ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00219

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 31/01/2017
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/01051
Firmatari
Primo firmatario: TIDEI MARIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO 31/01/2017
NICOLETTI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 31/01/2017
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 31/01/2017
MONACO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 31/01/2017
CHAOUKI KHALID PARTITO DEMOCRATICO 31/01/2017
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 31/01/2017
CENSORE BRUNO PARTITO DEMOCRATICO 31/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Stato iter:
31/01/2017
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 31/01/2017

APPROVATO IL 31/01/2017

CONCLUSO IL 31/01/2017

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00219
presentato da
TIDEI Marietta
testo di
Martedì 31 gennaio 2017 in Commissione III (Affari esteri)

Risoluzione n. 7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione,
   premesso che:
    la tutela dei diritti umani fondamentali rappresenta una delle principali innovazioni normative della cultura giuridica occidentale. Dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani sono valori conclamati e sanciti con forza nella nostra Carta costituzionale, nella Carta dei diritti fondamentali e nei Trattati dell'Unione europea, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché nella Dichiarazione universale dei diritti umani;
    come riportato da numerose organizzazioni non governative, in ogni parte del mondo esistono ancora violazioni dei diritti fondamentali; secondo l'ultimo rapporto di Amnesty International sono almeno 113 i Paesi nei quali la libertà di espressione e di stampa viene limitata, mentre in almeno 36 Paesi del mondo si sono registrate violazioni dovute alla presenza di gruppi o milizie armate e in 122 Paesi ci sono stati episodi di tortura documentati;
    anche in alcuni Paesi membri dell'Unione europea, vanno diffondendosi politiche e azioni tese a violare i diritti umani e le libertà fondamentali;
    i difensori dei diritti umani sono persone, gruppi di persone od organizzazioni che promuovono e proteggono i diritti umani attraverso mezzi pacifici e non violenti;
    il riconoscimento giuridico dei difensori dei diritti umani è avvenuto con la «Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti», più nota come «Dichiarazione sui difensori dei diritti umani». Questo atto, dall'indiscutibile autorevolezza morale, ha il pregio di riconoscere formalmente la «difesa» dei diritti umani come un diritto in sé e di riconoscere gli individui che agiscono in difesa dei diritti umani come « Human Rights Defenders». A seguito di questo notevole riconoscimento giuridico, nel 2000, è stato compiuto un altro importante passo in avanti quando la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto al segretario generale di nominare uno «Special Rapporteur on human rights defenders» con il compito di monitorare e di concretizzare l'attuazione della Dichiarazione;
    la suddetta Dichiarazione, adottata per consensus dall'Assemblea generale, pur non avendo valore vincolante, gode di un'indiscutibile autorevolezza morale sul piano internazionale e nazionale, costituendo, al tempo stesso, un impegno da parte degli Stati membri a mettere in atto le sue disposizioni;
    non soltanto a livello internazionale, ma anche a livello europeo, l'azione a tutela dei diritti umani riveste un'importanza centrale. L'Unione europea, sin dalla sua nascita, è annoverabile fra i soggetti internazionali maggiormente impegnati nella protezione dei diritti fondamentali, accanto alle Nazioni Unite. Invero, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, oltre al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, costituiscono alcune tra le finalità dell'azione esterna dell'Unione europea (articoli 3 e 21 Trattato sull'Unione europea). In tale quadro si ricollega l'azione europea di sostegno ai Difensori dei diritti umani, che è dal 2004 un elemento stabile dell'azione esterna dell'Unione europea per quanto concerne le politiche di sostegno ai diritti umani;
    la cornice giuridica onusiana e relativa alla tutela e alla protezione dei difensori dei diritti umani è stata accolta favorevolmente anche a livello europeo. In tal senso gli «Orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani» costituiscono un solido quadro per i lavori comunitari volti alla promozione e alla tutela dei diritti umani nell'azione pratica della politica estera. Tali «Orientamenti» permettono di avere una visione completa del ruolo e delle aspirazioni dell'Unione europea in tale ambito e ne costituiscono uno strumento pratico di attuazione, elaborato per produrre un concreto impatto sulla protezione dei diritti umani nei Paesi terzi;
    un contributo fondamentale alla protezione delle tematiche legate alla salvaguardia dei diritti umani viene fornito dal gruppo di lavoro «Diritti umani» (COHOM) creato nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea, nel 1987. Tale gruppo è deputato alla individuazione delle situazioni nelle quali l'Unione europea è chiamata a intervenire;
