ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01163

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 725 del 17/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2017
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2017
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2017
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2017
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2017
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2017
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01163
presentato da
DE ROSA Massimo Felice
testo di
Martedì 17 gennaio 2017, seduta n. 725

   La VIII Commissione,
   premesso che:
    la materia delle bonifiche è attualmente contenuta nel titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A differenza di quanto previsto per i rifiuti e per i rifiuti di imballaggio, che rappresentano i temi di maggiore rilievo contenuti nella richiamata parte quarta, la materia delle bonifiche non è una disciplina derivata dalla normativa europea, sebbene le procedure di bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale dei siti contaminati siano la sostanziale applicazione dei princìpi cardine ambientali contenuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con particolare riferimento al principio «chi inquina paga»;
    l'assenza di una disciplina immediatamente applicabile in ciascuno Stato membro dell'Unione europea in relazione agli interventi per ridurre o eliminare una fonte di contaminazione per restituire un sito alla fruibilità esistente prima della contaminazione o a un altro uso ha, dunque, condotto il legislatore nazionale a introdurre una disciplina nazionale sul tema fin dal tardivo recepimento della disciplina europea in Italia in tema di rifiuti e di rifiuti pericolosi;
    in Italia le superfici, terrestri e marine, individuate negli ultimi 15 anni come siti contaminati sono davvero rilevanti;
    i risultati ottenuti fino ad oggi per il raggiungimento della bonifica di queste aree, invece, non sono purtroppo altrettanto significativi. Secondo il programma nazionale di bonifica curato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il totale delle aree perimetrate come siti di interesse nazionale (Sin) è arrivato, negli anni, a circa 180 mila ettari di superficie, scesi oggi a 100 mila ettari, solo grazie alla derubricazione del 2016 di 18 siti da nazionali a regionali (i Sin sono quindi passati da 57 a 39);
    solo in 11 Sin è stato presentato il 100 per cento dei piani di caratterizzazione previsti. Anche sui progetti di bonifica presentati e approvati emerge un forte ritardo: solo in 3 Sin è stato approvato il 100 per cento dei progetti di bonifica previsti. In totale, sono solo 254 i progetti di bonifica di suoli o falde con decreto di approvazione, su migliaia di elaborati presentati;
    i problemi insiti alle procedure di bonifica possono dunque essere ricondotti ad almeno tre ordini di fattori in ordine logico: individuazione del responsabile, solvibilità di quest'ultimo e lento esercizio del potere sostitutivo degli enti locali in caso di mancato accertamento del responsabile. La mancanza di fondi dell'ente sostituito per procedere alle attività di bonifica e la mancata partecipazione delle popolazioni residenti nei luoghi contaminati, o in prossimità di essi, e dunque oggetto di bonifica, hanno contribuito nel tempo a rendere insoddisfacente la situazione delle bonifiche in Italia;
   sebbene le motivazioni di tale ritardo siano complesse ed eterogenee, la legislazione di settore non risulta adeguata o comunque soddisfacente segnatamente su specifici settori a partire dalla analisi di rischio sito specifica AdR;
    sarebbe infatti opportuno procedere alla soppressione dell'AdR sito specifica, con reintroduzione dell'analisi di rischio con calcolo diretto del rischio;
    tale modifica è Motivata dalla discrezionalità applicativa di un'AdR sito specifica che nel corso dei dieci anni di applicazione non ha portato reali vantaggi dal punto di vista della celerità di svolgimento dei procedimenti di bonifica introducendo, invece, considerevoli difformità di trattamento dei diversi siti contaminati. Si verificano, inoltre, situazioni paradossali nelle quali per un sito sottoposto a verifica emergono criticità che non sono evidenziate in siti con le medesime caratteristiche ma non soggetti a procedimenti d'indagine;
    poiché il ricorso all'AdR resta comunque sempre interpretato come deroga ai valori tabellari, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la reintroduzione dell'AdR con calcolo diretto del rischio residuo sia maggiormente cautelativa e garantisca una semplificazione procedimentale;
    sarebbe inoltre opportuno prevedere che i piani regionali per le bonifiche in aree caratterizzate da inquinamento diffuso siano effettivamente approvati in tempi certi, con eventuale esercizio di potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia delle regioni, nonché modalità per garantire trasparenza, nonché partecipazione del pubblico attraverso la trasmissione di osservazioni ai piani stessi;
    sarebbe opportuno, infine, aggiornare periodicamente i valori di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,

impegna il Governo:

   ad assumere le necessarie iniziative normative affinché i piani di cui all'articolo 239, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenenti interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso siano adottati entro tempi certi nel rispetto delle linee guida, dei criteri generali e degli standard stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 152 del 2006 affinché dei piani adottati sia data adeguata e tempestiva notizia mediante avviso pubblicato nei siti internet istituzionali degli enti interessati, nel quale altresì siano rese disponibili informazioni relative ai termini e alle modalità di partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si sono fondate le decisioni assunte, anche in relazione alle eventuali osservazioni scritte presentate;
   ad assumere iniziative normative per prevedere che ai piani predetti di cui all'articolo 239, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applichi necessariamente la procedura di cui alla parte seconda in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);
    ad assumere iniziative normative per prevedere che, nei piani predetti di cui all'articolo 239, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di inerzia della regione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere in tempi congrui, adotti, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari all'elaborazione e all'approvazione del piano per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso;
   ad assumere le necessarie iniziative normative affinché l'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia sostituita con una analisi di rischio di carattere oggettivo – e non sito specifica così come oggi previsto a legislazione vigente –, intesa quale procedura volta a stabilire il rischio, per la salute pubblica e per l'ambiente, causato dalle contaminazioni residue presenti in un sito, contestualmente disponendo che tale analisi sia svolta qualora siano stati oltrepassati i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e che sia condotta secondo un modello concettuale di riferimento e mediante l'adozione di metodiche riconosciute a livello internazionale;
   ad assumere opportune iniziative normative affinché sia conseguentemente modificata la definizione di «bonifica» di un sito contaminato, intendendo quest'ultima come gli interventi atti a eliminare o a isolare le fonti di inquinamento ovvero a ridurre le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee a un livello uguale o inferiore ai valori delle CSC, – e non alle CSR, così come ora previsto dalla legislazione vigente –, nonché ad assumere le necessarie iniziative normative per introdurre conseguentemente una nuova definizione di «sito non contaminato» quale un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di CSC o se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione residue verificati a seguito dell'analisi di rischio adottata con criteri oggettivi – e non riferibili a ciascun sito (sito specifica) così come ora previsto a legislazione vigente;
   ad assumere iniziative normative volte a prevedere che il completamento degli interventi di bonifica di cui all'articolo 248, 2o comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia accertato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
   ad assumere iniziative per prevedere che i valori delle CSC di cui all'allegato 5 di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto soprarichiamato, siano sottoposti a verifiche periodiche in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede di Unione europea, contestualmente prevedendo che tali revisioni, che possono avvenire anche su segnalazione di comitati, associazioni scientifiche, associazioni dei consumatori e associazioni di protezione ambientale, siano comunque effettuate almeno ogni cinque anni e siano accompagnate da una relazione sull'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi disponibili predisposta dall'Istituto superiore di sanità e dall'Ispra.
(7-01163) «De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

protezione dell'ambiente

protezione del consumatore