ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01230

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 766 del 24/03/2017
Abbinamenti
Atto 7/01209 abbinato in data 20/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
BARBANTI SEBASTIANO PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
CURRO' TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
GITTI GREGORIO PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
PINNA PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/04/2017
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/05/2017
BERNARDO MAURIZIO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
 
INTERVENTO GOVERNO 03/05/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/05/2017
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 03/05/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/05/2017
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/04/2017

DISCUSSIONE IL 20/04/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 20/04/2017

DISCUSSIONE IL 03/05/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/05/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01230
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Venerdì 24 marzo 2017, seduta n. 766

   La VI Commissione,
   premesso che:
    la qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti è stata oggetto di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, a cui si è fatto ricorso soprattutto per chiarire l'applicazione, o meno, dell'obbligo di assoggettare le somme all'imposta sul valore aggiunto (IVA);
    con l'emanazione del cosiddetto «decreto Ronchi» di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stato sancito il passaggio dal sistema della tassa a quello della tariffa;
    in particolare l'articolo 49, comma 1, del citato decreto, istitutivo della «tariffa d'igiene ambientale» (anche indicata come TIA1 o «Tariffa Ronchi», ha infatti s'oppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU), disciplinata dal Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
    l'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha introdotto la «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani», comunemente indicata come «tariffa integrata ambientale» (o TIA2) e contemporaneamente ha disposto l'abrogazione della precedente «tariffa Ronchi». L'attuazione concreta della TIA2 è stata tuttavia differita, dal comma 11 dell'articolo 238 citato, fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo (che non è mai stato emanato) e nelle more dell'emanazione di tale decreto è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, facendo quindi salva l'applicazione della «tariffa Ronchi» nei comuni che l'avevano già adottata;
    la questione della natura tributaria piuttosto che «corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani» della cosiddetta TIA1, è stata oggetto di diverse, e talora contrastanti, pronunce giurisdizionali, nonché di differenti interpretazioni dottrinali;
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2009, ha riconosciuto la natura tributaria della TIA1, non rilevando né la formale denominazione di «tariffa», né la sua alternatività rispetto alla tassa di smaltimento rifiuti – Tarsu, che la stessa TIA1 ha soppresso, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo, determinando, di fatto, l'esclusione dalla imponibilità ai fini IVA delle somme dovute e la conseguente presentazione di numerosi ricorsi da parte dei contribuenti per il rimborso dell'IVA pagata;
    la Corte costituzionale, nell'indicare i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, ha infatti affermato che essi sono indipendenti dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, e consistono piuttosto nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (sentenze n. 238 del 2009; n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005);
    la TIA1 è stata abrogata con effetto dal 1o gennaio 2013, ad opera dell'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2011, n. 2014, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares, destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento e per tali fattispecie l'IVA viene limitata ai casi dei comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti;
    dal 1o gennaio 2014, l'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge di stabilità 2014, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto un'analoga disciplina con la quale è istituita la tassa sui rifiuti Tari, articolazione, insieme alla Tasi, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale – IUC attualmente in vigore, individuando il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto in materia di Tares non assoggettabile all'Iva;
    in merito alla TIA2 è intervenuto l'articolo 14, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che, con norma di interpretazione autentica, ha riconosciuto alla TIA2 natura non tributaria, come tale assoggettata ad Iva, la finalità di tale disposizione non è quella di dirimere le possibili controversie origina ti dalla giurisprudenza (in primis la citata sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale) in quanto tale giurisprudenza investe la TIA1, ma quella di creare le premesse per consentire un avvio ordinato della nuova tariffa integrata ambientale (TIA2);
    con circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze si è espresso attribuendo alla TIA1 e alla TIA2 la medesima natura giuridica in quanto regolate dalle stesse fonti normative di conseguenza attribuendo ad entrambi, sulla base del citato articolo 14, comma 33, natura di corrispettivo e in quanto tale assoggettabili all'Iva;
    la Corte di Cassazione sin dalla sentenza del 9 marzo 2012, n. 3756 ha considerato una forzatura inaccettabile assimilazione della TIA1 alla TIA2;
    il Governo si è assunto l'impegno, in più occasioni, di intraprendere ogni iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a definire la controversa applicazione dell'Iva alla TIA1, privilegiandone la natura tributaria in armonia con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; parimenti si è assunto l'impegno di individuare misure volte a garantire il rimborso di quanto non dovuto da parte dei contribuenti tenendo conto degli effetti di assoluto rilievo che la restituzione dell'Iva sulla TIA1 potrebbe avere sui saldi di finanza pubblica;
    ai fini del computo dei citati rimborsi si ritiene necessaria un'analisi complessiva dei rapporti che sono intercorsi tra le società di gestione e gli enti locali negli anni di applicazione della TIA1 anche necessaria a recuperare le informazioni dei pagamenti effettuate dai contribuenti,

impegna il Governo:

   ad assumere le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a definire, in ossequio ai princìpi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la natura tributaria e la conseguente non applicazione dell'Iva alla tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 152 (cosiddetta TIA1), ferma restando al contempo la natura non tributaria – in quanto tale assoggettabile all'IVA – della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetta TIA2);
   ad assumere iniziative per prevedere modalità di rimborso per quanto non dovuto da pare dei contribuenti, per il tramite dell'amministrazione finanziaria, volta ad escludere il coinvolgimento diretto degli enti locali, valutandone gli effetti finanziari nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, a tal fine anche stabilendo una reintegrazione dilazionata pluriennale, ovvero una compensazione tributaria sulla base delle informazioni dei pagamenti effettuati negli anni dai contribuenti, desunte dall'analisi complessiva dei rapporti intercorsi tra le società di gestione e gli enti locali negli anni di applicazione della TIA1, fermi restando i termini di prescrizione.
(7-01230) «Ribaudo, Pelillo, Fragomeli, Barbanti, Capozzolo, Carella, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Sanga».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

rimborso

imposta ambientale