ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01319

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 839 del 21/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 21/07/2017
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 21/07/2017
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 21/07/2017
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/07/2017
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/07/2017
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 21/07/2017
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 21/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01319
presentato da
BENEDETTI Silvia
testo di
Venerdì 21 luglio 2017, seduta n. 839

   Le Commissioni XII e XIII,
   premesso che:
    in data 18 novembre 2015 veniva esaminato in sede legislativa in XIII Commissione l'A.C. 1373 e relativi e abbinate sulla filiera della canapa poi divenuto legge n. 242 del 2016. Nel provvedimento è mancata la previsione di una disciplina tra i prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata ai sensi dell'articolo 2, delle infiorescenze, fresche ed essicate, per scopo floreale o erboristico;
    la motivazione addotta risiede nel fatto che limitatamente agli scopi erboristici, vi sono troppi elementi di contiguità con gli aspetti medicinali, per cui la si deve regolamentare con norme specifiche: di fatto quindi si ammette una vacatio legis in materia;
    questo esclude dalla disciplina recata dal provvedimento in questione, un intero settore potenzialmente suscettibile di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale e di reddito, considerata l'importanza economica delle infiorescenze;
    le varietà di cannabis sativa ammesse alla coltivazione previste da questa legge corrispondono a quelle ammesse nell'ambito dell'Unione europea, elencate nell'allegato XII del reg. CE 1251/1999 e successive modifiche. Soltanto se si usa seme che non sia stato certificato da un ente autorizzato si incorre in sanzioni penali stabilite dalla legislazione sulle sostanze stupefacenti;
    alla luce della fissazione allo 0,6 per cento del limite massimo di THC ammesso nella coltivazione, le infiorescenze della canapa industriale potrebbero restare escluse dall'applicazione della normativa sui medicina, alla quale sono invece attualmente soggette in considerazione delle sostanze farmacologiche ritenute attive presenti nelle infiorescenze della cannabis;
    infatti, benché contenenti tracce di THC il quantitativo di principio attivo negli stessi presente non è di misura tale da provocare effetti stupefacenti e/o psicotropi, come peraltro già affermato da anni dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute, consentendo, di conseguenza, l'immissione sul mercato di prodotti derivanti da canapa industriale certificata e tracciata diversi dalla fibra o dal seme,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per escludere dalla normativa sui medicinali le infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico anche alla luce della Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 che, all'articolo 28, comma 2, stabilisce una chiara e netta distinzione tra piante da droga e non da droga;
   ad adottare un'apposita, chiara e precisa iniziativa normativa, che riconosca che tutti i prodotti derivati dalla canapa industriale, senza distinzione tra prodotti a base di semi o a base di infiorescenze, non sono da considerarsi stupefacenti;
   ad assumere iniziative per modificare la legge 6 gennaio 1931, n. 99, recante «Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali», nonché l’«Elenco delle piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931, n. 99», di cui al regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, al fine di inserire la cannabis sativa nel suddetto elenco.
(7-01319) «Benedetti, Mantero, Baroni, Massimiliano Bernini, Silvia Giordano, Lorefice, Lupo, Nesci».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stupefacente

manufatto

produzione vegetale