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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 3 febbraio 2020

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:


   La Camera,

   premesso che:

    il fentanyl è un farmaco antidolorifico molto potente che viene usato per gestire il dolore, soprattutto quello oncologico, mentre combinato con altre sostanze viene impiegato per l'anestesia;

    l'uso medicale del fentanyl, potente oppioide sintetico, è approvato sotto prescrizione medica e un rigido controllo sanitario. Il suo impiego è giustificato dalla gravità della patologia, tanto che l'Organizzazione mondiale della sanità lo ha inserito nella lista di farmaci essenziali per il trattamento dei tumori in stadio avanzato;

    nel tempo però questo potente oppiaceo è entrato a far parte del mercato illegale e clandestino per essere utilizzato come sostituto più economico di altre droghe, eroina in primis. Più recentemente, ha fatto il suo ingresso anche nel giro della cocaina;

    l'uso non medico del fentanyl avviene attraverso diverse modalità non attinenti alla formulazione farmaceutica: per via iniettiva, per ingestione di caramelle (assunzione transmucosa), attraverso l'uso di cerotti. Viene anche fumato o assunto per via intranasale (sniffo);

    se è considerato un farmaco essenziale nelle terapie del dolore, purtroppo è anche diventato uno degli oppioidi sintetici più comuni nelle morti per overdose. Oggi viene sempre più utilizzato per tagliare l'eroina. Sempre più spesso, infatti, gli spacciatori tagliano la cocaina e l'eroina con questo farmaco. A volte, spesso all'insaputa degli acquirenti, viene infatti usato per tagliare le partite di altri stupefacenti, aumentandone notevolmente la pericolosità. Siccome il fentanyl è una polvere fine, è facile da mescolare con altre droghe. Ha un aspetto identico all'eroina, così gli utilizzatori, iniettandosi l'eroina tagliata con il fentanyl, non sanno che si stanno iniettando una dose letale, finché non è troppo tardi;

    il mercato della droga è ormai un mercato globale. Mescolare il fentanyl con l'eroina è appunto una pratica criminale che viene probabilmente dagli Stati Uniti, non dall'Europa. Peraltro, il fentanyl è una sostanza conveniente, da cui si possono ottenere grandi ricavi anche con un investimento minimo;

    i rischi per i consumatori sono altissimi. È stimato che la dose letale per l'uomo è di 2-3 milligrammi: basta toccarlo o inalarlo;

    se una dose letale di eroina è di circa 30 milligrammi, la dose letale di fentanyl è almeno dieci volte inferiore. Peraltro, i soccorritori che rispondono alle chiamate per overdose devono stare molto attenti, il semplice contatto o inalazione può essere mortale. Del fentanyl, però, nell'ultima relazione del Dipartimento per le politiche antidroga italiano non c'è quasi traccia. Sul sito del Dipartimento si descrive il farmaco e si legge: «un analogo strutturale, il 3-metilfentanil, risulterebbe venir sintetizzato illegalmente e venduto come “eroina sintetica” o miscelato all'eroina stessa». Stupisce non poco l'uso del condizionale «risulterebbe»;

    è molto facile superare la soglia del sovradosaggio e subire i suoi effetti più gravi e rischiosi: allucinazioni, depressione respiratoria. L'overdose può condurre anche all'arresto cardiaco, allo shock anafilattico, al coma e alla morte. Addirittura possono capitare decessi per errori nella gestione della terapia;

    più in generale, le morti per overdose da uso di oppiacei sintetici diversi dal metadone, quindi anche fentanyl e suoi derivati sono allarmanti. Dal 2016 al 2017, i Centri americani per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for disease control and prevention – Cdc) hanno registrato un aumento dei decessi del 47 per cento e nel 2017 le morti sono state circa 28.400. Sempre secondo i Centri americani per la prevenzione e il controllo delle malattie, nel 2018 il fentanyl è stato l'oppioide più comune nelle morti per overdose;

    a conferma dell'estrema nocività del farmaco, ad altissimo rischio overdose, si ricorda che i citati Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie americani lo definiscono da 50 a 100 volte più potente della morfina, mentre l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze gli attribuisce una potenza almeno 80 volte superiore alla morfina;

    negli Stati Uniti, l'emergenza overdose da fentanyl è considerata una vera e propria epidemia. Negli ultimi due anni ci sono state più di 60 mila vittime. E l'uso di questo farmaco sta generando quella che il Presidente Donald Trump ha definito «un'emergenza sanitaria nazionale». Da allora poliziotti, pompieri e paramedici americani girano con il naloxone, farmaco di primo intervento;

    proprio riguardo alla tutela delle forze dell'ordine, nel 2017 la Drug enforcement agency ha emanato, proprio per le medesime forze dell'ordine, delle linee guida sulla gestione del fentanyl. Dette linee guida riguardano la sicurezza personale di chi si trova a dover maneggiare la sostanza, in quanto anche solo il contatto della pelle con il fentanyl puro o una breve inalazione casuale possono provocare un'overdose e mettere a rischio la vita;

    il principale produttore illegale secondo le autorità internazionali è la Cina, il principale mercato di riferimento gli Stati Uniti;

    secondo un'inchiesta del New York Times, pubblicata il 16 ottobre 2019, in Cina operano tra le 160 mila e le 400 mila aziende chimiche «in modo legale, illegale o ambiguo, una stima così ampia che oltre alle dimensioni enormi dell'industria riflette la carenza di informazioni»;

    nell'aprile 2019, il vice presidente cinese della Commissione nazionale per il controllo degli stupefacenti in Cina confermava l'intenzione della Cina di rafforzare la cooperazione e il coordinamento con altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti, unendo gli sforzi per «affrontare la sfida globale posta dalle sostanze legate al fentanyl»;

    in Italia il pericoloso fentanyl è già una realtà che fa sempre più vittime. Tra il 2016 e il 2017, infatti, le morti per overdose sono aumentate per la prima volta del 9,7 per cento, dopo 15 anni di calo. Il Ministero dell'interno comunica che dall'anno scorso le forze dell'ordine hanno iniziato a sequestrare dosi di questo oppioide: 20 nel 2018 e 6 nel 2019 (equivalenti a 13,98 grammi);

    benché nel nostro Paese la presenza del fentanyl e suoi derivati sul mercato illegale sia cosa certa, la sua produzione e diffusione clandestina è difficilmente quantificabile. E questo anche perché molti laboratori di analisi difficilmente sono attrezzati per andare oltre la ricerca delle droghe «classiche». Tutto questo porta ad una sottovalutazione del fenomeno;

    l'acquisto di oppioidi si insinua purtroppo sempre più tra gli adolescenti, che li reperiscono on line sul dark web o nel mercato dello spaccio. Il fenomeno è stato parecchio sottovalutato, tanto che la prima morte per overdose da fentanyl, avvenuta nel 2017 a Milano, venne erroneamente attribuita a una generica overdose da eroina, salvo poi, un anno e mezzo dopo, assistere alla ritrattazione dell'Istituto superiore di sanità, che dichiarava che il decesso era stato causato dall’ocfentanil, derivato del fentanyl;

    l'eroina, che ha causato e sta causando sempre più decessi nel nostro Paese, potrebbe benissimo essere eroina mischiata a fentanyl;

    peraltro, i problemi legati alle tossicodipendenze, se per un periodo si sono ridotti, ora stanno tornando ad aumentare decisamente;

    come riportato nel sito del Dipartimento per le politiche antidroga, il 27 marzo 2019 si era tenuta «la prima riunione del tavolo tecnico interistituzionale convocato allo scopo di affrontare le problematiche connesse all'uso di sostanze oppioidi e derivati del fentanyl e definire un piano integrato e condiviso di misure che potrebbero essere adottate per fronteggiare questa nuova emergenza (...) Tale tavolo verrà convocato periodicamente allo scopo di ricevere un costante aggiornamento sull'andamento del fenomeno, nonché per elaborare azioni condivise che si rendessero necessarie». Non si sa se sono seguite altre riunioni;

    peraltro, il mercato criminale offre altri prodotti di sintesi derivati dal fentanyl, alcuni dei quali molto più potenti e pericolosi, come il carfentanyl che si stima 100 volte più potente del fentanyl (quindi 10 mila volte più potente della morfina);

    ad aggravare il tutto, studi recenti confermano che il commercio di questo genere di farmaci avviene spesso via internet;

    le cronache di questi giorni segnalano quattro casi rilevati negli ultimi tre mesi in Emilia-Romagna: due a Bologna, uno a Modena e uno a Parma. Questo oppioide sintetico è stato rinvenuto grazie a nuovi kit di autoanalisi che sono stati messi a punto dalla regione Emilia-Romagna e distribuiti ai consumatori nei Servizi per le tossicodipendenze (SerDP, gli ex SerT) e in tutte le unità di strada della regione. Il test consiste in una striscetta diagnostica che in pochi secondi permette di rilevare in modo rapido 12 varianti della sostanza. In caso di esito positivo, il consumatore o l'operatore possono scattare una foto e inserire una segnalazione su una piattaforma on line. La piattaforma ha l'obiettivo di creare una rete di segnalazione per proteggere i consumatori, avvisandoli che in quell'area è stata rilevata la presenza di fentalyn e che dunque il consumo potrebbe essere potenzialmente molto pericoloso,

impegna il Governo:

1) ad avviare capillari ed efficaci campagne di informazione e sensibilizzazione mirate principalmente alle giovani generazioni, con riferimento agli effetti devastanti del fentanyl e di farmaci similari e alla diffusione esponenziale di tali sostanze che aumentano di molto il rischio di overdose;

2) a mettere in atto i necessari interventi di prevenzione volti a superare l'ancora troppo sottovalutato fenomeno legato alla diffusione in forte crescita dell'utilizzo illegale del fentanyl e dei suoi derivati, anche attraverso un efficace programma di contrasto e di costante monitoraggio del fenomeno, che deve vedere coinvolti in sinergia diversi soggetti istituzionali, tra cui il Ministero della salute e il Ministero dell'interno;

3) a dare seguito e a implementare il tavolo tecnico di cui in premessa, avviatosi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e finalizzato ad elaborare un piano ed azioni condivise volte ad affrontare le problematiche legate all'uso di sostanze oppioidi e derivati del fentanyl;

4) ad adottare le iniziative di competenza affinché i Servizi per le tossicodipendenze, presenti nel nostro Paese, sensibilizzino e informino i potenziali consumatori di droghe sul forte pericolo legato al fentanyl e ai suoi derivati e alla conseguente aumentata possibilità di overdose;

5) a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza per estendere a tutto il territorio nazionale il kit sperimentale di autoanalisi e la piattaforma on line di cui in premessa, al fine di creare una rete di segnalazione e monitorare la diffusione territoriale del fentanyl;

6) a emanare quanto prima, così come è stato fatto negli Stati Uniti, per le forze dell'ordine e a loro tutela, delle linee guida sulla gestione del fentanyl, al fine di garantire la sicurezza personale di chi si trova a dover maneggiare la sostanza, in quanto anche solo il contatto della pelle o un'inalazione casuale può provocare un'overdose e mettere a rischio la vita;

7) a rafforzare le iniziative di repressione e contrasto alla diffusione in preoccupante crescita del fentanyl, tenuto conto, tra l'altro, dei gravissimi effetti derivanti dalla pratica di mescolare il fentanyl stesso con altre sostanze stupefacenti, anche attraverso il potenziamento decisivo dell'attività della polizia postale.
(1-00321) «Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla, Occhiuto».

