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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Mercoledì 31 marzo 2021

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:


   La Camera,

   premesso che:

    come già stabilito dal decreto legislativo n. 31 del 2010, la Sogin s.p.a., quale soggetto responsabile della realizzazione e dell'esercizio del deposito nazionale e del parco tecnologico, nel 2015 ha trasmesso all'ex Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), oggi Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) alla localizzazione del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari, incluso in un parco tecnologico;

    la stessa società Sogin s.p.a., con il nulla osta del Ministero dello sviluppo economico (Mise) e del Ministero dell'ambiente e della tutela de territorio e del mare (Mattm), ha dunque pubblicato il 5 gennaio 2021 sul sito www.depositonazionale.it la suddetta carta nazionale Cnapi, che fornisce in definitiva una mappa completa dei siti idonei ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi come descritto in premessa. L'avvenuta pubblicazione, ha avviato il periodo di consultazione pubblica come previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010 (e i cui termini di discussione e valutazione sono stati modificati dal decreto-legge «Milleproroghe» convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 2);

    ai territori che ospiteranno il sito di stoccaggio, verrà riconosciuto un ristoro in termini economici: per il 10 per cento spetterà alla provincia nel cui territorio il sito verrà ubicato, per il 55 per cento al comune nel cui territorio il sito verrà ubicato e per il 35 per cento ai comuni limitrofi in un'area compresa nei 25 chilometri dal sito destinato al parco tecnologico;

    come riportato dalla guida tecnica n. 29 dell'ex Ispra, che definisce i criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività, «le caratteristiche del sito nel quale viene localizzato un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi a bassa e media attività, unitamente a quelle del condizionamento dei rifiuti e delle strutture ingegneristiche dell'installazione, devono garantire il confinamento e l'isolamento dei radionuclidi dalla biosfera, al fine di assicurare nel tempo la protezione della popolazione, dell'ambiente e dei beni». A ciò si aggiunge la raccomandazione che «il processo di localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale, di seguito denominato “deposito”, avviene, anche con riferimento alle raccomandazioni emanate dagli organismi internazionali, attraverso fasi successive di indagini e valutazioni»;

    secondo le medesime linee della guida tecnica n. 29, durante la prima fase vengono individuate le aree «potenzialmente idonee», con eventuale ordine di idoneità. Il tutto è definito anche attraverso «criteri di esclusione» che sono stati fissati al fine di escludere le aree del territorio nazionale che non rispondano ai requisiti riportati nella guida tecnica. Vengono tenute in considerazione, tra le altre caratteristiche, anche valutazioni che riguardano:

     1. la stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica dell'area al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture ingegneristiche da realizzare secondo barriere artificiali multiple;

     2. il confinamento dei rifiuti radioattivi mediante barriere naturali offerte dalle caratteristiche idrogeologiche e chimiche del terreno, atte a contrastare il possibile trasferimento di radionuclidi nella biosfera;

     3. la compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non derogabili, di tutela del territorio e di conservazione del patrimonio naturale e culturale;

     4. l'isolamento del deposito da infrastrutture antropiche ed attività umane, tenendo conto dell'impatto reciproco derivante dalla presenza del deposito e dalle attività di trasporto dei rifiuti;

     5. l'isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo;

     6. la protezione del deposito da condizioni meteorologiche estreme;

    ai «criteri di esclusione» si affiancano i «criteri di approfondimento», definiti per consentire la valutazione delle aree individuate a seguito dell'applicazione dei criteri di esclusione. Pertanto, ad esempio, come si evince dalla guida tecnica «la loro applicazione può condurre all'esclusione di ulteriori porzioni di territorio all'interno delle aree potenzialmente idonee e ad individuare siti di interesse»;

    come riportato nella carta nazionale Cnapi pubblicata nel mese di gennaio 2021, sono stati individuati 67 potenziali siti che potrebbero dunque ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi del nostro Paese: essi risultano dislocati nelle regioni Piemonte (8 zone), Toscana e Lazio (24 zone), Basilicata e Puglia (17 zone), Sardegna (14 aree), Sicilia (4 aree). 12 aree sono state classificate in classe A1 (zona a massima priorità), 11 aree in classe A2, 15 aree in classe B e 29 aree in classe C;

    trascorso il periodo di consultazione pubblica come previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010 (e i cui termini di discussione e valutazione sono stati modificati dal decreto-legge «Milleproroghe» convertito dalla legge 26 febbraio 2021 n. 2) della durata di 180 giorni, si avvierà (nell'arco di duecentoquaranta giorni successivi alla pubblicazione della Cnapi), un seminario nazionale che vede l'espletamento di azioni di confronto coordinate con regioni, amministrazioni locali, poli universitari, associazioni di settore, enti di ricerca e tutti quegli organi che possano dare un supporto significativo;

    proprio quest'ultimo risulta essere un passaggio quanto mai necessario e fondamentale, che contribuirà a definire non solo le scelte dei siti più idonei ad ospitare i rifiuti nucleari stoccati nei relativi depositi, ma a garantire azioni di massima trasparenza delle informazioni che dovranno essere trasmesse a tutti i soggetti interessati dai provvedimenti di cui in narrativa, compresi i cittadini delle aree indicate nella carta nazionale Cnapi;

    stando alle osservazioni e alle indicazioni che saranno fornite durante l'attuale iter di consultazione, la Sogin s.p.a. dovrà elaborare una nuova proposta di carta nazionale Cnapi. Pertanto, sarà poi compito del Ministero dello sviluppo economico approvare, sentito il parere dell'Isin, la versione definitiva della carta che individuerà i siti di stoccaggio;

    è evidente come qualsiasi amministrazione locale possa essere interessata ad evitare che i siti del deposito nazionale ricadano nei territori di propria competenza, poiché tali azioni, se non efficacemente valutate prima ancora di essere messe in atto, potrebbero seriamente pregiudicare le economie locali soprattutto di quelle aree che basano la loro produttività interna sulla qualità dell'ambiente e delle acque, delle produzioni agroalimentari, delle esportazioni del settore agroalimentare e della tutela del settore turistico-ricettivo;

    l'annuncio della pubblicazione della carta nazionale Cnapi del mese di gennaio 2021, ha suscitato indignazione da parte di molti sindaci d'Italia, oltre che di presidenti di regione, i quali si dicono pronti a contrastare con ogni mezzo a loro disposizione, eventuali scelte che saranno assunte nei prossimi mesi e, a maggior ragione, se le stesse saranno assunte in maniera poco o per nulla condivisa,

impegna il Governo:

1) a mettere in atto ogni iniziativa utile e necessaria a garantire la massima collaborazione tra tutti gli enti istituzionali impegnati nel processo di valutazione e definizione dei possibili siti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, al fine di garantire la totale trasparenza e tempestività della trasmissione delle informazioni necessarie, colmando di fatti possibili asimmetrie informative tra tutti gli attori in campo;

2) ad analizzare in maniera approfondita l'individuazione delle possibili aree di deposito, al fine di valutare tutte le problematiche esposte in premessa e giungere, in tempi ben definiti, a soluzioni che siano condivise e che tengano in conto gli interessi e delle principali vocazioni territoriali dell'intero Paese;

3) a garantire, nell'ambito dell'iter di approvazione definitiva della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare siti di stoccaggio, la massima tutela di quei territori considerati «Patrimonio dell'umanità» dall'Unesco e, ove possibile, a valutarne l'esclusione dalla carta nazionale Cnapi;

4) a favorire il massimo coinvolgimento dei competenti organi parlamentari, per quanto di competenza, sia in vista della pubblicazione definitiva della carta nazionale delle aree idonee, sia successivamente al completamento del processo descritto in premessa;

5) a sostenere la promozione di adeguate campagne informative, che possano garantire la massima conoscenza ai soggetti istituzionali interessati, incluse le amministrazioni locali, e soprattutto ai cittadini, delle decisioni assunte e di eventuali conseguenze che le stesse potrebbero avere in fase di progettazione e realizzazione del deposito dei rifiuti e del relativo parco tecnologico;

6) a valutare ogni rischio connesso al trasferimento delle scorie radioattive, sia via terra che soprattutto via mare, mettendo in campo ogni iniziativa necessaria volta a tutelare l'ecosistema, con maggiore attenzione verso quelle aree ad alto rischio ed impatto ambientale, tenuto conto che il trasporto via mare richiederebbe la costruzione di depositi imbarco e sbarco delle scorie nei porti di partenza e arrivo, di un naviglio dedicato, e che si tratterebbe di viaggiare sulle stesse rotte dedicate al turismo;

7) a valutare l'opportunità di escludere la localizzazione dei siti in territori la cui economia è legata alla valorizzazione di zone di alto pregio ambientale e paesaggistico e si basa prevalentemente sull'allevamento, attività strettamente legata alle caratteristiche e alla qualità del suolo e delle acque;

8) a esaminare proficuamente l'individuazione dei depositi in territori che non siano già gravati da servitù militare.
(1-00451) «Lapia, Berardini, Rizzone, Cardinale, Tondo, Ermellino, De Girolamo, Piera Aiello, Acunzo, Menga».

Risoluzione in Commissione:


   Le Commissioni IV e VIII,

   premesso che:

    i comuni che si affacciano sul lago d'Iseo, in particolare i comuni di Tavernola Bergamasca e Monte Isola, vivono in una costante situazione d'allarme per il pericolo di una significativa frana del Monte Saresano;

    il Monte Saresano, sin dagli inizi del Novecento, è stato oggetto di escavazione e di sbancamento del piede per estrarre marna da cemento;

    nonostante nel corso dei decenni si siano verificate numerose frane, l'attività estrattiva è proseguita, con rilevanti conseguenze dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

    il continuo e progressivo sgretolamento roccioso, dimostrato dai dati registrati dai sensori presenti nel cementificio Italsacci, acquisito nel 2018 da Italcementi S.p.a., appartenente al Gruppo Heidelberg Cement, che monitorano il Monte Saresano, installati dopo la frana dell'ex miniera Ognoli, fino a poco tempo fa, registravano uno spostamento quantificabile in media di 2 o 3 millimetri al mese;

    nel febbraio 2021, l'area ha iniziato pericolosamente a cedere in modo significativo, creando crepe ben visibili e movimenti importanti rilevati dagli strumenti di monitoraggio, quantificabili da 5 a 20 millimetri al giorno;

    il fronte instabile, con più possibili punti di rottura, viene stimato in oltre due milioni di metri cubi di materiale roccioso, una parte del quale si riverserebbero nel lago d'Iseo;

    tale riversamento avrebbe evidentemente conseguenze devastanti, anche in relazione all'onda anomala che si genererebbe con la caduta nel lago di una parte consistente della frana;

    le valutazioni effettuate hanno evidenziato che i tempi per l'evacuazione della popolazione, sin dalle prime avvisaglie della frana, potrebbero essere molto ristretti;

    il 27 febbraio 2021, il professor Nicola Casagli, presidente dell'istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, ha effettuato con il Centro per protezione civile dell'università degli studi di Firenze, un sopralluogo sulla frana situata sul versante sud-orientale del Monte Saresano;

    tenuto conto della relazione del citato sopralluogo, pubblicata il 4 marzo 2021, l'università di Milano-Bicocca ha eseguito uno studio sugli scenari di massima dell'espandimento della frana del Monte Saresano;

    il 9 marzo 2021 i militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza e del Comando Truppe Alpine di Bolzano hanno effettuato un sopralluogo logistico per il posizionamento dei loro mezzi. Gli stessi, sono stati preallertati dalla prefettura di Bergamo, per un diretto coinvolgimento nella task force che interverrebbe in seguito alla frana;

    il 22 marzo 2021 è accorso sul luogo anche il personale del 10° reggimento Guastatori della Brigata Corazzata Ariete, ai fini di una prima fase di monitoraggio;

    recentemente il primo firmatario del presente atto di indirizzo ha depositato le interrogazioni a risposta scritta n. 4-08573 e n. 4-08629 per chiedere se il Governo non «ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche al fine di individuare le risorse da destinare alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e autorizzare la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del citato decreto», nonché se «intenda adottare iniziative di competenza per verificare la causa delle continue frane che coinvolgono da alcuni decenni il Monte Saresano e, in particolare, la possibile correlazione tra l'attività estrattiva e gli stessi episodi franosi, se intenda valutare il possibile impatto ambientale e sull'intero ecosistema lacustre nel caso in cui la frana trascinasse nel lago i rifiuti depositati presso lo stabilimento e se intenda utilizzare risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per realizzare un programma straordinario di consolidamento dei territori a rischio idrogeologico, compreso quello del lago di Iseo»;

    a seguito di tali scenari di rischio, si è proceduto alla chiusura di alcune strade, provocando anche l'isolamento del comune di Parzanica;

    il sindaco di Tavernola Bergamasca, in data 15 marzo 2021, con una lettera a tutti gli enti territoriali coinvolti, nonché alla prefettura di Bergamo sollecita con urgenza, tra le altre iniziative l'invio di risorse umane aggiuntive, in particolar modo forze dell'ordine o dell'esercito, al fine di presidiare l'eventuale riapertura della strada comunale di Tavernola-Parzanica;

    il 19 marzo 2021 il professor Stefano Tinti, coordinatore del gruppo di ricerca dell'università Alma Mater di Bologna, ha riassunto i primi risultati dello studio commissionato e consistente in simulazioni con modelli numerici riferiti all'entità dei possibili fenomeni di onde anomale conseguenti alla frana;

    a seguito dello studio menzionato, la prefettura di Brescia ha diffuso una nota con la previsione che l'onda potrebbe assumere un'altezza di sette metri nelle aree di Tavernola e Montisola, specificando che gli studi non sono ancora completi per le aree maggiormente urbanizzate e caratterizzate da infrastrutture critiche con interventi da calibrare e pianificazioni da rivedere;

    presso il cementificio sopra citato sarebbe depositata una notevole quantità di rifiuti tra cui additivi e combustibili che, in caso di frana, finirebbe nel lago, con un possibile enorme danno di natura ambientale;

    i dati rilasciati dagli strumenti di monitoraggio hanno generato un alto livello di allerta e la conseguente chiusura del cementificio;

    la ripresa delle attività aggraverebbe ulteriormente le condizioni in cui versa attualmente il Monte Saresano e, conseguentemente, aumenterebbe il rischio per la sicurezza della popolazione e dei lavoratori della struttura;

    in relazione ai ristretti tempi previsti per le operazioni di evacuazione delle zone coinvolte, insiste l'ulteriore criticità rappresentata dalla carenza dei sistemi di allarme in grado di raggiungere contemporaneamente tutta la popolazione interessata;

    la cosiddetta terza missione della Difesa, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dispone che il Ministero della difesa esercita funzioni e compiti quali: «interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità»;

    il 2° Reggimento Genio Pontieri interviene sovente a sostegno della popolazione civile, ripristinando la viabilità compromessa da eventi climatici e naturali, mentre il 10° Reggimento Genio Guastatori interviene in attività a supporto della popolazione. Giova ricordare che, nel 2010, unità del Genio militare sono già intervenute per mettere in sicurezza il territorio e frenare la Frana di Montaguto nell'Irpinia,

impegnano il Governo:

   a garantire il costante coinvolgimento delle Forze Armate in concorso nelle attività di protezione civile, nonché nell'approntamento, ove richiesto, dei reparti del Genio militare per interventi come quelli descritti in premessa;

   ad adottare iniziative di competenza affinché siano resi disponibili idonei strumenti di segnalazione sonora, al fine di avvisare, tempestivamente e simultaneamente, in caso di evacuazione tutta la popolazione coinvolta;

