ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01249

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 787 del 02/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01249
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Martedì 2 maggio 2017, seduta n. 787

    La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 30, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto, prevede che il contribuente possa chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
    secondo l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria, ai fini della detrazione d'imposta e quindi del rimborso, è necessario che la spesa sostenuta riguardi beni strumentali i quali, utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore, siano da questo posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale e, in quanto tali, fiscalmente ammortizzabili. Per cui deve trattarsi di immobilizzazioni materiali (articolo 102 TUIR) o immateriali (articolo 103 TUIR), ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, mentre le spese incrementative su beni di terzi rientrano nella diversa categoria degli oneri pluriennali quali semplici spese relative a più esercizi (articolo 108, comma 3, TUIR);
    l'amministrazione finanziaria si rifà quindi alla distinzione tra ammortamento dei beni materiali e immateriali, da un lato, e deduzione delle «spese relative a più esercizi», ricavando la conclusione che solo quelle ammortizzabili ai sensi del Tuir consentono il rimborso dell'Iva assolta per l'acquisto dei relativi beni materiali e immateriali, diversamente dai costi con utilità pluriennale che, sempre secondo il Tuir, sono deducibili ma non ammortizzabili;
    tuttavia, la Corte di giustizia ha in più occasioni ribadito che per il principio di neutralità dell'imposta, l'obbligo del fisco nazionale di rimborsare l'eccedenza dell'Iva si riconnette al diritto del contribuente all'immediato diritto alla detrazione (sentenza C-286/94 del 18 dicembre 1997, Molenheide Bvba), secondo un sistema diretto ad esonerare interamente l'imprenditore dall'Iva dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche (sentenza C-110/98 del 21 marzo 2000, Gabalfrisa SL);
    in tale prospettiva, si è detto nella dottrina italiana, «le modalità stabilite dai Paesi membri in funzione del rimborso, ovvero del riporto, dell'eccedenza..., non possono violare il principio fondamentale della neutralità, mediante restrizioni poste all'immediatezza ed all'integralità della deduzione, in modo da far gravare sul soggetto passivo una parte degli oneri (anche di natura finanziaria) dell'IVA, mentre gli stessi dovrebbero gravare esclusivamente sul patrimonio del consumatore finale, al termine dalla catena produttiva e distributiva dei beni e dei servizi»;
    la Corte di Lussemburgo ha ribadito che, ai fini di stabilire se sia detraibile o meno un'attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all'esercizio dell'impresa, deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali; il che consente di determinare se, nel momento in cui procede all'operazione a monte, detto soggetto passivo agisca come tale, e debba dunque poter beneficiare del diritto a detrazione dell'IVA;
    la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6200 del 27 marzo 2015, ha sancito, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate, la possibilità per il locatore di detrarre l'Iva per i lavori di ristrutturazione di un immobile non di proprietà costituente bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, nel più breve tempo possibile, per chiarire la disciplina concernente il rimborso dell'Iva assolta sul costo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condotto in locazione dalla parte contribuente e costituente bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa della stessa parte, in quanto risulterebbe essere un'eccedenza formatasi in relazione a costi per migliorie di beni di terzi eseguite al fine di migliorare la redditività dell'impresa, uniformandosi così all'orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6200 del 27 marzo 2015.
(7-01249) «Ribaudo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

imposta diretta

rimborso