Risoluzione in Commissione:


   La XI Commissione,

   premesso che:

    negli ultimi dieci anni vi sono state numerose denunce da parte dei sindacati che rappresentano come nella base Usaf di Aviano siano stati sottratti dai 300 ai 400 posti di lavoro di ambito civile che sarebbero spettati a cittadini italiani;

    tali posti di lavoro sono stati invece occupati da civili americani che lavorano in tale base militare, spesso senza averne titolo;

    il problema era già stato sollevato dai sindacati stessi nel 1993, ma negli anni ha assunto, dimensioni esponenziali e, in 15 anni, tra il personale civile italiano sono stati persi 115 posti di lavoro nella base;

    secondo i sindacati il numero dei civili americani in forza alla base si aggira intorno ai 600 lavoratori;

    sulla vicenda, nell'aprile 2018, è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Pordenone, dopo che la situazione era già stata segnalata al Ministero competente ed era stata oggetto di denuncia presso l'ispettorato del lavoro di Pordenone e di Roma;

    la vicenda sopra esposta è già stata oggetto di una interrogazione (n. 4-00118) da parte del gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier,

impegna il Governo

ad assumere adeguate iniziative di competenza per verificare la situazione relativa ai posti di lavoro del personale civile utilizzato presso la base di Aviano, in un'ottica di miglior tutela di tali lavoratori, in un'area tanto delicata ove è peraltro auspicabile prosegua una proficua e collaborativa coesistenza tra personale italiano e americano.
(7-00407) «Moschioni, Gava, Panizzut, Murelli, Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:


   BAGNASCO e CASSINELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la domanda turistica, secondo i dati forniti dall'Enit, è in aumento in quasi tutte le località costiere e marittime italiane. Gli operatori esteri hanno rilevato un trend in crescita per le vendite del prodotto balneare in Italia nell'estate 2019, rispetto al periodo estivo del 2018. Gli aumenti indicati dai tour operator variano in media dal +5 per cento al +15 per cento;

   negli ultimi 10 anni sono aumentate notevolmente le presenze turistiche degli stranieri (da Germania, Austria, Francia, Spagna e Russia, dagli USA e dalla Cina) con un incremento nelle località balneari del 47,7 per cento. Per la vacanza balneare i turisti stranieri hanno speso in Italia, nel 2018, 6,6 miliardi di euro, circa il 20 per cento in più rispetto al 2017;

   la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha previsto una complessiva revisione della disciplina sulle concessioni demaniali marittime, che si declinerà attraverso diverse fasi e che si prefigge di costruire un sistema ispirato ai principi di trasparenza e parità di trattamento, alla tutela del bene demaniale e alla massima qualità del servizio erogato all'utenza, che comprenderà anche un sistema di rating delle imprese;

   in tale ambito i commi 682 e 683 dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio «al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari», prolungano tutte le concessioni balneari in essere di 15 anni;

   la procedura di riordino si attiva con l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne fissa le modalità e che doveva essere adottato entro il 30 aprile 2019 su proposta congiunta del Ministro delle infrastrutture dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

   la bozza di decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è già stata ampiamente esaminata dalle diverse strutture ministeriali coinvolte, anche con la interlocuzione di quelle comunitarie (come comunicato alle organizzazioni di categoria dall'allora Ministro Centinaio il 31 luglio 2019). Si aspetta, pertanto, soltanto la sua formalizzazione; da mesi le associazioni dei balneari stanno chiedendo al Governo l'emanazione degli atti applicativi dei commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quale presupposto indispensabile per avviare il processo di riforma e per dare certezza giuridica alla proroga delle concessioni;

   la perdurante inerzia governativa sta, alimentando la paralisi e la confusione amministrativa nell'applicazione della nuova durata. Sono molti i comuni che non stanno applicando la disciplina relativa alla nuova durata delle concessioni demaniali e alcuni che avevano già adottato i relativi provvedimenti stanno avviando le procedure per l'annullamento in autotutela. A ciò si aggiunga il rischio concreto dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea;

   le disposizioni riguardanti i balneari contenute nella legge di bilancio per il 2019 furono condivise e salutate con favore dalle forze parlamentari sia di maggioranza che di opposizione;

   il Sib, Sindacato italiano balneari ha comunicato lo stato di mobilitazione della categoria dei balneari con la programmazione di iniziative di protesta in tutte le regioni e manifestazioni nelle singole province bagnate dal mare per tutelare 30.000 imprese balneari e 100.000 addetti diretti. Qualora la situazione esposta perdurasse, potrebbero essere in pericolo non solo i servizi di spiaggia ma, soprattutto, l'immagine turistica dell'Italia e di conseguenza i significativi proventi del turismo balneare –:

   se non ritengano opportuno assumere le iniziative di competenza per adottare con sollecitudine i provvedimenti applicativi dei commi 675-684 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.
(4-04616)


   SILLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. — Per sapere – premesso che:

   in Italia la cessione dei diritti audiovisivi in ambito sportivo professionistico è regolata dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, noto come «legge Melandri», il quale ha lo scopo di garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, e di disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità;

   la legge di bilancio 2019 ha innovato la disciplina per la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio di serie A. In particolare, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, si riduce la quota relativa ai risultati sportivi conseguiti e si aumenta quella calcolata sulla base del radicamento sociale. Ai fini della ripartizione di quest'ultima tra le società, si aggiunge il criterio dei minuti giocati da giovani calciatori;

   uno studio della Figc relativo alla stagione calcistica 2018-19, realizzato in collaborazione con Arel (Agenzia di ricerche e legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers), presentato il 9 luglio 2019, ha evidenziato alcune criticità del calcio in Italia, soprattutto nel limitato impiego dei giovani nei campionati di vertice: appena il 5,7 per cento dei giocatori tra i 15 e i 21 anni tesserati nel 2008-2009 risultano ancora operanti nel calcio professionistico italiano nel 2017-2018. Inoltre, nella stessa stagione, gli under 21 formati nei club italiani sono stati pari ad appena il 6 per cento del totale di quelli impiegati in Serie A, Serie B e Serie C, mentre l'incidenza sul minutaggio complessivo dei tre più importanti campionati non supera il 3 per cento;

   tra le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla cosiddetta «Legge Melandri» si introduce anche il criterio dei minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori fra 15 e 23 anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno 36 mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva. Nel computo sono compresi eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B ovvero ai campionati di serie C con seconde squadre;

   tra i criteri di ripartizione delle risorse relative al campionato di serie A, modificati dalla legge di bilancio 2019, si prevede che una percentuale del 5 per cento dei diritti, da assegnare secondo il criterio del radicamento sociale, sia attribuita sulla base dei minuti giocati da giovani calciatori cresciuti nei settori giovanili italiani, secondo parametri stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri –:

   se il Governo ritenga opportuno, al fine di favorire la crescita e la formazione dei giovani calciatori nel settore sportivo professionistico, adottare iniziative per anticipare l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2019 che hanno modificato la ripartizione delle risorse da commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi oggetto della cosiddetta Legge Melandri, a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022;

   se il Governo ritenga doveroso, al fine di promuovere i vivai dell'intero movimento calcistico, adottare iniziative per destinare una quota maggiore del 5 per cento dei diritti televisivi degli eventi sportivi attribuita sulla base dei minuti giocati da giovani calciatori.
(4-04622)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazioni a risposta scritta:


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il coronavirus sta mietendo morti ad una velocità impressionante;

   in Cina sono state accertate 259 morti a causa della contrazione del virus;

   il virus si sta propagando con una velocità anomala: ad oggi, in Cina, sono stati accertati 12.000 contagi;

   la sua rapida diffusione ha indotto le stesse autorità cinesi ad assumere misure draconiane di profilassi con provvedimenti restrittivi nei confronti di decine di milioni di persone;

   al fine di contrastare efficacemente il virus è dirimente conoscerne l'origine effettiva;

   al centro di Wuhan, la megalopoli cinese dove si è registrato il primo caso di coronavirus, da tre anni, è stato installato un gigantesco laboratorio in cui vengono studiati i più letali virus al mondo;

   l'ex ufficiale dell’intelligence militare israeliana, Dany Shoham, esperto di guerra batteriologica, ha rivelato che a Wuhan c'è un laboratorio collegato al programma segreto di armi chimiche portato avanti da Pechino;

   si tratterebbe di un laboratorio destinato allo studio di virus mortali;

   il Washington Times ha riportato che, all'interno di Wuhan, «sono probabilmente utilizzate, in piani di ricerca e sviluppo, armi biologiche»;

   non è un mistero che la Cina, proprio a Wuhan, studiasse virus letali nella corsa alla guerra batteriologica mondiale;

   le autorità cinesi accreditano l'idea che il virus si sarebbe propagato dalla macellazione di animali nel mercato di Wuhan o ancora dal contagio tramite il pipistrello o il serpente;

   la prestigiosa rivista scientifica Nature aveva parlato due anni fa del «piano per costruire tra i cinque e i sette laboratori di biosicurezza di livello 4 (BSL-4) in tutto il continente cinese entro il 2025»;

   ancora la predetta rivista ospitava il 23 febbraio 2017 un articolo che avvertiva sul fatto che «fuori della Cina, alcuni scienziati si preoccupano infatti che gli agenti patogeni possano fuoriuscire dall'impianto, aggiungendo una dimensione biologica alle tensioni geopolitiche tra la Cina e altre nazioni»;

   il predetto articolo veniva rilanciato in Italia da Le Scienze, versione italiana di Scientific American;

   ferme restando le ufficiali rassicurazioni del Governo cinese in ordine alla propagazione del virus alternativamente o dal mercato del pesce di Wuhan o da un serpente o da un pipistrello, è necessario scongiurare con certezza che il virus possa, per errore, essere fuoriuscito dal laboratorio di Wuhan;

   la correlazione fra la struttura batteriologica di Wuhan e la diffusione del virus serpeggia ed è necessario poterla smentire categoricamente;

   ad alimentare i dubbi sulla origine del virus certamente concorrono le misure draconiane assunte dalle stesse autorità cinesi che hanno introdotto controlli di classe A per il contenimento del virus e hanno assunto provvedimenti restrittivi verso decine di milioni di persone, con ciò assumendo misure di profilassi apparentemente spropositate rispetto alle informazioni scientifiche diramate sul virus e sulla sua origine –:

   se i Ministri interrogati abbiano raccolto elementi scientifici per escludere una qualsivoglia correlazione fra la diffusione del cosiddetto coronavirus e il laboratorio batterico di Wuhan;

   se i Ministri interrogati abbiano interloquito con le competenti autorità cinesi per avere le medesime conoscenze scientifiche su origine, capacità e modalità di propagazione del virus ed eventuali risposte in termini antivirali.
(4-04618)


   PALAZZOTTO e QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   molte organizzazioni per i diritti umani, come ad esempio Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain, Amnesty International e Human Rights Watch hanno denunciato, a più riprese, gravi violazioni dei diritti umani da parte della dittatura di Al-Khalifa in Bahrein;

   torture, detenzioni arbitrarie di cittadini, stupri, uccisioni extragiudiziali, esecuzioni di oppositori pacifici, gravi violazioni dei diritti umani, in particolare delle donne, e dei prigionieri politici sono purtroppo all'ordine del giorno;

   persino la libertà di parola e di religione sono quotidianamente calpestate dal Governo del Bahrein che, fra l'altro, continua a mietere vittime e feriti in Yemen, partecipando alla coalizione capeggiata dall'Arabia Saudita;

   il 14 giugno 2018 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per il rispetto dei diritti umani in Bahrein, chiedendo al Governo Bahreinita di interrompere le esecuzioni, di rilasciare tutti gli attivisti politici e di porre fine alle corti militari imposte ai cittadini;

   ciononostante, il regime di Al-Khalifa continua con le proprie pratiche efferate e disumane;

   attualmente, dalle notizie apprese, a quanto consta agli interroganti ci sarebbero otto individui che rischiano la pena di morte in Bahrain;

   tra i prigionieri politici attualmente detenuti in carcere vi sono anche due leader dell'opposizione, Hasan Mushaima e Abdul Wahab Husain, che, a quanto consta all'interrogante sarebbero in attesa della sentenza definitiva della Corte di cassazione;

   un altro caso emblematico denunciato dalle organizzazioni umanitarie è quello di Mohammad Ramadhan e Husain Moosa, ai quali, dal momento in cui sono stati tratti in arresto, sarebbero stati negati i diritti umani e di difesa più elementari;

   i due uomini sono stati condannati a morte il 29 dicembre 2014 per l'uccisione di un poliziotto, che morì in un'esplosione nel villaggio di al-Deir nel Febbraio 2014;

   l’iter processuale non è ancora terminato e non si è giunti a una sentenza definitiva, ma l'accusa mossa dalle organizzazioni umanitarie internazionali è che l'Alta Corte criminale di appello abbia nuovamente condannato a morte i due uomini, confermando la sentenza di primo grado, basando le proprie prove su confessioni estorte tramite tortura fisica e psicologica, dal momento che sembrerebbero non esserci prove forensi che collegano i due uomini all'esplosione in questione –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere, anche in seno agli organismi internazionali ed europei a partire dall'Onu e dell'Unione europea, affinché vi sia una condanna esplicita in ordine a tali fatti e un intervento deciso presso il Governo del Bahrein affinché, in quel Paese, venga garantito il pieno rispetto dei diritti umani.
(4-04620)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta scritta:


   GAGLIARDI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), recentemente pubblicato, recepisce le novità contenute nel decreto-legge sul clima nonché quelle sugli investimenti per il green new deal previste nella legge di bilancio 2020;

   il Pniec si deve conformare ai piani europei nonché alla strategia comunitaria per il rispetto dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

   l'obiettivo generale perseguito dall'Italia è accelerare il percorso di decarbonizzazione;

   a seguito del terremoto che ha colpito l'area centromeridionale del Paese transalpino, l'Autorità francese per la sicurezza nucleare ha disposto la chiusura precauzionale di tre dei quattro reattori dell'impianto per effettuare alcuni controlli, di fatto azzerando l'approvvigionamento energetico dalla Francia e richiedendo ad Enel una reazione rapida per garantire sostentamento al sistema energetico nazionale. In particolare, si è resa necessaria l'applicazione del protocollo di emergenza che prevede la riaccensione dell'impianto Enel di La Spezia per sopperire al fabbisogno italiano e scongiurare il rischio di un blocco nel sistema elettrico nazionale;

   la centrale Enel Eugenio Montale a La Spezia, ferma dalla scorsa primavera, è rientrata in produzione l'11 novembre 2019 e tale emergenza, in un momento molto delicato per il futuro dell'area e nell'attuale condizione del sistema elettrico italiano, ha riacceso la polemica sull'effettiva possibilità che Terna autorizzi l'uscita dal carbone entro il 1° gennaio del 2021 per la centrale spezzina;

   la città de La Spezia e la sua intera provincia hanno pagato per anni le pesanti conseguenze, in termini di ambiente e salute, della centrale a carbone di Melara e non potrebbero sopportare un'ulteriore proroga del termine di chiusura dell'impianto già fissato per il 1° gennaio 2021;

   il Governo, in sede di conversione del «decreto clima», si era impegnato – con l'ordine del giorno n. 120 – ad una graduale cessazione delle centrali a carbone sul territorio italiano entro il 31 dicembre 2025, prevedendo la definitiva dismissione dell'impianto della centrale E. Montale-La Spezia-Vallegrande entro il 1° gennaio 2021, nonché a bloccare il progetto di un'eventuale sua riconversione a gas, garantendo comunque la salvaguardia dell'attuale dotazione occupazionale, all'interno degli impianti aziendali, nell'ambito territoriale;

   il 27 gennaio 2020 si è tenuta al Ministero dello sviluppo economico una riunione avente ad oggetto «Cessazione dell'uso di carbone per la produzione di energia elettrica – Centrale di La Spezia» e sembra che il sottosegretario Todde, nel ribadire la strategicità della centrale nel fabbisogno energetico nazionale, abbia ventilato il concreto rischio di non riuscire a far cessare alimentazione a carbone il 1° gennaio 2021, in difformità con il decreto n. DEC-MIN-0000351 del 6 dicembre 2019 che prescrive i nuovi limiti delle emissioni decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione;

   il 28 gennaio 2020 il consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, con dettagliato ordine del giorno, ha ribadito con forza di sostenere le posizioni assunte dal sindaco e dal consiglio comunale della Spezia, ossia la contrarietà nella prosecuzione della produzione di energia elettrica nella centrale E. Montale attraverso l'utilizzo di combustibili fossili (carbone e gas). È stata inoltre evidenziata la necessità che qualsivoglia autorizzazione alla riconversione della centrale da carbone a gas sia obbligatoriamente subordinata a una procedura di valutazione di impatto ambientale ordinaria –:

   quale sia la posizione del Governo in merito al funzionamento della centrale de La Spezia – industria da anni classificata «insalubre» – e se si intendano confermare gli obiettivi di cui al recente decreto «decreto clima» e gli impegni assunti dal Governo, prevedendo la definitiva dismissione dell'impianto della centrale E. Montale di La Spezia-Vallegrande alla data del 1° gennaio 2021 ed evitando una sua riconversione a gas o comunque sottoponendo il relativo progetto, previamente, alla procedura di valutazione di impatto ambientale ordinaria.
(4-04619)

DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:


   PALAZZOTTO, FRATOIANNI e MURONI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   da alcuni articoli di stampa, a fine dicembre 2019, si è appreso del contenuto di un'intervista rilasciata dal generale a riposo Chuck Wald della Us Air Force all'agenzia Bloomberg del 16 novembre 2019 nella quale avrebbe dichiarato che «Cinquanta testate nucleari sarebbero pronte a traslocare dalla base turca di Incirlik, in Anatolia, alla base Usaf di Aviano, in Friuli Venezia Giulia, in quanto gli Usa diffiderebbero sempre più della fedeltà alla Nato del presidente turco Erdogan»;

   nonostante tale trasferimento di testate nucleari verso la base di Aviano sia stata smentita dal nostro Ministero della difesa, l'Italia continua comunque ad essere base avanzata delle forze nucleari Usa;

   ad Aviano, sede del 31esimo Fighter Wing, si troverebbero già una trentina di testate nucleari e un eventuale trasferimento di una cinquantina di altre testate dalla Turchia trasformerebbe la Base Usaf pordenonese nel più grande deposito europeo di armi nucleari;

   dalle stime effettuate risulterebbe che gli Usa stiano sostituendo le attuali bombe nucleari B61 con il nuovo modello B61-12 che, a differenza delle precedenti, si dirigono verso l'obiettivo guidate da un sistema satellitare ed hanno la capacità di penetrare nel sottosuolo, esplodendo in profondità per distruggere i bunker dei centri di comando;

   il programma del Pentagono prevede la costruzione a partire dal 2021 di 500 B61-12, con un costo di circa 10 miliardi di dollari;

   attualmente non si sa quante B61-12 verranno schierate in Italia né in quali basi, probabilmente non solo ad Aviano e Ghedi e come risulta dallo stesso bando di progettazione pubblicato dal Ministero della difesa, i nuovi hangar di Ghedi, come riportato dal quotidiano Il Manifesto del 28 novembre 2017, potranno ospitare 30 caccia F-35 con 60 bombe nucleari B61-12, il triplo delle attuali B-61;

   allo stesso tempo, gli Usa si preparano a schierare in Italia e in Europa missili nucleari a gittata intermedia (tra 500 e 5500 chilometri) con base a terra;

   il 18 agosto 2019, inoltre, gli Usa hanno testato un nuovo missile da crociera e il 12 dicembre un nuovo missile balistico in grado di raggiungere l'obiettivo in pochi minuti; contemporaneamente rafforzano lo «scudo anti-missili» sull'Europa;

   in questo contesto anche la Russia sembrerebbe cominciare a schierare missili ipersonici, in grado di raggiungere una velocità di 33.000 chilometri orari e di manovrare, e che possono forare qualsiasi «scudo»;

   la situazione, a parere degli interroganti, è quindi molto più pericolosa di quanto dimostri la già allarmante notizia, fortunatamente smentita, del trasferimento delle atomiche Usa da Incirlik ad Aviano;

   l'Italia è un Paese non-nucleare, ed è già grave che ospiti e sia preparata ad ospitare ulteriori armi nucleari, avendo anche ratificato il Trattato di non proliferazione nucleare, ancor più grave sarebbe aumentarne il numero –:

   quali iniziative il Governo intenda adottare per scongiurare ed escludere qualsiasi ulteriore militarizzazione nucleare del nostro Paese, a partire dall'aumento del numero delle armi presenti nelle basi di Aviano e Ghedi, sia che si tratti di trasferimenti di ordigni nucleari dall'estero verso il nostro Paese che di ordigni di nuova produzione da parte degli Stati Uniti.
(4-04614)


   BIGNAMI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il 4 dicembre 2019 è stato pubblicato il nuovo regolamento per la disciplina delle uniformi (SMD-G010) con il quale lo Stato maggiore della difesa ha regolamentato in maniera molto più restrittiva l'utilizzo delle uniformi per i militari in congedo e per le associazioni d'Arma;

   in particolare, al capitolo VII si prevede che ai militari delle categorie in congedo è sempre precluso l'uso dell'uniforme al fine di evitare ogni possibile confusione con i militari in servizio, ad eccezione di particolari casi legati all'espletamento di funzioni/incarichi di interesse della Difesa, espressamente richiamati da specifiche disposizioni. Si prevede, inoltre, che ai militari in congedo non in temporanea attività di servizio delle forze di polizia è sempre precluso l'uso dell'uniforme e che ai militari in congedo iscritti alle associazioni d'Arma formalmente riconosciute dal Ministero della difesa, che partecipano a cerimonie o a eventi ovvero che prendono parte ad attività connesse con gli scopi/finalità dell'associazione, sono autorizzati a indossare solo gli elementi uniformologici e gli accessori eventualmente stabiliti da ciascuna Forza armata. È altresì previsto che i membri delle associazioni non riconosciute dal Ministero della difesa non possono indossare uniformi e/o elementi uniformologici in uso o che abbiano sensibili somiglianze con quelli delle Forze armate e che le eventuali uniformi sociali adottate dalle associazioni devono essere chiaramente distinguibili rispetto a quelle utilizzate dal personale in servizio delle Forze armate;

   rispetto a tale decisione è stata sollevata più di una perplessità non solo per l'eccessiva restrizione imposta ai militari in congedo per i quali l'uniforme rappresenta indubbiamente un importantissimo simbolo di appartenenza alla Patria, ma anche perché tale disposizione parrebbe contrastare con l'articolo 880 del codice dell'ordinamento militare che sancisce che «il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina»;

   anche l'Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) ha espresso riserve poiché «strappare l'uniforme al militare in congedo significa impedirgli di partecipare alle festività militari in cui si rendono gli onori alla Repubblica ed alle Forze Armate, in genere molto sentite dal personale militare, seppur in stato di congedo», oltre alle tante attività addestrative in cui regolarmente i militari in congedo mantengono l'elevato profilo delle loro competenze, fisiche, tecnico-tattiche ed operative;

   l'Unuci conta oggi 23 mila iscritti e concorre alla formazione morale e all'aggiornamento professionale del personale in congedo –:

   se il Ministro interrogato intenda intraprendere le iniziative di competenza in merito a quanto esposto in premessa e, in particolare, promuovere una revisione del citato regolamento in senso meno restrittivo relativamente all'utilizzo dell'uniforme per il personale in congedo.
(4-04617)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:


   BALDELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con i commi 691-692 dell'articolo 1 la legge di bilancio per il 2020, sono stati rispettivamente abrogati il regime fiscale riservato ai soggetti con ricavi compresi tra i 65.000 e 100.000 euro e si è limitata la possibilità di ricorrere al regime forfettario, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015;

   nel question time del 15 gennaio 2020 sono state poste al Governo le questioni relative all'operatività della suddetta normativa con riferimento allo statuto del contribuente, che all'articolo 3, Comma 2, recita: «In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore»;

   peraltro, l'articolo 3, comma 1 del medesimo statuto prevede «Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»;

   il Sottosegretario per l'economia e le finanze Villarosa ha risposto che la questione era allo studio del Governo, riservandosi di fornire una risposta a breve, mediante norma di interpretazione autentica o con l'inserimento di un apposito emendamento nel decreto milleproroghe;

   il 23 gennaio 2020, al convegno organizzato dell'associazione nazionale commercialisti e tenutosi a Roma, il sottosegretario per l'economia e le finanze Guerra, ha commentato le nuove disposizioni ritenendole conformi ai diritti del contribuente, anche laddove le nuove cause di esclusione dovessero applicarsi «retroattivamente» e quindi, già con riferimento al 2019;

   la verifica eseguita sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio a fine ottobre 2019, relativa alle due norme, già presenti nel testo originario all'articolo 88, chiarisce le intenzioni del Governo: con i limiti imposti al regime forfettario, si recuperano circa 50 milioni di euro nel 2020 e quasi 750 milioni di euro nel 2021. Con la soppressione della flat tax 65 mila-100 mila euro, si prevedono maggiori entrate pari a 109 milioni nel 2020 e 1,13 miliardi nel 2021;

   ne consegue che il Governo conosceva, sin dal primo istante, le conseguenze del proprio operato, in quanto le due norme incidono sui saldi di finanza pubblica;

   secondo lo studio «Regime forfetario: i dati 2019 e la proiezione sul 2020», che ha analizzato le aperture di partita Iva nei primi 9 mesi del 2019, fra le 399.584 nuove iscrizioni, i forfettari sono risultati 269.569, con un incremento dell'11 per cento sul 2018 e, fra questi, sarebbero 10.000 le partite Iva che rischiano di ricadere nei nuovi paletti e, di conseguenza, chiudere;

   ancora più grave è la condizione di chi decide di resistere: difficoltà di adeguamento per rientrare nei parametri, di fatturazione, di tenuta di scritture contabili, di sfasature tra competenza e cassa, elevata possibilità di finire nel mirino del fisco, a causa del passaggio non preventivato da un regime all'altro, ma soprattutto una tassazione che salirà a quella del regime normale, rispetto al 15 per cento previsto dal regime forfettario;

   negli ultimi 3 anni sono state chiuse circa tre milioni di partite iva: secondo l'Istat i lavoratori autonomi sono diminuiti di 16 mila unità nel solo dicembre 2019; in Italia gli indipendenti sono 5.255 milioni, il minimo storico dal 1977 –:

   se e quali iniziative, anche normative, urgenti intenda adottare il Governo per dare certezza giuridica ai lavoratori e ai professionisti che, a fronte di una costante polverizzazione del diritto tributario che da sempre caratterizza il nostro ordinamento in spregio a qualsiasi principio di tutela dell'affidamento, hanno correttamente applicato nell'anno 2019 le disposizioni sul regime forfettario sino a 65.000 euro introdotte dalla legge di bilancio 2019.
(4-04626)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:


   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il Comitato europeo per la prevenzione della tortura Comitato europeo per la prevenzione delle torture (Cpt) ha presentato a Strasburgo il 21 gennaio 2020 un rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia ove si riferisce di abusi, maltrattamenti, condizioni di isolamento inaccettabili soprattutto nel regime speciale del 41-bis e nelle sue «aree riservate». Sul sovraffollamento si afferma che «dal 2016, la popolazione carceraria italiana ha continuato ad aumentare in modo progressivo». Dal 2016 ad oggi, infatti, si registrano quasi novemila detenuti in più e ciò è avvenuto dopo il forte calo seguito alla cosiddetta «sentenza Torreggiani» del 2013 e ai provvedimenti «tampone», varati subito dopo l'esemplare e umiliante condanna dell'Italia per sistematici trattamenti inumani e degradanti nelle nostre carceri;

   al 31 dicembre 2019 i detenuti ristretti nelle carceri italiane sono 60.769, a fronte di 50.688 posti regolamentari di cui 3.666 indisponibili per inagibilità e/o ristrutturazioni. La capacità effettiva risulta di 47.022 posti;

   il sovraffollamento effettivo è quindi del 129,24 per cento a livello nazionale, con punte che superano il 150 per cento in 46 istituti, in cui 17.418 detenuti sono costretti a vivere in 10.232 posti. Molto sovraffollati sono gli istituti di Larino con il 214 per cento, Taranto 203 per cento, Como 196 per cento, Monza 192 per cento, Milano San Vittore 186 per cento, Lecce 186 per cento, Latina 184 per cento, Brescia 183 per cento, Varese 183 per cento, Busto Arsizio 182 per cento, Lucca 181 per cento;

   gli istituti che superano la media del sovraffollamento nazionale sono 97, con ben 35.965 detenuti per 23.385 posti;

   questa situazione si ripercuote drammaticamente nella vita detentiva, causando seri problemi igienico-sanitari e fatiscenza dei luoghi, difficile accesso alle cure sanitarie, scarse attività trattamentali quali studio e lavoro, arduo accesso alle misure alternative per l'eccessivo carico di lavoro dei pochi e sottodimensionati educatori, assistenti sociali, psicologi e magistrati di sorveglianza;

   l'unico riferimento, peraltro indiretto, al sovraffollamento, nella relazione del Ministro interrogato, è relativo all'edilizia penitenziaria; nelle «comunicazioni al Parlamento» si riscontra una contraddittorietà e sfanghi tra quanto riferito il 28 gennaio 2020 dal Ministro e quanto affermato dal suo gabinetto in risposta al Comitato europeo per la prevenzione delle torture (Cpt) sulla ripresa del sovraffollamento. In Parlamento, il Ministro ha parlato di uno stanziamento, da oggi ai prossimi 13 anni, di circa 350 milioni di euro per creare nuovi posti, senza specificare quanti, se non i pochi già decisi nelle passate legislature relativi ai padiglioni di Lecce, Parma e Trani, per un totale di 592 nuovi posti e altri 400 dei nuovi padiglioni di Taranto e Sulmona che verranno consegnati quest'anno; il suo gabinetto, invece, ha riferito al Comitato europeo per la prevenzione delle torture (Cpt) di 5.000 nuovi posti, che saranno costruiti nei prossimi 5 anni, «al fine di raggiungere l'obiettivo di 60.000 posti di detenzione regolari disponibili», dando per scontato che altri 5.000 posti saranno prossimamente fruibili non si sa come;

   si individuano quindi due diversi «piani» di edilizia penitenziaria: il primo, quello riscontrabile nelle comunicazioni del Ministro interrogato che prospetta un piano carceri da qui a 13 anni; il secondo, rintracciabile nella risposta fornita dal suo gabinetto al Comitato europeo per la prevenzione delle torture (Cpt), velocissimo, di 5 anni per 10.000 nuovi posti –:

   quali iniziative intenda assumere nell'immediato, per fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento penitenziario;

   se esista un piano di edilizia penitenziaria scadenzato nel tempo e se intenda farlo conoscere all'interrogante, con riguardo alla costruzione di nuovi istituti penitenziari, di nuovi padiglioni detentivi, alla ristrutturazione e all'adeguamento del patrimonio esistente, il tutto dettagliato nelle differenti caratteristiche di ogni singolo intervento, nei suoi tempi di realizzazione, nei suoi singoli costi; se intenda disporre la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, tradotto dall'inglese in lingua italiana, sia del rapporto del Comitato europeo per la prevenzione delle torture (Cpt) sulle condizioni di detenzione in Italia, sia della successiva risposta del nostro Paese.
(4-04627)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SILVESTRONI, DELMASTRO DELLE VEDOVE e ROTELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la tratta ferroviaria Biella-Santhià non è elettrificata con evidenti danni e disagi per gli utenti;

   tutte le forze politiche, economiche e sociali del biellese chiedono e attendono da anni l'elettrificazione della sopra citata linea ferroviaria;

   il 20 giugno 2016 è stato firmato un protocollo d'intesa tra regione Piemonte, provincia, comune, camera di commercio e Fondazione Cassa di risparmio di Biella, comune di Cossato, Banca Sella, BiverBanca e Unione industriale biellese, con lo scopo di elettrificare e mettere in sicurezza tale tratta ferroviaria;

   nel contratto di programma 2017-2021 Rfi ha introdotto l'elettrificazione della Biella-Santhià con un finanziamento di 9,5 milioni di euro;

   il predetto contratto di programma è stato approvato dal Cipe e finanziato;

   successivamente la Corte dei conti ha registrato il decreto di approvazione del contratto di programma Rfi-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che prevede l'elettrificazione della tratta in questione;

   si è ormai dunque nella fase dell'appalto e della progettazione esecutiva, ma non vi sono più notizie ad oggi dello stato dell'arte –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se intenda chiarire quando sia previsto l'inizio dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià.
(5-03473)

Interrogazioni a risposta scritta:


   D'ATTIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   già in data 19 novembre 2019 i sottoscritti avevano presentato un'interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

   rappresentando la grave crisi in atto nel porto di Brindisi dovuta essenzialmente all'attuazione della trasformazione dell'economia industriale del territorio legata essenzialmente al processo di «decarbonizzazione» delle centrali termoelettriche in corso;

   una possibile, parziale, risposta potrebbe giungere da un'adeguata programmazione di investimenti infrastrutturali volta ad accompagnare la transizione di cui sopra, mirata ad affrancare lo scalo dal prevalente servizio alla grande industria in favore di un più congeniale e sostenibile assetto multifunzionale dedito alla logistica, in linea peraltro con la grande vocazione storica del porto di Brindisi;

   detta azione, in parte posta in essere dalla competente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, sconta nell'ultimo periodo una notevole difficoltà nella definizione dei procedimenti di approvazione dei progetti che impedisce evidentemente la concretizzazione degli investimenti, finanziati peraltro da fondi dell'Unione europea (Interrog, Por Fesr, Pon) la cui stretta temporalità, dettata dai rispettivi programmi, è già ampiamente, se non definitivamente, compromessa;

   in particolare, da ultimo, il provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Campania Molise Puglia e Basilicata, ha sospeso, di fatto, ogni procedimento autorizzativo alla esecuzione dei lavori fino alla approvazione del nuovo piano regolatore portuale (Prp) ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni (o di varianti al Prp vigente), condizionando i detti interventi alla stesura di una nuova pianificazione i cui tempi, notoriamente ampi e non definibili a monte, annullerebbero ogni aspettativa di breve termine, pur non ricorrendone le fattispecie, poiché ritenuti coerenti con l'assetto funzionale vigente;

   non appare all'interrogante rispettosa delle previsioni di legge la posizione assunta dal competente provveditorato di ritenere un piano regolatore portuale non più vigente e di chiedere dunque per la realizzazione di qualsivoglia opera, anche la più minima (come, ad esempio, il potenziamento di infrastrutture già esistenti), il ricorso a preventive procedure di variazione degli atti pianificatori;

   il comma 3 dell'articolo 27 della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, recita «I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all'articolo 5»;

   l'impostazione del provveditorato risulta quanto meno discriminatoria per il porto di Brindisi, visto che esso non è affatto in situazione differente rispetto a tanti altri porti nazionali retti tuttora da piani riferiti a leggi antecedenti la legge n. 84 del 1994 e dove, ordinariamente, vengono realizzate opere pubbliche, sebbene non previste puntualmente nei detti piani, senza cioè che le stesse vengano condizionate dall'obbligatorietà di nuova pianificazione –:

   se sia a conoscenza di detta siffatta situazione e quali iniziative di competenza il Governo abbia predisposto o intenda predisporre al fine di sbloccare concretamente quello che all'interrogante appare un grave conflitto istituzionale venutosi a creare.
(4-04615)


