ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01131

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 699 del 26/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 26/10/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01131
presentato da
ALBERTI Ferdinando
testo di
Mercoledì 26 ottobre 2016, seduta n. 699

   La VI Commissione,
   premesso che:
    nell'ottica di garantire all'Italia una effettiva crescita in ambito scientifico, tecnico gestionale, progettuale, nonché per attrarre investimenti internazionali, occorre investire sia per rimpatriare i cervelli fuoriusciti dall'Italia o dall'Europa, sia per attrarre risorse qualificate estere capaci di portare competenze e reti di relazioni in Italia;
    per quanto riguarda il contesto normativo, si ricorda che un primo intervento ha riguardato il rientro di professionalità scientifiche e appartenenti al mondo della ricerca: l'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto incentivi per il trasferimento nel territorio italiano di docenti e ricercatori universitari; la norma prevedeva, per i due periodi di imposta successivi al trasferimento, l'imponibilità ai fini IRPEF dei redditi di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10 per cento e l'esclusione dalla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; tale norma è stata prorogata dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; i benefici sopra descritti continueranno ad essere fruibili per i docenti e ricercatori che inizieranno a svolgere la loro attività in Italia fino al 31 dicembre 2017;
    successivamente, la legge 30 dicembre 2010, n. 238, ha introdotto incentivi fiscali per il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, i quali studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero: il beneficio consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF al 20 per cento per le lavoratrici ed al 30 per cento per i lavoratori, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo; l'articolo 10, comma 12-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ha prorogato al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla predetta legge;
    tuttavia, con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 – emanato in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, di cui alla legge n. 23 del 2014 – si è provveduto a disciplinare nuovamente la materia del rientro dei lavoratori all'estero; le nuove norme hanno introdotto un'agevolazione temporanea, ma operante a regime, per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato: per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del settanta per cento del suo ammontare; l'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; le agevolazioni previste si applicano per un periodo limitato, ossia a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi; la norma chiarisce che le agevolazioni si applicano anche ai beneficiari delle misure di cui alla legge n. 238 del 2010; il predetto articolo 16 del decreto legislativo n. 147, contestualmente, nel quadro del riordino delle vigenti agevolazioni sul rientro dei lavoratori dall'estero, ha abrogato le norme del decreto-legge n. 192 del 2014 che – come accennato – avevano prorogato l'efficacia dell'agevolazione di cui alla legge n. 238 del 2010, a partire dal 6 ottobre 2015;
    da ultimo, l'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha consentito ai lavoratori rientrati in Italia coi benefici della legge n. 238 del 2010 entro il 31 dicembre 2015 di optare (entro il 1o giugno 2016) per l'applicazione, nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:
     a) il regime disposto dalla legge n. 238 del 2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa (la menzionata parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento per lavoratrici o lavoratori);
     b) in alternativa, il regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che prevede, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta per cento del suo ammontare (con detassazione del 30 per cento);
    di fatto, se un lavoratore rientra oggi in Italia dopo aver lavorato all'estero, gli incentivi di cui può usufruire sono solo quelli previsti dal decreto legislativo n. 147 del 2015, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa: questo perché i lavoratori contemplati dalla legge n. 238 del 2010 potevano, sì, optare per i benefici fiscali previsti dal predetto decreto legislativo, ma solo esercitando l'opzione entro la fine di giugno 2016, come chiarito dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate: il termine per esercitare l'opzione è quindi ormai scaduto; inoltre, i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010 dureranno fino al 31 dicembre 2017, ma solo per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015: di conseguenza, le consistenti agevolazioni della citata legge n. 238 del 2010 non sono più operative per i nuovi rimpatriati;
    sembra necessario aggiornare la normativa in vigore, aumentando in termini di durata e quantità i benefici fiscali per i cervelli che abbiano dei requisiti ben determinati quali un dottorato di ricerca conseguito all'estero o almeno, 5 anni di esperienza all'estero in lavori altamente qualificati, che si riducono a 4 in caso di master post lauream, che vogliono entrare nel nostro Paese, non limitando il beneficio ai soli cittadini italiani o europei, ma potenziandone l'estensione anche ai cittadini di altre nazioni,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per estendere di un anno la durata del beneficio fiscale di cui al decreto legislativo n. 147 del 2015, prevedendo una detassazione decrescente nel tempo e ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della norma anche ai lavoratori di nazionalità non europea;
2) ad assumere iniziative per conferire maggiore certezza al requisito della prevalenza dell'attività lavorativa in Italia;
3) ad assumere iniziative per rendere più gravose le conseguenze della decadenza dal beneficio, per evitare il mero vantaggio fiscale, eventualmente obbligando il lavoratore a risiedere in Italia per almeno tre anni successivi al trasferimento;
4) ad assumere iniziative per rendere più stringente la prova della residenza fiscale ai fini della concessione dell'agevolazione;
5) a intraprendere iniziative di pubblicizzazione dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), requisito imprescindibile per richiedere le agevolazioni in questione;
6) a consentire che l'esercizio dell'opzione sia fatto dal lavoratore dipendente altamente qualificato al momento dell'assunzione, nonché, per monitorare la forza attrattiva della norma, ad assumere iniziative per inserire nelle comunicazioni di assunzione, un campo obbligatorio che segnali il lavoratore come soggetto potenziale beneficiario del diritto e la presenza o meno della scelta al centro per l'impiego competente, facendo sì che analoghe informazioni siano riportate nella dichiarazione dei redditi, per dare evidenza della scelta fatta ed estendere la facoltà di optare per tale regime anche in fase di dichiarazione.
(7-01131) «Alberti, Pesco, Villarosa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino straniero

detrazione fiscale

imposta sul reddito