ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01350

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 857 del 25/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 25/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01350
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Lunedì 25 settembre 2017, seduta n. 857

   La XI Commissione,

   premesso che:

    l'istituto dell’«Ape» sociale nasce con l'intento di consentire l'anticipo pensionistico a coloro che hanno raggiunto determinati requisiti anagrafici e contributivi – 63 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva – e che appartengono a categorie di persone che si trovano in una situazione di particolare difficoltà (disoccupati, chi svolge lavori usuranti, chi assiste persone invalide);

    tuttavia, di fatto, la regolamentazione relativa all'accesso all’«Ape» sociale ha determinato gravi discriminazioni nei confronti di persone che, pur appartenendo a categorie deboli, sono rimaste escluse. Al riguardo, si mette in evidenza che i limiti posti per ottenere tale pensione anticipata sono stati determinati da una mera circolare dell'Inps, la n. 100 del 16 giugno 2017, e non risultano individuabili nel testo della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) che istituisce l’«Ape» sociale. Sul punto, dunque, si ritiene che con le disposizioni di attuazione sia stata stravolta la natura dell'istituto in questione;

    in particolare, restano esclusi i lavoratori autonomi, anche se disoccupati e addetti a mansioni gravose, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di caregiver o disabili;

    gli autonomi non potranno usufruire dell’«Ape» sociale, in quanto rientrano tra le categorie di lavoratori che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione, il cui percepimento è stato previsto come requisito per accedere alla pensione anticipata; pertanto, pur essendo iscritti all'ufficio dell'impiego e in possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici necessari stabiliti dalla legge, non avendo usufruito della disoccupazione, non potranno ottenere dall'Inps la pensione anticipata;

    ugualmente, restano esclusi dall’«Ape» sociale coloro che pur non essendo lavoratori autonomi, non hanno comunque potuto accedere all'indennità di disoccupazione per lo scadere dei termini previsti per la presentazione della relativa domanda;

    la circolare dell'Inps predetta, inoltre, ha stabilito che per l'accesso all’«Ape» sociale non possono essere totalizzati i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, sicché, secondo l'Inps, non può essere utilizzata la contribuzione estera per il raggiungimento del requisito contributivo necessario per ottenere l'anticipo pensionistico;

    anche tale limite appare di dubbia legittimità, soprattutto considerando quanto lo stesso Istituto previdenziale afferma sulla contribuzione estera con il messaggio n. 1094 del 2016, rispetto all'accesso ad altro istituto per il quale «la contribuzione estera viene presa in considerazione per verificare i requisiti richiesti per il diritto come se fosse contribuzione versata in Italia»; nello specifico, i periodi che si vogliono «sommare» non devono coincidere e la contribuzione deve essere maturata in Paesi «in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale»;

    l'applicazione dell’«Ape» sociale, dunque, non avviene nel rispetto di principi di uguaglianza sociale, sebbene sia un'indennità che nasce anche dall'esigenza di tutelare tutti i disoccupati e, di conseguenza, dovrebbe tenere conto di coloro che si trovano nelle condizioni di disoccupazione reale. Tra l'altro, è assurdo che siano stati esclusi dall'accesso all'indennità proprio coloro che non godono neanche di altre tipologie di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per modificare le condizioni di accesso all’«Ape» sociale ritenute discriminatorie, con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari e di comprendere anche le categorie «deboli» ad oggi escluse.
(7-01350) «Rizzetto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionamento anticipato

disoccupazione

sicurezza sociale