   LOVECCHIO e MAGLIONE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la strada statale 693 è l'arteria stradale che collega la rete autostradale italiana al territorio del Gargano. Prima della sua costruzione, l'unico collegamento era rappresentato dalla strada statale 89 Garganica, la quale però, era caratterizzata da un percorso tortuoso che costringeva all'attraversamento di quasi tutti i centri abitati della zona del promontorio causando conseguentemente l'enorme difficoltà a raggiungere qualsiasi località in tempi abbastanza celeri;

   nella tratta della strada statale n. 693 sita nel territorio comunale di Cagnano Varano è presente il viadotto San Francesco, riponente opera strutturale che attraversa l'omonimo canale naturale, progettato dall'ingegnere Morandi. In tutta la tratta sono numerosi i viadotti e i sovrappassi dovuti proprio al necessario collegamento del Gargano con la provincia di Foggia;

   a seguito degli eventi alluvionali avvenuti nell'agosto del 2018, il comune di Cagnano Varano ha eseguito una ricognizione del territorio e delle infrastrutture presenti, rilevando e valutando le emergenze che costituiscono criticità e priorità assoluta;

   in data 30 agosto 2018, il comune ha trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveditorato interregionale per le opere pubbliche, per la Campania, Molise Puglia e Basilicata, la nota prot. n. 7759, con la quale veniva richiesto il monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione del viadotto San Francesco, vista l'importanza strategica dell'opera in quanto unica arteria di comunicazione tra il Gargano nord e il restante territorio provinciale. La risposta alla segnalazione è che tale opera sarebbe stata inserita nell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (Ainop), con la richiesta al comune, nelle more della definizione di detta iniziativa e nell'ambito delle proprie competenze, di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dell'infrastruttura nonché la pubblica e privata incolumità;

   nella banca dati dell'archivio delle opere pubbliche, come si legge sul sito del Ministero, «Sulla base dei dati forniti dal proprietario/gestore, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive. L'alimentazione di AINOP consentirà un maggiore controllo delle Opere Pubbliche durante il loro intero ciclo di vita; controllo inteso sia in termini di monitoraggio dello stato dell'infrastruttura fisica per la sicurezza dei trasporti e dei cittadini, sia in termini di definizione di un piano di azione in relazione alle priorità di intervento e sia in termini di miglioramento della semplificazione, celerità, accuratezza delle attività e tempestività degli interventi manutentivi e, al contempo, efficientamento della spesa pubblica»;

   risulta assolutamente necessario monitorare e intervenire quanto prima su eventuali criticità del viadotto al fine di evitare la chiusura dello stesso in quanto unico collegamento del Gargano con il resto della provincia e soprattutto in vista della stagione estiva –:

   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere, in sinergia con gli enti locali competenti, al fine di eseguire il monitoraggio dello stato del viadotto San Francesco, infrastruttura di rilevante importanza per la viabilità del territorio.
(4-04624)

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:


   VANESSA CATTOI, BINELLI, CAVANDOLI, CESTARI, GOLINELLI, VINCI, PIASTRA, TOMASI e TOMBOLATO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la normativa sul pubblico impiego prevede che i cittadini dell'Unione europea possano accedere a quei rapporti di lavoro pubblico che non comportano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, oppure che non risultano delicati in relazione alla tutela dell'interesse nazionale. In particolare, il requisito della cittadinanza italiana va sicuramente previsto in caso di funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, oppure funzioni di controllo;

   tali norme trovano applicazione anche per i cittadini stranieri non comunitari, se titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, se rifugiati o se titolari della protezione sussidiaria, permettendo di adeguare il nostro ordinamento alle direttive dell'Unione europea, confermando al tempo stesso che lo straniero non può accedere a tutti i pubblici impieghi. Si tratta di una scelta, anche politica, che trova conferma nella legislazione in vigore, italiana e comunitaria, e che, come sostenuto anche dalla Corte di cassazione, non va intesa come discriminazione lesiva del principio d'uguaglianza, giacché non esiste un principio generale di ammissione dello straniero non comunitario al lavoro pubblico, come ribadito anche nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla legge italiana. Tanto meno viene impedito il diritto allo straniero di lavorare in assoluto. Si tratta di restrizioni che hanno un fondamento giuridico;

   la Costituzione italiana garantisce il diritto al lavoro, ammettendo però che, per alcune attività, sia legittimo fissare condizioni e requisiti di accesso restrittivi (di età, di studio, di esperienza e altro). Come appunto stabilisce anche in riferimento al pubblico impiego, dove, da un lato ne prescrive espressamente l'accesso mediante concorso, salvo alcune eccezioni previste dalla legge, ed impone agli impiegati di prestare il loro servizio in forma esclusiva alla Nazione, e, dall'altro, riconosce implicitamente che negli impieghi pubblici ci siano interessi dello Stato o della collettività tali da giustificare la «preferenza» per i cittadini italiani rispetto ai comunitari e agli extracomunitari. Ciò in base alle particolarità e alla delicatezza del lavoro da compiere –:

   recentemente, nei comuni di Ala e delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia sono stati banditi concorsi per agenti di polizia municipale aperti a cittadini stranieri non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, rifugiati o titolari della protezione sussidiaria;

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione di cui in premessa e se, alla luce delle criticità sopra richiamate, non intenda assumere iniziative normative al fine di evitare che vengano predisposti concorsi pubblici, per ruoli particolarmente sensibili, come ad esempio quelli degli agenti di pubblica sicurezza, aperti a cittadini stranieri non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, rifugiati o titolari della protezione sussidiaria.
(3-01276)

Interrogazione a risposta scritta:


   COIN, MANZATO, FANTUZ, COVOLO, STEFANI, VALBUSA, PRETTO, BADOLE, COLMELLERE, FOGLIANI e RACCHELLA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   a seguito dei noti provvedimenti giudiziari che hanno coinvolto il Consorzio Venezia Nuova e le imprese consorziate nel 2013 e 2014, con provvedimento del prefetto di Roma n. 280717 del 1° dicembre 2014, su proposta dell'Anac, è stata disposta la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova ai sensi dell'articolo 32, comma 1, decreto-legge 90 del 2014, convertito dalla legge 114 del 2014, con la nomina di due amministratori straordinari (del dottor Luigi Magistro e del professor Francesco Ossola), ai quali è stato aggiunto successivamente un terzo amministratore, con decreto prefettizio del 27 aprile 2015 (l'avvocato Giuseppe Fiengo);

   il Consorzio Venezia Nuova è concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in forza della convenzione generale Rep. n. 7191 del 4 ottobre 1991 e successivi atti aggiuntivi per lo studio, la sperimentazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge n. 798 del 1984, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia;

   fino alla scadenza della convenzione generale al 31 dicembre 2021, il Consorzio Venezia Nuova è in straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

   con provvedimento del prefetto di Roma n. 45800 del 12 febbraio 2016, la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio è stata estesa alla Comar S.c.a.r.l., attribuendo ai medesimi amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con riferimento alla completa realizzazione degli interventi relativi agli impianti meccanici ed elettromeccanici destinati a completare le opere alle bocche di porto previsti dall’«atto d'impegno» del 26 gennaio 2010, e pertanto del compito fondamentale del completamento dei lavori del Mose;

   in data 4 maggio 2017, uno dei commissari (il dottor Luigi Magistro) ha rassegnato le proprie dimissioni e in data 16 maggio 2017 gli altri due commissari in carica hanno stabilito che la gestione e la rappresentanza del Consorzio Venezia Nuova avvenga con «firma» congiunta;

   a distanza di oltre 5 anni dalla nomina dei commissari prefettizi, sono sotto gli occhi di tutti una drastica riduzione dei lavori, e soprattutto delle progettazioni, e un rallentamento di ogni iniziativa volta alla rapida conclusione dell'importante opera infrastrutturale del Mose, come risulterebbe che abbia rilevato anche il provveditorato interregionale per le opere pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con sede a Venezia;

   eppure, in questi anni le spese del Consorzio sono state ingenti, molto gravando su tali spese i compensi dei commissari, di oltre 280 mila euro all'anno per ciascuno, da quanto risulta nel bilancio 2017 del Consorzio Venezia Nuova;

   ultimamente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato il nuovo commissario straordinario per lo sblocco dei cantieri del Mose, nella persona dell'architetto Spiz, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e anche la prefettura di Roma ha nominato un terzo nuovo amministratore straordinario al Consorzio Venezia Nuova (l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata) –:

   quali iniziative urgenti di competenza, i ministri interrogati intendano assumere per una eventuale sostituzione dei due commissari straordinari provvisori, in carica rispettivamente dal 2014 e dal 2015, appurando nel contempo le ragioni dell'evidente rallentamento di ogni attività sotto la loro pregressa e diretta gestione, con particolare riferimento al drastico crollo dell'attività progettuale che avrebbe dovuto essere compiuta e presentata per l'approvazione al Comitato tecnico del competente provveditorato opere pubbliche di Venezia.
(4-04625)

ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta orale:


   BUBISUTTI, GAVA, MOSCHIONI, PANIZZUT, BELOTTI, COLMELLERE, FOGLIANI, LATINI, PATELLI e RACCHELLA. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   è di questi giorni la notizia dell'esistenza di alcuni gravi errori contenuti in un sussidiario di geografia dal nome «@discipline.it», edito dalla casa editrice La Spiga, destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e utilizzato nelle scuole di molti comuni della regione Friuli-Venezia Giulia;

   in particolare, il testo riporta un'unica provincia, quella di Udine, con capoluogo la città di Trieste;

   per quanto riguarda le lingue parlate sul territorio, si citano solo il tedesco e lo sloveno, ma nessun cenno al friulano, nonostante l'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 l'abbia riconosciuto tra le minoranze linguistiche storiche da tutelare;

   il testo, inoltre a quanto consta agli interroganti, sarebbe privo di qualunque cenno a festività e tradizioni;

   trattasi, a parere degli interroganti, non già di una banale disattenzione, bensì, piuttosto, di gravi errori con ricadute sull'istruzione degli alunni e un danno di immagine della regione all'estero;

   un precedente si era già verificato qualche anno fa con un altro testo; in quell'occasione il dirigente scolastico aveva denunciato alcune carenze riguardanti la storia degli esuli istriani, fiumani e dalmati e l'Aie-Associazione italiana editori, in quella circostanza, si era impegnata a colmare tale mancanza;

   a parere degli interroganti, comunque, dinanzi a siffatti errori madornali, le case editrici dei testi, come nel caso in specie La Spiga, dovrebbero essere cancellate dall'elenco dei fornitori delle scuole –:

   se e quali iniziative nell'ambito delle proprie competenze il Ministro intenda adottare al fine di garantire l'utilizzo di testi scolastici affidabili e, di conseguenza, salvaguardare l'istruzione e la preparazione scolastica degli alunni.
(3-01279)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:


   POTENTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il punteruolo rosso, coleottero originario dell'Asia sudorientale, è sempre più letale per diverse specie di palme nazionali. La Toscana è la prima regione in cui ha fatto la sua comparsa in Italia ed, anche recentemente, l'amministrazione comunale di Cecina si è vista costretta ad abbattere tredici alberi proprio a causa di questo parassita;

   nel mese di gennaio 2020 l'ufficio gestione verde pubblico del comune di Livorno è dovuto intervenire per sostituire lungo una passeggiata cittadina 21 palme danneggiate dal punteruolo rosso. Al posto di questi esemplari sono state impiantate ventuno tamerici;

   questa situazione sta ridisegnando il volto dei comuni della provincia livornese, costringendo i cittadini a rinunciare a piante che avevano finito per costituire un elemento di identità e d'appartenenza nonché strutturali riferimenti paesaggistici. Anche gli esemplari rimasti in piedi hanno richiesto dei controlli da parte dei tecnici per alleggerire le chiome;

   purtroppo, questi parassiti si annidano per lungo tempo all'interno delle palme, finendo per risultare immuni agli antiparassitari. Per far fronte all'emergenza, la regione Toscana ha adottato un «piano regionale di azione per contrastare la diffusione del punteruolo rosso» e il lavoro di monitoraggio a cui sono chiamate le amministrazioni comunali richiede un'intensa attività informativa e divulgativa. Si tratta di una situazione non esclusiva della Toscana e che purtroppo accomuna molti comuni e regioni in tutto il Paese. Quest'infestazione ha raggiunto cifre emergenziali tali da richiedere un impegno concreto del Governo –:

   se il Governo intenda adottare tutte le iniziative di competenza affinché possa essere attivato un fondo apposito che incentivi la sostituzione delle palme minacciate e danneggiate con specie di piante che siano immuni dagli attacchi del punteruolo rosso, onde consentire di non rendere più povero e desolante il patrimonio paesaggistico del territorio nazionale;

   quali iniziative il Governo intenda adottare o proseguire al fine di incrementare il finanziamento di ricerche e sperimentazioni contro questo parassita letale.
(3-01278)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta orale:


   IEZZI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in data 11 settembre 2017, il comune di Milano ha proceduto all'assunzione diretta del comandante della polizia locale, eludendo le norme che prevedono in via obbligatoria l'adozione di procedure concorsuali per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, nonché quelle che prevedono requisiti tassativi per occupare detti ruoli;

   secondo quanto riportato dalla stampa la persona assunta, dipendente del Ministero dell'interno per i ruoli della Polizia di Stato, non avrebbe posseduto (e non possederebbe tutt'ora) i requisiti minimi per occupare tale ruolo, in quanto l'articolo 40 del regolamento degli uffici e dei servizi del comune interessato prevede che, per l'assunzione di ruoli apicali di dirigenza, i candidati debbano aver maturato un'esperienza dirigenziale pregressa di almeno cinque anni;

   il neo comandante della polizia locale, in particolare, all'atto dell'assunzione era dirigente solo da pochi mesi;

   la procedura adottata contrasta palesemente con quanto sancito dalla Corte dei conti, sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, che con deliberazione n. SCCLEG/2/2016/PREV del 5 febbraio 2016 ha stabilito l'illegittimità dei conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti e in assenza delle procedure valutative che hanno lo scopo «di contemperare sia l'interesse dell'Amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati»;

   neanche l'urgenza di provvedere giustifica il mancato avvio di procedure selettive poiché l'amministrazione per non creare forme di discriminazione deve «mettere senza indugio a disposizione dei dirigenti tutti i posti vacanti allorquando si rendano disponibili, riservandosi di effettuare una valutazione ponderata tra coloro che hanno manifestato l'interesse a ricoprirli attraverso la specifica procedura selettiva»;

   l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), dal canto suo, ha evidenziato che il conferimento di incarichi a tempo determinato comporta precisi rischi, quali la previsione di requisiti di accesso personalizzati, l'insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire, in modo da consentire il reclutamento di candidati particolari, l'inosservanza delle norme procedurali in tema di trasparenza ed imparzialità della selezione, nonché la motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali tale da agevolare soggetti particolari, che riguardano certamente anche il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 110 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

   infine, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che richiama i principi di imparzialità di ordine costituzionale, le selezioni non sono solo obbligatorie, ma devono essere basate su criteri previamente resi noti agli interessati, al fine di garantire che tali valutazioni siano fondate su fatti obiettivi e verificabili ed evitare un contenzioso che rallenti l'azione amministrativa;

   da tempo il giudice amministrativo (cfr. T.a.r. Umbria, sezione prima, n. 192 del 30 aprile 2015), considera vincolante in materia, ai fini della legittimità dell'azione pubblica, il ricorso a procedure selettive definite para-concorsuali –:

   se il Governo intenda valutare se sussistono i presupposti per promuovere, per quanto di competenza, una verifica da parte dell'Ispettorato della funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza pubblica in relazione alle anomalie descritte in premessa.
(3-01277)

SALUTE

Interpellanza:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   il 21 febbraio 2019 è stata siglata l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di Governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021;

   nel piano si legge: «Questa edizione del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa nasce con l'obiettivo prioritario di avvicinare ulteriormente la sanità pubblica ai cittadini, individuando elementi di tutela e di garanzia volti ad agire come leve per incrementare il grado di efficienza e di appropriatezza di utilizzo delle risorse disponibili»;

   per la piena attuazione del Pngla verrà istituito, presso la Direzione Generale Programmazione Sanitaria, entro 120 giorni dalla stipula della presente intesa, l'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa [...]. «L'Osservatorio, oltre ad affiancare Regioni e Province Autonome nell'implementazione del Piano, provvederà a monitorare l'andamento degli interventi previsti dal presente atto, rilevare le criticità e fornire indicazioni per uniformare comportamenti, superare le disuguaglianze e rispondere in modo puntuale ai bisogni dei cittadini»;

   il piano, nelle linee di intervento, prevede i criteri di utilizzo delle prestazioni ambulatoriali richieste in classe P, che si riferisce alle prestazioni di primo accesso da garantire al massimo entro 120 giorni;

   il piano al punto 3.1 «Prestazioni ambulatoriali» indica le classi di priorità (U – urgente – da eseguire nel più breve tempo possibile entro 72 ore; B – breve – da eseguire entro 10 giorni; D – differita – entro 30 giorni per le visite o 60 per gli accertamenti; P – programmata – entro 120 giorni) ricordando che:

    per le classi di priorità B e D il tempo massimo di attesa indicato dalla regione e provincia autonoma dovrà essere garantito (ai fini del monitoraggio) almeno per il 90 per cento delle prenotazioni erogate attraverso tutte le agende delle strutture sanitarie accreditate, garantendo ambiti di garanzia territoriale per le prestazioni a bassa e media complessità;

    l'indicazione è obbligatoria solo per i primi accessi;

    a decorrere dal 1° gennaio 2020 il monitoraggio sarà esteso anche alla classe P;

   il piano al punto 3.2 «Prestazione in regime di ricovero» indica come nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa di cui all'introduzione, sarà adottato uno specifico set di indicatori di flusso atto a monitorare l'efficienza gestionale dei ricoveri ospedalieri;

   nell'Allegato B del piano «Linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi per i monitoraggi dei tempi di attesa» è indicato per il monitoraggio ex post che:

    il Ministero della salute rende disponibile all'interno del cruscotto Nsis-indicatori Lea, una sezione «Monitoraggio dei tempi di attesa». In questa potranno essere consultati i report sulla qualità delle informazioni utili al monitoraggio dei tempi di attesa;

   oggetto di monitoraggio saranno le classi di priorità B e D, mentre per la classe P saranno successivamente definite le modalità;

   il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, in modalità ex post, si effettua attraverso la trasmissione, da parte delle regioni e delle province autonome, del flusso di specialistica ambulatoriale ex articolo 50 della legge n. 326 del 2003 al Ministero dell'economia e delle finanze, mensilmente. Successivamente il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire il suddetto flusso al nuovo sistema informativo sanitario (Nsis) del Ministero della salute entro la fine del mese successivo a quello di rilevazione;

   nell'allegato B del piano «Linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi per i monitoraggi dei tempi di attesa» è indicato per il monitoraggio exante che:

   il monitoraggio ex ante si effettua solo per le prestazioni in primo accesso;

   oggetto di monitoraggio dei tempi di attesa saranno innanzitutto le prestazioni nelle classi di priorità B e D, mentre per la classe P saranno successivamente definite le modalità di monitoraggio;

   il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, in modalità ex ante, prevede il trasferimento dei contenuti informativi sotto indicati attraverso la trasmissione, da parte delle regioni e delle province autonome, dell'apposito modello di rilevazione in formato «Excel», da compilarsi per ciascun erogatore, e da trasmettersi unitamente ad un file di riepilogo regionale. Nel corso del 2019 sarà disponibile un sistema per il monitoraggio ex ante delle prestazioni specialistiche ambulatoriali all'interno del Nsis –:

   quali siano le modalità di monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali della classe di priorità P, per la modalità ex ante ed ex post;

   quali siano le modalità e i tempi con i quali il Ministero della salute intende mettere a disposizione di tutti i cittadini i dati ex ante ed ex post oggetto di monitoraggio del Pngla (in considerazione che il 21 febbraio 2020 scade il primo anno dell'Intesa), nonché una relazione dell'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa che riporti:

    a) gli interventi effettuati dall'Osservatorio;

    b) il rilevamento delle criticità, per singola regione e provincia autonoma, rispetto all'implementazione del Pngla;

   quali siano nell'ambito dei ricoveri ospedalieri, gli indicatori di flusso per monitorare l'efficienza gestionale dei ricoveri ospedalieri.
(2-00625) «Grillo, Sapia, Paxia, Lapia, Ficara, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Tuzi, Cancelleri, Trizzino, Chiazzese, Casa, Martinciglio, Raffa, Misiti, Ianaro, Menga, Provenza, Penna, Marzana».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CASSINELLI e BAGNASCO. — Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la questione legata al cosiddetto «coronavirus» che ha avuto origine in Cina sta allarmando la popolazione anche in Italia a causa di autentiche fake news, viralizzate attraverso i social network, notizie false fuori controllo che possono mettere a repentaglio anche i rapporti diplomatici con il Paese asiatico;

   fra le fake news, quelle sui vaccini sono di gran lunga le più condivise;

   numerose sono le fake news anche su altre politiche di prevenzione particolarmente sensibili quali gli screening oncologici:

   la disinformazione incrementa il ritardo nella diagnosi e l'insorgere di un maggior numero di patologie croniche e acute con un aumento sensibile dei costi;

   il progetto «La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere», un progetto di advocacy coordinato da Salute donna onlus, ha prodotto un documento in 15 punti chiamato «Accordo di legislatura» dedicato alla miglior presa in carico e cura del paziente oncologico;

   nel corso del 2019 l'Accordo di legislatura è stato condiviso all'unanimità attraverso atti di indirizzo politico sia dalla Camera che dal Senato;

   uno dei punti dell'accordo menziona la lotta alle fake news;

   il lavoro fin qui svolto dall'Istituto superiore di sanità con la creazione del portale «issalute.it» dedicato alla lotta alle fake news in materia sanitaria non ha raggiunto risultati apprezzabili a causa della scarsa visibilità sui mezzi di comunicazione di massa e sui social network;

   famiglie e pazienti sono le principali vittime di queste notizie manipolative –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo oltre all'annunciato impegno di una sala operativa 24 ore su 24 e di un numero verde da chiamare per qualsiasi dubbio, al fine di convocare al più presto un tavolo di confronto con i responsabili dei principali social network, delle società scientifiche e delle associazioni dei pazienti per valutare la creazione di una task force contro le fake news in sanità volta a eliminare notizie false a salvaguardia della salute pubblica e dei costi per la collettività.
(5-03474)

Interrogazione a risposta scritta:


   DONZELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il comma 4 dell'articolo 5, intervenendo sul comma 522 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), proroga il termine entro il quale i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla legge, ma in possesso di determinati requisiti certificati dalla regione competente, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei citati requisiti. Più in particolare, il termine per la presentazione dell'istanza, attualmente pari a 18 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (e quindi in scadenza il 1° luglio 2020), viene fissato in 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute attuativo delle citate disposizioni. Il citato comma 522 della legge n. 145 del 2018 stabilisce l'idoneità a operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate di medici già in servizio presso tali reti alla data di entrata in vigore della stessa legge al fine di garantire l'attuazione della legge n. 38 del 2010 e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, tenuto altresì conto di specifici criteri che dovranno essere individuati con il decreto del Ministro della salute di cui sopra, di natura non regolamentare, previa intesa in Conferenza Stato-regioni –:

   se il decreto attuativo della suddetta normativa sia stato predisposto e, in caso contrario, a che punto sia l'iter in corso e quali siano i motivi di tale ritardo.
(4-04623)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:


   MINARDO, TATEO, PATASSINI, ANDREUZZA, BINELLI, DARA, PETTAZZI e ALESSANDRO PAGANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la bolletta elettrica dei clienti finali è composta, oltre che dal costo dell'energia elettrica consumata, anche dalle seguenti ulteriori voci: costi relativi all'attività di dispacciamento dell'energia effettuata dal gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna); costi legati agli «oneri generali di sistema» (cosiddetti oneri A-UC-MCT); costi relativi alla distribuzione dell'energia (trasporto), effettuata attraverso le reti gestite dai diversi concessionari, tra cui Enel Distribuzione;

   gli oneri generali di sistema sono finalizzati alla copertura di costi per attività di interesse generale (ad esempio costi per l'incentivazione delle fonti rinnovabili e per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse), che per tale motivo, il legislatore ha espressamente posto a carico dei clienti finali (articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, individuando i criteri generali per la loro ripartizione tra i clienti stessi;

   attualmente, detti oneri generali rappresentano una delle voci principali del costo della bolletta elettrica, costituendo in media il 30 per cento della somma totale che il cliente finale paga, ma potendo arrivare anche a percentuali maggiori per i clienti domestici o comunque con consumi ridotti;

   gli oneri di sistema, pur essendo finalizzati a coprire i costi relativi alle attività di interesse generale per il settore elettrico e per il settore del gas, si traducono, nei fatti, in maggiori aggravi a carico di tutti i clienti finali del servizio;

   la commissione attività produttive ha approvato nel gennaio 2019 la risoluzione unitaria n. 8-00010 (conclusiva di dibattito sulle risoluzioni: n. 7-00020; 7-00136; 7-00137) sull'argomento, con la quale si impegnava il Governo pro tempore, tra l'altro, a istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, sia un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, al fine di garantire stabilità e certezza nel mercato dell'energia elettrica, predisponendo criteri e requisiti per l'iscrizione e per la permanenza nel suddetto elenco, che un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad assicurare un periodico confronto tra rader, operatori del settore ed associazioni di consumatori, e a favorire la discussione e l'approfondimento necessari per la risoluzione di eventuali criticità, nonché azioni di contrasto di possibili comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l'esazione dei cosiddetti oneri di sistema, affidando all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) la predisposizione di misure idonee al contrasto dei fenomeni elusivi attraverso la verificabilità, da parte del sistema informativo integrato di Acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori e versati dai venditori –:

   se il Governo intenda assumere iniziative per dar seguito agli impegni di cui alla risoluzione citata in premessa, ovvero quali iniziative di competenza intenda adottare per ricondurre a giustezza ed equità gli oneri al fine di garantire la tutela dei consumatori.
(4-04621)

Apposizione di una firma ad una mozione.

