CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 dicembre 2017
925.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 58, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
dottori di ricerca, per i quali il requisito anagrafico è soddisfatto rispetto agli anni compiuti al momento dell'ammissione al dottorato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000;
   2020: – 8.000.000.
4768/XI/1. 2. (Nuova formulazione). Gribaudo.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, ai lavoratori delle imprese per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un maggior gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4768/XI/1. 32. (Nuova formulazione) Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzata Pag. 166ad incrementare le dotazioni finanziarie destinate all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
4768/XI/1. 29. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente: «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
4768/XI/1. 57. Rostellato.

  Al comma 80, sostituire le parole: dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, con le seguenti: delle misure nazionali di politica attiva del lavoro, ivi compresi l'assegno di ricollocazione e l'alternanza scuola-lavoro.
4768/XI/1. 38. Tinagli.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: «1o luglio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
4768/XI/1. 101. Gribaudo.

  Sostituire il comma 97 con il seguente:
  97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
   b) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,», sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato»;
   c) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; salvo che lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione dei rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure di cui al presente comma»;
   d) al comma 179, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno»;
   e) dopo il comma 179, è inserito il seguente: «179-bis. Ai fini dei riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere Pag. 167da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limite massimo di due anni»;
   f) al comma 186, primo periodo, le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023»;
   g) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte risultino risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere nuovamente destinate al beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185»;
   h) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato E annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno»;

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli allegati C ed E annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dall'allegato B annesso alla presente legge;
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.
4768/XI/1. 25. (Nuova formulazione). Giacobbe, Albanella, Baruffi, Incerti, Miccoli, Patrizia Maestri, Casellato, Boccuzzi, Paris, Damiano, Arlotti, Lavagno, Rotta, Di Salvo, Rostellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai fini dell'accesso a una delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi da 212 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dell'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 20.000.000.
4768/XI/1. 94. (Nuova formulazione) Baruffi, Cinzia Maria Fontana.

Pag. 168

  Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
  99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
4768/XI/1. 58. Damiano.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di Pag. 169trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali; Pag. 170
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui Pag. 171all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Pag. 172Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 173di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 20. Rizzetto.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere Pag. 174alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al Pag. 175processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed Pag. 176elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 Pag. 177del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 178di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 35. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di Pag. 179trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali; Pag. 180
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui Pag. 181all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Pag. 182Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 183di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 98. Polverini.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Pag. 184Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al Pag. 185processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed Pag. 186elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 Pag. 187del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 188di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 99. Simonetti.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Pag. 189Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al Pag. 190processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed Pag. 191elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 Pag. 192del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 193di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 103. Placido, Airaudo.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Pag. 194Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al Pag. 195processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed Pag. 196elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 Pag. 197del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 198di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 104. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento Pag. 199dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività Pag. 200svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed Pag. 201elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 Pag. 202del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 203di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 105. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
  104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.
4768/XI/1. 44. Di Salvo.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili nel medesimo Fondo, e Pag. 204fino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  140-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
4768/XI/1. 78. (Nuova formulazione) Boccuzzi, Lavagno.

  Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
  120-bis. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, si applica anche alle persone molestate sui luoghi di lavoro.
  120-ter. Al fine di stabilire misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei luoghi e nei rapporti di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia una molestia sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 26, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro, i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto di cui al presente comma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 16.483.300 euro per l'anno 2018, di 52.869.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026 e di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
4768/XI/1. 41. Di Salvo, Paris.

Pag. 205

  Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
  228-bis. Nei limiti di reddito di cui al comma 228, i contributi previdenziali sono versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4768/XI/1. 28. Incerti.

  Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:
  509-bis. I datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
   a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
   b) strumenti di pagamento elettronico;
   c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
   d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

  509-ter I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
  509-quater. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-bis, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
  509-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 509-bis e 509-ter non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
  509-sexies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater. Gli obblighi di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

Pag. 206

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –100.000.
4768/XI/1. 42. Di Salvo, Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli, Giorgio Piccolo.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
*4768/XI/1. 24. Rizzetto, Prataviera.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
*4768/XI/1. 60. Paris, Damiano, Miccoli, Marroni.

  Al comma 676, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».
4768/XI/1. 36. Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli.

