ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01160

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 722 del 11/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: CHIMIENTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01160
presentato da
CHIMIENTI Silvia
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2017, seduta n. 722

   La XI Commissione,
   premesso che:
    la Foodora GmbH è un'impresa tedesca con sede a Berlino, presente in undici Paesi, che si occupa di consegnare i pasti a domicilio, previa ordinazione e pagamento via internet, dei ristoranti che aderiscono al servizio. In Italia da un anno il servizio è attivo a Milano e Torino, dove i pasti vengono recapitati con un corriere in bicicletta, e giunge in questi giorni anche a Roma e a Firenze;
    Foodora, una start-up del valore complessivo di 3 miliardi di dollari, è leader del settore « take away digitale», che vale 400 milioni di euro con un trend di crescita previsto del 50 per cento;
    dopo alcuni mesi in cui la start-up tedesca aveva garantito ai suoi collaboratori, definiti « rider» per l'utilizzo della bicicletta come mezzo con cui consegnare i pasti, un contratto con una paga oraria di 5,60 euro lordi per ogni ora passata in bicicletta, a partire da luglio 2016 i vecchi contratti sono stati trasformati, prevedendo un pagamento di 2,70 euro a consegna e senza tenere in considerazione i chilometri percorsi;
    se i fattorini in bicicletta vengono retribuiti a cottimo, la percentuale che viene richiesta al ristoratore dall'azienda Foodora è del 30 per cento sul valore dell'ordine, oltre al costo fisso di consegna di 2,90 euro;
    il lavoro a cottimo non dovrebbe costituire il livello di paga base del dipendente, ma solo una integrazione della normale retribuzione a tempo. La retribuzione a cottimo pieno è in realtà limitata per legge al lavoro a domicilio, mentre in tutti gli altri casi, il cottimo non può essere il riferimento principale per il calcolo della retribuzione. Nei contratti collettivi viene sempre utilizzato il cottimo misto, il quale prevede un minimo di paga base determinato a tempo ed un «utile di cottimo», calcolato sul lavoro eseguito, configurandosi dunque come una maggiorazione;
    dall'inizio del mese di ottobre 2016 i « rider» torinesi si organizzano per dar voce alla loro protesta, riunendosi a Torino in piazza Vittorio l'8 ottobre e ponendo in essere una serie di azioni: dall'ingresso nei locali che si appoggiano a Foodora, al volantinaggio a clienti, esercenti e lavoratori delle cucine, alla campagna sui « social» che ha denunciato le loro condizioni lavorative;
    grazie alla protesta e alla campagna sui social, con cui si chiedeva all'azienda Foodora il passaggio dalla retribuzione a cottimo alla stipula di un nuovo contratto che prevedesse il superamento della modalità di collaborazione coordinata e continuativa, l'introduzione di un part-time orizzontale con un minimo di 20 ore, una paga orarie fissa di 7,50 euro netti e un bonus per il numero di ordinazioni consegnate, la vicenda inizia a occupare le pagine dei giornali e a interessare la politica;
    il 13 ottobre 2016 la start-up tedesca propone ai « rider» un aumento della retribuzione di un euro a consegna (da 2,70 euro a 3,70 euro), l'introduzione di un nuovo sistema di messaggistica per la gestione dei problemi operativi e l'introduzione di convenzioni per la manutenzione delle biciclette, ma non rinuncia al cottimo;
    il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quarto decreto attuativo del cosiddetto, « Jobs act», ha sì eliminato la possibilità di stipulare contratti di collaborazione a progetto (i cosiddetti co.co.pro), ma al tempo stesso, attraverso il mantenimento in vigore dell'articolo 409 del codice di procedura civile, ha salvaguardato l'efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (i cosiddetti co.co.co), una tipologia contrattuale decisamente favorevole al datore di lavoro, sia dal punto di vista dei costi vista la gestione separata INPS, sia dal punto di vista delle tutele al lavoratore, che non viene considerato un dipendente, ma un autonomo;
    il mantenimento in vigore della tipologia contrattuale dei cosiddetti contratti di collaborazione coordinata e continuativa ha di fatto consentito che tale tipologia venisse applicata anche ai lavoratori di Foodora,

impegna il Governo:

   a promuovere un tavolo di confronto con i rappresentanti della società Foodora e con i rappresentanti dei lavoratori al fine di superare il modello contrattuale attualmente in essere per i dipendenti e di convertire i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti di lavoro subordinato che garantiscano una dignitosa retribuzione su base oraria, a cui vadano a sommarsi le maggiorazioni di cottimo per ogni consegna, da applicare in aggiunta alla paga base;
   ad assumere iniziative per una revisione delle tipologie contrattuali ad oggi in essere, sancendo il definitivo superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa attraverso la loro esplicita abrogazione per via normativa.
(7-01160) «Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

salario a cottimo

contratto di lavoro

rappresentanza del personale