ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01116

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 690 del 11/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2016
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2016
GIORGIS ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2016
GUERRA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2016
PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2016
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/10/2016

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01116
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo presentato
Martedì 11 ottobre 2016
modificato
Mercoledì 12 ottobre 2016, seduta n. 691

   La VI Commissione,
   premesso che:
    nell'ambito della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la legge di stabilità per il 2016, è stato ridefinito l'assetto del sistema tributario degli enti locali, prevedendo, tra l'altro, misure compensative del minor gettito Imu e Tasi conseguente all'attuazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dal medesimo provvedimento che riguarda anche l'ampliamento del perimetro delle esenzioni Imu sui terreni agricoli;
    sempre in relazione alle norme di fiscalità immobiliare, il citato provvedimento attribuisce ai comuni, per l'anno 2016, un contributo di complessivi 390 milioni di euro, volto a compensarli relativamente ai limiti massimi posti alle aliquote d'imposta della Tasi;
    a fronte della citata compensazione, l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015, dispone la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
    l'assetto del sistema tributario degli enti locali, tuttavia, necessita di ulteriori modificazioni di alcuni aspetti particolari che riguardano nello specifico: la necessità di chiarire l'ambito di applicazione dell'esenzione Imu per i terreni cosiddetti non propriamente agricoli e la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, con riguardo all'ipotesi di esclusione dei tributi propri istituiti nell'autonomia comunale e non attribuiti da legge dello Stato;
    con riferimento al primo punto, risulta necessario individuare la definizione e l'estensione dei terreni non propriamente agricoli in modo da determinarne l'esclusione dal campo di applicazione dell'Imu rispetto a quanto attualmente previsto dalla normativa vigente;
    come chiarito anche in sede di svolgimento di alcuni atti di sindacato ispettivo, l'assimilazione dei terreni non propriamente agricoli ai terreni agricoli esenterebbe dall'Imu i soli immobili ricadenti in aree montane o di collina, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni delle isole minori e quelli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, comportando la conseguente applicazione dell'imposta municipale anche ai cosiddetti «orticelli» situati nelle zone di pianura che non rispettino i requisiti sopra indicati;
    detto orientamento è confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7369 dell'11 maggio 2012 in cui è stato statuito che per terreno agricolo si intende «il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile» e che tale definizione, in conformità con i precetti di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, va intesa nel senso che il presupposto dell'imposta resta integrato in presenza del possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo, e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi, delle attività predette;
    in tal senso, è necessario pertanto fissare un livello minimo dimensionale al di sotto del quale tali terreni si considerano non suscettibili di essere destinati all'esercizio delle attività dell'imprenditore agricolo indicate nell'articolo 2135 del codice civile;
    con riferimento al secondo punto, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in tema di federalismo municipale, attribuisce ai comuni la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta può essere istituita da: comuni capoluogo di provincia; unioni dei comuni; comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;
    l'imposta, istituita con deliberazione del consiglio comunale, è applicabile con criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino all'ammontare di 5 euro per notte di soggiorno (l'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge n. 78 del 2010 ha consentito a Roma Capitale di elevare tale importo massimo a 10 euro per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria);
    ai sensi della normativa vigente, il relativo gettito è destinato a interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e ai relativi servizi pubblici locali;
    l'imposta di soggiorno non è «attribuita» ai comuni da legge dello Stato, bensì trattasi di un tributo proprio «istituito», o meno, nella loro autonomia dai comuni; per tale considerazione quindi dovrebbe essere escluso dall'applicazione della citata sospensione;
    nel caso si ritenesse invece l'imposta soggetta alla sospensione occorre considerare che le norme in esame consentono comunque anche di fare salve alcune specifiche ipotesi; in primo luogo, sono fatte salve le disposizioni previste per le regioni in situazione di disavanzo sanitario; è inoltre fatta salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità; viene esclusa dalla sospensione anche la tassa sui rifiuti (Tari); infine, la misura non si applica agli enti locali in predissesto e dissesto e non rientrano nell'ambito della norma le tariffe di natura patrimoniale quali la tariffa puntuale, sostitutiva della Tari, il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap ovvero il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche Cosap;
    l'applicazione della limitazione imposta dalla legge di stabilità per il 2016 alla possibilità di istituire l'imposta di soggiorno o di modificarne la regolamentazione appare in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto determina, di fatto, un'evidente discriminazione tra i comuni che avevano già istituito tale imposta prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 e gli altri comuni;
    trattandosi di un'imposta di carattere locale, non applicata ai cittadini residenti nello stesso comune, ma a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte, sarebbe opportuno riconoscere le peculiarità dell'imposta di soggiorno nell'ambito dei tributi locali quale imposta di scopo volta a finanziare interventi in materia di turismo e in particolare la fruizione e il recupero dei beni culturali,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per specificare la definizione e l'estensione dei terreni non propriamente agricoli, in modo da determinarne, a decorrere dal 2017, la completa esclusione dal campo di applicazione dell'Imu rispetto a quanto attualmente previsto dalla normativa vigente;
   ad adottare le opportune iniziative normative per consentire, a decorrere dal 2017, ai comuni che non lo avessero ancora fatto di istituire l'imposta di soggiorno e a quelli che l'hanno istituita di modificarne regolamentazione e aliquote, riconoscendone in tal senso la peculiarità della destinazione del gettito e recuperando la parità di trattamento tra gli enti locali.
(7-01116) «Fragomeli, Lattuca, Lodolini, Giorgis, Guerra, Pagani, De Menech».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

infrastruttura turistica

imposta locale