in U.S.A. di quello «Johnson & Johnson»;

   i rilevamenti pubblicati sul database Vaers e di cui andrebbe verificata la veridicità, inevitabilmente hanno sollevato dubbi sugli omologhi dati che, invece, verrebbero riferiti dalle autorità italiane; dal rapporto Aifa pubblicato ad agosto 2021 «rapporto sulla sorveglianza dei vaccini COVID-19 dal 27 dicembre 2020 al 26 luglio 2021», si evince che, dopo la somministrazione dei vaccini Covid in Italia, ci sarebbero stati circa 500 morti in 211 giorni; confrontando i dati americani e italiani, recenti organi di stampa avrebbero sollevato l'obiezione che, in Italia, i decessi associati o conseguenti alla vaccinazione dovrebbero essere circa cinque volte maggiori rispetto a quelli effettivamente dichiarati dall'Aifa;

   più precisamente, sempre secondo organi di stampa, se si considera che il numero dei vaccinati in Usa sarebbe cinque volte maggiore a quello dei vaccinati in Italia, operando una semplice divisione (13.000: 5), i decessi associati o conseguenti al vaccino in Italia dovrebbero essere 2.200 circa e non 500 come dichiarato nel rapporto dell'Aifa;

   il «trend» dei decessi post vaccinazione rilevati in Usa, sarebbe riscontrato anche dai dati dichiari in Australia, che – con un numero di vaccinati cinque volte inferiore a quello italiano – conterebbe 480 decessi;

   sempre secondo fonti giornalistiche, i deceduti con Covid-19 hanno un'età media, a seconda dei paesi, tra 79 e 81 anni, ed in particolare, in Italia, l'età media è di 80 anni, con un lieve abbassamento rispetto all'estate scorsa che sarebbe stata registrata a 81 anni;

   a voler considerare, invece, gli eventi avversi ai vaccini registrati nel database americano, sarebbero stati segnalati tanti casi per soggetti di età inferiore a 65 anni e, del resto, anche le cronache nazionali hanno riportato la notizia di tragici fatti occorsi a giovani ragazzi a poca distanza dalla somministrazione del vaccino; si pensi a Diego Laurendi, 35 anni e Angelo Tedesco, 41 anni, entrambi di Reggio Calabria, stroncati da un'aneurisma cerebrale;

   occorre, quindi, rilevare i dati anagrafici dei soggetti che hanno subito eventi avversi esiziali post-vaccinazione, nella misura in cui — come, a titolo esemplificativo, è riportato da fonti giornalistiche — qualora i decessi in questione, in Italia, fossero 2.300 e l'età media fosse anche 60 anni, si avrebbe un impatto 20 volte maggiore, paragonato a quello dei morti di Covid;

   sarebbe doveroso mettere in campo tutti gli strumenti necessari onde rilevare e registrare con estrema precisione i decessi oltre che gli eventi avversi gravi e non, associati o conseguenti alla somministrazione del vaccino;

   conseguentemente, dovrà considerarsi un atto dovuto rendere pubblici alla popolazione — mediante canali ufficiali — gli esiti dei rilevamenti effettuati; tali azioni potrebbero offrire maggiore trasparenza e credibilità alla campagna vaccinale, diminuendo le perplessità e la sfiducia nei cittadini che — fin quando non sarà disposto l'obbligo vaccinale — meritano di effettuare scelte sanitarie impattanti sulla loro salute con la maggiore consapevolezza possibile -:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di prevedere un corretto quanto preciso rilevamento dei decessi e degli eventi avversi gravi e non, associati o conseguenti al vaccino;

   se non intenda rendere pubbliche le modalità dei rilevamenti sino a oggi effettuati e di quali elementi disponga circa le ragioni della difformità tra il «trend» di decessi rilevati in America e in Australia, rispetto a quelli registrati in Italia.
(4-10312)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:


   FERRO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   con bando prot. n. 0004741/2018, il direttore pro tempore, professoressa Maisano, indiceva formali elezioni per il rinnovo del direttore dell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria per il triennio 2019/2022;

   con un primo ricorso davanti al Tar Calabria n. 214 del 2019, il candidato professor Sacchetti impugnava, contestandone la legittimità, il provvedimento di nomina del professor Scialò a direttore dell'Accademia;

   con sentenza n. 676 del 2019 i giudici amministrativi, in accoglimento del ricorso, annullavano il provvedimento di nomina del professor Scialò, ritenendo di cassare a monte il requisito, necessario per la partecipazione al bando, vantato dal professor Scialò relativo alla nomina dello stesso quale vice direttore dell'Accademia, poiché conferita pochi mesi prima dall'allora ex-coniuge, direttore Maisano, con l'evidente intento, come scrivono i giudici, di consentirgli la partecipazione al bando per l'elezione del nuovo Direttore;

   nonostante ciò, Maisano, che, per inciso, era anche il responsabile Anticorruzione, decretava il riavvio delle procedure di elezione del nuovo direttore, avverso il quale il professor Sacchetti proponeva nuovamente ricorso (n. 25 del 2020), accolto dal Tar (ordinanza n. 30 del 2020), che sospendeva gli atti della seconda procedura;

   il 31 ottobre 2019 il direttore Maisano, al termine dei due mandati consecutivi, cessava dall'incarico, ma formulava richiesta di ulteriore proroga, in merito alla quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con parere del 6 dicembre 2019, prot. 565/Ris indicava all'Accademia di «...di procedere senza indugio a dare esecuzione, secondo quanto sopra indicato, alla sentenza n. 676 del 2019 del Tar di Reggio Calabria», sul presupposto che «ai sensi dell'articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 293 del 1994, convertito in legge per effetto dell'articolo 1, legge n. 444 del 1994, gli Organi decaduti possono essere prorogati per un periodo massimo di quarantacinque giorni, [...] ne consegue che il Direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, dopo il quarantacinquesimo giorno di prorogatio (15 dicembre 2019) non potrà più compiere atti d'ufficio»;

   nonostante l'inequivocabile parere negativo, in data 11 dicembre 2019 l'allora Presidente Barbieri, con decreto n. 661 del 2019 conferiva alla professoressa Maisano, sino alla nomina del nuovo direttore, l'incarico di reggente, figura sostitutiva di quella del direttore, traducendosi ciò, di fatto, ad avviso dell'interrogante, in una proroga sine die, illegittima e non suffragata da motivazioni organizzative, logistiche e normative;

   tale decreto risulta comunicato al Ministero, il quale non si sarebbe opposto, né sarebbe intervenuto in alcun modo;

   con decreto ministeriale n. 568 del 6 maggio 2021 il Ministro interrogato, seppur in pendenza di giudizio amministrativo e, quindi, in presenza di una terna di candidati tuttora sub judice, ha peraltro ritenuto di procedere alla nomina del presidente dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria nella persona della dottoressa Morabito, «Considerato di dover assicurare, nelle more della definizione del contenzioso, l'operatività dell'Accademia in considerazione della intervenuta scadenza dell'incarico del presidente uscente e dell'attuale vacanza della carica del direttore dell'istituzione»;

   in realtà, è vero che la Maisano aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di reggente il 5 marzo 2021, dandone comunicazione al Ministero, ma la stessa aveva revocato le proprie dimissioni il successivo 8 marzo in seno alla seduta n. 522 del consiglio di Amministrazione, ma dell'avvenuta revoca non ne sarebbe stata data altrettanta comunicazione al Ministero -:

   se i fatti di cui in premessa corrispondano al vero e quali immediate iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere affinché si pervenga alla nomina del nuovo direttore dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, in osservanza di quanto disposto nella pronuncia del Tar.
(4-10306)

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta immediata in Commissione Delmastro Delle Vedove n. 5-06724 del 22 settembre 2021.