ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01267

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 801 del 22/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2017
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2017
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2017
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2017
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2017
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2017
DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2017
FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2017
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2017
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2017
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01267
presentato da
DE ROSA Massimo Felice
testo di
Lunedì 22 maggio 2017, seduta n. 801

   La VIII Commissione,
   premesso che:
    è stata esaminata la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM (2015) 614 def);
    è stata esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM (2015) 593 def);
    è stata esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM (2015) 594 def);
    è stata esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM (2015) 595 def);
    è stata esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM (2015) 596 def);
    si richiamano i contenuti della risoluzione (Doc. XVIII, n. 80), approvata il 19 novembre 2014, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo);
    si richiamano i contenuti della risoluzione (Doc. XXIV, n. 51), approvata il 30 luglio 2015, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sugli esiti della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un'economia circolare: Programma per un'Europa a zero rifiuti» e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
    si è preso atto delle risultanze della consultazione pubblica istruita dalla Commissione ambiente del Senato volta ad acquisire informazioni e valutazioni delle istituzioni pubbliche e dei portatori di interesse privati in relazione al pacchetto di misure sull'economia circolare;
    l'obiettivo di dare vita a un sistema di economia circolare rappresenta un cambiamento di paradigma che coinvolge aspetti normativi, produttivi, organizzativi e distributivi, e richiede anche un approccio culturale. La rilevanza di questo cambiamento radicale implica infatti una ricaduta significativa sulla vita quotidiana dei cittadini europei e sulle abitudini di milioni di consumatori. Uno dei fattori di successo del paradigma risiede pertanto nella capacità di informare i cittadini – a partire dalla scuola – e di renderli partecipi e protagonisti di questo percorso per renderli disponibili ad adeguare i loro stili di vita e di consumo;
    si valuta favorevolmente l'obiettivo di armonizzare le definizioni presenti nelle direttive in materia di rifiuti per allinearle al catalogo europeo dei rifiuti (CER), al fine di evitare ambiguità e disporre di dati comparativi sui progressi compiuti da Stati membri ed enti locali e regionali;
    la proposta di armonizzare i requisiti minimi della responsabilità estesa del produttore è essenziale per aumentare le prestazioni dei regimi di responsabilità negli Stati membri e che i colegislatori dovrebbero rafforzare tali requisiti mantenendo disposizioni volte a garantire trasparenza e piena copertura dei costi da parte dei produttori;
    va evidenziata l'esigenza di precisare i requisiti minimi di qualità per gli alimenti e di definire una procedura standard minima per il loro recupero a garanzia della sicurezza alimentare, applicabile uniformemente negli Stati membri;
    va ribadita la richiesta di stabilire ulteriori obiettivi in materia di riutilizzo che siano vincolanti, indipendenti e definiti per flussi specifici di rifiuti, in particolare per i mobili, i tessuti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
    va sottolineata l'importanza di prevedere l'obbligo per gli Stati membri di riferire sui rifiuti industriali e per l'Agenzia europea per l'ambiente di monitorare e riferire a tale riguardo entro il 2020, definendo obiettivi di preparazione al riutilizzo e al riciclaggio di tali rifiuti;
    va riconosciuta la necessità di decise restrizioni allo smaltimento in discarica e di sostenere il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e dei rifiuti organici;
