ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01096

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 676 del 20/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: SEGONI SAMUELE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 20/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/09/2016
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/09/2016
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/09/2016
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/09/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/09/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/09/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/09/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/09/2016
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01096
presentato da
SEGONI Samuele
testo di
Martedì 20 settembre 2016, seduta n. 676

   L'VIII Commissione,
   premesso che:
    il fascicolo del fabbricato dovrebbe costituire un dossier indispensabile per gli edifici esistenti e per quelli di nuova costruzione, entro cui inserire tutti i dati di conoscenza dello status in cui si trova l'immobile, dagli aspetti strutturali, a quelli geologici, impiantistici, manutentivi rilevandone le criticità e individuandone i rimedi. Una vera e propria carta di identità o più specificatamente una sorta di libretto sanitario, indispensabile per poter effettuare una diagnosi per ciascun edificio e, qualora si riscontrasse un cattivo stato di salute, operare adeguatamente per conferirgli i livelli di sicurezza necessari;
    dopo il recente terremoto che ha colpito il Centro Italia, innumerevoli istituzioni rappresentative delle diverse figure di professionisti e tecnici di settore hanno sottolineato ancora una volta l'importanza che ogni edificio sia accompagnato dal «Fascicolo del fabbricato». La percezione dell'esposizione al rischio sismico è aumentata negli anni, e l'esigenza di un dossier per il fabbricato sta diventando un'esigenza sociale e di sicurezza indispensabile, anche in considerazione del fatto che ad avere problemi strutturali non sono solo le case dei centri storici, ma anche edifici recenti e di rilevanza strategica come le scuole e gli ospedali;
    risulta fondamentale che ogni edificio sia accompagnato dal fascicolo del fabbricato, che contiene tutte le informazioni necessarie sugli aspetti che riguardano la stabilità e la sicurezza ai fini della protezione, soprattutto, dagli eventi sismici;
    una ricerca del 2012 del dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito del Politecnico di Milano (per conto della Fondazione Opificium e del CNPI) ha definito gli «indici di efficienza dell'edificio», come un sistema di valutazione degli immobili esistenti dal punto di vista del degrado, dell'invecchiamento, delle anomalie e della documentazione. Tali indici, integrati all'interno del fascicolo del fabbricato, risulterebbero uno strumento capace di descrivere pienamente la situazione di un bene nella sua completezza e nelle sue parti, fornendo a utenti, gestori, amministratori e manutentori una situazione chiara ed esaustiva dello stato di fatto;
    nel piano per l'assetto idrogeologico – PAI – (piano territoriale di settore, strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio), vengono esplicitamente indicate le zone e le aree in cui non è possibile l'edificazione, ma nonostante ciò ad oggi si continua ad assistere a paradossali nuove concessioni edilizie che consentono l'edificazione e l'espansione edilizia anche in zone classificate a rischio idrogeologico, senza contare l'abusivismo;
    attualmente in Italia solo alcune regioni hanno istituito, anche a seguito del piano casa, la redazione del fascicolo del fabbricato, ma in quasi nessuna è stata resa obbligatoria ad eccezione della regione Puglia, che, con la legge regionale n. 27 del 20 maggio 2014 «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni – Istituzione del fascicolo del fabbricato», ha predisposto un sistema integrato e informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio;
    ad oggi, quindi, il fascicolo del fabbricato non è obbligatorio in tutti i comuni italiani,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative che, a livello nazionale, progressivamente rendano obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato, sia in forma cartacea che digitale, sia per edifici pubblici che privati, sia per quelli di nuova costruzione che per quelli preesistenti;
   a promuovere nell'immediato un programma attuativo che garantistica a tutti gli edifici pubblici (scuole, ospedali, caserme, municipi e altri) l'adozione del fascicolo del fabbricato;
   ad avviare contestualmente una politica di incentivazione e defiscalizzazione in modo che i privati, già proprietari di un immobile, non siano penalizzati economicamente nell'adozione del fascicolo del fabbricato, ma ne vengano incentivati;
   ad assumere iniziative per prevedere conseguentemente per i privati l'introduzione obbligatoria del fascicolo del fabbricato in maniera graduale, predisponendo inizialmente il suo impiego obbligatorio solo per le nuove costruzioni, in un secondo momento estendendo l'obbligo agli atti di compravendita e in un terzo momento estendendolo anche agli immobili esistenti;
   ad assumere iniziative per rendere obbligatoria la predisposizione del fascicolo del fabbricato in tutti gli atti di compravendita e di affitto di immobili, una volta messo a sistema il suo utilizzo, prevedendo l'obbligo di allegare tra la documentazione notarile anche il suddetto fascicolo;
   ad adottare iniziative per prevedere che per gli edifici di nuova costruzione il fascicolo del fabbricato sia un documento essenziale senza il quale il comune non sia autorizzato a rilasciare l'agibilità del fabbricato;
   a promuovere l'elaborazione di una specifica norma tecnica caratterizzata da un sistema standardizzato nazionale di analisi che consenta di determinare l'attribuzione di indici di efficienza, con metodi oggettivi e comparati, capaci di fornire un quadro immediato della situazione di ciascun immobile, con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza;
   ad assumere iniziative volte a prevedere che il fascicolo del fabbricato venga redatto da tecnici abilitati, e che tale documentazione contenga almeno le seguenti informazioni base:
    a) anno di costruzione, titolo abilitativo e provvedimenti autorizzativi;
    b) destinazione d'uso delle unità immobiliari;
    c) indicazioni urbanistiche e dei vincoli presenti,
    d) tipologia della struttura portante dell'edificio;
    e) tipologia degli orizzontamenti (solai, volte, di copertura ed interpiano, e altro);
    f) caratteristiche del sistema impiantistico;
    g) categoria del terreno (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, punto 3.2) con specificata la classe di pericolo;
    h) interventi di modifica strutturale eventualmente eseguiti e loro titoli autorizzativi, estremi del collaudo statico;
    i) estremi del certificato di abitabilità e/o d'uso;
    j) referto tecnico di verifica della condizione statica aggiornate in relazione allo stato di invecchiamento, di degrado, e le possibili anomalie;
    k) l'individuazione e la riproduzione, nel fascicolo del fabbricato, chiaramente su carta, delle eventuali fonti di pericolosità idraulica o idrogeologica, mettendole in relazione spaziale con il fabbricato;
   a prevedere che la documentazione del fascicolo del fabbricato sia aggiornata in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione ad uso dell'intero fabbricato o di parte di esso e che l'aggiornamento sia effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, e altri);
    ad assumere iniziative volte a prevedere che in ogni caso competa al proprietario l'obbligo dell'aggiornamento nel termine perentorio di dieci anni dall'ultimo deposito della scheda di sintesi.
(7-01096) «Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

edificio

licenza edilizia

professioni tecniche