CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 dicembre 2017
928.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-01396 Toninelli: Sull'adozione di iniziative per chiedere all'OSCE l'invio di osservatori in occasione delle prossime elezioni politiche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La I Commissione,
   premesso che:
    il rinnovo delle Camere è un momento cruciale per qualsiasi democrazia perché rappresenta lo strumento con cui vengono scelti i rappresentanti del popolo in Parlamento;
    nessun Paese può dirsi esente da fenomeni illeciti, brogli, violazioni, palesi o latenti, del procedimento elettorale in tutte le fasi del suo svolgimento, ivi comprese le fasi conclusive delle operazioni di voto e scrutinio e la disciplina della cosiddetta «par condicio»;
    alla luce di quanto sino ad ora esposto, l'attività di monitoraggio elettorale costituisce una componente fondamentale della politica dell'Unione europea ed essa ha avuto e ha ad oggetto eventi elettorali di tutti i Paesi, a prescindere dal loro tasso di sviluppo democratico. Si ricorda, a questo proposito, la presenza di osservatori nelle elezioni presidenziali negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna;
    si ritiene opportuno sollecitare l'attenzione dell'attività di monitoraggio elettorale svolta dalle organizzazioni internazionali per il tramite di osservatori;
    con il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, fu disposta espressamente l'ammissione della presenza ai seggi elettorali di osservatori dell'Osce in occasione delle elezioni politiche del medesimo anno;
    successivamente, un nuovo decreto-legge adottato dal Governo il 15 febbraio 2008 e convertito dal Parlamento il 29 febbraio 2008, ha nuovamente aperto la porta agli osservatori dell'Osce per il monitoraggio delle elezioni politiche;
    il decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, ha espressamente disposto l'ammissione di osservatori elettorali internazionali presso gli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 2013, anche indicando le procedure di accreditamento;
    con il documento della riunione di Copenaghen della Conferenza sulla dimensione umana della Csce (oggi Osce), i Paesi membri, come si legge al punto 8, hanno sottoscritto e convenuto che presenza di osservatori, sia stranieri sia nazionali, può migliorare il processo elettorale per gli Stati nei quali si tengono elezioni. Pertanto, essi inviteranno osservatori provenienti da altri Stati partecipanti alla Csce le istituzioni e le organizzazioni private appropriate che lo desiderino ad osservare lo svolgimento delle loro procedure elettorali nazionali nella misura consentita dalla legge. Essi inoltre si sforzeranno di agevolare un analogo accesso nel caso di procedimenti elettorali svolti ad un livello inferiore a quello nazionale. Tali osservatori si impegneranno a non interferire nelle operazioni elettorali;
    a luglio 2016 con decisione unanime, i 57 Paesi membri dell'Osce hanno conferito all'Italia la presidenza per il 2018, proprio l'anno in cui ci saranno le elezioni politiche in Italia;
    considerato che l'OSCE ha effettuato nei giorni 11-13 dicembre 2017 una missione esplorativa in Italia per valutare, Pag. 48in vista delle elezioni politiche del 2018, l'ambiente pre-elettorale e formulare eventuali raccomandazioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, al fine di accogliere tempestivamente le raccomandazioni che l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) formulerà in merito all'invio di osservatori elettorali OSCE in occasione delle prossime elezioni politiche.
(8-00283) «Toninelli, Scagliusi, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni».