  La mozione Zoffili e altri n. 1-00239, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 21 agosto 2019, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Fitzgerald Nissoli.

Pubblicazione di un testo ulteriormente riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato della mozione Ianaro n. 1-00193, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 189 del 12 giugno 2019.

   La Camera,

   premesso che:

    il fentanyl è un farmaco antalgico prodotto sin dai primi anni ’60;

    esso si assume tramite cerotti, pastiglie transmucosali o solo in ambiente ospedaliero, tramite infusione venosa. In sintesi esso è commercializzato per via transdermica, per via parenterale e per via transmucosale. Nella formulazione transmucosale a veloce rilascio è utilizzato per il trattamento del dolore episodico intenso in pazienti affetti da patologie neoplastiche che sono già in terapia con altri oppioidi. La formulazione transdermica, a lento rilascio, è prescritta per il trattamento del dolore oncologico e non, di base. Il farmaco ad uso antalgico, esclusivamente su prescrizione medica, costituisce uno dei farmaci rilevanti per il trattamento del dolore che l'Organizzazione mondiale della sanità ha inserito nella lista dei farmaci essenziali per il trattamento dei tumori avanzati. Il nostro Paese ha impiegato anni di battaglie per promuovere il concetto e la pratica della cura «senza dolore»;

    a livello del sistema nervoso centrale, si lega ai recettori degli oppiacei, localizzati lungo le vie del dolore dell'organismo, producendo un'azione analgesica. Quando questi recettori sono stimolati dalla sostanza, si ottiene una riduzione della trasmissione del dolore e tra gli effetti degli oppiacei ci può essere un obnubilamento ed una disforia;

    in quanto agonista puro, il fentanyl ha un effetto simile a quello degli altri oppioidi maggiori, e quindi anche a quello dell'eroina. In particolare, le formulazioni a veloce rilascio, pensate e predisposte proprio per rispondere a dolori improvvisi, data la velocità con cui l'effetto viene percepito, circa 2-3 minuti, possono simulare il «flash» ricercato dai tossicodipendenti. Ciò si deve al fatto che il fentanyl supera velocemente la barriera ematoencefalica in virtù della sua elevata liposolubilità, raggiungendo immediatamente il cervello. Per queste caratteristiche, il farmaco, nelle sole formulazioni a pronto rilascio, si presta ad essere imprudentemente abusato dai tossicomani. Per le stesse ragioni, il fentanyl può essere aggiunto all'eroina per aumentarne la potenza;

    alcuni report segnalano che negli Stati Uniti, a partire dalla metà degli anni ’90, ne è iniziato il consumo anche come droga;

    il fentanyl è molto più potente della morfina e, se utilizzato impropriamente a scopo voluttuario, può provocare allucinazioni accompagnate da uno stato di benessere che può portare il consumatore alla dipendenza dalla sostanza. È molto difficile per un tossicodipendente dosare la quantità giusta da utilizzare senza rischiare la vita;

    il farmaco a veloce rilascio è utilizzato esclusivamente per le cure palliative oncologiche, come indicato dalle norme vigenti in materia di prescrizione, e per il dolore nelle patologie anche non oncologiche nella formulazione a lento rilascio. Come ogni farmaco va dosato correttamente e da persone esperte. A voler ben vedere anche l'insulina se usata scorrettamente può uccidere: un monitoraggio sulla somministrazione e il buon senso nell'utilizzo sono elementi indispensabili ad evitare effetti nocivi, come, del resto, per tutti i farmaci neuromodulatori, come le benzodiazepine e i neurolettici;

    alcuni dati mostrano che i cerotti, che consentono appunto il rilascio transdermico, vengono venduti del mercato nero come droga; hanno una notevole richiesta, perché sono venduti a un prezzo conveniente rispetto all'eroina. Resta da comprendere come la sostanza contenuta nel cerotto possa essere estratta e riformulata per uso voluttuario, visto che la formulazione transdermica provoca veloce rilascio e quindi il ricercato «flash». È quindi una sostanza più ambita dai trafficanti rispetto all'eroina, perché il prezzo medio di un grammo è pari a circa 40 euro;

    si stima che la sempre più diffusa vendita illegale di farmaci oppioidi abbia prodotto un netto incremento delle morti per overdose: nel 2016 sono stati accertati oltre 42.000 casi di decessi negli Stati Uniti e circa 8.000 in Europa. Certamente il dato Usa è altra cosa rispetto a quello italiano, ma va considerato come alert. In Europa, nel 2015, le morti causate dalla sua assunzione per scopi non curativi sono state identificate in circa 7.500, facendo registrare un andamento crescente dei decessi collegati all'uso di oppioidi;

    poiché, in genere, gli Stati Uniti mostrano in anticipo gli andamenti nell'uso di droghe che approdano dopo poco in Europa, è utile fare una panoramica del fenomeno in atto. Negli Usa, nel momento in cui gli oppioidi da prescrizione hanno iniziato a diventare troppo difficili o troppo costosi da procurarsi, le persone che ne sono dipendenti hanno iniziato a rivolgersi all'eroina, un cambiamento che ha creato un'epidemia. Attualmente questo oppiaceo sta aumentando nell'uso come droga voluttuaria e, quindi, aumentano i casi di abuso, secondo quanto riportato dalla Drug enforcement administration (Dea);

    si stima che il giro di affari sia enorme, non solo per i guadagni derivanti dalla vendita, ma anche perché consente il riciclaggio di denaro sporco. Si consideri che un chilogrammo di fentanyl comprato in Cina costa 3.800 dollari, ma rende circa 30 milioni di dollari, un'enormità se comparata al traffico illegale di eroina, poiché, quest'ultima, si acquista al costo di 50.000 dollari ma rende «solo» 200.000 dollari;

    il fentanyl non è intrinsecamente più pericoloso rispetto ad altri oppioidi se assunto come farmaco, sotto attento controllo medico, ma il discorso cambia quando viene dosato dagli spacciatori e venduto ai tossicodipendenti anche in virtù della potenza del farmaco;

    in Europa, in un rapporto congiunto dell'Osservatorio sulle tossicodipendenze e di Europol, del giugno 2018, in materia di allerta precoce ha rivelato che, dal 2012, sono stati individuati nel mercato europeo della droga 28 nuove tipologie di fentanyl;

    nel rapporto si afferma che la maggior parte dei nuovi fentanyl arrivano in Europa dalla Cina, mentre solo occasionalmente è stata segnalata la produzione di tale sostanza in laboratori illeciti siti in Europa; il rapporto precisa che la produzione di tali sostanze è un processo relativamente semplice e la situazione è sfruttata da gruppi criminali. I fentanyl vengono generalmente spediti in Europa tramite servizi postali, successivamente sono venduti come sostituti legali di oppioidi illeciti o mescolati con eroina all'insaputa dei consumatori; occasionalmente sono anche usati per produrre medicine contraffatte. L'attuale sistema di controllo globale delle droghe si basa su tre Convenzioni internazionali: la Convenzione singola sulle droghe narcotiche del 1961 (così come emendata dal Protocollo del 1972), la Convenzione delle sostanze psicotrope del 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito di droghe narcotiche e sostanze psicotrope del 1988;

    dal 2015 l'Osservatorio europeo sulle tossicodipendenze ed Europol hanno condotto otto indagini congiunte sulle seguenti sostanze: acetylfentanyl, acryloylfentanyl, furanylfentanyl, 4-fluoroisobutyrylfentanyl, tetrahydrofuranylfentanyl, carfentanyl, methoxyacetylfentanyl e cyclopropylfentanyl. Tutte insieme considerate, secondo le due agenzie, avrebbero causato più di 250 morti, molte delle quali attribuibili direttamente al fentanyl. Cinque tra queste sostanze sono diventate formalmente oggetto di valutazione di rischio, mentre nel 2017 il methoxyacetylfentanyl e il cyclopropylfentanyl sono state valutate nell'ambito del sistema di allerta precoce; l’acriloilfentanyl e il furanilfentanyl sono stati sottoposti a misure di controllo a livello europeo a causa dei rischi che potrebbero arrecare;

    il comitato scientifico, integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria il 21 marzo 2018, ha redatto relazioni di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1 –(2-feniletil) piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide («ciclopropilfentanyl») e 2-metossi-N-fenil-N-[1 –(2-feniletil) piperidin-4-il] acetammide («metossiacetilfentanyl»). Tali relazioni sono state successivamente presentate alla Commissione europea e al Consiglio il 23 marzo 2018. In seguito, il Consiglio, su proposta della Commissione europea, ha approvato la decisione (UE) 2018/1463 del 28 settembre 2018, con la quale tali sostanze sono assoggettate a misure di controllo in tutta l'Unione europea;

    nella relazione europea sulla droga 2018, stilata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Emcdda), di fentanyl si parla con attenzione e preoccupazione. Lo studio specifica che in Europa il mercato delle droghe vede l'incremento di quello degli oppiacei in generale, soprattutto di eroina, tanto che è tornato ad essere quello più diffuso. Questo tipo di sostanze è stato rinvenuto nell'84 per cento dei casi di overdose mortali. I decessi correlati all'eroina sono in aumento, specie nel Regno Unito, dove gli oppiacei sono responsabili dell'87 per cento delle morti per overdose. Dal 2012 al 2015 in Francia la percentuale di overdose letali causate dall'eroina è raddoppiata, attestandosi sul 30 per cento;

    nella relazione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze si legge che «varie fonti suggeriscono un abuso crescente di oppiacei sintetici legali», tra i quali rientra anche il fentanyl;

    l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sostiene che, nonostante in Europa non esista ancora una crisi degli oppioidi paragonabile per portata a quella in atto negli Stati Uniti, «i decessi e i casi di overdose non mortali associati al fentanyl e ai derivati del fentanyl non controllati evidenziano la necessità di una vigilanza continua». Anche perché, pur rappresentando una piccola parte del totale, i sequestri di fentanyl e di suoi derivati sono in crescita. Così come sono in crescita le varietà di fentanyl: dal 2009 ne sono state individuate 38 di nuove in Europa, di cui 13 segnalate per la prima volta nel 2017;

    per quanto riguarda la diffusione tra i tossicodipendenti, il primo vero mercato europeo del fentanyl è stata l'Estonia. In un suo rapporto, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ha sostenuto che la crisi delle overdose in questo Paese ha raggiunto l'apice nel 2012, con 170 morti provocate per la maggior parte da fentanyl e farmaci analoghi. In Estonia il fentanyl è l'oppioide consumato con maggiore frequenza nelle strade, mentre l'eroina sembra quasi non esistere. Il perché di questa assenza non è chiaro. Uno studio del 2015 sulla diffusione dei fentanili in Europa, pubblicato sull’International journal of drug policy, ipotizzava un qualche rallentamento della produzione di oppio in Afghanistan all'inizio degli anni 2000, che avrebbe di conseguenza ridotto l'offerta di eroina sui mercati europei;