   a valutare di promuovere l'eventuale coinvolgimento dell'istituto idrografico militare e dell'istituto geografico militare, per un approfondimento di indagini a supporto degli studi svolti, per il monitoraggio della situazione e per la valutazione dell'impatto dell'evento sulla popolazione e sull'ambiente;

   a valutare la possibilità di utilizzare i prodotti forniti dalla costellazione di satelliti Cosmo – Skymed (ASI - Difesa) per il monitoraggio delle frane sul Lago di Iseo;

   ad adottare le iniziative di competenza per garantire la pronta disponibilità ai sistemi e infrastrutture di comando a supporto delle attività di ricerca e soccorso;

   ad adottare iniziative, per quanto di competenza, finalizzate a verificare, anche per il tramite del comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, la causa delle continue frane che coinvolgono da alcuni decenni il Monte Saresano e, in particolare, la possibile correlazione tra l'attività estrattiva e gli episodi franosi;

   ad adottare iniziative, per quanto di competenza, finalizzate ad accertare la quantità e la tipologia di rifiuti depositati presso il cementificio ItalSacci di Tavernola e il conseguente impatto ambientale, anche sull'intero ecosistema lacustre, nel caso in cui la frana trascinasse tali rifiuti nel lago di Iseo.
(7-00624) «Dori, Zolezzi, Rizzo, Aresta, Frusone, Cominardi».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

   da notizie a mezzo stampa si è appreso che i carabinieri del Nas di Palermo e del comando provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare che ha comportato gli arresti domiciliari nei confronti di appartenenti al dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell'assessorato della salute della regione siciliana con l'accusa di aver diffuso dati falsi riguardanti la pandemia di COVID-19 al fine di evitare l'istituzione di zone «rosse» o «arancioni» sul territorio siciliano;

   secondo quanto riportato, agli arrestati sarebbero stati contestati i reati di falso materiale ed ideologico, poiché avrebbero modificato i dati relativi ai positivi, ai morti e ai risultati dei tamponi, alterando in particolare in difetto il numero dei decessi e dei contagiati e in eccesso il numero dei tamponi eseguiti, e così profondamente falsificando il quadro complessivo dei dati diretti all'istituto superiore di sanità, sulla base dei quali sarebbero stati poi adottati i provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus;

   ancor più grave è la circostanza che, oltre agli arresti domiciliari disposti per una dirigente generale della regione e alcuni funzionari e collaboratori, risulterebbe indagato anche l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza rispetto al quale sarebbe emerso il parziale coinvolgimento nelle attività delittuose del dipartimento;

   particolarmente critica, poi, risulterebbe la situazione di Palermo, che avrebbe molto probabilmente dovuto essere dichiarata zona «rossa» e il cui sindaco ha già detto che costituirà il comune come parte civile nel procedimento giudiziario, avendo basato molte delle scelte e dei provvedimenti amministrativi di questi mesi proprio su quei dati;

   è evidente che qualora i fatti riportati venissero confermati, sarebbero di una gravità inaudita, in quanto l'alterazione dei numeri, compresi quelli sui decessi, avrebbe impedito l'adozione di misure di contenimento ben più severe ed efficaci contro la diffusione della pandemia nel territorio siciliano, mentre la contraffazione dei dati reali almeno fin dal novembre del 2020 avrebbe esposto la popolazione siciliana a rischi di contagio assai più elevati rispetto a quelli conseguenti ai dati ufficialmente dichiarati;

   tale quadro risulta aggravato dal fatto che nei mesi passati il presidente della regione siciliana, in qualità di commissario delegato per l'emergenza COVID-19 nella sua regione, si è ripetutamente scontrato pubblicamente con il Governo nazionale e con il Commissario nazionale per l'emergenza COVID-19 lamentando la natura schiettamente politica alla base dei provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale per il contenimento dell'epidemia; provvedimenti che secondo il presidente della regione siciliana venivano assunti in spregio e danno della popolazione siciliana proprio in virtù della difformità di quei dati provenienti dalla sua regione e che non erano atti a giustificare, a suo parere, provvedimenti così restrittivi, e dunque, da lui ritenuti assolutamente punitivi nei confronti dei cittadini siciliani;

   quello che sembra emergere dalle notizie riportate dagli organi di informazione è dunque un quadro sconcertante e sconfortante del modo in cui sono stati gestiti i dati pandemici regionali, in un contesto in cui, alla diffusa disorganizzazione ed alla lentezza da parte degli uffici periferici incaricati della raccolta dei dati, si sarebbe sommato il dolo di organi amministrativi e politici ai vertici dell'organizzazione regionale, nel tentativo di dare un'immagine di tenuta ed efficienza del servizio sanitario regionale, e della classe politica che la amministra, migliore di quella reale, con la conseguente esposizione della popolazione siciliana a rischi gravissimi per la salute pubblica;

   in attesa che le indagini della magistratura facciano il loro corso, e definiscano con certezza le responsabilità dei fatti riportati, appare opportuno ricordare che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali –:

   quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare, per quanto di sua competenza, per assicurare la ricostituzione immediata di un sistema di trasmissione di tutti i dati correlati al rischio pandemico che sia efficace e reale, nonché quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza per la salute pubblica di tutti i cittadini nella regione siciliana, anche valutando l'opportunità di riportare la gestione dell'emergenza epidemiologica in questa regione direttamente in capo al commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 nominato a livello nazionale.
(2-01157) «Miceli, Raciti, Rizzo Nervo, Nitti, Lattanzio, Viscomi, Siani, Gariglio, Benamati, Andrea Romano, Pizzetti, Cenni, Mauri, Sani, Buratti, De Filippo, Carnevali, Avossa, Di Giorgi, Verini, Sensi, Pezzopane, Enrico Borghi, Fiano, Gribaudo, Ubaldo Pagano, Fragomeli, Bordo, Boccia, Delrio, Navarra, Cappellani».

Interpellanze:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   il 10 marzo 2021, il Ministro della salute ha aggiornato le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19;

   con decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021, è stato adottato il nuovo Piano vaccinale anti-COVID-19 costituito anche dalle suddette Raccomandazioni, che prevedono di procedere in parallelo con «la vaccinazione dei soggetti over 80 e dei soggetti con elevata fragilità»;

   i soggetti «con elevata fragilità» sono i pazienti con le patologie specificamente elencate nella tabella 1 delle nuove Raccomandazioni, nonché le persone con disabilità gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (tabella 2 delle Raccomandazioni);

   hanno priorità anche i conviventi di soggetti con alcune delle patologie elencate nella tabella 1 e i «familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto» alle persone con disabilità grave certificata;

   le Raccomandazioni prevedono, altresì, il completamento della vaccinazione delle categorie ricomprese nella Fase 1 precedentemente avviata (ad esempio operatori sanitari e socio-sanitari, ospiti e personali delle Rsa, del personale scolastico e universitario, delle Forze armate, di polizia e del soccorso pubblico, dei servizi penitenziari e di altre comunità residenziali;

   si deve poi procedere in base all'età e alle condizioni patologiche, non essendo contemplati altri criteri di priorità;

   il 15 marzo 2021, il Commissario per l'emergenza COVID-19 ha emanato l'ordinanza n. 2/2021 che dispone: «le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal “Piano nazionale e successive Raccomandazioni”»;

   secondo le prescrizioni d'uso del vaccino AstraZeneca, «dal momento dell'apertura del flaconcino», esso è conservabile «per non più di 48 ore in frigorifero (2°C - 8°C)» e, «entro questo periodo di tempo può essere conservato e utilizzato a temperature fino a 30°C per un unico periodo di tempo fino a 6 ore»; solo ove non sia possibile rispettare tali condizioni, il prodotto deve essere smaltito;

   secondo organi di stampa, il 19 marzo 2021, ossia successivamente all'adozione delle nuove Raccomandazioni e dell'ordinanza n. 2/2021, il giornalista Andrea Scanzi è stato vaccinato con una dose di AstraZeneca;

   in un'intervista su Affari Italiani del 25 marzo 2021, il giornalista Scanzi dichiara che il 19 marzo 2021, «con due messaggi su Whatsapp, alle 12 e alle 16», ossia ben prima della fine della giornata, il Direttore dell'ASL di Arezzo gli avrebbe scritto di tenersi pronto e, successivamente, avrebbe ricevuto l'indicazione di recarsi al Centro Affari di Arezzo alle ore 18 per essere vaccinato;

   nella stessa intervista. Scanzi afferma che la cosiddetta «lista di panchinari» ove era iscritto era una lista «scritta a mano», e che: «non ero stato inserito in tale lista [...] in quanto caregiver – parola che né io né il mio medico abbiamo mai usato fino al vaccino – bensì in quanto “figlio unico di genitori estremamente vulnerabili”: e ancora “sono vent'anni che non vivo con i miei genitori, i quali (toccando ferro) nonostante tutto sono autosufficienti. [...] fare il ‘caregiver’ [...] significa vivere in funzione dell'assistenza di chi ne ha bisogno. Io no: giro l'Italia per il mio lavoro di giornalista e per gli impegni in teatro, mi sarebbe impossibile”»;

   il portale dedicato della regione Toscana indica come «persone estremamente vulnerabili» quelle individuate dalle Raccomandazioni del 10 marzo 2021 e specifica che «verrà aperto successivamente un nuovo canale sul portale» per eseguire le vaccinazioni dei «caregiver o conviventi delle persone affette da patologie per le quali è prevista anche per loro la vaccinazione»;

   il servizio delle liste di riserva della regione Toscana risulta attivato soltanto dal 24 marzo 2021;

   il portale dell'azienda Asl di Arezzo indica che possono presentare la propria candidatura per tali liste solo gli appartenenti a «Personale docente e non docente della Scuola, Forze dell'ordine, Forze armate, Persone nate tra il 1941 (che non hanno ancora compiuto 80 anni) e il 1950, Conviventi o caregiver di persone estremamente vulnerabili» e richiede, in sede di registrazione, di riportare a quale delle predette categorie appartenga il candidato;

   secondo gli organi di stampa, la procura di Arezzo avrebbe aperto un fascicolo conoscitivo sulla vicenda della vaccinazione di Scanzi –:

   se il Governo ritenga che le modalità di chiamata e somministrazione del vaccino ad Andrea Scanzi siano compatibili con i criteri stabiliti dall'ordinanza n. 2/2021 del 15 marzo 2021, e in particolare con la gerarchia di priorità indicata nelle Raccomandazioni del 10 marzo 2021, nonché con i princìpi di trasparenza ai fini dell'ordine di chiamata dei cosiddetti «riservisti»;

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per verificare che le regioni rispettino pienamente i predetti criteri di priorità e trasparenza ai fini sia della iscrizione nelle cosiddette liste di riserva, sia dell'ordine e delle modalità di chiamata dei nominativi ivi iscritti.
(2-01158) «Boschi, Noja».


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   da fonti giornalistiche si apprende che, a seguito di un'indagine giudiziaria avviata dalla procura di Trapani, sono stati iscritti nel registro degli indagati una dirigente e due suoi stretti collaboratori del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (D.a.s.o.e.) dell'assessorato della salute della regione Siciliana, nonché lo stesso assessore alla salute;

   l'indagine riguardante i presunti falsi dati della pandemia è stata svolta dal Nas di Palermo, unitamente al personale del comando provinciale di Trapani, nell'ambito di una più ampia strategia di controllo finalizzata a perseguire illeciti connessi nell'erogazione di servizi sanitari svolti durante l'attuale emergenza pandemica;

   i reati contestati nell'ordinanza di misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani, sono falso materiale ed ideologico in concorso. In particolare, gli arrestati sono accusati di «aver alterato, in svariate occasioni, il flusso dei dati riguardante la pandemia SarsCov-2 (modificando il numero dei positivi e dei tamponi e talvolta anche dei decessi dovuti alla pandemia) diretto all'Istituto Superiore di Sanità, modificando di fatto la base dati su cui adottare i discendenti provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus». Dal mese di novembre 2020 sarebbero circa 40 gli episodi di falso documentati dagli investigatori dell'Arma, l'ultimo dei quali risalente al 19 marzo 2021;

   si leggono, dalle intercettazioni telefoniche, frasi gravissime quali «abbassa i positivi e aggiungi un migliaio di tamponi...» oppure «spalmiamo un po' di morti...» ;

   sono state effettuate anche perquisizioni domiciliari nei confronti di altri sette indagati alla ricerca di materiale informatico e non, utile alle indagini. Inoltre, è stata effettuata un'acquisizione informatica selettiva (in particolare, flusso e-mail e dati relativi all'indagine) presso i server dell'assessorato regionale alla salute e del dipartimento;

   a seguito dell'iscrizione nel registro degli indagati, l'assessore alla salute Ruggero Razza si è dimesso dal suo incarico –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti suesposti e se intenda adottare iniziative per quanto di competenza e nel rispetto dell'attività svolta dalla magistratura per acquisire i dati reali sull'epidemia riguardanti la regione Siciliana;

   se non ritenga indispensabile adottare iniziative di competenza per una vigilanza più incisiva sul flusso dei dati inviati dalle regioni e diretti all'Istituto superiore di sanità riguardanti la pandemia SarsCov-2, anche al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe, in Sicilia come in altre regioni;

   se non ritenga opportuno procedere alla nomina di un nuovo commissario delegato a gestire l'emergenza da Coronavirus nella regione Siciliana.
(2-01160) «Lorefice, Papiro, Giarrizzo, Nappi, D'Orso, Alaimo, Saitta, Cimino, Cancelleri, Raffa, Casa, Scerra, Luciano Cantone, Licatini, Davide Aiello, Ficara, Martinciglio, Pignatone».

