ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00174

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 24/02/2016
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00851
Firmatari
Primo firmatario: TARANTO LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
MARTELLA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
SCUVERA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
CANI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
TIDEI MARIETTA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
MONTRONI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
GALPERTI GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
BINI CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 24/02/2016
GALLI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
24/02/2016
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 24/02/2016

APPROVATO IL 24/02/2016

CONCLUSO IL 24/02/2016

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00174
presentato da
TARANTO Luigi
testo di
Mercoledì 24 febbraio 2016 in

Risoluzione 7-00851 Taranto: Iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (SME Supporting factor) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni VI e X,
   premesso che:
    nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, così si legge al considerando (44): «Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri dell'economia dell'Unione, tenuto conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel creare crescita economica e garantire occupazione. La ripresa e futura» crescita dell'economia dell'Unione dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali e finanziamenti che permettano alle PMI stabilite nell'Unione di realizzare gli investimenti necessari all'adozione delle nuove tecnologie e attrezzature occorrenti per accrescerne la competitività. Il numero limitato di fonti alternative di finanziamento ha reso le PMI stabilite nell'Unione ancora più sensibili all'impatto della crisi bancaria. Risulta pertanto importante provvedere a colmare l'attuale lacuna in materia di finanziamento delle PMI e garantire un adeguato flusso di crediti bancari alle PMI nell'attuale contesto. Le coperture patrimoniali verso le esposizioni verso le PMI dovrebbero essere ridotte mediante l'applicazione di un fattore di sostegno pari allo 0,7619 in modo da consentire agli enti creditizi di aumentare i prestiti alle PMI. Per conseguire tale obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare efficacemente l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali, derivante dall'applicazione del fattore di sostegno, allo scopo esclusivo di assicurare un adeguato flusso di crediti alle PMI stabilite nell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero monitorare periodicamente l'importo totale delle esposizioni degli enti creditizi verso le PMI e l'importo totale della detrazione di capitale»;
    l'introduzione, nell'ambito del citato regolamento, dello «SMEs SF» (small and medium enterprises supporting factor, fattore di supporto per le piccole e medie imprese) è stata il risultato degli approfondimenti richiesti, nel 2012, dalla Commissione europea all'EBA (European Banking Authority) circa la possibile adozione di un fattore di correzione applicabile alle esposizioni verso le piccole e medie imprese;
    tali approfondimenti – anche sulla scorta delle sollecitazioni congiuntamente formulate dall'ABI e da tutte le principali associazioni imprenditoriali italiane – hanno condotto – in ragione del minor rischio sistemico delle suddette esposizioni – alla definizione di un fattore di ponderazione compensativo degli incrementi dei requisiti patrimoniali richiesti alle banche, da cui è risultata la conferma – per i crediti fino a 1,5 milioni di euro alle micro piccole e medie imprese con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro – del coefficiente patrimoniale dell'8 per cento di cui alle già vigenti regole di «Basilea 2» in luogo dell'incrementato coefficiente del 10,5 per cento secondo le nuove disposizioni di «Basilea 3»;
    sempre secondo le previsioni del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commissione europea provvederà – entro il 28 giugno 2016 – a trasmettere al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione – accompagnata da eventuale proposta legislativa – sull'impatto dello «SMEs SF», previo rapporto dell'EBA alla Commissione medesima circa: «a) l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni relative ai prestiti per le PMI ...; b) l'analisi dell'effettiva rischiosità delle PMI dell'Unione nel corso di un intero ciclo economico; c) la coerenza dei requisiti in materia di fondi propri stabiliti nel presente regolamento per il rischio di credito sulle esposizioni verso le PMI, con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b)»;