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ALLEGATO 2

5-12764 Sisto: Sull'arresto del sindaco di Gallipoli.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, le norme che regolano l'istituto della sospensione degli amministratori locali sono di stretta interpretazione e rivestono un carattere tassativo ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
  In particolare, accanto alle ipotesi in cui la sospensione è disposta in conseguenza di una condanna non definitiva o di una misura di prevenzione, il predetto Testo unico prevede che la sospensione di diritto consegua quando un amministratore è colpito da una misura di custodia cautelare o da un divieto di dimora laddove lo stesso riguardi la sede dove si svolge il mandato elettorale.
  I provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati dalla cancelleria del tribunale o dalla segreteria del pubblico ministero al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
  Tanto premesso, in relazione alla vicenda segnalata dall'onorevole interrogante, sentiti il Ministero degli Affari Esteri e la Prefettura di Lecce, si riferisce quanto segue.
  Il 13 giugno scorso, all'Aeroporto Internazionale Ezeiza di Buenos Aires, il dottor Stefano Minerva, sindaco del Comune di Gallipoli, durante le operazioni di imbarco con un volo Alitalia diretto a Roma, è stato fermato dalle Autorità doganali e di polizia argentine, che gli hanno contestato la tentata esportazione di tre animali da cacciagione morti, rinvenuti nella sua valigia, nonché il tentato contrabbando di specie protette.
  Secondo quanto riferito dall'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires, le autorità argentine nell'occasione hanno disposto il fermo cautelativo del dottor Minerva nonché il sequestro della somma di 3.000 euro in contanti, di cui era in possesso. La stessa Ambasciata ha riferito che la locale Autorità giudiziaria, dopo la convalida del fermo, ha disposto la scarcerazione del dottor Minerva, emettendo nei suoi confronti un decreto di uscita dall'Argentina. Il dottor Minerva è ripartito per l'Italia due giorni dopo, il 15 giugno, dopo aver versato una cauzione ed assunto l'impegno di ritornare in quel Paese per la data del processo.
  Il 6 ottobre scorso il dottor Minerva è tornato, quindi, a Buenos Aires per affrontare il processo, che si è concluso con una formula di «assoluzione totale» e la specificazione della «circostanza che la formazione del giudizio non lede il buon nome e l'onorabilità di Minerva». Nell'occasione, è stata anche restituita la somma di denaro in precedenza sequestrata.
  Il Giudice argentino ha stabilito che le specie cacciate non erano protette mentre, in relazione all'accusa di esportazione di animali, ha ravvisato la manifesta buona fede, posto che all'atto del fermo il dottor Minerva aveva assunto un atteggiamento collaborativo e non reticente.
  In conclusione, non sembra pertanto che dall'episodio in questione potessero ravvisarsi, ai sensi della legislazione vigente, eventuali profili per l'attivazione delle cautelari misure sospensive nei confronti dell'amministratore locale.

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ALLEGATO 3

5-12922 Parisi e altri: Sull'adozione di interventi correttivi della disciplina sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, in relazione a quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta che il decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, emanato in attuazione della cosiddetta Legge Madia, prevede all'articolo 2, comma 1, lettera L, che gli ispettori superiori della Polizia di Stato che al 1o gennaio 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1o gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti e per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario.
  Al riguardo, si premette che la nuova disciplina ha ridotto il periodo necessario per accedere alla nuova qualifica apicale di sostituto commissario (che sostituisce la precedente corrispondente denominazione, alla quale si accedeva dopo 12/15 anni di anzianità nella qualifica di ispettore superiore). Pertanto, gli interessati beneficeranno di tale riduzione, potendo accedere alla citata qualifica prima degli ispettori capo promossi con decorrenza 1o gennaio 2017.
  Inoltre, gli interroganti lamentano il venir meno della sovraordinazione gerarchica tra gli ispettori superiori non in possesso dei requisiti di anzianità per l'accesso alla qualifica apicale rispetto a quelli di nuovo inquadramento (ex ispettori capo) ai sensi della lettera «i» del citato articolo 2, comma 1.
  Al riguardo, va evidenziato che il rapporto di sovraordinazione gerarchica in ogni caso permarrà, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, poiché gli ispettori superiori precedentemente inquadrati nella qualifica avranno ovviamente una anzianità maggiore rispetto ai colleghi di nuovo inquadramento.
  In merito alla possibilità di partecipare al concorso per 300 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, si evidenzia che, nelle more dell'adozione del relativo bando, una parte del personale con qualifica di ispettore superiore potrà accedere, avendo maturato i necessari 8 anni, alla qualifica superiore di sostituto commissario; altra parte, se in possesso della laurea triennale, potrà partecipare al concorso per vice commissario della nuova carriera dei funzionari, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000.
  Ciò detto, resta fermo che, laddove la fase applicativa del decreto di revisione dei ruoli della Polizia di Stato dovesse far emergere anomalie e criticità funzionale ed ordinamentali, il Governò potrà procedere con lo strumento del decreto correttivo previsto dall'articolo 8 della Legge Madia.

