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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 13 gennaio 2020

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:


   DE FILIPPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   nella giornata di domenica 12 maggio 2019 si è abbattuta nel territorio del metapontino una violentissima grandinata che ha provocato notevoli danni in particolare al comparto agricolo;

   suddetto comparto per il territorio in questione rappresenta una delle principali attività con colture molto pregiate come fragole e drupacee che purtroppo da tempo sono afflitte da gravi problemi di mercato nonostante l'eccellente riconosciuta qualità;

   le istituzioni territoriali e le organizzazioni di categoria hanno già prontamente sollevato la questione nei confronti della giunta regionale di Basilicata insediatasi con rilevante ritardo dopo le elezioni del 24 marzo 2019;

   vanno affrontate tempestivamente alcune criticità che altrimenti rischiano di determinare il collasso di moltissime aziende;

   occorre concedere una moratoria dei pagamenti, anche in riferimento agli obblighi previdenziali e sociali, un anticipo dei pagamenti spettanti ai produttori agricoli da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nonché altre misure a sostegno del comparto interessato dal richiamato evento calamitoso;

   si sa che ciò potrà avvenire solo a seguito anche dell'espletamento dalle iniziative assunte dalla regione Basilicata –:

   se il Governo intenda assumere iniziative per il riconoscimento dello stato di calamità naturale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

   quali iniziative intenda assumere tempestivamente per la deliberazione dello stato di emergenza per il territorio interessato nonché, di concerto con la regione Basilicata, per varare misure di ristoro nei confronti degli agricoltori colpiti dall'evento calamitoso che ha riguardato l'area del metapontino, scongiurando il collasso di un comparto strategico per l'economia della regione.
(4-04451)


   SERRACCHIANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:

   nel 2020 si celebra il 250° anniversario della morte di Giuseppe Tartini, violinista e compositore italiano, nato nel 1692 a Pirano e morto nel 1770 a Padova, entrambe città della Repubblica di Venezia;

   a Pirano, ora cittadina della Repubblica di Slovenia sita sulla costa adriatica, dal 1946 è presente la Comunità italiana (Ci) «Giuseppe Tartini», il cui obiettivo è tuttora la salvaguardia della lingua e della cultura italiana;

   la Ci rappresenta un punto di riferimento per le necessità culturali e sociali degli appartenenti al gruppo nazionale italiano, si occupa di valorizzare le tradizioni e la cultura italiana, oltre alla promozione e alla difesa dei diritti specifici della popolazione autoctona di nazionalità italiana, quali bilinguismo, rete scolastica italiana, istituzioni comuni;

   nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 è co-finanziato il progetto «tARTini: Turismo culturale all'insegna di Giuseppe Tartini», il cui obiettivo è la valorizzazione dell'eredità culturale del grande violinista e compositore piranese la cui partnership progettuale ha il comune di Pirano quale capofila e vede la collaborazione di vari enti italiani e sloveni: la Comunità degli italiani di Pirano, il Festival di Lubiana, il Conservatorio «Giuseppe Tartini» di Trieste, l'Università degli studi di Padova e il segretariato dell'InCE;

   nel progetto «tARTini» sono stati inclusi i lavori di ristrutturazione e riqualificazione in polo museale della casa natale del musicista piranese, storica sede della locale Comunità italiana, e l'emittente ufficiale in lingua italiana Radio Capodistria riferisce che dal progetto «tARTini» dovevano giungere «al Comune di Pirano 1.200.000 euro di fondi, di cui una fetta consistente sarebbe stata concessa anche alla Comunità degli Italiani»;

   la Ci avrebbe dovuto occuparsi di seguire direttamente il progetto di recupero, ma inspiegabilmente ciò è stato fatto invece dal comune di Pirano, con il risultato che sui pannelli esplicativi del percorso museale, Casa Tartini è diventata solo «Hiša Tartini» in sloveno, con il testo dei pannelli prima in sloveno e poi in italiano, con smaccati errori grammaticali:

   al momento, ad inaugurazione avvenuta, a quanto consta all'insegnante, nulla è stato rimosso o modificato e il percorso museale resta chiuso –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto avvenuto a Pirano e se sia concorde con tale gestione dei fondi di un programma comunitario come Interreg V-A Italia-Slovenia al cui finanziamento il nostro Paese contribuisce in quantità molto rilevante;

   se il Governo, per quanto di competenza, intenda intervenire sulla questione specifica e se si intenda cogliere l'occasione per attuare un monitoraggio più attento dell'utilizzo delle risorse nazionali destinate alla valorizzazione e alla tutela della lingua e della cultura italiana nei Paesi dell'ex-Jugoslavia, affinché, ove previsto, sia rispettato l'indirizzo che impone il rispetto del bilinguismo.
(4-04453)


   BIGNAMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), il 26 febbraio 2018 ha firmato la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente al piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale urbana delle aree degradate, nello specifico per la riqualificazione della frazione di Castel dell'Alpi;

   la convenzione prevede un riconoscimento di 850 mila euro al comune per interventi sulla suddetta frazione;

   Castel dell'Alpi è una gradita meta turistica, località caratteristica dell'Appennino bolognese. Il borgo fu distrutto da una frana nel febbraio 1951: si salvarono solo la chiesa e il campanile. Il corso del torrente Savena fu interrotto e da allora si formò un lago;

   la riqualificazione di tale borgo appare centrale per il rilancio turistico della zona e dell'intero Appennino, e favorirebbe indubbiamente anche l'economia locale, le strutture ricettive e commerciali;

   la graduatoria complessiva relativamente al bando del citato piano si compone di 451 progetti, ma attualmente, alla luce delle risorse disponibili, sono stati ammessi a finanziamento solamente i primi 46 progetti di altrettante amministrazioni –:

   quali siano le tempistiche per l'erogazione delle risorse di cui in premessa volte alla riqualificazione della frazione di Castel dell'Alpi nel comune di San Benedetto Val di Sambro;

   se si intendano adottare iniziative di carattere normativo per implementare la dotazione del fondo e consentire dunque il finanziamento di tutti i progetti attualmente in graduatoria.
(4-04456)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta scritta:


   CAVANDOLI, TOMBOLATO, VINCI, MURELLI, GOLINELLI, PIASTRA, TONELLI, TOMASI, CESTARI, MORRONE, RAFFAELLI e LUCCHINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il sin di Fidenza è stato riconosciuto con decreto ministeriale 16 ottobre 2002 e inserito nel «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 18 settembre 2001, n. 468, emanato ai sensi della legge n. 426 del 1998;

   il sito risulta contaminato da metalli pesanti, piombo tetraetile, Ipa ed altre sostanze organiche, in quanto l'area, inutilizzata dal 1973, è stata interessata da diverse sorgenti di inquinamento derivanti da attività industriali delle aziende operanti nel secolo scorso, come la Montecatini-Montedison, per la produzione di acido fosforico e fertilizzanti fosfatici, e la Compagnia italiana petroli (C.i.p.), per la produzione di piombo tetraetile e mercaptani; altre aree site in località Vallicella, Formio, sono interessare da discariche dismesse di rifiuti urbani e speciali ubicate in aree golenali; l'area di S. Nicomede, ubicata in area esondabile dello Stirone, risulta anche essa contaminata dalle ceneri dell'impianto di incenerimento dismesso;

   la litologia superficiale dell'area che è costituita da materiali mediamente permeabili (sabbie e limi), la vulnerabilità della falda e dei corpi idrici superficiali presenti nell'area, l'esondabilità dei corsi d'acqua limitrofi, la collocazione nelle vicinanze del centro urbano di Fidenza e la tipologia e pericolosità degli inquinanti rendono lo stato di compromissione dell'area ad elevato rischio ambientale e sanitario;

   la gestione e il finanziamento della bonifica ha seguito l’«Accordo di Programma Quadro (Apq) in materia di Bonifica e Ripristino ambientale del SIN Fidenza», siglato l'8 aprile 2008 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, regione Emilia-Romagna, provincia di Parma e comune di Fidenza, per complessivi 14 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati ad interventi attuativi e 4 milioni, all'epoca da reperire, destinati alla sezione programmatica;

   dei 10 milioni disponibili, sono stati previsti 7 milioni a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 3 milioni a carico degli enti territoriali. La copertura della sezione programmatica, per 4 milioni, è stata posta a carico del Ministero dello sviluppo economico, destinata al completamento della bonifica dell'area ex Carbochimica nel comune di Fidenza (delibera del Cipe n. 48 del 2014), successivamente definanziata con la delibera del Cipe n. 97 del 2017;

   dopo anni di fermo lavori, con decreto direttoriale n. 439 del 21 settembre 2018 del precedente Governo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha impegnato a favore della regione Emilia-Romagna la somma di 4 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione degli interventi di bonifica nel Sito di interesse nazionale di «Fidenza»;

   l'Accordo di Programma Quadro del 2008 è stato ultimamente rivisto con l'accordo di programma «Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Fidenza», approvato con deliberazione della giunta regionale del 15 luglio 2019, con cui Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, regione Emilia-Romagna e comune di Fidenza individuano l'oggetto e le finalità dell'accordo, il soggetto responsabile unico di attuazione dell'accordo, il programma degli interventi, la copertura finanziaria per complessivi euro 7.845.388,67, la cabina di regia e gli impegni delle parti, nonché la somma di ulteriori 10,88 milioni di euro ancora da reperire;

   il comma 800 della legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018, ha rifinanziato, con complessivi 121,4 milioni di euro per gli anni 2019-2024, il fondo per le bonifiche di cui al comma 476 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, n. 208 del 2015;

   ultimamente, il cosiddetto decreto-legge «clima», del 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha decurtato tale fondo di 27 milioni di euro, per finanziare il «Programma sperimentale Mangiaplastica», e di ulteriori 9 milioni di euro per finanziare il conferimento del titolo «Capitale verde d'Italia» –:

   su quali interventi di bonifica incida la decurtazione delle risolte del fondo per le bonifiche di cui in premessa e, in particolare, se incida sulle risorse stanziate dal precedente Governo per il Sin di Fidenza.
(4-04454)

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Interrogazioni a risposta orale:


   FREGOLENT. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la Cavallerizza Reale è un complesso monumentale, costruito tra Seicento e Ottocento, come sede dell'Accademia militare e ubicato in pieno centro storico a Torino. Il complesso è protetto da vincolo architettonico e fa parte del sistema delle residenze reali sabaude, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco;

   ceduto dal demanio al comune di Torino, il complesso architettonico è divenuto parte del Teatro Stabile e, nel 2011, si è aperto alla città come luogo di spettacolo, ottenendo un notevole successo; nel 2009 la Cavallerizza Reale è stata messa in vendita dal comune e, a partire dal maggio 2014, l'edificio è stato occupato illegalmente e tale occupazione permane tuttora;

   oltre alle problematiche evidenziate, vi è anche una rilevante questione di sicurezza, in quanto la struttura è pericolante in molte sue parti e, nonostante ciò, al suo interno continuano a essere organizzate serate musicali, concerti, e feste abusive cui prendono parte centinaia di persone;

   risulta inoltre agli interroganti che il complesso sia stato anche adibito a base logistica da parte di gruppi legati all'area anarchica e insurrezionalista, in particolare modo da persone ricollegabili al centro sociale «Askatasuna»;

   il 21 ottobre 2019 circa 250 metri quadrati delle «Pagliere», nelle ex stalle reali, sono andati a fuoco causando gravi danni. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero nel vicino Auditorium Rai, sventando un ulteriore disastro;

   questo incendio, su cui la Magistratura sta indagando, è il terzo registrato negli ultimi anni: nel mese di agosto 2014 e nel mese di giugno 2016 due roghi, di presunta origine dolosa, avevano infatti già danneggiato la struttura;

   nell'edificio, dove vivono attualmente circa 60 persone, si registrano con frequenza episodi violenza e reati: le forze dell'ordine sono dovute infatti intervenire negli ultimi 3 mesi almeno 10 volte;

   il questore di Torino ha dichiarato che ormai «quello della Cavallerizza è divenuto un problema di ordine pubblico da risolvere e che produce alta criminalità»;

   appare quindi evidente che la mancanza di gestione e controllo di un edificio pubblico di straordinaria valenza artistica e culturale, da parte del comune di Torino, abbia danneggiato un immobile patrimonio dell'Unesco e alimentato illegalità e pericoli per la comunità;

   ogni ulteriore stanziamento di risorse pubbliche per riqualificare la Cavallerizza deve essere preceduto dal ripristino della legalità nello stabile: la fruizione dei beni comuni passa anche necessariamente dall'accessibilità e dalla sicurezza degli stessi –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dello stato di pericoloso e continuo degrado in cui versa da anni la Cavallerizza Reale di Torino e quali iniziative urgenti di competenza intendano assumere, di concerto con l'amministrazione comunale responsabile dello stabile, al fine di sgomberare e recuperare il complesso della Cavallerizza Reale per riconsegnarlo a una vera e piena fruizione pubblica.
(3-01235)


   DONZELLI, FRASSINETTI e MOLLICONE. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   l'amministrazione comunale di Firenze ha avviato da tre anni un'opera di sostituzione del lastricato in pietre di alcune vie del centro storico con asfalto bituminoso o con pietre non originali a taglio moderno; fra le strade interessate si rammentano via Micheli, via Venezia, via Modena, via Cherubini, via della Colonna, via Niccolini, un tratto di via borgo pinti, via Fiesolana, piazza dell'unità d'Italia e da agosto anche via Pandolfini che si trova in area Unesco, per un totale di decine di migliaia di metri quadrati di pietraforte. Le pietre che ricoprivano la carreggiata di via dei Pandolfini e delle altre strade sopra citate sono antiche, spesse e di pregevole materiale, ecologiche e termiche, sono di epoca sette-ottocentesca e costituiscono un patrimonio artistico innegabile per Firenze, tanto che numerosi artisti le hanno rappresentate nelle loro opere, contribuendo alla peculiare bellezza e caratteristica della città –:

   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato, per il tramite della competente soprintendenza per i beni culturali, per tutelare il patrimonio storico-architettonico rappresentato dalle pietre rimosse;

   se si abbia un elenco aggiornato della loro quantità e ubicazione;

   se le stesse pietre che ricoprivano il selciato storico di via dei Pandolfini e degli altri siti del centro storico fiorentino interessati saranno ripristinate al termine dei lavori.
(3-01236)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:


   VARRICA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   con nota prot. n. 6021 del 31 maggio 2019 la Ragioneria generale dello Stato, con riferimento allo schema di norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recante trasferimento di funzioni alla Regione in materia di industria, artigianato e di agevolazioni alle relative imprese, in conformità agli articoli 10, 12, 14 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, chiarisce che la «Regione Siciliana è l'unica regione a statuto speciale a non aver ancora dato attuazione al trasferimento delle funzioni amministrative previste dal decreto legislativo pertanto, in sostituzione tali funzioni vengono assolte dalle amministrazioni centrali a cui sono trasferite anche le risorse presenti in bilancio»; nella medesima nota si specifica che «nel corso del 2019, con Decreto numero 34303 registrato alla Corte dei conti il 9 aprile u.s. la somma di circa 38 milioni di euro, è stata già trasferita al MISE e al MEF, in particolare il 39 per cento circa al MEF e il 61 per cento al MISE» –:

   secondo quali modalità i fondi destinati alle imprese siciliane sono stati utilizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico nel periodo che va dal 2012 al 2019.
(4-04450)

