ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01159

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 722 del 11/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01159
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2017, seduta n. 722

   Le Commissioni VII e IX,
   premesso che:
    l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito di un'istruttoria in ordine a fatti denunciati e loro possibili implicazioni sotto il profilo concorrenziale, ha inviato al Governo, al Parlamento e al Ministro una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287 del 1990, riguardante le competizioni sportive su strada e le relative questioni derivanti dal disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosiddetto codice della strada, e dalla prassi applicativa delle circolari ministeriali annuali di cui da ultima la n. 806 del 2016;
    nello specifico, l'Autorità era stata attenzionata in merito a problematiche di natura concorrenziale nel settore delle competizioni sportive su strada con veicoli a motore, con particolare riguardo al ruolo attribuito all'Automobile Club d'Italia (ACI), in qualità di Federazione sportiva nazionale, nelle procedure di autorizzazione di tali competizioni;
    il citato articolo 9 del codice della strada dispone che, per svolgere competizioni sportive su strada con veicoli a motore, sono necessari l'autorizzazione da parte degli enti territoriali competenti, «sentite le federazioni nazionali sportive» (comma 1), previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da richiedere sempre allegando, tra l'altro, il «preventivo parere del CONI» (comma 3), nonché il collaudo del percorso di gara e delle relative attrezzature (comma 4);
    le circolari annuali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recanti il programma delle gare da svolgersi in ciascun anno riconosce all'ACI specifiche funzioni nell'ambito del processo autorizzatorio. La più recente in materia sopra citata impone la necessità che, per qualsiasi tipo di competizione motoristica su strada pubblica con velocità superiore «per tutto il percorso» agli 80 Km/h – e ogni volta che una manifestazione comporti «lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica» –, l'ente competente acquisisca il preventivo parere del CONI «espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali»;
    secondo l'Autorità «il coinvolgimento di ACI nell'iter autorizzatorio [...] assume specifica rilevanza sotto il profilo concorrenziale, stante l'assenza dei necessari requisiti di terzietà e imparzialità in capo alla stessa ACI. Detta Federazione, infatti, attraverso le proprie articolazioni locali, esprime gli interessi di operatori attivi nel mercato dell'organizzazione di eventi sportivi automobilistici che, dunque, operano in concorrenza con i soggetti sulle regolarità dei cui eventi ACI è chiamata a pronunciarsi». E prosegue «com’è evidente, attribuire al medesimo soggetto il duplice ruolo di parte attiva del processo autorizzatorio di eventi concorrenti a quelli che esso stesso organizza tramite le proprie articolazioni locali, oltre che suscettibile di attribuire alla Federazione e alle sue articolazioni locali un ingiustificato vantaggio concorrenziale, appare idoneo a limitare l'efficacia stessa delle funzioni tecniche attribuitegli, in ragione del conflitto di interessi cui siffatta commistione di ruoli può dare luogo. Né la valenza anticompetitiva della previsione in esame può ritenersi attenuata in ragione della natura non vincolante del parere, in quanto il ruolo dell'ACI, che agisce in qualità di unica Federazione sportiva di riferimento, fa sì che l'adeguamento dell'Ente territoriale alle conclusioni contenute nel parere sia l'esito più probabile»;
    nella medesima direzione si colloca la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che, in casi analoghi, ha ritenuto che una prerogativa similare a quella attribuita alla nazionale Aci può indurre l'impresa che ne dispone a impedire l'accesso degli altri operatori sul mercato di cui trattasi. L'ordinamento europeo, invero, consente eventuali restrizioni concorrenziali a condizione che esse risultino proporzionali, adeguate e necessarie, sempre che non sussistano alternative che consentano di realizzare il medesimo legittimo obiettivo dando luogo a minori ripercussioni sull'assetto concorrenziale, quali potrebbero esser intese, a dire della medesima Autorità, i controlli di sicurezza affidati alla polizia municipale e agli enti proprietari delle strade,

impegnano il Governo:

   ad assumere iniziative normative idonee ad impedire le criticità concorrenziali rilevate, anche nell'ottica di scongiurare una possibile procedura di infrazione europea, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a carico dello Stato italiano in ragione di una normativa nazionale a giudizio del firmatario del presente atto indebitamente restrittiva della concorrenza, valutando di attribuire le funzioni, connesse al descritto processo autorizzatorio solo a soggetti che non vertano in situazioni di conflitto di interesse;
   ad adottare ogni iniziativa necessaria per modificare la prassi applicativa espressa dalle relative circolari ministeriali recanti il programma delle gare da svolgersi in ciascun anno e, in particolare, della circolare n. 806 del 2016.
(7-01159) «De Lorenzis, Vacca, Simone Valente».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concorrenza

manifestazione sportiva

mercato