CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 dicembre 2017
936.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (Nuovo testo C. 4605 Ferranti).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante «Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile»;
   osservato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza legislativa statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2797 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno C. 2797 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
   considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (Testo unificato C. 3830 Pellegrino e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino ed abb., recante «Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro»;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «norme generali sull'istruzione», di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e n) della Costituzione, nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro» di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (Testo unificato C. 101 Binetti e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 101 Binetti e abb. recante «Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico»;
   preso atto che il contenuto del provvedimento attiene, da una parte, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e, dall'altra parte, alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   ricordato, in proposito, che la maggior parte delle regioni, accanto alle misure contenute nei piani sanitari, ha approvato specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare le persone soggette ai rischi che ne derivano;
   rilevato che vengono altresì in rilievo, per taluni profili, le materie «ordine pubblico e sicurezza», «ordinamento civile» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) ed l)della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4768-A Governo, recante  «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
   rilevato che il disegno di legge di bilancio è in primo luogo riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   osservato, quanto a tale materia, che sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie – »evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica« (nello stesso senso, sentenze nn. 14 e 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008);
   considerato che il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici», anch'essa spettante alla competenza alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
   rilevato che il coordinamento della finanza pubblica, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra in particolare costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo;
   preso atto, al riguardo, che la coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea per l'equilibrio dei bilanci e per la sostenibilità del debito pubblico e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sono principi ora direttamente richiamati dagli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;Pag. 56
   rilevato, in proposito, che negli ultimi anni, anche in considerazione della situazione di eccezionale gravità del contesto finanziario, la Corte ha inoltre fornito una lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Pur ribadendo, in via generale, che possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che  «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» , la Corte ha, nei fatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza n. 262 del 2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite (sentenza n. 236 del 2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014);
   preso atto che i commi da 49-bis a 49-quater, inseriti durante l'esame in sede referente, dettano disposizioni per garantire il funzionamento delle Agenzie fiscali prevedendo l'istituzione di nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale e una nuova procedura concorsuale pubblica per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
   considerato che, in relazione a tale disposizione va considerato che con la sentenza n. 37 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, che nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per dirigente delle agenzie fiscali, faceva salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali già affidati dalle Agenzie ai propri funzionari, e consentiva al contempo, in attesa dei concorsi, di attribuire con apposita procedura selettiva incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata era fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso e che tale disposizione, secondo la Corte,  «ha infatti contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica» ;
   ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, »nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenze della Corte costituzionale n. 194 del 2002, n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010 e n. 293 del 2009);
   osservato che il comma 140, inserito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce all'Officina Grande Riparazione ETR di Bologna la qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) ai fini della bonifica, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente per la perimetrazione del sito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge;
   valutata, in proposito, l'opportunità di prevedere espressamente un coinvolgimento Pag. 57degli enti territoriali interessati nell'adozione del decreto ministeriale di perimetrazione del sito, sulla scorta di quanto prevede l'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 richiamato nella norma in esame, relativamente alla qualificazione ex lege del SIN;
   osservato che i commi da 168 a 170 aumentano di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti; tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani;
   evidenziato che la destinazione delle indicate risorse riguarda interventi in favore dei soli orfani di madre – e non degli orfani di un genitore (come previsto, ad esempio, dal disegno di legge A.S. 2719, approvato dalla Camera, relativo a misure di diversa natura in favore degli orfani di crimini domestici) – a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima;
   rilevato che il comma 185-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'avvio, entro il 31 marzo 2018, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di una selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento nell'area III, posizione economica F1, nei profili di archeologo, architetto e ingegnere, dei soggetti che, reclutati a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano prestato servizio, entro la medesima data, per almeno 36 mesi, nell'ambito della Segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei, costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014;
   ricordato che la giurisprudenza costituzionale dettata in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione («agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso salvi i casi stabiliti dalla legge») ha specificato (sentenza n. 227 del 2013) che «il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica», presso qualsiasi «ente pubblico», è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 225 del 2010, che richiama le sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010), «cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché [...] l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale» (sentenze n. 215 del 2009 e n. 203 del 2004);
   considerato che la Corte costituzionale ha altresì evidenziato che «non rileva neppure che si possa eccezionalmente derogare alla regola del pubblico concorso quando lo scostamento dalla stessa si presenti a sua volta maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d'interesse pubblico (sentenza n. 52 del 2011). È necessario, perché ciò possa avvenire, che la legge stabilisca preventivamente le condizioni per l'esercizio del potere di assunzione e subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, prevedendo procedure di verifica dell'attività svolta; il che presuppone che i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza all'interno della pubblica amministrazione e non alle dipendenze di datori Pag. 58di lavoro esterni (sentenza n. 215 del 2009). Inoltre, la deroga dev'essere contenuta entro determinati limiti percentuali, in modo da non precludere del tutto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini ai suddetti posti pubblici (sentenza n. 108 del 2011)»;