GIUSTIZIA

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   in Italia la legge n. 54 del 2006, che ha istituito l'affido condiviso, afferma, a ragione, il «diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori». Il concetto di bigenitorialità è stato elaborato e promosso successivamente, da giuristi e associazioni, nei media, nei tribunali e infine nel Parlamento;

   la Corte costituzionale, in diverse sentenze, ha individuato come prioritaria, da parte del giudice, l'opzione dell'affido condiviso, dovendosi motivare la sua contrarietà all'interesse dei minori nel caso di una diversa scelta. La bigenitorialità è, infatti, innanzitutto l'oggetto di un diritto dei figli minori e non è stata negata neppure dalla normativa previgente. Si rammenta quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 898 del 1970, laddove è riaffermata la permanenza dei doveri genitoriali persino «nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori»;

   l'articolo 155 del codice civile novellato ribadisce e rafforza tale diritto dei minori, estendendolo anche alle relazioni con altri familiari, essendo prevista la conservazione di «rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale»;

   dunque, mentre genitori e parenti appaiono titolari di un interesse rafforzato e tutelato, il suo esercizio non può essere considerato come la soddisfazione di un mero intento egoistico, bensì quale concreta attuazione del corrispondente diritto del minore;

   fondamentale per chi deve decidere, è una seria analisi delle dinamiche familiari antecedenti il momento della separazione o del divorzio, avvalendosi, ove necessario, di consulenze tecniche, nella quali però è sempre più frequente il riferimento alla sindrome da «alienazione parentale»;

   l'alienazione parentale (AP), chiamata in origine Pas, è oggetto di dibattito in ambito scientifico e giuridico fin dal momento della sua proposizione nel 1985. Essa non è riconosciuta come un disturbo mentale dalla maggioranza della comunità scientifica;

   l'Istituto superiore di sanità e la comunità scientifica internazionale non ritengono che l'alienazione parentale abbia rilevanza clinica tale da poter essere considerata una patologia inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici;

   anche i Centri antiviolenza si sono espressi criticamente in merito. L'associazione nazionale delle Donne in rete contro la violenza ha affermato che, nelle situazioni di maltrattamento la diagnosi di AP comporterebbe il rischio di ulteriori vittimizzazioni e maltrattamenti di donne e bambini. Inoltre, viene affermato che nelle più rilevanti classificazioni internazionali prima di tutto quella contenuta nel Dsm, la Ap manca di un riconoscimento formale;

   sull'argomento la Corte di Cassazione sostanzialmente ha ritenuto la AP priva di fondamento scientifico e nel 2019 la stessa Corte ha escluso la rilevanza processuale di tale sindrome nel senso della sua idoneità a giustificare l'allontanamento del minore senza ulteriore verifiche;

   purtroppo nei tribunali si registrano da anni vicende legate a questo fenomeno che coinvolge i genitori del minore, ma incide sulla salute e sulla vita dei minori stessi;

   come riportato da diversi articoli di stampa nel napoletano, una donna separata e mamma di tre figli, di professione commercialista, viene allontanata improvvisamente dai suoi bambini piccoli. Un'ordinanza del giudice del tribunale di Torre Annunziata ha infatti disposto «il cambio di domicilio» per i tre bambini collocandoli presso l'abitazione del padre, in un altro comune e con gravi conseguenze anche per le abitudini quotidiane dei piccoli;

   la causa di questo sconvolgimento è il pieno accoglimento da parte del giudice di una consulenza tecnica di ufficio del marzo 2018, chiesta dopo la separazione della donna dal padre dei suoi figli, che riferisce di «una triangolazione dei figli nel conflitto tra i genitori che può indurre un rischio di alienazione parentale», quindi non si parla di alienazione, ma solo di un ipotetico rischio. Aggiungendo che «l'alienazione, sindrome che coinvolge il sistema familiare, si costruisce con il tempo ed è caratterizzata dal cattivo funzionamento di un genitore». Ordinanza che rompe i precari equilibri dei due ex coniugi, così come confermato anche dai servizi sociali coinvolti nella vicenda;

   nella consulenza tecnica di ufficio si legge anche che «non si intende dire che la signora non sia una buona madre», tuttavia è stato reputato urgente e necessario «un allontanamento immediato dei bambini» che sono stati infatti domiciliati presso il padre, il quale, li ha portati a vivere in un'altra casa, con la nuova compagna e i figli di lei. L'ordinanza ha stabilito altresì che i minori potessero vedere la mamma «solo dopo un mese di allontanamento totale e per una volta a settimana fintanto che i rapporti tra i genitori non fossero maturati», disponendo per la donna anche «l'obbligo di corrispondere all'ex marito l'importo di 200 euro per ogni figlio»;

   questa mamma oggi si ritrova nella singolare situazione di avere intatta la responsabilità genitoriale, ma di non poter vedere i suoi figli se non una volta a settimana e senza libertà; ci si chiede in che modo sia stato vagliato e tutelato l'interesse primario dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, come previsto dalla legge;

   la risposta a questi interrogativi appartiene all'imprescindibile dovere del giudice, chiamato ad adottare provvedimenti, svincolati dalla comoda applicazione di astratti principi, il più possibile ancorati al mondo reale ed alla complessità degli interessi in gioco –:

   se intenda adottare iniziative normative affinché sia escluso il riconoscimento dell'alienazione parentale che, come spiegato in premessa, è priva di validità ed affidabilità scientifica ed è oggetto di critica sia dal punto di vista legale che clinico e compromette la salute psichica ed emotiva del minore e la sua crescita;

   se intenda adottare iniziative per garantire l'applicazione del principio dell'affido condiviso sancito dalla legge n. 54 del 2006 come l'oggetto di un diritto dei figli minori, volto a «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori»;

   se intenda adottare le iniziative di competenza per la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, della Convenzione di New York e della Convenzione di Strasburgo;

   se, nel caso esposto in premessa, non ritenga opportuno promuovere un'iniziativa ispettiva in relazione al procedimento che ha comportato l'allontanamento improvviso dei minori dalla madre e dal contesto familiare a giudizio degli interpellanti senza la sussistenza di motivazioni previste dalla legge.
(2-00610) «Giannone, Boldrini, Benedetti, Muroni, Cunial, Ascari, Sarli, Papiro, Bruno Bossio, Frate, Sportiello, D'Arrando, Serracchiani, Casa, Deiana, Carnevali, Di Giorgi, Giordano, Schirò, Gribaudo, Madia, Rotta, Martinciglio, Pezzopane, Baldini, Ciampi, Bonomo, Vitiello, Vizzini, Ehm».

