ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01375

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 874 del 19/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2017
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2017
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2017
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01375
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Giovedì 19 ottobre 2017, seduta n. 874

   L'XI Commissione,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 339, della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l'articolo 32 del testo unico della maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;

    la stessa legge di stabilità ha previsto, inoltre, l'obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l'inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4-bis del citato articolo 32);

    con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull'articolo 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1-ter dell'articolo 32 citato). In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale;

    la riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal testo unico che è stata introdotta in via sperimentale per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l'adozione di ulteriori decreti legislativi;

    infatti, il decreto legislativo n. 148 del 2015, con l'articolo 43, comma 2, ha esteso tale previsione anche per gli anni successivi;

    sempre in via suppletiva ai contratti collettivi, il nuovo comma 3 dell'articolo 2 in parola stabilisce che, salvo i casi di oggettiva impossibilità, il genitore che voglia esercitare il diritto di fruire del congedo parentale a ore è tenuto a informare il datore di lavoro con un termine di preavviso pari a 2 giorni;

    ciò, in altre parole, significa che il lavoratore può aspettare a decidere comunicare la fruizione del congedo su base oraria fino a 2 giorni prima del giorno di fruizione stesso;

    la norma è applicabile anche ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche;

    la complessità della disciplina del congedo parentale – determinata dalle differenti modalità di fruizione, dalla diversità di fonti, normativa o contrattuale (anche aziendale) che oggi possono disciplinare questo istituto, nonché dalla necessità di continuare a monitorare i limiti individuali e complessivi di fruizione ed indennizzo del congedo stabiliti dal testo unico — ha spinto l'Inps ad emanare una circolare per attuare le novità normative in argomento;

    la circolare dell'Inps n. 152 del 18 agosto 2015 ha tentato di definire il concetto di orario medio giornaliero in assenza di contrattazione affermando che: «Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato articolo 23 per il calcolo dell'indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero»;

    eppure, nelle more del rinnovo dei contratti collettivi aggiornati alle disposizione del decreto legislativo n. 80 del 2015, ovvero in assenza di una contrattazione collettiva di settore in tema di modalità e criteri di fruizione dei congedi parentali su base oraria, le amministrazioni pubbliche, in particolare gli enti regionali, hanno dettato disposizioni regolamentari o di servizio in tema di modalità di fruizione dei congedi parentali su base oraria e giornaliera diversificate, spesso non uniformi e che talvolta rendono di non facile «fruizione» il beneficio del congedo per le donne lavoratrici e che in alcuni casi comportano una eccessiva compressione della facoltà di fruire di tali congedi, ovvero interpretazioni della normativa non sempre conformi allo «ratio» di favor che dovrebbe animare l'accesso a tali strumenti, in funzione delle esigenze di cura e di famiglia della donna lavoratrice che li richiede;

    l'articolo 30 della Costituzione stabilisce il diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e l'articolo 37, primo comma, secondo periodo, prevede la necessità di garantire condizioni di lavoro che permettano alla madre di esercitare la sua essenziale funzione di madre,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa utile – anche di tipo normativo – al fine di favorire nelle amministrazioni pubbliche – prive di una regolamentazione aggiornata da parte della contrattazione collettiva di settore – l'adozione uniforme di criteri e modalità attuative della disciplina dei congedi parentali su base giornaliera e oraria, previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, che non siano penalizzanti, ovvero di difficile «fruizione», per le donne lavoratrici che li richiedono e che siano rispettosi delle previsioni poste dal medesimo articolo 32, favorendo quanto più possibile l'accesso ai suddetti congedi alla donna lavoratrice in conformità alle esigenze di tutela e sostegno della maternità;

   ad adottare ogni iniziativa utile – anche di tipo normativo – al fine di favorire nelle amministrazioni pubbliche, nelle more di una regolamentazione aggiornata da parte della contrattazione collettiva di settore, una interpretazione dei criteri e delle modalità attuative delle disposizioni in tema di congedi parentali su base oraria quanto più possibile favorevole alle esigenze della donna lavoratrice che li richiede e conforme alla previsione normativa dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001;

   tenuto conto che l'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ha introdotto un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione anche in assenza di contrattazione collettiva, ad assumere ogni iniziativa utile a verificare lo stato di attuazione della suddetta normativa al fine di garantire, anche nelle amministrazioni pubbliche, un importante strumento di conciliazione per le famiglie, e in particolare per le lavoratrici, quale il congedo parentale frazionato.
(7-01375) «Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Lombardi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro femminile

congedo parentale

contrattazione collettiva