    appare essenziale confermare il mantenimento dell'obbligo di presentazione di piani di attuazione con calendari dettagliati delle azioni necessarie per conseguire gli obiettivi prescritti, anche nel caso delle deroghe sugli obiettivi per i rifiuti urbani e lo smaltimento in discarica per taluni Stati membri;
    va rilevata l'assenza di una disposizione che preveda l'obbligo per le imprese dell'industria e del commercio di tenere un registro dei rifiuti non pericolosi che esse trattano e, su richiesta, mettere tali dati a disposizione delle autorità competenti;
    le proposte di direttiva conferiscono un'ampia delega alla Commissione europea nell'adottare atti delegati, invitando i colegislatori a limitarne l'impiego;
    i risultati positivi conseguiti dal Patto dei sindaci per il clima e l'energia suggeriscono di istituire un Patto dei sindaci sulla gestione dei rifiuti, al fine di coinvolgere gli enti locali e regionali, e di intensificare gli sforzi verso una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse in ambito urbano;
    sarebbe auspicabile coinvolgere le istituzioni nazionali e territoriali in attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dell'economia circolare, anche attraverso strumenti quali quello ad esempio attivato da alcune regioni con l'istituzione di «Forum dell'economia circolare»;
    il pacchetto dell'economia circolare proposto alla Commissione europea appare rispettoso del principio di sussidiarietà, pur presentando aspetti di criticità rispetto alla puntuale applicazione del criterio di proporzionalità;
    già nel 2014 la Commissione europea aveva presentato un'ambiziosa iniziativa che prevedeva l'obbligo di riciclare il 70 per cento dei rifiuti urbani e l'80 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il 2030, vietando il conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a partire dal 2025;
    a seguito delle obiezioni e delle perplessità manifestate da alcuni Stati membri, la Commissione europea ha ritirato le proposte iniziali e, successivamente, il 2 dicembre 2015 ha presentato una nuova Comunicazione;
    rispetto alle proposte del 2014, gli obiettivi indicati nel 2015 per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sono stati rivisti: la quota di rifiuti urbani da riciclare è passata dal 70 per cento al 65 per cento e dall'80 per cento al 75 per cento quella dei rifiuti di imballaggio. Il divieto di conferimento in discarica entro il 2025 è stato sostituito dalla limitazione al 10 per cento entro il 2030 dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;
    l'obiettivo di incrementare la produttività delle risorse del 30 per cento entro il 2030 è stato eliminato e non figura più l'obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari di almeno il 30 per cento entro il 2025. Sono state inoltre introdotte deroghe per alcuni Stati membri (Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia), in considerazione delle particolari difficoltà cui essi dovranno far fronte per conseguire i risultati prospettati;
    sebbene meno ambiziose negli obiettivi specifici relativi ai rifiuti, le nuove proposte della Commissione europea ampliano l'ambito della materia oggetto dell'intervento che non è più limitato alla sola gestione dei rifiuti, ma è finalizzato a porre in essere una politica di portata generale che ha come obiettivo il perseguimento di un’«economia circolare», quella che la Ellen MacArthur Foundation definisce come «un'economia pensata per potersi rigenerare da sola»;
    la proposta della Commissione europea che definisce il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare prefigura un disegno organico di obiettivi da perseguire e individua, sia pure in linea di massima, gli interventi e le misure da adottare per la loro realizzazione;
    il fine di dare vita a un sistema di economia circolare rappresenta un cambiamento che coinvolge aspetti normativi, produttivi, organizzativi e distributivi, richiede un nuovo approccio culturale e implica una ricaduta significativa sulla vita quotidiana dei cittadini europei e sulle abitudini di milioni di consumatori;
    l'economia mondiale, basata sul modello economico della «economia lineare» (estrai-produci-usa-getta), denota chiari segni di criticità che hanno assunto le caratteristiche di una triplice emergenza: l'insostenibilità ecologica, quella economica e quella sociale;