Pag. 207

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminati, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4768, approvato dal Senato della Repubblica, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, e la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, nonché la relativa Nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato);
   considerato che il disegno di legge interviene su numerosi ambiti materiali riconducibili alle competenze della XI Commissione;
   espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 50 e seguenti, del disegno di legge, che recano una riduzione di carattere strutturale dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con riferimento a nuove assunzioni di giovani lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
   apprezzate, a tale riguardo, le disposizioni dell'articolo 1, commi 496 e 497, ai sensi delle quali i Programmi operativi nazionali e i Programmi operativi complementari per l'anno 2018, possono prevedere misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero soggetti di età superiore a 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
   osservato che, con riferimento a tali interventi, nel parere reso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII. n. 5-bis), si era richiamata l'esigenza che fossero adottati interventi di carattere strutturale e di misura costante nel tempo volti a ridurre l'ampiezza del cuneo contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, indirizzati in primo luogo ai giovani in cerca di occupazione;
   ritenuto che, nel quadro delle misure volte a promuovere un'occupazione stabile, debba considerarsi l'opportunità di incrementare l'indennità dovuta dal datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tutele crescenti;
   condivise le finalità delle disposizioni dell'articolo 1, comma 76, che introduce una deroga, limitatamente agli anni 2018 e 2019, ai limiti massima di durata, previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con più di cento dipendenti, che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche Pag. 208occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale;
   ritenuto, su un piano più generale, che, in un contesto produttivo nel quale permangono gli effetti sul piano occupazionale della profonda e prolungata crisi economica degli ultimi anni, testimoniati dagli oltre centocinquanta tavoli di crisi ancora aperti presso il Ministero dello sviluppo economico, sia opportuno introdurre elementi di maggiore flessibilità, anche con riferimento alla durata degli interventi, che consentano il rafforzamento della copertura assicurata dall'indennità di disoccupazione, anche con riferimento ai lavoratori stagionali, e dagli ammortizzatori sociali;
   rilevato che l'articolo 1, comma 78, introducendo l'articolo 24-bis nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, estende l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione a lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale, sperimentando forme di maggiore integrazione tra politiche attive e passive del lavoro;
   rilevato che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti i commi da 82 a 94 dell'articolo 1, che recano un insieme di misure in materia previdenziale, elaborate a seguito del confronto svolto tra il Governo e le organizzazioni sindacali;
   considerato che, in tale ambito, il comma 90 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori, recependo in questo modo istanze più volte segnalate dalla XI Commissione nel corso della presente legislatura;
   apprezzato altresì che il comma 93 dell'articolo 1 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali;
   ritenuto che le relazioni sui lavori delle predette Commissioni, che dovranno essere trasmesse alle Camere nel mese di ottobre del prossimo anno, potranno offrire importanti elementi di conoscenza e di valutazione per i decisori politici, anche ai fini dell'adozione di futuri interventi legislativi in materia previdenziale;
   segnalata l'esigenza, con riferimento all'articolo 1, comma 97, di realizzare un intervento sulla disciplina delle forme di anticipo del pensionamento introdotte dalla legge di bilancio 2017, che consenta di ampliare il novero dei soggetti che possono accedervi, anche in considerazione dei dati emersi in sede di monitoraggio delle domande accolte, che indicano la presenza di un numero di beneficiari inferiore a quello stimato al momento dell'adozione delle disposizioni;
   condivise le modifiche, introdotte dai commi da 107 a 114 dell'articolo 1, al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, al fine di ampliare la platea di destinatari del beneficio economico e di incrementarne il valore, aumentando altresì la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali;
   ricordato che nel parere espresso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII. n. 5-bis) si era indicata l'esigenza, in conformità all'obiettivo di sostenere i redditi delle famiglie più povere, indicato dalla medesima Nota di aggiornamento e dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 24 Pag. 209dicembre 2012, n. 243, di definire un percorso di progressivo incremento delle risorse destinate al finanziamento del Reddito di inclusione, al fine di procedere, attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nella direzione dell'estensione della misura fino all'integrale copertura dei nuclei familiari in condizioni di povertà e dell'incremento dell'importo del beneficio economico fino alla copertura della differenza tra il reddito disponibile e la soglia di uscita dalla povertà assoluta;
   preso atto con favore che l'articolo 1, comma 370, ridetermina in aumento gli oneri a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche e dai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, fissandoli in misura pari a 300 milioni di euro per il 2016, a 900 milioni di euro per il 2017 e a 2.850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;
   condivise le disposizioni dell'articolo 1, comma 676, del disegno di legge che recano proroghe relative a termini di vigenza di graduatorie e di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;
   osservato, a tale riguardo, che le richiamate disposizioni danno seguito agli impegni assunti dal Governo con l'approvazione dalla parte della XI Commissione, nella seduta dell'8 novembre 2017, delle risoluzioni n. 7-01337 Ciprini, n. 7-01371 Damiano e n. 7-01379 Rizzetto, recanti iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti;
   rilevata l'esigenza che all'articolo 1, comma 676, lettera a), sia precisato che le graduatorie oggetto della proroga sono quelle vigenti alla data del 31 dicembre 2017;
   segnalata l'opportunità che, al fine di garantire il regolare funzionamento delle amministrazioni pubbliche, sia prorogato al 1o gennaio 2019 il termine entro il quale le stesse amministrazioni possono continuare ad avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzioni organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro;
   rilevata l'esigenza di provvedere alla revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro al fine di rafforzarne l'efficienza, attraverso una migliore individuazione delle competenze dei rispettivi organi, la più precisa definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti;
   richiamati, a tale riguardo, i contenuti del testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 556 Damiano, Atto Camera n. 2210 Baldassarre e Atto Camera n. 2919 Placido, recante modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, elaborato dalla XI Commissione nel corso della presente legislatura;
   raccomandata l'approvazione delle proposte emendative approvate dalla XI Commissione, trasmesse in allegato alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