Interrogazione a risposta orale:


   MARTINCIGLIO, CASA, NESCI e LOMBARDO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da fonti di stampa si apprende che è in corso una grave agitazione tra il personale amministrativo-contabile in servizio presso la casa circondariale di Trapani, la cui dotazione organica è assolutamente inadeguata e insufficiente se rapportata alla presenza attuale di 550 detenuti;

   la situazione appare più drammatica se si tiene conto del fatto che il numero dei detenuti è destinato ad aumentare di ulteriori 100 unità con la prevista apertura di altri padiglioni detentivi (fino ad un totale di 650 ristretti) che farà diventare quello trapanese il secondo istituto penitenziario della regione siciliana;

   è chiaro che la prevista assegnazione di due sole unità di funzionari contabili – individuate a seguito del concorso già espletato, applicando l'attuale insufficiente pianta organica (correlata alla precedente capienza di 286 ristretti) – a fronte dei numerosi pensionamenti, le poche risorse umane, il mancato effettivo adeguamento delle dotazioni organiche, è certamente insufficiente a risolvere la descritta situazione che sta di fatto portando l'istituto penitenziario di Trapani al collasso;

   quanto precede è stato ripetutamente segnalato dalle organizzazioni sindacali di settore agli uffici competenti e, più precisamente, alla direzione della struttura, al provveditorato amministrazione penitenziaria di Palermo, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di Roma e al Ministro della giustizia, a quanto consta agli interroganti, senza ricevere ad oggi riscontro;

   in particolare, la grave emergenza circa l'inadeguatezza della pianta organica dell'istituto penitenziario trapanese e stata denunciata nel mese di marzo 2019 con nota inviata dalla Uilpa agli uffici centrali di Roma e Palermo. Ad oggi, la stessa risulterebbe non ancora attenzionata;

   nonostante i lavoratori dell'Istituto siano stati interessati da una campagna di sensibilizzazione volta a informare del grave problema ormai diventato patologico in tutti gli uffici della pubblica amministrazione, gli stessi rivendicano fortemente e giustamente un ambiente di lavoro sereno e sano, che disponga di adeguate risorse umane, in strutture sicure che permettano loro di esercitare le funzioni in modo sicuro e dignitoso;

   la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, inteso non solo come forza produttiva, ma anche e soprattutto come persona, è ampiamente garantita normativamente sia a livello nazionale che internazionale sul presupposto che la salute e la sicurezza dei lavoratori possono essere compromesse da «fattori di rischio trasversali», per loro natura individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra «l'operatore» e «l'organizzazione del lavoro» in cui è inserito, i cosiddetti rischi psicosociali;

   è già in corso il progetto di azioni di protesta e di agitazione del personale che, a fronte soprattutto della delicatezza che il comparto penitenziario presenta, sarebbe quanto mai opportuno evitare;

   per ristabilire la giusta condizione per la gestione dei servizi indispensabili della casa circondariale di Trapani sembrerebbe dunque necessario e improcrastinabile un adeguamento della dotazione di organico, del personale civile, amministrativo e contabile –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione di assoluta inadeguatezza della pianta organica del personale amministrativo-contabile in servizio presso la casa circondariale di Trapani;

   quali iniziative urgenti di competenza intenda intraprendere, anche al fine di scongiurare il pericolo di disordini e proteste da parte del personale interessato.
(3-01234)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   PAITA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   da martedì 7 gennaio fino all'8 marzo 2020 sono in programma lavori di potenziamento delle infrastrutture e di messa in sicurezza della stazione di Riomaggiore e nella galleria di «Biassa», sulla linea La Spezia-Genova;

   da fonti di stampa si evince che il comune di Levanto si sta facendo portavoce con la regione Liguria e Trenitalia delle istanze dei pendolari, che richiedono in via transitoria di accedere alla possibilità, per i possessori di abbonamento, di utilizzare anche i treni Intercity, nonché di ottenere una riduzione della tariffa dell'abbonamento stesso, considerata la compressione del livello di servizio nelle more dell'esecuzione e della conclusione dei lavori;

   la stessa regione avrebbe chiesto a Trenitalia di valutare l'opportunità, per i viaggiatori con abbonamento regionale mensile e annuale sulla tratta Sestri Levante-La Spezia, anche se non in possesso della carta Tutto Treno, di accedere liberamente a Intercity e treni Freccia Bianca sul territorio delle Cinque Terre;

   secondo fonti di stampa, inoltre, i pendolari richiedono modifiche all'orario di alcuni convogli, concedendo alcune fermate ai treni in transito nelle fasce orarie di trasporto nevralgiche per lavoratori e studenti –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di ovviare alle criticità riferite in premessa.
(5-03365)


   MORETTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il comma 71 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2018 è volto all'estensione dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 866 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (si veda anche il capitolo 7248 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), relativo all'acquisto, alla riqualificazione elettrica e all'efficienza energetica ovvero al noleggio dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale;

   in particolare, la disposizione ne permette – per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 – la finalizzazione per progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con Piani urbani di mobilità sostenibile (Pums) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane;

   in sede di prima applicazione, in via sperimentale, un terzo delle risorse è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato Pm10 e di biossido di azoto, al fine di adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico per il rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria;

   la normativa in questione, anche a seguito dell'attività emendativa parlamentare promossa dall'interrogante, ha permesso di incentivare anche il trasporto pubblico pervia acquea che riveste ovviamente indubbia importanza per territori come la laguna di Venezia, che sviluppano la propria economia a cavallo tra terra e mare, aprendo anche per questi luoghi opportunità di rinnovamento ecologico del parco motori del trasporto urbano sia passeggeri che commerciale;

   al fine di valutare l'utilità nonché eventuali ulteriori implementazioni di tale importante misura, è utile considerarne l'impatto socio-economico, mediante i dati più aggiornati a disposizione del Ministero –:

   quale sia il concreto stato di utilizzo delle risorse di cui in premessa e, in particolare, quali siano i dati relativi agli stanziamenti effettuati per l'acquisto della imbarcazioni, ai fini dell'aumento della sostenibilità e della riduzione degli impatti ambientali per il trasporto su acqua;

   se siano disponibili dati relativi alla ripartizione territoriale delle risorse per i comuni e le città metropolitane coinvolti.
(5-03367)

INTERNO

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   ANDREA ROMANO, DE LUCA, CECCANTI, CRITELLI, CARNEVALI, BRUNO BOSSIO, NARDI, CENNI, SIANI e CIAMPI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   Giacomo Termine è il sindaco del comune di Monterotondo Marittimo (GR), eletto una prima volta nel 2014 e confermato alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019;

   Giacomo Termine è iscritto al Partito democratico e, dall'ottobre 2019, è segretario della Federazione provinciale di Grosseto del Partito democratico;

   il 31 dicembre 2018 Giacomo Termine è stato assunto dal comune di Piombino (LI), con la qualifica di istruttore direttivo amministrativo (cat. D), come vincitore di concorso dalla graduatoria del comune di Campiglia Marittima (LI); prima di allora Termine era stato dipendente del comune di Gavorrano (GR), sempre come vincitore di concorso dalla dato graduatoria del comune di Campiglia Marittima (LI);

   da dipendente prima del comune di Gavorrano e poi del comune di Piombino Giacomo Termine ha usufruito dei permessi di lavoro necessari all'espletamento delle sue funzioni di sindaco di Monterotondo Marittimo, secondo quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione della Repubblica Italiana (comma 3: «Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro») e secondo le disposizioni contenute nel testo unico degli enti locali, all'articolo 79;

   il 24 dicembre 2019 l'amministrazione comunale di Piombino, con lettera a firma del segretario generale Gianpaolo Brancati, ha comunicato a Giacomo Termine la cessazione del rapporto di lavoro «per mancato superamento del periodo di prova»;

   Francesco Ferrari, esponente di Fratelli d'Italia e dal giugno 2019 sindaco di Piombino, ha così motivato pubblicamente il licenziamento: «Giacomo Termine deve ottemperare anche ai doveri che la sua posizione implica. Non credo sia giusto che qualcuno percepisca uno stipendio senza svolgere il lavoro che è chiamato a fare»;

