ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01119

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 692 del 14/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 13/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARANTA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
SCOTTO ARTURO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
BORDO FRANCO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
FAVA CLAUDIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
GALLI CARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
PIRAS MICHELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
RICCIATTI LARA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016
ZACCAGNINI ADRIANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 13/10/2016
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01119
presentato da
MELILLA Gianni
testo di
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692

   Le Commissioni I e V,
   premesso che:
    il 26 ottobre 2015, la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con la deliberazione n. 8 del 2015, nell'ambito di un'approfondita disamina del meccanismo del cosiddetto «otto per mille» e in perfetta continuità con il passato, ha replicato il suo pesante «j'accuse» allo Stato italiano per non aver ancora provveduto ad attivare le procedure di revisione, che pure erano previste con cadenza triennale, di un sistema, quello della destinazione della quota inoptata dell'otto per mille dell'IRPEF, che nel solo ultimo trentennio, sempre secondo la magistratura contabile, «ha contribuito ad un rafforzamento economico senza precedenti della Chiesa italiana»;
    la relazione dei magistrati contabili sottolinea, in primis, le problematicità legate alla scelta non manifesta da parte dei contribuenti. Invero, secondo il meccanismo attualmente vigente previsto dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, dev'essere destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. La destinazione però non avviene solo sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ma anche con riferimento a tutte le rimanenti scelte non espresse ed in misura proporzionale a quelle espresse. In sostanza, in forza di tale sistema, tutti i contribuenti che non esprimono alcuna scelta ai fini del riparto della quota dell'otto per mille (e che sono la maggioranza, rappresentando quasi il 60 per cento del totale) contribuiscono, senza volerlo espressamente, con una parte dell'imposta sui redditi versata allo Stato, al sostentamento sia della Chiesa cattolica sia di tutte le confessioni religiose, circa undici, che successivamente all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1985 hanno stipulato con lo Stato italiano un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione;
    in realtà, con il riparto delle scelte non espresse (tra cui, peraltro, rientrano non solo le dichiarazioni non presentate ma anche le scelte irregolari e quelle dei defunti) sono stati avvantaggiati, con un effetto moltiplicativo con fattore pari a 2,5, i maggiori destinatari delle opzioni, prima fra tutti la Chiesa cattolica che, essendo a sua volta la confessione religiosa maggioritaria, riceve aiuti che, a giudizio dei firmatari del presente atto, vanno oltre il suo peso e le sue necessità istituzionali, acquisendo dal riparto più del doppio rispetto a quanto risulterebbe invece dal calcolo operato sulla base delle sole scelte espresse. A titolo esemplificativo, nel solo anno 2014, la Conferenza episcopale italiana ha conseguito l'82 per cento dell'intero ammontare da ripartire, a fronte del 38 per cento delle opzioni espresse sul totale dei contribuenti, ossia oltre un miliardo di euro anziché 485 milioni;
    la suddetta modalità, sempre secondo la Corte dei conti, rischia peraltro di alimentare una forma di «affermazione di un pluralismo confessionale imperfetto» e di disattendere, di contro, il «principio di laicità, quale emerge dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, che implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato, per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (si veda Corte costituzionale, sentenza n. 203 del 1989);
    c’è di più. Dalla circostanza che la percentuale di preferenza nelle scelte espresse determina l'allocazione della complessiva quota di gettito, deriva che le confessioni religiose destinatarie vengono paradossalmente a ricevere più dalla quota non espressa che da quella espressa: insomma, i soli contribuenti optanti decidono per tutti, un po’ come accade nelle consultazioni elettorali, laddove i seggi vengono ripartiti a prescindere dal numero dei votanti e dalla percentuale di astensione; altra considerazione, che dovrebbe destare ulteriore perplessità, è quella che molti dei contribuenti non optanti sono indotti a ritenere, in buona fede, che la loro quota resti nella disponibilità dell'erario, presumendo che il proprio contributo serva ad interventi quali la cooperazione internazionale, la lotta alla fame nel mondo, gli interventi educativi, culturali e artistici nel nostro Paese. A tale proposito, la stessa Corte dei conti ha sostenuto che, proprio sotto il profilo oggettivo, le somme computabili in base alle scelte non espresse dovrebbero essere considerate denaro pubblico a tutti gli effetti e, conseguentemente, riassorbite nel bilancio dello Stato o, al più, computate tra quelle destinate a scopi sociali a diretta gestione statale. Si tratterebbe peraltro di cifre altissime, visto che le somme raccolte sono salite da 290 milioni di euro nel 1990 a 1,2 miliardi di euro nel 2014 (182,3 per cento dei quali, come si è visto, rimessi alla Chiesa cattolica);
    nelle sue deliberazioni la Corte dei conti ha addebitato al Governo una culpa in vigilando e rivolto un monito al Ministero dell'economia e delle finanze, responsabile della vigilanza sui fondi e sulla loro erogazione, nonostante le cifre coinvolte siano importanti: la Conferenza episcopale italiana, ad esempio, nel 2014 ha incassato 1.054.310.702,18 euro, di cui circa 388 milioni utilizzati per il sostentamento del clero, circa 433 milioni per le esigenze di culto e 245 milioni di euro per gli interventi caritativi. Critiche sono state rivolte anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, dal canto suo, non ha garantito la dovuta trasparenza, benché i contribuenti siano direttamente coinvolti nelle scelte, sulle erogazioni da parte delle amministrazioni statali, né ha riportato, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, le attribuzioni annuali alle varie confessioni religiose e la destinazione che queste, nella loro discrezionalità e nell'ambito degli impieghi ammessi nei patti stipulati con lo Stato, danno ai contributi ricevuti. Al contrario, la rilevanza degli importi ed il diretto coinvolgimento dei cittadini imporrebbero un'ampia pubblicità e la messa a disposizione dell'archivio completo delle contribuzioni versate negli anni, al fine di favorire forme diffuse di controllo;