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   FREGOLENT. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1 della legge n. 77 del 2020 ha disposto, per contrastare l'emergenza da Covid-19, un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale (procedura di massima urgenza, ai sensi direttiva 2014/24/UE);

   l'attuazione di tale piano è stata demandata al commissario straordinario per l'emergenza (all'epoca dei fatti Domenico Arcuri);

   la società Granda Engineering Srl (G.E.) di Cuneo ha partecipato alla procedura di massima urgenza per l'assegnazione dei lavori dei ventuno lotti previsti, ed in particolare per lotto geografico Piemonte (Gig: 8444928F08, sub lotto prestazionale n. 2) e per il lotto geografico Liguria (Cig: 8444527421, sub lotto prestazionale n. 2);

   a seguito della procedura di gara in data 15 ottobre 2020 Granda Engineering è risultata assegnataria di una sub area per il lotto prestazionale 2 sia del Piemonte che della Liguria; in data 17 ottobre 2020 è stata inviata a Granda Engineering la richiesta di documentazione per la verifica dei requisiti previsti per legge; richiesta a cui l'impresa ha risposto positivamente in data 21 ottobre 2020;

   in data 22 ottobre 2020 viene avviato il percorso istruttorio e Granda Engineering ha provveduto entro i termini previsti ad inviare le integrazioni previste dalla normativa vigente;

   in data 25 ottobre 2020 viene pubblicato il provvedimento di assegnazione delle aree, ma, senza alcuna comunicazione preventiva, Granda Engineering viene esclusa dal provvedimento di assegnazione delle aree territoriali; i lotti in questione sono inizialmente senza assegnatario ma lo stesso giorno affidati ad un altro operatore economico (già peraltro assegnatario di un'area compresa negli stessi lotti);

   nei giorni successivi viene richiesta comunque ulteriore comunicazione a Granda Engineering, tra cui anche la composizione dell'organigramma, l'atto costitutivo e la garanzia fideiussoria. Nonostante la trasmissione immediata di tale documentazione, a Granda Engineering viene comunque confermata l'esclusione secondo quanto disposto dall'articolo 13 del disciplinare di gara;

   Granda Engineering ha superato la valutazione tecnico-economica ed amministrativa risultando perciò in graduatoria;

   in base al disciplinare, a quanto consta all'interrogante, non è stata riscontrata dalla commissione nessuna ragione di esclusione o ostativa alla assegnazione;

   soltanto dopo l'aggiudicazione e l'assegnazione vengono chiesti documenti integrativi, peraltro comunicati tempestivamente dalla stessa azienda che si ritiene, quindi e giustamente, a tutti gli effetti soggetto aggiudicatario;

   il già citato articolo 13 del disciplinare, secondo il quale vengono disposti gli abbinamenti degli operatori economici alle aree territoriali, è un passaggio automatico e le disposizioni presenti in tale articolo («possesso delle qualificazioni professionali per un importo adeguato rispetto al valore complessivo stimato dall'area territoriale da assegnare») sono riferite comunque al «possibile aggiudicatario» e non al soggetto definitivamente assegnatario. Inoltre, in ogni caso, la norma presente nell'articolo 13 non determina l'esclusione che dipende esclusivamente dal risultato della gara, ma serve esclusivamente per riperimetrare le assegnazioni rispetto alle aree territoriali;

   Granda Engineering ha chiesto di essere informata sulla ragione dell'esclusione fornendo le proprie motivate richieste di essere riammessa alla suddetta gara. Tali comunicazioni vengono inviate ufficialmente all'attenzione di Invitalia e dell'allora commissario straordinario Domenico Arcuri fin dal mese di ottobre 2020; senza ricevere però alcuna risposta nel merito. Il responsabile unico del procedimento si limita, nella comunicazione del 14 novembre 2020, a dichiarare di aver applicato l'articolo 13 della lex specialis, senza indicare la procedura secondo la quale, in virtù del citato articolo 13, G.E. sarebbe stata esclusa (e del 27 gennaio 2021, a negare l'accesso agli atti perché a suo parere per la G.E. non c'è «un interesse diretto, attuale e concreto all'ostensione documentale richiesta)»;

   infine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato risponde in data 10 marzo 2020 confermando sostanzialmente l'esclusione di Granda Engineering ad avviso dell'interrogante, senza però prendere in esame le eccezioni sollevate ufficialmente dall'impresa stessa;

   in sostanza, l'impresa a tutt'oggi non ha avuto alcuna spiegazione sulla procedura seguita per la sua esclusione dall'affidamento dopo che era risultata aggiudicataria e, ad avviso dell'interrogante, trincerarsi dietro la semplice dichiarazione di aver applicato l'articolo 13 della lex specialis senza esplicitare la procedura, negando anche l'accesso agli atti, non è dirimente rispetto al merito che è appunto l'esclusione dall'affidamento –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga opportuno, per quanto di competenza promuovere una reale ed efficace trasparenza amministrativa, verificare la correttezza del bando di gara e le reali e comprovate motivazioni per cui Granda Engineering sia stata esclusa nonostante fosse stata considerata tutti gli effetti soggetto aggiudicatario.
(5-05638)


   VERSACE, BARELLI e PETTARIN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   proprio in questi giorni è partita da Fukushima la torcia olimpica, che viaggerà per 121 giorni coinvolgendo circa 10.000 tedofori, per la tradizionale staffetta che la porterà a Tokyo dove il 23 luglio 2021 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dei XXXII Giochi olimpici;

   la XXXII Olimpiade e i XVI Giochi paralimpici estivi si sarebbero dovuti svolgere a Tokyo nell'estate del 2020, ma in seguito all'emergenza pandemica di COVID-19 sono stati posticipati di un anno;

   nella storia dei Giochi olimpici questa è stata la prima volta che si è deciso di posticiparli, poiché in presenza di condizioni di impossibilità, sono stati cancellati;

   ai fini dello svolgimento dei Giochi in piena sicurezza per atleti e collaboratori sono stati disposti, dal comitato organizzatore, misure sanitarie e protocolli per lo svolgimento di controlli e per il rispetto delle norme di sicurezza;

   ad oggi ogni nazione seguirà protocolli diversi e, al momento, non sembra che sarà adottato obbligo di vaccinazione per gli atleti in gara;

   in Italia non appare ancora chiara la linea sulla vaccinazione degli atleti in preparazione per Tokyo: coloro che appartengono ai Corpi militari dello Stato sono stati vaccinati in quanto militari, mentre per gli atleti tesserati per le federazioni e associazioni sportive civili ad oggi non è prevista la vaccinazione in vista delle Olimpiadi e lo stesso vale per gli atleti paralimpici –:

   se il Governo non ritenga di dover adottare le iniziative di competenza volte a prevedere l'avvio di una specifica campagna di vaccinazione per tutti gli atleti che, sulla base dei dati tecnici forniti dalle federazioni sportive riconosciute dal Coni, potranno potenzialmente prendere parte e rappresentare l'Italia alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, siano essi militari o civili, al fine di garantire loro, dopo anni di sacrifici e impegno, di poter affrontare la preparazione e gli allenamenti necessari in condizioni di assoluta sicurezza e la partecipazione serena a un evento sportivo di rilevanza storica e mondiale.
(5-05641)


   DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, ALBANO, VARCHI, LUCASELLI, FERRO, FOTI e ZUCCONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   è notizia recente che l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito di un giudizio di costituzionalità in materia di ergastolo ostativo, abbia operato un inatteso cambio di strategia;

   a sorpresa, l'Avvocatura ha riformulato le sue conclusioni, non chiedendo l'inammissibilità o l'infondatezza della richiesta di dichiarare l'incostituzionalità della norma che preclude ai condannati all'ergastolo ostativo la liberazione condizionale se non collaborano fattivamente;

   il rappresentante in giudizio del Governo, avvocato Ettore Figliolia, infatti, ha invitato la Corte a sgombrare il campo dagli automatismi e a riconoscere il potere del giudice di sorveglianza di valutare caso per caso le ragioni della mancata collaborazione del condannato, di «verificare in concreto le ragioni di quella mancata collaborazione che è condizione per ottenere il beneficio»;

   lo stesso Figliolia ha definito il cambio di passo come «necessario» perché «il governo non può non tenere in debita considerazione sia i princìpi evocati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, che della sentenza Viola della Corte europea dei diritti dell'uomo»;

   l'Avvocatura ha storicamente operato in difesa dell'impianto normativo antimafia in vigore;

   con la decisione resa nel caso Viola contro Italia del 13 giugno 2019, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato, ad avviso degli interroganti in modo deleterio per la lotta alla criminalità organizzata, che l'ergastolo cosiddetto ostativo previsto dall'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario viola il divieto di trattamenti degradanti e inumani e il generale rispetto della dignità umana previsto all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

   la Corte EDU ritiene «irragionevole punire ulteriormente il detenuto per un reato di associazione mafiosa per la mancata collaborazione con la giustizia»;

   avverso tale sentenza, il Governo italiano aveva giustamente proposto ricorso ai sensi dell'articolo 42 della Convenzione, difendendo la legislazione italiana, ma questo è stato rigettato;

   con la sentenza quantomai discutibile n. 253/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, o.p. nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter del medesimo o.p., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;

   quella decisione era stata presa da un collegio di cui faceva parte l'attuale Ministro della giustizia Marta Cartabia, prima che diventasse lei stessa presidente della Corte costituzionale;

   dalle rivolte carcerarie a seguito delle restrizioni anti-COVID, per le quali è sempre più ritenuta verosimile e fondata l'ipotesi di una regia esterna di stampo mafioso, al recente cambio di direzione dell'Avvocatura dello Stato, si rischia di assistere, ad avviso degli interroganti, allo smantellamento del carcere duro che, come è noto, costituisce un antico sogno mafioso;

   giova ricordare che i compianti eroi nazionali Falcone e Borsellino avevano ispirato una normativa di giusto rigore che, combinando strumenti come il cosiddetto «ergastolo ostativo» per i mafiosi, il regime carcerario del 41-bis approvato subito dopo le stragi del 1992 e le norme sulla protezione dei «pentiti», ha indubbiamente contribuito agli imponenti successi ottenuti dagli inquirenti contro la mafia –:

   se vi sia stata una interlocuzione tra il Governo e l'Avvocatura dello Stato sulla «linea» da sostenere e, in tale contesto, quali siano le motivazioni alla base del cambiamento della posizione dell'Avvocatura in materia di ergastolo ostativo, e infine se, anche alla luce di quanto riportato in premessa, tale posizione rifletta l'effettivo orientamento del Governo in materia.
(5-05646)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazioni a risposta scritta:


   SCHIRÒ. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la presenza degli italiani in Spagna negli ultimi anni ha conosciuto un costante e sensibile aumento, ammontando attualmente a circa 275 unità ufficialmente censite dagli uffici di statistica spagnoli; tale numero diventa più elevato (oltre 340.000) se si fa riferimento a coloro che posseggono il cosiddetto numero Nie, vale a dire il numero di identificazione degli stranieri;

   tale dimensione rende la comunità italiana la quarta tra quelle straniere per peso numerico, con una tendenza alla crescita costante, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia durante il 2020, quando gli italiani sono aumentati di 7000 presenze (+2,5 per cento);

   favoriscono tale tendenza le affinità culturali e di modello di vita, nonché il positivo dell'interscambio tra i due Paesi che vede la Spagna come terzo mercato dell'export italiano e l'Italia il terzo mercato del commercio spagnolo;

   nonostante questi profondi intrecci di mobilità transnazionale, culturale e commerciale, nell'ordinamento spagnolo persiste verso gli italiani, come verso un gran numero di cittadini di altri Paesi, l'impossibilità di godere della doppia cittadinanza, dal momento che il Paese iberico la consente solo durante la minore età, mentre raggiunti i 18 anni costringe lo straniero residente sul proprio suolo che voglia naturalizzarsi a scegliere tra la cittadinanza originaria e quella acquista;

   questa situazione mette gli italiani che vogliano risiedere lungamente o definitivamente in Spagna nella necessità di scegliere se restare in una permanente condizione di stranieri o se diventare spagnoli a tutti gli effetti, godendo della pienezza dei diritti di cittadinanza, a prezzo tuttavia della rinuncia alla cittadinanza d'origine;

   tale condizione è diversa rispetto a quella degli spagnoli residenti in Italia, dove è consentita la doppia cittadinanza, talché un ragazzo nato in una famiglia mista italo-spagnola può ottenere senza alcuna remora sia la cittadinanza italiana che spagnola;

   di recente, a seguito di un incontro tra il Presidente Francese Macron e il Premier spagnolo Sànchez, è stata ufficializzata la volontà di perfezionare un accordo bilaterale volto al riconoscimento della doppia cittadinanza per i cittadini di ciascuno dei Paesi residenti nel Paese contraente;

   il numero degli italiani residenti in Spagna, superiore a quello dei francesi, gli ottimi rapporti tra i due Paesi aventi comuni interessi geopolitici, la dimensione dell'interscambio, le forti affinità culturali indurrebbero a superare la limitazione che persiste a carico dei cittadini italiani e a percorrere la stessa strada intrapresa dalla Francia –:

   se il Governo non ritenga di avviare con le autorità spagnole, con la dovuta continuità e convinzione, i contatti necessari per definire un accordo bilaterale volto al reciproco riconoscimento della doppia cittadinanza a beneficio dei cittadini dei due Paesi.
(4-08765)


   TRANO, SIRAGUSA e TERMINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il 15 gennaio 2021, nei pressi di San Francisco, è stata barbaramente uccisa una nostra connazionale, la 34enne Veronica De Nitto, originaria di Latina, che lavorava negli Usa nel settore della ristorazione;

   la giovane è stata assassinata in casa sua e l'autore dell'omicidio ha anche cercato di dar fuoco all'appartamento per cancellare le tracce;

   la polizia americana ha messo una taglia sull'ex fidanzato della vittima, che si è dileguato dal giorno del delitto e che gli inquirenti sospettano si sia rifugiato in Messico;

   ai familiari della vittima non è giunta alcuna informazione ufficiale dalle autorità statunitensi e, a quanto viene riferito all'interrogante, nessun messaggio dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   al padre della 34enne, Luigi De Nitto, è stato impedito di recarsi in California per il funerale e gli è stato solo spedito un ciondolo con le ceneri della figlia;

   dagli Usa non è stata fatta alcuna comunicazione ufficiale, tanto che al comune di Latina Veronica De Nitto risulta ancora viva –:

   se il Governo non ritenga opportuno chiarire rapidamente quali sono stati sinora i contatti con le autorità statunitensi, affinché un femminicidio compiuto all'estero non resti impunito e ai familiari della vittima vengano garantite verità e giustizia;

   se il Governo non intenda chiarire quali iniziative siano state sinora assunte dalla diplomazia italiana per il caso di Veronica De Nitto;

   se il Governo non ritenga opportuno fornire con la massima celerità tutto il necessario supporto ai familiari della vittima;

   se non si reputi opportuno chiarire le ragioni di quello che l'interrogante giudica il perdurante e assordante silenzio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla vicenda;

   se il Governo non ritenga necessario adottare iniziative per creare una struttura all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, in casi del genere, possa attivarsi immediatamente e fare da raccordo tra le autorità estere e i familiari delle vittime in Italia.
(4-08766)

CULTURA

Interrogazione a risposta orale:


   ZANETTIN. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

  in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche e sul sistema finanziario, nella seduta del 30 marzo 2021 i commissari liquidatori della ex Banca Popolare di Vicenza hanno dichiarato di aver avviato interlocuzioni, finora purtroppo senza esito, con gli uffici del Ministero della cultura, per risolvere, una volta per tutte e con soddisfazione della comunità vicentina, il problema della destinazione, ad uso pubblico, del patrimonio artistico vincolato, conservato a Palazzo Thiene, ex sede storica dell'istituto di credito, nel frattempo posto in liquidazione coatta amministrativa –:

  quale sia lo stato di avanzamento delle trattativa di cui in premessa e se vi siano concrete possibilità di un loro esito positivo.
(3-02161)

Interrogazione a risposta scritta:


   BILOTTI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il castello baronale di Altavilla Silentina (Salerno) è stato oggetto negli ultimi anni di pesanti interventi di trasformazione non autorizzati;

   la fortezza, di origine Normanna, è sottoposta dal 1913 a provvedimento di tutela diretta, confermato dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (Parte II) e trascritto ai sensi della legge n. 1089 del 1939;

   nel 1999 è stato acquistato dalla società «Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A.» che, nel settembre 2003, ottenne l'autorizzazione dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, per un progetto che prevedeva il cambio di destinazione d'uso con la trasformazione in struttura ricettiva e interventi di restauro, ma con la prescrizione specifica di «recuperare e consolidare tutti i solai in legno e gli infissi esterni in discrete condizioni di conservazione»;

   nel 2014, a seguito di sopralluoghi congiunti della Soprintendenza e del comune, che hanno potuto accertare che, nonostante il vincolo, il Castello ha subito numerosi interventi di trasformazione in contrasto con le prescrizioni di tutela e condizionanti per la realizzazione del progetto autorizzato nel 1999, è stato avviato un procedimento sanzionatorio, con ordine di reintegrazione per tutte le opere eseguite in difformità ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Contro il decreto sanzionatorio, emesso il 17 settembre 2014, rep. 580, dall'allora direzione generale belle arti e paesaggio, la proprietà è ricorsa al Tar, ottenendo la sospensiva;

   dalla risposta data dal Governo pro tempore all'interrogazione n. 4-03846, in data 15 ottobre 2020, è emerso che, a seguito di incontri con la Soprintendenza, il proprietario sarebbe stato intenzionato ad adempiere al pagamento delle sanzioni, sia ripristinatorie sia pecuniarie, anche in virtù di un nuovo avvio di procedimento relativo ad una maggiore quantificazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 160, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

   il 2 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, ha emesso il decreto di perenzione sul ricorso proposto da «Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A.» e depositato il 9 dicembre 2014, per scadenza dei termini –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare affinché i proprietari del castello baronale di Altavilla Silentina provvedano in tempi rapidi alla reintegrazione dello Stato originario del bene in relazione a tutte le opere eseguite in difformità, ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e al pagamento delle somme previste dal citato decreto sanzionatorio emesso dalla direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, servizio II – tutela del patrimonio architettonico presso il Ministero della cultura.
(4-08767)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:


   ROSSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la pandemia in corso ha colpito duramente il settore delle attività di commercio su aree pubbliche, che conta 176 mila imprese con circa 400 mila addetti. Si tratta di imprese non strutturate sul piano economico che hanno enormi difficoltà a sopravvivere a chiusure e prescrizioni prolungate;

   secondo l'allarme lanciato da Fiva-Confcommercio, federazione italiana dei venditori ambulanti, 60 mila imprese del settore ambulante rischiano la chiusura, con inevitabili ricadute sulle famiglie e sui consumatori che non avranno più un servizio utile e di prossimità che questa tipologia di vendita ha sempre assicurato in tutte le città;

   secondo i dati diffusi dall'Ufficio studi di Confcommercio, l'effetto combinato del Covid-19 e del crollo dei consumi del 10,8 per cento (pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro rispetto al 2019) porterà alla chiusura definitiva dell'11,8 per cento delle imprese del settore ambulante;

   a livello territoriale le rappresentanze associative di settore già dall'aprile 2020 hanno proposto manifestazioni e avviato incontri con le istituzioni e cittadini per evidenziare le crescenti difficoltà in cui si sta operando. A Torino, che da sola conta 42 mercati giornalieri, sigle come Ubat, Goia, Aapicast operano costantemente in questo senso, sottolineando la funzione sociale e di presidio del territorio che svolge il commercio ambulante;

   al 31 dicembre 2020 sono scadute le autorizzazioni al commercio; le imprese di settore hanno dovuto rateizzare i debiti accumulatisi per poter avere la regolarità contributiva necessaria al rinnovo;

   dal 1° gennaio 2021 ogni ambulante ha dovuto dotarsi di un registratore telematico nuovo per l'invio dei corrispettivi giornalieri l'adeguamento alla lotteria degli scontrini;

   alcuni interventi in materia di ristori e, da ultimo, le misure in favore delle partite Iva devono essere ulteriormente implementate;

   recentemente sono state dettate disposizioni per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento al versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) –:

   se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative per prevedere adeguate e specifiche misure per la ripresa del settore del commercio ambulante, che consentano di riorganizzare l'attività dell'intero settore e stimolare la domanda da parte della clientela, a cominciare dalla proroga delle autorizzazioni al commercio.
(3-02158)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   TRANCASSINI, OSNATO, BIGNAMI e ALBANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri;

   tali disposizioni riguardano anche il settore dei servizi di taxi ed i servizi di noleggio con conducente (Ncc);

   dall'entrata in vigore del decreto sono ormai passati diversi mesi e, ciò nonostante, oltre il 70 per cento dei menzionati esercenti non ha percepito tale contributo, e, pur risultando regolari le istanze, da mesi, a quanto consta agli interroganti, nel portale dell'Agenzia delle entrate esse sono dichiarate ancora in lavorazione;

   tale ritardo di erogazione del contributo sta comportando notevoli disagi ai due settori che da oltre un anno sono in serie difficoltà per la crisi emergenziale dovuta al COVID-19 e, proprio per questo, il Governo aveva deciso di procedere a sostegno delle imprese con contributi a fondo perduto come nel caso del «contributo centri storici» –:

   se e quali iniziative di competenza intenda avviare affinché l'Agenzia delle entrate eroghi nell'immediatezza il contributo di cui in premessa a tutti gli aventi titolo.
(5-05640)

Interrogazioni a risposta scritta:


   TERZONI, SUT, NAPPI, D'IPPOLITO, CANCELLERI, MASI, MARTINCIGLIO e GRIPPA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il «superbonus per l'edilizia 110%» (Ecobonus/Sismabonus) prevede la possibilità di cedere il credito ad istituti finanziari come le banche; questa cessione del credito può avvenire o a fine lavori o a stati di avanzamento, che possono essere massimo di 2, di cui il primo al 30 per cento della spesa totale e il secondo ad almeno il 60 per cento;

   per effettuare i lavori le imprese vengono liquidate quindi quando hanno realizzato almeno il 30 per cento dei lavori. Ne consegue che il cittadino, il committente del lavoro, che non ha potuto aderire alla possibilità del cosiddetto «sconto in fattura», in quanto non tutte le imprese sono in grado di proporlo, effettua i pagamenti per poi procedere ad una successiva cessione del credito;

   in alcuni casi, in mancanza di disponibilità economica da parte del committente per poter adempiere al pagamento delle fatture, gli istituti di credito offrono la possibilità di ricorrere a specifici finanziamenti che si risolveranno non appena terminati i lavori o a stato di avanzamento dei lavori attraverso l'acquisto del credito maturato del «Superbonus 110%»;

   per l'attivazione di tali finanziamenti alcuni istituti di credito stanno chiedendo garanzie come per le normali attività finanziarie nonostante l'operazione «Superbonus 110%» sia, di fatto, garantita dallo Stato e comunque per la totalità dell'importo del progetto e non considerando la possibilità dello stato di avanzamento dei lavori e della relativa cessione del credito;

   tale situazione rischia di escludere una fascia consistente di piccole e medie imprese e cittadini dai benefìci del «superbonus» per mera impossibilità di accedere ai prestiti non avendo le garanzie minime richieste dagli istituti di credito oppure di creare criticità in lavori già avviati qualora le condizioni economiche del committente peggiorino durante l'esecuzione dell'intervento –:

   quali iniziative di competenza, i Ministri interrogati intendano assumere al fine di promuovere l'attivazione di adeguati strumenti finanziari volti a superare le criticità esposte in premessa e rendere concreta la garanzia statale, anche limitatamente ai cittadini con basso reddito, per gli interventi che rientrano nel «Superbonus 110%» attivando, ad esempio, un fondo di garanzia rotativo.
(4-08770)


   CONTE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito dei lavori di recupero edilizio rientrano tra le agevolazioni riconosciute in termini di spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici; in particolare modo vengono incentivate opere per la messa in sicurezza statica degli edifici;

   l'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede per gli interventi di cui sopra una detrazione del 36 per cento da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro;

   per gli interventi di adozione di misure antisismiche, un successivo provvedimento normativo, il decreto-legge n. 63 del 2013, ha introdotto il cosiddetto «sisma bonus», prevedendo detrazioni maggiori e regole più specifiche per usufruirne;

   con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2019, per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;

   gli interventi finalizzati al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ammessi al «sisma bonus» di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, danno quindi diritto al «superbonus», ai sensi dell'articolo 119, del decreto «Rilancio»;

   il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, ha erogato una serie di contributi per la ricostruzione post terremoto, soprattutto in Campania e Basilicata;

   chi ha usufruito dei contributi del citato decreto-legge n. 75 del 1981 — secondo una recente interpretazione normativa di alcuni interpelli dell'Agenzia delle entrate — non può accedere al «superbonus» poiché ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 1, comma 3, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, a norma del quale «Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;

   contemporaneamente, l'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020 prevede una maggiorazione della detrazione del 110 per cento riservata agli interventi sugli edifici situati nei territori colpiti da eventi sismici con la precisazione — contenuta al comma 66 dell'articolo 1 della legge 78 del 2021 — che tale maggiorazione è riservata solo a territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 2009;

   i provvedimenti — che escludono parte del patrimonio edilizio di intere regioni, come Campania e Basilicata, colpite duramente dal sisma del 1980 — appaiono all'interrogante inaccettabili e immotivati, tanto più che i contributi ex decreto-legge n. 75 del 1981 sono ormai risalenti a circa 40 anni fa, un tempo sufficiente ad avvertire l'esigenza di nuovi e significativi interventi di messa in sicurezza –:

   se il Governo non intenda adottare le iniziative di competenza per rimuovere l'esclusione, dalle agevolazioni di cui in premessa, di chi ha già usufruito dei contributi ex decreto-legge n. 75 del 1981, convertito dalla legge n. 219 del 1981.
(4-08772)


   FERRO e OSNATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il decreto «Liquidità» (decreto-legge n. 23 del 2020 convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) ha potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia da COVID-19;

   con comunicazione C(2020) 4125 del 16 giugno 2020, la Commissione europea ha autorizzato le modifiche introdotte alle misure previste dall'articolo 13 del decreto «Liquidità» come convertito in legge e descritte nella circolare n. 12 del 2020 del Fondo;

   sui prestiti fino a 30 mila euro l'intervento del Fondo copre il 100 per cento dei finanziamenti con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo, che approva le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti;

   tali interventi, purtroppo, non hanno dato il risultato sperato, in quanto in diversi casi, gli istituti bancari, in spregio allo spirito della legge, continuano a operare una valutazione di merito della solvibilità delle imprese richiedenti, rifiutando erogazioni/prestiti, in particolare, alle piccole e medie imprese più sofferenti;

   a denunciare la grande preoccupazione delle imprese, anche Salvatore Ravidà, presidente di Aeci Barcellona Pozzo di Gotto: «[...] è sotto gli occhi di tutti che, il cosiddetto “decreto liquidità” abbia delle falle. Chi lo ha definito “Bazooka” credo sappia che le banche sono imprese private e non statali (fa strano che siano state chiamate in causa senza essere prima consultate). Sono soggette a leggi italiane, europee e sottoposte a vigilanza da parte degli enti preposti, per causa delle quali sono obbligate all'esatto contrario di quanto proclamato, ovvero hanno l'obbligo, in ogni caso, pena sanzione e in alcune occasioni anche rischiando la sospensione della loro operatività, alla valutazione del merito creditizio, rendendo quindi impossibile quanto “esposto”, verbalmente, nel corso della presentazione della “POTENZA DI FUOCO”. [...] La possibilità di non procedere con i criteri del merito creditizio è riferita alla emissione della garanzia e non all'erogazione del finanziamento stesso. In caso di inadempienza del creditore, il fondo di garanzia verifica [...] i requisiti del debitore compreso il modus operandi con il quale la banca ha provveduto a deliberare ed erogare il prestito. Se vi sono delle difformità, tra regole e delibera, la garanzia non verrà riscossa dalla banca, come anche avverrebbe, se non provvedessero entro i tempi previsti [...] alla risoluzione del contratto di finanziamento e a chiedere l'importo del debito residuo al fondo [...]. Fondo che ad oggi potrebbe coprire il default di 1 parte su 10, viste le somme messe a disposizione. Questo ultimo fattore causa una giustificata “prudenza” delle banche, le quali si potrebbero trovare ad aver erogato crediti non coperti dalle garanzie se, come recita, il decreto non bisogna aspettare l'esito del fondo aspettando materialmente l'emissione della stessa garanzia con i tempi necessari. [...]Ne deriva che saranno le banche a decidere, chi possa prendere l'aiuto dello stato.» –:

   quali siano gli intendimenti del Governo, per quanto di competenza, in merito alle criticità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto «Liquidità» e se non ritenga necessario adottare iniziative per rivedere l'accesso al Fondo di garanzia, al fine di svincolare dal rischio le banche e, al contempo, garantire l'erogazione tempestiva della liquidità necessaria per la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, soprattutto in considerazione del perdurare dell'emergenza socio-economica conseguente alla pandemia sanitaria.
(4-08775)


   ELISA TRIPODI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

  l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta stabilisce che: «Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la regione e stabilite con legge dello Stato»;

   il riconoscimento di un territorio come zona franca, comporta, in base alle singole peculiarità, la riduzione o l'assenza delle tariffe doganali, l'applicazione di particolari regimi fiscali agevolati, deregolamentazioni contrattuali e contributive, al fine di favorire imprese industriali, commerciali e di servizi situate nel medesimo territorio;

   tale forma di specialità fiscale, ritenuta estremamente pertinente per un territorio di confine come quello valdostano, fortemente penalizzato da condizioni geomorfologiche meno favorevoli rispetto ad altri territori della penisola, è rimasta, a tutt'oggi, in buona parte inapplicata; l'emergenza sanitaria da COVID-19, sta provocando conseguenze economiche di portata storica impattando trasversalmente su tutti i settori della vita sociale, culturale e soprattutto economica;

   in particolare, il territorio valdostano, a forte vocazione turistica, ha subìto un significativo collasso per effetto delle misure restrittive che il Governo ha messo in atto; basti pensare al settore legato agli impianti sciistici, la cui prolungata chiusura ha comportato un ingente danno economico; le regioni e le province alpine hanno calcolato in almeno 20 miliardi di euro la perdita per l'indotto, una cifra vicina all'1 per cento del Pil nazionale se si considera che, attorno alla stagione invernale, ci sono intere economie di montagna e alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro, per lo più stagionali;

   un'analisi condotta dal Confcommercio della Valle d'Aosta ha evidenziato che una percentuale media tra l'80 per cento ed il 90 per cento delle imprese, considerando anche i professionisti, dichiara di registrare effetti diretti sulla propria attività a seguito dell'epidemia da COVID-19; per effetti diretti si intendono cancellazioni di prenotazioni, di ordini, di appuntamento, mancato ritiro di merci o arresto della produzione; viene, inoltre, sottolineato che, in una situazione così generalizzata, non esistono ambiti indenni dagli effetti negativi; entrando più nel merito, il turismo, la ristorazione e, più in generale, i pubblici esercizi subiscono il più diretto e immediato contraccolpo dall'attuale situazione emergenziale, con una contrazione a breve e medio termine estremamente significativa; a seguito della chiusura delle strutture ricettive, anche il comparto dell'agroalimentare subisce un danno indiretto, causato dall'interruzione degli ordini, così come il settore dei servizi «ancillari» al turismo in generale; contraccolpi, i cui danni economici non stanno risparmiando neanche settori come quello dei trasporti non di linea, dell'artigianato e dell'edilizia, già in piena crisi;

   alla luce di tali considerazioni l'introduzione per la Valle d'Aosta di una zona franca o di altre forme innovative di fiscalità di vantaggio rappresenterebbe una leva fondamentale per l'attuazione di politiche di attrazione di investimenti per le imprese valdostane, al fine di evitare il crollo ricettivo dei centri storici a causa dell'ormai esistente desertificazione commerciale;

   la legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale ammette (articolo 2, lettera mm) la «individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo», considerando, inoltre, che tale possibilità si estende anche alle regioni a statuto speciale, in considerazione della cosiddetta clausola di maggior favore prevista dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, e in raccordo con la regione, al fine di garantire l'attuazione in Valle d'Aosta della zona franca di cui in premessa, considerata l'attuale situazione finanziaria al fine di sviluppare politiche di fiscalità differenziate e di vantaggio che rendano attrattivo e competitivo il territorio valdostano.
(4-08776)