   Paolo Marcheschi, consigliere regionale toscano di Fratelli d'Italia, commentando pubblicamente il licenziamento di Giacomo Termine, ha affermato: «Bravo il sindaco Ferrari per aver fatto emergere chi si nasconde nei posti pubblici per fare invece un altro tipo di attività, differente da quella per cui è stato assunto e pagato dai contribuenti. Un buon governo di destra abolirà anche questi privilegi che negli enti pubblici, le Asl e altri enti intermedi della Toscana sono diventati un'abitudine per la sinistra. Basta con i “compagni” mascherati da dipendenti pubblici»;

   il licenziamento di Giacomo Termine dal comune di Piombino rappresenta per l'interrogante un gravissimo precedente, nel suo violare l'articolo 51 della Costituzione e il testo unico degli enti locali, con il quale si rischia di minare alla radice il diritto di ogni cittadino a candidarsi a funzioni pubbliche elettive e a svolgere il mandato elettivo senza per questo dover rinunciare al proprio lavoro;

   il licenziamento di Giacomo Termine dal comune di Piombino si configurerebbe inoltre, e con ogni evidenza, per l'interrogante, come un atto di ritorsione politica assunto da un sindaco di Fratelli d'Italia nei confronti di un esponente del Partito democratico del suo stesso territorio: il quale, nella sua qualità di amministratore locale, ha legittimamente usufruito dei regolari permessi di lavoro previsti dalla normativa –:

   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   quali iniziative intende assumere, per quanto di competenza, per assicurare, nel caso citato e in ogni altro caso simile, il rispetto dell'articolo 51 della Costituzione e dell'articolo 79 del testo unico degli enti locali relativamente al diritto di ogni cittadino a disporre del tempo necessario ad espletare le proprie funzioni pubbliche elettive conservando il proprio posto di lavoro.
(5-03368)


   FERRI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 51, primo comma, della Costituzione sancisce il diritto, di elettorato passivo, stabilendo che «Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne uomini»;

   l'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), garantisce attuazione a tale diritto consentendo a chi sia stato democraticamente eletto di usufruire di permessi lavorativi per l'esercizio di funzioni elettive;

   l'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone, inoltre, che gli oneri economici conseguenti debbano gravare sull'ente presso cui è esercitata la funzione elettiva, ma solo nell'eventualità in cui il datore di lavoro, in favore del quale deve disporsi il rimborso, sia un'azienda privata;

   di recente, una vicenda di forte impatto mediatico ha colpito Giacomo Termine, sindaco del comune di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto;

   Giacomo Termine ricopriva il ruolo di istruttore direttivo amministrativo presso il comune di Piombino, con contratto sottoscritto in data 31 dicembre 2018, previo superamento del concorso pubblico;

   il sindaco, per esercitare il suo mandato elettivo, era solito richiedere permessi lavorativi ai sensi dell'articolo 79 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);

   in data 24 dicembre 2019 l'amministrazione comunale di Piombino ha notificato al suddetto la volontà di recedere dal rapporto di lavoro, per mancato superamento del periodo di prova;

   secondo il comune, le mansioni non sono state compiutamente e regolarmente svolte in quanto il dipendente ha fruito dei permessi per mandato elettivo ai sensi dell'articolo 79 del Tuel;

   Anci Toscana e Anci Giovani hanno preso posizione in merito alla vicenda, affermando che si debba realizzare il principio costituzionale che sancisce il diritto di chi esercita funzioni pubbliche di disporre del tempo necessario per il loro espletamento e, al contempo, il diritto di mantenere il posto di lavoro;

   l'esercizio delle funzioni di sindaco trova tutela nel diritto di elettorato passivo sancito dalla Costituzione e nello stesso articolo 79 del Tuel;

   una doverosa battaglia contro l'assenteismo non deve colpire soggetti che esercitano diritti costituzionalmente garantiti;

   la problematica coinvolge amministratori e sindaci di numerosi comuni, in particolare quelli di piccolo dimensioni, i quali hanno stipendi che non consentono loro di abbandonare il previgente posto di lavoro;

   è necessario tutelare e conciliare i diritti sia dei lavoratori che dei datori di lavoro;

   occorre definire una modifica all'articolo 80 del Tuel affinché sia stabilito che i costi delle ore di assenza dal servizio del lavoratore gravino sull'ente presso cui sono svolte le funzioni elettive, anche nel caso in cui il datore di lavoro sia un ente locale o, se ritenuto, un'amministrazione pubblica in genere;

   la modifica consentirebbe di tutelare sia il diritto dell'eletto ad esercitare pienamente le sue funzioni, sia il diritto del datore di lavoro pubblico (e, anche nel caso di specie, dei cittadini ad esso direttamente collegati) a vedersi rimborsati gli oneri relativi alle sue giustificate assenze –:

   se e quali iniziative di competenza i ministri interrogati intendano adottare per risolvere il problema in questione, trovando un giusto equilibrio tra rappresentanza politica, diritto dei lavoratori, efficienza e buona amministrazione e conseguentemente per modificare l'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).
(5-03369)

Interrogazione a risposta scritta:


   BIGNAMI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   a mezzo stampa si apprende che circa cinque mesi fa sono stati donati dalla Cotabo, al commissariato di San Giovanni in Persiceto (BO), alcuni tablet per implementare la strumentazione degli agenti durante i servizi di controllo del territorio;

   i tablet sarebbero, però, inutilizzabili a causa della mancanza delle schede sim, richieste più volte e non ancora disponibili. La situazione è già stata rappresentata al questore;

   altra problematica segnalata è il taglio agli straordinari: al personale, già sottoposto a duri turni di lavoro, non sarebbe dunque stato applicato il previsto, riconoscimento economico;

   per quanto attiene all'inutilizzabilità dei tablet si è evidentemente di fronte a fatti estremamente critici, visto che la lentezza burocratica, o non meglio specificate motivazioni, ad oggi non hanno consentito di dotare gli agenti di strumentazioni generosamente donate;

   ancor più critico, se confermato, è il taglio agli straordinari previsti per legge che sottoporrebbe il personale a ulteriore stress derivante dalla mancanza di certezza in fatto di corresponsione degli stipendi –:

   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   quali iniziative di competenza si intendano assumere per porre tempestivamente rimedio alle inaccettabili criticità di cui in premessa.
(4-04449)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:


   NOJA e CARNEVALI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 112 del 2016 recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (cosidetto «Dopo di noi») ha introdotto innovative disposizioni nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità grave, tanto con riferimento ai beneficiari quanto con riferimento agli interventi in loro favore, con l'obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia;

   l'articolo 8 della legge 22 giugno 2016, n. 112, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la famiglia e le disabilità trasmettano alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge e sull'utilizzo delle risorse di cui al relativo articolo 9;

   il percorso attuativo per una legge che introduce – nel campo delle politiche sociali – interventi particolarmente innovativi nell'ordinamento deve evidentemente tener conto delle competenze costituzionali dei diversi livelli di Governo e richiede un'analisi puntuale e articolata per valutare le criticità e verificare lo stato di applicazione;

   come è noto, la materia dal punto di vista legislativo e della programmazione degli interventi, è di competenza esclusiva delle regioni, tranne la definizione dei livelli essenziali che rimane in capo allo Stato;

   in tale quadro, pertanto, la relazione del primo anno di attività – pubblicata nel dicembre 2017 – si è limitata a descrivere lo stato di avanzamento di questa prima fase in cui le regioni hanno definito gli indirizzi di programmazione, propedeutica all'erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi sul territorio; l'analisi resa nota, quindi, fa riferimento alle risorse complessivamente stanziate nel biennio 2016/2017. Si tratta di una cifra corrispondente a poco più di 128 milioni di euro;

   l'attuazione concreta degli interventi e dei servizi a favore dei beneficiari della legge è di competenza dei comuni e dovrebbe essere oggetto della seconda relazione;

   la seconda relazione al Parlamento sullo Stato di applicazione della legge avrebbe, dunque, dovuto essere presentata entro giugno 2018, ma così non è stato;

   ciò appare grave anche alla luce del fatto che l'attuazione della legge su base regionale sembra però procedere a velocità diversa da regione a regione. Risulta, infatti, che soltanto in Lombardia, Marche, Molise e Toscana si è partiti con la stesura dei progetti individuali previsti dalla normativa; in Lazio, Campania, Basilicata, Calabria si è dato avvio all'attivazione delle richieste di redazione e approvazione dei progetti individuali; in Friuli Venezia Giulia e Veneto si è deciso di co-progettare con gli «enti gestori» e di attuare per loro tramite gli interventi previsti dalla legge 1o dicembre 2016; Emilia-Romagna e Liguria sono invece partite dall'individuazione e dall'intervento sugli immobili. In altre regione, invece, il processo sembra ancora agli inizi: ad esempio, in Abruzzo, Puglia e Piemonte risulterebbe essere stata avviata solo una programmazione di carattere generale;

   i progetti individuali sono identificati come una tappa necessaria per la corretta applicazione della legge n. 112 del 2016 e occorre vigilare con attenzione su questo aspetto. Il punto principale del provvedimento è, infatti, la costruzione di percorsi di autonomia della persona con disabilità –:

   quando verrà presentata alle Camere la seconda relazione sullo stato di applicazione della legge 22 giugno 2016, n. 122.
(3-01233)

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   SERRACCHIANI, VISCOMI, CARLA CANTONE, SOVERINI e MURA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   grazie alla conclusione dell'operazione Euno – lo schiavo siciliano che nel 136 a. C. guidò la prima guerra servile contro il possidente terriero Damofilo – è stato inferto un grosso colpo allo sfruttamento della manodopera straniera nelle campagne della Piana di Gioia Tauro;

   l'inchiesta, iniziata più di un anno fa, ha portato all'arresto per 13 caporali africani e di 7 imprenditori calabresi, oltre al sequestro di tre aziende agricole;

   l'importanza di tale inchiesta, oltre al numero delle persone incriminate, è rappresentata dal fatto che per la prima volta si è potuto contare sulla denuncia di due lavoratori immigrati che hanno avuto il coraggio e la fiducia nelle istituzioni inquirenti, segnalando le drammatiche condizioni di lavoro a cui erano costretti: turni di lavoro di 10-12 ore, sette giorni su sette, festivi compresi, a qualunque condizione climatica o meteorologica, per un euro a cassetta di frutta raccolta, corrispondenti a 2-3 euro l'ora senza alcun dispositivo di protezione e sicurezza;

   per di più, i lavoratori erano costretti a versare ai caporali parte della propria retribuzione per il trasporto obbligatorio su furgoni fatiscenti e inidonei al trasporto di persone, oltre ad altre non meglio specificate contribuzioni;

   a dieci anni dalla rivolta di Rosarno e a quasi 10 mesi dallo sgombero e dalla distruzione del ghetto di San Ferdinando, la baraccopoli dove per anni hanno trovato riparo i braccianti che lavorano nella Piana di Gioia Tauro, evento ampiamente pubblicizzato dall'allora Ministro dell'interno, la condizione dei lavoratori impiegati nelle attività agricole risulta ancora molto lontano dai minimi livelli di legalità;

   lo smantellamento della baraccopoli San Ferdinando, al di là del clamore mediatico che lo accompagnò, non è stato accompagnato da concrete misure per l'individuazione di soluzioni alloggiative dignitose. Da allora, i raccoglitori «invisibili» sopravvivono, oltre che nella tendopoli all'epoca realizzata, in casolari diroccati, in edifici fatiscenti senza elettricità, acqua o servizi igienici, in roulotte abbandonate e altre soluzioni di emergenza;

   condizioni drammatiche che non riguardano solo tale realtà territoriale, ma che, purtroppo, spesso caratterizzano molte altre aree a forte vocazione agricola in tutto il Paese;

   l'articolo 9, della legge n. 199 del 2016, ha previsto l'adozione di un apposito piano di interventi finalizzati alla realizzazione di misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli. Un piano che si sarebbe dovuto da realizzare d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-città;

   appare necessario uno sforzo straordinario di tutte le amministrazioni statali e locali per il contrasto dello sfruttamento della manodopera agricola, prevalentemente straniera, impiegata nelle attività stagionali debellandone la diffusione in troppe aree del Paese e, a tal fine, il ruolo dei sistemi ispettivi deve essere potenziato e indirizzato, prevenendo e sanzionando i comportamenti illeciti –:

   quali iniziative di competenza intendano assumere per dare piena attuazione alle disposizioni della citata legge n. 199 del 2016, in particolare alla previsione dell'adozione del piano per la realizzazione di misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli;

   quali iniziative e specifici indirizzi si intendano adottare al fine di potenziare il sistema dei controlli ispettivi, in collaborazione con le diverse amministrazioni interessate, per assicurare il pieno rispetto della disciplina del lavoro nel settore della produzione agricola, con particolare riferimento a quelle aree dove il fenomeno dello sfruttamento della manodopera e la presenza del caporalato sono più radicati.
(5-03364)


   GADDA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) è un ente autonomo sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Esso gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato ed è divenuto, nel tempo, il pilastro del sistema nazionale del welfare;

   nel mese dicembre 2019 il presidente dell'Istituto, Pasquale Tridico, ha operato una «riorganizzazione» complessiva della dirigenza, che ha incontrato il dissenso delle principali organizzazioni sindacali e di cospicua parte della dirigenza;

   in un articolo pubblicato su La Stampa del 9 gennaio 2020, si dà conto di una diffida pervenuta ai vertici dell'Istituto, nella persona del presidente Tridico e della direttrice generale, Gabriella Di Michele, ove si denunciano profili plurimi di illegittimità in merito alla suddetta riorganizzazione, che dal punto di vista sostanziale prefigurerebbe — secondo quanto si legge — uno spoil system di matrice politica;

   la diffida, predisposta da 6 dirigenti di prima fascia dell'Istituto ed inviata anche alla Corte dei Conti, prefigurerebbe in particolare la moltiplicazione delle direzioni per questioni di «spoil system a carattere politico», con il passaggio dalle attuali direzioni da 40 a 43, con un aggravio rilevante ai danni dell'erario;

   i suddetti dirigenti — si legge nell'articolo — ed altri colleghi starebbero predisponendo un ricorso per via legale, in cui potrebbe essere menzionato, oltre al citato ulteriore aggravio per le casse dell'Istituto, anche l'utilizzo di poteri da commissario straordinario, poteri che Tridico ha cessato di avere in data 22 maggio, quando è stato nominato presidente;

   inoltre, si sottolinea nell'articolo, dal territorio di Roma sarebbero stati «spostati in maniera mirata» dirigenti ritenuti «scomodi», al fine di liberare caselle strategiche in «quattro aree» quali «informatica, comunicazione, formazione e risorse umane»;

   si sottolinea inoltre come la direzione centrale audit e anticorruzione sia stata suddivisa in direzione antifrode, trasparenza e anticorruzione e in direzione audit e monitoraggio contenzioso, mentre dalla direzione risorse umane siano state scorporate le attività relative al «benessere organizzativo», creando un'altra direzione ad hoc, con conseguenti aggravi per l'erario –:

   se risponda al vero che le direzioni, come riportato dalle citate fonti di stampa, invece di diminuire a 36, siano passate da 40 a 43 per quello che è stato definito dai dirigenti sopra citati un mero calcolo politico, con ulteriore aggravio per le risorse pubbliche;

   se sussistano i citati rischi di un contenzioso, che potrebbe arrecare un serio danno di immagine e disfunzioni gestionali dell'Istituto.
(5-03366)

Interrogazioni a risposta scritta:


   BIGNAMI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, in presenza di un handicap grave, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di, malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o titolare di indennità di accompagnamento;

   nel corso della XVII legislatura, al Senato, era stato proposto un testo unificato sui progetti di legge volti a dettare la regolamentazione della materia e a riconoscere l'attività di cura non professionale e gratuita del caregiver, che però non ha concluso il proprio iter. A oggi risulta depositato un altro progetto di legge sulla medesima materia al Senato sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari;

   la figura del caregiver familiare nella nostra società è di estrema importanza: sono persone che sacrificano la propria vita per assistere familiari con gravi patologie, garantendo loro la possibilità di vivere nell'amorevole contesto familiare, evitando dunque il ricovero in strutture pubbliche. Ai caregiver andrebbero dunque garantite una serie di agevolazioni sia sotto il profilo contributivo che per il reinserimento nel mondo del lavoro –:

   se il Governo intenda adottare iniziative di carattere normativo per riconoscere al caregiver forme previdenziali e tutele per gli anni trascorsi nell'assistenza del familiare;

   se si intendano assumere iniziative, nello specifico, volte a prolungare il congedo straordinario dal mondo del lavoro oggi previsto fino a due anni.
(4-04452)


   ZANICHELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 44 della legge n. 289 del 2002 (Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro), ha stabilito, al comma 1, che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente – già prevista dall'articolo 72, comma 1, della legge n. 388 del 2000 per i pensionati a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (e gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima) con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni – è estesa anche ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età;

   il comma 2 accorda a coloro che hanno già conseguito la pensione di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e che non raggiungevano «quota 95» la facoltà di accedere al regime di totale cumulabilità con una modesta penalizzazione, consistente nella riduzione del 30 per cento della pensione eccedente il trattamento minimo e da applicare al solo primo rateo di pensione;

   il comma 7 dell'articolo 44 consente alla Casse professionali di optare per l'applicazione di tali disposizioni;

   la Cassa di previdenza dei ragionieri (Cnpr) ha abolito il divieto di cumulo. Ma, con la propria delibera del 6 luglio 2003, ha applicato ai suoi pensionati d'anzianità una riduzione della quota reddituale della pensione denominata «coefficiente di neutralizzazione», consistente in un taglio che:

    viene applicato in misura decrescente dal 45,9 per cento del 57° compleanno, fino ad azzerarsi al 65° anno;

    non tiene conto della «quota» raggiunta con l'anzianità contributiva, ma solo dell'età del pensionato e quindi si applica anche ai pensionati con oltre 40 anni di contribuzione;

    dura tutta la vita;

    colpisce l'intera quota reddituale, senza rispettare le quote di pensione maturate prima della delibera del 2003 e cioè senza rispettare il principio del pro rata;

    colpisce anche le pensioni minime;

   la giurisprudenza, con riguardo al suddetto coefficiente di neutralizzazione aveva espresso giudizi di «illegittimità» per carenza di potere normativo, ossia per la mancanza di una legge, dato che la legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 12, ha autorizzato le Casse professionali ad «adottare provvedimenti di modifica delle prestazioni, ma alla condizione del rispetto del principio del pro rata»;

   i ragionieri hanno intentato con successo azioni legali, volte ad ottenere la disapplicazione del coefficiente di neutralizzazione;

   l'esito positivo delle suddette azioni legali ha generato il pagamento di rilevanti arretrati, dato che rilevante era anche il taglio di circa la metà della pensione applicato dalla Cassa ragionieri;

   di conseguenza, l'Erario ha incassato somme rilevanti per la tassazione di tali arretrati;

   la sentenza della Corte di Cassazione n. 20877 del 21 agosto 2018 ha in seguito rovesciato tale interpretazione, sancendo che la facoltà accordata alle Casse professionali di applicare le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 44 della legge n. 289 del 2002 nel rispetto dei principi di autonomia è stata tacitamente e legittimamente esercitata dalla Cassa di previdenza dei ragionieri attraverso l'introduzione del «coefficiente di neutralizzazione»;

   la giurisprudenza successiva (Cassazione n. 978/19) ha precisato che il citato comma 7 consente di applicare le disposizioni che consentono la cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, «sotto il profilo della generalizzazione della compatibilità tra pensione di anzianità e prosecuzione dell'attività lavorativa»;

   tale orientamento giurisprudenziale comporta la restituzione alla Cassa ragionieri dell'importo corrispondente al coefficiente di neutralizzazione, con la conseguenza che i ragionieri oppure la Cassa – in qualità di sostituto d'imposta – debbano altresì restituire le imposte pagate a suo tempo –:

   se intenda adottare iniziative di tipo normativo per evitare l'applicazione del «coefficiente di neutralizzazione» in casi come quelli richiamati in premessa.
(4-04455)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta scritta:


   MURA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   alla fine del 2017 sono state definite le condizioni normative relative al costo dell'energia e quelle attinenti ai soggetti pubblici e privati disponibili a rilevare proprietà degli impianti e a farsi carico dei relativi investimenti, necessarie per il rilancio della ex Alcoa;

   per quanto attiene alle condizioni normative e al costo dell'energia, con l'approvazione della legge europea 2017 e dei relativi decreti attuativi, si interviene sulla disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica con un intervento di detassazione che abbassa di almeno 5 euro per MWh il valore economico delle tariffe;

   relativamente ai costi energetici si procede poi a siglare il Memorandum of Understanding con le condizioni di competitività per rendere appetibile lo stabilimento. All'interno di tale protocollo, oltre ad alcune condizioni infrastrutturali (in particolare, dragaggio del porto e ripartizione delle responsabilità sulle tematiche ambientali) venivano previste risorse economiche (20 milioni) messe a disposizione da Alcoa per riavviare lo stabilimento e si ipotizzavano strumenti per riequilibrare le tariffe energetiche:

    a) la interrompibilità ovvero la possibilità di interrompere l'erogazione di energia in ogni momento in cambio di importanti sconti sulle tariffe (circa 25 milioni di euro all'anno di compensazioni da parte di Terna);

    b) lo strumento dell’interconnector (funzionale all'acquisto di energia da Paesi stranieri come la Francia, previa installazione da parte del beneficiario di una infrastruttura ai confini);

    c) un accordo bilaterale con l'ente energetico (secondo la logica del «più consumo, meno pago»);

   considerato il nuovo quadro normativo e tariffario, a fine 2015, la svizzera Sider Alloys presenta manifestazione di interesse e nel marzo 2017 formalizza l'offerta di acquisto e presenta un piano industriale al Ministero dello sviluppo economico che, valutato positivamente il piano industriale medesimo, avvia la procedura per l'accordo di programma recante interventi di bonifica e reindustrializzazione con Invitalia, regione Sardegna, Alcoa e Sider Alloys;

   il tutto è inserito all'interno del contratto di sviluppo (55,7 milioni di euro), il cosiddetto «piano Sulcis»;

   a dicembre 2017 risultano definiti i seguenti atti:

    1) protocollo ambientale per interventi di bonifica e reindustrializzazione (tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Invitalia, Alcoa, regione autonoma della Sardegna – provincia della Sardegna del Sud Consorzio industriale provinciale Carbonia-Iglesias);

    2) risoluzione del contenzioso Alcoa – Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

    3) master agreement Alcoa – Invitalia per la cessione dello stabilimento di Portovesme;

    4) accordo di programma tra Ministero dello sviluppo economico, Invitalia, regione Sardegna per la riattivazione e il rilancio del complesso industriale ex Alcoa Portovesme;

   a partire da marzo 2018, Sider Alloys, come da impegni assunti, ingaggia un gruppo iniziale di lavoratori esperti, già dipendenti dello stabilimento, per eseguire attività di test e verifiche sui macchinari al fine di definire il migliore revamping a garanzia di performance tecniche e costi operativi adeguati;

   a oggi, dopo il percorso complesso e articolato, sinteticamente descritto, si attende che il Ministero dello sviluppo economico sciolga definitivamente le riserve circa il mantenimento degli impegni assunti all'inizio del 2018 –:

   se si intendano adottare iniziative per garantire l'attuazione del telaio normativo definito nella scorsa legislatura attraverso il Memorandum of Understanding (interrompibilità, interconnector e accordi bilaterali) quale condizione sine qua non per la ripresa delle attività produttive presso lo stabilimento Sider Alloys;

   se non si volessero realizzare le misure di cui sopra, quali iniziative si intendano adottare per garantire comunque la ripresa produttiva del sito Sider Alloys.
(4-04448)