   rilevato che il comma 240 prevede una serie di attribuzioni al Commissario straordinario in materia di contratti pubblici (disciplinata dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), consentendo tra l'altro al Commissario di operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice;
   richiamata l'esigenza di chiarire il contenuto della richiamata disposizione – considerato che il codice già fissa una serie di termini minimi per la ricezione delle offerte mutuati dalla normativa europea e ne consente una riduzione – valutandola alla luce di quanto prevede la normativa europea laddove la finalità della norma sia quella di consentire ulteriori riduzioni di tali termini;
   rilevato che il comma 370-ter proroga al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi di diversi decreti emanati in attuazione della delega per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni recata dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015 e che dispone che sono altresì rideterminati al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi di diversi decreti emanati in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare nazionale di cui alla legge n. 244 del 2012. Conseguentemente è modificato il comma 563;
   osservato che la suddetta previsione del comma 370-ter, che proroga i termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, andrebbe valutata alla luce di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, la quale, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge «può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» nella parte in cui, relativamente al contenuto della legge di bilancio, dispone che non possono essere previste norme di delega;
   sottolineato che il comma 375 interviene in materia di servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole, sostituendo i commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 50 del 2017;
   evidenziato, in particolare che, con riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, si stabilisce che nelle regioni in cui la convenzione-quadro sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione avviene alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro oggetto di risoluzione e che non risulta peraltro chiaro come possa applicarsi tale principio nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro non è stata mai attivata;
   rilevato che i commi 421-424, inseriti nel corso dell'esame al Senato, dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità, non specificate dalla disposizione, che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate e che le suddette norme richiamano i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015;
   sottolineato che andrebbe valutata la compatibilità delle suddette disposizioni con la normativa europea, anche rispetto alla citata Decisione della Commissione europea;
   rilevato che il comma 462 detta disposizioni volte a modificare le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, delineando la cornice normativa entro cui può essere esercitata la potestà legislativa regionale nella materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e prevedendo l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 59n. 235 del 1977, che verte proprio sulla competenza legislativa delle province sulla suddetta materia;
   osservato, sotto il profilo delle fonti del diritto, che le norme di attuazione degli statuti speciali sono approvate con un procedimento speciale differenziato da quello delle leggi ordinarie, che non prevede un passaggio parlamentare, procedimento che prevede l'approvazione da parte del Governo con decreti legislativi, previa istruttoria e su proposta di una Commissione paritetica;
   evidenziato che i commi 464-466 intervengono in materia di risorse per province e città metropolitane e che per entrambi gli enti territoriali si prevede che il riparto è determinato sulla base di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e dell'Unione delle Province d'Italia (Upi) e che nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018 «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta» si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 2018;
   osservato che il tenore della disposizione si potrebbe prestare a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-città, ma in presenza della proposta di riparto da parte delle Associazioni degli enti locali e che, quindi, qualora l'intento fosse quello di consentire al Governo di procedere comunque nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, si potrebbe valutare la soppressione delle parole «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta»;
   rilevato che la lettera f) del comma 666, introdotta nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2018 tutte le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), mentre la lettera g) del medesimo comma 666, introdotta anch'essa nel corso dell'esame al Senato, prevede (integrando l'articolo 1, comma 368, della legge n. 232 del 2016) la proroga della graduatoria di uno specifico concorso pubblico a vigile del fuoco,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si valuti la previsione del comma 370-ter, che proroga i termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, alla luce di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, la quale, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge «può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione», nella parte in cui, relativamente al contenuto della legge di bilancio, dispone che non possono essere previste norme di delega;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) al comma 140, relativamente all'attribuzione della qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) all’ Officina Grande Riparazione ETR di Bologna, sia valutata l'opportunità di prevedere espressamente un coinvolgimento degli enti territoriali interessati nell'adozione del decreto ministeriale di perimetrazione del sito;
   b) al comma 240, laddove si attribuisce al Commissario la facoltà di operare riduzioni dei termini in materia di contratti pubblici, sia valutata tale disposizione alla luce di quanto prevede la normativa europea;
   c) al comma 375 che interviene in materia di servizi di pulizia e di mantenimento Pag. 60del decoro nelle scuole, stabilendo il principio che nelle regioni in cui la convenzione-quadro in materia sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione avviene alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro oggetto di risoluzione, si valuti di chiarire come possa applicarsi tale principio nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro non è stata mai attivata;
   d) ai commi 421-424 che dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità, non specificate dalla disposizione, che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, richiamando i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, si valutino tali disposizioni alla luce della normativa europea, in particolare rispetto anche alla citata Decisione della Commissione europea;
   e) al comma 462, che detta disposizioni volte a modificare norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, si valuti, sotto il profilo delle fonti del diritto, la disposizione in questione alla luce della procedura di approvazione delle norme di attuazione degli statuti speciali che prevede un procedimento speciale differenziato da quello delle leggi ordinarie, senza passaggio parlamentare, e con l'approvazione da parte del Governo con decreti legislativi, previa istruttoria e su proposta di una Commissione paritetica;
   f) ai commi 464-466 che intervengono in materia di risorse per province e città metropolitane, prevedendo che per entrambi gli enti territoriali il riparto sia determinato sulla base di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e dell'Unione delle Province d'Italia (Upi) e che nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018 «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta» si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 2018, si valuti, al fine di evitare eventuali incertezze interpretative, la soppressione delle parole «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta».