ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00132

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 05/08/2015
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00719
Atto numero: 7/00721
Atto numero: 7/00727
Atto numero: 7/00732
Atto numero: 7/00735
Atto numero: 7/00737
Firmatari
Primo firmatario: OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 05/08/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 05/08/2015
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/08/2015
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 05/08/2015
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
LAVAGNO FABIO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
PALMA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
PILI MAURO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 05/08/2015
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2015
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 05/08/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
05/08/2015
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 05/08/2015

APPROVATO IL 05/08/2015

CONCLUSO IL 05/08/2015

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00132
presentato da
OLIVERIO Nicodemo Nazzareno
testo di
Mercoledì 5 agosto 2015 in Commissione XIII (Agricoltura)

Risoluzioni 7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilendo che le indicazioni relative al Paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale Paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. Inoltre, prevede che in etichetta si debba evidenziare il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento quando questo è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario oppure quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento;
    per alcuni alimenti, l'articolo 26 del regolamento prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine (per esempio, per le carni bovine, suine, ovine e avicole), mentre per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio delle relazioni sulla applicabilità e sulla opportunità dell'indicazione obbligatoria;
    per tale ragione nel corso del 2014, la Commissione europea ha commissionato uno studio, che ha previsto indagini e studi di casi su consumatori, operatori del settore alimentare e autorità competenti degli Stati membri, nonché l'analisi di altre fonti disponibili nel settore e il 20 maggio 2015 ha pubblicato due distinte relazioni presentate al Consiglio dei ministri dell'agricoltura del 16 giugno 2015:
    la prima tratta l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;
    la seconda riguarda l'indicazione obbligatoria del Paese di origine del latte, del latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e dei tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;
    le relazioni ipotizzano tre scenari in ordine all'indicazione obbligatoria dell'origine:
     mantenimento dello status quo normativo (etichettatura di origine volontaria);
     introduzione di un'etichettatura di origine obbligatoria con indicazione a livello di UE/NON UE o Paese terzo;
     introduzione di un'etichettatura di origine obbligatoria a livello di Stato membro/Paese terzo;
    a parere della Commissione europea, per entrambe le relazioni, le informazioni sull'origine dei prodotti alimentari fornite facoltativamente dagli operatori costituirebbero per i consumatori una «valida opzione che non impone oneri supplementari all'industria e alle autorità»;
    secondo la Commissione, l'etichettatura di origine obbligatoria comporterebbe maggiori, quanto imprecisati, oneri per la maggior parte dei prodotti esaminati e, pertanto, il problema consisterebbe nel valutare se l'equilibrio tra costi e benefici sia tale da giustificare l'indicazione obbligatoria medesima;
    più specificatamente, per il settore del latte, nonostante i consumatori abbiano mostrato interesse per l'origine del prodotto con indicazione dello Stato membro, a parere della Commissione la disponibilità a pagare un prezzo maggiore per avere tali informazioni sarebbe modesta;
    una recente consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha evidenziato, invece, che i consumatori italiani vogliono conoscere sempre l'origine delle materie prime. In particolare, su alcuni prodotti: sul latte fresco (il 95 per cento degli intervistati), sui prodotti lattiero-caseari, come yogurt e formaggi (il 90 per cento, degli intervistati). Inoltre, l'82 per cento di coloro che si sono espressi ha dichiarato di essere disposto a spendere di più per avere la certezza dell'origine e della provenienza del prodotto;
    occorre impostare una politica di ricerca scientifica sul differente livello di salubrità degli alimenti in ragione delle differenti modalità produttive;
    anche nel caso del latte da consumo, ove i costi per l'indicazione di origine obbligatoria sarebbero piuttosto modesti, il rapporto non ne propone l'attuazione perché l'impatto tra gli operatori non sarebbe uniforme; alcuni di questi sarebbero, secondo il report presentato dalla Commissione, costretti ad introdurre ulteriori sistemi di rintracciabilità, con un aumento significativo dei costi, soprattutto per le aziende ubicate nelle regioni frontaliere o nelle zone non autosufficienti nel settore del latte;
    l'etichettatura dei prodotti alimentari si dimostra un tema sempre più sensibile nel rapporto tra Italia e Unione Europea, considerato che la prima vanta un'eccellenza nella produzione dei prodotti agroalimentari che non ha pari negli altri Paesi mentre la seconda resta tuttora ancorata ad un concetto di tutela della libera concorrenza imperniato nel rendere obbligatorie solo le indicazioni necessarie per distinguere le proprietà organolettiche dello stesso prodotto, a discapito dell'importanza che il consumatore attribuisce alle indicazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del processo produttivo del bene posto in vendita;
    il Regolamento UE n.1169/2011 prevede che tra le informazioni obbligatorie importanti non venga menzionata l'indicazione dello stabilimento di produzione e di confezionamento della merce. La nostra normativa interna, che invece ne prevedeva l'obbligo, a seguito di questo Regolamento europeo è conseguentemente non più applicabile e quindi ora l'indicazione rimarrà è solo facoltativa per il produttore;
    da ultimo la Commissione europea ha contestato all'Italia la legittimità delle disposizioni contenute nella legge n.138 del 1974, che impongono ai produttori italiani di formaggio il divieto di detenzione di latte in polvere negli stabilimenti nei quali si producono formaggi;
    la produzione dei formaggi può essere fatta con diverse materie prime, sia in Italia che in UE, infatti si può usare sia latte fresco che cagliate oppure cagliate congelate o semi-lavorati;
    mentre in Italia è vietato l'uso di latte in polvere per trasformarlo in formaggi o prodotti lattiero-caseari, nelle altre nazioni europee è possibile produrre formaggi con latte in polvere. Questi formaggi prodotti con latte in polvere possono arrivare sulla tavola dei consumatori italiani senza che essi ne siano consapevoli;
    la Commissione europea ha concesso, su richiesta del Governo, una proroga fino al 29 settembre 2015 del termine di risposta alla lettera di «diffida» sull'infrazione n.4170 che riguarda appunto la richiesta all'Italia di porre fine al divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari;
    ancorché un adeguamento del diritto nazionale a quello comunitario, come chiesto da Bruxelles, non riguarda le produzioni DOP e IGP per le quali non sarà mai possibile un utilizzo di materie prime diverse da quelle indicate nei rispettivi disciplinari, la fine del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, concentrato o ricostituito, per la produzione di formaggi e yogurt, rappresenterebbe senza dubbio una soluzione al ribasso che rischia di compromettere la qualità di oltre 400 produzioni nazionali, in gran parte formaggi, la cui specificità ed originalità sta proprio nella qualità della materia prima utilizzata, ovvero il latte, oltre che nel valore dei saperi e dei territori;
    una simile previsione danneggerebbe irrimediabilmente il patrimonio agroalimentare italiano frutto di una attenzione particolare alla qualità delle materie prime impiegate ed appare invece sostenere gli interessi delle multinazionali dell'industria alimentare e di una concezione di cibo come merce disponibile a basso prezzo;
    l'indicazione dell'origine della materia agricola prevalente rappresenta una condizione fondamentale per informare correttamente il consumatore; un'informazione di questo tipo è necessaria, in nome del principio della trasparenza e non si pone in conflitto con le norme che regolano il libero mercato;
    nel caso del latte destinato al consumo diretto, i vari sistemi di etichettatura volontaria utilizzati da diversi Paesi membri dell'Unione europea, per quanto non uniformi, evidenziano l'importanza attribuita dai consumatori all'indicazione dell'origine della materia prima;
    tra l'altro, rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine del latte destinato al consumo non comporterebbe alcun aumento di costi, tenuto conto delle regole attualmente in vigore, peraltro frutto della fine del regime delle quote, e i problemi segnalati dalle relazioni sono facilmente superabili senza costi aggiuntivi;
    il consumatore europeo si trova, oggi, nell'assurda situazione di non poter conoscere se un formaggio è prodotto con latte fresco o con latte in polvere, in quanto nelle etichette questa informazione non è prevista; in aggiunta, l'Italia si trova in una procedura di infrazione, in quanto la normativa nazionale non consente l'utilizzo di latte in polvere per la produzione di formaggio;
    si tratta di una situazione inaccettabile, perché da una parte non si consente all'Italia di salvaguardare una tradizione casearia millenaria, e dall'altra si impedisce di informare correttamente il consumatore, il quale sarebbe molto interessato a sapere se la principale materia utilizzata nella produzione di formaggi o di yogurt sia costituita da latte fresco o da latte in polvere;
    alla luce di quanto sopra esposto le conclusioni delle relazioni della Commissione, in particolare quella sul latte sono molto deludenti e assolutamente non condivisibili. Il nostro Paese non può accettare il mantenimento dello status quo che non soddisfa le aspettative dei consumatori, desiderosi di informazioni chiare e trasparenti, non creando favorevoli condizioni di competitività alle imprese italiane, le quali sono pronte ad organizzarsi al meglio per fronteggiare le sfide di un mercato globale;
    il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostiene da tempo che l'indicazione obbligatoria di origine dei prodotti agricoli ed alimentari deve costituire una priorità per le politiche dell'Unione europea, poiché si tratta di una grande opportunità per le imprese europee, ma anche di un fondamentale principio di concorrenza dei mercati – dove la competitività passa necessariamente anche attraverso azioni serie ed incisive di contrasto alle frodi – e di trasparenza per i consumatori;
    da molti anni l'Italia ha come priorità politica l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima in etichetta e per tale motivo nel corso degli anni sono state emanate diverse normative in materia;
    in particolare, la legge n. 4 del 2011 prevede l'obbligatorietà dell'indicazione di origine dell'ingrediente primario per i prodotti alimentari trasformati, da realizzarsi attraverso l'emanazione di appositi decreti da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'attuazione di tale legge è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione, a livello europeo, degli atti esecutivi della Commissione europea in materia di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario, che la Commissione europea non ha ancora adottato, malgrado il termine originariamente previsto al 13 dicembre 2014 (articolo 26, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1169/2011);
    inoltre, già dal 2004 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha previsto l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima nel caso del latte fresco, ma i tentativi di allargare anche al latte UHT tale previsione sono falliti, poiché nel frattempo è cambiata la normativa europea e l'iter di emanazione di norme nazionali è diventato molto più complesso;
    con il decreto-legge n. 91 del 2014 il Governo ha quindi avviato per alcuni prodotti, tra cui il latte e i prodotti lattiero-caseari, il procedimento previsto dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che consente di normare l'indicazione dell'origine nei casi di protezione del consumatore dalle frodi, previa consultazione pubblica e dimostrazione del nesso tra territorio e produzione del prodotto;
    attualmente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha concluso con successo la consultazione pubblica alla quale affiancherà un'indagine a valenza statistica e procederà con il CREA allo studio del legame con il territorio;
    un'altra iniziativa messa in campo per valorizzare l'indicazione dell'origine in etichetta è il logo «Latte 100 per cento italiano». Si tratta di un marchio collettivo geografico facoltativo, di proprietà di Unioncamere;
    è quindi necessario – date le peculiarità delle produzioni agroalimentari italiane – proseguire nello sforzo di allargare la platea dei prodotti e degli alimenti sottoposti all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima, pur nella valutazione attenta e puntuale delle possibili criticità che potrebbero emergere in alcuni settori, in particolare quelli degli alimenti trasformati e non trasformati;
    la storica posizione dell'Italia sul tema, come delineata nelle premesse che precedono, trova tuttavia opposizione in alcuni settori economici e istituzionali che condividono le sollecitazioni della Commissione europea a favore dell'etichettatura d'origine facoltativa;
    tra le ipotesi più in linea con la posizione della Commissione europea, condivise anche da alcune istituzioni centrali, vi è quella secondo cui sarebbe preferibile un approccio settoriale, che consenta l'estensione del regime di etichettatura d'origine obbligatoria eventualmente ai soli prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a), quali carni minori (cavallo, coniglio, selvaggina) fresche confezionate che residuano rispetto a quelle per le quali l'obbligo è già disciplinato (carni bovine, suine, ovine e di volatili) ed il latte da bere di cui alla lettera b) del regolamento (UE) n. 1169/2011;
    secondo tale orientamento, con riguardo agli alimenti non trasformati, si ritiene che vada effettuata un'analisi caso per caso, valutando l'impatto che gli eventuali nuovi obblighi avrebbero sulla produzione, e si esprime parere contrario all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima per i prodotti trasformati;
    in sostanza, tale posizione si porrebbe in contrasto con qualsiasi norma generale che imponga l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima, e, in particolare, quando la norma generale riguardi alimenti trasformati, ponendosi in tal modo in contraddizione con gli impegni più volte assunti dal Governo anche in sede parlamentare;
    vanno considerate l'importanza dell'etichettatura per i produttori e i consumatori italiani e l'importanza essenziale di un maggiore coordinamento istituzionale delle iniziative e delle decisioni a tutela degli interessi italiani in campo agroalimentare;
    la trattativa sull'accordo di libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) è, un appuntamento determinante anche per tutelare le produzioni agro-alimentari italiane dalla contraffazione alimentare e dal cosiddetto fenomeno dell’italian sounding molto diffuso sul mercato statunitense;

impegna il Governo:

    ad adottare tutte le opportune iniziative in sede europea affinché la Commissione europea non si limiti a fare proprie le indicazioni derivanti dalle due relazioni di cui in premessa, considerando seriamente le esigenze espresse dalla maggioranza dei consumatori e dei produttori del settore agricolo, in materia di origine dei prodotti, con particolare riferimento al latte;
    a garantire un maggiore e continuativo coordinamento istituzionale, con particolare riferimento alle posizioni da assumere in sede europea, a tutela degli interessi italiani, assicurando la completezza e la trasparenza relativamente all'etichettatura dei prodotti agroalimentari;
    e ad intraprendere ogni utile azione volta a tutelare le produzioni lattiero-casearie italiane non certificate DOP ed IGP in modo da mantenere in vigore le disposizioni recate dalla legge n. 138 del 1974;
    ad assumere iniziative volte alla revisione del regolamento (UE) n.1169/2011 per introdurre l'obbligo di indicazione in etichetta di quante più informazioni possibili relativamente ai prodotti lattiero-caseari, con particolare riguardo all'utilizzo di latte fresco o cagliate o cagliate congelate o semilavorati nel prodotto iniziale e all'indicazione della presenza o meno di furosina, ovvero ad individuare ogni utile misura, tenuto conto della compatibilità con il diritto comunitario, che sancisca l'obbligo, almeno a livello nazionale, di tali indicazioni;
    ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto della normativa europea al fine di reintrodurre il vincolo per le aziende produttrici di scrivere sulle etichette lo stabilimento di produzione e di confezionamento dei prodotti alimentari allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza alimentare dei consumatori;
    ad adottare nel rispetto della vigente normativa europea i decreti attuativi, ad oggi non ancora adottati, della legge n. 4 del 2011 col fine di definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari saranno assoggettati all'etichettatura d'origine, rendendo obbligatoria l'indicazione del Paese di origine delle materie prime in tutti i prodotti alimentari anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica;
    ad assumere iniziative per introdurre per il latte fresco e quello a media e lunga conservazione l'etichettatura del luogo di origine, di provenienza e dello stabilimento di produzione e confezionamento, affinché il «latte 100 per cento italiano» e i suoi derivati, siano opportunamente valorizzati per gli elevati standard di qualità e di salubrità nel mercato europeo e mondiale;
    a promuovere uno sforzo congiunto di produttori, mondo della ricerca e parte pubblica per produrre un'adeguata documentazione scientifica quale base necessaria per una rivisitazione del quadro complessivo entro cui si colloca la politica agricola comunitaria;
    ad intervenire nelle opportune sedi europee affinché le denominazioni DOP e IGP, in particolare dei prodotti di eccellenza italiani, continuino ad essere una priorità della Commissione europea anche nell'ambito del TTIP tra Usa e Unione europea;
(8-00132) «Oliverio, Schullian, Gallinella, Fedriga, Catanoso, Franco Bordo, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dadone, Dal Moro, Fiorio, Gagnarli, L'Abbate, Lavagno, Lupo, Marrocu, Mongiello, Palma, Parentela, Pili, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Zaccagnini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

denominazione di origine

prodotto lattiero-caseario

industria casearia