    nello stesso studio è sostenuto che, nel Vecchio continente, si starebbero sviluppando le condizioni per una futura epidemia di fentanyl. In Europa si registra, da diversi anni, sia una diminuzione della disponibilità, sia una riduzione della purezza dell'eroina. Una delle nazioni maggiormente esposte è la Germania. Secondo l'Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti delle Nazioni Unite, la Germania è il terzo maggiore produttore dopo Stati Uniti e Belgio e il primo Paese importatore in assoluto nel 2016. Il già citato studio riporta 160 casi di decessi provocati dal fentanyl in Germania dal 2007 al 2011. I tedeschi consumano grandi quantità di fentanyl per scopi medici, soprattutto in forma di cerotti. L'esempio degli Stati Uniti sembrerebbe suggerire che una grande disponibilità di fentanyl nel mercato legale possa condurre ad una grande disponibilità anche in quello illegale;

    molto preoccupante è anche la condizione in cui versa il Regno Unito. Secondo l'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons), nel 2017 in Inghilterra e Galles ci sono state 3.756 morti per intossicazione da droghe, provocate principalmente dall'eroina e dagli oppioidi sintetici. Si tratta del numero più alto mai registrato. Spiccano però i casi di morte per overdose da fentanyl: dal 2016 al 2017 sono aumentati del 29 per cento, passando da 58 a 75. I dati raccolti dall'Ufficio per le statistiche nazionali evidenziano anche 27 decessi per abuso di carfentanyl: si tratta di un farmaco analogo al fentanyl ma molto più potente, utilizzato esclusivamente in veterinaria come tranquillante per gli animali di grossa taglia;

    i rapporti tossicologici non hanno inizialmente rilevato fentanyl. Infatti, è su richiesta della polizia che sono stati fatti ulteriori test da cui è emersa la presenza di fentanyl, in particolare una gamma di analoghi fentanyl più recenti e carfentanyl. Nonostante ciò, la gravità del problema nel Regno Unito non è ancora del tutto nota;

    si ribadisce il fatto che il fentanyl è una sostanza relativamente semplice da produrre. I trafficanti possono sintetizzarla in piccoli laboratori clandestini, mentre i consumatori possono acquistarla on line direttamente dalla Cina e farsela recapitare a casa. Il cosiddetto dark web, con i suoi cripto-mercati, è stato cruciale per la diffusione e il successo dei fentanili negli Stati Uniti. Il Paese europeo con il più alto numero di acquisti di fentanyl tramite questo canale di approvvigionamento è oggi il Regno Unito;

    nel nostro Paese, i primi casi di overdose da fentanyl sono recenti e hanno reso evidente un livello di consapevolezza delle istituzioni preposte alla prevenzione del consumo di sostanze psicotrope insufficiente. Il primo caso conosciuto di overdose dovuta ad assunzione di una sostanza analoga al fentanyl, l’ocfentanyl, risale al 2017, ma è stato scoperto e segnalato solo nel 2018. I responsabili della situazione sono stati colti di sorpresa dalla notizia del primo decesso dovuto ad assunzione di questa sostanza. Probabilmente la morte si sarebbe potuta prevedere e prevenire se l'Osservatorio del dipartimento per le politiche antidroga disponesse di personale con maggiori specifiche competenze in questo campo;

    nella relazione annuale al Parlamento, a volte, ci si limita a collazionare un insieme di notizie varie, provenienti da diverse fonti, senza dare alle informazioni un coordinamento adeguato. Precedentemente alla scoperta del primo caso di overdose, non pare vi sia stata qualche attività che avrebbe potuto garantire un approfondimento dei diversi aspetti del fenomeno in atto;

    infatti, si segnala che la direzione centrale antidroga, pubblicando l'ultima relazione annuale sulla repressione dei traffici di stupefacenti, riguardo al fentanyl ha specificato che «non si erano verificate evidenze della loro presenza nelle piazze italiane». Poi, come detto, nel settembre 2018 si è compreso con ritardo che anche in Italia si era registrata la prima morte dovuta ad assunzione di fentanyl, non ad eroina, come in un primo momento dichiarato. La morte, lo si ribadisce, era avvenuta nell'aprile 2017, ma era stata scoperta solo l'anno successivo;

    in Italia, a causa della comunicazione non tempestiva dell'arrivo del fentanyl, ancor oggi non si conosce esattamente quanto il fenomeno si sia diffuso. Una seconda morte è avvenuta il 10 giugno 2018. Un tossicodipendente è stato trovato senza vita dai carabinieri a Travedona Monate. Accanto al suo corpo è stato trovato il fentanyl. «La bustina di plastica che lo conteneva recava la scritta 1:10 contenente sostanza solido pulviscolare bianca/beige». Si cita il testo dell'allerta di grado 3, diffusa dal sistema nazionale di allerta precoce dell'Istituto superiore di sanità. Il reperto è stato inviato il 20 luglio 2018 al laboratorio di analisi dei carabinieri di Milano, i quali, non riuscendo a identificare la sostanza, si sono rivolti ai Ris di Parma. In quei laboratori il furanilfentanyl è stato finalmente riconosciuto grazie a un'analisi spettrografica;

    l'allerta dello Snap riporta in testa la dicitura «vietate la divulgazione e la pubblicazione su web», ma tra chi riceve le allerte si pensa che le informazioni vadano invece divulgate anche fra chi non fa parte di queste categorie professionali. L'informazione può infatti interessare anche gli stessi consumatori di stupefacenti. Le allerte europee dell'Osservatorio europeo su droghe e dipendenze e i sistemi nazionali di allerta di altri Paesi non riportano divieti analoghi di pubblicazione, che sono una specificità negativa solo italiana;

    non ci sono dati certi relativi ai decessi per overdose avvenuti negli ultimi due anni collegati al fentanyl. La scoperta ritardata di oltre un anno della prima morte preoccupa, perché, lo si ripete, potrebbe trattarsi solo della punta di un iceberg di un fenomeno più grave ed esteso;

    si dovrebbe governare in modo più efficace il fenomeno, cercando di comprendere quanto sta accadendo sulla base di maggiori dati scientifici, effettuando un monitoraggio specifico del fenomeno e adottando forme di valutazione delle politiche di controllo, mediante interventi di riduzione della domanda e di riduzione dell'offerta;

    utilizzando coerentemente e scientificamente tutti i dati disponibili, da rendere pubblici a chiunque, sarebbe possibile effettuare delle previsioni e delle valutazioni più accurate, poiché quelle ora previste appaiono insufficienti;

    ciò appare assolutamente necessario, perché la Cina è pronta ad invadere anche tutto il mercato dell'Europa, compresa l'Italia, e ciò è particolarmente grave, perché i morti per droga sono tornati ad aumentare dal 2017, dopo un calo costante durato più di 15 anni;

    infatti, è dal 2017 che sono tornati ad aumentare i morti per overdose in Italia. Molte volte, innanzi alla voce «sostanza responsabile del decesso», ci si scontra con un: «non identificata». La situazione è da approfondire poiché per 16 anni, dal 2000 al 2016, i decessi sono calati gradualmente, con una riduzione pari a meno 48 per cento. Nel 2017 è arrivata, inaspettata, un'inversione di tendenza con un incremento delle morti pari al 9,7 per cento in un solo anno. Sono segnali preoccupanti e si deve agire e prevenire al fine di evitare che questi primi segnali, se non adeguatamente considerati, possano condurre ad un fenomeno che non deve in nessun caso assumere le dimensioni catastrofiche che si sono registrate negli Usa;

    in base ai dati resi disponibili dalla relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze, dai rapporti della Desa, Direzione centrale servizi antidroga, e dallo studio del Cnr relativo all'uso di alcol e sostanze psicoattive in Italia, i morti acclarati per eroina nel 2017 sono stati 148, a cui se ne aggiungono 74, per assunzione di una sostanza non determinata. Sono dei decessi misteriosi, non attribuibili con certezza a sostanze droganti note, ed erano già 118 nel 2016. Una delle ipotesi è che alcune delle morti siano causate non dall'eroina, bensì dall'eroina tagliata con altre sostanze. Sui tagli e le sperimentazioni criminali si hanno poche certezze, anche perché, lo si ribadisce, una delle principali carenze del sistema italiano è data dalla mancanza di adeguate conoscenze preventive delle sostanze, conoscenze assolutamente necessarie per adeguare le risposte sociali e sanitarie;

    il nuovo quadro del consumo di droghe sembra caratterizzato non solo dal maggior consumo di eroina, ma anche da un mercato criminale che sperimenta nuove strategie, come l'abbassamento dei prezzi mediante la miscela di sostanze. Il risultato è l'impennata dei decessi per overdose;

    in conclusione, si riportano i casi in cui il fentanyl è stato con certezza individuato e sequestrato: a ottobre 2018, in provincia di Cosenza, sono state arrestate sei persone accusate di traffico di cerotti al fentanyl, nel gennaio 2019 a Melzo c'è stato un furto in ospedale, nel febbraio 2019 del fentanyl è stato sequestrato a Roma, nello stesso mese del fentanyl è stato sequestrato a Milano, spedito dal Canada e un'analoga spedizione diretta in Piemonte è stata ugualmente intercettata;

    tutto quanto narrato appare un fenomeno che la politica deve prevenire e reprimere, poiché è necessario dare una risposta organica, strutturata, pianificata, efficace, per fronteggiare al meglio ciò che appare chiaro, l'insorgere incontrollato di un potenziale allarme sociale, anche se ancora non percepito come tale, poiché l'argomento non è ancora entrato nel dibattito pubblico, né in quello politico. In questa situazione appare difficile proporre soluzioni al fenomeno;

    questa mozione ha quindi lo scopo di aprire il dibattito politico e pubblico sul tema, per farne sintesi e quindi indicare le soluzioni considerate opportune e necessarie,

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative idonee per investire l'Unione europea, nelle sedi istituzionali competenti, della questione di cui in premessa, al fine di proporre l'adozione di ulteriori e più efficaci politiche di contrasto alla diffusione del fentanyl e similari nel territorio dei Paesi membri;

2) a predisporre, a cura del Ministro dell'interno, un'attenta vigilanza per contrastare la diffusione illegale di fentanyl e similari, fatti salvi gli usi terapeutici, attivando in particolare la polizia postale, e per tutelare gli agenti dal contatto cutaneo;

3) a predisporre, a cura del Ministro della salute, un'indagine ministeriale per accertare eventuali ulteriori casi di morte imputabili a tale sostanza, quando assunta a scopo voluttuario, non ancora individuati;

4) a consentire, da parte dei Ministri competenti, la divulgazione e la pubblicazione tempestiva dei dati relativi ai casi di morte a causa del fentanyl utilizzato a scopo voluttuario;

5) a predisporre, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i necessari contatti diplomatici con il Governo cinese, avviando forme di collaborazione necessaria per garantire un efficace contrasto al narcotraffico;

6) a predisporre, da parte del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, in ottemperanza alle competenze attribuite dalla legge, azioni mirate per prevenire e contrastare il diffondersi di questa specifica sostanza nel mercato nero e il relativo impatto nel campo della tossicodipendenza;

7) ad attivare azioni informative precoci sull'alta pericolosità di tale sostanza, se utilizzata fuori dal controllo medico, anche per le persone in carico ai servizi pubblici per le tossicodipendenze, alle comunità o in contatto con le unità di prevenzione in strada.
(1-00193) (Nuova formulazione) «Ianaro, Ceccanti, De Filippo, Rostan, Iezzi, D'Uva, Zanichelli, Carnevali, Schirò».

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

   interrogazione a risposta scritta Vanessa Cattoi e altri n. 4-00936 del 6 agosto 2018 in interrogazione a risposta orale n. 3-01276;

   interrogazione a risposta scritta Iezzi e altri n. 4-02932 del 17 maggio 2019 in interrogazione a risposta orale n. 3-01277.