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ALLEGATO 4

5-12918 Toninelli e altri: Sul contrasto del gioco d'azzardo e delle infiltrazioni criminali in Liguria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la legislazione statale subordina, come noto, l'esercizio della raccolta di scommesse ad una autorizzazione del Questore, rilasciata ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, previa apposita concessione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
  In Liguria vi è poi la specifica disciplina, fissata dalla legge regionale n. 17/2012 che, perseguendo la finalità delle tutela del decoro urbano e della lotta alla ludopatia, pone limiti di distanza minima delle sale da gioco da luoghi sensibili quali scuole, chiese, strutture sportive, ecc..
  I due ordini di disciplina coesistono poiché attengono ad interessi pubblici diversi, facenti capo alle rispettive Amministrazioni, statali e territoriali.
  Ciò premesso, la Prefettura di Genova ha fatto sapere che il Comune di Sestri Levante ha disposto la chiusura di entrambe le sale citate nell'atto di sindacato ispettivo, ubicate in via Unione Sovietica e in via Nazionale, per il mancato rispetto della richiamata disciplina regionale, con provvedimenti rispettivamente del 6 giugno e del 9 maggio scorsi.
  Tuttavia, accogliendo il ricorso del titolare della società L2 srl, il TAR Liguria ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento comunale che riguardava la prima sala, fissando l'udienza di merito per il 16 maggio 2018.
  Con riguardo, invece, alla sala gestita dalla BMB srl, il provvedimento comunale di cessazione dell'attività è divenuto definitivo. Lo scorso 16 novembre personale della Polizia municipale di Sestri Levante, nel corso di un controllo, ha tuttavia accertato che in realtà la sala continuava l'attività di gestione di macchine da gioco, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente si è proceduto alla contestazione delle violazioni accertate e alla chiusura dell'esercizio.
  Lo stesso Comune ha riferito che la Polizia municipale eseguirà un nuovo sopralluogo per verificare il completo rispetto del provvedimento di cessazione della raccolta di gioco e valutare l'eventuale autorizzazione alla riapertura del locale per la sola somministrazione di alimenti e bevande.
  Vi è da dire, comunque, che entrambe le sale avevano conseguito sia l'autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'adesione alla regolarizzazione fiscale prevista dalla legge di stabilità per l'anno 2015, sia la successiva licenza di polizia rilasciata dal Questore di Genova, ai sensi del citato articolo 88.
  Più in generale, per quanto concerne l'azione di contrasto dei fenomeni criminali nel levante ligure, che interessano il settore dei giochi e delle scommesse, sono effettivamente documentati investimenti dei proventi di attività illecite anche nel settore della gestione e della locazione di sale da gioco a Sestri Levante da parte di organizzazioni criminali.
  Vi è, comunque, una forte attenzione da parte delle forze di polizia sullo specifico settore che, tra l'altro, ha dato luogo, nei mesi scorsi, ad una operazione condotta dalla Questura di Genova in Pag. 52collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con l'arresto di 4 persone, accusate di appartenere ad una associazione mafiosa di tipo ’ndraghetista.
  Anche il Nucleo di Polizia Tributaria di Genova ha riferito che i punti toccati dall'atto di sindacato ispettivo sono oggetto di approfondimenti giudiziari in atto.
  Inoltre, il Gruppo interforze operante in Prefettura ha avviato, all'esito dell'indagine Jackpot, una specifica attività di monitoraggio con finalità di prevenzione antimafia.

