ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01192

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 746 del 22/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2017
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2017
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2017
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2017
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2017
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2017
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
07/03/2017
Fasi iter:

RITIRATO IL 07/03/2017

CONCLUSO IL 07/03/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01192
presentato da
DE ROSA Massimo Felice
testo di
Mercoledì 22 febbraio 2017, seduta n. 746

   L'VIII Commissione,
   premesso che:
    la materia delle bonifiche è attualmente contenuta nel titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A differenza di quanto previsto per i rifiuti e per i rifiuti di imballaggio, che rappresentano i temi di maggiore rilievo contenuti nella richiamata parte quarta, la materia delle bonifiche non è una disciplina derivata dalla normativa europea, sebbene le procedure di bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale dei siti contaminati siano la sostanziale applicazione dei princìpi cardine ambientali contenuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga»;
    l'assenza di una disciplina immediatamente applicabile in ciascuno Stato membro dell'Unione europea in relazione agli interventi per ridurre o eliminare una fonte di contaminazione per restituire un sito alla fruibilità esistente prima della contaminazione o a un altro uso ha, dunque, condotto il legislatore a introdurre una disciplina nazionale sul tema fin dal tardivo recepimento della disciplina europea in Italia in tema di rifiuti e di rifiuti pericolosi;
    in Italia, le superfici, terrestri e marine, individuate negli ultimi 15 anni come siti contaminati, sono davvero rilevanti;
    i risultati ottenuti fino ad oggi per il raggiungimento della bonifica di queste aree, invece, non sono purtroppo altrettanto significativi. Secondo il programma nazionale di bonifica curato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il totale delle aree perimetrate come siti di interesse nazionale (Sin) è arrivato, negli anni, a circa 180 mila ettari di superficie, scesi oggi a 100 mila ettari, solo grazie alla derubricazione del 2016 di 18 siti da nazionali a regionali (i Sin sono quindi passati da 57 a 39);
    solo in 11 Sin è stato presentato il 100 per cento dei piani di caratterizzazione previsti. Anche sui progetti di bonifica presentati e approvati emerge un forte ritardo: solo in 3 Sin è stato approvato il 100 per cento dei progetti di bonifica previsti. In totale, sono solo 254 i progetti di bonifica di suoli o falde, approvati con decreto, su migliaia di elaborati presentati;
    i problemi più gravi insiti alle procedure di bonifica possono dunque essere ricondotti ad almeno tre ordini di fattori in ordine logico: individuazione del responsabile, solvibilità di quest'ultimo e lento esercizio del potere sostitutivo degli enti locali in caso di mancato accertamento del responsabile. La mancanza di fondi dell'ente sostituito per procedere alle attività di bonifica e la mancata partecipazione delle popolazioni residenti nei luoghi contaminati, o in prossimità di essi, e dunque oggetto di bonifica, hanno contribuito, nel tempo, a rendere insoddisfacente la situazione delle bonifiche in Italia;
    sebbene le motivazioni di tale ritardo siano complesse ed eterogenee, la legislazione di settore non risulta adeguata o comunque soddisfacente, segnatamente su specifici settori a partire dagli effetti applicativi discorsivi della analisi di rischio sito specifica di cui al primo comma, lettera s) dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fino ad arrivare alla mancata adozione di una specifica disciplina sugli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, sulle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento;
    su tale ultimo profilo, come ampiamente noto, va detto che la qualità del suolo, a fortiori a valle di interventi di bonifica, in caso di terreni prima contaminati, è in grado di assicurare anche la qualità dei prodotti agroalimentari per i consumatori;
    riguardo alle bonifiche delle aree agricole, giova ricordare che non risulta a presentatori del presente atto di indirizzo l'adozione del regolamento di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali con il risultato che, ad oggi, permane il problema di individuare quali siano i limiti, per i contaminanti nei suoli, utilizzabili come valori di riferimento, nonché quali criteri adottare per la valutazione del rischio a cui la popolazione è esposta mediante il consumo di alimenti, prioritariamente di origine vegetale e, in secondo luogo, di origine animale, provenienti dalle aree potenzialmente contaminate;
    a tale riguardo sarebbe, dunque opportuno che il regolamento di cui all'articolo 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, quale fondamentale strumento per la tutela dell'ambiente e dei consumatori fosse adottato senza riguardo, comunque dopo aver sentito la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e dopo aver previsto che tale bozza di regolamento sia sottoposto a una fase pubblica di consultazione per ricevere da enti, comitati e cittadini osservazioni a cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quello delle politiche agricole alimentari e forestali siano obbligati a replicare o delle quali debbano tener conto;
    sarebbe opportuno, altresì, che fintanto che il regolamento non fosse adottato alle aree agricole, che si applicassero gli obiettivi di qualità previsti per l'uso a verde residenziale;
    in tema di analisi di rischio in base all'articolo 240, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prevista «l'analisi di rischio sanitario e ambientale sito», che è un'analisi specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate a cui si procede laddove siano superati i livelli di contaminazione delle matrici ambientali (CSC), previa caratterizzazione del sito; sarebbe opportuno procedere alla modifica di tale istituto in favore della sostanziale reintroduzione del sistema tabellare, prevedendo, tuttavia, che sia espletata un'analisi di rischio con calcolo diretto del rischio da svolgersi sulle eventuali contaminazioni residue;
    tale modifica è motivata dalla discrezionalità applicativa di un'analisi di rischio sito specifica che, nel corso dei dieci anni di applicazione, non ha portato reali vantaggi dal punto di vista della celerità di svolgimento dei procedimenti di bonifica, introducendo, invece, considerevoli difformità di trattamento dei diversi siti contaminati. Si sono verificate, infatti, situazioni paradossali nelle quali, per un sito sottoposto a verifica, emergono criticità che non sono evidenziate in siti con le medesime caratteristiche, ma non soggetti a procedimenti d'indagine; atteso che il ricorso all'analisi di rischio resta, comunque, sempre interpretato come deroga ai valori tabellari, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la reintroduzione dell'analisi di rischio con calcolo diretto del rischio residuo sia maggiormente cautelativa e garantisca una semplificazione procedimentale;
    sarebbe opportuno, infine, aggiornare periodicamente i valori di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    atteso che il comma 1 dell'articolo 242 del citato decreto dispone che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai soggetti competenti; l'articolo prevede inoltre che tale procedura debba essere osservata anche all'atto di individuazione non di qualunque contaminazione storica, ma solo in caso di contaminazioni storiche «... che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione»;
    sarebbe opportuno prevedere la caratterizzazione relativamente alle contaminazioni storiche che, nella versione attuale del suddetto decreto, come esposto, sfuggono alla notifica, se non in caso di pericolo di aggravamento della contaminazione stessa;
    ai sensi dell'articolo 242, comma 13, compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Sarebbe opportuno secondo i presentatori del presente atto modificare tale previsione, attribuendo all'Arpa tale compito in quanto le province predispongono la certificazione sulla base della relazione dell'Arpa e si limitano ad effettuare un mero lavoro cartaceo che si traduce in una fase di allungamento dei tempi;
    sarebbe, inoltre, opportuno prevedere che i piani regionali per le bonifiche in aree caratterizzate da inquinamento diffuso siano effettivamente approvati in tempi certi, con eventuale esercizio di potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia delle regioni,