    oggi, globalmente, si consumano risorse e si generano rifiuti oltre la capacità dell'ecosistema tanto che nel 2016, l’Earth Overshoot day, il giorno del sovra sfruttamento della terra, è stato l'8 agosto; ciò significa che, in meno di otto mesi, l'umanità ha consumato completamente il budget di beni e servizi (vegetali, frutta, carne, pesce, legna, cotone, capacità di assorbimento di CO2 e di altri inquinanti, e altro) che il nostro pianeta può fornire in un intero anno;
    una veloce transizione dall'economia lineare ad una circolare è auspicabile per i seguenti ordini di motivi:
     a) le risorse del pianeta sono limitate e l'attuale modello economico è insostenibile; per diverse risorse non rinnovabili, come i combustibili fossili, le riserve sono già fortemente intaccate e, per parecchi metalli, si stanno esaurendo i depositi più abbondanti e più facili da utilizzare;
     b) l'Unione europea è il continente più povero di materie prime critiche e, i Paesi come l'Italia basati su un sistema produttivo manifatturiero e sull’high tech, affrontano gravi problemi di approvvigionamento (l'Italia importa il 99 per cento delle materie prime critiche e in alcuni casi da Paesi caratterizzati da forte instabilità politica e sociale). L'alta incidenza dei costi delle materie prime, che aumenta sempre più nel tempo, incide pesantemente sulla competitività del sistema produttivo europeo;
     c) il costo delle materie prime e la loro incidenza sul costo finale dei prodotti impongono iniziative eco-innovative in grado di aumentare la produttività delle risorse impiegate e di favorire l'ecoinnovazione di processo, di prodotto e delle modalità di consumo;
    il modello di economia circolare deve fondarsi su un approccio sistemico che favorisca i cosiddetti «fattori abilitanti», con particolare riguardo all'approccio di simbiosi industriale che favorisce e promuove il trasferimento di risorse tra industrie difformi; a nuovi strumenti legislativi per l’End of Waste; alla rivalutazione delle città come «miniere a cielo aperto» per il recupero delle materie prime; allo sviluppo di market place quale luoghi standardizzati di raccolta e reperimento delle materie prime; allo sviluppo della sharing economy e dell'ecodesign e alla diffusione di filiere produttive che partano dai materiali e non dal prodotto;
    secondo un recente studio della Green Alliance, una strategia ambiziosa per l'economia circolare potrebbe creare numerosi posti di lavoro; solo in Italia la piena implementazione dei principi dell'economia circolare lungo l'intera catena del valore – che comprende progettazione, produzione, uso e gestione del fine vita dei prodotti – potrebbe creare 541 mila nuovi posti di lavoro a fronte di soli 35 mila in uno scenario business as usual;
    nel documento di «Analisi annuale della crescita» la Commissione europea (AGS 2016) ha sottolineato la necessità di rafforzare le misure che consentano la ripresa economica europea in un'ottica di sostenibilità, promuovendo investimenti, produttività e accelerando il processo di convergenza. Tra queste, figurano misure volte a preservare e mantenere il valore di prodotti, materiali e risorse nell'economia il più a lungo possibile, riducendo al minimo la produzione di rifiuti;
    il Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare COM(2015)614 costituisce pertanto il progetto più articolato, ambizioso e organico in materia di politica ambientale ed economica tra quelli presentati negli anni più recenti dalla Commissione europea;
    secondo un recente studio l'economia europea è tuttora un modello di spreco nella creazione di valore a causa del suo sistema di produzione e smaltimento (modello «usa-e-getta»); nel 2012, il 60 per cento dei materiali di scarto è stato conferito in discarica o incenerito, mentre solo il 40 per cento è stato riciclato o riutilizzato. In termini di valore, l'Europa ha perso il 95 per cento del materiale e del valore energetico, mentre il riciclaggio dei materiali e il recupero energetico dai rifiuti ha recuperato solo il 5 per cento degli originali valori delle materie prime. Anche il riciclaggio più efficiente, come quello dell'acciaio e della carta, perde tutt'oggi dal 30 al 75 per cento del valore materiale incorporato nel ciclo prima dell'uso. In pratica, l'Europa utilizza materiali una volta sola;
    per quanto riguarda i rifiuti alimentari, si stima che nell'Unione europea si sprechino ogni anno circa 180 chilogrammi di alimenti pro capite, per un totale di 100 milioni di tonnellate, che un terzo del cibo sia perso o trasformato in rifiuto e che nelle case venga gettato via il 25 per cento del cibo acquistato;