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ALLEGATO 5

5-12919 D'Attorre e Roberta Agostini: Sullo stato di attuazione delle norme sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con più di 3.000 abitanti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, sul tema dell'equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, la normativa vigente prevede, all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che «gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti».
  Lo stesso testo unico dispone, all'articolo 46, comma 2, che il sindaco e il presidente della provincia nominino i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
  Da ultimo, come ricordato dagli Onorevoli interroganti, la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha previsto che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
  Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli atti adottati in vigenza di tale disposizione trovano in essa un «ineludibile parametro di legittimità» (Consiglio di Stato, V, sentenza n. 4626/2015), che il sindaco è tenuto ad una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i sessi e che, laddove non sia possibile, deve rendere adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità (Consiglio di Stato, sentenza n. 406/2016; TAR Calabria, Catanzaro, sentenze nn. 1, 2, 3 e 4/2015).
  Il Ministero dell'interno, ancor prima dei pronunciamenti giurisdizionali richiamati, aveva già sollecitato i comuni ad un puntuale rispetto di tali principi, con circolare del 24 aprile 2014.
  Va, tuttavia, evidenziato che la citata legge n. 56 del 2014 non prevede specifiche sanzioni per il mancato rispetto della percentuale di genere, e, pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti, adottati in sede di composizione della giunta comunale, possono essere fatti valere esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.
  Rappresento, infine, che dall'Anagrafe degli amministratori locali, istituita presso il Ministero dell'interno, si rileva che, alla data del 1o dicembre scorso, nei 3.545 comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, su un totale di 18.029 assessori, 7.397 sono di genere femminile, per una percentuale pari al 41 per cento.

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ALLEGATO 6

5-12920 Plangger e Bueno: Sulla corretta interpretazione dell'articolo 5, comma 2 della legge 3 novembre 2017, n. 165.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, come hanno ricordato gli Onorevoli interroganti, la legge n. 165 del 2017, di riforma del sistema elettorale, ha previsto espressamente che non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica nella Circoscrizione Estero «gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto, nei cinque anni precedenti la data delle elezioni, cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero».
  Inoltre, come evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, in occasione della discussione della citata legge presso questo ramo del Parlamento era stata accolta una raccomandazione con la quale si chiedeva al Governo di valutare gli effetti di tale disposizione al fine di adottare ulteriori iniziative amministrative volte ad escludere dall'incandidabilità coloro che hanno ricoperto «cariche aventi sostanziale natura amministrativa, quali consiglieri di organi comunali comunque denominati».
  Sul punto è necessario osservare che la disposizione in questione, in quanto incidente sulla sfera del diritto di elettorato passivo, è da considerarsi di stretta interpretazione e come tale difficilmente suscettibile di letture estensive o restrittive in via amministrativa.
  In ogni caso va ricordato che la valutazione circa la regolarità delle liste e delle candidature presentate è attribuita dalla legge alla piena autonomia dell'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero costituito presso la Corte di Appello di Roma, nonché, in sede di convalida degli eletti, alla Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.
  Concludo segnalando che, nella pubblicazione concernente le «Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per la Circoscrizione Estero» il Ministero dell'interno inserirà il modello di accettazione della candidatura nel quale il candidato dovrà dichiarare di non ricoprire o di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni, cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello in uno Stato estero.

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ALLEGATO 7

5-12921 Fiano e Fabbri: Sull'installazione di sistemi di videosorveglienza da parte dei comuni e sull'accesso alla banca dati dei veicoli rubati.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli onorevoli interroganti segnalano la sospensione, a decorrere dal 20 marzo scorso, di un servizio gratuito erogato dal Ministero dell'interno fruibile anche dalle Polizie locali, finalizzato ad ottenere in tempo reale informazioni sulla presenza di veicoli circolanti sul territorio, oggetto di denuncia di furto. Tale circostanza avrebbe creato difficoltà nell'espletamento dei controlli in sede locale e, per tale ragione, chiedono il ripristino del predetto servizio.
  Il sistema a cui fa riferimento l'interrogazione consiste verosimilmente nel servizio Crimnet di consultazione on line dei dati dei veicoli e dei documenti smarriti o rubati nonché delle banconote da ricercare, fornito al pubblico dal Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso una piattaforma web istituzionale.
  I dati sulla piattaforma web sono disponibili, esclusivamente nell'interesse della persona che ha smarrito ovvero subito il furto. Essi hanno valore puramente informativo poiché non aggiornati in tempo reale con i dati del Centro Elaborazione Dati interforze, che sono ad esclusiva disposizione degli operatori delle Forze di polizia, ai sensi delle legge n. 121 del 1981.
  Il servizio Crimnet, nelle more di un potenziamento tecnologico complessivo, è stato oggetto di una recente rivisitazione funzionale per elevare gli standard di sicurezza e protezione dei dati, in sintonia con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di consultazione delle predette informazioni.
  L'innovazione tecnologica avviata progressivamente negli ultimi mesi ha riguardato l'introduzione di limitazioni tecniche volte ad impedire l'effettuazione di interrogazioni massive e a circoscrivere così l'accesso a singoli utenti.
  In particolare, in adesione alle indicazioni del Garante, la fruibilità di tali dati non è indirizzata ad attività di polizia ma alla mera informazione ai cittadini, che sono invitati a rivolgersi alle Forze di polizia per eventuali approfondimenti.
  Per tali motivi, appare evidente che il servizio Crimnet non può essere posto alla base delle necessità istituzionali delle Polizie locali.
  Va, poi, ricordato che il CED del Dipartimento della pubblica sicurezza fornisce le informazioni circoscritte ai veicoli rubati (in particolare targhe e telai) in tempo reale, e senza oneri, alla società Ancitel s.p.a, che offre servizi telematici ai comuni aderenti. Tale ultimo canale è stato strutturato per effettuare interrogazioni puntuali sul singolo «oggetto» in relazione ai servizi di polizia stradale della polizia municipale.
  Per quanto concerne, infine, i tempi di emanazione del Decreto del Ministro dell'interno, per la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati all'installazione di sistemi di videosorveglianza, si rappresenta che il relativo schema di provvedimento è stato trasmesso il 9 novembre scorso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del preventivo assenso ai fini del concerto.