5-11311 Martella: Inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Martella – inerente l'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione dei contratti con specifico riferimento all'appalto dei Musei civici di Venezia – passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente faccio presente che l'ispettorato territoriale di Venezia è stato interessato dall'amministrazione comunale di Venezia che ha chiesto di fornire l'interpretazione circa l'obbligatorietà della clausola sociale in caso di cambio appalto, introdotta dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, correttivo del nuovo codice appalti.
  Nel corso di un incontro con l'amministrazione comunale, i rappresentanti dell'ispettorato territoriale hanno evidenziato che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante, afferma che la stabilità occupazionale, pur essendo un obiettivo normativo importante, deve essere armonizzata con i principi europei della libera concorrenza e della libertà d'impresa.
  Ne consegue che nel bilanciamento degli interessi, ogni clausola sociale deve essere interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, mentre i lavoratori, che non possono essere reimpiegati, saranno destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.
  Tale principio è stato di recente ribadito dal Consiglio di Stato.
  Pertanto una previsione contenuta in un capitolato d'appalto deve essere necessariamente contestualizzata in relazione al contenuto complessivo del bando di gara, all'assetto produttivo di riferimento e all'oggetto dell'appalto, aspetti che devono essere verificati in relazione alla situazione concreta tra le stesse parti interessate o, in caso di contenzioso, nelle competenti sedi giurisdizionali.
  Da ultimo rappresento che la legge non attribuisce al Ministero del lavoro poteri di intervento al fine di imporre ad un'altra amministrazione l'inserimento di specifiche clausole in bandi di gara.

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ALLEGATO 4

5-12813 Patrizia Maestri: Condizioni dei lavoratori del settore della logistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Una premessa generale mi sembra possa essere utile nell'ambito della risposta all'interrogazione: il Governo è ben consapevole del ruolo strategico svolto dalla logistica distributiva ai fini del buon funzionamento del sistema produttivo e degli scambi.
  Occorre, parimenti, aver chiari i problemi che derivano, da un ampio ricorso – da parte degli operatori principali – ad appalti e subappalti di fasi del servizio che frequentemente vengono affidate ad imprese che operano in modo irregolare.
  Proprio in quanto in tali filiere di appalti e subappalti sono state riscontrate gravi forme di irregolarità nella costituzione e gestione dei rapporti di lavoro – nonché di evasione degli obblighi fiscali e contributivi – nella convenzione stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'ispettorato nazionale del lavoro (INL) concernente gli obiettivi assegnati all'INL per il triennio 2017-2019, è prevista l'organizzazione, ogni anno, di almeno tre campagne di vigilanza straordinaria, una delle quali finalizzata al controllo della legalità nel settore della logistica. Sulla base di tale convenzione, pertanto, l'INL ha avviato nel 2017 una specifica campagna ispettiva straordinaria sulla attività di movimentazione e stoccaggio delle merci, tutt'ora in corso di svolgimento. Inoltre, nel documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2017 sono state pianificate – e sono in corso di svolgimento – numerose ispezioni appositamente finalizzate a verificare la corretta applicazione della normativa lavoristica nel settore della logistica. Ancora, poiché le società di logistica sono spesso organizzate in forma di cooperative, l'INL ha intrapreso una specifica azione di contrasto all'indebito utilizzo dell'istituto cooperativistico, prestando particolare attenzione ai comportamenti elusivi realizzati dalle cosiddette «cooperative spurie».
  I risultati delle ispezioni vengono comunicati dagli uffici territoriali dell'INL agli altri Ministeri competenti in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, qualora si tratti di imprese costituite in forma cooperativa.
  Le criticità del settore (la diffusa pratica di appalti affidati al basso ribasso; la mancata applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale del lavoro; le evasioni contributive e previdenziali; la massiccia presenza di lavoratori extracomunitari esposti alla soggezione a forme di «caporalato etnico») sono tra le cause delle proteste e conflittualità che in taluni casi sono sfociate in manifestazioni, frequentemente realizzate senza preavviso, promosse dai cosiddetti «sindacati di base» e appoggiate da soggetti delle «aree antagoniste», con ricadute anche sull'ordine pubblico.
  Risulta evidente, dunque, la complessità della questione che coinvolge vari aspetti di competenza non solo del Ministero che rappresento, ma anche di altre Amministrazioni.
  In proposito, il Ministero dell'interno ha comunicato che le autorità provinciali di pubblica sicurezza hanno posto in essere un'opera di presenza attiva e di controllo presso i centri di smistamento dislocati su tutto il territorio nazionale, Pag. 212orientata, da un lato, al dialogo e alla persuasione al fine di evitare il degenerare delle proteste con ripercussioni sull'ordine pubblico e, dall'altro, a garantire le attività investigative necessarie all'individuazione degli autori delle condotte illecite. Il Ministero dell'interno ha inoltre precisato che la Direzione centrale della Polizia di Prevenzione assicura, attraverso le sue articolazioni territoriali, una costante azione di monitoraggio del fenomeno anche al fine di riferire all'Autorità giudiziaria in merito a eventuali derive violente e a comportamenti improntati all'illegalità. Al riguardo, da gennaio del 2015 ad oggi, le Digos delle Questure interessate da vertenze insorte nel settore della logistica hanno denunciato in stato di libertà 630 persone per aver posto in essere condotte illecite nel corso o a margine di manifestazioni attuate a ridosso di stabilimenti industriali o di piattaforme distributive.
  Proprio al fine di promuovere risposte coordinate alle problematiche relative del settore, è stato attivato di recente presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto che coinvolge rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori e le principali associazioni datoriali del settore della logistica distributiva. Preciso al riguardo che, nell'ambito del predetto Tavolo, è in corso di definizione un Protocollo di linee guida condivise finalizzato a promuovere il regolare svolgimento delle attività del settore, la legalità delle filiere degli appalti, il rispetto degli obblighi fiscali e contributivi e l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, che è stato proprio in questi giorni rinnovato.
  L'impegno delle parti datoriali e sindacali confederali – cui si affianca l'impegno, ciascuno per le proprie competenze, dei Ministeri presenti al Tavolo – servirà anche a migliorare il clima delle relazioni sindacali nel settore e a riportare eventuali conflittualità nell'ambito della legalità.