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:


   FERRO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   Alsippe ha denunciato il mancato avvio della campagna di vaccinazione anti-SARS-COVID-19 per il personale di polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto penale per minori di Catanzaro;

   in particolare, si legge nella nota stampa del sindacato di categoria: «è doveroso portare a conoscenza dell'opinione pubblica che ad oggi, 24 marzo 2021, non è stata somministrata neanche una fiala di vaccino per il COVID-19 al personale di Polizia Penitenziaria in servizio nell'Istituto di via Paglia nr. 43. [...] L'Alsippe è consapevole della natura eccezionale dell'attuale situazione sanitaria tuttavia ritiene doveroso procedere con la massima urgenza alla vaccinazione dei baschi azzurri che abbiano espresso la propria disponibilità al vaccino. Questa urgenza, non è da ricondurre a situazioni di privilegio rispetto ad altre categorie di cittadini, è da ricondurre al particolare contesto in cui si trova ad operare il personale di Polizia Penitenziaria. Non si tratta pertanto di garantire solo il diritto alla salute dei cittadini in divisa ma di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza dell'istituto Penale Minorile di Catanzaro. La segreteria locale Alsippe, nella persona del delegato Dario Esposito, è certa che queste giuste e doverose istanze non rimarranno inascoltate [...].»;

   tale circostanza, se accertata, dimostrerebbe come, a distanza di circa un mese dall'inizio della campagna di vaccinazione riservata alle forze dell'ordine, inspiegabilmente lo stesso ordine di priorità non sia stato rispettato all'interno degli istituti penitenziari, nell'ambito dei quali si è deciso presumibilmente di procedere in maniera differente;

   l'interrogante, con atti di sindacato ispettivo n. 4-08008 del 14 gennaio 2021 e n. 4-08545 dell'11 marzo 2021, aveva già evidenziato la situazione paradossale per cui «se si ritiene, infatti, vera la circostanza che nell'ambiente penitenziario sussista un maggiore pericolo di contagio, alimentato da un sovraffollamento cronico che ostacola qualsiasi forma di distanziamento e conclamato dai numeri, e una effettiva difficoltà di gestire l'emergenza sanitaria, logica vorrebbe che venissero vaccinati subito tutti i detenuti e gli operatori penitenziari che operano all'interno delle carceri, scongiurando così la temuta esplosione incontrollata dell'epidemia, che sinora si è dichiarato di voler prevenire favorendo il ricorso alle detenzioni domiciliari, e il buon funzionamento della macchina penitenziaria» –:

   se i fatti di cui in premessa corrispondano al vero e per quali motivazioni non sia stata ancora avviata la campagna di vaccinazione anti-SARS-COVID-19 nell'ambito dell'istituto penale per minori di Catanzaro;

   quali siano, ad oggi, i numeri dei soggetti vaccinati tra la popolazione carceraria, dai detenuti, agli agenti di polizia penitenziaria al personale socio-sanitario e amministrativo che opera all'interno degli istituti penitenziari italiani.
(4-08764)


   TORTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con una lettera indirizzata al Ministro della giustizia, il vice presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo Domenico Pettinari porta all'attenzione del titolare del dicastero la grave situazione in cui versa la casa circondariale di Pescara, a causa della carenza di personale, tra agenti-assistenti e polizia penitenziaria;

   secondo quanto appreso dalle segreterie delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria della casa circondariale di Pescara risultano operativi in pianta organica numero 84 agenti maschili sui 120 agenti previsti;

   la crisi pandemica ha aggravato oltremodo tale carenza, che oscilla tra il 22,66 per cento ed il 28,13 per cento provocando condizioni lavorative al limite della resistenza psico/fisica del personale in servizio che, quotidianamente, si vede costretto ad effettuare ore di straordinario con l'esecuzione di turni di servizio di 8 ore, in luogo delle 6 contrattualmente previste e a dover rinunciare al riposo settimanale e a non poter fruire delle ferie delle annualità 2018, 2019 e 2020;

   questa pesante condizione è destinata ad aggravarsi nel biennio 2021-2022, in quanto è in previsione il pensionamento di altri 5-6 agenti;

   a breve dovrebbe concludersi la procedura concorsuale degli agenti di polizia penitenziaria 2020 con il conseguente avvio delle procedure di mobilità volontaria;

   è necessario trovare al più presto una soluzione per permettere al personale attualmente in servizio di smaltire parte delle ferie maturate e non ancora fruite, riferite alle annualità 2018, 2019 e 2020 –:

   quali iniziative intenda mettere in atto il Ministro interrogato al fine di colmare la carenza della pianta organica del personale della polizia penitenziaria della casa circondariale di Pescara.
(4-08769)


   GRIMOLDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 29 marzo 2021, presso la casa circondariale di Monza, un detenuto di nazionalità marocchina condannato a scontare una pena di considerevole durata, in carcere per diversi reati, molti dei quali consumati in vari istituti penitenziari, si è reso autore dell'ennesima duplice aggressione ai danni di due poliziotti penitenziari che si sono visti colpire dalla furia dell'extracomunitario con dei pugni in pieno volto: al primo agente è stata causata la rottura del labbro, mentre al secondo è stata spaccata l'arcata sopraciliare; il personale di polizia penitenziaria è stato trasportato presso il nosocomio cittadino per le cure del caso con prognosi di ben 10 giorni;

   il soggetto in questione già nei giorni scorsi aveva aggredito un operatore sanitario ed è stato artefice di numerose minacce, sputi e altri eventi lesivi ai danni del personale di polizia penitenziaria e non, e in altri istituti si è reso protagonista di diversi eventi critici, maturando oltre 200 giorni di isolamento disciplinare come sanzione disciplinare da scontare;

   la notizia è stata comunicata dal segretario regionale della Lombardia dell'O.s.a.p.p. (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) che aggiunge: «Le misure di contrasto dello Stato contro questo genere di utenza sono del tutto insufficienti e inefficienti. Per soggetti così pericolosi, artefici di eventi contro il personale di Polizia, non bastano le blande sanzioni disciplinari o le querele. La politica modifichi subito l'ordinamento penitenziario con misure di contrasto alla gestione. Il trasferimento da un istituto ad un altro degli utenti autori di questi gesti, di fatto, sposta il problema, ma non lo risolve. Bisogna istituire subito protocolli e sezioni ad hoc per questo genere di detenuti tenendoli ammanettati durante gli spostamenti. L'adozione di dispositivi di protezione passiva per gli agenti e l'utilizzo dei taser non sono più rinviabili: la politica se ne faccia carico» –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per assicurare le necessarie tutele e garanzie per gli agenti di polizia penitenziaria, anche attraverso la dotazione di idonei strumenti che migliorino il servizio bodycam e i taser.
(4-08773)

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   TERZONI, SUT, SCANU, MARTINCIGLIO, GRIPPA e VILLANI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   i progettisti di lavori relativi alle attività edilizie connesse al cosiddetto superbonus 110 per cento devono adeguare i computi metrici ai prezzari regionali o, in alternativa, ai prezzi riportati nelle guide «Prezzi informativi dell'edilizia» edite dalla Dei, casa editrice del Genio civile;

   in mancanza di chiari riferimenti a specifiche lavorazioni, i tecnici devono procedere a laboriose analisi dei prezzi, che rallentano l'iter della progettazione stessa;

   i prezzari sono molto importanti anche per attuare i criteri ambientali minimi di cui al decreto 11 ottobre 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

   da una verifica sui siti istituzionali delle regioni emerge una certa differenza nello stato di aggiornamento dei prezzari, con alcune regioni (ad esempio, Basilicata, Calabria) ferme al 2018, altre al 2019 (Puglia, Sardegna, Sicilia) e altre, come la Lombardia e la Toscana, che hanno aggiornato il documento al 2021;

   queste differenze, secondo l'Anac, rischiano di determinare distorsioni nel mercato; inoltre, causano grandi difficoltà ai progettisti, impegnati peraltro in progettazioni e interventi con scadenze prefissate per il fine lavori, pena la decadenza del beneficio fiscale;

   gli interventi del «superbonus 110 per cento» sono importantissimi per rilanciare l'economia anche a seguito della pandemia, visto che, da un lato, le norme sull'«ecobonus» e «sismabonus» al 110 per cento stanno riscuotendo grande interesse tra i cittadini proprietari o conduttori di immobili, come emerge chiaramente dall'aumento degli interventi di ristrutturazione (+376 per cento negli ultimi due mesi) e, dall'altro, sul lungo periodo hanno un effetto benefico sui conti dello Stato in considerazione del benefico effetto sul prodotto interno lordo, sull'emersione dell'economia sommersa, sulle minori emissioni del sistema Paese che si riflettono anche sul comparto produttivo –:

   quale sia il quadro, regione per regione e per le province autonome, dello stato di aggiornamento dei prezzari e se questi contengano le informazioni sui criteri minimi ambientali;

   se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza per pervenire, in raccordo con le regioni e le province autonome, all'aggiornamento dei prezzari, in considerazione delle scadenze del «superbonus».
(5-05639)

Interrogazioni a risposta scritta:


   COLUCCI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro dell'interno, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   a seguito del maltempo e delle importanti precipitazioni a carattere nevoso del giorno 28 dicembre 2020, veniva sospesa la circolazione stradale della «Tremosine-Tignale» in provincia di Brescia, nel tratto dal chilometro 0+000 al chilometro 5+000;

   tale sospensione si rendeva necessaria a causa della quantità di detriti, sassi e alberi sradicati, che si riversavano nelle reti paramassi a protezione della stessa strada, mettendo a rischio la tenuta delle stesse e rendendo assolutamente necessari lavori di svuotamento e pulizia;

   tutto ciò ha comportato un grave pericolo per la sicurezza stradale in termini di incolumità dei potenziali utenti della strada, anche per le rilevanti ripercussioni sulle arterie stradali limitrofe, in particolare la strada statale «Gardesana», 45-bis, sulla quale, in conseguenza di tale chiusura, si riversano tutti gli utenti, causando ingorghi e rallentamenti;

   nonostante le tempestive operazioni di disgaggio, taglio degli alberi sradicati, sgombero e pulizia, iniziate in data 7 gennaio 2021, non abbiano a tutt'oggi subito interruzioni, il tratto sopra riportato non risulta praticabile, ovverossia la strada è ancora interrotta in entrambi sensi di marcia;

   la strada, definita da Winston Churchill «l'ottava meraviglia del mondo», collega l'unica frazione a lago di Campione con tutte le altre frazioni dell'altopiano;

   i residenti della frazione di Campione che necessitano di salire alla Pieve per recarsi in municipio, e soprattutto tutti gli altri residenti sparsi nelle altre 17 frazioni del comune per scendere sulla riviera, anche per motivi di lavoro, dovranno forzatamente optare per due percorsi alternativi che costituiscono una vera e propria odissea;

   occorre aggiungere che in loco ci sono attività ristorative, già pesantemente colpite dalle limitazioni dovute al Covid-19, che traggono vantaggio in via pressoché esclusiva dalla clientela proveniente proprio dal tratto di strada oggetto della sospensione della circolazione, in quanto localizzate al termine del chilometro 5+000;

   tali attività – qualora la riapertura dovesse ulteriormente procrastinarsi, come più volte ribadito anche dalle autorità preposte, al mese di settembre 2021 – andrebbero inevitabilmente incontro alla chiusura, con le drammatiche e inevitabili conseguenze per l'economia del luogo;

   sussistono, poi, criticità sul piano della sicurezza pubblica in relazione al pericolo che, ove si verifichino fatti imprevisti ed imprevedibili, come per esempio incidenti con danni a persone, anche gravi, non sia assicurato un tempestivo soccorso da parte delle autoambulanze;

   le problematiche segnalate richiamano, su un piano più generale, l'urgenza di un intervento statale a sostegno degli enti locali in relazione al cattivo stato della rete stradale dagli stessi gestita; si ricorda, in proposito, che con la legge n. 205 del 2017 sono stati stanziati specifici fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;

   non va trascurato, infine, che la situazione descritta è la conseguenza di eventi atmosferici avversi sempre più frequenti e di gravi fenomeni di dissesto del territorio, che occorre prevenire e contrastare soprattutto con iniziative a livello statale –:

   se il Governo sia al corrente della grave situazione sopra evidenziata e quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza e nel quadro degli interventi statali di cui in premessa, affinché si pervenga, con la massima celerità, alla soluzione delle suddette criticità, assicurando le necessarie operazioni di ripristino e messa in sicurezza, al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti e ovviare ai disagi che si riverberano su tutto il sistema viario dell'area in questione;

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per prevenire e contrastare situazioni di degrado ambientale, di dissesto del territorio nonché di rischio idrogeologico come quelle richiamate in premessa, anche alla luce degli evidenti danni che esse comportano per l'economia delle comunità colpite.
(4-08762)


   DORI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio è il secondo aeroporto in Lombardia e il terzo in Italia, dopo Roma Fiumicino e Milano Malpensa, per traffico annuale di passeggeri;

   per realizzare un collegamento ferroviario diretto tra l'Aeroporto di Orio al Serio e la città di Bergamo, nel giugno 2020 Rete ferroviaria italiana s.p.a. ha commissionato ad Italferr s.p.a. l'esecuzione del «Progetto definitivo del nuovo collegamento ferroviario Stazione di Bergamo-Aeroporto Orio al Serio»;

   tale tratta ferroviaria realizzerebbe quindi un collegamento ferroviario tra l'aeroporto bergamasco e la città di Milano, anche in vista dei XXV Giochi olimpici invernali che si terranno a Milano e Cortina d'Ampezzo dal 6 al 22 febbraio 2026;

   secondo il progetto di Rete ferroviaria italiana s.p.a. la nuova linea ferroviaria dovrebbe attraversare il quartiere di Boccaleone nel comune di Bergamo, con un impatto significativo e pregiudizievole sulla qualità della vita dei cittadini del quartiere;

   il 15 ottobre 2020 Rete ferroviaria italiana s.p.a. ha inoltrato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) del progetto;

   la procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto è stata attivata il 19 ottobre 2020 e il successivo 22 ottobre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato la fase della consultazione pubblica, nell'ambito della quale numerosi cittadini, associazioni e comitati hanno presentato le proprie osservazioni al progetto di Rete ferroviaria italiana s.p.a., consultabili nella sezione «Osservazioni del Pubblico»;

   il 28 dicembre 2020 anche il comune di Bergamo ha depositato le proprie osservazioni, con alcune proposte di modifica del progetto di Rete ferroviaria italiana s.p.a;

   Italia Nostra Onlus, sezione di Bergamo, e il Circolo Legambiente di Bergamo hanno formulato ulteriori osservazioni;

   il Comitato dei cittadini del quartiere Boccaleone ha elaborato un progetto denominato «Ricuciamo Bergamo» offrendo, rispetto al progetto di Rete ferroviaria italiana s.p.a, soluzioni alternative che prevedono anche l'interramento di un tratto della linea ferroviaria e la creazione di un collegamento tra la periferia e il centro della città attraverso un parco lineare ciclopedonale al di sopra del sedime ferroviario, con lo scopo di salvaguardare il quartiere Boccaleone e garantire la compatibilità ambientale della nuova linea ferroviaria;

   sulla piattaforma change.org è stata lanciata da alcune associazioni e comitati una petizione che in pochi giorni ha raccolto migliaia di firme di cittadini con l'obiettivo di chiedere la revisione del progetto di Rete ferroviaria italiana s.p.a. in modo che il tracciato ferroviario diventi «il più possibile interrato...consentendo di ricucire i quartieri anziché dividerli, eliminando la necessità di installare barriere fonoassorbenti, mantenendo la continuità a verde in superficie» –:

   se il Governo intenda porre in essere le iniziative di competenza volte a modificare il progetto del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio, valutando in particolare la possibilità dell'interramento di una parte del tracciato ferroviario e prevedendo conseguentemente un incremento dei fondi per la realizzazione delle relative opere.
(4-08774)

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:


   IEZZI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2020, poco dopo le 23, nel sottotetto della palazzina Liberty dell'ex Macello in viale Molise n. 66 a Milano è improvvisamente divampato un pericoloso incendio che ha richiesto l'immediato intervento di diversi mezzi dei vigili del fuoco e oltre un'ora per domare le fiamme;

   secondo quanto riportato dalla stampa, pare che l'incendio abbia provocato danni irreparabili allo storico edificio;

   per puro caso nessuno fortunatamente sarebbe rimasto ferito né intossicato/benché all'interno della struttura, già nota alle cronache milanesi per le gravissime condizioni di degrado e occupazioni abusive, fossero presenti" ancora 86 occupanti dopo l'ultimo sgombero del 20 marzo 2021;

   la necessità di procedere oltre allo sgombero anche ad una immediata riqualificazione e messa in sicurezza delle Palazzine Liberty e della zona circostante era stata oggetto, già mesi fa, di un atto di sindacato ispettivo dell'interrogante (4-08098);

   nei mesi successivi tale richiesta è stata anche ribadita, nonostante le minacce e le intimidazioni degli esponenti del centro sociale Macao, in occasione dei diversi presidi davanti all'edificio a cui hanno partecipato numerosi cittadini e amministratori della Lega, l'ultimo solo il giorno prima dell'incendio;

   nonostante sia l'ex Macello che le contigue Palazzine Liberty dei civici 64 e 62 siano stati individuati quali ambiti strategici per avviare processi di rigenerazione urbana del progetto Reinventing Cities, negli ultimi mesi quel tratto di viale Molise è stato invece teatro di risse, atti vandalici, occupazioni abusive, spaccio di droga e ora anche di pericolosi incendi;

   il rogo della scorsa notte ha dunque legittimamente preoccupato i residenti della zona ed evidenziato la non più procrastinabile necessità di un immediato intervento contro il degrado e lo stato di abbandono in cui versa l'edificio e per restituire quanto prima l'area alla disponibilità dei cittadini milanesi –:

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, in merito alla gravissima situazione di degrado in cui attualmente versano le Palazzine Liberty di viale Molise e la zona circostante, in particolare affinché si possa procedere quanto prima alla loro messa in sicurezza e riqualificazione a favore dei cittadini milanesi.
(4-08778)


   TONELLI e FOGLIANI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nei giorni scorsi sono uscite alcune note dei maggiori sindacati di polizia, tra cui Sap, Fsp e Siulp, nelle quali si evidenziava un aggravamento delle disparità di trattamento in materia pensionistica tra il personale militare ed ex militare, da un lato, e gli appartenenti alla polizia di Stato, dall'altro;

   come noto, con l'introduzione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, il legislatore intendeva assicurare a tutto il personale militare, in ragione della peculiare attività, di usufruire di determinati benefici del calcolo pensionistico: in virtù dell'articolo 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 si prevede espressamente che al personale dei vigili del fuoco e al Corpo forestale dello Stato si applicano le medesime disposizioni previste per il personale militare; sul punto e recentemente le sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ depositata il 4 gennaio 2021) hanno stabilito che la «quota retributiva» della pensione da liquidarsi con il sistema «misto», ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 333 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio, con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità contributiva ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata moltiplicando l'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente per ogni anno utile nella misura del 2,44 per cento; ciò ha comportato un più vantaggioso ricalcolo delle pensioni per tutti i ricorrenti; è d'uopo ricordare che, con sentenza n. 38/2021 dell'8 febbraio 2021, la Corte dei conti per la Calabria ha accolto parzialmente un ricorso anche per i vigili del fuoco pur sempre personale civile, con meno di 15 anni nella predetta anzianità;

   tutto ciò, invece, non sta avvenendo per il personale della polizia di Stato, producendo indubbie forme di disparità di trattamento, atteso che gli appartenenti alla polizia di Stato espletano di fatto le stesse funzioni degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, ed appare evidente che risulta necessario adottare un criterio congruo e identico per tutta la platea degli smilitarizzati, almeno per quelli appartenenti allo stesso comparto;

   innanzitutto, tale beneficio dovrebbe spettare, a parere degli interroganti, ai pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, soggetti al sistema misto, assunti antecedentemente al 25 giugno 1982 e tuttavia esclusi dall'applicazione della più favorevole aliquota nonostante al momento dell'arruolamento godessero dello status di militare, posto che per il riconoscimento del diritto era richiesto il predetto status solo al momento dell'arruolamento; si dovrebbe tuttavia considerare la possibilità che anche gli organici assunti dopo il 1982 possano godere di questo trattamento, in virtù del su richiamato principio di non discriminazione e del principio di uguaglianza sostanziale, dal momento che, in costanza del rapporto di servizio, espletano gli stessi incarichi e mansioni dei predetti;

   in mancanza di una più chiara disciplina normativa, che fissi degli standard simili per situazioni simili, appare agli interroganti che tale operazione possa essere portata avanti anche attraverso la diramazione di istruzioni o linee guida, anche di carattere amministrativo, che possano dare generale applicazione al principio di uguaglianza del trattamento sopra richiamato –:

   quali iniziative il Governo intenda adottare per assicurare, che il ricalcolo delle pensioni di forze di polizia non sia irragionevolmente diverso rispetto a quello previsto per comparti di pubblica sicurezza del tutto analoghi per funzione e provenienza.
(4-08779)

ISTRUZIONE

Interpellanza:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, per sapere – premesso che:

   in data 25 marzo 2021, il professor Pasquale Vespa, docente a tempo determinato di scuola secondaria di II grado, con un post pubblicato sulla propria pagina facebook, annunciava di aver ricevuto la proposta — accettata — di entrare a far parte dello staff di diretta collaborazione del Sottosegretario Sasso, presso il gabinetto del Ministero dell'istruzione;

   come riportato da diversi quotidiani, tale soggetto risulta essere imputato in un procedimento penale presso il Tribunale di Napoli per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi nei confronti dell'ex Ministra dell'istruzione, onorevole Lucia Azzolina, utilizzando, negli ultimi due anni, nei confronti della stessa linguaggi e testi allusivi, sessisti, offensivi, fomentando aggressioni verbali, e allusioni sessuali e minacce di morte;

   da diversi mesi l'onorevole Azzolina è sotto scorta per le gravi minacce ricevute nel tempo;

   le azioni e le dichiarazioni sui social network dell'imputato Vespa, come evidenziato agli atti del processo, nei confronti dell'onorevole Azzolina sono state impregnate di sessismo, stalking, cyberstalking, cyberharassment, cyberbullismo, di cui ci sono anche testimonianze fotografiche;

   le azioni e le dichiarazioni violano il codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e sono sottoponibili a procedimento disciplinare;

   il signor Vespa risulta essere esponente di una nota organizzazione sindacale, per il comparto scuola;

   l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione», prevede che «alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo l della segreteria e al Segretario particolare, sono assegnate fino a un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; due delle predette unità possono essere nominate tra soggetti estranei all'amministrazione, nell'ambito del contingente fissato dall'articolo 9, comma 3, assunti con contratto a tempo determinato»;

   ai sensi del citato articolo 8 il signor Vespa, docente a tempo determinato presso istituzione scolastica secondaria di II grado insistente sul territorio della regione Campania, non essendo assunto in ruolo, a tempo indeterminato, ad avviso degli interpellanti, non poteva essere oggetto di comando o di collocamento in posizione di fuori ruolo;

   ancora, sempre in virtù del citato articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 167 del 2020, il signor Vespa, in quanto docente a tempo determinato, non poteva essere destinatario di altro contratto, da esterno, presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministero, ai sensi del divieto posto dall'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

   per gli interessi personali e collettivi perseguiti, la nomina appare agli interpellanti, persino effettuata in palese conflitto di interessi rispetto alle materie di competenza del dicastero;

   in alcune dichiarazioni pubbliche, già dal 26 marzo 2021, il Sottosegretario Sasso ha confermato la notizia, difendendo persino la scelta e lanciando invettive nei confronti dell'On. Azzolina;

   in data 27 marzo 2021 il Ministero dell'istruzione ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'incarico conferito al signor Vespa;

   in data 17 marzo 2021 il Sottosegretario Sasso rilasciava un'intervista sul portale online orizzontescuola.it, dichiarando di aver ricevuto dal Ministro dell'istruzione, tra le altre, la delega al contrasto al bullismo e cyberbullismo;

   preoccupa non poco che chi dovrebbe tutelare il bene delle studentesse e degli studenti, contrastando fenomeni di assoluta gravità, tratti con così tanta leggerezza certe tematiche;

   il rispetto della persona, l'uguaglianza, la solidarietà sono valori irrinunciabili per chi lavora a scuola e ancor di più per chi riveste responsabilità istituzionali;

   non sono più tollerabili comportamenti lesivi della dignità delle donne, finalizzati a fomentare odio, violenza, discriminazioni –:

   quali iniziative di competenza siano state adottata per conoscere le ragioni e le responsabilità di attribuzione del predetto incarico, considerati i divieti previsti dalla normativa vigente;

   quali iniziative di competenza siano state adottate per garantire il rispetto da parte del signor Vespa del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e quale valutazione disciplinare, in quanto docente, sia stata compiuta rispetto alla gravità dei comportamenti resi;

   quali iniziative di competenza il Governo intenda immediatamente adottare per assicurare che la delega di funzioni, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia conferita con la massima ponderazione con riguardo alle tematiche indicate in premessa.
(2-01159) «Ascari, Dori, Martinciglio, Del Sesto, Elisa Tripodi, Ciampi, D'Orso, Serritella».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   FIANO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   da notizie a mezzo stampa e via web si è appreso che un docente di storia e filosofia del liceo di scienze applicate «Enrico Fermi» di Mantova si sarebbe più volte rifiutato di indossare la mascherina in classe, nonostante i ripetuti richiami ricevuti dalla preside, sostenendo che coprirsi naso e bocca sia più pericoloso per la salute rispetto al virus, a causa dell'anidride carbonica non smaltita prodotta dalla respirazione;

   secondo quanto riportato dagli organi di stampa, a seguito del ripetuto rifiuto del professore di attenersi alle norme anti contagio, nonostante la situazione sanitaria in Lombardia fosse in netto peggioramento e ben 18 comuni del Mantovano si trovassero già in zona arancione rafforzata, la dirigente scolastica avrebbe deciso di far intervenire le forze dell'ordine e il professore avrebbe ricevuto in pochi giorni due multe da 400 euro l'una dai carabinieri;

   ciò nonostante, non solo il docente non avrebbe cambiato il proprio comportamento in merito alla necessità di indossare i dispositivi di protezione individuale in classe e a scuola, ma, da mesi, avrebbe continuato a condividere, sui social network, post in cui si sostengono teorie complottiste e l'inutilità della mascherina, nonostante le ripetute proteste delle famiglie degli studenti, stanche di un comportamento del docente che persiste da mesi e che ritengono pericoloso per la salute della loro comunità e non più tollerabile –:

   quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza per la salute pubblica anche all'interno del liceo Fermi di Mantova, e se risultino avviate iniziative disciplinari al riguardo.
(5-05643)

Interrogazione a risposta scritta:


   CONTE. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   con decreto nr. 50, in data 3 marzo 2021, il Ministero dell'istruzione ha indetto un bando per l'aggiornamento delle graduatorie del personale Ata per il triennio 2021/2023;

   il bando prevede che le domande di partecipazione possono essere presentate dal 22 marzo 2021 al 22 aprile 2021;

   successivamente, con nota nr. 9256 del 18 marzo 2021, il direttore generale del Ministero dell'istruzione ha diramato una serie di chiarimenti sulla procedura concorsuale;

   il testo del bando è stato trasmesso agli uffici scolastici regionali insieme alla nota ministeriale ed è pubblicato sui portali web degli uffici scolastici regionali, degli ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche:

   alla data attuale, non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

   il nuovo bando Ata III fascia introduce delle profonde modifiche rispetto alle procedure del passato; in particolare, si prevede che la domanda venga presentata in modalità telematica ed esclusivamente on line, sia per l'inserimento sia per conferma, aggiornamento e depennamento; per presentare la domanda on line occorre disporre delle credenziali Spid, oppure di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione; la scelta delle 30 scuole ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia va fatta direttamente al momento della compilazione on line della domanda, e non si possono scegliere in seguito come per il concorso 2017;

   la scelta del Ministero di dare il via all'aggiornamento delle graduatorie Ata, in pieno anno scolastico, mentre gran parte dell'Italia è in zona «rossa» e «arancione» a causa della pandemia, è stata contestata da alcuni sindacati di categoria, preoccupati per la difficoltà di accesso alla importante e attesa opportunità di lavoro;

   in particolare, si teme che la complessa e innovativa procedura per la presentazione della domanda per le graduatorie Ata, che riguarda potenzialmente moltissimi cittadini, possa determinare una richiesta di assistenza presso le sedi sindacali incompatibile con le restrizioni legate alla pandemia;

   inoltre si teme che sia la complessa procedura telematica sia la tempistica del bando collocato a marzo possano determinare la penalizzazione di molte persone, soprattutto quelle che erano impegnate nei corsi regionali determinanti punteggio, non completati a causa della pandemia, e quelli a cui sarà impedito di inserire i servizi svolti dopo la scadenza della domanda, in quanto l'anno scolastico è ancora in essere;

   l'aggiornamento delle graduatorie Ata poteva essere più agevolmente svolto nei mesi di giugno e luglio, con meno restrizioni a causa del Covid-19, maggiore possibilità di assistenza con un abbassamento dell'allarme sanitario e la contestuale conclusione dell'anno scolastico e formativo che avrebbe consentito a tutti i partecipanti di completare i titoli in corso, e comunque in tempo per l'inizio del prossimo anno scolastico –:

   se non ritenga, alla luce di quanto esposto in premessa, di adottare iniziative per sospendere la procedura di aggiornamento delle graduatorie del personale Ata per il triennio 2021/2023 e rinviarla al mese di giugno 2021, o riconsiderare i termini di scadenza delle domande, includendo in ogni caso i titoli conseguiti entro il 31 agosto 2021.
(4-08771)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:


   AMITRANO e VILLANI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   i dispositivi di protezione individuali (Dpi) devono essere efficienti e sicuri, conformi ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche della normativa europea, in quanto strumenti utilizzati per proteggere il lavoratore e la lavoratrice nei luoghi di lavoro;

   dal monitoraggio alla data del 31 gennaio 2021, l'Inail rileva che le denunce di infortunio sul lavoro da COVID-19 risultano essere 147.875 dall'inizio dell'epidemia; inoltre, la seconda ondata di contagi, i cui effetti non sono evidentemente terminati nell'anno appena concluso, ha avuto un impatto, anche in ambito lavorativo, più intenso rispetto alla prima ondata poiché, il quadrimestre ottobre 2020-gennaio 2021 incide, per il 62,3 per cento sul totale delle denunce di infortunio da COVID-19 (92.000 denunce), contro il 34,2 per cento del periodo marzo-maggio 2020 (50.502);

   con l'emergenza epidemiologica, in via eccezionale è stata autorizzata la diffusione di mascherine non conformi alle norme di sicurezza attraverso il decreto-legge n. 18 del 2020 e successivamente con il decreto-legge n. 34 del 2020, introducendo la possibilità di immettere sul mercato Dpi realizzati in deroga alle vigenti disposizioni normative sulla marcatura CE al fine di fronteggiare la carenza di tali dispositivi;

   molti Paesi europei quali Francia, Spagna e Germania, hanno proceduto nel 2020 a rimuovere la deroga di autorizzazione ad immettere nel mercato Dpi non marcati CE; contrariamente, nel nostro Paese, stanno emergendo molte inchieste, denunce e sequestri di ingenti quantità di Dpi non conformi agli standard, immessi in commercio senza la necessaria marcatura CE o senza l'autorizzazione da parte dell'Inail alla vendita in deroga;

   secondo quanto riferito dagli organi di stampa, numerosi Dpi come i facciali filtranti FFP2 certificati da alcuni organismi notificati, non avrebbero rispettato i requisiti necessari per essere certificati e immessi sul mercato, a fronte di prove di conformità rispetto alla norma EN 149, che garantisce l'efficienza e la traspirabilità del Dpi;

   dall'inizio dell'emergenza epidemiologica si sono verificati dubbi sulla effettiva conformità di alcuni Dpi reperibili sul mercato, sia in caso di prodotti realizzati in deroga alle normative e prive della marcatura CE, sia con riguardo al problema dei presidi in possesso di certificati rilasciati da organismi o enti non autorizzati ad intervenire nella procedura di conformità di Dpi o in possesso di documentazioni tecniche incongruenti e lacunose come nel caso specifico dell'ente notificato turco Universalcert cui fanno riferimento gli organi di stampa;

   inoltre, si ritiene che la commercializzazione dei Dpi non conformi ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche della normativa europea, autorizzate spesso sulla base di meri controlli documentati da enti certificatori o produttori stranieri che non rispettano gli standard qualitativi e utilizzano falsi marchi CE, ha prodotto effetti negativi sia sulle imprese che realizzano prodotti con requisiti tecnici a norma di legge, sia sui lavoratori provvisti spesso di Dpi scadenti, in particolar modo di mascherine fornite sul luogo di lavoro, ma non idonee a garantire le protezione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere per una maggiore vigilanza in materia di Dpi al fine di richiamare alla responsabilità anche i datori di lavoro nella scelta più attenta ed oculata di dispositivi idonei a proteggere i lavoratori e le lavoratrici dal contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro;

   se il Governo intenda intraprendere iniziative di competenza per evitare l'immissione nel nostro Paese di Dpi non marcati CE, in linea con quanto già avvenuto in altri Paesi dell'Unione europea, prevedendo inoltre l'adeguamento e l'aggiornamento dei contenuti del decreto ministeriale del 2 maggio 2001, rendendolo conforme alla vigente normativa nazionale ed europea.
(4-08777)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:


   VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOSS e MANZATO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nei giorni scorsi un ingente quantitativo di pesce spada, circa 20 mila chili, proveniente dalla Cina, è stato bloccato al porto di Gioia Tauro trattandosi di «merce non conforme e non idonea al consumo umano e animale» e non sottoposta a controllo di laboratorio «per pessime condizioni prodotto»;

   il tutto è partito a seguito di un primo controllo e dal Documento veterinario comune di entrata (Dvce) – senza il quale non può essere avviata la procedura doganale per l'importazione – che si concludeva con esito «sfavorevole»;

   la merce è stata, quindi, sottoposta al blocco preventivo e alla presenza dei titolari del carico; all'atto dell'apertura del container, era stata accertata la «non integrità materiale dell'imballaggio e la non idoneità del prodotto all'esame sensoriale dell'odore, del colore e della consistenza» e riscontrandosi, al successivo esame dei colli prelevati per l'ispezione in sala visita, «alterazioni delle caratteristiche organolettiche del prodotto che risultava altresì maleodorante e con evidenti segni di bruciature da freddo, con numerose parti del prodotto chiaramente alterati»;

   fino al 31 marzo 2021 per i pescatori italiani sarà vietato pescare, anche accidentalmente, o detenere a bordo esemplari di pesce spada, mentre è consentita la sola commercializzazione di esemplari e/o partite di pesce spada, di cui sia comprovata la provenienza da zona Fao che non sia il Mediterraneo;

   i pescatori italiani di pesce spada sono penalizzati soprattutto sotto il profilo economico, con la perdita di migliaia di posti di lavoro e ripercussioni socio-economiche gravissime, ulteriormente aggravate dagli effetti di una crisi senza precedenti in atto e dal forte aumento delle importazioni con effetti devastanti sulla nostra bilancia commerciale;

   si permette di importare pesce da Paesi esteri, come ad esempio anche dal Marocco, e che, come la vicenda sopra richiamata riguardante la Cina ha messo in luce, spesso è in pessime condizioni di conservazione e che possono essere addirittura pericolose per la salute dell'uomo in quanto il prodotto proveniente dall'estero ha meno garanzie rispetto a quelle Made in Italy;

   non è possibile che entrino in Italia prodotti scadenti e non sicuri. Sono i Paesi non europei quelli ad essere considerati la fonte maggiore di prodotti non regolari ed è verso questi che va concentrata l'attività di controllo dei prodotti ittici in Italia;

   le eventuali sanzioni che vengono irrogate molto spesso sono solo nei confronti degli operatori nazionali, quando ormai le partite di prodotto ittico hanno già fatto il loro ingresso nella filiera italiana, questo perché i controlli nei porti e negli aeroporti sono ancora insufficienti;

   risulta agli interroganti che nei giorni scorsi sia stato formalizzato un protocollo d'intesa per la verifica congiunta, nella fase di import, sui prodotti ittici provenienti dai Paesi extra-Unione europea con lo scopo di potenziare il dispositivo di collaborazione interistituzionale nei controlli nel settore dell'import sul territorio nazionale dei prodotti ittici, rendendo strutturale e diffusa la positiva esperienza maturata nel corso del Progetto sperimentale «Nautilus», fortemente voluto dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari e forestali Centinaio, al fine di ottimizzazione i controlli dei prodotti ittici provenienti dall'estero per verificare la loro tracciabilità e qualità a tutela del consumatore finale –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intendano mettere in atto al fine di tutelare i pescatori italiani da importazioni, anche illegali, di quantitativi di pesce spada in pessime condizioni di conservazione e che rischiano di mettere a repentaglio anche la salute dei consumatori;

   quali iniziative intendano adottare i Ministri interrogati, per quanto di competenza, per potenziare ulteriormente il sistema di verifiche congiunte sul prodotto ittico proveniente dai Paesi extra-Unione europea al fine di tutelare il prodotto italiano.
(3-02160)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   INCERTI, CENNI, CRITELLI, CAPPELLANI e FRAILIS. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   dall'inizio della pandemia ad oggi per i braccianti agricoli sono stati previsti soltanto due «bonus», un primo «bonus» da 600 euro nel mese di marzo 2020 e una seconda tranche da 500 euro nel mese di aprile che hanno interessato circa 700 mila lavoratori;

   all'interno del settore agricolo ci sono state attività particolarmente penalizzate in seguito all'emergenza pandemica: agriturismi e florovivaisti hanno ridotto drasticamente le loro giornate di lavoro, il comparto vinicolo ha subito un rallentamento consistente, mentre ci sono aree del Paese che hanno dovuto fare i conti con la Xylella, la cimice asiatica o le gelate;

   i sindacati confederali agricoli chiedono che per il 2020 vengano calcolate le stesse giornate lavorative del 2019, in modo che tutti i danneggiati possano beneficiare delle indennità assistenziali e previdenziali del 2019. Gli stessi chiedono inoltre il riconoscimento della «Naspi» anche ai dipendenti delle cooperative, l'applicazione della cassa integrazione al settore della pesca colpito dal progressivo aumento delle giornate di fermo voluto dalla Unione europea e il rinnovo degli oltre 90 contratti provinciali del lavoro –:

   alla luce delle forti criticità cui continuano ad essere esposti il comparto agricolo e quello della pesca, quali iniziative urgenti intendano intraprendere a sostegno dei lavoratori esclusi da qualsiasi sostegno.
(5-05637)

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:


   MAMMÌ. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le distrofie retiniche ereditarie sono un gruppo di patologie rare della retina che rappresentano una delle più frequenti cause di cecità di origine genetica nel mondo occidentale; esistono molti tipi di distrofie retiniche differenti, associate a più di 200 geni, le quali hanno in comune un decorso molto precoce e progressivo verso una grave riduzione della vista o la cecità;

   tra le distrofie retiniche ereditarie si annovera la retinite pigmentosa, il cui termine indica un gruppo di malattie ereditarie della retina che provocano la perdita progressiva della vista fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla cecità totale. Nella forma più tipica, i primi sintomi consistono nella diminuzione della capacità di vedere in condizioni di penombra e nel restringimento del campo visivo; alcune forme, invece, iniziano con la perdita della parte centrale del campo visivo. In genere, i sintomi si manifestano prima dei 20 anni; in alcune forme di retinite pigmentosa, oltre alla malattia retinica si ritrovano altre alterazioni, come la sordità. La retinopatia pigmentosa, la più frequente tra le distrofie retiniche ereditarie, colpisce 1 persona su 4.000 sane;

   la trasmissione della retinite pigmentosa può avvenire attraverso varie modalità: autosomica dominante (un genitore malato ha il 50 per cento di probabilità di trasmettere la malattia a ciascuno dei figli); autosomica recessiva (i genitori sono entrambi portatori sani e hanno il 25 per cento di probabilità di trasmettere la malattia a ciascuno dei figli); eredità legata al cromosoma X (la madre portatrice trasmette la malattia solo ai figli maschi con una probabilità del 50 per cento, mentre le figlie femmine hanno il 50 per cento di probabilità di essere portatrici sane). In alcuni casi, la malattia si presenta in modo sporadico, senza che siano presenti alterazioni genetiche in altri membri della famiglia. Nel caso sia associata a sordità si parla di sindrome di Usher. Ad oggi si conoscono un centinaio di geni che, a seguito di mutazione, possono essere coinvolti nell'insorgenza della patologia;

   non esiste ancora una terapia risolutiva per curare la retinite pigmentosa; in alcuni casi si può cercare di rallentare il processo degenerativo con strategie come la protezione dalla luce solare e la somministrazione di vitamine. Di grande ausilio è inoltre il sostegno psicologico ai pazienti, dato il forte impatto psicosociale della cecità e dell'ipovisione;

   in Italia un particolare impegno nello studio delle malattie genetiche dell'occhio è stato dimostrato dai ricercatori dell'istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli;

   la stessa Fondazione Telethon, che ha dedicato nel mese di febbraio 2021 proprio alla sensibilizzazione sulla retinite pigmentosa, ha investito ad oggi oltre 5,5 milioni di euro in progetti di ricerca sulla malattia, con incoraggianti risultati. In particolare, uno studio preclinico incentrato su un'indagine genetica, condotto nei laboratori dell'istituto Tigem di Napoli e dell'Università di Modena e Reggio Emilia e pubblicato sulla rivista scientifica American Journal of Human Genetics, sta conducendo al compimento di significativi passi avanti verso l'applicazione di una strategia terapeutica;

   per consentire di trovare una cura alla retinite pigmentosa e alle altre malattie rare della vista è indispensabile proseguire a finanziare i progetti di ricerca; anche recentemente sono state stanziate specifiche e rilevanti risorse per promuovere e rafforzare il settore della ricerca scientifica, tra cui gli 1,01 miliardi di euro di cui alla legge di bilancio 2021 –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, nell'ambito della propria competenza, intraprendere iniziative volte al finanziamento di progetti di ricerca sulle distrofie retiniche ereditarie, come la retinite pigmentosa, al fine di promuovere nuove ed efficaci opportunità terapeutiche.
(4-08763)


   BRAMBILLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la Syntex S.A. è un'impresa argentina che produce principi attivi di origine biologica destinati all'industria farmaceutica umana e veterinaria. Tra questi il Pmsg (gonadotropina serica equina), ormone utilizzato per stimolare l'ovulazione negli animali da reddito e quindi ottenere gravidanze ripetute;

   l'ormone è ricavato prelevando sangue da giumente incinte tra il primo e il quarto mese di gravidanza (degli undici totali). Secondo una nota diramata dall'associazione Ihp, Italian Horse Protection, il 30 marzo 2021, a ciascuna cavalla sono prelevati fino a 10 litri di sangue alla settimana, poi è indotto l'aborto;

   fin dal 2015 l'associazione Animal welfare foundation ha documentato le torture inflitte alle giumente e, il 18 marzo 2021, il quotidiano argentino La Nacion ha riferito che la magistratura locale ha aperto un'inchiesta per maltrattamento di animali e che sono circa 5 mila gli aborti procurati ogni anno alle cavalle;

   dopo aver ottenuto l'autorizzazione a commercializzare il Pmsg in Irlanda, in Germania e, sembra, in Spagna con il nome Fixplan 200, l'azienda produttrice ha chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio anche all'autorità italiana competente, cioè il Ministero della salute, con la procedura cosiddetta «decentrata», a norma del decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006;

   sono numerosi i preparati sintetici alternativi alla gonadotropina di origine biologica disponibili sul mercato per le diverse indicazioni. Nella risposta ad un'interrogazione parlamentare dei Verdi, datata 4 maggio 2017, il Governo tedesco ne elenca ben 36 approvati in Germania –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e se non si ritenga che alla richiesta avanzata dalla Syntex S.A. debba essere opposto diniego sulla base di considerazioni etiche e del fatto che esistono parecchie alternative sintetiche alla gonadotropina ricavata dal sangue delle giumente incinte.
(4-08768)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   CAON. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   come segnalato dalle rappresentanze sindacali, dal mese di febbraio 2021 circa 100 piloti dei 650 che fanno parte del settore dei voli a medio raggio di Alitalia Sai in amministrazione straordinaria, sono stati ripetutamente programmati a zero ore di attività lavorativa mensile, a differenza di quanto avvenuto per i loro colleghi, ad avviso dell'interrogante in contrasto con quanto prevedono gli accordi di cassa integrazione sottoscritti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 6 maggio 2020 che prevedono la rotazione della cassa integrazione tra i lavoratori;

   invece di procedere quindi ad una turnazione nell'accesso alla cassa integrazione e nello svolgimento dell'attività di volo, per più di tre mesi, la cassa integrazione con zero ore di attività lavorativa è stata riservata esclusivamente ai 100 piloti sopra citati;

   tale decisione assunta dall'amministrazione commissariale, che, a quanto consta all'interrogante, non ha fornito alcuna risposta alla richiesta di motivare tale condotta da parte delle rappresentanze sindacali, discendono due conseguenze negative. La prima consiste nel fatto che, avendo i piloti l'obbligo di effettuare almeno tre decolli e tre atterraggi in un periodo temporale di 90 giorni, ai fini del mantenimento dell'abilitazione professionale, i piloti posti in cassa integrazione a zero ore hanno visto scadere la propria «recency». La seconda conseguenza negativa consiste nel fatto che i piloti lasciati in servizio hanno dovuto svolgere un'attività superiore a quella ordinaria prevedibile per il periodo contingente, che sarebbe dovuta essere distribuita tra tutta la forza lavoro;

   entrambe i casi producono costi per l'azienda che avrebbero potuto essere evitati in un momento così critico in cui l'amministrazione commissariale non ha la liquidità necessaria per pagare gli stipendi. I piloti che hanno visto scadere la propria abilitazione hanno diritto a ricevere periodi di formazione al simulatore dì volo, mentre i piloti che stanno continuamente lavorando, e che superano le 25 ore mensili, hanno un costo superiore per effetto delle voci variabili previsti dal contratto di lavoro –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le motivazioni della scelta dell'amministrazione commissariale di concentrare la cassa integrazione a zero ore esclusivamente su 100 piloti senza procedere alla prevista rotazione nell'impiego di tutti i piloti.
(5-05642)