    la costruzione e la demolizione sono, invece, i settori che generano in Europa i maggiori volumi di rifiuti: ogni anno se ne producono 1.000 kg pro capite, circa 500 milioni di tonnellate in tutta l'Unione europea ed i materiali di valore che contengono non sempre sono identificati e recuperati;
    utilizzando come indicatore di circolarità il rapporto tra il totale di materiale recuperato e il totale di materiale consumato, risulta che l'Europa nel 2015 è stata «circolare» solo per il 20 per cento;
    la situazione attuale evidenzia, pertanto, che ci sono ampi margini di miglioramento e che l'attenzione posta dalla Commissione europea con il piano è pienamente meritoria in quanto suscettibile di assicurare rilevantissimi progressi all'Unione europea;
    con il piano d'azione per l'economia circolare la Commissione europea mira anche a conseguire considerevoli vantaggi economici attraverso la promozione di ingenti risparmi per l'acquisizione, presso fornitori esterni, di materie prime e risorse da impiegare nei processi produttivi, nonché ad offrire enormi opportunità di avanzamento tecnologico, per la maggiore domanda che il piano può alimentare di tecnologie «di frontiera» e di attività ad elevato valore aggiunto che implicano competenze non facilmente disponibili, in assenza di politiche adeguate di formazione e nuovi opportunità occupazionali;
    deve essere apprezzata l'introduzione di condizioni minime operative per l'applicazione della responsabilità estesa del produttore (EPR), strumento efficace per la gestione dei rifiuti, dal momento che contribuisce a favorire il riutilizzo, la prevenzione, riciclo e recupero degli stessi, fermo restando che va posta estrema attenzione nell'individuare un «modello unico ed ideale» di EPR da poter applicare uniformemente a livello europeo;
    la leva fiscale ha potenzialità enormi per stimolare un modello di sviluppo basato sulla circolarità ed è perciò importante che le politiche fiscali degli Stati membri orientino i modelli di produzione e consumo secondo gli obiettivi contenuti nel piano d'azione per l'economia circolare;
    le piccole e medie imprese rappresentano più del 98 per cento delle imprese europee, forniscono oltre il 67 per cento dell'occupazione totale nell'Unione e il 58 per cento del valore aggiunto lordo e sono driver essenziali per la crescita economica dell'Europa e la creazione di posti di lavoro nel settore dei beni e servizi ambientali per cui è opportuno prevedere strumenti che possano essere compatibili con le loro caratteristiche ed esigenze;
    nell'ottica del superamento del modello di economia lineare in favore di quello circolare la normativa comunitaria necessita di essere adeguata cogliendo concetti basilari quali quello di «prodotto come servizio», co-uso del prodotto, riutilizzo, ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei singoli componenti, riciclo, estensione della vita dei prodotti (opposto a quello di obsolescenza programmata e della progettazione circolare), downcycling (processo di conversione di materiali esistenti in materiali di minore qualità o con funzionalità ridotta), upcycling (processo di conversione biochimica di materiali in nuovi materiali di qualità più elevata e maggiore funzionalità), compostaggio, digestione anaerobica, simbiosi industriale per disegnare un sistema caratterizzato da rapporti di interdipendenza funzionale in cui i prodotti di scarto di una linea di lavoro diventano un prezioso input per le altre linee;
    si è preso atto delle risultanze della documentazione pervenuta alla Commissione ambiente della Camera dei deputati da parte di portatori di interesse pubblici e privati in relazione al complesso di misure sull'economia circolare,

impegna il Governo:

  a sostenere, in sede di negoziato europeo, le seguenti posizioni:
   1) con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final):
    a) valutare di adottare un approccio integrato che si estenda all'intero ciclo di vita del veicolo, anziché alla mera fase finale della vita del prodotto;
    b) valutare di adottare le misure necessarie al fine di ridurre il numero dei veicoli fuori uso che vengono oggi esportati illegalmente in luoghi sconosciuti, facendo perdere all'industria del riciclo grandi quantità di materie prime;
    c) valutare di ridefinire la tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei materiali derivanti dal loro trattamento che appare incompleta, a causa della mancata previsione dell'obbligo per i concessionari e per gli impianti di demolizione di dotarsi di sistemi di pesatura del veicolo prima e durante i vari trattamenti che subisce, con conseguente inesattezza dei dati riportati dai registri di carico e scarico rifiuti;
    d) valutare di intervenire in merito alla qualificazione della filiera dei veicoli fuori uso che vengono talora consegnati ad impianti di demolizione di piccolissime dimensioni che si occupano anche del trattamento di altri tipi di rifiuti e non effettuano tutti i trattamenti necessari;
    e) valutare di sfruttare, attraverso impianti idonei dedicati, il potenziale di recupero energetico del residuo derivante dalla frantumazione dei veicoli (fluff) che include guarnizioni, tessuti, plastiche, residui di pneumatici, che ad oggi viene conferito in discarica;
    f) valutare l'opportunità di assumere iniziative per portare l'obbligo di rendicontazione dei dati su base almeno biennale;
    g) valutare di assumere iniziative per eliminare nella direttiva 2000/53/ CE il termine «trianciatura» dalla definizione di «trattamento»;
    h) valutare di assumere iniziative per prevedere che i rifiuti identificati con i codici CER 16.01.06 (veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), 16.01.22 (motori e organi di trasmissione non contenenti liquidi né altre componenti pericolose) e 16.01.17 siano avviati a recupero «R4» (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) esclusivamente presso impianti che effettuano le operazioni di frantumazione e che siano dotati delle migliori tecniche disponibili individuate nel Best Available Technology Reference Documents (BREF);
    i) assumere iniziative per precisare, all'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE), che le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3, siano effettuate entro un termine certo e definito;
    j) valutare l'opportunità che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per stabilire criteri e modalità al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso;
    k) valutare l'opportunità di inserire, nell'ambito delle prescrizioni tecniche minime per il trattamento, contenute nell'allegato I della direttiva 2000/53/CE, la previsione che il sito di trattamento sia dotato di un adeguato sistema di pesatura;
    l) valutare l'opportunità di aumentare la quantità del materiale riciclato da pile e accumulatori, unitamente all'introduzione di un meccanismo che permetta ai produttori di assicurare la qualità del materiale riciclato, e di definire politiche di sinergia industriale dalla produzione alla distribuzione, dalla raccolta al recupero, nel settore della comunicazione, per spostare le preferenze di cittadini e imprese verso le scelte più sostenibili;
    m) valutare l'opportunità di incentivare per alcuni materiali presenti nei rifiuti di pile e accumulatori, come lo zinco concentrato ed il nichel, il recupero e il riutilizzo in altri prodotti o in processi produttivi, come quelli della produzione di acciaio inossidabile o industriali di elettrolisi;
    n) valutare l'opportunità di incoraggiare la progressiva sostituzione delle batterie a zinco-carbone e zinco-cloride per pile maggiormente performanti con l'obiettivo di produrre più energia con minor impiego di materiali;
    o) valutare l'opportunità di favorire azioni che agevolino la possibilità di raccolta di pile portatili attraverso il circuito della GDO (grande distribuzione organizzata), riducendo e semplificando gli adempimenti amministrativi;
   2) con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)594):
    a) valutare l'opportunità di assumere iniziative per reintrodurre un divieto giuridicamente vincolante a livello europeo di conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili;
    b) al fine di disincentivare la realizzazione di nuove discariche, all'articolo 1, dopo il numero 3), valutare l'opportunità di assumere iniziative per inserire disposizioni volte a definire agevolazioni per la chiusura delle discariche, prevedendo che gli Stati membri non possano concedere finanziamenti o sussidi per la realizzazione di nuove discariche e che siano tuttavia ammessi finanziamenti per interventi finalizzati alla chiusura delle discariche o all'avvio e alla conclusione delle bonifiche di siti di discariche preesistenti;