    l'attenzione verso i difensori dei diritti umani si è manifestata anche a livello di singoli Paesi. Normative innovative e buone pratiche nazionali rappresentano importanti presidi volti alla protezione e difesa dei difensori e degli attivisti in pericolo nei loro Paesi d'origine;
    Paesi come la Finlandia, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti, l'Irlanda, la Spagna, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna e la Repubblica Ceca hanno tutti adottato strategie efficaci per la tutela dei difensori dei diritti umani;
    esistono interessanti esempi, come:
   a) i «visti umanitari» proposti dal Governo irlandese. Dal 2006 l'Irlanda ha un processo accelerato per le procedure di ingresso degli Human Rights Defenders in pericolo, attraverso il rilascio facilitato di un visto Schengen di tre mesi su basi umanitarie, con lo scopo di fornire un approccio rapido al processo di richiesta di un visto, in modo da permettere ai difensori, in momentaneo pericolo, di viaggiare in Irlanda per brevi periodi di tempo;
   b) le «Shelter Cities» (città rifugio) olandesi. Il Governo olandese prevede in alcune città la disponibilità di offrire rifugio temporaneo, dai tre ai sei mesi, ai difensori dei diritti umani quando questi sono seriamente minacciati a causa del loro operato da attivisti. Il programma fornisce per ogni difensore: alloggio, una persona di riferimento locale in ogni città aderente, la copertura totale delle spese di viaggio e vitto, l'assicurazione sanitaria, l'opportunità di forse dei training per incrementare il livello di preparazione del suddetto;
   c) la normativa nazionale della Spagna. Il programma spagnolo per la tutela e la salvaguardia dei difensori dei diritti umani, inizialmente indirizzato ai Paesi dell'America latina, attualmente aperto a tutte le nazionalità, anche se tuttora rimane utilizzato principalmente per gli Human Rights Defenders provenienti dall'America Latina. In concreto, l'identificazione degli Human Rights Defenders in pericolo è effettuata dalle organizzazioni non governative sul campo, dagli attori statali oppure dagli stessi Human Rights Defenders che si rivolgono ad un'ambasciata. Conseguentemente, l'ambasciata provvede a verificare i casi prima di riferirli, attraverso un canale sicuro, all'Ufficio per i diritti umani del Ministero degli affari esteri spagnolo. La Spagna è organizzata anche a livello regionale, attraverso la creazione di «Shelter Cities Programme»;
   d) il programma europeo denominato ProtectDefenders.eu. Esso consiste in un meccanismo di protezione per gli Human Rights Defenders, ed è stato creato affinché l'Unione europea provveda a fornire un supporto stabile, omnicomprensivo e gender-sensitive agli individui e/o agli attori locali che combattono per promuovere e per difendere i diritti umani nel mondo. Tale meccanismo si prefissa di raggiungere tutti gli Human Rights Defenders, anche quelli che lavorano nelle aree più remote e in Paesi nei quali è particolarmente pericoloso lavorare in difesa dei diritti umani. Ha un particolare focus sui difensori maggiormente vulnerabili, vale a dire: donne protettrici dei diritti umani, difensori dei diritti dei LGBT, ambientalisti, difensori per i diritti sociali ed economici, difensori delle minoranze, avvocati e tutti quelli che combattano per la libertà di espressione e di associazione;
    ci sono molte organizzazioni non governative che offrono un sostegno straordinario ai Governi nella protezione degli attivisti che operano in scenari complessi, di guerra e non solo;
    anche nel corso della presente legislatura sono state depositate in ambi i rami del Parlamento alcune proposte di legge volte all'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, il cui percorso d'esame e d'approvazione deve essere sostenuto e accelerato,

impegna il Governo:

   a dare attuazione, in linea con quanto già fatto da altri Stati membri, agli orientamenti dell'Unione europea in materia di salvaguardia dei difensori dei diritti umani;
   a definire le modalità per assicurare un coordinamento per la tutela dei difensori dei diritti umani che, mediante il coinvolgimento di tutti i Dicasteri competenti e sulla base delle necessarie risorse finanziarie, valuti le migliori modalità di accoglienza e protezione, inclusa la possibile definizione di apposite modalità di ingresso e soggiorno per il ricollocamento temporaneo;
   a sostenere le iniziative a favore della tutela e protezione dei difensori dei diritti umani discusse nel competente gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione Europea anche in attuazione del Piano d'Azione UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019;
   a sostenere iniziative volte alla promozione di un coordinamento con organizzazioni non governative ed enti religiosi disposti a creare una rete di protezione nei Paesi di provenienza degli attivisti;
   a sostenere ogni iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative del MAECI con quelle simili adottate dagli altri Stati membri e a livello europeo.
(8-00219) «Tidei, Quartapelle Procopio, Nicoletti, Fedi, Monaco, Chaouki, Garavini, Censore».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani