ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01391

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 884 del 10/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: TULLO MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARLONI ANNA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 10/11/2017
CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 10/11/2017
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 10/11/2017
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 10/11/2017
MINNUCCI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 10/11/2017
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 10/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01391
presentato da
TULLO Mario
testo di
Venerdì 10 novembre 2017, seduta n. 884

   La IX Commissione,

   premesso che:

    il comparto marittimo rappresenta un settore fondamentale dell'economia italiana;

    la portualità in Italia, sia merci che passeggeri, genera nel complesso circa il 2,6 per cento del Pil italiano, registrando oltre 11.000 imprese nel settore e 90.000 addetti impiegati (dati Unioncamere, 2014);

    complessivamente, sono interessati dall'interscambio commerciale marittimo oltre 230 miliardi di euro (Istat, 2014), che rappresentano oltre il 15 per cento del Pil nazionale. Il cluster della logistica nel suo insieme, invece, incide per il 14 per cento sul Pil italiano, registrando 150.000 imprese nel settore e un milione di addetti (corrispondente a circa il 5 per cento dell'occupazione complessiva);

    l'Italia, inoltre, è tra i Paesi leader dello shipping mondiale, risultando 2° tra le flotte dell'Unione europea e 4° al mondo. Anche l'età media della flotta (inferiore ai 13 anni) riflette la vivacità di un settore in cui si continua ad investire, per navi più moderne, più sicure, più ecologiche. Ciò fa sì che la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni siano espressioni dell'economia del mare, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia;

    a contribuire in maniera determinante al successo di questo sistema è senza dubbio la qualità dei marittimi che vengono formati dal nostro sistema scolastico e professionale, unanimemente riconosciuta da tutti gli operatori del settore come di assoluta eccellenza;

    è tuttavia importante fare in modo che i giovani formati agli istituti superiori nautici che intendano intraprendere la carriera marittima siano opportunamente agevolati in questo percorso, sia durante il corso di studi, garantendo un miglior funzionamento del sistema di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015, sia attraverso un'attenzione particolare alla delicata fase successiva al conseguimento del diploma;

    un primo intervento assai utile potrebbe essere quello di acquisire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i nominativi dei diplomandi, ai quali comunicare alcune informazioni fondamentali per il prosieguo del loro percorso formativo e professionale (ad esempio la modalità d'iscrizione alle matricole della gente di mare, i corsi necessari per il primo imbarco, elementi informativi per favorire una consapevole valutazione del percorso formativo da intraprendere);

    un secondo aspetto rilevante è quello relativo al sostegno economico per i giovani che intendono, successivamente al diploma, svolgere i percorsi formativi necessari per la loro qualificazione;

    se infatti i giovani diplomati assunti presso grandi società di navigazione, o ammessi all'Accademia del mare, effettuano tutti i corsi gratuitamente, per gli altri giovani diplomati che intendono intraprendere la carriera marittima il principale strumento di sostegno è rappresentato dalle risorse del Fondo nazionale marittimi, istituzione beneficiaria dell'importo formativo di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2008 destinato alla formazione degli allievi ufficiali. Il Fondo assicura un sostegno a copertura delle spese dei corsi, di vitto, di alloggio e di viaggio dei diplomati meritevoli con una votazione superiore a 75/100. Per fruire del contributo è previsto un termine, spesso molto prossimo alla data di diploma;

    potrebbe essere valutata, nell'ottica di agevolare un ampliamento della platea dei potenziali lavoratori marittimi, sia la possibilità di attribuire benefici anche a diplomati nautici con punteggi inferiori a 75/100 (magari limitandoli alle sole spese dei corsi), sia quella di rendere meno stringente il termine per la presentazione delle domande (anche fino ad un anno dopo il conseguimento del diploma), così da consentire ai giovani un tempo adeguato per maturare la decisione di intraprendere o meno la carriera di ufficiale marittimo;

    più in generale la formazione dei lavoratori marittimi è stata oggetto recentemente di un processo di riforma per l'adeguamento a direttive europee e alla normativa internazionale;

    in particolare, con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è stata data attuazione alla direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. In attuazione di questa disposizione normativa è stato emanato il decreto ministeriale 25 luglio 2016 che disciplina i requisiti richiesti per conseguire il certificato di competenza e il certificato di addestramento;

    il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2016 ha infine disciplinato i programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare;

    la riforma è volta ad accrescere ed adeguare al nuovo quadro di riferimento la formazione dei marittimi, in particolare rafforzando la conoscenza dell'inglese tecnico, ormai fondamentale per gli ufficiali;

    in fase di attuazione di queste riforme si sono rilevate alcune criticità che potrebbero essere tuttavia agevolmente ridimensionate con opportuni adeguamenti delle disposizioni citate;

    in primo luogo è stato segnalato un allungamento del tempo di conseguimento delle certificazioni sia di ufficiale di coperta che di macchina (per la cui certificazione è richiesto il superamento di quattro prove), sia per quella di primo ufficiale di macchina (per la cui certificazione è richiesto il superamento di tre prove);

    l'articolo 6 del decreto direttoriale del 22 novembre 2016 ha infatti previsto che, qualora un candidato non superi una delle prove previste, è ammessa la ripetizione della stessa entro 12 mesi dalla data di effettuazione della stessa; la circolare ministeriale del 4 agosto 2017 ha imposto però che, ove una prova non sia superata, la ripetizione della stessa si svolga davanti alla medesima commissione e che in generale tutte le prove si svolgano presso una sola direzione marittima o capitaneria di porto;

    rendere ammissibile l'effettuazione degli esami presso più direzioni marittime abbrevierebbe sensibilmente i tempi necessari per l'abilitazione, venendo incontro anche alla situazione di oggettivo disagio per i marittimi derivante dalla necessità di recarsi, talora appositamente, presso una specifica direzione marittima al fine del superamento degli esami;

    inoltre, potrebbe essere un'opportuna agevolazione consentire l'utilizzo delle prove nelle quali il candidato è risultato idoneo come crediti nelle future sessioni di esame, limitando al solo caso in cui non si superi per due volte la medesima prova la ripetizione dell'intero iter d'esame;

    un secondo elemento di criticità segnalato riguarda la durata della prova di esame di inglese tecnico che è stata ridotta da 90 a 60 minuti. Tale termine appare troppo breve in relazione alla complessità della prova stessa e sarebbe pertanto opportuna una riconsiderazione dello stesso;

    infine, occorrerebbe intervenire sulla composizione delle commissioni di esame in quanto spesso si verifica che ci sia un eccessivo lasso temporale tra le varie sessioni in considerazione della difficoltà di conciliare la disponibilità di tutti i commissari; a tale scopo potrebbe ipotizzarsi la creazione di un database con i potenziali membri in possesso dei requisiti opportunamente selezionati in modo da poter sostituire tempestivamente i membri che non risultano disponibili abbreviando i tempi per l'espletamento degli esami,

impegna il Governo:

   ad assumere le iniziative di competenza per acquisire, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i nominativi dei diplomandi presso gli istituti nautici, al fine di comunicare loro, al termine del percorso di studio, con una nota personalizzata le informazioni fondamentali per il prosieguo del loro percorso formativo e professionale ricordate in premessa;

   ad assumere iniziative per favorire un'estensione dei beneficiari delle provvidenze del Fondo nazionale marittimi, assicurando anche a coloro che hanno conseguito il diploma nautico con media inferiore a 75/100 di accedere alle provvidenze del Fondo medesimo quanto meno per la copertura delle spese dei corsi di formazione;

   ad assumere iniziative per consentire che la domanda di accesso alle provvidenze del Fondo possa essere effettuata anche entro un anno dal conseguimento del diploma;

   a semplificare le procedure al fine di favorire gli interventi autorizzatori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per consentire agli studenti degli istituti nautici di poter accedere all'imbarco, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, prevedendo margini di modificabilità di alcuni elementi come le date di imbarco, il/i porto/i di attracco, il nome della nave, e altro, senza dover necessariamente ricorrere ad un nuovo provvedimento;

   ad assumere le iniziative di competenza al fine di rendere ammissibile l'effettuazione degli esami presso più direzioni marittime, superando le previsioni della circolare ministeriale del 4 agosto 2017;

   a consentire l'utilizzo delle prove nelle quali il candidato è risultato idoneo, come crediti nelle future sessioni di esame, limitando al caso in cui non si superi per due volte la medesima prova la ripetizione dell'intero iter d'esame;

   a riportare la durata della prova di inglese tecnico di cui agli articoli 7, 9 e 10 del decreto direttoriale 22 novembre 2016 a 90 minuti;

   ad assumere le necessarie iniziative per rendere più frequenti le sessioni d'esame per il conseguimento delle certificazioni anche valutando la creazione di un database con i potenziali membri delle commissioni in modo da poter sostituire tempestivamente i membri che non risultano disponibili, o che danno una disponibilità parziale.
(7-01391) «Tullo, Carloni, Carocci, Gnecchi, Miccoli, Minnucci, Mura».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

patente nautica

personale di bordo

rapporto scuola-vita professionale