Legislatura: 17Seduta di annuncio: 846 del 01/08/2017
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/08/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/08/2017 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/08/2017 NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 01/08/2017 MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 01/08/2017 COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 01/08/2017 DI VITA GIULIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 22/11/2017
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/11/2017 LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 22/11/2017 LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE BINETTI PAOLA MISTO-UDC-IDEA INTERVENTO PARLAMENTARE 13/12/2017 MARAZZITI MARIO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 13/12/2017 FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) PARERE GOVERNO 20/12/2017 FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) DICHIARAZIONE GOVERNO 20/12/2017 FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) INTERVENTO PARLAMENTARE 20/12/2017 LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/11/2017
DISCUSSIONE IL 22/11/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/11/2017
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 13/12/2017
DISCUSSIONE IL 13/12/2017
IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 13/12/2017
PARERE GOVERNO IL 13/12/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/12/2017
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/12/2017
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 20/12/2017
IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 20/12/2017
PARERE GOVERNO IL 20/12/2017
DISCUSSIONE IL 20/12/2017
VOTATO PER PARTI IL 20/12/2017
IN PARTE APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 20/12/2017
CONCLUSO IL 20/12/2017
La XII Commissione,
premesso che:
il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017, rende obbligatorie per i minori di età compresa tra i zero e i sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati 10 vaccinazioni, fatta salva l'avvenuta immunizzazione e l'accertamento documentato di specifiche condizioni di salute che ne rendono necessaria l'omissione o il differimento;
l'articolo 5-ter dello stesso provvedimento consente al Ministero della salute di avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale di altri dicasteri in posizione di comando, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico amministrativa e economico contabile, al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;
ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dall'impiego del contingente in questione, quantificati in 359.000 euro per l'anno 2017 e 1.076.000 euro per l'anno 2018 viene ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, stanziata dall'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
il decreto, negli articoli 5-bis e 5-ter, fa riferimento solo alle vaccinazioni obbligatorie. Prevede, infatti, che le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applichino a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 della legge stessa, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, escludendo quindi le ulteriori vaccinazioni raccomandate che non sono incluse all'articolo 1, come ad esempio l'Hpv per le femmine e per i maschi, l'Herpes Zoster o l'epatite A, ma che sono fortemente raccomandate;
la sentenza della Corte costituzionale 26 aprile 2012 n. 107 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, vaccinazioni che all'epoca erano solo raccomandate;
l'articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Il vitalizio bimestrale percepito direttamente dal contagiato per emotrasfusione o per danno da vaccinazione obbligatoria, ex lege 25 febbraio 1992, n. 210, può essere assimilato ad un sussidio per malattia, in quanto ha carattere esclusivamente assistenziale. In conseguenza di ciò, dovrebbe essere pacificamente escluso un pignoramento del vitalizio. Accade tuttavia che danneggiati che percepiscono l'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 si vedono pignorata la somma dello stesso quando viene accreditato sul conto corrente,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per prevedere la possibilità che il Ministero della salute, con riferimento ai procedimenti giudiziari instauratisi, si possa rivalere sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative affinché le risorse necessarie ad assicurare al Ministero della salute un contingente fino a 20 unità di personale dedicate alla definizione delle procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie non siano sottratte dall'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;
ad assumere iniziative per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 26 aprile 2012, n. 107, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno a seguito di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate, assicurando il diritto all'indennizzo a tutti coloro che siano stati danneggiati da vaccinazioni, non solo quelle previste dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma anche quelle previste dal piano nazionale vaccini 2017-2019;
ad assumere iniziative per chiarire immediatamente, nelle more di un futuro intervento normativo, con apposita circolare ministeriale, l'applicazione della legge a tutti i danneggiati da vaccinazioni, anche non obbligatorie, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, onde evitare ulteriori difficoltà nell'accesso all'indennizzo da parte degli aventi diritto;
ad assumere iniziative per concludere le procedure di equa riparazione entro e non oltre dicembre 2017, così come previsto dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
ad assumere iniziative per definire una norma di interpretazione autentica che chiarisca in maniera inequivocabile che tutti gli eredi, anche quelli che hanno agito solo iure proprio, possano accedere all'equa riparazione, considerato che il Ministero della salute ha bloccato i pagamenti per alcuni di questi che avevano agito per il riconoscimento del danno da loro stessi subiti per la morte del parente da vaccinazione o da emotrasfusione;
a rendere pubblici, tramite il Ministero della salute, i dati relativi al contenzioso di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, al fine di valutare a fini statistici l'incidenza dannosa delle vaccinazioni obbligatorie, quantificare le domande, calcolare i tempi di evasione della pratiche di ricorso, quantificare le liquidazioni, e rendere consultabili da chiunque i dati che difficilmente risultano oggi reperibili;
ad assumere iniziative normative che chiariscano definitivamente che la somma percepita a titolo di indennizzo ex lege 25 febbraio 1992, n. 210, non può essere pignorata, anche quando questa venga accreditata sul conto corrente del danneggiato da emotrasfusione o da vaccinazione, a norma dell'545 del codice di procedura civile che enuncia tale principio.
(7-01331) «Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Di Vita».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):malattia
trasfusione di sangue
vaccinazione