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ALLEGATO 5

5-12819 Di Salvo: Licenziamento di una lavoratrice del negozio IKEA di Corsico (MI).
5-12857 Dadone: Licenziamento di una lavoratrice del negozio IKEA di Corsico (MI) e connesse iniziative normative per la tutela dei diritti dei lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul licenziamento di una lavoratrice della Ikea di Corsico (MI); pertanto fornirò per esse una trattazione congiunta.
  Con riferimento al caso prospettato dagli interroganti segnalo che il Ministero che rappresento, a fronte delle notizie di stampa che riportavano la vicenda, ha tempestivamente attivato l'ispettorato Territoriale del lavoro di Milano per le verifiche di competenza.
  Dagli accertamenti compiuti è emerso che la lavoratrice è stata assunta dalla società IKEA Retail Italia srl il 10 maggio 2000 inizialmente con contratto a tempo parziale e determinato (16 ore settimanali). Successivamente il contratto è stato trasformato in contratto a tempo pieno e indeterminato. In un primo momento, la lavoratrice ha svolto diverse mansioni nell'ambito del reparto «Food» del punto vendita di Corsico e, nel corso di quest'anno, la stessa ha assunto la qualifica di addetta al Food Support svolgendo, all'interno del ristorante-bar, turni di lavoro di nove ore giornaliere, nell'ambito della fascia oraria ricompresa tra le 7.00 e le 22.00. La lavoratrice ha rappresentato ai responsabili aziendali che l'osservanza dei nuovi turni di lavoro avrebbe potuto comportare delle incompatibilità con la gestione delle proprie esigenze familiari, soprattutto nei giorni in cui la stessa avrebbe usufruito dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 per la cura del figlio minore affetto da disabilità. Tali difficoltà sarebbero state peraltro ulteriormente aggravate dalla riduzione del numero degli altri coordinatori addetti allo stesso reparto in cui era impiegata la lavoratrice.
  Ciononostante, in data 3 ottobre 2017, la Società ha notificato alla lavoratrice una lettera di contestazione disciplinare con la quale le sono state imputate tre condotte irregolari in ordine al rispetto dei turni di lavoro. Secondo quanto affermato dai vertici aziendali – e confermato da fonti sindacali – alla contestazione disciplinare non è seguita la presentazione di controdeduzioni scritte da parte della lavoratrice che ha invece presentato delle giustificazioni in forma verbale solo in data 13 novembre 2017. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre precisato di aver chiesto – a seguito della contestazione – un incontro con la società, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
  Al riguardo, faccio presente che la nuova disciplina normativa sui licenziamenti è applicabile ai lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 2015, mentre per i rapporti di lavoro in essere fino al 6 marzo 2015 si applica il regime di tutele contenuto nell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori): conseguentemente, nel caso in esame trovano applicazione le disposizioni normative contenute nell'articolo 18, come modificato dalla legge n. 92 del 2012. Pertanto, qualora la lavoratrice intenda impugnare il licenziamento, il giudice potrà Pag. 214annullarlo qualora accerti che il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.
  Ciò premesso, le forme di tutela alle quali può fare ricorso la lavoratrice il cui caso si discute sono svariate: 1) la valutazione giudiziaria della legittimità del licenziamento; 2) l'applicazione delle misure e degli istituti disciplinati dalla legge n. 104 del 1992, già peraltro utilizzata dalla lavoratrice; 3) il ricorso alle forme di sostegno al reddito rappresentato dalla Naspi.
  Da ultimo, come ha già detto il Ministro Poletti in risposta al Question time di ieri, ribadisco che le imprese, quando sono chiamate ad assumere decisioni che intervengono su situazioni personali e lavorative connotate da specifiche e delicate condizioni, come nel caso della lavoratrice di cui discutiamo, oltre al doveroso rispetto di norme e contratti, devono essere mosse anche dal rispetto di generali doveri di sensibilità e di responsabilità sociale.

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ALLEGATO 6

5-12853 Cominardi: Lavoratori impiegati nei giorni festivi presso centri commerciali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Cominardi – inerente lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi presso i centri commerciali – passo ad illustrare quanto segue.
  L'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto la liberalizzazione del regime degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
  Il citato articolo 31, oltre ad essere diretto ad assicurare al consumatore un livello uniforme delle condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti, è correlato alla necessità di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea in tema di libera concorrenza tra gli operatori e pari opportunità di accesso al mercato.
  La disposizione, stabilendo il principio generale della libera determinazione dell'orario di apertura, riconosce all'esercente la piena facoltà di organizzare liberamente l'orario di vendita in relazione alle specifiche esigenze della propria attività e alla fascia di mercato nella quale opera, garantendogli la possibilità di rispondere adeguatamente ed efficacemente alla richiesta di servizio.
  Faccio Presente, inoltre, che presso la 10a Commissione del Senato è in corso l'esame dell'Atto Senato n. 1629, recante Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Il disegno di legge propone di predeterminare alcune giornate di chiusura obbligatoria a livello nazionale in occasione di particolari festività, prevedendo al contempo la possibilità per i singoli esercenti di derogare fino ad un massimo di sei giorni, dandone preventiva comunicazione al Comune competente per territorio.
  Il Ministero dello sviluppo economico, competente in materia, nel corso del dibattito parlamentare, ha manifestato l'intenzione di condividere la citata proposta normativa nella misura in cui essa risulti una soluzione di compromesso tra l'esigenza di salvaguardare il principio di liberalizzazione vigente in materia e le richieste di ripristino di una regolamentazione delle aperture domenicali e festive da parte degli enti locali, delle associazioni delle piccole imprese della distribuzione e delle organizzazioni sindacali.
  Da ultimo, per quanto concerne i centri commerciali delle province di Brescia e Bergamo, citati nel presente atto parlamentare, i competenti Ispettorati territoriali del lavoro, nel precisare che al momento non risultano segnalazioni dalle quali emergono violazioni della normativa in materia di lavoro, opereranno con le attività di controllo di loro competenza al fine di verificare l'effettivo rispetto della normativa vigente.