ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01099

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 677 del 21/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPADONI MARIA EDERA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01099
presentato da
SPADONI Maria Edera
testo di
Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677

   La III Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 104 dello Statuto delle Nazioni Unite stabilisce che l'organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi membri, della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini;
    l'articolo 105 stabilisce, inoltre, che la stessa gode, sul territorio di ciascuno dei suoi membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini e che i rappresentanti dei membri delle Nazioni Unite e i funzionari dell'organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all'organizzazione;
    l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione su privilegi e immunità mediante una risoluzione adottata il 13 febbraio 1946;
    l'organizzazione, con i suoi beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, gode dell'immunità di giurisdizione, salvo esplicita rinuncia della stessa a tale immunità in un caso particolare, e i suoi locali sono inviolabili;
    i suoi beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa;
    gli archivi dell'organizzazione e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o conservati, sono inviolabili, indipendentemente dal luogo in cui si trovano;
    senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'organizzazione può: a) possedere fondi, oro o divise di qualsiasi natura e avere conti in qualsiasi moneta; b) trasferire liberamente, da un Paese a un altro o all'interno di un qualsiasi Paese, i fondi, l'oro o le divise in suo possesso e convertire queste ultime in qualsiasi altra moneta;
    i rappresentanti dei membri presso gli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e alle conferenze convocate dalle Nazioni Unite, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio di andata e ritorno dalla sede della riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità: a) immunità da arresto o da detenzione e sequestro dei loro bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti in qualità di rappresentanti (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione; b) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento; c) diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate; d) esenzione, per sé e per i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva i materia di immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qualunque obbligo di servizio nazionale nel Paese visitato o attraversato nell'esercizio delle proprie funzioni; e) stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di disciplinamenti monetari o di cambio; f) stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici per i loro bagagli personali; g) altri privilegi, immunità e agevolazioni non incompatibili con quanto precede, concessi agli agenti diplomatici, salvo il diritto di chiedere l'esenzione da dazi doganali sugli oggetti importati (diversi da quelli che costituiscono i loro bagagli personali) o l'esenzione da accise o da tasse sulle vendite;
    i privilegi e le immunità non sono concessi ai rappresentanti dei membri a loro vantaggio personale, bensì allo scopo di garantire l'esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzioni relative all'organizzazione;
    un membro ha pertanto non solo il diritto, ma il dovere di revocare l'immunità al suo rappresentante (tutti i delegati aggiunti, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari di delegazione) in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l'azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa;
    non esistono particolari norme consuetudinarie che impongono agli Stati di concedere immunità ai funzionari delle organizzazioni internazionali, non appartenenti alle Nazioni Unite;
    obblighi in tal senso possono derivare solo da convenzioni: l'accordo istitutivo dell'organizzazione, accordi successivi con gli Stati membri, con Stati terzi, e in particolare con lo Stato in cui è stata istituita la sede;
    sempre per via convenzionale vengono regolate le immunità dei rappresentanti degli Stati presso le organizzazioni ed è possibile sempre rinunciare all'immunità;
    è ormai norma consuetudinaria, confermata da numerose convenzioni, l'applicazione dell'immunità dalla giurisdizione civile, per interpretazione estensiva con la situazione degli Stati, anche alle organizzazioni internazionali;
    le organizzazioni internazionali, non appartenenti alle Nazioni Unite, in qualità di soggetti derivanti dalla volontà degli Stati, godono di un'immunità volta a garantire l'indipendenza dell'esercizio della loro missione;
    in tale contesto, alcuni individui chiamati in veste ufficiale presso le organizzazioni internazionali possono beneficiare di uno status particolare;
    pur condividendo l'importante lavoro delle organizzazioni internazionali, non si può non constatare che l'immunità abbia prodotto in più casi evidenti problematiche relative alla tutela dei diritti umani;
    un esempio è costituito dal massacro di Srebrenica, dell'11 luglio 1995: migliaia di musulmani bosniaci che vivevano nella zona protetta, all'epoca sotto la tutela dell'Onu, sono stati prelevati dalle truppe serbo-bosniache e trucidati;
    allo stato attuale non, c’è ancora una condanna, in quanto la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, datata 11 giugno 2013, ha respinto il ricorso presentato dall'associazione «Madri di Srebrenica» e dai familiari delle vittime che avevano citato in giudizio sia le Nazioni Unite, avendo autorizzato la missione in ex Jugoslavia, sia i Paesi Bassi che, con le proprie forze armate, avevano il compito di garantire la sicurezza dell’enclave musulmana; i tribunali olandesi, ai quali l'organizzazione si era rivolta in prima battuta, hanno negato la giurisdizione a causa dell'immunità di cui godono le Nazioni Unite e i suoi funzionari;