    c) valutare l'opportunità di individuare tutti gli strumenti utili a consentire la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per promuovere la creazione di un sistema efficace di raccolta differenziata e per la realizzazione degli impianti necessari al trattamento dei rifiuti raccolti;
    d) valutare l'opportunità di promuovere l'utilizzo dei sistemi, ivi compresi quelli satellitari, di monitoraggio dei rifiuti, fin dalla fase produttiva e di uniformare le modalità di tracciabilità, al fine di un più efficace controllo della movimentazione nazionale e transnazionale dei rifiuti;
    e) valutare gli effetti, sul sistema complessivo di smaltimento dell'Unione europea, della moratoria per il conseguimento degli obiettivi in favore di taluni Stati membri, e quelli derivanti dalla eventuale modifica o soppressione all'articolo 1, numero 2), lettera c), del paragrafo 6;
    f) in merito all'allineamento delle definizioni, in linea con le modifiche da apportare alla direttiva quadro sui rifiuti, valutare di assumere iniziative per precisare in termini chiari e inequivoci alcune definizioni, in particolare quella di «trattamento» prima del conferimento in discarica, fondamentale ai fini della corretta applicazione della direttiva;
    g) valutare l'opportunità di assumere iniziative per modificare la periodicità del sistema di rendicontazione, in quanto quella annuale appare eccessivamente gravosa per le amministrazioni competenti e, a tale scopo, all'articolo 1, numero 6), e all'articolo 15, sostituire il termine di «18 mesi» con quello di «6 mesi»;
    h) assumere iniziative per implementare un sistema di controllo delle garanzie finanziarie prestate per la gestione post mortem delle discariche finalizzate alla bonifica e al ripristino ambientale del sito, al fine di verificare la consistenza finanziaria nonché la solvibilità del soggetto fideiussore;
   3) con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final) e alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 finale allegato):
    a) valutare attentamente la possibilità di assumere iniziative per ripristinare, anche parzialmente, gli obiettivi del pacchetto originario in materia di trattamento dei rifiuti, eventualmente ipotizzando il ricorso a tutti gli strumenti utili anche sotto il profilo finanziario, attraverso un sistema di incentivi/disincentivi, in modo da indurre gli Stati membri a realizzare uno sforzo aggiuntivo, premiando i progressi più consistenti;
    b) nell'ottica di un percorso circolare dei rifiuti, valutare di sviluppare cicli produttivi corti, multipli e a cascata, dove i primi attuino il recupero dei materiali derivanti dai prodotti a fine vita, i secondi puntino a mantenere i prodotti in uso più a lungo – mediante il riuso, la riparabilità e la manutenzione – e i terzi colleghino imprese diverse, per cui gli scarti di una impresa diventano materiali per un'altra;
    c) valutare misure dispositive con riferimento a tutte le risorse necessarie all'informazione rivolta a tutti i soggetti che producono rifiuti, al fine di promuovere comportamenti virtuosi ed in modo da diffondere la consapevolezza dei vantaggi di una gestione dei rifiuti razionale compatibile sotto il profilo dell'impatto ambientale nell'ottica di ridurre gli sprechi;
    d) valutare misure che configurino un sistema che responsabilizzi pienamente cittadini e imprese in base al principio del «chi inquina paga» e, agendo sul piano della fiscalità ambientale, assumere iniziative per incentivare gli investitori privati e istituzionali a porre in essere investimenti sostenibili di lungo periodo a favore delle imprese più innovative ed efficienti, migliorare la pianificazione dell'uso delle risorse e delle scelte di materiali sostenibili durante l'intero ciclo di vita, favorire l'uso di risorse ambientali rinnovabili penalizzato quello da fonti fossili, prestando particolare attenzione, con incentivi economici, agli investimenti indirizzati all'adozione degli standard stabiliti dalle best practice;
    e) valutare l'opportunità di assumere iniziative per configurare la leva tributaria in termini tali da massimizzare i risultati conseguibili, in coerenza con gli obiettivi previsti, incentivando la prevenzione, il riutilizzo e il riciclo; di conseguenza, in materia di fiscalità ambientale, occorre valutare l'opportunità di istituire un regime di Iva agevolata per i manufatti riutilizzabili che siano stati realizzati con una percentuale significativa di materiale riciclato;
    f) valutare iniziative per incentivare la condivisione delle best practice relative alle diverse attività connesse sia alla produzione di beni e servizi sia alla gestione dei rifiuti;
    g) valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, entro il 2025, la raccolta separata di tutte le frazioni, e non soltanto dell'organico, come era previsto nella proposta originaria;
    h) valutare l'opportunità di assumere iniziative per introdurre misure specifiche per valorizzare i rifiuti organici e definire uno specifico obiettivo di riciclaggio per sostenere la crescita del mercato per il compost a partire dall'applicazione dello strumento dei Green Public Procurement (GPP) e dal conseguente rispetto dei criteri ambientali mimi (CAM) obbligatoriamente inseriti nei bandi pubblici delle stazioni appaltanti, a tal fine rendendo obbligatoria entro il 2020 la raccolta differenziata dei rifiuti organici, valutata con specifica metodologia di calcolo per determinare il tasso di riciclaggio e supportata da adeguati strumenti economici;
    i) valutare l'opportunità di assumere iniziative per definire il concetto di riuso e inquadrarlo quale operazione di trattamento e come misura di prevenzione e incentivarlo da parte degli Stati membri attraverso i piani di prevenzione nazionale, tenendo conto che per favorire la loro efficacia è necessario definire a livello comunitario obiettivi minimi armonizzati (30 per cento in meno di cibo in spazzatura entro il 2025 rispetto ai valori del 2017 e riduzione del 50 per cento entro il 2030 degli sprechi alimentari e dei rifiuti marini) e indicatori con cui valutare le performance dei diversi Stati;
    j) valutare l'opportunità di assumere iniziative per precisare che l'esclusione dalla nuova definizione di «rifiuto urbano», che non include i «rifiuti da costruzione e demolizione», è circoscritta a quelli «di origine non domestica»;
    k) valutare l'armonizzazione, al fine di poter comparare i risultati degli Stati membri, della definizione di rifiuti urbani con quella elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Ocse in un unico metodo di calcolo armonizzato per tutti gli Stati membri, basato sull’input del processo finale di riciclaggio e sostenuto da un efficace sistema di rendicontazione che impedisca di indicare i rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati;
    l) valutare di assumere iniziative per prevedere che deroghe agli Stati membri, che nel 2013 hanno riciclato meno del 20 per cento dei rifiuti, per consentire loro di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020 e 2025 per la preparazione al riutilizzo e riciclaggio, siano possibili solo previa presentazione di piani di attuazione da valutare da parte della Commissione sulla base di specifici parametri;
    m) valutare di adottare iniziative per apportare modifiche all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, in modo che nella definizione di «Municipal waste» tra le esclusioni siano annoverati anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive (magazzini compresi), ad eccezione di quelli derivanti da mense, spacci aziendali, uffici e locali aperti al pubblico;
    n) adottare iniziative per prevedere, nella formulazione di «Preparation for re-use», che i rifiuti siano preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento «in conformità alle norme applicabili a tutela dei consumatori, in particolare in tema di salute e sicurezza», valutando inoltre l'inserimento di una specifica operazione di recupero nel relativo Allegato («R14: preparazione per il riutilizzo») e mantenendo la precisazione presente nella definizione vigente: «componenti di prodotti diventati rifiuti»;
    o) valutare l'opportunità di adottare iniziative per meglio puntualizzare la nuova definizione «Final recycling process» per salvaguardare la continuità con l'attuale direttiva, in base alla quale dal processo di riciclo dei rifiuti possono derivare oltre che prodotti, anche materiali o sostanze, tenendo conto che la definizione dell'articolo 3, paragrafo 11, dovrebbe essere integrata precisando che il trattamento specifico va finalizzato al riciclaggio;
    p) relativamente alla definizione «Backfilling», valutare uno sforzo di chiarimento ulteriore sul significato del termine «idoneo», tramite il riferimento alle norme esistenti (anche di natura tecnica, esempio norme UNI);
    q) in relazione ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, adottare iniziative per precisare che il potere degli Stati va esercitato in maniera limitata a specifici flussi «di particolare complessità», integrando il paragrafo 2 con il riferimento esplicito a «particolare complessità tecnica»;
    r) in relazione all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE ad adottare iniziative per fissare, almeno in fase di recepimento, scadenze brevi per emanare le disposizioni attuative necessarie e attivare un meccanismo di monitoraggio periodico delle situazioni esistenti nei diversi Paesi;
    s) in relazione all'articolo 8 della direttiva 2008/98/CE ad adottare iniziative per aggiungere, alla fine del paragrafo 1, la previsione a tal fine di opportune forme di consultazione e partecipazione degli stessi operatori; per quanto riguarda la «parità di trattamento» e la «non discriminazione», ad adottare iniziative affinché esse riguardino solo i produttori, ma anche i fornitori di servizi alle organizzazioni istituite per adempiere all’«EPR» per conto dei produttori stessi e tutti gli operatori che fanno parte dello schema «EPR»;
    t) considerato che al paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE gli obiettivi di riciclaggio restano riferiti al 2020 «come minimo a carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici», mentre nelle successive lettere c) e d) gli obiettivi per il 2025 e per il 2030 sono riferiti genericamente alla «preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani» e che ciò determina, alla luce dei criteri per il calcolo degli obiettivi introdotti al successivo articolo 11-bis, innanzitutto un aggravio di procedure per il reperimento dei dati necessari e un'indeterminatezza sulle specifiche frazioni merceologiche dei rifiuti da considerare per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, ad assumere iniziative per adottare lo stesso livello di dettaglio indicato alla sopraindicata lettera a);
    u) in relazione all'articolo 22 della direttiva 98/2008/CE, a valutare di assumere iniziative per una diversa formulazione, al fine di rendere la raccolta della frazione organica obbligatoria;
    v) in merito al raccordo tra normativa «Reach» e sostanze recuperate, ad adottare iniziative per aggiungere un ulteriore «considerando» per un approccio organico che tenga conto delle interazioni con il regolamento (CE) 1907/2006 (Reach) che rappresenta il quadro di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche, precisando che ai fini dell'attuazione di tale regolamento un numero sempre maggiore di sostanze chimiche, rintracciabile nei rifiuti da recuperare, potrebbe essere sottoposto a procedure autorizzative o di restrizione e che è essenziale, in tale contesto, evitare oneri sproporzionati a carico dei recuperatori e semplificare il quadro generale degli adempimenti per tali attività al fine di perseguire la priorità del recupero dei rifiuti in luogo dello smaltimento in discarica;
    w) valutare l'opportunità di adottare iniziative per riferire l'obbligo di rendicontazione dei dati ad un arco temporale triennale, in quanto il sistema di rendicontazione annuale appare eccessivamente gravoso per l'amministrazione pubblica;
    x) in relazione al settore della carta, a valutare l'opportunità di assumere iniziative per introdurre ulteriori misure specificamente volte ad incentivare il suo riciclo e puntare non solo sulla quantità del riciclo ma anche sulla sua qualità;
   4) con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) e allegato:
    a) adottare iniziative per migliorare il metodo di calcolo dell'obiettivo di riciclaggio e portare l'obbligo di rendicontazione dei dati almeno su base biennale;
    b) puntare sullo sviluppo del mercato di materiali e polimeri compostabili (cellulosa, Pla, Mater-bi e altri derivati di amido) che possono essere avviati a riciclo unitamente alla frazione organica, al contempo, aumentando i controlli e le verifiche sugli imballaggi terziari cosiddetti shopper non rispondenti allo standard tecnico (UNI EN 13432) previsto dalla legge.
(7-01267) «De Rosa, Vignaroli, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Luigi Di Maio, Fraccaro, Baroni, Petraroli, Battelli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

direttiva CE

protezione dell'ambiente

deposito dei rifiuti