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ALLEGATO 8

5-12923 Costantino e altri: Sul concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato, svolto a partire dal 2015.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, intendo preliminarmente confermare quanto già riferito dal Ministro dell'interno sulla vicenda del concorso interno per la qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, in occasione della risposta al question time dell'Onorevole Andrea Maestri, svoltosi nella seduta del 4 ottobre scorso.
  Riguardo a quanto evidenziato nell'odierno atto di sindacato ispettivo, va precisato che il Tar Lazio, chiamato a esprimersi sulle impugnative cautelari proposte avverso la graduatoria del concorso, nelle prime udienze camerali di discussione di detti contenziosi, in data 13 e 26 settembre 2017, ha rimarcato l'insussistenza di sufficienti motivi di fumus boni juris e ha rilevato che la Commissione di verifica «Piantedosi» appariva «finalizzata non tanto al riesame di tutte le singole posizioni oggetto di ricorsi giurisdizionali quanto, piuttosto, ad un intervento ricognitivo delle regole procedurali seguite».
  Nelle successive udienze camerali di ottobre e di novembre scorsi, pur respingendo le misure cautelari richieste, il T.A.R. ha ordinato all'Amministrazione il deposito di tutti gli atti della Commissione di verifica, ivi compresa la relazione conclusiva.
  Ricordo, al riguardo, la predetta Commissione aveva lo scopo di verificare l'omogeneità di applicazione dei criteri di valutazione adottati sulla base dell'analisi di un campione di elaborati.
  L'entità delle incongruenze emerse a seguito della verifica sono state ritenute, dalla stessa Commissione «Piantedosi», frutto di una fisiologica modulazione della discrezionalità tecnica nell'ambito di una procedura concorsuale che ha visto la correzione di una notevole mole di elaborati (oltre 6000).
  Peraltro, dai pareri espressi dal Consiglio di Stato in sede di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, è emersa «l'insussistenza delle diverse doglianze dei ricorrenti, sia con attinenza ad assunti vizi di carattere generale della procedura concorsuale, sia con riferimento al generale corretto esercizio della discrezionalità tecnica».
  In conclusione, tutte le procedure esperite e le verifiche attuate in relazione a tale procedura concorsuale non ne hanno consentito l'annullamento, a differenza del concorso a 559 posti di allievo agente. Ciò a dimostrazione che laddove l'Amministrazione abbia verificato criticità insanabili non ha esitato ad adottare conseguenti provvedimenti in autotutela, come, peraltro, lo stesso Capo della Polizia ha avuto modo di sottolineare, con una nota del 4 ottobre, manifestando piena sintonia con quanto dichiarato dal Ministro dell'interno in occasione del Question Time svolto nella medesima giornata.