   BIGNAMI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   con una recente nota ufficiale il sindacato nazionale agenti ha comunicato all'Ivass le risultanze della riunione tenutasi il 17 dicembre 2019 a Milano con il Comitato dei presidenti dei gruppi aziendali agenti;

   all'ordine del giorno vi sono le criticità che, secondo lo Sna, deriverebbero dalla proposta di modifica dell'articolo 56 (comma 2, lettera b)) del regolamento n. 40 in pubblica consultazione, che imporrebbe agli agenti di rendere disponibile, presso i propri locali, l'elenco dei rapporti di collaborazione stipulati in base all'articolo 22, comma 10, della legge n. 221 del 2012;

   la modifica è ritenuta dal sindacato non opportuna e comunque contraria allo spirito e alla norma della disposizione dell'articolo 22, comma 10, della legge n. 221 del 2012;

   sono stati inoltre rilevati la ingiustificabile complessità nella compilazione e il peso dell'aggravio burocratico che conseguirebbe alla proposta modifica di cui all'articolo 56, punto 15, e all'articolo 58, che imporrebbe la compilazione e la sottoscrizione di un modello di coerenza dei prodotti assicurativi proposti, da parte dell'intermediario e del cliente –:

   se e quali iniziative di competenza si intendano adottare affinché siano superate le criticità di cui in premessa.
(4-04457)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:


   D'ARRANDO, BOLOGNA e MENGA. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in sette università pubbliche italiane è attivo il corso di laurea in scienze e tecnologie fisiche (L30 ex 25) – ottica e optometria, nato nel 2001 presso l'Università degli studi Bicocca di Milano e riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca;

   il percorso formativo della laurea in scienze e tecnologie fisiche, che si colloca nel quadro di riferimento europeo per il settore ottico e optometrico, fornisce allo studente conoscenze e competenze specifiche necessarie a eseguire un esame optometrico completo e a proporre gli ausili tecnici o di potenziamento più idonei alla soluzione dei problemi di deficit e comfort visivo;

   la sezione II del Consiglio di Stato (parere 28 gennaio 2004, n. 3862/2002) ha affermato che «il provvedimento istitutivo del corso di laurea non incide sul piano delle competenze specifiche del medico oculista né crea indebite confusioni con l'attività sanitaria del medico, ma si limita soltanto ad ampliare il campo di attività dell'ottico». Principio confermato anche da numerose sentenze di Cassazione;

   il fisico con qualifica in ottica e optometria agisce sulla persona, in quanto compie refrazione oculare («misura della vista»), applica lenti a contatto, verifica e potenzia l'equilibrio del sistema visivo binoculare, compensa i difetti visivi misurandoli con strumenti e mezzi ottico-fisici per incrementarne abilità e benessere. Come tutti gli operatori paramedici, non effettua diagnosi, non prescrive terapie farmacologiche o chirurgiche per la cura di patologie;

   attualmente, ai fisici con qualifica in ottica e optometria che svolgono l'attività da liberi professionisti con partita iva viene assegnato – per fini statistici, fiscali e contributivi – il codice Ateco 86.90.29, ovvero la stessa classificazione attribuita agli infermieri «o altro personale paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera»;

   la legge n. 3 del gennaio 2018 ha riordinato la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie e istituito l'obbligo di iscriversi all'albo; con il primo decreto attuativo del 13 marzo 2018 si sono così formati gli albi di 17 professioni sanitarie fino ad allora regolamentate ma sprovviste di albo. Tra questi, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge, si è costituito presso ciascun ordine dei chimici e dei fisici l'albo professionale unico dove anche i fisici con qualifica in ottica e optometria sono obbligati ad iscriversi alla sezione B settore «fisica»; essi secondo la tabella D allegata al decreto 23 marzo 2018, devono possedere il titolo di studio di laurea triennale nell'attuale classe L30 – scienze e tecnologie fisiche e diploma di laurea secondo ordinamenti previgenti classe 25 – scienze e tecnologie fisiche;

   ad oggi il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, non ha ancora provveduto all'aggiornamento del decreto n. 328 del 2001 – previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 3 del gennaio 2018 – che definisce le competenze del fisico con qualifica in ottica e optometria in relazione alla figura sanitaria del fisico iscritto all'Ordine professionale e l'effettivo funzionamento delle commissioni di albo –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano porre in essere perché sia aggiornato il decreto n. 328 del 2001, anche al fine di evitare le disparità di trattamento che l'attuale mancato aggiornamento ha generato.
(3-01237)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SURIANO. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   a luglio 2019 l'ateneo di Catania è stato protagonista dell'inchiesta «Università bandita» ed in seguito agli scandali sono seguite le dimissioni del lettore Francesco Basile;

   il 26 agosto 2019 sono avvenute le nuove elezioni per eleggere il nuovo rettore dell'Università di Catania per il sessennio 2019-25 ed a settembre è stato nominato nuovo rettore il professore Francesco Priolo;

   in data 19 dicembre 2019 il Senato accademico dell'Università degli studi di Catania ha approvato la designazione fatta dal rettore Francesco Priolo per la copertura della carica di direttore generale;

   la scelta avvenuta tra 38 candidature presentate, è ricaduta sul professore ordinario Giovanni La Via;

   l'approvazione è avvenuta con l'astensione delle rappresentanze studentesche;

   in data 20 dicembre 2019 il Consiglio di amministrazione dell'Università di Catania ha nominato professore Giovanni La Via quale direttore generale;

   Giovanni La Via, dal luglio 2006 a maggio 2009 ha ricoperto l'incarico di assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste, nel 2009 prima e nel 2014 poi, è stato eletto al Parlamento europeo;

   dal 2018 è esponente di Forza Italia che però non lo ha ricandidato alle ultime elezioni europee del 2019;

   l'articolo 53, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 prevede che «Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni», come nel caso del professore Giovanni La Via;

   l'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 prevede «....la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di levata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali...»; quindi, Giovanni La Via, professore ordinario prima e dal 2006 impegnato in politica non sembra all'interrogante avere né qualifica professionale, né esperienza neanche minima in ambito di funzioni dirigenziali –:

   se siano a conoscenza dei fatti esposti;

   quali iniziative di competenza intendano intraprendere, anche tramite verifiche da parte dell'ispettorato della funzione pubblica, visto che la nomina oltre ad essere inopportuna appare in contrasto con le leggi richiamate in premessa.
(5-03370)

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

   interrogazione a risposta in Commissione Noja e Carnevali n. 5-01866 del 5 aprile 2019 in interrogazione a risposta orale n. 3-01233;

   interrogazione a risposta in Commissione De Filippo n. 5-02123 del 14 maggio 2019 in interrogazione a risposta scritta n. 4-04451;

   interrogazione a risposta in Commissione Mura n. 5-02944 del 22 ottobre 2019 in interrogazione a risposta scritta n. 4-04448;

   interrogazione a risposta in Commissione Fregolent n. 5-02973 del 23 ottobre 2019 in interrogazione a risposta orale n. 3-01235;

   interrogazione a risposta in Commissione Donzelli e altri n. 5-02988 del 25 ottobre 2019 in interrogazione a risposta orale n. 3-01236;

   interrogazione a risposta in Commissione Martinciglio e altri n. 5-03145 del 14 novembre 2019 in interrogazione a risposta orale n. 3-01234.