Legislatura: 17Seduta di annuncio: 823 del 29/06/2017
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 29/06/2017 PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 29/06/2017 CULOTTA MAGDA PARTITO DEMOCRATICO 29/06/2017 ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 29/06/2017
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
La XI Commissione,
premesso che:
come noto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa;
una volta conseguiti i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia, a differenza dell'assegno ordinario di invalidità, la trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, non avviene in maniera automatica, ma è necessario che il soggetto interessato formuli apposita domanda all'ente previdenziale, il quale valutata l'effettiva sussistenza dei requisiti;
nei casi in cui l'assegno di invalidità risulta confermato fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non appaiono sussistere sostanziali differenze rispetto alla pensione di inabilità; risulta, pertanto, poco appropriata la distinzione procedurale attualmente prevista per la trasformazione di detti trattamenti in pensione di vecchiaia;
peraltro, in più occasioni l'Inps, nega tale possibilità sulla base di interpretazioni discendenti da principi generali, per le quali sussisterebbe, salvo i casi espressamente disciplinati dal legislatore, un divieto di mutamento del titolo pensionistico, nonché l'impossibilità della rinuncia ad un trattamento in atto, tanto da farne discendere che la titolarità della pensione di inabilità, quand'anche non effettivamente percepita a causa dell'incumulabilità con la rendita Inail, determini una diretta preclusione all'accesso alla pensione di vecchiaia;
da tutto ciò discende un non auspicabile incerto quadro normativo che determina effetti imprevedibili sulla particolare condizione di quei lavoratori già colpiti da eventi che ne hanno determinato l'assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di competenza, le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a superare la suddetta incertezza della disciplina vigente, assicurando regole chiare ed automatiche in favore dei lavoratori che hanno perso la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infortunio, riconoscendo il diritto alla pensione di vecchiaia a chi ha maturato i requisiti previsti dalla legge.
(7-01302) «Gribaudo, Ribaudo, Paris, Culotta, Rocchi».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
condizione di pensionamento
infortunio sul lavoro