ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01223

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 764 del 22/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: ZARATTI FILIBERTO
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 22/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZACCAGNINI ADRIANO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 22/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01223
presentato da
ZARATTI Filiberto
testo di
Mercoledì 22 marzo 2017, seduta n. 764

   La VIII Commissione,
   premesso che:
    la salvaguardia e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della fauna selvatica costituiscono un essenziale obiettivo di interesse generale perseguito dall'Unione europea, conformemente all'articolo 130 R del Trattato istitutivo e come ribadito dalla Direttiva 92/43/CEE, nota come «Direttiva Habitat»;
    il lupo a livello comunitario è tutelato dalla Convenzione di Berna (1979) dove nell'allegato II viene menzionato come specie strettamente protetta nonché dalla già menzionata Direttiva Habitat che nell'allegato IV ne impone una protezione rigorosa;
    in Italia, dal 23 luglio 1971 con il decreto ministeriale («Decreto Natali»), il lupo è una specie protetta, quindi non cacciabile, e secondo l'attuale piano normativo italiano è tutelato dalla legge n. 157 del 1992 – «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (art: 2, 4, 19 –c.2-, 26) – nonché dalla legge n. 357 del 1997 – «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alle conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (art: 7 –c.2-, 8 –cc.1, 2-, 11 –c.1-, 12);
    la Convenzione europea per i diritti degli animali sancisce «l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali»;
    la legge n. 281 del 1991, pur disponendo la tutela degli animali d'affezione e affidando alle pubbliche istituzioni la prevenzione del randagismo, risulta generalmente inapplicata. Tale ritardo è la causa alla quale ascrivere l'endemicità del fenomeno del randagismo nel nostro paese, rendendo l'Italia un caso unico rispetto agli altri grandi paesi europei;
    il «Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia» intende promuovere azioni che, a dispetto del titolo del provvedimento, oltre a riaprire a forme di caccia «selettiva» al lupo, dispone una serie di misure di soppressione violenta dei cani ibridati e vaganti, ovvero in deroga delle norme precedentemente illustrate,

impegna il Governo:

   ad assumere le iniziative finalizzate a riportare il «Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia» nelle prescrizioni della legislazione nazionale, nonché del Diritto comunitario, riconducendo l'operato delle istituzioni al pieno rispetto della legalità, anziché promuovere deroghe alla stessa, ovvero attraverso lo stralcio dal Piano di tutte le azioni volte agli abbattimenti di lupi, cani ibridati e cani vaganti, con particolare riferimento all'intero capitolo III.7. «Deroghe al divieto di rimozione di lupi dall'ambiente naturale: presupposti, condizioni, limiti e criteri da applicare» nonché al Punto 1.6.2, Pag. 18, «Presenza di cani vagati ed ibridazione»;
   a promuovere una revisione della legge n. 281 del 1991 che permetta di intervenire sui cani vaganti delle aree rurali e sugli ibridi canelupo secondo quanto già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;
   a sopprimere l'Azione 2.3 del suddetto piano di conservazione, nei punti: b «limitazione, cioè rimozione (effettiva o riproduttiva) pianificata dei cani e degli ibridi catturati su aree di limitate dimensioni» e punto c relativamente alle parole: «L'eradicazione di ibridi è particolarmente importante nel corridoio ecologico costituito dall'Appennino ligure»;
   a emanare, entro tre mesi, provvedimenti urgenti per l'attuazione della legge n. 281 del 1991 finalizzati a promuovere un programma triennale teso a rafforzare la rete delle strutture pubbliche dei canili sanitari e rifugio, nonché il potenziamento della pianta veterinaria operativa presso le ASL;
   a predisporre, entro tre mesi, uno schema di moratoria quinquennale delle attività venatorie nelle «Aree tutelate per legge», ovvero negli ambiti territoriali di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 («Codice dei beni culturali e del paesaggio») al fine di ridurre le pressioni antropiche sugli habitat, potenziando i corridoi ecologici, al fine di minimizzare sconfinamenti e conseguenti danni per l'agricoltura, nonché ad abolire le attività venatorie nei siti Natura 2000 – SIC, ZSC e ZPS – anche al fine di sanare la procedura di infrazione (2015–2163, ex articolo 258 TFUE) per violazione della direttiva Habitat.
(7-01223) «Zaratti, Zaccagnini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

zona protetta

protezione della fauna