    gli stessi magistrati contabili hanno tenuto a stigmatizzare che inoltre lo Stato, «in violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, mostra disinteresse ad incentivare la quota di propria competenza, cosa che ha determinato, nel corso del tempo, la drastica riduzione dei contribuenti a suo favore (scesi nel 2014 a soli 170 milioni di euro) dando l'impressione che l'istituto sia finalizzato – più che a perseguire lo scopo dichiarato – a fare da apparente contrappeso al sistema di finanziamento diretto delle confessioni»;
    mentre il sistema era nato originariamente come meccanismo per garantire il sostentamento del clero, tale voce è diventata percentualmente sempre meno rilevante (il 34,1 per cento del totale). Parrebbe infatti che la Chiesa cattolica preferisca destinare il 47 per cento dei fondi ricevuti dallo Stato a mezzo dell'otto per mille alle cosiddette «esigenze di culto» e cioè al finanziamento delle catechesi, dei tribunali ecclesiastici e della costruzione di nuove chiese, alla manutenzione dei propri immobili e alla gestione del proprio patrimonio: tutte finalità alle quali, naturalmente, a giudizio dei firmatari del presente atto, non sarà mai dedicato alcuno spot televisivo, che sarà piuttosto dedicato agli aiuti al terzo mondo, ai quali invece nella realtà viene destinato un misero 8 per cento dell'intero gettito garantito dall'otto per mille;
    in conclusione, la Corte dei conti ha voluto soprattutto far emergere tutti gli elementi di debolezza intrinseci nella normativa e nella gestione di un istituto, quello dell'otto per mille, definito dalla stessa come opaco, esente dai dovuti controlli e discriminante dal punto di vista della pluralità religiosa, poco rispettoso dei principi di proporzionalità, di volontarietà e di eguaglianza, tutti rilievi che impongono valutazioni ed iniziative da parte sia del legislatore che del Governo atte a superare tutte le suddette criticità;
   numerose sono le proposte di rango costituzionale – occorrendo superare mediante un atto unilaterale la tutela costituzionale apprestata dall'articolo 7 della Costituzione alle forme pattizie di regolazione dei rapporti con la Chiesa cattolica e, contestualmente, le intese con le altre confessioni religiose regolate dall'articolo 8 della Costituzione medesima – depositate in Parlamento allo stato attuale e finalizzate alle modifiche al sopracitato meccanismo di attribuzione della quota dell’«8 per mille»;
    l'articolo 7 della Costituzione stabilisce il regime pattizio mediante il quale sono regolati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, quali soggetti indipendenti operanti al livello della sovranità, attribuendo speciale tutela costituzionale alle norme dei Patti lateranensi e alle loro modificazioni concordate tra le parti. Invece, a tenore dell'articolo 8, terzo comma, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diversa dalla cattolica, che agiscono sul piano dell'autonomia garantita ad esse dall'ordinamento interno, «sono regolati, per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze»;
    le leggi di approvazione delle intese successivamente stipulate, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, tra lo Stato e le varie confessioni religiose hanno riguardato l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7o giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese – Unione delle chiese valdesi e metodiste, la Chiesa evangelica luterana in Italia, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, l'Unione buddhista italiana e l'Unione induista italiana;
    l'articolo 7, n. 6, dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 1984, di revisione del Concordato lateranense del 1929, ha previsto la costituzione di un'apposita Commissione paritetica con il compito di predisporre le norme «per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici». Il sistema beneficiale di finanziamento alla Chiesa cattolica proposto dalla Commissione, interamente ripreso successivamente dalla legge 20 marzo 1985, n. 222 (Norme sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico al servizio delle diocesi), trae le sue origini dall'esigenza di rivedere radicalmente gli impegni finanziari dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica, nonché dal proporre un sistema che potesse essere esteso anche alle altre confessioni religiose che avessero stipulato un'intesa con lo Stato italiano. Tale legge, essendo il meccanismo in essa previsto riconducibile alla bilaterale negoziazione fra lo Stato e la Chiesa cattolica e collocandosi a pieno titolo nel contesto concordatario, si connota per una particolare forza di resistenza rispetto ad eventuali modificazioni unilaterali;
    le leggi che, sulla base delle rispettive intese, regolano i rapporti con le confessioni religiose che concorrono alla ripartizione dell'8 per mille insieme alla Chiesa cattolica ed allo Stato, prevedono che in occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano i rapporti tra le confessioni e lo Stato, saranno previamente promosse le intese del caso, in conformità all'articolo 8 della Costituzione;
    nonostante il gettito dell'8 per mille sia cresciuto esponenzialmente nel tempo, arrivando alla cifra abnorme di 1,1 miliardi di euro l'anno, si tratta di uno dei pochi settori usciti indenni dai tagli abbattutisi invece su altri comparti della spesa pubblica,

impegnano il Governo:

   ad avviare le suddette intese al fine di modificare l'attuale normativa sulla destinazione dell'importo corrispondente alle scelte non espresse da parte dei contribuenti nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed eliminare l'effetto controverso derivante dall'allocazione anche della quota delle scelte non manifestate;
   ad assumere iniziative per prevedere che la suddetta quota, relativa alle scelte non manifestate, rimanga di pertinenza esclusiva dello Stato, affinché lo stesso la impieghi per finanziare attività aventi finalità sociale.
(7-01119) «Melilla, Quaranta, Scotto, Paglia, Marcon, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

chiesa

gruppo religioso

sistema di finanziamento