    sempre sullo stesso argomento, è opportuno ricordare che:
     a) il 27 luglio 2016 è stata approvata in via definitiva alla Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'organizzazione Bioversity International relativo alla sua sede centrale, fatto a Roma il 5 maggio 2015, con il quale vengono concessi all'organizzazione e ai suoi funzionari privilegi e immunità pari a quelli stabiliti dalla citata convenzione del 1946; tra l'altro, uno dei membri del consiglio di tale organizzazione è Claudio Lenoci, il quale nel 1996, in seguito all'inchiesta sullo scandalo Cooperazione, ha patteggiato la pena per i reati contestatigli: concorso in corruzione e violazione della legge sul finanziamento dei partiti;
     b) con la legge 26 maggio 2000 n. 159 («Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes – Ciheam), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999 e del relativo scambio di note interpretative effettuato in data 15 e 24 settembre 1999)» sono state concesse immunità e privilegi ai funzionari dell'Istituto agronomico mediterraneo (Iam di Bari, il quale fa parte della struttura operativa del Ciheam;
    peraltro, nell'interrogazione, n. 4/03697 del 24 febbraio 2014, a prima firma del presentatore del presente atto di indirizzo, si chiedeva se anche gli altri istituti facenti parte del Ciheam: Chania (Grecia), Montpellier (Francia) e Saragozza (Spagna) godessero degli stessi privilegi e immunità dello Iam di Bari; il vice Ministro pro tempore agli affari esteri, Lapo Pistelli, nella sua risposta aveva affermato che non è in vigore «né è mai stato sollecitato dalla parte interessata, alcun accordo fra le Autorità spagnole e l'istituto agronomico di Saragozza, nessun privilegio o immunità è riconosciuto all'istituto medesimo»;
    secondo l'articolo de Il Fatto Quotidiano del 4 luglio 2015: «Expo, all'istituto in conflitto d'interesse contratto da 1,3 milioni senza gara», allo Iam di Bari sono stati affidati l'ideazione e la gestione di Feeding knowledge, uno dei progetti di Expo 2015, assegnato a chiamata diretta senza alcun bando pubblico, per un contratto pari a 1,3 milioni di euro; sempre secondo lo stesso articolo, «la gara ha avuto come protagonista indiscusso lo stesso IAM, che non si è limitato a svolgere il ruolo di organizzatore, ma è stato anche arbitro e giocatore. Ben sei membri sui 18 della commissione di pre-valutazione provenivano infatti dallo IAM e dal CIHEAM (...) Sui 18 progetti vincitori, inoltre, tre avevano come promotore o partner lo IAM, che in tutto ne ha presentati una trentina. Un conflitto di interessi che ha portato una delle aziende escluse dalla premiazione, la pugliese Emitech, a presentare una denuncia in procura a Milano»; l'istituto di Bari è stato poi coinvolto anche nelle indagini sulla Xylella, il batterio che ha colpito recentemente gli ulivi del Salento;
    secondo l'articolo di Famiglia Cristiana del 12 marzo 2015: Xylella, il Pm: «Non posso indagare sul convegno di Bari perché c’è l'immunità totale», è stata evidente la difficoltà nell'acquisizione di documenti, a causa del particolare status giuridico dell'Istituto al quale viene riconosciuta extraterritorialità e immunità;
    secondo il sostituto procuratore di Lecce, Elsa Valeria Mignone: «L'Istituto agronomico mediterraneo, dove si è svolto il workshop del 2010 nel quale è stato portato il batterio da Xylella per scopi scientifici, gode per legge di immunità assoluta e l'autorità giudiziaria non può andare a indagare. Questo è un caso unico nello scenario mondiale. Se la causa del disseccamento è la Xylella c’è stato un enorme ritardo nel contenimento»;
    secondo l'articolo de La Repubblica del 3 maggio 2016: «Fiera del Levante, a Bari 20 indagati per truffa: L'ente non aveva i requisiti per i fondi pubblici», c’è stato un danno erariale da 12 milioni di euro perché per anni la Fiera del Levante avrebbe percepito finanziamenti pubblici senza avere i requisiti;
    tra i 30 coinvolti nell'indagine ci sono i due ex presidenti della Fiera del Levante, Lacirignola e Viesti, ai quali la Corte dei conti ha rispettivamente chiesto la restituzione di 30 mila e 90 mila euro (cioè dei compensi percepiti senza i requisiti);
    il 21 giugno 2013, a Parigi, il consiglio di amministrazione del Ciheam aveva nominato Cosimo Lacirignola, già direttore dello Iam di Bari segretario generale ad interim;
    nel frattempo, nel dicembre 2014, è stata firmata dallo stesso direttore Lacirignola una convenzione per un progetto in Myanmar tra Io Iam di Bari e la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Dgcs) per un importo pari a 680.000 euro,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative affinché sia applicata per analogia, nei casi citati in presenza e analoghi, la sezione 14 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, secondo la quale i privilegi e le immunità non sono concessi ai rappresentanti dei membri a loro vantaggio personale, bensì allo scopo di garantire l'esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzioni relative all'organizzazione;
   a verificare se sussistano i presupposti per assumere iniziative volte a revocare l'immunità al proprio rappresentante in tutti i casi in cui l'esercizio dell'immunità ostacoli l'azione della giustizia;
    ad assicurare, per quanto di competenza, chi, in relazione alle nomine dei consigli delle organizzazioni internazionali vengano selezionati esclusivamente soggetti incensurati.
(7-01099) «Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bene personale

ONU

organizzazione internazionale