impegna il Governo:

   ad assumere le necessarie iniziative di competenza affinché sia emanato il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e a seguito di una fase pubblica per le osservazioni, contestualmente prevedendo, in virtù del principio di precauzione, che nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, alle aree agricole siano applicati gli obiettivi di qualità previsti per l'uso a verde residenziale;
   ad assumere le necessarie iniziative normative affinché, al superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), siano effettuati gli interventi di bonifica e, qualora sussistano ancora contaminazioni residue che superano gli anzidetti valori, sia disposta un'analisi di rischio di carattere oggettivo, intesa quale procedura volta a stabilire il rischio, per la salute pubblica e per l'ambiente, causato dalle contaminazioni residue presenti in un sito, condotta secondo un modello concettuale di riferimento e mediante l'adozione di metodiche riconosciute a livello internazionale;
   ad assumere le opportune iniziative normative affinché sia modificata la definizione di «bonifica» di un sito contaminato, intendendo quest'ultima come l'insieme degli interventi atti a eliminare o a isolare le fonti di inquinamento ovvero a ridurre le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee a un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglie di contaminazioni (CSC) – e non alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), così come ora previsto dalla legislazione vigente –, nonché ad assumere le necessarie iniziative normative per introdurre, conseguentemente, una nuova definizione di «sito non contaminato» quale sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazioni soglie di contaminazioni o se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione residua verificati a seguito dell'analisi di rischio adottata con criteri oggettivi;
   ad assumere iniziative per prevedere che i valori delle concentrazioni soglie di contaminazioni di cui all'allegato V richiamato nella parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano sottoposti a verifiche periodiche in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede di Unione europea, contestualmente prevedendo che tali revisioni, che possono avvenire anche su segnalazione di comitati, associazioni scientifiche, associazioni dei consumatori e associazioni di protezione ambientale, siano comunque effettuate almeno ogni cinque anni e siano accompagnate da una relazione sull'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi disponibili predisposta dall'Istituto superiore di sanità e dall'Ispra;
   ad assumere le necessarie iniziative normative affinché la procedura di verifica ed indagine di cui all'articolo 242, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 si attivi all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, indipendentemente al rischio di aggravamento di esse, e siano adottate le conseguenti azioni, chiarendo al riguardo che si tratta di misure di «contenimento» e non, all'evidenza, di prevenzione, come riportato nel primo periodo, essendosi la contaminazione già verificata;
   ad assumere iniziative normative volte a prevedere che il completamento degli interventi di bonifica di cui all'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia accertato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente;
   ad assumere le necessarie iniziative normative affinché i piani di cui all'articolo 239, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenenti interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso:
    a) siano adottati entro tempi certi nel rispetto delle linee guida, dei criteri generali e degli standard stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
    b) di tali piani sia data adeguata e tempestiva notizia mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionali degli enti interessati, nel quale, altresì, siano rese disponibili informazioni relative ai termini e alle modalità di partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si sono fondate le decisioni assunte, anche in relazione alle eventuali osservazioni scritte presentate;
    c) ai suddetti piani, si applichi necessariamente la procedura di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);
    d) in caso di inerzia della regione nel predispone tali piani, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere in tempi congrui, adotti, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari all'elaborazione e all'approvazione del piano per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso.
(7-01192) «De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

protezione dell'ambiente

rifiuti