CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 febbraio 2018
961.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2017 (Atto n. 502).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2017 (Atto n. 502);
   evidenziato come lo schema di atto aggiuntivo si inserisca nel quadro della revisione dell'organizzazione istituzionale della riscossione operata dal decreto – legge n. 193 del 2016, il quale ha disposto lo scioglimento, a decorrere dal 1o luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A. e l'istituzione, a partire dalla stessa data, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate;
   richiamato come, ai sensi del predetto decreto-legge n. 193 del 2016 l'Agenzia delle Entrate e il MEF siano tenuti a stipulare annualmente un atto aggiuntivo alla Convenzione triennale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia medesima;
   rilevato come lo schema di atto aggiuntivo in esame tenga conto delle priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2017-2019;
   evidenziato come lo schema in esame risulti pienamente congruente con gli obiettivi di politica fiscale 2017-2019 contenuti nel predetto Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e finanze, il quale intende razionalizzare le risorse, fornire servizi di alta qualità nel settore della riscossione e assicurare una maggiore compliance volontaria da parte dei contribuenti, migliorando i risultati di gettito e riducendo l'invasività dei controlli nei confronti di soggetti considerati a basso rischio, nonché migliorando il rapporto tra fisco e contribuenti;
   preso atto, sotto il profilo temporale, che lo schema in esame regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1o luglio 2017 al 31 dicembre 2017, e che il Piano annuale dell'Agenzia di cui all'Allegato 1 allo schema individua l'azione strategica della riscossione con riferimento all'esercizio 2017;
   rilevato, a quest'ultimo riguardo, come la relazione illustrativa dello schema chiarisca, in merito a tale tempistica, che la procedura per la predisposizione dello schema stesso è stata avviata nel mese di luglio 2017, a seguito dell'entrata in funzione del nuovo Ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per concludersi con la condivisione Pag. 14dei suoi contenuti nel mese di settembre e come, sulla predisposizione dell'atto, abbia successivamente inciso il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale ha apportato ulteriori modifiche circa la funzione di vigilanza attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (Atto n. 504).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (Atto n. 504);
   rilevato come le norme dello schema di decreto legislativo intendano assicurare all'amministrazione finanziaria la possibilità di accedere alle informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio, in quanto, senza tale possibilità di accesso, le autorità non sarebbero in grado di monitorare e verificare se le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati stiano applicando correttamente la direttiva 2011/16/UE, provvedendo allo scambio di informazioni e all'adeguata verifica della clientela ai fini fiscali;
   pienamente condiviso l'obiettivo, perseguito dall'intervento normativo, di garantire maggiore trasparenza nelle operazioni di carattere internazionale e rafforzare il contrasto all'erosione della base imponibile che, riducendo notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedisce agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita;
   evidenziato come l'intervento normativo si inserisca in un ampio quadro di norme internazionali, europee e nazionali, che hanno rafforzato la cooperazione e lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati in materia fiscale e finanziaria, al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni dell'evasione e l'elusione fiscale, nonché del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita;
   rilevata l'opportunità di cogliere l'occasione fornita dall'intervento normativo per apportare alcune correzioni e chiarimenti alla disciplina antiriciclaggio;
   richiamata in particolare l'esigenza di assicurare il massimo equilibrio al quadro sanzionatorio previsto nel caso di utilizzo di assegni in bianco o privi della clausola di non trasferibilità, stabilendo che la sanzione pecuniaria amministrativa applicabile sia parametrata al valore oggetto del trasferimento;
   segnalata l'urgenza di giungere all'adozione definitiva del provvedimento, anche in considerazione del fatto che la Commissione UE ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2018/0030, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/2258,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire che le autorità di vigilanza di settore sono tenute a dare avvio al procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni della normativa antiriciclaggio commesse da titolari di funzioni Pag. 16di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari bancari e finanziari da loro vigilati, integrando a tal fine l'articolo 65, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel senso di inserire, dopo le parole: «gli atti» le seguenti: «, ivi compresi quelli di accertamento e contestazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, a carico dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari,»;
   b) con riferimento all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che, erroneamente, riferisce l'applicazione, in ambito amministrativo, del principio del favor rei, alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore «del presente decreto» (ossia del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) anziché all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha introdotto il principio medesimo nel predetto decreto legislativo n. 231, rendendo in tal modo la disposizione priva di efficacia, in quanto si riferisce a contesti anteriori al 2007 e, come tali, già estinti per intervenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'amministrazione irrogante ad esigere il pagamento della sanzione, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, al predetto articolo 69, comma 1, secondo periodo, le parole «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa,» con le seguenti: «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa,»;
   c) relativamente alla disciplina sanzionatoria, di cui agli articoli 63 e 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, circa la violazione dei limiti al trasferimento di contante e sulla circolazione di assegni in bianco o privi della clausola di non trasferibilità, si segnala l'opportunità di adottare correttivi tesi ad evitare i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo e un massimo edittale determinato ma non ancorato all'entità dell'importo trasferito in violazione delle predette norme: a tal fine valuti pertanto il Governo l'opportunità di intervenire sul medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, sia ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell'operazione posta in essere in violazione delle norme anzidette, in particolare per le operazioni di importo esiguo;
   d) con riferimento all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante la disciplina dei «compro oro» si segnala l'esigenza di fugare ogni dubbio in ordine alla circostanza che la sanzione amministrativa pecuniaria contenuta nel predetto articolo 10, comma 1, si applica sia alla violazione dell'obbligo di identificazione del cliente (di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 92) sia alla violazione del divieto di compiere operazioni di compro oro in contanti per importi superiori a 500 euro (di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo), in quanto la previsione dell'utilizzo di strumenti alternativi al contante nelle suddette operazioni costituisce condizione essenziale per l'efficace implementazione dei presidi antiriciclaggio in un settore stimato come altamente esposto al rischio di infiltrazioni criminali e di utilizzo e riciclaggio di liquidità provenienti da o destinate ad attività illecite; a tal fine valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione del predetto articolo 10, comma 1, inserendo, dopo le parole «di cui all'articolo 4,» le seguenti: «commi 1 e 2,».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (Atto n. 504).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (Atto n. 504);
   rilevato come le norme dello schema di decreto legislativo intendano assicurare all'amministrazione finanziaria la possibilità di accedere alle informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio, in quanto, senza tale possibilità di accesso, le autorità non sarebbero in grado di monitorare e verificare se le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati stiano applicando correttamente la direttiva 2011/16/UE, provvedendo allo scambio di informazioni e all'adeguata verifica della clientela ai fini fiscali;
   pienamente condiviso l'obiettivo, perseguito dall'intervento normativo, di garantire maggiore trasparenza nelle operazioni di carattere internazionale e di rafforzare il contrasto all'erosione della base imponibile, che, riducendo notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedisce agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita;
   evidenziato come l'intervento normativo si inserisca in un ampio quadro di norme internazionali, europee e nazionali, che hanno rafforzato la cooperazione e lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati in materia fiscale e finanziaria, al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni dell'evasione e l'elusione fiscale, nonché del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita;
   rilevata l'opportunità di cogliere l'occasione fornita dall'intervento normativo per apportare alcune correzioni e chiarimenti alla disciplina antiriciclaggio;
   richiamata in particolare l'esigenza di assicurare il massimo equilibrio al quadro sanzionatorio previsto nel caso di utilizzo di assegni in bianco o privi della clausola di non trasferibilità, stabilendo che la sanzione pecuniaria amministrativa applicabile sia parametrata al valore oggetto del trasferimento;
   segnalata l'urgenza di giungere all'adozione definitiva del provvedimento, anche in considerazione del fatto che la Commissione UE ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2018/0030, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/2258,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire che le autorità di vigilanza di Pag. 18settore sono tenute a dare avvio al procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni della normativa antiriciclaggio commesse da titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari bancari e finanziari da loro vigilati, integrando a tal fine l'articolo 65, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel senso di inserire, dopo le parole: «gli atti» le seguenti: «, ivi compresi quelli di accertamento e contestazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, a carico dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari,»;

