ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01341

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 852 del 18/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2017
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01341
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Lunedì 18 settembre 2017, seduta n. 852

   La VIII e IX Commissione,

   premesso che:

    il trasporto marittimo è una rilevante e crescente fonte di emissioni di gas serra e rappresenta attualmente il 4 per cento di tutte le emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea: come stimato dall'Agenzia europea per l'ambiente, l'industria dei trasporti navali genera ogni anno circa un miliardo di tonnellate di CO2, destinate a diventare, secondo le previsioni, 1,6 miliardi di tonnellate nel 2050;

    i dati più recenti dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo) mostrano che, se non verranno adottati dei provvedimenti urgenti per contrastare questa tendenza, le emissioni di gas serra prodotte dal trasporto marittimo aumenteranno del 250 per cento entro il 2050 e arriveranno a rappresentare il 17 per cento delle emissioni globali;

    il settore del trasporto marittimo dipende in larga misura dai combustibili fossili per l'alimentazione dei motori, in particolare dall'olio combustibile, una miscela di oli meno raffinata, più inquinante e più economica che include gasolio, olio combustibile pesante e gas naturale liquefatto. La combustione di questi oli rilascia anidride solforosa e ossidi di azoto, inquinanti altamente pericolosi per la salute umana e per gli ecosistemi;

   in particolare, le navi da crociera, definitivamente assimilate da recentissima giurisprudenza alle navi di linea adibite al trasporto passeggeri – in navigazione – utilizzano olio combustibile pesante ATZ al 3,50 per cento di zolfo, un valore 3.500 volte maggiore di quello del gasolio per autotrazione;

   la maggioranza delle navi da crociera, inoltre, non utilizza alcuna tecnologia di abbattimento delle emissioni (polveri sottili, ossidi di azoto, e nero di carbonio), la cui concentrazione è causa di severe patologie a carico dell'organismo umano – come il cancro, l'asma o malattie cardiovascolari – e che danneggiano gli ecosistemi, contribuendo all'acidificazione e all'eutrofizzazione del suolo, delle acque e delle zone costiere e alla solfatazione dei materiali lapidei che è particolarmente grave nelle città d'arte;

   mentre le emissioni delle navi in navigazione penetrano fino a 400 chilometri nella terraferma, per effetto dei venti, sono soprattutto i motori dalle navi da crociera ormeggiate nei porti, mantenuti accesi a causa del costante fabbisogno energetico alberghiero, ad innalzare i valori di zolfo, ossido di azoto, polveri sottili e fuliggine diesel cancerogena;

   per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica, il regolamento (UE) n. 2015/757 – conosciuto come regolamento EU MRV ed entrato in vigore il 1º luglio 2015 – ha stabilito le norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO2, in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere in modo efficace la riduzione delle emissioni di derivanti dal trasporto marittimo. Tali disposizioni si applicano alle navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di CO2 rilasciate durante le tratte effettuate da un porto all'altro, ovvero all'interno dei porti;

   l'Unione europea ha inoltre definito una serie di obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) fino al 2050 attraverso il pacchetto clima-energia 2020 e il quadro clima-energia 2030: per l'anno 2030 le emissioni di gas serra devono essere ridotte per almeno il 40 per cento rispetto al 1990;

   per quanto riguarda, invece, il solo tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, in ambito comunitario rileva la direttiva 2005/33/CE di modifica della direttiva 1999/32/CE, recepita nell'ordinamento interno dal decreto legislativo n. 205 del 2007, che ha introdotto modifiche alla parte V — titolo III – del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Testo unico in materia ambientale) articoli 291 e seguenti;

   ai sensi della normativa internazionale, comunitaria e nazionale di riferimento, è vietato, in alto mare, nelle acque territoriali, nelle zona economiche esclusive (Zee) e nelle zone di protezione ecologica (Zpe) dei paesi dell'Unione europea l'utilizzo di combustibili marini con tenore di zolfo superiore al 3,50 per cento in massa da parte di tutte le navi, mentre in futuro, dal 1º gennaio 2020, il limite massimo si ridurrà allo 0,50 per cento in massa;

   per la navigazione all'interno delle aree S.E.C.A. (Sulphur Emission Control Area), nell'ambito dell'Unione europea (Mar Baltico e il Mare del Nord) è vietato l'utilizzo di combustibile con un contenuto di zolfo superiore a 0,10 per cento in massa (regola 14 annesso VI Marpol). Tale limitazione è ribadita, per le navi italiane, dall'articolo 295, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come emendato dal decreto legislativo n. 112 del 2014;

   per le navi passeggeri battenti bandiera italiana che effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione europea, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo aventi tenore di zolfo maggiore a 1,5 per cento in massa (fino all'entrata in vigore dei limiti più restrittivi);

   infine, per tutte le navi all'ormeggio nei porti, l'articolo 295, comma 8, del Testo unico ambientale prevede – in aderenza alla normativa comunitaria – l'obbligo, per le navi ormeggiate nei porti, di utilizzare combustibili per uso marittimo (gasoli) con tenore di zolfo non superiore allo 0,10 per cento in massa;

   il 13 luglio 2017 è stato siglato un importante protocollo di intesa tra la capitaneria di porto di Genova e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che definisce le procedure di controllo e verifica della quantità di zolfo contenuta nei combustibili per uso marittimo delle navi che transitano dal porto di Genova;

   grazie a questa intesa, si velocizzano le operazioni di verifica sul corretto impiego dei carburanti impiegati dalle navi che stazionano nel porto di Genova e sul rispetto dei limiti quantitativi di zolfo previsti dalla normativa vigente: i campioni prelevati a bordo delle navi dal personale militare ispettivo della capitaneria di porto di Genova verranno infatti direttamente esaminati presso laboratori specializzati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

   tali analisi saranno fondamentali per verificare che i combustibili per uso marittimo rispettino effettivamente le quantità massime di tenore di zolfo ammesse dalle leggi nazionali e comunitarie che impongono, ad esempio, per le navi all'ormeggio, un quantitativo di zolfo non superiore allo 0,10 per cento in massa;

   tale convenzione scaturisce da un accordo quadro stipulato a livello centrale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e si inserisce nel novero delle iniziative volte alla salvaguardia della salute dei cittadini e di tutela ambientale delle città e delle coste;

   d'altra parte, già da alcuni anni, le operazioni di cui al citato protocollo di intesa vengono effettuate dalla capitaneria di porto di Venezia, con la collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

impegnano il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative di competenza per promuovere, a livello centrale, analoghe convenzioni volte ad agevolare le operazioni di verifica sul rispetto dei limiti quantitativi di zolfo impiegati dalle navi che stazionano nei porti, al fine di estendere i contenuti del protocollo di intesa siglato con la capitaneria di porto di Genova a tutti i porti italiani, a tutela della legalità, della salute pubblica e dell'ambiente.
(7-01341) «Spessotto, De Rosa, Zolezzi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riduzione delle emissioni gassose

inquinamento stratosferico

trasporto marittimo