   CARABETTA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   con sentenza n. 02643/2021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso n. 2997 del 2018 da parte del Consiglio nazionale del notariato per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 10004/2017, accogliendo così il ricorso di primo grado nei sensi precisati in motivazione;

   tale sentenza, il decreto ministeriale 17 febbraio 2016 del Ministero dello sviluppo economico, «stabilendo che “l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'articolo 24 del C.A.D.”», avrebbe innovato arbitrariamente le previsioni della norma primaria di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e posto in essere una disciplina che, stanti i limiti eminentemente formali dei controlli assegnati dalla legge all'ufficio del registro delle imprese, risulterebbe in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, confermata dall'articolo 10 della successiva direttiva (UE) 2017/1132, perlomeno finché una modifica legislativa non ampliasse appropriatamente tali limiti;

   risulta così annullata la possibilità di redigere l'atto costitutivo delle start-up innovative tramite piattaforma digitale e senza costi, modalità che oggi risulterebbe tanto più raccomandabile alla luce delle restrizioni poste dalle misure contro la diffusione dell'epidemia COVID-19, nonché dei propositi assunti a livello comunitario con la proposta degli Start-up Nations Standard per sostenere semplificazione e digitalizzazione, e soprattutto degli indirizzi contenuti nella direttiva (UE) 2019/1151, che dovrà essere recepita entro quest'anno dal nostro Paese e che prevede tra l'altro che, qualora siano utilizzati modelli per la costituzione on-line di società, vige «l'obbligo di disporre degli atti costitutivi della società redatti e certificati in forma di atti pubblici qualora non sia previsto un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, come previsto all'articolo 10, si considera soddisfatto»;

   è verosimile che possano insorgere paralizzanti incertezze in relazione alla legittimità e al fondamento giuridico stesso delle start-up che si sono costituite secondo la procedura decaduta a seguito della citata sentenza, in relazione a tutti i profili della loro attività e alla separazione patrimoniale tra la società e i soci, creando disincentivi per i potenziali partner contrattuali e per gli investitori;

   si pone, altresì, il problema di definire la situazione di quelle imprese già iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese e successivamente da essa cancellate, non costituite con atto pubblico ma con scrittura privata non autenticata (in base all'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, per le quali la disciplina impugnata prevedeva la permanenza nella sezione ordinaria –:

   se e quali iniziative il Governo intenda adottare tempestivamente, in ordine alle criticità poste dalle incertezze determinatesi a seguito della citata sentenza a carico della platea delle imprese già costituite;

   se il Governo intenda, e in che tempi, promuovere un'iniziativa normativa di rango primario, volta a prevedere procedimenti digitali e semplificati per la costituzione di start-up innovative, avuto riguardo ai rilievi sollevati nella citata sentenza, e per ridefinire l'ambito dei controlli demandati all'Ufficio del Registro delle imprese.
(5-05645)

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Interrogazione a risposta orale:


   PAOLO RUSSO, SPENA e NEVI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il mondo agricolo è insorto contro la nuova definizione di rifiuto urbano contenuta nel decreto legislativo n. 116 del 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021;

   il decreto, con riferimento alla nuova definizione di rifiuto urbano (articolo 183, comma 1, lettere b-ter) e b-sexies), del decreto legislativo n. 152 del 2006), prevede che rimangano esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprenditore agricolo);

   questo comporta che alcune tipologie di attività connesse agricole, i cui rifiuti fino al 31 dicembre 2020 potevano essere assimilati agli urbani – quali agriturismi, spacci aziendali, aziende orticole, fattorie didattiche e altro – si vedono costrette a conferire i propri rifiuti a circuiti esterni a quello pubblico di raccolta;

   in sostanza, la bottiglia smaltita da un'azienda del vino è equiparata a rifiuto speciale, mentre i rifiuti organici di un agriturismo, simili a quelli di un ristorante devono seguire un percorso di smaltimento ad hoc invece che la normale prassi stabilita per i rifiuti urbani;

   alcuni comuni hanno già comunicato tramite Pec alle aziende agricole che siffatti rifiuti «speciali» non possono essere conferiti presso le isole ecologiche perché destinate soltanto alla raccolta dei rifiuti urbani;

   inoltre, tali amministrazioni sono in difficoltà sia nella definizione delle nuove metodologie di calcolo della Tar sia per quel che riguarda la carenza di aziende specializzate che offrano a prezzi ragionevoli un servizio efficiente di raccolta dei rifiuti speciali ex-assimilati agli urbani;

   queste incongruenze si traducono, di fatto, in un insostenibile aumento di costi, per le imprese agricole, in particolare per gli agriturismi e per le aziende che hanno un servizio di somministrazione, quali le cantine o le aziende insediate sulle «Strade del Vino»;

   l'Anci ha chiesto al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dell'economia e delle finanze, urgenti interventi risolutivi, in assenza dei quali sarà inevitabile un incremento del prelievo su ampie categorie di utenza e l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto per esaminare le ricadute del decreto legislativo n. 116 del 2020 sul sistema di gestione dei rifiuti nel suo complesso –:

   quali iniziative di competenza si intendano adottare per risolvere le problematiche esposte in premessa.
(3-02159)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   FICARA, RAFFA, LICATINI e MARTINCIGLIO. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), articolo 1, comma 698, ha previsto, per le micro e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria;

   lo strumento del credito di imposta ha l'obiettivo di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della cosiddetta logistica dell'ultimo miglio che vedrà, secondo i ricercatori del World economic forum, un incremento delle consegne nel 2030 del 78 per cento in più rispetto a quelle censite nel 2019;

   molti Paesi sono già al lavoro per raggiungere gli obiettivi per una mobilità urbana sostenibile a zero emissioni, come previsto dagli obiettivi dell'Unione europea, entro il 2030. Secondo quanto riportato da «Il Sole 24 Ore» del 12 gennaio 2021 «una singola cargo bike sostituisce l'uso di un veicolo commerciale alimentato solitamente a diesel e permette di risparmiare quasi 5 tonnellate di carbonio in atmosfera ogni anno, permettendo alla città di decongestionare il traffico da alcune tipologie di mezzi commerciali»;

   da «Indagine sull'industria europea delle bici da carico: dimensioni del mercato e impatto del coronavirus» emerge un trend in netto aumento delle vendite delle cargo bike in Europa con un incremento del 60 per cento nel 2019 e del 53 per cento nel 2020;

   secondo il comma 698 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, il decreto che definisce i criteri, le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data in vigore della legge dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze –:

   se e quali iniziative si intendano porre in essere ai fini di definire celermente i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta previsto dal comma 698 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;

   se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative per estendere la misura del credito di imposta ad annualità successive al 2021 provvedendo ad un incremento della dotazione economica ed eventualmente del limite massimo per anno.
(5-05644)

Interrogazioni a risposta scritta:


   CAPPELLACCI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della cultura, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto ministeriale dell'8 settembre 2016 è stata disposta la «Riforma dello Statuto del Parco geominerario storico della Sardegna»; successivamente, è avvenuta la nomina del nuovo consiglio direttivo, dopo dieci anni di gestione commissariale;

   tale atto avrebbe dovuto rappresentare l'apertura di una fase di rilancio del Parco, ma è stato invece seguito da un declino fino all'espulsione nel 2019 dalla Rete mondiale dei geoparchi dell'Unesco di una realtà che fu tra le prime a farne parte fin dalle origini;

   a cagionare tale situazione hanno concorso una serie di fattori: anzitutto il fatto che, dal 2019, il consiglio direttivo sia impossibilitato ad agire per la mancata sostituzione dei rappresentanti dimissionari del Ministero dell'ambiente e di due rappresentanti su tre della regione autonoma della Sardegna;

   in secondo luogo, per il sottodimensionamento del personale: alcuni dipendenti sono in mobilità presso altri enti della regione Sardegna, ma non sono stati rimpiazzati, per esempio attingendo alla graduatoria di un concorso svolto nel 2014. Peraltro, a quanto consta all'interrogante, risulterebbe un discutibile ricorso al lavoro interinale e a consulenze e incarichi esterni;

   ad aggravare la situazione vi sarebbe la rottura dei rapporti tra la comunità del parco e le associazioni operanti sul territorio, per via di diverse criticità;

   ulteriori criticità sarebbero emerse da un'ispezione dell'economia e delle finanze del 2018, da cui è scaturito un voluminoso rapporto, ma che al momento non è stato ancora reso pubblico;

   a confermare un quadro gravemente caotico, vi è il caso della Laveria «Lamarmora» di Nebida, oggetto di un piano di messa in sicurezza, recupero e valorizzazione che era stato sostenuto inizialmente, a quanto consta all'interrogante, con un finanziamento di 1.500.000 euro. Tale intervento è stato prima bloccato, poi riprogrammato con un raddoppio della cifra prevista in bilancio, giunta fino a circa 3 milioni di euro e attualmente ancora avvolto in una fase di incertezza;

   tuttavia, nel frattempo, il Parco ha assegnato un incarico di consulenza per un ammontare da 39.900 euro;

   alla luce dei fatti sopra esposti, il «Premio di risultato» per il 2019 di oltre 14.000 euro, percepito dal direttore del parco appare difficilmente giustificabile: il 2019, infatti, è l'anno in cui avviene l'espulsione del parco dalla rete dei parchi Unesco;

   anche il repentino trasferimento della sede del parco da Iglesias a Carbonia appare all'interrogante discutibile –:

   se il Governo sia a conoscenza della situazione di gravissimo degrado in cui versa il Parco geominerario della Sardegna e quali iniziative di competenza intenda porre in essere al fine di salvaguardare e rilanciare un patrimonio il cui altissimo valore internazionale non può essere mortificato da una gestione inadeguata e non in linea con i canoni dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.
(4-08780)


   MAGI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il Lago di Garda rappresenta da solo il 40 per cento delle risorse idriche nazionali, rivestendo un'importanza notevole nel quadro delle risorse idrografiche dell'Italia. Inoltre, tale bacino si trova in un'area che, negli anni, ha accresciuto notevolmente la sua attrattività turistica, fino ad arrivare a numeri ragguardevoli come 25 milioni di presenze annue. Per dare una idea di grandezza, si tratta di più della somma dei pernottamenti di regioni a forte vocazione turistica come Sardegna e Sicilia;

   lo sviluppo dell'area ha però anche fatto emergere l'inadeguatezza del sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue fognarie attualmente presente. Tale sistema oltre ad essere insufficiente, risulta vetusto e inefficiente, come evidenziato anche nel Piano di ambito (2016-2045) dall'Ato di Brescia. Il lago, attualmente, è soggetto a sporadici fenomeni di inquinamento dovuto agli scarichi abusivi e ai sistemi di sfioro che si attivano durante forti piogge per «by-passare» l'insufficiente portata dei collettori;

   l'azienda pubblica consortile locale Acque Bresciane, in collaborazione con l'università di Brescia, tra le varie proposte progettuali, ne ha individuata una che spicca dal punto di vista sia dei costi-benefici, che da quello dell'efficienza impiantistica, nella quale si prevede che i reflui della parte bresciana del lago vengano trasportati con un nuovo sistema di collettamento negli impianti di depurazione previsti a Gavardo e Montichiari, e in entrambi i casi l'acqua depurata verrà conferita nel fiume Chiese. Il nuovo sistema di raccolta dei reflui permetterà di superare l'attuale sistema basato sull'utilizzo di condotte sublacuali, di difficile gestione e soggette a un pervicace fenomeno di bio-corrosione, che attualmente portano i reflui presso l'impianto di Peschiera del Garda;

   il Ministero dell'ambiente, già nel 2017, in un accordo di programma con le regioni Lombardia e Veneto e con gli Ato locali, aveva previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove opere di collettamento e depurazione del lago di Garda, di cui 60 a favore dell'ufficio d'ambito bresciano;

   il medesimo ha anche confermato la compatibilità del fiume Chiese come corpo idrico recettore dell'acqua depurata dai due impianti previsti dal progetto a Gavardo e Montichiari;

   la realizzazione del progetto è di particolare importanza al fine di preservare non solo la qualità dell'acqua di un bacino idrografico di vitale importanza, ma anche della riqualifica ambientale di tutta l'area gardesana, anche considerato il pericolo rappresentato dalle condotte presenti sul fondo del lago qualora dovesse verificarsi una perdita accidentale delle acque reflue dalle stesse;

   il progetto di fattibilità tecnica è stato approvato con relazione del Ministero dell'ambiente nell'ottobre 2020;

   a livello locale sono emerse istanze, che appaiono all'interrogante ostruzionistiche, di comitati e di amministrazioni locali che ostacolano la prosecuzione dell'iter del progetto, ritenendo erroneamente che tali impianti siano inquinanti;

   in tale contesto, il 30 novembre 2020 è stata approvata una mozione del Consiglio Provinciale di Brescia, in base alla quale «come indirizzo strategico, in merito alle infrastrutture di depurazione, si adotta il criterio, a valere anche sulle opere ancora in corso di progettazione, che persegua il principio generale che gli impianti consortili di depurazione siano localizzati nelle aree territoriali dei Comuni afferenti all'impianto stesso»; tale principio si porrebbe in antitesi con la realizzazione di qualunque opera di larga scala;

   per via di tale mozione le procedure in corso hanno subito un arresto di 6 mesi –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare al fine del superamento delle obiezioni sugli effetti dell'opera, pervenendo alla sua realizzazione, in un'ottica di riqualificazione ambientale dell'intera area;

   se abbia valutato o intenda valutare la possibilità della nomina di un commissario ad hoc che possa condurre a termine l'operazione in tempi certi.
(4-08781)

Apposizione di firme a risoluzioni.

  La risoluzione in Commissione Rixi e altri n. 7-00359, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 29 ottobre 2019, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Rotelli.

  La risoluzione in Commissione Nobili e altri n. 7-00560, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 14 ottobre 2020, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Rixi, Furgiuele, Fogliani.

  La risoluzione in Commissione Ferrari e altri n. 7-00604, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 febbraio 2021, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Aresta, Del Monaco, Di Sarno, Dori, D'Uva, Frusone, Gubitosa, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Tofalo, Pagani, Maria Tripodi, Perego di Cremnago, Occhionero, Giovanni Russo, Portas, De Menech.

Apposizione di firme ad interpellanze.

  L'interpellanza Trizzino e altri n. 2-01145, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 marzo 2021, deve intendersi sottoscritta anche dalla deputata Alaimo.

  L'interpellanza Giacomoni n. 2-01156, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 30 marzo 2021, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.

Apposizione di firme ad interrogazioni.

  L'interrogazione a risposta scritta Cavandoli e altri n. 4-08561, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 12 marzo 2021, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Morrone.

  L'interrogazione a risposta scritta Muroni e altri n. 4-08687, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 23 marzo 2021, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Fusacchia.