   b) con riferimento all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che, erroneamente, riferisce l'applicazione, in ambito amministrativo, del principio del favor rei, alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore «del presente decreto» (ossia del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) anziché all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha introdotto il principio medesimo nel predetto decreto legislativo n. 231, rendendo in tal modo la disposizione priva di efficacia, in quanto si riferisce a contesti anteriori al 2007 e, come tali, già estinti per intervenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'amministrazione irrogante ad esigere il pagamento della sanzione, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, al predetto articolo 69, comma 1, secondo periodo, le parole «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa,» con le seguenti: «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa,»;

   c) relativamente alla disciplina sanzionatoria, di cui agli articoli 63 e 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come sostituiti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, circa la violazione dei limiti al trasferimento di contante e sulla circolazione di assegni in bianco o privi della clausola di non trasferibilità, si segnala l'opportunità di adottare correttivi tesi ad evitare i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo e un massimo edittale determinato ma non ancorato all'entità dell'importo trasferito in violazione delle predette norme: a tal fine valuti pertanto il Governo l'opportunità di intervenire sul medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, sia ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell'operazione posta in essere in violazione delle norme anzidette, in particolare per le operazioni di importo esiguo, in conformità agli stessi principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dal diritto dell'Unione europea, dalla IV direttiva antiriciclaggio e ai criteri di delega per il recepimento della predetta direttiva (di cui alla legge n. 170 del 2016), prevedendo, in questo contesto, l'applicazione di tale meccanismo di parametrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni intervenute dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 90 del 2017;

   d) con riferimento all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante la disciplina dei «compro oro» si segnala l'esigenza di fugare ogni dubbio in ordine alla circostanza che la sanzione amministrativa pecuniaria contenuta nel predetto articolo 10, comma 1, si applica sia alla violazione dell'obbligo di identificazione del cliente (di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 92) sia alla violazione del divieto di compiere operazioni di compro oro in contanti per importi superiori a 500 euro (di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo), in quanto la previsione dell'utilizzo di strumenti alternativi al contante nelle suddette operazioni costituisce condizione essenziale per l'efficace implementazione dei Pag. 19presidi antiriciclaggio in un settore stimato come altamente esposto al rischio di infiltrazioni criminali e di utilizzo e riciclaggio di liquidità provenienti da o destinate ad attività illecite; a tal fine valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione del predetto articolo 10, comma 1, inserendo, dopo le parole «di cui all'articolo 4,» le seguenti: «commi 1 e 2,».