Legislatura: 17Seduta di annuncio: 774 del 05/04/2017
Primo firmatario: BALDASSARRE MARCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA
Data firma: 05/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 05/04/2017 BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 05/04/2017 SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 05/04/2017 TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 05/04/2017
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/05/2017 BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA INTERVENTO PARLAMENTARE 24/05/2017 RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 24/05/2017
DISCUSSIONE IL 24/05/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/05/2017
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/06/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2017
La XI Commissione,
premesso che:
l'articolo 36 della Costituzione, al comma 1, recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Tale frase, seppur innumerevoli volte è stata presa ad esempio, parlando delle condizioni salariali dei lavoratori nel nostro Paese, non è mai stata realmente applicata per tutti;
l'Italia, come l'Austria, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e Cipro, è uno degli Stati membri dell'Unione europea a non prevedere un salario minimo orario nel proprio ordinamento. Tale strumento è stato delegato alle parti sociali che lo hanno sempre trattato, garantendo una retribuzione minima solo per i settori coperti dal contratto collettivo nazionale del lavoro;
il salario minimo orario deve essere uno strumento che pone alla base della propria esistenza la dignità ad una paga oraria adeguata per ogni lavoratore e lavoratrice, il diritto di vedersi riconosciute le proprie competenze, senza dover accettare qualsiasi condizione lavorativa. Il salario minimo orario può essere uno strumento efficace nel contrastare l'aumento della povertà nel nostro Paese, proteggendo le categorie più a rischio di emarginazione e sfruttamento e non rappresentate, che altrimenti subirebbero salari ancora più bassi o la totale assenza di tutele nel sommerso, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno;
nella legge delega n. 183 del 2014, il cosiddetto Jobs Act, era inizialmente previsto un salario minimo solo per i settori non coperti dalla contrattazione collettiva, senza quindi una reale incidenza sui salari minimi per i settori già vigenti, ma tale strumento non è mai apparso nei decreti attuativi;
secondo i dati Istat relativi all'anno 2015 i contratti collettivi nazionali coprivano il 60 per cento dei lavoratori dipendenti. Ad un altro 20 per cento di lavoratori, seppur non tutelati in quanto non iscritti ai sindacati o non rientranti nei settori coperti da contrattazione, la nostra giurisprudenza ha esteso i principi dell'articolo 36 della Costituzione. Il restante 20 per cento fanno parte di quelle imprese, soprattutto piccole e medie, che non si avvalgono della contrattazione nazionale, non rispettandone perciò il salario minimo;
non rientrano nei contratti collettivi nazionali del lavoro molte forme di precariato o parasubordinato, oltre che ovviamente il lavoro nero;
sono al di fuori del salario minimo anche interi settori come il turismo, l'agricoltura o l'edilizia, e va evidenziato come oltre la metà dei lavoratori di questi settori guadagni un salario medio inferiore a quello stabilito nei contratti nazionali, ma anche intere categorie come i giovani o gli stranieri, soprattutto coloro con un contratto a tempo determinato;
il mercato del lavoro italiano è caratterizzato da un'elevata compressione salariale e, per molti economisti, questa è una delle cause principali degli elevati tassi di disoccupazione di certe categorie di lavoratori, che rimangono « priced out» dal mercato del lavoro, e della disoccupazione nel Mezzogiorno, compressione in parte dovuta alla pratica giurisprudenziale di considerare come riferimento nella determinazione del «salario equo», in caso di contenzioso, proprio il salario più basso stabilito dalla contrattazione collettiva del settore;
un salario minimo stabilito per legge ma inferiore al salario minimo implicito nei contratti collettivi, sarebbe il nuovo punto di riferimento obbligato per la giurisprudenza, rimpiazzando il salario minimo implicito nella contrattazione collettiva;
i salari di imprese operanti nel medesimo settore, ma in regioni diverse potrebbero così differenziarsi maggiormente in base alle condizioni del mercato del lavoro e ai livelli di produttività, favorendo l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno;
il salario minimo avrebbe anche l'effetto di incoraggiare il decentramento della contrattazione collettiva, poiché priverebbe quest'ultima, della copertura che le viene assicurata da una tradizione giurisprudenziale che interferisce secondo i presentatori del presente atto troppo con la libera contrattazione fra le parti a livello di azienda, senza dover aspettare la soluzione della disputa sulla corretta interpretazione degli articoli 36 e 39 della Costituzione;
il salario minimo non deve essere usato come surrogato di altri strumenti contro la povertà, ma deve essere usato per contrastare il fenomeno dei « working poor», ovvero di chi è povero mentre ha un lavoro, fenomeno crescente nel nostro Paese, ma pur sempre marginale nel panorama della nostra povertà;
vari studi hanno evidenziato che la parte più complessa è trovare il livello equilibrato, perché, infatti, se il salario minimo è troppo alto può diventare una spinta a non prevedere strumenti affinché sia garantito a discapito soprattutto dell'occupazione poco qualificata e dei giovani;
trovare il giusto livello dovrebbe essere compito di un'Autorità indipendente, che propone al Governo il livello e gli adeguamenti del salario minimo orario su base annuale;
un istituto di questo tipo esiste in quasi tutti i Paesi europei, come ad esempio il Lussemburgo che vanta il salario minimo più alto d'Europa pari a 11,12 euro l'ora, segue la Francia con 9,61, l'Olanda con 9,21, il Belgio con 9,10 e la Germania con 8,5 euro l'ora,
impegna il Governo
a promuovere iniziative normative finalizzate ad istituire il salario minimo orario, da applicarsi ai lavoratori non contrattualizzati, ai lavoratori contrattualizzati attraverso accordi firmati con organizzazioni sindacali non rappresentative sul piano nazionale, laddove migliorativo, o ai lavoratori contrattualizzati ma con prestazioni inferiori rispetto ai contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati con le sole organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assumendo inoltre iniziative per l'istituzione di un'autorità indipendente da realizzare senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, al fine di garantire il livello e gli adeguamenti del salario minimo orario.
(7-01237) «Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):salario minimo
interpretazione del diritto
piccole e medie imprese