    nel corso dello «Stakeholder Meeting» del mese di giugno 2015, l'EBA ha avviato un'analisi preliminare delle «non compliances europee rispetto a Basilea 3», e successivamente – il 31 luglio 2015 – ha aperto una procedura di consultazione sullo «SMEs SF» ai fini della predisposizione di un report finale da presentare – nel prossimo mese di febbraio – alla Commissione europea;
    nel position paper del mese di ottobre 2015 – predisposto in risposta alla consultazione avviata dall'EBA – l'ABI conclude sottolineando che, nel loro insieme, le evidenze analitiche supportano: a) la richiesta di mantenimento dello «SMEs SF»; b) la conferma del fatto che la misura non ha impedito la desiderata crescita degli indici di capitalizzazione ed ha invece determinato un impatto di 20 basis points in termini di minore assorbimento di capitale regolamentare di migliore qualità (circa 10,5 miliardi di euro a vantaggio di maggiori finanziamenti potenziali per oltre 150 miliardi di euro, con benefici più rilevanti in Italia, Francia e Spagna); c) l'evidenziazione, in un ancor breve periodo di applicazione della misura, di effetti positivi che hanno mitigato le conseguenze di una recessione profonda e prolungata; d) la registrazione della convergenza, a supporto della misura, di ragioni macroeconomiche e di ragioni strutturali, poiché la minore rischiosità dei portafogli di prestiti alle piccole e medie imprese rispetto ai portafogli di prestiti alle grandi imprese è dovuta ad un effetto di diversificazione che rende il tasso di default dei primi meno volatile;
    il position paper si conclude con l'estratto della condivisione delle altre associazioni imprenditoriali espressa nei seguenti termini: «I commenti di ABI sono condivisi dalle associazioni imprenditoriali italiane Alleanza delle cooperative italiane, Casartigiani, CIA, Coldiretti, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, che rappresentano le PMI in tutti i settori economici: agricoltura, artigianato, industria, turismo, servizi e commercio. L'introduzione dello «SME Supporting Factor» (SME SF) è stata fortemente sostenuta da queste associazioni insieme all'ABI. Dopo il primo periodo di applicazione, le associazioni imprenditoriali italiane sono soddisfatte dei risultati della misura. Le evidenze fornite dall'ABI sottolineano l'importanza dello SME SF nel compensare – senza accrescere il rischio dei portafogli bancari – l'incremento quantitativo dei requisiti minimi di capitale, evitando così il rischio di un'ulteriore riduzione nella fornitura di prestiti alle piccole e medie imprese. In considerazione di queste evidenze e delle persistenti restrizioni nell'erogazione del credito alle PMI, le associazioni imprenditoriali italiane supportano la richiesta di ABI per il mantenimento dello SME SF»;
    sembrerebbe comunque emergere, da parte dell'EBA, una posizione dubitativa circa la possibilità di mantenere il «fattore di supporto per le PMI» oltre la fase temporanea che si concluderà nel 2016, e tale posizione – se confermata – costituirebbe ragione di forte preoccupazione, posto che – dalla sua entrata in vigore nel gennaio 2014 – lo «SMEs SF» ha mostrato di agire efficacemente – attraverso i minori accantonamenti di capitale di vigilanza richiesti alle banche a fronte di prestiti erogati alle piccole e medie imprese a sostegno di una classe dimensionale di imprese, che svolge un ruolo determinante nell'intera Unione europea;
    va infatti ricordato che – secondo dati EBA – il nostro Paese produce il 79,9 per cento dell'occupazione e il 67,6 per cento del valore aggiunto attraverso l'operato delle piccole e medie imprese; valori simili si registrano in Spagna – il 74,2 per cento dell'occupazione ed il 63,3 per cento dell'occupazione – e valori significativi si registrano, comunque, anche in Paesi con maggior presenza di big corporate – Francia, Finlandia, Germania e Gran Bretagna – con tassi di occupazione derivanti dalle piccole e medie imprese compresi tra il 63 e il 53 per cento e con un tasso di partecipazione alla formazione del valore aggiunto tra il 58,5 ed il 50,3 per cento;
    secondo quanto emerge dal già citato position paper ABI, va inoltre segnalato che – nei primi 19 mesi di operatività dello «SMEs SF» – il credito alle piccole e medie imprese e aumentato in Europa mediamente del 2 per cento e, in Italia, dell'1,8 per cento, mentre l'erogato alle grandi imprese è diminuito in media europea del 7 per cento e, in Italia, del 2,9 per cento; quanto alle condizioni di accesso al credito, l'indice registra – nei 20 mesi precedenti l'introduzione del fattore di supporto – un miglioramento di 4 punti base per le imprese con meno di 50 addetti, di 9 punti base per le imprese tra 50 e 250 addetti, di 10 punti base per le imprese con oltre 250 addetti, mentre – nei 20 mesi successivi all'introduzione del fattore di supporto – il miglioramento delle condizioni risulta di 27 punti per le piccole imprese, di 25 punti per le medie imprese, di 11 punti per le grandi imprese;
    il fattore di supporto per le piccole e medie imprese assume particolare rilevanza per il nostro Paese, ove si stima che la sua mancata conferma metterebbe in discussione – in termini di volumi e condizioni – un ammontare di prestiti pari a circa 20 miliardi di euro;
    il tema va altresì affrontato nell'ambito di uno scenario in cui «la correzione degli squilibri nella struttura finanziaria delle imprese italiane richiede – come ha scritto il Governatore Visco – l'attivazione prolungata nel tempo di diversi strumenti di politica economica in un quadro coerente di riforme» ed in cui «la soluzione del problema della scarsa accessibilità al credito da parte delle aziende – come si legge nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 – è un tema di primaria importanza che coinvolge diversi attori e richiede un intervento su diversi fronti», nonché alla luce di quanto si evidenzia nel Rapporto sulla stabilità finanziaria – pubblicato da Banca d'Italia nel mese di novembre 2015 – ove, tra l'altro, così si osserva: «In Italia l'uscita dalla recessione favorisce un graduale ritorno alla crescita del credito al settore privato; se valutato in rapporto al prodotto, tale credito rimane tuttavia assai inferiore ai valori medi di lungo periodo»;
    la conferma dell'applicazione dello «SMEs SF» rientra dunque – concorrendo alla costruzione delle – condizioni di un mercato del credito fluido, efficiente ed accessibile da parte delle micro, piccole e medie imprese, tra gli strumenti necessari – in Europa e, in particolare, in Italia – per il sostegno della ripresa;
    alle considerazioni sopra esposte, di tipo economico, vanno aggiunte alcune osservazioni di natura regolatoria: su un piano strettamente giuridico, uno dei vantaggi dello SME SF, al di là della sua efficacia in concreto, pure dimostrata dai dati ABI in Italia e delle altre associazioni in Europa, è costituito dal fatto di essere: 1) trasparente, 2) facilmente accertabile e misurabile; 3) mirato (targeted, ma non selettivo); 4) proporzionale all'obiettivo;
    grazie a queste caratteristiche, lo strumento può essere monitorato costantemente e rimosso qualora si dimostri in futuro inefficace o distorsivo: tali profili, rilevanti sul piano giuridico e anzi decisivi per valutare l'efficacia della misura in relazione ai parametri europei, dovrebbero emergere in modo più chiaro nello studio dell'EBA;
    infatti con lo SME supporting factor si abbassa lo standard patrimoniale in termini relativi, ma si crea uno strumento di gestione e controllo del rischio estremamente agile ed efficace: se, da un lato l'incidenza del supporting factor sull'abbassamento del rating patrimoniale è relativa e residuale, dall'altro i vantaggi prodotti in tema di gestione del rischio (i 4 criteri sopra indicati) sono determinanti; l'azione politica, soprattutto quando utilizza strumenti regolatori, deve realizzare un contemperamento tra gli interessi collettivi, pubblici, e quelli degli operatori, privati: nella bilancia regolatoria, non può dubitarsi che lo SME supporting factor costituisca uno strumento «modello» che, per le sue caratteristiche, rappresenta un benchmark, utilizzabile anche in altri contesti;
    a questo deve aggiungersi che, poiché la vigilanza sul rispetto dei coefficienti patrimoniali delle banche spetta alla BCE, la quale svolge un ruolo non solo tecnico (cui deve invece attenersi l'EBA), ma valuta con discrezionalità gli obiettivi prudenziali, nulla osta che qualora l'incidenza dei prestiti alle SME di un determinato istituto, considerato un dato contesto, costituisca un rischio ritenuto eccessivo, la BCE o le banche centrali nazionali impongano misure correttive. In altre parole, l'attività di vigilanza della BCE (sulle banche sistemiche) e della banca centrale nazionale (sulle restanti) esercita in questo caso un ruolo correttivo permanente di eventuali squilibri cui lo SME SF possa contribuire: su un piano sistematico, non v’è dunque necessità di modificare la regolazione in modo strutturale, pregiudicando l'interesse collettivo, se la vigilanza può intervenire a prevenire e reprimere singoli eventi distorsivi,

impegnano il Governo

a sviluppare ogni iniziativa utile all'avanzamento – in sede di Commissione europea e di Consiglio – del confronto e dell'approfondimento sulle ragioni del mantenimento dello strumento del «fattore di supporto delle piccole e medie imprese» (SMEs Supporting Factor), sulla scorta di quanto delineato all'articolo 501 del regolamento UE n. 575/2013 in materia di requisiti prudenziali di capitale regolamentare per enti creditizi ed imprese di investimento e nell'ambito della valutazione d'impatto di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.
(8-00174) «Taranto, Causi, Benamati, Pelillo, Arlotti, Zoggia, Becattini, Martella, Scuvera, Senaldi, Bargero, Cani, Petrini, Lodolini, Ginefra, Tidei, Peluffo, Vico, Montroni, Galperti, Bini, Marco Di Maio, Barbanti, Giampaolo Galli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piccole e medie imprese

credito industriale

grande impresa